Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 054 del 05/04/2023
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------
54a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 5 APRILE 2023
_________________
Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente CENTINAIO
_________________
(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 55, 60 e 103 del 12 aprile, del 26 aprile e del 20 settembre 2023
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)
_________________
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.
_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente GASPARRI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 14,02).
Si dia lettura del processo verbale.
LOREFICE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 14,05)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».
La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri, ha approvato a maggioranza modifiche e integrazioni al calendario corrente, alla luce dell'andamento dei lavori della 5a Commissione permanente sul decreto-legge PNRR e politiche di coesione.
L'ordine del giorno della seduta di oggi prevede la discussione del decreto-legge sulla cessione dei crediti di imposta, approvato dalla Camera dei deputati, anche ove non concluso dalla Commissione.
I tempi della discussione generale sono stati definiti in base a specifiche richieste dei Gruppi.
Poiché il Governo ha preannunciato l'apposizione della questione di fiducia sul testo approvato dalla Camera dei deputati, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto. L'esame del provvedimento potrà concludersi nella seduta di oggi, che non prevede orario di chiusura, o proseguire nella mattinata di domani.
La prossima settimana i lavori dell'Assemblea riprenderanno mercoledì 12, alle ore 15, con la discussione della mozione a firma dei senatori Boccia, Floridia Barbara, Paita, Unterberger e De Cristofaro sulle festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno. Seguirà l'esame del decreto-legge PNRR e politiche di coesione, con sedute fino a venerdì 14 aprile, ove necessario.
Restano fermi gli altri argomenti già previsti dal calendario dei lavori approvato il 21 marzo.
Calendario dei lavori dell'Assemblea
Discussione e approvazione di proposta di modifica
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente:
| Mercoledì | 5 | aprile | h. 14 | - Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sul disegno di legge n. 571 - Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese (collegato alla manovra di finanza pubblica)
- Disegno di legge n. 636 - Decreto-legge n. 11, Cessione di crediti d'imposta (approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 17 aprile) |
| Giovedì | 6 | " | h. 10 |
| Mercoledì | 12 | aprile | h. 15 | - Mozione n. 39, Boccia, Barbara Floridia, Paita, Unterberger, De Cristofaro, sulle festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno
- Disegno di legge n. 564 - Decreto-legge n. 13, PNRR e politiche di coesione (scade il 25 aprile)
- Votazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria (votazioni a scrutinio segreto con il sistema elettronico su liste bloccate) (giovedì 13) |
Giovedì | 13 | " | h. 10 | |
| Venerdì | 14 | " | h. 10 (se necessaria) |
Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 564 (Decreto-legge n. 13, PNRR e politiche di coesione) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.
Martedì | 18 | aprile | h. 16,30-20 | - Eventuale seguito argomenti non conclusi
- Deliberazione su proposte di questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 591 - Decreto-legge n. 20, Immigrazione
- Disegno di legge n. 591 - Decreto-legge n. 20, Immigrazione (scade il 9 maggio)
- Disegno di legge n. 632 - Decreto-legge n. 16, Protezione persone provenienti dall'Ucraina (approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 1° maggio)
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 20, ore 15) |
| Mercoledì | 19 | " | h. 10-20 | |
| Giovedì | 20 | " | h. 10 |
I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 591 (Decreto-legge n. 20, Immigrazione) e n. 632 (Decreto-legge n. 16, Protezione persone provenienti dall'Ucraina) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.
| Mercoledì | 26 | aprile | h. 10-20 | - Eventuale seguito decreti-legge non conclusi
- Disegno di legge n. 605 - Decreto-legge n. 25, Strumenti finanziari in forma digitale (scade il 16 maggio)
- Sindacato ispettivo (giovedì 27)
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 27, ore 15) |
| Giovedì | 27 | " | h. 10 |
Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 605 (Decreto-legge n. 25, Strumenti finanziari in forma digitale) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.
Il calendario potrà essere integrato con il Documento di economia e finanza 2023.
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 636
(Decreto-legge n. 11, Cessione di crediti d'imposta)
| FdI |
| 10' |
| PD-IDP |
| 10' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 10' |
| M5S |
| 20' |
| FI-BP-PPE |
| 8' |
| Az-IV-RE |
| 10' |
| Aut (SVP-Patt, Cb, SCN) |
| 10' |
| Misto |
| 10' |
| Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE |
| 5' |
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 564
(Decreto-legge n. 13, PNRR e politiche di coesione)
(Gruppi 5 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI | 1 h | 3' |
| PD-IDP |
| 44' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 38' |
| M5S |
| 37' |
| FI-BP-PPE |
| 30' |
| Az-IV-RE |
| 23' |
| Aut (SVP-Patt, Cb, SCN) |
| 23' |
| Misto |
| 22' |
| Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE |
| 21' |
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 591
(Decreto-legge n. 20, Immigrazione)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI |
| 50' |
| PD-IDP |
| 35' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 30' |
| M5S |
| 30' |
| FI-BP-PPE |
| 24' |
| Az-IV-RE |
| 19' |
| Aut (SVP-Patt, Cb, SCN) |
| 18' |
| Misto |
| 17' |
| Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE |
| 17' |
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 632
(Decreto-legge n. 16, Protezione persone provenienti dall'Ucraina)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI |
| 38' |
| PD-IDP |
| 27' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 23' |
| M5S |
| 22' |
| FI-BP-PPE |
| 18' |
| Az-IV-RE |
| 14' |
| Aut (SVP-Patt, Cb, SCN) |
| 14' |
| Misto |
| 13' |
| Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE |
| 13' |
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 605
(Decreto-legge n. 25, Strumenti finanziari in forma digitale)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI |
| 50' |
| PD-IDP |
| 35' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 30' |
| M5S |
| 30' |
| FI-BP-PPE |
| 24' |
| Az-IV-RE |
| 19' |
| Aut (SVP-Patt, Cb, SCN) |
| 18' |
| Misto |
| 17' |
| Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE |
| 17' |
BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del Regolamento, il Gruppo Partito Democratico chiede la parola per condividere in Aula alcune valutazioni che ci hanno portato a non sostenere la proposta fatta dalla maggioranza e dal Governo sul calendario.
Il Partito Democratico non ha condiviso tali proposte perché esse, signor Presidente, cancellano con un tratto di penna lo sforzo che tutti noi stiamo facendo nelle Commissioni per provare a dare un senso al nostro lavoro. Lo dico perché in questa settimana avremmo dovuto lavorare su due provvedimenti, prima di tutto nelle Commissioni, sul decreto cessione crediti, arrivato con gravissimo ritardo da Montecitorio e, soprattutto, sul decreto PNRR che - come abbiamo più volte sottolineato anche in Conferenza dei Capigruppo - è una vera e propria manovra.
Come lei sa, signor Presidente, i pareri sono arrivati solo ieri sera, dopo lunghe giornate di attesa, e la Commissione bilancio ha iniziato a esprimersi su di essi da ieri sera. Tralascio alcuni contenuti che ci preoccupano, perché all'improvviso la maggioranza ha deciso di assumersi la responsabilità di smontare e rimontare una governance che aveva già caratterizzato una serie di discussioni nei due rami del Parlamento. Ma il tema di fondo è che noi chiedevamo più tempo per approfondire alcuni aspetti che incideranno in maniera evidente su temi che poi sono legati ad altri provvedimenti che inevitabilmente caratterizzeranno i nostri confronti nei prossimi mesi.
Il PNRR, presidente Gasparri - e mi dispiace che questo tema non sia stato colto dal Governo e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento ieri in Conferenza dei Capigruppo - non è un piano burocratico che modifichiamo con qualche emendamento per rimetterci a posto la coscienza: è il più grande piano di investimenti, con la chiara finalità della riduzione delle diseguaglianze, che riguarda il Mezzogiorno, le aree interne, le aree di montagna e tutte quelle aree in ritardo di sviluppo per le quali abbiamo ottenuto quelle risorse.
La governance del PNRR è stata più volte dibattuta nei due rami del Parlamento e aveva alcune caratteristiche.
Per alcune settimane il ministro Fitto ha scaricato sulle caratteristiche dell'impianto generale la colpa di ritardi che in realtà sono ascrivibili solo ed esclusivamente al caos in cui è la maggioranza e, da quel momento in poi, è partita la raffica di dichiarazioni. Ci sono componenti della maggioranza, soprattutto della Lega - il collega Molinari alla Camera - che dicono che addirittura potrebbero essere restituite alcune risorse.
Altri colleghi di altri partiti della maggioranza dicono che in realtà forse è necessario cancellare alcune finalità, per spostare quelle risorse su altri pilastri del PNRR. Ricordo ai colleghi che i punti fermi del PNRR sono sulla transizione ecologica, sulla transizione digitale, sulla sanità pubblica, sulla scuola. E più volte abbiamo detto sempre e solo una cosa: attenzione - lo dico a tutti i colleghi - che il 60 per cento delle risorse del PNRR poggia sulle spalle degli enti locali, che sono i soggetti attuatori. Ieri sera in Commissione, a testimonianza del fatto che era necessario farlo tutta la settimana e che sarà necessario lavorare ancora la settimana prossima, tutte le risposte che aspettavamo legate al ruolo degli enti locali e delle Regioni non solo non sono arrivate, ma vanno in direzione opposta. Delle due l'una, presidente Gasparri: o la maggioranza ha deciso - e lo chiediamo al Ministro qui presente - che quello è un piano burocratico, oppure è evidente che i tempi che ci avete dato e per i quali noi abbiamo contestato il calendario non sono assolutamente adeguati.
Aggiungo che noi ieri, proprio perché in realtà l'Assemblea in questi due giorni non ha lavorato, né nella giornata di ieri né questa mattina, abbiamo presentato una mozione - dovrebbe riguardare noi tutti - sulla necessità di condividere e di impegnare il Senato nell'adottare iniziative necessarie affinché le commemorazioni delle date fondative della nostra storia antifascista si svolgano nel rispetto della verità storica condivisa e possano essere terreno fertile per il mantenimento e la costruzione di un'identità collettiva e del senso di appartenenza. Non le sfuggirà, presidente Gasparri, che l'abbiamo presentata per porre un punto fermo su un tema che riguarda tutti noi e la nostra responsabilità, perché eravamo tutti qui il primo giorno della legislatura quando, di fronte alle parole della senatrice a vita Liliana Segre, ci siamo tutti ritrovati. È evidente che, a corrente alternata, autorevoli esponenti della maggioranza e rappresentanti delle istituzioni, spesso anche autorevoli - e ci dispiace che in questo caso sia successo al Presidente del Senato - rischiano di non ritrovarcisi. Questo per noi è inaccettabile. (Applausi). Presidente Gasparri, quella mozione serve a far sì che il Senato si ritrovi intorno a quelle parole. Noi avevamo chiesto di discuterla subito, oppure, in alternativa - e ci avete detto di no - concordando una data adeguata prima del 25 aprile, non mettendo la mozione in un interstizio tra il decreto-legge sul PNRR e un altro decreto-legge, ma non è stato fatto.
Il risultato del confronto avvenuto ieri è che comunque ieri e stamattina l'Assemblea non ha lavorato, sul PNRR non abbiamo ricevuto risposte, le istanze delle autonomie locali sono state di fatto umiliate, come si vedrà nel dibattito pubblico anche fuori dal Senato. È una discussione che a noi sta cuore, presidente Gasparri. Chi rappresenta le istituzioni italiane ha il dovere di farlo sempre e comunque con sobrietà, onore e disciplina, riconoscendosi nella nostra Carta costituzionale, che è il testamento di 100.000 morti caduti nella lotta per le libertà, come ha ricordato Liliana Segre proprio in questa sede nel suo discorso, citando non a caso Piero Calamandrei.
Signor Presidente, aver voluto svilire i fatti di via Rasella vuol dire non solo tentare di riscrivere male la nostra storia, ma anche offendere la nostra intera comunità.
Ecco perché anche aver parlato genericamente di italiani e non di antifascisti ed ebrei, perché, sì, erano antifascisti ed ebrei... Signor Presidente, mi deve consentire di completare il mio intervento, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del Regolamento.
PRESIDENTE. Le stavo segnalando che mancava un minuto e volevo conoscere la sua proposta in merito ai lavori.
BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, ci sono una parte giusta e una sbagliata della storia. Quei partigiani erano dalla parte giusta, signor presidente Gasparri. Sono sempre stati dalla parte giusta. (Applausi). Voglio ricordarlo a tutti i nostri colleghi. Se si travisa questo, e a farlo sono i rappresentanti del Governo e delle Istituzioni, non solo si falsifica la storia, ma si rischia anche di non raccontarla bene soprattutto ai ragazzi di oggi.
Signor Presidente, le camicie nere non torneranno. Dobbiamo tenere fermi i capisaldi della nostra storia e della nostra Repubblica, perché oggi - e chiudo con una proposta - il germe del fascismo si nasconde in molte intolleranze che non c'entrano nulla con quegli anni, ma che noi abbiamo il dovere di evitare; esattamente come chi non vuol più punire il reato di tortura, chi non vuole lasciare i minori in carcere, chi vuol dare la colpa di Cutro a chi è morto in mare. Ecco, tutte queste cose sono fascismi e noi tutte queste cose, signor Presidente, abbiamo il dovere di evitare che avvengano quando discuteremo di quella mozione, ricordando cosa a noi tutti? Ricordando che il 25 aprile è la Festa della liberazione e non è, e lo dico a tutti i colleghi...
PRESIDENTE. Presidente Boccia, ha sforato di tre minuti il tempo a sua disposizione. Faccia la proposta sul calendario, cortesemente, e poi il dibattito si farà quando sarà fissato. Lei ha preso la parola per avanzare una proposta di modifica del calendario. Le ho già dato tre minuti più del tempo previsto dal Regolamento. Ci dica la proposta.
BOCCIA (PD-IDP). Presidente, pensavo me ne avesse dato uno. Ci auguriamo che tutto il Senato sappia ricordare come il nostro Paese e la sua storia meritano di essere ricordati.
La nostra proposta, presidente Gasparri, è di concedere la prossima settimana di tempo al lavoro che dobbiamo svolgere a partire da giovedì sul decreto PNRR. Oggi abbiamo accettato - mi pare - la proposta del Governo di accelerare sul provvedimento in materia di cessione dei crediti, a dimostrazione della disponibilità del Gruppo Partito Democratico, e di discutere la mozione - l'ho ricordata e di nuovo presentata, dopo averlo fatto in Conferenza dei Capigruppo - nei giorni immediatamente precedenti il 25 aprile.
PRESIDENTE. Le chiedo se ha una proposta specifica che dobbiamo porre in votazione. Quando?
BOCCIA (PD-IDP). Nei giorni che vanno...
PRESIDENTE. Purtroppo ci deve indicare la seduta, perché noi dobbiamo votare su un calendario. Dica lei qual è la proposta.
BOCCIA (PD-IDP). La proposta è quella di farlo tra il 21 e il 22 aprile, tra il 20 e il 22 aprile. Chiedo ai Gruppi di condividere la data; ovviamente più colleghi saranno presenti, meglio sarà. Questo vale evidentemente anche per i senatori a vita.
PRESIDENTE. Presidente Boccia, per capire, il 21 è venerdì e il 22 è sabato. Questa è la proposta? Mi dica lei.
BOCCIA (PD-IDP). Tra il 20 e il 21 aprile. Se l'Ufficio di Presidenza sente anche i senatori a vita, che potrebbero desiderare essere presenti, sarebbe opportuno avere qui tutti i colleghi che vogliono partecipare alla discussione sulla mozione. Quindi la mia proposta è per il 20 aprile.
DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, intervengo per associarmi alla proposta del senatore Boccia e, quindi, esprimere la stessa opinione anche da parte del mio Gruppo ed utilizzare il giorno 20 aprile per discutere la mozione.
Anch'io, Presidente, vorrei esprimere due preoccupazioni molto serie e gravi, ricalcando quindi le questioni rilevate dal senatore Boccia e considerando anche la parte del suo intervento relativa al PNRR.
Devo dire che anche da parte nostra c'è un elemento di estrema preoccupazione, anche rispetto ad una clamorosa sottovalutazione di quello che potrebbe accadere. Stiamo parlando di uno strumento straordinario come il PNRR, che peraltro vide un lavoro molto importante, in particolare del Governo Conte 2, a cui si deve il risultato straordinario di aver convinto le istituzioni europee, a fronte della pandemia, a mettere in campo questo tipo di proposta. Come si può non comprendere che il PNRR potrebbe essere effettivamente per il nostro Paese un'occasione straordinaria di volano e addirittura mettere in discussione l'opportunità di utilizzarne le risorse? Seguiamo attoniti i dibattiti che attraversano in queste ore le forze di maggioranza. Anche da parte del mio Gruppo parlamentare c'è una forte preoccupazione rispetto a questa sottovalutazione.
Credo che questa Assemblea e le Commissioni dovranno non solo essere informate di quali sono le reali intenzioni del Governo, ma anche essere messe nelle condizioni di affrontare al meglio una questione di primissimo piano come questa, per lo meno pari a una vera e propria manovra finanziaria. Non mi pare però che ci sia da parte del Parlamento la possibilità di occuparsene nel modo che la materia richiederebbe.
Esprimo anch'io, convenendo con quanto detto dal senatore Boccia, l'esigenza di avere un momento di approfondimento serio sulla mozione che ieri abbiamo voluto presentare, con le firme di tutti i Capigruppo dell'opposizione.
Presidente, voi potete minimizzare quanto volete; potete far finta di non capire quello che l'opposizione in particolare sta cercando di dire in queste ore, ma che pensiamo dovrebbe essere un terreno che interroga tutto il Parlamento, perché riguarda non semplicemente una parte degli italiani, ma tutti gli italiani.
Lo dico anche con riferimento alle dichiarazioni dal mio punto di vista totalmente sbagliate che il Presidente del Senato, seconda carica dello Stato, ha voluto rendere nel corso delle scorse settimane: quando si dicono quelle cose e quando si fanno quelle affermazioni, non si offende soltanto una parte del Paese, ma si offende tutto il Paese, si offendono tutti gli italiani. (Applausi).
PRESIDENTE. Stiamo discutendo del calendario, poi il dibattito lo faremo. Lei ha aderito alla proposta di modifica del calendario del senatore Boccia.
DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Penso di poter avere il tempo per argomentare. Credo sia legittimo che anche io abbia gli stessi minuti degli altri Capigruppo.
PRESIDENTE. Non c'è dubbio.
DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Presidente, lo dico semplicemente per ricordare a tutti quanti noi, che quando si ha un ruolo di tale importanza, in questo caso addirittura quello di seconda carica dello Stato, il discredito che si produce con una dichiarazione sbagliata non è riferibile semplicemente alla persona che lo ha espresso, ma è riferibile all'istituzione che quella rappresenta. È un dettaglio non di secondo piano che penso vada ricordato sempre. In quest'ottica, credo che la discussione che proponiamo a tutto il Parlamento, con la mozione che abbiamo presentato, possa avere tutto il tempo e tutto l'approfondimento che richiede. (Applausi).
PAITA (Az-IV-RE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAITA (Az-IV-RE). Signor Presidente, mi pare di capire che vi siano due questioni e due valutazioni che credo sia utile separare, altrimenti non rendiamo un buon servizio nemmeno alla possibile intesa che è nostro dovere ricercare.
La prima valutazione è relativa ai tempi con i quali si è discusso e affrontato il tema del PNRR e su questo i Capigruppo, anche della minoranza, sanno che il Gruppo del terzo polo non ha condiviso questa critica. Non dico che siamo soddisfatti, perché di meglio si può sempre fare, ma abbiamo ritenuto che il percorso in Commissione stia andando avanti e ci porterà, la prossima settimana, all'approvazione dell'atto.
C'è poi l'altra questione della calendarizzazione di una mozione delle minoranze, che anche il terzo polo ha firmato e nella quale ci riconosciamo pienamente, rispetto alla necessità di condividere le valutazioni e un percorso unitario, come Senato, nella celebrazione e nel riconoscimento di date fondamentali per il nostro Paese. È del tutto evidente che questa mozione deve essere votata prima del 25 aprile: su questo non ci piove. (Applausi). Non mi era parso che ci fosse ostilità da parte della maggioranza. Provo però a fare un salto in avanti e su questo prego i Capigruppo di provare a ragionare, se può essere un'ipotesi. A me sembrerebbe utile, fondamentale, importante per tutti noi, che il giorno in cui discutiamo quella mozione sia presente in Aula la senatrice Segre. (Applausi). Questo mi sembra il requisito fondamentale: avere rispetto della presenza di una persona che, per quella discussione e per tutti noi, ha un valore fondamentale.
Quindi, quello che mi permetto di aggiungere alle considerazioni del senatore Boccia è di valutare quelle date, nella disponibilità della Presidenza, del presidente La Russa e di chi ora presiede l'Assemblea, sulla base anche della possibilità della senatrice Segre di partecipare e di condividere con noi quel momento importante. Questo mi sembra un modo per rispettare la discussione, ma anche per aggiungere valore. (Applausi).
PRESIDENTE. Senatrice Paita, voglio chiarire, prima degli altri interventi, che ho compreso perfettamente, dopodiché dobbiamo votare una data di calendario nella seduta. Poi le date, come lei sa, possono essere ulteriormente modificate dalla Conferenza dei Capigruppo o da qualsiasi decisione. Non possiamo votare l'auspicio di farlo quando sarà possibile, perché questo disattenderebbe la volontà di discutere la mozione. Se poi ci sarà un auspicio o un impedimento, siamo qui e possiamo sempre ulteriormente modificare. Lo vorrei dire per chiarezza: dobbiamo votare una proposta di calendario. Altri aspetti, che comprendo perfettamente, vengono valutati sotto altri profili, di presenza e di opportunità.
ROMEO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, a questo punto, sentite le parole degli esponenti dell'opposizione, facciamo noi una proposta alternativa di calendario, che tenga presente quello che era stato deciso a maggioranza in Conferenza dei Capigruppo. Si espunge la discussione della mozione nella giornata di mercoledì prossimo, 12 aprile, come era stato stabilito, e si mantiene tutto il resto, con l'impegno - naturalmente se anche gli altri Capigruppo di maggioranza sono d'accordo, ma penso che, da quello che ho compreso, ci sia un'intesa in tal senso - di calendarizzare la mozione nella prossima Conferenza dei Capigruppo, tenuto conto delle disponibilità della senatrice a vita Segre.
PRESIDENTE. Senatore Romeo, la sua è una proposta diversa, che cancellerebbe la mozione dal calendario dei lavori, per ridefinire la data della sua discussione ovviamente prima del 25 aprile - devo immaginare - verificate quelle disponibilità di presenza che la Presidenza in questo momento non può ovviamente né stabilire, né accertare. È una proposta diversa da quella fatta dal presidente Boccia, ma il senso è sostanzialmente analogo. (Commenti). Senatrice Paita, dobbiamo votare un calendario: non è una riunione politica, ma è una riunione che ha anche un andamento ordinamentale per la nostra Assemblea.
Quindi la proposta è leggermente diversa ed è volta cioè a ridefinire una nuova data evidentemente prima del 25 aprile, nella Conferenza dei Capigruppo, accertate le presenze dei senatori a vita e in particolare della senatrice Segre.
Questa è la proposta che lei ha avanzato. Io posso quindi dare la parola a chi deve intervenire sulle proposte di modifica del calendario. Questo non è un dibattito di altra natura.
MALAN (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FdI). Signor Presidente, mi pare che il senatore Boccia voglia modificare la sua proposta, per cui preferirei parlare dopo.
BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, non volevo assolutamente togliere la parola al collega Malan.
PRESIDENTE. Se è per chiarire meglio la questione, va bene.
BOCCIA (PD-IDP). A questo punto ritengo che la cosa più utile per tutti i Gruppi che compongono l'Assemblea sia votare per una data certa, che potrebbe essere il 20 aprile che mi pare possa mettere tutti d'accordo. Poi, se siamo in condizione di poter anticipare, lo decideremo nella prossima Conferenza dei Capigruppo. Proviamo tutti insieme a creare le condizioni affinché la Commissione Segre parta proprio quel giorno, o il giorno prima. (Applausi). Lo diceva anche qualche collega della maggioranza. In questo modo potremo dare tutti un segnale.
Presidente Gasparri, colgo l'occasione - non l'ho fatto prima e lo faccio ora - per augurare pronta guarigione al senatore Silvio Berlusconi. (Applausi).
PRESIDENTE. La Presidenza si associa al suo augurio, rivolto peraltro ad un nostro collega senatore, non solo al leader politico.
Se non ci sono altri interventi, riassumo sinteticamente la proposta di modifica del calendario che stiamo per votare: attualmente la discussione relativa alla mozione in questione è calendarizzata per mercoledì 12 aprile. Metto quindi ai voti la proposta di modifica del calendario per fissare al giorno 20 aprile la discussione della mozione, per avere comunque una data che ne garantisca l'esame prima del 25 aprile. Da oggi fino ad allora, la Conferenza dei Capigruppo e le eventuali intese tra i Gruppi e la Presidenza potranno consentire di svolgere tale discussione anche in un altro momento, atteso che si auspica la presenza di alcune personalità del Senato e dei senatori a vita affinché conferiscano a questo tema prestigio con la loro presenza.
In conclusione, dobbiamo mettere ai voti una proposta di modifica del calendario; il resto fa parte degli auspici che sono stati pubblicamente espressi e che la Presidenza ha riassunto, spero anche in maniera esaustiva.
MALAN (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FdI). Signor Presidente, se la proposta di modifica è solo questa, non c'è più nulla da dire. Mi associo a quanto hanno detto i colleghi Boccia e Romeo, (Applausi).
PRESIDENTE. Dunque, quello che potrà accadere in altre sedi quali la Conferenza dei Capigruppo, lo abbiamo detto, ma ora votiamo una proposta di modifica del calendario, perché questo deve fare l'Assemblea, in base al Regolamento.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a spostare la discussione della mozione citata dal 12 al 20 aprile.
È approvata.
La decisione dell'Assemblea, che sottolineo essere unanime, è quindi di spostare la discussione della mozione in questione al 20 aprile. Per il resto, il calendario rimane invariato.
Comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:
(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure (Collegato alla manovra finanziaria)(ore 14,34)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 571 recante: «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure», collegato alla manovra di finanza pubblica.
Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge.
LOREFICE, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante delega al Governo per la realizzazione di un sistema organico di incentivi alle imprese.
Ai fini del parere al Presidente al Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati, 21 gennaio, non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 3 marzo scorso, ma che, tuttavia, il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinatorio.
Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022. Inoltre, il provvedimento, composto di nove articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e delle competenze delle amministrazioni di riferimento. Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica».
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, tenuto conto del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente e preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del disegno di legge collegato, n. 571, non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto, come definito dalla legislazione vigente.
Prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno vorrei chiarire ai Gruppi e ai Capigruppo in particolare, richiamando anche l'attenzione del senatore Malan, che noi abbiamo rinviato la discussione della mozione sulle festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno da mercoledì 12 aprile a giovedì 20 aprile, salvo eventuali decisioni successive. Mercoledì 12, però, è comunque previsto vi sia seduta, con gli altri argomenti previsti all'ordine del giorno. Non abbiamo sconvocato la seduta di mercoledì 12 aprile, che inizierà con l'esame del decreto-legge n. 13 per l'attuazione del PNRR.
Quindi, presidente Romeo, mercoledì 12 aprile, come da calendario, vi sarà seduta, che si aprirà, appunto, con l'esame del decreto-legge n. 13 per l'attuazione del PNRR. Abbiamo semplicemente rinviato la discussione della mozione sulle festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno. Qualcuno aveva inteso che fosse stata sconvocata la seduta di mercoledì 12 aprile, che invece avrà luogo.
Discussione e approvazione del disegno di legge:
(636) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 14,38)
Discussione e approvazione della questione di fiducia
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 636, già approvato dalla Camera dei deputati.
Ha facoltà di intervenire il presidente della 6a Commissione permanente, senatore Garavaglia, per riferire sui lavori della Commissione.
GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, nonostante la buona volontà dei colleghi e delle colleghe, la Commissione finanze e tesoro non è riuscita a completare l'esame del provvedimento, che quindi arriva in Aula senza mandato al relatore.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Garavaglia, il disegno di legge n. 636, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Lombardo. Ne ha facoltà.
LOMBARDO (Az-IV-RE). Signor Presidente, diciamo che la discussione di oggi si pone un po' in linea con quanto è stato deciso poco fa, cioè di spostare e differire i termini per la discussione di cose importanti. Presidente, non è senza imbarazzo che mi ritrovo nuovamente a intervenire in Aula in questa infinita discussione sui bonus edilizi. Presidente, se ho fatto bene i calcoli, siamo alla ventiquattresima modifica legislativa e, Presidente, ho una brutta notizia per chi ci sta ascoltando: temo che non sarà l'ultima.
Quello che stiamo facendo in questo momento (quello che state facendo) è differire sostanzialmente dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine entro il quale è possibile completare i lavori ammessi a fruire della detrazione del bonus 110. Sostanzialmente non stiamo dando una risposta definitiva, ma stiamo nuovamente prendendo tempo. Stiamo dando tempo, perché ci siamo resi conto (vi siete resi conto) che il blocco della cessione dei crediti ha determinato non solo un problema di liquidità per le imprese e non solo un problema di cassetti fiscali pieni che non si riescono a smaltire, ma anche sostanzialmente, come era prevedibile, il blocco dei lavori. Tanti cantieri aperti, ma in realtà tanti lavori di fatto sospesi.
Presidente, noi una soluzione a questo problema ve l'avevamo già offerta. Quando dico noi, parlo innanzitutto del Gruppo Azione-Italia Viva, ma parlo anche dei Gruppi parlamentari di opposizione e di alcuni Gruppi di maggioranza. E ve l'avevamo già offerta dopo avere sentito in audizione le banche, le imprese e i costruttori. La soluzione che vi avevamo offerto era quella di utilizzare la compensazione degli F24, in cui la banca sostanzialmente non paga solo le proprie tasse all'erario, ma anche le tasse per conto dei propri correntisti, tramite gli F24. Quella era la soluzione - si ricorderanno i colleghi dell'Aula che questa discussione l'avevamo già fatta a novembre - per non perdere ancora inutilmente altro tempo. Ma non l'avete voluta accogliere. Vi avevamo detto: guardate che, senza quella soluzione, ci ritroveremo tra qualche mese a dover affrontare di nuovo il problema dello sblocco della cessione dei crediti. Eccoci qua, Presidente, siamo di nuovo in questo eterno ripetersi delle cose e siamo ancora qui a offrire tempo, a dare tempo, senza dare una risposta definitiva.
Vede, Presidente, io credo che si possano fare delle scelte legittime e che ci siano ovviamente diverse opinioni sul tema del superbonus. Io mi sono già pronunciato e aggiungerò un altro elemento che ovviamente a novembre non potevamo avere, ma che è di tutto interesse: la relazione della Banca d'Italia. Ma il tema che ci siamo posti, cioè quello di risolvere almeno il problema dei crediti fiscali incagliati, non ha trovato una soluzione in questi mesi e ha aggravato il problema. Non possiamo continuamente modificare le regole in corsa, perché c'è una cosa che ci chiedono tutti gli operatori del settore, le imprese edilizie e coloro che attivano una complessa procedura come quella del bonus della ristrutturazione per il 110.
Ci chiedono certezza del diritto, ci chiedono stabilità nel poter fare investimenti. Modificando per l'ennesima volta la normativa - e, ripeto, non sarà l'ultima - non facciamo altro che creare disorientamento negli investitori e questo è un messaggio molto pericoloso, perché non diamo certezza ai rapporti giuridici.
Quando ci chiediamo se il bonus del 110 per cento sia stato un buon affare oppure no, nelle valutazioni che avevamo fatto si era sempre detto che certamente c'era bisogno di riqualificare il nostro patrimonio edilizio e di consolidare, dal punto di vista antisismico, un patrimonio residenziale pubblico e privato, conoscendo la fragilità del nostro territorio. Tuttavia, quando la Banca d'Italia ci dice che l'effetto moltiplicatore in termini di investimento è tra lo 0,2 e lo 0,3 per cento, signor Presidente, significa che non è stato un buon affare per il PIL italiano. Quando la Banca d'Italia ci dice che ci vogliono quarant'anni per ammortizzare i costi di questa misura significa, signor Presidente, che questo non è stato un buon affare per la società italiana. Quando ci dicono che anche i risultati conseguiti in termini di efficienza energetica e in termini di risparmio di CO2 sono minimali rispetto all'utilizzo delle risorse, tutto questo ci dice che non è stato un buon affare neanche per l'ambiente.
L'idea dunque di razionalizzare il bonus del 110 per cento, l'idea di introdurre una selettività per cui potessero beneficiarne soprattutto coloro che ne avevano più bisogno o gli edifici messi peggio dal punto di vista dell'efficienza energetica o dal punto di vista antisismico era una misura necessaria. Tuttavia, l'idea di bloccare la circolazione dei crediti dall'oggi al domani ha determinato il fatto che abbiamo buttato via il bambino con l'acqua sporca, cioè a un problema ne abbiamo aggiunto un altro. Ed è questo il tema che oggi ci troviamo ad affrontare con la proposta che ci viene data.
Certamente all'interno della proposta ci sono cose di buon senso, come per esempio la reintroduzione della facoltà di utilizzare lo sconto in fattura e la cessione del credito per gli interventi di superamento e di eliminazione delle barriere architettoniche: ricordo che questo provvedimento, presentato da me e dalla collega Giusy Versace, che prevede proprio la possibilità di detrarre l'abbattimento delle barriere architettoniche, che è un altro dei bonus edilizi che va a scadenza, è stato approvato anche grazie alla maggioranza nella legge di bilancio.
In queste cose però, signor Presidente, c'è bisogno di stabilità. In un Paese longevo come il nostro, che sperimenta forme di inaccessibilità, è mai possibile che dobbiamo prorogare di anno in anno misure come le detrazioni sull'abbattimento delle barriere architettoniche? (Applausi). È mai possibile che dobbiamo introdurre la facoltà di poter utilizzare la cessione del credito, visto che lo stiamo bloccando per gli altri interventi?
Signor Presidente, a furia di intervenire su questi bonus per 24 volte, non solo se ne va la voce di chi sta intervenendo, ma penso che se ne stia andando anche la voce di moltissimi operatori del settore che sono stanchi di avere continue modifiche normative. Il mio timore è che tra sei mesi ci ritroveremo di nuovo qui.
Concludo, allora, così come ho concluso quattro mesi fa e così come temo di dover concludere tra quattro-sei mesi: perché non provate a ragionare sull'unica vera misura che può sbloccare i crediti fiscali incagliati, vale a dire l'utilizzo in compensazione degli F24? Non è una misura a favore del sistema bancario e creditizio, è una misura a favore del sistema Paese. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Paroli. Ne ha facoltà.
PAROLI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghi, c'è una ragione per la quale Forza Italia da subito ha posto il tema di una correzione del decreto-legge all'ordine del giorno, così come in verità abbiamo fatto a febbraio dell'anno scorso quando il Governo Draghi, dall'oggi al domani, ha limitato le cessioni a una soltanto. La ragione è che lo Stato non può venir meno alla parola data, che lo faccia un Governo o un altro, ed è nostro dovere fare in modo che la fiducia dei cittadini non venga riposta invano. Pertanto si può cambiare idea, si può ritenere non più attuale una normativa, ma si devono salvaguardare i diritti acquisiti e si deve rispettare quel principio europeo dell'affidamento comunemente condiviso, che porta i cittadini a fidarsi del proprio Stato, degli impegni che vengono inseriti da uno Stato nella propria legislazione. Pertanto non potevamo e non possiamo venir meno agli impegni presi.
Certo i superbonus hanno generato costi importanti, come sappiamo tutti per averlo verificato; tuttavia non possiamo guardare solo ai costi, dobbiamo considerare anche i benefici, fatti di crescita di PIL e quindi di incrementi degli introiti di imposte e di IVA e di aumenti dell'occupazione. Sono tutte cose delle quali il nostro Paese aveva e ha tuttora estrema necessità. Per queste ragioni si doveva intervenire correggendo una normativa che era diventata ingiustamente penalizzante.
Certo rimangono tante criticità e intervenire, colleghi, sta a noi e al Governo, che ha fatto bene ad agire per fermare una possibile deriva dei conti pubblici. Allo stesso tempo, però, dobbiamo riuscire a fare in modo che le correzioni e i blocchi che ci sono stati non penalizzino i cittadini e non mettano in discussione la parola data, gli impegni presi dal nostro Paese. Sono quindi positive le modifiche apportate alla Camera che, con l'esame in Commissione e poi in Aula, ha aggiunto una disposizione di esclusione dalla responsabilità solidale dei cessionari che acquistano i crediti di imposta da una banca o da un intermediario finanziario; tra l'altro, tale proposta era stata fatta da Forza Italia. Positiva è la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari di utilizzare detti crediti per sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, come lo è proroga al 30 settembre 2023 del termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari. Allo stesso modo condividiamo la remissione in bonis destinata ai contribuenti che non rispettino il termine attualmente fissato al 31 marzo 2023 per l'invio delle comunicazioni all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale, relativamente alle spese sostenute nel 2022 e, per le spese sostenute nel 2022, la possibilità per il contribuente di ripartire la detrazione in dieci quote annuali di pari importo, a partire dal periodo di imposta 2023. Al tempo stesso il decreto-legge blocca il mercato delle cessioni e degli sconti in fattura a partire dal 17 febbraio 2023, ma salvaguardando i lavori in corso e con importanti esclusioni dal blocco delle cessioni. Tutte queste modifiche sono state apportate nella direzione di salvaguardare i contribuenti e il cittadino che si è avventurato su una proposta fatta dallo Stato e che quindi non deve rimanere penalizzato.
Rimangono, però, colleghi ancora molti punti sui quali lavorare. Sono d'accordo nel ritenere che non sarà finita qui, ma credo che le modifiche apportate siano già molto importanti. Per questa ragione Forza Italia sostiene il provvedimento in esame, così come sosterrà eventuali altre modifiche che vadano nella direzione di tutelare l'interesse dei cittadini. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Licheri. Ne ha facoltà.
LICHERI Sabrina (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, membri del Governo, poiché sono abituata a chiamare le cose con il loro nome, dico subito che oggi siamo chiamati a votare un pessimo decreto. Pessimo per una serie di ragioni; per l'iter che lo ha accompagnato, esageratamente veloce, la fiducia, i pareri che non sono arrivati. Un decreto figlio della scarsa visione e della disonestà intellettuale; un decreto che non risolve i problemi e che ha solo lo scopo di attaccare il meccanismo economico della cessione dei crediti di imposta, vero polmone finanziario del superbonus e degli altri bonus edilizi.
Proviamo per un attimo ad inquadrare lo scenario in cui è nato il meccanismo della cessione dei crediti. Il meccanismo innanzitutto è nato grazie al MoVimento 5 Stelle. Questo è il suo grande difetto, il peccato originale. È nato inoltre in una situazione inedita per il nostro Paese. Ora non lo ricordiamo più, voi non lo ricordate più, lo avete dimenticato presto; eravate quelli che contestavano con facilità ogni provvedimento. Noi invece eravamo quelli che hanno dovuto gestire la pandemia e creare le condizioni per il ritorno alla normalità.
Il superbonus nasce in quel contesto, mentre voi stavate a guardare. La quotidianità era stata stravolta, l'economia era ferma, le aziende chiudevano e si preparavano a ridimensionamenti drastici. Un Paese intero era in recessione. Noi, non voi, avevamo la responsabilità di traghettare l'Italia fuori da una situazione improvvisa, assurda ed impensabile. Dovevamo farlo con una misura forte, uno shock, e dovevamo farlo agendo su un settore che strutturalmente, per definizione, quando riparte fa ripartire l'intera economia: l'edilizia. Dovevamo ridare battito all'economia italiana; il superbonus, con la cessione dei crediti, è stato il nostro defibrillatore.
Ora voi non lo ricordate, non lo volete ricordare, ma le cose sono andate così. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nasce per ridare slancio al settore produttivo mediante un intervento di spesa pubblica che, da un lato, rilanciava il settore edile e, dall'altro, favoriva gli interventi di efficientamento energetico delle abitazioni. Anche questo avete dimenticato, perché non avevate responsabilità, non ve le siete mai assunte e potete permettervi l'uso di dimenticare. Fino allo scoppio della pandemia la vera emergenza si chiamava, e purtroppo si chiama ancora, cambiamento climatico e prima che il presidente Giuseppe Conte imponesse all'agenda europea il Next generation EU, in cima all'agenda c'era il Green deal. Da qui nasce il superbonus, con la cessione dei crediti; una misura che permetteva di rilanciare un settore economico e perseguire gli obiettivi climatici, pur in una fase di recessione economica.
Una misura coraggiosa e geniale, proprio così, che ha generato un impatto potente sul tessuto economico e occupazionale del nostro Paese. Una misura a cui avevano accesso tutte le fasce di reddito, anche le più fragili e con minore capacità di spesa. È questo che un Governo deve e dovrebbe fare quando il suo popolo vive un periodo di profonda crisi e disperazione, quella vera. (Applausi). È di questo che stiamo parlando. Tutto dimenticato. Bravi.
Con la cessione dei crediti il Paese è ripartito con alla base l'intenzione e la volontà di non lasciare nessuno indietro. Tutto questo accadeva mentre voi stavate a guardare. Questo nella fase uno. Nella fase due, quella che è diventata maggioranza ha iniziato a raccontare falsità, ha iniziato a lanciare accuse e critiche, tutte infondate, sulla cessione dei crediti e del superbonus.
Ricordo, Presidente, visto che qui si continua a fingere di dimenticare, che lo strumento della cessione dei crediti ha generato un milione di posti di lavoro e un aumento del PIL del 7 per cento nel 2021 e del 3,7 per cento nel 2022; qualcosa di eccezionale, di cui tutti dovremmo essere orgogliosi. La misura andava difesa, protetta e accompagnata con cura. (Applausi). Invece no, la scelta è stata quella di frenare la crescita, la ripresa di un settore al quale era stato dato finalmente l'ossigeno che necessitava. È stato deciso di strappare via improvvisamente la spina per farlo morire.
Questo Governo è palesemente in preda alla smania di cancellare le misure di successo. Come se cancellare, dimenticare, sminuire e delegittimare il lavoro fatto bastasse a far apparire sufficiente il vostro scarso lavoro di questi mesi, condito di propaganda ideologica.
Prima di evidenziare l'impatto, a mio avviso, ripeto e insisto, disastroso di questo provvedimento, voglio ripercorrere l'evoluzione del meccanismo della cessione dei crediti. Nell'ordine, l'articolo 121 del decreto-legge n. 34, del 2020, che questo provvedimento stravolge, è stato modificato ben diciotto volte; due volte nel 2020, durante il Governo Conte II, tredici volte durante il Governo Draghi e ben tre volte dall'insediamento dell'attuale Governo. Addirittura le ultime due modifiche intervengono a distanza di un mese l'una dall'altra. E meno male che non volevate disturbare. Come pensate di attrarre investimenti o di fornire garanzie e certezze normative alle imprese in questo modo? Non c'è immedesimazione, non c'è la volontà di fare proprie le difficoltà di imprese e famiglie, ma solo quella di soddisfare una schizofrenica bulimia normativa che imprese e famiglie dovrebbero inseguire, ma non è possibile farlo.
Per quanto riguarda il decreto, la nostra contrarietà non è data dal fatto che la cessione dei crediti sia una nostra misura e quindi ci siamo rimasti male. No, questo è il vostro stile, non è il nostro. Noi non anteponiamo bandierine agli interessi di imprese e famiglie. Presidente, la nostra contrarietà è rivolta alla diciottesima modifica, perché oltre a generare ancora più confusione distrugge una delle poche politiche di spesa che ha generato lavoro, reddito ed efficientamento energetico privilegiando l'austerity. Presidente, mi perdoni se insisto, ma vi siete presentati alle urne come l'alternativa all'austerità, salvo poi rivelarvi la brutta copia di Draghi. In tutto questo, a pagare il prezzo di questa schizofrenia normativa, sono sempre i cittadini meno abbienti, vittime della povertà energetica, i veri esclusi. Eppure è stato certificato: la cessione dei crediti altro non è che il meccanismo tramite cui rendere fruibile a tutti, anche alle classi sociali economicamente più fragili, i meccanismi di efficientamento energetico degli edifici e questo non lo dice Sabrina Licheri, non lo dice il MoVimento 5 Stelle, ma lo dicono sia l'Ufficio parlamentare di bilancio, sia Bankitalia: la cessione dei crediti fiscali era un meccanismo in grado di venire incontro ai più deboli. (Applausi).
Il superbonus - lo ribadisco - è stato il defibrillatore, il farmaco salvavita, ma voi siete come quelli che, scampato il pericolo, contestano la cura e ne sminuiscono gli effetti. Quando però non potevate permettervi di contestare la cura perché avreste perso il voto degli italiani, che misurano le politiche in base alle vere ricadute che queste provocano sulla quotidianità, quando non potevate permettervi di contestare il superbonus non per onestà intellettuale, ma per mero calcolo elettorale, era divertente girare i video dove venivano condannati i quindici interventi di modifica della normativa ad opera del Governo Draghi. Per non parlare poi di quelli nei quali si chiedeva lo sblocco dei crediti incagliati. Anche questo è dimenticato? Era divertente, ma soprattutto era facile fare opposizione. (Applausi).
Sempre quando non potevate permettervi di contestare il superbonus, il programma di Forza Italia proponeva il rinnovamento del patrimonio edilizio. La stessa Forza Italia che alla Camera aveva presentato una mozione di otto pagine, con otto impegni al Governo per tutelare il superbonus e la cessione dei crediti. Poi, il giorno dopo le elezioni regionali, dando uno schiaffo al vostro elettorato, in maniera subdola presentate un decreto sulla cessione dei crediti fiscali che non presenta uno straccio di cessione dei crediti fiscali. Un problema su tutti doveva essere risolto, quello dell'incaglio dei crediti d'imposta impantanati nei cassetti fiscali di decine di migliaia di aziende e invece niente, il nulla. Abbiamo assistito alla mistificazione, manipolazione e strumentalizzazione di dati economici sul superbonus e sui bonus edilizi, tutte smentite da organismi o enti di prestigio nazionale e internazionale, a partire dall'Ufficio parlamentare del bilancio, Eurostat, Banca d'Italia. Avete avuto la faccia tosta di accusare di parzialità le associazioni rappresentative di categoria come ANCE e CNA. Non solo, ma avete gettato le imprese in una situazione di non ritorno per un vostro mero giochetto politico, ma dopo le avete anche accusate di parzialità. Peggio ancora, giustificate l'eliminazione della cessione dei crediti con il discorso delle frodi, come dire che vanno eliminate le pensioni di invalidità per eliminare i finti ciechi beccati alla guida di autobus. (Applausi).
Quando una politica pubblica genera o può generare comportamenti fraudolenti si interviene con meccanismi che li contrastino e li blocchino, non si blocca lo strumento. Il superbonus rappresenta soltanto il 5 per cento sul totale delle frodi commesse in materia di cessioni dei crediti. Questo vuol dire che è possibile prevedere un meccanismo di cessione dei crediti che non si presti alle frodi. E anche questo non lo dico io, lo ha detto l'Eurostat.
Da ultimo, oltre al danno la beffa: mi riferisco alla direttiva casa green, che prevede la riqualificazione di circa 1,8 milioni di abitazioni entro il 2030 e il 2033. La direttiva green, che vi piaccia o no, prima o poi dobbiamo affrontarla e rispettarla e la strategia non può certo essere quella di chiedere proroghe su proroghe. Prima o poi dovremo affrontarla e agire e per farlo dobbiamo garantire che nessun cittadino venga lasciato indietro. Lo dobbiamo fare attraverso lo strumento della cessione dei crediti, e l'unico meccanismo che permette di convertire il patrimonio italiano in un'ottica di efficientamento energetico lo avete buttato via. State deliberatamente soffocando il necessario percorso verso la rigenerazione e la sostenibilità ambientale delle nostre città, per non parlare delle periferie e delle aree più interne, o dei 170.000 posti di lavoro a rischio. Meno male che non volevate disturbare chi aveva voglia di lavorare e soprattutto meno male che eravate pronti. Auguri a tutti noi e non solo di buona Pasqua. (Applausi).
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 15,05)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borghesi. Ne ha facoltà.
BORGHESI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, ci troviamo a discutere un decreto-legge che è sicuramente importante, visto quello che è successo negli ultimi mesi. Come abbiamo detto sin dal principio, quella in oggetto era una misura che per certi versi poteva essere d'aiuto, ma doveva essere strutturata in maniera ben diversa. Così come era stata strutturata, era evidente che avrebbe prodotto degli incentivi in maniera perversa, una distorsione del mercato e una distorsione della libera concorrenza dei prezzi e che avrebbe prodotto purtroppo una circolazione illimitata dei crediti, che avrebbero generato il rischio di creare moneta fiscale. Come ci ha detto l'Eurostat, ciò andrebbe a significare un aumento del debito. Quindi siamo arrivati a questa situazione assai complicata. Abbiamo visto che sono già stati accertati qualcosa come 9 miliardi di euro di truffe e ci sono 19 miliardi di euro di crediti incagliati. Serviva pertanto un intervento fermo da parte del Governo, per porre rimedio e fine a questa situazione. Abbiamo visto poi che sono stati i redditi più alti ad aver usufruito maggiormente di questa misura e, anche da un punto di vista ambientale, l'efficacia è stata assai limitata.
Detto questo, è stato appunto opportuno intervenire, con un provvedimento sicuramente non semplice, ma che pone dei punti ben fermi. Ne cito alcuni: l'articolo 01 proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento fino al 30 settembre 2023, per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari. Quindi le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari hanno la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute fino al 30 settembre di quest'anno, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. È stato poi introdotto un comma che vieta, dal 17 febbraio 2023, alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura e lo stesso comma poi, alla lettera b), circoscrive il perimetro della responsabilità solidale del beneficiario delle agevolazioni fiscali e del fornitore che ha applicato lo sconto e dei concessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite.
Nel corso dell'esame dell'altro ramo del Parlamento è stata introdotta una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, ad utilizzare questi crediti per sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10 per cento della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al superbonus e già utilizzati in compensazione e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. Ferma poi restando l'ipotesi di dolo, il concorso dei cessionari alla violazione viene escluso qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito d'imposta e siano in possesso di specifica documentazione, tra cui una attestazione riguardante il rispetto delle norme anti-riciclaggio da parte dei soggetti che sono controparte nelle cessioni.
Il decreto inoltre chiarisce che il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce da solo causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario e l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave grava sull'ente impositore. C'è quindi tutta una serie di disposizioni che proseguono con l'articolo 2, che stabilisce, a partire dal 17 febbraio di quest'anno, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dei fornitori di beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero di patrimonio edilizio, efficienza energetica, superbonus, manutenzione facciate e installazione di impianti fotovoltaici.
La norma riconosce però una serie di condizioni in presenza delle quali ad alcuni interventi già in corso non si applica questa nuova disciplina. Si tratta soprattutto di interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici e quelli danneggiati da eventi meteorologici verificatisi, ad esempio, nella Regione Marche.
Quindi il decreto-legge al nostro esame è assai complesso. Contiene tutta una serie di norme di interpretazione autentica che chiariscono che per gli interventi diversi dal superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo e che anche l'indicazione, ad esempio, delle spese sostenute per il rilascio del certificato di conformità costituisce una mera facoltà e non un obbligo.
Ci sono poi alcune disposizioni in favore del contribuente che può avvalersi della cosiddetta remissione in bonis e tutta un'altra serie di disposizioni che mirano a fare chiarezza in quella che era diventata una vera e propria giungla.
Il Governo si è trovato in una situazione assai difficile e questo è ben dimostrato - lo ripeto - dalle truffe già accertate e dai 19 miliardi di crediti incagliati. È evidente che bisognava mettere mano a questa nuova normativa, purtroppo per l'ennesima volta. Non abbiamo ovviamente la pretesa di avere risolto tutti i problemi tramite questo provvedimento, ma riteniamo di aver preso la strada giusta in primis per mettere in sicurezza il bilancio pubblico e poi anche per proteggere quelle imprese e quelle famiglie che si sono avvalse di una legge dello Stato e che non devono assolutamente essere penalizzate.
Ritengo quindi che quello al nostro esame fosse un decreto urgente. Ritengo che queste misure vadano tutte nella direzione di salvaguardare imprese, famiglie e conti pubblici e quindi il nostro Gruppo darà il proprio appoggio convinto all'approvazione del decreto-legge al nostro esame che finalmente mette mano e risolve una buona parte dei problemi che si sono venuti a creare nel corso di questi ultimi mesi. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, come diceva il senatore Lombardo, stiamo discutendo di questo tema da cinque mesi, dall'inizio di questa legislatura. Ho già avuto l'opportunità di dire che la toppa che avevamo messo apriva una voragine e siamo di fronte a questo, ma dato che interverrò anche in sede di dichiarazione di voto, ora mi concentrerò solo su una parte della questione.
Vorrei sottolineare il fatto che questo Governo ha la responsabilità - sottolineo: la responsabilità - di aver portato questa situazione alla paralisi, perché il giorno stesso che si è insediato e abbiamo svolto una discussione sulla NADEF, ha attaccato e ha deciso che il superbonus andava abolito.
Ora, il dato vero è che io e il mio Gruppo, Alleanza Verdi e Sinistra, pensiamo che certamente il superbonus andava corretto, però c'è un dato con il quale non avete fatto i conti: quella impostazione, infatti, aveva dato, in un momento di emergenza, un segnale forte ad un settore - l'edilizia - in cui ha creato 900.000 posti di lavoro, un aumento del PIL del 5,6 per cento e ha ridato lavoro nel nostro Paese, perché il 90 per cento della produzione proviene dal nostro Paese quando si fanno queste operazioni. Allora, avreste dovuto avere l'intelligenza di affrontare il problema di come gestire la rigenerazione del patrimonio edilizio nel nostro Paese, unificando e non parcellizzando. Infatti, soprattutto per quanto riguarda il rifacimento delle facciate, il superbonus ha comportato un abuso, ma questo non è avvenuto per il contenimento energetico, almeno questi sono i dati.
Ho ascoltato tutte le audizioni: gli imprenditori, i sindacati e i comitati hanno tutti detto che ovviamente il superbonus 110 per cento andava corretto, però tutti hanno sottolineato che era necessario ed è necessario. Questa è la cosa che vorrei sottolineare: è necessario affrontare il problema di come noi rispondiamo all'Europa. Certo voi siete andati in Europa a mostrare i muscoli, dicendo che il 2035 o il 2050 non sarebbe stato un problema e quindi a chiedere di prendere tempo sulla questione green.
Invece, il punto è che noi dobbiamo affrontare il problema della rigenerazione e della messa in sicurezza dal punto di vista energetico, dal punto di vista sismico. Se vogliamo ridurre il consumo di suolo e avere addirittura consumo di suolo zero, dobbiamo mettere mano al patrimonio urbanistico del nostro Paese. Se vogliamo mettere a disposizione delle giovani generazioni e degli anziani alloggi sufficientemente confortanti, dove sia affrontata la questione dell'abbattimento delle barriere architettoniche e gli affitti siano calmierati, bisogna intervenire ed avere un'idea di piano decennale, se non addirittura ventennale, in cui contrastiamo la speculazione, che certamente è avvenuta in questo settore. È su questa idea che bisognava costruire. Questo aveva senso e da qui la correzione, che noi vi avevamo proposto.
Vorrei infatti ricordarvi che, esaminando il decreto-legge aiuti-quater, abbiamo discusso di tutti i temi e abbiamo deciso unitariamente in Commissione bilancio di estrapolare alcuni elementi, anche dagli emendamenti segnalati, da discutere collettivamente, per costruire una proposta sulla questione del superbonus. Poi, il provvedimento ci è stato espropriato, un pezzo è stato messo in finanziaria e, alla fine, non si è fatto nulla, perché la maggioranza non è stata in grado.
Questa è la vostra responsabilità e non potete scaricarla sui Governi di prima. L'Alleanza Verdi e Sinistra, cui io appartengo, non era parte dei Governi precedenti, ma ripeto che voi non potete scaricare sugli altri quella che è responsabilità vostra.
Come diceva il senatore Lombardo, voi avete creato un clima in cui, ovviamente, avete messo in fibrillazione tutti gli operatori economici. I cantieri sono fermi. Ognuno di noi che gira per una città vede cantieri fermi, perché è da mesi che non si lavora e ci sono crediti incagliati, ma anche la difficoltà di imbarcarsi in una situazione in cui non si sa se si può iniziare e come si può finire, perché si continuano a cambiare le norme. Invece, bisogna dare norme certe, per evitare le speculazioni.
La soluzione ve l'avevamo proposta: erano gli F24. Voi, invece, avete trovato una soluzione ancora pasticciata. In sostanza, se si va a vedere, anche la situazione attuale genera una discriminazione, con l'aumento delle disuguaglianze, perché chi ha meno non potrà intervenire, non avendo la capienza sufficiente per scaricare nella propria dichiarazione dei redditi.
Quindi, siamo di fronte al fatto che quelli che hanno manifestato la settimana scorsa, avendo ragione, non avranno una risposta. Anzi, dovranno rispondere indebitandosi. Questo è un dato. Molto spesso, infatti, non nelle case unifamiliari o monofamiliari, ma in un condominio, ogni volta che si mette in discussione questo punto, salta ovviamente la decisione presa e questo crea ritardi enormi. Pensate all'impresa che ha i ponteggi in affitto fermi da cinque o sei mesi sono tutti costi per l'impresa, che in sostanza vengono scaricati sulle persone, sul ceto medio o addirittura sulle persone indigenti.
Questo è il dato ed è per questo che io credo che anche la proposta che avete fatto, che tenta almeno alcune correzioni, da un punto di vista tecnico non risolve niente. Quindi, vi invito a rivedere e a discutere in modo molto meno ideologico. Voi avete assunto questo tema in modo ideologico. D'altronde, è vero: siete un Governo politico; ideologicamente siete contro il progresso ed è per questo che avete affrontato con questo piglio il tema del superbonus.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fina. Ne ha facoltà.
*FINA (PD-IDP). Signora Presidente, senatrici e senatori, Governo, durante la campagna elettorale per le passate elezioni politiche, nel tripudio di retorica che ha contraddistinto la sua strategia comunicativa, l'attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni dichiarava pieno sostegno e sicuro aiuto, in caso di vittoria, a tutti coloro che in questi anni hanno investito sui bonus edilizi, che hanno formato le proprie maestranze, che hanno innovato i propri studi professionali per stare al passo con la normativa. Vinte le elezioni - e dunque potremmo dire, con un linguaggio popolare, "passata la festa" - tutte le promesse sono state archiviate; anzi, molto peggio, sono state stravolte.
Per dare la misura di queste mie affermazioni, potrei qui ricordare anzitutto le dichiarazioni del ministro dell'economia Giorgetti e della stessa presidente Meloni, che, a favore delle telecamere, a novembre 2022 dissero che la cessione dei crediti fiscali non era un diritto. Tale dichiarazione, da una parte, gettò nello scompiglio un intero comparto produttivo, ma, allo stesso tempo, chiarì in modo inequivoco e definitivo l'intendimento demolitorio del Governo in materia di crediti fiscali e di bonus edilizi.
Poi dalle dichiarazioni si è passati ai fatti e con il primo decreto-legge aiuti del Governo Meloni si è introdotta la tagliola del 25 novembre. Dovremmo ricordare tutti come la decisione del décalage e di quella data-mannaia generò una corsa una corsa verso gli uffici tecnici comunali di tutto il Paese, per presentare la documentazione tecnica valevole per l'ottenimento dei benefici di legge. Furono giorni di totale confusione e - lo ricordano bene imprese e professionisti - nottate di lavoro per sapere di quale morte sarebbero deceduti progetti e speranze delle famiglie. La protesta montò in modo forte e fu sempre più chiaro a tutti che il Governo della destra si assumeva la responsabilità di rompere il patto di lealtà con i cittadini contribuenti e con la loro fiducia riposta nelle istituzioni. Mai avremmo dovuto dare, dalle Aule parlamentari e dalle stanze di Governo, la sensazione che si possono cambiare le regole in corsa, facendosi beffa dei sacrifici di chi sulla propria casa stabilisce le fondamenta della crescita della propria famiglia.
Ma il piano inclinato non si è interrotto e nelle settimane successive, andando verso la discussione della manovra di bilancio e poi del decreto-legge milleproroghe, la musica non è cambiata. Abbiamo assistito solo a improvvisazioni, a salti nel vuoto normativo e a piroette di chi, da una parte, introduce norme molto penalizzanti e dall'altra, nel giro di poche ore, torna indietro, modifica e rettifica.
È esattamente questo il modus operandi con il quale si è buttato nella mischia, come un fulmine a ciel sereno, il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, il cosiddetto decreto crediti. Ricordo benissimo - e dovrebbero ricordarlo anche i colleghi e le colleghe di maggioranza - che, nelle ore subito precedenti il Consiglio dei ministri chiamato a deliberare, non appena iniziarono a circolare le bozze del testo normativo, le reazioni delle associazioni di categoria, delle imprese, degli artigiani, degli esodati del superbonus e delle professioni tecniche presero letteralmente d'assalto tutti noi rappresentanti delle istituzioni, nazionali e locali. Nessuno poteva e voleva credere ai propri occhi, ma di fatto è accaduto questo: per mesi si è atteso un provvedimento che risolvesse il problema del blocco dei crediti, il quale inchioda nei cassetti fiscali decine di miliardi di euro, bloccando a sua volta un intero comparto e togliendo il sonno a tante e tanti, ma, contrariamente a quest'attesa, si stava approvando un decreto che più opportunamente potremmo chiamare blocca crediti o blocca edilizia.
Con un colpo di spugna avete eliminato sconto in fattura e cessione del credito e non avete introdotto alcuna misura vera per l'alleggerimento dei pacchetti dei cassetti fiscali. Avete fatto persino di più: anche per i territori del cratere sismico 2009-2016, dopo paginate di promesse, avete eliminato la facoltà di utilizzo della cessione dello sconto. Dal momento della deliberazione del Consiglio dei ministri in poi, abbiamo assistito al solito psicodramma già visto per tutti gli altri provvedimenti del Governo: annunci di interlocuzioni, promesse di modifica, riunioni interminabili e divisioni nella maggioranza, mentre il Paese, fuori dai luoghi della decisione, osservava preoccupato e ansioso. Vi siete presi un mese e mezzo di tempo, lasciando tutti sospesi, per fare macchine indietro.
È così che su nostra sollecitazione avete reintrodotto lo sconto in fattura, la cessione per gli immobili dell'ex Istituto autonomo case popolari (IACP), per le cooperative e per le opere riguardanti le barriere architettoniche.
È servita una battaglia parlamentare di territorio per farvi capire che sui crateri sismici questo decreto sarebbe stata una sciagura e stupisce che non ne fossero avveduti i senatori e le senatrice provenienti da quella terra. Solo così avete reintrodotto anche per questa fattispecie gli strumenti normativi originari. Tuttavia, l'ho già detto e lo ripeto, il miglior modo di risolvere i problemi in genere è non crearli.
Vi chiedo a questo punto se si può assistere ad articoli di stampa di giubilo per aver reintrodotto cessione del credito e sconto in fattura nel cratere sismico. Non sarebbe bastato lasciare le norme com'erano, senza modificare per poi rimodificare, con almeno il buongusto di non gioire per aver fatto un danno a cui solo in parte si è riparato?
Osserviamo, inoltre, che il cosiddetto decreto blocca crediti è l'ennesimo esempio di un'offesa al parlamentarismo da parte della maggioranza, che ormai costringe le nostre Assemblee a discutere solo di decreti-legge con tempi serratissimi e senza la profondità che una tematica come questa, che sta mettendo a rischio non solo la tenuta economica, ma anche sociale del Paese, avrebbe meritato.
Non possiamo che essere contrari a questo provvedimento, non possiamo che essere speranzosi, sebbene fiaccati nelle nostre speranze dal vostro modo di agire, perché tante imprese, tante famiglie e tanti professionisti vedano presto una soluzione definitiva alle loro angosce.
Vorrei concludere, signora Presidente, richiamando un punto politico che ritengo essenziale e centrale, che riguarda la dignità della funzione parlamentare. È evidente che siamo ormai in un regime di doppio monocameralismo, per cui questa nobile Assemblea, che dovrebbe rappresentare il popolo, è oggi poco più che un dopolavoro parolaio. Noi esprimiamo infatti opinioni, ma la discussione per chi è fuori da quest'Aula è già finita alla Camera dei deputati. Fuori da qui, per essere sinceri e anche consapevoli, nessuno aspetta la nostra discussione.
Lavoratrici, lavoratori e imprese hanno solo capito sostanzialmente tre cose.
Innanzitutto, rimane l'incertezza sui crediti incagliati: dopo sei mesi, dopo che il problema si era posto già con il precedente Governo, non si è a ancora risolto, per cui si riempiono le piazze, e a farlo non sono le opposizioni, ma i rappresentanti del mondo dell'edilizia e di tutto l'indotto.
In secondo luogo, non c'è alcuna visione per il futuro sull'efficientamento energetico del patrimonio edilizio. Come ha detto la senatrice Licheri, prima o poi dovremo discutere, anche grazie alla direttiva sulle case green, su cosa l'Italia vuole fare rispetto all'innovazione del proprio patrimonio edilizio e all'efficientamento energetico, che non solo è contrasto ai cambiamenti climatici, non solo è diminuzione del costo delle bollette energetiche direttamente per le famiglie, non solo è generazione distribuita di energia, ma è anche creazione di lavoro buono e nuovo.
Il terzo e ultimo punto riguarda il fatto che, mentre discutiamo di tutto questo, rischiamo di perdere miliardi di fondi del PNRR, perché delle due l'una: o abbiamo frenato un buco di bilancio - e allora, però, dovevamo fare di tutto per ottenere tutte le risorse del PNRR - oppure, se non abbiamo bisogno di quelle risorse, evidentemente non abbiamo un problema di bilancio.
Alla fine di questa nostra attività parlamentare - e chiudo - ci consoleremo con l'orgoglio collettivo di esserci occupati di grandi emergenze sociali come quella dei rave party e non di queste che evidentemente sono quisquiglie. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sigismondi. Ne ha facoltà.
SIGISMONDI (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, rappresentanti del Governo, devo constatare che il dibattito sul decreto-legge sui crediti d'imposta ha suscitato un confronto particolarmente acceso tra le varie forze politiche; in effetti, considerati i tanti aspetti su cui incide, mi aspettavo un'accesa discussione.
Il provvedimento arriva in Senato a poche ore dalla celebrazione della ricorrenza del sisma dell'Aquila: la data del 6 aprile ha infatti segnato la storia della città di L'Aquila e di tutto l'Abruzzo. Queste sono le ore dedicate al doloroso ricordo delle 309 vittime e di quella devastazione che ha colpito il nostro capoluogo di Regione e le aree circostanti, una catastrofe le cui immagini restano impresse negli occhi di noi abruzzesi e non solo. Significativa è in queste ore la presenza a L'Aquila del presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e di altri rappresentanti istituzionali del Governo. È un segnale di vicinanza importante a una terra che ha dovuto e ha saputo rialzarsi e che ancora oggi fa i conti col tema della ricostruzione.
Desidero ricordare il terremoto dell'Aquila perché più volte, quando si è parlato del superbonus in Commissione, ma anche in quest'Aula, si è fatto riferimento alla prevenzione. Dobbiamo prendere atto che ci troviamo di fronte a una fragilità diffusa: abbiamo la fortuna di essere nati in una terra meravigliosa come l'Italia, che è bella, ma altrettanto fragile, quindi ci troviamo di fronte a una fragilità diffusa e a risorse limitate per cercare di contrastarla.
In primo luogo, le istituzioni dovrebbero avere il senso di responsabilità di non disperdere le poche risorse che ci sono e, se c'è un aspetto che non ho mai condiviso del superbonus e di chi lo ha concepito, è l'aver fatto credere che chiunque potesse ristrutturare gratuitamente la propria abitazione, con una sorta di finanziamento a pioggia, senza introdurre alcun criterio di priorità, che nulla ha a che fare con la prevenzione. (Applausi). Si è cercato di far credere agli italiani l'utopia che nessuno pagava, che tutti potevano ristrutturare la propria abitazione e che tutti ci guadagnavano, anche lo Stato. Si è trattato di un'utopia che è costata alle casse dello Stato 120 miliardi (per capirci, quasi quattro manovre finanziarie), che ha fatto lievitare i prezzi alle stelle e che ha portato a truffe pari a circa 9 miliardi. Quello ereditato dal Governo Meloni è un pasticcio così grande - consentitemi di definirlo un pasticcio a 5 Stelle (Applausi) - che ha rischiato di far fallire imprese e aziende, altro che rilancio economico.
Il mio pensiero va a tutte le imprese che hanno i cassetti fiscali pieni, ma non hanno la liquidità per pagare i fornitori e gli stipendi, per cui si trovano realmente sulla soglia del fallimento. Per esempio, il mio pensiero va a tutti i cittadini che non hanno visto partire i lavori e, ancor peggio, a tutti quelli che se li sono visti interrompere.
Prendo quindi per buono l'appello a questo Esecutivo che proviene dalle opposizioni di tentare di risolvere un problema che loro hanno creato e che il Governo Meloni ha ereditato. Questo va detto in maniera chiara, diretta e sincera agli italiani. (Applausi).
È una legge così pasticciata ed è un provvedimento talmente pasticciato quello del superbonus, che in questi anni ha subito ben 20 modifiche, come già ricordato, oltre a tutte le interpretazioni e le circolari interpretative dell'Agenzia delle entrate che hanno creato un caos normativo che ha spinto molti cittadini, molti professionisti e molte imprese a non credere mai nel superbonus.
Bisognava intervenire? Sì, certo. Bisognava intervenire per cercare di cogliere obiettivi molto importanti; innanzitutto, quello di cercare di salvaguardare i conti dello Stato, a seguito anche del nuovo regolamento di contabilità pubblica di Eurostat, nel quale i crediti d'imposta venivano visti immediatamente come spesa e quindi come disavanzo.
Bisognava cercare di sbloccare i crediti incagliati. C'è poi un'altra verità che va detta e ricordata: lo sconto in fattura era semplicemente un'illusione normativa negli ultimi mesi. La cessione del credito e lo sconto in fattura non sono stati bloccati dal Governo Meloni, ma lo erano già da tempo: nessuno era più disposto ad acquistare i crediti. Questa è la verità.
Perché si è deciso allora di lavorare su questo provvedimento? Innanzitutto, non si poteva chiedere al Governo di sbloccare crediti incagliati e contestualmente permettere di crearne altri. Le imprese sono scese in piazza: ho sentito qualcuno chiedere se le piazze sono state ascoltate; sì, noi le piazze le abbiamo ascoltate e dicevano una cosa estremamente chiara, ossia chiedevano di aiutare a risolvere il problema dei crediti incagliati. Questa misura è presente all'interno del provvedimento, chiarendo le responsabilità di chi acquista i crediti, con l'utilizzo decennale dei crediti d'imposta per le banche e le imprese, la possibilità di trasformare i buoni poliennali del tesoro quali crediti che sono rimasti a fine anno nelle pance di banche ed istituti di credito e la costituzione di una piattaforma per cercare di far incontrare la disponibilità dei crediti con la loro richiesta. Queste prime, sagge iniziative del Governo hanno condotto a comunicati stampa che vanno nel senso sperato: si stanno finalmente sbloccando i crediti incagliati. È un successo che va riconosciuto al Governo Meloni.
Un terzo e ultimo importante risultato colto da questo decreto-legge è quello volto ad orientare i bonus edilizi. Come dicevo all'inizio, infatti, non si può parlare di prevenzione, se poi si fa un uso non oculato delle risorse, quindi all'interno di questo decreto, grazie anche al lavoro svolto all'interno della Commissione della Camera, si è cercato di dare risposte puntuali a determinate realtà che hanno l'esigenza di riuscire a risolvere alcuni problemi. Mi riferisco ad esempio alle zone del colpite dal sisma e dalle alluvioni, alle case popolari, a tutte le ONLUS e alle realtà che hanno bisogno di un intervento importante.
Ci troviamo di fronte a un decreto-legge nel quale il Governo Meloni si assume la responsabilità di trovare soluzioni a una situazione di caos normativo che le opposizioni hanno creato e che noi intendiamo affrontare con determinazione. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Ha facoltà di parlare il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani.
CIRIANI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 636, di conversione del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. (Applausi).
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 11, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.
Come già preannunciato, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che non ci sia la discussione sulla questione di fiducia e che si proceda direttamente alle dichiarazioni di voto e alla successiva chiama.
Passiamo dunque alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 636, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
SALVITTI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SALVITTI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, come diceva l'evangelista Luca, il redde rationem arriva a un certo punto e bisogna prendere decisioni che possono sembrare difficili e drastiche, ma arriva il momento di farlo con assoluto e totale senso di responsabilità.
Dopo due anni di politica dei bonus, con il meccanismo della cessione del credito, è doveroso tirare le somme. La fotografia fatta dagli istituti indipendenti, come l'ufficio parlamentare di bilancio, l'Agenzia delle entrate e la Banca d'Italia, è impietosa: 110 miliardi di crediti edilizi generati in appena due anni, 9 miliardi di truffe accertate e un mancato gettito per le casse dello Stato che per i prossimi anni sarà stimato in 8-10 miliardi in meno per ogni annualità.
Sul superbonus c'è una sostanziale unanimità nella consapevolezza che la gestione degli incentivi edilizi negli ultimi anni ha provocato una serie di criticità molto importanti. Efficientare, ristrutturare e mettere in sicurezza il nostro patrimonio edilizio è senza dubbio un obiettivo da perseguire. In Italia insistono 12 milioni di immobili, la maggior parte dei quali è stata realizzata prima degli anni Ottanta. Il lavoro da fare è tantissimo, ma dobbiamo prendere consapevolezza che per centrare l'obiettivo occorrono politiche e misure serie, che diano certezza agli operatori e alle famiglie senza esporli a rischi generati da una propaganda politica che spesso è stata a dir poco vergognosa, perché l'essere andati nelle piazze a raccontare alla gente che poteva ristrutturare casa gratuitamente ha reso evidente che, più che perseguire l'obiettivo, si è cercato il facile consenso, illudendola. (Applausi). È questo il peccato originale per cui oggi ci troviamo con la cifra mostruosa di 19 miliardi di crediti incagliati, che pesano come un macigno sulle imprese e sui conti pubblici.
Sul principio di equità sociale dobbiamo riscontrare che a beneficiare di più di questi soldi pubblici sono stati quelli che forse ne avevano meno bisogno: proprio il 10 per cento dei contribuenti più ricchi ha potuto fruire della metà dei crediti che sono stati generati. A beneficiare direttamente del 50 per cento degli investimenti sono stati i più benestanti d'Italia. Così, grazie alla politica del «gratuitamente», i ricchi hanno potuto ristrutturarsi le seconde, le terze e le quarte case, al mare o in montagna, con i soldi di tutti i cittadini, anche quelli che non sono proprietari di case. (Applausi). Un intervento così iniquo a favore dei ceti più agiati non si era mai visto.
È vero che bisognava far ripartire l'economia ed è vero che ci trovavamo in un periodo gravissimo, quello della pandemia, ed era necessario fare qualcosa per rilanciare le imprese sul nostro territorio, ma si sarebbero dovuti mettere quantomeno dei parametri per facilitare le fasce più deboli e non quelle più abbienti. Gli interventi a favore dell'edilizia residenziale pubblica invece sono stati marginali, quando forse occorreva partire proprio da lì.
Sulla produttività dell'investimento, ovvero sui vantaggi che questo tipo di intervento si era proposto di generare, dobbiamo dire le cose come stanno. Se l'obiettivo era quello di abbattere il consumo energetico, i risultati sono stati miseri. Come ha certificato la CGIA di Mestre, a fronte di una spesa di 72 miliardi di euro, è stato riqualificato appena il 3 per cento del patrimonio immobiliare italiano. Quindi l'obiettivo di andare verso case green è assolutamente fallito, o quantomeno l'investimento fatto da parte dello Stato è stato abnorme per un risultato così piccolo. Qual è il beneficio reale del risparmio energetico che avremo sul sistema? Praticamente nulla: tanta spesa per nessuna resa. Da qualsiasi lato la si guardi, questa misura assume le sembianze di un macroscopico fallimento, un disastro precedentemente generato dal Governo giallorosso.
Gli interventi per gli IACP, per le zone colpite da sisma e alluvioni, le proroghe e tutte le altre norme introdotte contribuiscono ad alimentare quella fiducia che negli ultimi tempi si era ridotta ai minimi termini. Il problema non è di facile soluzione, assolutamente, ma siamo convinti che il Governo saprà dare presto risposta a tutte le famiglie e le imprese che oggi scontano sulla propria pelle una politica dissennata, più adatta alle televendite che all'amministrazione saggia e responsabile dei denari dei contribuenti. (Applausi).
Il Governo Meloni si è proposto di mettere mano alla questione, con grande senso di responsabilità, perché patriottismo è anche e soprattutto questo: mantenere in riga i conti pubblici ed evitare un tracollo della nostra nazione. È per questo motivo che il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE voterà a favore del provvedimento in esame, che è solo l'inizio di un percorso che successivamente andrà nella direzione della riqualificazione degli edifici, per trasformarli in green. Ciò va fatto assolutamente, ma con coscienza, dando regole chiare, che non mettano in difficoltà le casse dello Stato. (Applausi).
MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, ho già citato in precedenza, in sede di discussione generale, alcuni temi.
Vorrei ora sottolinearne altri, prima di entrare specificamente nel merito del provvedimento in esame, anche per sfatare l'idea per cui si vorrebbe intervenire per favorire l'insieme dei cittadini. Questo non è vero, perché esistono un problema grosso - oserei dire, un po' parafrasando, grosso come una casa - e una criticità proprio sul terreno dell'incapienza. Il dato è che il decreto-legge in votazione arriva in ritardo e nessuno è stato in grado di quantificare quanti siano stati, in questi mesi, la perdita di risorse e i costi per i cittadini e per lo Stato, per tutto quello che è avvenuto.
Visto che si discute del fatto che è stato favorito chi aveva la seconda casa o la casa unifamiliare, vorrei sottolineare - l'ho già detto prima, anche se non ero parte del Governo, né di quello precedente - chi ha voluto introdurre, nella definizione del superbonus, la questione delle seconde case. Sappiamo tutti che hanno beneficiato prevalentemente coloro che avevano una situazione economica di un certo tipo. Purtroppo però il Governo ha bloccato quando si stava intervenendo sulle case condominiali e su una parte delle case popolari: questo è il dato. In politica, come si usa dire, si deve infatti guardare l'insieme.
Ripeto: vorrei sottolineare questa mancanza di visione - l'ho già spiegato prima - mentre invece ce ne sarebbe necessità. Davvero noi pensiamo di poter rigenerare, dal punto di vista ambientale, la possibilità di avere delle case agibili? Vorrei ricordare, ad esempio, che in Lombardia, la mia Regione di provenienza, il 30 per cento degli alloggi Aler non è affittabile, perché non sono agibili e necessitano addirittura di interventi strutturali. Non è possibile, anche perché ci sono numerosi sfratti esecutivi. Per esempio, qualche giorno fa a Sesto San Giovanni erano in atto 700 sfratti esecutivi e non ci sono case da poter dare ai cittadini. Ma come pensate che questa situazione si possa risolvere senza una spinta dello Stato, senza un intervento pubblico? Pensate che il mercato possa occuparsene? Davvero vorrebbe dire essere miopi da questo punto di vista. Lo Stato deve intervenire su tale necessità.
Lo ripeto: non ho alcuna intenzione di difendere tout court, così com'era il superbonus, ma questo problema bisogna porselo, altrimenti non daremo una risposta né sul terreno del contenimento energetico, della messa in sicurezza, delle barriere architettoniche e quant'altro, né di un mercato calmierato delle case, anche delle case in affitto. Questo è un altro dato.
Per quanto riguarda il merito, si è detto che abbiamo risolto. Posso dire che spero che questo provvedimento risolva il problema? Non credo però che sia così. Ritengo piuttosto che fra qualche settimana, qualche mese, saremo ancora qui, perché abbiamo costruito una piattaforma in cui, tra pubblico e privato, si indicano i crediti e c'è qualcuno che li compra. Ma chi lo fa? Noi abbiamo proposto chi doveva farlo. Avevamo parlato degli F24 oppure di una società pubblica che intervenisse su questo punto. Non si è fatto né l'uno, né l'altro; passano i mesi - si è detto che ci voleva tanto tempo - e non è stato risolto nulla.
Vi faccio un esempio concreto dal punto di vista del reddito. Abbiamo simulato un ragionamento: supponiamo che sia prevista una spesa di 120.000 euro per lavori per i quali è stato richiesto il superbonus. Le detrazioni ammonterebbero a 132.000 euro che, spalmate in quattro rate e quindi in quattro anni, equivarrebbero a 33.000 euro all'anno. Per poter far fronte a una simile detrazione, sarebbe necessario avere un reddito di circa 93.000 euro. Quanti sono coloro che hanno un reddito di 93.000 euro?
Ipotizziamo ora che il superbonus intervenga al 90 per cento e, quindi, che la cifra totale si riduca a 63.000 euro e la rata annua a 15.750. Ci vorrebbe comunque un reddito di 53.140 euro. Quanti sono coloro che hanno un reddito simile? Vivete forse in un posto dove io non abito? I lavoratori e le lavoratrici, le famiglie, il cosiddetto ceto medio produttivo, non ci arrivano. Io - lo ripeto - vengo dalla Lombardia e sappiamo tutti che è una Regione che ha molti lavoratori e lavoratrici. Se il reddito è inferiore a 53.000 euro, come si fa?
Quindi, ripeto e sottolineo che la norma è classista e in sostanza non risolve il problema di coloro che hanno un reddito normale. La maggior parte dei lavoratori e delle lavoratrici ha un reddito che va dai 20.000 ai 30.000 euro ed è lasciata fuori da questa normativa. Come fa a recuperare i soldi?
In una situazione simile, il rischio - lo voglio sottolineare - è che le imprese e i cittadini si affidino alla criminalità organizzata, perché in una situazione simile, prima di fallire, si tentano tutte le strade e il rischio è molto alto. Vorrei sottolineare questo aspetto perché è bene che il Parlamento se ne preoccupi prima, e non pianga dopo. Il rischio è che la criminalità si inserisca in una situazione del genere. Lo sappiamo tutti che ha i guanti bianchi. Non annuncia di esserci. Difficoltà ad accendere il credito? Ci pensa lei, ad esempio praticando interessi da usurai. In questo caso si generano complicazioni. E non sto parlando di come risolvere il problema che da mesi i lavori sono fermi, con disagi anche per i cittadini che in quei palazzi abitano. Questa è la situazione.
Io spero tanto che la situazione si sblocchi, ma in questo modo noi abbiamo dato una picconata alla fiducia dei cittadini e anche delle imprese, a fronte dell'atteggiamento che ha avuto questo Governo e che hanno avuto anche altri Governi. È vero: qui siamo di fronte al fatto che ogni quarantacinque giorni vengono modificate le norme. Ma - secondo voi - sta in piedi questo modo di operare? Davvero, la responsabilità non è solo di questo Governo. Ripeto che ogni quarantacinque giorni sono modificate le norme.
E io sto parlando di soldi, di risparmi, del fatto che il cittadino investe in questo. Anche qui, però, mi dovete spiegare come poter davvero rilanciare e fare in modo che il cittadino creda di partecipare a un processo di transizione ecologica vera. E costruire la fiducia da parte delle persone è il passaggio più importante, affinché le persone abbiano fiducia che quello che stanno facendo produce un loro interesse, perché c'è un contenimento energetico, perché la loro casa è più agibile, perché in sostanza c'è una rivalutazione del loro patrimonio.
Anzi, questa operazione dovrebbe farla lo Stato, a partire dal suo patrimonio e dalla sua messa in sicurezza. Noi siamo un territorio ad alto rischio sismico e tutte le volte che arriva una scossa tremiamo tutti e temiamo che possa succedere qualcosa di più grave. Occorre prevenire più che curare.
Se vogliamo prevenire, però, bisogna fare un intervento programmatorio. Bisognerebbe pianificare, ma qualcuno potrebbe sostenere che è una parola comunista e quindi non si può dire. Si tratta di una pianificazione di interventi su questo terreno. Si tratta di avere un'idea lunga, in forza della quale essere in grado davvero di programmare cosa fare.
Per questa ragione, noi di Alleanza Verdi e Sinistra, anche se registriamo, su questa vicenda specifica, qualche passo in avanti, voteremo convintamente contro il provvedimento. (Applausi).
PAITA (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAITA (Az-IV-RE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, superbonus e reddito di cittadinanza sono due misure in qualche modo legate da un filo rosso: l'idea che in questo Paese, con la spesa pubblica, si possa sostenere e affrontare qualsiasi situazione; l'idea che lo Stato possa pagare le migliorie alla casa, magari pagandole ai cittadini più ricchi, e l'idea che lo Stato possa pagare i cittadini per non lavorare.
Perfetto: tutto torna. Queste due teorie hanno contrassegnato le proposte politiche di una forza che si era alimentata di demagogia e che, nel momento di calo, ha in qualche modo rigenerato una quota parte della propria fortuna attraverso questi due interventi.
Un filo rosso lega questi temi: l'idea di una irresponsabilità verso il sistema Paese, l'idea di un assistenzialismo che ha portato fino all'esasperazione, l'idea di un principio sbagliato di spesa pubblica. Si dice che, però, ha rimesso in piedi l'economia nel campo dell'edilizia. Io penso che rimettere in moto una quota parte di economia, generando quella spesa pubblica e con una misura una tantum, sia un pannicello caldo, che ha in sé delle storture.
A rimettere in moto l'economia del Paese - lo dico ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, che hanno ideato questa strategia - sono l'alta velocità, le strade, i ponti, i porti, gli aeroporti, gli investimenti nel campo energetico.
Si tratta di misure strutturali in grado di cambiare il Paese, di rafforzarne la modernità e di creare quella che prima il collega Magni ha definito una visione più alta, una visione di lungo periodo.
Noi abbiamo da contrastare innanzitutto un'idea di Stato che punta su un eccesso di ruolo nel campo economico e che immagina il tema dei sussidi come un aumento del perimetro del proprio ruolo. I dati parlano chiaro, non c'è bisogno di inventarseli: il superbonus ha triplicato il costo dell'efficientamento; ha aumentato il prezzo per le ristrutturazioni, perché avere eliminato la concorrenza sul prezzo è stato un elemento di negatività. È l'idea stessa del superbonus 110 che probabilmente ha comportato questo tipo di scenario. Dobbiamo guardare i numeri con la brutalità di chi li considera un fardello da lasciare alle nuove generazioni. Il tema dei bonus riguarda 120 miliardi complessivi, di cui il 60 per cento è relativo al superbonus. Quanto aumenta il costo delle detrazioni che abbiamo ingenerato con questo tipo di meccanismo? Circa 70 miliardi. È crescita del debito pubblico ed è un qualcosa che poteva essere utilizzato nel nostro Paese con più positività nel campo della sanità, dell'istruzione, della riduzione del costo del lavoro. Penso che qui stia la differenza tra una visione assistenzialista che blocca lo sviluppo del Paese, e che lascia i problemi alle generazioni successive, e i riformisti dei quali mi onoro di far parte.
Detto ciò, collega Sigismondi, a me inquieta anche la sua domanda. Lei ha dichiarato che bisognava fare qualcosa. Certo, bisognava fare qualcosa. Ci siete voi al Governo, senatore Sigismondi, e dovete fare qualcosa. Aver detto in campagna elettorale che questa misura dovesse essere cambiata non elimina due elementi. Il primo è di verità storica: dentro la vostra compagine, la destra, ci sono forze politiche che queste misure comunque le hanno votate. Questo è il primo punto di chiarezza da spiegare ai cittadini. Il secondo elemento: di fronte a una misura che ha le caratteristiche di criticità che ho evidenziato onestamente, il ruolo di forza di Governo non elimina la necessità di modificare questo intervento (Applausi), salvaguardando le persone che hanno messo in moto quegli interventi sulla base di norme dello Stato. Questo è il punto: i cittadini, le imprese e i lavoratori che oggi manifestano hanno agito non contro lo Stato, ma sulla base di norme dello Stato, che piacciano o meno. Una forza politica seria che si candida a governare il Paese e che oggi lo sta governando ha il dovere non di dire che bisognava fare qualcosa - come ha detto il senatore - ma di dire cosa bisogna fare.
Arrivo al giudizio su questo provvedimento. Penso che esso non risolva nemmeno una delle questioni che ci sono, in primo luogo perché non risolve il problema dei crediti incagliati. Avevamo avanzato una proposta, ossia l'utilizzo del modello F24, oppure l'idea che attraverso garanzie SACE ci possa essere un intervento delle banche più convincente: delle due l'una. Ma certamente non è una risposta dire che si utilizzerà probabilmente la piattaforma Enel X. A tale proposito avrei delle domande da fare sui tempi, sui modi di attivazione e sulla quantificazione.
Sono questioni che dentro questo provvedimento non trovano la chiarezza necessaria, lasciando nell'indeterminatezza cittadini, imprese e famiglie (Applausi), che avranno pure lavorato sulla base di una norma che non è convincente, ma che hanno agito sulla base di una regola.
Per quanto riguarda il tema dei BTP, anche qui non si comprende. Consente o meno ai privati di convertire solo il 10 per cento dei crediti, che non si è riusciti a detrarre precedentemente? Non ci sono interventi abbastanza convincenti sul tema del cratere e non ci sono interventi sulla vicenda delle ONLUS. E su questo abbiamo lavorato attraverso alcuni emendamenti.
In sostanza, se da un lato il terzo polo condivide una critica pesante a questo tipo di incentivi dati a pioggia, che addirittura ha il paradosso di rimettere a sistema le case dei ricchi pagate dai poveri, cioè Robin Hood al contrario; dall'altro lato, io non me la sento di votare certamente la fiducia, ma nemmeno il provvedimento, perché lascia quelle famiglie, quei cittadini e quelle imprese completamente allo sbando. Questa è, in fondo, la prima dimostrazione che avevate a disposizione per farci capire che qualità e che tipologia di forza di Governo avete e come siete in grado di raccontare non solo che interverrete sui rave o sulla carta di credito, ma anche cosa volete fare per il Paese. Ahimè, dopo sei mesi le chiacchiere cominciano a stare a zero. E ve lo dice la rappresentante di un Gruppo che non ha utilizzato la demagogia nel rapporto con la maggioranza.
Ma se sul PNRR, che è una misura strutturale differente da quello di cui stiamo parlando oggi, e quindi pienamente in linea con quello che io penso sia il debito buono, il vostro lavoro di cambiamento, anziché il primo giorno in cui vi siete insediati, è intervenuto dopo sei mesi, non ne hanno colpa il terzo polo e neanche la minoranza, che fa l'opposizione. La responsabilità è di chi ha probabilmente perso molti mesi in demagogia e in provvedimenti non funzionali alla ripresa economica del nostro Paese.
Io continuo con una certa ossessività a sostenere che, se c'è la volontà di mettere mano agli errori commessi nel passato, troverete sempre da questa parte dell'opposizione un atteggiamento corretto e propositivo. Se invece la vostra idea di Governo e di continuità amministrativa è lasciare nel caos cittadini, famiglie e imprese, troverete da questa parte dell'opposizione una critica assolutamente netta (Applausi), perché a pagare le spese della vostra incapacità di risolvere i problemi non siano i cittadini, magari i più fragili, magari quelli che hanno la necessità di essere aiutati.
Così come diremo anche la prossima settimana, noi continuiamo a pensare che la risoluzione ai problemi del nostro Paese non passi attraverso i sussidi, non passi attraverso i bonus, non passi attraverso gli interventi a pioggia, ma passi attraverso la capacità di progettare un Paese in modo serio. (Applausi). Lavorate su Industria 4.0, rimettete in piedi la struttura tecnica di missione Italia Sicura, lavorate per contrastare il dissesto idrogeologico: questi sono interventi che aiutano la sicurezza e generano anche una capacità positiva nella nostra economia. E poi, togliete le risorse pubbliche che in questo momento volete utilizzare per rifare gli stadi, perché francamente di questa vostra ossessione per aiutare le squadre di calcio ne abbiamo le tasche piene. (Applausi). Noi vorremmo che le risorse dei cittadini venissero utilizzate per le cose utili al Paese.
Ripeto: siete partiti da una critica giusta e siete finiti per avere invece, da parte nostra, una valutazione negativa su quello che state facendo.
Non so se è per miopia politica, non so se è per incapacità, ma dopo sei mesi cominciano a preoccuparmi la vostra visione corta del futuro e la vostra incapacità di offrire soluzioni al Paese. (Applausi).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi «Aldo Moro» di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 636
e della questione di fiducia (ore 16,11)
ROSSO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSSO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, quando venne pubblicato il decreto oggi in discussione, Forza Italia chiese con forza di poterne discutere approfonditamente alla Camera e così è stato. Sono stati tanti gli emendamenti accolti che hanno arricchito e migliorato il testo.
Il problema principale che il decreto affronta è lo sblocco dei crediti incagliati che - secondo le ultime stime - ammontano a 19 miliardi. Più volte in quest'Aula abbiamo lanciato il grido d'allarme, temendo che i crediti incagliati avessero portato a migliaia di fallimenti di imprese e alla conseguente drammatica perdita di decine di migliaia di posti di lavoro.
Ringrazio il Governo per averci ascoltato. Sfatando anche la narrazione della sinistra, che vuole il centrodestra diviso e litigioso, semplicemente abbiamo posto un problema che andava risolto e il Governo e la maggioranza in Parlamento stanno implementando le strategie per risolverlo.
C'era grande difficoltà nel settore bancario rispetto alla responsabilità solidale cui erano chiamate le banche: oggi questo problema viene risolto, prevedendo la circoscrizione del perimetro della responsabilità solidale, qualora siano presentati documenti comprovanti l'effettività e la correttezza dei lavori.
Il provvedimento incentiverà sicuramente il sistema bancario a tornare ad acquistare crediti, ma possiamo e dobbiamo fare di più. Infatti, il Governo sta studiando una piattaforma che aiuterà le banche a smaltire i crediti acquisiti. Sarà sufficiente? Me lo auguro, ma siamo pronti a sostenere il Governo su altri interventi, purché il problema dei crediti incagliati venga definitivamente risolto.
L'esame alla Camera ha aggiunto molte disposizioni. Una di queste - si tratta di un emendamento proposto da Forza Italia - esclude la responsabilità solidale dei cessionari che acquistano i crediti di imposta da una banca o da un intermediario finanziario.
Si è prevista poi la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari di utilizzare detti crediti per sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro; la proroga al 30 settembre del termine per avvalersi della detrazione del 110 per gli interventi realizzati sulle unifamiliari; la remissione in bonis destinata ai contribuenti che non rispettano il termine del 31 marzo per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate. Per le spese sostenute nel 2022 vi è inoltre la possibilità per il contribuente di ripartire la detrazione in dieci quote annuali: il che risolverà finalmente il problema di chi ha scarsa capacità fiscale e non riesce a soddisfare tutto il suo credito in quattro o cinque anni, ma riesce a detrarre tutto spalmandolo in dieci anni.
Al fine di salvaguardare i conti pubblici, il decreto blocca il mercato delle cessioni degli sconti in fattura, preservando i lavori in corso. Sono esclusi dal blocco delle cessioni gli interventi per i quali siano stati presentati la Cilas o il titolo abilitativo, gli interventi per i quali non è prevista la presentazione del titolo abilitativo, purché siano iniziati i lavori.
Le modifiche alla Camera anche in questo caso hanno escluso dal blocco tutta una serie di interventi di valenza sociale, quali per esempio quelli degli IACP, delle cooperative edilizie, delle ONLUS, nonché gli interventi relativi al superamento delle barriere architettoniche o quelli realizzati nei territori colpiti da eventi sismici o da eventi meteorologici.
Vedete, il bonus al 110 per cento, voluto soprattutto dal Movimento 5 Stelle, è sicuramente servito durante la pandemia a dare un sostegno al settore edile, ma è stato un bonus anomalo, con cui lo Stato non solo ti rimborsa il costo dei lavori, ma ti dà un 10 per cento in più e ti permette di non sborsare in anticipo neanche un euro perché puoi cedere il credito. Non poteva essere sostenuto a lungo. Se aggiungiamo l'alto impatto delle truffe, la lievitazione dei prezzi, le decine di modifiche in corso d'opera che hanno creato confusione e sfiducia, diventa evidente la necessità di intervenire per salvaguardare i conti pubblici tornando alle regole che hanno sostenuto l'economia del settore e aiutato i proprietari di casa per tanti anni.
Ricordo che il sistema di pagare gli interventi in anticipo e detrarli in dieci anni ha funzionato splendidamente fin dal 1998 con l'istituzione della detrazione al 41 per cento e continuerà a funzionare d'ora in avanti, perché vi ricordo che abbiamo fermato la cessione dei crediti, non i bonus edilizi. Con i passi avanti fatti nella risoluzione dei problemi legati allo smaltimento dei crediti incagliati e alla messa in sicurezza dei conti pubblici tramite il blocco della cessione si può pensare al futuro. Per espandere la platea di chi accede agli incentivi, per dare stabilità alle imprese è necessario stabilizzare i bonus rendendoli pluriennali. Solo così aziende e condomini potranno programmare gli interventi negli anni, dando sicurezza lavorativa al settore dell'edilizia ed evitando quello che io chiamo la rincorsa al ponteggio, che porta al caro materiali e alla conseguente bolla dei prezzi. La stabilità dei bonus e la programmazione sono la via per efficientare gli edifici senza correre e senza imporre tempi ai cittadini. È per questo che il Governo e la maggioranza parlamentare non devono abbassare la guardia.
Sullo sfondo rimane il grande problema delle case green di ispirazione europea: la classe E entro il 2030, la classe D entro dieci anni. Sono obiettivi giusti, ma impossibili da raggiungere nel nostro Paese in tempi così brevi. Siamo un Paese di centri storici impossibili da adeguare; siamo un Paese con tanti condomini in cui non tutti possono affrontare le spese richieste: famiglie che verrebbero costrette dalla maggioranza assembleare ad affrontare spese senza avere disponibilità economica, correndo il rischio di perdere il proprio alloggio. Nomisma ieri alla Camera ha stimato in 350 miliardi il costo per adeguare quasi due milioni di edifici. Quando il Governo Berlusconi abrogò l'IMU sulla prima casa, il gettito era di 4 miliardi all'anno; stiamo parlando quindi dell'equivalente di novanta anni di IMU prima casa o, se preferite, di quasi due PNRR o del 13 per cento del nostro debito pubblico. Come si pensa di sostenere questi costi? Non lo può fare lo Stato e sicuramente non possono gravare sulle tasche degli italiani.
Occorre ribadire all'Europa in maniera ferma che in Italia la casa è sacra, che non vogliamo creare case di serie A e di serie B facendo perdere valore agli immobili delle famiglie meno abbienti che non possono permettersi i lavori di adeguamento. Come ci ha insegnato il presidente Berlusconi - e colgo l'occasione per fargli i miei migliori auguri di pronta guarigione - la casa rappresenta non solo il risparmio degli italiani ottenuto con il sudore di una vita di sacrifici, ma anche le radici di ogni famiglia, l'eredità economica e culturale che ogni padre e madre vuole lasciare ai propri figli.
È per questa ragione che annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, perché le disposizioni del decreto-legge in esame percorrono la strada auspicata da Forza Italia e perché siamo orgogliosi di sostenere un Governo che sa risolvere i problemi, anche quando ci sono scelte importanti e difficili da compiere, e sa fare con fermezza gli interessi dei cittadini italiani. (Applausi).
TREVISI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TREVISI (M5S). Signor Presidente, era il maggio 2020, eravamo in piena pandemia, un periodo in cui c'erano tantissimi lockdown. L'economia italiana era totalmente svanita, le imprese erano chiuse, la gente non lavorava; ci siamo trovati a governare forse la fase più difficile dal Dopoguerra in poi. È stato un periodo in cui molti italiani sono stati colpiti sul piano economico, ma anche e soprattutto sul piano umano e sociale. Sentire oggi certe parole che dimenticano da cosa è nato il superbonus fa male. C'è molta falsità in quello che ho sentito. Il superbonus è stata una misura geniale, rivoluzionaria e straordinaria, di cui andiamo fieri. (Applausi). Possiamo dire che grazie a questa misura l'Italia è ancora viva.
Il superbonus ha consentito in due anni all'Italia, storicamente fanalino di coda dell'Europa, con il PIL più basso per decenni e un'edilizia morta, di superare l'11 per cento di PIL, diventando la locomotiva d'Europa, e ciò grazie al superbonus. (Applausi).
È veramente indegno e credo che un Ministro del genere non possa fare dei conti così banali dicendo che il superbonus è costato 2.000 euro ad ogni italiano, dividendo 110 miliardi - è la spesa di tutti i bonus, anche del bonus facciate, che non è nostro e nell'ambito del quale si sono verificate le truffe, perché ricordo che le truffe ci sono state sul bonus facciate e non sul superbonus - per il numero di cittadini. È un calcolo così banale e così falso che veramente porta qualunque forza politica a chiedersi se sia possibile che Giorgetti sia un ministro della Repubblica italiana. (Applausi).
Colleghi, voi state confondendo una misura che ha avuto dei costi, ma anche degli utili importanti, delle ricadute economiche in un periodo difficilissimo e che ha generato quasi un milione di nuovi posti di lavoro. Non bisogna banalizzare una misura che ha avuto degli utili. Perché Giorgetti non ci dice quanta NADEF, quanta cassa integrazione ha evitato il superbonus? Perché non ci dice quanti Comuni hanno incassato dalle sanatorie e quanto incasseranno con la nuova tassa dei rifiuti (Applausi), che aumenta la dimensione delle case e crea una rendita comune grazie alla sanatoria sul superbonus? Allora perché non ci dite quante tasse sono entrate in più grazie al superbonus di IVA, Ires, Irap e contributi previdenziali dei 900.000 occupati, che poi hanno fatto probabilmente un mutuo e comprato le case che restauravano?
Non si può semplificare una misura economica senza parlare delle interconnessioni economiche che ci sono. I superbonus non sono stati solo costi. Dobbiamo dire ad alta voce che i superbonus sono stati utili. È stata una misura che andava fatta così, in quel periodo storico, perché il Paese era a terra. Il problema è nato quando è finita la pandemia; allora, sì, quella misura andava attualizzata, creandone una di medio e lungo periodo che magari smobilitasse anche dei capitali privati. Ricordiamoci che nel nostro Paese ci sono 1.200 miliardi sui conti correnti. Era giusto quindi poi attualizzare e non correggere quella misura, collega, perché le misure seguono l'andamento della vita e non potevamo prevedere in quel momento quanto sarebbe durata la pandemia. Quindi finché c'è stata la pandemia quella misura andava bene; finita la pandemia, andava non corretta, ma attualizzata alle nuove condizioni del Paese, prevedendo giustamente un décalage magari per i redditi più alti; si poteva togliere, per esempio, la batteria ad alcuni interventi, che magari erano meno significativi, e si poteva creare una misura sostenibile nel medio lungo periodo. Non è stato fatto e ciò ha comportato la caduta del Governo Draghi. Lo abbiamo fatto cadere proprio per il superbonus, perché ha bloccato i crediti creando un clima di sfiducia. Imprese e cittadini si erano giustamente fidati delle leggi dello Stato ed è brutto che abbiano dovuto ricredersi. I diritti acquisiti dei parlamentari non si possono toccare, ma i diritti acquisiti con il superbonus da quelle persone sono stati calpestati ed era giusto che il MoVimento 5 Stelle si adoperasse per difenderli.
L'edilizia era ferma da anni e quindi è stata anche una misura rivoluzionaria. Il MoVimento 5 Stelle ha indovinato il settore su cui intervenire, perché l'edilizia muove 18 indotti. Quando facciamo partire l'edilizia lavorano tutti: il piastrellista, l'intonacatore, l'idraulico, l'elettricista. Quindi, abbiamo creato un effetto leva enorme, determinando una crescita esponenziale del settore. Il MoVimento 5 Stelle ha indovinato il settore su cui puntare, che era quello edile, che è il più trainante di tutti. Per questo abbiamo scelto l'edilizia e i risultati ci sono stati.
Non avete calcolato gli effetti dell'indotto. Quando ci fu la discussione sulla Nota di aggiornamento al DEF, io stesso mi rivolsi al ministro Giorgetti per avere un'analisi costi-benefici che evidenziasse quali erano stati i benefici del superbonus, ma quell'analisi non è mai stata prodotta. Gli studi privati - da Nomisma a Censis - ci dicono che il superbonus fa rientrare dal 70 per cento fino a tre volte quello che si è speso, secondo lo studio più ottimista. Questa misura, quindi, produce qualcosa. Quanto costerebbe oggi far fallire 15.000 imprese e mandare a casa 120.000 operatori? Quanto costerebbe in termini di cassa integrazione? Perché il Governo non ci dice quanto costerebbe alle casse dello Stato continuare oggi a bloccare questi crediti? Abbiamo diritto di conoscere i dati relativi.
Magari la nostra visione di una fiscalità ambientale tesa a garantire un futuro a quei giovani che seguivano oggi i nostri lavori dalle tribune e usare il fisco per fare degli interventi di efficientamento energetico potrà non piacervi, ma allora cosa proponete? Qual è la vostra visione per raggiungere la direttiva e gli obiettivi che l'Europa ci pone? Se il superbonus non vi piace, diteci voi qual è la misura che voi proponete in alternativa. (Applausi). È facile criticare, ma perché non ci dite cosa avreste fatto, al nostro posto, in una situazione di pandemia, con un Paese e un'economia in ginocchio? Cosa avreste incentivato? Fanno male tutti questi dati falsi e non veritieri, a cominciare da quelli che hanno diffuso il ministro Franco e il governatore Draghi, come l'affermazione che il superbonus era pieno di truffe, scambiando il superbonus con il bonus facciate. È grave. Fare affermazioni così false dimostra malafede oppure che non si è adeguati al ruolo che si riveste, e non voglio parlare di incompetenza. (Applausi).
Oggi dobbiamo parlare di come fare a raggiungere gli obiettivi che l'Europa ci pone ed è possibile; bastava adeguare il superbonus alle nuove condizioni di mercato, lasciando il 100 per cento magari a tutte le case popolari, all'Istituto autonomo case popolari (IACP), alla proprietà pubblica; tanto con o senza superbonus, sempre lo Stato le dovrà restaurare, perché sono di sua proprietà. Su tutto ciò che è pubblico, comunque, se non con il bonus al 110, bisogna comunque trovare i fondi per risanare energicamente tutte quelle case di proprietà pubblica. Potevamo lasciare la stessa misura al 100 per cento sui redditi bassi e fare un décalage sui redditi medi e sui redditi alti per consentire agli investimenti privati di coprire quell'eccesso, magari pagato dallo Stato, e tutto ciò anche se i conti non li abbiamo perché - come vi ho detto - c'è chi dice anche che il superbonus ha prodotto di più di quello che è costato, e quindi dobbiamo partire dai dati. Sul superbonus servono dati seri e certi per creare una misura analoga che riesca magari a far intervenire anche il capitale privato e ci possa far raggiungere gli obiettivi che l'Unione europea ci chiede.
Anche perché la scorsa settimana, o dieci giorni fa, una madre ha lasciato orfano un bambino proprio per un'esplosione di gas e quindi dobbiamo elettrificare le nostre abitazioni. Dobbiamo ridurre l'inquinamento: ogni anno ci sono 70.000 morti per l'inquinamento nelle città e questo può succedere a tutti noi. Dobbiamo dunque andare in quella direzione e quindi un fisco piatto e insignificante non ha senso. A noi serve un fisico che premi coloro che vogliono fare interventi green e a coloro che faranno interventi green abbasseremo le tasse. Dove purtroppo non c'è capienza fiscale, dovrà essere lo Stato ad intervenire, in modo da consentire a tutti di poter vivere in un ambiente sicuro e sano. Concludendo: di cantieri ne ho visitati e da quando c'è il superbonus abbiamo avuto più sicurezza nei cantieri e zero sommerso, perché le imprese assumevano a tempo indeterminato. Ecco perché i costi sono aumentati, perché si lavorava nella legalità. Volete un'edilizia che torni a lavorare in nero? Volete un'edilizia ricattabile? Allora continuate su questa strada! Vedo che qualcuno annuisce. Ecco perché il nostro voto è fortemente contrario e aspettiamo dal Governo una visione che possa indirizzare il nostro Paese verso l'innovazione, il cambiamento e una modernizzazione che ormai non può più aspettare. (Applausi).
GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, innanzitutto facciamo un po' di ordine. Il decreto in esame non riguarda solo il 110 per cento, ma riguarda in generale la cessione dei crediti di tutti i bonus edilizi. In secondo luogo, sentendo qualche intervento di chi mi ha preceduto, in particolare l'ultimo, sembra quasi che questo intervento del Governo sia il problema, quando invece è la soluzione. (Applausi). Cerchiamo di fare ordine: se andava così bene, con queste norme, come mai ci sono stati miliardi di euro di truffe? Come mai ci sono stati e ci sono ancora quasi 20 miliardi di euro di crediti incagliati, che poi è un brutto termine per dire che ci sono aziende che hanno lavorato e fanno fatica a recuperare i soldi? Se tutto fosse stato così perfetto, non ci sarebbero stati questi problemi. Evidentemente non era così perfetto ed era necessario intervenire.
Il Governo è intervenuto e ringrazio il ministro Giorgetti, il presidente Meloni e tutto il Governo, perché lo ha fatto con buon senso, prevedendo un'uscita soft per un sistema che è stato realizzato - lo ammetto - in buona fede, in un momento di difficoltà, che però era fatto male. Il problema è che le norme erano fatte male. La grande parte del caos nasce dalle prime norme, che non prevedevano certificazioni. Non ci fosse stata la stretta fatta a novembre 2021 dal Governo Draghi, sarebbe successo un putiferio. Quindi le norme erano scritte male e hanno consentito errori che adesso dobbiamo risolvere. È compito di tutti, non della maggioranza o dell'opposizione, ma è compito del Parlamento. Noi siamo la fabbrica delle leggi e abbiamo il dovere di risolvere i problemi.
Quindi ci si dice che, giustamente, con il 110 per cento, la cessione del credito e lo sconto in fattura l'economia è ripartita. Bella forza! Se si mettono 120 miliardi di euro nell'economia, è ovvio che l'economia riparte. Non ci vuole uno scienziato in economia per capire che, mettendo 120 miliardi di euro, il PIL cresce. Il punto è come, se cresce senza evitare distorsioni, truffe e inflazione. Il nostro dovere infatti è fare le cose bene: non perfette, perché è impossibile, però almeno decentemente bene. Dunque cerchiamo di capire se queste misure hanno creato truffe (e perché) e se hanno creato inflazione e distorsioni (e perché).
Per quanto riguarda le truffe, in Commissione finanze abbiamo fatto un ciclo di audizioni su tutti i bonus fiscali, ma chiaramente in particolare sui bonus edilizi e tutti, compresa la Guardia di finanza, sono stati chiarissimi nello spiegarci perché sono nate queste truffe. Chiaramente, se tu fai lo sconto in fattura e non c'è dietro nessuna certificazione, difficilmente poi recupererai questi denari. Questo è il punto. Buona parte di queste truffe sono state monetizzate. Buona parte di questi sette, otto o nove miliardi - chissà a quanto si arriverà alla fine - sarà difficilissimo recuperarla, perché nel frattempo sono stati monetizzati in criptovalute, paradisi fiscali e quant'altro.
Certo, per anni la Guardia di finanza girerà col trapano per vedere se c'è il cappotto o no e quanto è profondo, se corrisponde a quanto dichiarato o no. Quindi per anni la Guardia di finanza andrà a riprendere le teste di legno che hanno dichiarato il falso. Ahimè, sarà difficile recuperare quello che è stato monetizzato, quello che è volato all'estero in paradisi fiscali. Quindi il tema chiaro è che va bene la buona fede, però le norme erano fatte male.
Poi c'è il tema dell'inflazione che è oggettivo. Siamo tutti cittadini che abitano in una casa: quanto costava una caldaia prima dello sconto in fattura? Quanto costa una caldaia oggi? 1.000 euro e 2000 euro: ci sono 1.000 euro di differenza. È tutto giustificato o giustificabile con l'aumento dei prezzi? Lo stesso dicasi per i climatizzatori, per il fotovoltaico al megawatt e al kilowatt. Questi sono i punti. Queste norme hanno creato, con tutta la buona fede del mondo, anche inflazione. Qual è il problema dell'inflazione? È chiaro che chi ha tutto pagato (anzi con il superbonus 110 ha anche il 10 per cento in più) il problema dei prezzi non se lo pone, tanto paga qualcun altro, ma la vecchietta che deve rifare il bagno e non accede al superbonus, la caldaia la paga il doppio, le piastrelle le paga il doppio. Paga tutto il doppio. Quindi una norma fatta in buona fede, ma male, ha creato una distorsione del mercato e inflazione che pagano - guarda caso - le persone con meno risorse.
Andiamo poi a vedere il carattere regressivo del superbonus 110 per cento. Capisco benissimo, infatti, e poi lo dirò in conclusione, che è giusto che il Governo prosegua nell'aiutare le fasce deboli, gli IACP e le case popolari, ci mancherebbe altro, però il problema è che, per come è nato, il superbonus ha favorito soprattutto i ricchi. Le seconde case non le hanno i poveretti. Aveva senso farlo per le seconde case? Questa cosa, onestamente, non l'abbiamo mai capita, tant'è che se si vanno a vedere i dati, si riscontra che più della metà del superbonus è andato a fasce di reddito molto alte. Quindi abbiamo, con soldi pubblici a debito, regalato la ristrutturazione a persone abbienti. Non è il massimo dell'efficienza.
Ma veniamo alla fine: ci si dice, giustamente, che sono una serie di misure fatte in un momento di difficoltà, il che è verissimo, che hanno fatto ripartire l'economia, ed è vero, lo abbiamo detto prima che se investi 120 miliardi l'economia riparte. Banca d'Italia, però, ha smontato il mito del moltiplicatore al mille per mille: è meno dell'uno. Quindi è un moltiplicatore inferiore a uno. Stanziati 120 miliardi, va bene se ne tornano 100. Questa è la prima parte del problema.
La seconda parte del problema è Eurostat che dice che, essendoci la cessione, sostanzialmente questo credito ceduto diventa moneta e, in quanto tale, è subito deficit. Abbiamo sentito degli interventi abbastanza bizzarri secondo i quali il deficit non è debito. Scusate, io sarò all'antica, ma come funziona il bilancio dello Stato? Cerchiamo di farlo capire anche a chi non se ne occupa. Il bilancio dello Stato è facilissimo: ci sono entrate e uscite. Se le entrate sono inferiori alle uscite, stai spendendo di più di quello che entra. E secondo voi, come si paga la differenza? Con il deficit. E che cos'è il deficit? Emissione di debito pubblico: quindi, certo, è debito. Il deficit è, sostanzialmente, debito pubblico futuro. Traduzione: il debito non è altro che la somma dei deficit.
Questo lo sanno tutti, ma sta passando il seguente messaggio: va bene, ma non è debito. Che problema c'è? È solo deficit. D'accordo, ma il deficit diventa debito. Inoltre, il deficit è stato aumentato in un momento particolare e lì è stato corretto aumentarlo. Ma adesso, che siamo usciti dalla pandemia e si ritorna alle regole normali, non possiamo permetterci deficit.
Dunque, ha fatto benissimo il Governo a imporre una stretta immediata, perché altrimenti quest'anno avremmo avuto un'esplosione di deficit, non coperta e che avremmo dovuto coprire con tasse.
In conclusione, perché quello che c'era da dire lo abbiamo detto, il Governo ha preso una ottima iniziativa, di buon senso, con una uscita soft, non da misure sbagliate in quanto tali, ma da misure scritte male. È tutto perfetto? Non c'è niente di perfetto in questo periodo. Dovremo intervenire nuovamente? Si dovrà certo reintervenire, però bene ha fatto il Governo a intervenire.
Infine, un piccolo aneddoto. Agli esordi della misura del 110 per cento, un mio amico che installa caldaie, condizionatori, climatizzatori, viene a chiedermi cosa pensassi del 110 per cento. Io gli rispondo, per l'amor di Dio, di lasciar perdere e di andare avanti con le detrazioni e le deduzioni normali, perché sarebbe stato un gran pasticcio. Ebbene, tutte le volte che lo vedo, mi ringrazia. (Applausi).
MANCA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCA (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito Democratico voterà contro la questione di fiducia posta a nome del Governo dal ministro Ciriani. Per noi ci sono ragioni di metodo e ragioni di merito, che il collega Fina ha ben argomentato nel suo intervento. Io voglio partire dal metodo.
Noi ormai riteniamo insostenibile proseguire senza aprire in Parlamento il cantiere delle riforme, con un monocameralismo improvvisato, che in una democrazia parlamentare sottrae ad un ramo del Parlamento la possibilità di esprimersi e di raccogliere le istanze dei cittadini e delle imprese.
Il problema, lo sappiamo, non nasce in questa legislatura. Tuttavia, l'Italia è fuori dall'emergenza pandemica. Con le elezioni politiche si è insediata una maggioranza. La stessa si definisce legittimata dal voto dei cittadini. È certamente legittimata nell'importante esercizio di governo, ma non è legittimata ad accompagnare su un piano inclinato le nostre istituzioni democratiche, violando l'impianto costituzionale.
Signor Presidente, dobbiamo ridefinire metodi e tempi con i quali il Governo definisce e approva i decreti-legge. Serve una nuova programmazione, perché questi decreti troppo spesso restano alcuni mesi in un ramo del Parlamento, per poi divenire veicoli omnibus su temi e materie in molti casi lontani dalle prerogative della decretazione.
Sul merito, il senatore Garavaglia cerca di rappresentare il decreto-legge come la soluzione alla questione della cessione dei crediti. Io, in punta di piedi e con grande equilibrio, vorrei ricordare al senatore Garavaglia che se fosse così, se il Governo avesse risolto la questione della cessione dei crediti, non ci sarebbero decine di migliaia di imprese e centinaia di milioni di lavoratori che in questo momento stanno protestando, perché a rischio ci sono i cantieri, il lavoro e la tenuta di decine di migliaia di imprese nel nostro Paese. (Applausi).
Peraltro, le numerose modifiche introdotte alla Camera dei deputati evidenziano le grandi lacune con le quali è stato approvato dal Consiglio dei ministri questo decreto. Un decreto in molti casi confuso, senza una chiara prospettiva, soprattutto carente di un impianto che, a mio avviso, dovrebbe tener conto della importante missione che gli interventi, pubblici e privati, hanno nella definizione della crescita del nostro Paese.
Abbiamo ridotto il danno anche grazie a tante nostre proposte: la reintroduzione della cessione del credito per le case popolari e per il terzo settore; le agevolazioni relative all'abbattimento delle barriere architettoniche; gli interventi correttivi introdotti a tempo scaduto sulle aree terremotate e alluvionate. Non tenerne conto in un decreto d'urgenza con il quale il Governo interviene, mostra un problema strutturale: manca in questo decreto una visione, un progetto, una prospettiva. Lo abbiamo più volte ricordato: qui ci sono 19 miliardi già maturati che mettono a rischio 115.000 cantieri, 32.000 imprese, 170.000 lavoratori. Voglio domandare al Governo, attraverso la Presidente: come intendete salvaguardare il lavoro e l'impresa? Continuo a pensare che su questa domanda così importante ci siano confusioni, soluzioni inappropriate e inadeguate, sottovalutazioni di questioni fondamentali.
Un grande Paese manifatturiero, la seconda manifattura (perché questo rappresenta il nostro Paese), non può permettersi un Governo che si limita ad un'opposizione al passato, anziché guardare al presente e al futuro dell'economia e della società italiana. Abbiamo un bisogno urgente, ad esempio sugli investimenti pubblici e privati, di abbracciare il futuro. La transizione in chiave ecologica della nostra economia, sia essa energetica, digitale o sociale, richiede un progetto, un testo unico. Lo diciamo al Governo: aprire il cantiere della definizione di un testo unico per sostenere gli investimenti pubblici e privati richiede sull'efficientamento energetico una progettualità, non l'individuazione di un colpevole in una direttiva europea, che peraltro segna un passo in avanti, non un passo indietro. Per quale ragione non avete accompagnato a questo decreto-legge una proposta, un testo unico di riorganizzazione dei bonus in edilizia? L'esigenza di efficientare ambientalmente i nostri fabbricati e di consolidare la tenuta statica degli stessi è tuttora una priorità, per non dire un'emergenza, in un Paese che ha un patrimonio edilizio peraltro in molti casi datato e incompatibile con l'esigenza che abbiamo di ridurre le emissioni, di non consumare materie prime, che peraltro in molti casi sono limitate.
Senza un progetto, senza una visione, senza una nuova progettualità, non basta l'individuazione dei costi. Il superbonus 110 era una misura nata durante una pandemia, utile a rimettere in cammino il Paese; sapevamo che era costosa e che non poteva divenire strutturale; ma sapevamo altresì con grande chiarezza che da un Governo e da una maggioranza politica legittimata dal voto ci si attende una proposta, non un'accusa al passato. Mi chiedo e lo hanno ricordato molti colleghi: come si pensa di dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza se si lasciano le imprese delle costruzioni nelle procedure fallimentari? Guardate che quando chiude un'impresa o quando un'impresa entra in procedure fallimentari non riesce più a partecipare ai bandi di gara. Le stazioni appaltanti vanno deserte negli appalti fondamentali per realizzare il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Qui ci si gioca l'Alta velocità, non un contributo - tanto per essere chiari - dato ad un privato, senza una visione economica su come mettere in sicurezza un comparto delle costruzioni che peraltro negli ultimi anni ha anche fatto numerosi investimenti. (Applausi). Quali sono le politiche economiche che avete in testa per realizzare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, se si lasciano 30.000 imprese dentro possibili procedure fallimentari? Ma come faremo mai ad accompagnare un progetto di crescita, di innovazione, di prospettiva nel nostro Paese? Questa è la questione politica che noi poniamo. Ecco perché diciamo che in gioco c'è il destino di un pezzo dell'economia italiana.
Non ho bisogno qui di ricordare cosa rappresenta il comparto delle costruzioni, in un'alleanza tra lo Stato e il mercato per creare un processo di crescita socialmente sostenibile e inclusivo. Il Governo non sta facendo i conti per verificare quanto costerebbe, in termini di ammortizzatori sociali, lasciare nelle procedure fallimentari migliaia di imprese in questo Paese, alla vigilia di un Piano nazionale di ripresa e resilienza tuttora confuso, perché la maggioranza, oltre a modificare la governance a treno in corsa (un equilibrio pericoloso), mi pare ancora mostri grandi difficoltà a individuare le priorità e le funzioni fondamentali. È l'asse fondamentale della crescita e dello sviluppo economico che questa maggioranza ancora non è in grado di rappresentare in quest'Aula.
Ecco perché riteniamo, collega Garavaglia, - lo dico con grande rispetto - che non si possa definire questo decreto-legge risolutivo dei problemi della cessione del credito, perché questo decreto-legge manca di quella prospettiva fondamentale che ho richiamato poco fa, quella di un'idea dello sviluppo economico e sociale di questo Paese. Io penso che sui bonus edilizi serva un testo unico, perché vorrei raggiungere obiettivi più sfidanti in termini di riduzione delle emissioni e in termini di consolidamento. Quanto ci costa, ad esempio, rincorrere sempre in emergenza il dissesto idrogeologico? Quanto spendiamo per finanziare commissari ed emergenze che segnano l'assenza di una procedura di manutenzione e di sostegno che il pubblico deve avere nei confronti del nostro Paese?
Ho finito. Queste sono le ragioni di metodo e di merito che richiedono l'apertura di un cantiere nuovo da parte di questa maggioranza. Venite via dall'idea che sia sufficiente governare un grande Paese facendo opposizione al passato. Entrate nell'ottica che su di voi c'è una responsabilità di Governo, c'è la responsabilità di indirizzare nel futuro questo Paese. Lo dico perché produrre occupazione di qualità, produrre sviluppo economico e produrre crescita non è un esercizio che può limitarsi a un'accusa al passato, ma è un faticoso esercizio che richiede un'idea dello sviluppo economico. Lo dobbiamo prima di tutto alle giovani generazioni. (Applausi).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea il secondo gruppo di studenti del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli studi di Bari «Aldo Moro», che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 636
e della questione di fiducia (ore 16,53)
ORSOMARSO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ORSOMARSO (FdI). Presidente, gentili colleghe senatrici e colleghi senatori, Governo, è il mio primo intervento in quest'Aula. In questi cinque mesi abbiamo maturato la consapevolezza che siamo più o meno tutti underdog (Commenti),che, a diverse latitudini e con diverse esperienze, hanno dovuto affermare innanzitutto la propria esistenza e, soprattutto in questo momento, il significato della propria esistenza in questo Parlamento. Ho ascoltato il dibattito e non ho preparato nulla di scritto, perché in questi mesi abbiamo lavorato in Commissione su una serie di problemi. Tutti i Governi ereditano problemi e tutti i Governi si candidano. Per la prima volta, dopo tanti anni, abbiamo un Governo politico, con una propria Weltanschaung (visione del mondo). Penso che sia giusto ricordare a voi, cari colleghi della minoranza e dell'opposizione, che ci sono alcune cose che in questi anni dovremo fare insieme.
C'è uno Stato, al di là della pandemia e al di là di una guerra che nessuno poteva immaginare, figuratevi noi che per la prima volta, dopo una traversata nel deserto, ci troviamo con la responsabilità di governare questo Paese e questa Nazione. C'è un'idea complessiva, che penso debba appartenerci: l'idea che questo Stato organizzato a livello orizzontale e verticale non funziona, l'idea che, rispetto a questo Stato, sia necessario dare una risposta. Ho sentito alcuni interventi geniali. Mi si lasci dire che, nel sentire apostrofare il ministro Giorgetti da chi ha espresso Ministri come Bonafede, Toninelli e Di Maio, c'è qualcosa di geniale. Ecco, ci sono delle responsabilità da condividere su cui si inseriscono dei singoli provvedimenti.
Tra l'altro, questo provvedimento reca le firme del presidente del Consiglio Meloni e del ministro Giorgetti e ciò rappresenta la massima assunzione di responsabilità su un super problema che è rimasto da risolvere a questo Paese. Non mi avventuro nel fare il decalogo di tutte le audizioni che, come diceva bene il collega presidente Garavaglia, abbiamo svolto in 6a Commissione, con circa di 41 soggetti che a vario titolo si sono occupati dei diversi crediti di imposta e delle cosiddette spese fiscali di questo Paese che vanno riformate. Questo tema si inserisce in una visione complessiva che questo Governo e questo Parlamento, speriamo anche col vostro contributo, vogliono restituire al nostro Paese e in questo ragionamento si inserisce l'annunciata riforma fiscale. Qualcuno chiede al vice ministro Leo le tariffe; è normale anche rispetto alle valutazioni di bilancio su cui incide anche questo strumento che è andato fuori controllo.
Rispetto ad alcuni interventi dei colleghi, io penso che forse questo è stato l'unico strumento. Non lo ha scritto Conte, non lo avete scritto voi perché gli altri provvedimenti avevano tutti una grande fantasia: desidero ricordare i banchi a rotelle, insomma tante altre cose fantasiose. Abbiamo visto la fantasia al potere, quindi mi rivolgo soprattutto ai colleghi del PD, a chi deve dare a questo Paese due diverse visioni del mondo, quella conservatrice e quella progressista o come le volete definire, una stabilità di confronto. Sappiamo che la vostra visione del mondo è stata per tanti anni minoritaria in questo Paese, tanto che si è governato senza vincere le elezioni.
Come hanno detto diversi colleghi, questo è un provvedimento di buon senso, che si rivolge a chi ha crediti incagliati. Sono 19 miliardi, ma dalle audizioni sappiamo che valgono circa 8 miliardi, quindi sono stati approntati interventi tramite le banche, i BTP a dieci anni, qualcuno parlava degli F24, ma immaginiamo chi può avere capienza fiscale se immaginiamo di aiutare soprattutto i redditi bassi. C'era un calcolo. Ci rendiamo conto che l'intervento era stato sollecitato dall'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), quindi pensato in un certo momento per ridare vigore all'economia, quindi non so se, ad esempio, se durante quel periodo storico si poteva immaginare di costruire, secondo il calcolo che facevano i miei colleghi, un milione di appartamenti da 70 metri quadri, che avrebbero comunque smosso l'economia.
Nell'analizzare questo provvedimento non si guarda indietro dicendo che è sempre colpa degli altri; al contrario, si attua un'assunzione di responsabilità ferma, a firma del presidente del Consiglio Meloni e del ministro Giorgetti, con il sostegno del Parlamento, con tutti gli emendamenti anche della minoranza che sono stati approvati alla Camera per risolvere un problema che riguardava appunto le imprese, le famiglie e i crediti in una cornice istituzionale forte. In questo senso vorremmo un grande contributo. Ho visto ad esempio che Conte - non so se sarà così anche al Senato - ha annunciato un confronto sul PNRR. È normale che quel contratto fatto con l'Unione europea da tanti Paesi (sono in ritardo la Germania e la Francia) necessiti di una operatività e noi dobbiamo avere lungimiranza; per questo, per quanto underdog, serve gente che abbia avuto esperienza, che abbia maturato un po' di chilometri nei consigli comunali, nei consigli regionali, nelle aziende, negli studi professionali per poter dire insieme cosa è giusto.
In questi anni, infatti, secondo me è mancato qualcosa al dibattito anche su questo punto. Anche questo significa avere al Governo, per la prima volta nella storia di questo Paese, chi guarda l'Italia con unitarietà e sceglie anche di accettare la sfida di un regionalismo differenziato, perché francamente per cinquant'anni, per me che vengo dalla Calabria, non abbiamo trovato tutte queste soluzioni. Si abbia il coraggio di dire insieme che ci sono fondi (ad esempio, sul PNRR, l'obiettivo convergenza) che non sono stati mai spesi perché hanno una tecnicalità di spesa impossibile, perché c'è uno Stato che non funziona. Questa è una delle ragioni della riforma del codice degli appalti. In uno Stato difficile, perché non è colpa del Parlamento né di Conte o di chi ha scritto la norma sul superbonus, bastava dire con coscienza, come abbiamo fatto noi che pure abbiamo guardato con grande interesse a quella misura, che abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato le proiezioni: dovevano essere 8 miliardi sul bonus facciate e sono diventati 19; dovevano essere 32 miliardi all'anno sul superbonus e sono diventati addirittura centinaia di miliardi. Non c'è bisogno di studiare Keynes per capire che se metti delle risorse puoi realizzare interventi che smuovono l'economia.
Questo non è un provvedimento rivoluzionario, è ben altra la rivoluzione che noi immaginiamo. Questo è un provvedimento che, speriamo insieme, coglie i limiti di uno strumento, che tra l'altro era voluto dalle forze economiche di questo Paese, i cui conti sono stati sbagliati, anche rispetto alle deroghe che sono state votate alla Camera e anche in Senato caratterizzate da sensibilità verso le ONLUS, le cooperative e gli istituti autonomi case popolari (IACP).
Su questo, rispetto a chi non comprende il valore della storia, posso dire che sono nato nel 1971; mio nonno faceva l'elettricista e sono davvero nauseato da questo racconto di chi, è portatore di una sensibilità politica minoritaria nel Paese, ogni volta deve aggredire e pensare che noi siamo nostalgici non so di quale storia. Io so che noi siamo nostalgici magari, che so, di Leon Battista Alberti; in alcuni tempi finanche gli statunitensi venivano a studiare quella visione a quella architettura che ci ha consegnato piazze e paesi (Applausi). Altri invece che hanno governato ci hanno consegnato con il consenso del Parlamento e delle Regioni dell'epoca, come è accaduto anche nelle città che poi ci è toccato governare, lo Zen, Corviale e le Vele a Napoli (Applausi); tutto quello che è stato in questi anni antitaliano.
Ecco, noi abbiamo nostalgia di chi si occupa di questo Paese con grande orgoglio, con chi pensa al merito. In tutti questi provvedimenti, anche in quello che stiamo discutendo, che va a risolvere i problemi che non immaginavano nemmeno i 5 Stelle perché non l'hanno scritto loro, essendo l'unico provvedimento che gli hanno scritto. Quando hanno scritto delle cose sono state scritte da Toninelli, Di Maio e Bonafede. È quello che è stato rappresentato in questi anni. (Applausi). Per questo mi rivolgo ai colleghi del PD e di Azione, alla collega Paita. Condivido l'idea che una visione strutturale, come stiamo facendo in Commissione, una tassazione che stava lì dal 1973, possa restituire una nuova visione economica dell'Italia, possa restituire investimenti con blocchi, come sempre è stato. I crediti d'imposta variegati (ci sono sui cani e su altre cose) sono diventati misure approssimate e valgono 158 miliardi. C'è chi vuole ripartire vivendo questo momento storico; non siamo nostalgici di nulla. Concludo, non dovendo aggiungere altro a questo intervento, annunciando il voto favorevole degli underdog per definizione e dicendo che, nel fare gli auguri anche da parte nostra al presidente Berlusconi, oggi ho visto tornare a parlare lo smacchiatore di giaguari, che addirittura ci dice che siamo fuori dall'arco costituzionale. Non so, e addirittura ci dice che Berlusconi e l'UDC hanno palleggiato, fosse quasi una minaccia. Penso che a lui, a questo Parlamento, ai nostri figli che stanno a casa, noi nel tenere unito questo Paese, che vive dei principi costituzionali, non dobbiamo dimostrare - ripeto a nessuno, né a smacchiatori di giaguari né a qualcun altro - di essere aderenti alla Costituzione. Magari qualcuno vorrebbe che cantassimo «Bella ciao».
Continueremo invece a servire le istituzioni e i momenti istituzionali. Sarà così anche per il 25 aprile, annunciato dal presidente Meloni e dal presidente La Russa. Perdonateci rispetto a una canzone che ha poco groove, continueremo con il sorriso, magari continuando a cantare Battisti, mentre anche oggi in Parlamento esprimiamo un voto favorevole su un provvedimento importante del Governo che risolve un problema. (Applausi).
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.
Votazione nominale con appello
PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 636, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.
Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome della senatrice Petrucci).
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Petrucci.
(Il senatore segretario Lorefice fa l'appello).
(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente CENTINAIO - ore 17,37 -).
Dichiaro chiusa la votazione.
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 636, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:
| Senatori presenti | 168 |
| Senatori votanti | 168 |
| Maggioranza | 84 |
| Favorevoli | 94 |
| Contrari | 72 |
| Astenuti | 2 |
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 11.
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
ALOISIO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALOISIO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, qualche giorno fa poteva essere mio figlio a trovarsi presso una pompa di benzina a San Giovanni a Teduccio e non quell'ingegnere raggiunto da due colpi di pistola per essersi opposto ai rapinatori che volevano rubargli lo scooter; magari poteva essere mia figlia a trovarsi lungo la traiettoria di un colpo partito dalla pistola di un diciannovenne nell'affollatissima zona di Mergellina, com'è accaduto a Francesco Pio, quando un suo coetaneo, che aveva subito il disonore di un pestaggio di scarpe, con metodo mafioso ha estratto la pistola, sparando per intimidire ad altezza uomo, ferendo a morte un diciottenne. Chiediamoci perché un giovane debba uscire con una pistola in tasca in piena movida.
Onorevoli colleghi, i miei figli, per diversi motivi che solo il fato serba in grembo, potevano trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, ma chi si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato, quando i colpi di pistola trafiggono vittime innocenti?
Cosa c'è di sbagliato nel camminare lungo la strada col proprio figlio, come faceva Silvia Ruotolo, quando fu freddata dalla camorra per sbaglio? Cosa c'è di sbagliato nel camminare per strada, come stava facendo la piccola Annalisa Durante, che si trovò lungo la traiettoria di una sparatoria? Cosa c'è di sbagliato nello stare seduto su una panchina, come Genny Cesarano, ucciso per errore durante una stesa?
Sempre e solo i criminali si troveranno dalla parte sbagliata della storia, ma a che serve condannare, se dalle parole non si passa ai fatti? I fatti confermano che ancora oggi la città di Napoli è preda della criminalità e di un forte disagio sociale che verrà alimentato ancor di più da provvedimenti che porteranno a delinquere chi non riesce nemmeno a mettere il piatto a tavola, come l'abolizione del reddito di cittadinanza.
Onorevoli colleghi, magari domani possiamo riflettere sulle misure da mettere in campo per staccare la spina alla piaga della criminalità, per colmare il vuoto educativo e culturale, per creare occupazione e soprattutto per sostenere e rafforzare la scuola di ogni ordine e grado, che sia gratuita, a tempo pieno e aperta al territorio.
Oggi però la gente muore. Oggi questo Governo deve dare risposte rapide e concrete alla mia terra, dispiegando uomini, fondi e mezzi e ascoltando il grido di dolore che si leva dalle nostre Forze dell'ordine, in perenne sottorganico e senza nemmeno le risorse per la benzina.
Onorevoli colleghi, per rinnovare il rapporto di fiducia tra lo Stato e i cittadini, il mio popolo non chiede privilegi, ma solamente il rispetto di quegli stessi diritti garantiti in altre parti del Paese.
Spero di non parlare a vuoto, considerando che l'autonomia differenziata non potrà che acutizzare la sperequazione dei diritti a danno dei territori più fragili. (Applausi).
LIRIS (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LIRIS (FdI). Signor Presidente, intervengo soltanto qualche minuto per fermarci a ricordare quello che è accaduto quattordici anni fa: la notte tra il 5 e il 6 aprile volarono in cielo 309 vittime (Applausi), amici, parenti, compaesani e concittadini che non ci sono più; non sono più con noi, ma vivono nel ricordo che quotidianamente noi, che abbiamo vissuto da vicino la tragedia, ma anche tutti gli italiani, e non solo, che poi ci sono stati vicini anche nei momenti immediatamente successivi, abbiamo potuto testimoniare in termini di solidarietà e di contributo nei confronti proprio del nostro popolo aquilano e abruzzese.
Nel tempo, nostro malgrado, abbiamo maturato un know-how nell'ambito dell'emergenza che non cercavamo e a cui non agognavamo, né anelavamo. Purtroppo però, come diceva bene prima l'amico e collega Sigismondi, la nostra terra è tanto bella, quanto fragile. Eppure abbiamo tanto da imparare dalla storia: L'Aquila ha una tradizione tale per cui purtroppo la sua storia ogni trecento anni è contraddistinta in maniera negativa dal ricorrere nel tempo di un sisma, che nel 1400, nel 1700 e poi nel 2009 ha purtroppo manifestato tutta la sua forza distruttiva.
Dal terremoto del 1700 i colori della città de L'Aquila, che erano il bianco e il rosso, sono diventati il nero e il verde, gloriosi colori oggi, perché rappresentano rispettivamente il lutto e la speranza.
Oggi è una giornata di riflessione, anche di mea culpa per gli errori che abbiamo commesso in passato, dai quali stiamo imparando nel tempo per quanto riguarda la ricostruzione, per mettere a posto il nostro tessuto produttivo e sociale, ripartendo anche dalle certezze delle nostre ricostruzioni.
Le nuove costruzioni oggi nella città dell'Aquila, nella sua Provincia, ma soprattutto nel cratere del 2009 e poi successivamente in quello del 2016-2017 sono esempi d'innovazione e di nuove metodiche di ingegneria strutturista, che può fare la differenza anche nel corso degli anni.
Oggi eravamo in difficoltà e stavamo riflettendo su cosa dovessimo fare, se votare qui la fiducia o andare all'Aquila, dove in questo momento è in corso una cerimonia religiosa in ricordo delle 309 vittime del terremoto. Il Presidente del Consiglio e metà Governo si trovano ora nella Chiesa delle Anime Sante dell'Aquila a testimoniare con forza la volontà di questo Governo di essere vicino alla tematica della ricostruzione e a quello che è successo quattordici anni fa e che vorremmo non accadesse più. Abbiamo però deciso di essere qui perché questo è quello che i nostri concittadini ci hanno chiesto: i nostri concittadini hanno voluto che votassimo provvedimenti come quello relativo al bonus e, in particolar modo, nell'ambito di questo decreto, al sismabonus, che sarà importantissimo per portare avanti la ricostruzione di quello che ancora non è stato ricostruito. Sarà importante spostare tutto quello che di buono abbiamo partorito nel 2009 in termini di ricostruzione anche sui crateri successivi, come quello, in particolar modo, del Centro Italia.
Oggi siamo fisicamente in quest'Aula, ma il nostro cuore, come quello di molte persone, è nella Chiesa delle Anime Sante, dove si sta svolgendo quella cerimonia religiosa a cui avremmo voluto partecipare. Saremo presenti fisicamente, invece, fra poco all'Aquila per la fiaccolata per testimoniare la nostra vicinanza. La fiaccolata è alla sua tredicesima edizione ed è sempre un momento particolare di riflessione e di introspezione, che tutta la città sceglie per immedesimarsi in tutto quello che abbiamo passato in quei momenti. Non lo auguriamo a nessuno, ma oggi è anche un momento, per quanto mi riguarda, per guardare lontano e con positività ai prossimi anni e alla possibilità che quell'esempio non sia vano e sia motivo invece di ricostruzione anche interiore per tutti quanti noi. La vicinanza che gli italiani fornirono alla città dell'Aquila - che giunse anche da questi banchi, tanto dalla maggioranza quanto dalla minoranza, perché i Governi che si sono succeduti hanno dato tutti testimonianza di forte attaccamento alla tematica - è il vero segno di quanto questa Nazione sia la migliore del mondo. Grazie per quello che avete fatto, grazie per quello che faremo tutti quanti insieme. (Applausi).
PRESIDENTE. Senatore Liris, la voglio ringraziare per aver portato questo ricordo nell'Aula del Senato e chiedo a tutti i colleghi che parteciperanno alla fiaccolata di portare virtualmente l'abbraccio del Senato della Repubblica ai cittadini dell'Aquila. (Applausi).
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 12 aprile 2023
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 12 aprile, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 17,48).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (636)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA
Art. 1.
1. Il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
All'articolo 1 è premesso il seguente:
« Art. 01. - (Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche) - 1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "entro il 31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2023" ».
All'articolo 1, comma 1:
alla lettera a):
all'alinea, le parole: « , è aggiunto il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « sono inseriti i seguenti »;
dopo il capoverso 1-quinquies è aggiunto il seguente:
« 1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del presente decreto, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d'imposta, sorti a fronte di spese di cui al predetto articolo 119 del presente decreto, già utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalità applicative del presente comma »;
alla lettera b):
al capoverso 6-bis:
all'alinea, le parole: « Ferme le ipotesi di dolo di cui al comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo restando il divieto di acquisto di cui all'articolo 122-bis, comma 4, » e la parola: « dimostrano » è sostituita dalla seguente: « dimostrino »;
alle lettere a) e b), dopo le parole: « dell'articolo 47 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento »;
alla lettera e), le parole: « di congruità » sono sostituite dalle seguenti: « della congruità » e le parole: « corredate da » sono sostituite dalle seguenti: « corredate di »;
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
« g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza »;
la lettera i) è sostituita dalle seguenti:
« i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata;
i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020, recante modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante "Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati";
i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente »;
il capoverso 6-ter è sostituito dal seguente:
« 6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata facendosi rilasciare un'attestazione del possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis. Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122-bis, comma 4 »;
al capoverso 6-quater:
al primo periodo, le parole: « o non gravità » sono sostituite dalle seguenti: « o della non gravità »;
al terzo periodo, le parole: « comma 1.bis.1 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1-bis.1 ».
All'articolo 2:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 »;
al comma 2, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati »;
al comma 3:
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 »;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi »;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riguardo ai soggetti di cui alla predetta lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-bis del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis.
3-ter. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3-bis, il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, previsto dalla lettera a) del comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che i predetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.
3-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.
3-quinquies. All'articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020";
b) le parole: "31 ottobre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023".
3-sexies. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-quater è inserito il seguente:
"8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi" »;
al comma 4, le parole: « del 2013, sono » sono sostituite dalle seguenti: « del 2013 sono ».
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
« Art. 2-bis. - (Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati) - 1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.
Art. 2-ter. - (Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese) - 1. Al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
a) l'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;
b) gli articoli 119, comma 15, e 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini della predetta detraibilità, l'indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo;
c) è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; in relazione a tali benefìci fiscali, la lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121;
d) l'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che:
1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell'occorrente qualificazione di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 10-bis oppure di documentare al committente o all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;
2) il limite di 516.000 euro di cui all'alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10-bis è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;
3) le disposizioni del predetto articolo 10-bis, essendo riferite alle spese sostenute per l'esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari.
Art. 2-quater. - (Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) - 1. L'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi.
Art. 2-quinquies. - (Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito) - 1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ».
ARTICOLI DA 01 A 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 01.
(Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche)
1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « entro il 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2023 ».
Articolo 1.
(Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti:
« 1-quinquies. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b). »;
1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del presente decreto, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d'imposta, sorti a fronte di spese di cui al predetto articolo 119 del presente decreto, già utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalità applicative del presente comma »;
b) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
« 6-bis. Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo restando il divieto di acquisto di cui all'articolo 122-bis, comma 4, il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:
a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
c) visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;
e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata;
i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020, recante modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante "Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati";
i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.
6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata facendosi rilasciare un'attestazione del possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis. Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122-bis, comma 4.
6-quater. Il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. ».
Articolo 2.
(Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riguardo ai soggetti di cui alla predetta lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-bis del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis.
3-ter. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3-bis, il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, previsto dalla lettera a) del comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che i predetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.
3-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.
3-quinquies. All'articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020 »;
b) le parole: « 31 ottobre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 ».
3-sexies. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-quater è inserito il seguente:
« 8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi ».
4. Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013 sono abrogate.
Articolo 2-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati)
1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.
Articolo 2-ter.
(Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese)
1. Al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
a) l'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;
b) gli articoli 119, comma 15, e 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini della predetta detraibilità, l'indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo;
c) è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; in relazione a tali benefìci fiscali, la lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121;
d) l'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che:
1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell'occorrente qualificazione di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 10-bis oppure di documentare al committente o all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;
2) il limite di 516.000 euro di cui all'alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10-bis è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;
3) le disposizioni del predetto articolo 10-bis, essendo riferite alle spese sostenute per l'esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari.
Articolo 2-quater.
(Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
1. L'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi.
Articolo 2-quinquies.
(Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito)
1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Articolo 3.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
01.1
Precluso
Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 119, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "al 30 giugno 2023", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2026".».
01.2
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «30 settembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».
01.3
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "alla data 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 giugno 2023"».
01.4
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «30 settembre 2023» aggiungere le seguenti: «e le parole: "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "40.000 euro"».
01.5
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «30 settembre 2023» aggiungere le seguenti: «e le parole: "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "35.000 euro"».
01.6
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "non superiore a 15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 35.000 euro"».
01.7
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, quarto periodo, le parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026"»;
G01.1
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
per rilanciare il comparto produttivo edilizio, con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto Decreto Rilancio), viene introdotto nel nostro ordinamento giuridico il cosiddetto «Superbonus», con un'aliquota di detrazione del 110 per cento, ed altri strumenti per sostenere le agevolazioni fiscali già esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli edifici. In particolare, sulle agevolazioni fiscali viene concessa la possibilità per il titolare che realizza gli interventi di poter optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;
in seguito all'adozione di questi nuovi strumenti, il legislatore è intervenuto con diverse modifiche normative al fine di semplificare le procedure per il riconoscimento delle agevolazioni, incrementare gli strumenti di controllo preventivo e contenere i prezzi degli interventi. Con la legge del 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), il meccanismo delle agevolazioni fiscali viene inoltre potenziato ulteriormente rendendo strutturale la possibilità di impiegare lo strumento della cessione dei crediti e dello sconto in fattura per gli anni 2022, 2023, 2024;
l'adozione di questa norma aveva garantito ai soggetti coinvolti, sia ai proprietari di immobili che alle imprese, la certezza di un periodo ben definito, fino al dicembre 2024, di una serie di agevolazioni sul quale programmare lavori e gli investimenti per la realizzazione degli interventi;
la disciplina delle agevolazioni fiscali dei cosiddetti bonus si afferma in Italia già nel 1998. Nate con l'obiettivo di far emergere il lavoro nero nell'edilizia, sono poi stati riconosciuti dal legislatore come strumenti anticongiunturale e di stimolo al risparmio energetico attraverso interventi per l'efficienza energetica. Poi, hanno assunto anche un ruolo nell'adeguamento sismico del patrimonio edilizio considerato il carattere di fragilità e di vulnerabilità del nostro territorio. Negli anni, pertanto, attraverso il meccanismo delle agevolazioni fiscali è stata riconosciuta per ogni intervento la possibilità di detrarre dal 36 per cento fino all'85 per cento dell'importo ed alcune facoltà di cessione del credito;
molti interventi che precedentemente venivano realizzati senza l'utilizzo delle agevolazioni fiscali, con gli strumenti di cessione del credito e degli sconti in fattura, vengono assorbiti tra i lavori incentivati così stimolando fortemente la realizzazione di numerosi interventi rispetto agli anni precedenti e offrendo alle famiglie di ottenere
una riduzione immediata del costo degli interventi e diffusi benefìci ambientali, economici e sociali;
rilevato che:
con l'entrata in vigore del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, viene introdotto il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;
la decisione ha comportato lo stallo per l'intero settore edilizio, oltre a creare disagio per i proprietari che avevano pianificato la realizzazione degli interventi e un rallentamento degli ordinativi alla filiera produttiva coinvolta;
una scelta politica razionale da parte del legislatore rispetto al quadro degli investimenti attivati grazie agli strumenti di sostegno per gli incentivi fiscali avrebbe dovuto quantomeno garantire il funzionamento del sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura almeno fino al 2024 come già stabilito per gli interventi di efficientamento energetico e di abbattimento delle barriere architettoniche, di estrema importanza per il nostro Paese e per tutti quegli interventi cosiddetti win win per i quali il saldo per il sistema economico del Paese risulta positivo;
dal dossier n. 32/3 dalla Camera del dicembre 2021 su «Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione» emergono chiaramente gli impatti che tali politiche economiche e fiscali hanno determinato. Secondo il dossier, nel periodo tra il 2011 e il 2021 sono stati realizzati 17,8 milioni di interventi sugli immobili che hanno generato investimenti pari a circa 311 miliardi di euro con un saldo complessivo per il sistema economico del Paese positivo per quasi 26 miliardi di euro. Per il periodo tra il 1998 e il 2021 gli investimenti complessivi attivati sono pari a 401 miliardi di euro ed hanno generato un assorbimento cumulato di 3.092.979 occupati diretti con una media annua di 281.180 occupati. La media annua degli occupati considerando anche l'indotto delle costruzioni sarebbe pari a 421.770 occupati;
in particolare, per numerose tipologie di interventi le agevolazioni fiscali vengono qualificate come uno strumento «win win», essendo il risultato una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti. Essendo il saldo complessivo per il sistema economico del Paese positivo, il vantaggio è sia per il proprietario che realizza l'intervento stimolato dall'agevolazione che per lo Stato al quale ritornano maggiori benefici;
in questi anni, le agevolazioni hanno fortemente sostenuto la domanda interna, in particolare per le attività produttive e le filiere legate al comparto per la produzione di beni utilizzati negli interventi di recupero e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio oltre ad aver valorizzato il patrimonio immobiliare in termini di qualità della vita, decoro, prestazioni funzionali e prevenzione dei rischi sismici, miglioramento delle condizioni di salute pubblica per effetto della mitigazione dei cambiamenti climatici;
secondo i risultati dell'indagine dello IUAV di Venezia per l'Osservatorio Rebuild, pubblicata il 27 marzo sul Sole 24 Ore, l'incremento della classe energetica comporta un incremento del valore della casa dal 15 al 40 per cento;
tenuto conto che:
il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sull'efficienza energetica in edilizia (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD - cosiddetta Direttiva Case Green) finalizzata ad aumentare il tasso di ristrutturazioni e a ridurre consumo energetico ed emissioni nel settore edilizio. Gli edifici residenziali dovranno raggiungere, come minimo, la classe di prestazione energetica E entro il 2030, e D entro il 2033;
il patrimonio edilizio italiano è costituito da circa 12 milioni di edifici, a cui corrispondono circa 35 milioni di unità immobiliari. Di questi 12 milioni, circa il 35 per cento è in classe G e il 25 per cento in classe F, ovvero le due classi che definiscono gli immobili con le peggiori performance energetiche. Secondo alcune stime dell'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) la prima fase riguarderà al massimo 1,8 milioni di edifici, al 50 per cento condomini e il rimanente case unifamiliari;
ogni Stato membro dovrà stabilire quali saranno le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione. I piani nazionali di ristrutturazione dovranno prevedere regimi di sostegno per facilitare l'accesso alle sovvenzioni e ai finanziamenti. I regimi finanziari dovranno prevedere un premio cospicuo per le cosiddette ristrutturazioni profonde, in particolare nel caso degli edifici con le prestazioni peggiori, e sovvenzioni e sussidi mirati destinati alle famiglie vulnerabili;
gli obiettivi di efficienza energetica introdotti con la nuova Direttiva europea Case Green possono essere una grande opportunità di sviluppo e di stabilizzazione della crescita economica,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di introdurre, nel primo provvedimento utile, misure per rendere strutturali le agevolazioni fiscali finalizzate a favorire la riqualificazione degli edifici, in particolare per quelle cosiddette win win, con la possibilità di esercitare l'opzione di sconto sul corrispettivo e sulla cessione del credito.
G01.2
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
il provvedimento de quo interviene nuovamente sulla materia del cosiddetto Superbonus 110 per cento e, segnatamente, sui crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
in particolare, all'articolo 1, oltre a circoscrivere il campo di applicazione della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, introduce il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con la disposizione di cui all'articolo 2, ha inibito, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione, riconoscendo limitate deroghe a tale principio e abrogando una serie di norme che, nella disciplina previgente, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi edilizi. Inoltre, ha disposto il blocco delle opzioni della cessione e dello sconto in fattura per i bonus cosiddetti ordinari, già presenti nel nostro ordinamento, ricorrendo ad una abrogazione tout court, senza prevedere alcun regime transitorio o deroghe di sorta. Ci si riferisce, in particolare, ai meccanismi previsti dagli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché al sismabonus-acquisti relativamente a tutti i contratti preliminari o definitivi di compravendita dell'immobile stipulati a partire dal 17 febbraio 2023;
considerato che:
il decreto-legge sconta una serie di criticità, prima fra tutte la perdurante incertezza sulla portata applicativa delle norme richiamate e sulle inevitabili conseguenze rispetto alla complessiva disciplina di cui all'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020;
nonostante il dichiarato intento di porre rimedio e dare soluzioni all'impatto della misura e agli effetti sulla dinamica del debito pubblico, l'impostazione su cui poggia il decreto si limita a prevedere il totale divieto del trasferimento dei crediti d'imposta sulla base di mere valutazioni ragionieristiche, a totale discapito e detrimento del diritto alla salubrità, vivibilità, messa in sicurezza delle abitazioni e dei luoghi di lavoro, ovvero alla tutela di quegli interessi pubblici che la fiscalità ambientale non può esimersi dal prendere in considerazione in una prospettiva lungimirante e risolutiva;
la misura agevolativa del Superbonus e i bonus ordinari rispondono ad un obiettivo strategico, quale quello della transizione ecologica ed energetica, che per sua natura ha una dimensione di lungo periodo e deve necessariamente tendere ad un rinnovato
approccio nella politica industriale del Paese. È dunque decisamente poco lungimirante pensare di rimodulare tale strumento sulla base di considerazioni meramente contabili, senza una visione di ampio respiro che tenga conto dell'impatto prodotto sulla spesa pubblica in termini di risorse economiche attivate, di occupazione aggiuntiva, di risparmio energetico assicurato e di gettito fiscale prodotto;
de facto, il summenzionato decreto va nella direzione opposta anche rispetto agli obiettivi che il Paese è chiamato a raggiungere, in relazione al Green Deal e al PNRR, sui temi dell'efficientamento energetico, dell'adeguamento antisismico e della riqualificazione del patrimonio edilizio;
valutato, altresì, che:
alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti o ad una revisione del meccanismo per sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le performance energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);
una scelta ponderata e consapevole da parte del legislatore nel quadro degli investimenti attivati dagli incentivi fiscali avrebbe suggerito quantomeno il mantenimento della possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto o per la cessione del credito fino al 2024, ovvero una revisione del meccanismo di finanziamento orientata, ad esempio, al recupero delle risorse statali anticipate ai contribuenti sulla base del risparmio energetico conseguito in bolletta, identificato tramite appositi protocolli di misura e verifica, e interamente utilizzato per ripagare gli interventi realizzati;
lo Stato, pertanto, verrebbe ripagato, in un tempo ragionevole, del «capitale» anticipato dalla quantità di energia risparmiata in relazione all'investimento eseguito, e il titolare della detrazione continuerebbe a pagare lo stesso importo pre-intervento rimborsando con la differenza il «prestito pubblico» fino all'estinzione della somma riconosciuta,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a stabilizzare i bonus edilizi connessi all'efficientamento energetico degli edifici, attraverso una programmazione strutturale degli incentivi che sia coerente con gli obiettivi europei al 2030 e ad introdurre uno strumento di finanziamento pubblico dei predetti interventi che preveda il recupero delle somme anticipate calcolato sul minor costo della fornitura conseguente all'intervento di efficientamento energetico realizzato, al fine di assicurare il sostegno alle imprese e alle filiere produttive nei processi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.
G01.3
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, bonus facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando - ai commi 2 e 3 del medesimo articolo - talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verifichino le condizioni ivi elencate;
inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;
considerato che:
la disciplina del cosiddetto Superbonus 110 per cento e dei bonus ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;
il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;
valutato altresì che:
alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le performance energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);
in tale contesto, che richiederebbe la continuità delle agevolazioni in grado di sostenere il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, le disposizioni contenute nel provvedimento in esame rischiano di determinare l'arresto definitivo dello strumento del Superbonus, dei bonus fiscali e con esso la prospettiva economica di migliaia di famiglie e di imprese che verrebbero penalizzate dal blocco degli investimenti, con il rischio di disincentivare l'ammodernamento di un patrimonio immobiliare vetusto e precario, in un Paese dove l'inefficienza energetica è notoriamente elevata, e rallentare l'economia del comparto produttivo coinvolto,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di attivarsi, nell'ambito della propria competenza, per l'adozione di ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a promuovere la stabilizzazione della misura di detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, mediante l'estensione delle agevolazioni fiscali vigenti e predisponendo meccanismi di premialità per gli interventi caratterizzati da maggiore efficacia in termini di risparmio energetico e di utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, e materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale, prevedendo a tal fine anche l'aggiornamento dei criteri ambientali minimi (CAM).
G01.4
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, bonus facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando - ai commi 2 e 3 del medesimo articolo - talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verifichino le condizioni ivi elencate;
inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;
considerato che:
la disciplina del cosiddetto Superbonus 110 per cento e dei bonus ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;
il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;
valutato altresì che:
alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le performance energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);
in tale contesto, risulta oltremodo cruciale incentivare e supportare, sul piano internazionale, la filiera tecnologica e il livello di innovazione già raggiunto dalle nostre imprese che, in molti settori strettamente correlati all'efficienza energetica (caldaie, inverter, edilizia), vantano una consolidata tradizione industriale,
impegna il Governo:
ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad introdurre strumenti di supporto e incentivazione alle imprese che esportano su mercati internazionali prodotti, sistemi e servizi che favoriscono l'efficienza energetica, al fine di incrementare l'export e sostenere il comparto industriale italiano che opera nel predetto settore.
G01.5
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, bonus facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando - ai commi 2 e 3 del medesimo articolo - talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verifichino le condizioni ivi elencate;
inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;
considerato che:
la disciplina del cosiddetto Superbonus 110 per cento e dei bonus ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;
il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;
valutato altresì che:
alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le performance energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);
in tale contesto, risulta oltremodo cruciale incentivare e supportare, sul piano internazionale, la filiera tecnologica e il livello di innovazione già raggiunto dalle nostre imprese che, in molti settori strettamente correlati all'efficienza energetica (caldaie, inverter, edilizia), vantano una consolidata tradizione industriale,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative volte a favorire lo sviluppo dell'industria dei prodotti ad alto contenuto tecnologico per l'efficienza energetica, anche attraverso la previsione di specifici crediti di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo che preveda il coinvolgimento e la partecipazione di enti di ricerca.
G01.6
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, bonus facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando - ai commi 2 e 3 del medesimo articolo - talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verifichino le condizioni ivi elencate;
inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;
considerato che:
la disciplina del cosiddetto Superbonus 110 per cento e dei bonus ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;
il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;
valutato altresì che:
alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le performance energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);
in tale contesto, anche il ruolo svolto dai dipendenti delle tante amministrazioni centrali e locali, soprattutto di coloro che ricoprono all'interno di queste il ruolo di energy manager, risulta fondamentale per creare non solo una cultura e una sensibilità diffusa in tutte le PA sui temi dell'efficienza e del risparmio energetico ma anche le giuste competenze utili a conseguire gli obiettivi della transizione energetica e rafforzare le capacità di innovazione del Paese,
impegna il Governo:
a favorire maggiori investimenti in programmi di riqualificazione degli edifici pubblici, nonché in percorsi di formazione e aggiornamento all'interno della pubblica amministrazione sui temi del risparmio e dell'efficienza energetica, della contabilità energetica e ambientale, al fine di sviluppare competenze utili a conseguire gli obiettivi della transizione energetica e rafforzare le capacità di innovazione del Paese.
G01.7
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;
tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,
impegna il Governo:
a promuovere la partecipazione da ogni livello istituzionale, delle regioni e degli enti locali, anche stimolando l'istituzione di fondi dedicati e strumenti di incentivo locali compatibilmente con il quadro finanziario locale e nazionale, al fine di garantire l'accesso agli incentivi edilizi e promuovere l'efficientamento e adeguamento sismico al livello territoriale.
G01.8
Camusso, Losacco, Manca, Boccia, Zambito
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
l'articolo 119, comma 9, lettera d-bis) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone l'applicazione del cosiddetto «Superbonus 100 per cento» alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale;
l'inserimento delle Aziende pubbliche di servizio alla persona nell'ambito degli enti fornitori di servizi senza finalità di lucro, come le ONLUS e le APS, risponderebbe alla logica ed allo spirito della previsione normativa, in quanto tali enti hanno la precipua finalità di fornire servizi socioassistenziali e sociosanitari al pari delle APS e delle ONLUS cui, in alcune regioni, sono assimilate; si tratta, peraltro, di enti autonomi che non sono a carico dei bilanci degli Enti Locali;
le Aziende pubbliche di servizio alla persona, inoltre, possiedono immobili strumentali di rilevanti dimensioni ed il loro efficientamento energetico consentirebbe anche agli ospiti di ricevere un servizio di maggiore affezione anche in termini di benessere individuale degli ospiti normalmente anziani e/o disabili;
l'utilizzo dello strumento previsto dall'articolo 119 del decreto n. 34 del 2020 consentirebbe investimenti altrimenti non realizzabili, così migliorando la rete di assistenza alle persone fragili cui i servizi dell'ASP si rivolgono;
impegna il Governo:
a includere le Aziende pubbliche di servizio alla persona nell'ambito degli enti fornitori di servizi senza finalità di lucro, come le ONLUS e le APS.
G01.9
Losacco, Manca, Camusso, Boccia, Zambito
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme che modificano la disciplina dell'esercizio delle opzioni della cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia;
l'edilizia è da sempre un settore trainante del sistema economico ed occupazionale del nostro paese;
dalla loro introduzione i provvedimenti di agevolazione fiscale per i lavori di ristrutturazione, prima, e di efficientamento energetico, poi, hanno rivestito un ruolo via via crescente nel mercato delle costruzioni, permettendo al tempo stesso di riqualificare, mettere in sicurezza gli edifici e ridurre i costi energetici;
entro il 2025 scadranno tutti gli incentivi edilizi: Superbonus, ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus;
preso atto che:
il Parlamento europeo ha recentemente approvato il mandato negoziale su una proposta di legge per aumentare il tasso di ristrutturazioni e ridurre consumo energetico ed emissioni nel settore edilizio;
l'obiettivo della proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia è una sostanziale riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e del consumo energetico nel settore entro il 2030, al fine di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Ristrutturare un più ampio numero di edifici inefficienti sotto il profilo energetico e migliorare la condivisione delle informazioni sul rendimento energetico sono altri obiettivi della proposta;
il Partito Democratico è già intervenuto in sede comunitaria per rendere il quadro normativo più elastico e meno vincolante ottenendo sensibili miglioramenti: significativa in questa direzione l'approvazione di un emendamento che vincola la Commissione Ue a presentare una relazione sullo stato dell'avanzamento della direttiva inserendo strumenti aggiuntivi, tra cui sufficienti risorse finanziarie, per facilitare la transizione e attenuare eventuali incidenze socioeconomiche negative;
le case italiane infatti, pur nella media né più vecchie, né energeticamente dispendiose rispetto alle altre abitazioni europee, hanno però una differenza sostanziale nella proprietà. Gli italiani in affitto sono infatti meno di un quarto del totale, la metà rispetto ad esempio alla Germania;
la Direttiva rappresenta quindi anche una occasione per rivalutare gli immobili di proprietà e rendere maggiormente efficienti quelli pubblici;
impegna il Governo:
a procedere al riordino e alla razionalizzazione degli incentivi, dando una stabilità alle misure per un periodo congruo a consentire una programmazione degli interventi da parte di imprese, professionisti e cittadini, anche in un'ottica di gestione ordinata degli effetti delle misure che saranno approvate in sede europea con la direttiva «case green», prevedendo che tali strumenti siano commisurati a criteri di efficacia e di equità, tenendo conto dell'utilità per la collettività dell'intervento, come nel caso del Sismabonus, dell'efficientamento energetico degli immobili con più basse prestazioni, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, e delle caratteristiche del beneficiario, a partire dagli edifici adibiti ad edilizia residenziale pubblica, che spesso coincidono con quelli abitati da famiglie in condizioni di povertà, dai redditi più bassi, dal terzo settore.
G01.10
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;
tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere un'adeguata programmazione finanziaria degli stanziamenti utile alla stabilizzazione dei bonus edilizi, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse oggetto di programmazione europea, tenendo altresì conto degli effetti positivi indotti dagli investimenti alla luce dei risultati già conseguiti negli anni 2021 e 2022.
G01.11
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;
tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,
impegna il Governo:
ad individuare una programmazione strutturale degli incentivi che sia coerente con il perseguimento degli ambiziosi obiettivi europei al 2030, cogliendo l'opportunità di migliorare le prestazioni energetiche e sismiche del patrimonio edilizio italiano.
G01.12
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;
tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a stabilizzare il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura a partire dagli interventi a maggiore impatto ambientale.
G01.13
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;
tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,
impegna il Governo:
ad assumere ulteriori iniziative normative finalizzate a stabilizzare il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura a partire dalle fasce di reddito medio basse.
G01.14
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;
tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;
ritenuto che:
i bonus edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;
è opportuno potenziare le misure di sostegno, con particolare riferimento allo strumento del credito d'imposta, al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di ampliare le possibilità di fruizione dei bonus edilizi introducendo, con il prossimo provvedimento utile, l'opzione alla conversione delle detrazioni in credito d'imposta direttamente in capo al titolare del beneficio fiscale e nei limiti della relativa capienza fiscale, anche al fine di garantire uniformità ed equità di accesso agli incentivi alle diverse categorie di contribuenti.
G01.15
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
rilevato che:
il provvedimento è inteso a modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d'imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e «superbonus 110 per cento», misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche;
posto che la finalità delle misure in esame è, di fatto, quello di garantire gli strumenti più adeguati ad avviare il Paese verso una transizione energetica e verde, in linea anche con gli obiettivi dell'Europa;
in linea con tali obiettivi, nel 2018, è stato introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto «bonus verde», una detrazione Irpef del 36 per cento, su un massimo di 5.000 euro di spesa (iva inclusa) per ogni unità immobiliare, sulle spese relative agli interventi straordinari effettuati per sistemare terrazzi, giardini e in generale, aree verdi di edifici privati (anche condomini);
la finalità del «bonus verde» è quella di incentivare e incoraggiare opere di riqualificazione e recupero delle aree verdi, introducendo in Italia un incentivo fiscale pubblico per la realizzazione o la ristrutturazione di giardini, terrazzi e spazi verdi;
tale agevolazione, riconfermata per il biennio 2022-2024, ha avuto il merito di riposizionare il tema del verde come uno degli elementi fondamentali per il miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente, con risultati tangibili quali l'aumento del 15 per cento del valore economico dell'immobile a cui è annesso un giardino o un impianto a verde ben curato, o l'importanza ambientale collegata alla biodiversità, all'assorbimento delle polveri sottili, alla diminuzione della temperatura, alla produzione di ossigeno, all'assorbimento e stoccaggio di anidride carbonica, alla riduzione dei volumi del tal quale per ridurre trasporti e consumi di carburante;
in tale contesto, tra gli strumenti ammessi all'agevolazione restano ancora esclusi macchinari ed attrezzature, anche innovativi, atti garantire una adeguata manutenzione e gestione dell'area verde che viene incentivata attraverso il bonus; si tratterebbe di robot o macchine a batteria che potrebbero rafforzare concretamente il percorso verso la transizione ecologica nonché la riduzione dei volumi per gli scarti con macchine mulching o biotrituratori,
impegna il Governo:
nell'ottica di confermare il «bonus verde» anche nei prossimi anni, implementare, attraverso futuri provvedimenti di carattere normativo, il fondo destinato a tale importante agevolazione fiscale, anche al fine di inserire tra le spese ammissibili l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, anche innovativi, affinché si possa garantire una adeguata manutenzione e gestione dell'area verde.
G01.16
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;
considerato che:
l'articolo 01, introdotto in sede referente, proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 30 settembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;
il comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro 30 settembre 2023 (rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;
ritenuto che:
il blocco della cessione dei crediti ha comportato notevoli difficoltà per le famiglie e imprese con la conseguente sospensione dei lavori;
per migliaia di famiglie c'è il rischio di non poter beneficiare della proroga non essendo in condizione di poter rispettare il vincolo del 30 per cento al 30 settembre 2022,
impegna il Governo:
a prorogare, con il prossimo provvedimento utile, la data del 30 settembre 2022 prevista dal comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, in linea con la proroga del termine prevista dal provvedimento in esame.
1.1
Manca, Camusso, Losacco, Boccia, Zambito
Precluso
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "All'articolo 121 del decreto-legge" con le seguenti: "Al decreto-legge"
Conseguentemente:
- al medesimo comma, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) all'articolo 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: "al 30 giugno 2023", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2026";
2) al comma 8-bis, quarto periodo, le parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026"»;
- al medesimo comma, lettera a), alinea, premettere le parole: "all'articolo 121" e al capoverso «1-quinquies», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei crediti derivanti dagli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al medesimo articolo 119, comma 9, lettera d).»;
- sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
1.2
Camusso, Losacco, Manca, Boccia, Zambito
Precluso
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
"b-bis) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta;";».
1.5
Precluso
Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «1-quinquies».
1.6
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1-quinquies» con il seguente:
«1-quinquies. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere cessionarie dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), nel limite della capacità fiscale dell'ente.».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1,»
1.7
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1-quinquies» con il seguente:
«1-quinquies. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere cessionari dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), nel limite del 50 per cento della capacità fiscale dell'ente.».
1.8
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», sostituire le parole: «non possono» con le seguenti: «possono».
1.9
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», sostituire le parole: «non possono» con le seguenti: «compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, possono».
1.10
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», sostituire le parole: «non possono» con le seguenti: «nei limiti della relativa capienza fiscale, possono».
1.11
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», sostituire le parole: «non possono» con le seguenti: «nei limiti del 30 per cento della relativa capienza fiscale, possono».
1.12
Precluso
Al comma 1, alla lettera a), alinea, premettere le parole: «all'articolo 121,» e al capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei crediti derivanti dagli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al medesimo articolo 119, comma 9, lettera d).».
1.13
Precluso
Al comma 1, lettera a), al capoverso «1-quinquies», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei crediti derivanti dagli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al medesimo articolo 119, comma 9, lettera d).».
1.14
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, limitatamente all'acquisto di crediti di imposta detenuti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, nonché da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. L'acquisto dei crediti, senza facoltà di ulteriore cessione, è ammesso previa valutazione positiva da parte dell'ente strumentale di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Possono formare oggetto di cessione esclusivamente i crediti per i quali il cedente garantisce la genuinità del credito. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, gli enti locali adottano, con proprie delibere, le direttive necessarie all'esecuzione delle attività di cui ai precedenti periodi.»
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera a),»
1.15
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, limitatamente all'acquisto di crediti di imposta detenuti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, nonché da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. L'acquisto dei crediti è ammesso previa valutazione positiva da parte dell'ente strumentale di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Possono formare oggetto di cessione esclusivamente i crediti per i quali il cedente garantisce la genuinità del credito. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, gli enti locali adottano, con proprie delibere, le direttive necessarie all'esecuzione delle attività di cui ai precedenti periodi.»
1.16
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario. L'acquisto dei crediti, senza facoltà di ulteriore cessione, è ammesso previa valutazione positiva da parte dell'ente strumentale di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto.»
1.17
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario.»
1.18
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, senza facoltà di ulteriore cessione.»
1.19
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli effetti delle cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, effettuate entro il 30 giugno 2023.»
1.20
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli effetti delle cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, effettuate entro il 30 giugno 2023 ove compatibili con la relativa capacità fiscale.»
1.21
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli effetti delle cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, effettuate entro il termine di entrata in vigore della presente disposizione.».
1.22
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono fatti salvi gli effetti delle cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, effettuate in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione.»
1.23
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse le cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, ove compatibili con la relativa capacità finanziaria e fiscale.».
1.24
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse le cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, nel limite del 30 per cento della relativa capacità fiscale.»
1.25
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse le cessioni in favore degli enti locali e dei relativi enti strumentali, ove autorizzate dagli enti locali che ne esercitano il controllo, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica locale.»
1.100
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «1° gennaio 2028» con le seguenti: «1° gennaio 2024».
1.26
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso «1-sexies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze monitora l'andamento delle emissioni dei buoni del tesoro poliennali e relaziona mensilmente sugli effetti conseguenti all'applicazione della disposizione.»
1.27
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «6-bis», lettera h), dopo le parole: «241 del 1997» aggiungere le seguenti: «, e dai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.».
1.28
Manca, Camusso, Losacco, Boccia, Zambito
Precluso
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «6-ter» aggiungere il seguente:
«6-ter.1. Qualora, successivamente al deposito della CILAS, risulti l'iscrizione nel registro degli indagati di uno o più soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi, i soggetti di cui al comma 1, possono richiedere all'Amministrazione finanziaria la cancellazione dei crediti fiscali presenti nei cassetti fiscali per la parte di lavori asseverati e non realizzata alla data della richiesta, sulla base di una perizia giurata di tecnico abilitato disposta dai medesimi soggetti. A seguito della cancellazione, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, anche qualora non sia stata rispettata la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, spetta nella misura del 110 per cento.»
1.29
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:
«b-bis) dopo il comma 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente: "7-ter. Per i periodi di imposta compresi tra il 2022 e il 2032, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la banca può utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, i crediti di imposta di cui al comma 1. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, tra cui quelle concernenti le rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate."».
1.30
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 20 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.»
1.31
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 15 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».
1.150
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste Italiane S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del citato articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste Italiane S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.
1-ter. La compensazione di cui al comma 1-bis può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al medesimo comma e non può eccedere l'1 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».
1.32
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 7 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».
1.33
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 6 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».
1.34
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 4 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».
1.35
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 3 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».
1.36
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere l'1 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».
1.37
Camusso, Losacco, Manca, Boccia, Zambito
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere l'1 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.»
1.38
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula un protocollo d'intesa con l'Associazione bancaria italiana (Abi), le associazioni rappresentative delle imprese e dei confidi volto a favorire la collaborazione tra banche, confidi e imprese sui territori, al fine di migliorare le condizioni di circolarità dei crediti fiscali e sopperire alle esigenze di finanziamento delle micro, piccole e medie imprese. Nell'ambito del protocollo sono definite le linee guida per la gestione dei crediti fiscali alla luce del quadro normativo-regolamentare vigente.».
1.39
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce uno specifico tavolo di consultazione permanente tra le associazioni rappresentative delle imprese, dei confidi e Abi al fine di monitorare la gestione degli strumenti, analizzare l'impatto della regolamentazione e rilevarne le criticità, promuovere le migliori pratiche e proporre iniziative normative anche a livello nazionale.».
1.40
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973"».
G1.1
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;
in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il superbonus dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del Superbonus 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;
il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;
considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;
in particolare l'articolo 1 reca Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali. Tali misure avranno un impatto rilevante su tutto il settore e gli operatori coinvolti,
impegna il Governo:
a prevedere, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico tavolo di consultazione permanente tra le associazioni rappresentative delle imprese, dei confidi e ABI al fine di monitorare la gestione degli strumenti, analizzare l'impatto della regolamentazione e rilevare le criticità nonché promuovere le migliori pratiche e proporre iniziative normative anche a livello nazionale.
G1.2
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;
in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il superbonus dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del Superbonus 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;
il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;
considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;
nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cosiddetto Superbonus, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10 per cento della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al superbonus
e già utilizzati in compensazione, e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno,
impegna il Governo:
a prevedere che il Ministero dell'economia stipuli, nel più breve tempo possibile, un protocollo d'intesa con l'ABI, le associazioni rappresentative delle imprese e dei confidi al fine di rilanciare la collaborazione tra le banche, confidi e le imprese e migliorare le condizioni di circolarità dei crediti fiscali e sopperire alle esigenze di finanziamento delle micro, piccole e medie imprese;
a stabilire, nell'ambito del protocollo suddetto, le linee guida per la gestione dei crediti fiscali alla luce del quadro normativo-regolamentare che deriva dalle nuove disposizioni.
G1.3
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;
in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il superbonus dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del Superbonus 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;
il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;
considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;
nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cosiddetto Superbonus, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10 per cento della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al superbonus e già utilizzati in compensazione, e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno,
impegna il Governo:
a prevedere che il Ministero dell'economia e delle finanze monitori l'andamento delle emissioni dei buoni del tesoro poliennali e relazioni mensilmente sugli effetti conseguenti all'applicazione della disposizione in premessa.
G1.4
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,
premesso che:
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;
considerato che:
con il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;
con le modifiche apportate in corso di conversione, sono state riammesse all'utilizzo della cessione e dello sconto in fattura le opere di abbattimento delle barriere architettoniche (realizzazione di pedane di accesso, installazione di ascensori nei condomini e negli edifici pubblici);
considerata l'importanza di tali interventi per garantire i diritti delle persone con disabilità alla vivibilità, accessibilità e messa in sicurezza delle proprie abitazioni e dei luoghi dove prestano lavoro, è opportuna una stabilizzazione a regime degli inventivi (programmati fino al 2025 a legislazione vigente) nonché il rafforzamento della percentuale di spesa ammessa a detrazione,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di assumere ogni ulteriore iniziativa normativa utile a rendere strutturali i bonus edilizi connessi all'abbattimento delle barriere architettoniche, tra cui anche il sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura, incrementando al contempo la percentuale di spesa ammessa in detrazione.
G1.5
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
considerato che:
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;
ritenuto che:
con l'articolo 2 del provvedimento in esame si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento, a totale discapito e detrimento del diritto delle persone con disabilità alla vivibilità, accessibilità e messa in sicurezza delle proprie abitazioni e dei luoghi dove prestano lavoro;
non potranno più rientrare nel meccanismo di cessione dei crediti e dello sconto in fattura nemmeno gli interventi posti in essere dai nuclei familiari con redditi non superiori a 15.000 euro, da ultimo introdotta dal decreto-legge cosiddetti Aiuti quater;
il decreto-legge n. 11 del 2023 avrebbe quantomeno dovuto mantenere il sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura per tali interventi essendo rivolti alle fasce di contribuenti più basse,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a valutare la riattivazione del meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito quantomeno per gli interventi posti in essere dai nuclei familiari con redditi inferiori ai 15.000 euro, al fine di garantire l'accesso agli incentivi da parte delle fasce di contribuenti a rischio incapienza e in coerenza con la delimitazione soggettiva introdotta con il decreto-legge cosiddetta Aiuti quater.
G1.6
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, bonus facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando - ai commi 2 e 3 del medesimo articolo - talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verifichino le condizioni ivi elencate;
inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;
considerato che:
la disciplina del cosiddetto Superbonus 110 per cento e dei bonus ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;
il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;
valutato altresì che:
alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le performance energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);
in tale contesto, che richiederebbe la continuità delle agevolazioni in grado di sostenere il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, le disposizioni contenute nel provvedimento in esame rischiano di determinare l'arresto definitivo dello strumento del Superbonus, dei bonus fiscali e con esso la prospettiva economica di migliaia di famiglie e di imprese che verrebbero penalizzate dal blocco degli investimenti, con il rischio di disincentivare l'ammodernamento di un patrimonio immobiliare vetusto e precario, in un Paese dove l'inefficienza energetica è notoriamente elevata, e rallentare l'economia del comparto produttivo coinvolto,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ogni iniziativa utile al fine di rendere funzionale e pienamente utilizzabile il meccanismo della cessione del credito, garantendo anche attraverso adeguate piattaforme informatiche il monitoraggio continuo degli effetti delle misure adottate al fine di dare concreta e tempestiva soluzione alle problematiche legate al blocco dei crediti.
G1.7
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;
tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;
ritenuto che:
la problematica dei crediti incagliati richiede l'adozione di misure preventive di controllo e di contrasto al fine di evitare, in futuro, il rischio di analoghe situazioni ai danni delle imprese;
è necessario adottare efficaci strumenti di monitoraggio dell'andamento dei crediti nonché di verifica della sussistenza in capo agli operatori dei presupposti necessari per la fruizione dei crediti, con particolare riferimento alla capacità di assorbire i crediti acquistati,
impegna il Governo:
a introdurre sistemi di valutazione della capienza fiscale dei cessionari al fine di favorire la massima circolazione dei crediti e prevenire situazioni di incaglio conseguenti a fenomeni di ridotta capienza fiscale in capo ai cessionari.
G1.8
Manca, Camusso, Losacco, Boccia, Zambito
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
anche a fronte della moltitudine di nuove operazioni di controllo di cui la disciplina dei crediti fiscali di cui al suddetto articolo 121 ha investito l'Agenzia delle entrate, si ritiene necessario dotare la stessa di nuove risorse umane e strumentali;
in considerazione della endemica carenza di personale dell'Agenzia delle entrate, già denunciata in più occasioni dal direttore dell'Agenzia, e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dal PNRR, sarebbe opportuno assumere iniziative per sopperire a tale emergenza;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere interventi, anche straordinari, volti a fronteggiare la cronica carenza degli organici dell'Agenzia delle entrate in misura idonea a consentirne l'espletamento delle funzioni.
G1.9
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;
tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;
è inoltre opportuno potenziare la leva finanziaria per individuare nuovi strumenti alternativi in grado di sostenere e stimolare gli investimenti,
impegna il Governo:
a introdurre misure finalizzate a potenziare la leva finanziaria anche attraverso l'introduzione di nuovi strumenti di finanza alternativa, da attuarsi mediante il ricorso a prodotti finanziari innovativi, tra cui i meccanismi di finanziamento quali il crowdfunding e il direct lending e le forme di finanziamento di private equity e venture capital e altre soluzioni fintech, destinati ad assicurare il sostegno alle imprese e alle filiere produttive nei processi di rigenerazione urbana e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato.
G1.10
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;
tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;
ritenuto che:
il susseguirsi di interventi e modificazioni, oltre a una generale incertezza applicativa, hanno comportato notevoli difficoltà agli operatori del settore che lamentano l'impossibilità di cedere i propri crediti;
è necessario fornire certezza agli operatori in termini di affidabilità della spettanza del credito eliminando al contempo gli oneri burocratici a loro carico;
l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali può senz'altro contribuire ad agevolare la circolazione dei crediti e la verifica della relativa genuinità, riducendo il rischio di frodi ai danni dello Stato,
impegna il Governo:
a introdurre strumenti di controllo e certificazione idonei a garantire la genuinità del credito spettante nell'ambito delle cessioni, al fine di agevolare la circolazione dei crediti fiscali e semplificare le procedure di controllo, riducendo il rischio di contestazioni ex post a carico dei cessionari, nonché il rischio di frodi e il conseguente impatto negativo sui conti pubblici.
G1.11
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;
considerato che:
in diverse occasioni, esponenti del Governo hanno dichiarato pubblicamente che dall'utilizzo dei bonus edilizi e dello strumento della cessione dei crediti, soprattutto con riferimento al superbonus 110 per cento, deriverebbe un «buco di bilancio» di oltre 120 miliardi di euro;
il presunto buco sarebbe stato alimentato anche dalle rilevanti frodi fiscali sul superbonus in relazione al quale, secondo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, vi sarebbero state frodi per circa 9 miliardi di euro;
inoltre, sempre secondo le dichiarazioni del Governo, banche e assicurazioni avrebbero terminato la capienza fiscale necessaria per l'acquisto dei crediti, da cui il blocco della relativa circolazione e la necessità di intervenire con il provvedimento in esame;
ritenuto che:
nel corso del ciclo di audizioni sul provvedimento, l'Agenzia delle entrate ha ampiamente illustrato i dati sull'utilizzo dei crediti fiscali edilizi;
con riferimento al superbonus, i dati rilevati sulla Piattaforma al 1° marzo 2023 indicano un ammontare complessivo dei crediti compensati in F24 pari a 61,9 miliardi di cui: 446,6 milioni per l'anno 2020, 17,53 miliardi per l'anno 2021 e 43,5 miliardi per l'anno 2022. Rispetto al totale complessivo dei crediti fiscali edilizi compensati in F24, pari a 110,8 miliardi, il superbonus copre una quota del 55,5 per cento;
la quota dei crediti superbonus acquistati da banche e assicurazioni ammonta a circa 38 miliardi con una quota media annua di compensazione dal 2023 al 2027 di circa 9 miliardi. Secondo i dati dell'Agenzia delle entrate vi sarebbe una capacità di acquistare e assorbire in compensazione ulteriori bonus edilizi per circa 7,2 miliardi di euro su
base annua da parte del sistema bancario e addirittura 10,2 miliardi di euro su base annua per il settore assicurativo;
quanto, invece, alle presunte frodi fiscali, dei complessivi 9 miliardi di crediti irregolari accertati, solo il 5 per cento è riconducibile al superbonus (ovvero 450 milioni di euro);
in merito all'impatto finanziario dei bonus edilizi, il 28 febbraio 2023 è stata pubblicata la nota di Eurostat in risposta alla richiesta ufficiale di chiarimenti di Istat del 24 febbraio 2023, con riferimento alla classificazione dei crediti fiscali edilizi. Eurostat ricostruisce le interlocuzioni con Istat a partire dalla prima richiesta di giugno 2021, ove proponeva una classificazione dei crediti come non pagabili. Le interlocuzioni tra i due enti sono poi riprese nel mese di novembre 2022, con il nuovo Governo in carica; contrariamente al 2021, nell'analisi più recente Istat ha ritenuto il Superbonus 110 per cento un credito pagabile sin dal 2020, analogamente al bonus facciate. Le difficoltà di smaltimento dei crediti, che avrebbero potuto portare a una diversa classificazione, sono state ritenute da Istat «temporanee» e in via di soluzione da parte del Governo. Istat avrebbe anche affermato - si legge nel documento - la sussistenza di un «margine fiscale» delle banche tale da consentire la ripresa dell'acquisto dei crediti superbonus e che i casi di frode erano stati di limitate dimensioni;
le considerazioni di Istat hanno indotto Eurostat a confermare la classificazione del superbonus (e del bonus facciate) come pagabile per le annualità 2020, 2021 e 2022. Non sono stati considerati pagabili i crediti relativi ai restanti bonus edilizi in considerazione del minore grado di utilizzo rispetto alla detrazione, nonostante le caratteristiche analoghe agli altri crediti;
con riferimento all'anno 2023, invece, Eurostat ipotizza una diversa classificazione dei crediti alla luce delle recenti modifiche introdotte e rappresentate da Istat. Inoltre, Eurostat evidenzia anche una possibile riclassificazione in futuro dei crediti delle annualità pregresse in considerazione delle perdite che verranno registrate nei prossimi mesi;
emerge, dunque, un quadro alquanto incerto e in costante evoluzione in merito alla classificazione dei crediti fiscali e all'impatto finanziario, oltre che una narrazione distante da quella rappresentata dal Governo e disallineata rispetto alle decisioni da ultimo adottate;
già nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta, Eurostat aveva precisato che non sussiste alcun impatto sul debito in conseguenza dell'utilizzo del credito d'imposta e dello strumento della cessione dei crediti. Quanto al deficit, ciò che rivela è esclusivamente il momento temporale di registrazione dell'effetto finanziario restando invariato l'impatto complessivo delle misure;
al contrario, la trasformazione del credito fiscale in altra natura, come nel caso di conversione in titoli di Stato (possibilità introdotta dal Governo con le modifiche approvate in sede referente), determina la formazione di debito pubblico;
più di recente, il direttore della direzione centrale per la contabilità nazionale dell'Istat, nel corso della audizione in commissione Finanze del Senato sui crediti d'imposta, ha evidenziato che le passività fiscali di cui lo Stato diviene titolare nei confronti dei contribuenti che hanno avuto accesso ai crediti edilizi non sono classificabili come passività rientranti nella definizione di debito di Maastricht salvo il caso di modifiche inerenti le modalità di cessione e/o il recupero dei crediti, o in generale della natura di credito fiscale;
la modifica introdotta durante i lavori in commissione non è stata accompagnata dalla relazione tecnica e non sono stati forniti i chiarimenti richiesti sul complesso del provvedimento;
al riguardo, con riferimento al divieto generalizzato di cessione dei crediti, il servizio bilancio ha rilevato che, sebbene la relazione tecnica affermi il carattere ordinamentale della disposizione, la stessa sembrerebbe, in realtà, riflettersi positivamente sui saldi di finanza pubblica: «Infatti - si legge nel documento - essa da un lato appare suscettibile di ridurre la platea potenziale dei beneficiari dei vari incentivi edilizi aventi precedentemente accesso alla possibilità di sconto in fattura o cessione del credito, con conseguenti prevedibili effetti migliorativi dei saldi iscritti negli andamenti tendenziali, sia in termini di fabbisogno sia in termini di indebitamento netto; dall'altro lato appare suscettibile di consentire la classificazione dei crediti d'imposta di nuova maturazione come crediti "non pagabili" anziché come crediti "pagabili", evitando in tal modo, per i lavori iniziati dopo l'entrata in vigore del provvedimento, di imputare l'intero onere in termini di indebitamento netto all'esercizio di avvio dei lavori (2023, 2024 e, in parte, 2025)»;
con riferimento al divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionarie dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34/20203 e al conseguente impatto in termini di debito pubblico, il servizio bilancio rileva inoltre che «il previsto rischio di aumento del debito si riferisce presumibilmente agli effetti che potrebbero derivare dal flusso di cassa in uscita conseguente all'acquisto dei crediti d'imposta da parte delle amministrazioni pubbliche interessate che si configurerebbe, di fatto, come un pagamento anticipato dei medesimi crediti a soggetti esterni al settore delle pubbliche amministrazioni (principalmente banche), con conseguenti effetti di aumento del fabbisogno e del debito. Tali effetti peraltro sembrerebbero comunque limitati al caso in cui il flusso in uscita necessario al pagamento dei crediti d'imposta sia aggiuntivo, e non sostitutivo rispetto a quello che si verificherebbe per sostenere altre spese»,
impegna il Governo:
a informare celermente le Camere in merito all'impatto finanziario, in termini di indebitamento netto e debito pubblico, conseguente all'utilizzo dei crediti fiscali edilizi, con particolare riguardo al superbonus, e alle disposizioni di cui al provvedimento in esame.
G1.12
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
considerato che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, introduce il comma 1-quinquies,
la nuova disposizione esclude per le pubbliche amministrazioni la possibilità di acquistare i crediti d'imposta derivanti dagli interventi elencati al comma 2, dello stesso articolo 121, al fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico;
con riferimento a tale divieto, la relazione tecnica si limita ad affermare che la disposizione è volta ad evitare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sulla base della considerazione che le operazioni in parola potrebbero determinare l'aumento del debito pubblico;
il previsto rischio di aumento del debito si riferisce presumibilmente agli effetti che potrebbero derivare dal flusso di cassa in uscita conseguente all'acquisto dei crediti d'imposta da parte delle amministrazioni pubbliche interessate che si configurerebbe, di fatto, come un pagamento anticipato dei medesimi crediti a soggetti esterni al settore delle pubbliche amministrazioni (principalmente banche), con conseguenti effetti di aumento del fabbisogno e del debito;
tali effetti, come evidenziato dal servizio bilancio, sembrerebbero comunque limitati al caso in cui il flusso in uscita necessario al pagamento dei crediti d'imposta sia aggiuntivo, e non sostitutivo rispetto a quello che si verificherebbe per sostenere altre spese;
appare quindi necessario che il Governo assicuri la correttezza della ricostruzione citata, non desumibile univocamente dalla relazione tecnica allegata alla presentazione del provvedimento;
si considera altresì fondamentale, al fine di determinare l'impatto del citato divieto, che il Governo fornisca dati circa l'ordine di grandezza delle operazioni poste in essere dalle pubbliche amministrazioni prima dell'entrata in vigore del divieto stesso e del loro effettivo impatto sul debito: fino a che una simile analisi di impatto della regolamentazione non sarà definita, appare preferibile consentire alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti d'imposta derivanti dagli interventi elencati al comma 2, dell'articolo 121, del cosiddetto decreto Rilancio, quantomeno nel limite della capacità fiscale dei singoli enti,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ogni opportuna iniziativa di sua competenza volta a differire l'efficacia normativa del divieto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, consentendo alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti d'imposta derivanti dagli interventi elencati al comma 2, dell'articolo 121, del cosiddetto decreto Rilancio, nel limite della capacità fiscale dei singoli enti, fintantoché non sia determinato con certezza l'ordine di grandezza dell'effettivo impatto sul debito loro imputato.
G1.13
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;
ritenuto che:
al comma 3-sexies dell'articolo 2, introdotto in sede referente, si consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;
l'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023;
inoltre, l'opzione è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi;
in sostanza, il contribuente potrà iniziare a beneficiare della detrazione solo a partire dal 2024,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa e a prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la possibilità di optare per la detrazione decennale già a decorrere dal periodo di d'imposta 2022.
G1.14
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;
considerato che:
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;
ritenuto che:
a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,
impegna il Governo:
a sospendere i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le imprese e professionisti interessati da carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti.
G1.15
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;
considerato che:
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;
ritenuto che:
a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,
impegna il Governo:
a prevedere la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, per le imprese e professionisti interessati da carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti.
G1.16
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;
considerato che:
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;
ritenuto che:
a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,
impegna il Governo:
ad adottare misure di sostegno finanziario per imprese e professionisti interessati da carenze di liquidità quale conseguenza diretta della mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, con riferimento alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, tra cui la sospensione dei versamenti per un tempo limitato e in attesa dello sblocco dei crediti fiscali.
G1.17
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;
considerato che:
al comma 3-sexies dell'articolo 2, introdotto in sede referente, si consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;
l'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023;
inoltre, l'opzione è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi;
in sostanza, il contribuente potrà iniziare a beneficiare della detrazione solo a partire dal 2024,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa e a prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la possibilità di preservare la fruizione della detrazione maturata con riferimento alla quota dell'anno 2022 eliminando la condizione ostativa prevista dalla disposizione.
G1.18
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;
considerato che:
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la riattivazione del meccanismo della cessione e dello sconto in fattura almeno per gli interventi agevolati per i quali l'utilizzo di tali strumenti era già previsto dalla normativa antecedente il decreto-legge n. 34 del 2020, con particolare riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013.
G1.19
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;
considerato che:
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la riattivazione del meccanismo della cessione e dello sconto in fattura almeno per gli interventi agevolati per i quali l'utilizzo di tali strumenti era già previsto dalla normativa antecedente il decreto-legge n. 34 del 2020, con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013.
G1.20
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,
premesso che:
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;
considerato che:
l'articolo 01, introdotto in sede referente, proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 30 settembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;
il comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro 30 settembre 2023 (rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;
ritenuto che:
il blocco della cessione dei crediti ha comportato notevoli difficoltà per le famiglie e imprese con la conseguente sospensione dei lavori;
per migliaia di famiglie c'è il rischio di non poter beneficiare della proroga non essendo in condizione di poter rispettare il vincolo del 30 per cento al 30 settembre 2022,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare a tutto il 2023 il termine entro cui è possibile avvalersi della detrazione al 110 per cento.
G1.21
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,
premesso che:
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;
considerato che:
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;
ritenuto che:
a fronte di una vera e propria chiusura alla circolazione dei crediti d'imposta per il futuro, il provvedimento non affronta in alcun modo il tema del blocco dei crediti «incagliati» da mesi, che sta compromettendo la sopravvivenza delle imprese, non fornendo alcuna soluzione al problema;
l'unica misura contenuta nel provvedimento riguarda la possibilità per le banche di acquistare titoli di debito pubblico attraverso l'utilizzo dei crediti fiscali, ma limitatamente a una quota del 10 per cento;
altre soluzioni avanzate, che comunque non trovano riscontro nel provvedimento, tra cui la possibilità di acquisto dei crediti da parte di una società veicolo, richiedono tempi di attuazione di almeno 6 mesi;
di contro, sussistono soluzioni, come l'estensione straordinaria della compensazione dei crediti con deleghe di versamento F24, in grado di fornire nell'immediato una risposta alla problematica dei crediti fiscali incagliati, liberando capienza fiscale e riattivando concretamente la circolazione dei crediti,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte in merito allo smaltimento dei crediti fiscali incagliati e ad adottare, con il primo provvedimento utile, ulteriori misure in grado di dare un immediato impulso alla circolazione dei crediti fiscali, anche ricorrendo a estensioni straordinarie del meccanismo di compensazione vigente, tra cui la possibilità di compensare i crediti fiscali con i debiti risultanti dalle deleghe di versamento F24.
G1.22
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,
premesso che:
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;
ritenuto che:
la cessione del credito rappresenta un valido strumento di accesso agli incentivi fiscali edilizi;
oltre al settore delle costruzioni, gli incentivi fiscali in forma di credito d'imposta sono utilizzati anche in altri importanti comparti produttivi come per l'acquisto di macchinari e investimenti innovativi nell'ambito del piano transizione 4.0;
l'estensione dello strumento della cessione anche a tali incentivi rappresenta un ulteriore rafforzamento del piano transizione 4.0 e degli incentivi connessi all'innovazione tecnologica dei processi produttivi,
impegna il Governo:
a estendere e stabilizzare lo strumento della cessione del credito anche agli incentivi fiscali di cui al piano transizione 4.0.
G1.23
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;
ritenuto che:
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,
impegna il Governo:
valutare gli effetti applicativi del divieto di cessione introdotto al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a limitare il divieto di cessione ai soli cessionari con capienza fiscale ridotta o che non diano adeguate garanzie di smaltimento del credito.
G1.24
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;
considerato che:
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;
ritenuto che:
resta una priorità da affrontare e risolvere la problematica dei crediti fiscali incagliati,
impegna il Governo:
ad incentivare gli acquisti dei crediti fiscali da parte delle partecipate MEF in considerazione della relativa capienza fiscale al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali.
G1.25
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;
considerato che:
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;
ritenuto che:
a fronte del blocco delle cessioni dei crediti e della conseguente carenza di liquidità venutasi a creare in capo a migliaia di imprese, con l'articolo 9, comma 4-quater, del decreto-legge cosiddetto Aiuti quater è stata introdotta la possibilità accedere a finanziamenti supportati dal rilascio della garanzia SACE;
tale possibilità è stata riservata alla categoria di imprese contraddistinte dai codici Ateco 41 e 43;
gli interventi in edilizia riconducibili al superbonus 110 per cento hanno visto la partecipazione, oltre che delle imprese, di migliaia di professionisti, anch'essi potenziali cessionari dei crediti d'imposta e dunque esposti alle difficoltà conseguenti al blocco dei crediti,
impegna il Governo:
a valutare, con il primo provvedimento utile, l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4-quater, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, anche alla categoria dei professionisti e tecnici contraddistinti dai codici ATECO 71.
G1.26
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;
considerato che:
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,
impegna il Governo:
al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta maturati e ridurre il rischio di nuove situazioni di blocco dei crediti, introdurre ulteriori misure normative finalizzate a consentire il frazionamento dei crediti anche relativamente alle quote annuali in cui sono ripartiti, garantendo l'identificazione del credito mediante attribuito di un codice identificativo univoco.
G1.27
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;
considerato che:
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a favorire la fruizione delle agevolazioni fiscali prevedendo, nei casi di incapienza, il trasferimento delle detrazioni fiscali ai familiari conviventi con il beneficiario originario, a partire dagli interventi relativi all'abitazione principale del nucleo familiare.
G1.28
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;
considerato che:
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;
ritenuto che:
nel rispondere all'interrogazione a risposta immediata dello scorso 14 dicembre 2022, con la quale si chiedeva l'ammontare dei crediti fiscali incagliati, il Ministro dell'economia e delle finanze ha precisato che l'Agenzia delle entrate, pur conoscendo l'ammontare dei crediti, «non è in grado di stabilire i motivi in base ai quali i contribuenti abbiano deciso di mantenere i crediti nella propria disponibilità, ad esempio, ai fini del successivo utilizzo in compensazione tramite modello F24, oppure se non riescano ad utilizzarli ovvero a cederli ad altri soggetti»,
impegna il Governo:
a prevedere l'introduzione di adeguati sistemi di monitoraggio dell'andamento dei crediti fiscali con particolare riferimento alla disponibilità e modalità di utilizzo dei crediti da parte dei cessionari.
G1.29
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;
in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;
considerato che:
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;
ritenuto che:
i divieti introdotti nel provvedimento in esame rischiano di compromettere gravemente la programmazione degli in vestimenti da parte delle imprese e il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico e rischio sismico in ambito nazionale;
è necessaria una programmazione di medio lungo periodo in grado di ripristinare la fiducia nei cittadini e nelle imprese in merito alla possibilità di sostenere e portare a termine gli investimenti,
impegna il Governo:
ad adottare una programmazione strategica di medio-lungo periodo stabilendo misure di sostegno che prevedano aliquote in grado di consentire la più ampia fruizione degli incentivi, soprattutto per i soggetti meno capienti finanziariamente, contemperando al contempo l'interesse del mercato alla programmazione degli investimenti e dando certezze sulla stabilità degli strumenti, con particolare riferimento ai meccanismi di sconto in fattura e cessione del credito.
G1.30
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 1, oltre a circoscrivere il campo di applicazione della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, introduce il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
l'articolo 2, invece, stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito con riferimento ai crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconoscendo limitate deroghe a tale principio e abrogando anche una serie di norme che, nella disciplina previgente all'articolo 121, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi edilizi;
considerato che:
durante i lavori in Commissione Finanze è stato approvato un emendamento relativo all'«Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», ora articolo 2-quater del provvedimento in esame, nel quale si esplicita che l'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi;
a tal riguardo, l'INPS da diversi anni entra nel merito dell'effettiva sussistenza dei crediti fiscali compensati con debiti contributivi, procrastinando, in conseguenza di ciò, le tempistiche per il rilascio del DURC alle imprese interessate;
ciò avviene poiché, nei casi di compensazione tra debiti e crediti facenti capo ad enti diversi, entra in funzione una procedura automatizzata secondo la quale l'ente titolare del credito versa immediatamente le somme all'ente titolare del debito - come descritto dal Ministero delle Finanze nella circolare n. 101/2000 e confermato dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella sentenza n. 540 del 2023 -; una volta ricevute, da parte dell'INPS, le somme dall'Agenzia delle entrate il debito del contribuente è, di fatto, estinto;
è evidente, quindi, che sarebbe più semplice se fosse la stessa Agenzia delle entrate, titolare del credito compensato, ad agire nei confronti del contribuente per il recupero delle relative somme qualora indebitamente compensate, evitando così ulteriori dilatazioni nei tempi in capo all'istituto della previdenza sociale che, avendo già ricevuto quanto di sua spettanza, potrebbe emettere il DURC con esito positivo in seguito all'accertata regolarità aziendale;
ritenuto che:
a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,
impegna il Governo a:
prevedere, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 2-quater del provvedimento in esame, la possibilità che le verifiche sui crediti di natura fiscale possano essere effettuati direttamente dall'Agenzia delle entrate, onde evitare che le imprese possano subire danni conseguenti alle dilatazioni dei tempi per il rilascio del DURC da parte dell'INPS, quali ad esempio l'impossibilità di partecipare a bandi, appalti ed affidamenti pubblici nonché il blocco nella riscossione dei crediti vantati verso i propri clienti, siano essi pubblici o privati;
a valutare in ogni caso la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza per le imprese interessate dal blocco delle cessioni con conseguente carenza di liquidità.
2.2
Precluso
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 4.
2.3
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 30 giugno 2023».
2.4
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 30 aprile 2023».
2.5
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».
2.6
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «legge 17 luglio 2020, n. 77,» aggiungere le seguenti: «ad esclusione degli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del citato decreto-legge n. 34 del 2020,».
Conseguentemente, dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Interpretazione autentica dell'applicazione del requisito di cui all'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
1. Il requisito di cui al comma 10-bis, lettera a), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si intende nel senso che il divieto di erogazione dei compensi o indennità di carica si applica dalla data di presentazione della pratica per la richiesta del beneficio di cui al medesimo articolo 10-bis.»
2.7
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «interventi di cui all'articolo 121, comma 2,» inserire le seguenti: «lettera d),».
2.8
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle attività di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90».
2.9
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, ad eccezione degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di valore economico non superiore a 20.000 euro.».
2.10
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) è premessa la seguente:
"0.a) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».
2.11
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per interventi relativi all'abitazione principale, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, ai sensi e per le definizioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, a condizione che il soggetto beneficiario abbia un indicatore della situazione economia equivalente, all'atto di richiesta del beneficio, pari o inferiore a trentamila euro. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì per le abitazioni principali rientranti nella classificazione catastale A/2, A/3, A/4 a condizione che siano anche in classe energetica E, F, G certificata in base alla legislazione vigente, nonché per tutti gli interventi di messa in sicurezza anti sismica, per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, per gli edifici rientranti a qualsiasi titolo nella definizione di edilizia residenziale pubblica in base alla legislazione nazionale, regionale e comunale vigente, per interventi di ricostruzione o messa in sicurezza antisismica.»
2.12
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le abitazioni principali rientranti nella classificazione catastale A/2, A/3, A/4 a condizione che siano anche in classe energetica E, F, G certificata in base alla legislazione vigente, nonché per tutti gli interventi di messa in sicurezza anti sismica, per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, per gli edifici rientranti a qualsiasi titolo nella definizione di edilizia residenziale pubblica in base alla legislazione nazionale, regionale e comunale vigente, per interventi di ricostruzione o messa in sicurezza antisismica a seguito di eventi calamitosi nei comuni individuati dai decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri.»
2.13
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per interventi relativi all'abitazione principale, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, ai sensi e per le definizioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, a condizione che il soggetto beneficiario abbia un indicatore della situazione economia equivalente, all'atto di richiesta del beneficio, pari o inferiore a trentacinquemila euro.»
2.14
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per interventi relativi all'abitazione principale, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, ai sensi e per le definizioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, a condizione che il soggetto beneficiario abbia un indicatore della situazione economia equivalente, all'atto di richiesta del beneficio, pari o inferiore a quarantamila euro.»
2.15
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le abitazioni principali rientranti nella classificazione catastale A/2, A/3, A/4 a condizione che siano anche in classe energetica E, F, G certificata in base alla legislazione vigente, nonché per tutti gli interventi di messa in sicurezza anti sismica.»
2.16
Precluso
Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
«1-ter. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) è premessa la seguente:
"0a) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria o comunque in un massimo di quindici anni. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;"».
2.17
Precluso
Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
«1-ter. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) è premessa la seguente:
"0a) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;"».
2.18
Precluso
Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
«1-ter. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) è premessa la seguente:
"0a) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria o comunque in un massimo di dieci anni. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;"».
2.150
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulle stesse, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 30.000 annui.».
2.151
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a condizione che il contribuente abbia reddito imponibile annuo inferiore a euro 8.174.»
2.152
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rimaste a carico del contribuente in relazione ai quali sia stata presentata la dichiarazione di fine lavori.».
2.153
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui alle lettere b) ed e) dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuate dal contribuente sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in classe energetica G o F entro un ammontare massimo di euro 30.000, nonché a quelle per gli interventi di cui alla lettera c) del medesimo comma 2 del citato articolo 121.».
2.154
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi realizzati su edifici ubicati nei comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli e Quarto costantemente interessati da fenomeni bradisismici e tutti ricadenti in zona a rischio sismico 2 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.».
2.19
Precluso
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
2.100
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 119» inserire le seguenti: «e di cui all'articolo 119-ter».
2.20
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
2.21
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
2.22
Losacco, Manca, Camusso, Boccia, Zambito
Precluso
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Conseguentemente, al comma 3, alinea, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
2.155
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Conseguentemente, al comma 3, alinea, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
2.23
Precluso
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 30 aprile 2023».
2.24
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 30 aprile 2023».
b) al comma 3, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 30 aprile 2023»;
c)sopprimere il comma 4.
2.25
Precluso
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 30 giugno 2023».
2.26
Manca, Camusso, Losacco, Boccia, Zambito
Precluso
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero, in mancanza della comunicazione o di altro titolo equipollente, risulti prodotta la richiesta di documentazione necessaria al perfezionamento della comunicazione stessa ovvero sia già approvata la cessione dei crediti da parte del cessionario».
Conseguentemente, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero, in mancanza della comunicazione o di altro titolo equipollente, risulti prodotta la richiesta di documentazione necessaria al perfezionamento della comunicazione stessa ovvero sia già approvata la cessione dei crediti da parte del cessionario».
2.27
Precluso
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero, in mancanza della comunicazione o di altro titolo equipollente, risulti prodotta la richiesta di documentazione necessaria al perfezionamento della comunicazione stessa ovvero sia già approvata la cessione dei crediti da parte del cessionario».
2.28
Camusso, Losacco, Manca, Boccia, Zambito
Precluso
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati dai condomìni e, con riguardo agli interventi di efficientamento energetico, limitatamente a quelli con attestazione di prestazione energetica inferiore alla classe D.»
2.29
Precluso
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero, in mancanza della comunicazione o di altro titolo equipollente, risulti prodotta la richiesta di documentazione necessaria al perfezionamento della comunicazione stessa ovvero sia già approvata la cessione dei crediti da parte del cessionario».
2.156
Precluso
Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni della presente lettera si applicano altresì, con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di cui al periodo precedente, anche alle spese per nuovi interventi da inserirsi in via preventiva nei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente che concorrano all'adeguamento sismico e dei fabbricati e al risparmio del consumo energetico.»
2.30
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 dai soggetti aventi un reddito complessivo ai fini Irpef non superiore a 35.000 euro.»
2.31
Losacco, Manca, Camusso, Boccia, Zambito
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. In deroga al comma 1, è comunque possibile l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per la quota della detrazione di cui all'articolo 119, comma 1, del medesimo decreto-legge, che non trova capienza nell'imposta netta dell'anno di competenza.»
2.32
Manca, Camusso, Losacco, Boccia, Zambito
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 dai soggetti aventi un reddito complessivo ai fini Irpef non superiore a 40.000 euro.»
2.33
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati dai condomìni e, con riguardo agli interventi di efficientamento energetico, limitatamente a quelli con attestazione di prestazione energetica inferiore alla classe D.»
2.34
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 dai soggetti aventi un reddito complessivo ai fini Irpef non superiore a 40.000 euro.»
2.35
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-bis, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»
2.36
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
2.37
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
2.38
Precluso
Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 30 aprile 2023».
2.39
Precluso
Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».
2.40
Precluso
Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) per l'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 121, comma 2, lettera e), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risulti inviato il Modello unico di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 maggio 2015 o al successivo decreto del Ministero della transizione ecologica 2 agosto 2022, n. 297 o, in alternativa, la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 11 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 28;».
2.101
Precluso
Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) risulti adottata la delibera condominiale di affidamento dei lavori per la realizzazione di impianti fotovoltaici al servizio degli Autoconsumi Collettivi di energia rinnovabile e delle Comunità Energetiche Rinnovabili di cui agli articoli 30, comma 2, e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;».
2.41
Camusso, Losacco, Manca, Boccia, Zambito
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati su immobili con classe energetica inferiore o uguale alla classe «D», per il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.).».
Conseguentemente:
- dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2023, le percentuali di cui al periodo precedente sono fissate al 50 per cento per gli interventi effettuati su immobili con classe energetica superiore alla classe "D""»;
- sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e in materia di cessione dei crediti fiscali)».
2.42
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.»
2.43
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli eventuali crediti derivanti dalle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, nonché per gli interventi diversi da quelli di cui al medesimo articolo 119, che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda. A tal fine, la cessione è consentita purché la situazione di incapienza sussista nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese.»
2.44
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati dai soggetti con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 35.000 euro.»
2.45
Losacco, Manca, Camusso, Boccia, Zambito
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi per l'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.»
2.46
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute dai soggetti iscritti all'AIRE.
3.2. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero che il contribuente sia iscritto all'AIRE".».
2.47
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi per l'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90»
2.48
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute dai soggetti iscritti all'AIRE.
3.2. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero che il contribuente sia iscritto all'AIRE".».
2.49
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché per gli interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.»
2.50
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi per l'adozione di misure di cui al comma 4 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.»
2.51
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati su immobili con classe energetica inferiore o uguale alla classe «D», per il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.).»
2.102
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Le cessioni dei crediti di cui al presente articolo tra persone fisiche appartenenti al medesimo nucleo familiare, possono essere usufruite in detrazione dai familiari cessionari con la medesima ripartizione in quote annuali previste per la detrazione originaria."».
2.103
Precluso
Al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» aggiungere le seguenti: «nel cui ambito di applicazione rientrano tutti gli edifici e aggregati edilizi, anche con destinazione non residenziale, ricadenti nei Piani di ricostruzione approvati, indipendentemente dal livello di inagibilità.»
2.104
Precluso
Al comma 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: «e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione».
2.52
Precluso
Al comma 3-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».
2.53
Precluso
Al comma 3-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 settembre 2023».
2.54
Precluso
Al comma 3-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023».
2.55
Manca, Camusso, Losacco, Boccia, Zambito
Precluso
Al comma 3-sexies, sostituire il capoverso «8-quinquies» con il seguente:
«8-quinquies. Relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 e per le spese sostenute negli anni a seguire è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta dell'anno successivo a quello della data di spesa. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.»
2.56
Precluso
Al comma 3-sexies, sostituire il capoverso «8-quinquies» con il seguente:
«8-quinquies. Relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile.»
2.57
Precluso
Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».
2.58
Precluso
Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023».
2.59
Precluso
Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo» con le seguenti: «convertita, su opzione del contribuente, in credito d'imposta utilizzabile fino ad esaurimento».
2.60
Precluso
Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo» con le seguenti: «convertita, su opzione del contribuente, in credito d'imposta utilizzabile in dieci quote annuali di pari importo».
2.61
Precluso
Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «in dieci quote annuali di pari importo» con le seguenti: «in quindici quote annuali di pari importo».
2.62
Precluso
Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «in dieci quote annuali di pari importo» con le seguenti: «entro il limite massimo di quindici quote annuali di pari importo».
2.63
Precluso
Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «in dieci quote annuali di pari importo» con le seguenti: «entro il limite massimo di dieci quote annuali di pari importo».
2.64
Precluso
Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «periodo d'imposta 2023» con le seguenti: «periodo d'imposta 2022»;
b) al terzo periodo, sostituire le parole: «periodo d'imposta 2023» con le seguenti: «periodo d'imposta 2022»;
c) sopprimere l'ultimo periodo.
2.65
Precluso
Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», sopprimere il secondo periodo.
2.66
Precluso
Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Le quote di detrazione annue non fruite possono essere fruite cumulativamente entro l'anno successivo al termine del piano di rateazione.»
2.67
Precluso
Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Essa è esercitabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 per la quota eccedente la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022, indicata nella dichiarazione dei redditi.»;
b) sopprimere l'ultimo periodo.
2.68
Precluso
Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», ultimo periodo, sostituire le parole: «a condizione che» con le seguenti: «anche se».
2.158
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Al comma 4 dopo le parole: «n. 63 del 2013» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 121, comma 1-quater del citato decreto legge n. 34 del 2020».
2.70
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico per i quali lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura erano già previsti dall'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1 del citato decreto-legge n. 63 del 2013.»
2.71
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico per i quali lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura erano già previsti dall'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e dall'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.»
2.72
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico per i quali lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura erano già previsti dall'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.»
2.73
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2023, le percentuali di cui al periodo precedente sono fissate al 50 per cento per gli interventi effettuati su immobili con classe energetica superiore alla classe "D"."»
2.74
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4-quater, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, trovano applicazione anche ai professionisti e tecnici contraddistinti dai codici ATECO 71.»
2.75
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
«4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità per la certificazione dei crediti fiscali, incluse le forme di presentazione della richiesta e i soggetti abilitati al rilascio della certificazione. Per le finalità di cui al presente comma il Ministero può avvalersi dell'Agenzia delle entrate.»
2.76
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
«4-bis. Per i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le quote di credito annue non utilizzate al termine del periodo di rateazione possono essere utilizzate entro i due anni successivi a quello di conclusione del periodo di rateazione, senza possibilità di ulteriore riporto agli anni successivi. La quota non utilizzata non può essere chiesta rimborso.»
2.77
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
«4-bis. Per i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le quote di credito annue non utilizzate al termine del periodo di rateazione possono essere utilizzate entro i tre anni successivi a quello di conclusione del periodo di rateazione, senza possibilità di ulteriore riporto agli anni successivi. La quota non utilizzata non può essere chiesta rimborso.»
2.78
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
«4-bis. Per i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le quote di credito annue non utilizzate al termine del periodo di rateazione possono essere utilizzate negli anni successivi e comunque non oltre il dodicesimo anno successivo a quello di conclusione del periodo di rateazione, senza possibilità di ulteriore riporto agli anni successivi. La quota non utilizzata non può essere chiesta rimborso.»
2.79
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
«4-bis. Al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta maturati alla data di entrata in vigore del decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere frazionati per ognuna delle quote annuali in cui sono ripartiti. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati, entro il limite massimo di tre frazionamenti. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un sub-codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 del medesimo articolo 121.»
2.80
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
«4-bis. Al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere frazionati per ognuna delle quote annuali in cui sono ripartiti. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un sub-codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 del citato articolo 121.»
2.81
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
«4-bis. Al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali edilizi detenuti dal sistema bancario e derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui alle lettere a) e b) dall'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione a favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze da parte di banche, ovvero delle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre ammessa anche in assenza del requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. Non è consentita la facoltà di successive cessioni. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adotta, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al precedente periodo.»
2.82
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
«4-bis. Al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali edilizi detenuti dal sistema bancario e derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui alle lettere a) e b) dall'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione a favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze da parte di banche, ovvero delle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre ammessa anche in assenza del requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. È consentita la facoltà di successive cessioni. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adotta, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al precedente periodo.»
2.83
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona".»
2.84
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: "al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2026";
b) al comma 8-bis, quarto periodo, le parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026."» .
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e in materia di cessione dei crediti fiscali)»
2.85
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona"».
G2.1
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;
tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;
la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;
ritenuto che:
il susseguirsi di interventi e modificazioni, oltre a una generale incertezza applicativa, hanno comportato notevoli difficoltà agli operatori del settore che lamentano l'impossibilità di cedere i propri crediti;
è necessario fornire certezza agli operatori in termini di affidabilità della spettanza del credito eliminando al contempo gli oneri burocratici a loro carico;
l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali può senz'altro contribuire ad agevolare la circolazione dei crediti e la verifica della relativa genuinità, riducendo il rischio di frodi ai danni dello Stato,
impegna il Governo:
a istituire un'apposita piattaforma elettronica di scambio tra gli operatori al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali.
G2.2
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;
tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;
i bonus edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;
ritenuto che:
al fine di favorire lo smaltimento dei benefici fiscali, con l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è stata prevista la possibilità di convertire il credito in detrazione decennale previo esercizio di opzione, relativamente ai crediti maturati e comunicati all'Agenzia delle entrate al 31 ottobre 2022;
con il comma 3-sexies, introdotto in sede referente, il termine del 31 ottobre 2022 è stato esteso al 31 marzo 2023;
sarebbe opportuna un'estensione ulteriore di tale termine nonché prevedere, in qualsiasi momento, la possibilità di convertire il credito in detrazione decennale,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di estendere, con il primo provvedimento utile, l'opzione per la conversione del credito d'imposta in detrazione decennale di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, alle cessioni comunicate anche oltre il termine del 31 marzo 2023, valutando altresì di introdurre a regime tale facoltà, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, al fine di agevolare lo smaltimento dei crediti fiscali maturati.
G2.3
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari; tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;
i bonus edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;
con il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
è opportuno preservare l'iniziativa e il ruolo degli enti locali nella circolazione dei crediti fiscali,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi della disposizione e ad assumere ogni ulteriore iniziativa normativa utile a prevedere la possibilità di acquisto dei crediti fiscali da parte della pubblica amministrazione quantomeno nei casi di crediti di imposta di elevata affidabilità, detenuti da banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario, nonché da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
G2.4
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari; tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;
i bonus edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;
con il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;
è opportuno preservare l'iniziativa e il ruolo degli enti locali nella circolazione dei crediti fiscali,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi della disposizione e ad assumere ogni ulteriore iniziativa utile a prevedere la possibilità per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, di procedere all'acquisto di crediti fiscali quantomeno nei casi di compatibilità con il relativo assetto finanziario e in ogni caso nei limiti della relativa capienza fiscale.
G2.5
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;
tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;
i bonus edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;
i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;
ritenuto che:
al fine di favorire lo smaltimento dei benefici fiscali, con l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è stata prevista la possibilità di convertire il credito in detrazione decennale previo esercizio di opzione, relativamente ai crediti maturati e comunicati all'Agenzia delle entrate al 31 ottobre 2022;
con il comma 3-sexies, introdotto in sede referente, il termine del 31 ottobre 2022 è stato esteso al 31 marzo 2023;
sarebbe opportuna un'estensione ulteriore di tale termine nonché prevedere, in qualsiasi momento, la possibilità di convertire il credito in detrazione decennale,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di estendere, con il primo provvedimento utile, l'opzione per la conversione del credito d'imposta in detrazione decennale, di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, alle cessioni comunicate anche oltre il termine del 31 marzo 2023, valutando, altresì, di introdurre a regime tale facoltà, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, al fine di agevolare lo smaltimento dei crediti fiscali maturati.
G2.6
Camusso, Losacco, Manca, Boccia, Zambito
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;
il comma 2 del medesimo articolo riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;
il divieto di sconto in fattura e cessione del credito lascia aperta quale unica strada per portare avanti i nuovi interventi edilizi la detrazione d'imposta; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;
grazie alla modifica approvata in sede referente, proposta trasversalmente da tutti i Gruppi, vengono esclusi dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura gli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); tali soggetti devono risultare già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto (17 febbraio 2023);
il comma 3-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 773-bis prevede, per gli interventi effettuati gli Iacp e istituti analoghi e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che il Superbonus al 110 per cento si applichi anche alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023;
il comma 8-bis, del medesimo articolo 119, che disciplina l'ambito applicativo del Superbonus prevede, per i citati Iacp e cooperative, il riconoscimento del beneficio per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 nel caso in cui alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;
i rallentamenti dei cantieri dovuti all'emanazione del decreto-legge in corso di esame che ha bloccato la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli Iacp e istituti analoghi richiederebbe ulteriore tempo per far ripartire i lavori in considerazione della reintroduzione della possibilità concessa con la modifica approvata in sede referente e pertanto vi sarebbe il rischio concreto che il conseguimento dell'obbiettivo del 60 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 giugno 2023 possa non essere raggiunto;
come sottolineato in un comunicato congiunto della Cgil e Sunia, «il patrimonio di edilizia pubblica conta nel nostro Paese oltre un milione di alloggi, il 90 per cento del quale necessita di interventi di efficientamento energetico e consolidamento statico»;
il 70 per cento del patrimonio pubblico è stato realizzato prima delle norme edilizie sulle caratteristiche del cemento armato e non bisogna sottovalutare che il nostro territorio è ad alto rischio sismico e climatico;
i tempi burocratici che le pubbliche amministrazioni hanno dovuto affrontare non hanno consentito, a quasi tutti gli enti di gestione del patrimonio, di iniziare i lavori e il termine del Superbonus al 30 giugno 2023 rischia di lasciare incompiute molte opere, a tutto svantaggio delle famiglie che continueranno a vivere in case con classe energetica G e di conseguenza a pagare costi dei servizi energetici non sopportabili per la loro condizione economica;
il Governo sostiene di impegnarsi nella transizione ecologica e nel conseguimento di risparmi energetici ma allo stato attuale non sta intervenendo in alcun modo affinché il patrimonio edilizio pubblico sia migliorato in termini di efficienza energetica e sicurezza sismica;
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative normative volte al miglioramento del patrimonio edilizio residenziale pubblico in termini di efficienza energetica e di sicurezza degli edifici ripristinando il bonus edilizio al 110 per cento esclusivamente per gli immobili di edilizia residenziale pubblica quale strumento di programmazione, rigenerazione e di riqualificazione energetica dei quartieri popolari in particolare estendendo al 31 dicembre 2026 il periodo di validità del cosiddetto Superbonus a favore degli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati e delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
G2.7
Manca, Camusso, Losacco, Boccia, Zambito
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 2, comma 3, del provvedimento in esame introduce ulteriori deroghe ma per interventi non rientranti nel cosiddetto Superbonus;
in particolare la norma stabilisce che le disposizioni che impongono il divieto di opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura in luogo della fruizione della detrazione, non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi dal Superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023: risulti presentata, ove necessario, la richiesta del titolo abilitativo e, ove non necessario, siano già iniziati i lavori;
in sede referente è stata approvata una modifica che prevede, la disapplicazione del citato divieto anche nel caso di lavori non ancora iniziati, ma in cui sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. A tal fine, nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
inoltre, con riguardo alle agevolazioni per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, ai lavori eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile nonché agli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 allo scopo di ridurne il rischio sismico, il divieto di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura non si applica qualora risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi;
la modifica approvata lascerebbe esclusi dalla salvaguardia, casi di cessione dei crediti per lavori al di fuori del Superbonus per i quali alla data del 17 febbraio 2023 il committente si era già impegnato con l'impresa per i lavori, anche versando acconti, ma non era stata per varie ragioni la richiesta del titolo abilitativo comunque necessario per la tipologia di intervento;
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura tutte le fattispecie di lavori effettuati al di fuori della normativa del Superbonus, anche qualora in funzione del tipo di intervento sia richiesto il titolo abilitativo, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del decreto, era stata comunque presentata richiesta del titolo abilitativo o era stato firmato un contratto con l'impresa, o erano stati versati acconti.
G2.8
Manca, Camusso, Losacco, Boccia, Zambito
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;
nel riconoscere una serie di limitate e circoscritte condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina, la norma lascia la detrazione d'imposta quale unica opzione per portare avanti i nuovi interventi edilizi; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;
in particolare, risultano a rischio situazioni che presentano una rilevante complessità determinata, come nel caso del comune di Biancavilla in Sicilia, dalla presenza di un patrimonio edilizio profondamente compromesso da matrici inquinate, nel caso di specie con fluoroedenite, una fibra di amianto;
senza lo strumento dello sconto in fattura o della cessione del credito, le suddette situazioni rischiano concretamente di restare incagliate in un limbo in cui è impossibile poter ristrutturare attraverso la detrazione d'imposta;
il comune di Biancavilla risulta essere l'unico caso in Europa di inquinamento ambientale per fluoroedenite (fibra di amianto) perché le case sono state costruite con il materiale del Monte Calvario, luogo in cui è presente la fluoroedenite;
il comune in commento è inoltre Sito di interesse nazionale (Zona SIN) ed è soggetto a tutta una serie di obblighi in materia di edilizia che di fatto richiedono una particolare attenzione per consentire la concreta realizzazione delle ristrutturazioni edilizie;
è assolutamente necessario garantire un percorso virtuoso della ristrutturazione che deve essere fatta in sicurezza e nella legalità, evitando ad ogni costo la creazione di discariche abusive sul territorio; infatti, per gli abitanti di Biancavilla, i costi di smaltimento per i materiali di risulta sono esorbitanti in considerazione della presenza della fluoroedenite ed, inoltre, in zona non esistono discariche per i rifiuti speciali essendo quella più vicina a Macerata;
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a inserire la condizione in cui versa il comune di Biancavilla tra le ipotesi in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina consentendo, quindi, la fruizione diretta della detrazione sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia.
G2.9
Losacco, Manca, Camusso, Boccia, Zambito
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;
la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;
le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione (incapienza fiscale);
è necessario salvaguardare lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura in modo selettivo, tutelando sia imprese e lavoratori del settore sia la parte delle famiglie più bisognosa di sostegni nell'efficientamento e messa in sicurezza della propria casa (e impossibilitata ad accedere parzialmente o totalmente al meccanismo della «detrazione»);
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire la possibilità di continuare ad usufruire dell'opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura per gli interventi sull'abitazione principale.
G2.10
Camusso, Losacco, Manca, Boccia, Zambito
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 2 del presente provvedimento stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;
tra i principali problemi sorti in materia di cessione di crediti derivanti da agevolazioni fiscali - come evidenziato anche dal Direttore generale delle finanze nell'audizione tenutasi al Senato il 2 febbraio 2023 - vi è la questione dei cosiddetti «crediti incagliati»: si tratta delle difficoltà nella circolazione dei crediti ceduti sorte, in particolare, a seguito dell'introduzione di stringenti presidi normativi volti ad arginare fenomeni frodatori legati alle agevolazioni edilizie;
in particolare in audizione è stato evidenziato come «i vari interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni siano stati essenzialmente ispirati dalla necessità di prevenire i casi in cui viene posta in essere una catena di cessioni che - come riscontrato ad esito dell'esperienza operativa maturata dall'Amministrazione finanziaria - mira a dissimulare l'origine effettiva dei crediti, invero inesistenti, con l'intento di giungere alla monetizzazione degli stessi ed alla successiva distrazione della provvista finanziaria ottenuta. Tale limitazione - pur necessaria per le ragioni sopra evidenziate - ha fatto emergere il problema del cessionario che, a causa della limitazione del numero delle cessioni, può trovarsi nella situazione di non avere sufficienti debiti tributari o previdenziali da compensare con il credito di imposta acquistato e, contemporaneamente, a non poter più cedere il credito medesimo, perdendo, in tal modo, definitivamente una parte o una quota del credito stesso»;
in considerazione dell'eccezionalità della situazione, sarebbe opportuno traslare sulle PMI interessate dal problema dei crediti incagliati un regime simile a quello applicato alle start up innovative, le quali, come disposto dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono assoggettabili esclusivamente ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
nello specifico, per le PMI in condizione di crisi finanziaria a causa dei crediti incagliati, si tratterebbe di ricorrere non all'applicazione delle procedure concorsuali canoniche quali fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa, ma ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio applicabile agli imprenditori non fallibili;
impegna il Governo:
a escludere dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 l'impresa che detiene crediti di imposta per sconti sul corrispettivo dovuto praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022.
G2.11
Camusso, Losacco, Manca, Boccia, Zambito
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;
l'articolo 2, in particolare, riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina. Malgrado le modifiche introdotte in sede referente, però, non può assolutamente dirsi risolto il problema dei crediti «incagliati» che da mesi che sta compromettendo la sopravvivenza delle imprese e mettendo in serie difficoltà decine di migliaia di famiglie;
stante la necessità di porre rimedio ai problemi sorti dopo gli ultimi interventi normativi, che hanno limitato il numero di possibili cessioni successive alla prima dei crediti in parola, nonché dalla quantità di crediti acquisiti dalle imprese e dai cittadini che gli stessi non riescono a cedere anche per effetto dell'oramai quasi esaurita capacità di compensazione con debiti fiscali e contributivi dei potenziali compratori, urge individuare una soluzione straordinaria per il superamento della situazione che si è venuta a determinare a seguito della indisponibilità del sistema bancario di assorbire tutti i crediti maturati scaturenti dalle operazioni di cessione e sconto connesse agli interventi di riqualificazione edilizia;
per tale ragione, si ritiene opportuno valutare la possibilità di prevedere un «acquirente pubblico di ultima istanza» nei casi in cui, pur in presenza di una massa significativa dei crediti in termini di valore assoluto, questa risulti frammentata in una pluralità di singoli crediti di importo ridotto;
la condizione «para-monopolistica» attribuita al sistema bancario con la previsione del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022 unitamente al «deficit di capienza» delle stesse che si è rapidamente manifestato, ha fatto sorgere un atteggiamento estremamente selettivo negli acquisti, penalizzando quelli commercialmente meno appetibili, tra cui crediti detenuti da imprese sull'orlo del fallimento, da cui deriverebbe una grave crisi occupazionale nel nostro Paese;
impegna il Governo:
ad attribuire, mediante un nuovo intervento legislativo, a un soggetto di emanazione pubblica, dotato di necessaria liquidità, il ruolo di «acquirente di ultima istanza», con capacità di intervento nelle situazioni in cui i crediti non sono assorbiti dal sistema bancario, al fine di risolvere in maniera tempestiva e definitiva il problema dei crediti «incagliati».
G2.12
Manca, Camusso, Losacco, Boccia, Zambito
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;
l'articolo 2, in particolare, riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina. Malgrado le modifiche introdotte in sede referente, però, non può assolutamente dirsi risolto il problema dei crediti «incagliati» che da mesi che sta compromettendo la sopravvivenza delle imprese e mettendo in serie difficoltà decine di migliaia di famiglie;
stante la necessità di porre rimedio ai problemi sorti dopo gli ultimi interventi normativi, che hanno limitato il numero di possibili cessioni successive alla prima dei crediti in parola, nonché dalla quantità di crediti acquisiti dalle imprese e dai cittadini che gli stessi non riescono a cedere anche per effetto dell'oramai quasi esaurita capacità di compensazione con debiti fiscali e contributivi dei potenziali compratori, l'emendamento 1.30 richiamando la disciplina in materia di versamento da parte delle banche e di Poste SpA delle somme relative agli F24 della clientela, proponeva l'introduzione di una nuova e aggiuntiva modalità di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi di cui all'articolo 121, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetta «Decreto Rilancio»), acquistati dalle banche e da Poste SpA;
la proposta emendativa, infatti, avrebbe permesso di risolvere il problema dei crediti incagliati, consentendo l'utilizzo dei crediti di imposta del citato articolo 121, da parte delle banche cessionarie e di Poste SpA, limitandone ulteriormente la circolazione in omaggio all'esigenza di contrasto alle frodi;
in particolare, l'emendamento avrebbe determinato nuova capacità fiscale per le banche e per Poste SpA, facendo salva la normativa generale in materia di cessione dei crediti di imposta prevista al citato articolo 121, prevedendo la possibilità per le banche e Poste SpA di compensare le somme relative agli F24 della clientela con i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121, che imprese e contribuenti non sono riusciti a cedere alla data di entrata in vigore della presente norma;
considerato, infine, che, secondo Eurostat (Manuale del 1° febbraio 2023), il costo dei lavori pregressi e quindi dei relativi crediti fiscali dovrebbe già essere interamente conteggiato nel deficit italiano, la modalità di compensazione con F24 della clientela rappresenterebbe solo una forma di compensazione alternativa rispetto a crediti già maturati, non essendo quindi suscettibile di impattare sul gettito erariale;
impegna il Governo:
ad adottare tempestivamente un nuovo intervento normativo volto a risolvere in via definitiva il problema dei cosiddetti «crediti incagliati», consentendo alle banche e a Poste SpA di compensare le somme relative agli F24 della clientela con i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
G2.13
Losacco, Manca, Camusso, Boccia, Zambito
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;
la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;
le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione per incapienza fiscale;
è necessario salvaguardare lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura in modo selettivo, tutelando sia imprese e lavoratori del settore sia la parte delle famiglie più bisognosa di sostegni nell'efficientamento e messa in sicurezza della propria casa (e impossibilitata ad accedere parzialmente o totalmente al meccanismo della «detrazione»);
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riaprire selettivamente l'opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito secondo parametri che tengano conto della situazione reddituale del beneficiario.
G2.14
Losacco, Manca, Camusso, Boccia, Zambito
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;
la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;
le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione (incapienza fiscale);
in particolare, la facoltà di ripartire le quote di detrazione estendendola a dieci anni, essenziale per consentire ai soggetti non totalmente capienti di non perdere quote dell'agevolazione, è stata circoscritta alle spese sostenute nel 2022, escludendo, pertanto, proprio coloro che non potranno beneficiare in futuro delle agevolazioni in ragione del blocco dello sconto in fattura e della trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile ad altri soggetti;
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, alle spese sostenute negli anni successivi al 2022.
G2.15
Camusso, Losacco, Manca, Boccia, Zambito
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;
la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;
le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione (incapienza fiscale);
è necessario salvaguardare lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura in modo selettivo, tutelando sia imprese e lavoratori del settore sia la parte delle famiglie più bisognosa di sostegni nell'efficientamento e messa in sicurezza della propria casa (e impossibilitata ad accedere parzialmente o totalmente al meccanismo della «detrazione»);
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad assicurare la facoltà di esercitare l'opzione della cessione del credito per la quota della detrazione di cui all'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non trova capienza nell'imposta netta dell'anno di competenza.
G2.16
Losacco, Manca, Camusso, Boccia, Zambito
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;
la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;
le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione (incapienza fiscale);
è necessario salvaguardare lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura in modo selettivo, tutelando sia imprese e lavoratori del settore sia la parte delle famiglie più bisognosa di sostegni nell'efficientamento e messa in sicurezza della propria casa (e impossibilitata ad accedere parzialmente o totalmente al meccanismo della «detrazione») e al contempo sostenendo gli obiettivi nazionali ed internazionali in materia di transizione energetica, sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale (obiettivi Agenda Onu, obiettivi Next Generation EU, ecc.);
secondo alcuni Rapporti sull'efficienza energetica (RAEE) l'Enea ha segnalato che il passaggio da una classe energetica E alla D comporterebbe una diminuzione dei consumi di circa il 25 per cento oltre ad una rivalutazione commerciale media dell'immobile pari circa il 10 per cento;
è altresì dimostrato che il costo per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica è minore sugli immobili residenziali più energivori a fronte del netto miglioramento consumi; in altri termini il costo dell'efficientamento energetico sarebbe inferiore per interventi sugli immobili con classe energetica bassa;
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riaprire selettivamente l'opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi effettuati sugli immobili con classe energetica inferiore o uguale alla classe «D» e a mantenere l'attuale aliquota di detrazione del Superbonus per gli interventi effettuati su immobili con classe energetica inferiore o uguale alla classe «D», riducendo al contempo l'aliquota vigente dal 90 al 50 per cento per gli immobili con attestazione di prestazione energetica superiore anche al fine di sostenere la rigenerazione e la riqualificazione energetica dei quartieri popolari dei centri urbani e la transizione energetica del nostro Paese.
G2.17
Losacco, Manca, Camusso, Boccia, Zambito
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;
il comma 2 del medesimo articolo riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;
il divieto di sconto in fattura e cessione del credito lascia aperta quale unica strada per portare avanti i nuovi interventi edilizi la detrazione d'imposta; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;
grazie alla modifica approvata in sede referente, proposta trasversalmente da tutti i Gruppi, vengono esclusi dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura gli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); tali soggetti devono risultare già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto (17 febbraio 2023);
il comma 3-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 773-bis prevede, per gli interventi effettuati gli Iacp e istituti analoghi e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che il Superbonus al 110 per cento si applichi anche alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023;
il comma 8-bis, del medesimo articolo 119, che disciplina l'ambito applicativo del Superbonus prevede, per i citati Iacp e cooperative, il riconoscimento del beneficio per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 nel caso in cui alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;
i rallentamenti dei cantieri dovuti all'emanazione del decreto-legge in corso di esame che ha bloccato la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli Iacp e istituti analoghi richiederebbe ulteriore tempo per far ripartire i lavori in considerazione della reintroduzione della possibilità concessa con la modifica approvata in sede referente e pertanto vi sarebbe il rischio concreto che il conseguimento dell'obbiettivo del 60 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 giugno 2023 possa non essere raggiunto;
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riconoscere il beneficio del Superbonus al 110 per cento fino al 31 dicembre 2024 agli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che abbiano già affidato i lavori alla data di entrata in vigore del decreto-legge, anche qualora non sia stato raggiunto il 60 per cento dell'intervento complessivo entro il prossimo 30 giugno 2023.
G2.18
Manca, Camusso, Losacco, Boccia, Zambito
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il comma 3-quater dell'articolo 2 stabilisce che il divieto di avvalersi della procedura di cessione del credito o dello sconto in fattura non si applica agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo le previsioni dell'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020;
il comma 8-ter del citato articolo 119 del decreto rilancio stabilisce al 31 dicembre 2025 la detrazione nella misura «piena» del 110 per cento delle spese sostenute per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici: una misura quest'ultima che sarebbe opportuno rinnovare per consentire ai comuni interessati dagli eventi sismici un sostegno duraturo;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare oltre il 2025 le misure previste dal comma 8-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
G2.19
Manca, Camusso, Losacco, Boccia, Zambito
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;
il comma 2 del medesimo articolo riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;
il divieto di sconto in fattura e cessione del credito lascia aperta quale unica strada per portare avanti i nuovi interventi edilizi la detrazione d'imposta; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;
il provvedimento esclude in particolare dalla possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura gli italiani all'estero iscritti all'Aire soggetti peraltro già penalizzati dalla norma sul Superbonus introdotta nell'ultima legge di bilancio che prevede la detrazione nella misura del 90 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il proprietario adibisca ad abitazione principale l'immobile e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro;
in sede di esame in sede referente il rappresentante del Governo si è impegnato ad accogliere un ordine del giorno che, nei limiti delle coperture esistenti e da reperirsi negli specifici capitoli di spesa del bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, estenda la platea dei beneficiari del cosiddetto Superbonus anche agli italiani all'estero iscritti all'Aire;
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad equiparare, nei limiti di cui in premessa, all'abitazione principale gli immobili posseduti in Italia ove i cittadini e le cittadine iscritti Aire hanno la residenza al fine di ripristinare la possibilità per i medesimi soggetti di fruire del cosiddetto Superbonus e di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
G2.20
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,
premesso che:
il comma 3-quinquies dell'articolo 2, introdotto in sede di conversione, ha esteso al 31 marzo 2023 il termine per la conversione del credito ceduto in detrazione decennale;
il successivo comma 3-sexies, introdotto in sede referente, consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;
ritenuto che:
le misure introdotte perseguono la finalità di evitare la perdita del beneficio fiscale nei casi di incapienza ampliando il termine di fruizione della misura,
impegna il Governo:
a valutare l'impatto delle disposizioni e a introdurre, con i prossimi provvedimenti, misure finalizzate a estendere i termini previsti dalle norme in esame nonché introducendo strumenti a regime in grado di preservare l'utilizzo nel tempo dei crediti d'imposta, quantomeno per le fasce di contribuenti maggiormente esposte all'incapienza.
G2.21
Manca, Camusso, Losacco, Boccia, Zambito
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;
il comma 2 del medesimo articolo riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;
il divieto di sconto in fattura e cessione del credito lascia aperta quale unica strada per portare avanti i nuovi interventi edilizi la detrazione d'imposta; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;
grazie alla modifica approvata in sede referente, proposta trasversalmente da tutti i Gruppi, vengono esclusi dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura gli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); tali soggetti devono risultare già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto (17 febbraio 2023);
il comma 3-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 773-bis prevede, per gli interventi effettuati gli Iacp e istituti analoghi e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che il Superbonus al 110 per cento si applichi anche alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023;
il comma 8-bis, del medesimo articolo 119, che disciplina l'ambito applicativo del Superbonus prevede, per i citati Iacp e cooperative, il riconoscimento del beneficio per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 nel caso in cui alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;
i rallentamenti dei cantieri dovuti all'emanazione del decreto-legge in corso di esame che ha bloccato la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli Iacp e istituti analoghi richiederebbe ulteriore tempo per far ripartire i lavori in considerazione della reintroduzione della possibilità concessa con la modifica approvata in sede referente e pertanto vi sarebbe il rischio concreto che il conseguimento dell'obbiettivo del 60 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 giugno 2023 possa non essere raggiunto;
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riconoscere il beneficio del Superbonus al 110 per cento fino al 31 dicembre 2023 agli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa anche qualora non sia stato raggiunto il 60 per cento dell'intervento complessivo entro il prossimo 30 giugno 2023.
G2.22
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui al l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,
premesso che:
al comma 3-sexies dell'articolo 2, introdotto in sede referente, si consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;
l'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa e ad eliminare, con un prossimo provvedimento, il carattere irrevocabile dell'opzione consentendo flessibilità al contribuente in merito al riporto in avanti della detrazione entro il limite massimo di dieci anni, fermo restando il limite minimo di 5 anni.
2.0.1
Losacco, Manca, Camusso, Boccia, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2.1.
(Acquirente unico di ultima istanza)
1. In via straordinaria ed al fine di superare le sopravvenute difficoltà di cessione dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Cassa Depositi e Prestiti Spa è autorizzata al ritiro dei crediti non commercializzabili sul mercato creditizio ad un prezzo di cento punti base inferiore alla media del valore di mercato.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati il procedimento di acquisto dei crediti e le modalità di reintegro, da parte dello Stato, delle anticipazioni di liquidità effettuate dalla Cassa depositi e prestiti Spa.»
2.0.2
Manca, Camusso, Losacco, Boccia, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2.1.
(Composizione e gestione della crisi nell'impresa)
1. L'impresa che detiene crediti di imposta per sconti sul corrispettivo dovuto praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, per il periodo in cui i crediti risultano posseduti, non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.»
2.0.3
Camusso, Losacco, Manca, Boccia, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2.1.
(Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2023)
1. Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle entrate, entro il 28 aprile 2023.
2. Per l'anno 2023, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 22 maggio.
3. Per l'anno 2023, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2023, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 13 ottobre 2023.»
2.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2.1.
(Certificazione dei crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi)
1. Al fine di agevolare la circolazione dei credi d'imposta in relazione alle spese per gli interventi di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'Agenzia delle entrate ovvero gli operatori qualificati, come individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, certificano la titolarità del credito d'imposta entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte del contribuente.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, incluse le forme di presentazione della richiesta e i soggetti abilitati al rilascio della certificazione.
3. Per le finalità di cui ai precedenti commi, è predisposta un'apposita piattaforma internet per la certificazione e gestione dei medesimi crediti. Attraverso la piattaforma, ogni soggetto interessato può accedere, previo riconoscimento con strumenti di identificazione e autenticazione elettronica, all'elenco dei propri crediti d'imposta certificati, può disporne il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altri soggetti, con l'applicazione di un tasso di sconto, nonché acquistare crediti d'imposta certificati di cui è stata proposta la vendita. La piattaforma garantisce l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni, compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta e il relativo pagamento. L'utilizzo della piattaforma è gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato alla spesa, nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, ai fini dell'affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione della piattaforma informatica avvalendosi, ove compatibili, di sistemi e piattaforme già esistenti e in uso presso l'Agenzia delle entrate. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
2.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2.1.
(Misure per favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, il risparmio energetico e la riduzione della spesa energetica per le famiglie)
1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, il risparmio energetico e la riduzione della spesa energetica per le famiglie, i soggetti ai quali è riconosciuta la detrazione di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, per l'installazione di pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo per la produzione e lo stoccaggio di energia rinnovabili, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per il trasferimento della detrazione spettante in favore delle imprese installatrici. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.
2. Il trasferimento della detrazione in favore dell'impresa installatrice è ammesso condizione che venga applicato sul prezzo dovuto uno sconto almeno pari al valore della detrazione, entro il limite massimo di spesa pari a 20.000 euro.
3. La detrazione di cui al comma 1 è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dall'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Non è ammesso il rimborso della quota di detrazione eccedente l'imposta dovuta nell'anno di riferimento. Non sono ammesse, in nessun caso, successive cessioni della detrazione.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione eseguiti dall'Enea. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico recanti requisiti tecnici e delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.»
2.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2.1.
(Ulteriori misure di sblocco per i crediti incagliati)
1. Al fine di agevolare lo sblocco dei crediti d'imposta derivanti dalle spese sostenute per tutti gli interventi di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quinquies del medesimo articolo 121 sono aggiunti i seguenti:
"1-sexies. In sede di presentazione della "comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, da parte dei soggetti abilitati indicati" alla lettera a) del comma 1-ter del presente articolo, dovrà essere indicato l'importo liquidato dal "cessionario" al netto del proprio compenso. All'atto dell'accettazione della cessione del credito d'imposta da parte del cessionario sul proprio cassetto fiscale, quest'ultimo dovrà indicare la percentuale, rispetto al credito acquisito, corrispondente al proprio compenso pari alla differenza tra il medesimo credito e l'importo di cui al periodo precedente. Nel caso in cui la suddetta percentuale risulti superiore ad una franchigia del 10 per cento, sull'eccedenza (extra profitto) verrà calcolata una imposta sostitutiva pari al 3 per cento che dovrà essere versata in unica soluzione da parte del cessionario medesimo entro il giorno 16 del mese successivo all'accettazione del credito d'imposta. Tutti gli oneri derivanti da eventuali garanzie, fidejussioni o coperture assicurative richieste dal cessionario, saranno totalmente a suo carico. Tutti i "cessionari", intesi come tali gli istituti di credito e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché tutti i titolari di partita Iva in genere, potranno utilizzare i crediti d'imposta così acquisiti interamente dal mese successivo all'accettazione, anche mediante compensazione su modello F24, senza limiti temporali, in deroga al comma 3 dell'articolo 121, decreto-legge n. 34 del 2020.
1-septies. I crediti, già presenti ed accettati sul cassetto fiscale dei titolari di partita Iva alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati interamente sin da subito mediante compensazione su modello F24 e senza limiti temporali, previo versamento di una imposta sostitutiva pari al 3 per cento del loro valore da versarsi interamente e contestualmente al loro primo utilizzo."».
G2-bis.1
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;
in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il superbonus dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del Superbonus 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;
il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;
considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;
l'articolo 2-bis, introdotto in sede referente, reca una disposizione di interpretazione autentica - dunque con efficacia retroattiva - che consente di usufruire del superbonus 110 per cento per il 2023 e dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire; analogo trattamento è previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante;
le azioni in poste in essere dal Governo hanno rallentato ed in parecchi casi di fatto bloccato progettazioni e lavori già in divenire causando ulteriori danni al sistema economico nazionale,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare la scadenza del 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024, anche per i condomini e gli edifici da due a quattro unità immobiliari, che hanno presentato la CILAS e la delibera condominiale entro il 25 novembre 2022.
G2-bis.2
Camusso, Losacco, Manca, Boccia, Zambito
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
premesso che:
tra il 2020 e il 2022, centinaia di famiglie hanno affidato i lavori di efficientamento energetico al general contractor di Treviso Gruppo Zero;
i dipendenti di Gruppo Zero Srl facevano il progetto, e appena depositata la CILAS, veniva emessa una prima fattura, spesso riferita a materiali che sarebbero serviti solo successivamente, dalle società satelliti per un primo SAL; una volta emessa, la fattura veniva trasmessa ad un asseveratore che redigeva la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio asseverando i lavori come se fossero stati eseguiti; l'asseveratore passava poi la pratica ad un consulente del lavoro che ne processava il Visto di conformità generando così i crediti che venivano poi ceduti: tutti questi passaggi venivano fatti all'insaputa dei clienti;
nell'agosto 2022 una società del Gruppo Zero ha subito un sequestro di alcuni milioni di euro tra crediti fiscali e conti correnti, e da allora si sono interrotte le attività di tutto il gruppo, bloccando l'esecuzione dei lavori e precludendo a molti committenti di rispettare il limite minimo del 30 per cento dei lavori eseguiti entro fine settembre 2022;
centinaia di soggetti si trovano nella situazione di avere il cassetto fiscale movimentato a causa di crediti che non avrebbero avuto ragion d'essere, con lavori incompleti se non appena iniziati;
le asseverazioni mendaci, se prima hanno permesso a Casazero di monetizzare crediti non dovuti, ora precludono alle famiglie di effettuare gli stessi interventi con bonus minori;
il fenomeno interessa tutto il Nord Italia tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Toscana;
la figura del general contractor è quella persona fisica o giuridica dotata di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria che si occupa di condurre e ottimizzare tutte le fasi che caratterizzano un intervento edilizio (particolarmente complesso) e che vanno dalla gestione burocratica alla completa realizzazione dell'opera: con questa modalità, il contribuente a parte la firma iniziale sul contratto d'appalto con il general contractor, non ha modo di intervenire sul processo di monetizzazione;
il contribuente, che si è affidato al general contractor proprio in virtù di queste caratteristiche che vengono specificamente pubblicizzate, nel momento in cui si accorge della truffa, per interrompere l'emorragia del denaro pubblico, come unico strumento a sua disposizione ha la denuncia all'autorità giudiziaria competente e la conseguente segnalazione di rischi all'Agenzia delle entrate: infatti, seguendo le indicazioni della circolare 33/2022, tutte i committenti si sono rivolti all'autorità giudiziaria per denunciare l'accaduto;
le vittime non erano consapevoli che il citato general contractor avesse generato crediti con la presentazione di documentazione falsa e senza aver mai concordato le modalità di generazione e fruizione dello stesso né hanno ricevuto notifica né della emissione delle fatture né della deposizione della asseverazione presso Enea né tantomeno della posizione del visto di conformità e della comunicazione di cessione da parte dell'esperto fiscale;
impegna il Governo:
a intervenire, con ulteriori iniziative normative, anche di natura straordinaria, in favore dei cittadini vittime delle truffe operate da Casazero e, più in generale, di tutti quei contribuenti che si trovino in situazioni analoghe, valutando l'opportunità di:
a) cancellare i crediti fiscali presenti nei cassetti per la parte di lavori asseverati e non realizzati alla data della richiesta, sulla base di una perizia giurata di tecnico abilitato disposta dai medesimi soggetti;
b) concedere la possibilità di sostenere nuove spese agevolabili in detrazione almeno per quella parte di interventi cui non corrispondono crediti già congelati a seguito dell'inchiesta, consentendo di portare a termine i lavori;
c) prorogare al 31 dicembre 2023 il Superbonus 110 per cento anche qualora non sia stata rispettata la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;
d) esonerare i committenti vittime di truffa dalla responsabilità per indebita fruizione dei crediti d'imposta originati dalla cessione o dallo sconto in fattura ed escluderli dalla procedura per il recupero degli importi;
e) sospendere, in fase cautelare, gli effetti negativi eventualmente derivanti da altre condotte giuridicamente rilevanti.
2-ter.1
Precluso
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «rispetto all'obbligo di» inserire le seguenti: «comunicazione dell'opzione per la cessione del credito nonché all'obbligo di».
G2-ter.1
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,
premesso che:
l'articolo 2-ter, introdotto in sede referente, reca norme di interpretazione autentica, tra cui il riconoscimento della possibilità per il contribuente di avvalersi della cosiddetta remissione in bonis, con riferimento all'obbligo di presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per fruire del sismabonus e del superbonus;
l'articolo 2-quinquies, inserito in sede referente, intende rimettere in bonis i contribuenti rispetto al termine, attualmente fissato al 31 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 3-octies del decreto-legge n. 198 del 2022, per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell'ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31 marzo 2023;
il beneficiario della detrazione, secondo la norma in esame, può effettuare detta comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la cosiddetta remissione in bonis (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012), se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all'albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un'impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia;
va rammentato che l'Agenzia delle entrate, nel corso dell'audizione del 2 marzo 2023, ha chiarito che i contribuenti possono inviare le comunicazioni relative alle spese del 2022 anche fino al 30 novembre 2023, avvalendosi dell'istituto della cosiddetta remissione in bonis, disciplinata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, con il versamento della sanzione di 250 euro;
l'Agenzia ha precisato che non è, pertanto, escluso che, anche successivamente, vengano comunicate cessioni di rate residue delle detrazioni per spese degli anni 2022 e precedenti, ma dovrebbe trattarsi di un fenomeno relativamente contenuto;
ritenuto che:
la norma proposta si applica specificamente «qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023»;
la possibilità di avvalersi della remissione in bonis andrebbe estesa tutte le comunicazioni di opzioni, trattandosi di un mero adempimento formale, come chiarito dall'Agenzia delle entrate,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a confermare l'estensione generalizzata dell'istituto della remissione in bonis a tutte le comunicazioni di opzione, indipendentemente dalla sussistenza o meno della conclusione del contratto alla data del 31 marzo 2023, in linea con l'interpretazione affermata dall'Agenzia delle entrate.
2-quater.1
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «ivi prevista può» inserire la seguente: «sempre».
2-quater.2
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «debiti e crediti» aggiungere le seguenti: «di diversa natura».
2-quater.3
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «impositori diversi» inserire le seguenti: «e indipendentemente dalla differente natura tra debiti e crediti».
2-quinquies.1
Precluso
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023».
2-quinquies.2
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 aprile 2023».
2-quinquies.3
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole da: «se la cessione è eseguita a favore di» fino alla fine del comma.
2-quinquies.4
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. In considerazione delle modificazioni di cui al precedente comma, il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate della comunicazione dell'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito, attualmente fissato al 31 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, è prorogato al 30 giugno 2023.»
2-quinquies.5
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Nei casi di rifiuto della cessione per cause non imputabili al cedente o non attinenti alla regolarità formale e sostanziale dell'opzione esercitata, è sempre ammessa la possibilità per il beneficiario della detrazione di procedere con una nuova cessione del credito.»
2-quinquies.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-sexies.
(Piattaforma crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi)
1. Al fine di agevolare la circolazione dei credi d'imposta, è predisposta un'apposita piattaforma internet per la gestione dei medesimi.
2. Attraverso la piattaforma, ogni soggetto interessato può accedere, previo riconoscimento con strumenti di identificazione e autenticazione elettronica, all'elenco dei propri crediti d'imposta certificati, può disporne il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altri soggetti, con l'applicazione di un tasso di sconto, nonché acquistare crediti d'imposta certificati di cui è stata proposta la vendita. La piattaforma garantisce l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni, compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta e il relativo pagamento. L'utilizzo della piattaforma è gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato alla spesa nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ai fini dell'affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione della piattaforma informatica avvalendosi, ove compatibili, di sistemi e piattaforme già esistenti e in uso presso l'Agenzia delle entrate. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2024, n. 190.»
2-quinquies.0.100
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-sexies
(Modifiche in materia di crediti fiscali ceduti)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, risulti presentato il relativo titolo abilitativo.
2. La compensazione di cui al comma precedente non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.»
2-quinquies.0.101
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-sexies
(Modifiche in materia di crediti fiscali ceduti)
1. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e di SACE S.p.A. può essere concessa, nella misura dell'80, per operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato ai soggetti cessionari dei crediti di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finanziamenti con durata massima di 10 anni e di importo non superiore al valore nominale dei crediti di cui siano cessionari.
2. Il soggetto richiedente, in relazione alle predette operazioni, applica un tasso di interesse che tenga conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e comunque non superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (rendistato) con durata analoga al finanziamento.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono incrementati, ciascuno, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»
Allegato B
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, sul disegno di legge n. 571
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante delega al Governo per la realizzazione di un sistema organico di incentivi alle imprese.
Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per 1a presentazione dei provvedimenti collegati (31
gennaio) non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato
alla Presidenza del Senato il 3 marzo scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinatorio.
Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022.
Inoltre, il provvedimento, composto di nove articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.
Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 636
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Augello, Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borgonzoni, Bucalo, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, De Rosa, Durigon, Fazzolari, Franceschelli, Guidi, La Pietra, Licheri Ettore Antonio, Lombardo, Maiorino, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Pera, Pogliese, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sisto e Stefani.
.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Terzi Di Sant'Agata, per partecipare a una riunione della Rete parlamentare dell'OCSE.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Malpezzi Simona Flavia, D'Elia Cecilia, Rando Vincenza, Verducci Francesco, Alfieri Alessandro, Basso Lorenzo, Bazoli Alfredo, Camusso Susanna Lina Giulia, Furlan Annamaria, Giacobbe Francesco, Giorgis Andrea, Irto Nicola, La Marca Francesca, Lorenzin Beatrice, Losacco Alberto, Manca Daniele, Martella Andrea, Nicita Antonio, Parrini Dario, Rojc Tatjana, Rossomando Anna, Sensi Filippo, Valente Valeria, Zambito Ylenia, Zampa Sandra
Misure per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, denominati "Eureteka" (642)
(presentato in data 05/04/2023);
senatore Centinaio Gian Marco
Disposizioni in materia di sperimentazione di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi (643)
(presentato in data 05/04/2023);
senatori Croatti Marco, Trevisi Antonio Salvatore, Lorefice Pietro, Sironi Elena, Bevilacqua Dolores, Bilotti Anna, Di Girolamo Gabriella, Floridia Barbara
Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno dei centri commerciali naturali (644)
(presentato in data 05/04/2023);
senatori Lisei Marco, Balboni Alberto, De Priamo Andrea
Misure di prevenzione da atti di vandalismo (645)
(presentato in data 05/04/2023);
senatori Menia Roberto, Malan Lucio
Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico e per l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (646)
(presentato in data 05/04/2023);
senatori Russo Raoul, Guidi Antonio
Delega al Governo in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico (647)
(presentato in data 05/04/2023);
senatori Silvestroni Marco, Zullo Ignazio
Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43 (648)
(presentato in data 05/04/2023);
senatore Lisei Marco
Modifica dell'articolo 634 del codice penale e altre disposizioni in materia di occupazione abusiva di immobili (649)
(presentato in data 05/04/2023);
senatrice Biancofiore Michaela
Istituzione della giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body-shaming) (650)
(presentato in data 05/04/2023).
Disegni di legge, assegnazione
In sede redigente
3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa
sen. Russo Raoul ed altri
Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di riammissione nei ruoli dei volontari sottoposti a procedimento penale esclusi dalle procedure di immissione (576)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 05/04/2023);
7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
sen. De Poli Antonio
Istituzione della Fondazione nazionale per il sistema delle orchestre giovanili e infantili in Italia (526)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 05/04/2023);
7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
sen. Romeo Massimiliano ed altri
Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (Basic Life Support - early Defibrillation - BLSD) nonchè della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (566)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 05/04/2023);
8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica
Regione Toscana
Disposizioni di semplificazione in materia di selvicoltura. Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (476)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 05/04/2023);
10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
sen. De Poli Antonio
Concessione di benefici previdenziali al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto all'amianto (517)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 05/04/2023);
10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
sen. Zambito Ylenia ed altri
Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia (603)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 05/04/2023).
In sede referente
3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa
dep. Formentini Paolo ed altri
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972 (602)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
C.849 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.903, C.923)
(assegnato in data 05/04/2023);
7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
sen. Rapani Ernesto ed altri
Disposizioni in materia di azionariato popolare e diffuso nello sport professionistico e dilettantistico, nonché delega al Governo per la modifica al sistema del calcio al fine di favorire l'ingresso e la crescita di atleti di formazione italiana (581)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
(assegnato in data 05/04/2023);
9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Adolfo ed altri
Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure (571)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 05/04/2023);
9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
sen. Cataldi Roberto ed altri
Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese (607)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 05/04/2023).
Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli
In data 05/04/2023 la 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:
- dep. Braga Chiara ed altri "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari" (536)
(presentato in data 02/02/2023) C.80 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.532, C.605, C.717, C.737);
- sen. Floridia Barbara ed altri "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati" (366)
(presentato in data 24/11/2022);
- sen. Potenti Manfredi ed altri "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati" (375)
(presentato in data 28/11/2022).
Governo, trasmissione di atti
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 31 marzo 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, gli estratti dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2023, recanti:
l'esercizio di poteri speciali, approvato con prescrizioni, in ordine alla notifica della società Iliad Italia S.p.a. - Piano annuale 5G per l'anno solare 2023 - acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (Atto n. 126);
l'esercizio di poteri speciali, approvato con raccomandazione, in ordine alla notifica della società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a. - INWIT S.p.a., relativo agli acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (Atto n. 127);
l'esercizio di poteri speciali, approvato con prescrizioni, in ordine alla notifica della società Fastweb S.p.a. - Piano annuale 2022-2023 - relativo agli acquisti di beni, servizi e apparati funzionali alla realizzazione di soluzioni di copertura 5G (Atto n. 128);
l'esercizio di poteri speciali, approvato con raccomandazione, in ordine alla notifica della società Cellnex Italia S.p.a. - Aggiornamento del Piano annuale relativo agli acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata su tecnologia 5G (Atto n. 129).
I predetti documenti sono trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente.
Il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 29 marzo 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le comunicazioni dell'unità Centrale di notifica del Ministero delle imprese e del Made in Italy alla Commissione europea concernenti i progetti di regola tecnica:
del Ministero dell'Agricoltura delle sovranità alimentari e delle foreste recante "Decreto ministeriale concernente la modifica dell'allegato 6 Prodotti ad azione specifica e dell'allegato 7 Tolleranze al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»" (notifica 2023/0140/I).
La predetta documentazione è deferita alla 4a, alla 9a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 130);
dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, recante "Modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla Delibera n. 680/13/CONS e s.m.i.", allegato alla delibera n. 445/22/CONS del 20 dicembre 2022 recante "Avvio di una consultazione pubblica sullo schema di Delibera recante modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS" (notifica 2023/0123/I).
La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 131).
Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento
Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla proroga dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America (COM(2023) 176 definitivo), alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Protezione temporanea per le persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina: un anno dopo (COM(2023) 140 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 4a Commissione permanente.
Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 aprile 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dei ventitré Enti Parco Nazionali, per l'esercizio 2021.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Doc. XV, n. 68).
Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni. Deferimento
Il Difensore civico della Regione Lazio, con lettera in data 30 marzo 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2022.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Doc. CXXVIII, n. 4).
Il Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta ha inviato, in data 31 marzo 2023, in qualità di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi degli articoli 2-quater della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2022.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Atto n. 125).
Risposte scritte ad interrogazioni
(Pervenute dal 24 marzo al 5 aprile 2023)
SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 13
DE CRISTOFARO: sulla sospensione degli accrediti di due giornalisti italiani in Ucraina (4-00247) (risp. SILLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
DE POLI: sulla disciplina del congedo parentale (4-00237) (risp. DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)
PUCCIARELLI ed altri: sugli episodi di avvelenamento di alunne in Iran (4-00266) (risp. SILLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
SCALFAROTTO: sull'arresto di Idris Arsamikov, detenuto omosessuale in Cecenia (4-00246) (risp. SILLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
STEFANI: su alcune recenti dichiarazioni in materia di difesa d'ufficio nei procedimenti penali (4-00256) (risp. NORDIO, ministro della giustizia)
ZAMBITO ed altri: sulla sospensione degli accrediti di due giornalisti italiani in Ucraina (4-00264) (risp. SILLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
ZULLO: sulla garanzia della sicurezza e della salute per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria in Puglia (4-00208) (risp. NORDIO, ministro della giustizia)
Interrogazioni
BORGHI Enrico - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
come si è appreso anche grazie ad un articolo pubblicato su "Avvenire" il 28 marzo 2023, la Corte dei conti europea, nella sua "Relazione speciale relativa al trasporto intermodale delle merci" del marzo 2023, ha valutato insufficiente il quadro giuridico della UE e degli Stati membri, così come i progetti finanziati ed i valori obiettivo in materia di intermodalità per il periodo 2023-2050, rilevando che è ancora molto lungo il cammino della UE verso la riduzione del trasporto su strada (come efficacemente sintetizzato nel proprio comunicato stampa, "i camion la fanno ancora da padrone"), perché ostacoli normativi e infrastrutturali rallentano i progetti sull'intermodalità, con ciò allontanando anche il raggiungimento degli obiettivi per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica fissati proprio a livello europeo;
il 1° dicembre 2022, nel corso dell'audizione parlamentare sulle linee programmatiche del dicastero presso le Commissioni riunite VIII e IX della Camera dei deputati, il Ministro in indirizzo riferiva di voler potenziare la misura di incentivo, il cosiddetto ferrobonus, quale misura in grado di favorire l'intermodalità in Italia e confermando a mezzo stampa che questo era l'indirizzo condiviso da tutto il Ministero, ma ad oggi nulla di ciò è ancora avvenuto;
considerato che:
attualmente, in materia di "ferrobonus" è unicamente vigente la proroga della misura disposta dal Governo Draghi, all'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che autorizza la spesa di 21,5 milioni di euro per ogni anno per le annualità dal 2023 al 2026;
in data 6 ottobre 2022, inoltre, il Ministro pro tempore delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili del Governo Draghi, Enrico Giovannini, ha firmato il decreto di ripartizione del fondo per la strategia di mobilità sostenibile, con dotazione complessiva di 2 miliardi di euro, previsto all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinando 150 milioni all'intermodalità con l'obiettivo di incentivare il passaggio modale dalla gomma al ferro e facilitare gli obiettivi di riduzione delle emissioni nocive fissati dal legislatore comunitario;
ad oggi, dello stato di attuazione di queste misure, già finanziate, non si conosce nulla, nonostante l'urgenza e la necessità della loro implementazione per tutto il settore logistico nazionale e per la tutela dell'ambiente,
si chiede di sapere:
quale sia lo stato di attuazione delle misure citate, per le quali sono state stanziate ingenti risorse a livello nazionale e la cui realizzazione risulta necessaria ed urgente anche ai fini del compiuto passaggio al trasporto intermodale e alla realizzazione degli obiettivi di riduzione dei gas climalteranti;
quali ulteriori iniziative, ed in quali tempistiche, il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di favorire l'adeguato sviluppo dell'intermodalità.
(3-00331)
STEFANI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA - Al Ministro delle imprese e del made in Italy. - Premesso che:
dai dati emersi al Mido Milano eyewear show, fiera internazionale di riferimento del settore dell'occhialeria tenutasi nel febbraio 2023, la produzione dell'occhialeria italiana è di 5,17 miliardi di euro in crescita del 24 per cento rispetto al 2021;
le esportazioni di montature, occhiali da sole e lenti assorbono circa il 90 per cento della produzione del settore e sono cresciute del 22,5 per cento nel 2022 arrivando a 4,94 miliardi di euro;
l'occhialeria è uno dei settori più importanti del made in Italy;
l'articolo 60 del codice doganale dell'Unione europea (regolamento (UE) n. 952/2013) nel determinare l'origine non preferenziale di un prodotto fa riferimento a due criteri: criterio delle merci internamente ottenute, in base al quale "le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio"; criterio dell'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, in base al quale "Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione";
quest'ultimo criterio si applica alle merci lavorate in due o più Paesi o prodotte con l'impiego di materiali o componenti non originari della UE. In base a questo criterio, un bene è originario nel Paese in cui è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, che deve essere: sostanziale, cioè ha come risultato un prodotto nuovo, con composizione e proprietà specifiche che prima di tale lavorazione non possedeva oppure rappresenta una fase importante del processo di fabbricazione; economicamente giustificata ovvero con un aumento di valore; effettuata da un'impresa attrezzata a tale scopo;
per il settore dell'occhialeria si considera sostanziale qualsiasi trasformazione effettuata in Italia che determini un incremento in valore di almeno il 45 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito;
il settore è fra più colpiti da forme di aggressiva concorrenza che spesso generano comportamenti scorretti sul mercato ed ingannevoli per i consumatori, portando questi ultimi ad identificare prodotti come made in Italy quando in realtà sono quasi interamente prodotti all'estero;
le aziende che producono in Italia, dovendo affrontare costi di produzione estremamente alti rispetto ad aziende che producono in Paesi stranieri a basso costo, o acquistano all'estero il prodotto semifinito, svolgendo in Italia esclusivamente una fase di lavorazione sostanziale tale per cui il prodotto è indicato come "made in Italy", si trovano pertanto in una situazione di evidente svantaggio competitivo;
il legislatore italiano è più volte intervenuto nel regolamentare l'utilizzo del marchio. Il decreto-legge n. 135 del 2009 ha introdotto il marchio collettivo "100% made in Italy", e successivamente la legge n. 55 del 2010 ha attribuito il marchio made in Italy ai prodotti del settore tessile, pelletteria e calzaturiero, per i quali almeno due delle quattro fasi di lavorazione erano avvenute in Italia; leggi di fatto mai entrate in vigore per la forte opposizione delle istituzioni europee;
da notizie di stampa si apprende dell'intenzione del Governo di valorizzare le produzioni del made in Italy, anche attraverso l'adozione di indicazioni geografiche indicanti l'origine e la provenienza dei prodotti,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per tutelare le aziende del settore dell'occhialeria che producono in Italia, mettendole in condizioni di competere sul mercato e di difendersi da forme aggressive di concorrenza perpetrate a danno loro e del consumatore finale.
(3-00332)
NATURALE - Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. - Premesso che:
specie negli ultimi anni, il settore del grano, frammento di rilievo dell'agricoltura nazionale, risulta caratterizzato da forti fluttuazioni dei prezzi e da un considerevole crollo del valore. Sono componenti che, unitamente alla crisi climatica in atto, limitano fortemente la capacità competitiva dell'ambito economico di riferimento e pongono in difficoltà le aziende agricole, la cui redditività risulta negativamente influenzata da un appiattimento verso il basso dell'offerta per l'acquisto dei prodotti;
secondo quanto diffuso dai principali canali informativi di riferimento, il 29 marzo 2023 il prezzo del grano duro fino alla borsa merci di Foggia, la provincia maggiore produttrice di questo cereale in Italia, è crollato di ben 30 euro sulla precedente seduta del 15 marzo, pervenendo a 390 euro alla tonnellata sui minimi e a 395 euro sui massimi;
al riguardo, le associazioni di categoria in campo agricolo hanno evidenziato che, in assenza di opportuni interventi, gli agricoltori dovranno vendere in perdita, senza ricavare nemmeno i costi di produzione. Altra nefasta eventualità sarebbe quella di abbandonare la produzione per mancanza di redditività;
considerato che:
più in generale, il comparto agricolo continua a soffrire forti criticità produttive. A ciò si aggiungono l'esposizione a fattori meteorologici, la volatilità dei prezzi all'origine che si è andata amplificando negli anni e oscillazioni sempre maggiori delle produzioni che, inevitabilmente, si riverberano sui costi;
ne deriva la necessità di rafforzare i meccanismi di supporto per gli agricoltori, spesso costretti a piegarsi dinanzi alle distorsioni del mercato e a cedere i propri prodotti a prezzi eccessivamente ridotti, con inevitabili ripercussioni negative dal punto di vista della tenuta occupazionale e della sostenibilità ambientale;
a fare maggiormente le spese di un siffatto quadro sono i piccoli produttori locali e le piccole imprese che, privi di peso negoziale, spesso patiscono le conseguenze nefaste delle attuali asimmetrie del mercato;
sul punto, rafforzare il corretto equilibrio delle relazioni commerciali significa anche incidere sulla possibilità di crescita dei consumi, in un rinnovato sistema di equilibrio e trasparenza,
si chiede di sapere:
quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di sostenere efficacemente gli operatori della filiera del grano (produttori, stoccatori, mugnai e pastai) che subiscono una crisi senza precedenti;
se ritenga opportuno promuovere nelle competenti sedi europee ogni misura utile ad attenuare gli effetti negativi derivanti dalle attuali oscillazioni dei mercati, incoraggiando l'adozione di meccanismi di sostegno aventi carattere di indifferibilità a beneficio degli operatori della filiera del grano;
se intenda attivarsi con celerità per rafforzare un accesso non discriminatorio dei produttori agricoli sulle piattaforme commerciali, sostenendo azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;
se reputi necessario adottare ogni misura volta a valorizzare la produzione di grano nazionale, favorendo la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, la competitività del sistema produttivo interessato e conciliando, nel contempo, la sostenibilità ambientale e sociale con quella economica.
(3-00333)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
DE CRISTOFARO - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
da notizie provenienti dai mezzi di informazione locali, oltre che da intercettazioni della Polizia giudiziaria riportate in un articolo della testata giornalistica online "estense.com", si apprende dell'esistenza di una rete di persone che, attraverso l'uso dei social network e lo scambio di messaggi in chat di gruppo a denotazione politica, promuoverebbe valori e azioni di chiara natura anticostituzionale e di chiara connotazione fascista, razzista, antisemita. Così come si apprende che tali reti avrebbero rapporti stabili con figure politiche e istituzionali, che ricoprono ruoli di governo dell'amministrazione locale ferrarese;
in particolare, sempre secondo le medesime fonti, tali figure definirebbero l'Olocausto come "una invenzione del nemico ebreo" e il processo di Norimberga come "una farsa colossale": tramite questi account si scambierebbero video e messaggi di rievocazione e celebrazione del ventennio fascista in cui definiscono i martiri dell'eccidio del castello Estense non assassinati ma "giustiziati";
da tali fonti emergerebbe che tra i componenti delle chat indicate ci sarebbero anche consiglieri e figure politiche locali del partito della Lega e sempre tra gli obiettivi del gruppo ci sarebbe quello di intitolare un museo al fascista Italo Balbo o in subordine l'intitolazione di una via;
inoltre, tra gli animatori più attivi delle conversazioni, risulterebbe esservi un noto esponente di estrema destra, già accusato in passato di diffamazione aggravata il quale, in un messaggio datato 13 giugno 2019, mentre erano in corso i festeggiamenti per la vittoria delle elezioni a sindaco di Alan Fabbri, scrive "ora la dovranno pagare", riferito alla coalizione sconfitta, con evidenti toni aggressivi e minacciosi; ancora egli parla di rammarico per non aver avuto il tempo di "terminare il lavoro di igienizzazione" e commenti simili compaiono in altri innumerevoli messaggi dal contenuto palesemente razzista, omofobo, inneggianti al fascismo e al nazismo, anticomunisti e antidemocratici che si ritroverebbero nelle chat in questione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda riportata, delle attività compiute dalla rete di militanti di estrema destra anche di natura telematica come quelle riportate che inneggiano al fascismo, al razzismo, all'antisemitismo, all'anticomunismo, rivendicando pratiche brutali di annientamento dell'opposizione e delle minoranze culturali nel nostro Paese;
se non ritenga opportuno attivarsi affinché venga adeguatamente monitorato il legame fra questi soggetti e eventuali altri fatti di cronaca avvenuti nel territorio e il ruolo svolto dalle organizzazioni guidate dai medesimi soggetti nell'ambito dello svolgimento delle elezioni comunali;
se non ritenga opportuno valutare anche l'esistenza di rapporti esistenti fra esponenti istituzionali locali e i gruppi di stampo neofascista citati, anche ai fini di un eventuale commissariamento del Comune.
(4-00353)
MARTELLA - Al Ministro dell'interno. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
nei Comuni della provincia di Belluno interessati dal sistema di accoglienza dei migranti si sta verificando una grave situazione di insostenibilità dei costi;
sono ben 18 i Comuni che, contattati dal prefetto, hanno ricevuto la proposta di ottenere 31 euro per ogni migrante per garantire le spese di accoglienza relative ai costi del mediatore culturale, di vitto e alloggio, delle spese sanitarie, del sostegno di inserimento lavorativo e di inclusione sociale, nonché di tutte le altre spese di carattere burocratico;
ciascuno dei suddetti Comuni gestisce l'accoglienza di 2 o 3 migranti;
la proposta ricevuta è del tutto insoddisfacente, anche in considerazione del fatto che, in assenza di qualsiasi formula di convenzione, sono proprio i Comuni che sostengono la totalità dei costi dell'accoglienza senza ricevere alcun sostegno da parte dello Stato;
l'approccio ideologico da parte del Governo nella gestione dell'immigrazione, che ha portato al conseguente ridimensionamento delle risorse destinate all'accoglienza, si scontra con la realtà di un fenomeno in crescita che interessa tutto il nostro Paese;
le modalità con cui sono gestiti l'aumento degli sbarchi e la ricollocazione dei migranti sta determinando enormi problemi organizzativi e finanziari che si "scaricano" sulle amministrazioni locali;
i Comuni della provincia di Belluno hanno evidenziato la necessità di incrementare il contributo pro quota da parte dello Stato, poiché stanno sostenendo spese quotidiane che non verranno mai rimborsate, esponendoli anche a rischi di contestazione da parte della magistratura contabile della Corte dei conti,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine aumentare l'importo previsto per le spese di accoglienza dei migranti, al fine di consentire ai Comuni di svolgere al meglio l'importante compito loro attribuito.
(4-00354)
BILOTTI - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:
il Tanagro è un importante fiume, lungo 92 chilometri, principale affluente di sinistra del fiume Sele, scorre in Campania per la gran parte del suo corso nell'area contigua del parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e degli Alburni;
oltre ai tristemente noti periodi di deficit pluviometrici estremi, che impoveriscono il suolo e più in generale tutto il territorio, per effetto dei cambiamenti climatici si assiste anche a fenomeni di segno diametralmente opposto, come lo scatenarsi di violenti nubifragi che comportano erosione del suolo, rischio di frane e dilavamenti che vanno ad aggravare il già precario equilibrio del territorio, compromettendolo ulteriormente e provocando frequenti e ingenti danni al sistema produttivo;
negli ultimi decenni, le continue ondate di piena hanno provocato l'accumulo eccessivo di inerti, nonché di arbusti e tronchi in aree particolari del corso d'acqua, che limitano e modificano pericolosamente il normale deflusso delle acque creando nicchie di scavo ed erosione anche in prossimità di manufatti e fabbricati, mettendo a serio rischio l'incolumità di persone e cose;
una di queste condizioni di estrema pericolosità è stata individuata e denunciata nel territorio del Sicignano degli Alburni (Salerno), in contrada Cropana, ai confini del comune di Auletta, in corrispondenza dell'azienda agricola Valitutto, dove negli ultimi 20 anni si è registrato uno spostamento del corso del fiume rispetto all'alveo originario di circa 150 metri;
l'erosione costante del territorio pone a rischio le numerose aziende agricole insorgenti su tale area, che ogni anno offrono lavoro a centinaia di braccianti e rappresentano un importante volano economico e sociale per queste comunità;
serio e concreto è il rischio che la barriera costituita da materiali inerti di tale zona, se colpita da una bomba d'acqua (fenomeno meteorologico ormai non tanto raro), possa provocare un rilascio improvviso dell'acqua accumulata unitamente alla vegetazione, costituendo un grave pericolo per gli insediamenti a valle, come la zona industriale di Buccino posta a circa 2 chilometri di distanza;
si è di fronte ad un'intollerabile situazione di instabilità che, oltre a queste criticità, pone a serio rischio anche un ponte di età romana, oggetto di tutela, recentemente riportato al proprio splendore;
di tale situazione già nel 2020 è stato redatto un esposto e sono stati coinvolti a vario titolo i seguenti enti: Comune di Sicignano degli Alburni; Comune di Auletta; Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale; riserva naturale foce Sele-Tanagro; consorzio di bonifica integrale Vallo di Diano e Tanagro; genio civile; coordinamento sistemi integrati (difesa del suolo e bonifica) della Regione Campania. Ad oggi non si è ancora giunti ad una sintesi sulle attività da svolgere,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del rischio cui sono esposte le aziende agricole insorgenti su tale area nonché la popolazione residente;
se intenda attivarsi con urgenza al fine di far fronte alla situazione anche sollecitando gli enti competenti perché siano intraprese le dovute iniziative per porre in sicurezza il territorio.
(4-00355)
CATALDI, MAZZELLA, PATUANELLI, GUIDOLIN, SCARPINATO, TREVISI, BEVILACQUA, NATURALE, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, ALOISIO, CASTIELLO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
con il decreto ministeriale n. 474 del 27 ottobre 2020 e successive modifiche e integrazioni è stata istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'alta commissione, di cui all'art. 1, comma 439, della legge n. 160 del 2019, per la valutazione dei progetti "PINQuA" (programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare);
i progetti PINQuA sono iniziative di sviluppo infrastrutturale e di trasformazione urbana, rivolte alle piccole e medie città italiane. Finanziati attraverso il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), questi progetti mirano a migliorare la qualità della vita, l'efficienza dei servizi e la sostenibilità ambientale nei territori coinvolti;
essi rivestono un ruolo fondamentale per le piccole e medie città italiane. La scadenza per la realizzazione dei lavori, fissata dall'Unione europea, è il 31 marzo 2026;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
alcuni componenti dell'alta commissione sarebbero stati collocati in quiescenza e, di conseguenza, essa avrebbe cessato l'attività;
ad oggi la nuova commissione non è ancora stata costituita;
alcuni progetti pilota precedentemente approvati hanno subito modifiche e sono attualmente bloccati proprio perché manca l'approvazione da parte dell'alta commissione;
considerato infine che è evidente che questo ritardo potrebbe causare la perdita dei fondi ottenuti dal Governo Conte dall'Unione europea e, in modo ancora più grave, potrebbe determinare gravi problemi finanziari per i Comuni coinvolti, qualora questi abbiano già speso l'anticipo del 10 per cento previsto dal programma PINQuA con tutte le inevitabili ed immaginabili ripercussioni sui territori,
si chiede di sapere se quanto esposto corrisponda al vero e, in caso affermativo, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di pervenire in tempi brevi alla nomina dell'alta commissione per la valutazione dei progetti PINQuA.
(4-00356)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
8ª Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):
3-00331 del senatore Enrico Borghi, sulle misure per potenziare l'intermodalità;
9ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):
3-00332 della senatrice Stefani ed altri, sulla tutela delle aziende del settore dell'occhialeria;
3-00333 della senatrice Naturale, sul sostegno al settore del grano, dalla produzione alla commercializzazione.