Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 024 del 29/12/2022
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------
24aSEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 29 DICEMBRE 2022
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Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del presidente LA RUSSA
e del vice presidente CASTELLONE
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(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 41 del 22 febbraio 2023
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)
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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente GASPARRI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9).
Si dia lettura del processo verbale.
VALENTE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:
(442) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 9,03)
Discussione e approvazione della questione di fiducia sull'articolo 1
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 442, già approvato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che nella seduta di ieri hanno avuto luogo la discussione generale e la votazione degli articoli da 2 a 21 e il rappresentante del Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo 1, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che è in corso la diretta televisiva con la RAI.
Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 1, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
DE POLI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE POLI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi approviamo in Aula la prima legge di bilancio di questo Governo, una manovra che volta pagina rispetto al passato. Cari colleghi delle opposizioni, parlavate di esercizio provvisorio, di un centro-destra che avrebbe sconquassato i conti pubblici: tutte fake news. I gufi che tifavano contro il bene della Nazione hanno perso. Ha vinto la nostra Nazione, non una parte politica di Destra o di Sinistra, ma l'Italia. (Applausi). La nostra priorità, in uno dei quadri più difficili di sempre, è stata difendere le infrastrutture sociali del nostro Paese: famiglie e imprese, questi sono stati i due grandi pilastri. Il caro energia ci ha imposto di dedicare la stragrande maggioranza delle risorse a mitigare gli effetti dei rincari, proprio per evitare che le aziende chiudessero, facendo ricorso alla cassa integrazione e lasciando a casa centinaia e centinaia di migliaia di lavoratori. Non a caso, dei 35 miliardi di questa legge di bilancio ben 21 miliardi, cioè due terzi, sono stati dedicati al caro energia.
Il quadro difficile in cui siamo intervenuti è stato ulteriormente aggravato, purtroppo, dall'inflazione. Ecco perché abbiamo voluto fortemente andare incontro soprattutto alle fasce sociali più deboli e alle famiglie meno abbienti. Da gennaio, grazie a questo Governo e a questa maggioranza, quattro milioni di lavoratori in più avranno salari più alti, grazie all'aumento della soglia ISEE a 25.000 euro previsto per il taglio del cuneo fiscale del 3 per cento. Parliamo di aumenti contenuti, certo, ma sono aiuti che vanno nella direzione di sostenere chi ha più bisogno. Su questo così come su altri fronti, con l'attuale Governo l'Italia volta pagina. Dal bonus sociale per aiutare le famiglie a pagare le bollette alla riduzione dell'IVA al 5 per cento per i prodotti dell'infanzia, dall'aumento del 50 per cento dell'assegno unico per i figli alla proroga delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa per i giovani under 36, dalla carta risparmio che sarà assegnata a chi ha redditi più bassi, alla norma che permetterà di trasformare i mutui da tasso variabile a tasso fisso e, ancora, al rafforzamento del congedo parentale che sarà pagato all'80 per cento. Sono tante e diverse le misure per la famiglia. È questo il primo tassello di un puzzle che dopo anni di immobilismo continueremo a ricomporre per mesi e negli anni a venire, sostenendo un piano strategico per la natalità che abbia una prospettiva di legislatura che preveda l'introduzione nel prossimo futuro del quoziente familiare.
Agli italiani non manca la voglia di fare figli, ai nostri giovani non manca di certo il desiderio di mettere su famiglia. Mamma e papà sono le parole più belle che possiamo pronunciare, altro che genitore 1 e genitore 2. Essere mamma e papà non può più essere uno svantaggio, perché un bimbo che nasce è una ricchezza per tutti e dà una prospettiva sicuramente anche per la nostra Italia e per il nostro futuro. Ecco perché questa manovra che stanzia complessivamente quattro miliardi è pro family.
L'altro grande pilastro di questa manovra si chiama impresa. I fatti lo dimostrano: le aziende sono al centro delle nostre politiche. Non a caso, con questa legge di bilancio, abbiamo riformato, come d'altronde avevamo promesso, il reddito di cittadinanza. Anche su questo tema si volta pagina. La matematica non è un'opinione. Il reddito di cittadinanza finora è costato alle casse dello Stato 25 miliardi di euro. Sono tutte risorse che avremmo potuto investire tagliando le tasse sul lavoro, spingendo le aziende ad assumere, così avremmo avuto più posti di lavoro, più stipendi adeguati, più benessere per tutti. Forse chi ci ascolta da casa non lo sa, ma più del 30 per cento, ovvero uno su tre dei percettori del reddito di cittadinanza ha meno di ventinove anni. Ai nostri giovani noi non vogliamo dare la paghetta mensile per stare sul divano. (Applausi). Ai nostri giovani vogliamo dare lavoro per costruire il proprio futuro, il futuro dell'Italia. Ecco perché, in questa manovra, abbiamo aumentato a 8.000 euro il tetto massimo di esonero dai contributi previdenziali per le imprese che assumono giovani al di sotto dei 36 anni, donne e percettori del reddito. Il lavoro passa attraverso il sostegno alle imprese. Mi riferisco, ad esempio, all'innalzamento del credito di imposta per le imprese energivore e gasivore dal 40 al 45 per cento, all'incremento dal 30 al 35 per cento per aiutare alberghi, hotel, bar, ristoranti a pagare le bollette e ancora alla proroga dell'uso degli spazi pubblici con i dehors fino a giugno 2023, all'assunzione di nuovo personale da parte della Farnesina per ambasciate e consolati italiani, una rete che è fondamentale per offrire i servizi agli italiani all'estero e alle nostre imprese. (Applausi).
Sono tutte misure che rivelano una precisa idea di futuro del Paese che questa maggioranza rivendica. Senza aziende non c'è lavoro. Famiglie e imprese: sono questi i motori delle nostre comunità. Noi abbiamo voluto iniziare un percorso per riaccendere quei motori che rappresentano il cuore, l'anima del nostro tessuto sociale.
Prima di concludere, lasciatemi fare un passaggio su un tema. Il 25 novembre abbiamo celebrato tutti la giornata dedicata alla tragedia della violenza contro le donne. Questa maggioranza ha deciso non solo di rifinanziare ma di incrementare le risorse per il Piano nazionale antiviolenza. Su questo punto, come maggioranza, abbiamo riscontrato una disponibilità unanime di tutto il Parlamento. La lotta contro la violenza di genere è una battaglia che non può e non deve avere colori di appartenenza.
Mi avvio a concludere e lo vorrei fare rivolgendo un pensiero ai soggetti più fragili: anziani, persone con disabilità e non autosufficienti. In questa manovra, contro i rincari energetici, abbiamo voluto con forza sostenere gli enti IPAB, le associazioni RSA, le organizzazioni di volontariato, gli enti religiosi e di terzo settore che si occupano di garantire i servizi socio-sanitari e socio-assistenziali a queste persone e alle loro famiglie.
Il sostegno alle persone più fragili è e deve rimanere una priorità della nostra agenda politica. A questo si aggiunge la norma sul superbonus per gli interventi di efficientamento energetico realizzati dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale. Anche grazie al volontariato l'Italia ha dimostrato molte volte di essere capace di rialzarsi dopo tante prove. Penso, purtroppo, alla recente emergenza Covid-19.
Siamo un grande popolo, capace di guardare al futuro con fiducia. Agli italiani tante volte è mancato l'orgoglio di sentirsi un grande Paese. Abbiamo il dovere, oggi, di dare un segnale positivo a chi a casa crede nella bellezza e nella possibilità di un domani migliore per la nostra Nazione.
Questo segnale per noi è il coraggio ma è anche la coerenza. È questo l'anello fondamentale per essere credibili. Con la manovra in esame, che ha un orizzonte ampio e guarda a una prospettiva di legislatura, questo Governo e noi della maggioranza abbiamo dimostrato coi fatti di essere coraggiosi, credibili e coerenti. Ecco perché noi del Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE voteremo convintamente la fiducia a questa manovra. (Applausi).
MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, attraversiamo tempi che avrebbero richiesto grandi interventi con risorse pubbliche per attenuare i costi sui bilanci dei consumatori e delle imprese; riforme strutturali ispirate alla solidarietà e alla giustizia sociale, fondate sulla qualità e la stabilità del lavoro, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, su politiche industriali capaci di prospettare nuovo futuro per il Paese; politiche ambientali ed energetiche nel segno della transizione ecologica e della lotta alla crisi climatica; politiche sociali in grado di risollevare la sanità pubblica dopo la notte post-pandemica.
Mentre tra caro energia e inflazione la maggior parte degli italiani fa sempre più fatica ad arrivare a fine mese, mentre tra bassi salari e precarietà anche chi lavora troppo spesso si ritrova povero, mentre un italiano su quattro rischia di finire sotto la soglia della povertà, la manovra distribuisce risorse al contrario.
La risposta del Governo va ottusamente nella direzione opposta rispetto ai bisogni reali delle persone e inverte la ridistribuzione del reddito tutta a favore del ceto medio-alto del Paese, rigettando nel buio quei sei milioni di donne e uomini che, secondo i dati Istat ed Eurostat, stanno scivolando sotto la soglia di povertà. Dall'altro lato, la manovra prevede tanti interventi privi di carattere strutturale, che si esauriranno sostanzialmente nell'anno 2023 o addirittura nei primi tre mesi del 2023.
I tagli vanno sempre in una sola direzione: dal reddito di cittadinanza, alle pensioni, al welfare, mentre si riduce la pressione fiscale sui lavoratori autonomi con alti fatturati; si concedono condoni; si tenta di ostacolare la tracciabilità dei pagamenti elettronici. Tutte strategie che farebbero segnare una battuta d'arresto alla lotta all'evasione fiscale, la vera piaga del nostro Paese.
Sul piano sociale, questo disegno di legge di bilancio colpisce i più poveri; accresce, anziché contrastare, la precarietà; non accenna a ridurre il divario di genere; non interviene strutturalmente sulla pandemia salariale attraverso la sanzione definitiva del salario minimo e di diritti e tutele per tutte le forme di lavoro. Riduce le risorse per sanità, scuola e trasporto pubblico, non stanzia adeguate risorse per i rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici né per l'occupazione pubblica e privata. Non riforma la legge Fornero (visto che è stata tanto propagandata, questa ne è la conferma), ma anzi peggiora la situazione, ad esempio sulla legge opzione donna, cambia senza alcun confronto preventivo il meccanismo di indicizzazione delle pensioni, togliendo 3,5 miliardi già quest'anno e in futuro addirittura fino a 17 miliardi.
In un Paese in cui il numero dei contratti precari è fuori controllo, la manovra amplia la possibilità di ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese, con un intervento che produrrà ulteriore precarizzazione nel mercato del lavoro. Infatti, ampliare la possibilità di ricorso alle prestazioni occasionali riduce le tutele normative previdenziali dei lavoratori coinvolti, in particolare in settori più fragili dove ci sono forme di precarietà.
Infine, che senso ha introdurre l'estensione della caccia per l'abbattimento della fauna nei parchi tutti i giorni e addirittura all'interno dei luoghi abitati? Che senso ha introdurre questa norma nella legge di bilancio, se non per fare un regalo a delle lobby - chiamiamole così - che vanno in questa direzione? Insomma, chi lavora viene punito, chi non lavora deriso, mentre chi evade, inquina o preda viene premiato.
La manovra del Governo Meloni del 2023 è una manovra che ammazza l'Italia, non incentiva l'economia verde, non pianifica il futuro responsabile. È un inno all'evasione e all'era fossile. Colpisce i deboli senza vergogna.
Alcuni temevano che questa manovra avrebbe fatto esplodere i conti. Si sbagliavano: l'austerità è il segno che distingue questa manovra. Il ministro Giorgetti fin dal primo momento non ha fatto altro che parlare di prudenza e soprattutto deferenza verso chi si arricchisce ai danni della collettività. Perché la tassazione sugli extraprofitti è stata diminuita, nonostante sette aziende siano sotto inchiesta per aver truffato gli italiani cambiando i contratti sull'energia?
Grazie a voi, da chi negli ultimi anni - come le multinazionali del farmaco o dell'energia - si è arricchito, complici la pandemia e ovviamente la crisi energetica, sulle spalle dei cittadini, perverrà solo un contributo di 2,5 miliardi, un quarto di quanto era previsto dal Governo precedente, e anche chi dichiarerà nel 2023 redditi da capitale godrà di un regime fiscale vantaggioso, vedendosi applicare un'aliquota sostitutiva del 14 per cento, anziché del 26 per cento.
Austerità sì, ma solo per i tanti; molta generosità invece solo per i soliti e i primi. Molto cinismo sostanzialmente per mascherare una legge di bilancio di grande continuità con i Governi precedenti, che cerca di inserire temi che lisciano il pelo al proprio elettorato, come lo scudo fiscale, il ritorno al contante e il condono sulle multe e sulle cartelle.
Noi, ovviamente solo alla Camera dei deputati, abbiamo cercato di discutere gli emendamenti, perché qui è stato impossibile fare questa discussione; ci è stato impedito in Commissione e quindi abbiamo dovuto prendere o lasciare. Alla Camera abbiamo cercato di presentare e portare avanti i nostri emendamenti - che sono stati tutti bocciati - che andavano nel segno della giustizia sociale e climatica: dalla chiusura dei centri di permanenza per il rimpatrio alla richiesta di sostituire l'assurdo progetto sul ponte di Messina; dalla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario all'introduzione del salario minimo legale con l'indicizzazione dei salari.
Bisogna dire che il ceto medio, grazie all'inflazione al 12 per cento senza nessun elemento di recupero, sta perdendo fortemente il suo potere d'acquisto e in questa manovra non c'è assolutamente nulla in questa direzione.
Quindi, in sostanza occorre l'indicizzazione dei salari e il rifinanziamento di un sistema sanitario che torni a essere nazionale e che meriti sostanzialmente le risorse necessarie. Ho visto la drammaticità che abbiamo vissuto con il Covid e oggi sentiremo parlare di quello che ci aspetta magari in futuro. Voi in termini veloci avete chiuso una stagione ed oggettivamente era difficile andare in questa direzione.
Un altro punto che grida un po' vendetta è il seguente. In Italia ci sono 900.000 famiglie in affitto in condizioni di povertà assoluta, e almeno 150.000 sono sotto sfratto. L'attuale livello degli affitti del mercato privato della casa è per molte famiglie letteralmente insostenibile a causa della diffusione del lavoro nero, del precariato, dei livelli di disoccupazione e inoccupazione, dei bassi salari, del rincaro delle utenze che ha generato l'inflazione e l'aumento dei prezzi. Eppure avete azzerato il fondo di sostegno all'affitto per gli inquilini a basso reddito e il fondo per la morosità incolpevole.
Alla scuola prevedete di dare una mancia: l'unica misura riguarda i 70 milioni dati alle scuole paritarie; nessuna risorsa in sostanza al sistema educativo dell'infanzia.
Quanto alla questione del clima, non solo non è previsto alcun intervento per abbattere e azzerare le emissioni di CO₂, come si prevedeva di fare entro il 2050, ma nel decreto-legge aiuti-quater avete addirittura stabilito che si possa continuare a trivellare.
I nostri emendamenti - ho sentito dire che siccome ne sono stati presentati tanti non si potevano discutere - avevano un'idea e rappresentavano il principio di una vera e propria controriforma socio-climatica. Per noi la missione è chiara: giù le armi e le emissioni, sui salari e le pensioni. (Applausi).
Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 9,23)
PATTON (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATTON (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, senatrici e senatori, con questa manovra di bilancio si scrive una pessima pagina della democrazia parlamentare: la Camera come mera esecutrice delle decisioni del Governo e il Senato ridotto al ruolo di passacarte; e poi fretta e caos nell'iter di conversione, con errori, correzioni, sbagli formali e altri sostanziali.
La preoccupazione non si limita alla procedura e alla forma, ma anche alla sostanza del provvedimento, che contiene proposte laceranti per il Paese come: un regionalismo differenziato applicato senza LEP o, peggio, con costi standard travestiti da LEP e imposti per DPCM; proposte che aprono solchi nelle disuguaglianze come tassazioni di vantaggio per pochi e che rischiano di incentivare il fenomeno delle false partite IVA e quindi dell'ulteriore precarizzazione del mondo del lavoro; l'atteggiamento di chi è forte con i deboli e debole con i forti e allenta la lotta all'evasione proprio in un'Italia che ha un endemico e grave problema di evasione. Questo nella machiavellica e indicibile attesa che, facilitando la circolazione dei soldi a nero, a trarne beneficio sarà l'andamento economico. È un pregiudizio pesante verso chi è portatore di una unicità che mina il rispetto dell'articolo 3 della Costituzione, che parla di uguaglianza senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Un pregiudizio che prende forma quando vengono chiusi i porti a donne, bambini e rifugiati. Questa manovra ha la forma di un paternalismo che scarica sulle donne la responsabilità della denatalità del Paese, togliendo misure e risorse stanziate per incentivare il lavoro femminile. Via i fondi per l'imprenditoria femminile, via la decontribuzione per le donne che rientrano al lavoro dopo la maternità.
L'approvazione della manovra è anche il momento giusto per fare un bilancio dello stato di salute della democrazia e per fotografare la direzione di marcia di un Paese.
Il mio, il nostro sentimento è di profonda preoccupazione. La maggioranza al Senato si appresta a votare una legge di bilancio a poche ore dall'esercizio provvisorio e lo fa senza che nessuno, né in Commissione, né in Aula, abbia potuto verificarla ed emendarla, sapendo che molti colleghi nell'unica Camera che ha potuto approfondirla lamentano forzature procedurali, imprecisioni e una significativa confusione nell'iter di approvazione delle proposte emendative.
Per questo voterò contro questa legge di bilancio. Il contesto, il metodo e il merito non permettono al nostro senso di responsabilità di cedere all'attimo in cui la corrente sembra scorrere in un'unica direzione che riteniamo non solo sbagliata ma pericolosa. È infatti molto pericoloso attraversare con un approccio episodico e zigzagante la più pesante crisi congiunturale degli ultimi decenni.
Pace, clima, energia, uguaglianza, crescita, autonomia e persino la pari dignità degli esseri umani per essere parte del nostro futuro necessitano di una visione solida che qui e in questa stessa legge di bilancio manca.
Manca una visione di futuro, quando alla crisi energetica la legge annuale di bilancio risponde ipotecando due terzi delle risorse con misure trimestrali e di mera proroga di strumenti emergenziali pensati da altri, senza mettere in campo alcuna strategia per la transizione e l'autonomia energetica, fatto salvo il giubilo per l'approvazione del price cap europeo proposto da Mario Draghi e studiato da Roberto Cingolani.
Manca una visione di futuro, quando ad un debito pubblico sempre più gonfio non vengono contrapposte misure di crescita, di investimenti e di accelerazione della realizzazione del PNRR per prima cosa.
Manca una visione di futuro, quando, di fronte alla più grave crisi inflazionistica che pesa in maniera uguale su poteri di acquisto diversi, vengono depotenziate tutte le misure di contrasto alla povertà senza misure che effettivamente difendano il potere d'acquisto degli stipendi e delle pensioni.
Manca una visione di futuro, quando, di fronte alla crisi della natalità, si impongono misure che riportano la donna a un ruolo del passato, quello di stare a casa a fare figli.
Manca una visione di futuro, quando si privano i giovani di una delle poche misure pensate solo per loro la 18app, prevista per dare alle ragazze e ai ragazzi libero accesso alla cultura, alla creatività, al mondo delle idee, unico capace di generare un futuro possibile. Abbiamo solo il 30 per cento di NEET e il più basso tasso di laureati, in Italia. Se non credessi che siete mossi da superficialità, penserei invece al disegno di un regista che potrebbe meglio attecchire, se applicato ad un Paese privato degli strumenti per reagire: quelli della consapevolezza.
Manca una visione di futuro, quando non ci sono soluzioni per le questioni immediati e urgenti: penso ai lavoratori fragili o al payback sanitario.
Ciò che non vorrei mancasse e che invece al momento manca è una forte e seria visione alternativa che sappia riportare la democrazia, l'Italia, il nostro futuro su un percorso positivo, un percorso che fino a pochi mesi fa sembrava possibile e che deve tornare a essere fortemente voluto e realizzabile.
Egregio Presidente, con questa legge di bilancio il Governo doveva dire quale strada intendesse prendere. Ha scelto quella opposta al benessere dell'Italia.
Per questo come Gruppo Per le Autonomie non voteremo a favore della fiducia e del provvedimento e il mio sarà un voto contrario. (Applausi).
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Comunico che alle ore 15,30 il Ministro della salute renderà un'informativa sui provvedimenti di controllo sanitario negli aeroporti per i passeggeri provenienti dalla Cina. I Gruppi potranno intervenire ciascuno per cinque minuti.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 442
e della questione di fiducia (ore 9,30)
CALENDA (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALENDA (Az-IV-RE). Signor Presidente, lasciatemi dire in premessa che ci avrebbe fatto molto piacere vedere qui oggi il Presidente del Consiglio, o almeno il Ministro dell'economia e delle finanze (Applausi), vista anche la situazione un pochino indecorosa del coinvolgimento delle Camere nella legge di bilancio. Va bene, ne faremo a meno, ne abbiamo fatto a meno negli altri passaggi.
La prima cosa che mi viene in mente commentando questa legge di bilancio è: ma che davvero? Ma che davvero dopo dieci anni di proclami rivoluzionari, inni a Trump, Bolsonaro, Johnson, Orbán, Putin, richieste di uscita dall'euro, blocchi navali, lotte titaniche contro il mainstream e i poteri forti, avete prodotto una cosina così grigia e inutile? (Applausi). La legge di bilancio dovrebbe riflettere la vostra visione del Paese e nel vostro caso avrebbe dovuto esprimere i contenuti della gloriosa rivoluzione sovranista. I pugni sul tavolo, il prima gli italiani, tutta quella roba lì e invece questa legge di bilancio può essere definita tutt'al più, ma proprio volendo essere molto magnanimi, un atto di presenza privo di qualsiasi visione. Una legge piena di mance e mancette che storicamente direi si colloca tra il peggio di Berlusconi e il meglio di Salvini. Questa manovra appare soprattutto loro, tanto rumore per nulla insomma, da Evola a Cirino Pomicino verrebbe da dire, senza però fare un torto allo statista democristiano.
Avete confermato che il sovranismo, così come il populismo, non è che una strategia di marketing, serve a prendere consensi, ma svanisce appena preso il potere e allora rimane solo il galleggiamento. Certo, Fratelli d'Italia ha oggi il 30 per cento nei sondaggi, siete tutti petto in fuori a dire «abbiamo il consenso», ma attenti perché gli stessi identici numeri avevano il MoVimento 5 Stelle e la Lega prima di andare al Governo. (Applausi). Salite e discese sono rapidissime quando si raccontano balle ai cittadini. Vi siete domandati almeno a quali bisogni rispondete con questa manovra? In che modo l'Italia cambierà in conseguenza di questo provvedimento? Avete affrontato almeno uno dei problemi strutturali di questo Paese?
Partiamo dalla salute, che è oggi la prima emergenza nazionale. Gli italiani aspettano in media un anno per fare una TAC e due anni per fare una mammografia. Nelle Regioni del Sud non si riesce più a fare una radioterapia, mancano 60.000 infermieri e 20.000 medici. Per evitare liste di attesa gli italiani spendono 41 miliardi di euro. Molti non sono in grado di pagare e devono indebitarsi per evitare di morire. La media dell'incidenza della spesa sanitaria sul PIL in Europa è del 7,9 per cento contro il 6,5 italiano. Voi però prevedete di portare questo rapporto ancora più in basso, addirittura al di sotto dei livelli prepandemici nel 2025. Quanta retorica abbiamo sentito durante il Covid sui medici eroi e gli infermieri angeli. Davvero li avete già dimenticati? (Applausi). Avete la grave responsabilità di non aver preso il MES sanitario per un'assurda impuntatura ideologica senza al contempo aver stanziato risorse sufficienti anche solo per neutralizzare i maggiori costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale a causa dell'inflazione.
Per non parlare delle borse di specializzazione per i giovani medici o degli stipendi degli infermieri; avete consapevolmente rinunciato a 38 miliardi di euro che avrebbero messo a posto la sanità italiana in cambio di nulla. (Applausi). Tutto ciò è francamente immorale oltre che sbagliato. Dobbiamo - io credo - delle scuse ai medici e agli infermieri. Siamo davvero un Paese irriconoscente e dalla memoria corta. L'Italia è la grande Nazione europea con più giovani che non studiano e non lavorano.
Vi avevamo proposto di concentrare il taglio del cuneo fiscale sugli under 30 e di raddoppiare gli stanziamenti per le borse di studio; non avete fatto assolutamente nulla. L'Italia rimarrà un Paese che non investe nel suo futuro, un Paese da cui i giovani, in particolare quelli meglio formati, che possono farlo, sono obbligati a espatriare, mettendo così a rischio la tenuta del welfare per tutti.
Però, in compenso, avete voluto compiacere Salvini, dopo i fasti di quota 100. Ricordo: 11 miliardi e mezzo di costo e un tasso di sostituzione dei lavoratori dello 0,4. (Applausi). Allora avete deciso giustamente di varare un altro costoso provvedimento per poche decine di migliaia di persone: stesso meccanismo della flat tax per le partite IVA fino a 85.000 euro, che costruisce tra l'altro un'iniqua differenza in termini di tassazione tra lavoro autonomo e dipendente. Vorrei capire il senso di anticipare la pensione di qualche anno a persone che poi dovranno pagare decine di migliaia di euro per curarsi o per mantenere i figli che non hanno ricevuto un'istruzione adeguata. Capite che tutto ciò è paradossale.
Ma non basta. Siccome in Italia il 50 per cento dei giovani non apre un libro, avete pensato bene di ridimensionare l'unico strumento che incentivava la lettura. (Applausi). Però, per compiacere l'abile senatore Lotito, avete dilazionato il pagamento di 889 milioni di euro di oneri alle squadre di calcio. (Applausi). Non ai ricercatori, non alle imprese, non agli artigiani, non ai lavoratori: alle squadre di calcio. Lei, Lotito, ha fatto il suo lavoro; direi che il Governo non ha fatto il suo. Un giorno ci spiegherete come intendete coltivare l'identità italiana e il patriottismo, di cui vi riempite la bocca, senza investire in cultura e in istruzione. Forse ritenete sufficienti i 25 milioni stanziati per tutelare il cibo italiano di qualità, qualsiasi cosa ciò significhi (al momento non lo sappiamo). Una volta nella vostra retorica c'era almeno il libro, insieme al moschetto. Oggi soltanto pizza e calcio; è sparito pure il mandolino. (Applausi).
Più della metà della vostra manovra (21 miliardi di euro) è rappresentata dalla continuazione dei provvedimenti sull'energia del Governo Draghi (quello che avete sfiduciato), fondati sui crediti d'imposta. Vi abbiamo proposto il decoupling tra fonti rinnovabili e gas, spiegandovi anche come attuarlo; un provvedimento che avrebbe portato a un risparmio di 6 miliardi di euro, da reinvestire in un tetto automatico al prezzo del gas e dell'elettricità, per evitare l'esborso di miliardi di euro a famiglie e imprese che non arriveranno vive ai rimborsi fiscali. Ci avete risposto che non c'era tempo. Ricordo però che questo provvedimento è stato più volte evocato dalla presidente Meloni durante la campagna elettorale. Dobbiamo desumere che proponevate cose a vanvera senza sapere come attuarle? (Applausi).
Ma, per la nostra gioia, abbiamo passato settimane a discutere di POS, di rottamazione delle cartelle e di tetto al contante, in un Paese che ha 100 miliardi di evasione fiscale; una roba ridicola e triste, quasi quanto la retromarcia imposta dalla Commissione europea. Altro che battere i pugni sul tavolo; qui vi siete nascosti sotto il tavolo, dopo essere stati giustamente sgridati. Il prossimo anno sarà tostissimo per il Paese: tassi in aumento, recessione, stretta creditizia, costo del debito. Ma tutto questo non sembra sfiorarvi; la manovra semplicemente ignora tutto ciò.
I provvedimenti per la crescita e gli investimenti sono irrisori. Vi avevamo proposto di ripristinare Impresa 4.0 e di estenderla agli investimenti ambientali, usando i fondi europei come copertura. Nulla. Anche qui la risposta è stata: non abbiamo fatto in tempo. Sono dieci anni che vi preparate a governare, dichiarandovi pronti, e il risultato è un eterno rinvio. (Applausi). Esattamente la stessa prassi che avete adottato sul reddito di cittadinanza. Anche qui vi abbiamo fatto delle proposte e anche qui ci avete detto: non siamo pronti.
Vedete, la presidente Meloni ha giustamente rivendicato la sua storia di successo: una giovane donna proveniente da una famiglia svantaggiata. Peccato però che per i giovani, per le donne e per le famiglie svantaggiate in questa manovra non ci sia proprio nulla; e alla fine solo questo conta. (Applausi). Abbiamo dato disponibilità al dialogo ed evitato di fare un'opposizione preconcetta, ideologica e piazzaiola. Vi abbiamo presentato le nostre proposte e abbiamo mandato i documenti; più di questo non si poteva fare. È per questo che ci sentiamo pienamente legittimati a dirvi che, non siete pronti per governare un grande Paese.
A Salvini e Berlusconi chiedo: avete mandato via con arroganza e supponenza Mario Draghi a ridosso della sessione di bilancio per fare questa roba? (Applausi). Mi verrebbe da dire nel dialetto romanesco: aridatece Mario!
Gentile Presidente, cari colleghi, per tutte le ragioni esposte, voteremo convintamente contro questa indecorosa legge di bilancio. (Applausi).
RONZULLI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RONZULLI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, ci sono molti modi per descrivere questa legge di bilancio: responsabile, seria, coerente, virtuosa; qualcuno addirittura pensa il contrario di tutto questo, ma la definizione migliore è attenta. È attenta alle famiglie, ai giovani, agli anziani, agli ultimi, ai più fragili, alle imprese, agli studenti. E infine attenta, sì, ai conti dello Stato; sì, perché non è stato facile raggiungere questo obiettivo a tempo record, a soli due mesi dalla nascita di questo Governo.
Dai banchi dell'opposizione tutti davano per scontato che non ce l'avremmo fatta e che sarebbe scattato l'esercizio provvisorio. Lo avete anche sperato, perché questa è la differenza tra noi e voi: per voi viene prima il fallimento dell'avversario politico (Applausi), ma arrivare all'esercizio provvisorio non sarebbe stato un danno del Governo, al Governo o alla maggioranza, ma un danno all'Italia. Ecco perché per noi vengono prima l'interesse nazionale e il bene dell'Italia.
Vi do una notizia: non arrivare all'esercizio provvisorio è un dovere di ogni parlamentare, e non solo di quelli della maggioranza (Applausi).
Prima ancora, vi siete messi sulla sponda del fiume ad aspettare le spoglie di una legge di bilancio fatta a pezzi dall'Europa, ma vi è andata male. Avete cercato di compromettere e sacrificare il nome dell'Italia, svenduto per attaccare e oltraggiare un Governo a voi sgradito, ma - udite, udite - gradito dai cittadini, votato a larga maggioranza dai cittadini (Applausi);un Governo che ha ricevuto dagli elettori un mandato preciso, un mandato che conferisce con forza la nostra azione e le decisioni che prenderemo nei prossimi cinque anni.
Mi chiedo dove eravate voi negli ultimi undici anni, quando avevate la possibilità di fare le leggi di bilancio, quelle che oggi pretendete di suggerire a noi. Perché non avete agito ieri anziché parlare oggi? La verità è che siete bravi a fare le manovre di bilancio con i Governi degli altri. (Applausi). Ma - si sa - le opposizioni fanno il loro mestiere anche se - come abbiamo visto - con critiche oggettivamente ridicole. Ma non è alle opposizioni che dobbiamo delle risposte, ma alle famiglie, alle imprese, ai milioni di italiani che ci chiedono di tracciare un cammino; al loro giudizio e soltanto a loro offriamo questa manovra finanziaria preparata in un contesto internazionale drammatico, in piena crisi energetica, con un'inflazione senza precedenti, con una guerra combattuta sul suolo europeo, e quando ancora cercavamo di rialzarci dai colpi inferti dalla pandemia.
Se c'è una cosa di cui non ci potete accusare è la mancanza di coraggio: cosa c'è di più coraggioso che avere il senso di responsabilità per mettere in salvo un Paese? E il successo di una coalizione sta nel riuscire a comporre un mosaico i cui tasselli vengono portati da tutti i componenti della squadra; e così è stato in questa manovra.
Forza Italia, come sempre nella sua storia, ha dato il suo importante costruttivo decisivo contributo per garantire un'impronta riformista, per ricordare ai cittadini che - no - gli impegni che abbiamo preso in campagna elettorale non li abbiamo dimenticati e non li disattenderemo; anzi, saranno una costante di questa legislatura, perché siamo seri, perché siamo credibili; perché lo siamo dal 1994 quando, grazie al presidente Berlusconi, è nato un partito che guarda a chi produce e protegge chi è in difficoltà. E non abbiamo mai deviato da questa rotta e mai lo faremo.
Mentre la sinistra parlava degli ultimi, noi agli ultimi abbiamo pensato e dato. Abbiamo assistito a sorrisi di sufficienza, a volte di scherno, per la proposta del presidente Berlusconi e di Forza Italia di aumentare le pensioni minime. Ci siamo riusciti. Siamo riusciti ad ottenere l'aumento fino ad arrivare a 600 euro per gli ultrasettantacinquenni. Per voi forse sono briciole. Probabilmente siete seduti su questi banchi da troppo tempo e avete perso la percezione del Paese. (Applausi). Noi non l'abbiamo persa e porteremo quegli assegni a 1.000 euro nella legislatura: questo è un impegno inderogabile che abbiamo assunto, perché non è tollerabile che un Paese civile lasci i suoi anziani, patrimonio di storia e di consapevolezza che va protetto e accudito, abbandonati a sé stessi. Noi siamo orgogliosi di aver fatto oggi quello che voi non siete riusciti a fare in più di dieci anni.
Inoltre abbiamo ottenuto la decontribuzione per le nuove assunzioni, portando il relativo tetto da 6.000 a 8.000 euro, sempre su proposta di Forza Italia, che avrebbe anche desiderato semplificare ulteriormente la norma. È un segnale importante per rimettere in moto il mercato del lavoro, per far crescere l'occupazione, per consentire alle imprese di riprendere la corsa. Sappiamo che il principale patrimonio di un imprenditore sono proprio i suoi dipendenti, i suoi collaboratori. Basta fornire condizioni migliori per indurlo a investire nel capitale umano e, quindi, a creare lavoro, che è l'unico strumento per realizzare quella scala sociale che ha reso forte il nostro Paese, consentendo a tante donne e a tanti uomini di conseguire obiettivi inaspettati rispetto al punto di provenienza.
Questa è una visione molto diversa da quella di chi oggi siede nei banchi dell'opposizione che, per interesse elettorale, ha preferito la scorciatoia di soldi a pioggia senza controlli e senza via d'uscita, penalizzando i fragili e chi aveva addirittura bisogno. Il reddito di cittadinanza sarà garantito solo a chi davvero non è in grado di lavorare, non a chi non vuole lavorare. (Applausi).
A proposito di lavoro o di impresa, sempre grazie allo stimolo di Forza Italia, il mondo dell'edilizia potrà tirare un sospiro di sollievo, perché abbiamo ottenuto la proroga del superbonus al 110 per cento fino al 31 dicembre e l'estensione della flat tax a 85.000. Inoltre, abbiamo ottenuto una tregua tra fisco e cittadino, che deve essere letta come una mano tesa a coloro che non riescono arrivare a fine mese e che vanno alleggeriti da cartelle esattoriali vessatorie ed esagerate. Noi non consideriamo tutti presunti evasori o criminali, a differenza di ciò che pensano le sinistre, che anni fa hanno inserito un bel condono in cashmere per chi riportava soldi dall'estero. Da quelle sinistre noi lezioni non ne prendiamo. (Applausi).
Né prendiamo lezioni da chi oggi vota contro un pacchetto famiglia da quasi otto miliardi che su diversi fronti, dall'aumento dell'assegno unico universale, alla riduzione dell'IVA per i prodotti della prima infanzia e per i prodotti femminili, all'ampliamento anche ai padri del congedo parentale, alla rinegoziazione dei mutui, si pone l'obiettivo di sostenere quello che riteniamo essere l'elemento fondante della società; così come fondante è sostenere la natalità in un momento di profonda crisi demografica europea e italiana, per dare nuove opportunità alle giovani coppie e nuova speranza all'Italia.
Certamente avremmo potuto fare di più e avremmo voluto fare di più. Per esempio, avremmo voluto dare un segnale ancora più forte a quanti lavorano nel comparto sicurezza e rischiano la vita ogni giorno e al personale sanitario, che durante la pandemia abbiamo chiamato eroi. Avremmo voluto dedicare maggiori risorse alla modernizzazione infrastrutturale del Paese e a una più incisiva riforma fiscale.
Ma, come quando si costruiscono le case solide, si parte dalle fondamenta, mattone dopo mattone. Abbiamo cinque anni di tempo per realizzare i nostri impegni con gli elettori. Abbiamo cinque anni per una riforma imponente e strutturale del sistema Paese. Oggi ci presentiamo agli italiani con l'onestà di chi ammette che si sarebbe potuto fare di più, ma con la responsabilità di chi non ignora i tempi difficili che stiamo vivendo. Oggi, scommettiamo sull'Italia che ce la fa e tracciamo la rotta di domani e dei prossimi cinque anni in cui costruiremo la nuova Italia.
Per questo, a nome del Gruppo Forza Italia, annuncio il voto favorevole. (Applausi).
MAIORINO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAIORINO (M5S). Signor Presidente, innanzitutto mi corre l'obbligo di smentire le panzane testé pronunciate dalla collega Ronzulli, a maggior ragione perché siamo in diretta TV. (Applausi. Proteste).
PRESIDENTE.Senatrice, la prego di rivolgersi alla Presidenza e di moderare i termini.
MAIORINO (M5S). Se non panzane, allora diciamo falsità che sono state pronunciate dalla senatrice Ronzulli, a maggior ragione perché siamo in diretta TV e i cittadini e le cittadine che ci seguono devono sapere che le opposizioni non hanno mai minacciato di mandare il Governo in esercizio provvisorio. (Applausi). Semmai, avete rischiato di mandarvici da voi stessi, in esercizio provvisorio, con 44 emendamenti sbagliati e ritirati e il maxiemendamento mancante della misura principale. Avete fatto un pasticcio dietro l'altro. E siete voi che avete rischiato di mandare il Paese in esercizio provvisorio e adesso accusate l'opposizione che si è comportata in maniera assolutamente responsabile. (Applausi. Commenti).
Questa manovra - com'è noto - qui in Senato non si è potuta neanche guardare, è arrivata in Commissione alla velocità della luce, è stata fiondata in Aula. (Commenti). Lei parli quando ha la parola. Davvero, Presidente, assistere a questo spettacolo, se fosse stato un film, sarebbe stato veramente esilarante, perché abbiamo assistito al debutto ufficiale di questa agguerrita e minacciosa maggioranza di ultradestra che, per la prima volta, presenta la sua prima legge di bilancio alla Commissione europea.
PRESIDENTE.Lasciate rispettosamente intervenire la collega, che ha il diritto di esprimere le sue idee, anche se non vi piacciono e se non le ritenete adeguate.
MAIORINO (M5S). Chiedo di recuperare poi i minuti persi, Presidente.
PRESIDENTE. Prego, senatrice, se può, cerchi di evitare quella che potrebbe sembrare una provocazione.
MAIORINO (M5S). Se riesco a formulare un pensiero che piaccia...
PRESIDENTE. Guardi che non si avverte il disturbo a livello televisivo, se è questo che la preoccupa.
MAIORINO (M5S). Ma lo avverto io ed è difficile parlare.
PRESIDENTE. Parli tranquillamente e vedrà che, se lei vuole, non sarà disturbata. Dipende anche da lei. (Proteste). Senatrice Pirro, la richiamo all'ordine.
MAIORINO (M5S). Riproviamoci.
Dicevo che questo spettacolo che ho brevemente descritto mi ha ricordato un po' i film comici degli anni Ottanta, quelli dove c'è il bullo che strilla tutto impettito: reggeteme che mo' je meno! E quando si è resa conto che non c'era nessuno a tenerla, perché adesso questa maggioranza rissosa e agguerrita governa, quelle urla, quelle minacce gridate per anni nelle piazze e in queste stesse Aule - "è finita la pacchia, adesso in Europa a rivendicare gli interessi della Nazione" - si sono trasformate in flebili pigolii. L'apice di questa farsa si è raggiunta quando anche l'ultimo pigolio se lo sono ringoiato senza battere ciglio. È bastata un'occhiata dell'Europa di fronte al blocco all'utilizzo del POS sotto i 60 euro - giustamente l'Europa vi ha chiesto che follia era, se eravate impazziti - ed ecco che la misura è stata cestinata senza battere assolutamente ciglio.
I patrioti de noantri, i sovranisti all'amatriciana o dei panini spalmati di Nutella - ce n'è veramente per tutti i gusti - hanno presentato al Paese una leggina di bilancio così austera e così restrittiva come non se ne ricordano di simili. E lo hanno fatto per il 2023, anno in cui è ancora sospeso il Patto di stabilità e crescita; patto che è stato sospeso grazie all'impegno di chi, come il presidente Conte, è andato in Europa davvero a ottenere la solidarietà europea, riportando a casa i miliardi del recovery fund; miliardi su cui - è sempre bene ricordare - i patrioti si sono astenuti. (Applausi).
Questa manovrina non è che un pannicello caldo che ci porta appena ad aprile. Loro stessi l'hanno definita prudente. E ci sta: la prudenza può essere una cosa buona. Hai visto mai che abbiano avuto un guizzo di responsabilità, il momento di lucidità dopo le ubriacature sovraniste. Peccato, però, che non sia così, perché quel volto feroce, che prima rivolgevano contro l'Europa e che adesso è diventato un ossequioso sorriso, adesso lo rivolgono contro gli italiani e le italiane.
Cosa contraddistingue, infatti, questa manovrina? Furore ideologico e fuffa. Lo ha detto Confindustria, e non il MoVimento 5 Stelle, che questa manovra è senza visione e senza slancio. Parlate, parlate soltanto di lavoro e produttività, ma avete smantellato le uniche misure che avevano effettivamente creato lavoro e dato dignità alle persone. Smantellate il reddito di cittadinanza per tutti. È inutile che ci siano chiacchiere. Lo smantellate per tutti a partire dal 2024: vecchi, giovani, abili, non abili, per tutti. Non dite, però, cosa verrà in sostituzione. Non c'è un euro investito sulle politiche attive del lavoro, tanto meno sui fantomatici corsi di formazione.
Avete smantellato il superbonus: alla faccia dei 900.000 posti di lavoro creati e delle 40.000 industrie dell'edilizia, che abbandonate sul lastrico senza offrire una soluzione per la cessione dei crediti d'imposta. Di più: avete smantellato Transizione 4.0 e le industrie non sanno più quando e se potranno investire. Avete poi completato la distruzione del decreto dignità reinserendo i voucher selvaggi, e quindi, sostituendo la legge della giungla al mercato del lavoro. (Applausi).
Questo volto feroce si è però manifestato non soltanto nelle misure concrete, ma anche nel linguaggio che ha accompagnato la stesura e l'iter di questa manovra. Avete irriso i giovani, umiliato le donne, preso in giro i lavoratori e i pensionati. Irriso i giovani, perché cosa è, se non irrisione e disprezzo, dire - come ha fatto il sottosegretario Durigon - che i giovani laureati devono anche accontentarsi di fare i camerieri e non possono essere schizzinosi.
Ma in che Paese vive il sottosegretario Durigon? Non lo sa che i nostri giovani laureati già fanno i camerieri? Già fanno lavori sotto qualificati, che non fanno fruttare le competenze acquisite su cui lo Stato ha investito? (Applausi). I nostri giovani se ne vanno. E che cosa ha detto, sostanzialmente, il sottosegretario Durigon: ha detto che è così, altrimenti, se non piace, ha indicato dov'è l'aeroporto. Ci sono 1,2 milioni di giovani italiani e italiane, dai diciotto ai trentaquattro anni, che vivono già all'estero, che se ne vanno. Poi parlate di natalità e volete istituire la giornata della vita nascente.
Le parole madre e padre sono le parole più belle del mondo, ma non bastano per fare figli. Servono misure concrete per i giovani, che in questa manovra, invece, non ci sono. Non c'è niente di niente. Il presidente Mattarella anche ha sottolineato l'importanza di dare spazio ai giovani, ma evidentemente le parole del Presidente cadono assolutamente nel vuoto.
Non mi soffermo sul linguaggio utilizzato verso i fragili, verso i percettori. Vorrei piuttosto parlare dei pensionati, che voi avete preso in giro. Anche adesso, in quest'Aula, abbiamo sentito di pensioni minime a 600 euro. Voi avete fatto macelleria delle pensioni medie, cioè di quelle che vanno da 1.700 a 1.800 euro, e che sono spesso le risorse di un'intera famiglia, di un intero nucleo familiare, già messo alle strette dall'inflazione galoppante, tagliando l'indicizzazione delle pensioni.
Non paghi di questa macelleria, avete messo anche la ciliegina sulla torta, perché non c'è danno senza beffa: quindi, pensioni minime a 600 euro, ma solo per gli over 75 e soltanto per il 2023. Veramente, non vi vergognate di prendere in giro i nostri anziani che hanno lavorato per una vita? (Applausi).
Di Opzione donna si è detto moltissimo, quindi non mi soffermo, ma vi dico che non avete neanche fatto caso alla cartina di tornasole che voi stessi avete istituito: quota 103, quarantuno anni di contribuzione e sessantadue anni di età è un abito cucito a misura d'uomo. Infatti, l'85 per cento dei beneficiari sono uomini: questa cosa non vi ha fatto sorgere il dubbio che forse Opzione donna era stata costruita così apposta per invertire questa discriminazione? Zero. (Applausi).
Finora, Presidente, pillole della società che questa maggioranza e questo Governo non vedono o addirittura disprezzano. Ora vi è qualcosa che invece vede e apprezza molto, come le società calcistiche di serie A, per le quali è stato stanziato oltre mezzo miliardo per dilazionare i debiti acquisiti. In realtà, qui c'era soltanto un debito acquisito, quello del senatore Lotito, che finalmente è benvenuto, finalmente è riuscito ad arrivare su questo scranno. Quindi, la maggioranza sconquassata ha saldato il suo debito con lui. Peccato che questo debito sia stato pagato con i soldi pubblici degli italiani. (Applausi).
PRESIDENTE. La prego di concludere.
MAIORINO (M5S). Ci sarebbe ancora molto da dire.
Un'ultima cosa che mi preme, Presidente, è parlare di quell'emendamento Foti che nottetempo avete infilato nel disegno di legge di bilancio, pur essendo ordinamentale e, quindi, tecnicamente inammissibile e probabilmente incostituzionale, alla luce dell'articolo 9 che tutti noi abbiamo modificato nella scorsa legislatura, eccetto Fratelli d'Italia naturalmente. Che cosa istituisce? Una novità assoluta planetaria: il safari urbano, il sovranista in doppietta che se ne va in giro per i parchi cittadini a sparare e farsi fare il ragù al cinghiale dal ristoratore amico suo. (Applausi). Una follia pericolosa e inaudita. (Commenti).
PRESIDENTE.Colleghi, mi sa che ho concesso del tempo supplementare. (Commenti). Ci penso io a dirigere l'Aula. (Commenti). Non preoccupatevi: se avessi notato qualcosa dai banchi del Governo, sarei intervenuto. (Applausi).
La prego di concludere.
MAIORINO (M5S). È evidente che, per le ragioni che ho detto e quelle che non ho potuto dire per via del tempo, il MoVimento 5 Stelle dice no a questa manovra che elargisce doni e mancette agli amici degli amici, mentre mortifica e cancella il Paese reale. (Applausi).
ROMEO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, noi della Lega mettiamo in mostra i punti salienti della manovra, a partire dal fatto che in campagna elettorale tutti sostenevano che bisognava mettere la maggior parte delle risorse a disposizione per contrastare il caro energia. In effetti, la manovra economica per due terzi, 21 miliardi, dà le risorse proprio per l'energia, rispettando un impegno elettorale che chiedevano tutti. (Applausi).
È vero che il Governo Draghi in un anno ha stanziato 50 miliardi, ma nella scorsa manovra economica erano 3,8 miliardi. Le risorse aggiuntive sono l'extragettito IVA, che inevitabilmente si accumula con l'andare del tempo e anche il Governo di centrodestra, se dovesse averlo a disposizione, lo redistribuirà a tutti i cittadini. Quindi, chi dice che ha messo più soldi il Governo Draghi rispetto al Governo Meloni dice un'inesattezza molto evidente. (Applausi).
Aiuto alle imprese: abbiamo aumentato il credito di imposta dal 30 al 35 per cento per tutte le imprese, naturalmente sul contrasto al caro energia, e dal 40 al 45 per cento per quelle imprese considerate energivore. Abbiamo fatto meglio del Governo Draghi, non in continuità con il Governo Draghi. (Applausi).
Abbiamo rafforzato il bonus energia, portandolo da 12.000 euro di reddito a 15.000 e, quindi, abbiamo ampliato la fascia dei più bisognosi. Abbiamo confermato il taglio del cuneo al 2 per cento. Sì, l'aveva fatto il Governo Draghi, ma non l'aveva finanziato per il 2023; noi l'abbiamo finanziato e abbiamo aggiunto un punto in più. Per chi, sul cuneo fiscale? Per chi, come taglio? Per quelli che hanno un reddito fino a 25.000 euro, anche in questo caso naturalmente aiutando la fascia di popolazione più in difficoltà. (Applausi).
Vogliamo ricordare la social card? Mezzo miliardo a disposizione di chi ha un reddito fino a 15.000 euro - anche questo non è un reddito altissimo e, quindi, è per una fascia di popolazione che ne ha necessità - per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità: anche questo è un intervento utile e importante. L'aumento delle pensioni minime: si può discutere quanto si vuole su questo tema, ma è la prima volta che un Governo finalmente aumenta le pensioni minime. (Applausi). Gli altri continuano a parlare, ma è così. Certo, sugli over 75 potremmo fare meglio e si può sempre fare meglio. L'indicizzazione delle pensioni: quando fu calcolata ai tempi dal Governo Conte, l'inflazione era al 2 per cento, mentre oggi è molto più alta. Aver fatto un'indicizzazione e una rivalutazione piena del cento per cento fino a quattro volte delle pensioni minime va incontro a coloro che hanno maggiore necessità e che prendono di meno: questa è una logica assolutamente giusta e corretta.
Vogliamo parlare del pacchetto famiglia? L'aumento dell'assegno unico in quest'Aula lo evocavano tutti. Ebbene, finalmente c'è un Governo che l'ha fatto. Dalle parole ai fatti: più 50 per cento (Applausi); lo ripeto, più 50 per cento. Non parliamo poi del rafforzamento delle indennità sul congedo parentale: dal 30 all'80 per cento non solo per le mamme, ma anche per i papà. Questo non è un sostegno, un aiuto per le famiglie italiane? (Applausi). Potrei citare anche la riduzione sui prodotti per l'infanzia dell'IVA al 5 per cento. Il freno al rincaro dei mutui fino a 35.000 euro di reddito non è un sostegno, un aiuto concreto nei confronti di tanti giovani o comunque di tante famiglie? Potendo passare da tasso variabile a tasso fisso, è sicuramente un contrasto all'inflazione di questi tempi. (Applausi).
Si può sostenere tutto, ma come si fa a dire che questa manovra penalizza e punisce i poveri? Addirittura ho sentito dire che ruba ai poveri per dare ai ricchi. Sapete qual è la nostra impressione? Ve la diciamo: la minoranza, l'opposizione, da questa manovra è rimasta spiazzata (Applausi); e, una volta spiazzata, ha cercato di ribaltare la realtà, cosa su cui - onestamente, bisogna darvene merito - siete dei maestri. (Applausi). Bisogna anche partire dal presupposto che tutte queste chiacchiere poi si sbriciolano al confronto della realtà, e succederà su tutto quello che avete raccontato, come - ci tengo a ricordarlo - sulla questione della flat tax.
Parlate di lavoratori autonomi, di evasori, di quelli che pagano meno Irpef rispetto ai lavoratori dipendenti. Ho sentito parlare di iniquità sociale, ma vi invito ad andare sul blog di Enrico Zanetti, che è stato Vice ministro dell'economia del Governo Renzi, di cui facevano parte sia Calenda che il Partito Democratico. Nel blog si afferma che su tale questione vi sono tutte polemiche che evidenziano «una mancanza di conoscenza delle differenze che intercorrono nella composizione del cuneo fiscale e contributivo di queste categorie». Facendo una simulazione su una remunerazione lorda, una pensione lorda e un reddito lordo di impresa o lavoro autonomo di 60.000 euro, alla fine il risultato che viene fuori applicando la flat tax è che i lavoratori autonomi sono sempre l'ultima ruota del carro. (Applausi). Quindi che cosa state raccontando? Oltre al fatto che non ha la maternità e non ha welfare, la partita IVA ha il rischio di impresa (Applausi); se non lavora e si ammala, non incassa, non fattura, e spesso dà da lavorare a tanti lavoratori dipendenti. (Applausi).
Per una volta uscite dalla bolla virtuale in cui siete e scendete nel mondo reale. Capisco che sia difficile per molti di voi che non hanno mai lavorato. (Applausi).
La manovra parla di stretta sul reddito. È vero, c'è una stretta, ma non viene cancellato alcun reddito. Non raccontiamo storie. Viene fatta una manutenzione straordinaria; anzi, viene confermata la bontà del sussidio nei confronti di coloro che non possono lavorare. Quindi i 5 Stelle dovrebbe essere contenti che nella manovra venga confermata la misura, mentre coloro che possono lavorare giustamente devono essere accompagnati al lavoro, che è poi quello che gli stessi 5 Stelle ci hanno raccontato quando hanno portato avanti la misura.
Teniamo conto che, secondo l'ultimo rapporto di Unioncamere-ANPAL, il 41 per cento dei posti vacanti non riesce a essere riempito perché nessuno va e si offre volontario per lavorare. Vogliamo parlare dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che ha detto che un terzo delle persone che oggi percepiscono il reddito di cittadinanza è pronto a inserirsi nel mondo del lavoro? I posti ci sono, basta cercarli e, soprattutto, accettarli: questa è la questione vera.
Ci tengo a dire che ci sono anche molte risorse come decontribuzione fino a 8.000 non solo per le donne o per gli under 36, ma anche per i percettori del reddito di cittadinanza. Se c'è qualcuno che si dovrebbe arrabbiare, forse è chi il reddito non lo ha mai preso e che in questo caso non sarebbe avvantaggiato. Tutto questo è proprio per cercare di andare incontro a quanti percepivano reddito e che possono entrare nel mondo del lavoro. Ricordo che la Costituzione dice che la Repubblica è fondata sul lavoro, sul diritto al lavoro, e non sul diritto al sussidio, che è una cosa completamente diversa. (Applausi).
Velocemente ringraziamo i colleghi della Camera, che si sono impegnati e si sono battuti per riuscire a ottenere dal Governo la riduzione dell'IVA sul teleriscaldamento e sul pellet, quali risposte concrete della Lega a esigenze reali.
Certamente si poteva fare di più. Resta il rammarico anche da parte nostra per Opzione donna, per esempio, ma avrebbero potuto fare di più anche coloro che hanno governato per dieci degli ultimi anni dalla sanità, all'ambiente, alla cultura. È troppo comodo adesso venire qua a chiedere più soldi per tutti, dimenticando che si dice di non sfasciare i conti e poi ci si accusa di aver fatto addirittura una manovra di austerity. Insomma, delle due naturalmente l'una.
Concludo dicendo che abbiamo fatto quello che era giusto fare, signor Presidente, e annuncio il voto favorevole del mio Gruppo sulla fiducia e su una manovra che potrebbe essere considerata davvero nel contenuto - come ho detto - la legge di bilancio con più attenzione al tessuto sociale fatta negli ultimi tempi, portata avanti con prudenza, con responsabilità; una manovra sostenibile che non alimenta illusioni e con un impatto sul deficit moderato.
Abbiamo rassicurato i mercati. Abbiamo convinto l'Europa. Abbiamo spiazzato l'opposizione. Direi che ne usciamo decisamente a testa alta. (Applausi).
MALPEZZI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il Gruppo Partito Democratico voterà chiaramente e convintamente no alla fiducia sulla legge di bilancio.
Tuttavia, prima di spiegare il perché, vorrei fare una piccola digressione, anche alla luce del dibattito che si è tenuto qui ieri e di alcuni interventi di questa mattina, perché da alcuni esponenti della maggioranza ho sentito pronunciare parole che narrano una vicenda un po' diversa.
Abbiamo sentito più volte - anche adesso dal collega Romeo - da parte della maggioranza ribadire di aver spiazzato l'opposizione perché non si sono sfasciati i conti, perché è stata rispettata l'Europa contro tutte le dichiarazioni che erano state fatte prima.
Vi dico, colleghi, che voi queste cose avete detto. E allora vado un po' indietro, non così tanto perché potrei andare ancora di più. Parto da maggio 2014 e dal programma elettorale di Fratelli d'Italia. Primo punto di tale programma era lo scioglimento dell'Eurozona: parole sicuramente entusiasmanti per chi crede nell'Europa. Nel 2018, Giorgia Meloni: proposta di legge per cancellare dalla Carta tutti i riferimenti all'Unione europea. Nel 2019: Giorgia Meloni, la democrazia in Europa è diventata un inganno. L'ultima campagna elettorale ve la ricordate tutti: la pacchia è finita. Queste cose le dicevate voi. Se oggi vi siete accorti che è necessario salvaguardare i conti, che è necessario credere nell'Europa, che l'Europa è una forza e siete diventati europeisti anche voi, noi vi diciamo semplicemente benvenuti. (Applausi).
Entriamo nel merito della legge di bilancio. Tale legge vi rappresenta. È una legge di destra. Parla di voi ed è la vostra fotografia di quando voi arrivate al Governo perché la ripetete. Arrivate al Governo e che cosa fate? Tagliate. Vi piace. Tagliate sulla sanità, tagliate sulla scuola, tagliate sulle donne. Tagliate, ma voglio anche dettagliare. Per esempio, sulla sanità tante promesse tradite; oltre ai tagli, anche i mancati investimenti che non consentiranno tutte quelle riforme necessarie al nostro Sistema sanitario per avere medici, infermieri, tutto il personale. Oltre però a questo, vi chiedo dove sono i 10 milioni che il ministro Schillaci aveva promesso per il piano oncologico. Dove sono? Dove sono i 200 milioni di indennità speciale per i medici e infermieri del pronto soccorso? Mi risponderete di averli messi per il 2024. Diremo all'emergenza di aspettare il 2024. (Applausi). Ci dimentichiamo della prima linea o forse il modello cui voi guardate è quello già ben presente in Lombardia, dove i pronto soccorso sono stracarichi (Applausi), dove le liste d'attesa sono lunghissime; dove però, se paghi, la situazione magari cambia. È questo il modello che voi volete trasferire a tutto il Paese, dove non esistono più la medicina di prossimità e la medicina territoriale? Lo sapete che 5 milioni di nostri concittadini rinunciano a curarsi perché non se lo possono permettere? Dove è l'intervento di questo Governo per fare in modo che la sanità e la cura siano davvero un diritto? (Applausi). Dove è?
Per quanto riguarda le donne, ho sentito il collega Romeo esaltare il fatto che il congedo parentale è stato pensato anche per i papà. Ve ne eravate dimenticati quando avete scritto il testo della legge di bilancio: siete così arrivati di corsa, in corner, con un emendamento che oltretutto è incompleto. La vostra visione della donna ci è però già chiara, perché ci basta guardare come avete modificato Opzione donna. (Applausi). Dovevate risparmiare e avete messo dei paletti che ci dicono qual è il quadro. La donna deve essere madre e deve occuparsi della cura. Segnalo che esistono donne e le donne non sono semplicemente madri. Ve lo segnalo e lo segnalo al Presidente del Consiglio. (Applausi).
Per quanto riguarda i poveri, è inutile che utilizziate altri termini. Il reddito voi lo cancellate, perché tanto per questo Governo la povertà è solo legata all'assenza di lavoro. Per voi, oltre ai poveri, non esistono neppure i lavori poveri. In un Paese in cui sono aumentate la povertà assoluta e la povertà relativa, togliete il reddito, ma non volete neanche il salario minimo.
Non volete ammettere che in questo Paese esistano dei lavoratori che prendono uno stipendio con il quale non riescono ad arrivare a fine mese; e il reddito serviva anche a quello. (Applausi).
Non esistono neanche i precari per voi (ve lo dico). Sapete che l'unico intervento previsto da questa manovra sui precari lo ha fatto il Partito Democratico, inserendo l'emendamento sull'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo, che voi vi eravate dimenticati. (Applausi). Come tra l'altro, perché siete coerenti, vi siete anche dimenticati che avevamo fatto una bellissima legge (mi sembra di aver visto la ministra Bernini in Aula), che finalmente risolveva il problema dell'assegno di ricerca e che andava finanziata. L'abbiamo votata tutti insieme, l'ha votata la Lega, l'ha votata Forza Italia; ma vi siete dimenticati di metterci i soldi in sede di bilancio, forse perché è l'unica modalità che avete per affondarla. In fondo sono precari, non troveranno lavoro e andranno all'estero; così voi avete un problema in meno, ma il Paese ha un grandissimo problema rispetto a questo.
Per quanto riguarda la scuola ci sono 700 istituzioni scolastiche in meno, un taglio del 10 per cento. Voi dite che ciò è dovuto alla denatalità; peccato però che sempre al Senato, nel mese di maggio, eravamo tutti d'accordo nel dire che le risorse e i risparmi della denatalità dovevano comunque rimanere alla scuola (Applausi) ed essere utilizzati per fare in modo che le cosiddette classi pollaio potessero essere solo una brutta storia appartenente ormai al passato. Non avete fatto nulla neanche su questo; ma tra l'altro siete voi. Lo sapete quando è stato fatto l'ultimo dimensionamento? Quando c'era una ministra dell'istruzione che si chiamava Letizia Moratti. Stesso film: arrivate e tagliate proprio sulla scuola. Vi siete incensati e avete osannato la vostra capacità di firmare il contratto per i lavoratori della scuola. Ma vi segnalo che mancano 150 milioni; non avete messo neanche questi.
Potrei andare avanti. Siamo stati speranzosi circa la vostra intenzione di rimpinguare il fondo per la valorizzazione delle scuole, che il vostro ministro Valditara ha pensato bene di privare di 500 milioni, perché nel decreto Ministeri voleva rimpolpare il suo staff di diretta collaborazione. (Applausi). Non avete avuto neppure la forza di dire di no a questo scempio; avete tolto i soldi dalle scuole e li avete messi negli uffici del Ministro. Riguardo ai giovani ci sono 230 milioni scippati ai diciottenni. I nati nel 2005 non riceveranno la 18app, quel bonus cultura che, dal nostro punto di vista, aiuta a rendere liberi. L'avete scippato perché lo riceveranno quelli del 2004.
Però, Presidente, non sarei onesta se non dicessi che questo Governo è stato anche generoso, perché sotto l'albero di Natale ha fatto trovare ben 12 condoni (12!), per un valore di 1,6 miliardi. (Applausi. Commenti).
PRESIDENTE. La prego di concludere e vi prego di lasciarla concludere.
MALPEZZI (PD-IDP). Vorremmo capire che cosa vi hanno fatto i cittadini che pagano le tasse, perché voi premiate quelli che non le pagano. (Applausi). Disincentivate la fedeltà fiscale facendo queste azioni.
PRESIDENTE.Senatrice Malpezzi, lei è quella che ha preso più tempo rispetto a tutti gli altri.
MALPEZZI (PD-IDP). Concludo, Presidente, perché il no a questa legge di bilancio, molto fumosa e senza arrosto, ha lasciato forse solo il brutto ricordo dei cinghiali, con cui vi siete caratterizzati. (Applausi).
MALAN (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FdI). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, anzitutto vorrei dire che è bello vedere qui ben sei ministri: non eravamo abituati in sede di fiducia a vedere più di un Sottosegretario, a volte. (Applausi). Grazie, quindi, per la vostra presenza.
Signori Sottosegretari e Vice Ministri, colleghi senatori, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà con orgoglio questo disegno di legge di bilancio innanzi tutto per una ragione: perché rispetta il programma che abbiamo presentato agli elettori e sulla base del quale abbiamo avuto la loro fiducia. Questo è il nostro primo dovere: tenere fede agli impegni presi, e noi lo stiamo facendo, (Applausi).
La manovra tiene fede agli impegni con gli elettori perché ha le idee chiare e ha tre principali indirizzi. A parte la questione del caro energia, che è un'emergenza da tutti riconosciuta e sulla quale sono impegnate gran parte delle risorse, le direttive principali sono le imprese e il lavoro.
La Repubblica, come dice la Costituzione, è fondata sul lavoro, non sull'assistenzialismo, non sulle rendite di posizione (Applausi), sui monopoli pubblico-privati, con i profitti che vanno ai privati, quando ci sono, e le perdite che restano al pubblico quando, appunto, ci sono le perdite. Diversi interventi vanno in questa direzione: anzitutto non disturbare chi produce, non disturbare chi lavora, avere attenzione in particolare per coloro che hanno redditi bassi.
In merito alla questione della tassa piatta incrementale, i grandi esperti dell'opposizione, della sinistra, dicevano di non sapere neppure cosa fosse. Bene, adesso è un fatto, è nell'articolato del testo ed è ciò che premia chi aumenta il proprio reddito da lavoratore autonomo; dunque, premia la produttività, chi cresce, chi investe.
C'è la tassa piatta per i lavoratori autonomi fino a 85.000 euro. Come è già stato chiarito in precedenza, si tratta di un aspetto di giustizia.
Chi ha detto che in questo modo c'è una disparità tra lavoratore autonomo e lavoratore dipendente non ha fatto i conti oppure li ha fatti e poi viene qui e mente (Applausi), perché, fatti i conti che hanno fatto gli esperti, in questo modo si mette quasi allo stesso livello la tassazione del lavoratore dipendente con quella del lavoratore autonomo, che in più ha il rischio di impresa.
Ci sono molti interventi sulle infrastrutture e altrettanti interventi a favore dell'agricoltura, di tutto il settore che comporta la sovranità alimentare. Per esempio, per i dipendenti c'è la detassazione delle mance, la riduzione delle imposte sui premi di produttività, anche questo per andare nella direzione del merito, che non è solo nel nome di un Ministero, ma diventa realtà giorno per giorno.
C'è un taglio ulteriore del cuneo fiscale in particolare per i redditi bassi; ci sono gli incentivi alle assunzioni con il sistema più assumi e meno paghi, che è stato uno degli impegni principali della campagna elettorale. (Applausi).
C'è tanta giustizia fiscale, esattamente l'opposto di quanto viene detto; ad esempio l'esenzione dell'IMU sugli immobili occupati (Applausi): non è giusto che chi ha un immobile occupato, con lo Stato che non riesce a intervenire per liberarlo, debba anche pagare le imposte su questo immobile, che non è più suo; suoi sono soltanto i danni e magari qualche altra imposta da pagare.
C'è l'indeducibilità dei costi per operazioni con Paesi non cooperativi dal punto di vista fiscale: questa è lotta all'evasione fiscale, non imporre ai cittadini dei limiti all'uso del contante di gran lunga al di sotto dei limiti europei. (Applausi). Qui si parla tanto di essere europeisti poi, quando l'Europa ha delle norme, in Italia se ne fanno delle altre perché voi siete più bravi e più virtuosi.
C'è un forte aumento del contributo a carico degli extra profitti delle aziende del settore energetico, decisamente aumentato rispetto alla versione dello scorso Governo, che soprattutto diventa operativo mentre quello dello scorso Governo che doveva rendere 10 miliardi ne ha reso uno. Quei soldi vanno a beneficio delle imprese e delle famiglie che sono in difficoltà, aumentando la platea dei beneficiari. (Applausi).
C'è la tassazione delle attività in criptovalute, ci sono delle agevolazioni per pagare le imposte per coloro che non sono in grado di pagarle. Quelli che voi chiamate condoni sono infatti modi per consentire allo Stato di percepire imposte che in passato non sono state pagate o perché lo Stato non è stato capace di farsele pagare o perché effettivamente le aziende e i privati non erano in grado di pagarle. (Applausi).
C'è l'estensione dei crediti di imposta nel Mezzogiorno; poi ci sono gli interventi importantissimi a favore delle famiglie. Tutti sono d'accordo nel ritenere che sono necessari degli interventi per le famiglie, però poi non ci sono mai state le risorse sufficienti. Questa volta, pur nelle difficoltà di questo periodo, c'è un aumento dell'assegno unico universale, che in molti casi va a rimediare alla norma dell'assegno unico che addirittura in molti casi andava a ridurre il beneficio a favore delle famiglie che avevano figli. In questo modo si rimedia, in particolare per i bambini sotto i tre anni. Per le pensioni minime c'è una rivalutazione degli assegni oltre il limite dell'inflazione. (Applausi). Le pensioni minime sono portate a 600 euro per tutti coloro che hanno da settantacinque anni in su. (Applausi). Insomma, si tratta di una serie di misure molto chiare.
C'è un mese in più di congedo parentale, altra misura di cui siamo orgogliosi, perché la questione della natalità è al primo posto del programma di Fratelli d'Italia, poi purtroppo la priorità emergenziale del caro energia ci ha costretti a fare interventi minori di quelli che avremmo voluto fare, ma che nel passato non erano stati fatti. Vi lamentate dicendo che le risorse sono poche, però queste cose non sono state fatte prima. La riduzione dell'IVA al 5 per cento per i prodotti per l'igiene femminile e per i bambini, inclusi i seggiolini per le automobili, sarà poca cosa, ma prima non era stata fatta, mentre ora è legge. (Applausi).
Nonostante tutto questo, arrivano critiche di vario genere. In particolare mi soffermo sul presunto taglio ai fondi per la sanità. Il fatto di parlare di taglio fa presumere che l'anno scorso c'era una certa somma e che quest'anno ce ne dovrebbe essere una inferiore, altrimenti che taglio è? Ebbene, c'è un aumento di 2,1 miliardi (Applausi), da cui possono venire fondi per le varie esigenze. Ma dico una cosa in più: forse loro volevano aumentarlo maggiormente, peccato che nell'aprile scorso, nel Documento di economia e finanza, il documento fondamentale della legge di bilancio dello Stato, ci fosse scritto - e voi lo avete votato - che nel 2022 era previsto un ridimensionamento della spesa sanitaria (ridimensionamento vuol dire riduzione), che proseguirà anche nel triennio successivo. (Applausi). Questo lo avete votato voi. Noi aumentiamo di 2,1 miliardi i fondi e dite che abbiamo praticato un taglio. Voi volevate tagliare e avete votato quel DEF!
Vi sono poi altre critiche che fioccano con grande generosità. Si dice che 5 milioni di cittadini sono in povertà: ma non avevate abolito la povertà? (Applausi). Avete fatto la festa sul balcone. Tanti giovani sono andati all'estero, mancano medici, c'è l'inflazione; insomma ci spiegano cosa dovremmo fare, ma ci parlano di problemi sorti negli anni scorsi, non nei settanta giorni scarsi da quando è in carica il Governo Meloni. (Applausi). Il Partito Democratico è stato in maggioranza di Governo per dieci degli ultimi undici anni; il MoVimento 5 Stelle è stato al Governo ininterrottamente per gli scorsi quattro anni e mezzo e adesso ci fate il quaderno di doglianze, dicendo le cose che non vanno e che precisamente ci sono generate in quegli anni di Governo. (Applausi).
Infine, sul reddito di cittadinanza nella manovra si fa giustizia sociale, perché si evita di trattare allo stesso modo chi non può e chi può lavorare; inoltre, aver migliorato i parametri va proprio nella direzione della giustizia sociale. Secondo voi è giusto che coloro che lavorano e che fanno anche quei lavori umili, magari pagati di meno, che avete citato, paghino con le loro tasse un sussidio a coloro che rifiutano quei lavori perché non sono dignitosi?
È questa la vostra giustizia sociale: che chi accetta di fare lavori poco pagati paghi il sussidio a chi non li accetta. Questa è stata definita la guerra ai poveri. Queste sono espressioni gravemente irresponsabili, che hanno generato le minacce di morte al Presidente del Consiglio e a sua figlia, le minacce di morte al ministro Crosetto, al presidente La Russa e anche a tanti di noi che ricevono minacce a sé e alle proprie famiglie. (Applausi. Commenti).
PRESIDENTE.Può darsi che non vi piaccia quello che dice, ma dovete lasciarlo parlare. Ripeto le parole che ho detto prima. Pazienza, l'opposizione deve anche ascoltare la maggioranza. (Applausi. Commenti).
La invito a concludere, senatore Malan.
MALAN (FdI). Se a chi si sente povero viene detto che c'è una guerra contro di lui, in guerra ci si difende, magari anche con minacce che speriamo restino tali.
Noi siamo a fianco del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di tutto il Governo, perché non abbiamo certamente paura di queste cose e abbiamo assolutamente il desiderio e metteremo tutto l'impegno necessario per attuare l'intero programma di Governo, a cominciare da questa legge di bilancio, sulla quale votiamo convintamente la fiducia. (Applausi).
Votazione nominale con appello
PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 442, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome del senatore Matera).
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Matera.
VALENTE,segretario, fa l'appello.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 1, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:
| Senatori presenti | 187 |
| Senatori votanti | 186 |
| Maggioranza | 93 |
| Favorevoli | 109 |
| Contrari | 76 |
| Astenuti | 1 |
Il Senato approva. (Applausi).
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 1 del disegno di legge.
Onorevoli colleghi, essendo stati esaminati tutti gli articoli al disegno di legge, passiamo alla votazione finale.
Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi).
Per un'informativa urgente del Ministro delle imprese e del made in Italy
PAITA (Az-IV-RE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAITA (Az-IV-RE). Signor Presidente, approfitto di questa occasione e anche della presenza del ministro Urso per chiedere una rapida informativa sulla vicenda Ilva.
Abbiamo letto dai giornali che è previsto uno stanziamento per l'azienda, ma non abbiamo capito per nulla i contenuti del piano industriale, nonostante un question time di recente svolto alla presenza del Ministro.
Chiediamo quindi che, al più presto, quest'Assemblea sia messa nella condizione di poter rassicurare gli italiani per il futuro dell'azienda e anche dei lavoratori. (Applausi).
PRESIDENTE. Sarà mia cura trasmettere questa sua richiesta.
Colleghi, sospendo la seduta che riprenderà alle ore 15,30 con l'informativa del Ministro della salute.
(La seduta, sospesa alle ore 11,15, è ripresa alle ore 15,30).
Informativa del Ministro della salute sui provvedimenti di controllo sanitario negli aeroporti per i passeggeri provenienti dalla Cina e conseguente discussione (ore 15,30)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro della salute sui provvedimenti di controllo sanitario negli aeroporti per i passeggeri provenienti dalla Cina».
Ha facoltà di parlare il ministro della salute, professor Schillaci.
SCHILLACI, ministro della salute. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare lei e i membri di questa Assemblea per l'invito ricevuto, che mi consente di fornire le informazioni sulle iniziative adottate dal Dicastero di mia competenza su questo argomento.
Occorre premettere che la situazione nella Repubblica Popolare Cinese sul Covid appare un unicum quasi paradossale, un percorso inverso rispetto a quanto fatto in Europa e Nord America: è stata la prima Nazione a osservare i casi e nella primavera del 2020 ha avuto il più alto numero di contagi. Le immagini degli ospedali di Wuhan e delle altre megalopoli cinesi sono state, purtroppo, un'icona della malattia; ha applicato norme di restrizione e mitigazione impressionanti, ma anche inaccettabili per una democrazia; il lockdown è stata una misura permanente, con fasi di apertura seguite da misure restrittive durissime anche a seguito di poche decine di casi segnalati: alla fine di novembre in Cina erano segnalati solo 4 milioni di casi a fronte di una popolazione di un miliardo e mezzo di persone.
Anche altri Stati dell'area del Pacifico avevano scelto una politica di stretto controllo della diffusione del contagio, ma parallelamente avevano attuato campagne vaccinali altamente efficienti. In Cina, invece, l'argine della vaccinazione contro il Covid non ha funzionato per diversi motivi: poche le vaccinazioni eseguite rispetto al numero totale di cittadini; scarso il livello di protezione conferito dai vaccini utilizzati, diversi da quelli usati negli Stati occidentali; ridotto il numero di persone anziane e fragili vaccinate, per di più con poche dosi di richiamo: nella città di Shanghai il 62 per cento degli ultrasessantenni non è coperto con la terza dose e il 38 per cento non è mai stato vaccinato. La strategia di contenimento in Cina è stata, quindi, basata quasi esclusivamente sulle misure di restrizione, venendo a mancare una contestuale azione di efficace prevenzione sanitaria, come invece è stato fatto nella nostra Nazione.
Il virus, la variante Omicron in particolare, fino a poco tempo fa è circolato poco in Cina, con una conseguente bassissima immunità ibrida. Ciò anche in quanto, a differenza di quello che è avvenuto in Europa, una minima parte della popolazione è stata esposta al virus attraverso l'infezione naturale. Il risultato è stato quello di arrivare questo autunno ad una tempesta perfetta, con una copertura vaccinale insufficiente e la maggior parte delle persone ancora suscettibili. La riduzione repentina delle misure di restrizione causata dalla protesta popolare ha funzionato da innesco perfetto, generando inevitabilmente un impressionante numero di nuovi casi: le stime non ufficiali degli osservatori occidentali arrivano a oltre 250 milioni di casi, circa un abitante su cinque, con una previsione a breve di oltre un milione e mezzo di decessi. Un percorso tutt'altro che virtuoso, gestito attraverso una politica sanitaria sbagliata: prima condannati ad una dura restrizione delle libertà fondamentali, poi all'esplosione della pandemia a seguito dell'allentamento delle stesse misure restrittive. Una lezione per l'intero pianeta su come non vada mai gestita un'epidemia.
Il problema Cina va oggi affrontato con tempestività e coesione internazionale. I dati (pochi e poco trasparenti) stanno creando timore nella comunità internazionale e anche in quella scientifica. Il timore principale è che in uno Stato con un'alta percentuale di non vaccinati, in cui sono stati utilizzati vaccini poco efficaci che danno una bassa protezione alla popolazione, una così forte crescita esponenziale dei contagi, oltre a causare numerose vittime (5.000 al giorno secondo dati ufficiosi degli osservatori internazionali), possa generare la selezione di una nuova variante, più immunoevasiva e trasmissibile, che traghetti l'evoluzione di SARS-COV-2 oltre Omicron, la variante dominante a livello globale ormai dalla fine del 2021. Anche questi timori vanno comunque affrontati razionalmente, rimanendo ancorati alle basi scientifiche, evitando interpretazioni affrettate e allarmistiche che potrebbero generare sfiducia e inutili paure nella popolazione. Al momento, le poche informazioni che arrivano dalla Cina indicano che le varianti che stanno alimentando questa nuova imponente ondata di contagi sono le stesse che già circolano da tempo a livello globale, ancora quindi all'interno delle sottovarianti di Omicron, la stessa sottovariante BF.7, su cui si stanno concentrando timori probabilmente infondati, è una evoluzione della BA.5, che già circola da tempo anche nelle nostre latitudini ed è meno immunoevasiva delle varianti BQ che sono al momento dominanti in Nord America e in Europa. Il salto evolutivo da monitorare con attenzione sarebbe quello oltre i confini di Omicron, con la nascita di un'altra vera nuova variante di interesse, ma al momento questa rimane un'ipotesi non supportata dai dati epidemiologici reali.
Il quadro descritto, che potrebbe determinare una situazione potenzialmente emergenziale a livello internazionale, richiede innanzitutto un costante monitoraggio. A tale proposito ho provveduto, fin dal mio insediamento, a convocare periodicamente la cabina di regia, cui partecipano rappresentanti del Ministero della salute dell'Istituto superiore di sanità e delle Regioni, permanentemente attiva allo scopo di garantire il miglior monitoraggio dell'evoluzione pandemica. Vorrei proporvi alcuni dei dati emersi nella riunione dello scorso 23 dicembre: calo dell'incidenza settimanale in Italia a livello nazionale (233 ogni 100.000 abitanti, la settimana precedente erano 296 ogni 100.000 abitanti) calo dell'RT medio, l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero, in diminuzione e sotto la soglia epidemica; riduzione del tasso di occupazione in terapia intensiva. Nella medesima riunione è stata posta attenzione sull'andamento epidemiologico del Covid-19 della Repubblica popolare cinese, considerando l'alto numero di contagi e la possibilità di comparsa di nuove varianti. Dal successivo 24 dicembre, su sollecitazione della Regione Lombardia, il Ministero ha autorizzato l'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) dell'aeroporto di Malpensa a fornire supporto al personale sanitario regionale per le prime esecuzioni di tamponi molecolari e conseguente sequenziamento ai passeggeri provenienti dalla Cina in forma volontaria.
In conseguenza di quanto precede, la Direzione generale welfare della Regione Lombardia ha inviato una nota all'ATS dell'Insubria in cui si è data indicazione di sottoporre a tampone molecolare di screening per Covid-19 in forma volontaria i passeggeri e operatori provenienti dalla Cina presso lo scalo aeroportuale di Malpensa. Tale disposizione ha previsto inoltre che il costo del tampone fosse a carico del passeggero/operatore e che tutti i tamponi effettuati all'interno di queste attività di screening siano sequenziati per la ricerca di varianti. Nella stessa nota è stato stabilito che questa procedura aveva attivazione immediata e scadenza il 30 gennaio, salvo diversa rivalutazione della situazione epidemiologica. Nella suddetta nota, viene evidenziata dall'ATS Insubria la necessità di coordinarsi con la USMAF di Malpensa. L'attività di vigilanza è stata effettuata su voli diretti dalla Cina presso lo scalo di Malpensa ad opera di ATS, attraverso una società convenzionata. Il personale USMAF si occupa invece di inviare le comunicazioni di positività alle ASL ATS, richiedere le liste passeggeri in caso di positività e comunicare con la Direzione generale della prevenzione sanitaria per le opportune attività di contact tracing internazionale e comunicazione internazionale. L'attività di screening è stata posta in essere dal 26 dicembre su due voli diretti, il volo Neos 00977 e il volo Air China 00837. Nel primo volo, a fronte di 96 passeggeri sottoposti al tampone di screening, sono stati riscontrati 32 positivi al SARS-COV-2 (il 33 per cento), mentre nel secondo volo su 123 passeggeri che hanno effettuato il tampone 61 (il 50 per cento circa) sono stati identificati come casi positivi al Covid-19. I dati preliminari che abbiamo oggi avuto - ho parlato con l'assessore Bertolaso - compresi i primi risultati di laboratorio del sequenziamento dei campioni raccolti a Malpensa, evidenziano comunque la circolazione di varianti e sottolignaggi già presenti sul nostro territorio e questa credo sia oggi la notizia più importante e più rassicurante. Si è valutato che la decisione di una singola Regione, in mancanza di una direttiva nazionale che fornisca una linea di azione univoca, può creare delle criticità. In particolare, come pare sia avvenuto, può spingere i Presidenti delle Regioni ad emanare ordinanze sui propri ambiti territoriali in assenza delle informazioni necessarie e di un quadro di riferimento unitario, che generano effetti disomogenei anche in termini di misure da adottare ed esiti attesi.
Alla luce di quanto esposto, a seguito dell'informativa resa ieri nel Consiglio dei ministri, ho provveduto ad emanare, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'ordinanza che prevede l'obbligatorietà dell'effettuazione di un test in partenza o di un tampone molecolare, una volta arrivati in Italia, ai passeggeri dei voli provenienti dalla Cina, con un duplice obiettivo.
Il primo è di monitorare l'introduzione di eventuali varianti di SARS-COV-2, al fine di identificare rapidamente varianti, sottovarianti o sottolignaggi attualmente non circolanti in Italia. Per ora, in Cina sembrerebbe predominante il sottolignaggio di Omicron BA.5, definito BF.7, che comunque è da noi presente. Ma, come ho già detto, le informazioni provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese sono scarse e da ritenersi sicuramente poco affidabili.
Il secondo obiettivo è diminuire, per quanto possibile, il carico di passeggeri in arrivo positivi e non identificati. Ai fini della identificazione e del contenimento della diffusione di possibili varianti del SARS-COV-2, si impone a tutti i soggetti in ingresso dalla Cina di osservare la seguente disciplina: obbligo di presentazione al vettore, all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti l'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o, nelle 48 ore antecedenti, ad un test antigenico, effettuati per mezzo di tampone con risultato negativo; obbligo di sottoporsi ad un test antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto ovvero, qualora ciò non fosse possibile, entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'Azienda sanitaria locale di riferimento.
In caso di esito positivo del test antigenico, obbligo di sottoporsi immediatamente ad un test molecolare ai fini del successivo sequenziamento ed isolamento fiduciario nel rispetto della normativa vigente; obbligo di effettuare un ulteriore test antigenico molecolare con esito negativo per porre termine al periodo di isolamento.
Ovviamente, l'attività di sorveglianza attraverso l'effettuazione dei tamponi molecolari all'arrivo dei voli diretti provenienti dalla Cina non arresterebbe del tutto l'ingresso sul territorio nazionale, a causa dell'arrivo in Italia di passeggeri anche attraverso voli indiretti, il cui tracciamento è pressoché impossibile, a meno che non si reintroducano misure maggiormente restrittive quali il passenger locator form digitale e il cosiddetto periodo finestra, l'intervallo che intercorre tra l'esposizione al virus e la comparsa della positività. Questo potrebbe far sfuggire il rilevamento molecolare del virus all'arrivo.
In particolare, per quanto riguarda i passeggeri provenienti dalla Cina attraverso voli indiretti, che hanno fatto scalo in Paesi dell'area Schengen, è necessario un raccordo in sede dell'Unione europea, per prendere una decisione comune che possa servire a limitare l'afflusso di persone positive dal Paese asiatico.
A questo proposito, fin dalla mattina del 27 dicembre ho mantenuto continui contatti con le principali istituzioni europee, tra le quali la Commissione e l'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), che è il centro europeo di controllo delle malattie. Tali contatti vengono tenuti per un continuo scambio di informazioni di natura epidemiologica e microbiologica, anche al fine di assumere provvedimenti in tempi rapidi.
Il Ministero partecipa alla rete Early Warning Response System, ai fini dell'identificazione di allerte precoci. Nelle ultime ore, la repentina mutazione del quadro epidemiologico in Cina ha indotto l'intero consesso a valutare come prioritaria l'indagine sul sequenziamento, al fine di individuare eventuali nuove varianti e a prendere in considerazione l'opportunità di misure di controllo comuni nei confronti dei passeggeri provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese.
Fino a quel momento, l'Unione europea e l'Organizzazione mondiale della sanità non avevano dato indicazioni circa eventuali misure che potrebbero diminuire il rischio di importazione di casi di infezione. Su mia proposta è stato convocato l'Health security committee (HSC) per discutere di misure congiunte da adottare sul tema fin qui trattato. La riunione si è tenuta nella mattinata di oggi ed è stata condivisa anche con la commissione la necessità di azioni congiunte finalizzate a rafforzare il monitoraggio ed il sequenziamento. All'ordine del giorno di tale riunione è stata posta anche la lettera che ieri ho inviato alla commissaria dell'Unione europea per la salute, Stella Kyriakides, e alla Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea, la Repubblica Ceca, con la quale ho chiesto che tutti i Paesi membri adottino analoghi provvedimenti.
Per quanto riguarda le ulteriori misure in Italia, abbiamo rafforzato lo stretto monitoraggio delle varianti attraverso le cosiddette flash survey, condotte mensilmente in collaborazione con le Regioni, la piattaforma I-Co-Gen dell'Istituto superiore di sanità, che raccoglie informazioni continue sull'andamento delle varianti identificate nei principali laboratori italiani, e lo studio delle varianti presenti nelle acque reflue.
Definito il piano di preparedness per la gestione della circolazione del Covid nella stagione invernale 2022-2023, proprio oggi ho firmato l'ulteriore proroga, fino al 30 aprile 2023, dell'obbligo dell'uso delle mascherine nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, ivi compresi gli ambulatori e gli studi dei medici di medicina generale.
Infine, per rafforzare il monitoraggio sull'evoluzione epidemiologica derivante dai potenziali rischi legati alla situazione creatasi nella Repubblica Popolare Cinese, ho provveduto a convocare per la giornata di domani l'unità di crisi prevista dal decreto ministeriale 7 agosto 2019 quale osservatorio del Ministero sulla materia. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Ministro della salute.
Per ogni Gruppo è iscritto a parlare un oratore, che ha a disposizione cinque minuti.
È iscritto a parlare il senatore Guidi, a cui do volentieri la parola e, se i colleghi lo consentono, anche un minuto in più. Ne ha facoltà.
GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, la ringrazio per l'eccezione, ma solo per l'amicizia e non per fragilità. Sa bene che sono abbastanza forzuto, per non dire qualche altra cosa. Ve lo perdono per il periodo festivo. (Applausi).
Signor Ministro, devo dire ottimo ministro, sono molto soddisfatto della sua relazione, perché non c'è ideologia, ma c'è scienza e coscienza. Mi permetto di dire, in questo clima un po' esagerato, che la scienza, la migliore scienza, non dà la certezza assoluta, dà la massima certezza probabile, perché la scienza non è una religione e non può essere ideologizzata. Va continuamente confrontata, controllata e messa in relazione con eventi paralleli, non solo nazionali ma - come ahimè o per fortuna si denota - a livello planetario. Quindi, questo gioco dei tamponi, in un'attività preventiva severa e dolce che rispetta le libertà di ognuno, io lo considero fondamentale. Quindi, se ci fosse da dare un assenso, lo darei al 99,9 per cento, numero periodico.
Mi permetto di utilizzare i pochi minuti che soprattutto il mio capo Antonio De Poli mi ha concesso - e lo ringrazio - per dire una cosa: si è troppo demonizzato quello che è stato fatto nei momenti precedenti al nostro Governo, ma tante cose negative vanno dette, soprattutto per quello che riguarda il mio specifico e poi mi taccio. Mi riferisco soprattutto, per quanto riguarda il mio ambito specifico, a questa realtà di contrapporsi alla pandemia con restrizioni, con mascherine, con la scuola a distanza: tutte misure che insieme potevano avere - secondo me, no - giustificazioni da parte di centri di ricerca per perseguire la salute. Ma la salute non è evitare la malattia. La salute è benessere; e questo benessere, così difficile nel periodo pandemico, è stato infranto soprattutto per le giovanissime generazioni, che hanno visto d'improvviso diventare nemici, se non avversari, gli amici, i parenti, gli spazi di vita e di scuola, e persino i genitori (in certi momenti come degli estranei).
In questo momento abbiamo un'emergenza salute mentale di persone, bambine, adolescenti, ragazze e ragazzi. (Applausi). Non intendo accusare qualcuno, perché non è questo il luogo. Deve essere fatto come un obbligo, ed io non mi tirerò mai indietro perché, parallelamente al giuramento come senatore della Repubblica italiana, ho giurato come medico: ripeto, senza accusare nessuno, dobbiamo varare - ne ho già parlato con il presidente Zaffini e anche un po' con il ministro Schillaci - un piano di intervento sulla salute mentale, in maniera dolce ma assolutamente di ascolto, per le giovani generazioni. Forse abbiamo evitato qualche caso di Covid in più, ma non abbiamo evitato tantissima sofferenza mentale.
Vi rivolgo i miei auguri vi abbraccio, spero senza porvi nelle condizioni di ammalarvi, perché, dopo i due precedenti, almeno finora ho evitato di ammalarmi. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, vorrei ringraziare il Ministro per la tempestiva risposta alla richiesta che abbiamo avanzato ieri. Questo tuttavia non mi sottrae dal compito di porre alcune questioni.
Innanzitutto, leggiamo le notizie che purtroppo arrivano dalla Cina, e non solo: ho letto prima un'agenzia in cui qualche senatore ha dichiarato che una bomba biologica sta arrivando dalla Cina. Quindi non basta fare le conferenze stampa dichiarando che il Covid è stato sconfitto. Si è voluto liberalizzare tutto, ma vorrei ricordare che in quest'Aula pochi giorni fa abbiamo votato un provvedimento che ripristinava l'intervento sui no vax. In sostanza, almeno questo tema poniamocelo. Ci vuole quindi molta attenzione prima di fare dichiarazioni. (Applausi). Lo dico perché siamo di fronte al fatto che si diceva: la scienza fuori, decide la politica. No, credo che la politica debba prendere delle decisioni, ma avendo la consapevolezza anche perché io, che abito in Lombardia, ricordo bene cosa è accaduto in Lombardia, a partire da Codogno. Adesso si parla di Malpensa.
Ovviamente, come diceva lei, signor Ministro, non si possono controllare solo i cittadini che arrivano dalla Cina. Con quelli che arrivano dalla Svizzera, ad esempio, che cosa si fa? Forse bisogna ripristinare velocemente, come mi è parso di capire dalla sua relazione, una regia nazionale.
Abbiamo visto che, dal punto di vista della gestione di questa situazione, l'esperienza a livello regionale è stata drammatica. Va quindi centralizzata nuovamente questa discussione. Il Governo deve riprendere in mano il lavoro su questo problema.
Ricordo che le case di comunità sono delle cose vuote, oggi non le abbiamo; i medici di base non sono pronti per affrontare la situazione. È necessaria quindi una regia nazionale in cui in sostanza nessuno venga lasciato solo e, nello stesso tempo, si ricostruisca un piano, senza drammatizzazione. Ad esempio, la liberalizzazione che è stata dichiarata purtroppo non è possibile nella situazione in cui viviamo. Ma credo che dovremmo intervenire in termini precauzionali, anche se non penso si debbano chiudere in casa le persone; quanto all'immunità di gregge, è successo quello che è successo.
C'è la questione delle mascherine, dei tamponi e dei vaccini e in più quella della tracciabilità.
Il tempo è tiranno, per cui devo stringere, ma vorrei capire sostanzialmente come l'Italia riesca a muoversi. Signor Ministro, lei ci ha detto che le varianti che circolano in Cina sono varianti che conosciamo nel nostro Paese. Vorrei che questo fosse scientificamente provato, perché va bene dirlo, ma bisogna sostanziarlo e chi lo decide? Vorrei quindi sapere che cosa si intende fare.
Per chiudere, solleciterei sostanzialmente a non drammatizzare o militarizzare la situazione, ma certamente ad avere molta più cautela di quella che abbiamo avuto nel dichiarare chiusa la vicenda, ripristinando un percorso di prevenzione in grado di garantire davvero un'immunità alle cittadine e ai cittadini italiani. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gelmini. Ne ha facoltà.
GELMINI (Az-IV-RE). Signor Presidente, l'evoluzione della pandemia in Cina è seguita non solo dall'Italia, ma dal mondo intero, con grande apprensione perché - come ha sottolineato il Ministro - la decisione del Governo di quel Paese di azzerare le misure antiCovid, di riaprire le frontiere e di consentire ai cittadini di varcare i confini nazionali sta destando grande allarme.
È un allarme legato a un giudizio ormai storico su come è stata gestita la pandemia in quel Paese, un giudizio molto severo. Siamo di fronte a una gestione fallimentare della pandemia e anche della trasparenza (Applausi), perché quella che è mancata è una gestione nel merito dal punto di vista non solo sanitario ed epidemiologico, ma anche della trasparenza e i numeri sono lì a dimostrarlo e sono impressionanti.
Certo, per il momento è la variante Omicron, che universalmente è considerata la meno pericolosa, ma parliamo di 250 milioni di contagi. E anche quello che è emerso da un veloce screening a Malpensa evidenzia come un visitatore su due proveniente dalla Cina sia affetto da Covid.
Sarà adesso cruciale allora capire se è concreto il pericolo di nuove varianti. Noi non vogliamo cedere all'allarmismo, anzi, lo riteniamo inutile. Siamo orgogliosi dei risultati che l'Italia ha ottenuto. Oggi il nostro Paese è in una condizione ben diversa da quella della Cina, grazie a una straordinaria campagna vaccinale, grazie al lavoro svolto dal Servizio sanitario nazionale (Applausi), dalla Protezione civile, dal generale Figliuolo e dallo stesso Governo Draghi. Ma sicuramente molto resta ancora da fare, in particolare con riferimento alla quarta dose. Su questo, signor Ministro, mi lasci dire che non abbiamo ben compreso, neppure dalla conferenza di oggi del presidente Meloni, che cosa esattamente intendiate fare e che cosa si farà per garantire la quarta dose.
In questa situazione, migliore di quella della Cina, ma non del tutto rosea, ci sono tre parole d'ordine: prudenza, cooperazione europea e vaccini, ma sono tre parole d'ordine con cui il Governo e soprattutto la sua maggioranza non hanno particolare familiarità.
Oggi lei ci ha riferito del provvedimento che tempestivamente è stato adottato per imporre il tampone ai passeggeri provenienti dalla Cina. Ci lasci però osservare che non ci sentiamo rassicurati dalle sue parole, e non per sfiducia nei suoi confronti - lei è e resta un uomo di scienza - ma per la sfiducia che larga parte della sua maggioranza ha manifestato proprio nei confronti della scienza. (Applausi). Basta ricordare le prime prodezze di questo Governo: aver anticipato di due mesi il rientro in corsia degli operatori sanitari (Applausi); che non si erano sottoposti al vaccino; aver cancellato le multe per i no vax (Applausi); aver abrogato l'obbligo di presentare il greenpass negli ospedali e nelle RSA e aver silenziato la diffusione quotidiana dei dati sui contagi (Applausi), salvo oggi riscoprire dalle parole del presidente Meloni l'opportunità di un osservatorio sul Covid. Non valeva la pena continuare con il metodo che si era dato il Governo precedente? E poi, oltre alle cose che avete fatto, ci preoccupano anche quelle che non state facendo.
Abbiamo concluso oggi l'esame della manovra finanziaria e ci aspettavamo che in una stagione post-pandemica, dove gli effetti del Covid sono ampiamente presenti, essa fosse l'occasione per dire cosa intendete fare sulla sanità. (Applausi). Ci avete intrattenuto invece sui POS. Sembrava che il problema fosse investigare come gli italiani pagano il caffè, se in contanti o con le carte di credito. (Applausi). Noi pensiamo invece e continueremo a incalzarvi per sapere cosa intendete fare e dove intendete trovare i soldi per finanziare la sanità e tutte quelle visite oncologiche che oggi lunghe liste d'attesa non riescono a garantire.
Soprattutto vorremmo sapere, visto che il presidente Meloni ha dichiarato con orgoglio di non voler utilizzare le risorse del MES, come farete a far fronte alla carenza di medici e infermieri che mettono a repentaglio il diritto alla salute. (Applausi).
Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 16,02)
(Segue GELMINI). Queste sono le argomentazioni e le questioni su cui ci aspettavamo, non solo all'interno di questa informativa, ma durante l'iter della manovra, si dovesse discutere. Ciò non è accaduto, noi non ci stancheremo, Ministro, anche in futuro, di incalzarla proprio su questo tema, perché il diritto alla salute non può essere messo in discussione e a repentaglio dalle poche risorse che avete stanziato. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.
GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Ministro, il Gruppo Forza Italia è soddisfatto dalle sue informazioni. La ringraziamo anche per la tempestività con cui ha voluto dare queste notizie all'Assemblea.
Non voglio raccogliere le polemiche di chi sembra sbarcato da Marte in questo momento. Avendo svolto infatti funzioni di governo fino a pochi mesi fa, poteva moltiplicare il numero dei medici e il numero degli interventi nella sanità. (Applausi). Cara collega, da Marte vedo sbarcata poca gente, sinceramente. Non voglio incidere in maniera ulteriore su queste vicende. Fatta la lezione, si va a prendere il treno o l'aereo; benissimo, grazie della lezione. (Applausi). Faccia il tampone prima di arrivare a Milano, così arriverà più tranquilla.
Credo, però, Ministro, che nello stesso tempo io debba sottolineare il fatto che il Gruppo Forza Italia su alcune questioni ha fatto delle sottolineature anche nelle settimane passate. Ricordo che la nostra capogruppo Licia Ronzulli, intervenendo su un provvedimento giorni fa in quest'Aula, aveva scandito alcune preoccupazioni che noi abbiamo rispetto alla campagna di vaccinazione. Ad esempio, diciamo al Governo, come ulteriore stimolo, che il fatto che ci sia il 30-40 per cento dei vaccinati con la quarta dose over sessantacinque anni o fragili deve indurre a riprendere una comunicazione, una sollecitazione, una moral suasion perché a volte si dà la sensazione di essere usciti dall'emergenza.
La situazione è diversa da quella che abbiamo vissuto anni fa, lo sappiamo tutti e nessuno auspica blocchi. Ci mancherebbe altro. Non si deve abbassare però la guardia. Questo è il senso delle espressioni che noi abbiamo reso anche nelle settimane passate e che abbiamo scandito anche rispetto ai famosi medici no vax e quant'altro. Non c'è dubbio che vi sia la necessità di rimanere a guardia della salute pubblica, con modalità che saranno diverse, con un'emergenza che - per fortuna - non è quella dei tempi del lockdown, che però impone una cautela.
Ha fatto bene a darci le notizie sui contatti europei e sulle riunioni; ne abbiamo preso atto rassicurati e la invitiamo a sollecitare ancora di più una coesione internazionale. Ricordo che Forza Italia si vanta di essere stata quella che, quando nacque il Governo Draghi, dopo i disastri gestionali di Conte e company in materia di emergenza... (Commenti). Lo sapevo che avreste urlato. I disastri: erano più le durate delle comunicazioni televisive che l'efficacia degli interventi. Noi ci presentammo alla trattativa di Governo non chiedendo posti, ma con il piano vaccinale da 500.000 dosi al giorno. (Applausi).
Ricordiamo quella fase in cui noi sollecitammo strutture straordinarie, che furono costituite e che hanno consentito al Paese di affrontare quell'emergenza. Oggi siamo in una fase diversa, ma non abbassiamo la guardia. Questo è l'invito che possiamo farle, signor Ministro. Ci vuole più scienza e meno incoscienza, più consapevolezza che non siamo usciti da una certa situazione.
Voglio sottolineare che la Regione Lombardia ha dato ancora una volta un esempio di efficienza. Il 24 dicembre l'assessore Bertolaso ha lanciato un allarme e dal 26 dicembre - lei ha citato le notizie della Lombardia e i contatti che ha avuto - hanno disposto dei controlli. È la Regione più grande d'Italia e ha degli hub aeroportuali, per cui è ovvio che è quella più esposta a rischi, ed è intervenuta prima di altre. Quindi, il contatto e il rapporto con le Regioni devono essere fondamentali.
Se non si vogliono rifare strutture straordinarie centralizzate, bisogna che le Regioni si uniformino al livello di consapevolezza e di efficacia della Regione Lombardia e di Guido Bertolaso. Nessuno è indispensabile; se qualche assessore si mette a fare il candidato, c'è qualcun altro, più bravo di lei, che sa affrontare le emergenze. Invitiamo quindi il Governo a proseguire su questa strada e a rilanciare, Ministro, la campagna vaccinale della quarta dose. Questa è un'esplicita richiesta che le facciamo come Forza Italia.
C'è poi la questione della Cina, che è il luogo da dove è partito tutto. La Cina ha 250 milioni di contagi? Non lo so, non so quale sia la verità. Spero di no, perché sarebbe una cifra enorme. Non sono uno scienziato e non mi sostituisco a lei. Ma, se fossero quelli i numeri, la trasformazione dei virus e quant'altro avrebbe un campo sterminato. Ora alla Cina bisogna imporre l'uso dei vaccini europei, perché la sottovalutazione di quello che è accaduto in Cina da parte dei cinesi è gravissima. Hanno creato dei danni al pianeta, dei quali dovrebbero rispondere; ma nessuno solleva più questo problema. (Applausi). Ci si inchina troppo a Xi Jinping e non si chiede conto alla Cina dei danni che ha fatto al pianeta. È un Paese che nega i diritti di ogni tipo, che inquina più di chiunque altro al mondo, che fa concorrenza sleale e che non ha adottato una politica sanitaria adeguata. Esso rappresenta un pericolo per il pianeta, anche in questa fase. Chi presenterà mai il conto alla Cina? (Applausi). Questo è un tema che andrebbe posto nelle sedi internazionali. E noi chiediamo al Governo attuale, che sicuramente può avere più coraggio in proposito, di alzare la voce.
Andiamo avanti con i vaccini e guardiamo questa situazione senza allarmismi, ma con il realismo che Forza Italia, anche nelle settimane passate, aveva espresso, con spirito collaborativo e con piena fiducia nell'operato del Governo e del Ministro. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Guidolin. Ne ha facoltà.
GUIDOLIN (M5S). Signor Ministro, oggi siamo qui a parlare del Covid-19 e di come gestire una nuova recrudescenza che sembra arrivare dalla Cina. Sarebbe fin troppo facile calcare la mano sulle contraddizioni di questo Governo, di fronte a un Presidente del Consiglio che durante la pandemia, da leader dell'opposizione, ha disgraziatamente solo remato contro le misure che responsabilmente venivano prese dal Governo Conte, dicendo tutto e il contrario di tutto.
Le ricordo che questo Esecutivo, come primo atto, ha scelto di alleggerire quelle misure che, nel corso degli ultimi due anni, ci hanno consentito di evitare una catastrofe. Sarebbe fin troppo facile ricordarle che noi, da questi banchi, ci siamo opposti alla vostra concezione della gestione della pandemia. Abbiamo presentato recentemente un emendamento al decreto rave, per prorogare l'utilizzo delle mascherine fino al 31 marzo. Bocciato, salvo poi farlo lei, signor Ministro, fino a primavera. Sin troppo facile dirle che sarebbe stato un errore gravissimo togliere le mascherine negli ospedali e alleggerire quelle basilari misure di contrasto per proteggere i più fragili.
Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 16,13)
(Segue GUIDOLIN). Oggi lo stesso presidente del Consiglio Meloni dice che le mascherine sono importanti per contrastare il virus. Peccato abbia evidenziato nello stesso discorso che le misure restrittive non abbiano funzionato. Invece solo grazie a quelle misure è stata evitata una catastrofe. Quelle misure, signor Ministro, hanno permesso di evitare in Europa 3 milioni di morti e siamo non noi a dirlo, ma importanti studi europei di ricerca. (Applausi).
Il Governo Conte bloccò i voli da e per la Cina quando ve ne fu bisogno e agì sempre con tempestività rispetto all'evolversi delle situazioni. Oggi abbiamo strumenti, mezzi e conoscenze che nel 2020 non avevamo. Abbiamo quindi l'opportunità di poter intervenire in modo sicuramente più capillare. La pandemia è stata una grande lezione: per noi sicuramente, non so per il suo Governo, signor Ministro, che ha scelto nella manovra economica appena approvata dalla sua maggioranza di non investire in modo massiccio in sanità e nella ricerca, come avevamo chiesto di fare. (Applausi). Allo stesso modo avevamo chiesto di premiare chi lavora nei servizi di emergenza-urgenza e di alzare le indennità dei nostri infermieri, tra i meno pagati in Europa: indennità di specificità, indennità di tutela del malato e indennità di pronto soccorso esistono e possono essere utilizzate ora per aumentare le buste paga, solo grazie al nostro lavoro, come sapete bene. (Applausi).
Avete scelto altro: avete premiato le società sportive di serie A, vi siete preoccupati di aumentare il tetto all'uso del contante, ma alla sanità e alla ricerca avete dato solo le briciole.
Oggi dalla Cina arriva un nuovo allarme: il Covid-19, che avete derubricato nei fatti e nei provvedimenti, additando come esasperato l'atteggiamento avveduto di chi vi ha preceduto, torna a far parlare di sé e a portare il Governo in quest'Aula a riferire in merito a una situazione che credevamo superata. Il virus non è sconfitto. Grazie ai vaccini in questi anni siamo riusciti a circoscrivere l'emergenza, alleggerendo il Servizio sanitario nazionale. Ma non si deve e non si può abbassare la guardia. Non possiamo dimenticare i feriti portati via a Bergamo sui mezzi militari, gli amici, i genitori, i nonni che ci hanno lasciato (Applausi). E, nel ricordarli, vi chiediamo di non abdicare a questi criteri di proporzionalità e adeguatezza delle misure adottate dal presidente Conte, che oggi sono ancora necessarie. Guai ad abbassare la guardia. Guai a fare facile propaganda sulla pelle dei cittadini. Guai a tornare a risparmiare sulla sanità e sul Servizio sanitario nazionale.
Questo è ciò che come MoVimento 5 Stelle ci sentiamo di dire ed io come senatrice di questo Gruppo, ma anche come persona che prima di entrare in quest'Aula faceva parte di quel personale sociosanitario e lavorava negli ospedali, negli hospice e nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA), le dico di rinunciare, signor Ministro, ad assecondare posizioni sconclusionate, frutto di una costante e becera campagna elettorale a scapito della sicurezza sanitaria del nostro Paese. Medici e personale sociosanitario non ce la fanno più.
Signor Ministro, quando si governa non si può abdicare alle responsabilità e oggi la parola responsabilità ha un significato importante e bisogna applicarla nella sua interezza, per la sua importanza e nella sua consistenza. Per questo le chiediamo quale piano pensate di predisporre e quali misure intendete prendere rispetto a questa nuova emergenza che investe i nostri cittadini e tutto il Servizio sanitario nazionale. Oggi deve vincere la responsabilità - come dicevo - quella vera, non la demagogia, e ci auguriamo, signor Ministro, che questa, al netto di convincimenti ideologici senza capo né coda, sia la strada che sceglierete di percorrere, non per il lavoro portato avanti dal presidente Conte, non per le richieste che avanziamo come MoVimento 5 Stelle, ma nel solo ed esclusivo interesse dei cittadini e di tutto il personale del nostro Servizio sanitario nazionale. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cantù. Ne ha facoltà.
CANTU' (LSP-PSd'Az). Signor Ministro, la sorveglianza e la prevenzione attraverso il sequenziamento sono misure fondamentali per il governo dei rischi endemici e pandemici. E sulla base delle spiegazioni che ci ha dato, il provvedimento adottato va sicuramente nella direzione di contrastare la diffusione di eventuali varianti, che ci siano o meno, per non dare alcun vantaggio al virus. Ma come anche da lei è stato ben detto, occorre andare oltre, agendo in termini di tempestiva prevenzione, anche in chiave europea. Difatti, si palesa la necessità di non continuare a rincorrere il virus, ma di adottare una strategia complessiva, finalmente paneuropea, di prevenzione e di aggressione sistemica anche sul versante di un'efficace cordone sanitario, nell'eventualità, e certamente da questo punto di vista richiamando con ogni mezzo i cinesi alle loro responsabilità istituzionali, sanitarie ed economiche. (Applausi).
Altrimenti, rischiamo di far vincere la tartaruga del paradosso di Zenone, ma il virus - come tutti sappiamo - non è una tartaruga. Da parte nostra, avrà comunque tutto il supporto necessario e la rapidità con cui ha messo in atto questo provvedimento potrebbe essere la strategia vincente, anzi lo dovrebbe essere soprattutto e con riferimento alle migliori iniziative da concertare con gli altri Ministri europei. Sono certa che saprà trovare le argomentazioni per farlo. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crisanti. Ne ha facoltà.
CRISANTI (PD-IDP). Signor Ministro, sulla base della sua relazione apprendiamo che sono state prese delle misure per mitigare l'impatto in Italia della recrudescenza di SARS-COV-2 in Cina. L'obiettivo di queste misure è quello di rilevare l'emergenza di nuove varianti e, in secondo ordine, diminuire l'introduzione di nuovi casi. E queste sono iniziative sicuramente lodevoli. La necessità di queste misure trae origine dalla totale assenza di dati certi che provengono dalla Cina. La Cina ha smesso di dare informazioni sull'incidenza giornaliera di nuove infezioni, il numero di casi del giorno, sulla gravità dell'infezione per fascia di età e sulla mortalità. La mancanza di dati relativi alla Cina è la dimostrazione tangibile del danno causato dalla mancanza di informazione e trasparenza, strada che lei e il suo Governo avete già intrapreso eliminando il bollettino giornaliero dei casi. (Applausi).
L'identificazione dei casi e il controllo all'arrivo sui voli provenienti dalla Cina avranno un impatto praticamente trascurabile per due ragioni. La prima è la conseguenza della proposta contenuta nella sua ordinanza di utilizzare i test antigenici. In condizioni di elevata trasmissione - e lei lo sa bene - non hanno sufficiente capacità predittiva negativa, cioè quella di identificare i falsi negativi. Noi stiamo applicando un colabrodo invece che una rete. (Applausi).
La seconda è legata al fatto che queste misure non intercettano i viaggiatori provenienti dalla Cina che effettuano scali intermedi: stesso errore fatto tre anni fa all'inizio della prima epidemia, comprensibile allora per inesperienza e ingenuità, ora ingiustificato e colpevole. Senza l'introduzione a livello europeo della passenger locator form, cioè il sistema di tracciamento dei passeggeri in transito, la misura adottata dall'Italia avrà praticamente effetto trascurabile. È compito e dovere del Governo concordare a livello europeo la reintroduzione della passenger locator form e allo stesso tempo chiedere con vigore, questa volta, al Governo cinese, di condividere tutte le informazioni in loro possesso. (Applausi).
Bisogna inoltre dire con chiarezza agli italiani che queste misure, anche se fossero adottate in modo ottimale, avrebbero solo l'effetto di ritardare l'introduzione e l'impatto di nuove varianti pericolose in Italia. E qui non possiamo fare a meno di ribadire che la differenza tra l'Italia e la Cina in questo momento è la percentuale di persone protette non fragili. (Applausi). Siamo noi vaccinati che contribuiamo significativamente a bloccare la trasmissione del virus ai fragili. (Applausi). Ed è bene ribadire che questa protezione è stata raggiunta grazie all'impegno del passato Governo, a tutte le misure che sono state adottate per arrivare a un livello di vaccinazione tra i più elevati al mondo; vaccinazione che, purtroppo - lo sappiamo - non induce a una protezione a lungo termine. Senza una campagna di vaccinazione, potremmo, a breve, trovarci di nuovo in una situazione di vulnerabilità. (Applausi).
Prendiamo atto che, ad oggi, non è stata fatta alcuna campagna incisiva per indurre i cittadini, tutti i cittadini, a completare il ciclo vaccinale contro il Covid-19. Per bloccare gli effetti della epidemia, non basta vaccinare i fragili, perché sono proprio i fragili, anche se vaccinati, che vanno incontro alle complicazioni più gravi. Siamo noi, i non fragili, che contribuiamo in modo significativo a bloccare la trasmissione del virus. (Applausi).
La seconda linea di difesa contro l'impatto della epidemia - come hanno visto tutti gli italiani in televisione con i loro occhi - sono i reparti di rianimazione e di pronto soccorso. Colgo qui l'occasione per ricordare che lei aveva promesso lo stanziamento di risorse per il pronto soccorso, cosa che non è accaduta. Quindi mi rivolgo a lei, come medico, come accademico, e le chiedo: ma lei, in questi tre anni, c'è mai stato al pronto soccorso del suo ospedale? (Applausi. Commenti).
Mi avvio verso la conclusione, constatando come tutti i presidi di controllo per contrastare l'epidemia siano stati progressivamente smobilitati e, allo stesso tempo, si sia tentato di minimizzare la pandemia, argomentando che il virus è cambiato e che ormai è endemico. Le notizie che ci giungono dalla Cina dimostrano, ancora una volta, che il virus non è cambiato e che è una minaccia incombente. E mi permetto di ricordare, a lei e al Governo, che endemico non vuol dire innocuo. (Applausi).
Crea sconcerto anche il comma 2 dell'articolo 1 della suddetta ordinanza, nel quale le disposizioni relative all'isolamento non valgono per numerose categorie di persone, come nel caso di positivi in assenza di sintomi: come se non fosse stato già abbastanza provato e documentato il contributo degli asintomatici a trasmettere l'infezione.
Ricordo a lei e a quest'Aula che è stato proprio il mancato riconoscimento della velocità di trasmissione degli asintomatici a innescare la diffusione del virus in Italia, con effetti catastrofici durante la prima ondata. Faccio davvero fatica, signor Ministro, a pensare a chi abbia scritto questa ordinanza.
Infine, e qui concludo veramente, molto spesso mi viene fatta la domanda su cosa abbiamo imparato da questa epidemia. La risposta, sulla base dell'azione e della narrativa del Governo, è una: poco. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.
ZAFFINI (FdI). Signor Ministro, prenda Crisanti a farle da consulente. Vedrà che ce la caveremo egregiamente. (Commenti).
In realtà, signor Ministro, io la ringrazio della disponibilità, ma ne ero certo, tant'è che proprio ieri abbiamo detto ai colleghi di non prenotare il viaggio di ritorno. Eravamo, infatti, certi che lei avrebbe dato la sua disponibilità, perché conosciamo il suo stile e conosciamo anche la sua capacità di ribaltare un paradigma. (Commenti).
Cosa? La mano in tasca? La mano in tasca la tengo.
PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a consentire a tutti di intervenire. Prego, senatore Zaffini, prosegua.
ZAFFINI (FdI). Scusi, signor Presidente, lei ha ragione, ma ho dovuto rispondere.
PRESIDENTE. Era un commento irrilevante ai fini dell'intervento. Lei può intervenire, comunque.
ZAFFINI (FdI). Ha ragione, signor Presidente.
Signor Ministro, solo un breve cenno ai fini della comprensione. La collega Gelmini diceva che noi dovevamo continuare a fare quello che ha fatto il precedente Governo. Ricordo che le misure del precedente Governo hanno determinato, in questo Paese, 160.000 decessi, il maggior numero di decessi d'Europa, e hanno determinato un abbattimento di nove punti di PIL, perché le due misure che dovevano lavorare evidentemente in modo opposto - cioè più stringi, più abbatti il PIL e meno decessi riscontri - hanno invece lavorato in parallelo. Abbiamo avuto il maggior abbattimento di punti di PIL e il maggior numero di decessi. Questo è un dato di fatto: sono i numeri a parlare, a proposito di Conte, Speranza, eccetera.
Comunque, signor Ministro, noi premiamo il suo pragmatismo, la sua capacità di risposta e la sua razionalità. Sul sequenziamento dei positivi, purtroppo non c'è altro modo per verificare i positivi. Non possiamo fare tamponi molecolari a tutti quelli che sbarcano dalla Cina: quindi, in un primo approccio vengono fatti i test antigenici e ai positivi viene poi fatto il molecolare con relativo sequenziamento. Se c'è un'altra proposta ce la dica. Apposta dicevo di prendere il senatore Crisanti come consulente.
Il cambio di visione parte proprio dai tamponi: quante guerre abbiamo fatto in quest'Aula - chi c'era nella scorsa legislatura se le ricorda - per dire a Speranza che bisognava fare mezzo milione di test al giorno, perché dovevamo andare a trovare gli asintomatici che andavano in giro a infettare. (Applausi). Oggi i tamponi, a cominciare dai cinesi, li continuiamo a fare. Continuiamo a fare i tamponi, cosa che peraltro proponevamo di fare anche nell'imminenza della prima ondata, quando Fratelli d'Italia propose di fare i tamponi a coloro che arrivavano dalla Cina, sia con volo diretto, sia con volo passante per l'Europa.
Il monitoraggio delle nostre strutture sanitarie è quotidiano. Occorre capire come l'assetto della nostra sanità pubblica regga all'impatto degli eventuali nuovi positivi. Ad oggi quelle strutture sono in totale sicurezza.
Rispetto alla temporaneità del provvedimento, capisco che voi non capite, perché la nostra idea di agire sull'epidemia è diversa. (Commenti). Quindi, capisco che voi non capiate, ma non perché non siete capaci, ma perché facciamo cose diverse e non potete pretendere che facciamo le stesse cose che avete fatto voi. L'avevamo detto e lo stiamo mantenendo: facciamo cose diverse. Il provvedimento di cui stiamo ragionando scade a gennaio, perché non interessa a questo Governo e a questo Ministro ricominciare a diffondere il terrore. Interessa invece agire sui dati epidemiologici qualora questi vengano riscontrati dagli strumenti che si mettono in campo.
Sollecito l'interessamento delle strutture europee - lei lo ha fatto, Ministro e la ringrazio - affinché questo provvedimento del nostro Paese sia condiviso anche dall'Europa.
Con questo, Ministro, non trovo altro da dirle: proceda come fin qui ha fatto e il Parlamento l'ascolterà ogni volta che lei verrà. La ringrazio ripetutamente e per il futuro per quando lei vorrà venire a riferire, posto che nei cinque anni passati per vedere Speranza in quest'Aula abbiamo dovuto aspettare mesi. (Applausi). Quindi, Ministro, grazie e continui a fare quello che fa. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Ministro della salute, che ringrazio per la disponibilità.
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di martedì 10 gennaio 2023
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 10 gennaio 2023, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:
Vi comunico che potrebbe essere convocata, nei giorni precedenti al 10 gennaio, una seduta per la comunicazione di decreti che potrebbero essere assegnati al Senato. Si tratta in quel caso di seduta che ha solo il compito di annunciare l'arrivo del decreto e non comporta votazioni o discussioni.
La seduta è tolta (ore 16,30).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (442)
ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA
Parte I
SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI
Art. 1.
Approvato con voto di fiducia
(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2023, 2024 e 2025, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre dell'anno 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 4, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
6. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel quarto trimestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre dell'anno 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonché, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
9. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui commi da 2 a 5, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
« 7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »;
b) al comma 16-ter è aggiunto il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute ».
11. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre dell'anno 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
12. Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 963 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023.
13. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023 sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.
14. Le disposizioni del comma 13 si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.
15. Al fine di contenere, per il primo trimestre dell'anno 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA fissa una componente negativa degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro. Per le finalità della presente disposizione è autorizzata la spesa di 3.543 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1.200 milioni di euro rispettivamente entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento di 1.143 milioni di euro entro il 31 maggio 2023.
16. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento. Qualora le forniture di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da emanare entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.
17. Per l'anno 2023, sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i nuclei famigliari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido nel corso dell'anno 2023 fino a 15.000 euro.
18. Per il primo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas, con delibera dell'ARERA. La suddetta delibera ridetermina le agevolazioni di cui al primo periodo, tenendo conto del valore dell'ISEE stabilito dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e, in particolare, della necessità di determinare risparmi più elevati per le famiglie con valori di ISEE di cui al primo periodo.
19. Per le finalità di cui ai commi 17 e 18, un importo pari a 2.515 milioni di euro è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2023.
20. In prima attuazione, in coerenza con l'obiettivo intermedio 7 della missione 1, componente 2, gli oneri nucleari coperti tramite il conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui all'articolo 42 dell'allegato A alla deliberazione dell'ARERA n. 231/2021/R/eel, del 1° giugno 2021, e il conto per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale, di cui all'articolo 51 della medesima deliberazione, non sono più soggetti all'obbligo di riscossione da parte dei fornitori. A decorrere dall'anno 2023 le relative misure sono adottate nel limite delle risorse di cui al comma 22. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'ARERA, nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze in relazione alla definizione dei criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività connesse al decomissioning delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'aggiornamento del piano delle attività, anche ai fini delle eventuali rimodulazioni finanziarie.
21. Il comma 298 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e il comma 493 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
22. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, di cui 15 milioni di euro annui destinati alle misure di compensazione di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio di ciascun anno.
23. Entro il 30 settembre 2023, l'ARERA formula proposte e relative stime per l'estensione di quanto previsto al comma 20 ad altre tipologie di oneri generali di sistema.
24. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione dell'effettivo fabbisogno da parte dell'ARERA. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.
25. Con delibera dell'ARERA, i procedimenti di interruzione della fornitura del gas naturale per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale possono essere sospesi fino al 31 gennaio 2023, nel limite di 50 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2023, nel limite dell'effettivo fabbisogno.
26. Al fine della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio, di cui alla delibera dell'ARERA n. 274/2022/R/gas, del 24 giugno 2022, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione, da parte dell'ARERA, dell'effettivo fabbisogno derivante dalla vendita da parte del responsabile del bilanciamento, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.
27. Al fine della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per l'esecuzione del premio giacenza e del contratto per differenze a due vie, di cui alle delibere dell'ARERA n. 165/2022/R/gas, dell'8 aprile 2022, e 189/2022/R/gas, del 27 aprile 2022, è autorizzata la spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione, da parte dell'ARERA, dell'effettivo fabbisogno degli importi netti da riconoscere agli utenti, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.
28. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica procedono all'individuazione di uno o più intermediari finanziari abilitati perché, con apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina pertinente in tema di mercati finanziari, siano adottate pratiche volte a facilitare la liquidità e assicurare la fluidità dei mercati finanziari nei quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas, anche attraverso esposizione in maniera continuativa di proposte impegnative di acquisto e vendita su quantità minime di titoli rappresentativi di forniture, ovvero attraverso ogni altra pratica di mercato consentita volta a garantire maggiore liquidità del mercato, consentendo di stabilizzare il prezzo in un contesto di alta volatilità. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
29. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.
30. In attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, a decorrere dal 1° dicembre 2022 fino al 30 giugno 2023, è applicato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell'energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a una via, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:
a) impianti a fonti rinnovabili non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
b) impianti alimentati da fonti non rinnovabili di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento (UE) 2022/1854.
31. Il tetto sui ricavi si applica a qualsiasi ricavo di mercato dei produttori di energia elettrica generata dagli impianti di cui al comma 30 e, ove presenti, degli intermediari che partecipano ai mercati all'ingrosso dell'energia elettrica per conto dei produttori medesimi, indipendentemente dall'orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l'operazione che genera il ricavo e dal fatto che l'energia elettrica sia negoziata bilateralmente o in un mercato centralizzato.
32. Per le finalità di cui al comma 30, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):
a) un prezzo di riferimento pari a 180 euro per MWh ovvero, per le fonti con costi di generazione superiori al predetto prezzo, a un valore per tecnologia stabilito secondo criteri definiti dall'ARERA nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 35, tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio e di un'equa remunerazione degli investimenti. A tal fine, nel caso di impianti incentivati con meccanismi a una via diversi da quelli sostitutivi dei certificati verdi, il prezzo di riferimento è pari al valore massimo tra l'importo di 180 euro per MWh e la tariffa spettante;
b) un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato, calcolata quale media ponderata per gli impianti non programmabili, sulla base del profilo di produzione del singolo impianto, e quale media aritmetica per gli impianti programmabili, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che non rientrano nelle ipotesi di cui al comma 37, al prezzo indicato nei contratti medesimi.
33. Qualora la differenza di cui al comma 32 risulti negativa, il GSE conguaglia o richiede al produttore l'importo corrispondente.
34. I produttori interessati, previa richiesta da parte del GSE, trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla richiesta stessa, una dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui ai commi da 30 a 38, come individuate dall'ARERA con i provvedimenti di cui al comma 35.
35. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 30, 31, 32, 33 e 34, anche in continuità con le modalità operative definite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
36. I proventi derivanti dall'attuazione dei commi da 30 a 38 sono versati dal GSE ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 1.400 milioni di euro e degli eventuali maggiori oneri derivanti dai crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 9, come accertati a seguito di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate. Le maggiori somme eventualmente affluite all'entrata del bilancio dello Stato rispetto a quanto previsto al primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, volto al finanziamento delle misure aventi le finalità di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2022/1854, sulla base di modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
37. Le disposizioni dei commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 non si applicano:
a) agli impianti di potenza fino a 20 kW;
b) all'energia elettrica rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28;
c) all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 1° dicembre 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore al valore di cui al comma 32, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti;
d) all'energia elettrica oggetto di contratti di ritiro conclusi dal GSE ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore al valore di cui al comma 32, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti;
e) agli impianti a fonti rinnovabili con contratti di incentivazione attivi che risultino regolati con meccanismo a due vie, agli impianti a fonti rinnovabili con contratti che prevedono il ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva dell'energia elettrica da parte del GSE nonché all'energia elettrica condivisa nell'ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
38. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 si interpretano nel senso che, ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.
39. Il termine di entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, è prorogato al 31 dicembre 2023.
40. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 39 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
41. Per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco, previsti dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, è istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato dalla società Terna Spa su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. La procedura di cui al primo periodo è volta a selezionare i soggetti che assumono l'impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023, ai sensi del citato regolamento (UE) 2022/1854. Ai fini di cui al presente comma, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società Terna Spa trasmette una proposta di procedura al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede all'approvazione della stessa, sentita l'ARERA.
42. La proposta di procedura di cui al comma 41 individua le ore di picco che, nel rispetto dei parametri previsti dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/1854, rappresentano la base per il calcolo dell'obiettivo di riduzione dei consumi, e formula le previsioni sul consumo lordo di energia elettrica nelle ore di picco, anche considerando i dati storici, rispetto alle quali è definito l'obiettivo di riduzione dei consumi stessi.
43. Il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 41 è coordinato con la procedura prevista dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 464 del 21 ottobre 2022, finalizzata al contenimento indiretto dei consumi di gas da parte dei carichi industriali che offrono il servizio di interrompibilità elettrica, e tiene conto delle esigenze di adeguatezza del sistema elettrico nazionale. Il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 41 può essere esteso, su base annuale, per le esigenze di riduzione indiretta dei consumi di gas per l'anno 2023, nel limite delle risorse di cui al comma 44.
44. Per le finalità di cui ai commi da 41 a 43 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2023.
45. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
46. Il contributo di cui al comma 45 è altresì riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
47. Il credito d'imposta di cui ai commi 45 e 46 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
48. Il credito d'imposta di cui ai commi 45 e 46 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui ai commi da 45 a 50. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1988, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonché, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
49. Le disposizioni dei commi da 45 a 50 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
50. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 45 al presente comma, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
51. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono aggiunti i seguenti:
« 1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al medesimo credito d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonché, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».
52. In considerazione delle difficoltà causate dalla crisi energetica che interessano il settore del vetro di Murano, il fondo istituito dall'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano, è rifinanziato nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023. Gli interventi di sostegno finanziati a valere sulle risorse di cui al primo periodo sono concessi ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea concernente il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 131 del 24 marzo 2022.
53. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 52 tra domande nuove e domande già presentate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2022, non finanziate in tutto o in parte a causa della mancata applicazione del quadro temporaneo di cui al predetto comma 52. Con il medesimo decreto di cui al comma 52 sono stabilite le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate nonché l'individuazione del soggetto in house dello Stato a cui demandare l'attuazione degli interventi.
54. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 54, lettera a), le parole: « euro 65.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 85.000 »;
b) al comma 71 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite ».
55. Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.
56. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 55.
57. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 55 e 56.
58. Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
59. Qualora le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 58.
60. L'imposta sostitutiva di cui al comma 58 è applicata dal sostituto d'imposta.
61. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
62. Le disposizioni dei commi da 58 a 61 si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000.
63. Per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.
64. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: « dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2024 »;
b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: « dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2024 ».
65. Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle imprese, operanti nei settori indicati al comma 66, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6 per cento. La disposizione del primo periodo si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attività svolta nei settori indicati al comma 66.
66. Ai fini del comma 65, le imprese devono svolgere una delle attività riferite ai codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).
67. Le imprese di cui ai commi 65 e 66 il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi della disposizione del comma 65 in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori di cui al comma 66 del presente articolo e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.
68. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi da 65 a 67.
69. Le disposizioni dei commi da 65 a 68 si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta.
70. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un fondo destinato all'attenuazione degli oneri fiscali connessi alla cessione gratuita, da parte di imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio, nell'ambito di manifestazioni a premi, di materiale informatico e didattico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati nonché da enti religiosi, nel rispetto delle previsioni in materia di regime « de minimis ». Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati termini e modalità di attuazione del presente comma. La dotazione finanziaria del fondo di cui al primo periodo è pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024.
71. All'articolo 1, comma 67, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023. Con il medesimo decreto possono essere previste le modalità di gestione unitaria delle somme depositate, anche mediante l'apertura di un apposito conto di tesoreria ».
72. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte II-bis, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento:
1) al numero 1-quinquies), dopo la parola: « prodotti » sono inserite le seguenti: « assorbenti e tamponi » e le parole: « compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili » sono soppresse;
2) dopo il numero 1-quinquies) è aggiunto il seguente:
« 1-sexies) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli »;
b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:
1) al numero 65), dopo le parole: « per l'alimentazione dei fanciulli » sono inserite le seguenti: « , diversi dai prodotti per l'alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia indicati al numero 1-sexies) della parte II-bis della presente tabella »;
2) il numero 114-bis) è abrogato.
73. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento.
74. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente misure per l'acquisto della casa di abitazione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;
b) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 »;
c) al comma 9, le parole: « il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2023 ».
75. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 430 milioni di euro per l'anno 2023, derivanti dalla disposizione di cui al comma 74, lettera b), del presente articolo.
76. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
77. All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente il trattamento tributario delle prestazioni corrisposte dall'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
« 1-ter. Le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) svizzera, ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 1-bis ».
78. Le disposizioni del comma 1-ter dell'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dal comma 77 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. Non si dà luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già versato a titolo definitivo.
79. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del Principato di Monaco, comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5 per cento.
80. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente l'esclusione dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le parole: « 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2021, 2022 e 2023 ».
81. All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
« g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ».
82. Per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione della lettera g-bis) del comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotta dal comma 81 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le modalità di accesso alle erogazioni del fondo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
83. All'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di potenziamento delle cure palliative al fine di raggiungere, entro l'anno 2028, il 90 per cento della popolazione interessata. Il monitoraggio dell'attuazione del piano è affidato all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo realizza a cadenza semestrale. La presentazione del piano e la relativa attuazione costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato ».
84. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme generali sulle valutazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:
« 9-bis. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
9-ter. Le disposizioni del comma 9-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al primo periodo. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
9-quater. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate.
9-quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 9-bis ».
85. All'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni, le parole: « comma 11 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 9-ter ».
86. All'articolo 31-ter, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, le parole: « comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 9-bis ».
87. Ai fini di cui agli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l'opzione di cui al comma 88.
88. L'opzione è esercitabile solo dai contribuenti che detengono le partecipazioni nell'ambito dell'attività di impresa. I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle società possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87. I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 30 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87.
89. Le aliquote di cui al comma 88 sono ridotte di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al periodo precedente, entro i trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell'utile accantonato nell'apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 88 e l'imposta sostitutiva determinata ai sensi del presente comma.
90. L'imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate ai sensi dell'articolo 167, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
91. L'opzione di cui al comma 88, che può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile, si perfeziona con l'esercizio dell'opzione stessa mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'opzione è efficace a decorrere dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
92. Gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive nella misura di cui ai commi 88 e 89.
93. Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell'entità estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato è incrementato, fino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell'importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all'imposta sostitutiva e diminuito dell'importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.
94. L'opzione di cui al comma 88 può essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall'articolo 168-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
95. Le disposizioni di attuazione del comma 87, anche ai fini del suo coordinamento con le altre norme vigenti, sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
96. All'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di applicazione dell'imposta ai non residenti, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato. La disposizione del primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati ».
97. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. Le disposizioni del comma 5 non si applicano ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel territorio dello Stato ».
98. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 96 e 97 non si considerano i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa nonché quelli utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa.
99. Le disposizioni di cui ai commi 96 e 97 non si applicano alle plusvalenze realizzate dagli organismi di investimento collettivo del risparmio individuati dall'articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
100. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 101 a 105 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.
101. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
102. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.
103. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dei commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.
104. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 100 a 102, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
105. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 100 a 104 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
106. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.
107. All'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni »;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ».
108. All'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2023 ».
109. Sui valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 108 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, commi 1-bis e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come da ultimo modificato dal comma 107 del presente articolo, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002 sono pari al 16 per cento.
110. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
« 4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali ».
111. Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:
« Nei territori montani di cui al primo comma, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni ».
112. I redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
113. L'opzione di cui al comma 112 è resa entro il 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto. L'imposta sostitutiva è versata entro il 16 settembre 2023 dai soggetti di cui ai commi 1 e 6-bis dell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai commi 1, 2, 2-ter, 5 e 7 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, ai commi 1, 2-bis e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché ai commi 2 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, i quali ne ricevono provvista dal contribuente. In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione sui redditi. L'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione. L'opzione di cui al comma 112 non può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
114. Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I e V del comma 1 dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall'impresa di assicurazione a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento. L'imposta sostitutiva è versata dall'impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023. La provvista dell'imposta sostitutiva è fornita dal contraente. L'imposta sostitutiva non è compensabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265. I contratti per i quali è esercitata l'opzione di cui al primo periodo del presente comma non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente comma i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2024.
115. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 116, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 473000. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.
116. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
117. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 116, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.
118. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
119. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
120. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2021 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti »;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 »;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1.
3-ter. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive, di cui al comma 3, le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell'IVA ».
121. Se per effetto delle modificazioni apportate all'articolo 37 del citato decreto-legge n. 21 del 2022 dal comma 120 del presente articolo:
a) l'ammontare del contributo risulta maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il versamento dell'importo residuo è effettuato entro il 31 marzo 2023 con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
b) l'ammontare del contributo risulta minore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il maggiore importo versato può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 31 marzo 2023.
122. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39-octies:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato, per l'anno 2023, in 28 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette;
b) un importo risultante dall'applicazione dell'aliquota di base, di cui alla voce "Tabacchi lavorati", lettera c), dell'allegato I, al prezzo di vendita al pubblico »;
2) il comma 4 è abrogato;
3) al comma 5, lettera c), le parole: « euro 130 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 140 »;
4) il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari, per l'anno 2023, al 98,10 per cento della somma dell'accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette"; la medesima percentuale è determinata al 98,50 per cento per l'anno 2024 e al 98,60 per cento a decorrere dall'anno 2025 »;
5) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
« 10-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2023, è determinata l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettera a), sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato con riferimento al "PMP-sigarette" rilevato in relazione all'anno precedente; qualora la predetta incidenza percentuale non risulti compresa nell'intervallo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, con il medesimo decreto è conseguentemente rideterminata, entro il 1° gennaio del secondo anno successivo, la predetta componente specifica in modo da garantire che dalla medesima rideterminazione non derivino minori entrate erariali, rispetto all'anno solare precedente, relativamente all'applicazione dell'accisa sulle sigarette »;
b) all'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole: « e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , al 36,5 per cento dal 1° gennaio 2023, al 38 per cento dal 1° gennaio 2024, al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2025 e al 41 per cento dal 1° gennaio 2026 »;
c) all'articolo 62-quater, comma 1-bis, le parole: « al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023 »;
d) all'articolo 62-quater.1:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera c), le parole: « da uno Stato dell'Unione europea » sono sostituite dalle seguenti: « da un altro Stato dell'Unione europea »;
1.2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
« c-bis) il soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-bis ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea »;
2) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: « dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli » sono aggiunte le seguenti: « all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono realizzati i prodotti di cui al comma 1 » e, al secondo periodo, dopo le parole: « Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, » sono inserite le seguenti: « l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1, »;
3) al comma 4, le parole: « da uno Stato dell'Unione europea » sono sostituite dalle seguenti: « da un altro Stato dell'Unione europea »;
4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
« 4-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla predetta Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, le generalità del rappresentante legale, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si intende ricevere i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4-ter. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di competenza e verificata l'idoneità della cauzione prestata ai sensi del comma 5, rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione richiesta ai sensi dei medesimi commi 3, 4 e 4-bis, attribuendo altresì un codice d'imposta »;
5) al comma 5, dopo le parole: « Per il fabbricante » sono inserite le seguenti: « e per il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis) »;
6) al comma 6, le parole: « ai commi 3 e 4 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 3, 4 e 4-bis »;
7) al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Allo stesso adempimento sono tenuti il rappresentante di cui al comma 2, lettera c), e il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Stati dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 e il soggetto di cui al medesimo comma 2, lettera c-bis), intendono immettere in consumo nel territorio nazionale »;
8) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
« 9-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), può solo ricevere i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati dell'Unione europea, dei quali effettua l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13 ai fini della successiva vendita ai consumatori finali. Anche per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale, l'immissione in consumo si verifica all'atto della cessione degli stessi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13, mentre per i prodotti di cui al comma 1 importati da Stati non appartenenti all'Unione europea la predetta immissione si verifica all'atto dell'importazione degli stessi.
9-ter. Per la circolazione dei prodotti di cui al comma 1, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis), il mittente è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'imposta di consumo gravante sui prodotti spediti in misura pari al 100 per cento di tale imposta »;
9) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per l'approvvigionamento dei predetti contrassegni di legittimazione »;
10) al comma 13, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche unitamente ai prodotti di cui all'articolo 62-quater »;
11) il comma 16 è sostituito dal seguente:
« 16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del comma 5 e sono stabilite la documentazione di accompagnamento e le modalità con le quali i prodotti di cui al comma 1 sono movimentati, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis) »;
e) all'allegato I, voce: « Tabacchi lavorati »:
1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) sigarette 49,50% »;
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
« d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 60 per cento ».
123. Per il perseguimento della garanzia del gettito erariale, di un'effettiva e adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici, che assicuri altresì la tutela della salute pubblica, nonché dell'esigenza di evoluzione delle pertinenti concessioni alle innovazioni tecnologiche quanto agli strumenti e agli ambiti di raccolta, con particolare riferimento alle nuove forme di intrattenimento e sport, anche virtuali, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024 le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi dell'articoli 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e dell'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza al 31 dicembre 2022. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno.
124. Per le stesse finalità di cui al comma 123, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024:
a) le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni e sono versati da ciascun concessionario con le medesime modalità previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno;
b) le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza il 29 giugno 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono per la proroga sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del medesimo testo unico, maggiorato del 15 per cento e proporzionato alla durata della proroga, posseduti da ciascun concessionario al 31 ottobre 2022. Il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico è integralmente versato nel 2023 da ciascun concessionario in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno. L'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del medesimo testo unico, maggiorato del 15 cento, è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno;
c) le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente e sono versati da ciascun concessionario, maggiorati del 15 per cento, entro il 15 luglio 2024.
125. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali delle proroghe disposte dai commi 123 e 124.
126. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, comma 1, in materia di redditi diversi, dopo la lettera c-quinquies) è inserita la seguente:
« c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Ai fini della presente lettera, per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni »;
b) all'articolo 68, in materia di plusvalenze, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
« 9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione ».
127. Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l'articolo 68, comma 6, del predetto testo unico.
128. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, concernente l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
1) alla rubrica, la parola: « c-quinquies) » è sostituita dalla seguente: « c-sexies) »;
2) al comma 2, primo periodo, la parola: « c-quinquies) » è sostituita dalla seguente: « c-sexies) »;
b) all'articolo 6, in materia di opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma 1, » sono inserite le seguenti: « nonché per i rimborsi, le cessioni, le permute o la detenzione di cripto-attività di cui alla lettera c-sexies) del medesimo comma 1, »;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Per le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'opzione di cui al comma 1 del presente articolo può essere resa agli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 »;
3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione sostitutiva di cui al secondo periodo del presente comma non è ammessa »;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività »;
5) il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché a un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti e i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti »;
6) al comma 7, le parole: « o rapporti » sono sostituite dalle seguenti « , rapporti o cripto-attività »;
7) al comma 9, primo e terzo periodo, le parole: « I soggetti di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis »;
8) al comma 10, le parole: « I soggetti di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti di cui ai comma 1 e 1-bis »;
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, la parola: « c-quinquies) » è sostituita dalla seguente: « c-sexies) »;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio e alla fine di ciascun periodo d'imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tuttavia, nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati in mercati regolamentati o delle cripto-attività, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti o cripto-attività. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione del presente comma »;
3) il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. Il conferimento di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso e il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 del presente articolo, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo »;
4) al comma 8, le parole: « e rapporti » sono sostituite dalle parole « , rapporti e cripto-attività »;
5) il comma 9 è sostituito dal seguente:
« 9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto- attività prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato a imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività »;
d) all'articolo 10, comma 1, la parola: « c-quinquies) » è sostituita dalla seguente: « c-sexies) ».
129. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, in materia di trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori, le parole: « lettera i) » sono sostituite dalle seguenti « lettere i) e i-bis) » e dopo le parole: « valuta virtuale » sono inserite le seguenti: « ovvero in cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), in materia di trasferimenti attraverso non residenti, le parole: « lettera i) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere i) e i-bis) »;
c) all'articolo 4, comma 1, in materia di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività, al primo periodo, le parole: « ovvero attività estere di natura finanziaria » sono sostituite dalle seguenti: « , attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività » e, al secondo periodo, le parole: « e delle attività estere di natura finanziaria » sono sostituite dalle seguenti « , delle attività estere di natura finanziaria e delle cripto-attività ».
130. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 126 a 129 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, a un fondo denominato « Fondo per la riduzione della pressione fiscale », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
131. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme generali sulle valutazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico ».
132. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica il comma 3-bis dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 131 del presente articolo.
133. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 126, lettera a), del presente articolo, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento.
134. L'imposta sostitutiva di cui al comma 133 è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023.
135. L'imposta sostitutiva di cui al comma 133 può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
136. L'assunzione del valore di cui al comma 133 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 126, lettera b), del presente articolo.
137. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 133 a 136 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.
138. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 141.
139. I soggetti di cui al comma 138 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta e versando la sanzione per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate.
140. I soggetti di cui al comma 138 che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma e il pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5 per cento del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonché di un'ulteriore somma, pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
141. Il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 138 nonché le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 138 a 140 sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
142. Ferma restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi relativi alle attività di cui al comma 138 e alla non applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
143. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 138 a 142, versate ai sensi del comma 140, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.
144. Al comma 2-ter dell'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: « anche se rappresentati da certificati » sono sostituite dalle seguenti: « anche se rappresentati da certificati o relative a cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».
145. Alla nota 3-ter dell'articolo 13 della parte prima della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: « anche non soggetti all'obbligo di deposito, » sono inserite le seguenti: « nonché quella relativa alle cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ».
146. Al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo ».
147. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 144 a 146, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.
148. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività, dopo il comma 15-bis sono inseriti i seguenti:
« 15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al comma 15-bis, l'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, a esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio, ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.
15-bis.2. Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse ».
149. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:
« 7-quater. Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ».
150. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui al comma 148.
151. Il soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.
152. All'articolo 6, comma 9-bis.3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni degli obblighi relativi a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto applicata mediante inversione contabile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni dei periodi precedenti non si applicano e il cessionario o committente è punito con la sanzione di cui al comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti imponibili è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole ».
153. Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.
154. Il pagamento delle somme di cui al comma 153 avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
155. Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.
156. Il pagamento rateale delle somme di cui al comma 155 prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
157. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi dei commi da 153 a 159, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
158. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno.
159. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, le parole: « in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, » sono soppresse.
160. I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto già sospesi ai sensi dell'articolo 1, comma 923, lettere a) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dell'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dell'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo 13 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e con scadenza il 22 dicembre 2022 si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata.
161. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 160. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
162. In considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 16 dicembre 2022 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, è riconosciuto in favore della Regione siciliana l'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
163. Il Fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 222,25 milioni di euro per l'anno 2023, di 177,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 133,35 milioni di euro per l'anno 2027.
164. Agli oneri derivanti dai commi da 160 a 163 si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 2 alla presente legge nonché mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 160.
165. I commi da 160 a 164 e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
166. Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.
167. Il pagamento della somma di cui al comma 166 è eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.
168. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
169. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
170. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.
171. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
172. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 166 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
173. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi da 166 a 172.
174. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175 a 178 è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178 si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
176. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.
177. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.
178. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione dei commi da 174 a 177.
179. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023.
180. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.
181. Le disposizioni di cui al comma 180 si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.
182. Le somme dovute ai sensi dei commi 179, 180 e 181 possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non derogate.
183. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
184. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 179 a 183.
185. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 179 a 184, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.
186. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
187. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
188. In deroga a quanto previsto dal comma 186, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
189. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 188, per la parte di atto annullata.
190. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.
191. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.
192. La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
193. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
195. Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
199. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2023.
200. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
201. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200.
202. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196.
203. Con uno o più provvedimenti del direttore della competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 186 a 202.
204. Resta ferma, in alternativa a quella prevista dai commi da 186 a 203, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.
205. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.
206. In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
207. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48-ter, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, all'accordo conciliativo di cui al comma 206 del presente articolo si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
208. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
209. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 207 e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
210. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
211. Si applica, in quanto compatibile con la presente disposizione, l'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
212. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 206 a 211, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.
213. In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, nelle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 215, di tutte le pretese azionate in giudizio.
214. La definizione transattiva di cui al comma 213 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
215. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.
216. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.
217. Alla rinuncia agevolata di cui al comma 213 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 390 del codice di procedura civile.
218. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
219. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento:
a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;
b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.
220. La regolarizzazione di cui al comma 219 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
221. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione di cui ai commi 219 e 220, non si producono gli effetti di cui ai medesimi commi e il competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.
222. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi princìpi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.
223. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data dell'annullamento di cui al comma 222 è sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 222.
224. Per il rimborso delle spese di notificazione della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e no, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e annullate ai sensi del comma 222, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato.
225. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
226. Le disposizioni dei commi da 222 a 225 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
227. Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.
228. Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.
229. Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
230. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 del presente articolo e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
231. Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
233. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
234. L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
235. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232.
236. Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
237. Entro il 30 aprile 2023 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 235, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
238. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 231, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 231, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 235.
239. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
240. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
241. Entro il 30 giugno 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.
242. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241;
b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
243. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 235:
a) alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese ai sensi del comma 240, lettera b), sono automaticamente revocate;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
244. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.
245. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 231 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.
246. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 231 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
247. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni dei commi da 231 a 252 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
248. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 231, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.
249. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 231 a 248, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
c) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
d) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
e) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
250. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 231, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2028, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
251. Le disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.
252. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'eventuale maggiore disavanzo determinato dall'applicazione dei commi da 222 a 227 e dei commi da 231 a 251 può essere ripianato in non più di cinque annualità, in quote annuali costanti secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021.
253. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 684, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031 e, per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032 »;
b) dopo il comma 684 sono inseriti i seguenti:
« 684-bis. L'agente della riscossione può presentare in qualsiasi momento le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684 nei seguenti casi:
a) intervenuta chiusura del fallimento, in presenza di debitore fallito;
b) assenza di beni del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in qualunque momento effettuato dall'agente della riscossione;
c) intervenuta prescrizione del diritto di credito;
d) esaurimento delle attività di recupero cui all'articolo 19, comma 2, lettere d) e d-bis), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
e) mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio antecedente, le attività di cui alla lettera d) sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso;
f) rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell'accesso di cui alla lettera b) e l'importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento.
684-ter. Alle comunicazioni di inesigibilità di cui al comma 684-bis si applicano le disposizioni dei commi 684, secondo periodo, 685 e 688, fermo restando che, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 684-bis, lettere e) e f), il mancato svolgimento delle attività di recupero non costituisce causa di perdita del diritto al discarico. Relativamente a tali comunicazioni il controllo di cui al comma 687, secondo periodo, può essere avviato dal giorno successivo a quello di presentazione »;
c) al comma 686, dopo la parola: « legittimato » sono inserite le seguenti: « , anche nei casi di cui al comma 684-bis, lettere e) e f), del presente articolo, ».
254. Il comma 4 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.
255. All'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: « dal comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 7, 7-ter e 7-quater »;
b) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
« 7-ter. Ai fini del comma 7, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7-quater, si considera indipendente dal veicolo di investimento non residente il soggetto, residente o non residente anche operante tramite propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che, in nome o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto, di vendita o di negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto, alla vendita o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e comprese le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.
7-quater. Le disposizioni del comma 7-ter si applicano a condizione che:
a) il veicolo di investimento non residente e le relative controllate siano residenti o localizzati in uno Stato o territorio compreso nell'elenco di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
b) il veicolo di investimento non residente rispetti requisiti di indipendenza stabiliti dal decreto previsto dal comma 7-quinquies;
c) il soggetto residente o non residente, che svolge l'attività nel territorio dello Stato in nome o per conto del veicolo di investimento non residente di cui alla lettera a) non ricopra cariche negli organi di amministrazione e di controllo del veicolo di investimento e di sue controllate, dirette o indirette, e non detenga una partecipazione ai risultati economici del veicolo d'investimento non residente superiore al 25 per cento. A tal fine si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto. Il decreto previsto dal comma 7-quinquies stabilisce le modalità di computo della partecipazione agli utili;
d) il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo riceva, per l'attività svolta nel territorio dello Stato, una remunerazione supportata dalla documentazione idonea di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono definite le linee guida per l'applicazione a tale remunerazione dell'articolo 110, comma 7.
7-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina dei commi 7-ter e 7-quater »;
c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
« 9-bis. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7-quater, la sede fissa d'affari a disposizione di un'impresa residente che vi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera, ai fini del comma 1, a disposizione del veicolo di investimento di cui alla lettera a) del comma 7-quater non residente per il solo fatto che l'attività dell'impresa residente reca un beneficio al predetto veicolo ».
256. L'Agenzia delle entrate, per gli anni 2023 e 2024, è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di personale pari a 3.900 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal vigente sistema di classificazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché alle disposizioni in materia di mobilità tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
257. Ai fini dell'attuazione del comma 256, è autorizzata la spesa di euro 48.165.000 per l'anno 2023 e di euro 191.840.220 annui a decorrere dall'anno 2024.
258. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, per ottimizzare i servizi informatici strumentali al servizio nazionale della riscossione, trasferisce, entro il 31 dicembre 2023, le attività relative all'esercizio dei sistemi ICT, demand and delivery riscossione enti e contribuenti e demand and delivery servizi corporate alla società SOGEI Spa, mediante cessione del ramo di azienda individuato con il decreto di cui al comma 263 e con gli effetti di cui all'articolo 2112 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni speciali di cui al presente comma e ai commi da 259 a 263. Il corrispettivo di cessione è pari al valore patrimoniale del ramo di azienda alla data della cessione.
259. A decorrere dalla data di cessione del ramo d'azienda, le attività di cui al comma 258 sono erogate all'Agenzia delle entrate-Riscossione dalla società SOGEI Spa sulla base di apposite convenzioni.
260. Il personale con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, assegnato alle specifiche unità che compongono il ramo di azienda alla data della cessione, è trasferito alla società SOGEI Spa senza soluzione di continuità, con applicazione della contrattazione collettiva di primo e di secondo livello applicata presso la SOGEI Spa e con salvezza di eventuali differenze retributive specificamente riscontrate con riferimento ai soli trattamenti minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati prima e dopo la cessione, da conglobare in un elemento distinto della retribuzione assorbibile.
261. Le operazioni di cui ai commi 258 e 259 sono esenti da imposizione fiscale.
262. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 258 a 263 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
263. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni dei commi 258 e 260.
264. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
« b-bis) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento ».
265. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;
b) al comma 108, primo periodo, le parole: « 2020 e in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti « 2020, in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 1.467 milioni di euro per l'anno 2023 ».
266. Agli oneri derivanti dal comma 265, quantificati in 1.467 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
267. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 65,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
268. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 185, le parole: « per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021, 2022 e 2023 »;
b) al comma 187, le parole: « di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « di 159,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 107,2 milioni di euro per l'anno 2025 ».
269. Agli oneri derivanti dal comma 268, valutati in 55,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
270. All'articolo 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « entro il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 » e le parole: « nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
271. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, in materia di termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, le parole: « entro il 31 ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre 2023 ».
272. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di rilascio della certificazione degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate con processo verbale di constatazione ».
273. All'articolo 83, comma 1, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di imputazione temporale di componenti negativi di reddito, ai fini della determinazione del reddito complessivo, a seguito della correzione di errori contabili, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti ».
274. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti ».
275. Le disposizioni di cui ai commi 273 e 274 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73.
276. All'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di contabilità semplificata per le imprese minori, le parole: « non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività » sono sostituite dalle seguenti: « non abbiano superato l'ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività ».
277. All'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di detrazioni fiscali collegate agli interventi di ristrutturazione edilizia, le parole: « e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 8.000 euro per l'anno 2023 e a 5.000 euro per l'anno 2024 ».
278. La dotazione del fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
279. All'articolo 77, comma 2-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda » sono sostituite dalle seguenti: « stabilita con sentenza definitiva di risarcimento dei danni di cui al comma 2-ter o con provvedimento di insinuazione del credito allo stato passivo della procedura concorsuale ».
280. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2022, recante le condizioni e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: « fisiche o giuridiche, » sono inserite le seguenti: « entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, »;
b) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;
c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
« Art. 10. - (Autocertificazione dei requisiti e controlli) - 1. I beneficiari sono tenuti ad allegare all'istanza di indennizzo di cui all'articolo 6, comma 2, un'autocertificazione che attesti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Il Ministero, anche avvalendosi della commissione tecnica di cui all'articolo 9, comma 2, può verificare, successivamente all'erogazione del contributo, la sussistenza delle condizioni poste alla base della richiesta di indennizzo.
3. Qualora il Ministero accerti la falsità dell'autocertificazione di cui al comma 1, oltre alla revoca dell'indennizzo ai sensi dell'articolo 12, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 495 del codice penale ».
281. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
282. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, le risorse di cui al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025.
283. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
« Art. 14.1. - (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile) - 1. In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita "pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7 del presente articolo.
3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1, per il personale del comparto scuola e AFAM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il relativo personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), dell'articolo 27, comma 5, lettera f), e dell'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e del Corpo di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale del Corpo della Guardia di finanza ».
284. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 1, le parole: « di cui all'articolo 14, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 14.1 »;
b) all'articolo 23, comma 1, le parole: « di cui all'articolo 14, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 14.1 ».
285. I commi 89 e 90 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono abrogati.
286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
287. Le modalità di attuazione del comma 286 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
288. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».
289. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2023.
290. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2023.
291. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 64 milioni di euro per l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 235 milioni di euro per l'anno 2025, di 175 milioni di euro per l'anno 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 8 milioni di euro per l'anno 2028.
292. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli »;
b) al comma 2, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1 e 1-bis »;
c) al comma 3, le parole: « 28 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2023 ».
293. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 356, dopo le parole: « 15 per cento » sono inserite le seguenti: « , elevata al 17 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, »;
b) al comma 357, dopo le parole: « pari ad euro 10.000 » sono inserite le seguenti: « , elevato a euro 15.000 a decorrere dal 1° gennaio 2023, ».
294. Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
295. L'esonero di cui al comma 294 è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
296. L'esonero di cui ai commi 294 e 295 è alternativo all'esonero di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
297. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 10 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro.
298. Al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 16 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro.
299. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 294, 297 e 298 del presente articolo è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
300. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « e il 31 dicembre 2023 ».
301. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2023.
302. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 9,5 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di consentire l'avvio dell'operatività del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziarie.
303. Per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto dell'Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con la dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023.
304. Al fine di promuovere la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dalle missioni 4 e 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della medesima legge n. 145 del 2018 è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
305. All'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: « entro » sono aggiunte le seguenti: « e non oltre ».
306. Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
307. Per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, affetto dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui al comma 306, è autorizzata la spesa di 15.874.542 euro per l'anno 2023.
308. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è incrementata di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
309. Per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.
310. Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui al presente comma è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
311. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:
« 3. Entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui al primo periodo e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso, gli enti previdenziali adottano regolamenti interni sottoposti alla procedura di approvazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ».
312. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 116, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2023 »;
b) dopo il comma 116 è inserito il seguente:
« 116-bis. Decorso inutilmente il termine del 31 gennaio 2023 di cui al comma 116, i Ministeri vigilanti nominano un commissario ad acta. Il commissario, entro tre mesi, adotta le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottopone all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ».
313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità.
314. Le disposizioni di cui al comma 313 non si applicano in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età.
315. Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza.
316. Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti e, comunque, per l'efficace attuazione delle disposizioni del comma 315 e del presente comma. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
317. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La componente di cui alla presente lettera è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tale fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui alla presente lettera è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone »;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di attuazione delle norme dei periodi dal secondo al quarto della lettera b) del comma 1. Alle conseguenti attività le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;
3) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all'INPS, con le modalità di cui al presente comma, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente »;
b) all'articolo 4, comma 15, secondo periodo, le parole: « almeno un terzo dei » sono sostituite dalle seguenti: « tutti i »;
c) all'articolo 7, comma 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
« e) non accetta la prima offerta ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5) ».
318. A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.
319. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rideterminata da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotta di 958 milioni di euro per l'anno 2023.
320. Gli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementati di 11 milioni di euro per l'anno 2023, di 708,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 717,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 727,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 732,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 736,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 740,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
321. Ai fini dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva di cui al comma 313 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il « Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva », nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione, dall'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 319, rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al comma 320 e sulla base di quanto stabilito nella parte II della presente legge.
322. All'articolo 8, comma 6, lettera a), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: « 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e le parole: « - prima dell'entrata in vigore del presente decreto - » sono sostituite dalle seguenti: « , prima del 1° gennaio 2023, ».
323. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, le parole: « Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2022 resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza »;
b) il comma 3 è abrogato.
324. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
325. Ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 del presente articolo, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell'anno 2023, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo del presente comma, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
326. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 si provvede, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2023, al finanziamento di un'indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.
327. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 si provvede, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2023, al finanziamento delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
328. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2023, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 del presente articolo.
329. È prorogato per l'anno 2023 il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 del presente articolo.
330. Per l'anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.
331. L'importo di cui al comma 330, comprensivo degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorre a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
332. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui al comma 330, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base di quanto previsto al medesimo comma, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
333. Le somme di cui al comma 330 sono ripartite, nell'anno 2023, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023.
334. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale a essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali.
335. Per lo stesso personale e con la decorrenza di cui al comma 334, il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del contratto collettivo di cui al predetto comma 334 è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle Aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022.
336. Per le stesse finalità di cui al comma 334, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati di 56.670 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 901.770 euro per il personale dirigenziale di livello non generale e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro sono incrementati di 42.500 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 86.920 euro per il personale dirigenziale di livello non generale.
337. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 334, 335 e 336 sono autorizzate la spesa di 20.542.346 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
338. All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le parole: « annui a decorrere dall'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».
339. All'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 » sono aggiunte le seguenti: « , a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ».
340. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare alle finalità di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013.
341. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1.850.000 euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2022.
342. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: « 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro »;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano, entro i limiti stabiliti dal presente articolo, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1 »;
c) il comma 8-bis è abrogato;
d) al comma 14:
1) alla lettera a), le parole: « cinque lavoratori » sono sostituite dalle seguenti: « dieci lavoratori » e le parole: « , ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori » sono soppresse;
2) alla lettera b), le parole: « , salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli » sono soppresse.
343. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, si applicano per il biennio 2023-2024 le disposizioni dei commi da 344 a 354. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 16, le parole: « , tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale » sono soppresse;
b) al comma 17, primo periodo, lettera d), le parole: « di imprenditore agricolo, » e le parole: « , fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma » sono soppresse;
c) al comma 20, le parole: « ; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16 » e le parole: « , salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8 » sono soppresse.
344. Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto ai sensi dei commi da 343 a 354, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali:
a) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o dell'indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;
b) pensionati di vecchiaia o di anzianità;
c) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università;
d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
345. Il datore di lavoro, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.
346. Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione i quarantacinque giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi.
347. L'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
348. Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro, con le modalità previste dall'articolo 1, commi da 910 a 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
349. Per il lavoratore il compenso erogato nei termini di cui al comma 348 è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.
350. L'iscrizione dei lavoratori di cui ai commi da 343 a 354 del presente articolo nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile, con le modalità di cui al comma 348 del presente articolo.
351. L'informativa al lavoratore di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, si intende soddisfatta nei confronti dei lavoratori di cui ai commi da 343 a 354 del presente articolo con la consegna di copia della comunicazione di assunzione di cui al comma 346.
352. Il datore di lavoro effettua all'Istituto nazionale della previdenza sociale il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, secondo modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, d'intesa tra loro.
353. Al fine di verificare, mediante apposita banca di dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle prestazioni agricole di lavoro occasionale a tempo determinato di cui al presente articolo, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'Istituto nazionale della previdenza sociale stipula apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
354. In caso di superamento del limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al presente comma si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 346 ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
355. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
356. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, dei prodotti energetici e dei prodotti di consumo, nonché di sostenere le organizzazioni di volontariato impegnate nel servizio di trasporto sanitario, anche emergenziale, e nel mantenimento di presìdi di coesione sociale, di soccorso e di contrasto delle situazioni di svantaggio sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 e 118, quarto comma, della Costituzione nonché degli articoli 55, 56 e 57 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.
357. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, al primo periodo, le parole: « , limitatamente all'anno 2022 » sono soppresse e dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono incrementati del 50 per cento; tale incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro »;
2) al comma 4, le parole: « , limitatamente all'anno 2022, » sono soppresse;
3) i commi 5 e 6 sono abrogati;
4) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile di cui al primo periodo del presente comma è incrementata del 50 per cento »;
b) all'articolo 5, comma 9-bis, le parole: « per l'anno 2022 » sono soppresse.
358. Per effetto di quanto disposto dal comma 357 e tenuto conto delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio relativa all'anno 2022 e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 409,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 525,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 550,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 554,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 557,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 560,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
359. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione ». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2022.
360. Al fine di sostenere e promuovere progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori, realizzati dai fornitori di servizi di media e dai fornitori di piattaforme di condivisione video, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
361. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 360, con particolare riferimento alla predisposizione dei progetti e all'assegnazione delle risorse.
362. Al fine di favorire e promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità, contrastando, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città, in coerenza con gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato « Fondo per le periferie inclusive », con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del loro livello di autonomia possibile.
363. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) i tempi e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti del Fondo di cui al comma 362, i relativi requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento, nonché le eventuali forme di co-finanziamento;
b) i criteri per la valutazione dei progetti di cui al comma 362 da parte del Comitato di cui al comma 364, individuati in coerenza con le finalità del Fondo, privilegiando in particolare l'attivazione di finanziamenti sia pubblici sia privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione previste dall'articolo 55 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;
c) le modalità di monitoraggio e le ipotesi di revoca del finanziamento.
364. Ai fini della valutazione dei progetti di cui al comma 362, con il decreto di cui al comma 363 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato per la valutazione dei progetti, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso di spese né ogni altro emolumento comunque denominato.
365. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 3l dicembre 2025 »;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
« 4-bis. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1 è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio ».
366. Il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Il rifinanziamento di cui al primo periodo è finalizzato alla concessione di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021.
367. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto del limite di spesa previsto dal comma 366, i criteri, le modalità e i termini di presentazione delle richieste per l'accesso al contributo di cui al medesimo comma, i criteri di determinazione dell'importo del contributo stesso nonché le procedure di controllo.
368. Allo stanziamento di cui al comma 366 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
369. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, nell'apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 50 del 2022.
370. Per le medesime finalità di cui al comma 369 e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza è preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP). Tale elenco è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione statale finanziatrice entro i medesimi termini. Entro i successivi venti giorni gli enti locali accedono all'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione e l'ente locale può accedere alla procedura di cui ai commi 375 e seguenti. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare, rispettivamente, entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, è approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la conferma di accettazione della preassegnazione. Il decreto di cui all'ottavo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Con il decreto di cui al comma 377 sono definite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, anche tenendo conto di quanto previsto al comma 373, e le modalità di revoca, da parte dell'amministrazione titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.
371. Per le finalità di cui al comma 369, i prezzari regionali adeguati con l'aggiornamento infrannuale previsto dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023. Per le medesime finalità, le regioni, entro il 31 marzo 2023, procedono all'aggiornamento dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.
372. Ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 369, i prezzari regionali aggiornati ai sensi del comma 371 si applicano alle procedure di affidamento per opere pubbliche e interventi per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito finalizzate all'affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale.
373. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari, ai sensi del comma 371, le stazioni appaltanti devono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge.
374. Fermo restando quanto previsto dal comma 373, l'accesso al Fondo di cui al comma 369 è consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall'applicazione dei prezzari aggiornati relativamente alla voce « lavori » del quadro economico dell'intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali. L'accesso alle risorse del Fondo è consentito, altresì, con riguardo all'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera.
375. Fermo restando quanto previsto ai commi da 369 a 374, all'esito della procedura semestrale di cui al comma 370 e sulla base delle risorse che si rendono disponibili possono accedere al Fondo di cui al comma 369 gli interventi finanziati con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine di priorità:
a) gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
b) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
c) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati:
1) dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 423, della citata legge n. 234 del 2021;
2) dall'Agenzia per la coesione territoriale, per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
3) dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, per la realizzazione degli interventi disciplinati nell'accordo di programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro, sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 169 del 24 novembre 2020;
d) gli interventi per i quali sia stata presentata, per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo di cui al comma 369 e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;
e) limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.
376. Ferme restando le priorità di cui al comma 375, la determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 369, costituenti limite di spesa, tiene conto del seguente ordine di priorità:
a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara ovvero dell'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori;
b) dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti e validate dalle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento.
377. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:
a) le modalità e il termine semestrale di presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo di cui al comma 369 da parte delle stazioni appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse del medesimo Fondo da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, stabilendo un termine per la convalida delle medesime domande;
b) i contenuti delle domande e delle istanze di cui alla lettera a);
c) le informazioni del quadro economico di ciascun intervento da fornire ai fini dell'accesso al Fondo sulla base del livello progettuale definito al momento della presentazione della domanda;
d) le procedure di verifica delle domande da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento nonché di riscontro delle istanze circa la sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
e) la procedura di determinazione delle graduatorie semestrali e di assegnazione delle risorse del Fondo;
f) le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo di cui al comma 369 secondo le procedure stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation EU-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle amministrazioni aventi diritto, con le procedure del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza;
g) le modalità di utilizzo delle eventuali economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi.
378. L'assegnazione delle risorse di cui ai commi 370 e 377 costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.
379. Le disposizioni di cui ai commi da 369 a 378 si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comprese le società del gruppo Ferrovie dello Stato, l'ANAS Spa e gli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al comma 371 del presente articolo, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi.
380. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
« Art. 35. - (Disciplina transitoria) - 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché dell'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.
4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.
5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.
6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.
10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020 »;
b) all'articolo 36, commi 1 e 2, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2023 »;
c) all'articolo 41:
1) al comma 1, dopo le parole: « di cui all'articolo 7 » sono inserite le seguenti « , comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), »;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023 »;
3) al comma 4, dopo le parole: « di cui all'articolo 9 » sono inserite le seguenti: « , comma 1, lettere e) e l), ».
381. In deroga a quanto previsto dal titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con i decreti ministeriali adottati in data 29 ottobre 2019 e in data 1° dicembre 2021 ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, anche non consecutive, una delle quali della durata di quattro mesi effettuata presso la Scuola superiore della magistratura e una della durata di otto mesi effettuata presso gli uffici giudiziari. I tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:
a) tre mesi, per il primo periodo;
b) un mese, per il secondo periodo;
c) quattro mesi, per il terzo periodo.
382. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 380 e 381 è autorizzata la spesa di 1.747.593 euro per l'anno 2024, di 4.180.843 euro per l'anno 2025, di 344.395 euro per l'anno 2026 e di 823.911 euro per l'anno 2027.
383. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; nel caso di società in house appositamente costituite e fino al momento dell'effettivo trasferimento della concessione, non si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, primo periodo, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ».
384. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: « di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;
b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole: « 1.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ».
385. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, tenuti agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento determinano in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, in maniera da garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall'utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell'ammontare della singola cessione di beni o prestazione di servizi, e da evitare l'imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni.
386. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro. Ai componenti del tavolo permanente di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
387. Ove il tavolo istituito ai sensi del comma 386 non giunga alla definizione di un livello dei costi equo e trasparente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero in caso di mancata applicazione delle condizioni e delle commissioni fissate ai sensi dell'accordo definito, è dovuto da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, per l'anno 2023, un contributo straordinario pari al 50 per cento degli utili, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni e da altri proventi per le transazioni inferiori al limite di valore di 30 euro ovvero al diverso limite di valore individuato in sede convenzionale ai sensi dei commi 385 e 386 sulla base di criteri di proporzionalità rispetto all'ammontare della transazione. Il contributo è riversato ad apposito fondo destinato, sulla base di criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, a misure dirette a contenere l'incidenza dei costi a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni, i cui ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro, per le transazioni di valore fino a 30 euro.
388. Ai fini dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso relativi al contributo di cui al comma 387 si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per l'accertamento del contributo dovuto, l'amministrazione finanziaria può procedere alla determinazione della base imponibile anche ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
389. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di:
a) 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
b) 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche;
c) 100.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, individuato ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
390. Il Ministero delle imprese e del made in Italy può impartire al soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 389, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.
391. Al fine di incrementare l'efficacia degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, assicurando la piena ed effettiva operatività degli strumenti di valutazione e monitoraggio delle misure attivate e di quelli concernenti la comunicazione delle iniziative, nonché per agevolare la messa a sistema degli strumenti medesimi, è autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dal 2023, destinati alla copertura dei costi di gestione e di manutenzione, anche evolutiva, del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenuto conto delle funzionalità previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, e della piattaforma telematica « Incentivi.gov.it » realizzata in attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e operante, ai sensi di quanto previsto dalla medesima norma istitutiva, secondo criteri di interoperabilità con il citato Registro.
392. Sono prorogati al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, previsto dall'articolo 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto degli effetti della crisi ucraina, di cui all'articolo 1, comma 55-bis, della citata legge n. 234 del 2021.
393. Per le finalità di cui al comma 392, la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 720 milioni di euro per l'anno 2023.
394. Per la concessione delle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2023. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle predette garanzie.
395. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 89, le parole: « nella misura di 200.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura di 500.000 euro » e le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;
b) al comma 90, primo periodo, le parole: « di 5 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 ».
396. Nel caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, alle fondazioni bancarie incorporanti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del protocollo d'intesa del 22 aprile 2015 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI).
397. Ai fini della definizione recata dal comma 396, si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, aventi un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2017-2021, abbiano subìto, rispetto al quinquennio 2012-2016, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.
398. Il credito d'imposta di cui al comma 396 è assegnato fino a esaurimento delle risorse annue disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano all'ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo comma 396. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, comunica a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 400. Entro i sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria all'ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate, che provvede ad annullare il riconoscimento del credito d'imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo resosi disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.
399. Il credito d'imposta di cui al comma 396 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è avvenuto il riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, nei quali il credito è utilizzato. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni incorporanti a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 400. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 396 a 401, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.
400. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui ai commi da 396 a 401, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 398.
401. Le risorse stanziate ai sensi del comma 398 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio » aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.
402. Al fine di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e le connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del made in Italy, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 95 milioni di euro per l'anno 2024.
403. Con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al comma 402, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo.
404. È istituita la fondazione denominata « Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore » al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore.
405. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'università e della ricerca. La vigilanza sulla fondazione è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy.
406. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono approvati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione, sono nominati gli organi sociali e ne sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa.
407. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 405 e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività della fondazione possono essere finanziate, oltre che tramite le risorse facenti parte del patrimonio di cui al primo periodo, anche da ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.
408. Alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro della cultura, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.
409. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione, mediante convenzione, può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti di ricerca.
410. Per quanto non disposto dai commi da 404 a 409 e dal decreto di cui al comma 406, la fondazione è regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
411. Per la costituzione della fondazione è autorizzata la spesa in conto di capitale di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Per il funzionamento della fondazione è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
412. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.
413. Agli oneri di conto capitale derivanti dal comma 411 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
414. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
415. Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, previsto dai decreti attuativi adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.
416. Agli oneri derivanti dal comma 414 si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
417. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi » sono sostituite dalle seguenti: « in linea con le migliori pratiche di mercato »;
b) le parole: « approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « trasmessa, per informativa, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, unitamente al Piano strategico annuale e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari, ai sensi dell'articolo 17 ».
418. Per l'anno 2023, nelle more della definizione e approvazione della nuova metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, considerato l'attuale contesto di volatilità dei tassi di interesse, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, può implementare strategie flessibili di copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio che, in linea con le migliori pratiche di mercato e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assicurino la continuità operativa e la sostenibilità del fondo di cui all'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
419. Per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 124, è incrementata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
420. All'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli incarichi conferiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, il trattamento economico annuo non può in ogni caso superare quello determinato ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ».
421. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno 2023 le risorse disponibili sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate, nella misura di 565 milioni di euro, alla copertura delle garanzie di cui al citato articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, nel limite di impegno assumibile dalla SACE Spa pari a 3.000 milioni di euro.
422. Ai fini del completamento delle attività previste dai commi da 1026 a 1046 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della medesima legge, sono incrementate di 4,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Gli importi di cui al presente comma sono destinati anche all'attuazione del piano radio digitale DAB e per l'integrazione delle risorse destinate a garantire l'operatività della task force di cui all'articolo 1, comma 1043, della citata legge n. 205 del 2017.
423. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, le parole: « ovvero entro il 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero entro il 30 settembre 2023 ».
424. Al fine di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la sovranità alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
425. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 424.
426. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo « Phoma tracheiphila », detto « mal secco degli agrumi », al fine di contrastarne la diffusione specificatamente alle cultivar IGP, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di accesso al fondo di cui alla presente disposizione.
427. Al fine di ristorare le aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi nel territorio nazionale, e in particolare nella regione Campania, nonché per fare fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per il ristoro delle aziende bufaline, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del Fondo sono destinate a incrementare, fino a un massimo del 10 per cento, i rimborsi per l'abbattimento degli animali effettuati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298, come modificato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 19 agosto 1996, n. 587. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministro della salute, sono definite le modalità di attribuzione degli incrementi di cui al secondo periodo, da calcolare sulla base dell'effettiva perdita di produzione delle aziende di cui al primo periodo nell'anno 2022 rispetto alla media degli anni 2020 e 2021.
428. Al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
429. Al fine di sostenere gli investimenti per i progetti di innovazione di cui al comma 428 il Fondo di cui al medesimo comma 428 può essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese, compresa la concessione di contributi a fondo perduto e di garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o di azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, istituiti dalla società che gestisce le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 428 del presente articolo possono essere altresì concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito ai sensi dell'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
430. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 428, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può sottoscrivere con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e con la società Cassa depositi e prestiti Spa una o più convenzioni per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo di cui al comma 428 e per le attività a queste connesse, strumentali o accessorie. Le medesime convenzioni definiscono la remunerazione per le attività svolte, a valere sulle risorse del Fondo, nel limite complessivo dell'1 per cento della quota di risorse per le quali l'ISMEA e la società Cassa depositi e prestiti Spa prestano le citate attività di assistenza e supporto tecnico-operativo.
431. Per la gestione degli interventi di cui ai commi da 428 a 430 è autorizzata l'apertura di un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, cui affluiscono le risorse di cui al comma 428.
432. Al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2023.
433. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite, finalizzato alla erogazione di contributi per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla medesima malattia epidemica. Il Fondo ha una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse del Fondo sono ripartite tra le regioni, che provvedono all'erogazione dei contributi.
434. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare, con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Il Fondo è destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del reddito alimentare, quale misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare, mediante l'erogazione, a soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso un centro di distribuzione ovvero ricevere presso il proprio domicilio nel caso di soggetti appartenenti a categorie fragili.
435. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 434, la platea dei beneficiari nonché le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore.
436. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare all'incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.
437. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari livelli di funzionalità del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e delle relative strutture interne, anche connesse con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di incentivare, potenziare e incrementare le attività e i compiti a esso spettanti, a decorrere dall'anno 2023, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, l'indennità di amministrazione del personale non dirigente del predetto Ministero è incrementata per un importo complessivo di 1 milione di euro annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
438. Al fine di incentivare, di rafforzare e di incrementare le maggiori attività connesse all'elaborazione e al coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico, a livello nazionale, europeo e internazionale, e per fare fronte altresì alle funzioni di controllo e di ispezione per la tutela del made in Italy, a decorrere dall'anno 2023 il Fondo risorse decentrate di cui agli articoli 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali - triennio 2016-2018 e 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali - triennio 2019-2021 relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è incrementato di un importo complessivo di 1.830.000 euro annui, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. A decorrere dall'anno 2023, è altresì incrementato di 250.000 euro annui il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale generale contrattualizzato.
439. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, della cui pubblicazione è stato dato comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2023, sulla base delle necessità della programmazione.
440. Al fine di intervenire in aiuto delle imprese e delle famiglie colpite da calamità naturali, il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
441. Al fine di garantire la funzionalità degli impianti ippici attivi, nonché al fine di consentire l'utilizzo delle relative strutture da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le proprie finalità istituzionali, con conseguente ridefinizione degli obblighi in capo alle società di corse, è autorizzata la spesa di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
442. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 441 tra gli impianti ippici attivi, con conseguente ridefinizione dei rapporti mediante accordi sostitutivi.
443. Al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, è consentita agli imprenditori agricoli la raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene.
444. Per il finanziamento di progetti relativi alle attività di cui al comma 443, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
445. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 444.
446. Al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la dotazione organica del Ministero delle imprese e del made in Italy è incrementata di 15 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. Conseguentemente, il medesimo Ministero è autorizzato a reclutare, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un corrispondente contingente di personale, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o tramite l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. Per l'esecuzione delle predette procedure concorsuali pubbliche è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023. Il predetto Ministero è altresì autorizzato a conferire due incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, anche in deroga ai limiti percentuali previsti, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del presente comma, il predetto Ministero si avvale di un corrispondente contingente di unità di personale, in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
447. L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
« Art. 19. - (Controllo della fauna selvatica) - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria.
3. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.
4. Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare.
5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente ».
448. Dopo l'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:
« Art. 19-ter. - (Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica) - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale.
2. Il piano di cui al comma 1 costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.
3. Le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano di cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.
4. Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.
5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente ».
449. Al fine di fronteggiare l'emergenza esistente nel territorio nazionale riferita ai danni causati dalla fauna selvatica, con particolare riguardo a quelli causati da ungulati, il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
450. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.
451. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti:
a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e di trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalità e i limiti di utilizzo del fondo di cui al comma 450 e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei comuni di residenza.
d) le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità.
452. Per le esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy svolte dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il medesimo Ministero è autorizzato ad assumere un contingente di 300 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con incremento di 263 posti corrispondenti della dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le assunzioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10.152.000 euro per l'anno 2023 e di 13.536.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al presente comma è inoltre autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di 1.954.000 euro, di cui 600.000 euro per la gestione delle procedure concorsuali e 1.354.000 euro per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma. È altresì autorizzata la spesa di 675.000 euro per l'anno 2023 e di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario e la spesa di 136.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le medesime spese di funzionamento.
453. Al fine di razionalizzare la spesa, semplificare gli adempimenti e incrementare l'efficienza nell'erogazione delle misure di sostegno finanziario da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e degli enti dallo stesso controllati o vigilati, il Ministro del medesimo Ministero provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il suddetto Ministero e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati, alla revisione della rispettiva composizione e delle modalità di funzionamento, controllo e rendicontazione, in ogni caso eliminando ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato per i componenti, con facoltà di modificarne altresì la composizione, di trasformarne le finalità e le funzioni, di istituire nuovi organismi con apposita missione, di accorpare ovvero sopprimere quelli reputati non utili o funzionali per il migliore perseguimento dell'azione amministrativa e la più efficiente gestione delle risorse finanziarie e, quanto agli organi degli enti, di revocare eventualmente gli incarichi conferiti. All'attuazione della presente disposizione il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
454. Con le stesse modalità di cui al comma 453 si provvede alla ricognizione, alla razionalizzazione e alla semplificazione degli adempimenti previsti per gli operatori del settore e all'incremento dell'efficienza delle connesse attività amministrative, anche attraverso il collegamento delle banche di dati, dei registri e degli elenchi esistenti, al fine di conseguire più efficienti modalità di controllo, di rendicontazione e di gestione delle erogazioni in agricoltura, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
455. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura continua a provvedere senza soluzione di continuità alle erogazioni delle risorse di cui all'articolo 226 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili fino alla data determinata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
456. Per le attività di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
457. La dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui al capitolo di parte corrente 2330, programma 01, è incrementata di 9 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per l'anno 2024 e di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati nei tempi previsti.
458. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
« 5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono, entro il 31 gennaio 2023, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del presente articolo rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento »;
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
« 6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento.
6-quater. Per le finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa.
6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell'aggiornamento del prezzario.
6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 »;
c) al comma 8, le parole: « già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021 »;
d) al comma 12, secondo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;
e) al comma 13, le parole: « del biennio 2022-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « del triennio 2022-2024 ».
459. Le disposizioni dei commi da 460 a 470 disciplinano le procedure di pianificazione e programmazione secondo criteri di coerenza, di misurazione del rendimento atteso e di certezza dei tempi di realizzazione concernenti le infrastrutture che:
a) non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese ai sensi dell'articolo 200 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) non sono finanziate con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione o dei fondi strutturali europei;
c) non sono comprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
d) non sono comprese nei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete ferroviaria italiana Spa e con l'ANAS Spa.
460. La pianificazione e la programmazione delle infrastrutture di cui al comma 459 è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel quale sono stabiliti gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire tra le macro-aree territoriali del Nord, del Centro e del Sud. Con il medesimo decreto sono individuati gli indicatori finalizzati a misurare i seguenti requisiti ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 461:
a) il rendimento infrastrutturale in termini di potenziamento della viabilità, di sicurezza delle infrastrutture e degli spostamenti, di miglioramento della qualità della vita, di sostegno alla competitività delle imprese e di sostenibilità ambientale;
b) il rendimento rispetto ai criteri costi-efficacia e costi-benefìci, misurato secondo le tecniche valutative richieste per ciascuna tipologia di opera, tenuto conto degli standard internazionali riconosciuti, laddove rilevanti »;
c) i tempi di realizzazione dell'intervento, con riferimento alla minor durata degli stessi, anche tenuto conto dello stato di avanzamento dell'intervento medesimo, sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
461. Ai fini di cui al comma 460, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024. In sede di prima attuazione del presente articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2023, provvede alla revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture non aventi carattere prioritario al fine di perseguire la semplificazione delle fonti di finanziamento, nonché alla revoca delle risorse destinate a interventi che non rispondono ai requisiti di rendimento di cui al comma 460, lettere a) e b), per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione o sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti come definite ai sensi dell'articolo 44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Le risorse revocate, per le annualità e per gli importi già autorizzati, affluiscono al FIAR per la loro destinazione agli interventi con le modalità di cui al comma 462. Per le medesime finalità, entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dall'anno 2024, possono essere adottati ulteriori decreti di cui al presente comma.
462. Le risorse del FIAR sono destinate, mediante riparto, al finanziamento delle infrastrutture da realizzare per gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale di cui al comma 459 che soddisfano i requisiti di cui al comma 460, nonché delle infrastrutture per le quali sono registrati maggiori costi derivanti dagli adeguamenti progettuali necessari a seguito di specifiche prescrizioni da parte delle competenti autorità.
463. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione degli interventi da finanziare a valere sul FIAR, alla disciplina relativa all'erogazione delle risorse e alla revoca delle risorse stesse in caso di mancato utilizzo nei termini previsti dai cronoprogrammi, nonché alla previsione delle occorrenti variazioni contabili. La revoca non è disposta ove siano comunque intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi dell'articolo 44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai decreti di cui al primo periodo sono allegate le schede degli interventi recanti i cronoprogrammi procedurali e finanziari per la realizzazione degli interventi stessi. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, i decreti di cui al primo periodo sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
464. Ai fini dell'adozione dei decreti di cui al comma 463, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi della procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
465. Per la valutazione dei requisiti di rendimento di cui al comma 460, lettere a) e b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a destinare una quota non superiore allo 0,02 per cento delle risorse annualmente attribuite del FIAR ad attività di studio e di analisi ai fini dell'individuazione delle infrastrutture da finanziare con le risorse del FIAR medesimo.
466. Una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR è destinata alla realizzazione e alla messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti della rete viaria di province e città metropolitane.
467. Una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR è destinata a progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane o di miglioramento della qualità del decoro urbano di competenza degli enti locali. A tale fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un bando per stabilire:
a) la procedura per la presentazione dei progetti;
b) la documentazione da allegare ai progetti da parte dei comuni interessati;
c) i criteri di valutazione dei progetti, tra i quali:
1) il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive;
2) la tempestiva esecutività degli interventi sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
3) la capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati nonché di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati.
468. Per la selezione dei progetti presentati ai sensi del comma 467, ammissibili al finanziamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è costituita una commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun gettone di presenza, indennità, rimborso di spese e ogni altro emolumento comunque denominato.
469. La commissione istituita ai sensi del comma 468 seleziona i progetti, con indicazione delle priorità. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati i progetti ammissibili al finanziamento ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi comprese quelle a valere sul FIAR, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa o di mancata alimentazione dei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
470. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, ai sensi dei commi da 459 a 469, e a riassegnare al FIAR le somme eventualmente revocate e versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte dei soggetti beneficiari.
471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato « buono portuale », pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:
a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un « buono portuale » di importo massimo pari a 2.500 euro per una sola volta per ciascun dipendente;
b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un « buono portuale » di importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa;
c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e il mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un « buono portuale » di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa.
472. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 471, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 471, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 471. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 471.
473. Al fine di consentire la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale del Lazio, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione e affidamento degli interventi, da realizzare anche per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente. Con il medesimo decreto è stabilito l'eventuale compenso del Commissario straordinario, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare.
474. Il Commissario straordinario di cui al comma 473, entro il 30 giugno 2023, provvede alla rielaborazione, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, del progetto definitivo dell'intervento, definisce il cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative necessarie per l'affidamento, la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura, da sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività affidate, può avvalersi della società ANAS Spa e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
475. In relazione alle attività di cui al comma 474, il Commissario straordinario di cui al comma 473, in favore del quale è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale, assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
476. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 474, le risorse disponibili a legislazione vigente, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2023, affluiscono alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 475.
477. All'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è rifinanziato per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di contribuire alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui al comma 2, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 tenendo conto, per le compensazioni relative all'anno 2021, dei contributi assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti ».
478. Al fine di permettere il completamento della tratta T2, la realizzazione della tratta T1 e l'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della Linea C della metropolitana di Roma, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di 450 milioni di euro per l'anno 2032. Gli importi di cui al primo periodo costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al medesimo periodo. Agli eventuali maggiori costi per i materiali necessari per la realizzazione dell'opera provvedono Roma Capitale e la regione Lazio. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
479. Al fine di promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario, in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 2018, n. 2, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
480. Il Fondo di cui al comma 479 finanzia interventi per la realizzazione nel territorio urbano di nuove ciclovie, definite dall'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario, effettuati da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle unioni di comuni.
481. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 479 ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni.
482. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 479, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
483. Entro il 31 gennaio 2023, il comune di Milano presenta un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sul fabbisogno derivante dalla realizzazione delle tratte della linea M4, rappresentando con separata evidenza il fabbisogno emergente dall'incremento dei prezzi e quello derivante dalla realizzazione dell'intervento, specificando le tratte e i relativi costi, le fonti di copertura disponibili nonché il cronoprogramma degli interventi ancora da realizzare. In relazione al fabbisogno per gli investimenti indicati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo, sono assegnati contributi pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Gli importi di cui al secondo periodo costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al primo periodo. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei sistemi informativi di cui al primo periodo e al riscontro degli stessi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali risorse non assegnate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo di cui al comma 369.
484. Al fine di permettere l'estensione della rete di trasporto rapido di massa relativa al nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli, lotto 1, stralci 2 e 3, nonché la fornitura di treni per la linea metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Gli importi di cui al primo periodo costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al medesimo periodo. Agli eventuali maggiori costi per i materiali necessari per la realizzazione dell'opera provvedono il comune di Napoli e la regione Campania. Il comune di Napoli presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, degli interventi in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun intervento, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
485. Dopo il comma 14-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente:
« 14-quinquies. In parziale deroga a quanto previsto dal comma 14-quater, per l'anno 2023 il comune di Roma provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre 2023, la somma di 100 milioni di euro. Per gli anni dal 2024 al 2026 il comune di Roma provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del medesimo comma 14-quater, entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento, la somma di 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 240 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine, il comune di Roma rilascia apposita delegazione di pagamento, ai sensi dell'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».
486. In considerazione di quanto previsto dal comma 14-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 485, la dotazione del fondo di cui al comma 15 del medesimo articolo 14 è rideterminata in 100 milioni di euro per l'anno 2023, in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e in 240 milioni di euro per l'anno 2026. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 40 milioni di euro l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
487. Al fine di rilanciare l'economia del Paese attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria e di contribuire agli obiettivi dell'Unione europea in materia di rete transeuropea dei trasporti di cui al regolamento (CE) n. 1315/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, il collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente ed opere connesse è opera prioritaria e di preminente interesse nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera sono reiterati, ad ogni effetto di legge, i vincoli imposti con l'approvazione del progetto preliminare dell'opera e successivamente prorogati.
488. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al termine di cui al comma 490 sono sospesi i giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera.
489. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società Stretto di Messina Spa sottoscrive l'integrale rinuncia alle azioni, alle domande e ai giudizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, a completa tacitazione di ogni diritto e pretesa.
490. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società di cui al comma 489 è altresì autorizzata a definire la rinuncia alle azioni, alle domande e ai giudizi da parte del contraente generale, degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, nonché delle ulteriori pretese in futuro azionabili in relazione ai contratti sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla definizione della rinuncia non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
491. Alla scadenza del termine di cui al comma 490, indipendentemente dall'esito delle procedure di cui al medesimo comma 490, è revocato lo stato di liquidazione della società di cui al comma 489 con effetto dalla medesima data in deroga all'articolo 2487-ter, secondo comma, del codice civile. Il commissario liquidatore resta in carica in qualità di Commissario straordinario del Governo per la gestione ordinaria della società nelle more della nomina degli organi sociali ai sensi del primo periodo del comma 492. A tal fine, il Commissario straordinario si avvale della dotazione di mezzi e di personale della società.
492. Entro trenta giorni dalla revoca di cui al comma 491, è convocata l'assemblea dei soci della società di cui al comma 489 per procedere, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, alla nomina degli organi sociali. Dalla nomina degli organi sociali decade il Commissario straordinario di cui al comma 491.
493. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società di cui al comma 489, le società Rete ferroviaria italiana Spa e ANAS Spa sono autorizzate, proporzionalmente alla quota di partecipazione, a sottoscrivere aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale, fino a un importo complessivo non superiore a 50 milioni di euro. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
494. In attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
495. Il fondo di cui al comma 494 è destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna.
496. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'utilizzo del fondo di cui al comma 494.
497. In considerazione dell'eccezionale situazione economica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2023 e 2024 è sospeso l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, prevista all'articolo 195, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
498. Al fine di garantire la realizzazione del piano complessivo delle opere da realizzare in funzione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, il primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è sostituito dai seguenti: « Lo scopo statutario è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».
499. I rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disposti ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono destinati al finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022.
500. È autorizzata la spesa complessiva di 400 milioni di euro, di cui 120 milioni per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026, per il finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 e per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dal comma 498 del presente articolo.
501. Il comma 7-quater dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente:
« 7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al primo periodo rimangono nella disponibilità del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti ».
502. All'articolo 10, comma 3-septiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « Al fine di consentire lo svolgimento, per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Al fine di consentire lo svolgimento, per gli anni 2022, 2023 e 2024 » e le parole: « nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 ».
503. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata al riconoscimento di un contributo alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto previste all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995. n. 504, volto a mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati per l'esercizio delle predette attività. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
504. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 503.
505. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate l'indennizzo per la maggiore usura della strada ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è dovuto nella misura ridotta del 70 per cento, tenuto conto del limitato transito su strada degli stessi. Per compensare gli enti proprietari delle strade dei minori introiti derivanti dall'applicazione del presente comma è autorizzata la spesa 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposto il riparto delle risorse di cui al presente comma tra gli enti proprietari delle strade.
506. Entro il 31 marzo 2023, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), è autorizzato l'avvio della realizzazione del lotto costruttivo n. 3 dell'intervento « Nuova linea ferroviaria Torino-Lione - sezione internazionale - parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera » ai sensi dell'articolo 2, commi 232 e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'assegnazione delle risorse, presenta apposita relazione concernente i contributi versati dall'Unione europea alla società Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) Sas per l'intervento di cui al primo periodo. A decorrere dall'anno 2024, entro il 31 marzo di ogni anno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone al CIPESS la destinazione dei contributi di cui al secondo periodo versati alla predetta società al 31 dicembre dell'anno precedente, in via prioritaria alla copertura del fabbisogno residuo dei lotti costruttivi del medesimo intervento ovvero ad altri interventi ferroviari previsti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. In tale ultimo caso, le risorse confluiscono al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della società TELT Sas.
507. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 al fine di consentire l'accesso ai contributi da parte dell'Unione europea delle seguenti opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione:
a) « Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione. Opere prioritarie »;
b) « Adeguamento linea storica Torino-Modane. Tratta Bussoleno-Avigliana ».
508. Il contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa indica distintamente i finanziamenti per le opere di cui al comma 507. I contributi dell'Unione europea versati alla società Rete ferroviaria italiana Spa concernenti i medesimi interventi sono rifinalizzati nell'ambito del contratto di programma vigente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa.
509. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo le parole: « 4.000.000 di euro per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e di 300.000 euro per l'anno 2023 »;
b) al comma 7-bis, dopo le parole: « il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, » sono inserite le seguenti: « in qualità di Commissario straordinario, » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Commissario straordinario, ai fini dell'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, di servizi e di forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione e di acquisizione di servizi di supporto tecnico e project management, nonché per l'affidamento del servizio a un nuovo concessionario e per l'esecuzione dei relativi contratti, opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato »;
c) dopo il comma 7-quinquies sono inseriti i seguenti:
« 7-sexies. Al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica dell'impianto funiviario di Savona, di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 7-bis, nella quale confluiscono le risorse di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies. Tale contabilità cessa al termine del commissariamento di cui al comma 7-bis.
7-septies. Gli interventi di cui al comma 7-sexies sono sottoposti alle procedure di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il Commissario straordinario di cui al comma 7-bis, entro il 30 giugno 2023, effettua una ricognizione, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli interventi in corso di realizzazione e quelli da realizzare, con indicazione dei relativi costi e dei codici unici di progetto, e provvede all'aggiornamento di tali informazioni nonché delle altre informazioni procedurali e finanziarie nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ».
510. All'articolo 16, comma 3-sexies, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 280.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
511. Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica è autorizzata la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037.
512. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sono individuate le tratte, ossia i lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui al comma 511, nonché i criteri e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse medesime, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
513. È autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al fine di consentire il completamento delle operazioni necessarie all'acquisizione al patrimonio statale e alla successiva gestione, tramite la società ANAS Spa, delle infrastrutture viarie di collegamento autostradale di competenza della regione Abruzzo.
514. Per la realizzazione degli interventi sulle strade statali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, di cui all'ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 n. 1 del 16 dicembre 2021, ad integrazione degli investimenti previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2023, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per il 2027.
515. Al fine di garantire il collegamento verso i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 per interventi di potenziamento, di riqualificazione e di adeguamento della strada statale 4 Salaria.
516. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sono individuate le tratte, ossia i lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui al comma 515, nonché i criteri e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse medesime, previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
517. In attuazione della dichiarazione di intenti sottoscritta tra l'Italia e la Svizzera il 18 settembre 2014, è autorizzata la spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della società Rete ferroviaria italiana Spa per la progettazione della linea ferroviaria Chiasso-Monza nell'ambito del corridoio europeo Reno-Alpi.
518. L'importo destinato all'attuazione del « Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese » previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 81 del 22 dicembre 2017, nell'ambito del Progetto unico Terzo Valico dei Giovi - Nodo ferroviario di Genova, di cui all'articolo 4, comma 12-septies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è incrementato di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2023 per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dall'aumento del costo dei materiali e assicurare il completamento di tutti gli interventi previsti. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2023.
519. Per il miglioramento dell'approvvigionamento idrico della città metropolitana di Roma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, da destinare alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, di cui all'allegato IV, n. 8, annesso al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente il nuovo tronco superiore dalle sorgenti alla centrale di Salisano.
520. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sono individuati gli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 519, le modalità di erogazione e i casi di revoca delle stesse, previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei medesimi dati da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
521. È assegnato alla regione Calabria un contributo straordinario di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da ripartire per una quota di 5 milioni di euro tra i comuni della regione medesima, per la realizzazione di opere pubbliche.
522. Ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Autorità è autorizzata ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato, di cui 1 dirigente, 11 funzionari di II, 11 funzionari di III e 7 assistenti.
523. L'Autorità di regolazione dei trasporti provvede al reclutamento del personale di cui al comma 522 ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
524. All'onere di cui al comma 522 l'Autorità provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
525. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.403.818 per l'anno 2023, euro 1.444.633 per l'anno 2024, euro 1.483.106 per l'anno 2025, euro 1.561.448 per l'anno 2026, euro 1.610.455 per l'anno 2027, euro 1.660.279 per l'anno 2028, euro 1.720.409 per l'anno 2029, euro 1.772.078 per l'anno 2030, euro 1.827.599 per l'anno 2031 e euro 1.879.297 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
526. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità.
527. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 526, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
528. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 » e le parole: « che abbiano maturato al 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 ».
529. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel Piano di contrasto all'antimicrobico-resistenza 2022-2025, su cui è in corso di definizione l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Tale somma è ripartita sulla base dei criteri definiti con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
530. Per la realizzazione di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
531. Al fine di dare attuazione alla linea progettuale, prevista nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, « Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN », Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e alla terapia delle malattie tumorali e del diabete, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore degli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della rete oncologica del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T, nonché di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a favore agli IRCCS della rete cardiovascolare del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare.
532. Al fine di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, a decorrere dal 1° marzo 2023, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nel limite di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
533. Il decreto di cui al comma 532 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
534. Agli oneri derivanti dal comma 532, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Al finanziamento di cui al comma 532 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
535. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Per l'anno 2023, una quota dell'incremento di cui al primo periodo, pari a 1.400 milioni di euro, è destinata a contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Alla ripartizione delle risorse di cui al secondo periodo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
536. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 650 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19.
537. Le risorse per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 17, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, all'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 1, commi 355 e 356, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si intendono comprensive della quota da destinare, a decorrere dall'anno 2023, al trattamento economico accessorio del personale interessato, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
538. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ».
539. Lo stanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinati al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica del colangiocarcinoma. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al presente comma e per il monitoraggio dell'impiego delle risorse medesime.
540. In considerazione dei maggiori costi determinati dal proseguimento delle azioni di contrasto del COVID-19 e dal sensibile incremento dei costi dei prodotti energetici, le entrate di cui al payback relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore. Per il payback relativo all'anno 2021 le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore della presente legge.
541. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di applicazione di quanto disposto dal comma 281 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, esclusivamente in favore delle aziende farmaceutiche che hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di ripiano per l'anno 2021, senza riserva. A tale fine il decreto di cui all'articolo 1, comma 284, della citata legge n. 234 del 2021 è integrato, con le modalità previste dal medesimo comma, con l'introduzione delle opportune previsioni riferite all'anno 2021.
542. All'articolo 9-undecies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « in misura non superiore all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « in misura non superiore al 90 per cento »;
b) dopo le parole: « nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero del valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell'università e della ricerca con decreto direttoriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, ove necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi ».
543. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « al 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2027 ».
544. Per l'anno 2022, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è pari allo 0,40 per cento delle predette risorse. I criteri per il riparto della quota premiale di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
545. Al fine di provvedere ad interventi infrastrutturali per i presìdi ospedalieri e le strutture sanitarie pubbliche delle aziende ospedaliere delle province di Latina e di Frosinone, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
546. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento degli interventi edilizi di cui al comma 545 e per l'erogazione dei relativi contributi.
547. Agli oneri derivanti dal comma 545, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7.
548. Al fine di favorire nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni un primo approccio ai sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale, di potenziare nel sistema di istruzione e formazione l'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), e di favorire l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione terziaria in tali discipline, sostenendo l'eguaglianza tra i sessi, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le competenze nelle discipline STEM, digitali e di innovazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 549, 550, 551 e 552.
549. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Sono previste specifiche iniziative formative dedicate alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), nonché alle competenze digitali e alle metodologie didattiche innovative.
550. All'articolo 9, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: « al fine di promuovere » sono inserite le seguenti: « , con particolare riferimento all'obiettivo di favorire l'equilibrio di genere »;
b) alla lettera a), le parole: « , favorendo l'equilibrio di genere nelle » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione alle ».
551. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
« c-bis) conoscere le aree disciplinari relative alle materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) ».
552. Il Ministero dell'istruzione e del merito, anche in coerenza con la risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla promozione della parità tra donne e uomini in materia di istruzione e occupazione nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM), promuove le seguenti misure:
a) entro il 30 giugno 2023, definizione di linee guida per l'introduzione nel piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia di azioni dedicate a rafforzare nei curricoli lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali legate agli specifici campi di esperienza e l'apprendimento delle discipline STEM, anche attraverso metodologie didattiche innovative;
b) azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche e educative della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio nelle discipline STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere;
c) creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM e delle competenze digitali, nonché per lo sviluppo di una didattica innovativa anche mediante la condivisione di buone pratiche;
d) iniziative, anche extrascolastiche, per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l'apprendimento delle discipline STEM e digitali, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440;
e) stipulazione di protocolli di intesa con le regioni per il riconoscimento di borse di studio per gli studenti che decidono di intraprendere percorsi di studio e formazione nelle discipline STEM e in campo del digitale;
f) iniziative volte a promuovere l'acquisizione di competenze STEM e digitali anche all'interno dei percorsi di istruzione per gli adulti, per agevolarne il reinserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso il ricorso a metodologie didattiche innovative, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
553. Le iniziative di cui al comma 552 sono attuate nell'ambito delle linee di investimento previste nella missione 4, componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e 3.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti delle risorse previste per i citati singoli investimenti, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.
554. Dall'attuazione dei commi da 548 a 553 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
555. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la parola: « strutturalmente » sono inserite le seguenti: « nel primo biennio e », le parole: « nell'ultimo anno di corso » sono sostituite dalle seguenti: « nelle classi prime, seconde e terze » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89, nonché specifici strumenti di supporto all'orientamento, individuati dalle linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per potenziare le azioni nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A partire dall'anno scolastico 2023/2024, nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, le attività di orientamento consistono in moduli curricolari anche superiori a trenta ore, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, da inserire anche nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Nel primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, le attività di cui al secondo periodo consistono in moduli di trenta ore da svolgere in orario curricolare o extracurricolare, anche all'interno di progetti già in essere nell'istituzione scolastica »;
b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole: « nell'ultimo anno di corso » sono sostituite dalle seguenti: « nelle classi prime, seconde e terze », dopo le parole: « primo grado » sono inserite le seguenti: « e nel primo biennio » e la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « tre ».
556. All'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: « Ministro dell'istruzione » sono inserite le seguenti: « , da adottare entro il 1° marzo 2023 »;
b) al comma 6, dopo le parole: « è nominato, » sono inserite le seguenti: « entro il 1° marzo 2023, »;
c) al comma 7, dopo le parole: « Ministro dell'istruzione » sono inserite le seguenti: « , da adottare entro il 1° marzo 2023, ».
557. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
« 5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente ».
558. I risparmi conseguiti mediante l'applicazione della disciplina di cui al comma 557 confluiscono, previo accertamento degli stessi, in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e possono essere destinati ad incrementare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica, il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi, il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico. Nel fondo istituito ai sensi del primo periodo confluiscono le eventuali economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previo accertamento operato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse del fondo istituito ai sensi del primo periodo sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I risparmi accertati sono iscritti nel medesimo fondo con uno o più decreti di variazione compensativa adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
559. Le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'articolo 42, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'Area istruzione e ricerca, stipulato l'8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
560. Al fine di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente, è stanziata la somma di 1 milione di euro, per l'anno 2023, per avviare attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, presenti su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma.
561. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma.
562. Le attribuzioni previste dall'articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti. Una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziato dalla presente legge, pari a 4,2 milioni di euro, è destinata, a decorrere dall'anno 2023, all'incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
563. Ai fini dell'attuazione dei commi 561 e 562, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
564. Il comma 977 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
« 977. Nel caso in cui il comparto delle università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, i limiti di cui al comma 971, per gli enti che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato, il Ministero dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie di ciascun anno successivo a quello di riferimento, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità ».
565. All'articolo 64, comma 6-ter.1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità del primo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ».
566. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
567. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo le parole: « "ex Ospedale militare" » sono inserite le seguenti: « nonché per l'ulteriore sostegno degli interventi di cui al comma 2 ».
568. Al fine di dare ulteriore sostegno e impulso alla riorganizzazione, anche economico-finanziaria, e al rilancio delle attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ai sensi dell'articolo 1, comma 315, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al CNR è attribuito un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'anno 2023.
569. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 568 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
570. I compensi e i rimborsi di spese spettanti ai componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti tecnico-scientifici e amministrativo-contabili incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
571. A decorrere dall'anno 2023 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di 149.377 euro annui.
572. All'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: « non superiore al 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 30 per cento ».
573. All'articolo 1, comma 310, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca ».
574. Le risorse di cui al comma 573, non ancora assegnate, sono ripartite tra gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca con decreto dirigenziale in proporzione alle assegnazioni ordinarie dell'anno 2022 di cui al fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
575. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023, al personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essa applicabile può essere riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenente alle Aree corrispondenti, come rideterminate in base ai criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali.
576. Per lo stesso personale e con la stessa decorrenza di cui al comma 575 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali può essere rideterminato considerando nel calcolo l'indennità di amministrazione del personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenente alle aree, nelle misure previste alla data del 31 ottobre 2022.
577. Per le stesse finalità di cui al comma 575, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca possono essere incrementati di 16.683 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 19.777 euro per il personale dirigenziale di livello non generale.
578. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 575, 576 e 577, pari a 107.782 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 53.891 euro annui a decorrere dall'anno 2023, a carico del bilancio dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.
579. A decorrere dal 1° gennaio 2023, gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione dell'assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi civili parziali, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, della pensione in favore degli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 118 del 1971, dell'assegno mensile di assistenza in favore dei sordi, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e della pensione in favore dei ciechi civili assoluti o parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, nonché dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
580. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per 4 milioni di euro per l'anno 2023 e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
581. All'Istituto universitario di studi superiori di Pavia, scuola superiore ad ordinamento speciale, è attribuito un contributo, ad incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario, in misura pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato a riequilibrare la distribuzione del finanziamento per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale, al fine di sostenerne lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti infrastrutturali.
582. La dotazione del Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale, di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
583. Il Fondo di cui al comma 582, per gli anni 2023, 2024 e 2025, è ripartito, per una quota del 50 per cento, in ragione del rapporto tra gli studenti iscritti all'ateneo e i posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo e, per una quota del 50 per cento, in ragione dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti. Non sono ammessi al riparto del Fondo di cui al primo periodo gli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale e le istituzioni della formazione superiore che ricevono ordinariamente contributi dallo Stato per il sostegno alla residenzialità.
584. Al fine di consentire alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di garantire i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle medesime istituzioni sono incrementati di 1.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.
585. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
586. Al fine di dare attuazione al rafforzamento delle scuole universitarie superiori previsto del Piano nazionale di ripresa e resilienza è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per il sostegno e il potenziamento delle seguenti scuole superiori d'ateneo:
a) Collegio superiore - Università di Bologna;
b) Scuola di studi superiori C. Urbani - Università di Camerino;
c) Scuola superiore dell'Ateneo di Catania;
d) Istituto universitario di formazione interdisciplinare (ISUFI) - Università del Salento;
e) Scuola di studi superiori « G. Leopardi » - Università di Macerata;
f) Scuola galileiana di studi superiori - Università di Padova;
g) Scuola superiore di studi avanzati - La Sapienza di Roma;
h) Scuola di studi superiore « F. Rossi » - Università di Torino;
i) Scuola superiore dell'Università degli studi di Udine;
l) Collegio internazionale Ca' Foscari - Università di Venezia.
587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite in misura uguale tra le istituzioni ivi elencate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
588. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
589. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da trasferire alla regione Piemonte quale contributo straordinario al fine di accelerare la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della regione Piemonte, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei necessari interventi. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti le funzioni del Commissario e il relativo compenso, determinato nella misura prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un importo non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
590. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'intervento, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di personale appartenente a strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di società da esse controllate direttamente o indirettamente nonché di altri enti pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti.
591. Il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.
592. Al fine di promuovere l'attrattività turistica e di incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, garantendo la sicurezza degli impianti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alle imprese esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, al fine di realizzare interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione, volti a garantire adeguati livelli di sicurezza.
593. Le risorse di cui al comma 592 possono essere destinate anche alla dismissione degli impianti di risalita non più utilizzati od obsoleti e, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, allo sviluppo di progetti di snow-farming.
594. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dei commi 592 e 593, comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad esso collegati, il cronoprogramma procedurale, coerente con gli stanziamenti previsti dal comma 592, nonché le modalità di revoca dei contributi.
595. Le disposizioni dei commi da 596 a 602 si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalla sezione 3.1 - « Aiuti di importo limitato » della comunicazione C(2020)1863 della Commissione, del 19 marzo 2020, recante quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19:
a) articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
c) articolo 6-bis, commi 3 e 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
596. Gli aiuti di cui al comma 595, fruiti alle condizioni e nei limiti previsti nella sezione 3.1 della citata comunicazione C(2020)1863, possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima sezione.
597. In caso di superamento dei massimali previsti dalla citata comunicazione C(2020)1863 della Commissione, del 19 marzo 2020, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.
598. In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto ai sensi del comma 597, il corrispondente importo è detratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare devono essere sommati gli interessi di recupero maturati fino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare deve essere effettivamente riversato.
599. In caso di restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante con le modalità previste dai commi 597 e 598, non si applicano sanzioni.
600. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 595 a 599 ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 della citata comunicazione C(2020)1863.
601. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 595 a 599 si applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
602. Il presente comma e i commi da 595 a 601 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
603. Al fine di favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo nonché di agevolare l'inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire, denominato « Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo », con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
604. Le risorse del Fondo di cui al comma 603 sono destinate alle seguenti finalità:
a) riqualificazione del personale già occupato nel settore e formazione di nuove figure professionali anche attraverso percorsi formativi e scuole di eccellenza, corsi di alta formazione e specializzazione, volti a formare figure professionali dotate di una preparazione di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitivinicoli della tradizione e della cultura italiane;
b) iniziative per il rafforzamento delle competenze degli operatori del settore attraverso cicli di aggiornamento continuo;
c) iniziative a supporto dell'inserimento nel mercato del lavoro;
d) iniziative per favorire l'ampliamento dei bacini di offerta di lavoro.
605. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 603.
606. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
607. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, il Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
608. Il Fondo di cui al comma 607 è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.
609. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attuazione dei commi 607 e 608.
610. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
611. Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile, che mirino a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito il Fondo per il turismo sostenibile, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono destinate alle seguenti finalità:
a) rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l'attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo;
b) favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;
c) sostenere le strutture ricettive e le imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.
612. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 611.
613. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di cui 1 milione di euro è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.
614. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.
615. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: « 31 marzo 2022 » sono inserite le seguenti: « e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 10.000 euro »;
b) dopo le parole: « primo trimestre 2022 » sono inserite le seguenti: « e a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023 ».
616. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: « 60 milioni di euro per il 2022 » sono inserite le seguenti: « e di 25 milioni di euro per l'anno 2023 ».
617. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
618. Al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in ambito economico, sociale e ambientale, favorendo la crescita sostenibile e inclusiva e la transizione ecologica ed energetica del settore dello sport, la dotazione del fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le finalità di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
619. Al fine di assicurare la continuità della promozione e del sostegno delle attività di soggetti pubblici e privati nello sport e nella cultura, l'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, opera nel settore del credito e, all'esito della procedura di cui al comma 620, è trasformato in società per azioni di diritto singolare, denominata « Istituto per il credito sportivo e culturale Spa », che succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e negli obblighi dell'Istituto medesimo esistenti alla data di efficacia della trasformazione.
620. In deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni è realizzata sulla base di un progetto deliberato dal consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto di cui al comma 625, che definisce il programma e lo statuto della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa. La trasformazione si attua con atto pubblico, all'esito della procedura di autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente in materia creditizia e in conformità con la disciplina vigente.
621. La società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa persegue una missione di pubblico interesse esercitando l'attività bancaria finalizzata allo sviluppo e al sostegno dei settori dello sport e della cultura, mediante la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra forma, l'esercizio del credito e di ogni altra attività finanziaria nonché la promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello sviluppo di attività finanziarie e di investimento nei predetti settori, informando la propria attività alla responsabilità sociale e allo sviluppo sostenibile, in favore di soggetti pubblici o privati. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, la società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa può compiere, nei limiti della disciplina vigente, ogni operazione strumentale, connessa e accessoria, anche per il tramite di società controllate, comprese la promozione e la gestione di fondi mobiliari e immobiliari nonché le operazioni commerciali, industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive.
622. Le azioni della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e agli altri soggetti pubblici e privati che partecipano al capitale dell'Istituto per il credito sportivo, proporzionalmente alla partecipazione detenuta nel medesimo Istituto alla data di efficacia della trasformazione. Il controllo della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa è riservato al Ministero dell'economia e delle finanze e ai soggetti privati è consentito soltanto, in ogni caso, detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della medesima società.
623. Alla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa è assegnata la gestione a titolo gratuito dei fondi speciali previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dall'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con apposite convenzioni sono stabilite e disciplinate le specifiche attività comprese nella gestione a titolo gratuito dei citati fondi speciali.
624. Per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 623, la società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa istituisce gestioni separate ai fini di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi, ispirate a criteri di trasparenza. Al Ministero per lo sport e i giovani e al Ministero della cultura spetta il potere di indirizzo delle rispettive gestioni separate di cui al presente comma. Sino alla trasformazione, l'Istituto per il credito sportivo continua a gestire i fondi speciali di cui al comma 623 secondo le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
625. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero per lo sport e i giovani, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della cultura, sentita la Banca d'Italia, stabilisce:
a) i princìpi di governo della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa concernenti la composizione e la nomina degli organi di amministrazione e controllo in coerenza con le finalità istituzionali e l'assetto proprietario, la destinazione dell'utile di esercizio e le modalità per garantire la vigilanza sull'attività da parte delle Autorità competenti;
b) i criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 623;
c) lo schema dell'atto costitutivo e del nuovo statuto della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, comprese le procedure per le loro successive modifiche;
d) le modalità e i criteri di nomina e di insediamento degli organi sociali della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e degli organi di gestione e controllo dei fondi speciali di cui al comma 623. La nomina dei componenti degli organi sociali è deliberata a norma del codice civile e secondo le previsioni contenute nello statuto sociale;
e) gli strumenti di raccolta e le eventuali tipologie di operazioni di credito previste ai sensi del comma 621 con riferimento alle quali potranno essere disposti interventi di sostegno pubblico.
626. Alla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla medesima società non si applicano le disposizioni previste dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Resta ferma l'applicazione degli articoli 3, comma 7, e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il controllo della Corte dei conti sulla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa per le attività di cui ai commi 623 e 624 è esercitato secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
627. In favore della società Sport e salute Spa è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di finanziare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il progetto « Bici in Comune », attività promossa dalla medesima società, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, per favorire la promozione della mobilità ciclistica, quale strumento per uno stile di vita sano e attivo, nonché del cicloturismo.
628. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 627.
629. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 200.000 euro per l'anno 2023.
630. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 357 è sostituito dai seguenti:
« 357. Al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera, ai seguenti soggetti sono concesse, a decorrere dall'anno 2023:
a) una "Carta della cultura Giovani", a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età;
b) una "Carta del merito", ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la Carta di cui alla lettera a).
357-bis. Le Carte di cui al comma 357 sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le somme assegnate con le Carte di cui al comma 357 non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.
357-ter. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357-bis, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e della Carta del merito.
357-quater. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento delle Carte di cui al comma 357 e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla loro disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati.
357-quinquies. Nei casi di violazione di cui al comma 357-quater, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresì la sospensione dell'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni »;
b) al comma 358, le parole: « al comma 357, secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 357-quater e 357-quinquies » e le parole: « della Carta elettronica » sono sostituite dalle seguenti: « delle Carte di cui al comma 357 ».
631. Il Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, assume la denominazione di Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.
632. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al primo periodo.
633. Al fine di consentire la realizzazione del censimento e della valorizzazione delle espressioni del patrimonio culturale immateriale dei piccoli comuni, in attuazione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore dell'Unione nazionale delle pro loco d'Italia. Le azioni volte a conseguire le finalità di cui al primo periodo sono realizzate in accordo con l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale del Ministero della cultura e con l'Associazione nazionale comuni italiani.
634. Al fine di favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
635. È autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 per il finanziamento della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, con sede in Napoli.
636. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
637. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, dopo le parole: « nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri » sono aggiunte le seguenti: « , a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei ministri ».
638. Il Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 75.883.298 euro per l'anno 2023 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
639. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, nonché quelle dell'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 58-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si interpretano nel senso che l'Accademia nazionale dei Lincei è esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa.
640. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'Accademia nazionale dei Lincei si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 759, lettera g), e 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
641. Ai fini del ristoro delle minori entrate derivanti dal comma 639 ai comuni interessati, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 2,1 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire, entro il 28 febbraio 2023, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.
642. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di Produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato fino all'anno 2023.
643. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa massima di 8 milioni di euro per l'anno 2023.
644. Al fine di sostenere gli eventi connessi alle celebrazioni in occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia e valorizzare il profondo legame storico della comunità ebraica con la città di Roma, è concesso un contributo di 700.000 euro in favore del comune di Roma Capitale per l'anno 2023, da destinare alla realizzazione di iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di ricordo, con il coinvolgimento delle organizzazioni associative e culturali dell'ebraismo romano, volti a commemorare le vittime dell'odio razziale e la deportazione degli ebrei.
645. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, è concesso alla Fondazione Centro studi investimenti sociali - Censis un contributo di 2 milioni di euro per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività.
646. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
647. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, fino al 30 giugno 2023.
648. Ai fini dell'attuazione del comma 647 è autorizzata la spesa di 5.726.703 euro per l'anno 2023.
649. Per le esigenze di funzionalità delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, all'articolo 801 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « 155 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 271 unità »;
b) al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
« b-bis) gli ufficiali generali e di gradi corrispondenti impiegati come capi o vicecapi ufficio degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b) e c), del regolamento »;
c) al comma 6, le parole: « 10 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 15 unità » e dopo la parola: « b), » è inserita la seguente: « b-bis), ».
650. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 649 è autorizzata la spesa di 11.481.675 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
651. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1913:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: « decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 » e le parole: « gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri » sono sostituite dalle seguenti: « gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati, i sovrintendenti, gli appuntati in servizio permanente e i carabinieri »;
1.2) alla lettera e), dopo le parole: « fondo di previdenza » è inserita la seguente: « sovrintendenti, »;
1.3) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
« g-bis) fondo di previdenza graduati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare »;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. È iscritto d'ufficio ai pertinenti fondi di cui al comma 1 anche il personale militare richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 806. Il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di avvenuto richiamo in servizio »;
3) al comma 3, dopo le parole: « anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio » sono aggiunte le seguenti: « , salvo quanto previsto dal comma 1-bis »;
4) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:
« 3-bis. L'iscrizione d'ufficio non si attua nei confronti del personale che, in ragione degli anni residui di servizio effettivo, non ha la possibilità di maturare il diritto all'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, comma 1.
3-ter. Il personale militare impiegato a tempo indeterminato, ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, che rientra nel ruolo di provenienza è iscritto al relativo fondo di previdenza se, in ragione degli anni di servizio residui, può maturare il diritto all'indennità supplementare ai sensi dell'articolo 1914 del presente codice. Il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di reiscrizione nei ruoli di provenienza »;
b) all'articolo 1914:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Al personale militare iscritto da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, che cessa dal servizio, è dovuta un'indennità supplementare »;
2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
« 2. Per i periodi di contribuzione antecedenti al 31 dicembre 2022, l'indennità di cui al comma 1 è liquidata in base all'aliquota del 2 per cento dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell'80 per cento, moltiplicato per gli anni di iscrizione al fondo maturati a tale data.
2-bis. Per i periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 2022, l'indennità di cui al comma 1 è liquidata in base alle aliquote percentuali di seguito riportate dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell'80 per cento, moltiplicate per gli anni di iscrizione al fondo maturati a decorrere dal 1° gennaio 2023:
a) 2 per cento per gli iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere a), c), g) e g-bis);
b) 2,5 per cento per gli iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere b), d) e f);
c) 3 per cento per gli iscritti al fondo previdenziale di cui all'articolo 1913, comma 1, lettera e).
2-ter. Ai fini di cui ai commi 2 e 2-bis, le frazioni di anno sono calcolate in mesi e le frazioni di mesi con numero di giorni non inferiore a quindici sono arrotondate per eccesso. Conseguentemente, le aliquote percentuali di cui ai commi 2 e 2-bis sono ridotte in dodicesimi »;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. L'indennità di cui al comma 1 è ordinariamente corrisposta all'atto della cessazione dal servizio. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta motivata del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, il termine di corresponsione di cui al precedente periodo può essere differito fino a ventiquattro mesi »;
c) all'articolo 1915, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. L'assegno speciale non spetta agli ufficiali iscritti al relativo fondo previdenziale in data successiva al 1° gennaio 2023 »;
d) all'articolo 1916:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Il personale di cui all'articolo 1913, comma 1, contribuisce obbligatoriamente ai fondi previdenziali ivi previsti in ragione delle percentuali di seguito stabilite, calcolate sull'80 per cento dello stipendio annuo lordo effettivamente percepito, comprensivo della tredicesima mensilità:
a) 3 per cento, per i fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) 2 per cento, per i fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere e) e g-bis) »;
2) il comma 2 è abrogato;
e) l'articolo 1917 è sostituito dal seguente:
« Art. 1917. - (Restituzione dei contributi obbligatori) - 1. Agli iscritti che cessano dal servizio senza avere maturato il diritto all'indennità supplementare sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, rivalutati in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, tra ciascun anno solare cui i contributi si riferiscono e l'anno precedente alla restituzione. Le somme liquidate secondo le modalità di cui al precedente periodo sono reversibili »;
f) l'articolo 1917-bis è sostituito dal seguente:
« Art. 1917-bis. - (Trattamento previdenziale a seguito del passaggio tra ruoli) - 1. Il personale militare di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza.
2. Il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare è riconosciuto alla data di cessazione dal servizio computando il numero di anni complessivi di contribuzione al pertinente fondo nei diversi ruoli.
3. L'importo dell'indennità supplementare è a carico di ciascun fondo in quota proporzionale ai periodi di contribuzione »;
g) all'articolo 1918, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. I proventi di cui al comma 1 possono essere impiegati, nell'ambito della somma globale annua fissata al principio di ogni esercizio dal Ministro della difesa in relazione alle disponibilità e ai risultati dei bilanci, per concedere sussidi da erogare a favore dei militari iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913 al verificarsi di gravi e documentate esigenze »;
h) l'articolo 1919 è abrogato;
i) al libro settimo, titolo V, dopo l'articolo 1920 è aggiunto il seguente:
« Art. 1920-bis. - (Fondo per la sostenibilità della Cassa di previdenza delle Forze armate) - 1. Per garantire la sostenibilità finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo alimentato dalle risorse di cui all'articolo 619 del presente codice, in relazione alla riduzione dei contributi versati alla predetta Cassa in applicazione della legge 31 dicembre 2012, n. 244 »;
l) al libro nono, titolo II, capo II, sezione VI, dopo l'articolo 2262-quater è aggiunto il seguente:
« Art. 2262-quinquies. - (Disposizioni transitorie in materia di soppressione dell'assegno speciale per gli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri) - 1. Al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, è percettore dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915 è riconosciuto il diritto di optare, in sostituzione dello stesso, per una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata moltiplicando il 60 per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale in godimento per i coefficienti corrispondenti al sesso e all'età dell'avente diritto di cui alla tavola di mortalità elaborata dall'Istituto nazionale di statistica, riferita alla popolazione italiana residente per l'anno 2019, e calcolata al 1° dicembre dell'anno nel quale è esercitata l'opzione.
2. Al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, è cessato dal servizio con diritto a pensione, ma non è ancora percettore dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915, è riconosciuto il diritto di optare tra lo stesso assegno speciale e una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata moltiplicando il 50 per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale previsto per il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio alla data del 31 dicembre 2022, per i seguenti fattori:
a) il coefficiente di cui alla tavola di mortalità dell'Istituto nazionale di statistica, riferita alla popolazione italiana residente per l'anno 2019, corrispondente al sesso e all'età dell'avente diritto, indicato al 1° dicembre dell'anno in cui l'interessato compirà un'età pari a quella posseduta al congedo aumentata di otto anni e comunque non inferiore a sessantacinque;
b) l'anzianità contributiva al fondo previdenziale di cui all'articolo 1913, comma 1, lettera a), posseduta al 31 dicembre 2022, con un massimo di quaranta anni, rapportata a 40. L'eventuale anzianità maturata in altri fondi non è considerata utile al calcolo della maggiorazione.
3. Al personale in servizio al 31 dicembre 2022, in luogo dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915, è riconosciuta una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata ai sensi del comma 2.
4. Il diritto alle opzioni di cui ai commi 1 e 2 è esercitato entro il mese di settembre di ogni anno ed è irrevocabile. La maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914 è liquidata e corrisposta agli interessati entro il 31 dicembre dell'anno nel quale il diritto di opzione è esercitato. Le maggiorazioni dell'indennità supplementare, di cui ai commi 1, 2 e 3, sono reversibili ».
652. La costituzione del fondo previdenziale di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 1913 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotta dal comma 651 del presente articolo, decorre dal 1° gennaio 2023.
653. Il diritto alle prestazioni di cui agli articoli 1914, 1917 e 1917-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo codice.
654. Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o è stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato.
655. Nelle more dell'adeguamento del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, alle disposizioni di cui ai commi da 651 a 654, il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza, disciplinato dall'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, è integrato da un membro della categoria dei graduati per ciascuna Forza armata, con diritto di voto.
656. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.018.875 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:
(importi in euro)
Polizia di Stato | 1.449.575 |
Corpo della polizia penitenziaria | 675.475 |
Arma dei carabinieri | 1.735.950 |
Corpo della guardia di finanza | 890.575 |
Esercito italiano | 2.401.975 |
Marina militare | 725.375 |
Aeronautica militare | 1.000.200 |
Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera | 265.400 |
Corpo nazionale dei vigili del fuoco | 874.350 |
657. Le risorse di cui al comma 656 possono essere impiegate, per le finalità di cui al medesimo comma, secondo le modalità di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. Con riguardo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le relative risorse sono trasferite all'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo medesimo, che provvede, secondo i criteri di cui al comma 656 del presente articolo, alla stipulazione delle relative polizze assicurative.
658. All'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. La Marina militare promuove le attività per la valorizzazione delle potenzialità e della competitività del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attività di ricerca e tecnico-scientifiche nonché per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprietà intellettuale. A tale fine, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'università e della ricerca, è istituito e disciplinato il Polo nazionale della subacquea ».
659. Per le finalità di cui al comma 658 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa, previsto all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
660. Al fine di assicurare adeguata copertura finanziaria agli interventi già finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato, in ragione dell'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali di costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché per fare fronte ai maggiori fabbisogni scaturiti dall'aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a soddisfare le specifiche esigenze sopra richiamate, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.
661. Con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al comma 660 sono ripartite tra le finalità indicate dal medesimo comma.
662. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2023, di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 117.151.088 euro per l'anno 2026, di 117.206.959 euro per l'anno 2027, di 121.459.388 euro per l'anno 2028, di 122.284.002 euro per l'anno 2029, di 122.286.410 euro per l'anno 2030, di 122.836.497 euro per l'anno 2031, di 123.523.497 euro per l'anno 2032 e di 125.797.593 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche, di personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione, e al finanziamento delle correlate spese di funzionamento in misura non superiore al 5 per cento delle predette disponibilità annuali. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia.
663. Al fine di provvedere alle esigenze del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo per le esigenze del citato centro, con una dotazione pari a 2,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il fondo è annualmente ripartito in relazione alle attività da svolgere nell'anno di riferimento.
664. Al fine di disporre di specifiche professionalità da impiegare nella gestione quotidiana delle attività del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione, in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di unità di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi, anche discontinui, nel limite di spesa di 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
665. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 663 e 664, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
666. Per le esigenze di potenziamento del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per la tutela agroalimentare, all'articolo 828-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: « 50 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 170 unità »;
2) alla lettera g), le parole: « ispettori: 34 » sono sostituite dalle seguenti: « ispettori: 110 »;
3) alla lettera i), le parole: « appuntati e carabinieri: 16 » sono sostituite dalle seguenti: « appuntati e carabinieri: 60 »;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Sono a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario ».
667. Per le finalità di cui al comma 666, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al citato decreto legislativo n. 66 del 2010, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 120 unità, a decorrere dal 1° settembre 2023, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, secondo la seguente ripartizione:
a) ruolo ispettori: 76 unità;
b) ruolo appuntati e carabinieri: 44 unità.
668. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, e l'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella LTE Public Safety, è autorizzata la spesa di 33.324.521 euro per l'anno 2023, di 46.655.957 euro per l'anno 2024, di 50.417.925 euro per l'anno 2025, di 64.946.499 euro per l'anno 2026 e di 16.173.315 euro per l'anno 2027.
669. Lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è prorogato al 3 marzo 2023, termine di vigenza degli effetti della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022. Eventuali ulteriori proroghe di tale termine, finalizzate ad assicurare l'allineamento temporale delle misure nazionali con le eventuali proroghe dei citati effetti che potrebbero essere adottate dall'Unione europea, possono essere adottate con le modalità previste dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
670. All'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: « con termine non oltre il 31 dicembre 2022 » sono soppresse.
671. Allo scopo di assicurare la prosecuzione delle attività e delle misure di cui ai commi 669 e 670 garantendo la continuità della gestione emergenziale, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per fronteggiare la situazione emergenziale di cui ai commi 669 e 670, fermi restando i termini temporali di applicazione delle attività e della misure medesime.
672. Al fine di sviluppare la capacità operativa delle squadre di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l'uso di nuove tecnologie, è autorizzata, nell'ambito del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 9 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21 milioni di euro per l'anno 2025.
673. In relazione alla necessità di rafforzare le capacità operative delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi mediante nuove dotazioni tecnologiche, è autorizzata, nell'ambito dell'azione « Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco » del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023, di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro per l'anno 2025.
674. Allo scopo di consentire l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera uuu), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il successivo trasferimento nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.
675. Al fine di fare fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per la costruzione o per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare in uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, per le esigenze del medesimo Corpo.
676. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
677. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 676.
678. Al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei decreti di espulsione dello straniero, il Ministero dell'interno è autorizzato ad ampliare la rete dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'articolo 14, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
679. Ai fini di cui al comma 678, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 5.397.360 euro per l'anno 2023, di 14.392.960 euro per l'anno 2024 e di 16.192.080 euro per l'anno 2025. Per le ulteriori spese di gestione derivanti dall'applicazione del comma 678, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 260.544 euro per l'anno 2023, di 1.730.352 euro per l'anno 2024 e di 4.072.643 euro per l'anno 2025.
680. In considerazione delle eccezionali esigenze di accoglienza determinatesi per l'ingente afflusso di richiedenti asilo nel territorio nazionale durante l'anno 2022 e per il perdurare della crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina, al fine di assicurare la funzionalità delle questure, delle commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo, il Ministero dell'interno è autorizzato a prorogare, fino al 27 marzo 2023, anche in deroga all'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i contratti di prestazione di lavoro a termine stipulati in base all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 883 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022.
681. Agli oneri derivanti dal comma 680, pari a 2.272.418,14 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al medesimo comma 680.
682. Al fine di fronteggiare le esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai fini del potenziamento e dell'aggiornamento del sistema di risposta alle emergenze derivanti dalla presenza di agenti di tipo nucleare, biologico, chimico e radiologico, è autorizzata, nell'ambito dell'azione « Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva » del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 7 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025.
683. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e delle procedure di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare per l'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di 37.259.690 euro, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle menzionate procedure, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
684. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ministri può delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 »;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis »;
b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
« Art. 4-bis. - (Disposizioni in materia di intercettazioni preventive dei servizi di informazione per la sicurezza) - 1. Le attività di cui al comma 1 dell'articolo 4 sono autorizzate con decreto motivato, quando risultano sussistenti le condizioni di cui al medesimo comma l, per la durata massima di quaranta giorni, prorogabile per periodi successivi di venti giorni. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data con decreto motivato nel quale sono indicate le ragioni che rendono necessaria la proroga.
2. Delle operazioni di ascolto svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti mobili eventualmente utilizzati o, comunque, ai contenuti intercettati, è depositato presso il procuratore generale presso la corte di appello di Roma entro trenta giorni dal termine delle stesse, anche con modalità informatiche da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il procuratore generale, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei verbali, dei contenuti intercettati, degli eventuali supporti mobili utilizzati e di ogni eventuale copia, anche informatica, totale o parziale, dei contenuti. Su richiesta motivata dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, comprovante particolari esigenze di natura tecnica e operativa, il procuratore generale può autorizzare il differimento del deposito dei verbali, dei contenuti intercettati e dei supporti afferenti alle attività svolte per un periodo non superiore a sei mesi.
3. A conclusione delle operazioni, decorso il termine per l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il procuratore generale presso la corte di appello di Roma dispone la distruzione della documentazione anche da esso stesso detenuta, con eccezione dei decreti emanati, relativa alle richieste di autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, recante contenuti, anche espressi in forma sintetica e discorsiva, delle intercettazioni.
4. Per l'espletamento delle attività demandate ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 4, il procuratore generale presso la corte di appello di Roma autorizza il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 57 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. I dati sono distrutti entro sei mesi dall'acquisizione e i relativi verbali sono trasmessi al procuratore generale. Il procuratore generale può comunque autorizzare la conservazione dei dati per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.
5. Gli elementi acquisiti attraverso le attività di cui al presente articolo per lo sviluppo della ricerca informativa non possono essere utilizzati nel procedimento penale. In ogni caso, le attività di intercettazione di cui ai commi da 1 a 4 e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate.
6. Le spese relative alle attività di cui ai commi 1 e 4 sono imputate all'apposito programma di spesa iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono disciplinati il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento anche in forma di canone annuo forfetario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».
685. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, per assicurare il soddisfacimento delle istanze presentate ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 14 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022.
686. Per le medesime finalità di cui al comma 685, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
687. Il credito d'imposta di cui al comma 686 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
688. Il credito d'imposta di cui al comma 686 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 686.
689. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 686, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio ».
690. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall'allegato E alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 686, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 687.
691. Al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori, il fondo denominato « Programma sperimentale Mangiaplastica », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dall'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro per l'anno 2024.
692. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dello Stato italiano in relazione al trattamento delle acque reflue urbane, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 a favore del Commissario unico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
693. Le risorse finanziarie iscritte anche in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica negli esercizi finanziari dal 2020 al 2023 destinate, a qualsiasi titolo, al completamento di adeguati sistemi di reti fognarie e al trattamento delle acque reflue, da destinare alle regioni Sicilia, Campania e Calabria oggetto delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dello Stato italiano in relazione al trattamento delle acque reflue urbane, sono trasferite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulla contabilità speciale n. 6056 intestata al Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Il Commissario unico, entro il 30 giugno 2023, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un documento relativo alla ricognizione degli interventi realizzati con indicazione dei costi, delle fonti finanziarie e dei codici unici di progetto, provvedendo all'allineamento delle informazioni contenute nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
694. Per gli interventi di progettazione ed esecuzione della campagna di sondaggi geognostici, volta ad individuare con precisione l'estensione e la profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie comprese tra i siti di interesse nazionale « ex SLOI ed ex Carbochimica » e interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento, inquinate da piombo, piombo tetraetile, idrocarburi policiclici aromatici e altri inquinanti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
695. Al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il contrasto del consumo di suolo, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
696. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 695 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse.
697. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico al fine del contenimento dei danni causati dai connessi fenomeni nonché per le finalità di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è disposta in favore della regione Calabria l'assegnazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tale assegnazione è considerata nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, ed è compresa nel Piano sviluppo e coesione della regione Calabria.
698. Al fine di consentire alle Autorità di bacino distrettuali delle Alpi orientali, del fiume Po, dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale, dell'Appennino meridionale, della Sardegna e della Sicilia di far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, commi 10 e 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche nel mutato quadro climatico e territoriale, provvedendo altresì all'implementazione e all'estensione all'intero distretto dei servizi informativi e applicativi per il monitoraggio e la previsione ambientale, per la gestione delle risorse idriche, ivi compresi gli eventi climatici estremi, e valutando gli impatti osservati, simulati e attesi anche in condizioni di cambiamento climatico e uso del suolo, nonché ad integrazione delle risorse economiche programmate per le spese correnti, è assegnato uno stanziamento di 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, così ripartito: 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia.
699. Alla copertura parziale degli oneri di cui al comma 698, pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 533 e 534, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
700. Dopo il comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è inserito il seguente:
« 607-bis. Al fine di rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, il 20 per cento delle somme di cui al comma 607 è riservato all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».
701. Al fine di consentire l'espletamento delle attività strategiche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, comprese quelle connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata a favore del medesimo Istituto la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
702. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali, è assegnato al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
703. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 702 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e sono svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica, mediante la stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 702.
704. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 702 può essere destinata all'ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della Carta geologica d'Italia, all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta geologica d'Italia.
705. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della Carta geologica d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dal Progetto CARG allo scopo di programmare, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i lavori per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 702.
706. Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (CARG), quale infrastruttura di ricerca strategica per il raggiungimento degli obiettivi finalizzati a uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia, destinato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con una dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
707. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
« 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste maturate negli anni 2020 e 2021, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al netto di un importo pari a 15 milioni di euro assegnati al Ministero delle imprese e del made in Italy per ciascuna delle suddette annualità. Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo, la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, se eccedente il valore di 1.170 milioni di euro fino all'anno 2024 e di 1.150 milioni di euro annui a partire dall'anno 2025, è destinata, nel limite di 500 milioni di euro annui, a specifiche misure di politica industriale relative alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi individuate con deliberazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica, di cui al comma 4 del medesimo articolo 57-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 ».
708. Le risorse a titolo di aiuto per la compensazione dei costi indiretti delle emissioni sostenuti nell'anno 2021 dalle imprese esposte a rischio di rilocalizzazione delle emissioni ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono erogate, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021, entro novanta giorni dalla disponibilità di cassa, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dei proventi relativi all'annualità 2020, di cui all'articolo 23, comma 8-bis, primo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dal comma 707 del presente articolo.
709. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ».
710. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 143, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il personale in servizio nelle residenze di cui all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, fruisce, nell'arco di un anno, di almeno due periodi di ferie obbligatoriamente trascorsi in un Paese diverso da quello di servizio »;
b) all'articolo 144, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con le modalità di cui al primo periodo possono essere individuate residenze particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità »;
c) all'articolo 171, comma 5, dopo la parola: « esistono » sono inserite le seguenti: « comprovate difficoltà di copertura o » e le parole: « l'80 » sono sostituite dalle seguenti: « il 120 »;
d) all'articolo 179:
1) al comma 1, le parole da: « , e che sostiene » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « è accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche sostenute per l'iscrizione e la frequenza fino al completamento dell'anno scolastico »;
2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell'ipotesi di cui al comma 1, il rimborso per un anno scolastico completo non eccede i tre mezzi della maggiorazione percepita ai sensi dell'articolo 173, comma 3, per ogni figlio a carico »;
e) all'articolo 181, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Nelle residenze di cui all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, i termini di cui al comma 1 del presente articolo sono dimezzati e il beneficio di cui al medesimo comma spetta due volte l'anno »;
f) l'articolo 193 è sostituito dal seguente:
« Art. 193. - (Viaggi aerei) - 1. Per i percorsi in aereo spetta a tutto il personale il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore all'economica nel caso di viaggi di durata superiore alle 5 ore, in classe economica negli altri casi.
2. Quando il dipendente rinuncia al contributo di cui all'articolo 199, per il viaggio aereo di trasferimento spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari a carico che viaggiano anche separatamente. Il rimborso spetta nel limite massimo di quattro colli a persona in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia. Nel caso di cui all'articolo 170, quinto comma, il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito spetta per un massimo di due colli per dipendente ».
711. Per l'attuazione del comma 710 è autorizzata la spesa di 22,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
712. All'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: « nel limite di » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di un contingente complessivo pari a 3.150 unità ». Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1.111.500 per l'anno 2023, di euro 2.289.700 per l'anno 2024, di euro 2.358.350 per l'anno 2025, di euro 2.429.100 per l'anno 2026, di euro 2.502.000 per l'anno 2027, di euro 2.577.050 per l'anno 2028, di euro 2.654.350 per l'anno 2029, di euro 2.734.000 per l'anno 2030, di euro 2.816.000 per l'anno 2031 e di euro 2.900.500 annui a decorrere dall'anno 2032.
713. Nei limiti della dotazione organica come rideterminata dal comma 714, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire uno o più concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti e ad assumere 100 unità di personale da inquadrare nell'Area degli assistenti per l'anno 2023 e 420 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari per l'anno 2024, in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali.
714. Nella quarta colonna della tabella 1 annessa al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dal 1° ottobre 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le cifre: « 1.811 », « 3.303 » e « 4.613 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1.911 », « 3.403 » e « 4.713 »;
b) con efficacia dal 1° ottobre 2024, le parole: « Dotazione organica dal 1° ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Dotazione organica dal 1° ottobre 2024 » e le cifre: « 1.473 », « 3.303 » e « 4.613 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1.893 », « 3.823 » e « 5.133 ».
715. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 714 è autorizzata la spesa di 937.655 euro per l'anno 2023, di 8.516.238 euro per l'anno 2024 e di 22.813.099 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
716. È autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.
717. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
« 1-ter. Al fine di provvedere alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ».
718. Per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G7, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 40 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro per l'anno 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del G7, per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, da concludersi entro il 31 dicembre 2025. Per le finalità di cui al presente comma, la Delegazione per la presidenza italiana del G7 può stipulare, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile ovvero avvalersi del supporto specialistico della società Eutalia Srl.
719. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e vulnerabili e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, al fine di sostenere l'avvio dell'operatività del Resilience and Sustainability Trust, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere al Fondo monetario internazionale un prestito da erogare a tassi di mercato nei limiti di 1,89 miliardi di diritti speciali di prelievo, secondo modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.
720. Nell'ambito dell'accordo di prestito di cui al comma 719, per consentire il puntuale ed efficace funzionamento del Resilience and Sustainability Trust, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere al Fondo monetario internazionale risorse a titolo di ulteriore prestito equivalenti a 31,5 milioni di diritti speciali di prelievo, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.
721. Sul prestito autorizzato dal comma 719 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la loro successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
722. Per le attività di supporto all'elaborazione dei contenuti del programma della Presidenza italiana del G7 in ambito economico-finanziario e dei relativi dossier, nonché per le attività di comunicazione e per l'organizzazione di eventi correlati al circuito finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento del tesoro e Dipartimento delle finanze, possono avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia Srl. La società Eutalia Srl provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione in materia economico-finanziaria, statistico-matematica, giuridica, logistico-organizzativa e di comunicazione istituzionale, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Per le attività e gli adempimenti di cui al presente comma, per il Dipartimento del tesoro è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 2.000.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 per l'anno 2025 e per il Dipartimento delle finanze è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.
723. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, per una quota pari a 710.592.000 euro di capitale sottoscritto, di cui 200.671.463 euro di capitale versato. Il versamento è effettuato in quattro rate annuali di importo pari a 50.167.866 euro ciascuna. Il primo versamento è effettuato entro l'anno 2023. I versamenti successivi al primo sono effettuati entro il 31 luglio di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
724. Per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital denominato NATO Innovation Fund è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Le linee di indirizzo e le connesse modalità di gestione della partecipazione italiana al citato fondo sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.
725. Per gli adempimenti connessi alla preparazione e allo svolgimento delle riunioni annuali dell'anno 2025 della Banca asiatica di sviluppo in Italia è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 4,5 milioni per l'anno 2024 e di euro 10 milioni per l'anno 2025.
726. Al fine del rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche connesse con l'espletamento della funzione di presidio sull'attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul conseguimento dei relativi obiettivi, il Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, per il biennio 2023-2024, è autorizzato a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze del predetto Dipartimento, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unità, da inquadrare nell'Area dei funzionari e 50 unità nell'Area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubbliche o attraverso procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.577.000 per l'anno 2023 e di euro 7.154.000 a decorrere dall'anno 2024.
727. Per le finalità di cui al comma 726 è autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 900.000, di cui euro 500.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 726 ed euro 400.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. È altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 450.000 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.
728. Per le valutazioni inerenti a operazioni, iniziative o investimenti strategici sotto il profilo industriale, occupazionale o finanziario, anche relative a enti e a società partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi della consulenza e dell'assistenza di società, esperti e singoli professionisti di provata esperienza e capacità operativa, nel limite di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
729. All'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».
730. Ad integrazione delle risorse assegnate a legislazione vigente, finalizzate a far fronte agli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e di Pesaro e Urbino e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 della medesima ordinanza. Gli interventi sono approvati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate, con le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179.
731. In relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio del comune di Maratea nei mesi di ottobre e novembre del 2022, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e ristoro delle attività economiche, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
732. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziate per l'emergenza.
733. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2023; fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2023.
734. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2023. Per le attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro per l'anno 2023.
735. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di 4,9 milioni di euro, di cui:
a) 1,4 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
b) 1,8 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
c) 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
d) 700.000 euro per le finalità di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
736. Le misure previste dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come integrate dall'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano, fino al 31 dicembre 2023, anche nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. I relativi termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
737. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni di euro per l'anno 2024, di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 80 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per l'anno 2027 ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e per la ricostruzione pubblica, di cui all'articolo 26 del citato decreto-legge n. 109 del 2018.
738. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente:
« 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023 ».
739. Per le medesime finalità di cui al comma 738, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2022 ». A tale fine è autorizzata la spesa di euro 71.800.000 per l'anno 2023.
740. Per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023.
741. Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 470.000 per l'anno 2023.
742. Per far fronte alle esigenze legate ai compiti e alle funzioni istituzionali della Struttura di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023.
743. Al fine di garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Il Commissario straordinario attua quanto previsto dal primo periodo del presente comma con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
744. Al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come incrementata dall'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ulteriormente incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2047, di 400 milioni di euro per l'anno 2048 e di 500 milioni di euro per l'anno 2049.
745. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022 e 2023 » e le parole: « e al quinto anno » sono sostituite dalle seguenti: « , al quinto e al sesto anno ».
746. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: « e per i cinque anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « e per i sei anni successivi » e le parole: « per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023 »;
b) al comma 6:
1) al primo periodo, le parole: « di 60 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 »;
2) al secondo periodo, le parole: « dal 2019 al 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2019 al 2023 ».
747. Agli oneri derivanti dal comma 746, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
748. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 746 e le eventuali economie dei bandi precedenti relativi all'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del citato decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa in esito ai bandi precedenti.
749. Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato l'utilizzo, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2023, delle risorse disponibili nella contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
750. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: « dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dicembre 2023 »;
b) al comma 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: « fino all'anno di imposta 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2022 »;
2) al secondo periodo, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 ».
751. Per l'anno 2023, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è incrementato, per l'anno 2023, di 4 milioni di euro.
752. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».
753. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».
754. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 752 e 753 nel limite di spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2023.
755. Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.
756. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».
757. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».
758. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».
759. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022 e 2023 ».
760. All'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024, ferme restando le scadenze previste per i contratti in essere » e le parole da: « onnicomprensivo » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito »;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole: « e con » sono sostituite dalle seguenti: « anche utilizzando »;
c) al comma 1, terzo periodo, le parole: « per l'anno 2022 » sono soppresse;
d) al comma 2, le parole: « per l'anno 2022 » sono soppresse.
761. All'articolo 57, comma 3-bis, terzo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: « è effettuato » sono inserite le seguenti: « con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo » e dopo le parole: « del presente decreto » sono aggiunte le seguenti: « ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica ».
762. Per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzata ad operare per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti da apposito disciplinare stipulato con il medesimo Ministero. A tale fine è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla CONSAP Spa.
763. Per le attività connesse al disciplinare di cui al comma 762 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
764. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
765. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2023 nel limite di spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023.
766. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2023 » e le parole: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 200.000 euro per l'anno 2023 ».
767. Per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica, anche relativamente all'anno 2023, la sospensione prevista dall'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2023, compresi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al primo periodo sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
768. Per i comuni dei territori dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 8, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
769. È autorizzata la spesa di 14,2 milioni di euro per l'anno 2023 per spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, al contributo di autonoma sistemazione, all'assistenza alla popolazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012.
770. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « È assegnato un contributo straordinario dell'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 18 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025 »;
b) al comma 2, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « È assegnato un contributo straordinario dell'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 »;
c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contributo di 500.000 euro di cui al sesto periodo è riconosciuto per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ».
771. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è prorogata fino al 31 dicembre 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
772. I termini di cui all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2025 nel limite massimo di spesa di 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
773. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata fino all'anno 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025.
774. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 448, le parole: « in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 7.157.513.365 per l'anno 2023 »;
b) al comma 449, lettera d-quater), le parole: « 330 milioni di euro nel 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 380 milioni di euro nel 2023 ».
775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.
776. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volte all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, finalizzati alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
777. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri per il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 776, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;
b) indice di delittuosità del comune;
c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza.
778. Nell'ambito del riparto delle risorse di cui al comma 776, il 60 per cento è assegnato ai comuni appartenenti alle regioni dell'Obiettivo convergenza Italia.
779. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 51-bis è inserito il seguente:
« 51-ter. Le risorse assegnate agli enti locali ai sensi del comma 51 sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ».
780. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. A tale fine il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato emana entro il 31 gennaio 2023 apposite linee guida con le modalità e termini di comunicazione al medesimo Dipartimento da parte dei comuni interessati delle esigenze di assistenza tecnica strettamente necessarie all'attuazione dei predetti interventi, per tutto il periodo di riferimento. Qualora le risorse non siano sufficienti a soddisfare le richieste degli enti, si procederà al riparto delle risorse con criteri proporzionali. Con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono assegnate le risorse in favore dei comuni interessati per la realizzazione delle rispettive iniziative di assistenza tecnica. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato alla conclusione degli interventi.
781. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui agli articoli 243, comma 2, e 243-bis, comma 8, lettera b), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo testo unico, non si applica la sanzione di cui al comma 5 dello stesso articolo 243.
782. Al comma 555 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « dal 2020 al 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2020 al 2025 ».
783. I termini di cui all'alinea del comma 572 e di cui al quinto periodo del comma 577 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono prorogati, rispettivamente, al 31 gennaio 2023 e al 31 dicembre 2023.
784. Il presente comma e i commi da 781 a 783 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
785. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ».
786. All'articolo 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « Per gli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2020 ».
787. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
« 1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento dell'imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019 ».
788. Al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la parola: « 2023 », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo » e le parole: « Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie »;
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: « Per gli anni dal 2011 al 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2011 al 2026 » e le parole: « A decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo »;
2) al comma 3, le parole: « A decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo » e le parole: « Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie »;
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole: « A decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo »;
2) al comma 2, le parole: « entro il 31 luglio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 » e le parole: « Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie »;
d) all'articolo 13, comma 4, le parole: « Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie »;
e) all'articolo 15:
1) al comma 1, la parola: « 2023 » è sostituita dalle seguenti: « 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo »;
2) al comma 2, le parole: « Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie »;
3) al comma 5, la parola: « 2023 » è sostituita dalle seguenti: « 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo » e le parole: « Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie ».
789. All'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « all'articolo 222 e dei residui » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui ».
790. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai comuni con popolazione fino a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023.
791. Ai fini della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, il presente comma e i commi da 792 a 798 disciplinano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali e quale condizione per l'attribuzione di ulteriori funzioni. L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili, ai sensi del comma 793, lettera c), del presente articolo, ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP).
792. Ai fini di cui al comma 791 è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'Unione province d'Italia e il presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani, o loro delegati.
793. La Cabina di regia, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
b) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l'insieme delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato;
c) individua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
d) determina, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi dell'articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predisposte secondo il procedimento e le metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) e f), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni.
794. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base della ricognizione e a seguito delle attività della Cabina di regia poste in essere ai sensi del comma 793, trasmette alla Cabina di regia le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, secondo le modalità di cui al comma 793, lettera d), del presente articolo.
795. Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 793, la Cabina di regia predispone uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
796. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto è acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
797. Qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti dai commi 793 e 795, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nominano un Commissario entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di dodici mesi, per il completamento delle attività non perfezionate. Nel decreto di nomina sono definiti i compiti, i poteri del Commissario e la durata in carica. Sulla base dell'istruttoria e delle proposte del Commissario, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie propone l'adozione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura di cui al comma 795. Al Commissario non spettano, per l'attività svolta, compensi, indennità o rimborsi di spese.
798. Per le spese di funzionamento derivanti dalle attività di cui ai commi da 791 a 797, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
799. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una segreteria tecnica, della quale si avvalgono la Cabina di regia di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797.
800. La segreteria tecnica di cui al comma 799 è costituita da un contingente di dodici unità di personale, di cui un'unità con incarico dirigenziale di livello generale scelta tra soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in uffici aventi competenza in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo fiscale, un'unità con incarico dirigenziale di livello non generale e dieci unità di livello non dirigenziale. Le predette unità sono individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e sono collocate fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. La dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale e di un posto di funzione dirigenziale non generale. I predetti incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Al finanziamento delle spese di funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 799 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
801. All'attività della segreteria tecnica partecipano un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nonché un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno dell'Unione delle province d'Italia e uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai rappresentanti di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
802. Ai fini del supporto tecnico della Ragioneria generale dello Stato al perseguimento degli obiettivi di cui ai commi da 791 a 798 nonché per la realizzazione delle missioni M1C1-119 e M1C1-120 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a reclutare un contingente di 10 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 379.000 per l'anno 2023 e di euro 505.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
803. Per le finalità di cui al comma 802 è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 176.000, di cui euro 150.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 802 ed euro 26.000, nonché di euro 5.100 annui a decorrere dall'anno 2024, per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. È altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, la spesa di euro 30.000 per la corresponsione dei compensi dovuti al medesimo personale per le prestazioni di lavoro straordinario.
804. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 799 a 803, pari a euro 1.734.000 per l'anno 2023 e a euro 1.689.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a euro 585.000 per l'anno 2023 e a euro 540.100 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
805. Al comma 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « quattordici »;
b) le parole: « uno designato dalle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « e tre designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome ».
806. Al fine di assicurare la piena attuazione dei princìpi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, suddiviso in due sezioni denominate « Fondo per gli investimenti strategici » e « Fondo per la compensazione degli svantaggi ». Nella dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità possono confluire le risorse finanziarie stanziate dalla legislazione vigente nazionale ed europea, al fine di razionalizzare gli strumenti a sostegno delle isole e per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.
807. Le risorse del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità sono utilizzate per:
a) compensare i maggiori costi derivanti dalla peculiarità della condizione di insularità;
b) garantire ai cittadini e alle imprese che vivono la realtà dell'insularità pari condizioni di accesso ai servizi del territorio, utilizzando le migliori esperienze sul territorio nazionale, allo scopo di favorire la residenzialità e di contrastare lo spopolamento nei territori insulari;
c) promuovere lo sviluppo e l'internazionalizzazione dell'economia del Mezzogiorno, anche valorizzando la sua vocazione portuale; sostenere le transizioni ecologica e digitale.
808. È istituita la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.
809. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
810. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti per l'elezione dell'ufficio di presidenza.
811. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
812. La Commissione può acquisire informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti alle peculiarità e agli svantaggi derivanti dall'insularità. Nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti che si occupano di tali questioni.
813. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) effettua, con cadenza annuale, una ricognizione delle risorse finanziarie stanziate, a livello nazionale ed europeo, destinate alle isole;
b) individua i principali settori destinatari di interventi compensativi, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e all'università, ai trasporti e alla continuità territoriale nonché all'energia;
c) individua, entro sei mesi dalla sua costituzione, avvalendosi dell'Ufficio parlamentare di bilancio, gli indicatori economici necessari a stimare i costi degli svantaggi derivanti dall'insularità nei settori individuati;
d) propone misure e interventi idonei a compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità, anche valutando opzioni praticabili nell'ambito delle deroghe ammesse dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato;
e) esamina la normativa europea in materia di aiuti di Stato e segnala al Governo l'eventuale esigenza di modifiche e correttivi da proporre a livello europeo, al fine di compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità, senza alterazione del funzionamento del mercato unico europeo;
f) propone correttivi per gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità al sistema dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche allo scopo di contrastare lo spopolamento e di assicurare servizi sulla base delle specificità demografiche e geografiche dei territori.
814. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte volte a garantire la piena attuazione del sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione.
815. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».
816. Il terzo periodo dell'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è sostituito dai seguenti: « Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria è definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'annualità 2021. Per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità ».
817. Il terzo periodo del comma 64 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dai seguenti: « Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria è definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'anno 2021. Per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità ».
818. In caso di controversie, definite con sentenza passata in giudicato ovvero con transazione, relative all'accertamento del diritto di una regione al riversamento diretto del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a far fronte agli eventuali oneri da queste derivanti mediante utilizzo delle risorse allo scopo accantonate sul proprio bilancio.
819. L'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è incrementata di 7 milioni di euro per l'anno 2023 e di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
820. Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subìto episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
821. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2023.
822. In sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate sono utilizzate da ciascun ente per:
a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenute dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario regionale;
b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;
c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.
823. Le somme svincolate e utilizzate per le finalità di cui al comma 822 sono comunicate anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità applicative del comma 822 e del presente comma.
824. Il comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è sostituito dal seguente:
« 6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono utilizzare prioritariamente per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche prima del giudizio di parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provinciale ».
825. Al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, è autorizzato ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.
826. L'iscrizione all'Albo dei borsisti aggiuntivi ai sensi del comma 825 avviene con le modalità previste dal comma 8 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
827. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 825 resta applicabile la disciplina prevista dall'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del corso-concorso di formazione e di tirocinio pratico.
828. Per le medesime finalità di cui al comma 825 e, in particolare, per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026, le risorse di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere destinate, con il decreto ivi previsto, anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle predette risorse non può eccedere la data del 31 dicembre 2026.
829. L'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l'anticipazione di liquidità in favore delle regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e non trova applicazione l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
830. Al fine di consentire l'istituzione di circoscrizioni di decentramento nei comuni capoluogo di città metropolitana con meno di 250.000 abitanti, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
831. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il limite di cui al primo periodo non si applica al comune capoluogo della città metropolitana ».
832. Per le compensazioni degli oneri di servizi pubblico, di cui all'articolo 1, commi 953 e 954, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,6 milioni di euro per l'anno 2025. La regione Friuli-Venezia Giulia concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2025.
833. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, al comune di Lampedusa e Linosa è concesso un contributo straordinario pari a 850.000 euro per l'anno 2022 e a ciascuno dei comuni di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani è concesso un contributo pari a 300.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 850.000 euro per l'anno 2022 e a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 850.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
834. All'articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente l'ambito di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, recante istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) ».
835. All'articolo 1, comma 772, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali, le parole: « e all'IMIS » sono sostituite dalle seguenti: « , all'IMIS » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e all'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, istituita dalla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 ».
836. La disposizione di cui al comma 835 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
837. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo »;
b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 ».
838. Al comma 818 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente l'ambito di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, le parole: « di comuni » sono soppresse.
839. La lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che la quota del Fondo di solidarietà comunale è ripartita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
840. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico, di cui all'articolo 1, commi 953 e 955, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stanziati 3,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. La regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
841. La Regione siciliana è autorizzata a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.
842. Nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi del comma 841 sono determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2018. A seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge della Regione siciliana di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022 ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032.
843. La Regione siciliana rimane impegnata al rispetto delle previsioni di cui ai punti 1, 2 e 5 dell'accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021, in attuazione dei princìpi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, garantendo il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente.
844. In caso di mancata attuazione degli obiettivi di riduzione strutturale complessivi previsti ai punti 1 e 2 dell'accordo di cui al comma 843, nonché in caso di mancata trasmissione della certificazione prevista dal medesimo accordo, viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 841.
845. In attuazione dell'accordo di cui al comma 843, le riduzioni strutturali degli impegni correnti sono realizzate attraverso provvedimenti amministrativi o normativi che determinano una riduzione permanente della spesa corrente. A decorrere dall'anno 2023, le riduzioni permanenti degli impegni di spesa corrente sono recepite nel bilancio di previsione mediante corrispondenti riduzioni pluriennali degli stanziamenti di bilancio e delle autorizzazioni di spesa.
846. Al fine di garantire la tutela della salute pubblica e della pietà dei defunti, in relazione alle criticità rilevate nella gestione dei servizi cimiteriali nel territorio della città di Palermo, il sindaco di Palermo è nominato a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2023, Commissario di Governo per il coordinamento e l'esecuzione degli interventi urgenti individuati dal comma 848.
847. Per le finalità di cui al comma 841, il Commissario di Governo di cui al comma 846 è autorizzato ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture del comune di Palermo e delle amministrazioni dello Stato territorialmente competenti, sulla base di apposita convenzione.
848. Il Commissario di Governo di cui al comma 846, con propri atti da adottare in deroga a ogni disposizione vigente, fermo restando il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, provvede a:
a) definire misure semplificate per la celere conclusione delle procedure autorizzative e per la tempestiva realizzazione degli interventi funzionali al consolidamento, alla messa in sicurezza e all'ampliamento degli insediamenti cimiteriali esistenti nel territorio del comune di Palermo;
b) acquisire, anche temporaneamente, e mettere a disposizione dei competenti uffici comunali strutture e apparecchiature mobili, finalizzate alla gestione dei servizi cimiteriali, con particolare riferimento alle funzioni crematorie e di conservazione provvisoria dei cadaveri in attesa di definitiva sepoltura;
c) promuovere accordi tra il comune di Palermo e i comuni della città metropolitana di Palermo, finalizzati ad assicurare la disponibilità di ulteriori posti per la conservazione temporanea o per la definitiva sepoltura dei cadaveri.
849. Il Commissario di Governo di cui al comma 846 opera in conformità ai criteri di cui alle lettere D ed E della circolare del Ministero della salute n. 818 dell'11 gennaio 2021, che costituisce, ai fini del presente articolo, misura speciale, integrativa delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
850. Il Commissario di Governo di cui al comma 846, per l'espletamento delle attività di cui ai commi da 846 a 849, è autorizzato a conferire incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato e a ricorrere ad altre forme di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in favore di soggetti di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura delle predette attività, anche inseriti in graduatorie concorsuali vigenti approvate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fino alla scadenza del termine di cui al comma 841, nel limite massimo di 5 unità ed entro il limite di spesa complessivo di 200.000 euro per l'anno 2023.
851. Alle attività di cui ai commi da 846 a 850 si provvede entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Per la gestione delle relative risorse è autorizzata l'apertura, fino alla scadenza del termine di cui al comma 841 di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario di Governo di cui al comma 846. Su tale contabilità speciale possono essere riversate eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo e rese disponibili da parte del comune di Palermo, della città metropolitana di Palermo e della Regione siciliana.
852. Al fine di accompagnare il processo di incremento dell'efficienza della riscossione delle entrate proprie, ai comuni sede di città metropolitane della Regione siciliana con un'incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione rispetto ai residui attivi del titolo I e del titolo III superiore all'80 per cento, come risultante dal rendiconto relativo all'esercizio 2021, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche alla data del 31 dicembre 2022, è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024.
853. Il contributo di cui al comma 852, destinato alla riduzione del disavanzo, è ripartito, entro il 31 gennaio 2023, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione al disavanzo risultante dai rendiconti relativi all'esercizio 2021 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
854. All'articolo 14 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dispone, per il proprio funzionamento e per l'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte a legislazione vigente nella missione "Giustizia", programma "Giustizia civile e penale", azione "Funzionamento uffici giudiziari" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, di una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 ».
855. Al fine di assicurare l'adeguamento strutturale e impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari, anche con riferimento alla normativa antincendio, e di finanziare gli interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica e all'analisi della vulnerabilità sismica dei predetti edifici, nonché per l'ampliamento e la realizzazione di nuove cittadelle giudiziarie e di poli archivistici nel territorio nazionale e per l'acquisizione di immobili dal patrimonio demaniale, da destinare ad uffici giudiziari, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 50 milioni di euro per l'anno 2027.
856. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato al finanziamento di progetti volti:
a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del Terzo settore;
b) all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;
c) alla cura e all'assistenza sanitaria e psichiatrica, in collaborazione con le regioni;
d) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;
e) all'integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria.
857. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e sono stabiliti i requisiti necessari per accedere ai finanziamenti di cui al comma 856.
858. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2023, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2023 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2024. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2023.
859. Il Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
860. All'articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1) le parole: « A decorrere dall'anno 2016, » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2016 al 2022 »;
2) dopo le parole: « 10 milioni di euro annui » sono inserite le seguenti: « e, a decorrere dall'anno 2023, entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui »;
3) dopo le parole: « non ancora saldati, » sono inserite le seguenti: « per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, »;
4) le parole: « per i dipendenti » sono soppresse;
b) il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
861. Ai maggiori oneri di cui al comma 860, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia, previste dal testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
862. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1016, le parole: « ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno » sono sostituite dalle seguenti: « liquidato in un'unica soluzione entro l'anno »;
b) al comma 1020, le parole: « euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 8 milioni per gli anni 2021 e 2022 ed euro 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2023 ».
863. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 3 annesso alla presente legge.
864. Al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 865 e per un numero massimo di:
a) 250 unità per l'anno 2023;
b) 250 unità per l'anno 2024;
c) 250 unità per l'anno 2025;
d) 250 unità per l'anno 2026.
865. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 864 è autorizzata la spesa di euro 1.033.625 per l'anno 2023, di euro 12.154.605 per l'anno 2024, di euro 23.275.585 per l'anno 2025, di euro 34.396.565 per l'anno 2026, di euro 44.483.920 per l'anno 2027, di euro 44.595.706 per l'anno 2028, di euro 45.042.851 per l'anno 2029, di euro 45.489.996 per l'anno 2030, di euro 45.937.141 per l'anno 2031, di euro 46.272.500 per l'anno 2032, di euro 46.382.969 per l'anno 2033, di euro 46.493.439 per l'anno 2034, di euro 46.603.908 per l'anno 2035 e di euro 46.714.378 annui a decorrere dall'anno 2036.
866. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi da 863 a 865 è autorizzata la spesa, di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 695.000 per l'anno 2024, di euro 890.000 per l'anno 2025, di euro 1.085.000 per l'anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere dall'anno 2027.
867. Al fine di fronteggiare la grave scopertura degli organici negli uffici giudiziari nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, nell'ambito dell'attuale dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria, un contingente di 800 unità di personale non dirigenziale, di cui 327 da inquadrare nell'Area dei funzionari e 473 da inquadrare nell'Area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali.
868. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 867 è autorizzata la spesa di euro 8.138.000 per l'anno 2024 e di euro 32.550.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2024.
869. Per le stesse finalità di cui al comma 867, il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, è autorizzato ad assumere, nel corso del triennio 2023-2025, unità di personale dirigenziale non generale per la copertura dei posti vacanti nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, nel limite delle vigenti facoltà assunzionali, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
870. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2023-2025, sono determinati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
871. Il Fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, è ridotto di 2.627,713 milioni di euro nell'anno 2023, di 453,10 milioni di euro nell'anno 2024, di 324,50 milioni di euro nell'anno 2025, di 353,60 milioni di euro nell'anno 2026, di 24,89 milioni di euro nell'anno 2027, di 85,40 milioni di euro nell'anno 2028, di 48,10 milioni di euro nell'anno 2029, di 65 milioni di euro nell'anno 2030, di 64,20 milioni di euro nell'anno 2031, di 66 milioni di euro nell'anno 2032 e di 72,30 milioni di euro nell'anno 2033.
872. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotto di 1.393 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
873. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 2.158.869 per l'anno 2023, di euro 22.036.158 per l'anno 2024, di euro 31.387.272 per l'anno 2025, di euro 151.463.733 per l'anno 2026, di euro 177.656.985 per l'anno 2027, di euro 180.075.961 per l'anno 2028, di euro 181.674.406 per l'anno 2029, di euro 183.274.756 per l'anno 2030, di euro 183.092.756 per l'anno 2031, di euro 183.008.256 per l'anno 2032, di euro 182.956.371 per l'anno 2033, di euro 215.356.371 per l'anno 2034, di euro 201.456.371 per l'anno 2035, e di euro 201.456.371 annui a decorrere dall'anno 2036.
874. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 26,67 milioni di euro per l'anno 2023, di 18,375 milioni di euro per l'anno 2024, di 32,445 milioni di euro per l'anno 2025, di 38,845 milioni di euro per l'anno 2026, di 44,445 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,945 milioni di euro per l'anno 2032, di 1,945 milioni di euro per l'anno 2033, di 4,545 milioni di euro per l'anno 2034, di 3,445 milioni di euro per l'anno 2035 e di 3,445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.
875. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai seguenti interventi di recupero e di restauro del patrimonio storico:
a) quanto a 2 milioni di euro, per la riqualificazione, il recupero e il restauro del patrimonio storico e paesaggistico del borgo di Pentidattilo, sito nel comune di Melito di Porto Salvo;
b) quanto a 3 milioni di euro, per la riqualificazione e il potenziamento del lido comunale Zerbi, bene di rilevanza storica, sito nel comune di Reggio Calabria;
c) quanto a 2 milioni di euro, per la valorizzazione, il potenziamento e l'efficienza energetica dello stabilimento termale Antonimina - Locri, in gestione al Consorzio termale Antiche acque sante, sito nel comune di Antonimina.
876. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 875 tra gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 875.
877. Le riduzioni di spesa di cui ai commi da 878 a 890, quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica, concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, per la definizione degli obiettivi di spesa 2023-2025 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
878. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria assicura, mediante la riorganizzazione e l'incremento dell'efficienza dei servizi degli istituti penitenziari presenti in tutto il territorio nazionale, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 9.577.000 euro per l'anno 2023, a 15.400.237 euro per l'anno 2024 e a 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
879. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità assicura, mediante l'incremento dell'efficienza dei processi di lavoro nell'ambito delle attività per l'attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'autorità giudiziaria e la razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 331.583 euro per l'anno 2023, a 588.987 euro per l'anno 2024 e a 688.987 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
880. Alla luce del completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni sono ridotte di 1.575.136 euro annui a decorrere dal 2023.
881. A decorrere dall'anno 2023, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, mediante l'incremento dell'efficienza delle strutture interne deputate a favorire gli investimenti pubblici, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 24 milioni di euro. A tal fine, sono abrogati i commi da 179 a 183 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
882. L'Agenzia delle entrate, con apposito provvedimento del direttore, previa verifica, per gli aspetti finanziari, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede alla riorganizzazione dei servizi, all'ottimizzazione e digitalizzazione dei processi, nonché alla razionalizzazione delle sedi territoriali. Dal provvedimento di cui al primo periodo sono conseguiti risparmi strutturali di spesa per un ammontare non inferiore a euro 25.241.000 per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024. L'Agenzia delle entrate rendiconta semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato di avanzamento del processo di attuazione del presente comma ed effettua annualmente un versamento all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a euro 25.241.000 per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
883. Al fine di potenziare l'efficienza e migliorare la gestione delle strutture operative dislocate nel territorio nazionale, tenuto conto delle misure da adottare ai sensi del comma 882, a decorrere dall'anno 2023, al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 882, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a incrementare di 12,7 milioni di euro le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia stessa, da destinare esclusivamente al finanziamento delle posizioni organizzative e professionali previste dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
884. All'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « e all'importo di 10.883.900 euro a decorrere dall'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , all'importo di 10.883.900 per l'anno 2022 e all'importo di 9.883.900 euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».
885. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: « a decorrere da gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2024 », le parole: « nonché, a decorrere dal 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « nonché, a decorrere dal 2025, », le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 » e le parole: « a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 »;
b) al comma 4, le parole: « e comunque entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque entro il 31 dicembre 2024 ».
886. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2024 » e le parole: « per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 ».
887. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 80 milioni di euro per l'anno 2023, di 90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
888. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
889. All'articolo 5, comma 3, della legge 12 luglio 2011, n. 112, le parole da: « nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ».
890. Le competenze attribuite ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si interpretano come assoggettate al regime di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché escluse dalla disciplina di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
891. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, al fine di potenziare le competenze delle amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, su richiesta delle predette amministrazioni interessate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato:
a) a partire dall'anno 2024, almeno per l'80 per cento, al finanziamento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle vacanze di organico, nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; con i medesimi decreti di cui al primo periodo è autorizzata l'assunzione delle corrispondenti unità di personale;
b) per l'eventuale restante quota, al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione.
892. A valere sul fondo di cui al comma 891, è autorizzata la spesa di 1.250.000 per l'anno 2023, di euro 1.562.500 per l'anno 2024 e di euro 1.875.000 annui a decorrere dall'anno 2025 a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero.
893. Nelle more delle assunzioni di cui al comma 891, lettera a), per il solo anno 2023, i Ministeri possono utilizzare le risorse a disposizione anche solo per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma. Ai fini dell'attuazione del comma 891, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
894. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, non si applicano:
a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
c) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa Tra quella dell'entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
895. Gli oneri derivanti dal comma 894 sono pari a 600.000 euro per l'anno 2023, a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il comma 894 e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
896. Al fine di realizzare le complesse attività istituzionali connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, la Corte dei conti è autorizzata, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il seguente contingente di personale: 13 dirigenti di seconda fascia, 104 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari e 242 unità da inquadrare nell'Area degli assistenti, secondo il sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del predetto contingente di personale avviene, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della vigente dotazione organica della Corte dei conti, attraverso l'attivazione di procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche.
897. Agli oneri derivanti dal comma 896, pari a euro 13.796.000 per l'anno 2023, di cui euro 700.000 per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche ed euro 819.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma 896, e pari a euro 16.534.000 annui a decorrere dall'anno 2024, di cui euro 164.000 per oneri di funzionamento, si provvede con le risorse finanziarie disponibili, iscritte nel bilancio della Corte dei conti. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 896 e del presente comma si provvede, quanto a euro 7.842.000 per l'anno 2023 e a euro 8.595.000 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
898. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
« 9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026 ».
899. Al fine di dare attuazione alla Strategia nazionale di cybersicurezza, adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2022, e di rendere effettivo il relativo piano di implementazione, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze i seguenti Fondi da ripartire:
a) Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, destinato a finanziare, anche ad integrazione delle risorse già assegnate a tale fine, gli investimenti volti al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, nonché l'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 90 milioni di euro per l'anno 2024, di 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui dal 2026 al 2037;
b) Fondo per la gestione della cybersicurezza, destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
900. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale indirizza, coordina e monitora l'attuazione del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza. A tal fine, sviluppa una rilevazione dei fabbisogni finanziari necessari alle amministrazioni individuate come attori responsabili nell'ambito del predetto piano.
901. I Fondi di cui al comma 899 sono assegnati alle amministrazioni individuate dal Piano di cui al comma 900, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. In relazione al monitoraggio di cui al comma 900, le risorse assegnate alle amministrazioni ai sensi del presente comma possono essere revocate mediante l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e riassegnate con le modalità previste dal predetto decreto.
902. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi da 899 a 901, le risorse di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
903. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
________________
N.B. Per gli Allegati, le Tabelle e i Quadri generali riassuntivi si rinvia all'Atto Senato 442.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO 1
1.1
Precluso
Sostituire il comma 2 con i seguenti
"2. Per il primo trimestre del 2023, in via sperimentale, le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e le imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali hanno diritto all'applicazione di tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica e gas naturale in misura pari al 50% delle tariffe del mercato tutelato applicate direttamente dal fornitore.
2-bis. Con delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano le agevolazioni ai clienti di cui al comma 1.
2-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, entro il 31 marzo 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali un importo pari a 7 miliardi di euro."
Conseguentemente,
1) sopprimere il comma 4
2) agli oneri derivanti dall'attuazione dai 2, 2-bis e 2-ter, pari a 7.000 milioni annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2023, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1.2
Franceschelli, Manca, Martella, Giacobbe, La Marca
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 2,» aggiungere le seguenti: «nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dotati degli stessi contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese.»
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 25 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54
1.3
Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe, La Marca
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 chilowatt, diverse» con le seguenti: «Alle imprese e agli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 chilowatt, diversi.»
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 70 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54
1.4
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di contenere gli aumenti dei prezzi, a tutela delle famiglie e dei consumatori, per il terzo e quarto trimestre 2022 e per il 2023, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 che hanno comunque un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno ed i cui costi per chilowattora della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per chilowattora superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, nella stessa misura del credito di imposta riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 1. Il contributo è riconosciuto a prescindere dalla classificazione ATECO.»
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 300 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54
1.5
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Alle imprese ed agli enti dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 10 chilowatt, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre e quarto trimestre dell'anno 2022 e nell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per chilowattora superiore al 100 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.»
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 300 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54
1.6
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Alle imprese dotate di un numero di almeno 100 contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 2 chilowatt, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023. I maggiori oneri sono comprovati mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per chilowattora superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.»
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 300 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54
1.6. (ex 2.19.) D'Alfonso.
1.7
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Per le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale e ad imprese diverse da quelle a forte consumo di gas di cui al comma 4, è attribuito anche con riferimento agli usi termoelettrici ed a prescindere dal codice ATECO.»
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 300 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54
1.8
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 7, primo periodo, sopprimere la parola: «esclusivamente».
Conseguentemente, al medesimo comma 7, medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o possono essere chiesti a rimborso entro la medesima data.
1.9
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre 2023 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.»
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 70 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54
1.10
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 8, dopo le parole: "decreto legislativo n. 241 del 1997", inserire le seguenti: "nonché dai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."
Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: «diploma di ragioneria» sono inserite le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
1.11
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
"8-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la parola: «2023» è sostituita dalla seguente: «2024»."
1.12
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
"8-bis. Agli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale i cui costi per chilowattora della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre dell'anno 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'ente, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023.
8-ter. Agli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
8-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. «
1.13
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
"8-bis. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 sono considerate clienti prioritari ai fini dell'applicazione dei meccanismi definiti ai sensi degli articoli 16, comma 5 e 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 17 del 2022. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono conseguentemente aggiornate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 341. «
1.14
Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe, La Marca
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Arera provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.»
1.15
Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
«12-bis. La deroga di cui al comma 1 si applica anche al servizio di fornitura di energia termica disciplinato dal numero 122), della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi dei mesi da gennaio 2023 a marzo 2023.
12-ter. Agli oneri derivanti, dal comma 1-bis, stimati in 25 milioni di euro per il trimestre gennaio-marzo 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui al comma 874 di 25 milioni di euro per l'anno 2023.
1.16
Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
«12-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, nelle regioni ove l'approvvigionamento del gas metano non è assicurato dalla rete nazionale dei gasdotti, si applicano anche alle somministrazioni ad uso civile ed industriale di gas sostitutivi.
12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 22,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3, della presente legge. »
1.17
Fina, Manca, Astorre, Basso, Irto
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore dei pellet di legno, in deroga a quanto previsto dal numero 98), Tabella A), parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023, l'aliquota IVA applicata al pellet è ridotta al 5 per cento. »
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, pari a 90 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54
1.18
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Al comma 16-bis, primo periodo, sostituire le parole: «febbraio e marzo», con le seguenti: «febbraio, marzo e aprile»;
Conseguentemente, ridurre il fondo di cui al comma 874, di 3 milioni di euro per l'anno 2023
1.19
Precluso
Dopo il comma 16-bis, aggiungere il seguente:
«16-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come integrate dall'articolo 5 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relative all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per le forniture di gas naturale e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, si applicano, con le successive proroghe, anche alla fornitura di servizi di teleriscaldamento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA), da emanarsi entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, tenendo conto della necessità di considerare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, forme di ristoro della maggior misura dell'IVA applicata nel corso del 2022.
16-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 80 milioni di euro per il biennio 2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
1.20
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Al comma 17, sostituire le parole: «, comma 9», con le seguenti: «commi 9 e 9-bis,».
Conseguentemente, dopo il comma 17-bis, aggiungere il seguente:
17-bis. Per i nuclei familiari di cui all'articolo 3, comma 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge, 28 gennaio 2009, n. 2, l'agevolazione di cui al comma 1 viene riconosciuta ai nuclei familiari con almeno tre figli a carico e con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro.
1.21
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Al comma 17, sostituire le parole: «, comma 9,» con le seguenti: «, commi 9 e 9-bis,»
Conseguentemente, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Per i nuclei familiari di cui all'articolo 3, comma 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge, 28 gennaio 2009, n. 2, l'agevolazione di cui al comma 1 viene riconosciuta ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro.
1.22
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Al comma 17, sostituire le parole: «, comma 9,» con le seguenti: «, commi 9 e 9-bis,»
Conseguentemente, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Per i nuclei familiari di cui all'articolo 3, comma 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge, 28 gennaio 2009, n. 2, l'agevolazione di cui al comma 1 viene riconosciuta ai nuclei familiari con almeno tre figli a carico e con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro.
1.23
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Al comma 17, sostituire le parole: «, comma 9,» con le seguenti: «, commi 9 e 9-bis,» e aggiungere, in fine, le parole: e 20.000 euro per i nuclei familiari indicati dal comma 9-bis di cui al precedente periodo.
1.24
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Al comma 17, sostituire le parole: «, comma 9» con le seguenti: «, commi 9 e 9-bis.»
Conseguentemente:
al medesimo comma 17, aggiungere, in fine, le parole: La suddetta delibera determina altresì le agevolazioni di cui al primo periodo tenendo conto di una piena progressività del bonus sociale in proporzione al numero dei singoli componenti del nucleo familiare.;
dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, l'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui al comma 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge, 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni sono riconosciute anche ai nuclei familiari con almeno tre figli a carico.
1.25
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 17, sostituire le parole: «fino a 15.000 euro,» con le seguenti: «fino a 20.000 euro;».
1.26
Precluso
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
"17-bis. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA).
17-ter. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nei territori comunali di cui al comma 1, è istituito un Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 8-bis. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 1° marzo 2023. «
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54
1.27
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
«17-bis. Per garantire la continuità dei servizi erogati, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2023, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quindi, al conto di cui al comma 4, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa, di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semi-residenziale per persone con disabilità.
17-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, in coerenza con quanto previsto dal comma 1, i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico dei fondi di cui al medesimo comma 1, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso nonché le procedure di controllo.
17-quater. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
17-quinquies. Per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, le amministrazioni interessate si avvalgono di società in house, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposite convenzioni e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. A tal fine, le risorse del fondo di cui al comma 1 sono trasferite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla società incaricata della gestione.
17-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »
1.28
Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
«17-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese di cui al decreto ministeriale del 18 aprile 2005.
17-ter. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle riduzioni di cui al comma 1.»
1.29
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
"17-bis. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.
17-ter. All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 dopo le parole: «un importo forfettario di 40 euro» e prima delle parole: «a titolo di risarcimento del danno» aggiungere le seguenti: «, relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,»."
1.30
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Al comma 18, sostituire le parole: « fino a 15.000 euro», con le parole: « fino a 20.000 euro e 25.000 per le famiglie con 3 o più figli»
conseguentemente:
a) al medesimo articolo, al comma 19, sostituire le parole «2.515 milioni», con le parole «3.515 milioni»;
b) sopprimere il comma 64;
c) agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante il punto b) che precede.
1.31
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Al comma 18, sostituire le parole: "nel limite di 2.400 milioni" con le seguenti: 3.000 milioni.
Agli oneri del presente comma si provvede mediante le maggiori entrate conseguenti alla soppressione del comma 64.
Conseguentemente sopprimere il comma 64.
1.32
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Al comma 20, terzo periodo, dopo le parole: «criteri di efficienza economica», inserire le parole: «e di implementazione e accelerazione»
conseguentemente:
a) al comma 22, sostituire le parole «400 milioni», con le parole «500 milioni»
b) sopprimere il comma 64;
c) agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante il punto b) che precede.
1.33
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Sostituire il comma 23, con il seguente:
«23. Ai fini della riduzione degli effetti dell'aumento dei prezzi del settore energetico l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro il 30 settembre 2023 rimodula e riforma il sistema degli oneri di sistema nel settore elettrico, eliminando tutti i sussidi e gli oneri impropri, compreso il canone TV.»
1.34
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 25-bis, sostituire le parole: «31 gennaio», con le seguenti: «28 febbraio» e le parole: 15 febbraio, con le seguenti: 15 marzo.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 25-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54
1.35
Fina, Manca, Astorre, Basso, Irto
Precluso
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
"28-bis. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI».
28-ter. Il Fondo di cui al comma 28-bis ha una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.
28-quater. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.
28-quinquies. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.
28-sexies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
28-septies. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.
28-octies. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116."
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54
1.36
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 28-bis, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «500.000» con la seguente: «1.000.000».
Conseguentemente, ridurre il fondo di cui al comma 874, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025
1.37
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 29, sostituire le parole: «400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province» con le seguenti: «800 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare per 700 milioni di euro in favore dei comuni e per 100 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.»
1.38
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 29, dopo le parole: «contributo straordinario» aggiungere le seguenti: «per il primo trimestre 2023.»
Conseguentemente, dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. Il tavolo tecnico di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incaricato di monitorare gli impatti diretti e indiretti degli incrementi dei costi per energia elettrica e gas sui bilanci degli enti locali al fine di salvaguardare continuità dell'esercizio delle funzioni degli enti stessi e di formulare conseguenti proposte di intervento.
1.39
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 29, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In relazione ai comuni, per la ripartizione del fondo si tiene conto anche della fascia climatica e l'altimetria dei medesimi.»
1.40
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
«29-bis. Al fine di contenere gli effetti derivanti dall'aumento dei prezzi energetici e dei carburanti sugli enti territoriali, nei casi in cui le società costituite per la gestione di un servizio pubblico a rete di rilevanza economica abbiano prodotto un risultato negativo negli esercizi 2022 e 2023, tali esercizi non vengono computati ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.»
1.41
Fina, Manca, Astorre, Basso, Irto
Precluso
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
"29-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile sono costituiti i seguenti Fondi:
a) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti, con i soggetti del sistema bancario, con la società Poste Italiane, e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito;
b) nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili» con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni di euro per il 2025 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse;
c) nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
29-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 370 milioni di euro per l'anno 2023, 325 milioni di euro per l'anno 2024, 330 milioni per l'anno 2025 e 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,. "
1.42
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
"29-bis. Nell'ambito della realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da realizzare nell'area di Piombino, al fine di finanziare l'adozione di misure mitigatrici e compensative previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 716 milioni di euro per l'anno 2023 per il conseguimento degli obiettivi individuati dal presente articolo, specificati attraverso accordi di programma da stipulare tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, la regione Toscana, la provincia di Livorno, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, i comuni compresi nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, la provincia di Grosseto, il comune di Follonica, il comune di Scarlino e il comune di Castiglione della Pescaia.
29-ter. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della cultura, d'intesa con la regione Toscana, da adottare entro il 1° marzo 2023.
29-quater. Gli accordi di programma di cui al comma 1 tengono conto degli accordi di programma già definiti e stipulati ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, al fine di aggiornare i contenuti di tali accordi con la realizzazione del rigassificatore nell'area di Piombino e con le misure previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
29-quinquies. Gli accordi di programma di cui al comma 1 disciplinano la realizzazione dei seguenti interventi straordinari:
a) sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della presenza del rigassificatore Floating Storage and Regasification Units (FSRU);
b) messa in sicurezza della falda nel sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino nonché ulteriori opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle ex aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;
c) sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;
d) nuove infrastrutture stradali o completamento di infrastrutture già esistenti o in corso di realizzazione, in particolare per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale n. 398;
e) valorizzazione e gestione delle aree archeologiche, dei parchi e del sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Cornia;
f) realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'Isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, mitigare i costi energetici ed apportare benefici in termini di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO2 e altre emissioni inquinanti.
29-sexies. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture relative agli accordi di programma di cui al comma 1 è affidata al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2022 secondo le procedure autorizzative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
29-septies. Al fine di promuovere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali è costituita la Zona logistica semplificata (ZLS) della regione Toscana ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 61 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
29-octies. È esteso al territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrato dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
29-novies. Ai sensi degli articoli da 214 a 225 e da 242 a 249 del Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 e dell'articolo 178 del Regolamento delegato (UE) 2446/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 è istituita la zona franca doganale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino.
29-decies. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6 a 8 nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
29-undecies. Tenuto conto del rinnovo dell'accordo di reindustrializzazione per l'area di crisi industriale complessa di Piombino, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, d'intesa con la regione Toscana, accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi e dell'agroalimentare nonché dell'itticoltura nell'area di crisi industriale di Piombino, anche mediante l'individuazione di specifiche misure di semplificazione e di agevolazione fiscale nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.
29-duodecies. Gli accordi di cui al comma 10, possono prevedere altresì agevolazioni e la promozione di investimenti a favore di imprese locali e politiche attive del lavoro utili per la riqualificazione del polo industriale di Piombino nonché dei lavoratori dell'area.
29-terdecies. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, limitatamente al triennio di permanenza del rigassificatore FSRU nel porto di Piombino, è prevista una riduzione pari al 50 per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) e comunque nel limite massimo dell'onere, che costituisce tetto di spesa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
29-quaterdecies. Al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nel comune di Piombino, è istituito un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 11. L'erogazione dei contributi avviene limitatamente al periodo di permanenza del rigassificatore FSRU. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro il 1° marzo 2023.«
1.43
Fina, Manca, Astorre, Basso, Irto
Precluso
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
"29-bis. Al fine di accelerare la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, al comma 3, le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «500 milioni di euro»;
b) al medesimo articolo 1, al comma 4, le parole: «700 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «400 milioni di euro»;
c) all'articolo 4, comma 1, lettera c), le parole: «generatori di calore a condensazione» sono sostituite con le seguenti: «dotati di pompe di calore elettriche, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica»;
d) al medesimo articolo 4, comma 2, lettera a) le parole: «o a gas» sono soppresse.
e) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nel rispetto dei principi di cumulabilità di cui all'articolo 12, l'ammontare dell'incentivo erogato al soggetto responsabile ai sensi del presente decreto non può eccedere il 65 per cento delle spese sostenute, come dichiarate ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettere e) ed f) e deve rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, applicabile ai soggetti ammessi di cui all'articolo 3. Ad eccezione del limite di cui al periodo precedente, per gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera e) l'incentivo può essere erogato nella misura pari al 100 per cento delle spese sostenute».
29-ter. Qualora gli impegni di spesa cumulata eccedessero, anche singolarmente, le soglie di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2016, come modificati dalla presente legge, lo stanziamento delle relative risorse, nel limite dello stanziamento complessivo, può essere rimodulato con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. "
1.44
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
"29-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
29-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
29-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione di cui al comma 873, come rifinanziato dalla presente legge. "
1.45
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
"29-bis. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l'autoproduzione e condivisione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca Europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti, con il sistema bancario, con la società Poste Italiane e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito.«
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54
1.46
Precluso
Al comma 30,
a) sostituire la lettera a) con la seguente: a) impianti a fonti rinnovabili.;
b) dopo il comma 30, aggiungere il seguente: 30-bis. L'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.
1.47
Fina, Manca, Astorre, Basso, Irto
Precluso
Al comma 30, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) impianti a fonti rinnovabili.»
Conseguentemente, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
30-bis. L'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato dal 1° dicembre.
1.48
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
"30-bis. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo Rinnovabili PMI».
30-ter. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.
30-quater. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.
30-quinquies. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.
30-sexies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
30-septies. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi secondo una procedura a sportello. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili.
30-octies. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
30-novies. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante il trasferimento di una quota pari a 300 milioni di euro delle risorse del Fondo rotativo istituito dall'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e mediante il trasferimento di una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse del Fondo rotativo nazionale per l'efficienza energetica istituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. "
1.49
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 31, sostituire le parole: «a qualsiasi ricavo» con le seguenti: «al 90 per cento dei ricavi.»
Conseguentemente,
al comma 37:
alla lettera a), sostituire le parole: 20 kW con le seguenti: 1 MW;
alla lettera e), sopprimere le parole: agli impianti a fonti rinnovabili con contratti che prevedono il ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva dell'energia elettrica da parte del GSE, nonché all'energia elettrica condivisa nell'ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
1.50
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 37, lettera b) sopprimere le seguenti parole: «stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge.»
1.51
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 37, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) al profilo di produzione di energia che, nel medesimo periodo di validità del regolamento, soddisfa il fabbisogno energetico in acquisto del produttore e delle società appartenenti allo stesso gruppo societario. »
1.52
Precluso
Al comma 37, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) agli impianti a fonti rinnovabili che, oltre a produrre energia elettrica, producono energia termica per l'alimentazione di reti di teleriscaldamento.»
1.53
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 37-bis, aggiungere il seguente:
«37-bis. In considerazione dello scopo mutualistico perseguito, agli impianti nella disponibilità delle cooperative elettriche storiche di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo, nonché il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.»
1.54
Precluso
Dopo il comma 38, inserire il seguente:
"38-bis.1. Al fine di garantire l'applicazione di un meccanismo di determinazione del prezzo di base dell'energia elettrica indipendente rispetto al prezzo del gas naturale e compensare gli eventuali maggiori oneri dovuti alla conseguente transizione verso un regime di prezzi separati all'interno del mercato nazionale di riferimento, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2026. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibili, sono definite le modalità e i criteri di attuazione delle finalità del presente comma, nonché le condizioni di accesso al fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.55
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 38, aggiungere, in fine, i seguenti:
"38-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:
«7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis si interpretano nel senso di escluderne l'applicazione agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, recepita nell'ordinamento giuridico nazionale con il decreto ministeriale del 18 aprile 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia.».
38-ter. Le somme che, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono state già eventualmente versate nell'anno 2022 dai soggetti di cui al comma 7-quater del medesimo articolo, come introdotto dal comma 9-bis, sono restituite agli stessi mediante riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in un massimo di due quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta di cui al presente comma non è soggetto ai limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. "
1.56
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:
"38-bis. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:
«7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7-bis non si applicano agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, recepita in Italia con il decreto ministeriale del 18 aprile 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia, nonché alle pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al 100 per cento da amministrazioni ed enti pubblici.».
38-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2023, sono stabilite le modalità di restituzione delle somme nei limiti di spesa di cui al comma 9-quater ai soggetti di cui al comma 9-bis che hanno provveduto al pagamento ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. "
1.57
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:
"38-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:
«7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 ,4, 5, 6 e 7-bis si interpretano nel senso di escluderne l'applicazione agli impianti di proprietà dei comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti. Il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. provvede alla restituzione delle somme che, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono state già eventualmente versate nell'anno 2022 dai soggetti di cui al presente comma.»."
1.58
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:
"38-bis. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:
«7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7-bis non si applicano alle pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al 100 per cento da amministrazioni ed enti pubblici».
38-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2023, sono stabilite le modalità di restituzione delle somme nei limiti di spesa di cui al comma 9-quater ai soggetti di cui al comma 9-bis che hanno provveduto al pagamento ai sensi dell'articolo 15-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. "
1.59
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
"38-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:
«7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, ,3 ,4, 5, 6 e 7-bis non si applicano agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, recepita nell'ordinamento giuridico nazionale con il decreto ministeriale del 18 aprile 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia.»."
1.60
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
"38-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente comma:
«7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano, a partire dall'entrata in vigore delle stesse, agli impianti di proprietà delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, recepita in Italia con il decreto ministeriale del 18 aprile 2005, appartenenti al settore agroalimentare, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia, e aventi un fatturato che nell'ultimo anno non ha superato i 5.000.000 di euro. Le aziende che usufruiscono di tale esenzione non possono usufruire del credito di imposta previsto per contrastare il caro energia.».
38-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ARERA disciplina le modalità con le quali il GSE sarà tenuto a conguagliare ai soggetti di cui al comma 7-quater dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, le somme già corrisposte in virtù della precedente applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.
38-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 9 non si applicano agli impianti di cui al comma 7-quater dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato dal comma 1 del presente articolo. "
1.61
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
"38-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:
«7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano, a partire dall'entrata in vigore delle stesse, agli impianti di proprietà degli enti locali e delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, recepita in Italia con il decreto ministeriale del 18 aprile 2005, appartenenti al settore agroalimentare, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia, e aventi un fatturato che nell'ultimo anno non ha superato i 5.000.000 di euro. Le aziende che usufruiscono di tale esenzione non possono usufruire del credito di imposta previsto per contrastare il caro energia.».
38--ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ARERA disciplina le modalità con le quali il GSE sarà tenuto a conguagliare ai soggetti di cui di cui al comma 7-quater dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, le somme già corrisposte in virtù della precedente applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.
38-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 9 non si applicano agli impianti di cui al comma 7-quater dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato dal comma 1 del presente articolo. "
1.62
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 41 inserire i seguenti:
«41- bis. Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione della candidatura dell'Italia quale sede dell'Einstein Telescope e alla realizzazione del dossier di candidatura dell'Italia da parte dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il "Fondo per la progettazione e la realizzazione dell'Einstein Telescope" con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
41-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comm che precede, comprese le modalità di monitoraggio degli interventi da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad esso collegati, e il cronoprogramma procedurale coerente con gli stanziamenti previsti dal comma 41 bis.
41-quater. All'articolo 7 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili la cui realizzazione è prevista in aree interessate da progetti ad alto valore scientifico, sia nazionale che internazionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione, la preservazione ambientale del sito. Le autorizzazioni relative agli impianti di cui al primo periodo già rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nulle e cessano di avere efficacia.
Agli oneri derivanti dai presenti commi, quantificati in 5 milioni per il 2023 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede, mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui ai commi 873 e 874 dell'articolo 1 della presente legge.»
1.63
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 43, inserire il seguente:
«43-bis. Per la riduzione dei consumi di cui al comma 41 e al fine di promuovere comportamenti consapevoli nell'utilizzo degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici, per gli esercizi commerciali che hanno in funzione gli impianti di riscaldamento o raffrescamento durante l'orario di apertura al pubblico è fatto divieto di tenere aperte in modo permanente le porte di ingresso dei locali. La violazione delle disposizioni di cui al primo periodo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del titolare dell'esercizio commerciale fino a 500 euro. I comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, individuano modalità e criteri di attuazione del presente comma.»
1.64
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 45, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento.»
1.65
Franceschelli, Manca, Giacobbe, La Marca, Martella
Precluso
Al comma 45, dopo le parole: «20 per cento» aggiungere le seguenti: «per le imprese esercenti attività agricola e per le imprese esercenti l'attività agromeccanica, e pari al 40 per cento per le imprese della pesca,.»
1.66
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 45, inserire il seguente:
«45-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione ecologica sono soppressi i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi.»
1.67
Franceschelli, Manca, Giacobbe, La Marca, Martella
Precluso
Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:
«46-bis. Con riferimento al contributo di cui ai commi 1 e 2, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per impresa esercente attività agricola si intende anche l'impresa agricola di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con riferimento ai maggiori oneri sopportati per l'acquisto di gasolio per la trazione dei mezzi non agricoli utilizzati per l'esercizio della propria attività di impresa. »
1.68
Franceschelli, Manca, Giacobbe, La Marca, Martella
Precluso
Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:
«46-bis. Il credito d'imposta, di cui all'articolo 11, si applica anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti, nel primo semestre dell'anno solare 2023, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:
a) fertilizzanti
b) fitosanitari
c) mangimi
d) sementi e piantine
46-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario.
46-quater. Agli oneri di cui al comma 46-bis, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »
1.69
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:
"46-bis. Al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, alla Tabella A - Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, a decorrere dall'anno 2023, dopo il numero 1-quinquies) è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-sexies) pellet».
46-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. "
1.70
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:
"46-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) al comma 4, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
c) al comma 5, le parole: «16 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2023». "
1.71
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 46 aggiungere il seguente:
"46-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, apportare le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023»;
b) al quarto comma sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023». "
1.72
Precluso
Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
50-bis.All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"4-bis) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge11 agosto 2003, n. 218".
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 27,125 milioni di euro per l'anno 2023.
1.73
Barbara Floridia, Turco, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi
Precluso
Dopo il comma 53, inserire i seguenti:
«53-bis. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024.
53-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 53-quater. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
53-quater. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 53-ter, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 53-sexies. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia delle entrate provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.
53-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 53-quinquies si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
53-sexies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative dei commi 53-bis e 53-ter, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 53-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanza, apportare le seguenti variazioni:
2023: -20.000.000;
2024: -50.000.000;
2025:
1.74
Barbara Floridia, Turco, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi
Precluso
Dopo il comma 53, inserire i seguenti:
"53-bis. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni per il 2025 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.
53-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma 53-bis. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
53-quater. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.".
Conseguentemente, sostituire il comma 873 con il seguente: «873. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 2.158.869 per l'anno 2023, di euro 22.036.158 per l'anno 2024, di euro 11.387.272 per l'anno 2025, di euro 121.463.733 per l'anno 2026, di euro 147.656.985 per l'anno 2027, di euro 150.075.961 per l'anno 2028, di euro 151.674.406 per l'anno 2029, di euro 153.274.756 per l'anno 2030, di euro 183.092.756 per l'anno 2031, di euro 183.008.256 per l'anno 2032, di euro 182.956.371 per l'anno 2033, di euro 215.356.371 per l'anno 2034, di euro 201.456.371 per l'anno 2035, e di euro 201.456.371 annui a decorrere dall'anno 2036.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2023: - 15.000.000
2024: - 20.000.000
2025:
1.76
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Sopprimere il comma 54.
Conseguentemente:
sopprimere i commi 55, 56 e 57, da 153 a 165 e da 222 a 230;
al comma 309:
alla lettera a), sostituire le parole: per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori con le seguenti: per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino;
alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori con le seguenti: per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino;
alla lettera b), numero 2), sostituire le parole: per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori con le seguenti: per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori;
alla lettera b), numero 3), sostituire le parole: per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori con le seguenti: per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori;
alla lettera b), numero 4), sostituire le parole: per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori con le seguenti: per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori;
alla lettera b), numero 5), sostituire le parole: per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori con le seguenti: per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori.
sopprimere il comma 873.
1.77
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Sopprimere il comma 54
Conseguentemente, sopprimere i commi 55, 56 e 57, da 153 a 165 e da 222 a 230:
sopprimere gli articoli 13, 38 e 46;
sostituire i commi da 330 a 333 con il seguente:
330. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementati in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A valere sugli importi che verranno così determinati si darà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, che verrà determinata dal confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2023. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
331. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1 nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
332. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
1.78
Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto
Precluso
Sopprimere il comma 54.
Conseguentemente:
dopo il comma 74, aggiungere, in fine, il seguente:
74-bis. Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo:
a) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. L'erogazione delle risorse di cui alla presente lettera è effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché misure volte a ridurre il disagio abitativo.
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 200 milioni per ciascuno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54
1.79
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Sopprimere il comma 54.
Conseguentemente:
all'articolo 53, comma 1, capoverso «Art. 14.1», comma 1, primo periodo, dopo le parole: un'anzianità contributiva minima di 41 anni aggiungere le seguenti: per gli uomini e 40 anni per le donne;
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 200 milioni per ciascuno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54
1.80
Malpezzi, D'Elia, Manca, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Sopprimere il comma 54.
Conseguentemente:
sostituire il comma 292 con il seguente:
292. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2023».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 200 milioni per ciascuno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54
1.81
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Sopprimere il comma 54
Conseguentemente, sostituire il comma 292 con il seguente:
292. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1, si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato una anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di sessanta anni.».
1.82
Malpezzi, Manca, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Sopprimere il comma 54.
Conseguentemente:
dopo il comma 308, aggiungere il seguente:
308-bis. A decorrere dall'anno 2023, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementata percentualmente entro il limite di spesa di 500 milioni di euro annui. L'INPS, con propria determinazione, provvede all'adeguamento di cui al presente articolo.;
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 230 milioni di euro per l'anno 2023, di 160 milioni di euro per l'anno 2024 e di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54
1.83
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Sopprimere il comma 54.
Conseguentemente:
dopo il comma 326 aggiungere il seguente:
326-bis. Per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 1 del presente articolo sono finanziati con un incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui all'articolo 96, comma 1, del presente disegno di legge che, per il 2023 è incrementato da 2.150 milioni di euro a 3.000 milioni di euro.;
1.84
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Sopprimere il comma 54
Conseguentemente:
dopo il comma 359 aggiungere, in fine, il seguente:
359-bis. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «per un periodo di dieci giorni lavorativi» sono sostituite con le seguenti: «per un periodo fino a novanta giorni nel limite massimo delle risorse disponibili pari a 999,7 milioni di euro per l'anno 2023, 1.071,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 1.104,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 tenendo conto dei limiti delle risorse disponibili».
1.85
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Sopprimere il comma 54.
Conseguentemente:
dopo il comma 389, aggiungere il seguente:
389-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
b) al comma 108, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026; i predetti importi sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
389-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
1.86
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Sopprimere il comma 54.
Conseguentemente:
dopo il comma 873, aggiungere il seguente:
873-bis. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato per un ammontare pari a 699,7 milioni di euro per l'anno 2023, 771,6 milioni per il 2024 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2025 per la copertura degli interventi relativi ai Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) per la non autosufficienza, come definiti dalla normativa e dettagliati dal Piano per la non autosufficienza di cui all'articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nonché per garantirne l'integrazione con il sistema dei servizi sanitari.
1.87
Precluso
Sostituire il comma 54 con i seguenti
54. I contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e successivi, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a 85.000 euro, possono applicare per i due periodi d'imposta successivi al passaggio dal regime forfetario al regime ordinario di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 un'imposta opzionale e sostitutiva delle imposte sui redditi per ricavi o compensi fino a 85.000 euro, che accompagni gradualmente il rientro al regime ordinario.
54-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma precedente, è istituito un Fondo con dotazione di 280,7 milioni per il 2023, 346,2 milioni per il 2024 e 378,8 milioni per il 2025, denominato "Fondo per il passaggio progressivo dal regime forfetario al regime ordinario", con dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
54-ter. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze/con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1. Le maggiori entrate derivanti dalla sostituzione del comma 54, valutati in 280,7 milioni di euro per il 2023, 346,2 milioni di euro per il 2024 e 378,8 milioni di euro per il 2025, sono destinati al fondo di cui al comma 54-bis.
1.88
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Sostituire il comma 54 con il seguente:
«54-bis. Nell'anno 2023, i soggetti che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, risultano assegnatari del servizio di salvaguardia per gli anni 2023 e 2024, continuano ad applicare il valore del parametro omega determinato per gli anni 2020 e 2021, limitatamente alle aree di prelievo in cui il valore del parametro omega determinato per gli anni 2023 e 2024 ecceda 30 euro per megawatt/ora.
54-bis. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento dei minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
54-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»
1.89
Precluso
Sopprimere i commi 55, 56 e 57
Conseguentemente, al comma 535, sostituire le parole "2.300 milioni" con "3.110,3 milioni" e le parole "2.600 milioni" con "2.607,3 milioni".
1.91
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Sopprimere il comma 55.
Conseguentemente:
al comma 115 premettere il seguente:
0115. Per i soggetti di cui all'articolo articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, diversi da quelli di cui al comma 1, primo e secondo periodo, con un fatturato superiore a 5 milioni di euro nell'esercizio d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 20 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
al comma 115, secondo periodo, dopo le parole: «Il contributo» aggiungere le seguenti: «di cui al presente comma»;
al comma 115, terzo periodo, dopo le parole: Il contributo aggiungere le seguenti: di cui al presente comma;
al comma 117, dopo le parole: Il contributo di solidarietà aggiungere le seguenti: di cui al comma 1;
al comma 117, sostituire le parole: determinato ai sensi del comma 116 con le seguenti: determinato ai sensi dei commi 0115 e 116.
1.92
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Sopprimere il comma 55
Conseguentemente:
- sopprimere i commi da 179 a 183.
- ai relativi maggiori oneri, pari a 153,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54
1.93
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Sopprimere il comma 55.
Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 874, è ridotto di 7,3 milioni di euro per l'anno 2025.
1.94
Precluso
Dopo il comma 57 inserire i seguenti:
57-bis. Al fine di ridurre la pressione fiscale e contributiva sulle giovani generazioni, è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dal 2023 per:
a) azzeramento delle aliquote contributive di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 a carico del lavoratore per le persone fisiche di età inferiore ai 25 anni;
b) dimezzamento delle aliquote contributive a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per le persone fisiche di età superiore ai 25 e inferiore ai 31 e dimezzamento delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per le persone fisiche di età inferiore ai 31 anni.«
57-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro il limite di spesa complessivo pari a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.96
Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto, Nicita
Precluso
Al comma 60, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «nel rispetto del criterio di ripartizione del 40 per cento per le regioni del Mezzogiorno. »
1.97
Precluso
Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti:
63-bis A decorrere dal 1° gennaio 2023, le seguenti disposizioni sono abrogate e, pertanto, i diritti, le tasse e le addizionali ivi previste, non sono dovute:
a) l'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente l'addizionale erariale della tassa automobilistica;
b) l'articolo 200 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, inerente le tasse scolastiche;
c) l'articolo 152 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e, conseguentemente, la tabella H connessa al medesimo regio decreto, inerente le tasse e le sopratasse universitarie;
d) l'articolo 63, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inerenti il diritto annuale per i titolari di licenze di esercizio, in applicazione delle leggi che disciplinano le accise e le imposte erariali di consumo;
e) l'articolo 190, a eccezione del quinto periodo, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, inerente la tassa l'abilitazione all'esercizio professionale;
f) l'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, inerente il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
g) l'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, inerente l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili.
63-ter. Al fine di fornire ristoro per il mancato gettito alle regioni e agli enti locali interessati dall'abrogazione delle imposte di cui alle lettere e), f) e g) del comma 63-bis, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'elenco delle amministrazioni interessate dai ristori, il loro importo annuale e le modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma precedente.
63-quater Agli oneri derivanti dall'attuazione dai commi 63-bis e 63-ter, pari a 280 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.98
Precluso
Dopo il comma 63 aggiungere il seguente
63-bis All'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonche' le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per misure di sostegno alla genitorialità.";
b) al comma 2, le parole "presente articolo" sono sostituite da "comma 1";
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 63-bis, stimati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, che costituiscono tetto di spesa, si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"."
1.99
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti:
«63-bis. Nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, i premi di risultato di ammontare variabile, erogati ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, riferiti alla performance organizzativa e individuale, in esecuzione dei contratti collettivi integrativi, correlati a incrementi di qualità, efficienza organizzativa ed innovazione delle pubbliche amministrazioni, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, sono soggetti, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, ad una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. Tale disposizione trova applicazione, fino a capienza delle risorse stanziate, entro il limite complessivo di 2.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 1, a 70.000 euro. Per la determinazione dei premi di risultato, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.
63-ter. Ai fini dell'accesso al beneficio fiscale di cui al comma 1-bis le pubbliche amministrazioni, in sede di confronto con i soggetti titolari della contrattazione integrativa, definiscono speciali piani o progetti che comportano innovazioni, efficientamenti o modifiche dell'organizzazione del lavoro finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni.
63-quater. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure attuative delle previsioni contenute nel comma 1-bis, comprese le caratteristiche che gli incrementi di qualità, efficienza organizzativa ed innovazione delle pubbliche amministrazioni, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, debbono possedere per consentire l'accesso dei lavoratori al beneficio fiscale.
63-quinquies. Il beneficio di cui al comma 1-bis è riconosciuto entro il limite di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.»
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54
1.100
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 63 aggiungere il seguente:
«63-bis. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2024: -2.000.000;
2025: -2.000.000;
2026: -2.000.000.
1.101
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 63, aggiungere il seguente:
«63-bis. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
63-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 874. »
1.102
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 63, aggiungere il seguente:
«63-bis. Per l'anno 2023, in caso di rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato, la differenza positiva tra la retribuzione risultante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale e la retribuzione antecedente al medesimo rinnovo non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.
63-ter. Per l'anno 2023, nel caso in cui il datore di lavoro abbia cambiato il contratto collettivo nazionale applicabile, la differenza positiva tra la retribuzione risultante dal nuovo contratto collettivo nazionale e la retribuzione risultante dal precedente contratto collettivo nazionale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.
63-quater. Le disposizioni di cui ai commi 63-bis e 63-ter non hanno effetti ai fini contributivi.
63-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la retribuzione deve essere erogata in esecuzione dei contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»
1.103
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 63, aggiungere il seguente:
"63-bis. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il primo periodo è sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».
63-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza successivamente a tale data. "
1.107
Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe, La Marca
Precluso
Al comma 66, sostituire le parole: «47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati» con le seguenti: «47.24.1 (Commercio al dettaglio di pane), 47.24.2 (commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria)»
1.108
Franceschelli, Manca, Giacobbe, La Marca, Martella
Precluso
Al comma 66, sostituire le parole: «47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati» con le seguenti:
«47.29.1 (Commercio al dettaglio di latte e prodotti lattiero-caseari)
47.29.2 (Commercio al dettaglio di caffè torrefatto)
47.29.3 (Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici)
47.29.9 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati) »
1.109
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 68, sostituire le parole: «entro 60 giorni» con le seguenti: «entro 30 giorni.»
1.110
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
a) Al comma 72, lettera a), dopo il n. 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Per l'anno 2023, e nel limite di 100 milioni di euro, nelle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado, degli istituti scolastici pubblici, è garantita la disponibilità per le studentesse, a titolo gratuito, dei prodotti di cui al precedente comma capoverso a), n. 1). Il Ministro dell'istruzione e del merito definisce, con decreto da adottare entro sessanta giorni, le modalità attuative del presente comma.»
b) sopprimere il comma 64;
c) agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite di 100 milioni di euro, si provvede mediante il punto b) che precede.
1.111
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 72 aggiungere i seguenti :
«72-bis. All'articolo 15, comma I, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: «per protesi dentarie e sanitarie in genere » sono inserite le seguenti: « ,nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione Al e A 2 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti ». La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
72-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma che precede, nel limite di 20 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante quota parte del maggior gettito derivante dall'articolo 1, comma 122-bis della presente legge.
72-quater. All'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.";
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Ai soggetti affetti da celiachia l'azienda sanitaria locale di residenza rilascia un codice personale valido su tutto il territorio nazionale che viene inserito elettronicamente nella tessera sanitaria congiuntamente al limite massimo di spesa stabilito con il decreto di cui al comma 1.
2-ter. Per l'acquisto dei prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci presso le farmacie, i negozi alimentari specializzati, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia inseriscono la tessera sanitaria negli appositi terminali elettronici digitando il codice personale.
2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei negozi è pubblicato sul sito web della regione ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni comunicano, altresì, l'elenco e il relativo aggiornamento al Ministero della salute che provvede, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a pubblicarlo sul proprio sito web.
2-quinquies. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono stabiliti i criteri standard per: a) l'attuazione di un sistema dematerializzato dell'erogazione del buono mensile; b) l'erogazione da parte delle strutture sanitarie del codice personale da inserire nella tessera sanitaria; c) le modalità di assegnazione del budget mensile sulla tessera sanitaria; d) la tracciabilità dell'importo del budget mensile residuo a disposizione; e) le modalità di compensazione da una regione all'altra degli importi dei pagamenti dovuti alle farmacie, agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai negozi alimentari specializzati e ai negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti ai pazienti celiaci con residenza diversa rispetto al luogo di acquisto dei prodotti."
All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi di cui ai commi 873 e 874 dell'articolo 1 della presente legge.»
1.112
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
a) Dopo il comma 72, aggiungere i seguenti:
«72-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono soppresse le parole: »relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b}, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica«.
72-ter. All'articolo 9 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80, sono soppressi i commi 2-bis e 2-bis.1.»
b) Sopprimere il comma 64.
c) All'onere derivante dai commi 72 bis e 72 ter, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal punto b).
1.113
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
1) Dopo il comma 72, aggiungere i seguenti:
«72-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 01, lettera a), le parole: »euro 300,00« sono sostituite dalle seguenti: »euro 600,00« e alla lettera b), le parole: »euro 150,00« sono sostituite dalle seguenti: »euro 300,00«;
b) al comma 1, lettera a), le parole: »Lire 960.000« sono sostituite dalle seguenti: »Euro 1.200,00« e alla lettera b), le parole: »Lire 480.000« sono sostituite dalle seguenti: »Euro 600,00«
2) Sopprimere il comma 64;
3) Agli oneri derivanti dal comma 72 bis, nel limite di 100 milioni di euro, si provvede mediante il punto 2) che precede.»
1.114
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 72 aggiungere il seguente:
«72-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 20, è aggiunto il seguente:
"20-bis) i corsi, gli eventi e le prestazioni per l'educazione continua in medicina (ECM) e per la formazione continua in ambito sanitario."»
All'onere derivante dal presente comma pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui ai commi 873 e 874 dell'art. 1 della presente legge.
1.115
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 72, aggiungere il seguente:
"72-bis. Ai servizi di comunicazione elettronica di cui all'articoli 2, comma 1, lettera fff) punto 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259:
a) a partire dal 1° gennaio 2023 si applica l'aliquota di Imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) a partire dal 1° gennaio 2024 si applica l'Imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A Parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
72-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 300 milioni per l'anno 2023 e 700 milioni a decorrere dall'anno 2024 si provvede, quanto a 400 milioni a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.116
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 72, aggiungere il seguente:
"72-bis. Alla Tabella A, Parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies), è aggiunto il seguente:
«1-sexies) pellet e cippato di origine forestale»."
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54
1.117
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 72, aggiungere il seguente:
"72-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-quater), è aggiunta la seguente:
«e-quinquies) le spese sostenute dai contribuenti per l'acquisto di legna da ardere e derivati per un importo complessivo non superiore ad euro 1.000»."
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54
1.118
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 72, aggiungere il seguente:
«72-bis. Per le attività corsistiche sportive impartite alla collettività da parte di Enti, Istituti e/o Società anche di diritto privato, soggetti a controllo analogo da parte di Amministrazioni pubbliche, è previsto un regime aliquota IVA agevolato del 5 per cento.
72-ter Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »
1.119
Barbara Floridia, Bevilacqua, Aloisio, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Dopo il comma 73, inserire il seguente: «73-bis. All'articolo 44, comma 7-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: »decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,« sono inserite le seguenti: »a quelli relativi alla realizzazione di nuove infrastrutture scolastiche.«.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2023: - 60.000.000
2024: - 60.000.000
2025: - 60.000.000
1.120
Precluso
Al comma 74, alla lettera a), premettere la seguente:
"0a) ovunque ricorrano, le parole: "trentasei anni" sono sostituite dalle seguenti "quarantuno anni".
1.121
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 74, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
"b-bis) al comma 6 le parole: «come definite» sono sostituite dalle seguenti: «e delle relative pertinenze, entrambe come definite ed individuate»;
b-ter) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Agli atti di cui al comma 6 stipulati contestualmente e in comunione anche a favore di soggetti per i quali non ricorrono le condizioni e i requisiti ivi previsti, nonché agli atti di cui al comma 6 aventi ad oggetto anche l'acquisto contestuale di pertinenze dell'abitazione non ammesse all'agevolazione di cui alla Nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non si applica l'imposta minima prevista dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.»."
Conseguentemente nella Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2023 -500.000;
2024: -500.000;
2025 -500.000.
1.122
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
"74-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «con priorità» sono sostituite dalla seguente: «esclusivamente»;
b) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Per le domande presentata a far data dal 1° aprile 2023, presente da parte di giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età, l'accesso è consentito a coloro che hanno un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 35.000 euro annui e con non più del 50 per cento del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF derivante da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato». "
1.123
Astorre, Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Basso, Fina, Irto
Precluso
Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
"74-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il Fondo di garanzia per la prima casa opera a favore di richiedenti che hanno un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.»"
1.124
Astorre, Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Basso, Fina, Irto
Precluso
Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
«75-bis. Al fine di calmierare l'impatto dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, per le spese sostenute nell'anno 2022, l'importo massimo in detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato a euro 5.000.
75-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-ter, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
1.125
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 75 aggiungere il seguente:
"75-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 01, lettera a), le parole: «euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600»
b) al comma 01, alla lettera b) le parole: «euro 150» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»
c) al comma 1, lettera a), le parole: «lire 960.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 1.200» e alla lettera b) le parole «lire 480.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 600».
75-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-ter, pari a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. "
1.126
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Sopprimere il comma 76.
Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui al comma 874 di 1,1 milioni di euro per l'anno 2034.
1.127
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
«76-bis. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
76-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »
1.128
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
«76-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.»
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2024: -2.600.000;
2025: -1.500.000.
1.129
Astorre, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita, Basso, Fina, Irto
Precluso
Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
"76-bis. All'articolo 3, comma 2, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal comitato interministeriale per la programmazione economica» sono soppresse.
76-ter. Di conseguenza sono soppressi i commi 2-bis e 2-bis.1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
76-quater. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 874, della presente legge. "
1.130
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
"76-bis. All'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
76-ter. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto per i canoni non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2023. "
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54
1.131
Precluso
Sopprimere il comma 79.
Conseguentemente, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1993, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 è incrementato di 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
1.132
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
"79-bis. All'articolo 18 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, dopo il secondo paragrafo è aggiunto il seguente paragrafo: «Il canone di abbonamento relativo agli apparecchi detenuti negli immobili posseduti a titolo di proprietà od usufrutto in Italia da soggetti iscritti all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero) è dovuto in misura ridotta di due terzi a patto che tali immobili non siano locati o dati in comodato d'uso».
79-ter. Agli oneri derivanti dal comma 76-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
1.133
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
"80-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: «non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali» sono sostituite dalle seguenti: «si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali»."
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2024: -13.000.000;
2025: -13.000.000;
2026: -13.000.000.
1.134
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 81, inserire il seguente:
«81-bis. All'articolo 13, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n.431, dopo le parole: "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "o l'abbia effettuata tardivamente."»
1.135
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 83 aggiungere il seguente:
«83-bis. Al fine di contrastare gli effetti del fenomeno inflattivo in atto e tutelare le attività di commercio al dettaglio salvaguardandone i livelli occupazionali, per gli anni 2022, 2023 e 2024 le variazioni in aumento dei canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, e dei canoni relativi ai contratti di affitto di ramo d'azienda o di altre forme contrattuali utilizzate per il godimento di un bene immobile ad uso commerciale, non possono essere superiori al 2,5 per cento di quelle accertate dall'ISTAT con riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ove l'immobile non costituisca l'unica proprietà immobiliare della persona fisica o giuridica che ne concede la disponibilità.
83-ter. Il ritardo fino a novanta giorni nel pagamento annuale del corrispettivo collegato alla variazione degli indici ISTAT per il periodo di cui al precedente comma non costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e 1455 del codice civile. »
1.136
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:
"83-bis. All'articolo 1, comma 741, lettera c), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«6-bis) una sola unità immobiliare a uso abitativo, con relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, nel comune di iscrizione AIRE, a condizione che tale unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso».
83-ter. Alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «cittadino italiano emigrato all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «cittadino italiano iscritto al Registro AIRE».
83-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 83-bie e 83-ter, valutati in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 3 milioni di euro annui destinati alla copertura delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. "
1.137
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:
"83-bis. Al comma 659 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), dopo la lettera e-bis), è aggiunto il seguente capoverso: «Il comune, sulla base del medesimo regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede la riduzione in misura ridotta di due terzi nel caso di abitazioni di proprietà di soggetti iscritti da almeno 3 anni all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) che non siano locate o date in comodato d'uso.».
83-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
1.138
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:
"83-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nei confronti dei soggetti non residenti di cui al comma 3-bis dell'articolo 24 (Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti) del testo unico delle imposte sui redditi».
83-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.
83-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
1.139
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:
"83-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero titolari delle prestazioni di cui al primo periodo erogate sia in virtù della normativa nazionale italiana sia in applicazione di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia.».
83-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 83-bis.
83-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 83-bis, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. "
1.140
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Al comma 84, capoverso comma «9-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e le giurisdizioni nelle quali il livello di tassazione è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, da individuare con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze."
1.141
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 86, capoverso comma «9-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le giurisdizioni nelle quali il livello di tassazione è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, da individuare con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze."
1.142
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:
«107-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9:
1) alla lettera a), le parole: "1.481,25 euro" sono sostituite dalle seguenti: "7.406,25 euro";
2) alla lettera b), le parole: «2.221,75 euro» sono sostituite dalle seguenti: «11.108,75 euro»;
3) alla lettera c), le parole: «14,81 euro» sono sostituite dalle seguenti: «74,05 euro»;
4) alla lettera d), le parole: «59,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «296,25 euro».
b) al comma 10:
1) alla lettera a), le parole: «92,50 euro» sono sostituite dalle seguenti: «462,50 euro»;
2) alla lettera b), le parole: «185,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «926,25 euro»;
3) alla lettera c), le parole: «370,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.851,25 euro»;
4) alla lettera d), le parole: «740,50 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.702,50 euro».
Salvo quanto previsto dal comma 12, dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse assegnate al fondo di cui al economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese. periodo precedente, che dovranno essere finalizzate a finanziare ed incrementare le misure di compensazione al carovita determinatosi a causa della crisi»
1.143
Franceschelli, Manca, Giacobbe, La Marca, Martella
Precluso
Dopo il comma 109, aggiungere i seguenti:
"109-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. L'agevolazione di cui al comma 4-bis si applica anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di ventiquattro (o trentasei) mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali;».
109-ter. L'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 è sostituito dal seguente:
«2. Nei territori montani di cui al precedente comma, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Le predette agevolazioni si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale di cui al precedente periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.»."
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2023: -3.590.000;
2024: -7.180.000;
2025: -10.760.000.
1.144
Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto
Precluso
Dopo il comma 111, aggiungere il seguente:
«111-bis. Sino al 31 dicembre 2023, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
111-ter. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche ai trasferimenti di singole unità immobiliari, a favore di imprese di ristrutturazione immobiliare, che, entro i successivi tre anni, eseguano, su tali unità immobiliari, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica ai sensi dell'articolo 1, commi da 344 a 349 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e procedano alla successiva alienazione delle stesse.
111-quater. Nel caso in cui le condizioni di cui ai commi 101-bis e 101-ter non siano adempiute nei termini ivi previsti, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto degli immobili di cui ai precedenti commi.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2023: -38.610.000;
2024: -38.610.000;
2025: -38.610.000.
1.145
Barbara Floridia, Patuanelli, Croatti, Turco, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi
Precluso
Dopo il comma 114, inserire i seguenti:
«114-bis. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
114-ter. I soggetti di cui al comma 114, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:
a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;
b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.
114-quater. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 114-bis, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
114-quinquies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 114-quater.
114-sexies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 114-bis e 114-ter, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 114-bis, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
114-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 114-bis, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
114-octies. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 114-bis, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 114-quater, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
114-novies. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 114-bis e della corretta effettuazione dei relativi versamenti. ».
Conseguentemente, dopo il comma 388, inserire i seguenti:
«388-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici ai sensi dell'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ripristinato a decorrere dal 1° giugno 2023 per gli acquisti effettuati con riferimento ai seguenti periodi:
a) dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023;
b) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024;
c) dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024.
388-ter. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stanziato su apposito Fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2023 e 2024.
388-quater. In considerazione dell'eccezionalità della misura, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 388-bis e 388-ter si rinvia alla disciplina di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, in quanto compatibile con le previsioni di cui ai precedenti commi, fermo restando la sospensione del programma di rimborso per effetto di quanto previsto dal comma 640 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
388-quinquies. Ai fini del comma 388-quater, il comma 643 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato.
388-sexies. Sono a carico delle risorse di cui al precedente comma 388-ter gli oneri e le spese per gli affidamenti di cui ai commi 289-bis e 289-ter della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro per l'anno 2024.»
1.146
Barbara Floridia, Guidolin, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 114, inserire i seguenti:
«114-bis. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
114-ter. I soggetti di cui al comma 114, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:
a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;
b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.
114-quater. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 114-bis, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
114-quinquies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 114-quater.
114-sexies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 114-bis e 114-ter, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 114-bis, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
114-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 114-bis, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
114-octies. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 114-bis, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 114-quater, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
114-novies. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 114-bis e della corretta effettuazione dei relativi versamenti. ".
2) dopo il comma 151, aggiungere il seguente: «151-bis. Entro il 31 dicembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 7.300 a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali»;
3) al comma 309, lettera a), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 200 per cento;
4) al comma 309, lettera b):
1) al numero 1, sostituire le parole: «85 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;
2) al numero 2, sostituire le parole: «53 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;
3) al numero 3, sostituire le parole: «47 per cento» con le seguenti: «90 per cento».
5) sopprimere i commi 872 e 873.
1.147
Barbara Floridia, Guidolin, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 114, inserire i seguenti:
"114-bis. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
114-ter. I soggetti di cui al comma 114, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:
a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;
b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.
114-quater. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 114-bis, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
114-quinquies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 114-quater.
114-sexies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 114-bis e 114-ter, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 114-bis, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
114-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 114-bis, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
114-octies. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 114-bis, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 114-quater, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
114-novies. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 114-bis e della corretta effettuazione dei relativi versamenti. ";
2) dopo il comma 151, aggiungere il seguente: «151-bis. Entro il 31 dicembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 7.300 a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»;
3) sostituire i commi 309 e 310 con il seguente: «309. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 478 è sostituito con il seguente: "478. A decorrere dal 1° gennaio 2023 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento per tutti i trattamenti pensionistici."».
1.148
Barbara Floridia, Guidolin, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 114, inserire i seguenti:
"114-bis. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
114-ter. I soggetti di cui al comma 114, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:
a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;
b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.
114-quater. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 114-bis, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
114-quinquies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 114-quater.
114-sexies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 114-bis e 114-ter, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 114-bis, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
114-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 114-bis, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
114-octies. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 114-bis, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 114-quater, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
114-novies. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 114-bis e della corretta effettuazione dei relativi versamenti. ";
2) dopo il comma 151, aggiungere il seguente: «151-bis. Entro il 31 dicembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
3) sopprimere i commi 313, 314, 315, 316 lettera c), 317 e 318.
1.149
Barbara Floridia, Guidolin, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 114, inserire i seguenti:
"114-bis. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
114-ter. I soggetti di cui al comma 114, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:
a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;
b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.
114-quater. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 114-bis, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
114-quinquies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 114-quater.
114-sexies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 114-bis e 114-ter, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 114-bis, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
114-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 114-bis, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
114-octies. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 114-bis, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 114-quater, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
114-novies. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 114-bis e della corretta effettuazione dei relativi versamenti. ";
b) sostituire il comma 313 con il seguente: «313. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 18 mensilità.»;
c) al comma 318,sostituire le parole: «1° gennaio 2024» con le seguenti: «1° gennaio 2025»;
d) al comma 319, sostituire le parole: «per l'anno 2023» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;
e) dopo il comma 368, inserire il seguente: «368-bis. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 9.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»
1.150
Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Dopo il comma 114, inserire i seguenti:
"114-bis. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
114-ter. I soggetti di cui al comma 114, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:
a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;
b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.
114-quater. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 114-bis, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
114-quinquies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 114-quater.
114-sexies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 114-bis e 114-ter, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 114-bis, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
114-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 114-bis, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
114-octies. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 114-bis, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 114-quater, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
114-novies. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 114-bis e della corretta effettuazione dei relativi versamenti. ".
Conseguentemente, dopo il comma 563, inserire il seguente: «563-bis. Per l'anno 2023, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ulteriormente incrementato di 400 milioni di euro da destinare:
a) quanto a 30 milioni di euro per la valorizzazione del personale DSGA;
b) quanto a 70 milioni di euro per la valorizzazione del personale ATA;
c) quanto a 300 milioni di euro per l'attivazione dei profili AS (coordinatore dei collaboratori scolastici) e C (coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi), come previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro."
1.151
Barbara Floridia, Guidolin, Mazzella, Pirro, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 114, inserire i seguenti:
"114-bis. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
114-ter. I soggetti di cui al comma 114, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:
a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;
b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.
114-quater. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 114-bis, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
114-quinquies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 114-quater.
114-sexies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 114-bis e 114-ter, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 114-bis, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
114-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 114-bis, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
114-octies. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 114-bis, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 114-quater, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
114-novies. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 114-bis e della corretta effettuazione dei relativi versamenti. ";
b) dopo il comma 526, inserire i seguenti:
"526-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il limite dell'importo complessivo lordo previsto dall'articolo 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la definizione della specifica indennità di tutela del malato e per la promozione della salute, è pari complessivamente a 150 milioni di euro annui.
526-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.".
Conseguentemente, al comma 535, sostituire il primo periodo con il seguente: «535. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.300 milioni di euro per l'anno 2023, 2.415 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».
1.152
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 115, premettere il seguente:
«0115. Per i soggetti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), diversi da quelli di cui al comma 1, primo e secondo periodo, con un fatturato superiore a 5 milioni di euro nell'esercizio d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 20 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.»
Conseguentemente:
a) al comma 115, secondo periodo, dopo le parole: Il contributo inserire le seguenti: di cui al presente comma;
b) al comma 115, terzo periodo, dopo le parole: Il contributo inserire le seguenti: di cui al presente comma;
c) al comma 116, primo periodo, dopo le parole: contributo di solidarietà inserire le seguenti: di cui al comma 1;
d) al comma 116, secondo periodo, dopo le parole: contributo straordinario aggiungere le seguenti: di cui al comma 1;
e) al comma 117, primo periodo, sostituire le parole: determinato ai sensi del comma 2 con le seguenti: determinato ai sensi dei commi 01 e 2;
f) dopo il comma 358, inserire il seguente:
358-bis. In ragione degli eccezionali aumenti dei prezzi, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 4, comma 11, del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, è autorizzata una spesa di 2,5 miliardi di euro per incrementare, limitatamente all'anno 2023, gli importi dell'assegno di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, come individuati della tabella 1, e le relative soglie ISEE.
1.153
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 115, aggiungere i seguenti:
«115-bis A decorrere dal 1° gennaio 2023 le persone fisiche sono esentate dall'applicazione dell'imposta municipale unica e dell'imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti di deposito titoli.
115-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:
a) 0,2 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 500.000 euro e 1 milione di euro;
b) 0,5 per cento per una base imponibile di valore oltre 1 milione di euro ma non superiore a 5 milioni di euro;
c) 1 per cento per una base imponibile di valore oltre i 5 milioni di euro ma non superiore a 10 milioni di euro;
d) 1,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 10 milioni di euro ma non superiore a 50 milioni di euro;
e) 2 per cento per una base imponibile di valore superiore ai 50 milioni di euro.
Limitatamente all'anno d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dalla precedente lettera e), per una base imponibile superiore ad 1 miliardo di euro l'aliquota è fissata al 3 per cento.
A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'esenzione dell'imposta municipale unica di cui al precedente comma 115 bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene annualmente rideterminata la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di garantire e distribuire le risorse necessarie a compensare i comuni secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 1, comma 448 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ai fini di cui al presente comma, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al presente comma. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al presente comma. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione. »
1.154
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 115, aggiungere i seguenti:
«115-bis. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, e di fronteggiare gli effetti dell'impennata dei prezzi per lavoratori, pensionati, famiglie e piccole e medie imprese collegata alla crisi economico-energetica in atto, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene istituito un apposito "Fondo", denominato "Fondo Articolo 3" a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 115 ter.
115 ter. Limitatamente all'anno 2023 è istituita un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 25 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari al 5 per cento. Ai fini di cui al presente comma le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute sulla base della normativa vigente e ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di Società quotate e delle quote di Società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma presente. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014 , n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili per ad esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.»
1.155
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 115, aggiungere i seguenti:
«115-bis. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,»;
2) le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;
b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del medesimo calcolo dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie, attive e passive, realizzate dall'impresa.»
c) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato entro il per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 31 marzo 2023».
d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.
115 - ter. Le maggiori entrate, provenienti da quanto previsto dal comma che precede, sono assegnate a un «Fondo» istituito presso il Ministero dell'economia denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.»
1.156
Precluso
Al comma 115 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.»
Conseguentemente,:
al comma 873, sostituire le parole: a decorrere dal 2023 con le seguenti: a decorrere dal 2024;
al comma 874, sostituire le parole: a decorrere dal 2023 con le seguenti: a decorrere dal 2024.
1.157
Precluso
Al comma 116, sostituire le parole: «che eccede per almeno il 10 per cento la» con le seguenti: «eccedente il 20 per cento della»;
1.158
Precluso
Al comma 116, sostituire le parole: «che eccede per almeno il 10 per cento», con le seguenti: «che eccede per almeno il 5 per cento.»
1.159
Precluso
Al comma 116, dopo il primo periodo aggiungere: "Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione da energia elettrica da fonti rinnovabili e i relativi costi".
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2023.
1.160
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 116, aggiungere il seguente:
116-bis. Ai fini della determinazione del contributo straordinario di cui al comma 115, dal reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito sono escluse le plusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le minusvalenze di cui all'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917".
b) al comma 117, dopo le parole "Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 116", inserire le seguenti: "e 116-bis";
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2023.
1.161
Precluso
Al comma 120, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b.1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2023.
1.162
Precluso
Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:
121-bis. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012. La disposizione di cui al presente comma costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.163
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:
"121-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile IVA delle suddette operazioni»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 40 per cento»;
c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo è liquidato e versato entro il 31 marzo 2023 con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
d) al comma 7, le parole: «non è deducibile» sono sostituite dalle seguenti «è deducibile». "
1.164
Fina, Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Astorre, Basso, Irto
Precluso
Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:
«121-bis. Ai fini del rispetto degli impegni dell'Italia presi alla Cop26 di Glasgow, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro il 30 giugno 2023, presenta un Piano, con relativo cronoprogramma, per l'eliminazione progressiva dei sussidi diretti ambientalmente dannosi e dei finanziamenti diretti a progetti a favore delle fonti fossili che non abbiano misure di abbattimento delle emissioni.»
1.165
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:
"121-bis. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,»;
2) le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;
b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del medesimo calcolo dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie, attive e passive, realizzate dall'impresa.»
c) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato entro il per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 31 marzo 2023».
d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.
121-ter. Le maggiori entrate, provenienti da quanto previsto dal presente articolo, sono assegnate a un «Fondo» istituito presso il Ministero dell'economia denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili. "
1.166
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 122, aggiungere il seguente:
«122-bis. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater. - (Provvista personale).
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;
b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."»
1.167
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 126, lettera a), capoverso lettera c-sexies), al primo periodo, sopprimere le parole: «non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo di imposta. »
1.168
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 126 aggiungere, in fine, il seguente comma:
«126-bis. Le risorse assegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 5 sono annualmente utilizzate, dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto fondo, nei limiti delle disponibilità del fondo stesso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF, a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi, anche al fine d'incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito. »
1.169
Precluso
Al comma 133, sostituire le parole 14 per cento con le seguenti 26 per cento.
1.170
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 143, dopo le parole: «per essere destinate» aggiungere le seguenti: «al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2» e sopprimere le parole da: anche mediante riassegnazione fino alla fine del comma.
1.171
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 147, dopo le parole: «sono destinate» aggiungere le seguenti: «al Fondo per le periferie inclusive di cui all'articolo 67 del presente provvedimento» e sopprimere le parole da: anche mediante riassegnazione fino alla fine del comma.
1.173
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 151, aggiungere i seguenti:
«151-bis. All'articolo 3, comma 2, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento" sono soppresse;
b) dopo la parola "ubicate" sono aggiunte le seguenti: "su tutto il territorio nazionale";
c) le parole da: "nei comuni" fino a: "programmazione economica" sono soppresse.
151 ter. All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n.431 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola "comuni" sono aggiunte le seguenti: "di tutto il territorio nazionale";
b) le parole da: "di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni" sono soppresse.»
1.174
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 151 aggiungere il seguente:
«151-bis Il conduttore ad uso abitativo o ad uso diverso dall'abitazione, previa sottoscrizione di autocertificazione attestante il calo del suo reddito familiare o di un'impresa pari almeno al 50 per cento rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno precedente e in ogni caso quando l'incidenza del canone di locazione contrattuale sul reddito che ha subito la riduzione, risulti superiore al 30 per cento, può chiedere di attivare la negoziazione stragiudiziale presso la commissione paritetica prevista dall'articolo 6 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017. Il conduttore, anche nel caso di esperimento negativo del tentativo di negoziazione avanti la Commissione paritetica, o per mancata adesione di parte locatrice o per mancato raggiungimento dell'accordo, potrà adire l'autorità giudiziaria onde ottenere un provvedimento di riformulazione e riduzione dell'entità del canone. In caso di procedura di sfratto per morosità la presentazione di tale domanda autocertificata comporterà la sospensione del procedimento per un periodo non inferiore a 90 giorni al fine di consentire lo svolgimento della procedura davanti alla commissione paritetica e il giudice adito fisserà nuova udienza di comparizione successiva al temine di sospensione sopra in- dicato con salvezza dei diritti di prima udienza anche ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo la commissione paritetica redigerà una relazione contenente i temi trattati e gli elementi forniti dalle parti. Tale relazione dovrà essere presa in esame dal giudicante onde determinare i parametri per la riformulazione e riduzione dell'entità del canone nel procedimento giudiziario instaurato. L'avvio della procedura di negoziazione, anche in assenza di procedura di intimazione, consente al locatore la sospensione del versamento delle imposte per i canoni o la parte dello stesso non percepiti. In caso di rinegoziazioni concluse davanti alle commissioni paritetiche comportanti la riduzione del canone contrattualmente previsto di almeno il 30 per cento, nel caso di contratti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 l'aliquota IMU di cui ai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, e` ulteriormente ridotta al 50 per cento e l'aliquota del 10 per cento della cedolare secca prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e` ridotta al 5 per cento. Nel caso di contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota IMU e` ridotta al 75 per cento e l'aliquota del 21 per cento della cedolare secca, prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e` ridotta al 16 per cento. Per le rinegoziazioni concluse relativamente a contratti ad uso diverso dall'abitativo il locatore può optare per la imposizione nella forma della cedolare secca all'aliquota del 21 per cento e l'aliquota IMU e` ridotta del 20 per cento. In tutti i casi di accordi di rinegoziazione del canone con durata temporanea della riduzione le agevolazioni di cui al presente articolo sono usufruibili per il solo periodo di applicazione del canone ridotto.
Ai maggiori oneri, pari a 100 milioni di euro, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere come limite massimo sulle risorse finanziarie derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge.»
Conseguentemente, sopprimere il comma 64.
1.175
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 151 aggiungere il seguente:
«151-bis. Al fine di alleviare per l'anno 2023 l'onere derivante dagli incrementi dei canoni di locazione di immobili sia ad uso abitativo che non abitativo l'indicizzazione Istat per i contratti di locazione che la prevedano, sia abitativi che ad uso diverso dall'abitazione come regolati dall'articolo 27 della legge 27 luglio 1978 n.392, è sospesa per l'anno 2023.»
1.177
Precluso
Dopo il comma 159 aggiungere i seguenti:
"159-bis. All'articolo 1, comma 923 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole "professionistiche e" sono soppresse.
159-ter. All'articolo 7 comma 3-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 le parole "professionistiche e" sono soppresse.
159-quater. All'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 le parole "professionistiche e" sono soppresse.
159-quinquies. All'articolo 13 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 le parole "professionistiche e" sono soppresse.
Conseguentemente al comma 160 dopo le parole: "18 novembre 2022, n. 176", inserire le seguenti: "come modificati dalla presente legge".
1.178
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 160, ultimo periodo, sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «5 per cento, a titolo di interessi,».
1.179
Precluso
Dopo il comma 178, aggiungere il seguente:
178-bis. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente: "Nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza indica l'importo delle maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo, determinato ai sensi del comma 4, da destinare al Fondo di cui al comma 2".
1.180
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 206, aggiungere il seguente:
"206-bis. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 41, anche in relazione alle conseguenze che determinano sulle quote di spettanza degli enti locali oggetto della definizione agevolata ivi prevista, gli enti locali possono determinare con propria delibera di natura regolamentare entro il 31 marzo 2023 la definizione agevolata dei crediti in essere al 31 dicembre 2021, relativi alle proprie entrate tributarie e patrimoniali, consentendo il pagamento senza applicazione di sanzioni ed interessi, in deroga alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
206-ter. I crediti oggetto di definizione agevolata sono quelli che, alla data del 31 dicembre 2021, risultano avviati alla riscossione coattiva in forme diverse dall'affidamento all'agente della riscossione, o oggetto di avvisi di accertamento o intimazioni di pagamento notificate, comunque denominate. Non si fa luogo alla restituzione di somme versate. Gli enti locali possono consentire la rateazione del pagamento entro un massimo di sessanta mesi con cadenze trimestrali, assistita, nel caso di persone giuridiche o di persone fisiche con importi dovuti non inferiori a 5 mila euro, da garanzia fideiussoria o ipoteca cautelare, salvo maggiore arco temporale giustificato da condizioni economiche di particolare difficoltà, da regolamentare localmente. In caso di pagamento in unica soluzione il debito, determinato ai sensi del comma 1 viene ridotto del 20 per cento.
207-quater. Gli enti locali che adottano il provvedimento di cui al comma 1 possono ridurre il valore del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) oggetto di accantonamento nel bilancio di previsione e nel rendiconto di gestione degli anni dal 2023 al 2027 di un importo pari all'80 per cento del valore stimato dei recuperi da definizione agevolata, sulla base di relazione previsionale dell'ufficio entrate dell'ente locale asseverata dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione, da allegare ai documenti contabili.
207-quinquies. All'articolo 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono soppresse le parole «entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'articolo 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.». "
1.181
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 206, aggiungere il seguente:
"206-bis. Al comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «o a mezzo posta elettronica certificata»."
1.182
Franceschelli, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita, Giacobbe, Martella
Precluso
Dopo il comma 221 aggiungere il seguente:
«221-bis. Per l'anno 2022, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per le spese documentate rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono terreni agricoli in base a un titolo idoneo per interventi di manutenzione, recupero e ripristino idrogeologico dei terreni stessi, ivi comprese le attrezzature strettamente funzionali alle suddette attività, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per ettaro o frazione dello stesso e a 1.000 euro per ciascuno degli ettari o frazione degli stessi, successivi al primo, e, comunque, entro l'importo massimo di 20.000 euro per ciascun contribuente.
221-ter. All'onere di cui al comma 1, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora, per effetto dell'applicazione del comma 221-bis, l'importo complessivo delle detrazioni spettanti risulti superiore al suddetto limite, l'agevolazione spettante a ciascun avente diritto è proporzionalmente ridotta, sino a concorrenza del limite di cui al precedente periodo.»
1.183
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 222, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La misura di cui al precedente periodo si applica ai crediti degli enti territoriali qualora gli stessi optino formalmente di avvalersene entro il 28 febbraio 2023.»
1.184
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 222, aggiungere il seguente:
«222-bis. L'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dall'applicazione della misura di cui al comma 1 a carico dei bilanci degli enti territoriali può essere ripianato in quote annuali costanti entro e non oltre l'anno 2045.»
1.185
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 226, aggiungere i seguenti:
«226-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità della misura di cui al presente articolo e facilitare i provvedimenti di cui al penultimo periodo del comma 1 da parte dei comuni, delle unioni di comuni e delle altre forme associative comunali titolari di crediti oggetto dello stralcio dei crediti di cui al presente articolo, è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo per un importo massimo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, da ripartirsi tra i predetti enti in proporzione e fino a concorrenza del disavanzo o del maggior disavanzo emerso per effetto del predetto stralcio, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate-Riscossione e dei rendiconti dell'esercizio 2022 degli enti interessati. Il riparto è determinato con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, di natura anche pluriennale, da emanarsi a decorrere dal 31 ottobre 2023 e, successivamente, non oltre il 31 ottobre dell'anno di riferimento. Gli enti locali beneficiari destinano il contributo ricevuto alla riduzione del disavanzo, come risultante alla fine di ciascun anno di spettanza.
226-ter. Agli oneri di cui al comma 226-bis, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »
1.186
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 231, aggiungere il seguente:
«231-bis. Nel caso in cui i debiti risultanti dai singoli carichi di cui al comma 1 siano di importo superiore a 50.000 euro, la definizione agevolata può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà secondo le modalità previste per l'applicazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54
1.187
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 231, aggiungere il seguente:
«231-bis. Nel caso in cui i debiti risultanti dai singoli carichi di cui al comma 1 siano di importo superiore a 50.000 euro, la definizione agevolata può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà secondo le modalità previste per l'applicazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. »
1.188
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 234, aggiungere i seguenti:
«234-bis. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Ismea, a titolo gratuito e con copertura fino al 90 per cento, i finanziamenti concessi dalle banche, dagli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 96 mesi.
234-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato a Ismea ed istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse. »
1.189
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 253, lettera b), capoverso comma 684-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) assenza di beni o crediti del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze effettuato dall'Agente della riscossione in data non anteriore a tre mesi prima della presentazione della comunicazione di inesigibilità ed esteso anche ai dati delle disponibilità finanziarie rilevabili ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;"
Conseguentemente, dopo il comma 254, aggiungere il seguente capo:
254-bis. L'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni disponibili in tutte le basi dati in suo possesso, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi.
254-ter. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 254-bis sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con particolare riferimento:
a) alla distinzione tra database di analisi e di controllo;
b) alle limitazioni, agli obblighi e ai diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del regolamento UE 2016/679;
c) alle misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
254-quater. All'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La richiesta di cui al comma 1 può essere rivolta dall'agente della riscossione anche ai soggetti indicati all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, con riferimento alla situazione contabile dei relativi rapporti finanziari riconducibili al soggetto debitore o a soggetti ad esso correlati, secondo modalità da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e in ogni caso tali da garantire, attraverso procedure esclusivamente telematiche, la possibilità effettiva di pignoramento delle somme disponibili se capienti in tutto o in parte rispetto al debito da riscuotere».
1.190
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 264, aggiungere il seguente:
«264 -bis. Al fine di supportare la riconversione del parco circolante in ambito aziendale verso veicoli a zero emissioni, limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025, per i veicoli di categoria M1 il cui atto di acquisto e noleggio è sottoscritto dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025:
a) la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le autovetture di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992 con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km è elevata al 100 per cento; è ridotta al 15 per cento per autovetture di cui al medesimo articolo 54 con emissioni dichiarate 21 e 59 gCO2/km; ed è ridotta al 10 per cento per autovetture di cui al medesimo articolo 54 con emissioni dichiarate oltre i 60 gCO2/km.
b) la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km è elevata al 100 per cento; è ridotta al 60 per cento per i medesimi veicoli con emissioni dichiarate 21 e 59 gCO2/km; ed è ridotta al 50 per cento per i medesimi veicoli con emissioni dichiarate oltre i 60 gCO2/km.
c) la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km; è ridotta al 40 per cento per veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 59 gCO2/km; ed è ridotta al 30 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate oltre i 60 gCO2/km.
La deducibilità del costo per autovetture di cui al presente articolo è riconosciuta per i successivi quattro anni dall'atto di acquisto e per i successivi tre anni dall'atto di noleggio.»
1.191
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 264, aggiungere il seguente:
«264-bis. All'articolo 5, comma 4, lettera b), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo le parole: «buoni fruttiferi ed assimilati», sono inserite le seguenti: «intestati a maggiorenni».»
1.192
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 264, aggiungere il seguente:
«264-bis. La fruizione del credito di imposta e/o delle diverse misure di sostegno previste per la transizione 4.0 e l'internazionalizzazione delle imprese è subordinata al rispetto da parte delle stesse di condizionalità relative al mantenimento dei livelli occupazionali, misurati all'atto della richiesta di fruizione, sino al termine del periodo previsto per l'accesso alle incentivazioni richieste.»
1.193
Barbara Floridia, Turco, Nave, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi
Precluso
Dopo il comma 266, inserire il seguente: 266-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2025, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il credito di impostasugli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché il credito di imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono cedibili, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.».
1.194
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 280 aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«280-bis. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.
280-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.»
1.195
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 280, aggiungere il seguente:
"280-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 88, comma 4-ter, secondo periodo, dopo le parole «ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942,» sono inserite le seguenti: «o ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»."
1.196
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 280, aggiungere il seguente:
"280-bis. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «nonché a decorrere dall'anno 2023»."
228-ter. Agli oneri di cui al comma 280-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.197
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 280, aggiungere il seguente:
«280-bis. Con riferimento all'articolo 77, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il valore da considerare ai fini della determinazione dell'importo complessivo del credito per cui si procede alla iscrizione di ipoteca immobiliare è quello risultante dall'importo anche cumulato di una o più cartelle di pagamento riferite allo stesso debitore. »
1.198
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 280 aggiungere il seguente:
"280-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, il visto di conformità deve attestare la conformità delle sole informazioni in possesso del soggetto cedente il credito d'imposta.». "
1.199
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 280, aggiungere il seguente:
"280-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni dal 2012 a 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2025». "
1.200
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 280, aggiungere il seguente:
"280-bis. All'articolo 164, comma 1, lettera b), numero 2), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «20 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
280-ter. All'articolo 19-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento»."
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54
.
1.201
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 280, aggiungere il seguente:
"280-bis. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2022, 2023, 2024 e 2025»;
b) al secondo periodo, le parole: «non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 10.000 euro per gli anni 2022 e 2023 e a 5.000 euro per gli anni 2024 e 2025.».
280-ter. Agli oneri derivanti dal comma 280-bis, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2023, 28 milioni per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. "
1.202
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 280 aggiungere il seguente:
"280-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Non sono applicabili l'articolo 321 e l'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1988 ai cessionari dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, anche ove abbiano ricavato vantaggi ed utilità dal reato, sempre che tali soggetti abbiano agito in buona fede. Il presente comma si applica anche ai crediti eventualmente già sequestrati.
6-ter. Si presume la buona fede di cui al predetto comma 6-bis qualora le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, optino, con riferimento all'ammontare nominale dei crediti acquistati, per il pagamento del canone annuo di garanzia di cui ai successivi commi. L'esercizio dell'opzione consente ulteriormente ai soggetti sopra elencati di non incorrere nella responsabilità solidale di cui al precedente comma 6.
6-quater. Il canone annuo di garanzia è pari allo 0,25 per cento del valore nominale del totale dei crediti acquistati al termine di ciascun esercizio di riferimento, senza tenere conto di eventuali acquisti e cessioni effettuate all'interno del gruppo bancario di cui al precedente comma.
6-quinquies. Il versamento del canone di cui al comma 6-quater è effettuato da ciascuna società interessata per ciascun esercizio di riferimento entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente. L'opzione è irrevocabile e comporta l'obbligo del pagamento del canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2032. Tale obbligo permane anche in caso di ulteriori cessioni dei crediti effettuate ai sensi del presente articolo.
6-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 15 gennaio 2023, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 6-ter a 6-quinquies.
6-septies. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.». "
1.203
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 280, aggiungere il seguente:
"280-bis. All'articolo 12 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, dopo le parole: «ai medesimi a titolo di acconto», sono aggiunte le seguenti: «e le restanti somme di cui al comma 6»;
b) al comma 6, le parole: «nuovamente riservate all'entrata del bilancio dello stato» sono sostituite dalle seguenti: «ripartite, in proporzione alle opzioni espresse ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo».
280-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 873, della presente legge. "
1.204
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 280 aggiungere il seguente:
"280-bis. Al decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 10, le parole: «due per mille» sono sostituite dalle seguenti: «quattro per mille»;
b) all'articolo 12, nella rubrica le parole: «due per mille» sono sostituite dalle seguenti: «quattro per mille»;
c) all'articolo 12, ai commi 1 e 2 le parole: «due per mille» sono sostituite dalle seguenti: «quattro per mille».
280-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. "
1.205
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 280, inserire il seguente:
"280-bis. Al comma 831-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, primo periodo, le parole: «pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente» sono sostituite con le seguenti: «da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (co-siting), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento»."
1.206
Precluso
Al comma 281 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole "In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023" con le seguenti: "A decorrere dal 2023";
b) sopprimere il secondo periodo.
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente emendamento, pari a 4.320 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 4.320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.207
Malpezzi, Manca, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Sostituire il comma 281 con il seguente:
«281. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo per l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, con una dotazione finanziaria pari a 6.000 milioni di euro per l'anno 2023, ai fini del riconoscimento di un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 fino a 500 euro per l'anno 2023.
281-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.»
il Fondo di cui al comma 873 è ridotto di 400 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
1.208
Precluso
Sopprimere i commi da 283 a 285 l'articolo.
Conseguentemente, sopprimere i commi 286 e 287 e al comma 535:
a) sostituire le parole "2.150 milioni" con "2.632 milioni";
b) sostituire le parole "2.300 milioni" con "3.503,8 milioni";
c) sostituire le parole "2.600 milioni a decorrere dall'anno 2025" con "3.015,5 milioni per l'anno 2025 e 2.600 milioni a decorrere dall'anno 2026"
1.209
Barbara Floridia, Guidolin, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Al comma 283, capoverso «Art. 14.1», comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di un'età anagrafica di almeno 62 anni e».
Conseguentemente sostituire il comma 873 con il seguente: «873. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 2.158.869 per l'anno 2023, di euro 22.036.158 per l'anno 2024, di euro 31.387.272 per l'anno 2025, di euro 121.463.733 per l'anno 2026, di euro 177.656.985 per l'anno 2027, di euro 180.075.961 per l'anno 2028, di euro 181.674.406 per l'anno 2029, di euro 183.274.756 per l'anno 2030, di euro 183.092.756 per l'anno 2031, di euro 183.008.256 per l'anno 2032, di euro 182.956.371 per l'anno 2033, di euro 215.356.371 per l'anno 2034, di euro 201.456.371 per l'anno 2035, e di euro 201.456.371 annui a decorrere dall'anno 2036.»
1.210
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 283, capoverso «Art. 14.1», comma 1, sopprimere il terzo periodo.
1.211
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 283, capoverso «Art. 14.1», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, a parità di requisiti e condizioni, sono estese anche ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2023 risultano iscritti alle forme di gestione assicurativa dell'INPS ed abbiano maturato i requisiti relativi all'età ed ai periodi di contribuzione richiesti anche non coincidenti, di cui alla legge n. 228 del 2012, pur se pregressi o versati presso Casse ed enti previdenziali privati o professionali, qualora già avviati a ricongiunzione presso l'INPS, anche con cumulo non oneroso di cui all'articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. "
1.212
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 283, capoverso «Art. 14.1», sopprimere i commi 4, 5 e 6.
Conseguentemente, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 150 milioni.
1.213
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 283, capoverso «Art. 14.1», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e, in particolare, le misure di cui all'articolo 1, commi da 199 a 202, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. "
1.214
Precluso
Dopo il comma 283, aggiungere i seguenti:
283-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2023 è incrementata, a favore dei soggetti di età superiore a diciotto anni, fino a garantire un reddito proprio pari a 651,51 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni;
283-ter. All'art. 38, comma 5, della 28 dicembre 2001, n. 448, sostituire, laddove occorrono, le parole "6.713,98 euro" con "7.818 euro"».
283-quater. Agli oneri derivanti dai commi 283-bis e 283-ter, pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie
1.215
Barbara Floridia, Guidolin, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Dopo il comma 285, inserire i seguenti:
«285-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima gestite dall'INPS che hanno compiuto sessantatré anni di età, maturato venti anni di assicurazione e di contribuzione effettiva ed una quota mensile di pensione calcolata con il sistema contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 non inferiore a 1,2 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della stessa legge, hanno diritto ad una prestazione di importo pari alla quota mensile di pensione calcolata, alla data di cui al quarto comma del presente articolo, con il sistema contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
285-ter La prestazione di cui al comma 285-bis è corrisposta fino alla data della prima decorrenza teorica della pensione di cui all'articolo 24, commi 6, e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a carico di una delle forme previdenziali di cui al primo comma del presente articolo. Il requisito anagrafico di sessantatré anni è adeguato, a decorrere dall'anno 2026, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ai fini del perfezionamento del requisito assicurativo e contributivo di venti anni i periodi assicurativi presso due o più forme previdenziali di cui al primo comma del presente articolo non possono essere cumulati e non si applicano le disposizioni in materia di maggiorazione e rivalutazione dell'anzianità contributiva. L'importo della quota contributiva della pensione annua sarà determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione già applicato all'età dell'assicurato al momento dell'accesso alla prestazione di cui al presente comma. Il montante individuale dei contributi maturato successivamente alla decorrenza della prestazione di cui al presente comma è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso alla prestazione pensionistica.
285-quater. La prestazione di cui al comma 285-bis, erogata su tredici mensilità nell'anno, non spetta ai soggetti che hanno maturato il diritto al conseguimento della pensione ai sensi dell'articolo 24, commi 6 e 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a carico di una delle forme previdenziali di cui al comma 285.bis; ai titolari di trattamento pensionistico diretto anche all'estero, di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, di trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (assegno di disoccupazione), di trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (indennizzo cessazione attività commerciale), di trattamento di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (APE sociale), di trattamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (reddito di cittadinanza), di trattamento di cui all'articolo 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (reddito di emergenza), di trattamento corrisposto a qualsiasi titolo per fronteggiare l'emergenza COVID-19, nonché ai soggetti incorsi nella decadenza di cui al sesto comma del presente articolo.
285-quinquies La prestazione di cui al comma 285-bis, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa cessazione di qualsiasi attività lavorativa; detta prestazione non è rinunciabile e non è reversibile.
285-sexies. La prestazione di cui al presente comma 285-bis, nella parte eccedente l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale nella misura del cinquanta per cento fino a concorrenza dei redditi stessi.
285-septies. Il conseguimento di uno dei trattamenti di cui al comma 285-quater comporta la decadenza dal diritto alla prestazione e l'impossibilità di accedere nuovamente alla stessa prestazione a carico della medesima forma previdenziale.
285-octies. Ai provvedimenti concernenti la prestazione di cui al comma 285-bis si applicano le disposizioni in materia di ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni a carico delle forme previdenziali di cui allo stesso comma.
285-nonies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 285-bis a 285-octies, valutati in 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»
1.216
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 285, aggiungere il seguente:
«285-bis. Il principio di cui all'articolo 7, comma 9, della legge n. 223 del 1991 secondo cui i contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità sono utili per il conseguimento del diritto alla pensione, si applica ai casi di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»
1.217
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 285, aggiungere il seguente:
"285-bis. All'articolo 1, comma 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «all'allegato E annesso alla presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato 3 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n. 234»."
1.218
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 285, aggiungere il seguente:
"3-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2018-2023» sono sostituite dalle seguenti: «2018-2026». "
1.220
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 287 aggiungere il seguente:
«287-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.»
Conseguentemente, le disponibilità del fondo di cui al comma 874 sono ridotte di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
1.221
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 287, aggiungere i seguenti:
«287-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo la lettera d), inserire le seguenti:
e) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per morte del titolare di impresa, licenziati per mancato superamento del periodo di prova, cessati dal rapporto di lavoro per decesso della persona a cui prestano assistenza;
f) ai lavoratori in cassa integrazione a zero ore e ai lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi.;
1-ter. All'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere:
e) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per morte del titolare di impresa, licenziati per mancato superamento del periodo di prova, cessati dal rapporto di lavoro per decesso della persona a cui prestano assistenza;
f) ai lavoratori in Cassa integrazione a zero ore e ai lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi. »
1.222
Precluso
All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) Il comma 288 è sostituito dal seguente: "All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "In via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2022" sono soppresse".
b) il comma 291 è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di 64 milioni di euro per l'anno 2023, di 284 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente emendamento, pari a 1.350 milioni fino al 2030, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.223
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 288, inserire i seguenti:
«288-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo la lettera d), inserire le seguenti:
e) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per morte del titolare di impresa, licenziati per mancato superamento del periodo di prova, cessati dal rapporto di lavoro per decesso della persona a cui prestano assistenza;
f) ai lavoratori in Cassa integrazione a zero ore e ai lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi. » ;
288-ter. All'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere:
e) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per morte del titolare di impresa, licenziati per mancato superamento del periodo di prova, cessati dal rapporto di lavoro per decesso della persona a cui prestano assistenza;
f) ai lavoratori in Cassa integrazione a zero ore e ai lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi. «
1.224
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 288, aggiungere il seguente:
«288-bis. L'allegato 3 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 si applica anche alle professioni di cui all'articolo 1 comma 179 lettera d) della legge 11 dicembre 2016 n. 232.»
Conseguentemente, sopprimere il riferimento all'allegato C della legge 11 dicembre 2016 n. 232.
1.225
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 291, aggiungere il seguente:
«291-bis. Per il periodo 2023-2024, all'indennità di cui al comma 179 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è riconosciuto il meccanismo di rivalutazione automatica stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»
1.226
Precluso
Al comma 292, lettera a), capoverso "1-bis", sostituire le parole "si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni," con le seguenti: "si applica nel 2023 nei confronti delle lavoratrici che hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di cinquantotto anni"
1.227
Precluso
Al comma 292, lettera a), capoverso "1-bis", dopo le parole «ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni,» aggiungere le parole «ovvero di due anni per ogni figlio disabile, anche se non vivente a carico, nel limite massimo di quattro anni,».
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1.228
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 292 lettera a), capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: «, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:» fino a: «a prescindere dal numero di figli».
1.229
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 292, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
"c-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'eventuale opzione al sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, divenuta irrevocabile a seguito della produzione di effetti sostanziali non preclude l'accesso alla pensione anticipata di cui al presente articolo»."
Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 874, è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1.230
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 292, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
"c-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il riscatto di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 è riconosciuto ai fini di cui al presente articolo»."
Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 874, è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1.231
Precluso
Dopo il comma 292, aggiungere i seguenti:
292-bis. La disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista, nei casi e con i limiti previsti dall'articolo 1, commi da 927 a 944 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica anche agli adempimenti contributivi e assicurativi e al pagamento di sanzioni in favore della pubblica amministrazione conseguenti a provvedimenti giudiziari.
292-ter All'articolo 1, il comma 937 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente: "In caso di parto o interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data dell'interruzione della stessa ovvero la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti".
292-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.232
Barbara Floridia, Guidolin, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Dopo il comma 292, inserire i seguenti:
"292-bis. All'articolo 13, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
a) 2.990 euro, se il reddito complessivo non supera 13.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 2.290 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 15.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 13.000 euro ma non a 28.000 euro.
292-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta vigente al 1° gennaio 2023.".
Conseguentemente dopo il comma 368, inserire il seguente: «368-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
1.233
Barbara Floridia, Guidolin, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Dopo il comma 292, inserire il seguente: «292-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo per l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, con una dotazione finanziaria pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, ai fini del riconoscimento di un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 fino a 500 euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.»
Conseguentemente, dopo il comma 368, inserire il seguente: «368-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
1.234
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:
"292-bis. All'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è aggiunto infine il seguente periodo: «La predetta facoltà può essere esercitata altresì per la liquidazione del trattamento pensionistico di cui all'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26»."
Conseguentemente, il Fondo cui al comma 874 è ridotto di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1.235
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 292, aggiungere il seguente:
«292-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese rientranti nelle aree di crisi complessa che hanno svolto attività a contatto con l'amianto, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, o che comunque rispondano ai requisiti di cui all'articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257. Le domande per l'accesso al trattamento di cui al presente comma devono essere presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
292-ter. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2026, dei lavoratori di cui al comma 1 o che comunque rispondano ai requisiti di cui all'articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione. Le risorse del fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al presente comma sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»
Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 874 è ridotto di 12 milioni a decorrere dall'anno 2023.
1.236
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 292 aggiungere il seguente:
"292-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, le parole: «successivi al 31 dicembre 1996,» sono soppresse.
292-ter. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 874. "
1.237
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 292, aggiungere il seguente:
«292-bis. In via sperimentale, è prorogata, per il triennio 2023-2025, la facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione di cui all'articolo 20, del decreto-legge del 29 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
292-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni per il 2023 e in 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 874. »
1.238
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 298, dopo le parole: «anche alle nuove assunzioni», aggiungere le seguenti: «a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.»
1.239
Precluso
Dopo il comma 298,aggiungere i seguenti:
298-bis. L'esonero per un anno dal versamento di contributi previdenziali è riconosciuto altresì alle lavoratrici dipendenti del settore privato assunte mediante liste del collocamento mirato a decorrere dalla predetta assunzione per un periodo massimo di un anno, ovvero alle lavoratrici già assunte e incluse nella quota di riserva, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, a decorrere dalla data della predetta inclusione e per un anno dalla stessa.
298-ter. L'agevolazione di cui al precedente comma si applica in favore delle lavoratrici che ricoprano altresì il ruolo di caregiver in favore di un familiare con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i quali, a seguito dell'esaurimento del congedo straordinario, abbiano richiesto la conversione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale»
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per l'anno 2024.
1.240
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 298, aggiungere il seguente:
«298-bis. Al fine di promuovere l'inserimento o il re-inserimento stabile nel mercato del lavoro delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero al versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»
Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui al comma 874, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029.
1.241
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Sostituire il comma 300 con il seguente:
"300. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2023»".
1.242
Precluso
Dopo il comma 300, aggiungere i seguenti:
300-bis. Ai lavoratori del settore pubblico e privato portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, spetta il diritto al lavoro agile. Il medesimo diritto è riconosciuto ai coniugi, genitori e altri familiari conviventi che adempiano a doveri di assistenza nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente.
300-ter. Al fine di assicurare piena attuazione al comma 300-bis, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
300-quater. Agli oneri derivanti dal comma 300-ter, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»
1.243
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 301, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni».
1.244
Franceschelli, Manca, Giacobbe, La Marca, Martella
Precluso
Al comma 303, sostituire la parola: «500.000» con la seguente: «700.000».
Conseguentemente, ridurre il fondo di cui al comma 874, di 200.000 euro per l'anno 2023.
1.245
Franceschelli, Manca, Giacobbe, La Marca, Martella
Precluso
Al comma 303 dopo le parole: «al supporto» aggiungere le seguenti: «del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici e,» e sostituire la parola: 500.000 con le seguenti: un milione di.
Conseguentemente, al comma 874 sostituire le parole: 26,67 milioni di euro con le seguenti: 26,17 milioni di euro.
1.246
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Il comma 306 è sostituito dal seguente:
"306. All'articolo 23 bis della legge 21 settembre 2022, 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti « fino al 30 dicembre 2023»;
b) al comma 2, le parole «è prorogato al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «è prorogato al 30 dicembre 2023.»
Conseguentemente:
a) ai maggiori oneri pari a 40 milioni di euro si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle risorse finanziarie derivante dalla soppressione del comma 64 della presente legge;
b) sopprimere il comma 64.
1.247
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Il comma 306 è sostituito dal seguente:
"306. All'articolo 23-bis della legge 21 settembre 2022, 142, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti « 30 giugno 2023»;
b) al comma 2, le parole «è prorogato al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «è prorogato al 30 giugno 2023».
Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 20 milioni di euro si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle risorse finanziarie derivante dalla soppressione del comma 64 della presente legge.
Conseguentemente, sopprimere il comma 64"
1.248
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:
«308-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
308-ter. Agli oneri derivanti dal comma 308-bis, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, 19,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
1.249
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:
«308-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 a seguito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità di personale di Area III - F1 di cui alla Gazzetta Ufficiale, n. 27 del 6 aprile 2021 e 2.022 unità di personale non dirigenziale di Area III - F1 di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2021, le amministrazioni centrali e locali assegnatarie del suddetto personale, anche al fine di non pregiudicarne la capacità amministrativa acquisita, possono procedere, alla scadenza del contratto, alla assunzione a tempo indeterminato nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio ed all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.
308-ter. Le assunzioni di cui al comma precedente sono effettuate nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»
1.250
D'Elia, Manca, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 308 aggiungere il seguente:
«308-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »
1.251
Barbara Floridia, Guidolin, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Dopo il comma 309, inserire i seguenti:
«309-bis. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso a un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.
309-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 309-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.»
Conseguentemente dopo il comma 368, inserire il seguente: «368-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
1.252
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 309, aggiungere i seguenti:
«309-bis. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i datori di lavoro corrispondono ai soggetti della cui prestazione lavorativa si avvalgono in forza dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, di contratti di prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, o di contratti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, un trattamento economico proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e, comunque, complessivamente non inferiore ai minimi stabiliti, per la prestazione lavorativa oggetto del contratto o, in mancanza, per prestazioni equiparabili a quelle effettivamente svolte, dal contratto collettivo nazionale del settore o della categoria, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Qualora il pertinente contratto collettivo nazionale non sia applicabile per scadenza o disdetta, il trattamento economico complessivo di cui al presente comma non può essere inferiore a quello previsto dal medesimo contratto, rivalutato automaticamente ad ogni fine anno al fine di recuperare integralmente il differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istat. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data.
I datori di lavoro pubblici e privati corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione la percentuale determinata dal decreto di cui al precedente periodo del presente comma che sarà erogata al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, che non saranno dovute per l'anno in corso e per quelli successivi fino a rinnovo del vigente CCNL. Ai maggiori oneri del presente comma si provvede nel limite delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 309 ter, accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze.
309-ter. Al fine di tutelare il potere d'acquisto di salari e stipendi dei lavoratori dipendenti dall'aumento dei prezzi e dalla spirale inflazionistica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene istituito un apposito «Fondo», denominato «Fondo Scala mobile» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui ai successivi commi accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal contratto collettivo nazionale di cui al comma 309 bis non può essere in ogni caso inferiore a 10 euro lordi. Tale importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
309-quater. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il compenso di cui al presente comma non può essere complessivamente inferiore a quello stabilito dal contratto collettivo nazionale che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa opera o servizio. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili all'attività svolta dal datore di lavoro, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere comunque inferiore a quello stabilito, per la prestazione lavorativa oggetto del contratto, dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa.
309-quinquies. Per i rapporti di lavoro non subordinato, il trattamento economico complessivo non può essere inferiore a quello stabilito nel medesimo settore, per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa.
309-sexies. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici osservano gli obblighi in materia sociale e di lavoro stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al personale impiegato nell'esecuzione di appalti pubblici e concessioni sono applicati i contratti collettivi nazionale e territoriale di categoria e di zona stipulati dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente. In caso di ritardato pagamento della retribuzione dovuta ai sensi della presente legge, il responsabile unico del procedimento diffida per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario dell'appalto o della concessione, ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Ove il soggetto o i soggetti diffidati, entro il medesimo termine, non ottemperino alla richiesta e non ne contestino motivatamente la fondatezza, la stazione appaltante provvede direttamente, anche in corso d'opera, al pagamento delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario ovvero, in caso di pagamento diretto, al subappaltatore inadempiente.
I contratti collettivi di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non possono derogare alle disposizioni della presente legge.
309-septies. Al datore di lavoro o al committente che corrisponde al lavoratore un trattamento economico o un compenso complessivamente inferiore a quello dovuto ai sensi della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di un importo da 1.000 euro a 10.000 euro per ciascun lavoratore, commisurato alla durata e all'entità della violazione. Resta ferma l'obbligazione al pagamento del trattamento economico dovuto. Al datore di lavoro o al committente che consapevolmente affida l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi a un soggetto che non rispetta quanto previsto dai commi che precedono si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di un importo da 500 euro a 1.000 euro per ciascun lavoratore, commisurato alla durata e all'entità della violazione. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente comma comporta altresì l'esclusione, per la durata di due anni, dalla partecipazione a gare pubbliche d'appalto di opere o di servizi, dalla concessione di agevolazioni finanziarie, creditizie o contributive e da finanziamenti pubblici di qualunque genere.
309-octies. A decorrere dal 1° gennaio 2023 le persone fisiche sono esentate dall'applicazione dell'imposta municipale unica e dell'imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti di deposito titoli. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:
a) 0,2 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 500.000 euro e 1 milione di euro;
b) 0,5 per cento per una base imponibile di valore oltre 1 milione di euro ma non superiore a 5 milioni di euro;
c) 1 per cento per una base imponibile di valore oltre i 5 milioni di euro ma non superiore a 10 milioni di euro;
d) 1,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 10 milioni di euro ma non superiore a 50 milioni di euro;
e) 2 per cento per una base imponibile di valore superiore ai 50 milioni di euro.
f) 5 per cento per una base imponibile di valore superiore a 100 milioni di euro.
A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'esenzione dell'imposta municipale unica di cui al precedente comma, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze viene annualmente rideterminata la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, al fine di garantire e distribuire le risorse necessarie a compensare i comuni secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 1, comma 448 e seguenti delle legge n. 232 del 2016. Ai fini di cui al presente comma le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 18.
Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili per ad esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.
309-nonies. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio). - 1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali). - 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater. - (Provvista personale). - 1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis). - 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati). - 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio). - 1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile). - 1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;
b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
Ai maggiori oneri derivanti dai commi da 309-bis a 309-septies attraverso le maggiori entrate derivanti dall'art. 1commi 309 - octies e 309 - nonies della presente legge.»
1.253
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 311, sostituire le parole: «il 30 giugno 2023» con le seguenti: «nove mesi».
1.255
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 312, lettera b) capoverso 116-bis, comma 2, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».
1.256
Precluso
All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:, apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere i commi 313 e 314.
b) al comma 315, sopprimere le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2"
c) Al comma 317:
1) prima della lettera a) premettere le seguenti:
a0) All'articolo 2, comma 1 dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: «c-ter) Per il richiedente il beneficio senza figli, età pari o superiore a 40 anni»;
a1) All'articolo 3, comma 6 il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Dopo ciascun rinnovo, l'importo del beneficio è ridotto di un terzo, salvo che per i nuclei al cui interno vi siano persone con disabilità come definita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età. La sospensione e la riduzione non operano nel caso della Pensione di cittadinanza.»
2) dopo la lettera a) inserire le seguenti:
a-bis) All'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Dall'anno 2023, i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al presente decreto-legge per la quota relativa ai componenti minorenni presentano domanda di assegno unico e universale secondo le modalità previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Per i nuclei familiari che ricevono l'assegno unico e universale è decurtata la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minorenni che fanno parte del nucleo familiare.
a-ter) All'articolo 4, comma 9, lettera a) le parole «se si tratta di prima offerta,» sono abrogate e le parole «si tratta di seconda offerta,» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione annua lorda è superiore a ventimila euro»
a-quater) All'articolo 4, dopo il comma 9-ter) è aggiunto il seguente «9-quater) Per i beneficiari del Reddito di cittadinanza inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6 e 6-bis della legge 3 maggio 1999, n. 124, individuati a qualsiasi titolo per la stipula di un contratto a tempo determinato, la rinuncia o la mancata presa di servizio sono equiparate ai fini della presente legge al rifiuto di una offerta congrua e comportano la perdita dei benefici di cui all'articolo 3. Gli uffici scolastici regionali sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Anpal gli elenchi dei soggetti di cui al periodo precedente che rinunciano alla supplenza o non prendono servizio".
3) dopo la lettera b) inserire la seguente:
"b-bis) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Articolo 4-bis
(Introduzione di un'imposta negativa per gli assunti titolari di reddito di cittadinanza)
1. In via sperimentale, per gli anni 2023 e 2024, fino all'entrata in vigore della riforma di cui all'articolo 59, comma 1 e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi, in caso di assunzione di un percettore del reddito di cittadinanza o di un appartenente al suo nucleo familiare che comporti la riduzione del beneficio economico di cui all'articolo 3, al neo-assunto si applica un'imposta negativa tale da determinare un incremento pari al 50 per cento del reddito da lavoro netto fino al raggiungimento della soglia del reddito di cittadinanza e, qualora l'importo del reddito da lavoro netto superi quello del reddito di cittadinanza, un incentivo decrescente fino ad esaurimento.
2. Ai fini del comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con dotazione di 700 Milioni di Euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
3. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la valutazione dell'importo delle aliquote dell'imposta negativa di cui al comma 1 e le modalità della sua erogazione a valere sul fondo di cui al comma 2, nei limiti della sua consistenza che costituisce tetto di spesa".
4) dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, le parole "possono svolgere" sono sostituite dalle seguenti: "svolgono, in condizioni di parità con i centri per l'impiego,". Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS e l'ANPAL, sono definite le modalità di attuazione della disposizione di cui al periodo precedente.
d) dopo il comma 4 inserire i seguenti:
«4-bis. In via sperimentale, per l'anno 2023 i beneficiari della misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, che accettano una offerta di lavoro a più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque non raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici è riconosciuto un contributo temporaneo di ricollocazione per una durata massima di otto mesi, che tenga conto del costo della vita nella provincia di destinazione.
4-ter. Per le finalità di cui al comma precedente è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione pari a euro 250 milioni per il 2023 e 150 milioni per il 2024, che ne costituisce limite di spesa. Con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli importi del contributo temporaneo per ciascuna provincia e la sua durata.»
e) al comma 8, sostituire le parole "dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva di cui al comma 1" con le seguenti: "di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva";
Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo si provvede:
a) quanto alla disposizione di cui alla lettera c), numero 3), pari a 700 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede:
1) per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2) per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
b) per quanto attiene al Fondo di cui alla lettera d), pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024, attraverso la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dall'articolo 61 della presente legge.
1.259
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 313, sostituire le parole: «7 mensilità» con le seguenti: «8 mensilità».
Conseguentemente,
al comma 319, sostituire le parole: 958 milioni di euro con le seguenti: 743 milioni di euro. .
al comma 320, sostituire le parole: 11 milioni di euro con le seguenti: 9 milioni di euro. .
Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 413 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.260
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 314, dopo la parola: «minorenni» aggiungere la seguente: «, nonché studenti regolarmente iscritti ad un corso di scuola superiore di secondo grado, universitario e professionale nei limiti delle risorse disponibili pari a 400 milioni di euro,».
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.261
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 314, aggiungere i seguenti:
«314-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le donne vittima di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i soggetti individuati nel precedente periodo sono esenti dagli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
314-ter Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 314-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 874.»
1.262
Precluso
Al comma 315, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero corsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Se in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, possono altresì accedere a un percorso del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, ovvero a un corso di laurea a orientamento professionale;.
Conseguentemente, dopo il comma 315, aggiungere i seguenti:
315-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti di cui al comma 3 e di età inferiore a 29 anni che frequentano con profitto un corso di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, di almeno 800 ore o uno dei percorsi di cui al secondo periodo del comma 315 vengono riconosciuti i seguenti ulteriori benefici:
a) fino al conseguimento del titolo e in costanza di frequenza, continuità nel riconoscimento del beneficio economico percepito al momento dell'iscrizione a detti percorsi, ovvero di quello spettante a seguito della riforma organica di cui al comma 313, se più favorevole;
b) nei casi in cui la sede del corso è a più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza o comunque non raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici è riconosciuto un contributo mensile pari a 150 euro. Per le donne detto contributo è incrementato del 50 per cento.
315-ter. I benefici di cui al comma 315-bis sono corrisposti anche oltre il periodo di cui al comma 313 e la data di cui al comma 318. Qualora al momento dell'iscrizione la misura del reddito di cittadinanza non sia più riconosciuta in ragione delle disposizioni di cui al comma 313, può essere presentata una nuova domanda.
315-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 315-bis, lettera a), pari a 30 milioni per l'anno 2023 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 321
315-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 315-bis, lettera b), pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.263
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 315, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, qualora il corso sia attivato in data successiva al termine del secondo mese si erogazione del reddito di cittadinanza, il beneficio è comunque corrisposto, per l'intera durata del corso medesimo».
1.264
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 315, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, qualora il corso sia attivato in data successiva al termine del secondo mese si erogazione del reddito di cittadinanza, il beneficio è comunque corrisposto, per l'intera durata del corso medesimo."
Conseguentemente:
al comma 316, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di implementare le opportunità di occupazione dei percettori del reddito di cittadinanza, alle piattaforme di cui al comma 1, possono accedere, previa autorizzazione rilasciata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»;
dopo il comma 316, aggiungere il seguente:
316-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.;
1.265
Precluso
Al comma 317 prima della lettera a) premettere la seguente:
0a) All'articolo 2, comma 1 dopo la lettera c-bis)
è aggiunta la seguente: «c-ter) Per il richiedente il beneficio senza figli,
età pari o superiore a 40 anni»;
1.266
Precluso
Al comma 317, prima della lettera a) premettere la seguente:
0a) All'articolo 3, comma 6 il terzo periodo è sostituito dai
seguenti: «Dopo ciascun rinnovo, l'importo del beneficio è ridotto di un terzo. La sospensione e la riduzione non operano nel caso della Pensione di cittadinanza.»
1.267
Precluso
Al comma 317 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) All'articolo 4, comma 9, lettera a) le parole «se si tratta di prima offerta,» sono abrogate e le parole «si tratta di seconda offerta,» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione annua lorda è superiore a ventimila euro»
b) dopo il comma 317 inserire il seguente:
«317-bis. In via sperimentale, per l'anno 2023 i beneficiari della misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, che accettano una offerta di lavoro a più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque non raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici è riconosciuto un contributo temporaneo di ricollocazione per una durata massima di otto mesi, che tenga conto del costo della vita nella provincia di destinazione.
317-ter. Per le finalità di cui al comma precedente è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione pari a euro 250 milioni per il 2023 e 150 milioni per il 2024, che ne costituisce limite di spesa. Con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli importi del contributo temporaneo per ciascuna provincia e la sua durata. Agli oneri, pari a euro 250 milioni per il 2023 e 150 milioni per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
1.268
Precluso
Al comma 317 dopo la lettera a) aggiungere la seguente a-bis
a-bis) All'articolo 4, dopo il comma 9-ter) è aggiunto il seguente «9-quater) Per i beneficiari del Rdc inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6 e 6-bis della legge 3 maggio 1999, n. 124, individuati a qualsiasi titolo per la stipula di un contratto a tempo determinato, la rinuncia o la mancata presa di servizio sono equiparate ai fini della presente legge al rifiuto di una offerta congrua e comportano la perdita dei benefici di cui all'articolo 3. Gli uffici scolastici regionali sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Anpal gli elenchi dei soggetti di cui al periodo precedente che rinunciano alla supplenza o non prendono servizio".
1.270
Precluso
Al comma 317 dopo la lettera la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Articolo 4-bis
(Introduzione di un'imposta negativa per gli assunti titolari di reddito di cittadinanza)
1. In via sperimentale, per gli anni 2023 e 2024, fino all'entrata in vigore della riforma di cui all'articolo 59, comma 1 e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi, in caso di assunzione di un percettore del reddito di cittadinanza o di un appartenente al suo nucleo familiare che comporti la riduzione del beneficio economico di cui all'articolo 3, al neo-assunto si applica un'imposta negativa tale da determinare un incremento pari al 50 per cento del reddito da lavoro netto fino al raggiungimento della soglia del reddito di cittadinanza e, qualora l'importo del reddito da lavoro netto superi quello del reddito di cittadinanza, un incentivo decrescente fino ad esaurimento.
2. Ai fini del comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con dotazione di 700 Milioni di Euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
3. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la
valutazione dell'importo delle aliquote dell'imposta negativa di cui al comma 1 e le modalità della sua erogazione a valere sul fondo di cui al comma 2, nei limiti della sua consistenza che costituisce tetto di spesa.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 700 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede:
a) per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
b) per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.271
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 317, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
"b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di implementare le opportunità di occupazione dei percettori del reddito di cittadinanza, alle piattaforme di cui al comma 1, possono accedere, previa autorizzazione rilasciata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»."
1.272
Barbara Floridia, Guidolin, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Al comma 317, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:
"c-bis) dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:
«Art. 20-bis.
(Facoltà di riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari)
1. La facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici", se esercitata entro il giorno antecedente il compimento del trentaseiesimo anno di età, avviene a titolo gratuito, con i relativi oneri finanziari posti a carico dello Stato.
2. L'onere di riscatto è determinato facendo riferimento ad una retribuzione o reddito figurativa, corrispondente al reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.
3. Il periodo di studi universitari riscattato ai sensi del primo comma è valido sia per il diritto al trattamento previdenziale che per la misura dell'assegno.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis della presente legge.».".
Conseguentemente, dopo il comma 368, inserire il seguente: «368-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
1.273
Precluso
Dopo il comma 317 inserire i seguent1:
«317-bis. All'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Dall'anno 2023, i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al presente decreto-legge per la quota relativa ai componenti minorenni presentano domanda di assegno unico e universale secondo le modalità previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Per i nuclei familiari che ricevono l'assegno unico e universale è decurtata la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minorenni che fanno parte del nucleo familiare.
317-ter. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 6, le parole "fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza" sono soppresse.
b) All'articolo 7, il comma 2 è soppresso.
4-quater. Ai fini della attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.»
1.274
Barbara Floridia, Guidolin, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Sostituire il comma 318 con il seguente: «318. Il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore dei soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità prevista dall'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni, in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non rileva ai fini dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, necessario per l'erogazione del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»
1.275
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Sostituire il comma 318 con il seguente:
«318. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 9 e da 10 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. »
1.276
Precluso
Dopo il comma 321 aggiungere il seguente: "321-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino all'entrata in vigore dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva di cui al comma 1, si applicano le norme di cui al Capo II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma precedente.
1.277
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 321, aggiungere il seguente:
"321-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) La componente di cui alla lettera b) viene erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui alla lettera b) viene imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità applicative della presente disposizione.»."
1.278
Precluso
Dopo il comma 322 inserire i seguenti:
322-bis. Al fine di promuovere lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, le parole "possono svolgere" sono sostituite dalle seguenti: "svolgono, in condizioni di parità con i centri per l'impiego,".
322-ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS e l'ANPAL, sono definite le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente comma 1.
322-quater. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo ad esaurimento, denominato il "Fondo assunzioni Reddito di cittadinanza", con una dotazione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023.
322-quinquies. Per i primi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, una quota pari al 50 per cento dell'incentivo di cui all'articolo 8, comma 1-ter, del decreto decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è posto a carico del Fondo di cui al comma 3, fino ad esaurimento delle relative risorse, che ne costituiscono tetto di spesa. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di accesso all'agevolazione di cui al presente comma.
1.279
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 322 aggiungere il seguente:
"322-bis. All'articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dale seguenti: «, pari a 0,51 punti percentuali per il 2022 e pari a 0,26 punti percentuali per il 2023.».
322-ter. All'onere derivante dal comma 322-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
1.280
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 322, aggiungere il seguente:
"322-bis. All'articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 0,51 punti percentuali per il 2022 e pari a 0,26 punti percentuali per il 2023.».
322-ter. All'onere derivante dal comma 322-bis, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,".
1.281
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 322 aggiungere il seguente:
«322-bis Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi Ets Aps, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
322-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
1.282
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 323 aggiungere il seguente:
«323-bis. All'articolo 5, comma 4, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo le parole "buoni fruttiferi ed assimilati", sono inserite le seguenti: "intestati a maggiorenni''»
1.283
Precluso
Sostituire il comma 324 con il seguente:
324. Al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni nelle politiche per il lavoro, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1.284
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Al comma 324, sostituire le parole: «250 milioni annui» con le seguenti: «300 milioni annui».
Conseguentemente:
a) al comma 329, sostituire le parole: «per l'anno 2023» con le seguenti: «per il triennio 2023-2025» e le parole «50 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «50 milioni di euro annui per il triennio 2023-2025»;
b) ai maggiori oneri pari a 50 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge.
Conseguentemente sopprimere il comma 64.
1.285
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 324, sostituire le parole: «250 milioni annui» con le seguenti: «300 milioni annui».
Conseguentemente:
al comma 328, sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per il triennio 2023-2025 e le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 50 milioni di euro annui per il triennio 2023-2025;
ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.286
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
«327-bis. Una quota pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 del Fondo di cui al comma 324 è finalizzata all'estensione al 31 dicembre 2023 della misura di cui all'articolo 16, comma 3-sexies, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e successive modificazioni.»
1.287
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
«333-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria dell'intervento di cui al comma 3, per il 2023 è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo pari a 170 milioni di euro da ripartirsi a favore dei comuni, delle unioni di comuni e delle altre forme associative di comuni che hanno in carico personale dipendente proprio, nonché delle città metropolitane e delle province, in proporzione del rispettivo numero di personale in servizio e sulla base di eventuali ulteriori criteri da determinarsi mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, da emanarsi entro il 30 aprile 2023, previa intesa presso la conferenza Stato-città e autonomie locali. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 170 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
333-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »
1.288
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 335, inserire i seguenti:
"335-bis. All'articolo 1, comma 278 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».
335-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 728 è sostituito dal seguente:
«728. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025.»;
b) al comma 730, le parole: «3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni per l'anno 2022 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».
335-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2023, 28 milioni per l'anno 2024 e 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge. "
1.289
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 337, aggiungere il seguente:
«337-bis. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, sono equiparate per tutti gli effetti economici e normativi le agenzie che applicano il contratto funzioni centrali.
337-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le nuove amministrazioni così individuate ai sensi del comma 337-bis.
337-quater. A decorrere dall'anno 2023, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 80 milioni euro anni.»
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.290
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 337 aggiungere il seguente:
«337-bis. Al personale appartenente alle aree professionali e al personale dirigenziale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in misura corrispondente agli importi dovuti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
337-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 37 milioni per il triennio 2020-2022 e pari a euro 21 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
1.291
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 337, aggiungere il seguente:
"337-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
337-ter. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2024».
337-quater. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2024», sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026».
337-quinquies. All'articolo 20, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2024», sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026».
337-sexies. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2024». "
1.292
Precluso
Al comma 338, sostituire le parole "15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, anche al fine di realizzare programmi, progetti, campagne e interventi dedicati alle forme di discriminazione multiple e intersezionale riferita alle donne con disabilità».
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2023
1.293
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Al comma 338 sostituire le parole: "15 milioni di euro" con le seguenti: "30 milioni di euro"
Conseguentemente i Fondi di cui ai commi 873 e 874 della presente legge sono ridotti di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
1.294
D'Elia, Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 339, aggiungere i seguenti:
«339-bis. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dal 2023. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono impiegate al fine di ampliare la platea dei beneficiari del Reddito di libertà, istituito con l'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, e conseguentemente ripartite alle regioni in base ai dati relativi al numero di donne accolte presso le strutture antiviolenza nell'anno precedente presenti sul territorio, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
339-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
1.295
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Il comma 340 è sostituito dal seguente:
«340. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza di genere e domestica, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel termine di trenta giorni.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui ai commi 873 e 874 dell'articolo 1 della presente legge.»
1.296
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 340 aggiungere il seguente:
«340-bis. Nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito il Fondo Unico Politiche Sociali, in cui confluiscono le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, e al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Al fine di garantire l'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, le risorse del Fondo Unico Politiche Sociali sono direttamente trasferite agli Ambiti territoriali sociali sulla base della programmazione regionale definita nell'annualità antecedente all'anno di riferimento, entro il primo trimestre di ciascun anno.
Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto, le modalità di erogazione, i criteri di utilizzo e le procedure di rendicontazione della spesa. Sulla base dei decreti di cui al periodo precedente, il Fondo Unico Politiche Sociali entra in vigore a decorrere dal 2024.»
1.297
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 340, aggiungere il seguente:
"340 - bis. All'articolo 1 comma 801 della legge n.178 del 30 dicembre 2020 dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni», sono inserite le parole «e le loro forme associative»."
1.298
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 340 aggiungere il seguente:
«340-bis. Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di equipe integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»
1.299
Precluso
Al comma 341 apportare la seguente modifica: dopo le parole "1.850.000 euro per l'anno 2023" aggiungere le seguenti: "e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024"
Conseguentemente al comma 873 le parole "di euro 22.036.158 per l'anno 2024, di euro 31.387.272 per l'anno 2025, di euro 151.463.733 per l'anno 2026, di euro 177.656.985 per l'anno 2027, di euro 180.075.961 per l'anno 2028, di euro 181.674.406 per l'anno 2029, di euro 183.274.756 per l'anno 2030, di euro 183.092.756 per l'anno 2031, di euro 183.008.256 per l'anno 2032, di euro 182.956.371 per l'anno 2033, di euro 215.356.371 per l'anno 2034, di euro 201.456.371 per l'anno 2035, e di euro 201.456.371 annui a decorrere dall'anno 2036" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 12.036.158 per l'anno 2024, di euro 21.387.272 per l'anno 2025, di euro 141.463.733 per l'anno 2026, di euro 167.656.985 per l'anno 2027, di euro 170.075.961 per l'anno 2028, di euro 171.674.406 per l'anno 2029, di euro 173.274.756 per l'anno 2030, di euro 173.092.756 per l'anno 2031, di euro 173.008.256 per l'anno 2032, di euro 172.956.371 per l'anno 2033, di euro 205.356.371 per l'anno 2034, di euro 191.456.371 per l'anno 2035, e di euro 191.456.371 annui a decorrere dall'anno 2036
1.300
Astorre, Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Basso, Fina, Irto
Precluso
Dopo il comma 341, aggiungere il seguente:
«341-bis. Al fine di contrastare le crescenti forme di disagio sociale connesse con fenomeni sempre più rilevanti di emergenza abitativa, particolarmente significativi nelle città italiane con più alta densità abitativa e aggravati dalla attuale congiuntura economica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo sperimentale per le annualità 2023 e 2024 di euro 18 milioni per ciascuna annualità, da destinarsi a favore delle città metropolitane italiane per finanziare progettualità di accoglienza in residenza temporanea di adulti e minori in condizioni di fragilità o disagio sociale.
341-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
1.301
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 341, aggiungere il seguente:
"341-bis. Al fine di adeguare gli stanziamenti del fondo nazionale politiche sociali a causa degli emergenti fenomeni sociali da contrastare, all'articolo 1, comma 158, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» le parole: «300 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni di euro annui».
341-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 341-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. "
1.302
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 341, aggiungere il seguente:
«341-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo unico politiche sociali, in cui confluiscono le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, e al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
341-ter. Al fine di garantire l'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, le risorse del Fondo unico politiche sociali sono direttamente trasferite agli ambiti territoriali sociali sulla base della programmazione regionale definita nell'annualità antecedente all'anno di riferimento, entro il primo trimestre di ciascun anno.
341-quater. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto, le modalità di erogazione, i criteri di utilizzo e le procedure di rendicontazione della spesa.
341-quinquies Sulla base dei decreti di cui al periodo precedente, il Fondo unico politiche sociali entra in vigore a decorrere dal 2024. »
1.303
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 341 aggiungere il seguente:
"341-bis. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni», sono inserite le parole: «e le loro forme associative»."
1.304
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 341, aggiungere il seguente:
«341-bis. Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di équipe integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. »
1.305
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 341, aggiungere il seguente:
"341-bis. Al fine di rafforzare la capacità di risposta per persone e nuclei familiari in condizione di povertà maggiormente esposti agli effetti della crisi socioeconomica conseguente all'emergenza pandemica e alla crisi energetica, all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1, finanziati con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale ai sensi del comma precedente, oltre che ai beneficiari del Reddito di cittadinanza possono essere rivolti ad altre persone o nuclei familiari in condizioni di povertà, che presentino un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia applicata per l'accesso al Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1), o per i quali i servizi sociali abbiano accertato una condizione di indigenza.». "
1.306
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 341, aggiungere il seguente:
«341-bis. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime e di attuare quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 397 milioni.
1.307
Precluso
Dopo il comma 341 aggiungere i seguenti:
"341-bis. Al fine di dare attuazione quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 da destinare, per 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, alle finalità di cui alla lettera a), per 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per le finalità di cui alla lettera c) e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 alle finalità di cui alla lettera d) del suddetto articolo.
341-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 341-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 873."
1.308
Barbara Floridia, Guidolin, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Sopprimere il comma 342.
1.311
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Sostituire i commi da 342 a 354 con il seguente:
"342. Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è abrogato.
343. L'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:
«Art. 8.
1. Quando risulti accertato che il licenziamento è stato intimato in violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 37, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché della procedura di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
2. Qualora risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o oggettivo o che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei e un massimo di diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono determinate dal giudice in relazione all'anzianità del lavoratore, tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo. Dall'indennità così individuata viene dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo compreso fra il licenziamento e la sentenza del giudice, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.
4. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dal comma 1.».
3. Il presente articolo si applica ai licenziamenti comunicati dalla data di entrata in vigore della presente legge. "
1.312
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 342, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Gli accordi siglati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fissano il numero massimo di lavoratori da impiegare con tale forma contrattuale, definiscono forme di informazione e formazione su prevenzione, salute e sicurezza, regolamentano eventuale diritto di precedenza in caso di assunzioni operate dall'utilizzatore»;"
Conseguentemente,
sopprimere la lettera c);
alla lettera d), sopprimere il numero 2).
1.313
Precluso
Al comma 342, dopo la lettera d), inserire le seguenti:
"d-bis) al comma 17, lettera e), ovunque ricorra la parola 'quattro' è sostituita dalla seguente: 'sei';
d-ter) il comma 21 è sostituito dal seguente: "21. Al fine di salvaguardare la dignità del prestatore di lavoro e verificare il corretto utilizzo degli strumenti disciplinati dal presente articolo, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro effettua ispezioni periodiche sugli utilizzatori dei predetti strumenti. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo e sugli esiti dell'attività ispettiva di cui al periodo precedente.".
1.314
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:
«354-bis. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane, il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione cui ciascuno delle parti aderisce per scelta libera e volontaria di persone che hanno superato i 65 anni di età. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 1 i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano e/o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto. Alla ripartizione del fondo di cui al presente comma tra i comuni interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui ai commi 873 e 874 della presente legge.»
1.315
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:
"354-bis. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro», di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale per il triennio 2023-2025 nel limite delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al presente comma, con lo scopo di erogare contributi a favore dei datori di lavoro, pubblici e privati, che nell'organizzazione degli orari di lavoro adottano il regime orario di cui al presente comma, sempre che l'adozione di tale regime orario comporti una riduzione di almeno il 10 per cento dell'orario settimanale di lavoro vigente previsto da disposizioni di legge o contrattuali, ovvero che adottano orari ridotti con la previsione di un corrispettivo di aumento dell'occupazione o di una sua salvaguardia nelle situazioni di crisi.
Il fondo, per le cui entrate e uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con le maggiori entrate rinvenienti dalle disposizioni di cui al presente comma. Lo stesso fondo eroga contributi di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro ai datori di lavoro che, d'intesa con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, adottano, nel triennio 2023-2025, regimi di orario di lavoro ridotto rispetto a quello applicato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Alle risorse di cui al presente comma possono accedere tutti i datori di lavoro che riorganizzano il lavoro stabilendo la durata settimanale legale dell'orario normale dei contratti di lavoro subordinati dei lavoratori pubblici e privati, nonché dei collaboratori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in trentaquattro ore effettive a parità di retribuzione, fatti salvi gli aumenti salariali previsti dai contratti collettivi e individuali di lavoro.
Il contributo è commisurato all'entità della riduzione di orario e all'incremento di occupazione che essa consente ovvero alla salvaguardia dei posti di lavoro nelle situazioni di crisi; per ogni impresa, considerati il numero dei dipendenti effettivo dopo la riduzione di orario e la retribuzione oraria effettiva, si calcola il monte retributivo che si sarebbe rilevato per quella occupazione e per quella retribuzione sulla base del precedente orario contrattuale e si calcola la differenza rispetto al monte retributivo rilevato con il nuovo orario contrattuale. Il contributo è erogato in misura decrescente per ciascun anno del triennio 2023-2025 nella misura pari, rispettivamente, al 50 per cento, al 45 per cento e al 40 per cento della differenza calcolata ai sensi del presente comma.
La riduzione di orario operata in attuazione del presente comma deve avvenire in modo da lasciare inalterati i livelli retributivi mensili goduti dai lavoratori interessati. Al fine di favorire, anche attraverso processi concordati, una generale riduzione dell'orario di lavoro e il conseguente aumento dell'occupazione, è stabilita una riduzione delle aliquote contributive, con oneri a carico del fondo e nei limiti della dotazione del fondo stesso, in funzione dell'entità della riduzione dell'orario di lavoro determinata attraverso la contrattazione collettiva anche aziendale.
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, fino al corrispondente fabbisogno, con le maggiori entrate rivenienti dal comma 122 bis della presente legge accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, e successivamente riversate al fondo di cui al presente comma.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, vengono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
Conseguentemente, dopo il comma 122, aggiungere il seguente:
122 bis.
Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis.
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;
b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.316
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:
"354-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023:
a) l'importo minimo della pensione di inabilità, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è stabilito in euro 400,00;
b) l'importo minimo dell'assegno di assistenza ai sordomuti, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, è stabilito in euro 400,00;
c) l'importo minimo della pensione ai ciechi civili assoluti e parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito in euro 380,00 nel caso in cui la pensione sia corrisposta in costanza di ricovero ospedaliero ed in euro 400,00 nel caso in cui sia corrisposta in assenza di ricovero ospedaliero.
Agli oneri derivanti da presente comma, stimati nel limite massimo di 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante quota parte del maggior gettito derivante dal comma 122-bis della presente legge.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare gli importi delle prestazioni previste a valere del citato fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, dopo il comma 122, aggiungere il seguente:
122-bis.
(Introduzione del monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:
TITOLO II-bis.
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio). - 1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali). - 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater. - (Provvista personale). - 1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis). - 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati). - 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio). - 1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile). - 1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;
b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
1.317
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:
"354- bis. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.».
1.318
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:
«354-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissata al 50 per cento".»
1.319
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:
«354 bis. All'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: ", o presso le unioni di comuni per i comuni che ne fanno parte" sono sostituite dalle seguenti: ", o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le unioni di comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni che ne fanno parte. Per i comuni e le città metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica."»
1.320
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 354, inserire il seguente:
«354-bis. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo la voce: "Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo" è inserita la seguente: " Lavori nelle fabbriche di ceramica.".»
1.321
Precluso
Al comma 355, sostituire le parole: «200.000 euro» con le seguenti: «600.000 euro»
Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 1 comma 873, di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
1.322
Precluso
Sopprimere il comma 356.
Conseguentemente, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1993, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 è incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
1.323
Precluso
Dopo il comma 356, aggiungere il seguente:
356-bis. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.324
Precluso
Dopo il comma 356, aggiungere i seguenti:
356-bis. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro VI", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto, per l'anno 2023, un credito d'imposta pari:
a) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di un veicolo di categoria M2, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;
b) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per l'acquisto di un veicolo di categoria M3, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;
c) al 25 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, oltre la spesa di 250.000 euro, per l'acquisto di un veicolo di categoria M3, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
356-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2023, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Le disposizioni di cui al comma 356-bis si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
356-quater. Agli oneri derivanti dal comma 356-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.325
Precluso
Dopo il comma 356, aggiungere i seguenti:
356-bis. Al fine di incentivare le imprese ad investire nel rinnovamento del parco autobus, e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di trasporto persone, sono stanziate ulteriori risorse, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, alle imprese esercenti le attività di trasporto persona su strada rese ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale.
356-ter. Le risorse di cui al comma 356-bis sono destinate a sostenere, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell'anno 2023 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a motorizzazione termica euro VI step E o categoria superiore, con un incentivo massimo pari ad euro 40.000 per autobus, e differenziato in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.
356-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.326
Barbara Floridia, Guidolin, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Dopo il comma 356, inserire il seguente:
"356-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11:
1) al comma 1, la lettera c) è abrogata;
2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e nello stato di previsione del Ministero università e della ricerca, appositi fondi, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con appositi dei decreti del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma».
b) all'articolo 37, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro»."
Conseguentemente, al comma 873 sostituire le parole: «2.158.869 per l'anno 2023, di euro 22.036.158 per l'anno 2024, di euro 31.387.272 per l'anno 2025» con le seguenti: «1.158.869 per l'anno 2023, di euro 21.036.158 per l'anno 2024, di euro 30.387.272 per l'anno 2025»
1.327
Barbara Floridia, Guidolin, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Dopo il comma 356, inserire i seguenti:
"356-bis. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
356-ter. Le disposizioni di cui al comma 356-bis si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere b), c) e d) del comma 2 del medesimo articolo.
356-quater. Per «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.
356-quinquies. Il trattamento economico minimo orario definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro non può essere inferiore al cinquanta per cento del valore medio delle retribuzioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno dei lavoratori dipendenti privati, con esclusione dei lavoratori domestici dell'anno 2022. Il trattamento economico minimo orario di cui al periodo precedente non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi l'ora.
356-sexies. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 356-quinquies è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 356-quinquies corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.
356-septies. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 356-quinquies.
356-octies. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
356-novies. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.
356-decies. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.
356-undecies. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
356-duodecies. La Commissione:
a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 356-quinquies;
b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dal comma 356-quinquies;
c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti.
356-terdecies. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 356-quinquies è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
356-quaterdecies. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
356-quinquiesdecies. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
356-sexdecies. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 356-quinquiesdecies non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 356-bis. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
356-septiesdecies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità dei commi da 356-bis a 356-sexdecies.
356-octiesdecies. Ai fini dell'applicazione dei commi da 356-bis a 356-septdecies sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.".
Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: «2.158.869 per l'anno 2023» con le seguenti «658.869 per l'anno 2023»
1.328
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 356, aggiungere il seguente:
"356-bis. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». "
1.329
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 356, aggiungere il seguente:
«356-bis. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di contratto di prestazione occasionale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul contratto di prestazione occasionale nel settore agricolo, composto da rappresentanti designati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di contratto di prestazione occasionale nel settore agricolo. Sono invitati in relazione a specifiche esigenze di approfondimento, rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
356-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo di cui al comma 356-bis non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato. »
1.330
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 356, inserire il seguente:
"356-bis. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."
1.331
Precluso
Al comma 357, lettera a), dopo il numero 3) inserire i seguenti:
"3-bis) Dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Al fine di incentivare il rientro al lavoro ovvero l'inizio di attività lavorative post-maternità, alle donne che ritornano al lavoro entro i 12 mesi successivi al parto è riconosciuta una maggiorazione della durata di 36 mesi, erogata mensilmente, unitamente agli importi dell'assegno unico e universale di cui al presente decreto legislativo, rispettivamente, al 10% della retribuzione annuale lorda fino a 26 mila euro, al 15% della retribuzione annuale lorda fino a 15 mila euro e al 20% della retribuzione annuale lorda inferiore a 10 mila euro. Le disposizioni del presente comma si applicano alle donne prestatrici di lavoro subordinato, ovvero titolari di redditi da lavoro autonomo.
3-ter) il comma 8è sostituito con il seguente: "8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro ovvero di nuclei monoparentali, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 50 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino all'importo minimo di 20 euro mensili.».
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente emendamento, valutati in 600 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede:
a) per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
b) per quanto attiene alla somma di 200 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 4 della presente legge.
1.332
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
"357-bis. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Per i figli riguardo ai quali è già stata presentata la domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1 e per i quali non sono sopravvenute modifiche dei requisiti anagrafici o reddituali nel corso dell'anno di riferimento, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale non sono tenuti a ripresentare una nuova domanda ogni anno. Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: "presentazione" inserire le seguenti parole: "o rinnovo"».
357-ter. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al termine della rendicontazione consuntiva di cui al precedente comma 8, qualora risultassero somme residuali rispetto alla spesa totale accantonata per l'anno di riferimento, l'Inps provvede a redistribuirle pro quota in misura proporzionale a tutti gli aventi diritto entro il successivo mese di marzo.».
357-quater. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al termine della rendicontazione consuntiva di cui al precedente comma 8, qualora risultassero somme residuali rispetto alla spesa totale accantonata per l'anno di riferimento ed al fine di incrementare la quota universale della misura, l'Inps provvede a redistribuirle aumentando l'importo previsto - attualmente fissato a 50 euro - in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Questo incremento deve attuarsi fino ad esaurire il detto residuo. Tale redistribuzione deve avvenire entro il successivo mese di marzo.»."
1.333
Precluso
Dopo il comma 358 sono aggiunti i seguenti:
«358-bis. A decorrere dal 2023, al fine di promuovere l'occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un reddito uguale o inferiore a 35 mila euro annui, che riprendano l'attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposto, per 12 mensilità, un contributo di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato all'acquisto di servizi di baby sitting, per l'iscrizione ai servizi integrativi dell'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ovvero per i servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia, nonché per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico.
358-ter. Per le finalità di cui al comma precedente gli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementati di 1500 milioni di euro a decorrere dal 2023»
1.334
Precluso
Dopo il comma 358 sono aggiunti i seguenti:
«358 bis. Per far fronte alle spese di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 7 aprile 2022, n. 32, a decorrere dal 2023 viene ulteriormente riconosciuto un contributo annuale, erogato mensilmente, unitamente agli importi dell'assegno unico e universale di cui al presente decreto legislativo, di 800 euro per ciascun figlio ai nuclei familiari, anche monoparentali, con ISEE uguale o inferiore a 15.000 euro, di 600 euro con ISEE compreso tra 15.001 euro e 25.000 euro, di 400 euro con ISEE compreso tra 25.001 euro e 40.000 euro e di 200 euro con ISEE superiore a 40.000 euro. Il contributo non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari e viene erogato contestualmente e con le medesime modalità dell'assegno unico universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.
358-ter. Per le finalità di cui al comma precedente gli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementati di 50 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2023.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 50 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2023 e che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.
1.335
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 358 aggiungere il seguente:
«358-bis. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Il fondo di cui al presente comma è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.
Ai fini del riparto del fondo di cui al presente comma tra i comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.
Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge.»
Conseguentemente sopprimere il comma 64
1.336
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:
«358-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di contributi destinati a sostenere le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, elevatori esterni all'abitazione, la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici unifamiliari che nelle singole unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari e quelle per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, nonché le spese relative agli interventi volti a ridurre gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità e a migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature. I contributi di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. I contributi sono riconosciuti per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, in favore di soggetti con età pari o superiore a 60 anni portatori di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 nonché ai soggetti con età pari o superiore a 75 anni.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al presente comma.
Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse finanziarie derivante dalla soppressione del comma 64 della presente legge.»
Conseguentemente sopprimere il comma 64.
1.337
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:
«358-bis. a) All'articolo 1 comma 179 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dall'anno 2023, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dal 2022" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2023".
b) All'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sostituire il testo con il seguente: "180. Il fondo di cui al comma 179 è ripartito, per l'anno 2022 quota parte di 70 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2023 quota parte di 105 milioni di euro in favore degli enti territoriali, con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e, per l'anno 2022 per la quota parte di 30 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2023 per la quota parte di 45 milioni di euro in favore dei comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione».
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse finanziarie derivante dalla soppressione del comma 64 della presente legge."»
Conseguentemente sopprimere il comma 64.
1.338
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:
«358-bis. Per gli anni 2023 e 2024 le regioni e le province autonome adottano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, piani straordinari di intervento pluriennali, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalente per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità, tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 - S.O. n. 15.
Per le finalità di cui al presente comma si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato di 200 milioni di euro. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, determina la relativa ripartizione delle risorse previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse finanziarie derivante dalla soppressione del comma 64 della presente legge.»
Conseguentemente sopprimere il comma 64
1.339
Precluso
Al comma 359, apportare le seguenti modificazioni:
a) prima del comma 359, inserire i seguenti:
«0359. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";
b) al comma 2, le parole "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta giorni".
b) al comma 359, sostituire le parole "elevata per la madre lavoratrice per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino alla misura dell'80 per cento della retribuzione" con le seguenti: "elevata per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino alla misura dell'80 per cento della retribuzione, fruibile e divisibile tra i genitori.'"
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni derivanti dal comma 01 del presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 153 della presente legge.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 535, pari a 2.600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzio
1.340
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Il comma 359 è sostituito con il seguente:
«359. Dopo l'articolo 34, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n 151, aggiungere il seguente: "Art. 34-bis. (Regime sperimentale) 1. In via sperimentale fino al 31 dicembre 2025 in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 34, per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per cinque mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione.
2. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
3. L'indennità di cui al presente articolo è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23 e spetta nel limite di spesa di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
4. Sulla base dei dati di consuntivo e del monitoraggio, effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati e agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione della medesima sperimentazione, anche al raffronto degli specifici oneri previdenziali conseguenti all'attuazione del presente articolo con le relative previsioni di spesa."
All'onere derivante dal presente comma, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede attraverso corrispondente riduzione valere sulle risorse finanziarie derivante dalla soppressione del comma 64 della presente legge. »
Conseguentemente, sopprimere il comma 64.
1.341
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Sostituire il comma 359 con il seguente:
«359. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", elevata per ciascun genitore, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione". La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica con riferimento a ciascun genitore che termina il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2022.
All'onere derivante dal presente articolo pari a 240 milioni di euro per l'anno 2023, 410 milioni di euro per l'anno 2024 e 420 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge. »
Conseguentemente sopprimere il comma 64.
1.342
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 359, sostituire le parole: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione» con le seguenti: «elevata, nel limite delle risorse disponibili pari a 200 milioni, per entrambi i genitori per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino alla misura dell'80 per cento della retribuzione.»
1.343
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 359, primo periodo, sostituire le parole: «per la madre lavoratrice, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino» con le seguenti: «per la durata massima di un mese».
1.344
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 359 primo periodo dopo le parole: «per la madre lavoratrice» aggiungere le seguenti: «e per il padre lavoratore».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.345
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Al comma 359, primo periodo, dopo le parole: «per la madre lavoratrice» aggiungere le seguenti: «o alternativamente per il padre lavoratore.»
1.346
Precluso
Dopo il comma 359, inserire il seguente:
«359-bis. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate inoltre le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 32 le parole "dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";
b) Al comma 1 dell'articolo 34, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al quattordicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per sei mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione per il primo mese, al 50 per cento per il secondo mese, al 40 per cento per il terzo mese e al 30 per cento per il restante periodo. Nel caso vi sia un solo genitore, l'indennità di cui al primo periodo spetta allo stesso per un periodo massimo di dodici mesi."»
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 359-bis, pari pari a 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzio
1.347
Precluso
Dopo il comma 359, aggiungere i seguenti:
359-bis. All'articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2022 e 2023". In via sperimentale, per l'anno 2023, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 si applicano anche alle aziende con un numero di dipendenti uguale o superiore a venti e, per tutte le aziende, nella misura del 100 per cento.
359-ter. Agli oneri derivanti dal comma 359-bis pari per il comma 1 a euro 85 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e per il comma 2 a 615 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituiscono limite di spesa, si provvede quanto a 700 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
1.348
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 359, aggiungere il seguente:
"359-bis. All'articolo 27 bis, comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, le parole: «per un periodo lavorativo di dieci giorni» sono sostituite con le seguenti «per un periodo lavorativo di 20 giorni» nonché."
1.349
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 359, aggiungere il seguente:
"359-bis. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»."
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 874 della presente legge.
1.350
D'Elia, Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 359, inserire il seguente:
"359-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 5 novembre 2021, n. 162, le parole: «Per l'anno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022 e 2023» e dopo le parole: «nel limite di 50 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2022 e di nel limite di 70 milioni di euro per l'anno 2023»."
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 70 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54
1.351
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 359, inserire il seguente:
«359-bis. Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel limite delle risorse disponibili di 600 milioni nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2023.»
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 700 milioni per l'anno 2023, si provvede quanto a 300 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54 e quanto a 300 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.352
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 359, inserire i seguenti:
"359-bis. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 10.000 per ogni bambino adottato a valere sul «Fondo per le adozioni internazionali» istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
359-ter. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al comma 359-bis è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
359-quater. L'erogazione del contributo di cui al comma 359-bis preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità."
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54
1.353
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 359, inserire i seguenti:
«359-bis. Fino al 31 marzo 2023, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, senza alcun limite di età, o che hanno almeno un figlio con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto il monte ore settimanale da rendere, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
359-ter. Fino al 31 marzo 2023, i lavoratori dipendenti pubblici e privati che svolgono funzione di caregiver come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto il monte ore settimanale da rendere anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
259-quater. Al lavoratore di cui ai commi 359-bis e 359-ter che svolge la propria attività lavorativa in modalità agile viene garantita l'equiparazione con il personale operante in presenza ai fini del trattamento economico e normativo, del diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro, nonché dello sviluppo delle opportunità di carriera e crescita retributiva, del diritto alla formazione, all'apprendimento permanente ed alla periodica certificazione delle relative competenze. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicati anche per la prestazione lavorativa resa in modalità agile.»
1.354
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 359, inserire i seguenti:
«359-bis. Le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023.»
1.355
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Al comma 362, sostituire le parole: «con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: con una dotazione di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e sostituire le parole: con popolazione superiore a 300.000 abitanti con le seguenti: con popolazione superiore a 60.000 abitanti.»
1.356
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Al comma 362, sostituire le parole: «con una dotazione di 10 milioni di euro con le seguenti: con una dotazione di 30 milioni di euro.»
1.357
Precluso
Al comma 362, ultimo periodo, sostituire le parole: "superiore a 300.000 abitanti" con le seguenti: "superiore a 200.000 abitanti".
1.358
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Al comma 363, sostituire le parole: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 con le seguenti: Conferenza Stato-città e autonomie locali. »
1.359
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Al comma 363, sostituire le parole:
"Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" con le seguenti: "Conferenza Stato Città e autonomie locali"
1.360
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Al comma 364, sostituire le parole: «da un rappresentante dell'associazione nazionale dei comuni italiani con le seguenti: da due rappresentanti dell'associazione nazionale dei comuni italiani. »
1.361
Precluso
Dopo il comma 364, aggiungere i seguenti:
364-bis. All'articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023, 2024 e 2025";
b) al secondo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui".
364-ter. Agli oneri dal comma 364-bis, pari a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.362
Precluso
Dopo il comma 364, aggiungere i seguenti:
355-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, in via sperimentale per l'anno 2023 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione di ausili a tecnologia avanzata e digitale per persone sorde. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.
355-ter. Agli oneri derivanti dal comma 355-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.363
Precluso
Dopo il comma 364, aggiungere i seguenti:
364-bis. L'aliquota prevista all'articolo 119 comma 1, alinea, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica anche a tutti gli altri interventi connessi all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'installazione di ascensori negli edifici a destinazione residenziale realizzati nel corso del triennio 2023-2025
364-ter. Agli oneri derivanti dal comma 364-bis, pari a 0,3 milione di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per l'anno 2024, 13,5 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 per ciascuno degli anni 2026 a 2028 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.364
Precluso
Dopo il comma 364, aggiungere i seguenti:
364-bis. All'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2023"
b) all'ultimo periodo, le parole: "sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281," sono soppresse.
364-ter. A decorrere dall'anno 2023, le risorse di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono trasferite all'INPS che le destina, previa domanda, direttamente ai beneficiari, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 60 giorni dall'entrate in vigore della presente disposizione».
364-quater. Agli oneri derivanti dai commi 364-bis e 364-ter, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.365
Precluso
Dopo il comma 364, aggiungere i seguenti:
364-bis. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è attribuito, un contributo di 0,10 milioni di euro per l'anno 2023, di 0,70 milioni di euro per l'anno 2024 e di 0,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 alla FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap.
364-ter. Agli oneri derivanti dal comma 364-bis, pari a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, 0,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.366
Precluso
Dopo il comma 364, aggiungere i seguenti:
364-bis. Al fini di garantire il diritto allo studio per gli studenti con disabilità e rimuovere gli ostacoli che possano limitarne l'esercizio, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il l "Fondo a sostegno del trasporto scolastico per alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado" con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023.
364-ter. I requisiti per l'accesso al Fondo di cui al comma 354.bis da parte delle pubbliche amministrazioni titolari delle funzioni di trasporto scolastico per alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
364-quater. Agli oneri di cui al comma 634-bis, pari a 100 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.367
Barbara Floridia, Guidolin, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Dopo il comma 364, inserire il seguente:
"364-bis. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, a partire dall'anno 2023, di 500 milioni di euro. Fermi restando gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti e delle persone con disabilità grave e gravissima a valere sulle risorse già stanziate per l'anno 2023 sul Fondo per le non autosufficienze, una quota delle risorse di cui al primo periodo pari a 400 milioni di euro è destinata in via esclusiva alle persone con disabilità grave e gravissima.".
Conseguentemente, dopo il comma 368, inserire il seguente: «368-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorre dall'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
1.368
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 364, aggiungere il seguente:
«364-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dal comma 172 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d-sexies) sostituire le parole: "nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65" con le parole "nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c) punto 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65";
b) alla medesima lettera d-sexies) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Annualmente, le somme non utilizzate dai singoli comuni beneficiari per assicurare il potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale e sono destinate ai comuni che, pur avendo già garantito il livello minimo del 33%, hanno utenti a cui non viene garantito il servizio di asilo nido pubblico per insufficienza dei posti offerti";
c) alla lettera d-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'Interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali."
d) alla lettera d-octies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'Interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera. All'impiego delle risorse in questione si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;"».
1.369
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 364, aggiungere il seguente:
«364-bis. Il fondo di cui all'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli è incrementato di 60 milioni di euro per il finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 30 giugno 2023, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, anche attraverso la promozione dell'attività sportiva, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.
Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato l'elenco dei comuni beneficiari, comprensivo di tutti i comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge. »
Conseguentemente sopprimere il comma 64.
1.370
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 364, aggiungere il seguente:
«364-bis. Al fine di superare i limiti alla comunicazione e alla fruibilità delle informazioni delle persone con disabilità sensoriale, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, negli spazi aperti al pubblico, presso le proprie sedi, impiegano strumenti comunicativi e apparati tecnologici accessibili ed inclusivi sostenendo, in particolare, l'installazione di sistemi di sottotitolazione e di audio-descrizione e di altri strumenti atti a realizzare la piena autonomia e l'inclusione sociale dei disabili sensoriali, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi di cui ai commi 873 e 874 della presente legge.»
1.371
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 364 aggiungere il seguente:
«364-bis. Al fine di consentire alle persone con disabilità sensoriale la piena accessibilità delle informazioni e delle comunicazioni sui mezzi di trasporto pubblico, nelle stazioni ferroviarie e degli autobus, negli aeroporti e in ogni altro luogo in cui sono prestati servizi di pubblica utilità, le amministrazioni pubbliche competenti realizzano la predisposizione di apparati e strumenti di comunicazione idonei a favorire la comprensione degli annunci normalmente diffusi tramite altoparlante, mediante l'impiego di schermi che riportino i messaggi in forma scritta, con modalità di audio-descrizione e con l'ausilio di segnali visivi di richiamo. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi di cui ai commi 873 e 874 della presente legge.»
1.372
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 364, aggiungere il seguente:
«364-bis. Il Fondo istituito ai sensi del comma 176 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finalizzato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità all'offerta turistica delle persone con disabilità per gli anni 2023 e 2024 è incrementato di 10 milioni di euro.
Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi di cui ai commi 873 e 874 della presente legge. »
1.373
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 364 aggiungere il seguente:
«364-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi di cui ai commi 873 e 874 della presente legge.»
1.374
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 364, aggiungere i seguenti:
«364-bis. Al fine di incentivare le politiche di inclusione e sviluppo delle potenzialità di bambine e bambini con disabilità e bisogni educativi speciali in funzione di contrasto ai processi di segregazione e abbandono scolastico è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per l'assistenza educativa nei nidi, le scuole dell'infanzia e le scuole del primo e secondo ciclo di istruzione con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno gli anni 2023, 2024 e 2025.
364-ter. Il fondo di cui al comma 3-bis è ripartito tra i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed è destinato al finanziamento dell'assistenza e del sostegno educativo a favore di bambine e bambini/alunni e alunne con disabilità, bisogni educativi speciali o che vivono in nuclei familiari in condizioni di disagio o povertà educativa al fine di favorire l'accesso e la permanenza nei servizi educativi e scolastici e realizzare percorsi educativi e scolastici che favoriscano l'inclusione e il completamento dell'obbligo scolastico. Il riparto del fondo tra i comuni avviene per il 90 per cento in proporzione al numero dei minori tra 3 mesi e 16 anni censiti al 1° gennaio rispettivamente per gli anni 2023, 2024 e 2025; il restante 10 per cento viene ripartito secondo parametri definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e del merito si provvede al riparto del Fondo tra i comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»
1.375
Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto
Precluso
Dopo il comma 364, aggiungere il seguente:
"364-bis. Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, il Fondo denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare» è incrementato di 400 milioni a decorrere dall'anno 2023."
1.376
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 364 inserire il seguente:
«364-bis. La dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementata di 123,9 milioni di euro per l'anno 2023.»
1.377
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 364 inserire il seguente:
«364-bis. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023.»
1.378
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 364 inserire il seguente:
«364-bis. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Fermi restando gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti e delle persone con disabilità grave e gravissima a valere sulle risorse già stanziate per l'anno 2023 sul Fondo per le non autosufficienze, una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, è destinata in via esclusiva alle persone con disabilità grave e gravissima.»
1.379
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 364 inserire il seguente:
«364-bis. Al fine di contribuire a sostenere le attività associative di interesse generale nonché quelle poste in essere per promuovere la conoscenza e l'attuazione dei principi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, legati al contrasto di ogni forma di discriminazione, posta in essere nei confronti delle persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo e loro familiari, è riconosciuto ad Anffas Nazionale APS ETS un contributo di 0,50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.»
1.380
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 364 inserire il seguente:
"364-bis. Al fine di promuovere campagne informative atte a diffondere la conoscenza delle disposizioni della legge 22 giugno 2016, n. 112, sul «Durante e dopo di noi» e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave e dei genitori anziani delle stesse, anch'essi meritevoli di ricevere adeguati supporti e sostegni, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorirne l'inclusione sociale è riconosciuto alla Fondazione nazionale «Durante e Dopo di noi» Anffas Onlus un contributo di 0,50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024."
1.381
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 364 inserire i seguenti:
«364-bis. Al fine di tutelare il diritto alla sessualità e al benessere psico-fisico delle persone disabili con ridotta autosufficienza a livello di mobilità e motilità e nel rispetto delle disposizioni sul riparto delle competenze in materia tra Stato e regioni, presso il Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro a decorre dal 2023 destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento della figura dell'operatore all'emotività, all'affettività alla corporeità e alla sessualità per il benessere psico-fisico delle persone disabili.
364-ter. Il Ministro della salute d'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano definisce con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attuative del comma 364-bis.»
1.382
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 364 inserire i seguenti:
«364-bis. Al fine di promuovere una più ampia integrazione attraverso il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme nonché a contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, è istituito a decorrere dal 2023 presso il Ministero della salute un apposito Fondo con una dotazione annuale di 5 milioni di euro per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica.
364-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma nonché i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al comma 364-bis.»
1.383
Precluso
Dopo il comma 364 inserire i seguenti:
«364-bis. Nelle more della riforma dell'assistenza agli anziani non autosufficienti prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l'anno 2023, l'ammontare mensile dell'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, è incrementato di 271 euro per i nuovi percettori con almeno 65 anni di età, che possano provare l'esistenza di un regolare rapporto di lavoro con una assistente familiare.
2. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto, a domanda dell'interessato, entro il limite di spesa di 100 milioni di euro.
364-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinate le modalità attuative del comma 364-ter.»
1.384
Precluso
Dopo il comma 364 inserire i seguenti:
«364-bis. Per l'anno 2023 è riconosciuto alle strutture residenziali per anziani un contributo straordinario pari a 3 euro die per ogni posto con oneri per la finanza pubblica.
364-ter. Agli oneri derivanti dal comma 364-bis si provvede quanto a 228 milioni di euro a carico del Servizio sanitario nazionale, attraverso una quota delle risorse previste per il finanziamento del fabbisogno sanitario standard destinata a fare fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, cui concorre lo Stato; quanto a 88 milioni di euro a carico di un apposito fondo da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»
1.385
Precluso
Dopo il comma 364 inserire i seguenti:
"364-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dal comma 172 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d-sexies) le parole: «nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65» sono sostituite dalle seguenti: «nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c) punto 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65»;
b) alla medesima lettera d-sexies) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Annualmente, le somme non utilizzate dai singoli comuni beneficiari per assicurare il potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale e sono destinate ai comuni che, pur avendo già garantito il livello minimo del 33 per cento, hanno utenti a cui non viene garantito il servizio di asilo nido pubblico per insufficienza dei posti offerti»;
c) alla lettera d-quinquies), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.»;
d) alla lettera d-octies) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera. All'impiego delle risorse in questione si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;».
1.386
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 364 inserire il seguente:
«364-bis. Il Fondo di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 di 95 milioni di euro.»
1.387
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 364 inserire il seguente:
«364-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dal 2023.»
1.388
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 364 inserire i seguenti:
«364-bis. Al fine di incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzato un incremento di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
364-ter. Il 10 per cento dell'incremento dei contratti di formazione specialistica di cui al comma 1 è riservata alla scuola di specializzazione in pediatria.»
1.389
Barbara Floridia, Lorefice, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Al comma 365, dopo la lettera a), inserire la seguente:
"a-bis) al comma 3, dopo le parole: «barriere architettoniche» sono inserite le seguenti: «, per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»;".
1.390
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Al comma 366, sostituire le parole: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»
1.391
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Al comma 366, sostituire le parole: «è incrementato di 5 milioni di euro» con le seguenti «è incrementato di 30 milioni di euro»
1.392
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Al comma 366, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole : «è incrementato di 5 milioni di euro con le seguenti è incrementato di 40 milioni di euro;»
b) al secondo periodo, dopo le parole: «in favore di anziani aggiungere le seguenti nonché in favore degli enti del terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nel cui statuto sia prevista come finalità anche il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari»
1.393
Precluso
Al comma 367, dopo le parole: «del lavoro e delle politiche sociali», aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Treno e Bolzano. »
1.394
Precluso
Dopo il comma 368 inserire i seguenti:
368-bis. Al fine di incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso le forme di co-programmazione e co-progettazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minorenni, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, ovvero in altre modalità definite nella co-progettazione. I comuni beneficiari devono utilizzare almeno il 50% delle risorse per il finanziamento di iniziative progettate e realizzate attraverso le forme di co-programmazione e co-progettazione di cui al periodo precedente.
368-ter. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ogni anno, è approvato l'elenco dei Comuni beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. In sede di prima applicazione i predetti termini sono fissati, rispettivamente, in sessanta e trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabiliti inoltre gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari, individuati sulla base dei dati relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e destinando almeno il 40 per cento delle risorse ai comuni beneficiari ubicati nelle regioni del Mezzogiorno.
368-quater. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui ai commi 368-bis e 368-ter, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.395
Barbara Floridia, Patuanelli, Sabrina Licheri, Nave, Croatti, Turco, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 368, inserire il seguente: «368-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»;
2) dopo il comma 423, inserire il seguente: «423-bis. All'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo" sono sostituite dalle seguenti: "è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo";
b) le parole: "nella misura del 10 per cento del costo" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 20 per cento del costo";
c) le parole: "e nella misura del 5 per cento del costo" sono sostituite dalle seguenti: "e nella misura del 10 per cento del costo".».
1.396
Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Dopo il comma 368, inserire il seguente: «368-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 561, sostituire le parole: «150 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «177 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni a decorrere dal 2024»;
b) dopo il comma 561, inserire il seguente: 561-bis. Per l'anno scolastico 2023/2024, è istituito il servizio di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie al fine di fornire assistenza psicologica e prevenire l'insorgere di forme di disagio e malessere psico-fisico. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di 27 milioni per l'anno 2023 e 50 milioni a partire dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al Fondo del comma 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, con proprio decreto stabilisce il funzionamento del servizio di cui al primo periodo e la ripartizione delle predette risorse.;
1.397
Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 368, inserire il seguente: «368-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni di euro per ciascuno per gli anni 2024 e 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»;
b) al comma 566, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni».
1.398
Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Dopo il comma 368, inserire il seguente: «368-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
Conseguentemente, al comma 561, primo capoverso, le parole «150 milioni» sono sostituite con le seguenti: «400 milioni».
1.399
Barbara Floridia, Guidolin, Mazzella, Pirro, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 368, inserire il seguente: «368-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali»;
b) dopo il comma 526, inserire i seguenti:
«526-bis. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa conseguentemente incrementate negli anni successivi, a decorrere dal 2023 è autorizzata la spesa per complessivi 500 milioni di euro, per l'anno 2023, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato che è conseguentemente incrementato. Tale autorizzazione di spesa include l'importo massimo di 150 milioni di euro di cui al comma 277 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
526-ter. Al finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
526-quater. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 526-bis, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze per la relativa approvazione, alla definizione di un Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione degli obiettivi da raggiungere, dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione, di un dettagliato cronoprogramma e della destinazione delle risorse. L'attuazione e il rispetto del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa sarà oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero della salute, che procederà all'assegnazione delle relative risorse alle regioni solo a seguito della verifica positiva riguardo al raggiungimento degli obiettivi di recupero concordati e contenuti nel Piano operativo.»
1.400
Barbara Floridia, Guidolin, Mazzella, Pirro, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 368, inserire il seguente: «368-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali»;
b) dopo il comma 526, inserire i seguenti:
«526-bis. Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023 gli importi annui lordi previsti per la corresponsione dell'indennità di specificità infermieristica, disciplinata dall'articolo 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e definita dall'articolo 104 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto sanità triennio 2019-2021 sottoscritto il 2 novembre 2022, sono incrementati del 30 per cento. ».
Conseguentemente al comma 535, sostituire le parole: «di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025» con le seguenti: «di 2.205 milioni di euro per l'anno 2023, 2.410 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.710 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».
1.401
Barbara Floridia, Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 368, inserire il seguente: «368-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali»;
b) dopo il comma 539, inserire il seguente:
"539-bis. Per contribuire al miglioramento della tutela per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull'individuo, sulla famiglia e sul contesto sociale, migliorando per quanto possibile la qualità di vita e rendendo più uniforme, efficiente ed integrata l'assistenza territoriale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro da finalizzare, nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo sanitario Nazionale, per il triennio 2023-2025, all'attuazione del vigente Piano nazionale delle cronicità. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.".
1.402
Precluso
Dopo il comma 368, inserire i seguenti:
"368-bis. L'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, è elevata, a decorrere dall'anno 2023, a euro 1.500 mensili per dodici mensilità. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite modalità per l'adeguamento annuale dell'importo di cui al periodo precedente sulla base della variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo.
368-ter. Per le persone in condizioni di disabilità gravissima, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, l'importo della pensione di inabilità, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è elevato, a decorrere dall'anno 2023, a euro 780 mensili e non concorre, in ogni caso, a formare il reddito della persona fisica.
368-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche in condizioni di disabilità gravissima, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le spese per l'utilizzo di autoservizi pubblici non di linea, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, fino all'importo complessivo di euro 5.000.
368-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le spese per l'acquisto di carburanti per i veicoli di cui all'articolo 28 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fino all'importo complessivo di euro 3.000.
368-sexies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la cessione e i servizi di manutenzione dei veicoli di cui alla Tabella A, parte II, numero 31), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, destinati ai soggetti in condizioni di disabilità gravissima, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
368-septies. Gli affidatari di persone con disabilità qualificabile come gravissima ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, hanno diritto, in ogni caso, a fruire di ventiquattro ore di permesso mensile retribuito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
368-octies. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Gli importi di cui ai commi 5 e 6 sono ulteriormente maggiorati di 50 euro mensili per ciascun figlio con disabilità gravissima, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016.".
368-nonies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 368-bis a 368-octies, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
368-decies. Il Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 873."
1.403
Precluso
Al comma 370, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento».
1.404
Barbara Floridia, Lopreiato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Sopprimere il comma 380.
Conseguentemente, al comma 382, sostituire le parole: «ai commi 380 e 381» con le seguenti: «al comma 381».
1.405
Precluso
Dopo il comma 383 inserire i seguenti
"383-bis. Al fine di consentire una rapida conclusione dei procedimenti amministrativi e delle procedure di gara concernenti gli investimenti relativi all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), limitatamente agli anni dal 2023 al 2026, le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5-bis del medesimo decreto legislativo, possono conferire, per le sole procedure collegate all'attuazione del predetto Piano, l'incarico di responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a soggetti esterni all'Amministrazione. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 4.
383-ter. L'incarico di cui al comma 383-bis può essere conferito, con contratto di lavoro autonomo, esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Il provvedimento con cui viene conferito l'incarico reca la puntuale indicazione delle attività che il responsabile esterno sarà chiamato a svolgere nonché la durata delle stesse.
383-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 383-bis, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2026, il limite di cui all'articolo 113, comma 3, quarto periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non trova applicazione alle procedure di gara collegate all'attuazione degli investimenti relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 4.
383-quinquies. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, denominato "Fondo incarichi esterni e premialità PNRR", con dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
383-sexies. Agli oneri di cui ai commi 383-bis e seguenti, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.."
Conseguentemente, sostituire la denominazione del Capo I con la seguente: "Capo I - Misure per favorire la crescita, gli investimenti e l'attuazione del PNRR".
1.407
Manca, Cottarelli, Boccia, Losacco, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Sostituire il comma 384 con il seguente:
"384. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente: «1-quater. Il credito d'imposta al 100 per cento di cui al comma 1-ter è applicato, nelle medesime modalità, anche alle commissioni maturate nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, e spetta a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.»."
1.408
Barbara Floridia, Patuanelli, Croatti, Turco, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi
Precluso
Al comma 384, sopprimere la lettera b).
1.410
Precluso
Dopo il comma 384, aggiungere il seguente:
384-bis. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo si intende assolto quando il bollo riporta una data compresa entro giorni trenta dalla data dell'atto o in caso d'uso".
1.411
Precluso
Dopo il comma 384 aggiungere i seguenti commi:
"384-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 1567, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente: «1-quater. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta di cui al comma 1 è incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo».
384-ter. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.A., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 31 dicembre 2023, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti attività di impresa, arte o professioni in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza.
384-quater. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 384-ter, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 384-bis. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato."
1.412
Barbara Floridia, Naturale, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Lopreiato, Maiorino, Marton, Mazzella, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Al comma 389, lettera a), sostituire le parole "160 milioni di euro" con le seguenti "120 milioni di euro" e le parole "240 milioni di euro" con le seguenti "180 milioni di euro".
Conseguentemente, dopo il comma 431, aggiungere il seguente:
«431-bis. La dotazione finanziaria del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037.».
1.413
Precluso
Dopo il comma 390 inserire i seguenti:
"390-bis. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
390-ter. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»."
1.414
Precluso
Dopo il comma 390 inserire i seguenti:
"390-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."
1.415
Precluso
Dopo il comma 390 inserire il seguente:
"390-bis. All'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024»."
1.416
Precluso
Dopo il comma 390 inserire il seguente:
"390-bis. Al fine d'incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, all'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2021 al 2024». "
1.417
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 392 aggiungere i seguenti:
«392-bis. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in deroga alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito per le imprese che dichiarano di aver subito maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione nei sei mesi precedenti la richiesta della stessa, e che richiedono finanziamenti per qualsiasi finalità connessa all'attività d'impresa, ivi compreso il pagamento delle fatture per consumi energetici.
392-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 392-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) al comma 393, sostituire le parole: 720 milioni con le seguenti: 830 milioni.»
1.418
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Al comma 393, sostituire le parole: «720 milioni» con le seguenti:con le seguenti: «1 miliardo.»
1.419
Precluso
Dopo il comma 393, aggiungere i seguenti:
393-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 del regolamento europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento europeo 2401/2017. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;
b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;
c) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.
393-ter. Agli oneri derivanti dal comma 393-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.420
Precluso
Dopo il comma 393, aggiungere il seguente:
393-bis. All'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, del Decreto Legge 17 maggio 2022 n.50 , convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole da "deve dimostrare" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "attesta, mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che l'attività d'impresa è limitata o interrotta quale conseguenza diretta e indiretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili".
393-ter. Agli oneri derivanti dal comma 393-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
1.421
Precluso
Dopo il comma 393, aggiungere i seguenti:
393-bis. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter sono apportate le seguenti modifiche:
1) alinea, le parole "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore"
2) alla lettera a), dopo le parole "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti"
3) alla lettera b), dopo le parole "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie"
b) al comma 1-quater, dopo le parole "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti:" o la garanzia".
393-ter. Agli oneri derivanti dal comma 393-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.422
Precluso
Dopo il comma 393, aggiungere i seguenti:
393-bis. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.
393-ter. Agli oneri derivanti dal comma 393-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.423
Precluso
Dopo il comma 393, aggiungere i seguenti:
393-bis. Per le garanzie concesse in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9 e all'articolo 1-bis, comma 1, lettere d) ed e), del decreto-legge. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché le previsioni di cui all'art. 15, comma 1, secondo periodo, comma 5, lettera h) e comma 7, terzo periodo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
393-ter. Agli oneri derivanti dal comma 393-bis, pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
1.424
Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto
Precluso
Dopo il comma 393, inserire il seguente:
"393-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera c-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «120 mesi» sono sostituite con le seguenti: «180 mesi»."
1.425
Precluso
Dopo il comma 393 il seguente:
"393-BIS. All'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. L'importo di 516.000 euro di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto ed è riferito ai lavori affidati alla singola impresa appaltatrice o subappaltatrice»."
1.426
Precluso
Dopo il comma 395 inserire i seguenti:
"395-bis. Al comma 211 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «Nei confronti delle piccole imprese» sono aggiunte le seguenti: «e dei titolari di reddito da lavoro autonomo».
395-ter. Al comma 213 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «Istituti tecnici superiori» aggiungere le seguenti: «, nonché commissionate ai liberi professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione. Il credito di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui.»."
1.427
Franceschelli, Manca, Giacobbe, La Marca, Martella
Precluso
Dopo il comma 395 inserire il seguente:
"395-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1057, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 1055, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."
1.428
Precluso
Dopo il comma 401 aggiungere i seguenti:
401-bis. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 203-bis, le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";
b) all'articolo 1, comma 203-ter, le parole "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento";
c) all'articolo 1, comma 203-quater, le parole "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento";
d) all'articolo 1, comma 203-sexies, le parole "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento".
401-ter. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1055, le parole "6 per cento" sono sostituite da: "10 per cento"
b) il comma 1057-bis è sostituito dal seguente: "1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023, e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, e nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 20 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 100 milioni di euro. Lo stesso si applica per gli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica.";
c) al comma 1058:
1) le parole "31 dicembre 2023", ovunque ricorrano, sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
2) le parole "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026";
3) le parole "1 milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro";
d) i commi 1058-bis e 1058-ter sono soppressi;
e) al comma 1059, le parole "tre quote annuali" sono sostituite dalle seguenti: "cinque quote annuali";
f) ai commi da 1051 a 1063, ovunque ricorrano, le parole "a 1058-ter" sono sostituite dalle seguenti: "a 1058";
401-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 401-bis e 401-ter, entro il limite di spesa complessivo pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.429
Precluso
Dopo il comma 403, inserire i seguenti:
«403-bis. Al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo, con dotazione di 30 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023, destinato alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle aziende che aderiscono al sistema di tracciabilità dei prodotti industriali e agroalimentari.
403-ter. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 403-bis, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 403-quinquies, i seguenti soggetti:
a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, associazioni temporanee di imprese, individuate ai sensi dell'articolo 48 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
403-quater. Le agevolazioni di cui al comma 403-bis si applicano ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
403-quinquies. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui ai presenti commi.
403-sexies. Il regolamento adottato ai sensi del comma 403-quinquies, ha efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) n. 1535 del 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.»
1.430
Precluso
Dopo il comma 403, inserire i seguenti:
"403-bis. All'articolo 35 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle parole: «50 per cento»;
b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:
«3-quater. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'Allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:
a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri».
403-ter. Nell'Allegato I al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,94 per ettolitro e per grado-plato.
403-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019."
1.431
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Al comma 406, dopo le parole: «delle finanze» aggiungere le seguenti:« , da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. »
1.432
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Al comma 411, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni.»
1.433
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Al comma 411, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «35 milioni».
1.434
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Al comma 414, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «35 milioni».
1.435
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Al comma 414, sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «45 milioni».
Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 1, comma 873, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
1.436
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 420 aggiungere i seguenti:
«420-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole "non inquinanti" aggiungere le seguenti: ", agevolazioni per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica nell'ambito privato";
b) sostituire le parole da: "2022", fino alla fine del comma, con le seguenti: "2022, 1.040 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030".
420-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui ai commi 873 e 874 della presente legge.»
1.437
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 420 aggiungere i seguenti:
«420 bis) A decorrere dall'anno 2023 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il sostegno ai lavoratori e alle imprese coinvolte nella transizione ecologica con una dotazione di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
420 ter) Il Fondo di cui al comma precedente è finalizzato ad accompagnare e a contribuire alle politiche di investimento sulle filiere strategiche e nonché a contenere gli impatti sui lavoratori derivanti dai costi aziendali connessi con la transizione ecologica. Il riparto del Fondo è effettuato nel rispetto di criteri determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
420 quater) Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui a precedenti commi si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge.»
1.438
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 420 aggiungere i seguenti:
«420-bis. Al fine di promuovere l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 201 6, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aventi la sede operativa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che, a decorrere dal 1 ° gennaio 2023, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, l'esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
420 ter) Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge.»
1.439
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Al comma 422, sostituire le parole: «4,5 milioni» con le seguenti: «5,5 milioni»
Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 1, comma 873, di 1 milione di euro l'anno 2023
1.440
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Al comma 422, sostituire le parole: sostituire le parole: «6 milioni» con le seguenti: «7 milioni»
Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 1, comma 873, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025
1.441
Precluso
Dopo il comma 423 inserire i seguenti
«423-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo, con dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, finalizzato all'erogazione di contributi in favore delle attività imprenditoriali operanti nel settore del vetro artistico di Murano, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell'energia, nonché per tutelare un marchio di eccellenza nel mondo.
423-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del beneficio a fondo perduto per i soggetti di cui al comma 423-bis.»
1.442
Precluso
Dopo il comma 423 inserire il seguente:
«423-bis. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, finalizzato all'erogazione in favore delle imprese operanti nelle ZLS dei benefici fiscali di cui all'articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.»
1.443
Precluso
Al comma 424, dopo le parole: «al sostegno delle filiere agricole», aggiungere le seguenti: «al rafforzamento dei distretti del cibo,. »
1.444
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Al comma 424, dopo le parole: "del cibo italiano di qualità," aggiungere le seguenti: "dei prodotti agricoli e alimentari biologici, a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta,".
1.445
Precluso
Al comma 424, sostituire le parole: «il sistema agricolo e agroalimentare» con le seguenti: «il sistema agricolo, agroalimentare e della produzione e trasformazione alimentare. »
Conseguentemente, al medesimo comma 424, sostituire le parole: imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole con le seguenti: imprese agricole e alimentari, al sostegno delle filiere agricole e alimentari.
1.446
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Al comma 424, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Nell'assegnazione delle risorse del Fondo vengono privilegiate le aziende agricole che utilizzano energia prodotta da fonti rinnovabili"
1.447
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 424, aggiungere il seguente:
«424-bis) All'articolo 24, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. Le disponibilità del fondo sono destinate alla cura e al recupero della fauna selvatica ferita, con i criteri e le modalità individuate con decreto del ministero dell'agricoltura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".
b) il comma 4 è soppresso.
Conseguentemente, all'articolo 14, sopprimere il comma 3.»
1.448
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 424, aggiungere i seguenti:
«424-bis) Ai fini della tutela delle produzioni agricole, nonché della biodiversità, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo destinato al risarcimento di eventuali danni ad allevatori e agricoltori, arrecati dalle popolazioni di orsi e lupi, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2023, 2024 e 2025.
424-ter) Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con proprio decreto da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 determina criteri e modalità per l'erogazione dei fondi, valutando l'opportunità di prevedere un meccanismo di erogazione preferenziale dei fondi per quegli allevatori che possano dimostrare di aver applicato sistemi di prevenzione delle predazioni.»
Conseguentemente,
alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2023: -2.000.000;
2024: -2.000.000;
2025: -2.000.000.
1.449
Precluso
Sopprimere il comma 427.
Conseguentemente, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1993, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2023.
1.450
Franceschelli, Manca, Giacobbe, La Marca, Martella
Precluso
Dopo il comma 431 aggiungere il seguente:
«431-bis. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2022, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2023.»
1.451
Franceschelli, Manca, Giacobbe, La Marca, Martella
Precluso
Dopo il comma 431 inserire il seguente:
"431-bis. Al comma 528 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023»."
1.452
Franceschelli, Manca, Giacobbe, La Marca, Martella
Precluso
Dopo il comma 431 inserire il seguente:
"431-bis. All'articolo 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per l'anno 2023 di ulteriori 10 milioni di euro.». "
1.453
Precluso
Al comma 439, dopo le parole: "della programmazione", aggiungere le seguenti: "di cui 500 mila destinati ai bacini italiani dove si coltivano cozze e vongole autoctone".
1.454
Precluso
Sopprimere il comma 441.
Conseguentemente, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1993, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 è incrementato di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
1.455
Barbara Floridia, Naturale, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Lopreiato, Maiorino, Marton, Mazzella, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Sopprimere il comma 447.
1.456
Barbara Floridia, Naturale, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Lopreiato, Maiorino, Marton, Mazzella, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Sopprimere i commi 447 e 448.
1.457
Barbara Floridia, Naturale, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Lopreiato, Maiorino, Marton, Mazzella, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Al comma 447, capoverso «Art. 19.», comma 2, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati esclusivamente dalle guardie venatorie con il necessario supporto del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri.».
1.458
Barbara Floridia, Naturale, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Lopreiato, Maiorino, Marton, Mazzella, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Al comma 447, capoverso «Art. 19.», comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. È in ogni caso vietata ogni tipo di attività venatoria nei periodi di nidificazione.».
1.459
Barbara Floridia, Naturale, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Lopreiato, Maiorino, Marton, Mazzella, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Al comma 447, capoverso «Art. 19.», comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto».
1.460
Barbara Floridia, Naturale, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Lopreiato, Maiorino, Marton, Mazzella, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Sopprimere il comma 448.
1.461
Barbara Floridia, Naturale, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Lopreiato, Maiorino, Marton, Mazzella, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Al comma 448, capoverso «Art. 19-ter.», sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che possono avvalersi esclusivamente dalle guardie venatorie con il necessario supporto del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri.».
1.462
Precluso
Dopo il comma 448, aggiungere il seguente:
448-bis. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, rilevata dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati sul territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni previste dal Registro Nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui al decreto attuativo dell'articolo 7, punto 4, della delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002. Il CREA ammette nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3 e articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo gli standard LULUCF del Panel intergovernativo sui Cambiamenti climatici. I crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di emission trading system (ETS). Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri della transizione ecologica e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite linee guida volte a individuare i criteri per la valutazione e l'eleggibilità dei progetti di cui al comma 1 nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei principi previsti dalle Linee Guida dell'Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC, e secondo gli standard del Land use, Land-use change, and Forestry - LULUCF. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, viene istituita presso il CREA la Sezione Speciale Crediti di Carbonio Forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali su base volontaria realizzati sul territorio nazionale.Ai fini dell'attuazione del presente comma, sono assegnati al bilancio del CREA 1 milione di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2023.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023.
1.463
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Al comma 450, dopo le parole: «di prima necessità» aggiungere le seguenti «nonché per il pagamento di altri generi di prima necessità»
Conseguentemente, al comma 451, dopo le parole «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Stato - Città e Autonomie locali».
1.464
Precluso
Al comma 451, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie locali. »
1.465
Precluso
Dopo il comma 451, aggiungere il seguente:
«451-bis. Al fine di monitorare l'impatto del Fondo di cui al comma 450 del presente articolo, gli Uffici territoriali del Governo provvedono a raccogliere entro il dicembre 2024 i dati e le informazioni circa l'utilizzo del Fondo da parte dei comuni; è inoltre istituito un osservatorio per il contrasto della povertà alimentare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, coinvolgendo i comuni capoluogo di regione ed enti del terzo settore capofila dei programmi FEAD.»
1.466
Franceschelli, Manca, Giacobbe, La Marca, Martella
Precluso
Dopo il comma 451 inserire i seguenti:
"451-bis. I castanicoltori possono richiedere la concessione di un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per le seguenti finalità:
a) interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto in attualità di coltura;
b) interventi di recupero e di ripristino dell'attività di coltivazione nei castagneti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);
c) interventi che prevedano l'utilizzo e la valorizzazione del castagno nella selvicoltura naturalistica o in impianti da arboricoltura da legno;
d) nonché interventi di recupero e ripristino delle attività di coltivazione nei castagneti da legno;
e) interventi per la trasformazione di cedui di castagno in castagneti da frutto, purché conformi alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
f) interventi di realizzazione di nuovi impianti di castagno da frutto con cultivar di Castanea sativa Mill in areali vocati.
451-ter. Alle aziende che operano nell'ambito della filiera castanicola è concesso un contributo per favorire l'avvio di processi di integrazione e di associazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche destinate al commercio elettronico, e, in generale, per promuovere la multifunzionalità delle aziende castanicole con una premialità per le imprese che si aggregano in rete di imprese, cooperative, consorzi e accordi di filiera.
451-quater. Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 451-bis e 451-ter, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, denominato «Fondo per la promozione della filiera castanicola», con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, che costituiscono limite massimo di spesa."
1.467
Precluso
Dopo il comma 451 inserire i seguenti:
"451-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35:
1) al comma 3-bis, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento» e le parole da: «e per il solo anno» fino alla fine del comma sono soppresse.
2) al comma 3-quater, le parole: «limitatamente all'anno 2022» sono soppresse.
b) nell'Allegato I l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;
451-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019."
1.468
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 451 inserire i seguenti:
«451-bis. Al fine di favorire e migliorare il recupero e la distribuzione capillare sul territorio nazionale delle eccedenze alimentari nel rispetto dei principi della legge 19 agosto 2016, n. 166, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per l'erogazione di un contributo straordinario in favore degli enti del terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nel cui statuto sia prevista come finalità anche il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari, per l'acquisto di veicoli commerciali e furgonati da adibire alla raccolta e alla distribuzione di tali eccedenze.
451-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, in coerenza con quanto previsto dal comma 1, i criteri per l'accesso al contributo per l'acquisto di veicoli commerciali e/o furgonati.
451-quater. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al fine di agevolare l'acquisto di veicoli commerciali e/o furgonati da parte dei soggetti di cui al comma 1, può stipulare convenzioni con le case automobilistiche, in particolare per l'acquisto di veicoli commerciali e furgonati elettrici.»
1.469
Franceschelli, Manca, Giacobbe, La Marca, Martella
Precluso
Al comma 452, apportare le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, dopo le parole «prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, » aggiungere le seguenti «e la valorizzazione del sistema agroalimentare attraverso i Distretti del cibo, »
2) al quinto periodo, sostituire le parole «136.000» con le seguenti «500.000»
1.470
Precluso
Al comma 452, secondo periodo, sostituire le parole: «anche attraverso l'avvalimento, » con le seguenti: «prioritariamente attraverso l'avvalimento»
1.471
Barbara Floridia, Naturale, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Lopreiato, Maiorino, Marton, Mazzella, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Sopprimere i commi 453 e 454.
1.472
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Al comma 456, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «20 milioni. »
1.473
Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto
Precluso
Sostituire il comma 458 con il seguente:
"458. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «lavorazioni eseguite e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «lavorazioni eseguite o contabilizzate»;
b) al comma 1, sesto periodo, le parole: «lavorazioni effettuate e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «lavorazioni effettuate o contabilizzate»;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b), e al comma 6-quater. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.»;
d) al comma 3, secondo periodo, le parole: «lavorazioni eseguite e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «lavorazioni eseguite o contabilizzate»;
e) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
«5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono entro il 31 gennaio 2023, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del presente articolo rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.»;
f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari di cui al comma 2 aggiornati secondo quanto previsto all'articolo 68, comma 3, della legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti accedono al riparto del fondo di cui al comma 6-quater nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al fondo e di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo si applicano, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche agli appalti pubblici e agli accordi quadro, di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo, è rideterminata nella misura dell'80 per cento.
6-quater. Per le finalità di cui al comma 6-bis e 6-ter del presente articolo sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di accesso al fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa.
6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti, per le medesime finalità, utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell'aggiornamento del prezzario.
6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.»;
g) al comma 8, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023», e le parole: «già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021»;
h) al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono inserite le seguenti: «; per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato.»."
1.474
Precluso
Al comma 458, lettera b), capoverso comma «6-bis», sopprimere le parole: "qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; "
Conseguentemente, dopo il comma 458, aggiungere il seguente:
"458-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica previsti dal PNRR, possono utilizzare i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/2."
1.475
Precluso
Al comma 458, lettera b), capoverso comma «6-bis», sopprimere le parole: "qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; "
1.476
Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto
Precluso
Dopo il comma 458 inserire i seguenti:
«458-bis. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali impreviste ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.
458-ter. Per i contratti di cui al comma 458-bis, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
458-quater. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, la stessa revisione viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice ISTAT della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
458-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.»
1.477
Precluso
Dopo il comma 458 inserire il seguente:
"458-bis. Al comma 1043 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale sistema informatico, denominato ReGiS, rappresenta la modalità unica attraverso cui le amministrazioni centrali e territoriali interessate devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ad esso non possono essere affiancate altre modalità di rilevazione. I dati già presenti in altre banche dati in possesso delle amministrazioni centrali sono, da queste, riversati informaticamente in ReGiS»."
1.478
Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto, Nicita
Precluso
All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 460, alinea, aggiungere, in fine del primo periodo, le seguenti parole: «nel rispetto di quanto stabilito al comma 463» e alla lettera a) dopo le parole: «miglioramento della qualità della vita» inserire le seguenti: «di riduzione dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale; »
b) al comma 462, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «Le risorse del FIAR sono, complessivamente, assegnate nella misura minima del 40 per cento alle regioni del Mezzogiorno; »
c) al comma 463, primo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari; »
d) al comma 464, primo periodo, sostituire le parole: «può avvalersi» con le seguenti: «si avvale; »
e) al comma 468, primo periodo, dopo le parole: «ammissibili al finanziamento, » aggiungere le seguenti: «nel rispetto del criterio di ripartizione del 40 per cento per le regioni del Mezzogiorno. »
1.479
Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto
Precluso
Al comma 460, lettera a), dopo le parole: «miglioramento della qualità della vita» aggiungere le seguenti: «di riduzione dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale. »
1.480
Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto, Nicita
Precluso
Al comma 462, aggiungere, in fine, le parole: «Le risorse del FIAR sono, complessivamente, assegnate nella misura minima del 40 per cento alle regioni del Mezzogiorno. »
Conseguentemente,
al comma 463, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari
al comma 464, primo periodo, sostituire le parole: può avvalersi con le seguenti: si avvale
al comma 468, primo periodo, dopo le parole: ammissibili al finanziamento aggiungere le seguenti: nel rispetto del criterio di ripartizione del 40 per cento per le regioni del Mezzogiorno.
1.481
Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto, Nicita
Precluso
Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:
«466-bis. Una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse FIAR è destinata alla realizzazione di aree di sosta e parcheggio adeguatamente attrezzate lungo tutte le autostrade e le strade extraurbane principali, da riservare con priorità a veicoli a motore destinati al trasporto di merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. »
1.482
Basso, Astorre, Manca, Fina, Irto
Precluso
Al comma 477, capoverso «2-bis», sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per il 2024» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e di 145 milioni di euro per l'anno 2026. »
1.483
Basso, Astorre, Manca, Fina, Irto
Precluso
Al comma 477 apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per il 2024» con le seguenti: «400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023; »
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al fine di consentire un miglioramento dei servizi, in particolare per lo sviluppo della digitalizzazione dei servizi (MAAS).
1.484
Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 477, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per il 2024» con le seguenti: «400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e al fine di consentire un miglioramento dei servizi, in particolare per lo sviluppo della digitalizzazione dei servizi (MAAS); »
b) al comma 478 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Al fine di assicurare il proseguo senza soluzione di continuità dell'opera, la società Roma Metropolitane, ora in liquidazione, continua fino al completamento dell'opera la propria funzione di soggetto attuatore per la Metro C e per tutte le commesse già affidate e quelle nuove che Roma Capitale vorrà affidare, anche trasformandosi in una società di scopo, salve diverse soluzioni. Per consentire l'operatività e funzionalità della medesima società per la salvaguardia e vigilanza delle opere è consentito a Roma Capitale di provvedere a coprire i costi di funzionamento e le spese generali della società Roma Metropolitane.
c) dopo il comma 478, aggiungere i seguenti commi:
478-bis. Al fine di promuovere l'uso di trasporto pubblico locale e ferrovie, e in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, si istituisce un fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
478-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.
478-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis.
478-quinquies. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, devono aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
Conseguentemente:
1.485
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:
«478-bis. Al fine di contribuire alla compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'aumento del costo del carburante, è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti un fondo straordinario per il TPL con capienza pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare alle aziende di trasporto pubblico locale che operano nei Comuni Capoluogo sede di Città Metropolitane e ripartito tra gli enti locali sulla base dei contratti di servizio in essere. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, vengono fissati i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo ai comuni.»
Conseguentemente
sopprimere il comma 64 della presente legge.
1.486
Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto
Precluso
Al comma 478, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare il proseguo senza soluzione di continuità dell'opera, la società Roma Metropolitane ora in liquidazione continua fino al completamento dell'opera la propria funzione di soggetto attuatore per la Metro C e per tutte le commesse già affidate e quelle nuove che Roma Capitale vorrà affidare, anche trasformandosi in una società di scopo, salve diverse soluzioni. Per consentire l'operatività e funzionalità della medesima società per la salvaguardia e vigilanza delle opere è consentito a Roma Capitale di provvedere a coprire i costi di funzionamento e le spese generali della società Roma Metropolitane. »
1.487
Precluso
Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:
«478-bis. Al fine di permettere l'estensione della rete di Trasporto rapido di massa (TRM) relativa al nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli, Lotto 1, stralci 2,3, nonché la fornitura di n. 14 treni per la linea metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro per ciascuno gli anni 2029, 2030, 2031 e 2032. Gli importi di cui al periodo precedente costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al medesimo periodo. Agli eventuali maggiori costi per i materiali necessari per la realizzazione dell'opera provvedono il comune di Napoli e la regione Campania. Il comune di Napoli presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»
1.488
Basso, Manca, Astorre, Fina, Irto
Precluso
Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:
«478-bis. Al fine di incentivare il trasferimento del trasporto delle merci su ferro, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti a livello internazionale ed europeo, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate all'erogazione di contributi agli operatori dei servizi di manovra del settore del trasporto ferroviario delle merci che effettuano servizi di manovra sui raccordi ferroviari nazionali.
478-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, nonché l'entità del contributo nel limite delle risorse di cui al comma 1. I beneficiari del contributo sono tenuti a destinare a favore dei propri clienti, che hanno usufruito di servizi di manovra, un importo almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei contributi percepiti.
478-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. »
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 12 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla soppressione del comma 54
1.489
Basso, Manca, Astorre, Fina, Irto
Precluso
Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:
"478-bis. Per il finanziamento del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2023, 2024 e 2025. All'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, secondo periodo, le parole: «nonché previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica,» sono soppresse. All'articolo 1, comma 278 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, dopo le parole: «ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 728 è sostituito dal seguente: «728. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025; b) al comma 730, le parole: «3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni per l'anno 2022 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».
478-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 5 sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 5 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea
Per la realizzazione dell'hub portuale di Ravenna, per l'implementazione del corridoio Baltico-Adriatico e del corridoio Mediterraneo, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale per l'adeguamento delle banchine operative - 4° stralcio. È altresì autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 9 milioni di euro per l'anno 2024 per l'approfondimento dei canali Candiano e Baiona, l'adeguamento delle banchine esistenti, la realizzazione nuovo terminal in penisola Trattaroli e l'utilizzo materiale estratto - 1° e 2° stralcio.
478-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 478-bis e 478-ter, pari a 193 milioni di euro per l'anno 2023, 197 milioni di euro per l'anno 2024, 133 milioni di euro per l'anno 2025 e 125 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. "
1.490
Basso, Manca, Astorre, Fina, Irto
Precluso
Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:
«478-bis. 1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito Fondo, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinato a finanziare interventi relativi a programmi per l'installazione di barriere antirumore ed antinquinamento nei quartieri delle città che si trovano nelle adiacenze dei binari ferroviari o di aeroporti urbani. Sono altresì ammissibili al finanziamento le spese tecniche connesse alla realizzazione degli interventi, ivi incluse le spese di assistenza al responsabile unico del procedimento.
478-ter. I programmi di cui al comma 478-bis sono elaborati sulla base di Piani di intervento realizzati da Ferrovie dello Stato e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti approva con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto si individua la quota di finanziamento a carico di ENAC per la realizzazione di barriere antirumore e antinquinamento relative agli aeroporti urbani.
478-quater. Con il decreto di cui al comma 478-ter vengono altresì individuati gli standard minimi di rispetto del principio ambientale di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali di cui al vigente regolamento europeo sulla tassonomia.
478-quinquies. Il monitoraggio degli interventi avviene tramite i sistemi informativi della piattaforma BDAP; in caso di mancata o parziale realizzazione, le corrispondenti risorse assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 478-bis. »
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
1.491
Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto
Precluso
Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:
"478-bis. Al fine di promuovere l'uso di trasporto pubblico locale e ferrovie, e in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, si istituisce un «Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali», con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
478-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.
478-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis.
478-quinquies. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 2-bis, devono aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana."
1.492
Precluso
Dopo il comma 478 aggiungere i seguenti:
«478-bis. A partire dal 2023 viene stanziato un fondo di 150 milioni di euro finalizzato al contributo ai costi di gestione di servizi di trasporto rapido di massa di tipo tranviario o metropolitano entrati in servizio al pubblico dal 1° gennaio 2013; il fondo sarà corrisposto ai comuni o città metropolitane titolari del servizio e sarà ripartito pro-quota in funzione delle vetture-km annue erogate, così come risultanti dall'Osservatorio del Ministero.
478-ter. In relazione all'incremento dei costi dell'energia elettrica, è costituito un fondo di 200 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2023 e 2024 finalizzato a un contributo straordinario destinato alle aziende titolari di contratti di servizi per la gestione di servizi di trasporto pubblico locale, comprendenti almeno una tra le modalità metropolitana, tranviaria, filoviaria o di bus; il contributo è erogato pro-quota in ragione delle vetture-km erogate nel corrispondente anno prevedendo un anticipo pari al 80 per cento basato sulle vetture-km effettuate nel 2022.»
1.493
Basso, Astorre, Manca, Fina, Irto
Precluso
Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:
«478-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico anche a seguito degli effetti negativi derivanti dalla crisi in atto, le risorse stanziate a partire dall'esercizio 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate di 200 milioni di euro. Tale incremento sarà ripartito, con modalità da definirsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, a favore degli enti locali o enti regolatori il cui perimetro di competenza ha visto, dalla data di istituzione del fondo stesso, un incremento della produzione di servizio in termini di vetture-km riferiti a infrastrutture finanziate o cofinanziate dallo stato e non coperte da incrementi del fondo stesso.»
1.494
Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto
Precluso
Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:
«478-bis. Al fine di contribuire alla compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'aumento del costo del carburante, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo straordinario per il TPL con capienza pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire tra le aziende di trasporto pubblico locale che operano nei comuni capoluogo sede di città metropolitane, sulla base dei contratti di servizio in essere. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono fissati i criteri e le modalità per l'erogazione del fondo. »
1.495
Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto
Precluso
Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:
«478-bis. Al fine di permettere l'adeguamento contrattuale per maggiori costi, assicurare la copertura economica in sede di avvio della gara d'appalto previsto per l'anno 2023 e la realizzazione della linea 2 della metropolitana automatica di Torino è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032. La città di Torino, in qualità di stazione appaltante, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 marzo 2023, un quadro completo e aggiornato dei relativi costi, dello stato progettuale e delle risorse già disponibili, del cronoprogramma procedurale finanziario nonché il prospetto di calcolo del maggiore importo rispetto all'importo previsto da quadro economico, firmato e vistato dal responsabile unico del procedimento. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e al relativo riscontro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»
1.496
Precluso
Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:
«478-bis. In considerazione dell'incremento dei costi legato all'aumento dei prezzi delle materie prime e alla crisi energetica nonché in virtù dell'aumento del numero di chilometri da realizzarsi a seguito dell'avvio dell'esercizio della linea 4 della metropolitana di Milano, è autorizzata la spesa in favore del comune di Milano per la gestione della linea M4 di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni per gli anni 2025 e 2026.»
1.497
Precluso
Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:
«478-bis. Al fine di sottrarre dal suo isolamento ferroviario la città di Nuoro e il suo circondario, la linea ferroviaria Nuoro-Macomer è trasferita a titolo gratuito a RFI per il suo inserimento nella rete nazionale italiana in quanto linea di interesse nazionale, previa intesa con la regione Sardegna.»
1.498
Precluso
Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:
«478-bis. Per l'anno 2023 è istituito un fondo di 50 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, da erogare, secondo criteri proporzionali, ai comuni presso i quali sia stato attivato, entro il 1° settembre 2021, il trasporto scolastico per alunni con disabilità. Fermo restando il rispetto di criteri proporzionali che tengano conto del numero di alunni con disabilità presenti nelle scuole del comune e del numero degli alunni trasportati, i parametri per il riparto vengono definiti in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e del merito si provvede al riparto del Fondo tra i comuni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. »
1.499
Basso, Astorre, Manca, Fina, Irto
Precluso
Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:
«478-bis. Al fine di sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflativa in atto, le risorse incrementali rese disponibili per l'anno 2022 e successivi dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rifinanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per gli anni 2023 e 2024 sono prioritariamente destinate dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi, secondo la rispettiva quota di riparto, all'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dall'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.»
1.500
Precluso
Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:
481-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2017, n. 300.
481-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 481-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE. Agli oneri derivanti dal comma 481-bis, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.501
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Al comma 486, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2023, in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e in 240 milioni di euro per l'anno 2026", con le seguenti: »200 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e di 145 milioni di euro per l'anno 2026«.
Conseguentemente,
sopprimere il comma 64 della presente legge.
1.502
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 486, aggiungere i seguenti:
«486-bis) Al fine di permettere l'adeguamento contrattuale per maggiori costi, assicurare la copertura economica in sede di avvio della gara d'appalto previsto per l'anno 2023 e la realizzazione della linea 2 della metropolitana automatica di Torino è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032. La città di Torino, in qualità di stazione appaltante, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 marzo 2023, un quadro completo e aggiornato dei relativi costi, dello stato progettuale e delle risorse già disponibili, del cronoprogramma procedurale finanziario nonché il prospetto di calcolo del maggiore importo rispetto all'importo previsto da quadro economico, firmato e vistato dal responsabile unico del procedimento. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e al relativo riscontro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
486 ter) Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge.»
1.503
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 486, aggiungere i seguenti:
«486-bis. Al fine di fare fronte all'emergenza delle morti di pedoni e ciclisti su strada e di finanziare l'attuazione del Piano Generale della Mobilità Ciclistica, si istituisce un 'Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane e la promozione della mobilità ciclistica sicura', con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
486 ter) Il Fondo di cui al comma precedente finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2 comma 2 dalla legge n. 2 dell'11 gennaio 2018, nonché di interventi per la messa in sicurezza di ciclovie urbane esistenti, posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.
486 quater) Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 486 bis).
486 quinquies) I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 486 bis), devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana. »
Conseguentemente,
allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (2), programma Autotrasporto ed intermodalità (2.3), apportare le seguenti variazioni:
2023
CP: - 100.000.000
CS: - 100.000.000
2024
CP: - 100.000.000
CS: - 100.000.000
2025
CP: - 100.000.000
CS: - 100.000.000
1.504
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 486, aggiungere i seguenti:
«486-bis. Al fine di aumentare l'offerta del servizio del trasporto regionale nell'area metropolitana di Bologna, dimezzando i tempi medi di attesa per i pendolari e garantendo almeno il passaggio di un treno ogni 30 minuti in orari di punta, è autorizzata la spesa di 10 milioni per l'anno 2023, 20 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per l'acquisto di nuovi treni sulle linee ferroviarie S1A Porretta Terme-Bologna e S2A Vignola-Bologna.
486-ter Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui ai commi 873 e 874 della presente legge.»
1.505
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 486, aggiungere i seguenti:
«486-bis. Per promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R., 22/12/1986 n. 917, G.U. 31/12/1986), all'art.51, comma 2, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la lettera d-ter): le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, ma anche per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in sharing di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike in servizi aziendali (corporate sharing), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non superiore a Euro 1000,00 nel periodo d'imposta 2023.
486 ter) All'onere derivante dal comma precedente pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui ai commi 873 e 874 della presente legge.»
1.506
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 486, aggiungere il seguente:
«486-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale sottoposto a obbligo di servizio pubblico, anche a seguito degli effetti negativi derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, le risorse stanziate a partire dall'esercizio 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sono incrementate di 200 milioni di euro. Tale incremento sarà ripartito, con modalità da definirsi con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, a favore degli enti locali o enti regolatori il cui perimetro di competenza abbia visto, dalla data di istituzione del fondo stesso, un incremento della produzione di servizio in termini di vetture/km riferiti a infrastrutture finanziate o cofinanziate dallo Stato e non coperte da incrementi del fondo stesso.»
1.507
Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto
Precluso
Dopo il comma 486 inserire il seguente:
"486-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «non inquinanti» aggiungere le seguenti: «, agevolazioni per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica nell'ambito privato»;
b) sostituire le parole da: «2022» fino alla fine del comma con le seguenti: «2022, 1.040 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030»."
1.508
Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto
Precluso
Dopo il comma 486 inserire i seguenti:
"486-bis. Al fine di fare fronte all'emergenza delle morti di pedoni e ciclisti su strada e di finanziare l'attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, si istituisce un «Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane e la promozione della mobilità ciclistica sicura», con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
486-ter. Il Fondo di cui al comma 486-bis finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, nonché di interventi per la messa in sicurezza di ciclovie urbane esistenti, posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.
486-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 486-bis.
486-quater. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 486-bis, devono aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana."
1.509
Basso, Astorre, Manca, Fina, Irto
Precluso
Dopo il comma 486 inserire il seguente:
"486-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «180 milioni di euro per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «e 350 milioni di euro per l'anno 2023»;
b) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
c) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per l'anno 2022 e di euro 350 euro per abbonamenti annuali per l'anno 2023»;
d) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il buono per l'acquisto di abbonamenti annuali può essere richiesto una sola volta entro il 31 dicembre 2023.»;
e) al terzo periodo, le parole: «nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno precedente»."
1.510
Basso, Astorre, Manca, Fina, Irto
Precluso
Dopo il comma 486 inserire i seguenti:
«486-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è destinato altresì a supportare i comuni nelle attività di incentivazione alla mobilità attiva, di innovazione e management della mobilità urbana, in particolare a rafforzare e formare il mobility manager d'area, a consolidare l'attività di raccolta dati per la redazione e l'aggiornamento dei PUMS e a finanziare le azioni ritenute dai comuni meritevoli contenute nei Piani di spostamento casa-lavoro di cui al decreto interministeriale 12 maggio 2021, n. 179, tra cui la messa in sicurezza e il rafforzamento di servizi per la ciclopedonalità, ivi compresa l'attività di redazione dei Biciplan.
486-ter. Nel Fondo confluiscono le risorse residue e non utilizzate di cui all'articolo 51 comma 9, della legge 23 luglio 2021, n. 106, e le risorse residue di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»
1.511
Barbara Floridia, Di Girolamo, Sironi, Trevisi, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Turco
Precluso
Sopprimere i commi da 487 a 493.
1.512
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
All'articolo 1, i commi 487, 488, 489, 490, 491, 492 e 493 sono soppressi
1.513
Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto
Precluso
Sostituire il comma 487 con il seguente:
«487. Al fine di rilanciare l'economia del Paese attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria e di contribuire agli obiettivi dell'Unione europea in materia di rete transeuropea dei trasporti di cui al regolamento (CE) n. 1315/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, il collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente e opere connesse è realizzato in funzione dello sviluppo della progettazione di fattibilità tecnico-economica delle possibili alternative progettuali e localizzative relative alla realizzazione di un ponte a una o più campate, tenendo conto delle indicazioni del gruppo di lavoro della Commissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2021, relative alla sostenibilità ambientale, trasportistica ed economico-finanziaria dell'intervento.
Conseguentemente:
a) al comma 490, dopo le parole: è altresì autorizzata aggiungere le seguenti: , ferme restando le valutazioni di opportunità e merito in capo alla predetta società,;
b) al comma 491, sostituire le parole: indipendentemente dall'esito con le seguenti: solo all'esito favorevole e dopo le parole: comma 490 inserire le seguenti: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,;
c) al comma 493, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali risorse sono destinate allo sviluppo della progettazione di fattibilità tecnico-economica delle possibili alternative progettuali e localizzative relative alla realizzazione di un ponte ad una o più campate, tenendo conto delle indicazioni del gruppo di lavoro della Commissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2021 relative alla sostenibilità ambientale, trasportistica ed economico-finanziaria dell'intervento.;
d) dopo il comma 493, aggiungere i seguenti:
493-bis. In attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, sul riconoscimento delle peculiarità delle isole e della promozione delle misure necessarie per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale per la continuità territoriale, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
493-ter. Il fondo garantisce il contributo dello Stato per l'onere dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico, per l'intera durata dei contratti di servizio pubblico. Tali risorse sono assegnate a ciascuna regione in proporzione alla spesa sostenuta per garantire la continuità territoriale mediante i collegamenti aerei, marittimi e ferroviari della Sicilia, della Sardegna e delle isole minori con il continente.
493-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indìce una conferenza di servizi, cui partecipano i presidenti delle regioni Sicilia, Sardegna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia e i rappresentanti degli enti locali dei medesimi territori e delle società di trasporto aereo, marittimo e ferroviario interessate, con il compito di definire gli oneri di servizio pubblico relativi alle rotte aeree, ferroviarie e marittime da e per le isole, i criteri per la fissazione delle tariffe, le condizioni minime di qualità, le modalità per il ricorso al bando di gara e i diritti risarcitori in favore degli utenti. L'imposizione di obblighi di servizio pubblico deve essere proporzionata all'obiettivo da perseguire ed effettuata in modo trasparente, con adeguata pubblicità e su base non discriminatoria nei confronti delle imprese aeree, ferroviarie e marittime europee.
493-quinquies. La conferenza di servizi di cui al comma 7-quater, convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, definisce i contenuti degli oneri obbligatori di servizio pubblico in relazione:
a) alle tipologie e ai livelli tariffari;
b) al numero dei collegamenti da e per le isole di cui al comma 493-ter;
c) agli orari dei collegamenti da e per le isole di cui al comma 493-ter;
d) alla capacità dell'offerta;
e) all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato.
493-sexies. In sede di prima attuazione dei presenti commi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più decreti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, provvede alla unificazione degli strumenti destinati al finanziamento della continuità territoriale al fine di pervenire ad una semplificazione delle fonti di finanziamento nonché ad una individuazione delle risorse destinate ad interventi di continuità territoriale. Le predette risorse affluiscono al Fondo per la continuità territoriale per essere destinati ai contributi di cui al comma 493-ter. »
1.514
Precluso
Al comma 495, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché a garantire agli stessi una riserva di posti per il trasporto aereo a prezzo fisso.".
1.516
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Al comma 503, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del carburante impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati per l'esercizio delle attività di trasporto, è autorizzata la spesa di 230 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare, nel limite di 200 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di merci e, nel limite di 30 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti autoservizi pubblici non di linea ovvero servizi di noleggio di autobus con conducente. » e al comma 504, sostituire le parole: «del contributo con le seguenti: dei contributi. »
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 873, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2023.
1.517
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 504, aggiungere i seguenti:
"504-bis. Per l'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari finalizzato alla razionalizzazione dell'offerta di autotrasporto ed alla riduzione della capacità di trasporto complessiva, sono concessi contributi a favore di imprenditori che rinuncino volontariamente all'attività di autotrasporto. La liquidazione dei contributi è subordinata congiuntamente:
a) alla cessazione definitiva dell'attività sia direttamente che indirettamente;
b) alla cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane e dall'albo degli autotrasportatori. La cancellazione dall'albo degli autotrasportatori ha effetto per dieci anni e inibisce all'interessato di figurare quale socio, direttamente o indirettamente, in aziende che siano iscritte o che intendano iscriversi all'albo degli autotrasportatori.
504-ter. Possono usufruire dei contributi gli imprenditori che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) esercitino l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza lavoratori dipendenti, avendo in disponibilità un solo autoveicolo, o un solo complesso veicolare, di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate e che risultino iscritti all'albo degli autotrasportatori da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) nei trenta mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge presentino domanda di cessazione dell'attività e contestuale richiesta di cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, con effetto dalla data di ammissione al contributo.
504-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto direttoriale, provvede a definire le modalità operative del soggetto gestore individuato nella società RAM Spa, senza che ciò importi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, incaricata di deliberare, previa istruttoria, l'ammissione degli imprenditori agli interventi finanziari previsti dal presente articolo, nei limiti delle risorse autorizzate e tenuto altresì conto dell'età e del periodo di attività.
504-quinquies. Il contributo è riconosciuto nella misura forfettaria di 5.000 euro per ciascun operatore con iscrizione all'albo degli autotrasportatori per un veicolo di massa complessiva non inferiore a 1,5 tonnellate e non superiore a 3,5 tonnellate, di 6.000 euro per ciascun operatore con iscrizione all'albo degli autotrasportatori per un veicolo di massa complessiva non inferiore a 3,5 tonnellate e non superiore a 11,5 tonnellate e di 10.000 euro per ciascun operatore con iscrizione all'albo degli autotrasportatori per un veicolo di massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate. Il contributo è erogato in unica soluzione entro e non oltre centottanta giorni dalla deliberazione favorevole del Comitato di cui al comma 4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui al presente comma sono equiparati ai redditi indicati all'articolo 16, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
504-sexsies. Agli oneri derivanti dai presenti commi, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge. «
1.518
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 504, aggiungere i seguenti:
"504-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al presente sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui al presente è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
504-ter. Agli oneri derivanti dal comma 504-bis, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascuna annualità dal 2023 al 2026 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873, della presente legge."
1.519
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 505, aggiungere il seguente:
«505-bis. Al fine di tutelare della sicurezza stradale e al fine della prevenzione degli incidenti ,nonché a protezione della fauna e della biodiversità attraverso il superamento della frammentazione degli habitat, è istituito presso il Ministero dei Trasporti un fondo destinato alla realizzazione di passaggi faunistici, nonché al recupero di corridoi faunistici interrotti o degradati, per permettere l'attraversamento degli animali senza interferire con le carreggiate. A tale scopo viene stanziata la somma di 4 milioni di euro per ogni anno del triennio 2023- 2025.»
Conseguentemente
alla Tabella B voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti modifiche:
2023 -4.000.000
2024 -4.000.000
2025 -4.000.000
1.520
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 505, aggiungere il seguente:
«505-bis. Al fine di tutelare della sicurezza stradale e al fine della prevenzione degli incidenti, nonché a protezione della fauna e della biodiversità attraverso il superamento della frammentazione degli habitat, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato alla realizzazione di passaggi faunistici, nonché al recupero di corridoi faunistici interrotti o degradati, per permettere l'attraversamento degli animali senza interferire con le carreggiate. A tale scopo viene stanziata la somma di 4 milioni di euro per ogni anno del triennio 2023-2025.»
Conseguentemente,
alla Tabella B voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2023: -4.000.000;
2024: -4.000.000;
2025: -4.000.000.
Realizzazione di passaggi faunistici
1.521
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 510, aggiungere i seguenti:
«510-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della città di Cagliari per la realizzazione di un ponte di collegamento ciclopedonale che colleghi il Viale La Playa alla località Giorgino.
510 ter) Ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui ai commi 873 e 874 della presente legge. »
1.522
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 512, inserire i seguenti:
"512-bis. Per il finanziamento del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2023, 2024 e 2025.
512-ter. All'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, secondo periodo, le parole: «nonché previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica,» sono soppresse.
512-quater. All'articolo 1, comma 278 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, dopo le parole: «ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».
512-quinquies. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 728 è sostituito dal seguente: «728. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025.»;
b) al comma 730, le parole: «3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni per l'anno 2022 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».
512-sexsies. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
512-septies. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 5 sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
512-octies. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 5 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
512-novies. Per la realizzazione dell'hub portuale di Ravenna, per l'implementazione del corridoio Baltico-Adriatico e del corridoio Mediterraneo, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale per l'adeguamento delle banchine operative - 4° stralcio. È altresì autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 9 milioni di euro per l'anno 2024 per l'approfondimento dei canali Candiano e Baiona, l'adeguamento delle banchine esistenti, la realizzazione nuovo terminal in penisola Trattaroli e l'utilizzo materiale estratto - 1° e 2° stralcio.
512-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, pari a 193 milioni di euro per l'anno 2023, 197 milioni di euro per l'anno 2024, 133 milioni di euro per l'anno 2025 e 125 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 873."
1.523
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 516, inserire i seguenti:
"516-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per il 2023, di 150 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 200 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030, 2031 e 2032, destinato a finanziare interventi relativi a programmi di manutenzione straordinaria e programmata ed aumento della resilienza della rete viaria in gestione dei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti.
516-ter. Le risorse di cui al comma 516-bis possono essere utilizzate per interventi di manutenzione straordinaria e programmata della rete viaria, per la messa in sicurezza, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, di ponti, viadotti e gallerie, di adeguamento normativo, di miglioramento dei livelli di servizio, anche nei confronti dell'utenza debole, la riduzione dei livelli di inquinamento e dei livelli di rischio, l'incremento della vita utile dell'infrastruttura, la minimizzazione degli impatti, anche tramite limitati interventi in variante di percorso. Sono altresì ammissibili al finanziamento le spese tecniche connesse alla realizzazione degli interventi, ivi incluse le spese di assistenza al responsabile unico del procedimento.
516-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 31 marzo 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto, l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 516-bis, anche sulla base della popolazione residente, della consistenza del parco veicoli circolante (dato mediato su base provinciale) e della vulnerabilità rispetto a fenomeni sismici e di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.
516-quinquies. Con decreto di cui al comma precedente, vengono altresì individuati gli standard minimi di rispetto del principio ambientale di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali di cui al vigente regolamento europeo sulla tassonomia.
516-sexsies. Il monitoraggio degli interventi avviene tramite i sistemi informativi della piattaforma BDAP; in caso di mancata o parziale realizzazione, le corrispondenti risorse assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 516-bis."
Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 873 della presente legge è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030, 2031 e 2032.
1.524
Precluso
Dopo il comma 520, aggiungere i seguenti:
520-bis. L'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dall'amministrazione comunale, ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune. Sulle gestioni di cui al presente comma, l'ente di governo dell'ambito territoriale esercita funzioni di regolazione generale e di controllo. Con apposito contratto di servizio stipulato, previo accordo di programma, sono definiti criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'ente di governo medesimo.
520-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui i comuni aventi titolo, oggi ricompresi nella gestione del servizio idrico integrato dei rispettivi ambiti territoriali, possono esercitare l'opzione per la gestione diretta.
1.525
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Sostituire il comma 521 con il seguente:
"521. È assegnato alla regione Calabria e alle regioni il cui territorio ricade in tutto o in parte in area montana, un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuna regione e per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire tra i rispettivi comuni, per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla riduzione del divario infrastrutturali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
1.526
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 525, aggiungere i seguenti:
«525-bis. Al fine di mitigare gli effetti sul disagio abitativo, il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
525 ter) L'erogazione delle risorse di cui al comma precedente viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
525 quater) All'onere derivante dal comma 525 bis), pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge.»
1.527
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Al comma 526, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2024» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2023. »
Conseguentemente, sostituire il comma 527 con il seguente:
"527. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 526, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dal comma 873."
1.528
Barbara Floridia, Castellone, Pirro, Guidolin, Mazzella, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 526 dopo le parole: "di pronto soccorso" inserire le seguenti: "e del personale del Sistema di Emergenza Territoriale 118" e sostituire le parole: "140 milioni di euro " con le seguenti: "177 milioni di euro";
b) al comma 527, sostituire le parole "200 milioni di euro" con le seguenti "237 milioni di euro".
Conseguentemente:
a) al comma 535, sostituire il primo periodo con il seguente: «535 Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.187 milioni di euro per l'anno 2023, 2.337 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.637 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»;
b) sostituire il comma 873 con il seguente: «873. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 2.158.869 per l'anno 2023, di euro 22.036.158 per l'anno 2024, di euro 31.387.272 per l'anno 2025, di euro 125.463.733 per l'anno 2026, di euro 150.656.985 per l'anno 2027, di euro 163.075.961 per l'anno 2028, di euro 164.674.406 per l'anno 2029, di euro 166.274.756 per l'anno 2030, di euro 166.092.756 per l'anno 2031, di euro 166.008.256 per l'anno 2032, di euro 165.956.371 per l'anno 2033, di euro 215.356.371 per l'anno 2034, di euro 201.456.371 per l'anno 2035, e di euro 201.456.371 annui a decorrere dall'anno 2036.»;
c) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2023: - 17.000.000;
2024: - 17.000.000;
2025: - 17.000.000.
1.529
Barbara Floridia, Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Dopo il comma 526, inserire i seguenti:
"526-bis. Al comma 268 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale» sono aggiunte le seguenti: «, anche della ricerca sanitaria,»;
b) al comma 1, lettera b) dopo le parole: «il personale del ruolo sanitario,» sono aggiunte le seguenti: «, della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria» e dopo le parole: «dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» sono aggiunte le seguenti: «, e le assunzioni definite dal comma 432 dell'articolo 1 della legge 205 del 27 dicembre 2017»;
526-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 423, dopo le parole: ''rapporti di lavoro a tempo determinato'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero indeterminato'';
b) al comma 424, dopo le parole: ''contratto di lavoro subordinato a tempo determinato'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero indeterminato'';
c) al comma 426, dopo le parole: ''contratto di lavoro subordinato a tempo determinato'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero indeterminato''».
1.530
Precluso
Dopo il comma 527, aggiungere i seguenti:
527-bis. All'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
5-bis. Quanto previsto dai commi precedenti si applica anche ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla Legge 10 agosto 2000 n. 251 e alla legge 1° febbraio 2006 n. 43, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato. A decorrere dal 1° gennaio 2023 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.
527-ter. Agli oneri derivanti dal comma 527-bis, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.531
Precluso
Dopo il comma 527, aggiungere i seguenti:
527-bis. Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dagli infermieri e dalle infermiere pediatriche dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023 gli importi annui lordi previsti per la corresponsione dell'indennità di specificità infermieristica, disciplinata dall'articolo 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2020. n. 178 e definita dall'art. 104 del CCNL relativo al Personale del Comparto Sanità Triennio 2019-2021 sottoscritto il 2 novembre 2022, sono incrementati del 30 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.532
Precluso
Dopo il comma 527, aggiungere i seguenti:
527-bis. In via sperimentale per gli anni 2023, 2024 e 2025, il personale infermieristico di cui al decreto del Ministro della Salute del 14 settembre 1994, n. 739 e al decreto del Ministro della Salute del 17 gennaio 1997, n. 70, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato alle dipendenze del Servizio Sanitario nazionale, può svolgere attività libero professionale intramuraria ed extramuraria, previa comunicazione al datore di lavoro, in deroga alle disposizioni dell'articolo dell'articolo 60 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
527-ter. L'attività libero professionale di cui al comma 1 non può comunque eccedere il limite del 25 per cento del monte orario complessivo annuo del rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale. Resta ferma l'incompatibilità del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.
527-quater. Le maggiori entrate derivanti dal comma 527-bis sono destinate a incrementare il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.533
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 527, aggiungere il seguente:
"527-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) comma 1:
1) dopo le parole: «del Terzo settore», sono aggiunte le seguenti: «, i Comitati della Croce rossa italiana»;
2) dopo le parole: «persone con disabilità», sono aggiunte le seguenti: «nonché servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle aziende sanitarie locali»;
3) dopo le parole: «dell'energia termica ed elettrica» sono aggiunte le seguenti: «e dei costi dei carburanti»;
4) le parole: «120 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «e del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti: «, del lavoro e delle politiche sociali e della salute.»."
Conseguentemente, le dotazioni del Fondo di cui al comma 873 sono ridotte di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1.534
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 527, inserire i seguenti:
"527-bis. Al fine di attivare contratti di formazione specialistica per i laureati afferenti all'area sanitaria non medica di cui al decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716 «Riordino delle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non medici"», nei limiti delle risorse di cui al presente comma, a decorrere dall'anno accademico 2023-2024 è istituito presso il Ministero della salute un apposito fondo con una dotazione pari a 16,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 33 milioni per l'anno 2024, di 49,5 milioni a decorrere dall'anno 2025.
527-ter. Ai laureati di cui al comma 527-bis viene applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Il trattamento economico è commisurato in proporzione al numero di ore di tirocinio svolto.
527-quater. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione e del merito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 527-bis.
527-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei presenti commi, pari a 16,5 milioni di euro per l'anno 2023, 33 milioni di euro per l'anno 2024 e 49, 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873, della presente legge."
1.535
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 527, inserire i seguenti:
"527-bis. Al fine di incrementare i servizi di salute mentale a beneficio della popolazione di tutte le fasce di età già previsti dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per ciascuno degli anni 2023 e 2024 sono stanziati 20 milioni di euro.
527-ter. Al fine di potenziare il reclutamento dei professionisti sanitari e di assistenti sociali così come previsti dall'articolo 1-quater, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per ciascuno degli anni 2023 e 2024 sono stanziati 20 milioni di euro.
527-quater. Al fine di prorogare il cosiddetto «bonus psicologo» previsto dall'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per ciascuno gli anni 2023 e 2024 sono stanziati 25 milioni di euro.
527-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 65 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge. "
1.536
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 527, inserire il seguente:
"527-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «10 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento»;
b) al quarto periodo, le parole: «5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «25 per cento»;
c) il sesto periodo è sostituito con il seguente: «Dall'anno 2023 verrà adottata una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale tale da garantire il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.». "
1.537
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 527, inserire il seguente:
"527-bis. Allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli IRCCS e IZS pubblici, nei limiti di spesa consentiti dal comma 424 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ferma restando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dall'articolo 1, comma 543, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 e per ciascun anno fino al 31 dicembre 2025, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.
527-ter. In deroga a quanto previsto al comma 428 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e alle previsioni di cui al decreto del Ministero della salute 20 novembre 2019, n. 164, in tema di valutazione del personale della ricerca sanitaria, fino al 31 dicembre 2025 il requisito per accedere alle procedure di assunzione è aver avuto un triennio con valutazione positiva e valutazione di idoneità al termine del triennio. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono proporzionalmente adeguati i criteri di cui al decreto ministeriale 20 novembre 2019, n. 164.
527-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 423 le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato»;
b) al comma 424 le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato»;
c) al comma 426 le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato». "
1.538
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 527, inserire il seguente:
"527-bis. All'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Quanto previsto dai commi precedenti si applica anche ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, e alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato. A decorrere dal 1° gennaio 2023 alla dirigenza delle professioni sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria. Ai maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale.». "
Conseguentemente all'articolo 1, comma 873, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 395 milioni.
1.539
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 527, inserire il seguente:
"527-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi medesimi, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873, della presente legge."
1.540
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 527, inserire i seguenti:
"527-bis. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione sociale delle precipue competenze diagnostiche, prescrittive ed assistenziali svolte dalla professione di ostetrica/o, è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 6 milioni di euro, un bonus di indennità di specificità ostetrica per le professioniste dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2023 quale parte del trattamento economico fondamentale.
527-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 527-bis, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato."
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 527-bis, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873, della presente legge.
1.541
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 527, inserire i seguenti:
"527-bis. Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023 gli importi annui lordi previsti per la corresponsione dell'indennità di specificità infermieristica, disciplinata dall'articolo 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e definita dall'articolo 104 del CCNL relativo al Personale del Comparto Sanità triennio 2019-2021 sottoscritto il 2 novembre 2022, sono incrementati del 30 per cento. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato adeguatamente rifinanziato. «
Conseguentemente all'articolo 1, comma 873, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 290 milioni.
1.542
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 527, inserire i seguenti:
"527-bis. L'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute di cui all'articolo 1, comma 414, legge 30 dicembre 2020, n. 178, è finanziata dal 1° gennaio 2023 con ulteriori 60 milioni di euro.
527-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 527-bis, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge."
1.543
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 527, inserire il seguente:
"527-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «e che abbiano maturato al», sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le parole: «30 giugno 2023», e, dopo le parole: «di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente fra il 31 gennaio 2020 e il», sostituire le parole: «30 giugno 2022», con le seguenti: «30 giugno 2023»."
Conseguentemente, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 873, sono ridotte di 17,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
1.544
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 527, inserire il seguente:
"530-bis. A fine di rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione registrabile tra le varie realtà regionali in materia di screening del tumore alla mammella anche attraverso una campagna di informazione e al fine di avviare il rinnovo della strumentazione diagnostica, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo. Ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873, della presente legge."
1.545
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 527, inserire il seguente:
"534-bis. Al fine di implementare l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui documenti «Linee di indirizzo nazionali sul Triage Intraospedaliero», «Linee di indirizzo nazionali sull'Osservazione Breve Intensiva» e «Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del Piano di gestione del sovraffollamento in Pronto Soccorso» del 1o agosto 2019 relativamente alla presenza di competenze psicologiche a supporto delle attività in Pronto Soccorso è prevista l'assunzione di Psicologi per le attività di cui al citato accordo, il cui intervento è rivolto non solo ai pazienti ed agli accompagnatori, ma anche agli operatori sanitari.
534-ter. Per le finalità di cui al comma 534-bis è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2023; per l'anno 2024, alla spesa di 20 milioni di euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 è stabilita con successivo decreto del Ministero della salute da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.
534-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei presenti commi, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873 della presente legge."
1.546
Precluso
Dopo il comma 528 aggiungere i seguenti commi:
528-bis. Per far fronte alla carenza del personale della dirigenza medica e del personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché ai fini dell'aumento delle indennità dello stesso personale, il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Alla ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Una quota dell'incremento di cui al comma 528-bis, pari a 350 milioni di euro a decorrere dal 2023, è destinata al riconoscimento e alla valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a maggiore integrazione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, così come definita in sede di contrattazione collettiva nazionale.
528-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 528-bis, pari a 700 milioni di euro l'anno, che costituiscono tetto di spesa, si provvede per gli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede attraverso la corrispondente riduzione del fondo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.547
Precluso
Dopo il comma 530 aggiungere i seguenti:
"530-bis. Art. 97-bis. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 167, le risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della legge medesima, sono vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, per l'attuazione dei programmi di screening neonatale.
530-ter. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al citato articolo 6 della legge 19 agosto 2016, n. 167.
530-quater. Nell'ambito dei criteri di cui al comma precedente, con il medesimo decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato regioni, attribuisce all'Istituto superiore di sanità (ISS), che si avvarrà, per lo scopo, della collaborazione del « Centro di coordinamento degli screening neonatali », il compito di svolgere l'attività di monitoraggio e raccolta dei dati, provenienti dalle regioni, sull'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 167, sull'efficacia degli stessi e sulla corretta gestione delle risorse di cui al comma. L'ISS pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati acquisiti dalle regioni.
1.548
Precluso
Dopo il comma 531, aggiungere i seguenti:
531-bis. I pazienti oncologici che a seguito di un ciclo di chemioterapia abbiano subito la perdita di capelli hanno diritto ad un contributo di euro 300 per l'acquisto di parrucca. La richiesta di contributo deve essere indirizzata alla Azienda sanitaria locale di riferimento, presentando un certificato che attesti la patologia neoplastica e l'intercorsa alopecia secondaria a trattamenti chemioterapici e la ricevuta di avvenuto pagamento per l'acquisto della parrucca. Le regioni provvedono all'erogazione del contributo. Per le finalità di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, che costituisce tetto di spesa.
531-ter. Agli oneri derivanti dal comma 531-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.549
Precluso
Al comma 535, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole "2.150 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti: "4.600 milioni";
b) sostituire le parole "1.400 milioni" con le seguenti: "2.000 milioni";
c) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "Per l'anno 2023, una quota dell'incremento di cui al primo periodo, pari a 2.000 milioni di euro, è destinata a contribuire a far fronte ai maggiori costi determinati dagli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche attese."
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 535, pari a 2.600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzio
1.550
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Al comma 535, sostituire le parole: «Per l'anno 2023» fino a: «finanziamento sanitario nazionale» con le seguenti: «Una quota dell'incremento di cui al primo periodo, pari a 1.400 milioni di euro è destinata a contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Al riparto accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Tali risorse possono concorrere alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2022 dei rispettivi servizi sanitari».
1.551
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Al comma 535, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.850 milioni di euro per l'anno 2023, 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 3.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. »
Conseguentemente, agli oneri derivanti, pari a 700 milioni a decorrere dal 2023, si provvede:
a) per 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 873;
b) per 300 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 874.
1.552
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 535, inserire il seguente:
"535-bis. Al fine di consentire la ripresa delle attività ordinarie dei Servizi sanitari regionali, il recupero delle liste di attesa per le prestazioni non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 400 milioni per l'anno 2023. Con decreto del Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri di accesso a tali risorse. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 400 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 873."
1.553
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 536, inserire i seguenti:
"536-bis. Le risorse dello stanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminate dall'articolo 1, comma 263 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultano essere non utilizzate, sono impiegate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, anche tramite accordi integrativi degli accordi di programma di investimento in sanità già in essere, per interventi straordinari per il miglioramento della diagnosi, della presa in carico e delle cure intermedie per le persone con malattia di Alzheimer.
536-ter. Ai fini di cui al comma 536-bis, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute rende noto l'ammontare complessivo delle risorse disponibili. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano elaborano, entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente periodo, un programma di investimenti in sanità, ovvero integrano accordi di programma già in essere, secondo le modalità disciplinate dall'ordinamento vigente. I programmi di investimento di cui al precedente periodo sono destinati ad interventi che, in coerenza con quanto disposto dalla Missione 6, Componente 1, del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, attuino specifiche misure per il potenziamento e l'ammodernamento dei Centri per i disturbi cognitivi e le demenze e per la presa in carico delle persone con Alzheimer.
536-quater. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 536-bis e 536-ter si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminate dall'articolo 1 comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."
1.554
D'Elia, Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 536, inserire il seguente:
"536-bis. Al fine di fine di potenziare l'attività di screening polmonare su tutto il territorio nazionale, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è incrementata di un milione di euro per l'anno 2023."
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873 della presente legge.
1.555
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 536, inserire il seguente:
"536-bis. Al fine di far fronte alla grave carenza di personale medico e sanitario e di garantire i livelli essenziali d'assistenza così come definiti da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, fermo restando il rispetto degli obblighi di finanza pubblica e di quanto previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le regioni e le province autonome possono procedere all'assunzione di nuovo personale medico e sanitario nei limiti di spesa pari a 500 milioni annui a decorrere dal 2023. Con decreto del Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presenta legge sono stabilite le modalità e i criteri di riparto. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni, comprese quelle ove siano presenti piani di rientro dai disavanzi sanitari (oppure comprese quelle commissariate) e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al fine di far fronte alle nuove assunzioni di cui al comma 1, i limiti di spesa previsti dall'articolo 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono soppressi. «
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
a) mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873;
b) per un valore di 100 milioni di euro mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 874.
1.556
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 536, inserire il seguente:
"536-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2022 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873."
1.557
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 536, inserire il seguente:
"536-bis. Al fine di garantire la tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale e/o all'estero, hanno diritto di iscriversi negli elenchi relativi al sistema sanitario regionale in cui si trovano. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per l'attuazione di appositi programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza dimora, iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023 si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato conseguentemente incrementato di tale importo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873."
1.558
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 536, inserire il seguente:
"536-bis. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni in legge 17 novembre 2022, n. 175 è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2022. Al riparto accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Le somme acquisite dalle regioni e dalle province autonome a valere sul fondo di cui al primo periodo concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2022 dei rispettivi servizi sanitari. All'onere si provvede per l'anno 2023 mediante riduzione dello stanziamento per 250 milioni di euro del fondo di cui al comma 873 e per 150 milioni di euro del fondo di cui al comma 874."
1.559
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 536, inserire il seguente:
"536-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi medesimi, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
536-ter. Al fine di incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzato un incremento di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
536-ter. Il 10 per cento dell'incremento dei contratti di formazione specialistica di cui al comma 1 è riservata alla scuola di specializzazione in pediatria.
536-quater. Al fine di garantire la tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale e/o all'estero, hanno diritto di iscriversi negli elenchi relativi al sistema sanitario regionale in cui si trovano».
536-quinquies. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per l'attuazione di appositi programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza dimora, iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 4 con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale.
536-sexsies. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 536-quater sono stanziati 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sul Fondo sanitario nazionale.
536-septies. Agli oneri derivanti dai presenti commi pari a 110 milioni di euro per l'anno 2023, a 160 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per il 2025 e 260 milioni di euro a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dal comma 873."
1.560
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 536, inserire il seguente:
"536-bis. In considerazione del sensibile incremento dei costi correlati al fenomeno inflattivo, le entrate di cui al payback per acquisti diretti relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.
536-ter. Al comma 284 l'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e seguenti»."
1.561
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 536, inserire il seguente:
"536-bis. All'articolo 18, comma 1, capoverso 9-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «I suddetti provvedimenti regionali costituiscono titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni, in relazione alle somme da recuperare.»;
b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i crediti debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del Servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono recuperati tramite iscrizione a ruolo ai sensi articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 o compensati con i debiti per acquisti di dispositivi medici, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, fino a concorrenza dell'intero ammontare». "
1.562
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 536, inserire il seguente:
"536-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale, a decorrere dall'anno 2023 sono accantonati 100 milioni di euro annui a valere sulle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale al quale concorre lo Stato, fermo restando il livello di finanziamento fissato a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 873."
1.563
Barbara Floridia, Guidolin, Mazzella, Pirro, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Dopo il comma 539, inserire il seguente
«539-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanza, apportare le seguenti variazioni:
2023: -10.000.000;
2024: -10.000.000;
2025: -10.000.000.
1.564
Barbara Floridia, Mazzella, Guidolin, Pirro, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Dopo il comma 539, inserire il seguente:
«539-bis. Il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 10 novembre 2021, n. 175, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanza, apportare le seguenti variazioni:
2023: -10.000.000;
2024: -10.000.000;
2025: -10.000.000.
1.565
Precluso
Dopo il comma 540, aggiungere il seguente:
540-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 9 è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.566
Precluso
Dopo il comma 540, aggiungere il seguente:
540-bis. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il quinto periodo è soppresso.
1.567
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Sostituire il comma 541 con il seguente:
«541. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 54 è abrogato. »
1.568
Precluso
Dopo il comma 542 inserire il seguente:
"542-bis. Ai soli fini di integrare il trattamento economico degli specializzandi in medicina, di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e di aumentare il numero di borse di studio da attribuire annualmente ad ogni scuola di specializzazione, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2023."
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 542-bis, pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzio
1.569
Giacobbe, La Marca, Manca, Alfieri, Enrico Borghi, Delrio
Precluso
Dopo il comma 542, inserire il seguente:
"542-bis.Gli iscritti Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) hanno la facoltà di iscriversi al Sistema sanitario nazionale italiano con tessera sanitaria e la possibilità di scegliere il medico di base in seguito al pagamento di una specifica tassa regionale individuata dal Ministero dell'economia e delle finanze. All'onere derivante dal presente articolo, quantificato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. «
1.570
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 547, aggiungere i seguenti:
«547-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 100 milioni a decorrere dall'anno 2023.
547 ter) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge.»
1.571
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 547, aggiungere il seguente:
«547-bis. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituita dalla seguente:
"d) garantire che tutte le strutture e i servizi accreditati assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato e che le stesse, attraverso i soggetti gestori privati accreditati e contrattualizzati, garantiscano il rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale." »
1.572
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 547, aggiungere il seguente:
«547-bis. All'articolo 7 della legge n.113 del 2020 è aggiunto, infine, il seguente comma:
"1-bis. Le strutture in cui opera il personale di cui al comma 1 provvedono, inoltre, ad istituire, regolamentandone la gestione all'interno del documento di valutazione del rischio di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, un apposito registro nel quale vengano riportati, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b),della presente legge, tutti gli episodi di violenza commessi ai danni dei propri dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni nonché gli eventi sentinella che possano dare luogo a fatti commessi con minacce e violenza ai danni dei propri dipendenti. Le strutture medesime, inoltre, redigono una relazione annuale che potrà essere loro richiesta dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 2 della presente legge". »
1.573
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 547, aggiungere i seguenti:
«547-bis. Allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli IRCCS e IZS pubblici, nei limiti di spesa consentiti dal comma 424 della legge 205 del 27 dicembre 2017 e ferma restando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo1, comma 432, della legge 205 del 27 dicembre 2017 e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 e per ciascun anno fino 31 dicembre 2025, alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.
547 ter) In deroga a quanto previsto al comma 428 della legge n. 205 del 2017 e alle previsioni di cui al decreto del Ministero della salute n.164 del 20 novembre 2019 in tema di valutazione del personale della ricerca sanitaria, fino al 31 dicembre 2025 il requisito per accedere alle procedure di assunzione è aver avuto un triennio con valutazione positiva e valutazione di idoneità al termine del triennio. Con Decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della semplificazione e della pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono proporzionalmente adeguati i criteri di cui al decreto ministeriale n. 164 del 20 novembre 2019.
547 quater) All'articolo1 della legge 205 del 27 dicembre 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 423 le parole: "rapporti di lavoro a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato";
b) al comma 424 le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato";
c) al comma 426 le parole "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato".»
1.574
Precluso
Dopo il comma 548, aggiungere il seguente:
548-bis. A decorrere dal primo gennaio 2023, nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi della Missione 4C1-Investimento 3.1 delle Nuove Competenze e Nuovi Linguaggi del PNRR, si persegue lo sviluppo delle competenze digitali favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (coding). Con decreto del Ministro dell'Istruzione sono integrati, ove non già previsti, gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza degli apprendimenti digitali nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo e secondo ciclo per prevederne lo studio obbligatorio. Con cadenza biennale, a partire dall'anno scolastico 2023-2024, l'INVALSI effettua rilevazioni nelle scuole di ogni ordine e grado per misurare il livello di competenza digitale raggiunto degli studenti e i criteri per garantire l'effettiva generalizzazione degli apprendimenti di natura digitale"
1.575
Precluso
Dopo il comma 548, aggiungere il seguente:
548-bis. Al fine di promuovere la cultura della competenza, di integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali e di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione, a partire dall'anno scolastico 2023/2024, favorisce lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 e per un triennio di una sperimentazione nelle Istituzioni, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, finalizzata allo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici.
1.576
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 548, inserire il seguente:
"548-bis. Al fine di incentivare e sostenere la scelta delle studentesse della scuola secondaria di secondo grado per l'iscrizione e la frequenza di percorsi di studio universitario afferenti alle discipline STEM, anche attraverso l'attivazione di borse di studio, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo, denominato STEM, con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dal 2023. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 548. Ai relativi oneri derivanti dall'attuazione del comma 548-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 873."
1.577
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 554, aggiungere i seguenti:
«554-bis. Al fine di sostenere le spese di istruzione, a decorrere dall'anno 2023, alle famiglie, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado o l'università e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici o universitari, è riconosciuto un bonus per un importo non superiore a 300 euro annui, nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro, per l'acquisto di testi scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o universitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi.
554-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge.»
1.578
Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Sopprimere i commi 557 e 558.
1.579
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Sostituire i commi 557 e 558 con i seguenti:
"557. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
«5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno dell'anno solare precedente al triennio scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 30 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente triennale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 700 e non superiore 800, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Al fine di garantire una graduale attuazione del presente articolo, si applica un correttivo incrementale corrispondente al 10 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un contingente organico comunque non inferiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis per l'anno 2023/2024, in modo da garantire l'incremento dei contingenti di organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un contingente organico comunque non inferiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.
5-septies. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche autonome, cui non siano assegnati dirigenti scolastici a tempo indeterminato, sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1-sexies, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alle istituzioni scolastiche autonome cui non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche un direttore dei servizi generali e amministrativi. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta annualmente, a seguito di specifica sessione negoziale nazionale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari nel limite a 1 milione di euro per l'anno 2024 e 3 milioni a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
557-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito uno specifico fondo compensativo con una dotazione di 5,5 milioni di euro per l'anno 2024, 21 milioni per l'anno 2025, 34,5 milioni per l'anno 2026, 46 milioni per l'anno 2027, 54 milioni per l'anno 2028, 63 milioni per l'anno 2029, 73 milioni per l'anno 2030, 82,5 milioni per l'anno 2031 e 88,5 milioni a decorrere dall'anno 2032, nei limiti dei quali è autorizzata la spesa; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziata dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
557-ter. Per il triennio 2019-2021 e successivi rinnovi, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale per i miglioramenti economici del personale scolastico, comparto istruzione e ricerca, sono incrementati di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
557-quater. Per arrivare alla progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione, il Fondo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato, a decorrere dall'anno 2023, di 200 milioni di euro annui.
557-quinquies. Al fine di rafforzare l'offerta formativa, sostenere la formazione dei docenti, la continuità didattica e l'autonomia scolastica, il Fondo «La buona scuola» di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro a decorre dall'anno 2025.
557-sexsies. Per la realizzazione delle scuole innovative, alle somme già indicate all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei Fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina ulteriori 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023.
557-septies. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7 dell'articolo 2-bis, le parole: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite con le seguenti: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
b) al comma 9 dell'articolo 16-bis, le parole: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
c) al comma 10, lettera c), dell'articolo 16-ter, le parole: «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite con le seguenti: «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
d) al comma 10, lettera e), dell'articolo 16-ter, le parole: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite con le seguenti: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
557-octies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 513 milioni di euro per l'anno 2023, 534,5 milioni di euro per l'anno 2024, a 585 milioni di euro per l'anno 2025, a 600 milioni di euro per l'anno 2026, a 652 milioni di euro per l'anno 2027, a 664 milioni di euro per l'anno 2028, a 673 milioni di euro per l'anno 2029, a 683 milioni di euro per l'anno 2030, a 692,5 milioni di euro per l'anno 2031 e a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 873, e mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge."
1.580
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Sostituire i commi 557 e 558 con i seguenti:
"557. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
«5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla Missione 4, Componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno dell'anno solare precedente al triennio scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 30 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente triennale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 700 e non superiore 800, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Al fine di garantire una graduale attuazione del presente articolo, si applica un correttivo incrementale corrispondente al 10 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un contingente organico comunque non inferiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis per l'anno 2023/2024, in modo da garantire l'incremento dei contingenti di organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un contingente organico comunque non inferiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.
5-septies. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche autonome cui non siano assegnati dirigenti scolastici a tempo indeterminato sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1-sexies, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alle istituzioni scolastiche autonome cui non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche un direttore dei servizi generali e amministrativi. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta annualmente, a seguito di specifica sessione negoziale nazionale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari nel limite a 1 milione di euro per l'anno 2024 e 3 milioni a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
Conseguentemente, sostituire il comma 558 con il seguente:
"558. Per l'applicazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito uno specifico fondo compensativo con una dotazione di 5, 5 milioni di euro per l'anno 2024, 21 milioni per l'anno 2025, 34,5 milioni per l'anno 2026, 46 milioni per l'anno 2027, 54 milioni per l'anno 2028, 63 milioni per l'anno 2029, 73 milioni per l'anno 2030, 82, 5 milioni per l'anno 2031 e 88,5 milioni a decorrere dall'anno 2032, nei limiti dei quali è autorizzata la spesa; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dall'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 873."
1.581
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Al comma 557, capoverso 5-quinquies), sostituire le parole: «non inferiore a 900 e non superiore a 1000», con le seguenti: «non inferiore a 700 e non superiore a 800»
Conseguentemente,
il comma 64 dell'art.1 della presente Legge è soppresso.
1.582
Precluso
Al comma 557, dopo il capoverso 5-sexies, aggiungere il seguente:
5-septies. All'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la lettera b) è abrogata;
b) il comma 3 è abrogato.
1.583
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Al comma 557, capoverso comma 5-quater, primo periodo, dopo le parole: «caratterizzate da specificità linguistiche» aggiungere le seguenti: «oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, e. »
Conseguentemente, al medesimo comma, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: contingente annuale con le seguenti: contingente triennale;
1.584
Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Al comma 557, capoverso comma 5-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: «nell'anno scolastico 2024/2025» con le seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025»
1.585
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Al comma 557, capoverso comma 5-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: «nell'anno scolastico 2024/2025» con le seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025; »
Conseguentemente:
al medesimo comma:
medesimo capoverso:
primo periodo, sostituire le parole: calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 con le seguenti: pari a quello dell'anno scolastico 2022/2023;
secondo periodo, sopprimere le parole: per i primi sette anni scolastici;
secondo periodo, sostituire le parole: non superiore al 2% con le seguenti: correttivo non inferiore al 10%;
sostituire il comma 558, con il seguente:
558. Per l'applicazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito uno specifico fondo compensativo con una dotazione di 5, 5 milioni di euro per l'anno 2024, 21 milioni per l'anno 2025, 34,5 milioni per l'anno 2026, 46 milioni per l'anno 2027, 54 milioni per l'anno 2028, 63 milioni per l'anno 2029, 73 milioni per l'anno 2030, 82, 5 milioni per l'anno 2031 e 88,5 milioni a decorrere dall'anno 2032, nei limiti dei quali è autorizzata la spesa; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dall'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziata dall'articolo 1, comma 873.
1.586
Precluso
Sostituire il comma 558 con i seguenti
558-bis. I risparmi conseguiti mediante l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo confluiscono, previo accertamento degli stessi, in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e sono destinati ad incrementare il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica, il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi. Le risorse del fondo istituito ai sensi del primo periodo sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I risparmi accertati sono iscritti nel medesimo fondo con uno o più decreti di variazione compensativa adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
558-ter. Confluiscono sul Fondo Unico Nazionale per la dirigenza scolastica per la retribuzione di posizione parte variabile le economie accertate relative all'esercizio finanziario 2022 e i fondi per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 già previsti all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234.
1.587
Precluso
Dopo il comma 558, aggiungere i seguenti:
558-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 557, nonché per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate relativamente al personale dirigente scolastico assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'istruzione e del Merito, procede alla conferma dei ruoli, nel caso abbiano superato l'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell'anno svolto. E' disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
558-ter. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i soggetti che hanno superato la prova scritta del concorso per dirigente scolastico di cui al DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, sono definite, altresì, le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di 120 ore con prova finale da computarsi in coda nella graduatoria di merito.
558-quater. All'attuazione di cui ai commi 558-bis e 558-ter si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.588
Precluso
Dopo il comma 559, aggiungere il seguente:
559-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-octies sono aggiunti i seguenti:
18-novies. Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie utili, a legislazione vigente, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al comma 17-ter, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento della prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 15 luglio 2021.
18-decies. Le assunzioni di cui al precedente comma sono disposte con contratto a tempo determinato esclusivamente nella provincia per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
1.589
Precluso
Dopo il comma 559, aggiungere il seguente:
559-bis. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici in relazione alla complessità e alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 340 le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2023";
b) Al comma 341, le parole "2020/2021 e 2021/2022", sono sostituite dalle seguenti: "2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023"
c) Al comma 342, ultimo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: "e a decorrere dall'anno 2024, per un importo di 25 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
1.590
Precluso
Dopo il comma 560, aggiungere il seguente:
560-bis. Il comma 6 dell'art. 2 del decreto-Legge 29 ottobre n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159 si applica alle procedure bandite entro il 2023.
1.591
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 560, aggiungere i seguenti:
«560-bis. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante; promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa; garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica; collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti; potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il ''Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante''.
560 ter). Il Fondo di cui al comma 560 bis), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le Istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica; e ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.
560 quater). Nel caso il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila, destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
560 quinquies). Con decreto del Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, come previsto dai commi precedenti.
560 sexies). Entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 4, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse di cui al comma 6, destinate ai Comuni sottoscrittori dei patti educativi di cui ai commi precedenti, che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.
560 septies). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui ai commi 873 e 874 dell'art.1 della presente Legge.»
1.592
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 560, aggiungere i seguenti:
«560-bis. È istituito il tempo pieno in tutti gli istituti scolastici della scuola primaria dello Stato. Per dette attività deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico docente e ATA non inferiore al 20 per cento dell'organico della singola scuola.
560 ter). È istituito altresì il tempo prolungato pomeridiano nei cicli scolastici della scuola secondaria di I e II grado, basato sull'istituzione di cattedre orario comprensive delle ore d'insegnamento e del tempo mensa, per almeno tre giorni alla settimana nei periodi di attività didattica; si intende obbligatoria la frequenza di detto tempo prolungato per gli alunni della scuola secondaria di I grado e per gli alunni del I biennio della scuola secondaria di II grado; si intende volontaria e a richiesta individuale la frequenza del tempo prolungato per gli alunni del triennio della scuola secondaria di II grado. La programmazione delle attività pomeridiane è affidata ai Collegi dei docenti, che la elaboreranno sulla base di un «Progetto formativo» condiviso con le famiglie e, per la scuola secondaria di II grado (biennio e triennio), con le rappresentanze in carica degli studenti. Detto progetto deve essere formalizzato entro la fine dell'anno scolastico precedente e deve essere finalizzato, per almeno il 60 per cento delle ore, ad attività di recupero, assistenza e motivazione allo studio, attività laboratoriali di ricerca e approfondimento, per le quali deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico docente e ATA non inferiore al 20 per cento dell'organico della singola scuola. Per il 40 per cento restante, è facoltà dei soggetti che partecipano al «Progetto formativo» prevedere attività di natura culturale, formativa e di socialità, in concorso con realtà esterne alla scuola e coerenti con il medesimo «Progetto formativo».
560 quater). Per consentire l'effettivo esercizio sia del tempo pieno che prolungato, deve essere garantita in ogni scuola o polo scolastico un servizio mensa gratuito, nonché deve essere garantito il trasporto pubblico pomeridiano, in orari congrui allo svolgimento delle attività scolastiche, attraverso il coordinamento delle istituzioni scolastiche, delle istituzioni locali e delle società di gestione del trasporto pubblico.
560 quinquies). Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. »
1.593
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 560, aggiungere i seguenti:
«560-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.
560 ter) Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge.»
1.594
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) Sostituire il comma 561 con il seguente:
«561-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico. Per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, la contrattazione, mediante integrazioni al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, è svolta nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi: 1) attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR; 2) attività di coordinamento didattico e di supporto all'attività collegiale dei docenti.»
b) dopo il comma 563, aggiungere i seguenti:
563-bis. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2022-2025, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata.
563 ter) Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 561 bis) e 563 bis) si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge.
1.595
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Sostituire il comma 561 con il seguente:
"561. Per il triennio 2019-2021 e successivi rinnovi, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale per i miglioramenti economici del personale scolastico, comparto istruzione e ricerca, sono incrementati di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023."
Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 100 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023.
1.596
Precluso
Dopo il comma 561, aggiungere i seguenti:
561-bis. È istituito nello stato di stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il Fondo per promozione dell'educazione finanziaria nel sistema dell'istruzione, con una dotazione di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Il Fondo è destinato a finanziare, nel limite delle risorse di cui al periodo precedente, assunzioni di personale e organizzazioni di corsi volti a dare attuazione alle nuove finalità della legge legge 20 agosto 2019, n. 92, come ampliate dal comma 561-ter.
561-ter. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "vita civica," è inserita "economica,";
b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole "attiva e digitale," sono inserite le parole "educazione finanziaria,";
c) all'articolo 3, comma 1 è aggiunta la lettera "h-bis) educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento".
d) all'articolo 3, comma 2, primo periodo, dopo le parole "cittadinanza attiva" sono aggiunte le parole "e l'educazione finanziaria".
e) all'articolo 4, al comma 1, dopo le parole "della partecipazione" sono inserite le parole ", dell'educazione finanziaria".
561-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i criteri di funzionamento del fondo di cui al 561-bis. Agli oneri derivanti dai commi 561-bis e 561-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.597
Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Dopo il comma il comma 561, inserire il seguente:
«561-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, e gradualmente per i 5 anni scolastici successivi, al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e supportare la personalizzazione dei percorsi di apprendimento, i parametri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, relativi al numero minimo e massimo di alunni per classe sono modificati indicando, per tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, massimo 25 alunni, 20 in presenza anche di un solo alunno in situazione di disabilità in condizioni di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e minimo 15 alunni. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative di quanto previsto ai sensi del primo periodo del presente comma, anche in considerazione del decremento della popolazione scolastica derivante dal fenomeno della denatalità.».
1.598
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 561, aggiungere i seguenti:
«561-bis. Per supportare il personale scolastico nelle finalità di cui al comma 1 e per realizzare attività rivolte, oltre che al personale, agli studenti ed alle famiglie finalizzate esclusivamente a fornire un servizio di consulenza psicologica al sistema scuola, anche ai fini della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2024, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale.
561-ter. Gli psicologi di cui al comma precedente svolgono la propria attività, per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore e per un costo orario lordo di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi, nell'ambito degli Uffici scolastici provinciali i quali organizzano la presenza degli psicologi nelle strutture scolastiche di competenza, sulla base del fabbisogno e in coordinamento con il CNOP per la valutazione degli interventi.
561-quater. Per le finalità di cui ai commi 561-bis e 561-ter è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni per l'anno 2024. Il Ministero dell'istruzione e del merito con decreto da adottare entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, ripartisce il finanziamento previsto per il biennio 2023-2024 tra gli uffici scolastici provinciali.
561-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 561-bis e 561-ter, pari a 40 milioni di euro per il 2023 e a 60 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 873."
1.599
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 561, aggiungere il seguente:
«561-bis. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari, ivi compresi quelli degli enti locali, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, è assegnato alle scuole dell'infanzia e primarie paritarie un contributo aggiuntivo di 60 milioni di euro per l'anno 2023. Tale contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni. »
Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 340 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.600
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 561, aggiungere il seguente:
«561-bis. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025. Il predetto incremento è destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. »
Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 350 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
1.601
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 561, aggiungere il seguente:
"561-bis. Al fine di rafforzare l'offerta formativa, sostenere la formazione dei docenti, la continuità didattica e l'autonomia scolastica, il «Fondo la buona scuola» di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. "
Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 397 milioni di euro per l'anno 2023 e di 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.602
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 561, aggiungere il seguente:
«561-bis. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri, pari a 126 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 3. »
1.603
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 561, aggiungere il seguente:
«561-bis. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, l'accesso di tutti i minori al servizio di mensa scolastica, ove attivato il tempo pieno, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con una dotazione annuale di 300 milioni di euro, per la gratuità del servizio di ristorazione nella scuola primaria, destinato al finanziamento della copertura integrale del costo sostenuto dai comuni per l'offerta del servizio gratuito di mensa. »
Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
1.604
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 561, aggiungere i seguenti:
«561-bis. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto da casa alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui, che costituisce limite di spesa, a decorrere dal 2023.
561-ter. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, nei limiti delle risorse disponibili, i costi sostenuti dagli utenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata dagli stessi.
561-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo. »
Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
1.605
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 561, aggiungere i seguenti:
«561-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. »
Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
1.606
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 561, aggiungere i seguenti:
«561-bis. Per arrivare alla progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione, il Fondo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato, a decorrere dall'anno 2023, di 200 milioni di euro annui. »
Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
1.607
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 561, aggiungere i seguenti:
"561-bis. Al fine di rendere effettiva la diminuzione del numero di alunni per classe nelle scuole statali, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 330 è sostituito dal seguente:
«330. L'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria è prevista per la classe quinta per l'anno scolastico 2022/2023 nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché di quelle di personale definite con il decreto di cui al comma 335, e per le classi quarte e quinte a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali definite ai sensi del comma 336-bis»;
b) dopo il comma 336 è inserito il seguente:
«336-bis. In deroga alle previsioni di cui ai commi 335 e 336, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 è istituito uno specifico contingente, fino a un massimo di 5.000 posti e comunque entro il limite di spesa di cui al presente comma, di docenti di educazione motoria nella scuola primaria finalizzati all'attivazione del relativo insegnamento per le classi quarte e quinte. La dotazione organica dei posti comuni dell'organico dell'autonomia e di potenziamento è conseguentemente reintegrata di un numero di posti pari a quelli utilizzati nell'anno scolastico 2022/2023 per l'introduzione nelle classi quinte dell'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria. Per la copertura dei posti di cui al primo periodo restano ferme le operazioni già effettuate nonché le disposizioni di cui ai commi 331, 332, 334 e 337.». "
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 341,65 milioni di euro per l'anno 2023, 207,85 milioni di euro per l'anno 2024, di 213,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di 207,6 milioni di euro per l'anno 2029 e di 196,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
1.608
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 561, aggiungere i seguenti:
«561-bis. Per l'anno scolastico 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di garantire un'attività didattica qualificata e il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione. »
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 390 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e di 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2025.
1.609
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 561, aggiungere i seguenti:
«561-bis. Per l'anno 2023 è assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 35 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
561-ter. Agli oneri derivanti dal comma 561-bis, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge. »
1.610
Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Dopo il comma 562, aggiungere il seguente:
«562-bis. Il termine degli incarichi temporanei, attivati ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di supporto e promozione alla piena ripresa delle attività didattiche e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni, può essere prorogato al 30 giugno 2023, nel limite di spesa 390 milioni di euro per l'anno 2023.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2023: -10.000.000;
2024:
2025:
1.611
Precluso
Dopo il comma 563, aggiungere il seguente:
563-bis. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico delle scuole dell'infanzia paritarie e degli istituti scolastici di primo e secondo grado paritari, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 e` incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2023. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.612
Precluso
Dopo il comma 563, aggiungere il seguente:
563-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche e contrastare le carenze di personale, la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche statali è incrementato di 400 unità a decorrere dal 1 gennaio 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 18 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.613
Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Dopo il comma 563, inserire il seguente: «563-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni per l'anno 2024 e 50 milioni per l'anno 2025, destinato all'acquisito di materiale scolastico degli studenti e studentesse della scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti: a) i criteri e le modalità d'individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno; b) l'ammontare del beneficio unitario; c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei comuni di residenza.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanza, apportare le seguenti variazioni:
2023: -20.000.000;
2024: -50.000.000;
2025: -50.000.000.
1.614
Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Dopo il comma 563, inserire il seguente: «563-bis. Al comma 697 dell'articolo 1 della legge 3o dicembre 2021, n. 234, le parole «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanza, apportare le seguenti variazioni:
2023: -20.000.000;
2024:
2025:
1.615
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 563, inserire i seguenti:
«563-bis. Al fine di garantire la tenuta del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e fornire ai comuni risorse aggiuntive per far fronte alle conseguenze derivanti dalla situazione di crisi e rialzo dei prezzi, il Fondo di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo è integrato, per l'annualità 2023 di euro 130 milioni.
563-ter. Per il solo anno 2023 alla luce dell'aumento dei costi di gestione dei servizi all'infanzia 0-6, il Fondo nazionale potrà essere utilizzato per finanziarie i maggiori oneri derivanti dalla gestione diretta da parte degli enti locali dei servizi 0-6 limitatamente agli asili nido e scuole dell'infanzia.
563-quater. Il riparto della quota aggiuntiva di cui al comma 563-bis avverrà tra le regioni secondo i criteri previsti in sede di riparto per il 2022 e il 2023. Le regioni provvederanno a ripartire tra i comuni secondo i criteri già fissati per il riparto 2022 e 2023.
563-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 563-bis, 563-ter e 563-quater pari a 130 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873, della presente legge.»
1.616
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 563, inserire i seguenti:
«563-bis. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, il Fondo di cui all'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 è istituito anche per l'anno 2023 con una dotazione di euro 70 milioni ed è destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2023, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a favorire percorsi di sviluppo e crescita dei minori anche attraverso la promozione dell'attività sportiva, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.
563-ter. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato l'elenco dei comuni beneficiari, comprensivo di tutti i comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.
563-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 563-bis e 563-ter, pari a 70 milioni di euro annui per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873, della presente legge.»
1.617
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Sostituire il comma 564 con i seguenti:
«564. Al fine di garantire l'accessibilità libera e gratuita all'istruzione e formazione universitaria dall'anno 2023, sono abrogati i commi 255, 256, 257, 258 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , indicanti le soglie di ISEE per accedere alla No Tax Area e i relativi requisiti di merito previsti in termini di CFU da conseguire per usufruire della contribuzione agevolata.
564-bis). Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»
1.618
Precluso
All'articolo, sostituire il comma 566 con i seguenti:
"566. Al fine di incrementare gli importi delle borse di studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e di attuare quanto previsto dal successivo comma 566-ter, i cui oneri sono stimati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, è incrementato di 700 milioni di euro a decorrere dal 2023.
566-bis. Nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Serie Generale n. 172 della Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2001, a partire dall'anno accademico 2023-2024 l'importo delle borse di studio viene erogato in dodici rate mensili.
566-ter. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7 del medesimo decreto legislativo, le borse di studio sono erogate a tutte le studentesse e tutti gli studenti di età inferiore ai 25 anni con responsabilità genitoriale, così come dall'articolo 316 del codice civile.
566-quater. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il Ministero dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto all'integrazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 566, 566-bis e 566-ter.
566-quinquies. Agli oneri di cui al comma 566, con riferimento anche alle previsioni di cui al comma 3-ter, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2023 e 450 milioni per ciascuno degli 2024 e 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede:
a) per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
b) per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.619
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Al comma 566, sostituire le parole: "250 milioni", con le seguenti: "450 milioni".
Conseguentemente
il comma 64 dell'art.1 della presente Legge è soppresso.
1.620
Precluso
Al comma 566, sostituire le parole: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025" con le seguenti "per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In coerenza con i principi di autonomia finanziaria delle regioni, di cui decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, per garantire i livelli essenziali di prestazioni finalizzate ad assicurare gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità definiti dalla normativa, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 300 milioni a decorrere dal 2026".
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
1.621
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Al comma 566, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025» con le seguenti: « a decorrere dall'anno 2023; »
Conseguentemente dopo il comma 566, aggiungere il seguente:
566-bis. Al fine di sostenere l'accesso ai più alti gradi d'istruzione e formazione, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 al fine di garantire al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse.
Conseguentemente, al comma 853, sostituire le parole: 400 milioni, con le seguenti: 250 milioni.
1.622
Precluso
Al comma 566, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e detto incremento è destinato al potenziamento delle borse di studio per:
a) i ragazzi e le ragazze under 25, universitari fuori sede, in regola con gli esami;
b) gli studenti con ISEE non superiore ai 24.000 mila euro annui, fino alla prima sessione di esami;
c) le ragazze madri under 25, in regola con gli esami".
1.623
Precluso
Dopo il comma 566, aggiungere i seguenti:
566-bis. Al fine di dare attuazione ai livelli essenziali delle prestazioni, relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo con una dotazione pari a 900 milioni per l'anno 2023".
566-ter. Agli oneri derivanti dal comma 566-bis, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 900 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.624
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 566, aggiungere i seguenti:
«566-bis. Il Fondo per la diffusione della cultura della legalità, di cui ai commi 774-778 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è finanziato con 2 milioni di euro per l'anno 2023.»
Conseguentemente al comma 873 dell'articolo 1, sostituire le parole: "2.158.869 per l'anno 2023" con le seguenti: "158.869 per l'anno 2023".
1.625
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 566, aggiungere i seguenti:
«566-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n.234, come modificato dai commi 1 e 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro a favore dei Comuni.»
Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 64 dell'art. 1 della presente legge.
1.626
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 566, aggiungere i seguenti:
«566-bis. A decorrere dall'anno 2023 è incrementato di 5 milioni di euro il fondo per le mense biologiche di cui al comma 5-bis dell'art. 64 del decreto legge 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
566 ter). Agli oneri di cui al comma precedente, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui ai commi 873 e 874 dell'art.1 della presente Legge. »
1.627
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 566, aggiungere i seguenti:
«566-bis. All'articolo 1, comma 6, capoverso Art. 22 (Contratti di ricerca), della legge 29 giugno 2022, n.79, le parole: "La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati" sono soppresse.
566-ter). All'articolo 1, comma 297, dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2021, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 destinati alla stipula, al fine di svolgere attivita' di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, di contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 24 della l. n. 240 del 30 dicembre 2010, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.»
Conseguentemente
il comma 64 dell'art.1 della presente Legge è soppresso.
1.628
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 566, aggiungere il seguente:
«566-bis. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento:
a) dei contratti di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del numero di assegni di ricerca di cui al previgente art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, banditi dagli Atenei nel triennio 2020-2022;
b) destinato all'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del peso di ciascuna università con riferimento al criterio del costo standard di formazione per studente;
c) per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»
Conseguentemente
il comma 64 dell'art.1 della presente Legge è soppresso.
1.629
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 566, aggiungere il seguente:
«566-bis. Al fine di sostenere l'accesso ai più alti gradi d'istruzione e formazione, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 al fine di garantire al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse. »
Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1.630
Verducci, D'Elia, Manca, Crisanti, Rando
Precluso
Dopo il comma 566, aggiungere il seguente:
«566-bis. Al fine di consentire d'indire procedure per il conferimento di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come sostituito dall'articolo 14, comma 6-septies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nell'ambito del programma PRIN (Progetti di rilevante interesse nazionale) di cui al decreto direttoriale 2 febbraio 2022, n. 104, del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. »
Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di 350 milioni di euro annui per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
1.631
Precluso
Dopo il comma 566, inserire i seguenti:
"566-bis. Al fine di incentivare l'accesso dei giovani studiosi alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 340 milioni di euro per l'anno 2023, di 570 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1.390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, di cui:
a) 200 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024, 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 destinati alla stipula di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
b) 90 milioni di euro per l'anno 2023, 180 milioni di euro per l'anno 2024, 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 destinati all'assunzione di ricercatori universitari di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) 50 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024, 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 destinati all'assunzioni di professori universitari. Le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo di almeno un quinto per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18. Le procedure di cui al secondo periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente lettera, sono volte a valutare le competenze del candidato nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione.
566-ter. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 3-bis è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto degli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica, ovvero dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.
566-quater. Agli oneri derivanti dai commi 566-bis e 566-ter, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2023, di 570 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1.390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi di cui ai commi 873 e 874."
1.632
Precluso
Dopo il comma 579, aggiungere i seguenti:
579-bis. Qualora non trovi applicazione quanto previsto dal comma 579, le somme indicate alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposte a titolo di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di formazione professionale volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non concorrono comunque a formare il reddito per un importo non superiore a 8.000 euro annui.
579-ter. Agli oneri dal comma 579-bis, pari a 60 milioni di euro per il 2023, 65 milioni di euro per il 2024 e 70 milioni di euro dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»
1.633
Precluso
Sopprimere il comma 589.
Conseguentemente, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1993, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 è incrementato di 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
1.634
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 591, inserire i seguenti:
«591-bis. Al fine di coadiuvare lo svolgimento delle attività scientifiche, tecnologiche e di supporto alla ricerca degli enti pubblici di ricerca relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di consolidarne i risultati finali, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni di euro per l'anno 2024, di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinati all'assunzione di ricercatori, di tecnologi e di personale tecnico e amministrativo negli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del medesimo decreto.
591-ter. Con riferimento alle assunzioni di ricercatori e di tecnologi di cui al comma 1, le risorse di cui al presente articolo sono impiegate anche per la stabilizzazione dei contratti in essere, ivi inclusi i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante procedure selettive da effettuarsi ai sensi dell'articolo 12-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti i Ministri che esercitano la vigilanza sugli enti non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente articolo. »
Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di 385 milioni di euro per l'anno 2023, di 370 milioni di euro per l'anno 2024, di 350 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
1.635
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 591, inserire i seguenti:
«591-bis. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementare l'unitarietà dello sviluppo degli enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo destinato a incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, con uno stanziamento pari a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di cui:
a) 20 milioni di euro destinati alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo;
b) 25 milioni di euro destinati al personale ricercatore e tecnologo.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui al presente articolo, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale. »
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di 345 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro a decorre dall'anno 2024.
1.636
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Al comma 611, lettera b), dopo le parole: "del turismo intermodale" inserire le seguenti: ",e del ciclo turismo".
1.637
Barbara Floridia, Nave, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Al comma 611, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:
«c-bis) sostenere lo sviluppo e la diversificazione dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorirne l'inclusione sociale.».
Conseguentemente:
a) dopo il comma 611, inserire il seguente:
«611-bis. Per le finalità di cui al comma 611, lettera c-bis), è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.»;
b) al comma 612, dopo le parole: «Ministro del turismo» inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti per materia,» e dopo le parole: «di cui al comma 611» aggiungere, in fine, le seguenti: «, nonché dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 611-bis»;
c) al comma 873, sostituire le parole: «euro 2.158.869 per l'anno 2023, di euro 22.036.158 per l'anno 2024, di euro 31.387.272 per l'anno 2025» con le seguenti: «euro 158.869 per l'anno 2023, di euro 20.036.158 per l'anno 2024, di euro 29.387.272 per l'anno 2025»
1.638
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 612, aggiungere il seguente:
«612-bis. Dopo l'articolo 2 della legge 22 novembre 2017, n. 175, aggiungere il seguente:
"Art. 2-bis".
(Disciplina per il riordino delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti)
1. Sono vietati a tutte le imprese circensi e dello spettacolo, incluse le mostre itineranti di cani e di altri animali, nonché alle imprese circensi e dello spettacolo straniere transitanti nel territorio dello Stato, l'allevamento, la detenzione, l'addestramento e l'impiego di animali a scopo di lucro o per fini espositivi, nonché per lo svolgimento di attività di intrattenimento che non rispettano la natura e l'indole dell'animale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le imprese di cui al comma 1 comunicano alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il numero, il sesso e l'età degli animali posseduti. La stessa Direzione, con la collaborazione di enti nazionali preposti alla protezione degli animali, provvede a valutare la possibilità di una nuova collazione degli animali nel territorio nazionale.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è vietata ogni tipo di acquisizione di animali da parte delle imprese di cui al comma 1, compresa quella derivante dalla riproduzione degli esemplari detenuti. Ai fini della presente legge, per acquisizione di animali si intendono gli scambi, le cessioni gratuite, gli affitti, gli acquisti o la riproduzione di animali già detenuti, nonché l'acquisizione derivante da spostamenti di animali detenuti tra diversi circhi o tra diverse attività circensi appartenenti alla stessa impresa circense.
4. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sospensione della licenza per nove mesi e, in caso di recidiva, con la reclusione da uno a due anni o con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. In caso di mancata comunicazione dei dati degli animali posseduti, ai sensi del comma 2, si applica la sospensione della licenza per un anno e la multa da 25.000 euro a 50.000 euro. La violazione del divieto di cui al comma 3 è punita con la sospensione della licenza per un anno e con la reclusione da un minimo di due anni a un massimo di quattro anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è individuata, all'interno della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una sezione speciale con il compito di coadiuvare e di fornire assistenza alle imprese circensi nella dismissione e nella collocazione degli animali detenuti dalle stesse in strutture adeguate presso le quali non sono allestiti spettacoli che utilizzano animali.
6. Il decreto di cui al comma 5 individua, altresì, i compiti e le attività della sezione speciale ivi prevista, che si avvale della consulenza di un esperto in materie zoologiche, di un esponente delle associazioni di categoria del settore circense, di un rappresentante della Federazione italiana associazioni diritti animali e ambiente, nonché della collaborazione di enti nazionali preposti alla protezione degli animali.
7. Fino alla totale dismissione degli animali detenuti dalle imprese di cui al comma 1, le regioni, le province e i comuni, con proprio provvedimento, possono disporre nel territorio di competenza il divieto di esposizione e di spettacolo per circhi e spettacoli viaggianti, italiani o esteri, che fanno uso di animali, anche qualora le imprese siano in fase di riconversione.
8. Sono esclusi da qualsiasi contribuzione pubblica gli spettacoli dal vivo che utilizzano animali, anche operanti all'estero, comprese le esibizioni di tipo circense o durante le quali gli stessi animali possono provare dolore, sofferenza, angoscia o stress prolungato.
9. Con decreto del Ministro della cultura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, finalizzati all'acquisto e alla ristrutturazione delle attrezzature delle imprese circensi in fase di riconversione, alla tutela dello spettacolo circense, del teatro viaggiante e del teatro di burattini, marionette e pupi, nonché contributi in conto capitale per il risarcimento di danni conseguenti a eventi fortuiti. Con il medesimo decreto possono essere individuati i requisiti dei centri di accoglienza di cui al comma 10 ed eventuali forme di sostegno in loro favore.
10. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai precedenti commi, gli animali non più utilizzati dai circhi in fase di riconversione possono essere temporaneamente ospitati in centri di accoglienza.
11. L'erogazione dei contributi di cui al comma 9 è subordinata alla presentazione della documentazione attestante il non utilizzo di animali o un comprovato impegno in tale senso, nonché, con riferimento ai centri di accoglienza, alla presentazione di documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti.
12. Il comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è sostituito dal seguente:
"1-bis. Il decreto di cui al comma 1 destina graduali incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali, nonché di attività circensi in fase di riconversione e di esercenti di circo contemporaneo nell'ambito delle risorse ad essi assegnate"».
1.639
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 612, aggiungere il seguente:
"612-bis. All'articolo 2, comma 4, lettera h), della legge 22 novembre 2017, n. 175, sostituire le parole da: «al graduale superamento» fino alla fine della lettera con le seguenti: «al divieto di accesso alle risorse di cui al Fondo Unico dello Spettacolo»."
1.640
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 612, aggiungere il seguente:
«612-bis. All'articolo 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente: "7-ter. E' in ogni caso facoltà dei comuni prevedere forme regolamentate delle locazioni brevi e criteri di autorizzazione negli ambiti urbani, anche con l'integrazione degli strumenti urbanistici, per favorire e tutelare la locazione abitativa residenziale in luogo di quella turistica ed una disciplina equilibrata del territorio e del mercato delle locazioni per la salvaguardia delle locazioni di lunga durata. A tal fine la disciplina regolatoria adottata dal Comune prevede presupposti e limiti in relazione alle attività di locazione breve anche connessi alle temporalità consentite, alla finalità di integrazione del reddito del soggetto che concede in locazione l'immobile con questa modalità, alla limitazione ad un solo immobile."»
1.641
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 612, inserire il seguente:
«612-bis. Le piattaforme di commercializzazione sono responsabili in solido in ipotesi di mancato o falso inserimento del codice da parte del soggetto gestore dell'immobile, in fase di registrazione dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 13-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»
1.642
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Al comma 615, lettera a), premettere la seguente:
"0a) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 81, primo comma, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126», le parole da: «sono escluse» fino a: «legge 16 dicembre 1991, n. 398» sono soppresse. "
Conseguentemente:
a) alla lettera a) del medesimo comma, sostituire le parole: «al 31 marzo 2023» con le seguenti: «al 30 giugno 2023»;
b) alla lettera b) del medesimo comma, sostituire le parole: «e a 35 milioni» con le seguenti: «e a 85 milioni»;
c) dopo il comma 615, aggiungere il seguente: «615-bis. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 80 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine»;
d) al comma 873, sostituire le parole: «400 milioni di euro l'anno a decorre dall'anno 2023» con le seguenti: «270 milioni di euro per l'anno 2023 e 2024 e 400 milioni di euro a decorre dall'anno 2025».
1.643
Precluso
Al comma 615, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 10.000 euro con le seguenti 31 dicembre 2023. Per l'anno 2023, il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 15.000 euro.;
b) alla lettera b), sostituire le parole e a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023 con le seguenti e a 50 milioni di euro per l'anno 2023.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2023.
1.644
Precluso
Dopo il comma 615, aggiungere il seguente:
6-bis. Per fare fronte alla crisi economica derivante dall'aumento dei costi dell'energia e incentivare l'impiego di fonti di energia rinnovabile, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese documentate relative all'acquisto e installazione di impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma. Agi oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.645
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 615, aggiungere i seguenti:
«615-bis. Alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023 e 2024, che costituisce tetto di spesa, per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di accesso al contributo e le modalità di erogazione del contributo stesso.
615-ter. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici e, in particolare, di impianti natatori, possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto. »
Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 320 milioni di euro per l'anno 2023 e 2024 e di 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2025.
1.646
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 615, aggiungere i seguenti:
"615-bis. Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: «con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 80 milioni di euro per il triennio 2023, 2024 e 2025».
615-ter. Al fine di incentivare l'attività motoria e di sostenere gli enti sportivi dilettantistici, all'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, le parole: «per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento per un importo massimo di 400 euro l'anno»."
Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorre dall'anno 2023 con le seguenti: 250 milioni di euro fino all'anno 2025 e 350 milioni di euro l'anno a decorre dall'anno 2026.
1.647
Precluso
Al comma 616, sostituire le parole 25 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti 100 milioni di euro per l'anno 2023.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 75 milioni di euro per l'anno 2023.
1.648
Precluso
Sostituire il comma 630 con i seguenti:
630. All'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La Carta elettronica è utilizzabile, altresì, nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero della cultura che definiscano condizioni di reciprocità".
630-bis. Al fine di garantire il più ampio utilizzo della Carta di cui al comma 630, nonché per promuovere le convenzioni con gli Stati membri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente,
1) Sopprimere il comma 632;
2) Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 630 e 630-bis, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2023, 6 milioni di euro per l'anno 2024 e 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2024 e 8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2023, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 130 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.649
Precluso
Sopprimere il comma 635
Conseguentemente, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1993, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 è incrementato di 0,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
1.650
Precluso
Sopprimere il comma 636.
Conseguentemente, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1993, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, è incrementato di 0.7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
1.651
Verducci, D'Elia, Manca, Crisanti, Rando
Precluso
Dopo il comma 636, aggiungere i seguenti:
«636-bis. In attuazione degli articoli 3 e 9 della Costituzione il Ministero della cultura con proprio decreto adotta un regolamento per istituire nuove ed ulteriori modalità di ingresso gratuito in tutti gli istituti e luoghi della cultura statali come definiti dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni. Le nuove modalità devono prevedere almeno tre pomeriggi settimanali, per non meno di 15 ore settimanali, di gratuità per tutti i cittadini residenti nella provincia in cui si trova il museo o luogo della cultura statale. Il Ministero della cultura potrà anche prevedere il rilascio di una tessera annuale per l'ingresso gratuito ai musei e luoghi della cultura che ne certifichi la residenza in quella provincia e, quindi, il diritto alla gratuità. Il costo della tessera non potrà superare i due euro l'anno.
636-ter. Per le finalità di cui al comma 636-bis, è stanziato un contributo straordinario di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. »
Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023.
1.652
Verducci, D'Elia, Manca, Crisanti, Rando
Precluso
Dopo il comma 636, aggiungere i seguenti:
"636-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive integrazioni e modificazioni, il comma 1 è sostituito con il seguente:
«1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 8 milioni a decorrere dall'anno 2023, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 2 milioni di euro nei tre anni d'imposta».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. "
Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 397 milioni.
1.653
Verducci, D'Elia, Manca, Crisanti, Rando
Precluso
Dopo il comma 636, aggiungere i seguenti:
«636-bis. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto alla crisi del settore dello spettacolo dal vivo, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i titoli di ingresso agli spettacoli di musica popolare contemporanea, teatrali e cinematografici, sono assoggettati all'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. »
Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 365 milioni.
1.654
Verducci, D'Elia, Manca, Crisanti, Rando
Precluso
Dopo il comma 636, aggiungere i seguenti:
«636-bis. Al fine di incentivare il mercato dell'arte italiano, i giovani artisti e favorire gli operatori che operano nel settore, per le erogazioni in denaro effettuate negli anni 2023 e 2024 per l'acquisto di opere di artisti viventi e residenti fiscalmente in Italia è corrisposto un credito d'imposta, nella misura del 25 per cento delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e per due annualità consecutive.
636-ter. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile alle persone fisiche e agli enti non commerciali e nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui ai soggetti titolari di reddito d'impresa. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. »
Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 395 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1.655
D'Elia, Verducci, Manca, Crisanti, Rando
Precluso
Dopo il comma 636, aggiungere i seguenti:
"636-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per gli acquisti dei beni culturali notificati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, spetta un credito d'imposta, per l'acquisto dei beni, nella stessa misura prevista dal comma 1.».
b) al comma 2, le parole: «comma 1», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»."
Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 397 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1.656
D'Elia, Verducci, Manca, Crisanti, Rando
Precluso
Dopo il comma 636, aggiungere i seguenti:
«636-bis. Il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 è incrementato di 100 milioni di euro a decorre dall'anno 2023. »
Conseguentemente, al comma 733, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023.
1.657
D'Elia, Verducci, Manca, Crisanti, Rando
Precluso
Dopo il comma 636, aggiungere i seguenti:
«636-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è rifinanziato con un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.»
Conseguentemente, al comma 733 sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 390 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
1.658
D'Elia, Verducci, Manca, Crisanti, Rando
Precluso
Dopo il comma 636, aggiungere i seguenti:636-bis. A decorre dall'anno 2023, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2016, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.
636-ter. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorre dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 733
1.659
D'Elia, Verducci, Manca, Crisanti, Rando
Precluso
Dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:
639-bis. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2023 e 2024. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito d'imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato in 40 milioni di euro per il 2024 e per il 2025.
639-ter. Il credito d'imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni:
a) la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione;
b) il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
c) il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo d'imposta successivo;
d) l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui alla lettera a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata;
e) in caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili), come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873 della presente legge. «
1.660
D'Elia, Verducci, Manca, Crisanti, Rando
Precluso
Dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:
«639-bis. Al fine di sostenere la diffusione della lettura, l'informazione, l'alfabetismo, l'innovazione tecnologica e sociale, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15 è incrementato di 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023.
639-ter. Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, il fondo di cui all'articolo 22, comma 7-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. »
Conseguentemente, al comma 733, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023.
1.661
Precluso
Dopo il comma 642, aggiungere il seguente:
642.bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 380 e segg. della legge 24 dicembre 2012, n. 288, la quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni montani con popolazione fino a 3.000 abitanti, destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale non è dovuta. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 26 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.662
Precluso
Sopprimere il comma 644.
Conseguentemente, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1993, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 è incrementato di 0,7 milioni di euro per l'anno 2023.
1.663
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 646, aggiungere i seguenti:
«646-bis. Al fine di contrastare ulteriormente i fenomeni d'intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza e promuovere la cultura dell'informazione e della condivisione delle differenze attraverso la promozione di spazi di partecipazione e dialogo responsabile, sviluppare l'accettazione delle diversità, conoscere le manifestazioni della violenza e gli argomenti usati per normalizzarla, è istituito il «Fondo per contrasto ai "discorsi d'odio"».
646 ter). Il fondo di cui al comma precedente, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, è destinato alle scuole secondarie superiori per l'acquisto di libri, quotidiani, prodotti digitali per la promozione delle diverse attività di cui al comma precedente.
646 quater). Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le attività finanziabili, nonché le linee guida per la relativa organizzazione.
646 quinquies). Entro trenta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 646 quater), il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023, destinate alle scuole secondarie di secondo grado che presentino uno o più progetti di cui ai commi da 646 bis) a 646 quater).
646 sexies). Le scuole secondarie di secondo grado destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti.»
Conseguentemente,
il comma 64 dell'art.1 della presente Legge è soppresso.
1.664
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 646 aggiungere il seguente:
"646-bis. A partire dall'anno 2023, l'ammontare del Fondo previsto dall'articolo 22, comma 7-quater del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è aumentato a 20 milioni di euro annui.
646-ter All'articolo 22, comma 7-quater, primo capoverso, sostituire le parole: «destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari» con le seguenti parole: «destinato al sostegno dei Sistemi bibliotecari, alla transizione digitale delle biblioteche e alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario. In particolare, sono finanziati progetti sostenibili nel tempo che riguardano:
a) il superamento del digital divide e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;
b) la cooperazione bibliotecaria per la diffusione di buone pratiche, anche in grado di aiutare il superamento degli squilibri territoriali rispetto allo sviluppo delle biblioteche;
c) l'integrazione delle reti bibliotecarie con soggetti appartenenti al mondo della scuola, al mondo della cultura, al terzo settore.».
646-quater. All'articolo 22, comma 7-quater, nel secondo capoverso, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti parole: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
646-quinquies. Agli oneri di cui al comma 646-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. "
1.665
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 646, aggiungere il seguente:
"646-bis. All'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «2 milioni di euro annui» sono inserite le seguenti: «per gli anni dal 2020 al 2022 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
646-ter. All'articolo 1, comma 360, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «presente legge» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
646-quater. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. "
1.666
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 650, aggiungere il seguente:
"650-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». "
1.667
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 650, aggiungere il seguente:
"650-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2022». "
1.668
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 650, aggiungere il seguente:
"650-bis. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato per ulteriori tre anni, fino all'anno 2025.
650-ter. Per espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
650-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 873. «
1.669
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 659, aggiungere il seguente:
«659-bis. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021, 2023 e 2024";
b) al secondo periodo, le parole: "2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021, 2023 e 2024"; »
1.670
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 659, aggiungere il seguente:
"659-bis. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con invalidità pari o superiore all'80 per cento nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito».
659-ter. Le disposizioni di cui al comma 659-bis, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.
659-quater Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. "
1.671
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 659, aggiungere il seguente:
«659-bis. A decorrere dall'anno 2023 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di ulteriori 1.000.000 euro annui.
659-ter. Nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della legge n. 407 del 1998, come modificato dal comma 1, è autorizzato l'aumento proporzionale del numero di borse di studio mentre restano invariate le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.
659-quater. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »
1.672
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 659, aggiungere il seguente:
"659-bis. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2023 e 2024»;
b) al secondo periodo, le parole: «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2023 e 2024». "
1.673
Enrico Borghi, Alfieri, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 662, inserire i seguenti:
«662-bis. Allo scopo di valorizzare la capacità strategica e industriale della Difesa, mantenendo e incrementando le competenze in settori ad alta intensità tecnologica anche ricorrendo al partenariato pubblico-privato, per la realizzazione di interventi di ammodernamento, è autorizzato, a favore dell'Agenzia industrie difesa, un contributo di euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 per l'anno 2024.
662-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 662-bis, pari a euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873, della presente legge.»
1.674
Enrico Borghi, Alfieri, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 662, inserire il seguente:
«662-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 730, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stanziate per l'anno 2021, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nell'anno 2023 al Ministero della difesa.".
1.675
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 662 aggiungere il seguente:
"662-bis. Allo scopo di valorizzare la capacità strategica e industriale della Difesa, mantenendo e incrementando le competenze in settori ad alta intensità tecnologica anche ricorrendo al partenariato pubblico-privato, per la realizzazione di interventi di ammodernamento, è autorizzato, a favore dell'Agenzia industrie difesa, un contributo di euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 per l'anno 2024.
662-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. «
1.676
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Al comma 664, sostituire le parole: «di 350.000 euro annui» con le seguenti: «di 1,7 milioni di euro annui. »
Conseguentemente, le disponibilità del Fondo di cui al comma 873, sono ridotte di 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
1.677
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 664, inserire il seguente:
«664-bis. Al fine di provvedere alle esigenze dei Centri recupero animali selvatici è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui ai commi 873 e 874 dell'art. 1 della presente Legge. »
1.678
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Al comma 669, sostituire le parole: «3 marzo, » con le seguenti: «31 dicembre. »
1.679
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Al comma 674, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni. »
Conseguentemente, ridurre il fondo di cui al comma 873, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
1.680
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 675, aggiungere il seguente:
"675-bis. All'articolo 96, comma 1, quinto periodo, della legge 21 novembre 2000 n. 342, dopo le parole: «Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri» sono inserite le seguenti: «, nonché materiale e attrezzatura di soccorso». "
1.682
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 679, inserire i seguenti:
«679-bis. Al fine di rafforzare i servizi e gli interventi finalizzati all'inclusione sociale dei cittadini stranieri, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, con uno stanziamento complessivo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2023, un Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini stranieri, ripartito per l'80 per cento tra le regioni.
679-ter. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 8733, della presente legge.»
1.683
Verducci, Alfieri, Enrico Borghi, Delrio, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 679, inserire il seguente:
«679-bis. Al fine di garantire l'improrogabile esigenza di salvaguardare la vita dei migranti in mare, a prescindere dalle motivazioni economiche, politiche, sociali o ambientali che ne hanno determinato la fuga dal proprio paese, è istituito un fondo per la ricerca e il soccorso dei naufraghi in mare con la dotazione di 700 milioni di euro a decorrere dal 2023.»
1.684
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Al comma 680, sostituire le parole: «fino al 27 marzo 2023» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023; »
Conseguentemente, sostituire il comma 681 con il seguente:
«681. Agli oneri derivanti dal comma 680, pari a 9.089.672 euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 2.272.418,14 euro a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al medesimo comma 1 e quanto a 6.817.254 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 873, della presente legge.»
1.685
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 681, aggiungere i seguenti:
«681-bis. A partire dal 1 gennaio 2023 è revocato il "Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana".
681 ter). E' istituito un Fondo di supporto all'attività delle missioni di ricerca e di soccorso in mare, con una dotazione iniziale di 11 milioni di euro per l'anno 2023.
681 quater). Ai maggiori oneri derivanti dai commi 681 bis) e 681 ter), pari a 11 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui ai commi 873 e 874 dell'art.1 della presente Legge.»
1.686
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 681, aggiungere i seguenti:
«681-bis. Al fine di ridurre progressivamente il ruolo dell'accoglienza straordinaria per i richiedenti asilo e rifugiati e riportare, anche attraverso una adeguata programmazione, come previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, la rete d'accoglienza dentro un sistema unico, diffuso sul territorio e gestito dai comuni, in collaborazione con il terzo settore, gli stanziamenti annui in favore del Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo (FNPSA), destinati a sostenere con priorità lo sviluppo dei programmi afferenti alla rete SAI (Sistema Accoglienza Integrazione), sono incrementati di 250 milioni di euro per il 2023, di 500 milioni di euro per il 2024 e di 750 milioni di euro per il 2025.
681 ter) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente valutati nel limite massimo di spesa pari a 250 milioni di euro per il 2023, di 500 milioni di euro per il 2024 e di 750 milioni di euro per il 2025., si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore all'otto per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»
1.687
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 681, aggiungere il seguente:
«681-bis. Per rafforzare i servizi e gli interventi di inclusione sociale dei cittadini stranieri, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini stranieri, da questi ripartito per l'80 per cento tra le regioni, con uno stanziamento complessivo pari a 400 milioni di euro per il 2023.»
Conseguentemente,
sopprimere il comma 64 dell'art.1 della presente Legge
1.688
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 681, aggiungere il seguente:
«681-bis. Per rafforzare i servizi per l'immigrazione e rendere efficaci le procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno, si dispone l'ampliamento del personale di questure e prefetture per un totale di 1.200 persone da inserire negli organici degli uffici territoriali delle rispettive amministrazioni.»
Conseguentemente
sopprimere il comma 64 dell'art.1 della presente Legge.
1.689
Barbara Floridia, Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Sopprimere il comma 684.
1.690
Barbara Floridia, Scarpinato, Lopreiato, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Al comma 684 apportare le seguenti modifiche:
«a) alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: «al procuratore generale presso la corte di appello di Roma.» con le seguenti: al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dopo avere acquisito informazioni dal procuratore della repubblica distrettuale competente per il territorio in cui si trova il soggetto da sottoporre al controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione.»;
b) alla lettera a), dopo il numero 2) inserire i seguenti:
"2-bis) al comma 2-ter le parole: «dal procuratore generale di cui al comma 2» sonosostituite dalle seguenti: «dal procuratore nazionale di cui al comma 2 dopo avere acquisito informazioni dal procuratore della repubblica distrettuale presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado»";
2-ter) al comma 2-quater sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo le parole: «al procuratore generale di cui al comma 2 e» sono soppresse;
2) al secondo periodo le parole: «procuratore generale»sono sostituite dalle seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»;
c) alla lettera b), capoverso "Art.4-bis", al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: «risultano sussistenti le condizioni di cui al medesimo comma 1» con le seguenti: «sussistono specifici e concreti elementi informativi che rendono assolutamente indispensabile l'attività di prevenzione mediante le intercettazioni di cui al medesimo comma 1,»;
2) sostituire le parole: «sono indicate le ragioni che rendono necessaria la proroga.» con le seguenti: «deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni.»
d) alla lettera b), capoverso "Art. 4-bis" al comma 2, sostituire le parole: «procuratore generale presso la corte di appello di Roma» con le seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»:
e) alla lettera b), capoverso "Art.4-bis" al comma 3 sostituire le parole: «procuratore generale presso la corte di appello di Roma» con le seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»;
f) alla lettera b), capoverso "Art. 4-bis" al comma 4 sostituire le parole: «il procuratore generale presso la corte di appello di Roma autorizza» con le seguenti: «il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo autorizza, quando sussistono specifici e concreti motivi che rendono indispensabile l'attività di prevenzione,»;
g) alla lettera b), capoverso "Art. 4-bis", sopprimere il comma 6.».
1.691
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 684, inserire i seguenti:
"684-bis. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2023.
684-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 684-bis possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al potenziamento delle sale operative della Polizia municipale e all'installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.
684-quater. Nel Fondo di cui al comma 684-bis confluiscono le risorse del fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; il fondo è altresì alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
684-quinquies. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 684-bis, sono individuati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
684-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 684-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873."
1.692
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 684, inserire i seguenti:
«684-bis. Al fine di potenziare i servizi per l'immigrazione e rendere efficaci le procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno, il personale di Questure e Prefetture è incrementato di 1.200 unità da inserire negli organici degli uffici territoriali delle rispettive amministrazioni.
684-ter. Agli oneri di cui al comma 684-bis, pari 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 873, della presente legge.»
1.693
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 690, aggiungere il seguente:
«690-bis. Ai fini di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 2.1 è aggiunto il seguente: "2.1-bis. Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica relative alla sostituzione o acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale con impianti a pompe di calore sono pari all'80%, parimenti la sostituzione con caldaie a condensazione a gas è pari al 30 per cento"»
Conseguentemente,
sopprimere il comma 64 dell'art.1 della presente Legge.
1.694
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 690, aggiungere il seguente:
«690-bis. Ai fini di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento negli edifici pubblici nelle procedure di affidamento tramite convenzione con Consip, al comma 1 dell'articolo 26 della legge n. 448 del 1999, aggiungere in fine le seguenti parole: "I capitolati tecnici delle convenzioni per le gare del servizio energia devono prevedere criteri premianti per offerte e tecnologie a emissioni zero nella direzione della decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici".»
1.695
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 690, inserire i seguenti:
«690-bis. Al fine di supportare la riconversione del parco circolante in ambito aziendale verso veicoli a zero emissioni, limitatamente agli anni 2023 e 2024, per i veicoli di categoria M1 il cui atto di acquisto e noleggio è sottoscritto dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata:
a) al 100 per cento per autovetture di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km;
b) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;
c) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale.
690-ter. Per il biennio di cui al comma 690-bis, la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km.
690-quater. La deducibilità degli oneri di cui al presente articolo è riconosciuta per i successivi quattro anni dall'atto di acquisto e per i successivi tre anni dall'atto di noleggio.
690-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 690-bis, 690-ter e 690-quater, quantificati complessivamente in 247 milioni di euro, per gli anni 2024 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873, della presente legge.»
1.696
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Sostituire i commi 695, 696, 697, 698, 699 e 700, con i seguenti:
«695. Al fine di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola e di arrestare il consumo di suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione degli eventi di dissesto idrogeologico, delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, della riduzione dei fenomeni che causano erosione e perdita di materia organica e di biodiversità, in coerenza con l'obiettivo stabilito dall'Unione europea del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 20 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti.
696. Al fine di definire un quadro aggiornato delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione locale, i comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati circa le previsioni vigenti non attuate, che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
697. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano opportuni criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo, coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare su scala comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni immediatamente operative, tenendo conto della percentuale complessiva di consumo di suolo rispetto alla superficie comunale, delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati.
698. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, come eventi pluviometrici estremi, favorendo il riequilibrio ambientale e la permeabilità dei suoli, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano misure finalizzate a riportare i suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano ad un livello di funzionalità corrispondente alla loro naturale potenzialità attraverso interventi di rinaturalizzazione e de-impermeabilizzazione, secondo il principio di «saldo zero» del consumo di suolo.
699. Le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici vigenti o in variante degli stessi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno validità quinquennale; decorso tale termine senza che siano state avviate le procedure autorizzative per la loro attuazione, le suddette previsioni decadono. I comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dal presente articolo, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo di entità superiore a quella prevista ai sensi del comma 697.
700. Qualora il comune non abbia fornito i dati di cui al comma 696 o non rispetti le percentuali di riduzione dei consumo di suolo definite dalla regione ai sensi del comma 697, ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, non può procedere ad interventi edilizi e all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino ulteriore consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti eventualmente adottati che comportino nuovo consumo di suolo.
700 bis). Il monitoraggio del consumo di suolo è effettuato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e a ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici, che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
700 ter). La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo di cui al comma 7 sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, nel proprio sito internet istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell'ISPRA, i comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito internet istituzionale del medesimo Istituto, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia. Entro i successivi trenta giorni l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati, previa verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale di cui al comma 1. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
700 quater). Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli interventi derivanti dalle Misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e quelli di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali e tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica o di verifica di assoggettabilità, non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale.
700 quinquies). Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo.
700 sexies). Ai fini di consentire la programmazione ed il finanziamento degli interventi di cui al comma 4 del presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il contrasto al consumo di suolo» con l'assegnazione di uno stanziamento di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027.
700 septies). Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 11 a favore delle regioni e delle province autonome, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e quelli ad essi collegati e di revoca delle risorse. »
1.697
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Sostituire il comma 697 con il seguente:
«697. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria e della regione Campania, in ragione degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, è disposta l'assegnazione di 120 milioni di euro per l'anno 2024 e di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tale assegnazione è considerata nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.»
Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 1, comma 873 di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
1.698
Barbara Floridia, Di Girolamo, Sironi, Trevisi, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Turco
Precluso
Al comma 697, dopo le parole: «connessi fenomeni», inserire le seguenti: «, con particolare riferimento ai fenomeni franosi,».
1.699
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Al comma 698, sostituire le parole da: «alle autorità di bacino distrettuali, » fino a: «della Sardegna e della Sicilia» con le seguenti: «all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale» e sopprimere le parole da: « , così ripartito fino alla fine del comma; »
Conseguentemente, sostituire il comma 699 con il seguente: «699. Alla copertura degli oneri di cui al comma 698 pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 873, come rifinanziato dalla presente legge.»
1.700
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 700, aggiungere il seguente:
«700-bis. All'Articolo 10-bis della legge 120 del 2020, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito con il seguente:
"1. L'art.41 del D.P.R.6 giugno 2001 n.380 s.m.i., è sostituito come segue: "In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate";
b) l comma 3 è sostituito con il seguente:
"3. Se i provvedimenti repressivi del Comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1, il ricorrente a pena di improcedibilità notifica il ricorso all'ufficio del Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2";
c) il comma 4 è sostituito con il seguente:
"4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, alle procedure di demolizione degli abusi edilizi accertati prima della loro entrata in vigore."»
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2023: - 5.000.000
2024: - 5.000.000
2025: - 5.000.000
1.701
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 700, aggiungere i seguenti:
«700-bis. Ai fini dello sviluppo, della valorizzazione e della tutela delle zone umide è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il "Fondo per la tutela e la valorizzazione delle zone umide", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
700 ter) Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 1 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse.
700 quater) Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui a precedenti commi si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge. »
1.702
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 700 aggiungere i seguenti:
«700-bis. Ai fini dello sviluppo, della valorizzazione e della tutela delle zone umide della Sardegna è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2023.
700 ter) Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 700 bis) a favore dei comuni, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse.»
Conseguentemente,
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2023: - 20.000.000
1.703
Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 700, inserire il seguente:
«700-bis. Al fine di ampliare i livelli di intervento di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali a decorrere dall'anno 2023 il Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 5 milioni di euro. Ai maggiori oneri di cui al presente comma pari a 5 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 873, come rifinanziato dalla presente legge.»
1.704
Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 700, inserire i seguenti:
"700-bis. Il Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le predette risorse sono ripartite nel settore di spesa relativo alla difesa del suolo e al dissesto idrogeologico. Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 30 giugno 2023.
700-ter. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali, all'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».
700-quater. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
700-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 700-bis, 700-ter e 700-quater, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2023, 320 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873, della presente legge."
1.705
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 700, inserire i seguenti:
«700-bis. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, di consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e/o aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con dotazione di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
700-ter. Il Fondo di cui al comma 700-bis è destinato ai comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, organizzano e attuano entro il 31 dicembre 2024 una o più reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, compresi gli organismi collettivi, acquistando eventualmente adeguate attrezzature in linea con il decreto ministeriale 23 giugno 2022 e impianti di compostaggio, anche avvalendosi di figure qualificate specifiche quali ad esempio periti agrari, agronomi, coltivatori diretti, cooperative agricole, tecnici ambientali.
700-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 700-bis e 700-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873, della presente legge.»
1.706
Precluso
Sopprimere il comma 702.
Conseguentemente, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1993, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
1.707
Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 706 inserire il seguente:
«706-bis. Al fine di preservare la competitività del sistema economico a fronte dei rincari dei costi energetici, i titolari di impianti di produzione energetica fossile destinano una quota della produzione degli impianti, a prezzi calmierati, al sostegno delle attività produttive energivore e delle comunità dei territori in cui tali impianti sono localizzati. Con specifico decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce modalità, beneficiari e regole tecniche.»
1.708
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 708, aggiungere il seguente:
«708-bis. Per meglio garantire le attività delle Aree Marine Protette di cui all'Atto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 'Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità', trasmesso il 5 ottobre 2022 e per rispondere altresì all'esigenza di supportare i progetti del PNRR relativi alle Aree Marine Protette (digitalizzazione delle aree marine protette, monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico, ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini), si stanzia la somma di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire tra le Aree Marine Protette istituite.»
Conseguentemente,
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2023: - 2.000.000
2024: - 2.000.000
2025: - 2.000.000
1.709
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 708, aggiungere i seguenti:
«708-bis. Al fine di aumentare il valore naturalistico della Rete Natura 2000, quale principale strumento della politica dell'Unione Europa per la conservazione della biodiversità, in particolare è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 per il cofinanziamento del progetto di recupero dell'area umida della Doganella, del Comune di Rocca Priora (RM), inclusa nel perimetro della Zona Speciale di Conservazione (ZSC IT6030018) "Cerquone-Doganella" della Rete Natura 2000.
708 ter) Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal comma 873 dell'art.1 della presente legge.»
1.710
Precluso
Sopprimere il comma 717.
Conseguentemente, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1993, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 è incrementato di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
1.711
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 729, aggiungere il seguente:
«729-bis. Al fine di ottemperare gli impegni assunti dall'Italia a più riprese in sede internazionale, viene stanziato un contributo di 208 milioni di euro a favore del Fondo Globale per la lotta contro Aids, tubercolosi e malaria per il periodo 2023-2025.
729 ter) Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui a precedenti commi si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge.»
1.712
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 729, aggiungere il seguente:
«729-bis. All'articolo 30 della Legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70% del RNL per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo come definito in sede OCSE-DAC, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce il percorso di graduale adeguamento e indica gli stanziamenti che saranno inseriti nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei ministeri interessati, a partire dall'anno finanziario 2024.".»
1.713
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 729, aggiungere il seguente:
«729-bis. Al fine di assicurare un riallineamento con gli obiettivi di finanziamento concordati a livello internazionale per l'aiuto pubblico allo sviluppo e le iniziative di cooperazione internazionale che permetta di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70% del RNL, si dispone in favore dell'aiuto pubblico allo sviluppo un finanziamento annuale pari a 5,3 miliardi di euro per il 2023, e 6,3 miliardi di euro per il 2024.»
1.714
Alfieri, Enrico Borghi, Delrio, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 729, inserire i seguenti:
«729-bis. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più vulnerabili e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, fermo restando l'accordo di prestito di cui all'articolo 13, comma 6-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché gli accordi di prestito di cui all'articolo 1, comma 638, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 1, comma 384 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1,9 miliardi di diritti speciali di prelievo, da erogare a tassi di mercato, tramite il Resilience and Sustainability Trust, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
729-ter. Sul prestito autorizzato dal comma 729-bis è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»
1.715
Alfieri, Enrico Borghi, Delrio, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 729, inserire i seguenti:
«729-bis. Al fine di combattere la diffusione e il contagio dell'AIDS, della malaria e della tubercolosi il Fondo globale per la lotta a queste tre malattie è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
729-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 729-bis pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873, della presente legge.»
1.716
Alfieri, Enrico Borghi, Delrio, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 729, inserire i seguenti:
«729-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), un fondo di contrasto agli effetti delle crisi globali, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per le annualità 2024 e 2025, per interventi straordinari volti a sostenere la risposta alle sfide globali e alle conseguenze delle crisi climatica, alimentare ed energetica in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo.
729-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 729-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni per gli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873 della presente legge.»
1.717
Alfieri, Enrico Borghi, Delrio, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 729, inserire il seguente:
"729-bis. All'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del RNL per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo come definito in sede OCSE-DAC, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce il percorso di graduale adeguamento e indica gli stanziamenti che saranno inseriti nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati, a partire dall'anno finanziario 2024»."
1.718
Alfieri, Enrico Borghi, Delrio, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 729, inserire i seguenti:
«729-bis. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e in osservanza dell'articolo, 1 comma 381, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 76 milioni di euro per l'anno 2024, di 299 milioni di euro per l'anno 2025 e di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.
729-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 729-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 76 milioni di euro per l'anno 2024, 299 milioni di euro per l'anno 2025 e 349 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873 della presente legge.»
1.719
Alfieri, Enrico Borghi, Delrio, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 729, inserire i seguenti:
«729-bis. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione anche nell'ambito della ricerca e della promozione del ruolo centrale dell'Italia nella valorizzazione del dialogo interculturale e internazionale dei Paesi dell'area del Mediterraneo, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 200.000 euro per l'anno 2023 per sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici delle edizioni precedentemente svolte della Conferenza annuale già prevista dall'articolo 7, comma 1-bis del decreto 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
729-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 729-bis, pari a 200 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873, della presente legge.»
1.720
La Marca, Giacobbe, Alfieri, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 729, inserire i seguenti:
«729-bis. I proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, introdotto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono riassegnati nella misura del 60 per cento, a decorrere dall'anno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
729-ter. Una quota pari al 30 per cento dei predetti proventi è destinata all'adeguamento stipendiale degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, come definito nell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
729-quater. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce le restanti risorse ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze agli uffici dei consolati di ciascuna circoscrizione consolare che hanno ricevuto il versamento del contributo di 300 euro di cui al comma 729-bis in proporzione ai versamenti ricevuti. Le somme riassegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, dando priorità allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari e all'assunzione di personale a contratto, al fine di agevolare e migliorare l'erogazione dei servizi ai cittadini all'estero e agevolare il sostegno alla presenza delle imprese italiane nei mercati esteri.»
1.721
Alfieri, Enrico Borghi, Delrio, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 729, inserire i seguenti:
"729-bis. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 5, il numero: «2022» è sostituito dal seguente: «2023»;
b) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente
«2-bis. L'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo, volte a promuovere lo sviluppo sostenibile nei Paesi partner, a imprese selezionate mediante procedure comparative pubbliche. I requisiti e i criteri per la selezione, realizzazione, gestione e rendicontazione delle iniziative finanziate o cofinanziate dall'Agenzia sono stabiliti dal comitato congiunto, sulla base dei princìpi e delle finalità della presente legge, degli standard internazionali in materia di diritti umani, di lavoro dignitoso, di responsabilità sociale e di tutela ambientale.».
729-ter. All'articolo 16 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, il comma 3 è abrogato."
1.722
La Marca, Alfieri, Enrico Borghi, Delrio, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 729, inserire i seguenti:
"729-bis. Nei limiti della dotazione organica come rideterminata dal secondo periodo, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire uno o più concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti e ad assumere fino a 100 dipendenti della seconda area, posizione economica F2, per l'anno 2023 e fino a 420 dipendenti della terza area, posizione economica F1, per l'anno 2024. Nella terza colonna della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, dal 1° ottobre 2023, i numeri: «1.811», «3.303» e «4.613» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «1.911», «3.403» e «4.713» e, dal 1° ottobre 2024, i numeri: «1.473», «3.303» e «4.613» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «1.893», «3.823» e «5.133». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 862.793 per l'anno 2023, di euro 7.583.153 per l'anno 2024 e di euro 19.979.093 annui a decorrere dall'anno 2025.
729-ter. È autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2023 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.
729 - quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 729-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, 9 milioni di euro per l'anno 2024 e 21 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873, della presente legge."
1.723
La Marca, Giacobbe, Alfieri, Enrico Borghi, Delrio, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 729, inserire i seguenti:
"729-bis. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, con riguardo all'Area funzionale II, è incrementata di duecento unità. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato, per il triennio 2022-2024, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di duecento unità da inquadrare nell'Area funzionale II, fascia retributiva F2.
729-ter. Per le finalità di cui al comma 729-bis sono autorizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge, le immissioni nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tramite appositi concorsi per titoli ed esami, dei candidati, in possesso dei requisiti previsti nei relativi bandi di concorso, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui all'articolo 160, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente la data di cessazione dal servizio medesimo.
729-quater. Le procedure concorsuali di cui al comma 2 sono fissate con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.
729-quinquies. Il personale a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, con le modalità di cui al comma 1, e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del medesimo comma, nel limite massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento del limite massimo di duecento unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
729-sexies. Il personale a contratto immesso nei ruoli ai sensi del comma 1 è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.
729-septies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 729-bis, 729.ter, 729-quater, 729-quinquies e 729-septies, valutato nel limite massimo di 1.899.567 euro per gli anni 2022 e 2023 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
1.724
La Marca, Giacobbe, Alfieri, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 729, inserire i seguenti:
«729-bis. Ai cittadini italiani residenti all'estero che attestino la loro iscrizione all'AIRE è riconosciuta una riduzione del 15 per cento, per gruppi non inferiori a 2 persone, e del 20 per cento, per gruppi non inferiori a 5 persone, sul prezzo del viaggio aereo realizzato con voli della compagnia Alitalia, nonché sul prezzo del viaggio ferroviario realizzato con treni del Gruppo Ferrovie dello Stato.
729-ter. Per le finalità di cui al comma 729-bis articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025.
729-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 729-ter oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873, della presente legge.»
1.725
La Marca, Giacobbe, Alfieri, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 729, inserire i seguenti:
"729-bis. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, un concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica, nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente annuo non superiore a 32 segretari di legazione in prova. Le assunzioni conseguenti alle procedure di cui al primo periodo sono subordinate alla positiva verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dell'adeguatezza delle facoltà assunzionali maturate comunicate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."
1.726
Verducci, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 730, inserire il seguente:
"730-bis. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, si applicano le seguenti disposizioni:
a) dopo il comma 862 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:
«862-bis. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.»;
b) i comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023."
1.727
Precluso
Sopprimere il comma 731.
Conseguentemente, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1993, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
1.728
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 777, inserire il seguente:
«777-bis. Al fine di coprire il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e colmare le riduzioni di organico registrate a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni in materia di limite alla spesa per il personale, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, un fondo con una dotazione pari a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, destinati all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in deroga alla normativa vigente in materia di facoltà assunzionali delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali, da inserire nell'organico delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali delle regioni del Mezzogiorno.»
Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere i commi 873 e 874.
1.729
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 777, inserire il seguente:
«777-bis. Al fine di consentire la piena attuazione dei progetti di trasformazione digitale nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e garantire un percorso standardizzato e uniforme di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, è istituita presso il dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio un'apposita cabina di regia.
777-ter. La cabina di regia di cui al comma 777-bis dirige, monitora e coordina gli interventi di digitalizzazione degli enti locali previsti dalla missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, offrendo servizi di assistenza in ogni fase di attuazione dei progetti ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che ne facciano richiesta. A tal fine, la cabina di regia è autorizzata alla assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in deroga alla normativa vigente in materia di facoltà assunzionali delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali, di un contingente di personale pari a 2.000 unità tra le figure professionali necessarie ai compiti di assistenza di cui al precedente periodo
777-quater. Ai fini di cui ai commi 777-bis e 777-ter è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale.
777-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 777-bis, 777-ter e 777-quater, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 873, della presente legge.»
1.730
Precluso
Al comma 779, sostituire il capoverso "51-ter" con il seguente:
"51-ter. Le risorse assegnate agli enti locali ai sensi del comma 51 sono incrementate di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e 550 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.".
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 51-ter, pari a 300 milioni per l'anno 2023 e 450 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
1.731
Precluso
Dopo il comma 780, aggiungere i seguenti:
780-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1-ter, dopo le parole "commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010" inserire le seguenti: "e all'80 per cento degli stessi per gli enti con popolazione da 10.000 a 20.000 abitanti".
b) dopo il comma 1-ter, inserire il seguente: "1-quater. Decorso il periodo di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i due anni successivi è riconosciuto agli enti di cui al comma 1 un contributo straordinario pari al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 il primo anno e pari al 20 per cento degli stessi l'ultimo anno."
780-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 780-bis e 780-ter, gli stanziamenti finanziari di cui al medesimo comma sono incrementati di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.732
Precluso
Dopo il comma 780, aggiungere il seguente:
«780-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave emergenza idrica del lago Trasimeno e dare impulso agli interventi di risanamento e valorizzazione ambientale e messa in sicurezza idrogeologica, volti a contrastare la carenza di risorsa idrica in periodi siccitosi, sono attribuite all'Unione dei comuni del Trasimeno risorse straordinarie nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2023.»
Conseguentemente, al comma 873, sostituire le parole: 400 milioni di con le seguenti: 398 milioni di euro.
1.733
Precluso
Dopo il comma 784 sono inseriti i seguenti
"784-bis. Al fine di consentire una rapida conclusione dei procedimenti amministrativi e delle procedure di gara concernenti gli investimenti relativi all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito un Fondo, denominato 'Fondo potenziamento personale soggetti aggregatori', con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
784-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 784-bis sono destinate all'assunzione, con contratto a tempo determinato e mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica, di personale tecnico di comprovata specializzazione ed esperienza da parte dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
784-quater. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono determinate le modalità di accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 784-bis.
784-quinques. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 20 milioni di euro per per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".
1.734
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 787, inserire il seguente:
«787-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per l'anno 2023.»
1.735
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 787, inserire il seguente:
«787-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e le sanzioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano per il biennio 2022-2023.»
1.736
Barbara Floridia, Turco, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi
Precluso
Sopprimere i commi da 791 a 804.
1.737
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
I commi 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797 e 798, sono soppressi
1.738
Precluso
Dopo il comma 791, aggiungere il seguente:
791-bis. Per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nelle materie di cui all'articolo 14 comma 1 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per per l'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.739
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 795 sostituire le parole da: "uno o più schemi di decreto" fino alla fine del comma, con le seguenti: "un documento in cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione che costituisce testo base di uno o più disegni di legge d'iniziativa governativa.";
b) sostituire il comma 796, con il seguente: "796. Ciascun disegno di legge è adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".
c) al comma 797, sostituire il penultimo periodo con il seguente: "Sulla base dell'istruttoria e delle proposte del Commissario, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie propone per l'esame Parlamentare uno o più disegni di legge secondo la procedura di cui al comma 795.
1.740
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 815, inserire il seguente:
"815-bis. All'interno dei LEPS di cui al decreto 30 dicembre 2021 aggiungere il «Budget di Salute» da attivare a favore di persone con capacità residue al fine di evitare e/o prevenire l'istituzionalizzazione o l'inserimento esclusivamente nel sistema dell'erogazione monetaria o di servizi del sistema di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Il finanziamento afferente al comma precedente potrà trovare copertura all'interno del Fondo povertà, del Fondo nazionale politiche sociali, del PON Inclusione."
1.741
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 815, inserire il seguente:
«815-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 non si applicano qualora gli enti locali inadempienti trasmettano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023, le certificazioni non inviate o inviate in modo incompleto al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it.»
1.742
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 824, aggiungere i seguenti:
«824-bis. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale della regione Sardegna 13 aprile 2017, n. 5, ai fini dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura del riconoscimento in sede europea della predetta condizione finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultra-periferiche di altri Stati membri dell'Unione europea è istituito un Comitato istruttore paritetico Stato-regione.
824- ter) Agli oneri di cui al comma 824 bis) si provvede nel limite di 100.000 euro per l'anno 2023, attraverso corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 873 della presente legge.»
1.743
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 824, inserire i seguenti:
«824-bis. Per garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, per gli esercizi 2023-2025 le regioni a statuto ordinario possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto dall'articolo 1, commi 850 e 851, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, che è corrispondentemente ridotto per gli anni 2023-2025 dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni sia per le regioni ordinarie che per le speciali. La facoltà è comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno ed è assentita dal medesimo Ministero entro il successivo 28 febbraio. In caso di mancata intesa, il contributo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 850 e 851, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si intende confermato. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli anni dal 2023 al 2025, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 322-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
824-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogate per gli esercizi 2023, 2024 e 2025.
824-quater. In sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite a interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per:
a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenute dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario;
b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del Servizio sanitario derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia da COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;
c) contributi volti ad attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.»
1.744
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 828, inserire il seguente:
«828-bis. Nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati è calcolata secondo le indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, con il documento n. 19/212/CR7/C1 del 18 dicembre 2019.»
1.745
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 832, aggiungere il seguente:
"832-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 novembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-octies) è aggiunta la seguente:
«d-novies) destinato, quanto a 50 milioni di euro, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sulla base dei seguenti criteri:
1) ai fini della verifica del rispetto del requisito di dimensione demografica, si considera la popolazione residente risultante dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile alla data del 10 settembre dell'anno precedente quello di riferimento del FSC, reperibili al seguente indirizzo: http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita;
2) ai fini dell'ammissibilità al riparto della quota, la popolazione residente al 1° gennaio del secondo anno precedente quello di ripartizione del fondo deve registrare una riduzione di oltre il 5 per cento rispetto al 2011 e il reddito medio pro capite comunale deve risultare inferiore di oltre 1.500 euro rispetto alla media nazionale;
3) al riparto sono comunque ammessi i comuni che rispettano il requisito di cui al numero 1) e risultano in condizione di dissesto o di riequilibrio finanziario pluriennale, con deliberazione dello stato di crisi finanziaria risalente fino al quinto anno precedente rispetto a quello di riferimento del fondo di solidarietà comunale oggetto di riparto;
4) il riparto avviene in proporzione della popolazione residente di ciascun comune, di cui al precedente numero 1).»";
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo1, comma 873.
1.746
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 832, inserire il seguente:
«832-bis. Per supportare i processi di transizione digitale e il potenziamento delle funzioni di raccolta dati statistici delle province è istituito presso il Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2023, un fondo di dotazione di 50 milioni di euro, da ripartire tra le province, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo1, comma 873 della presente legge.»
1.747
Precluso
Dopo il comma 833, aggiungere il seguente:
"833-bis. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, ai Comuni della Calabria interessati dai predetti sbarchi è concesso un contributo straordinario pari a complessivi 1,5 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190."
1.748
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 853, aggiungere i seguenti
«853-bis. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2023, 3,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2025. La Regione Autonoma della Sardegna concorre a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, 3,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2025.
853 ter) Agli oneri di cui al presente comma pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, 3,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui ai commi 873 e 874 dell'art.1 della presente Legge.»
1.749
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 853, inserire il seguente:
"853-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 novembre 2016, n. 232, alla lettera d-bis) le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «75 milioni». Agli oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dalla presente legge."
1.750
Mirabelli, Verini, Bazoli, Rossomando, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 853, inserire il seguente:
"853-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 53, lettera c) dopo le parole: «messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi i beni destinati con provvedimento della Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»."
1.751
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 853, inserire i seguenti:
«853-bis. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza per Minori stranieri non accompagnati del Sistema di accoglienza integrata SAI, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, per un potenziamento della rete per minori non accompagnati fino a 4.000 posti.
853-ter. Agli oneri di cui al comma 853-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dalla presente legge.»
1.752
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 853, inserire i seguenti:
"853-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17 lettera b), le parole: «non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni» sono sostituite con le seguenti: «non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2023 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 20 milioni di euro».
853-ter. Agli oneri di cui al comma 853-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge."
1.753
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 853, inserire i seguenti:
"853-bis. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi di polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestisce la funzione in forma associata e dell'ulteriore obiettivo di un rapporto tra operatori nei servizi di polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 800 per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestiscono la funzione in forma singola, è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale a tempo determinato e indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 2.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1.000;
b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
853-ter. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ente locale di cui all'articolo 30 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero dell'interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:
a) il numero medio di operatori di polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'unione di comuni. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi e nella loro organizzazione e pianificazione;
b) la suddivisione dell'impiego degli operatori di polizia municipale di cui alla lettera a) per area di attività.
853-quater. Il contributo di cui al comma 853-bis è attribuito dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 853-bis non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 853-ter.
853-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla polizia municipale.
853-quinquies. Per le finalità di cui al comma 853-bis, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
853-sexies. Le disposizioni del comma 853-bis, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico."
1.754
Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 853, inserire i seguenti:
"853-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2025».
853-ter. Al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e 2021» sono sostituite con le seguenti: «, 2021, 2022, 2023 e 2024»
b) le parole: «e al quarto» sono sostituite con le seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo.».
853-quater. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nel corso dell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
853-quinquies. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione bancaria italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento."
1.755
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 853, inserire i seguenti:
«853-bis. Il pagamento delle quote capitale in scadenza nell'anno 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al primo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento attualmente prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
853-ter. Il risparmio di spesa di cui al comma 853-bis è utilizzato per il finanziamento delle maggiori spese connesse all'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas. I risparmi derivanti dall'applicazione dell'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, eventualmente confluiti nella quota vincolata del risultato di amministrazione risultante al 31 dicembre 2022 possono essere utilizzati per finanziare la maggiori spese dovute all'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas.
853-quater. La sospensione di cui al comma 853-bis non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2022, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.
853-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 853-bis, pari a euro 260 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873.»
1.756
Astorre, Basso, Fina, Irto, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 853, inserire i seguenti:
"853-bis. Al fine di ampliare la linea progettuale «Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati», prevista nel quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è stanziata la somma di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinata al finanziamento di progetti che promuovano la ricerca e lo sviluppo di tecnologie per favorire la transizione energetica ed ecologica.
853-ter. Agli oneri derivanti dal comma 853-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 873."
1.757
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 853, inserire il seguente:
"853-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 delle risorse di cui al presente comma è attribuita a Roma Capitale per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari.»".
1.758
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 853, inserire i seguenti:
"853-bis. All'articolo 1, comma 850 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «le regioni, le province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e le province autonome».
b) le parole: «i comuni, le province e le città metropolitane», e le parole da: «per le regioni e le province autonome» fino alla fine del comma sono soppresse;
853-ter. Il comma 853 è abrogato.
853-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 853-bis, pari a 150 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873 della presente legge."
1.759
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 853, inserire i seguenti:
"853-bis. Il Fondo di cui all'articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, da ripartirsi a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna che hanno subito una riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
853-ter. Il riparto del Fondo di cui al comma 853-bis è determinato mediante decreti del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione e fino a concorrenza delle perdite di gettito registrate rispetto al 2019, rispettivamente, per il 2023 con riferimento al gettito del 2021, per il 2024 con riferimento al gettito del 2022, per il 2025 con riferimento al gettito del 2023. Gli enti beneficiari possono utilizzare in tutto o in parte le risorse di cui sono assegnatari per contrastare l'insorgere di disavanzi o l'aggravarsi di disavanzi già in essere sui rendiconti dell'esercizio precedente quello di riferimento di ogni assegnazione, dovuti alle diminuzioni di gettito di cui al comma 1. Nei riparti di cui al presente comma si tiene conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del citato decreto-legge n. 50 del 2022.
853-quater. I decreti di cui al comma 853-ter sono emanati, per il 2023, entro il 31 gennaio 2023, per il 2024 e per il 2025 entro il 30 settembre dell'anno rispettivamente precedente.
853-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, da ripartirsi tra le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, sulla base degli stessi criteri di cui al comma 785 dell'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020.
853-sexies. Al fine di migliorare lo stato di manutenzione delle infrastrutture, garantendo adeguati standard di sicurezza, anche in relazione allo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da assegnare a favore della città metropolitana di Milano per la gestione delle spese correnti comunque connesse all'esercizio delle funzioni fondamenti.
853-septies. All'articolo 31-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».
853-octies. Agli oneri di cui ai commi 853-bis, 853-ter, 853-quater, 853-quinquies, 853-sexies e 853-septies, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a 180 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873, della presente legge."
1.760
Giorgis, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 853, inserire il seguente:
«853-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a seguito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità di personale di Area III - F1 di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 aprile 2021 e 2.022 unità di personale non dirigenziale di Area III - F1 di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 82, del 15 ottobre 2021, le amministrazioni centrali e locali assegnatarie del suddetto personale, anche al fine di non pregiudicarne la capacità amministrativa acquisita, possono procedere, alla scadenza del contratto, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio ed all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. La stabilizzazione deve avvenire nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente, previo colloquio e in presenza di una valutazione positiva dell'attività svolta.»
1.761
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 854, aggiungere i seguenti:
«854-bis. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza per Minori stranieri non accompagnati del Sistema di Accoglienza Integrata SAI, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, per un potenziamento della rete per minori non accompagnati fino a 4.000 posti.
854 ter) Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui a precedenti commi si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 64 della presente legge.»
1.762
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 854, aggiungere il seguente:
«854-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 53, lettera d) dopo le parole "d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente" sono aggiunte le seguenti "ivi compresi i beni destinati con provvedimento della Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata."»
1.763
Mirabelli, Verini, Bazoli, Rossomando, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 854 inserire i seguenti:
«854-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, al fine di:
a) accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in attuazione delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 ottobre 2018, n. 53, all'articolo 113-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, con particolare attenzione alla collaborazione interistituzionale e di rapporto con gli enti locali, anche verificando l'effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;
c) agevolare la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati presso l'opinione pubblica ed in particolare presso le amministrazioni locali ed il terzo settore, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione per i cittadini e di progettazione partecipata del terzo settore;
d) promuovere l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;
e) assicurare trasparenza e partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio nell'utilizzo delle risorse previste nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza Next Generation Eu, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari;
f) garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, per il rafforzamento della continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;
g) garantire all'Agenzia una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale.
854-ter. Agli oneri di cui al comma 854-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
854-quater. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo, destinato al finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, indica come soggetti ed enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.
854-quinquies. Al fondo di cui al comma 854-quater, è destinata una dotazione pari a 90 milioni di euro per il 2023 e a 100 milioni di euro per il 2024 e per il 2025.
854-sexies. Per la gestione del fondo di cui al comma 854-quater il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
854-septies. La destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito dello svolgimento delle prerogative legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un'amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.
854-octies. I progetti di cui ai commi precedenti, tra i requisiti necessari per accedere al Fondo, devono garantire un'adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale, al fine di garantire i finanziamenti anche per le regioni del nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata.
854-nonies. I finanziamenti di cui al comma 854-quater non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.
854-decies. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 854-quater per accedere ai finanziamenti.
854-undecies. Agli oneri di cui al comma 854-quinquies si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo1, comma 873 della presente legge, di 90 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.»
1.764
Verini, Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Rando, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 854 inserire i seguenti:
«854-bis. Nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, e, per la sua particolare attualità, di quello relativo alla forza economico-finanziaria della criminalità organizzata, e, dunque, all'aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati e alla confisca e alla restituzione alla utilità collettiva dei beni afferenti ai suddetti patrimoni, nonché al contrasto della penetrazione nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
854-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 854-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 873, della presente legge.»
1.765
Verini, Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Rando, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 854, inserire i seguenti:
«854-bis. Al fine di accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in attuazione delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica n. 53/2018 del 25 ottobre 2018, all'articolo 113-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché al fine di:
a) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, con particolare attenzione alla collaborazione interistituzionale e di rapporto con gli enti locali, anche verificando l'effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;
b) agevolare la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati presso l'opinione pubblica ed in particolare presso le amministrazioni locali ed il Terzo settore, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione per i cittadini e di progettazione partecipata del terzo settore;
c) promuovere l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;
d) assicurare trasparenza e partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio nell'utilizzo delle risorse previste nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza Next Generation Eu, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari;
e) garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, per il rafforzamento della continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;
854-ter. Per garantire all'Agenzia una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
854-quater. Agli oneri di cui ai commi 854-ter e 854-quater, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873.»
1.766
Mirabelli, Verini, Bazoli, Rossomando, Rando, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 854, inserire i seguenti:
«854-bis. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo, destinato al finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 indica come soggetti ed enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.
854-ter. Al fondo di cui al comma 854-bis è destinata una dotazione pari a 90 milioni di euro per il 2023 e a 100 milioni di euro per il 2024 e per il 2025.
854-quater. Per la gestione del fondo di cui al comma 854-bis il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
854-quinquies. La destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito dello svolgimento delle prerogative legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un'amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.
854-sexies. I progetti di cui ai commi precedenti, tra i requisiti necessari per accedere al fondo, devono garantire un'adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale, al fine di garantire i finanziamenti anche per le regioni del nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata.
854-septies. I finanziamenti di cui ai commi 854-bis, 854-ter, 854-quater e 854-quinquies non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.
854-octies. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 854-bis per accedere ai finanziamenti.
854-nonies. Agli oneri di cui ai commi 854-bis, 854-ter, 854-quater e 854-quinquies si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873, della presente legge.»
1.767
Mirabelli, Bazoli, Verini, Rossomando, Giorgis, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 855, inserire i seguenti:
«855-bis. È istituito, presso il Ministero della giustizia, un fondo, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per gli anni 2004 e 2025, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti:
a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche per mezzo di attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del terzo settore;
b) alla manutenzione straordinaria e degli istituti di pena, nell'ambito di progettualità volte a definire e proporre un modello di architettura penitenziaria coerente con l'idea di rieducazione, da un lato, e di elaborazione di interventi puntuali di manutenzione sulle strutture esistenti, dall'altro;
c) all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;
d) a progetti di cura e assistenza sanitaria e psichiatrica in collaborazione con le regioni;
e) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;
f) all'integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria.
855-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro, con il Ministro della università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 855-bis per accedere ai finanziamenti.
855-quater. Agli oneri di cui al comma 855-bis, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dal comma 873, della presente legge.»
1.768
Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Giorgis, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 858, inserire i seguenti:
"858-bis. Al fine di rafforzare l'offerta del piano trattamentale e gestionale, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia è aumentata di 300 unità di personale, del comparto funzioni centrali, appartenente all'Area III e di 200 unità di personale appartenente all'Area II. Per le medesime finalità, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato, nel biennio 2023-2024, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere un contingente di 500 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 300 unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, 100 unità nell'Area II, posizione economica F3, e 100 unità nell'Area II, posizione economica F2.
858-ter. Al fine di rafforzare l'offerta del piano trattamentale e gestionale, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia - Dipartimento della giustizia minorile e di comunità - è aumentata di 500 unità di personale, del comparto funzioni centrali, appartenente all'Area III e di 200 unità di personale appartenente all'Area II. Per le medesime finalità il Ministero della giustizia - Dipartimento della giustizia minorile e di comunità - è autorizzato, nel biennio 2023-2024, ad assumere un contingente di personale, del comparto funzioni centrali, pari a 500 unità da inquadrare nell'Area III, fascia retributiva F1, e 200 unità nell'Area II, posizione economica F2.
858-quater. All'articolo 21-quater, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «al fine di garantire l'omogeneità del sistema di classificazione del personale di cui al Titolo IV, Capo I, articoli 16, 17, 18 e 19, del CCNL del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, il Ministero è autorizzato ad indire le predette procedure interne anche per il personale inquadrato nel profilo professionale di contabile, di assistente informatico, di assistente di area pedagogica e di assistente linguistico degli altri dipartimenti e direzioni.»;
b) al comma 4, le parole: «di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti parole: «di personale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico, di assistente di area pedagogica e di assistente linguistico»;
c) alla rubrica, le parole: «dell'amministrazione giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti parole: «del Ministero della giustizia».
858-quinquies. Al fine di garantire la sicurezza degli istituti penitenziari la dotazione organica del personale di polizia penitenziaria è aumentata di 4.500 unità. Per le medesime finalità si prevede l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.500 unità di personale di polizia penitenziaria, in aggiunta alle facoltà di assunzione già previste a legislazione vigente e per un numero di 1.500 unità per l'anno 2023, 1.500 unità per l'anno 2024 e 1.500 unità per l'anno 2025.
858-sexies. Si autorizza, per l'avvio delle procedure per la stipula dell'accordo negoziale dei dirigenti penitenziari, la spesa di euro 25 milioni comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, che sono da ritenersi aggiuntivi all'attuale spesa relativa alle componenti fisse e continuative corrisposte al personale dirigenziale penitenziario, equiparato al primo dirigente della polizia di Stato.
858-septies. Agli oneri di cui ai commi 858-bis, 858-ter, 858-quater, 858 -quinquies e 858-sexies, pari a 120 milioni di euro per il 2023, 150 milioni per il 2024 e 205 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dal comma 873, della presente legge."
1.769
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Al comma 859, sostituire le parole: "5 milioni" con le seguenti: "7 milioni".
Conseguentemente,
al comma 873 sostituire le parole: "2.158.869 per l'anno 2023" , con le seguenti: "158.869 per l'anno 2023"
1.770
Bazoli, Mirabelli, Verini, Rossomando, Giorgis, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 859 inserire il seguente:
«859-bis. Al fine di contribuire a tutelare il rapporto tra detenute madri e figli minori, e di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia il Fondo di cui all'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
859-ter. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873, della presente legge.»
1.771
Bazoli, Mirabelli, Verini, Rossomando, Giorgis, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 861, inserire i seguenti:
"861-bis. All'articolo 10, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022», sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 3 le parole: «31 dicembre 2022», sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023».
861-ter. Agli oneri di cui al comma 861-bis, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873."
1.772
Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini, Giorgis, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 861, inserire il seguente:
«861-bis. Allo scopo di rafforzare la rete di assistenza delle vittime di reato, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, anche promuovendo i protocolli di rete tra istituzioni e terzo settore per una presa in carico complessiva del fenomeno, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 426, è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dal 2023. 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873 della presente legge.»
1.773
Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 869 inserire i seguenti:
«869-bis. Allo scopo di rafforzare la rete di assistenza delle vittime di reato, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, anche promuovendo i protocolli di rete tra istituzioni e terzo settore per una presa in carico complessiva del fenomeno, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 426, è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dal 2023.
869-ter. Agli oneri di cui al comma 869-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873 della presente legge.»
1.774
D'Elia, Bazoli, Mirabelli, Verini, Rossomando, Rando, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 869 inserire i seguenti:
«869-bis. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'articolo 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167 e dall'articolo 11, comma 4, l'11 gennaio 2018, n. 4, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
869-ter. Agli oneri di cui al comma 869-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873 della presente legge.»
1.775
Mirabelli, Bazoli, Verini, Rossomando, Giorgis, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 869 inserire i seguenti:
«869-bis. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
869-ter. Agli oneri di cui al comma 869-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 1, comma 873, della presente legge.»
1.776
Bazoli, Malpezzi, Mirabelli, Verini, Rossomando, Giorgis, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Sopprimere i commi 878 e 879.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 9.908.583 euro per l'anno 2023, di 15.989.224 euro per l'anno 2024 e di 11.657.505 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
1.777
Barbara Floridia, Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Sopprimere il comma 880.
1.778
Barbara Floridia, Patuanelli, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Al comma 894, sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:
«a) agli interventi per i quali, alla data del 28 febbraio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 28 febbraio 2023;
b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 28 febbraio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.»
1.779
Barbara Floridia, Patuanelli, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Al comma 894, sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:
«a) agli interventi per i quali, alla data del 31 marzo 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 31 marzo 2023;
b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 31 marzo 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.».
1.780
Barbara Floridia, Patuanelli, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Al comma 894, sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:
a) agli interventi per i quali, alla data del 15 aprile 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 15 aprile 2023;
b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 15 aprile 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.«
1.781
Barbara Floridia, Patuanelli, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Al comma 894, sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:
a) agli interventi per i quali, alla data del 30 aprile 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 30 aprile 2023;
b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 30 aprile 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.«.
1.782
Barbara Floridia, Patuanelli, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Al comma 894, sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:
a) agli interventi per i quali, alla data del 15 maggio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 15 maggio 2023;
b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 15 maggio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.«
1.783
Barbara Floridia, Patuanelli, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Al comma 894, sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:
a) agli interventi per i quali, alla data del 31 maggio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 31 maggio 2023;
b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 31 maggio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.«;
1.784
Barbara Floridia, Patuanelli, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Al comma 894, sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:
a) agli interventi per i quali, alla data del 30 giugno 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 30 giugno 2023;
b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 30 giugno 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.«;
1.785
Barbara Floridia, Patuanelli, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Sostituire il comma 894 con il seguente:
«894. All'articolo 9 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), i numeri 1) e 3) sono soppressi;
2) le lettere b) e d) sono soppresse;
b) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati.»
1.786
Barbara Floridia, Patuanelli, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Al comma 894, apportare le seguenti modifiche:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «25 novembre 2022» con le seguenti: «31 gennaio 2023»;
2) alla lettera b), sostituire le parole: «antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176» con le seguenti: «antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge» e le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 gennaio 2023»;
3) sopprimere la lettera c);
4) alla lettera d) sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 gennaio 2023»
1.787
Precluso
Dopo il comma 894, aggiungere il seguente:
894-bis.. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui al presente comma non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
1.788
Barbara Floridia, Patuanelli, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Dopo il comma 895, inserire il seguente:
«895-bis. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole da «cedibile dai medesimi ad altri soggetti» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;»;
b) alla lettera b) le parole da: «senza facoltà di successiva cessione» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «con facoltà di successive cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.».
1.789
Barbara Floridia, Patuanelli, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Dopo il comma 895, inserire il seguente:
«895-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1% delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, ivi incluse quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».
1.790
Barbara Floridia, Patuanelli, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Dopo il comma 895, inserire il seguente:
«895-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-ter. Per i periodi di imposta compresi tra il 2023 e il 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la banca può utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, i crediti di imposta di cui al comma 1. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10% delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative, con particolare riferimento a quelle concernenti le rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate."».
1.791
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 898. aggiungere il seguente:
«898-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, per garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, con decorrenza dalla scadenza dei loro contratti a termine, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate in deroga alle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»
1.792
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 898, aggiungere il seguente:
«898-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, per garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le amministrazioni possono procedere, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate in deroga alle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»
G1.100
La Marca, Giacobbe, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
il provvedimento all'esame contiene alcune disposizioni inerenti la disciplina dell'imposta municipale propria (lMU) sotto vari aspetti: in particolare si prevede l'esenzione IMU per gli immobili occupati; esenzioni riconosciute, giustannte, ad organizzazioni di significativa importanza culturale come l'Accademia dei Lincei; la giusta esenzione dal pagamento dell'IMU per i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e alcuni fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati nei patti Lateranensi; vi sarebbe tuttavia un ulteriore ambito di intervento in materia di IMU e riguarda il differente trattamento fiscale dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) che costituisce una ingiustizia da sanare al più presto;
oggi, molti cittadini italiani e cittadine italiane residenti all'estero hanno conservato un'abitazione di proprietà in Italia anche come simbolo di attaccamento e affetto verso le proprie origini. Il tema connesso al regime fiscale applicabile a tali abitazioni è quindi di particolare rilevanza tra la comunità italiana che vive fuori dai confini nazionali; in particolare, tali connazionali chiedono che venga finalmente superata la perdurante disparità di trattamento fiscale che subiscono rispetto ai residenti in Italia arrivando, il prima possibile, ad una equiparazione del regime fiscale per immobili posseduti da cittadini italiani iscritti all'Aire con il regime fiscale applicato agli immobili posseduti da chi risiede sul territorio nazionale, secondo il principio di cittadinanza, e quindi dell'iscrizione all'Aire, che prevede, di fatto, un doppio indirizzo di residenza: estero ed italiano;
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 209, depositata il 13 ottobre 2022, ha cambiato le regole per l'esenzione IMU per l'abitazione principale, stabilendo che, ai fini dell'esenzione per «abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente», dando, quindi, rilievo alla effettiva sussistenza della dimora ed esentando dal pagamento dell'IMU i coniugi che, per vari motivi, hanno fissato la residenza e la dimora in due luoghi diversi, così come già avviene per i conviventi di fatto; Viene quindi abrogato l'articolo 5-decies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha modificato l'articolo 1, comma 741, lettera, b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
la legislazione in materia di fiscalità immobiliare per i cittadini iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) ha subito cambiamenti nel corso degli ultimi anni; con la legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), vi è stata una riformulazione della normativa fiscale sugli immobili in cui veniva eliminata la possibilità, prevista invece nel 2015, per i pensionati italiani residenti all'estero di assimilare un immobile ad abitazione principale; successivamente, l'articolo 1, comma. 48 della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) è tornato a modificare la riduzione IMU spettante per i pensionati esteri, prevedendo, a partire dall'anno 2021, per i pensionati non residenti nel territorio dello Stato proprietari immobili, non locati o dati in comodato d'uso, l'applicazione dell'IMU ridotta alla metà di quanto dovuto; l'articolo 1, comma 743, della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto poi limitatamente al 2022 che la riduzione fosse al 37,5 per cento;
molti cittadini italiani residenti all'estero sono oggi soggetti ad un trattamento discriminatorio in quanto sottoposti ad una a doppia tassazione: da un lato, l'IMU applicabile sulla seconda casa, e dall'altro la tassazione richiesta dal Paese in cui hanno la residenza fiscale, come ad esempio nel caso della Svizzera, in cui il cespite rientra nella dichiarazione dei redditi nonostante l'accordo sulla doppia imposizione fiscale; l'equiparazione all'abitazione principale ai fini IMU degli immobili posseduti in Italia dai cittadini iscritti all'AIRE contribuirebbe a scongiurare l'abbandono definitivo dei piccoli comuni, oltre che a favorire il ritorno in Italia, nel periodo della pensione, permettendo anche l'ingresso sul territorio italiano di pensioni estere che costituiscono, secondo stime, una somma consistente superiore a 10 miliardi di euro annui,
impegna il Governo:
a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, le necessarie modifiche alla normativa vigente volte ad equiparare all'abitazione principale, ai fini IMU, gli immobili posseduti in Italia ove i cittadini e le cittadine iscritti AIRE hanno la residenza.
G1.101
Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
i rincari senza precedenti dei valori delle materie prime energetiche e, di conseguenza, dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica hanno colpito indistintamente tutte le imprese, a prescindere dalla potenza impegnata e dai settori di attività di appartenenza;
per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno cercato, di trimestre in trimestre, per tutto il 2022, di mitigare per quanto il costo dell'energia elettrica per tutte le utenze elettriche (domestiche e non domestiche);
come ulteriore azione di sostegno alle imprese, sarebbe opportuno agire anche per la capitalizzazione dei costi per l'energia elettrica, stabilendo che il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, possa essere qualificato come onere pluriennale, essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed essere ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo: si tratta di una misura esercitarle dalle imprese a cui si applicano i principi contabili che stanno subendo pesantissime ripercussioni a causa della grave crisi energetica in atto. Sarebbe, quindi, opportuno prevedere una misura di sostegno come quella in questione che, ferma restando l'eccezionalità dell'evento, possa aiutare le imprese che applicano i principi contabili nazionale ed internazionali a sostenere il proprio patrimonio ripartendo i maggiori oneri sull'energia in più anni,
impegna il Governo:
a consentire, in deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, che le imprese, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, possano qualificare, come onere pluriennale iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023.
G1.102
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce all'articolo 1, commi 54 e 55-57 rispettivamente, un innalzamento della soglia di accesso al regime forfettario e una tassa piatta incrementale per i redditi da lavoro autonomo creando una profonda sperequazione con i redditi da lavoro subordinato a parità di guadagno;
ad aggravare tale disparità, l'ISTAT registra a novembre 2022 un aumento su base annua dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività del 11,8 per cento e dell'11,5 per cento per l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con l'effetto di ridurre il reddito reale dei lavoratori dipendenti, i quali sono i più suscettibili dell'erosione precedentemente citata, e generare il fenomeno del drenaggio fiscale, il quale non comporta ad un aumento di salario nominale un uguale incremento di salario reale, ma un possibile aumento di peso fiscale;
è necessario garantire il rispetto del dettato costituzionale dell'articolo 53 di una tassazione che sia progressiva e che faccia contribuire i cittadini tutti in ragione della propria capacità contributiva,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa applicando a tal fine pienamente le norme contenute ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 69 del 2 marzo 1989 al fine di garantire la restituzione dell'eccesso di tassazione dovuta al fenomeno del drenaggio fiscale.
G1.103
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
II Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
molte disposizioni del provvedimento all'esame rischiano di inasprire i divari già esistenti tra i cittadini e tra i territori, colpendo i ceti sociali più deboli e mettendo in atto una sorta di redistribuzione al contrario;
vengono in particolare introdotte misure che accentuano l'iniquità e agiscono in profondo contrasto con il principio costituzionale della progressività tributaria previsto dall'articolo 53;
sarebbe quindi opportuno e urgente un intervento di redistribuzione in favore delle fasce più deboli anche al fine di attenuare le difficoltà delle persone legate allo spropositato incremento dei prezzi dovuto alla crisi energetica degli ultimi mesi;
il presente provvedimento istituisce un Fondo per la riduzione della pressione fiscale nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e tuttavia non disciplina le modalità di utilizzo di tali risorse;
sarebbe invece auspicabile le risorse del Fondo vengano utilizzate in continuità con quanto già previsto nel disegno di legge delega sulla riforma fiscale, approvato alla Camera dei deputati il 22 giugno 2022 che tuttavia, a seguito della conclusione anticipata della legislatura, non ha concluso il suo iter, in particolare prevedendo che tali risorse siano destinate alla riduzione del cuneo fiscale a partire dai redditi bassi e medi e all'incentivazione dell'offerta di lavoro da parte dei giovani e dei secondi percettori di reddito solitamente donne,
impegna il Governo:
a destinare le risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alla diminuzione delle aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF, a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi, anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito.
G1.104
Naturale, Barbara Floridia, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca diverse disposizioni in tema agricolo;
l'articolo 1, comma 389, rifinanzia lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo per 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 destinando le risorse ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
l'articolo 1, comma 424, individuala finalità che si intende perseguire con l'istituzione del «Fondo per la sovranità alimentare». La detta finalità consiste nel rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare nazionale mediante interventi aventi lo scopo di: tutelare e valorizzare il cibo italiano di qualità; ridurre i costi di produzione per le imprese agricole; sostenere le filiere agricole; gestire le crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;
considerato che:
l'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, modificato da ultimo dal comma 527 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 3o dicembre 2021, ha previsto per gli anni 2021 e 2022 che le percentuali di compensazione relative all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 34, comma i, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, siano fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento;
il menzionato intervento riguarda il «Regime speciale per i produttori agricoli» e, per gli anni 2021 e 2022, ha consentito alle aziende zootecniche l'innalzamento, nell'ambito delle cessioni produttive, delle percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina portandole, rispettivamente, dal 7,7 per cento e dall'8 per cento previste negli anni 2018, 2019 e 2020, entrambe al 9,5%;
in concreto, la percentuale di compensazione interessa gli agricoltori che adottano il regime speciale previsto dall'articolo 34, comma t, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed implica che la quota di versamento dell'IVA relativa alle cessioni di bovini e suini sia risultante tra la differenza dell'aliquota ordinaria prevista per tali cessioni e quella compensativa stabilita per legge;
si tratta di una misura particolarmente attesa dal settore agricolo viste le enormi difficoltà che, ormai da oltre un anno, stanno colpendo la zootecnia nazionale con conseguenze drammatiche e senza precedenti;
la crisi energetica, avviata nell'autunno del 2021 e proseguita durante l'anno in corso, ha causato un forte incremento dei costi di produzione, con perdite ingenti a danno delle imprese zootecniche, penalizzate dalle crescenti voci di spesa che hanno una notevole incidenza in termini di redditività;
le conseguenze del conflitto in Ucraina hanno colpito duramente il comparto zootecnico italiano, soprattutto per quanto concerne l'approvvigionamento mangimistico, specie del mais;
nell'ultimo anno, la zootecnia nazionale è stata al centro di crisi sanitarie, come nel caso della peste suina africana le cui conseguenze hanno inciso negativamente sui profitti di uno dei simboli del made in Italy agroalimentare;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, l'estensione all'anno 2023 della efficacia della disposizione riguardante le percentuali di compensazione relative all'imposta sul valore aggiunto applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina ambedue nella misura del 9,5 per cento, secondo quanto disposto - per gli anni 2021 e 2022 - dall'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
G1.105
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
il provvedimento in oggetto denota una riduzione importante dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo, che dovrebbero essere considerati invece, parte integrante della politica estera di uno Stato;
ciò comporta anche l'impossibilità di mantenere l'impegno - richiesto dalla comunità internazionale per attuare l'Agenda di sviluppo 2030 - approvato l'anno passato di un graduale aumento di fondi per arrivare allo 0,70 per cento del «Reddito nazionale lordo entro il 2030»;
difatti, l'articolo 1 comma 381 lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 aveva sancito l'aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, secondo incrementi progressivi pari a 99 milioni di euro nel 2022, 199 milioni di euro nel 2023, 249 milioni di euro per l'anno 2024, 299 milioni di euro per l'anno 2025 e 349 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026,
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa utile per ripristinare le risorse mancanti ai fondi per le politiche di cooperazione allo sviluppo, sulla base del rispetto della precedente legge di bilancio, tracciando nuovamente il percorso di impegni progressivi che mira ad aumentare la componente bilaterale dell'Aiuto pubblico allo sviluppo italiano, e a supportare la crescita complessiva dell'APS nella direzione del raggiungimento dell'obiettivo di destinarvi lo 0,7 per cento del reddito nazionale lordo entro il 2030.
G1.106
Manca, Giacobbe, Alfieri, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
le camere di commercio italiane all'estero (CCIE) riconosciute dallo Stato italiano sono 76, operanti in 53 Paesi del mondo; associano, su base volontaria, 20.000 imprese, sviluppando annualmente più di 300 mila contatti di affari;
le CCIE sono connesse «a rete» in un sistema di promozione, radicato sui territori esteri, che costituisce un punto di riferimento per le comunità di affari italo-locali e un supporto di servizio alle piccole e medie imprese italiane;
le CCIE, ai sensi delle leggi n. 518 del 10 luglio 1970 e n. 549 del 1995, sono destinatarie annualmente di un cofinanziamento sul valore dei programmi di promozione realizzati, nell'ambito delle disponibilità di cui alla Tab. 3 - Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 2 «Regolazione dei mercati», programma 2.1 - «Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori»;
ogni anno viene effettuata la ripartizione delle disponibilità sul capitolo sulla base del valore dei programmi presentati allo stesso Ministero delle imprese e del made in Italy, che anche nel 2022, sulla base di un percorso seguito negli anni precedenti, ha riguardato il 100 per cento dei fondi disponibili pur rimanendo largamente insufficiente a cofinanziare le spese sostenute dalle CCIE;
essendo negli ultimi anni pari a 5,8 milioni di euro l'ammontare del cofinanziamento del valore a consuntivo dei programmi di promozione camerali, la contribuzione pubblica ordinaria a favore delle CCIE si è infatti collocata, in media, al di sotto del 25 per cento della spesa rendicontata, rispetto alla previsione normativa che prevede il 50 per cento;
nell'anno 2022, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha ricevuto programmi di attività delle Camere relativi a una spesa prevista pari a quasi 40 milioni di euro per attività promozionali e di assistenza alle imprese, contro i 24 dei 2021;
tale ripresa delle attività è stata solo in parte sostenuta dall'incremento del cofinanziamento a consuntivo dei programmi di promozione delle CCIE introdotto dalla legge di bilancio 2023, nella misura di 1 milione per il 2023 e 1,5 milioni per il 2024 e 2025, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Cap. 2515 «Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi»;
permane, pertanto, la criticità legata all'ammontare della quota di contribuzione destinata alle CCIE, portando a forti rischi di dissesto in soggetti che hanno visto, dalla metà dello scorso decennio, ridurre sensibilmente il cofinanziamento pubblico e mettendo, di conseguenza, a repentaglio la continuità di servizio, la capacità di rappresentanza degli interessi imprenditoriali all'estero, nonché l'attivo supporto ai processi d'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane svolto dalle CCIE,
impegna il Governo:
a considerare l'opportunità di assicurare in sede di ripartizione delle disponibilità alle Camere di commercio italiane all'estero un contributo comunque non inferiore al 95 per cento della dotazione globale del capitolo, per realizzare un più adeguato cofinanziamento della spesa sui programmi promozionali già realizzati nell'anno 2022 con risorse proprie.
G1.107
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
nel provvedimento in esame «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» sono presenti misure relative allo stanziamento di risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori di determinate imprese;
Istat ed Eurostat certificano che nel periodo più recente esaminato, tra 2018 e il 2020, hanno delocalizzato 594 aziende italiane con più di 50 addetti;
nello specifico il Rapporto sulle imprese 2021 l'Istat ha certificato che tra le imprese con più di 250 lavoratori il 14,6 per cento ha scelto di delocalizzare, dato che scende al 7 per cento per quelle che impiegano da 50 a 249 addetti, fino al 2 per cento delle piccole imprese. Delle aziende che delocalizzano, il 40 per cento si dirige all'interno dell'Unione europea;
secondo il database Erm (Enterprise Risk Management), da gennaio 2002 a marzo 2022 in Italia si sono verificati 53 casi di delocalizzazione con oltre 12.500 licenziamenti, quasi interamente nel settore manifatturiero, a fronte di nessun posto di lavoro guadagnato;
negli ultimi mesi sono stati introdotte norme per contrastare la delocalizzazione delle imprese ed in particolare con i commi da 224 a 238 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, numero 234), e con l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge numero 144 del 2022;
appare evidente come norme che disincentivano la delocalizzazione delle imprese possano non solo promuovere il lavoro e la salvaguardia dei livelli occupazionali delle imprese ma ridurre i trattamenti di integrazione salariale e quindi portare consistenti benefici alla finanza pubblica;
sarebbe infatti opportuno, coerentemente con la legislazione vigente ed in relazione a quanto citato in precedenza, impedire alle imprese che cessano definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa per strategie di delocalizzazione, la possibilità di procedere alla rimozione dei macchinari, dei materiali e delle produzioni fino alla completa restituzione degli incentivi pubblici ricevuti;
esponenti dell'attuale Governo e dell'attuale maggioranza si sono sempre espressi ed in molteplici occasioni a favore di ulteriori norme condivise in grado di disincentivare la delocalizzazione delle imprese,
impegna il Governo
ad introdurre, già a partire dal prossimo provvedimento utile, ulteriori norme atte a disincentivare la delocalizzazione delle imprese ed in particolar modo di quelle che hanno ricevuto finanziamenti pubblici al fine di promuovere il lavoro, nei termini di cui in premessa, e così salvaguardare i livelli occupazionali e ridurre conseguentemente gli oneri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali.
G1.108
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci, Lorenzin, Misiani, Nicita, Astorre
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
le Olimpiadi di Torino 2006 hanno visto la costruzione di molte infrastrutture, utilizzate durante i giochi, essere successivamente riutilizzate con profitto dalle amministrazioni dei territori interessati per scopi utili alla cittadinanza ed alle comunità;
una minoranza di queste infrastrutture non hanno purtroppo trovato una collocazione, vuoi per gli alti costi di manutenzione necessari al loro mantenimento, vuoi per la loro destinazione a pratiche sportive scarsamente praticate nel nostro Paese;
in particolare l'impianto di Cesana Torinese, un tracciato per bob, slittino e skeleton che si trova in località Pariol, nella città metropolitana di Torino, fu costruita nel 2005 e l'impianto completo costò 110 milioni di euro;
la pista rimase in funzione solo 6 anni, ospitando una ventina di eventi tra cui i XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006, la Coppa del Mondo di bob 2009 e i Campionati mondiali di slittino 2011;
al termine della stagione 2011 ne fu annunciata la chiusura a causa dei costi di gestione molto elevati, che ammontavano a circa 1,3 milioni di euro l'anno;
al fine di avere una pista da bob funzionante per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 la regione Veneto ha proposto la costruzione di un impianto nel comune di Cortina, che dalle prime stime costerebbe circa 80 milioni di euro, ma lo stesso presidente della regione ha recentemente confermato che, a causa dell'aumento dei costi di energia e materie prime, la stima è destinata a crescere di molto;
le obiezioni alla costruzione di una nuova pista sul territorio di Cortina sono molte, analoghe a quelle che avevano preceduto la costruzione della pista in Piemonte, e riguardano questioni ambientali, paesaggistiche ed economiche, soprattutto inerenti all'alto costo di costruzione ed ai costi di gestione futuri;
gli stessi abitanti di Cortina hanno mostrato contrarietà all'opera, una petizione in merito ha infatti raccolto in breve tempo circa 1.300 firme su 5.000 residenti;
il direttore esecutivo dei Giochi olimpici ha espresso la chiara posizione del Comitato olimpico internazionale, secondo cui non è necessario realizzare l'impianto a Cortina, ma sarebbe possibile far svolgere le gare altrove;
la ristrutturazione e la messa in funzione dell'impianto di Cesana Torinese avrebbe un costo di soli 15 milioni di euro, consentendo comunque di far disputare le gare olimpiche sul territorio italiano, senza dover chiedere ospitalità a Paesi esteri così restituendo alla sua funzionalità un impianto già esistente e con un evidente risparmio per il bilancio dello Stato,
impegna il Governo
ad adottare ogni misura utile, a partire dai primi provvedimenti legislativi, finalizzata a consentire la rimessa in funzione dell'impianto per bob, slittino e skeleton situato nel comune di Cesana Torinese, con grande risparmio di risorse pubbliche, al fine di poterlo utilizzare per le competizioni olimpiche Milano-Cortina 2026.
G1.109
Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 1, comma 60, della legge n. 124 del 2017, dispone che, dal 1º gennaio 2023, per le microimprese con potenza impegnata inferiore o uguale a 15 kW, cesserà la possibilità di usufruire del servizio di maggior tutela in favore del passaggio al libero mercato dell'energia elettrica; come noto, il prezzo dell'energia applicato ai clienti del servizio di maggior tutela elettrico in Italia è aggiornato dall'Autorità di regolazione, su base trimestrale, in modo tale da trasmettere ai clienti finali il corretto segnale del valore della materia prima e, quindi, dei costi di approvvigionamento sul mercato elettrico. Ad oggi, molte imprese continuano a preferire il mercato tutelato perché fornisce maggiori garanzie in relazione al prezzo della fornitura - definito in via amministrata - difronte al forte rialzo dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica a cui abbiamo assistito, in particolar modo, negli ultimi mesi;
secondo l'ultimo Rapporto ARERA sull'andamento dei mercati retail dell'energia (Rapporto n. 342/2022/I/COM del 19 luglio 2022), nei primi sei mesi del 2022, una quota rilevante di offerte disponibili sul libero mercato è risultata non conveniente rispetto alle tariffe del servizio di maggior tutela, con un livello di spesa annua media prevista costantemente superiore alla spesa dei servizi di tutela, sia per le offerte a prezzo fisso che per quelle a prezzo variabile. Il prezzo medio delle offerte nel libero mercato è cresciuto del +78 per cento rispetto a un anno fa, risultando sempre più oneroso rispetto alle tariffe dell'elettricità nel tutelato. Gli ultimi dati dell'Osservatorio energia di Confcommercio evidenziano che, alla fine del mese di ottobre 2022, la maggior tutela presenta valori decisamente più bassi rispetto a quelli del mercato libero; la tariffa elettrica, infatti, è di 0,64 euro/kWh, mentre i prezzi del libero sono abbondantemente superiori a 0,77 euro/kWh;
da ultimo, l'ARERA, con la recente deliberazione n. 586/2022/R/EEL, ha disposto, di fatto, una proroga della data di superamento della maggior tutela, prevedendo che, fino al 31 marzo 2023, le microimprese con potenza impegnata pari o inferiore a 15 kW - che ancora non avranno scelto, al 1º gennaio 2023, un venditore di energia nel mercato libero - saranno servite «transitoriamente» ancora dal proprio esercente la maggior tutela, alle medesime condizioni già in essere;
tuttavia, nonostante lo slittamento disposto dall'ARERA, di fronte alla forte preoccupazione per i crescenti costi energetici e al fine di tutelare le imprese da ulteriori aggravi in bolletta, si ritiene necessario posticipare, in via cautelativa, almeno di un anno il termine previsto per la fine della tutela di prezzo - di cui all'articolo 1, comma 60, della legge n. 124/2017 - fintantoché l'attuale crisi dei prezzi dell'energia elettrica non sarà rientrata e si siano determinati quei presupposti di stabilità del sistema energetico (nazionale ed europeo) necessari per avviare una piena apertura al libero mercato;
impegna il Governo:
a prorogare il termine per il superamento della maggior tutela per le microimprese a gennaio 2024.
G1.110
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
la crescita dei costi energetici costituisce anche per il 2023 la più importante criticità per la tenuta degli equilibri di bilancio degli enti locali sia per gli effetti diretti sull'aumento della spesa corrente, sia per quelli indiretti sulla crescita del costo dei servizi erogati e sulla programmazione e realizzazione degli investimenti, molti dei quali legati all'attuazione del PNRR;
si tratta, per le conseguenze che può determinare nel comparto, di una emergenza non dissimile da quella maturata durante la crisi sanitaria da COVID-19;
per questa ragione, a fronte di un fabbisogno annuale stimato in circa 1.600 milioni, appaiono del tutto insufficienti i 400 milioni di euro (350 milioni per i comuni e 50 milioni per città metropolitane e province) stanziati dall'articolo 8 per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia;
oltre a prevedere adeguati fondi di parte corrente, sarebbe stato utile prorogare anche nel 2023 una serie di misure straordinarie per consentire agli enti locali di destinare risorse proprie a sostegno delle maggiori spese per l'emergenza energetica;
in particolare, la possibilità di utilizzare a questo scopo, la quota libera dell'avanzo di amministrazione, i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni e gli importi riscossi in conto competenza per violazione delle norme sui limiti di velocità e per i parcheggi a pagamento;
di queste misure, soltanto la possibilità di utilizzo dell'avanzo è stata prevista da un emendamento parlamentare del Partito Democratico,
impegna il Governo:
a destinare, nel prossimo provvedimento utile, non meno di 1000 milioni di euro agli enti locali per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia e a ripristinare, anche per l'anno 2023, le misure di cui in premessa.
G1.111
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
la crescita dei costi energetici costituisce anche per il 2023 la più importante criticità per la tenuta degli equilibri di bilancio degli enti locali sia per gli effetti diretti sull'aumento della spesa corrente, sia per quelli indiretti sulla crescita del costo dei servizi erogati e sulla programmazione e realizzazione degli investimenti, molti dei quali legati all'attuazione del PNRR;
si tratta, per le conseguenze che può determinare nel comparto, di una emergenza non dissimile da quella maturata durante la crisi sanitaria da COVID-19;
per questa ragione, a fronte di un fabbisogno annuale stimato in circa 1.600 milioni, appaiono del tutto insufficienti i 400 milioni di euro (350 milioni per i comuni e 50 milioni per città metropolitane e province) stanziati dall'articolo 8 per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia;
oltre a prevedere adeguati fondi di parte corrente, sarebbe stato utile prorogare anche nel 2023 una serie di misure straordinarie per consentire agli enti locali di destinare risorse proprie a sostegno delle maggiori spese per l'emergenza energetica;
in particolare, la possibilità di utilizzare a questo scopo, la quota libera dell'avanzo di amministrazione, i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni e gli importi riscossi in conto competenza per violazione delle norme sui limiti di velocità e per i parcheggi a pagamento;
di queste misure, soltanto la possibilità di utilizzo dell'avanzo è stata prevista da un emendamento parlamentare del partito democratico,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di destinare adeguate risorse agli enti locali per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia e a ripristinare, anche per l'anno 2023, le misure di cui in premessa.
G1.112
Misiani, Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per Panno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
le aree di crisi industriale complessa riguardano territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, non risolvibili con risorse e strumenti di sola competenza regionale. La complessità deriva da crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto, grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione sul territorio;
Invitalia, su incarico del Ministero delle imprese e del made in Italy, come soggetto attuatore, interviene nelle zone in difficoltà economica, con un'azione congiunta tra Amministrazioni centrali e regioni, con obiettivi che riguardano la ripresa delle attività industriali, la salvaguardia dei livelli occupazionali, il sostegno dei programmi di sviluppo, l'attrazione di nuovi investimenti, la riqualificazione e il recupero ambientale;
ulteriori importanti obiettivi riguardano le politiche del lavoro, e in particolare le politiche attive per il lavoro che mirano a promuovere l'occupazione nell'area di crisi, con particolare attenzione alla riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori del bacino di riferimento e rendere più attrattive le condizioni per i nuovi investimenti;
attualmente la ricollocazione dei lavoratori interessati dalla crisi è favorita da specifiche primalità riconosciute alle imprese beneficiarie delle agevolazioni, da incentivi per la riqualificazione del personale previsti da normative regionali, da incentivi per il reimpiego previsti dalla normativa nazionale e gestiti da ANPAL;
al fine di favorire lo sviluppo di nuove competenze, considerate le gravi condizioni di recessione economica e di perdita occupazionale di rilevanza nazionale, con risvolti anche sulla politica industriale nazionale che caratterizzano queste aree, sarebbe opportuno che, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito, sia prevista la possibilità di impegnare nelle aree di crisi complessa i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità, allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative normative volte a consentire, nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa, riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2013, che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possano impegnare i lavoratori percettori di sostegno al reddito prevedendo la corresponsione, a favore di tali lavoratori, di una indennità mensile di partecipazione con durata almeno sino a mesi 6 con la possibilità di ulteriore proroga, per un periodo non superiore a sei mesi.
G1.113
Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
gli effetti del caro energia sulle famiglie, sulle imprese ed enti pubblici della Sicilia sembrano andare in controtendenza rispetto al resto del Paese a causa di un sovraccosto nel mercato di Salvaguardia del 1000 per cento;
il mercato di Salvaguardia è un servizio che si riferisce ad una particolare tipologia di utenti pubblici e privati, alimentati in media tensione e aziende con più di 50 dipendenti o un fatturato superiore a 10 milioni di euro. Sono i consumatori, imprese ed enti pubblici, che non hanno diritto al Servizio di maggior tutela, destinato ai clienti domestici e imprese con fatturato inferiore (connessi in bassa tensione). In Sicilia si tratta di oltre 13 mila clienti, fra cui 200 comuni;
in questo regime, l'Acquirente Unico ha il compito di mettere a gara il servizio biennale di salvaguardia per ogni singola regione. Quindi i clienti ricevono le bollette della luce dal fornitore scelto a seguito della gara pubblica. I gestori che si aggiudicano l'appalto hanno diritto a una tariffa che, oltre al Pun (Prezzo unico nazionale), fissato nei giorni scorsi in Borsa a 382,67 euro a MWh, ha un sovraccosto che varia da regione a regione. Si chiama «parametro Omega» e serve a tutelare gli operatori del mercato dal rischio di fornire l'energia a potenziali cattivi pagatori. Ovviamente l'oscillazione di questa variabile, diversa da regione a regione, dipende dalla stima sull'affidabilità dei clienti pubblici e privati. Il risultato della gara dello scorso 25 novembre è un'Italia a macchia di leopardo;
infatti in Sicilia, secondo gli esperti di BenchSmart-Controllabolletta, «si registra il nuovo record mondiale di maggiorazione sulla fornitura di energia elettrica». Perché Enel Energia, che si è aggiudicata il servizio nell'isola (oltre che in altre quattro regioni) ha fissato un «parametro Omega» pari a 202,41 euro a mWh per il biennio 2023/24 con un incremento del 1.037 per cento rispetto al precedente biennio quando il sovraccosto era di 17,80 euro; questo significa che enti pubblici e aziende che in Sicilia sono nel mercato di salvaguardia pagheranno in bolletta 562,4 euro a mWh;
per capire la gravità della questione basta paragonare la situazione con quanto succede in Lombardia, dove l'azienda che s'è aggiudicata il servizio - la A2A - pratica un «parametro Omega» di appena 15,90 euro, a fronte di una media nazionale salita a 113,11. A conti fatti, un sindaco o un imprenditore lombardo - a parità di regime di mercato, di servizio ricevuto e di Pun - pagheranno nei prossimi due anni 375,9 euro a mWh. Quasi 200 euro in meno che in Sicilia;
la questione non riguarda soltanto le imprese perché con un parametro Omega a 200 euro a mWh, una Pubblica amministrazione siciliana in Salvaguardia per l'intero biennio 2023-24 - stimano gli esperti - avrà un costo per l'energia elettrica stabilmente superiore a 500 euro a mWh. La bolletta record ricevuta a settembre 2022 per i consumi maturati nel pazzo mese di agosto 2022 sarà la regola, e dal 1º gennaio le amministrazioni siciliane in salvaguardia osserveranno un aumento del 50 per cento sul totale imponibile. Per i Comuni che gestiscono la pubblica illuminazione, con picchi di consumo a gennaio, la bolletta di febbraio farà temere un imminente stato di dissesto,
impegna il Governo:
a proporre un apposito intervento normativo al fine di calmierare i suddetti rincari e scongiurare l'incremento del sovraccosto del 1000 per cento, anche ipotizzando per gli esercenti del servizio di salvaguardia per il biennio 2023-2024 l'applicazione dei valori del parametro Omega corrispondenti a quelli del biennio precedente, limitatamente a quelle aree in cui i valori determinati per il prossimo biennio eccedano i 30 euro/kWh e riconoscendo a detti esercenti un incentivo finanziario per coprire parte dei mancati ricavi derivanti dall'applicazione dei valori del parametro Omega del biennio precedente.
G1.114
Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto, Testor, Tosato, Dreosto
Precluso
Il Senato,
premesso che:
la Legge di Bilancio 2022 (Legge 234 del 2021) aveva abbassato le accise sulla birra da 2,99 a 2,94 euro per ettolitro Grado Plato, con una riduzione maggiore per i birrifici con una produzione annua fino a sessanta mila ettolitri;
considerato che tale misura ha permesso un rilancio della filiera birraria soprattutto per i piccoli produttori artigianali che hanno visto una riduzione ancor più favorevole delle accise;
rilevato che il 2021 è stato un anno importante per le esportazioni della birra prodotta in Italia, che si sono attestate a oltre 3,8 milioni di ettolitri;
come per altri settori, l'elevato livello di tassazione rende il mercato italiano meno competitivo con l'estero e, anche per tale ragione, oltre il 30 per cento della birra consumata in Italia viene importata dall'estero;
tenuto conto che anche il settore ha subito non solo l'aumento dei costi energetici, ma è vittima dell'aumento indiscriminato del prezzo del vetro - materiale iconico per la produzione -, e anche l'elevato prezzo delle materie prime quali orzo e malto prodotti in Italia e i cui costi del malto d'orzo schizzato a oltre il 50 per cento in più;
riconosciuto il forte impegno del settore birrario a mantenere i livelli di occupazione con oltre 118.000 addetti lungo la filiera e un valore condiviso di 9,4 miliardi di euro;
impegna il Governo:
a valutare, nel primo provvedimento utile, l'adozione di misure necessarie a ripristinare anche per l'anno 2023 la riduzione delle accise sulla birra, al fine di garantire la competitività del settore birrario e la piena occupazione nonché di fronteggiare al meglio l'aumento del costo delle materie prime, assicurando l'acquisto della materia prima italiana.
G1.115
Sabrina Licheri, Barbara Floridia, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, con il comma 52, è stato rifinanziato, nella misura di 1,5 milioni di euro per il 2023, il fondo per le imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano di cui all'articolo 1, comma 702, della legge 3o dicembre 2021, n. 234;
considerato che:
il settore della ceramica artistica e tradizionale, nonché della ceramica di qualità, rappresenta un importante segmento del comparto produttivo italiano, sia dal punto di vista economico-finanziario, presentando un fatturato annuo di 700 milioni di euro, sia sotto il versante culturale e turistico. È necessario inoltre ricordare l'importante livello occupazionale di tali settori che impiegano, senza considerare l'indotto, circa 3000 addetti;
i settori della ceramica artistica e tradizionale, nonché quello della ceramica di qualità, risentono pesantemente le conseguenze del rincaro energetico. È sufficiente rammentare che per il solo settore delle piastrelle di ceramica e dei materiali refrattari vi sia un consumo di gas metano pari a 1.50o milioni di metri cubi all'anno e un fabbisogno di energia elettrica di 1.800 GWh l'anno. Solo 500 GWh annui sono autoprodotti mediante cogenerazione, mentre i restanti 1.300 GWh vengono acquistati sul mercato;
gli effetti del conflitto in Ucraina e il conseguente aumento dei costi dell'energia hanno determinato una situazione di difficoltà economico finanziaria per le imprese operanti nel settore e di incertezza dei livelli occupazionali;
l'articolo t, comma 701, della legge 3o dicembre 2021, n. 234, aveva previsto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità. Tuttavia, l'individuazione dei progetti beneficiari e, dunque, la contestuale erogazione delle risorse, ha incontrato difficoltà tali per cui sono stati finanziati progetti solamente per 280 mila euro circa;
impegna il governo:
a provvedere al rifinanziamento delle misure contenute nella legge 9 luglio 199o, n. 188, a tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità, al fine di incentivare e promuovere la realizzazione di progetti, anche aventi ad oggetto la produzione energetica da fonti rinnovabili, che possano risultare risolutivi delle problema-delle legate all'aumento del prezzo dell'energia;
ad attivarsi al fine di coinvolgere le associazioni più rappresentative della categoria nella riformulazione dei criteri, delle finalità e delle modalità di riparto, monitoraggio, rendicontazione e verifica delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 701 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di eventuali ulteriori rifinanziamenti.
G1.116
Sabrina Licheri, Barbara Floridia, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per Panno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
l'articolo 1, comma 52, prevede il rifinanziamento del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy dall'articolo 1, comma 702 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano, per un ammontare pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023;
considerato che:
l'articolo t, comma 702, della predetta legge, recitando espressamente che le risorse sono «da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano», in sede di applicazione della norma si è interpretata tale proposizione in maniera tale da considerare tra i potenziali beneficiari del fondo esclusivamente le imprese stanziate presso il Comune di Murano;
le finalità dell'articolo i, comma 702, della predetta legge prevede che tali risorse siano stanziate al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché di scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo. Tuttavia, non essendo soggette a tali difficoltà le sole imprese operanti nel settore della ceramica artistica stanziate nel territorio del Comune di Murano,
impegna il Governo:
ad applicare l'articolo t, comma 52, al fine di includere tra le imprese beneficiarie del fondo di cui all'articolo t, comma 702, della legge 3o dicembre 2021, n. 234, anche le imprese operanti nel settore della ceramica artistica non stanziate nel Comune di Murano.
G1.117
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
dall'esame delle norme contenute nel provvedimento si registrano per il settore dell'istruzione importanti riduzioni di spesa che andranno ad impattare negativamente sul settore; l'articolo 1, comma 557, introduce, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni;
come si evince dalla relazione tecnica allegata, le istituzioni scolastiche che non raggiungono il numero minimo di alunni indicato, saranno conferite in reggenza; il calcolo che si evince, come denunciato dal settore, è la riduzione, non solo delle sedi, che verranno inevitabilmente accorpate, ma anche la riduzione del contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, che saranno quasi dimezzati rispetto ad oggi: si passerà dai 6.490 del 2024-2025, ovvero il primo anno in cui entreranno in vigore le norme della manovra 2023, fino ai 3.144 del 2031-2032, quindi parliamo di 3.346 dirigenti scolastici in meno;
l'articolo 1, comma 561, del provvedimento in esame, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo di 150 milioni di euro per il 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR;
tali risorse, solo per l'anno 2023, nulla destinano al rinnovo contrattuale dei docenti, per il quale intervento erano attesi 300 milioni a decorre dall'anno 2023; al fine di dare centralità all'istruzione pubblica, innalzare le retribuzioni al livello europeo, per impostare il rinnovamento professionale, per definire incarichi e progressione di carriera, il rinnovo contrattuale della scuola deve essere considerato una priorità; nel provvedimento, oltre a non trovare nessuna risposta concreta sul tema del precariato dei docenti, nessun riferimento è presente a sostegno del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;
per l'anno 2023, inoltre, si registrano una serie di definanziamenti che penalizzeranno il settore, uno tra tanti, la riduzione, nell'ambito del programma 1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica, di 8,8 milioni di euro, della legge n. 107 del 2015, articolo 1, comma 158, recante «Contributi da corrispondere all'INAIL a carico dello Stato per la costruzione di scuole innovative»,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 99, al fine di sostenere la rete e i servizi scolastici ed evitare la conseguente riduzione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, riconsiderando, attraverso ulteriori iniziative normative, i criteri di cui alla medesima disposizione;
a reperire risorse adeguate destinate al rinnovo contrattuale, al fine di dare centralità all'istruzione pubblica, innalzare le retribuzioni al livello europeo e definire incarichi e progressione di carriera del personale scolastico; a reperire risorse adeguate ad assicurare il diritto all'istruzione per tutte le bambine e i bambini, su tutto il territorio nazionale, elemento fondamentale per colmare il divario tra nord e sud e sostenere le famiglie con azioni concrete;
a riconsiderare, attraverso ulteriori iniziative normative, il taglio ai contributi per la realizzazione delle scuole innovative, contributo finalizzato a riaffermare, attraverso l'edilizia scolastica, il ruolo centrale della scuola, migliorare le competenze di studentesse e studenti e contrastare le diseguaglianze socio-culturali; a reperire risorse adeguate ad incrementare, nella prospettiva dell'introduzione di un livello essenziale delle prestazioni, il servizio di refezione scolastica per la scuola primaria su tutto il territorio nazionale.
G1.118
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
la crisi sanitaria in corso, e le conseguenti misure di contenimento del contagio adottate, hanno inevitabilmente evidenziato le problematiche e le tante fragilità tipiche del settore dello spettacolo;
nel settore dello spettacolo operano migliaia di lavoratori con contratti atipici, inevitabilmente intermittenti e con poche tutele;
quasi al termine della scorsa legislatura, l'approvazione della legge n. 106 del 15 luglio 2022 ha recato una delega al Governo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità in favore dei lavoratori a tempo determinato, dipendenti o autonomi, che prestano attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli nonché in favore dei lavoratori discontinui, dipendenti o autonomi, che prestino, nel settore dello spettacolo, altre attività a tempo determinato, individuate mediante un apposito decreto ministeriale;
tale delega, da esercitare entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, concerne anche l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente;
in commissione bilancio, nell'assenza totale di norme a sostegno del settore culturale e dello spettacolo, grazie all'approvazione di un emendamento proposto dal Gruppo Pd, è stata prevista l'integrazione di 60 milioni di euro del fondo per la nuova indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo;
i lavoratori dello spettacolo attendono la conclusione dell'iter del riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali con l'attuazione della delega,
impegna il Governo:
a rispettare i tempi di attuazione della delega di cui alla legge n. 106 del 15 luglio 2022 e a prevedere, in tempi brevi, l'istituzione di un tavolo tecnico che includa i4anti professionisti che operano nel settore della cultura e dello spettacolo e la partecipazione delle principali associazioni di categoria che li rappresenta.
G1.119
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 20232025, prevede misure in materia di salute; nonostante la pandemia di questi due ultimi anni abbia messo in evidenza la necessità di predisporre maggiori risorse per la sanità ed abbia messo in luce alcune fragilità del nostro sistema sanitario nazionale sia per quanto attiene alla sanità territoriale che ospedaliera, le risorse aggiuntive sul Fondo sanitario nazionale si limitano a 2 miliardi nel 2023 di cui 1, 4 destinato a colmare i maggiori costi derivanti dal caro energia, e complessivamente di 7,6 miliardi nel triennio 2023-2025 a fronte dei 10 miliardi extra aggiunti durante la pandemia; tra caro energia, inflazione e spese per il Covid, nella sanità si è aperto un disavanzo da 3,4 miliardi di euro che nella attuale legge di bilancio non trova copertura; senza le risorse necessarie il SSN non può che andare verso il collasso mettendo a rischio quel principio di universalità che lo contraddistingue e amplificando le disuguaglianze tra chi potrà permettersi la sanità privata e chi invece non troverà un'adeguata assistenza nella sanità pubblica; durante la pandemia era stato promesso agli italiani che «mai più» ci saremmo fatti trovare impreparati di fronte al rischio che la vita e la salute degli italiani venissero messe in discussione;
alle risorse fortemente insufficienti si aggiunge la riconferma del tetto di spesa per il personale e la conseguente non erogabilità dei livelli essenziali d'assistenza, il mantenimento di lunghe liste di attesa e, in definitiva, la ingovernabilità del Servizio Sanitario Nazionale proprio nel momento in cui sono iniziati i lavori per la realizzazione delle opere previste dal PNRR per il cui funzionamento sono necessari nuovi operatori sanitari; la carenza di personale assume oggi i contorni di una vera e propria emergenza nazionale, specialmente per quanto riguarda gli infermieri e alcune categorie di medici, tra cui anestesisti e specialisti di emergenza-urgenza. La situazione dei servizi di pronto soccorso è ormai difficilmente sostenibile e, nel caso dei medici, le remunerazioni non adeguate hanno diffuso forme contrattuali diverse dal lavoro dipendente, mediate da cooperative, con aumenti dei costi e un impatto sfavorevole sull'organizzazione dei servizi;
nonostante gli interventi fatti sino ad oggi permane ancora il limite alla spesa per le assunzioni di personale, limiti non più compatibili con l'attuale fase di gestione dell'emergenza da Covid-19, di recupero delle prestazioni sanitarie rinviate durante la pandemia, di attuazione delle misure dì qualificazione e consolidamento del Servizio Sanitario Nazionale; non è possibile pensare di avere un sistema sanitario efficiente e di qualità con personale che aumenta di anzianità anagrafica e con sempre maggiori carichi di lavoro; è necessario affinché il carattere universalistico del nostro sistema sanitario non venga meno, anche qualora si dovesse andare verso un progetto di autonomia differenziata, assicurare su tutto il territorio nazionale l'erogazione in modo uniforme dei livelli essenziali di assistenza e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni;
per quanto riguarda la sanità territoriale c'è una cronica carenza di medici di medicina generale con ambiti scoperti non solo nelle zone remote del Paese ma anche nelle grandi città; la medicina territoriale non solo ha bisogno di maggior considerazione economica, ma forse ancor di più di uscire dall'idea che sia un ripiego, una sanità di «serie B» e ottenere quel ruolo centrale che gli spetta all'interno del nostro sistema sanitario tornando ad essere l'avamposto del sistema stesso e punto focale della presa in carico della persona e non un mero burocrate,
impegna il Governo:
a superare il limite del tetto di spesa per l'assunzione del personale sanitario anche per le regioni sottoposte ai piani di rientro al fine non solo di garantire l'erogazione dei Lea e procedere all'abbattimento delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie non erogate durante la fase pandemica ma anche per migliorare le condizioni di lavoro all'interno degli ospedali e dei presidi territoriali;
a prevedere stanziamenti per la realizzazione di campagne d'informazione e di prevenzione per la diffusione di corretti stili di vita in materia di prevenzione, educazione, sicurezza diagnosi precoce, presa in carico della cronicità, sostegno alla disabilità; a prevedere non solo maggiori risorse per aumentare il numero delle borse di studio in formazione per medici di medicina generale ma ulteriori misure che consentano a tutti di poter disporre della necessaria assistenza sanitaria territoriale andando a coprire gli ambiti tutt'ora privi del medico di medicina generale; a prevedere misure di carattere finanziario volte a dare centralità alla figura del medico di medicina generale, svilita ormai dalla sola e troppa burocrazia, nella presa in carico del paziente.
G1.120
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio non affronta minimamente il tema dei troppi lavoratori che in Italia non hanno un contratto collettivo di lavoro di riferimento o che si vedono negare una retribuzione corrispondente a quella prevista dai contratti nazionali e che possono essere considerati lavoratori in situazione di povertà proprio per il livello troppo basso degli stipendi: i cosiddetti «working poors». Anzi la nuova disciplina delle prestazioni occasionali prevista dal provvedimento all'esame aggrava la situazione incentivando fortemente il ricorso nella peggiore delle ipotesi al lavoro nero o grigio, o al limite a lavori che non sono in grado di assicurare la retribuzione dignitosa che la nostra Carta costituzionale ci impone debba essere «proporzionata e sufficiente»;
è inaccettabile che gli incentivi pubblici, le decontribuzioni, gli sconti fiscali, le semplificazioni normative e burocratiche vadano a beneficio di datori di lavoro che non applicano contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma anzi possano addirittura goderne datori che applicano contratti di lavoro «pirata»;
i dati del CNEL evidenziano come, nel solo settore privato, su 945 contratti nazionali vigenti, applicati a 13.697.850 lavoratori, ben 501 sono scaduti, in alcuni casi da molti anni, rappresentando il 58 per cento del totale e lasciando ben 6 milioni di lavoratori con contratti che non sono mai stati o che non sono più in grado di garantire livelli salariali «proporzionati e sufficienti»;
al contempo le recenti pronunce della Corte Costituzionale hanno sancito come la disciplina dei licenziamenti sia in larga parte incostituzionale inadeguata a proteggere il lavoratore,
impegna il Governo:
ad adottare una normativa:
a) che definisca la retribuzione minima legale, da far coincidere con il complessivo trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, prevedendo in ogni caso che il trattamento economico corrisposto ai lavoratori non possa essere inferiore a 9,50 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali;
b) che preveda che l'applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale sia condizione per poter intrattenere rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, nonché per accedere ai benefici di legge (incentivi economici, fiscali, semplificazioni amministrative) previsti dal nostro ordinamento;
c) volta a incentivare il pronto rinnovo dei contratti collettivi scaduti, indicizzando all'IPCA i salari previsti dai contratti scaduti e non ancora rinnovati, prevedendo contestualmente l'indicizzazione delle tabelle di costo del lavoro adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per evitare che le pubbliche amministrazioni nelle loro gare per servizi e opere tollerino che ai lavoratori si applichino CCNL scaduti, anche da lunghi anni, e con livelli retributivi non più accettabili;
d) volta a recepire pienamente le pronunce della Corte Costituzionale in materia di licenziamenti, a maggior tutela dei lavoratori.
G1.121
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
II Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
l'Italia è in Europa tra i paesi con il maggior numero di studenti iscritti a corsi di istruzione superiore dell'area culturale e sebbene vantiamo uno dei patrimoni culturali più importante al mondo, ha una media di occupati nel settore inferiore a quella europea;
i dati confermano che la cultura è un settore ad alta specializzazione, ma dalle analisi svolte negli ultimi anni, emerge una discrasia tra le competenze richieste dal mercato e la retribuzione;
il 40 per cento sono imprenditori autonomi con partita Iva o regime forfettario che lavorano in cooperative;
una recente indagine, avviata dall'Associazione nazionale degli archeologi ANA, evidenzia una particolare inadeguatezza della retribuzione dei professionisti del settore;
una parte significativa dei lavoratori occupati nel settore culturale svolge un lavoro autonomo o è inquadrato con forme di lavoro atipiche (partita IVA e forme contrattuali a tempo determinato), con tutto ciò che questo comporta in termini di negazione di tutele e diritti: da un lato prelievi fiscali e previdenziali molto elevati, dall'altro nessun diritto ai congedi parentali, alle giornate di malattia retribuite, al sostegno in caso di perdita del lavoro, alla maternità eccetera;
in particolare, riteniamo urgente sollecitare il ruolo di circa 800 collaboratori del Ministero della cultura, che svolgono funzioni di rilevante responsabilità, sono incaricati con la modalità della partita Iva;
questi professionisti rappresentano un grande patrimonio di competenze e professionalità per il Paese, assumendo competenze e responsabilità che meriterebbero la stabilizzazione del loro profilo professionale,
impegna il Governo:
ad assumere le iniziative necessarie ad una stabilizzazione dei collaboratori del Ministero della cultura.
G1.122
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
II Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
lo sport e la cultura del movimento, insieme alla scuola, possono essere considerati come una grande agenzia educativa, capace di insegnare sul campo valori come l'inclusione, la solidarietà e il rispetto, valori essenziali per stimolare il consolidamento di una società civile sana e inclusiva e per formare cittadini più consapevoli e attenti;
l'associazionismo sportivo, rappresentato per lo più da piccole società, oltre a svolgere una funzione sociale, permettendo ai giovani di dedicarsi ad un'attività sportiva e di maturare quelle attitudini, non solo fisiche ma anche umane, educative e di aggregazione, svolge un importante ruolo imprenditoriale con alto tasso occupazionale;
nel corso della XVIII Legislatura sono stati raggiunti numerosi e importati risultati, che hanno dato un segnale concreto al mondo dello sport, come l'istituzione di un fondo da 50 milioni di euro per le associazioni e società sportive colpite dalla crisi energetica, gli ulteriori 140 milioni per le olimpiadi e paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, il rifinanziamento del fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base, i numerosi interventi (anche di decontribuzione) per i lavoratori sportivi e, da ultimo, 1,3 miliardi di euro per la progettazione e realizzazione delle opere relative agli impianti sportivi olimpici;
condividendo tale approccio, appare non più procrastinabile la piena attuazione della riforma del lavoro sportivo;
si tratta di una legge attesa da decenni da milioni di persone che finalmente vedranno riconosciute alcune tutele e diritti fondamentali e la propria dignità di lavoratrici e lavoratori del settore;
per tali motivazioni, preoccupa l'assenza di un intervento in legge di bilancio, che riteniamo, invece, necessario e che permetterebbe di ridurre ulteriormente l'impatto del costo del lavoro che le associazioni sportive dovranno sostenere;
preoccupano, inoltre, le dichiarazioni del ministro, in occasione della presentazione delle linee programmatiche, sulla necessità di valutare un eventuale rinvio «tecnico» dell'attuazione della riforma;
decine e decine di sentenze della Corte di cassazione si sono già espresse in maniera univoca sul tema e invitano fortemente a rispettare i tempi stabiliti;
il 13 dicembre scorso, l'Aula del Senato ha approvato, nella medesima formulazione di un testo depositato alla Camera anche dal Gruppo Pd, la modifica dell'art. 33 della Costituzione che riconosce lo sport quale valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico;
a novembre 2020 l'OMS ha pubblicato le «WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour» -accompagnate dallo slogan Every move counts, Ogni movimento conta - in cui sono stati revisionati e aggiornati i livelli di attività fisica raccomandati per ottenere benefici per la salute, distinguendo sia per fasce di età sia per specifici gruppi di popolazione. Attraverso queste linee guida ogni persona è incoraggiata a limitare la quantità di tempo trascorso in comportamenti sedentari (per esempio, il tempo libero trascorso seduti davanti a uno schermo) a favore di uno stile di vita fisicamente più attivo. Chi riesce a superare i livelli di attività fisica raccomandati può ottenere ulteriori benefici per la propria salute;
esercitare un'attività fisica-motoria deve essere una possibilità offerta a tutti, indipendentemente dalla condizione socio-economica della persona e del suo nucleo familiare;
l'articolo 15, comma 1, lettera i) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede la detrazione per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad attività di associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica per i bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni, configurandosi come una misura di sostegno, aiuto e stimolo alla pratica sportiva in senso lato;
riteniamo fondamentale prevedere tale detrazione senza limiti di età. È, infatti, riconosciuto un rapporto fra investimento in pratica sportiva e conseguente risparmio del servizio nazionale;
non è un'opinione ma un dato scientifico: un euro investito ne fa risparmiare almeno tre, nel lungo periodo, al sistema sanitario nazionale,
impegna il Governo:
a dare piena e tempestiva attuazione alla riforma del lavoro sportivo al fine di garantirne i principi di tutela dei lavoratori dello sport, a reperire - in fase di approvazione del primo provvedimento utile - risorse aggiuntive necessarie a ridurre ulteriormente l'impatto del costo del lavoro che le associazioni sportive sostengono;
al fine di sostenere e stimolare la pratica sportiva, ad estendere la detrazione per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad attività di associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva senza fissare un limite di età.
G1.123
Alfieri, La Marca, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
nella legge di bilancio sono contenute misure per la funzionalità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che concernono i dipendenti a contratto locale che operano presso le sedi diplomatico-consolari italiane all'estero;
presso le sedi diplomatiche e consolari, nonché presso gli Istituti italiani di cultura operano impiegati a contratto locale che svolgono un ruolo fondamentale per il pieno ed effettivo funzionamento delle strutture, spesso in carenza di organico;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 all'articolo 157, concernente la retribuzione degli impiegati a contratto, afferma: «La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita»;
le risorse sino ad ora stanziate non sono sufficienti a coprire i fabbisogni come indicati dall'Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;
inoltre, l'adeguamento retributivo contenuto nella legge di bilancio, attualmente in discussione, non corrisponde ad un congruo aumento stipendiale collegato all'effettivo costo della vita ed al tasso di cambio in vigore;
la crisi economica in corso, aggravata dalla guerra in Ucraina, aggiunge ulteriori elementi di disagio per il personale a contratto in servizio presso le nostre sedi diplomatico-consolari determinando un clima di insicurezza che influisce sulla qualità stessa del lavoro;
la grande Comunità italiana all'estero ha bisogno di servizi efficienti e per garantire questi è fondamentale il ruolo del personale sia di ruolo che a contratto, oltre al lavoro volontario dei consoli onorari;
in particolare, i consoli onorari svolgono un servizio esclusivamente volontario ricevendo un contributo solo parziale o simbolico per le loro spese, in media circa 3100 euro annui;
il progetto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di dotare gli Uffici onorari di attrezzature per la rilevazione dei dati biometrici dei connazionali che chiedono il rinnovo del passaporto, molto apprezzato dalle Comunità italiane all'estero, soprattutto quelle situate in aree lontane dalle sedi consolari, ha determinato un aumento delle spese a carico dei consoli onorari,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, mediante successivi provvedimenti, un aumento della dotazione finanziaria destinata all'adeguamento stipendiale dei lavoratori a contratto congruo con l'effettivo costo della vita e di disporre un adeguato finanziamento aggiuntivo per le esigenze della rete consolare onoraria evitando ai consoli onorari di anticipare gli oneri connessi al funzionamento degli uffici.
G1.124
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
nel presente provvedimento sono state introdotte modifiche legislative in materia di amianto in particolar modo concernente l'aumento dell'indennizzo da esposizione;
si tratta di un risultato importante ma non esaustivo per le complesse e articolate criticità presenti su tutto il territorio nazionale per i lavoratori esposti ad amianto;
a tutt'oggi, la battaglia contro l'amianto è ancora lunga, nonostante siano passati ormai 30 anni dalla entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, sia per quanto riguarda il censimento e la mappatura dei siti e la loro bonifica, sia per quanto concerne i tanti lavoratori che, purtroppo, risultano esclusi dall'accesso al beneficio previdenziale;
uno dei casi più rilevanti è quello degli ex lavoratori MonteFibre di Acerra, un impianto che per molti anni ha rappresentato un punto di riferimento del tessuto industriale campano e della provincia di Napoli, i quali nonostante siano stati esposti per anni alla pericolosità dell'amianto risultano non essere nelle condizioni di poter accedere alla normativa vigente;
una parte rilevantissima degli stessi presenta malattie da esposizione e purtroppo con un numero elevato di decessi registrati nel corso del tempo,
impegna il Governo:
ad attivare, con la massima sollecitudine, un tavolo tecnico istituzionale, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e delle amministrazioni territoriali interessate, al fine di individuare una soluzione normativa che, così come avvenuto già in passato, possa consentire anche ai suddetti lavoratori di poter accedere ai benefici previdenziali da esposizione all'amianto, secondo uno schema che possa rappresentare un modello anche per le altre situazioni analoghe ancora pendenti.
G1.125
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
il nostro mercato del lavoro appare ancora «intrappolato nella precarietà»: dei nuovi contratti attivati nel 2021, sette su dieci sono a tempo determinato, il part time involontario coinvolge 1'11,3 per cento dei lavoratori (contro una media Ocse del 3,2 per cento) e solo il 35-40 per cento dei lavoratori atipici passa nell'arco di tre anni ad impieghi stabili;
le nuove norme contro la precarietà nel mercato del lavoro che il Governo spagnolo ha introdotto lo scorso marzo, in accordo con industriali e sindacati, stanno generando una fortissima crescita dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, con un aumento di oltre il 230 per cento;
anziché affrontare questi nodi che pregiudicano la condizione dei lavoratori e che indeboliscono il nostro sistema economico, la legge di bilancio 2023 ingiustificatamente amplia l'accesso delle aziende alla possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale per il lavoro occasionale ed elimina il divieto vigente per il settore agricolo;
i cosiddetti voucher sono già previsti per i lavoratori agricoli e sono già previsti dal nostro ordinamento, ma con gli opportuni vincoli volti a garantire i diritti dei lavoratori e le imprese sane;
le modifiche introdotte rischiano, come abbiamo già visto in passato, di offrire maggiori spazi ai caporali o a chi vuole sfruttare i lavoratori;
nel settore dell'agricoltura la flessibilità è già assicurata da un sistema di leggi e contratti collettivi che consentono assunzioni anche di brevissima durata (perfino di 1 giorno solo). Ampliare la platea di lavoratori che possono essere retribuiti con contratti di prestazione occasionale ed innalzare il limite economico di utilizzo finisce per destrutturare il lavoro in agricoltura, precarizzandolo ulteriormente senza alcun motivo e riducendo i diritti contrattuali e previdenziali dei lavoratori e delle lavoratrici più fragili in un settore dove già è forte la presenza di lavoro irregolare e illegalità;
la sostituzione dei rapporti di lavoro regolari previsti dalla contrattazione collettiva con le prestazioni occasionali in agricoltura significa perdere le tutele in caso di maternità, malattie e infortuni, così come l'indennità di disoccupazione agricola;
con tali misure si aumenta la precarietà di giovani e di donne, soprattutto nel Mezzogiorno;
la stessa relazione tecnica alla legge di bilancio evidenzia che «ferma restando la domanda di lavoro, il maggior ricorso ai CPO sottrarrà, verosimilmente, contratti di altra natura (lavoro a tempo determinato, lavoro stagionale)»,
impegna il Governo:
ad adottare una strategia per il contrasto della precarietà del lavoro, eliminando le forme che maggiormente riducono le tutele per i lavoratori e pregiudicano una sana competitività del nostro sistema economico, con particolare riguardo ai contratti di prestazione occasionale;
ad informare periodicamente il Parlamento sugli effetti sull'occupazione conseguenti all'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di prestazioni occasionali.
G1.126
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
il provvedimento in oggetto prevede diverse disposizioni volte a potenziare gli organici di pubbliche amministrazioni;
da notizie a mezzo stampa si è appreso che circa 1.200 lavoratrici e lavoratori interinali, impiegati dal marzo 2021 presso il Ministero dell'interno, le questure, le prefetture e le commissioni territoriali per il diritto d'asilo, hanno il contratto in scadenza nel marzo 2023;
al momento, circa 600 di queste lavoratrici e di questi lavoratori operano tramite l'agenzia Manpower presso le prefetture nell'ambito del progetto Emersione previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito nella legge n. 77 del 2020, volto a favorire l'emersione del lavoro nero prevedendo la possibilità di regolarizzare rapporti di lavoro domestico o subordinato; 408 di loro operano invece tramite l'agenzia Gi Group presso la Il Sezione Immigrazione delle questure e, infine, 176 di loro operano, sempre tramite l'agenzia Gi Group, presso le commissioni territoriali per il diritto d'asilo e la IV Sezione Immigrazione delle questure;
dal marzo dei 2021 queste lavoratrici e questi lavoratori hanno svolto con professionalità un lavoro delicato nel campo delle procedure per il riconoscimento del diritto di asilo, dell'esame delle richieste di permessi di soggiorno, nella messa in atto delle procedure volte a favorire l'emersione del lavoro nero e delle altre pratiche connesse al settore dell'immigrazione, e hanno svolto anche un lavoro di supporto all'attività ordinaria degli uffici del Ministero sul territorio, andando spesso a coprire un fabbisogno strutturale dell'amministrazione in materia di immigrazione;
dal prossimo marzo 2023, con la scadenza di questi contratti, l'operatività delle commissioni, delle prefetture e delle questure, rischia di essere compromessa, soprattutto in un periodo nel quale a causa dei conflitti, dei cambiamenti climatici e della povertà le migrazioni sono in costante aumento;
la suddetta scadenza, inoltre, rappresenterà ovviamente un trauma profondo per le lavoratrici e i lavoratori, che temono di perdere il lavoro, riconosciuto come un diritto dalla nostra Carta Costituzionale, soprattutto in un momento in cui il costo della vita sta diventando sempre di più insostenibile anche per chi ha uno stipendio garantito,
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa utile, entro la suddetta scadenza del prossimo marzo 2023, al fine di salvaguardare i posti di lavoro e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori interinali impiegati presso le prefetture e le questure, negli ambiti sopra citati, così garantendo la continuità operativa di detti uffici, con particolare riguardo per le commissioni territoriali per il diritto d'asilo e la IV Sezione Immigrazione delle questure.
G1.127
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
il ricorso agli istituti del comando e del distacco da parte delle amministrazioni locali è motivato da esigenze di flessibilità organizzativa, che assumono di frequente una connotazione emergenziale, legata alla carenza di personale in organico e ai continuo flusso in uscita del personale, per pensionamento (quello degli Enti locali è uno dei comparti con la più elevata età media del personale in servizio), o per processi di mobilità in uscita, non compensati dalle mobilità in entrata da altri comparti, in considerazione della minore attrattività degli Enti locali (minori livelli retributivi, maggiore esposizione al rischio di responsabilità amministrativo-contabile, collocazione territoriale dei comuni periferici) rispetto a Regioni e Ministeri;
è necessario garantire la continuità amministrativa di Comuni e Città metropolitane, estendendo le previsioni derogatorie alle esigenze temporanee fino a 12 mesi e a quelle sostitutive su funzioni infungibili, e a riferire la percentuale del 25% alle posizioni vacanti delle ormai esigue dotazioni organiche;
è necessario estendere inoltre la misura volta al sostegno finanziario per le assunzioni straordinarie di personale a tempo determinato da destinare all'attuazione dei progetti del PNRR, introdotta dal decreto-legge 152/2021 a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, attuatori di progetti PNRR, per le assunzioni il cui costo non sarebbe sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti;
è necessario altresì estendere ai Comuni la possibilità, prevista solo per le amministrazioni centrali, di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto a tempo determinato per l'attuazione del PNRR attraverso la possibilità di procedere, con decorrenza non antecedente al 1º gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta;
infine, sarebbe auspicabile consentire ai comuni in condizione di squilibrio finanziario, che quindi sono sottoposti alla valutazione preventiva della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (COSFEL), di procedere speditamente alle assunzioni di personale programmate ed autorizzate per l'anno 2022: in caso contrario, i Comuni interessati non potranno procedere a dette assunzioni, seppure già autorizzate, ma dovranno attendere una nuova autorizzazione della COSFEL, che però potranno richiedere solo dopo l'approvazione dei bilanci di previsione 2023,
impegna il Governo:
ad estendere agli enti locali la deroga al principio che stabilisce che i comandi e i distacchi non possano essere superiori al 25 per cento dei posti non coperti con procedure di mobilità;
ad applicare la misura volta al sostegno finanziario per le assunzioni straordinarie di personale a tempo determinato da destinare all'attuazione dei progetti del PNRR, introdotta dal decreto-legge 152/2021 a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, attuatori di progetti PNRR;
a procedere, con decorrenza non antecedente al 1º gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta;
a consentire ai comuni in condizione di squilibrio finanziario, di procedere alle assunzioni di personale programmate ed autorizzate per l'anno 2022.
G1.128
Zampa, D'Elia, Manca, Camusso, Furlan, Zambito, Crisanti, Rando, Verducci, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
secondo gli ultimi dati Istat pubblicati a fine ottobre 2022 nel 2021 poco più di un quarto della popolazione è a rischio di povertà o esclusione sociale (25,4 per cento) mentre il reddito totale delle famiglie più abbienti è 5,8 volte quello delle famiglie più povere, valore che sarebbe stato decisamente più alto (6,9) in assenza di interventi di sostegno alle famiglie che i precedenti Governi hanno messo in atto;
sempre secondo tali dati il reddito netto medio delle famiglie è stato nel 2020 pari a 32.812 euro annui e con gli interventi di sostegno (reddito di cittadinanza e altre misure straordinarie) si è limitato il calo di 0,9 per cento in termini nominali e del -0,8 per cento in termini reali;
in Italia più di 1,9 milioni di famiglie versano in una condizione di povertà assoluta, dati che confermano sostanzialmente i massimi storici toccati nel 2020, anno d'inizio della pandemia dovuta al Covid-19 mentre per la povertà relativa l'incidenza sale all'11,1 per cento (da 10,1 per cento del 2020) e le famiglie sotto la soglia sono circa 2,9 milioni (2,6 milioni nel 2020);
si tratta di dati allarmanti, ancora di più se pensiamo che oltre 1 milione di minori vive in condizioni economiche difficili a cui si aggiunge un'altra povertà, ugualmente grave e drammatica: la povertà educativa, più nascosta e meno evidente, che agisce nel buio e che priva i bambini dell'opportunità di costruirsi un futuro o anche solo di sognarlo;
negli ultimi due anni la pandemia ha contribuito a peggiorare ulteriormente la condizione infantile colpendo soprattutto quelli già in condizioni di fragilità e questo non solo dal punto di vista materiale ma anche educativo. La sospensione dei servizi educativi e per l'infanzia, la chiusura delle scuole (totale nella prima fase e a macchia di leopardo nella seconda), quella di molte attività ricreative e di socializzazione (es. cinema, teatri, biblioteche) ha prodotto una condizione di povertà educativa che è destinata ad avere effetti di lungo periodo sull'apprendimento, sulla dispersione scolastica e sulla crescita delle disuguaglianze,
impegna il Governo:
a) predisporre misure volte all'incentivazione dell'occupazione femminile attraverso l'erogazione di servizi educativi, ricreativi e culturali rivolti a bambini e ragazzi;
b) ad incrementare le politiche di condivisione consentendo ad entrambi i genitori di poter svolgere sia i compiti di cura che il proprio lavoro, aumentando il reddito familiare e riducendo la povertà materiale ed educativa di bambini e ragazzi;
c) ad incrementare le risorse destinate alla realizzazione dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia al fine di raggiungere il cosiddetto «Obiettivo Lisbona» ovvero la dotazione di asili nido per il 33 per cento della popolazione nazionale da zero a tre anni;
d) a prorogare ed incrementare le risorse di cui all'articolo 39 del decreto-legge n. 73 del 2022 destinate al finanziamento delle iniziative dei comuni in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà.
G1.129
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (la legge di bilancio per il 2022), all'articolo 1 commi da 583 a 587, ha previsto che l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;
tale incremento è stato adottato in misura graduale per il 2022 e 2023, e in misura permanente a decorrere dal 2024;
con la stessa legge di bilancio del 2022 è stato previsto anche l'adeguamento per le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, mentre nessun adeguamento automatico è stato introdotto con riferimento ai consiglieri, né con la legge di bilancio del 2022, né con quella ora all'esame della Camera dei deputati,
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa per introdurre un adeguamento automatico delle indennità anche per i consiglieri comunali.
G1.130
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
in sede di esame del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 al Senato è stato approvato un emendamento che nel prevedere la valorizzazione delle professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, consente alle amministrazioni assegnatarie di poter procedere con decorrenza non antecedente al 1º gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente;
l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha disposto che per la realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Pnrr di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri emanasse un concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del Pnrr e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. da inquadrare nell'Area III, posizione economica FI, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico-gestionale, delle quali 80 unità da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, e le restanti da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, tra le amministrazioni centrali;
è molto importante che le amministrazioni centrali acquisiscano professionalità elevate che possono ulteriormente qualificare l'attività delle amministrazioni centrali grazie alle attività espletate nell'ambito del Pnrr;
l'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto l'autorizzazione a decorrere dal 1º gennaio 2021 al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, che gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia potevano procedere alla assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità, nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023;
a seguito delle prove concorsuali di cui alle Gazzette Ufficiali nn. 27 del 6 aprile 2021 e 82 del 15 ottobre 2021 si è proceduto alla assunzione delle 2800 unità. Queste hanno rappresentato e rappresentano una importante risorsa sia per gli interventi di coesione previsti dall'unione europea che ai fini del Pnrr per i quali sarebbe auspicabile procedere alla loro stabilizzazione,
impegna il Governo:
a prevedere alla stabilizzazione nei propri ruoli di tutti i 2800 tecnici assunti ai sensi dell'articolo 1 comma 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine.
G1.131
Basso, Astorre, Manca, Fina, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
rafforzare la competitività del sistema portuale nazionale è un obiettivo da perseguire come priorità per il sistema Paese che ha visto nel recente passato importanti interventi per il miglioramento della governance portuale, per la semplificazione, per lo snellimento delle procedure grazie allo sportello unico doganale e dei controlli (SUDoCo) e all'approvazione del documento di programmazione strategica di sistema;
gli interventi previsti nel PNRR, nel PNC, nella legge di bilancio 2022 e nella ripartizione del Fondo per la progettazione di fattibilità, hanno visto l'allocazione di ingenti risorse per «l'ultimo miglio» degli scali nazionali (471 milioni), per l'elettrificazione delle banchine portuali (cold ironing, 700 milioni), per la gestione rifiuti nei porti (green ports), per il rinnovo del naviglio (800 milioni), per le ZLS e per favorire lo shift modale delle merci attraverso il finanziamento di misure incentivanti quali il Marebonus ed il Ferrobonus che, favorendo il trasporto delle merci via mare, decongestionano il traffico da strade ed autostrade e migliorano anche la qualità dell'aria;
un importante precedente intervento ha riguardato l'ammodernamento ed il rinnovamento in chiave sostenibile della componente aeronavale ed infrastrutturale delle Capitanerie di porto;
nella manovra di bilancio 2023 all'esame del Parlamento, si riscontra l'assoluta mancanza di attenzione del Governo per le politiche afferenti ai trasporti risultando assenti misure di sostegno strutturale alla portualità ed al lavoro del settore portuale. Al contrario, tutte le precedenti misure per il settore sono messe a repentaglio rischiando di essere smantellate o rese inefficaci perché non rifinanziate con nuove risorse;
altro tema assente nell'attuale manovra risulta essere quello a sostegno delle famiglie dei lavoratori portuali vittime dell'amianto, tema delicato che riguarda, purtroppo, una parte rilevante dei lavoratori portuali;
in una ottica green, non si può non ricordare il grosso problema delle navi abbandonate e quelle militari non più utili che solleva diverse difficoltà in materia ambientale,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di considerare un immediato intervento nelle politiche del sistema portuale nazionale stante l'alta rilevanza delle stesse nel più vasto sistema «Impresa Italia», rifinanziando il previsto Fondo per gli interventi strutturali per la portualità necessario anche per mettere in condizione i porti di realizzare interventi di transizione ecologica e digitale richiesti dall'Unione europea;
a valutare l'opportunità di rifinanziare l'istituto del Marebonus e Ferrobonus, virtuosi strumenti per la blue economy e per l'ambiente;
a valutare l'opportunità di prevedere misure a sostegno delle famiglie dei lavoratori portuali vittime dell'amianto ed il rifinanziamento dell'apposita misura tesa a favorire lo smaltimento delle navi abbandonate e quelle militari non più utili.
G1.132
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
in sede di esame alla Camera dei Deputati è stata approvata una norma con cui per sopperire alla grave carenza di organico nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR, si prevede che il Ministero della giustizia, Dipartimento per l'Organizzazione giudiziaria, sia autorizzato allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di Comunità e di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per la copertura dei posti vacanti di dirigente presso lo stesso dipartimento;
secondo l'Anpal il fabbisogno generale di personale della pubblica amministrazione nel quinquennio 2021-è di oltre 740 mila unità; da quanto emerge dai Piani integrati di attività e di organizzazione 2022-2024 (PIAO) dei ministeri i posti vacanti ammontano a diverse migliaia, soltanto per citarne alcuni: 5612 sono i posti scoperti del Ministero dell'interno, 2726 quelli del Ministero dell'economia e delle finanze, 3485 quelli del Ministero dell'istruzione e del merito;
il fabbisogno dell'amministrazione è soddisfatto in maniera consistente mediante lo scorrimento delle graduatorie esistenti (la cui vigenza, in via di principio, ha una durata di due anni dalla data di approvazione) formatesi all'esito di concorsi pubblici soprattutto in virtù di quanto previsto all'articolo 1, commi 147 e 148 della legge n. 160 del 2019 ovvero l'utilizzo per l'approvvigionamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni di utilizzate delle graduatorie esistenti (anche quelle di altre amministrazioni, tramite accordi);
le pubbliche amministrazioni impiegano purtroppo tempi eccessivamente lunghi nell'operare lo scorrimento delle graduatorie, anche in presenza di una strutturale carenza di personale. Al riguardo, come esempio particolarmente significativo si considerino le graduatorie dei concorsi Ripam per assistente area II, per la quale vi sono 18.907 idonei, e per funzionario area III, nella quale risultano 21.141 idonei, al netto dei vincitori e dei primi parziali scorrimenti,
impegna il Governo:
ad adottare le necessarie misure affinché le pubbliche amministrazioni procedano al totale e sollecito scorrimento delle graduatorie esistenti onde da un lato soddisfare le legittime aspettative dei candidati idonei e dall'altro garantire allo Stato di avvalersi pienamente della propria dotazione organica anche al fine del miglior assolvimento degli obiettivi del PNRR.
G1.133
Alfieri, La Marca, Giacobbe, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
nella legge di Bilancio sono contenute Misure per la funzionalità del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che interessano la rete diplomatico-consolare e - di conseguenza - i servizi da erogare ai connazionali all'estero;
le risorse del bilancio pubblico destinate al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale rappresentano una parte poco rilevante del bilancio dello Stato e questo comporta un impatto negativo importante sul funzionamento della rete diplomatica e consolare con la conseguenza di non riuscire a garantire lo svolgimento effettivo delle funzioni e di non rispondere pienamente alle esigenze derivanti dalla crescita esponenziale della Comunità degli italiani all'estero;
in tale contesto si rileva una carenza di organico della Farnesina e un problema di adeguamento stipendiale al costo della vita degli impiegati a contratto, vista l'esiguità della cifra destinata a tale scopo (500 mila euro) nella legge di bilancio attualmente in discussione;
il personale del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale immesso in ruolo negli ultimi anni non è sufficiente a integrare i posti lasciati liberi dalle collocazioni in quiescenza tanto che, ad oggi, si registra una mancanza di organico di circa 2 mila impiegati rispetto alla pianta organica risalente al periodo antecedente al blocco del turn-over. Inoltre, recentemente solo il 27% dei posti vacanti all'estero sono stati coperti, causando problemi rilevanti alle sedi diplomatico-consolari che si trovano in carenza di personale di ruolo;
dal 2006 a fine 2019 la riduzione di circa il 35 per cento delle unità in servizio alla Farnesina ha portato le unità di personale da 3.006 a 2.465, numeri che sono aumentati successivamente a causa dei pensionamenti sopravvenuti. In effetti, la cessazione dal servizio per raggiunto limite d'età ha conseguenze rilevanti sul funzionamento della rete diplomatica e consolare, che conta unità di personale inferiori alla media riscontrata negli omologhi Paesi dell'Unione europea;
la Farnesina ha urgente bisogno di nuovo personale di ruolo da inviare il prima possibile presso le sedi estere ed a tal fine si potrebbe procedere con l'immissione nei ruoli organici del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di parte degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, tramite appositi concorsi per titoli ed esami, come indicato in un emendamento presentato dallo scrivente alla presente legge di bilancio;
inoltre, sarebbe opportuno elevare al 60 per cento la quota del trasferimento ai consolati dai proventi dovuti per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana da destinare al rafforzamento dei servizi consolari anche tramite l'assunzione di nuovo personale a contratto e all'adeguamento stipendiale di tale tipologia di impiegati,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, mediante successivi provvedimenti, l'inserimento di parte degli impiegati a contratto locale e di cittadinanza italiana nei ruoli del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale tramite procedura concorsuale riservata, oltre all'incremento, tramite nuove assunzioni, di ulteriore personale a contratto grazie all'aumento del trasferimento ai consolati dei proventi derivanti dalla presentazione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
G1.134
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
i commi 409 e 414 dell'articolo I della legge 30 dicembre 2020, n. 178, hanno previsto, con riferimento alla contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, distinte indennità aggiuntive per gli infermieri e per gli esercenti le professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, per gli esercenti la professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari;
in particolare, mentre per l'indennità aggiuntiva di specificità infermieristica, prevista dal comma 409, venivano destinati - nel triennio - 335 milioni di euro lordi annui, per le indennità di tutela del malato e per la promozione della salute, previste dal comma 414 e destinate a una gamma più ampia di professionisti sanitari venivano destinati soltanto - per il medesimo triennio - 100 milioni di euro lordi annui;
il riconoscimento delle predette indennità è stato attuato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 2 novembre 2022;
considerato che:
il trattamento differenziato degli infermieri rispetto agli esercenti le altre professioni sanitarie e sociosanitarie di cui al menzionato comma 414 appare privo di qualunque ragionevole giustificazione;
gli esercenti le professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, gli esercenti la professione di assistente sociale nonché gli operatori socio-sanitari concorrono, assieme a medici e infermieri, ad assicurare il buon andamento e l'efficienza del sistema sanitario nazionale, assicurando la piena effettività del diritto alla salute costituzionalmente garantito, come ampiamente dimostrato anche durante le fasi più acute e drammatiche dell'emergenza pandemica; ciò è confermato, inoltre, dalla circostanza che l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 - come modificato, da ultimo, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3 - reca una disciplina unitaria e comune degli ordini e collegi corrispondenti alle diverse figure professionali che operano nel comparto sanitario;
il perdurare della richiamata disparità di trattamento economico appare, in questo quadro, del tutto incoerente rispetto alla valorizzazione e alla promozione delle diverse professionalità operanti in ambito sanitario e mortifica ingiustamente professionalità e meriti di intere categorie professionali che risultano di fondamentale importanza per il funzionamento e la sostenibilità del nostro sistema sanitario;
impegna il Governo:
a sanare quanto prima tale immotivata ed ingiustificata discriminazione, assicurando la medesima gratificazione indennitaria alle diverse figure professionali richiamate.
G1.135
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 - come modificato, da ultimo, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3 - reca una disciplina unitaria e comune degli ordini e collegi corrispondenti alle diverse figure professionali che operano nel comparto sanitario;
in particolare, l'articolo 1, comma 3, lett. a) del richiamato decreto legislativo, come modificato dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dispone che gli Ordini e le relative Federazioni nazionali «sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale»;
a tal fine, gli Ordini e le relative Federazioni nazionali sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica; promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della finzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva;
i successivi articoli 2 e 8 disciplinano, rispettivamente, gli organi degli Ordini locali e delle Federazioni nazionali, prevedendone l'elezione da parte degli iscritti - per gli organi degli Ordini locali - e l'elezione da parte degli Ordini locali, con riferimento agli organi delle Federazioni nazionali;
in particolare, le Federazioni nazionali e i loro organi direttivi svolgono importanti funzioni di pubblico interesse relative al corretto svolgimento della professione, previste dall'articolo 7 del richiamato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato; in particolare, esse assumono «la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali» e svolgono «compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali [...] nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonché di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi informatici e di software alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente»; non da ultimo, le Federazioni nazionali «emanano il codice deontologico»;
pertanto, lo svolgimento dei compiti inerenti al mandato elettivo di membro degli organi direttivi delle Federazioni nazionali, enti pubblici non economici concorre in ottica sussidiaria all'esercizio di fondamentali funzioni di pubblico interesse, connesse al corretto svolgimento di professioni il cui esercizio incide su fondamentali diritti delle persone, a partire dal diritto alla salute;
purtuttavia, al dipendente pubblico o privato eletto nei predetti organi non è riconosciuto il diritto a godere di permessi non retribuiti per il corretto espletamento delle loro funzioni; ne consegue che, di regola, per poter svolgere i compiti derivanti dall'ufficio cui sono stati eletti, essi sono costretti a fare ricorso alle proprie ferie ed ai propri permessi;
impegna il Governo:
ad assicurare ai dipendenti pubblici o privati, eletti negli organi direttivi delle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, la possibilità di usufruire di permessi non retribuiti per il corretto espletamento delle funzioni afferenti la loro carica.
G1.136
Pirro, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure in materia di sanità;
l'articolo 1, comma 535, ha incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 1.40o milioni di euro destinati a colmare i maggiori costi derivanti dal caro energia;
considerato che:
l'autista soccorritore è una figura presente all'interno dell'organizzazione dei servizi di emergenza ed ha acquisito una coscienza di categoria che lo porta ad avanzare una specifica domanda di regolamentazione dei sui compiti, attività e formazione, ma nulla è stato fatto per un suo riconoscimento normativo anche se sono stati presentati alcuni disegni di legge sul tema nelle precedenti legislature;
appare necessario definire il profilo professionale di autista soccorritore, regolamentandone le condizioni di accesso e le modalità di formazione, il ruolo e i reciproci rapporti all'interno dei vari ambiti organizzativi nel cui ambito si collocatale figura che nell'esercizio delle sue funzioni interagisce con medici e infermieri, a rotazione 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, assicurando l'assistenza sanitaria sul nostro territorio nazionale;
è doveroso garantire a tutti i cittadini un adeguato soccorso, al passo con i tempi come già accade in altri Stati europei, individuando la figura professionale del soccorritore e colmando così una lacuna che crea disuguaglianza tra le varie regioni;
impegna il Governo:
a riconoscere la figura professionale dell'autista soccorritore definendone le finalità, le attività da svolgere e i contesti operativi entro i quali operare nonché disciplinare le modalità di accesso alla formazione.
G1.137
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
le moderne società, come è noto da tempo, si configurano sempre più alla stregua di società multietniche, nelle quali convivono persone provenienti da diverse nazioni, e il fenomeno migratorio si configura come elemento di pregnante significatività per dimensioni, crescita e struttura generazionale;
tuttavia, proprio le recenti crisi, sanitaria prima, ed economica poi, hanno messo a dura prova i settori più fragili della popolazione, tra cui i cittadini stranieri, accrescendo la loro marginalità sociale e la loro difficoltà con particolare riferimento a determinate aree come quella dell'accesso all'alloggio, dell'accoglienza degli alunni stranieri, della tutela dei minori stranieri non accompagnati, della valorizzazione delle seconde generazioni di stranieri, della tutela delle donne immigrate a rischio di marginalità;
al fine di rafforzare i servizi e gli interventi di inclusione sociale dei cittadini stranieri appare indispensabile la costituzione di un fondo ad hoc che consenta un'adeguata programmazione degli interventi ritenuti prioritari per combattere la marginalità sociale dei cittadini stranieri e garantire così una società complessivamente più coesa e unita,
impegna il Governo
a reperire quanto prima tutte le risorse necessarie atte a rafforzare i servizi e gli interventi di inclusione sociale dei cittadini stranieri.
G1.138
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame, a fronte di uno stato dell'economia che si avvicina alla recessione con un'inflazione quasi al 12 per cento e un tracollo del potere d'acquisto dei salari e degli stipendi, che aumenta drammaticamente le disuguaglianze e genera una enorme redistribuzione del reddito a danno anzitutto delle famiglie più povere e più fragili, non introduce misure volte a rispondere a tale crisi, ma anzi rischia di aggravarla con scelte che vanno a danno delle persone più fragili; in particolare, i pochi interventi previsti in ambito sociale sono coperti per la maggior parte con la riduzione delle risorse destinate ad un importante strumento di contrasto alla povertà, come il reddito di cittadinanza;
nessuna risorsa è stata aggiunta rispetto a quelle già stanziate dai precedenti governi sul Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), utili al raggiungimento degli obiettivi di politica sociale indicati dalla Legge 328 del 2000, sul Fondo per le non autosufficienze, per aumentare le risorse rispetto a quelle già destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali, sul Fondo dopo di noi, per i disabili gravi privi del sostegno familiare, al fine di assicurare alle persone con disabilità gravi la possibilità di decidere del proprio futuro, scegliere dove e con chi vivere all'interno di un percorso che li porti alla massima autonomia possibile quando rimarranno senza la propria rete famigliare, sul riconoscimento della figura del caregiver, sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, e questo solo per fare alcuni esempi, certamente non esaustivi;
il pieno sviluppo della persona disabile riguarda anche la sua sfera emotiva, sentimentale e sessuale e la violazione di tali diritti costituisce violazione dei diritti all'uguaglianza, alla non discriminazione, alla dignità, alla salute e alla felicità; non esistono infatti solo le barriere architettoniche ad impedire una piena socialità delle persone con disabilità ma anche quelle barriere culturali, i pregiudizi; visto che di tutto questo nella legge di Bilancio non c'è traccia e, da ciò, si evince come le politiche volte ad una maggiore e reale integrazione delle persone con disabilità nella nostra società non siano una priorità di questo governo, nonostante la piena inclusione sociale di tali persone sia un problema ancora aperto nel nostro Paese e l'Italia abbia ratificato, ormai ben più di dieci anni fa, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 3 dicembre 2006 (legge 3 marzo 2009 n. 18);
in particolare, in forza dell'articolo 19 della Convenzione dell'ONU, gli Stati firmatari «riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società», assicurando, tra l'altro, che «le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione»; considerato che diritti fondamentali quali il diritto alla salute, allo studio, all'inserimento lavorativo, all'autodeterminazione, malgrado i progressi raggiunti negli ultimi anni, devono ancora essere riconosciuti ad un numero elevato di cittadini ai quali occorre assicurare le stesse possibilità ed opportunità date alle altre persone; è necessario proseguire nella direzione già intrapresa dai precedenti governi per una sempre maggiore integrazione delle persone con disabilità all'interno della nostra società,
impegna il Governo:
a considerare le politiche sulla disabilità quali politiche fondamentali per l'operato del Governo, al fine di assicurare maggiori opportunità di socializzazione, integrazione, autonomia, indipendenza delle persone con disabilità, inserendo quindi, già dal primo provvedimento utile, ulteriori risorse per: a) la non autosufficienza fino a integrale copertura del fabbisogno dell'assistenza sociosanitaria rivolta al sostegno di persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti; b) riconoscere l'importanza della figura del caregiver; c) assicurare adeguate politiche del durante e dopo di noi e quindi politiche di reale autonomia per i disabili gravissimi; d) garantire il diritto al lavoro anche alle persone con disabilità, con particolare attenzione alla disabilità intellettiva;
a riconoscere nel primo provvedimento utile, abbattendo così anche le barriere culturali che impediscono la piena socialità delle persone con disabilità, la figura dell'operatore all'emotività, all'affettività, alla corporeità e alla sessualità per il benessere psico-fisico delle persone con disabilità.
G1.139
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
ormai venti anni fa è stato istituito il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), il primo vero sistema pubblico di accoglienza di qualità per gli stranieri che chiedevano protezione internazionale;
si è trattato di un significativo passo in avanti per garantire un sostanziale diritto all'asilo e un'accoglienza adeguata, costruito con il protagonismo attivo dei comuni;
questo sistema non si può dire però che, a distanza di molti anni, si sia completamente consolidato per molteplici ragioni: in parte perché è stato distribuito in modo disomogeneo sul territorio nazionale, a causa anche di pregiudizi di tipo politico; in parte perché servirebbe un investimento economico maggiore;
nel 2018 si è tra l'altro intervenuto negativamente sugli SPRAR togliendo loro la possibilità di accogliere i richiedenti asilo, e cambiandone perciò la denominazione in SIPRIMI;
più recentemente, nel 2020, è stato convertito in legge un decreto che ha invece rilanciato il modello di accoglienza diffusa, di qualità, volta all'integrazione e gestita dai comuni e in quell'occasione la denominazione è stata cambiata in SAI Sistema d'Accoglienza e Integrazione;
nonostante questi ultimi interventi allo stato attuale il SAI continua a rappresentare una parte limitata del totale dei posti in accoglienza in Italia, mentre risulta di gran lunga più ampio il sistema gestito dalle prefetture, i Centri d'accoglienza straordinaria (CAS) che dovrebbero rappresentare la risposta a situazioni appunto straordinarie, e che invece rappresentano spesso la risposta ordinaria,
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa utile, in stretto coordinamento con il sistema degli enti locali e le organizzazioni della società civile impegnate nel settore dell'accoglienza, volta a superare le criticità e a reperire le risorse necessarie per ridurre progressivamente il ruolo dell'accoglienza straordinaria a favore del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).
G1.140
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
l'efficacia del sistema di riscossione risponde alla necessità di produrre un forte effetto di deterrenza all'evasione ed è un elemento di garanzia per il raggiungimento del fine ultimo delle imposte che è quello dell'indispensabile finanziamento della spesa pubblica per offrire i servizi rivolti alla pluralità dei cittadini;
i commi 253 e 254 del provvedimento in esame rimodulano i termini per la comunicazione di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione con l'obiettivo di evitare la formazione di ulteriori crediti inesigibili, il cosiddetto magazzino fiscale;
il comma 253, lettera b), in particolare, introduce nell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il nuovo comma 684-bis, il quale prevede tra i casi in cui l'agente della riscossione possa presentare le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate fino al 31 dicembre 2022, l'assenza di beni del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in qualunque momento effettuato dall'agente della riscossione;
tale formulazione tuttavia permetterebbe di non riaprire i fascicoli delle attività svolte dall'Agente della riscossione anche se risalenti a molti anni prima; inoltre il riferimento ai soli beni del debitore sembra escludere dalle cause di perdita di diritto al discarico il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su beni mobiliari, e rischia di non tenere conto dei beni e dei crediti con i quali il debitore potrebbe eventualmente fronteggiare l'onere fiscale;
per garantire la completezza di visione dei dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria minimizzando il rischio di parzialità e alterazione del quadro istruttorio complessivo, che lederebbe il principio di capacità contributiva, l'equità sociale e l'equilibrio delle finanze pubbliche, sarebbe invece opportuno che gli agenti della riscossione siano tenuti, in un momento non anteriore a tre mesi dalla comunicazione di inesigibilità e al conseguente discarico, ad effettuare l'accesso alla situazione patrimoniale e ai dati delle disponibilità finanziarie rilevabili ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; alcune disposizioni del provvedimento in esame rischiano di incidere negativamente sulla riscossione quando invece risulta di estrema necessità un'azione di potenziamento delle attività in funzione antievasione anche in coerenza con quanto previsto in materia dal PNRR (Milestone M1C1-103) e per non screditare le dichiarazioni del Governo dei giorni scorsi sulla prosecuzione dell'azione di contrasto all'evasione fiscale,
impegna il Governo:
a perseguire riforme orientate al conseguimento di obiettivi di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo attraverso il sistema della riscossione in particolare:
a) prevedendo che il discarico per inesigibilità da parte degli Agenti della riscossione avvenga qualora sia verificata l'assenza di beni e di crediti del debitore con controlli effettuati in una data di accesso non anteriore a tre mesi dalla comunicazione e sia verificata anche l'assenza di disponibilità finanziarie rilevabili ai sensi dell'art. 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 rafforzando in tal modo l'attività di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscali attraverso la previsione di una piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria prodromica per una più robusta analisi del rischio fiscale, per attività di controllo e di stimolo all'adempimento spontaneo;
b) attuando un nuovo processo di cooperazione informatica con gli operatori finanziari che preveda uno scambio di flussi e l'obbligo, per gli operatori finanziari, di rendere disponibile agli agenti della riscossione la situazione contabile dei rapporti finanziari.
G1.141
Mirabelli, Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita, Zambito
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
l'economia italiana si avvicina alla recessione, l'inflazione è vicina al 12 per cento mentre le retribuzioni stanno crescendo di poco più dell'1 per cento, un crollo del potere d'acquisto dei salari e degli stipendi che allarga drammaticamente le disuguaglianze e genera una enorme redistribuzione di reddito a danno anzitutto delle famiglie più povere e più fragili;
a fronte di questa situazione, il disegno di legge di bilancio presentato dal Governo, anche all'esito della fase emendativa, non solo non risponde alla crisi economica e sociale ma addirittura rischia di aggravarla, perché è inadeguato e iniquo: inadeguato ad affrontare efficacemente la crisi energetica e a scongiurare la recessione e fortemente iniquo perché segnato da scelte ideologiche ed elettoralistiche, come l'inasprimento già per il prossimo anno sul reddito di cittadinanza, i favori agli evasori fiscali con l'aumento del tetto per l'uso dei contanti, il taglio delle pensioni;
in questo contesto è molto grave la scelta di ignorare le situazioni di disagio più gravi, dove l'impossibilità di avere una casa si somma spesso a situazioni di difficoltà economica, mancanza di occupazione, emarginazione sociale, povertà alimentare e educativa. Manca infatti una risposta alla domanda di edilizia sociale per categorie sociali che proprio in assenza di un ancoraggio abitativo rischiano di scivolare in un'area di povertà più acuta odi vedersi precluse possibilità di realizzazione;
occorreva intervenire in modo deciso per il rifinanziamento dei Fondi per l'affitto e per la morosità incolpevole di cui non vi è traccia nel testo e prevedere risorse per un Piano di edilizia residenziale pubblica che possa far fronte alla grande richiesta di alloggi a canone sociale, soprattutto in un periodo di crisi come quello che viviamo,
impegna il Governo
ad individuare nel primo provvedimento utile risorse adeguate da destinare al rifinanziamento del Fondo per il sostegno all'affitto e del Fondo per la morosità incolpevole, nonché al finanziamento di un Piano di edilizia residenziale pubblica.
G1.142
Giorgis, Bazoli, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
nell'ambito del ricordo e della difesa del sacrificio degli appartenenti alle Forze dell'ordine e alle Forze armate, con riferimento alle vittime del dovere, sono passati circa diciassette anni dall'ultimo provvedimento a favore delle vittime e dalla promessa di «progressiva» equiparazione sancita nella legge n. 266 del 2005. Il processo di attribuzione ha conosciuto uno sviluppo tale da determinare sperequazioni tra le diverse «figure» di vittime dove la categoria originaria delle «vittime dei dovere» (regio decreto-legge n. 261 del 1921) è stata prima affiancata (legge n. 466 del 1980) dalla categoria delle «vittime del terrorismo» e delle «vittime della criminalità organizzata» per poi essere sorpassata in termini di tutela (legge n. 206 del 2004) fino a giungere al processo inverso, di progressiva estensione dei particolari benefici riconosciuti alle altre categorie,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, mediante successivi provvedimenti, la totale equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, per rettificare, almeno con riferimento alle vittime del dovere, le sperequazioni in atto garantendo, con un doveroso atto di giustizia sociale, quanti, per ragioni di tutela della libertà collettiva e di preservazione delle Istituzioni del Paese, hanno subito conseguenze tragiche.
G1.143
Malpezzi, Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
ben lontano dagli annunci di alcuni esponenti di Governo che vantavano misure volte a scongiurare il ritorno alla legge Fornero, le misure in materia previdenziale contenute nella legge di bilancio si caratterizzano per l'irrilevanza sostanziale delle soluzioni prospettate per assicurare forme di flessibilità di uscita pensionistica e per i tagli che vengono applicati agli assegni di milioni di pensionati che si vedranno decurtare gli adeguamenti all'inflazione;
in questa opera demolitoria di distinguono le misure che modificano l'istituto di «Opzione donna». Una misura che, a suo tempo introdotta dall'allora Ministro Maroni con l'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, e che è sempre stata prorogata da tutti i Governi che si sono succeduti a decorrere da quella data;
le modifiche apportate ridurranno drasticamente la platea delle lavoratrici che teoricamente possono accedere a tale forma di uscita flessibile, rispetto alle 17.000 previste dalla legge di bilancio 2022;
con tali misure si intende far cassa sulla condizione delle lavoratrici che aspirano a poter accedere alla pensione, seppure con l'applicazione del metodo contributivo per tutto l'arco della vita lavorativa, magari per finanziare misure che accentuano il divario sociale o l'ingiustizia fiscale;
anche l'ipotesi che la soglia anagrafica per l'accesso ad Opzione donna possa essere modulato in ragione della presenza di figli ha sollevato condivisibili dubbi di legittimità costituzionale,
impegna il Governo:
a rivedere, già a partire dal prossimo provvedimento legislativo, le norme che disciplinano l'uscita pensionistica per il tramite della cosiddetta «Opzione donna», secondo le regole che sinora ne hanno disciplinato la fruizione, senza ulteriori penalizzazioni o condizioni aggiuntive.
G1.144
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
nell'anno 2023 ricorre il settantacinquesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana;
tale ricorrenza ci sollecita a un grande impegno comune per riaffermare, quotidianamente, i valori - anche e innanzitutto morali - che si esprimono nei diritti e nei doveri sanciti nella Costituzione;
un anniversario così significativo può rappresentare l'occasione per rilanciare nei Paese le ragioni e gli obiettivi della carta del 1948;
al fine di perseguire tali obiettivi occorre fornire delle competenze metodologiche, culturali e sociali per costruire una cittadinanza consapevole, dotando i più giovani degli strumenti che occorrono per agire nella società, attraverso iniziative connesse ai valori sanciti dalla Carta costituzionale;
la Costituzione è costituita da valori e regole, ma è anche «un programma da attuare», diceva Piero Calamandrei, e il 2023 rappresenta l'occasione per promuovere iniziative e progetti finalizzati a favorire una corretta partecipazione alla vita civile,
impegna il Governo:
a stanziare adeguate risorse:
1) affinché il settantacinquesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione italiana sia adeguatamente commemorato e celebrato attraverso la promozione di iniziative ufficiali, con la realizzazione di mostre, convegni ed eventi in tutta Italia;
2) al fine di promuovere la conoscenza del testo della nostra Costituzione nelle sue diverse parti per favorire la diffusione e la socializzazione di principi e valori che compongono l'architettura della carta;
3) per favorire e sostenere la traduzione del testo stesso in diverse lingue in modo da contribuire alla promozione di nuove strategie di cittadinanza che possano incontrare le presenze diverse che popolano la nostra penisola;
4) per promuovere una campagna di sensibilizzazione nella direzione di un patriottismo costituzionale radicato nelle scuole di ogni ordine e grado, e finalizzato alla promozione di riferimenti condivisi parte della storia della nostra comunità nazionale;
5) per lanciare un concorso nazionale per le scuole con l'obiettivo di premiare elaborati, immagini, testi audio o video che possano valorizzare contenuti e articoli della Costituzione della Repubblica.
G1.145
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 493, è stato istituito un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori e azionisti che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1º gennaio 2018;
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2019, è stata istituita una commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del FIR;
con la legge 4 agosto 2022, n. 122, il periodo di attività della commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del FIR è stato esteso fino al 31 dicembre 2022,
impegna il Governo:
a prorogare il periodo di attività della commissione tecnica di cui all'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, e a valutare eventuali altre misure volte a garantire a tutti gli aventi diritto un equo rimborso.
G1.146
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
l'articolo 1, comma 566, incrementa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, da destinare agli studenti universitari e AFAM, anche al fine di dare continuità alle misure adottate nell'ambito del PNRR;
il PNRR, M4C1 - Investimento 1.7: Borse di studio per l'accesso all'università, ha l'obiettivo di garantire la parità di accesso all'istruzione, agevolando la partecipazione a percorsi di istruzione terziaria per gli studenti in difficoltà socioeconomiche, che sopportano un costo-opportunità relativamente alto nello scegliere un corso di studi avanzato rispetto a una transizione precoce verso il mercato del lavoro;
nel complesso, la misura si prefigge il duplice obiettivo di aumentare di 700 euro in media l'importo delle borse di studio, e di allargare la platea degli studenti beneficiari, riducendo il divario rispetto alla media dell'Unione europea di studenti con una borsa di studio;
la recente predisposizione delle graduatorie provvisorie per l'assegnazione dei benefici per il Diritto allo Studio Universitario e le successive graduatorie definitive sinora pubblicate dimostrano come i finanziamenti stanziati all'interno del PNRR e la volontà di non incrementare ulteriormente il Fondo Integrativo Statale per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 stia producendo un elevato numero di idonei non beneficiari, i quali, pur rispettando tutti i requisiti utili ai fini dell'erogazione della borsa di studio, non possono riceverla a causa della mancanza di liquidità;
l'importo previsto con l'intervento normativo all'articolo 1, comma 566, non appare sufficiente a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi indicati all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
in un Paese segnato da marcate disuguaglianze (dispersione scolastica e incidenza dei NEET con dieci punti percentuali in più al Sud rispetto alla media nazionale), fortemente impoverito sul piano del diritto all'istruzione, è altresì indispensabile finalizzare tutte le misure per garantire il dettato costituzionale della garanzia di accesso per tutti e a tutti i livelli di istruzione, assicurando gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
impegna il Governo:
a reperire risorse adeguate per un ulteriore incremento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, rispetto alle previsioni contenute nel disegno di legge in esame, anche al fine di dare continuità alle misure adottate nell'ambito del PNRR e di garantire il raggiungimento della copertura totale delle borse di studio agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale.
G1.147
Basso, Astorre, Manca, Fina, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
il mantenimento di un servizio di trasporto pubblico locale adeguato ed efficiente rappresenta una strategia importante sia per ridurre le disuguaglianze e garantire il diritto alla mobilità sia per disincentivare l'utilizzo dei veicoli privati nell'ottica di ridurre la circolazione dei mezzi e l'inquinamento atmosferico;
segnali di grande preoccupazione sono stati lanciati da diversi sindaci sulla sostenibilità economica del trasporto pubblico locale a causa dell'incremento dei prezzi del carburante e delle minori entrate dalla vendita dei biglietti a cui non ha corrisposto un adeguato incremento del relativo Fondo nazionale per il Tpl;
le grandi città sono in enorme difficoltà e non riescono più a scongiurare gli incrementi del costo del biglietto per gli utenti e a garantire la stabilità delle stesse aziende municipalizzate di Tpl che potrebbero non essere nelle condizioni di raggiungere l'equilibrio economico finanziario;
appare rilevante il fatto che anche una azienda forte e strutturata come quella di Milano abbia delle criticità tali da dover aumentare il costo del biglietto di 20 centesimi dal prossimo gennaio, a dimostrazione della gravità della questione;
anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno espresso le proprie preoccupazioni a mezzo stampa, da cui si evince la preoccupazione per le sorti delle aziende di trasporto pubblico locale, sia rispetto alle ricadute occupazionali che per il servizio al pubblico;
le risorse necessarie per far fronte al caro energia, ai minori ricavi da ticket e agli adeguamenti contrattuali del personale ammonterebbero a circa 1 miliardo di euro, al netto delle risorse già stanziate negli anni precedenti ed in questa manovra che sono pari a 100 milioni per il 2023 e 250 milioni per il 2024 e che risultano, quindi, del tutto insufficienti;
a livello generale nella manovra manca qualsiasi prospettiva di sviluppo per il trasporto pubblico locale sia rispetto alla riconversione ecologica che alla digitalizzazione dei servizi; ne consegue che tutto l'onere di un così importante servizio viene posto sulle spalle degli enti locali che però non hanno i mezzi economici per farvi fronte senza ricadute negative sulle famiglie, con l'aumento dei biglietti, già vessate dalle spinte inflazionistiche del periodo;
lo scorso 24 ottobre le regioni hanno approvato in sede di Conferenza le priorità in tema di mobilità da sottoporre al Governo, tra le quali, oltre alle suddette misure di sostegno al Tpl, diverse riguardano l'attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica (PGMC) ai sensi della legge n. 2 del 2018 mediante il superamento delle principali criticità relative al tema della proprietà e gestione della rete ciclabile e l'istituzione di un Fondo di rotazione da destinare alle regioni per la progettazione delle ciclovie nazionali;
la manovra di bilancio contiene invece l'azzeramento dei fondi per la ciclabilità, circa 100 milioni per il biennio 2023 e 2024, e tale scelta è stata compresa, dai vari osservatori, come effettuata per supportare le aziende di Tpl in difficoltà per il calo di passeggeri, mettendo in competizione due forme di trasporto sostenibile che, al contrario, necessitano entrambe di un deciso sostegno;
l'esame alla Camera ha determinato il finanziamento di un nuovo fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali con risorse molto limitate pari a 2 milioni di euro per il 2023 e 4 milioni di euro per il 2024 e il 2025 che, di fatto, riduce drasticamente la dotazione per la realizzazione delle ciclovie,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative urgenti al fine di incrementare il finanziamento del Fondo nazionale del Tpl per evitare un ulteriore aggravio per le famiglie italiane derivante dal rincaro del costo dei biglietti, contenere l'esposizione finanziaria delle aziende del Tpl ed evitare ricadute sui bilanci dei comuni;
ad adottare una strategia di sviluppo per la riconversione ecologica del Tpl e per la digitalizzazione dei servizi (MAAS);
a sostenere lo sviluppo della mobilità ciclistica attraverso un adeguato finanziamento del «Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali» per la realizzazione di nuove ciclovie urbane - con percorsi sicuri di collegamento tra i quartieri - e infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.
G1.148
Manca, Cottarelli, Boccia, Losacco, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
proprio mentre il Paese tentava una lenta ripresa dalle conseguenze della crisi finanziaria del 2008 e del 2011; il potere d'acquisto delle famiglie, è stato nuovamente messo sotto pressione dalla mancanza di reddito e dallo stress delle reti sociali in conseguenza della crisi economica provocata prima dall'emergenza Covid-19 e poi dalla crisi energetica legata alla Guerra in Ucraina che ha determinato l'incremento dei prezzi delle materie prime;
l'articolo 21-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (cosiddetti Aiuti Bis) ha elevato la soglia di impignorabilità delle pensioni di cui al settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, in particolare prevedendo che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale con un minimo di 1.000,00 euro, mentre nella precedente versione era prevista l'impignorabilità per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà;
l'innalzamento del limite minimo di pignorabilità risponde ad una chiara esigenza sociale di stretta derivazione costituzionale ed euro-unitaria: essa è volta ad assicurare lo svolgimento delle minime necessità di vita, costituendo il limite in parola il parametro per la quantificazione della parte di pensione necessaria, in base all'articolo 38, secondo comma, della Costituzione che punta ad assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita;
ferma restando l'importanza di un efficace sistema di riscossione, atto a garantire il contrasto all'evasione, l'Agenzia delle entrate-riscossione, per assicurare la tutela del credito affidato all'ente, mette in atto procedure cautelari strumentali sia con il fermo amministrativo del veicolo, sia con l'ipoteca sugli immobili;
il fermo amministrativo dell'automobile rappresenta, senza ombra di dubbio, una delle misure più penetranti, tanto più quando l'autovettura rappresenta anche il mezzo essenziale grazie al quale poter svolgere la propria attività lavorativa e poter raggiungere il luogo della stessa;
proprio al fine di tutelare tali esigenze, il legislatore del 2013, attraverso il decreto-legge n. 69 del 2013, ha introdotto una previsione di legge in virtù della quale è impedito al Concessionario della Riscossione di poter procedere al fermo del bene mobile registrato quando lo stesso è strumentale per l'attività d'impresa o professionale esercitata dal contribuente;
in relazione all'articolo 38, secondo comma, della Costituzione, i beni mobili registrati, con cui il contribuente si sposta dalla propria abitazione per arrivare nel luogo di lavoro o nel luogo della cura per un proprio familiare o convivente, diventano diritto da tutelare per far sì che questi garantiscano le esigenze fondamentali per il proprio progetto di vita,
impegna il Governo:
a disapplicare le disposizioni relative al fermo di beni mobili registrati, contenute nell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai beni mobili registrati indispensabili per lo spostamento del debitore dall'abitazione ove risiede per raggiungere il luogo di lavoro nonché ai beni mobili registrati indispensabili per il trasporto del coniuge, convivente o dei figli del debitore dall'abitazione dove risiede per arrivare dove questi ricevono cure per gravi malattie e/o disturbi psichici.
G1.149
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
in vista di una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali e in ragione di questa primissima fase sperimentale di introduzione dell'indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) per i lavoratori autonomi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps;
i contributi ISCRO versati per le annualità 2021 (aliquota 0.26 per cento) e 2022 (aliquota 0.51 per cento), unitamente allo stanziamento previsto dalla legge n. 178 del 2020, articolo 1, comma 397, garantiscono la copertura delle prestazioni riferite alle predette annualità;
tenuto conto anche dell'incidenza di domande accolte sul totale richiesto pari all'1,5 per cento per l'anno 2021;
una riduzione dell'aliquota contributiva per l'annualità 2023 nella misura dello 0.26 per cento, data la capienza delle risorse disponibili, non costituisce ulteriori oneri in capo alla finanza pubblica,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune misure al fine di rivedere la percentuale dell'aliquota di contribuzione aggiuntiva prevista per l'ISCRO, tenuto conto della effettiva incidenza delle domande accolte sul totale richiesto.
G1.150
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
in vista di una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali e in ragione di questa primissima fase sperimentale di introduzione dell'indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) per i lavoratori autonomi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps;
i contributi ISCRO versati per le annualità 2021 (aliquota 0.26 per cento) e 2022 (aliquota 0.51 per cento), unitamente allo stanziamento previsto dalla legge n. 178 del 2020, articolo 1, comma 397, garantiscono la copertura delle prestazioni riferite alle predette annualità;
tenuto conto anche dell'incidenza di domande accolte sul totale richiesto pari all'1,5 per cento per l'anno 2021;
una riduzione dell'aliquota contributiva per l'annualità 2023 nella misura dello 0.26 per cento, data la capienza delle risorse disponibili, non costituisce ulteriori oneri in capo alla finanza pubblica,
impegna il Governo:
compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad adottare le opportune misure al fine di rivedere la percentuale dell'aliquota di contribuzione aggiuntiva prevista per l'ISCRO, tenuto conto della effettiva incidenza delle domande accolte sul totale richiesto.
G1.151
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
l'articolo 1, comma 306, del disegno di legge in esame proroga al 31 marzo 2023 la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa «in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento» per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in situazione di fragilità perché affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;
nessuna proroga è invece prevista per la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile in forma semplificata per i genitori con figli minori di anni quattordici, assicurata fino al 31 dicembre 2022 dall'articolo 23-bis, comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;
a partire dal 1º gennaio 2023, pertanto, i genitori di figli minori di anni quattordici non si vedranno più riconosciuto il diritto di svolgere almeno una parte del proprio lavoro in modalità agile; sebbene introdotto nel quadro delle misure funzionali a fronteggiare e contenere l'emergenza pandemica da Covid-19, il lavoro agile è largamente entrato nell'uso delle famiglie italiane, mutandone le abitudini e si è progressivamente rivelato - soprattutto per le famiglie con figli di età inferiore ai quattordici anni - un importante strumento di gestione degli equilibri tra tempi di vita e tempi di lavoro, incidendo positivamente sulla qualità della vita quale concreta misura di sostegno, anche in termini di contenimento delle spese, soprattutto per le famiglie con redditi medi e medio-bassi; pertanto, la repentina interruzione della possibilità di fare ricorso a tale strumento si tradurrà in un notevole aggravio delle condizioni di lavoro dei genitori e, dunque, delle condizioni di vita delle famiglie;
impegna il Governo:
ad adottare ogni misura necessaria a sostenere le condizioni di lavoro dei genitori di figli minori di anni quattordici e in particolare a prorogare ulteriormente la possibilità di svolgere le prestazioni lavorative in modalità agile, con l'obiettivo di giungere progressivamente alla sua definitiva stabilizzazione.
G1.152
Guidolin, Barbara Floridia, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca diverse disposizioni in tema lavoro e politiche sociali;
l'articolo 1, comma 288, proroga l'APE sociale al 2023;
considerato che:
l'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha stabilito che per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, non trova applicazione l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora tali iscritti si trovino in una delle condizioni di cui al comma successivo comma 148;
il successivo comma 148, stabilisce, alla lettera a), che la disposizione del comma 147 si applica ai lavoratori dipendenti che sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 3o anni e che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni indicate all'allegato B della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205;
il citato allegato B, indica alle lettere F e G rispettivamente «Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni» e «Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza»;
con l'allegato A del successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2018, n. 47, si è proceduto alla specificazione delle professioni di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
in tale allegato, le professioni di cui alle lettere f) «Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni» e g) «Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza» vengono indicate mediante il codice di classificazione Istat 5.4.4.3;
tale codice include il codice Istat 5.4.4.3.0, che ricomprende la professione di operatore socio-assistenziale (OSA), ma non quella affine in quanto a funzioni ed a gravosità delle mansioni dell'operatore socio sanitario (OSS) la quale è indicata con codice Istat 5.3.1.1.0;
tale situazione implica di fatto una ingiustificata disparità di trattamento tra professioni molto simili, entrambe assai faticose e pesanti;
impegna il Governo:
a porre in essere gli opportuni interventi di carattere normativo al fine di aggiornare ed integrare le indicazioni di cui all'allegato A del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2018, n. 47, al fine di ricomprendere anche gli operatori socio sanitari.
G1.153
Pirro, Guidolin, Mazzella, Barbara Floridia, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»,
premesso che:
tra le disposizioni contenute nella manovra finanziaria in commento, nella parte dedicata al lavoro e alle politiche sociali non figura alcuna misura in favore di tutti quei lavoratori che sono costretti ad osservare il part-time ciclico verticale;
considerato che:
una forma di contrattazione poco conosciuta, ma ampiamente diffusa in alcuni settori produttivi, è il part time ciclico, previsto all'articolo 8 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, argomento ampiamente dibattuto dai sindacati e dalla giurisprudenza. Al centro della questione si pone la richiesta, rivolta all'ente previdenziale INPS, di riconoscere ai lavoratori assunti con contratto di part time ciclico i contributi per l'intero anno, e non solo per il periodo in cui hanno prestato servizio. Tuttavia, la risposta dell'ente previdenziale è sempre la medesima ovvero che continuerà a calcolare solo i periodi di effettivo lavoro, fino a quando non ci saranno degli adeguamenti normativi sul punto;
il part time ciclico, altrimenti detto multi periodale, è un particolare modello di contratto di lavoro a tempo parziale, distinto dai tradizionali part time orizzontali e verticali, perché non basato sul monte orario giornaliero ma annuale. Sostanzialmente, invece di lavorare solo per una parte della giornata o della settimana, si è attivi solo in determinati periodi dell'anno, a seconda delle esigenze dell'azienda;
può capitare, quindi, che il lavoratore debba lavorare full time in alcuni periodi dell'anno e part time in altri, oppure lavorare full time per 8 mesi (ad esempio) e restare in pausa per i restanti 4;
tenuto conto inoltre che:
con i nuovi limiti di durata dei contratti di lavoro a termine, è prevedibile che i datori di lavoro saranno, significativamente, incentivati a ricorrere alla forma contrattuale del part-time ciclico, soprattutto per alcune categorie di lavoratori che operano in attività stagionali o comunque denotate dalla periodicità. Pertanto, aumenteranno i lavoratori che non avranno più diritto alla fruizione della NASPI. Difatti, il periodo di inattività - ossia quello di non lavoro previsto dal contratto part-time ciclico - non è considerato disoccupazione involontaria, ragion per cui non spetta il sussidio al reddito;
impegna il Governo:
a garantire che, nel caso in cui ricorrano rapporti di lavoro part-time ciclico a tempo indeterminato, ai soli fini della prestazione di assicurazione sociale per l'impiego prevista all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, i periodi di inattività superiori a trenta giorni continui siano da considerarsi periodi di disoccupazione involontaria.
G1.154
Guidolin, Mazzella, Pirro, Barbara Floridia, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca diverse disposizioni in tema lavoro e politiche sociali;
l'articolo 1, comma 288, proroga l'APE sociale al 2023;
considerato che:
con la c.d. riforma pensionistica Fornero numerosi ferrovieri macchinisti hanno visto allontanarsi il loro diritto alla pensione in misura significativa. In particolare, a differenza di altri fondi previdenziali, per alcuni dipendenti inseriti nel fondo speciale delle Ferrovie dello Stato il limite per ottenere la pensione di vecchiaia è passato da 58 a 67 anni di età anagrafica;
oltre a svolgere un'attività da sempre definita usurante, questi lavoratori sono assoggettati a visite periodiche di idoneità fisica, il cui difetto ne determina ricadute nel rapporto di lavoro. Ed invero, per tale categoria di lavoratori è richiesto il possesso e il mantenimento dei requisiti psico-fisici, dato il carattere usurante delle mansioni ricoperte. Infatti, essendo tale attività delicata in termini di pubblica sicurezza ed incolumità è fondamentale non far accedere i lavoratori in questione alla pensione secondo i requisiti anagrafici, elevati, di cui sopra;
tenuto conto inoltre che:
le azioni mitigative messe in atto - ape sociale misure per i cosiddetti «lavoratori precoci» non hanno in alcun caso interessato la categoria, in quanto le norme attuative hanno reso le stesse inapplicabili per i ferrovieri. Peraltro, il processo di liberalizzazione del servizio e la nascita di Imprese Ferroviarie di piccole/medie dimensioni, richiede salvaguardie occupazionali per quei lavoratori che, divenuti inidonei per riduzione dei requisiti fisici, sono a rischio licenziamento perché non più utilizzabili e non ricollocabili in altre mansioni;
sul punto, si è pronunciata anche la Corte dei Conti della Regione Puglia la quale, con sentenza n. 474/2018, ha accolto il ricorso di un dipendente di Trenitalia, riconoscendogli il diritto alla quiescenza con i requisiti indicati nella legge previgente al D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011. Nel corpo della motivazione della predetta sentenza, si legge a chiare lettere «Da una attenta lettura del menzionato comma 18 dell'art. 24 D.L. n. 201/2011 si evince chiaramente la presenza di un refuso all'interno dello stesso, nella parte in cui - nell'ultimo periodo - si fa riferimento alle ''disposizioni di cui al presente articolo'' anziché alle ''disposizioni di cui al presente comma'', come suggerisce una interpretazione costituzionalmente orientata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, Cast., in relazione ai lavoratori iscritti al Fondo speciale delle Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. È innegabile, infatti, la peculiare situazione di alcune categorie del personale delle FF.SS, in considerazione del carattere usurante delle mansioni pertinenti, come è per i macchinisti, per i quali è richiesto il possesso e il mantenimento dei requisiti psico -fisici, che l'accesso alla pensione di vecchiaia all'età di 66 anni per gli uomini e di 62 anni per le donne - all'epoca della entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 - mette a serio rischio, con il pericolo per la incolumità dei viaggiatori a bordo dei treni. Non può applicarsi, dunque, la disciplina prevista dal citato art. 24 per la generalità dei lavoratori e lavoratrici, dovendosi tenere in debito conto le obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività»;
impegna il Governo a:
a porre in essere gli opportuni interventi di carattere normativo al fine di aggiornare ed integrare le categorie usuranti al fine di includere anche i lavoratori di cui al presente ordine del giorno.
G1.155
Mazzella, Guidolin, Pirro, Barbara Floridia, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca diverse disposizioni in tema lavoro, famiglia e politiche sociali;
in particolare, dal comma 357 figurano poche norme in tema di famiglia e disabilità senza nulla indicare in tema di lavoratori fragili;
considerato che:
purtroppo il virus non è stato ancora definitivamente debellato e stanno aumentando i casi di positivi sintomatici e soprattutto degli asintomatici;
la comunità scientifica ritiene che i soggetti fragili possano contrarre il virus più facilmente, la relativa categoria di lavoratori si trova in una condizione di forte disagio e paura, temendo di contrarre l'infezione da Covid-19;
considerato, altresì, che:
per i lavoratori fragili è prevista, dalla normativa vigente, la possibilità di optare per lo smartworking, tuttavia non si è tenuto conto di tutti quei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché' dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita che svolgono attività che non consentono di optare per lo smartworking;
valutato che:
come denunciato dai sindacati, i lavoratori fragili che non avevano più a disposizione giorni di malattia ordinaria, per non rischiare la decurtazione dello stipendio o il licenziamento, sono stati costretti a richiedere ferie o recupero ore;
impegna il Governo:
a prevedere, nel primo provvedimento utile, per tutti i lavoratori considerati fragili dalla normativa vigente di equiparare al ricovero ospedaliero il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie.
G1.156
Guidolin, Mazzella, Pirro, Barbara Floridia, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca diverse misure in materia di sanità;
l'articolo i, comma 535, ha incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 1.400 milioni di euro destinati a colmare i maggiori costi derivanti dal caro energia;
considerato che:
la legge 3o dicembre 2021, n. 234, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ha previsto all'articolo i, comma 677 ha integrato per un ammontare pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
il Fondo nazionale per le non autosufficienze è stato istituito al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere maggiori risorse volte a incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo i, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con particolare attenzione alle persone con disabilità grave e gravissima.
G1.157
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
la Costituzione italiana, all'articolo 117, comma 2, lettera m), attribuisce potestà legislativa a Stato e Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, a determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
l'efficace contrasto della povertà alimentare ed educativa minorile passa attraverso la rimozione degli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di refezione e sostenendo le famiglie in difficoltà, secondo l'indagine EuSilc (Indagine sul reddito e le condizioni di vita ISTAT), nel 2021, il 5,2 per cento dei minori tra 1 e 15 anni in Italia non consumava un pasto proteico al giorno, con un'incidenza più elevata nel Mezzogiorno (6,7 per cento) e più contenuta nelle regioni del centro Italia (2,7 per cento);
nell'anno scolastico 2020/21 in Italia il 53,5 per cento dei bambini e delle bambine alla scuola primaria pubblica mangiava a mensa, ma con enormi differenze fra Nord e Sud e in alcune Regioni con sensibili variazioni interne, date dal fatto che la mensa è un servizio offerto dai Comuni;
il modo più efficace per azzerare la povertà alimentare dei bambini e delle bambine dai 3 ai 10 anni è garantire un pasto proteico ed equilibrato e di qualità a scuola, cioè avere la possibilità di usufruire di una mensa alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria;
la mensa scolastica rappresenta anche un servizio essenziale per garantire opportunità eguali di salute e di apprendimento: un'alimentazione corretta a scuola infatti contribuisce allo sviluppo psicofisico dei bambini, soprattutto di coloro che a casa non hanno a disposizione un'alimentazione adeguata alla loro crescita;
questo rafforza anche le capacità cognitive, oltre al fatto che la condivisione del pasto rappresenta un importante momento di sviluppo socio-relazionale. La mensa è condizione essenziale per assicurare un tempo scuola più ampio, una leva fondamentale per contrastare la povertà educativa,
impegna il Governo:
a fissare, anche nella prospettiva dell'introduzione attraverso ulteriori iniziative finanziarie di un Livello Essenziale delle Prestazioni per il servizio di refezione scolastica per la scuola primaria su tutto il territorio nazionale, un Obiettivo di Servizio per garantire l'accesso gratuito alla mensa scolastica agli alunni e alunne a rischio povertà, in ciascun Comune o Ambito territoriale;
ad incrementare a tal fine il Fondo di Solidarietà Comunale per un totale di 350 milioni di euro annui a partire dal 2023, con un vincolo di destinazione pari al 40 per cento al Mezzogiorno;
a prevedere la restituzione delle risorse ottenute dal Fondo di Solidarietà Comunale da parte di quei Comuni che non le utilizzino per garantire la mensa gratuita giornaliera agli alunni a rischio di povertà delle scuole di loro competenza territoriale.
G1.158
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
dall'esame delle norme contenute nel provvedimento si registra l'assenza di interventi a sostegno della lettura e per il settore dell'istruzione si registrano importanti riduzioni di spesa che andranno ad impattare negativamente sul settore;
l'accesso all'istruzione, all'informazione e alla cultura deve essere sostenuto e riconosciuto in quanto un diritto;
sono più di due milioni le persone con diagnosi di ipovisia in Italia. A queste andrebbero aggiunte le persone che hanno problemi alla vista e gli adolescenti discalculici e dislessici, con vulnerabilità di mobilità dell'occhio spesso confusa con disturbo del comportamento;
si tratta di un vero e proprio problema sociale che richiama l'attenzione della politica;
con l'articolo 15 della legge n. 37 del 2019 (legge europea 2018) ha ricevuto attuazione la Direttiva (UE) 2017/1564, che mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni - compresi gli spartiti musicali - su qualsiasi supporto, anche in formato audio, e in formato digitale;
un sostegno importante, che andrebbe sostenuto affinché possa diventare una realtà su tutto il territorio nazionale, arriva dall'attività svolta dalla Biblioteca Italiana per Ipovedenti «B.I.I. ONLUS», fondata a Treviso nel 2009, con l'obiettivo di facilitare e favorire l'accesso all'istruzione, all'informazione, alla cultura, alla lettura in genere, ad una categoria di individui sempre più ampia,
impegna il Governo:
a reperire risorse adeguate al fine di sostenere l'attività svolta dalla Biblioteca Italiana per Ipovedenti «B.I.I. ONLUS» anche al fine di prevedere la nascita di analoghe realtà su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di facilitare e favorire l'accesso all'istruzione, all'informazione, alla cultura, alla lettura in genere, in quanto un diritto di tutti.
G1.159
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
dall'esame delle norme contenute nel provvedimento si registra l'assenza di interventi a sostegno della lettura e per il settore dell'istruzione si registrano importanti riduzioni di spesa che andranno ad impattare negativamente sul settore;
l'accesso all'istruzione, all'informazione e alla cultura deve essere sostenuto e riconosciuto in quanto un diritto;
sono più di due milioni le persone con diagnosi di ipovisia in Italia. A queste andrebbero aggiunte le persone che hanno problemi alla vista e gli adolescenti discalculici e dislessici, con vulnerabilità di mobilità dell'occhio spesso confusa con disturbo del comportamento;
si tratta di un vero e proprio problema sociale che richiama l'attenzione della politica;
con l'articolo 15 della legge n. 37 del 2019 (legge europea 2018) ha ricevuto attuazione la Direttiva (UE) 2017/1564, che mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni - compresi gli spartiti musicali - su qualsiasi supporto, anche in formato audio, e in formato digitale;
un sostegno importante, che andrebbe sostenuto affinché possa diventare una realtà su tutto il territorio nazionale, arriva dall'attività svolta dalla Biblioteca Italiana per Ipovedenti «B.I.I. ONLUS», fondata a Treviso nel 2009, con l'obiettivo di facilitare e favorire l'accesso all'istruzione, all'informazione, alla cultura, alla lettura in genere, ad una categoria di individui sempre più ampia,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di reperire risorse adeguate al fine di sostenere l'attività svolta dalla Biblioteca Italiana per Ipovedenti «B.I.I. ONLUS» anche al fine di prevedere la nascita di analoghe realtà su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di facilitare e favorire l'accesso all'istruzione, all'informazione, alla cultura, alla lettura in genere, in quanto un diritto di tutti.
G1.160
D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
la possibilità di far destinare dai cittadini il 2 per mille alle associazioni culturali è stata introdotta per la prima volta dall'articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio per l'anno 2016) e accolta come segnale di attenzione verso la cultura;
lo strumento ha avuto un positivo riscontro da parte dei contribuenti, con la distribuzione, per l'anno 2017, di 11.469.955 euro a 1.130 enti culturali;
all'articolo 97-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, era stato nuovamente previsto che, per l'anno 2021, i contribuenti potessero decidere di destinare una quota del 2 per mille della propria Irpef in favore di un'associazione culturale iscritta nell'apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
la possibilità di devolvere il 2 per mille alle associazioni culturali riconosce l'importante funzione in termini di coesione sociale e di senso di appartenenza che la cultura dal basso può garantire alla vita collettiva;
la misura in questione può contribuire a risollevare le condizioni delle associazioni culturali le cui attività rivestono un ruolo sociale fondamentale, specie a livello locale;
la mancata proroga della misura provocherebbe molteplici danni alle realtà culturali già beneficiarie del contributo, che in un'ottica di progettazione e di ulteriore crescita potenziale si ritroveranno a non potervi più fare affidamento;
tali incertezze e la continua gestione a intermittenza della misura vanno assolutamente scongiurate, così come appare del tutto evidente la necessità di offrire in maniera continua e non frammentaria alla preziosa realtà dell'associazionismo culturale la garanzia di poter operare in piena continuità e con strutturali strumenti di sostegno,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative, anche legislative, finalizzate a prorogare e rendere strutturale la misura di cui all'articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone la possibilità di destinare il 2 per mille alle associazioni culturali.
G1.161
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il testo della legge di bilancio per il 2023, sia nella versione base presentata dal Governo sia in quello licenziato dalla Camera dei deputati, non contiene risorse specifiche per il reclutamento di ricercatori universitari, sotto forma di contratti di ricerca e ricercatori in tenure track, di cui agli articoli 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
nello specifico, l'articolo 14 del citato decreto-legge, ai commi da 6-septies a 6-vicies-semel, nonché al comma 6-vicies-ter, è intervenuto sul segmento del pre-ruolo universitario successivo al conseguimento del dottorato di ricerca, in attuazione della Missione 4, Componente 2, Riforma 1.1. («Attuazione di misure di sostegno alla R&S per favorire la semplificazione e mobilità») del PNRR;
ciò ha comportato l'abolizione dell'assegno di ricerca, così come previsto dall'articolo 22, della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente il giorno antecedente l'entrata in vigore della legge n. 79 del 2022, individuato quale strumento precarizzante l'attività di ricerca universitaria, in conformità con gli indirizzi della Commissione europea, del PNRR, degli ordinamenti degli altri Stati membri, al fine di garantire un percorso di ricerca con maggiori tutele sociali e un trattamento economico superiore (benché ancora nettamente distante da quello previsto nella maggior parte dei Paesi UE), nel tentativo, tra gli altri, di rendere il sistema universitario e della ricerca italiano effettivamente attrattivo dall'estero;
impegna il Governo:
al fine di dare piena operatività alla riforma M4C2-4, al cui corredo sono stati introdotti il Contratto di ricerca e il Ricercatore in tenure track (rispettivamente, novellando gli articoli 22 e 24 della legge n. 240 del 2010), a reperire risorse adeguate per il reclutamento universitario, rispetto alle previsioni contenute nel disegno di legge in esame, anche al fine di dare continuità alle misure adottate nell'ambito del PNRR, tenendo conto che il Piano non copre tutte le esigenze di finanziamento della ricerca pubblica né offre risorse a regime.
G1.162
Manca, Zampa, Camusso, Furlan, Lorenzin, Misiani, Nicita, Zambito, Basso
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca una serie di misure riguardanti l'ambito sanitario;
in tale materia, assumono ormai un rilievo centrale le cosiddette terapie avanzate (Atmp: Advanced therapy medicina) products), quali la terapia genica, la terapia cellulare somatica e l'ingegneria tessutale, sviluppate grazie ai progressi scientifici nel campo della biotecnologia cellulare e molecolare;
la definizione e le norme specifiche riguardanti l'autorizzazione e la supervisione dei medicinali per terapie avanzate si rinvengono nel regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
i farmaci impiegati nelle terapie avanzate, a differenza di quelli tradizionali, possono svolgere sia una funzione «curativa» sia una funzione «trasformativa», ossia in grado di modificare la storia naturale della patologia di un paziente, e offrono soluzioni «one shot», che prevedono un'unica somministrazione da effettuare presso centri altamente specializzati e ad alto costo;
la ricerca, lo sviluppo e la produzione di tali terapie sono estremamente complessi e costosi;
l'impatto di tali costi, tuttavia, è ampiamente compensato dai benefici clinici, terapeutici, sociali ed economici che si producono nel tempo, la cui portata deve necessariamente essere considerata e caratterizza la spesa sostenuta per le terapie avanzate in termini di investimento e non già di mero costo;
la valutazione economica e contabile abituale, fondata sulla mera stima del costo dei farmaci e delle terapie tradizionali, pertanto, mal si attaglia alle terapie avanzate e alle loro particolari caratteristiche tecnologiche, industriali e di impatto sociale;
le terapie avanzate sono attualmente finanziate con il Fondo unico per i farmaci innovativi di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dall'articolo 35-ter, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Il Fondo ha una dotazione di 1.000 milioni di euro annui che concorrono, letteralmente, «al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi»;
entro il 2030, si stima che saranno lanciate fino a 60 nuove terapie avanzate a livello globale, in grado di curare oltre 350.000 pazienti;
la dotazione del Fondo per i farmaci innovativi rischia di non essere sufficiente a garantire l'accesso a queste nuove terapie da parte di tutti i pazienti potenzialmente eleggibili;
diviene, quindi, fondamentale l'adozione di misure strutturali e innovative che sappiano rendere accessibili ai pazienti e sostenibili per i Servizi sanitari le suddette terapie, come riconosciuto a più riprese nel corso della precedente legislatura;
già con l'ordine del giorno 9/01334-AR/185, accolto come raccomandazione nella seduta della Camera dei deputati dell'8 dicembre 2018, si è riconosciuta l'esigenza di garantire un'adeguata copertura finanziaria per l'acquisto dei farmaci innovativi particolarmente costosi, come le nuove terapie geniche, anche attraverso lo studio di nuovi «modelli di finanziamento a medio-lungo periodo, con vincolo di destinazione»;
nella medesima prospettiva, l'ordine del giorno n. 9/3166/47, accolto nella seduta della Camera dei deputati del 29 giugno 2021, in occasione dell'esame del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, ha ribadito la necessità di «inserire le terapie avanzate nei progetti di innovazione da finanziare su base strutturale nella pianificazione sanitaria e ad istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo interministeriale con il Ministero della salute e con la partecipazione di AIFA, avente l'obiettivo di individuare innovativi modelli di finanziamento e pagamento delle terapie avanzate, adeguati alle caratteristiche intrinseche delle stesse e che ne garantiscano un equo accesso a tutti i pazienti potenzialmente eleggibili» (in termini analoghi, si cfr. anche l'ordine del giorno G/2320/49/5, presentato in Senato nel corso dell'esame del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021);
più di recente, con gli ordini del giorno n. 9/3424/72 e n. 9/3424/137, accolti nel corso della seduta della Camera dei deputati del 29 dicembre 2021, in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2022, si è impegnato il Governo: «a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a garantire l'accesso rapido e sostenibile, da parte del più ampio numero di pazienti, ai farmaci orfani e alle cosiddette terapie avanzate (ATMP - Advanced Therapy Medicina) Product), anche attraverso l'implementazione di soluzioni contabili innovative, modelli di pagamento pluriannuali, frazionati e rateizzabili nel tempo»; e ciò anche al fine di stabilire «l'assunzione dell'impegno della spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, come definite dal regolamento n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 200 7, negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente definite nell'ambito di modelli negoziali innovativi, di cui al comma 5 articolo 4 del decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019»;
la XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, nel parere reso sul Documento di economia e finanza per il 2021, ha sottolineato l'esigenza di «incrementare le risorse necessarie per assicurare equo accesso alle nuove terapie avanzate a tutti i pazienti che risultino eleggibili»;
allo stesso modo, le Commissioni riunite Bilancio e Politiche UE del Senato hanno approvato, al punto 6.6.3 del parere finale sul PNRR (schema di relazione), uno specifico impegno per l'inserimento, quale ulteriore obiettivo di rilievo nell'ambito della missione 6, «di nuove forme di finanziamento e sostenibilità in grado di garantire l'accesso alle terapie innovative al più ampio numero di pazienti potenzialmente eleggibili, individuando nuovi modelli di accesso per quelle terapie che hanno anche una evidente componente di investimento per il servizio sanitario», riprendendo quanto approvato dalla Commissione Igiene e sanità al punto 13 del parere relativo allo stesso documento;
la Commissione Igiene e sanità del Senato ha inserito all'interno del parere reso alla Commissione Bilancio sul disegno di legge di bilancio per l'anno 2022 un'osservazione specifica sulle terapie avanzate, ravvisando la necessità di «sistematizzare soluzioni regolatorie che prevedano il riconoscimento dei corrispettivi sulla base degli esiti di cura monitorati su appropriate dimensioni temporali pluriennali»;
il tema delle terapie avanzate è da sempre al centro dell'attenzione anche delle associazioni dei pazienti, della federazione «la salute un bene da difendere un diritto da promuovere» coinvolte nell'intergruppo parlamentare «Insieme per un impegno contro il cancro» recentemente ricostituito alla Camera dei deputati;
ad oggi, gli altri paesi europei, in particolare la Francia, stanno lavorando a una soluzione contabile strutturale che possa garantire una sostenibilità economica delle terapie avanzate, garantendo così l'equo accesso alle stesse da parte dei potenziali pazienti;
impegna il Governo:
a istituire presso il Ministero della salute un tavolo interministeriale con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la partecipazione di AIFA, le associazioni di pazienti, i clinici di riferimento e gli esperti volto a individuare modelli di finanziamento e pagamento delle terapie avanzate, che tengano conto delle caratteristiche intrinseche delle stesse e della loro componente di spesa di investimento, al fine di garantire un equo accesso a tutti i pazienti potenzialmente eleggibili, rendendone sostenibile la spesa per il Sistema sanitario nazionale.
G1.163
Franceschelli, Manca, Giacobbe, La Marca, Lorenzin, Martella, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
la legge di conversione del cosiddetto Decreto Sostegni (legge n. 41 del 2021) ha consentito la commercializzazione anche in Italia di prodotti ortofrutticoli coltivati nelle cosiddette «vertical farm»;
obiettivo principale del vertical farm è migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse naturali e dei suoli agricoli, rendendo la produzione alimentare indipendente dalle condizioni climatiche e del territorio;
al fine di favorire lo sviluppo del vertical farm in Italia, la nuova normativa ha consentito l'immissione sul mercato di quei prodotti ortofrutticoli pronti al consumo che - in presenza di specifiche caratteristiche tecniche - non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura previste per la quarta gamma,
impegna il Governo:
ad individuare risorse per accelerare l'industrializzazione dei processi di vertical farm in Italia e ad emanare entro tempi certi il decreto interministeriale per individuare i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo di tali prodotti.
G1.164
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, prevede misure in materia di salute;
l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce la salute come «uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia»;
in Italia, per la salute mentale si stanzia appena il 3,5 per cento del Fondo sanitario nazionale, rispetto alla media europea pari al 10 per cento, nonostante nel 2021 sia cresciuto il numero di chi è entrato in contatto per la prima volta durante l'anno con i Dipartimenti di salute mentale (289.871 nel 2020 contro le 253.164 dell'anno precedente) e l'introduzione, durante il Governo Draghi, del «bonus psicologo» con uno stanziamento complessivo di 25 milioni abbia consentito solo ad una persona su nove di poterlo ricevere a causa delle numerosissime richieste inviate, sintomo di un disagio sociale che ormai ha colpito tutte le fasce della popolazione;
è solo di pochi giorni fa la pubblicazione da parte del Ministero della salute del «Rapporto salute mentale. Analisi dei dati del Sistema Informativo per la Salute Mentale (SISM) Anno 2021», da cui si evince una lieve ripresa nel 2021 dei servizi per la salute mentale, anche se rispetto al periodo pre Covid i numeri sono ancora lontani;
l'aumento di problematiche relative alla sfera mentale portato dalla pandemia ha coinvolto in maniera pesante anche le donne e le fasce più giovani della popolazione, con un aumento del 30 per cento della disregolazione emotivo-affettiva tra gli adolescenti, che porta a conseguenze come autolesionismo, cutting, intenti suicidi, depressione, uso di sostanze, hikikomori e una crescita del 70 per cento di disturbi del comportamento alimentare nei minori;
secondo i dati raccolti dall'associazione di ascolto e supporto Telefono Amico nei primi sei mesi del 2021 le richieste di aiuto psicologico sono aumentate del 66 per cento e quelle legate a intenti suicidi addirittura triplicate: a chiamare sono stati soprattutto donne (il 51,2 per cento), giovani tra i 19 e 25 anni (21,3 per cento) e tra i 26 e i 35 (19,6 per cento), sintomo di un malessere che ha colpito la società e che ancora non viene debitamente considerato e, a cui in molti casi, è difficile dare una risposta per gli elevati costi di un percorso di assistenza psicologica e psichiatrica;
la sospensione della scuola in presenza durante la pandemia ha fatto emergere in maniera ancora più drammatica il fenomeno della dispersione scolastica e ha accentuato in molti casi il disagio che i giovani e gli adolescenti vivono;
la salute mentale deve essere garantita anche nella difficile situazione delle carceri, «luoghi sentinella» della qualità della nostra democrazia, dove nei primi undici mesi del 2022 si è registrato il più alto tasso di suicidi degli ultimi dieci anni (79 persone) e oltre il 40 per cento dei detenuti soffre di disagi legati alla sfera psicologica;
alla luce anche degli ultimi due anni di crisi pandemica è necessario procedere verso una salute mentale di comunità, attraverso servizi di prossimità, investendo nella sanità territoriale e mettendo sempre il paziente al centro al fine di poter dare una risposta rapida appropriata ed efficace alla complessità dei problemi connessi ai disagi psichici;
i Dipartimenti di salute mentale devono diventare parte integrante dell'auspicata definizione delle azioni previste dal PNRR, rendendoli presenti in ogni Casa della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali operative territoriali,
impegna il Governo:
a) a incrementare le risorse per il potenziamento dei servizi territoriali relativi alla salute mentale, individuando anche nuove misure di carattere universale, con particolare attenzione alle donne e alle fasce più giovani della popolazione, e salvaguardando quelle già esistenti come il cosiddetto «bonus psicologo» previsto dall'articolo 1-quater, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228;
b) ad adottare iniziative per rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone con disagio, sofferenza psicologica e disturbo mentale promuovendo anche campagne volte a sensibilizzare e a divulgare la conoscenza del tema;
c) a predisporre, per quanto di sua competenza e d'intesa con le regioni un nuovo piano nazionale per la salute mentale per una strategia di intervento volta al rilancio dei servizi per la salute mentale e per il superamento e il riequilibrio dei divari regionali;
d) a soddisfare il fabbisogno di personale nell'ambito della salute mentale per superare l'attuale carenza di psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, tecnici della riabilitazione psichiatrica e infermieri;
e) a istituire presso le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado, nonché presso le istituzioni universitarie, nell'ambito del processo di rafforzamento dei servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, il servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling scolastico e universitario, finalizzato ad assicurare, tramite appositi sportelli composti da un adeguato numero di professionisti, momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta, alla precoce individuazione delle situazioni di disagio e a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico;
f) ad assicurare la tutela della salute mentale anche in carcere, prevedendo che la cura delle persone affette da grave disturbo mentale avvenga in strutture terapeutiche e non nelle istituzioni detentive, in ottemperanza al principio della pari tutela della salute di chi è libero e di chi è stato condannato a misure restrittive della libertà personale, e rafforzando i servizi di salute mentale in carcere, in modo tale che funzionino come parte integrante dei Dipartimenti di salute mentale e siano capaci di individuare le risorse di rete territoriale per la cura delle patologie gravi al di fuori dal carcere in collaborazione con la magistratura di cognizione e di sorveglianza.
G1.165
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, prevede misure in materia di salute e di politiche sociali;
la crisi economica e sociale che ha colpito il nostro Paese, anche in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, ha aggravato le condizioni delle persone che vivono in povertà e in condizioni di esclusione sociale come confermano i recenti rapporti della Caritas italiana-Fondazione «E. Zancan» e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
in Italia, quando una persona diventa così povera da non potersi più permettere di pagare un affitto o un mutuo finisce in strada perdendo non solo la residenza anagrafica ma anche una serie di diritti ad essa collegati come il diritto alla salute poiché la cancellazione della residenza comporta il venir meno dell'assistenza sanitaria del medico di base;
secondo l'indagine ISTAT sulle persone senza dimora, svolte in collaborazione con fio.PSD, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Caritas Italiana nel dicembre 2014, le persone senza dimora erano 50.724 (erano 47.648 nel 2011), rappresentate per la maggior parte da uomini (85,7 per cento), 4 su 10 italiani, e sempre 4 su 10 che vivevano in strada da più di 4 anni prevalentemente nelle regioni del Nord Italia (56 per cento) mentre le donne rappresentano il 14 per cento e seguono dei percorsi di vita particolari e più caratterizzati dalle rotture delle relazioni familiari come causa principale di homelessness;
«Senza dimora» non è sinonimo di «assistenzialismo» e, infatti, solo il 3 per cento dichiara di ricevere sussidi dal comune o da altri Enti pubblici mentre il 62 per cento ha invece un reddito mensile proveniente da attività lavorativa (anche informale e saltuaria) con un guadagno medio mensile tra le 100 e le 499 euro, mentre il 30 per cento vive di espedienti e collette. Il 17 per cento non ha alcuna fonte di reddito;
a distanza di 5 anni dalla prima edizione, il nuovo censimento ISTAT della popolazione residente in Italia pubblicato pochi giorni fa indica in quasi 100mila di cui il 62 per cento di nazionalità italiana senza dimora. Una cifra più che raddoppiata;
lo stesso censimento, nel 2021 identificava per la prima volta, con maggior dettaglio le persone che vivono nelle convivenze anagrafiche e le cosiddette «popolazioni speciali» costituite da persone senza tetto, senza dimora e persone che vivono nei campi attrezzati e negli insediamenti tollerati o spontanei. «Un aggregato secondo i dati ISTAT di poco più di 500 mila persone»;
i meri dati non possono, comunque, descrivere appieno questa realtà molto complessa e articolata mutevole nel tempo e composta da persone che vivono una condizione di estrema marginalità dal punto di vista relazionale e comunicativo a cui consentire di poter avere un medico sarebbe un atto di solidarietà, di giustizia sociale, di vicinanza dello Stato alle persone più deboli; significherebbe dare la possibilità a chi, per qualsiasi motivo, è stato messo ai margini della società di avere una speranza ed uno stimolo per uscire dalla strada,
impegna il Governo:
al fine di garantire la tutela della salute quale diritto fondamentale ed universale per ciascun individuo a inserire nel primo provvedimento utile misure normative e finanziarie volte a garantire anche alle persone senza dimora e quindi prive della residenza anagrafica di poter essere iscritte negli elenchi degli assistiti delle aziende 'sanitarie locali, come già avviene con due leggi regionali in Puglia ed Emilia Romagna, allo scopo di poter effettuare la scelta di un magico di medicina generale e poter così accedere alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza;
predisporre misure volte a consentire un aggiornamento periodico dei dati ufficiali delle persone senza dimora presenti in Italia e una loro presa in carico attraverso percorsi di inclusione lavorativa, abitativa e sociale.
G1.166
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
l'articolo 1, commi 791-798, del disegno di legge in esame, reca disposizioni in materia di accelerazione del processo di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) finalizzandolo alla completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione che tratta delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che possono essere attribuite alle regioni a statuto ordinario;
a tale scopo si istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per la determinazione dei LEP, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, la quale determina - anche distintamente- i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, mediante uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
si specifica, vieppiù, che i LEP saranno determinati nel rispetto dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di copertura finanziaria delle leggi, e comunque nell'ambito delle disponibilità di bilancio e delle risorse che allo scopo previste a legislazione vigente;
tali previsioni configurano una procedura che non consente il necessario coinvolgimento delle Camere sia sulla determinazione dei LEP e dei relativi fabbisogni e costi standard, sia sugli oneri finanziari recati dai provvedimenti che saranno adottati;
il coinvolgimento parlamentare è essenziale considerato che i LEP costituiscono il nucleo di prestazioni da erogare in modo uniforme sul territorio nazionale al fine di garantire la tutela dei diritti civili e sociali;
in particolare, deve poter essere valutata e verificata a livello parlamentare l'adeguatezza delle risorse messe a disposizione, giacché la determinazione dei LEP, che indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, deve essere accompagnata da un idoneo finanziamento, mediante l'integrazione degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, in un'ottica di uniformità e in considerazione dei preesistenti squilibri regionali e del diverso impatto sulle finanze regionali derivante dall'erogazione dei LEP;
la determinazione dei LEP nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, invece, incrementa di fatto il divario regionale e risulta insostenibile per le regioni del Sud del Paese,
impegna il Governo:
a definire rapidamente i fabbisogni standard, individuando le risorse per finanziarli integralmente senza il vincolo dei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, indipendentemente dall'attuazione dell'autonomia differenziata, di cui in ogni caso costituisce un presupposto essenziale, e a consentire dunque la tempestiva determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), prevedendo forme e modalità adeguate ad assicurare il pieno e dovuto coinvolgimento delle Camere.
G1.167
Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
l'articolo 1, commi da 791 a 804, della legge di bilancio per l'anno 2023 reca disposizioni in materia di accelerazione del processo di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
tale norma,-peraltro a carattere meramente ordinamentale, e quindi del tutto estranea al contenuto proprio della legge di bilancio, tanto che gli unici effetti finanziari stimati sono quelli per le spese di funzionamento derivanti dalle attività (500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025) - precisa nella stessa rubrica che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sia finalizzata all'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ossia all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario;
pur rilevando la necessità di accelerare un processo di definizione dei LEP in attesa di attuazione da molti anni, già la rubrica di questo articolo solleva gravi perplessità, in quanto appare del tutto arbitrario e parziale associare la determinazione dei LEP all'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che andrebbero invece definiti per tutti i diritti civili e sociali, a prescindere dall'attuazione dell'autonomia differenziata, così come correttamente previsto dall'articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione;
l'articolo 1, commi 799-804, del disegno di legge di bilancio prevede l'istituzione di una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la determinazione dei LEP, che esautora di fatto il ruolo del Parlamento, e non consente il necessario coinvolgimento delle parti sociali e delle amministrazioni locali;
l'articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione fa rientrare i LEP nella legislazione esclusiva dello Stato, affidare la loro determinazione a norme secondarie del Governo, o addirittura ai provvedimenti di un Commissario governativo, appare in palese contrasto con le previsioni costituzionali;
la determinazione dei LEP, così come prevista nel presente disegno di legge, si discosta con ogni evidenza da un percorso integrale ed equilibrato di attuazione di un modello cooperativo di federalismo fiscale, coerente con l'articolo 119 della Costituzione e con la stessa legge n. 42 dei 2009, come del resto è confermato dalla disposizione di cui all'articolo 141 della stessa legge di bilancio, che prevede uno slittamento dei termini per l'attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR, con la proroga dal 2023 al 2027;
tali disposizioni del disegno di legge di bilancio, inoltre, in assenza del richiamo agli obiettivi di servizio e di qualsiasi forma di finanziamento, rischia di portare ad una determinazione meramente ragionieristica dei livelli essenziali delle prestazioni, limitandosi a cristallizzare le disparità territoriali esistenti, e rivelandosi del tutto inadeguata a colmare i divari di cittadinanza aperti tra le aree del Paese,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di prevedere un pieno coinvolgimento del Parlamento tramite la presentazione alle Camere di uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati distintamente, i LEP, e i correlati costi e fabbisogni standard, non solo nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie atte a garantire una piena realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, in grado di colmare i divari esistenti e di perequare gli squilibri nella tutela e nella garanzia dei diritti civili e sociali, per una piena promozione della cittadinanza in tutto il Paese.
G1.168
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, (A.S. 442);
premesso che,
l'articolo 3 del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'ALFA, ha previsto che dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dello stesso provvedimento, la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppresse e le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco (CSE); che la Commissione è costituita da dieci componenti, nominati nel rispetto dei criteri e secondo le modalità individuati con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di nomina e le funzioni del Presidente dell'ATEA, quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico istituiti dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n.60.
l'AIFA, come tutte le Agenzie regolatorie europee fa parte dell'EMA, l'Agenzia europea che approva praticamente tutti i nuovi farmaci seguendo appunto la legislazione europea. Essa ha una funzione principale e molto complessa che riguarda l'approvazione dei farmaci che devono essere inseriti nel Prontuario Terapeutico Nazionale per essere messi a disposizione gratuita degli ammalati; la stessa svolge inoltre funzioni di ispezione delle officine che fabbricano o confezionano farmaci, nonché di autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti approvati dall'EMA che per varie ragioni non vengono inseriti nel Prontuario, ma possono essere prescritti dai medici a carico dei cittadini; approva per l'Italia farmaci generici e biosimilari e, infine, controlla la corrispondenza della traduzione in italiano della documentazione, foglietto illustrativo e scheda tecnica dei farmaci approvati all'EMA;
la modifica normativa di cui sopra ha cambiato la struttura dell'AIFA, abolendo la figura del Direttore Generale e creando così una concentrazione di potere nella Presidenza del Consiglio d'amministrazione che da un lato deve dare indirizzi e controllare e dall'altro deve gestire;
tale modifica genera un vero conflitto di interessi. Infatti, mentre si concentrano in un solo comitato (CUF) chi giudica la validità terapeutica dei farmaci e chi ne stabilisce i prezzi, si realizzano due direzioni, una scientifica ed una amministrativa. La modifica determina inoltre una completa mancanza di informazione indipendente e non propone un'attività indispensabile per PAIFA, cioè fondi adeguati per realizzare studi clinici controllati (RCT) indipendenti;
in ottemperanza della modifica i membri della CUF (Commissione Unica del Farmaco) vengono previsti nel numero di 10 e tale modifica disposizione appare inadeguata;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di impegnarsi ad introdurre, già in sede di primo provvedimento utile e in un rapporto di sinergia con il Parlamento, un'apposita previsione normativa, che elimini innanzitutto conflitti di interesse e lo squilibrio dettato dai maggiori poteri affidati al Consiglio di amministrazione di AIFA, che preveda fondi adeguati per realizzare studi clinici controllati (RCT) indipendenti, che garantisca una informazione indipendente per i medici, che preveda l'aumento dei componenti della CUF (Commissione Unica del Farmaco).
G1.169
Dreosto, Claudio Borghi, Testor, Potenti
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
l'incidente del 1986 alla centrale nucleare di Chernobyl determinò drammatiche conseguenze anche a grande distanza dal luogo dell'accaduto e profonde preoccupazioni per l'opinione pubblica, interessando anche il nostro territorio;
per fronteggiare eventuali ulteriori incidenti nucleari, i governi e le istituzioni internazionali adottarono apposite misure organizzative e si dotarono di infrastrutture tecnologiche di pronto allarme con e disporre di necessari elementi tecnici per l'attuazione delle specifiche pianificazioni di emergenza;
in Italia, nella seconda metà degli anni '90, è stato concesso all'ANPA, oggi ISPRA, un finanziamento per la realizzazione di una Rete automatica ad alta sensibilità per il monitoraggio della radioattività ambientale a fini di pronto allarme, denominata Rete REMRAD;
la Rete, inizialmente costituita da tre stazioni per la misura della radioattività presente nel particolato atmosferico aerosospeso, nei primi anni 2000 fu potenziata con altre quattro stazioni automatiche ad alta sensibilità;
a gennaio 2019 l'ISIN, l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, quale Autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, ha preso in carico da ISPRA anche le infrastrutture di monitoraggio che tuttavia, a causa della vetustà e dell'obsolescenza della tecnologica utilizzata, e dei mancati investimenti di manutenzione e ammodernamento, non risultano più funzionanti;
in sede di predisposizione del bilancio preventivo 2020, ISIN ha individuato tra gli obiettivi strategici fondamentali della sua attività istituzionale, la progressiva sostituzione delle sette stazioni di rilevamento della Rete REMRAD, per garantire l'efficace esercizio delle funzioni e dei compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione a livello nazionale;
è in corso la fase esecutiva di fornitura e collaudo da parte di ISIN di due nuove stazioni di tecnologia avanzata ed elevatissima sensibilità per il rilevamento della radioattività nel particolato atmosferico in sostituzione di quelle obsolete ubicate nei siti di Sgonico, presso Trieste, e Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia, in grado di rilevare la presenza anche di minime tracce di radioattività nelle masse d'aria che attraversano il territorio nazionale, rilevare anomalie radiologiche e monitorare eventuali conseguenze di eventi a carico delle vicine centrali nucleari oltre confine;
le due nuove stazioni di monitoraggio presentano caratteristiche tecniche in larga parte conformi alle stazioni di monitoraggio della Rete dell'organizzazione internazionale per il rispetto del trattato di messa al bando degli esperimenti atomici (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization - CIBTO), pertanto potrebbero essere integrate all'interno della rete CIBTO che ha una dimensione planetaria;
anche alla luce dell'attuale situazione geopolitica internazionale, assume importanza strategica ripristinare e migliorare con le tecnologie più avanzate, la copertura della rete di monitoraggio nazionale, procedendo all'installazione di ulteriori 5 stazioni in sostituzione di quelle ormai non funzionanti,
impegna il Governo:
a sostenere ISIN, quale autorità competente ai sensi delle Direttive Euratom, nell'ammodernamento e potenziamento della REte nazionale di Monitoraggio della RADioattività nel particolato atmosferico (REMRAD), che opera nell'ambito del sistema nazionale di allarme preventivo in caso di incidente nucleare e di valutazione di specifici piani di emergenza, prevedendo l'acquisto di almeno cinque stazioni di misurazione di tracce di radioattività nel particolato atmosferico ad altissima sensibilità, al fine di garantire la sicurezza nucleare e la radioprotezione nazionale.
G1.170
Castellone, Guidolin, Mazzella, Pirro, Barbara Floridia, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca diverse misure in materia di sanità;
l'articolo 1, comma 535, ha incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 1.400 milioni di euro destinati a colmare i maggiori costi derivanti dal caro energia;
considerato che:
l'articolo 1, comma 539, stabilisce lo stanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing, è incrementato di soli 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinati al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica del colangiocarcinoma;
il suddetto Fondo è stato istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per un'importante patologia tumorale delle vie biliari;
la profilazione genica rappresenta una delle più importanti innovazioni per la personalizzazione delle terapie per i pazienti oncologici e che richiede adeguate risorse e risulta indispensabile garantire in tutto il Paese equità di accesso per i pazienti oncologici ai test NGS di profilazione genomica dei tumori per i quali ne è riconosciuta evidenza e appropriatezza, al fine di garantire il diritto alla più efficace terapia;
considerato inoltre che:
non è previsto, come era stato annunciato dal Governo, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un fondo denominato «Fondo per l'implementazione del Piano Oncologico nazionale 2022-2027 - PON», destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico;
nel corso della pandemia di Covid-19, molte visite e attività di screening e prevenzione relative ai tumori sono state posticipate, a causa della forte pressione a cui è stato sottoposto il servizio sanitario nazionale;
impegna il Governo:
a prevedere maggiori risorse volte a incrementare il Fondo per i test di Next-Generation Sequencing;
a prevedere specifici stanziamenti per finanziare il nuovo Piano oncologico nazionale (Pon).
G1.171
Basso, Astorre, Manca, Fina, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'atto Senato 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
l'inquinamento derivante dal rumore immesso nell'ambiente urbano dalle attività antropiche costituisce uno dei principali problemi ambientali;
a partire dal 1995 con la pubblicazione della «legge quadro sull'inquinamento acustico» nº 447, dei suoi decreti attuativi e delle varie leggi acustiche regionali, si è assistito ad un fondamentale riordino della normativa in materia;
la questione si pone soprattutto per quel che riguarda i quartieri cittadini che si trovano nei pressi di ferrovie, autostrade o di aeroporti urbani che, nonostante la normativa suddetta, risultano spesso ancora privi di barriere antirumore con gravi ripercussioni sulla qualità della vita e della salute;
l'abbattimento dei livelli di inquinamento acustico previsto dal quadro giuridico, nazionale e comunitario è un obiettivo già perseguito dalle istituzioni competenti ma spesso i tempi per adeguarsi ai predetti standard risultano troppo rilevanti se confrontati con il disagio vissuto quotidianamente da migliaia di residenti storditi dal costante passaggio dei treni all'interno della città o dal rumore degli aerei;
è necessario fin da subito monitorare e pianificare, in accordo con FS, Aspi e con Enac, lo stato della programmazione degli interventi previsti per l'installazione di barriere fonoassorbenti e l'eventuale superamento di situazioni di criticità sollecitando Ferrovie dello Stato, Aspi ed Enac ad una maggiore e opportuna responsabilità di natura sociale ed economica in merito a tale questione;
per favorire la realizzazione di tali barriere sarebbe quindi opportuno prevedere specifici piani di intervento realizzati da FS, Aspi ed Enac approvati poi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata a cui poter indirizzare una fonte dedicata di finanziamento anche prevedendo un contributo di Enac,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di considerare un intervento per la realizzazione di barriere antirumore ed antinquinamento nei quartieri delle città che si trovano nelle adiacenze dei binari ferroviari, autostradali o di aeroporti urbani, anche attraverso la costituzione ed il finanziamento di un apposito fondo per mettere in condizione FS ed Enac di realizzare gli interventi di tutela e salvaguardia dei cittadini dall'inquinamento acustico ed ambientale.
G1.172
Bazoli, Manca, Mirabelli, Rossomando, Verini, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'atto Senato 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio in esame contiene una serie di tagli significativi in diversi settori, in particolare in quello della giustizia, in particolare al personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
in questo modo si interrompe, anzi si inserisce una pericolosa retromarcia, rispetto ad un grande lavoro, non certo scevro da difficoltà, compiuto negli anni, volto a colmare le gravi carenze di personale della giustizia, in particolare nel circuito penitenziario e nell'esecuzione penale esterna ma ovviamente non solo;
con le leggi di bilancio 2019 e 2020 e per il 2022 sono state previste infatti le assunzioni di centinaia di unità di personale del comparto funzioni centrali per il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; le significative riduzioni di spesa appaiono dunque suscettibili di incidere pesantemente sulla tenuta di un sistema già fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato;
in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento; e, allo stesso tempo, rischia di arrestarsi il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale;
si aggiunga, inoltre, che le riduzioni di spesa operano nel quadro di una manovra di finanza pubblica che non prevede alcuna altra misura relativa al comparto penitenziario, in particolare, laddove vengono previste risorse per l'edilizia giudiziaria, manca del tutto qualunque previsione in materia di edilizia penitenziaria e di gestione degli spazi a fini di riduzione del sovraffollamento e trattamentali;
per realizzare veramente la funzione rieducativa della pena, così come delineata nella nostra Costituzione, occorrono investimenti sul personale e investimenti sulle strutture, come dimostrano tutti gli studi condotti sul tema anche a livello sovranazionale, europeo il contenimento del tasso di recidiva è strettamente collegato al percorso trattamentale che viene offerto ai detenuti, in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione;
il ruolo che in questo percorso trattamentale assumono gli spazi detentivi è fondamentale;
è necessario ripensare profondamente i luoghi dell'esecuzione penale, che devono essere progettati e definiti in funzione dell'organizzazione di efficaci percorsi trattamentali di reinserimento sociale di coloro che hanno commesso reati; si tratta, di uno sforzo nell'interesse non solo dei detenuti, ma anche del personale che nelle carceri lavora e vive ogni giorno, e di tutti i cittadini: se la pena riesce a svolgere una funzione rieducativa ed emancipante, il rischio di recidiva diminuisce sensibilmente, come dimostrano tutti gli studi. Questo permette di ridurre l'illegalità e quindi di aumentare la sicurezza, a beneficio di tutta la collettività,
impegna il Governo:
nell'ambito delle sue proprie prerogative, a stanziare risorse adeguate, presso il Ministero della giustizia, preferibilmente riconducibili ad un fondo, destinato ad interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, per l'elaborazione e la realizzazione di un modello coerente con l'idea di rieducazione e per interventi puntuali di manutenzione sulle strutture esistenti.
G1.173
Mirabelli, Manca, Bazoli, Lorenzin, Misiani, Nicita, Rossomando, Verini
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'atto Senato 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio in esame contiene una serie di tagli significativi in diversi settori, in particolare in quello della giustizia e nello specifico e in particolare al personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
il Ministro della giustizia Nordio ha pubblicamente e in più occasioni ammesso i tagli al comparto giustizia operati con la manovra di bilancio;
che però il Ministro Nordio nelle linee programmatiche ha richiamato l'importanza degli investimenti sul carcere e l'importanza degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione in carcere, nonché sulla giustizia riparativa, strumenti previsti dalla riforma Cartabia rispetto alla quale il Ministro ha assicurato una pronta entrata in vigore;
tuttavia, le significative riduzioni di spesa operate dalla manovra di bilancio appaiono suscettibili di incidere pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni;
in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale;
si aggiunga, inoltre, che le riduzioni di spesa operano nel quadro di una manovra di finanza pubblica che non prevede altre misura relativa al comparto penitenziario, in particolare, laddove vengono previste risorse per l'edilizia giudiziaria, manca del tutto qualunque previsione in materia di edilizia penitenziaria e di gestione degli spazi a fini di riduzione del sovraffollamento e trattamentali;
per realizzare la funzione rieducativa della pena, così come delineata nella nostra Costituzione, occorrono investimenti sul personale e investimenti sulle strutture, come dimostrano tutti gli studi condotti sul tema anche a livello europeo e internazionale;
il contenimento del tasso di recidiva è strettamente collegato al percorso trattamentale che viene offerto ai detenuti, in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione;
il ruolo che in questo percorso trattamentale assumono gli spazi detentivi è fondamentale: è necessario procedere alla riqualificazione dei luoghi dell'esecuzione penale, che devono essere progettati e definiti in funzione dell'organizzazione di efficaci percorsi trattamentali di reinserimento sociale di coloro che hanno commesso reati; si tratta di uno sforzo nell'interesse non solo dei detenuti, ma anche del personale che nelle carceri lavora e vive ogni giorno, e di tutti i cittadini: se la pena riesce a svolgere una funzione rieducativa ed emancipante, il rischio di recidiva diminuisce sensibilmente. Questo permette di ridurre l'illegalità e quindi di aumentare la sicurezza, a beneficio di tutta la collettività;
così come riteniamo assolutamente urgente, fine di contribuire a tutelare il rapporto tra detenute madri e figli minori, e l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia incrementare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
inoltre in tutto il disegno di legge di bilancio l'unico intervento, che salutiamo, ovviamente, con favore, che si inserisca in un contesto di misure contro la mafia e la criminalità organizzata, è quello contenuto nell'articolo 147, volto ad attribuire una dotazione finanziaria alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo: noi, inserendoci e insistendo nel medesimo solco, che è quello volto a dotare lo stato democratico di quante più possibili risorse, sia di tipo finanziario sia di tipo organizzativo e strumentale necessario a contrastare le mafie, intendevamo aumentare in modo simmetrico le risorse per la DIA (Direzione investigativa antimafia), in virtù della sua particolare strategicità nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, e, per la sua particolare attualità, dell'aspetto relativo alla forza economico-finanziaria della criminalità organizzata, e, dunque, all'aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati e alla confisca e alla restituzione alla utilità collettiva dei beni afferenti ai suddetti patrimoni, nonché al contrasto della penetrazione nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, e, al medesimo fine; proponevamo misure per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
in sede referente è stato approvato con riformulazione, l'emendamento Gianassi 148.1, recante l'istituzione del Fondo destinato ad interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria,
impegna il Governo:
nell'ambito delle sue proprie prerogative, a stanziare risorse maggiori e adeguate al comparto della giustizia ripristinando le risorse tagliate al Dipartimento della amministrazione penitenziaria con la presente manovra, a potenziare le risorse, presso il Ministero della giustizia, riconducibili al Fondo destinato ad interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, per l'elaborazione e la realizzazione di un modello coerente con l'idea di rieducazione e per interventi puntuali di manutenzione sulle strutture esistenti, cui è assegnata la previsione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, ad aumentare gli investimenti nella giustizia riparativa, nonché ad incrementare il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti e agli orfani per crimini domestici, ad incrementare il fondo per le detenute madri, a garantire ed implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, nonché ad adottare misure di sostegno all'azione della DIA e dell'agenzia per i beni confiscati.
G1.174
Verini, Franceschelli, Manca, Giacobbe, La Marca, Lorenzin, Martella, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'atto Senato 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
a crisi idrica che ha colpito l'Italia nel corso del 2022, protrattasi ben oltre la conclusione della stagione estiva, ha avuto pesanti ripercussioni anche sui bacini lacustri italiani del nord e centro Italia in forte sofferenza idrica con un elevato abbassamento delle acque;
in Umbria, nella zona del lago Trasimeno, si sono registrati danni all'intero bacino e all'area palustre oltre a quelli relativi a settori e comparti fondamentali della vita civile, economica e produttiva,
impegna il Governo:
a destinare adeguate risorse allo scopo di fronteggiare la grave emergenza idrica dei principali bacini lacustri del nord e centro Italia in forte sofferenza idrica attraverso la realizzazione di interventi di risanamento e valorizzazione ambientale e messa in sicurezza idrogeologica.
G1.175
Verducci, Manca, Astorre, Basso, Fina, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'atto Senato 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
la legge di bilancio in esame, all'articolo 1, comma 730, reca misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal giorno 15 settembre 2022;
nello specifico si autorizza la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d) e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
l'evento calamitoso, abbattutosi con incredibile violenza sulle province di Ancona, Pesaro e Macerata, ha causato 12 morti, una donna dispersa, 500 feriti, intere famiglie sfollate e danni stimati ad oggi per circa 2 miliardi di euro. Numeri, cioè, che definiscono l'oggettiva enormità di quanto accaduto e che, allo stesso tempo, confliggono con qualsiasi tentativo di fornirne una lettura riduttiva e persino fatalista;
le risorse stanziate attraverso l'articolo 1, comma 730, del presente disegno di legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, non sono di fatto sufficienti per far fronte alle ingenti necessita dei Territori colpiti;
in territori fragili come quello interessato dall'Alluvione del 15 settembre, infatti la ricaduta degli effetti catastrofici risulta capillare e massiva. Occorrono pertanto risposte importanti ed immediate, a beneficio delle famiglie ma anche delle imprese. Il settore produttivo, infatti, rischia di rimanere schiacciato da una risposta non adeguata e non tempestiva,
impegna il Governo:
ad individuare ulteriori risorse, nel primo provvedimento utile, adeguate sia a far fronte all'emergenza alluvione presso i territori colpiti delle Marche, sia ad estendere il profilo temporale di intervento.
G1.176
Lorefice, Barbara Floridia, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Il Senato,
esaminato il disegno di legge «Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025»,
premesso che:
l'Italia è il paese europeo maggiormente interessato da fenomeni franosi, con oltre 620.000 frane censite, circa due terzi delle circa 900.000 frane dell'intera Europa;
considerato che:
l'articolo 1 comma 607-bis finalizzato a rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque per mitigare gli effetti del dissesto idro geologico e del cambiamento climatico;
ogni anno si verificano, sul territorio nazionale, alcune migliaia di frane, di cui almeno un centinaio con vittime, feriti, evacuati e/o ingenti danni a infrastrutture di comunicazione e centri abitati;
il recente evento franoso che ha colpito Casamicciola Terme a Ischia con 12 morti, 250 evacuati e ingenti danni, evidenzia ancora una volta la necessità di un censimento delle frane aggiornato per una adeguata pianificazione territoriale e per supportare le attività in emergenza e in post-emergenza;
il cambiamento climatico in atto comporta alle nostre latitudini un aumento della frequenza degli eventi pluviometrici estremi, e quindi delle colate rapide di fango e detrito, fenomeni altamente pericolosi e potenzialmente distruttivi;
l'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI) è la banca dati nazionale e ufficiale sulle frane ed è realizzato dall'ISPRA in collaborazione con le regioni e province autonome;
la necessità di creare un Inventario nazionale delle frane in Italia è emersa con maggiore forza a seguito dell'evento disastroso del 5 maggio 1998, che ha colpito gravemente i comuni di Sarno, Siano, Quindici, Bracigliano e San Felice a Cancello, nelle province di Salerno, Avellino e Caserta. L'ISPRA dal 2005 pubblica online i dati dell'Inventario, consentendo la visualizzazione delle frane e l'interrogazione dei principali parametri ad esse associati, per favorire la più ampia diffusione e fruizione delle informazioni alle amministrazioni locali, agli enti di ricerca, ai tecnici operanti nel settore della progettazione e pianificazione territoriale e ai cittadini;
archiviare le informazioni sui fenomeni franosi è un'attività strategica per una corretta pianificazione territoriale e, quindi, per progettare ed eseguire interventi volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico, tenuto conto che gran parte delle frane si riattivano nel tempo, anche dopo lunghi periodi di quiescenza di durata pluriennale o plurisecolare;
l'Inventario IFFI è un importante strumento conoscitivo di base utilizzato per la valutazione della pericolosità da frana dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), la progettazione preliminare di interventi di difesa del suolo e di reti infrastrutturali e la redazione dei Piani di Emergenza di Protezione Civile;
l'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia censisce i fenomeni franosi verificatisi sul territorio nazionale secondo una metodologia standardizzata e condivisa;
considerato, inoltre, che:
Il Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia), realizzato dall'ISPRA e dalle Regioni e Province Autonome, fornisce un quadro dettagliato sulla distribuzione dei fenomeni franosi sul territorio italiano;
l'inventario ha censito ad oggi 620.808 fenomeni franosi che interessano un'area di circa 23.700 km quadri, pari al 7,9 per cento del territorio nazionale;
i dati sulle frane sono aggiornati al 2022 solo per la provincia Autonoma di Bolzano e la regione Piemonte; al 2021 per la regione Toscana; al 2018 per la regione Umbria; al 2017 per le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Sicilia e Valle d'Aosta; al 2014 per le regioni Basilicata e Lombardia. Per le restanti regioni i dati sono aggiornati al 2007;
è urgente, ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico, a oltre diciotto anni dall'ultimo finanziamento nazionale, rifinanziare l'Inventario IFFI per garantire un quadro completo, omogeneo e aggiornato sul dissesto da frana su tutto il territorio nazionale;
l'assenza di un finanziamento nazionale ha determinato ad oggi un mancato aggiornamento dei dati dell'Inventario, particolarmente grave per molte regioni del centro-Sud, che sono le più esposte al rischio idrogeologico;
le attività connesse al Progetto IFFI sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera g) della legge 28 giugno 2016, n. 132, mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma
impegna il Governo:
ad individuare, nel primo provvedimento utile, i fondi necessari pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, da assegnare all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA per l'aggiornamento del progetto IFFI.
G1.177
Lorefice, Barbara Floridia, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025»,
premesso che:
l'acqua è un Bene Comune da tutelare e utilizzare con consapevolezza e sostenibilità ambientale;
l'art. 9 della Costituzione italiana cita «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica (cfr. artt. 33, 34). Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;
considerato che:
all'articolo 1, commi 698-700, del provvedimento in esame, la biodiversità e gli ecosistemi hanno come fondamento la geodiversità e le georisorse. La georisorsa più preziosa è quella idrica, contenuta in acquiferi spesso vulnerabili dall'inquinamento di origine antropica;
molti grandi acquiferi del nostro Paese, grazie alle loro specifiche caratteristiche litologiche e di permeabilità, riescono ad immagazzinare le acque di precipitazione, spesso alimentando così sorgenti di notevole portata che, captate dagli acquedotti, garantiscono a tutti acqua potabile;
le stesse sorgenti, anche quando non captate, garantiscono la vita biologica dei fiumi e il prelievo, lungo i corsi d'acqua o dai bacini artificiali da questi alimentati, per scopi irrigui, zootecnici e industriali, soprattutto nel periodo estivo, quando i corsi d'acqua hanno un minimo apporto di acqua piovana, ancor più a causa del cambiamento climatico in atto, che determina fenomeni meteoclimatici estremi più frequenti ed intensi, caratterizzati da periodi di inusuale siccità e precipitazioni brevi e intense;
considerato, inoltre, che:
è indispensabile una migliore conoscenza delle zone sorgive e sviluppare la cultura geologica per comprendere il ciclo dell'acqua e la vulnerabilità della risorsa;
è utile attuare un piano di protezione ambientale per creare percorsi ed oasi naturali adatti per la biodiversità e fruibili da un punto turistico-ricreativo naturale, rendendoli luoghi di riferimento per visite didattiche, innanzitutto per scolaresche, in modo che si comprenda meglio la natura e le georisorse vitali, al fine di innescare un processo culturale di rispetto della natura e dei suoi processi;
al fine di tutelare e valorizzare le principali fonti di approvvigionamento di acqua potabile, compresi il loro ambiente, paesaggio ed ecosistema, nel rispetto del riparto di competenze tra Stato, Regioni e Province autonome, sentitele Autorità di bacino distrettuali, è necessario effettuare una perimetrazione delle principali sorgenti di acque sotterranee captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti;
impegna il Governo:
a) ad assegnare al Servizio Geologico d'Italia dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, per effettuare sul territorio nazionale, entro un anno dall'erogazione del contributo economico, una perimetrazione in scala 1:50.000 delle principali sorgenti di acque sotterranee captate e non captate, sulla base dei dati forniti dalla cartografia geologica e idrogeologica esistente, dei dati già acquisiti e fruibili presso gli enti pubblici di ricerca e gli enti locali e dei dati in possesso degli enti o soggetti privati che gestiscono l'approvvigionamento potabile;
b) ad assegnare due milioni di euro al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e due milioni di euro al Ministero della Cultura, per realizzare un piano di musealizzazione delle aree perimetrate ai sensi del comma 1, entro 12 mesi dalla conclusione della perimetrazione comprensiva della relazione idrogeologica di cui sopra, idoneo a percorsi di visita naturalistici didattico-formativi e turistico-ricreativi.
G1.178
Lorefice, Barbara Floridia, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Maiorino, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco
Precluso
Il Senato,
esaminato il disegno di legge «Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025»,
premesso che:
all'articolo 1, ai commi 702 e seguenti, stanzia risorse riguardanti il completamento e l'informatizzazione della carta geologica d'Italia;
il Progetto CARG (CARtografia Geologica d'Italia) è uno strumento di grande valenza scientifica e sociale, che ci consente di fornire il Paese di uno strumento fondamentale per la sua salvaguardia e per uno sviluppo ecosostenibile;
venne avviato alla fine degli anni Ottanta e prevedeva: a) la realizzazione e l'informatizzazione di complessivi 636 fogli geologici e geotematici alla scala 1:50.000, nei quali è compreso il territorio nazionale; b) la realizzazione di una banca dati alla scala 1:25.000, dalla quale poter ricavare carte geologiche e geotematiche di maggiore dettaglio; c) la realizzazione di fogli al 250.000 dei fondali marini italiani;
si colloca molto bene tra le priorità del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che, attento alle necessità del Paese, ha avviato le attività per consentire una transizione ecologica che non può prescindere dallo sviluppo di infrastrutture ecosostenibili e dalla sicurezza del territorio, rispetto ai notevoli rischi naturali, legati alla sua fragilità geologica;
la transizione ecologica del nostro Paese dipende in modo imprescindibile dallo sviluppo dei processi di digitalizzazione ed innovazione e non possono immaginarsi scenari di economia ecosostenibile senza lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche (materiali ed immateriali);
tale Progetto è stato finanziato fino al 1999. Ciò ha permesso la produzione del 44% della cartografia nazionale. Dopo di che i finanziamenti sono stati interrotti per vent'anni e ripresi con la legge di bilancio del 160/2019;
dalla ripresa, il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA sta coordinando e gestendo il progetto in modo esemplare. La sinergia con gli enti territoriali, le università e gli istituti di ricerca sta dando ottimi frutti;
la carta geologica è un sofisticato prodotto di ricerca scientifica multidisciplinare che dà un apporto indiscutibile alla corretta pianificazione territoriale, per costruire nuovi edifici o infrastrutture, per pianificare eventuali attività di messa in sicurezza di costruzioni esistenti oppure per la delocalizzazione di beni e infrastrutture che si trovano in aree a elevato rischio rispetto ai pericoli naturali;
il vantaggio complessivo per il sistema Paese di tale cartografia è enorme perché: consente una pianificazione corretta del territorio; indirizza al meglio gli interventi per la mitigazione, la riduzione e la prevenzione dei rischi geologici (sismici, idrogeologici, vulcanici e geochimici) e contribuisce a formare un elenco degli interventi prioritari; velocizza la progettazione degli interventi strategici per la tutela dell'ambiente; è necessaria per la gestione delle georisorse (idriche in primis). È quindi indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile;
potendo disporre di una banca dati digitalizzata del dato cartografato, si determina un notevole risparmio di spesa nella fase delle indagini geologiche necessarie per le opere da realizzare e nelle fasi emergenziali immediatamente successive ai disastri naturali, oltre che costituire un'utilissima base per l'early warning, ossia l'allertamento della popolazione dai fenomeni naturali avversi connessi al dissesto idrogeologico;
in definitiva, al di là degli incalcolabili benefici per la sicurezza e la vita, l'utilizzo della cartografia geologica e geotematica produce vantaggi economici di notevole impatto, garantendo un ammortamento immediato dell'investimento. Anzi, è un notevole moltiplicatore economico;
considerato che:
con il 2022 Si è esaurito il finanziamento dedicato al Progetto Carg dalle tre leggi di bilancio 2019, 2020 e 2021 che ha erogato 5 milioni di euro nel 2020,10 milioni di euro per il 2021 e 16 milioni di euro per il 2022. Entro la fine del 2022, sono 348 i fogli geologici alla scala 1:50.000 completati o attivati, ossia il 55% della copertura dell'intero territorio nazionale, 36 le carte geotematiche (geomorfologiche, idrogeologiche e di pericolosità geologica) e 6 quelle marine al 250.000;
per consentire il completamento della copertura della carta geologica su tutto il territorio nazionale, mancano 288 fogli geologi per un impegno di spesa di circa 170 milioni di euro, considerando un costo medio di circa 590 mila euro per ogni foglio;
alle risorse per la cartografia geologica occorre aggiungere un fabbisogno di ulteriori circa 50 milioni di euro per realizzare la cartografia geotematica (carte geomorfologiche, idrogeologiche, geofisiche, di pericolosità geologica), oltre ai fogli marini della piattaforma continentale alla scala 1:250.000, utili per la tutela dell'ambiente marino e per la difesa degli insediamenti costieri, sempre più minacciati da fenomeni di sommersione, a causa del l'innalzamento del livello del mare dovuto al cambiamento climatico;
in occasione dell'interrogazione parlamentare n. 3388 presentata dal Senatore Quarto in Senato lo scorso 16 giugno 2022, a domanda circa le intenzioni del Governo di proseguire il finanziamento del progetto di cartografia geologica e geotematica d'Italia (progetto CARG) il Ministro Cingolani rispose affermando che «le mappe sono indispensabili per l'Italia [...] e c'è ampio consenso sul fatto che questo sia uno strumento necessario» e si impegnò a far sì che ci fosse continuità di finanziamento;
è stato approvato in Senato l'ordine del Giorno n. G2 al documento Doc. XXIV, n. 64 in cui il Governo si è impegnato a «individuare, entro l'approvazione della prossima legge di bilancio, i fondi necessari per il completamento del progetto CARG, con relativa cartografia tematica idrogeologica, con l'impegno di spesa, a legislazione vigente, di 20 milioni l'anno, dal 2023 al 2033»;
nella attuale legge di bilancio per il 2023, alla Camera dei Deputati, sono stati approvati due distinti emendamenti per altrettanti due finanziamenti per il triennio 2023, 2024 e 2025, che citano: «Per il completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato al Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 6 milioni di euro per il 2023, 7 milioni di euro per il 2024 e 7 milioni di euro per il 2025» e «Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (CARG) quale infrastruttura di ricerca strategica al raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il ''Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia'', destinato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con una dotazione di 8 milioni di euro per il 2023, 12 milioni di euro per il 2024 e 12 milioni di euro per il 2025»;
la somma disponibile per la continuazione del Progetto GARG nel triennio 2023/2025 ammonta così a 52 milioni di euro, che sottratti al fabbisogno stimato di 220 milioni di euro, rendono necessario un ulteriore finanziamento di 168 milioni di euro per il completamento;
è fondamentale, per il raggiungimento dell'obiettivo del Progetto CARG, un finanziamento strutturale senza soluzione di continuità fino al completamento per consentire una corretta programmazione e la distribuzione delle attività nel tempo, nonché per garantire che le professionalità già impegnate o da impegnare per la realizzazione del progetto continuino a lavorare sullo stesso, evitando di disperdere il know how già acquisito;
è necessario, perché l'obiettivo sia raggiunto in circa un decennio, potenziare le strutture di ricerca idonee per la produzione cartografica geologica;
impegna il Governo:
a) ad individuare, quanto prima possibile, i fondi necessari per il completamento e l'aggiornamento del progetto CARG, con relativa cartografia geotematica e fogli marini, con l'impegno di spesa, a legislazione vigente, di 21 milioni l'anno dal 2026 al 2033;
b) ad adoperarsi, per aumentare le risorse umane con curricula geologici o comunque funzionali alla produzione cartografica, nel Servizio Geologico d'Italia e negli Enti Pubblici di Ricerca, per istituire Uffici Geologici Territoriali (regionali, provinciali, comunali), per dare impulso a Dipartimenti universitari di Scienze della Terra e a Corsi di Laurea in Scienze Geologiche, affinché tali strutture universitarie possano potenziare la figura del geologo rilevatore e organizzare specifici corsi di rilevamento per geologi liberi professionisti, per una fattiva partecipazione di questi ultimi alla produzione cartografica.
G1.179
Franceschelli, Manca, Giacobbe, La Marca, Lorenzin, Martella, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
i servizi agromeccanici sono essenziali per l'efficiente svolgimento delle attività di coltivazione, selvicoltura ed allevamento. L'imprenditore agromeccanico, infatti, svolge un ruolo di indubbia rilevanza nel supportare il pieno svolgimento del ciclo biologico vegetale o animale la cui cura e sviluppo rappresentano le attività caratterizzanti sia l'impresa agricola che l'attività agromeccanica;
il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura», all'articolo 5 declara la definizione dell'attività agromeccanica ma non fa riferimento al soggetto che la esercita. Si ritiene pertanto opportuno che, dopo la definizione dell'attività, si debba identificare anche la figura dell'imprenditore agromeccanico, con il suo conseguente riconoscimento giuridico nell'ambito agricolo,
impegna il Governo:
ad incrementare le risorse necessarie all'acquisizione di nuove e specifiche competenze nel settore dell'agromeccanica, dell'agricoltura digitale e quella di precisione e ad adottare iniziative di carattere normativo equiparino l'imprenditore agromeccanico all'imprenditore agricolo professionale.
G1.180
Franceschelli, Manca, Giacobbe, La Marca, Lorenzin, Martella, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
la prospettiva del PNRR, la sfida dell'innovazione e delle nuove tecnologie, l'esigenza di far fronte alla competitività globale, i progetti di ammodernamento della filiera agroalimentare costituiscono la nuova frontiera di una nuova imprenditorialità agricola nel mezzogiorno;
una ritrovata attenzione per la qualità della vita, l'accresciuta sensibilità per le tematiche ambientali, le coltivazioni e le trasformazioni di nuovi prodotti agricoli stanno concorrendo a recuperare il rapporto tra agricoltura e nuove generazioni,
impegna il Governo:
a prevedere risorse necessarie per rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nel Mezzogiorno anche attraverso il finanziamento di servizi anche di natura creditizia e per favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.
G1.181
Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Precluso
Il Senato,
premesso che:
alla Tabella 13 dello Stato di Previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste si va ad incrementare lo stanziamento del capitolo 7827 recante il fondo nazionale per la suinicoltura di 400mila euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
la Peste suina africana (PSA) è una malattia virale dei suini e dei cinghiali selvatici, solitamente letale per gli animali. Le popolazioni di cinghiale giocano un importante ruolo nella diffusione della peste suina africana (PSA). La riduzione della popolazione di cinghiale al di sotto di una soglia limite potrebbe portare all'autoestinzione della malattia. Ad oggi di fatto il depopolamento non è stato ancora attivato e il numero di animali è cresciuto esponenzialmente aumentando o rischi per la pubblica incolumità in ambito urbano, il numero di incidenti stradali e i danni ai fondi agricoli;
le regioni attraverso tutti gli istituti di gestione venatoria, in particolare gli ATC, devono operare in modo da attuare caccia, controllo e depopolamento del cinghiale e attuare il PRIU (piano regionale per gli interventi urgenti finalizzato al depopolamento della specie e all'eradicazione della malattia) per ottenere il massimo risultato di prelievo possibile, necessitando quindi di risorse;
gli effetti scaturiti dalla diffusione della malattia, hanno avuto un impatto enorme su tutta la filiera suinicola e sulle attività economiche site nelle «zona infetta» e sottoposte a restrizioni. Le aziende faunistico venatorie (AFV) stanno subendo enormi danni, per le limitazioni imposte dai sistemi di gestione del cinghiale. Alcune di queste aziende hanno personale dipendente che non riescono più a remunerare a causa dei mancati introiti. I danni provocati dalla fauna selvatica all'interno delle aziende agricole facenti parte del comprensorio faunistico-venatorio vengano temporaneamente risarciti dalla Regione, fino al ripristino della situazione ordinaria. Quindi la Regione Piemonte si trova nella condizione di dover provvedere a risarcimenti senza avere sufficienti risorse a disposizione;
siamo in presenza di un aumento incontrollato delle popolazioni di ungulati che devono essere ricondotti a un numero accettabile non solo per il rischio del dilagare della malattia, ma anche per gli ingentissimi danni che arrecano alle coltivazioni durante tutto l'anno;
impegna il Governo:
a confermare che i 400 mila euro dello stanziamento previsto alla Tabella 13 dello Stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste siano destinati sia alle aziende faunistiche venatorie che alle aziende agri-turistico venatorie, site nella Regione Piemonte, a fronte del risarcimento danni causati dalla Peste suina africana.
G1.182
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»,
premesso che:
l'articolo 1, comma 424 del disegno di legge di Bilancio in itinere prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del «Fondo per l'innovazione in agricoltura» con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;
che la finalità del suddetto fondo consiste nel favorire lo sviluppo di progetti di innovazione con lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e altro;
considerato che la mitilicoltura è un sistema di pesca complesso che compendia antiche tradizioni lavorative con tecniche di allevamento sempre più evolute e che necessitano, anche per dare attuazione alle stringenti nonne di tutela ambientale, di ingenti investimenti per l'impiantistica, per la depurazione dei bacini e per il reflui delle acque di lavorazione;
impegna il Governo:
a includere il settore della mitilicoltura tra i beneficiari del «Fondo per l'innovazione in agricoltura» di cui al comma 424 dell'articolo 1 del disegno di legge in oggetto.
G1.183
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
la riflessione sulle crisi finanziarie degli enti locali ha avuto una parziale maturazione a seguito dell'emanazione della sentenza 115/2020 della Corte costituzionale, che ha autorevolmente chiarito che le motivazioni delle crisi finanziarie locali non risiedono solo nella cattiva gestione, ma possono essere rintracciate anche nelle «condizioni socioeconomiche dei territori», quindi ricondotte ad effetti strutturali da correggere con strumenti centrali appositi di natura perequativa;
nel caso dei Comuni capoluoghi di città metropolitana, in condizioni di disavanzo pro capite superiore a euro 700, la legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), ai commi 567-580, ha stanziato significative risorse su un ventennio (2,7 miliardi di euro fino al 2042), sulla base di piani e cronoprogrammi di dettaglio relativi sia a maggiori prelievi fiscali di natura straordinaria (addizionale le lrpef e tassa di imbarco portuale e aeroportuale), sia a misure di razionalizzazione della spesa, con la contestuale richiesta di compartecipazione ulteriore al risanamento nella misura pari ad almeno il 25 per cento del contributo statale annuo;
nel caso dei comuni capoluogo di provincia, con disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500 euro, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2022 n. 91, ha introdotto all'articolo 43 la possibilità di sottoscrivere accordi con la Presidenza del Consiglio, che impegnano gli enti ad adottare misure analoghe a quelle delle città maggiori, ai finì del ripristino di una condizione di riequilibrio. La misura, tuttavia, non comprende alcun contributo statale;
nelle more di un più organico intervento di riforma della disciplina delle crisi finanziarie locali (oggi estese a circa 450 enti), per non aggravare gli squilibri di molti Comuni capoluogo di provincia in grave disavanzo o con alto indebitamento, resta necessario un ulteriore intervento finanziario articolato in un decennio prevedendo un ammontare in linea con quello accordato alle città maggiori,
impegna il Governo:
a prevedere in un prossimo provvedimento normativo un intervento per i Comuni capoluogo di provincia con disavanzo pro capite superiore a euro 500, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, ridotto dei contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 2021, n. 234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, entro il 15 ottobre 2022, firmatari dell'accordo di cui all'articolo 43, secondo comma, del decreto-legge 17 maggio 2022. n. 50, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2022, n. 91, ai fini del riconoscimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021 n. 234. per gli anni dal 2023 al 2032, di un contributo complessivo in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2022, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente.
G1.184
Zampa, D'Elia, Manca, Camusso, Furlan, Zambito, Crisanti, Rando, Verducci, Lorenzin, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
nel complesso delle misure previste nel disegno di legge in esame in materia lavoro, famiglia e politiche sociali, si avverte la necessità di prevedere misure straordinarie di reclutamento per asili nido e scuole materne comunali, poiché la normativa attualmente vigente non prevede un regime assunzionale specifico per il personale educativo-scolastico. Ciò determina una forte concorrenza dei diversi settori amministrativi sulle poche risorse finanziarie disponibili per le assunzioni. Occorre invece svincolare il budget assunzionale del personale impiegato nei servizi educativo-scolastici da quello del restante personale, tenuto conto che per detto personale la normativa statale e regionale vigente prevede specifici requisiti anche quantitativi in termini di rapporto insegnanti/alunni;
senza una norma di potenziamento che sottragga le spese per questi servizi dai vincoli assunzionali vigenti, sarà estremamente difficile che i comuni possano garantire un livello di personale sufficiente per mantenere i livelli dei servizi; come pure sarà impossibile garantire le supplenze necessarie per sostituire il personale e gli standard nei rapporti numerici tra educatore/insegnante e bambini,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere in un prossimo provvedimento normativo che la spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, sia sottratta dai tetti di spesa per il personale previsti dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58.
G1.185
Franceschelli, Manca, Giacobbe, La Marca, Lorenzin, Martella, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
uno degli interventi a favore del turismo contenuti nel disegno di legge che ci accingiamo a votare prevede la costituzione di un Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro e 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale: la grave crisi energetica, i cui effetti si sommano a quelli della crisi generata dall'epidemia, stanno infatti mettendo a dura prova i piccoli centri a vocazione turistica, che si stanno spopolando. L'intervento normativo mira quindi a promuovere, in alternativa alle grandi e note città d'arte italiane, i piccoli centri e i borghi a rilevante interesse turistico, espressione della cultura e dell'identità del Paese, in modo che siano sempre più capaci di attrarre flussi turistici da ogni parte d'Italia e del mondo e di contribuire, in tal modo, alla crescita economica e al rilancio del Paese ed evitare lo spopolamento dei piccoli centri urbani. Tutto condivisibile: il problema è che secondo la Classificazione Istat, la platea di potenziali beneficiari è di ben 4.000 Comuni. Pertanto, il teorico spettante a ciascuno, ammonterebbe a circa 2.500 euro, importo che difficilmente renderà possibile attuare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale;
alcune di queste tematiche sono peraltro già state affrontate nel Progetto del Pnrr «Il turismo delle radici - una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell'Italia post COVID-19», che si inserisce nell'investimento per l'«Attrattività dei Borghi» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e propone un ampio raggio di offerte turistiche mirate alla vasta platea di italo-discendenti e di oriundi italiani nel mondo (stimati in circa 80 milioni), prevedendo una dotazione di risorse significativa: con la firma lo scorso febbraio, dell'accordo fra Ministero della Cultura ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si sono poste infatti le basi per il Progetto attraverso il quale le comunità italiane all'estero presenti in tutto il mondo verranno coinvolte nella valorizzazione della nostra offerta turistica, all'interno di in una strategia volto a invertire il processo di depauperamento dei borghi italiani per sostenere attivamente il rilancio post Covid della nostra cultura, del nostro turismo e della nostra economia, con l'obiettivo di consentire una riscoperta «a tutto tondo» dei luoghi di provenienza, consentendo ai visitatori di riappropriarsi della cultura delle loro origini anche attraverso tradizioni, testimonianze, artigianato e gastronomia;
infine, va rilevato il fatto che, istituendo il fondo piccoli comuni a vocazione turistica, in questa legge di bilancio non si sia intervenuti per continuare il percorso intrapreso ormai da qualche anno per la promozione turistica e la valorizzazione all'estero delle aree meno conosciute dell'Italia, un percorso che dal 2016, Anno dei cammini d'Italia, ha avuto grande rilevanza in termini di valorizzazione territoriale integrata delle risorse culturali, paesaggistiche e del turismo, di valorizzazione dell'offerta turistica dei borghi con numerose iniziative intraprese dalle comunità locali per garantire tutela, recupero, valorizzazione e mantenimento del patrimonio di monumenti e di memorie che altrimenti sarebbero andato irrimediabilmente perduto, un percorso che ha visto un'alleanza, inedita, fra tutte le regioni, l'Enit (l'Agenzia nazionale per il turismo) e il Ministero del turismo con l'obiettivo di promuovere la Penisola come un unico grande contenitore di scoperte ed esperienze, al di là delle mete-icone e dei percorsi precostituiti, nel nome dei borghi e delle produzioni locali, del turismo lento,
impegna il Governo:
ad integrare significativamente le risorse messe a disposizione del fondo per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni e la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni;
a prevedere una dotazione di risorse che permetta all'Enit di continuare il finanziamento di progetti di promozione turistica e valorizzazione all'estero delle aree meno conosciute dell'Italia, con particolare riferimento ai borghi e cammini delle aree interne e montane.
G1.186
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
l'articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto Decreto crescita) ha disposto una riclassificazione degli attuali documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativi ai vari cicli di programmazione (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020), da parte dell'Agenzia per la coesione, sentite le amministrazioni interessate, finalizzata alla predisposizione di unico Piano operativo per ciascuna Amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse del Fondo, denominato «Piano sviluppo c coesione», in sostituzione dei molteplici documenti programmatori, al fine di garantire un coordinamento unitario in capo a ciascuna Amministrazione, nonché una accelerazione della spesa degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Il Piano sviluppo e coesione di ciascuna Amministrazione deve essere approvalo dal CIPE, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;
in sede di prima approvazione, il comma 7 stabilisce che il Piano sviluppo e coesione può contenere: a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) gli interventi che, pur non rientrando nella precedente casistica, siano valutati favorevolmente dal Dipartimento per le politiche di coesione, dall'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con le Amministrazioni titolari delle risorse, in ragione dello stato di avanzamento della progettazione, dell'effettiva rispondenza e sinergia con le priorità di sviluppo dei territori e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, nonché della concomitante possibilità di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021;
l'articolo 11-novies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, proroga di un anno, al 31 dicembre 2022, il termine entro il quale gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, rientranti, in sede di prima approvazione, nei Piani sviluppo e coesione predisposti ai sensi del citato articolo 44, comma 7, possono generare obbligazioni giuridicamente rilevanti;
si tratta in particolare di quegli interventi per i quali è stata verificata assenza di progettazione esecutiva o procedura di aggiudicazione avviata, ma che sono stati valutati favorevolmente dal Dipartimento per le politiche di coesione e dall'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le Amministrazioni titolari delle risorse del FSC, ai fini del loro inserimento nei «Piani Sviluppo e Coesione», ai sensi del comma 1 del predetto articolo 44;
l'articolo 56, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, introduce al citato articolo 44 i commi da 7-bis a 7-quater, volti a disciplinare le modalità di definanziamento degli interventi infrastrutturali finanziati con il FSC 2014-2020 che non abbiano generato obbligazioni giuridiche vincolanti entro i termini ivi indicati;
in particolare, il nuovo comma 7-bis prevede che, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) e dall'Agenzia per la coesione territoriale, anche sulla base dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, il CIPESS, con apposita delibera da adottare entro il 30 novembre 2022, individui gli interventi infrastrutturali aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni che al 30 giugno 2022 risultino privi dell'obbligazione giuridicamente vincolante; per tali interventi il CIPESS individua con la medesima delibera gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale; il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi, tuttavia tale definanziamento non viene disposto qualora siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti;
al fine di colmare la disparità di trattamento degli interventi infrastrutturali aventi valore finanziario complessivo superiore e inferiore a 25 milioni di euro,
impegna il Governo:
a prevedere nel prossimo decreto cosiddetto «milleproroghe» l'allineamento dei termini al 30 giugno 2023 prevedendo l'ulteriore rinvio del termine del 31 dicembre 2022 entro il quale gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, rientranti, in sede di prima approvazione, nei Piani sviluppo e coesione predisposti ai sensi del citato articolo 44, comma 7, possono generare obbligazioni giuridicamente rilevanti.
G1.187
Valente, Mirabelli, Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
il disegno di legge di bilancio stanzia 15 milioni dal 2023 al 2027 per la metropolitana di Milano e 15 per la metropolitana di Napoli;
in particolare, si stabilisce che, a seguito della presentazione, da parte del comune di Milano di un quadro completo e aggiornato sul fabbisogno derivante dalla realizzazione delle tratte della linea M4 che distingua quello emergente dall'incremento dei prezzi e quello derivante dalla realizzazione dell'intervento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano assegnati contributi pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
inoltre si autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 per permettere l'estensione della rete di trasporto rapido di massa relativa al nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli, lotto 1, stralci 2 e 3, nonché per la fornitura di treni per la linea metropolitana;
si tratta, in entrambi i casi, di stanziamenti del tutto inadeguati, soprattutto per il comune di Milano che ha incrementato notevolmente la rete del trasporto pubblico locale attraverso la realizzazione di due nuove linee metropolitane che si aggiungono alle tre già esistenti;
in particolare la linea 4 che entrerà a pieno regime nel 2024, collegando l'aeroporto di Linate con il centro cittadino in 14 minuti, rappresenterà un importante biglietto da visita e contribuirà allo sviluppo del territorio ma l'incremento dei costi legato alla crisi economica e l'aumento del numero di chilometri percorsi rischia di pesa gravemente sugli equilibri di parte corrente del comune;
analogamente per il Comune di Napoli, il collegamento con la stazione dell'alta velocità di Afragola consente il decongestionamento del traffico e lo sviluppo economico dell'area,
impegna il Governo:
a destinare, nel primo provvedimento utile, trasferimenti per la gestione delle linee metropolitane in favore del Comune di Milano per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro, per gli anni 2025 e 2026 e in favore del comune di Napoli di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028 e 100 milioni di euro per gli anni dal 2029 al 2032.
G1.188
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
l'articolo 1, commi 330-333, del disegno di legge di bilancio stabilisce un'assegnazione una tantum al personale delle pubbliche amministrazioni per il 2023, il cui onere viene attribuito, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse;
questa disposizione, per il comparto degli enti locali, determina un peggioramento degli equilibri di parte corrente dei bilanci già duramente colpiti dalla crisi energetica e dall'assoluta inadeguatezza delle risorse (400 milioni di euro) stanziati dall'articolo 8 per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia;
in materia di personale degli enti locali, anche per garantire l'attuazione dei progetti del PNRR, sarebbero, invece, necessari trasferimenti statali per valorizzare le risorse interne e aumentare la possibilità di effettuare nuove assunzioni, soprattutto nei comuni di piccole e medie dimensioni sulla scorta di quanto fatto dal precedente Governo con misure di sostegno finanziario per le assunzioni;
in particolare, il comma 5 dell'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 ha disposto l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, finalizzato del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità;
questa misura andrebbe resa strutturale ed estesa anche ai comuni in difficoltà finanziarie di dimensioni maggiori e alle province, per consentire un progressivo ricambio del personale all'interno del comparto attraverso l'inserimento di figure altamente qualificate,
impegna il Governo:
a prevedere trasferimenti permanenti per gli enti locali da destinare all'incentivazione del personale già assunto e al supporto di piani assunzionali finalizzati ad inserire all'interno delle amministrazioni figure altamente qualificate.
G1.189
Fina, Manca, Astorre, Basso, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
l'economia italiana si avvicina alla recessione, l'inflazione è vicina al 12 per cento mentre le retribuzioni stanno crescendo di poco più dell'1 per cento, un crollo del potere d'acquisto dei salari e degli stipendi che allarga drammaticamente le disuguaglianze e genera una enorme redistribuzione di reddito a danno anzitutto delle famiglie più povere e più fragili;
a fronte di questa situazione, il disegno di legge di bilancio presentato dal Governo, anche all'esito della fase emendativa, non solo non risponde alla crisi economica e sociale ma addirittura rischia di aggravarla, perché è inadeguato e iniquo: inadeguato ad affrontare efficacemente la crisi energetica e a scongiurare la recessione e fortemente iniquo perché segnato da scelte ideologiche ed elettoralistiche, come l'inasprimento già per il prossimo anno sul reddito di cittadinanza, i favori agli evasori fiscali con l'aumento del tetto per l'uso dei contanti, il taglio delle pensioni;
è necessario più coraggio per affrontare la crisi energetica e il crollo del potere d'acquisto dei redditi, con maggiori aiuti alle famiglie e alle imprese, un rafforzamento del taglio del cuneo fiscale, un potenziamento della quattordicesima pensionistica, l'accelerazione dell'attuazione del PNRR, il rilancio degli investimenti privati e pubblici, privilegiando quelli per la transizione ecologica, maggiori risorse sulla sanità, sulla scuola, sul trasporto pubblico e sugli enti locali, che la legge di bilancio rischia di mandare in forte sofferenza finanziaria, una seria azione di contrasto dell'evasione fiscale;
nel testo non si trova nulla per promuovere l'autoconsumo da energia rinnovabile e le comunità energetiche, un modello innovativo di gestione dell'energia già ampiamente diffuso in altre aree europee che fonda i suoi valori sulla lotta allo spreco energetico e sulla condivisione dell'energia prodotta, apportando l'obiettivo primario di fornire benefici ambientali, economici e sociali alla comunità stessa e ai suoi partecipanti;
il PNRR destina 2.200 milioni di euro al sostegno delle comunità energetiche con l'obiettivo di diffondere la sperimentazione dell'auto-produzione di energia nelle aree in cui avrà un maggiore impatto sociale e territoriale. Verranno, infatti, individuate pubbliche amministrazioni, famiglie e microimprese in comuni con meno di 5.000 abitanti, così da sostenere l'economia dei piccoli centri, spesso a rischio di spopolamento, e rafforzare la coesione sociale. Tali misure risultano ancora da avviare;
per una loro diffusione tra le piccole e medie imprese, anche in un'ottica di abbattimento del costo dell'energia e autoconsumo, la disciplina vigente mostra, inoltre, delle lacune e criticità laddove, ad esempio, non incentiva sufficientemente l'installazione di impianti sui capannoni nelle zone artigianali ed industriali, limita i fondi PNRR esclusivamente alle imprese agricole ed a beneficio esclusivo degli impianti realizzati nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti; mancano dettagli tecnici quali una mappatura dettagliata sulla presenza nei territori comunali delle cabine di trasformazione (cabine primarie e secondarie) e il limite di potenza complessiva degli impianti per la singola comunità energetica risulta inadeguato per le imprese;
in considerazione del ruolo strategico svolto dalle energie rinnovabili per il contrasto ai cambiamenti climatici e per affrontare l'emergenza grazie alla diversificazione delle fonti, si ritiene particolarmente importante e non più rinviabile, l'emanazione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 199 del 2021 e la pubblicazione dei bandi del PNRR riservati ai piccoli comuni, fondamentali per fornire ai tanti operatori, cittadini, imprese, comunità pronti a realizzare progetti le coordinate di riferimento necessarie per la loro realizzazione;
si ritiene inoltre fondamentale garantire la destinazione dei fondi già stanziati dal PNRR a favore dei piccoli comuni, prevedendo l'eventuale stanziamento di risorse aggiuntive esclusivamente destinate a finanziare lo sviluppo di impianti da energia rinnovabile per le amministrazioni centrali il cui contributo alla resilienza energetica è già previsto dalla legislazione vigente,
impegna il Governo:
a garantire, con la massima urgenza, un quadro autorizzativo omogeneo e rapido che favorisca gli investimenti in nuova capacità rinnovabile e consenta lo sviluppo delle comunità energetiche, attraverso l'emanazione dei provvedimenti attuativi citati in premessa e affiancando i fondi PNRR per i piccoli comuni con apposite risorse aggiuntive da destinare anche a comuni superiori ai 5 mila abitanti, alle amministrazioni centrali dello Stato e alle piccole e medie imprese.
G1.190
Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
visti i contenuti dell'articolo 1, commi da 115 a 121, recanti l'introduzione di un contributo di solidarietà temporaneo per il 2023;
richiamati i principi del comma 5-bis dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo I della legge 20 maggio 2022, n. 51;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, in un prossimo provvedimento legislativo, che le entrate derivanti dal contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, ai sensi dell'articolo 1, commi da 115 a 121, siano attribuite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta per la parte ad essa spettante in base al proprio statuto autonomo.
G1.191
Alfieri, Claudio Borghi, Delrio, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
in data 24 febbraio 2022 la Federazione russa ha intrapreso una guerra nei confronti del popolo ucraino mettendo a rischio, tra l'altro, la vita di milioni di persone, nella maggior parte dei casi della popolazione civile, ed aprendo uno scenario di insicurezza mondiale a cui si è aggiunto lo spettro della minaccia nucleare;
in seguito a tale aggressione, il 28 febbraio 2022 con delibera del Consiglio dei Ministri veniva dichiarato lo stato di emergenza «in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale»;
in particolare lo stato di emergenze prevedeva, oltre allo stanziamento di 10 milioni di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali, l'incremento delle risorse del Ministero dell'interno destinate alla attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza, per poter fruire di ulteriori 5.000 posti. Per le stesse finalità si autorizzava l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), gestito dagli enti locali, destinati soprattutto a nuclei familiari e persone vulnerabili;
il Governo italiano in carica ha approvato un decreto ad hoc sull'invio di armi a Kiev da parte del Consiglio dei Ministri che prevede l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina con validità fino al 31 dicembre 2023;
tuttavia, per quanto riguarda lo stato di emergenza citato, il Governo, con l'articolo 1, comma 669, del presente disegno di legge ha previsto la proroga - peraltro in deroga alle disposizioni del Codice di protezione civile, per cui si è proceduto direttamente con norma di legge, in luogo della deliberazione del Consiglio dei Ministri - solo fino al 3 marzo 2023;
non è chiara la posizione del Governo che da una parte garantisce l'invio di armi per tutto l'anno 2023 mentre non preveda una proroga per lo stato d'emergenza, a maggior ragione in considerazione delle anticipazioni per le quali l'Unione europea intende prorogare la protezione temporanea a marzo 2024 come riporta l'ANCI sezione Immigrazione e Politiche per l'integrazione,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prorogare lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sino al 31 dicembre 2023.
G1.192
Ronzulli, Berlusconi, Craxi, Damiani, Fazzone, Gasparri, Miccichè, Occhiuto, Paroli, Rosso, Silvestro, Zanettin
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,
premesso che:
come è stato sottolineato anche nella recente Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori, lo scenario internazionale appare particolarmente critico e caratterizzato da sfide globali e dal ritorno della guerra in Europa;
considerata la necessità di rafforzare le attività internazionali del nostro Paese al servizio della pace e della prosperità, alla luce anche dell'aumento del numero dei connazionali residenti all'estero, del volume crescente di servizi per l'assistenza alle imprese e delle gravi carenze di personale che minano la piena funzionalità della Farnesina e della sua rete all'estero,
impegna il Governo:
a proseguire il percorso di rafforzamento delle risorse umane e finanziarie a disposizione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, per dare un peso crescente alla nostra politica estera, rendere l'Italia sempre più protagonista in Europa e nel mondo, e potenziare i servizi alle imprese e agli italiani all'estero.
1.0.1
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia giusta retribuzione e salario minimo di garanzia)
1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge.
2. Il trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale.
3. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1, è istituito il salario minimo di garanzia quale trattamento economico minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, secondo gli importi e le modalità determinati dalla Commissione di cui al comma 4.
4. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi.
5. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.
6. A supporto della Commissione di cui al comma 4, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:
a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;
b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;
c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;
d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;
e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;
f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;
g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
h) il salario minimo di garanzia applicabile, ove individuati, negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, nonché i criteri per il suo aggiornamento.
8. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 7 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che le recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.
9. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.
10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 6, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, le risorse del maggior gettito fiscale derivante dall'applicazione del presente articolo sono assegnate al Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. »
1.0.2
Zampa, Malpezzi, Manca, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di salario minimo)
1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e, in ogni caso, sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. Per «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» si intende il complessivo trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività prevalente svolta dal datore di lavoro.
4. La nozione di complessivo trattamento economico di cui al comma 3 è altresì utilizzata per i fini di calcolo dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, per i fini di verifica dei requisiti per l'accesso a benefìci economici e normativi stabiliti dalla legge nonché per i fini di cui al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5. Ove il complessivo trattamento economico non sia previsto o definito nelle sue componenti dal contratto collettivo di cui al comma 3, il medesimo viene individuato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un accordo interconfederale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
6. Decorsi infruttuosamente sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non sia stato stipulato l'accordo interconfederale di cui al comma 5, il complessivo trattamento economico è individuato, in via provvisoria, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita una commissione interistituzionale, istituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali composta da:
a) 11 rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
b) 2 rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) 2 rappresentanti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale;
d) 2 rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
7. La commissione di cui al comma 6 ha il compito di favorire l'individuazione del complessivo trattamento economico e le sue componenti sulla base di criteri definiti dal medesimo decreto ministeriale. Dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. A far data dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso ai benefici economici e normativi stabiliti dalla legge nonché per i fini di cui al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è condizionato all'applicazione di un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività prevalente svolta dal datore di lavoro.
9. In ogni caso il complessivo trattamento economico corrisposto ai lavoratori non può essere inferiore a 9,50 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, le risorse del maggior gettito fiscale derivante dall'applicazione del presente articolo sono assegnate al Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. »
1.0.3
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis.
1. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge. "
1.0.4
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di diritto di precedenza e di superamento del precariato in favore dei lavoratori somministrati)
1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 24, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.»;
b) all'articolo 34, comma 2, le parole: «con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24», sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, e 23».
2. All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ultimo periodo è soppresso."
1.0.5
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis.
(Disposizioni per il rafforzamento dei centri di servizio per il volontariato - CSV)
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62:
1) al comma 5 dopo le parole: «ai sensi del comma 11» sono aggiunte le seguenti: «anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9»;
2) al comma 6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A decorrere dall'anno 2018 per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 25 milioni di euro per l'anno 2024. Il beneficio maturato ai sensi del credito di imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per il 2023 e a euro 15 milioni per il 2024.»;
3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in misura non inferiore a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;
b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'ufficio statale del RUNTS»;
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore, a livello nazionale e territoriale, a decorrere dall'anno 2023 è concesso un contributo annuo di euro 2 milioni di euro all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 67 milioni di euro per il 2023, 72 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge. "
1.0.6
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis.
(Coordinamento normative - Applicabilità della legge 16 dicembre 1991 n. 398 alle Aps e alle Odv)
1. All'articolo 89 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 35 e all'articolo 32 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, qualificate quali enti non commerciali ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 79 e seguenti del medesimo decreto, possono applicare, anche successivamente al termine di cui all'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la legge 16 dicembre 1991 n. 398». "
1.0.7
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis.
(Proroga termini)
1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». "
1.0.8
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Proroga dell'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA)
1. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2023 nel limite di spesa di 35 milioni di euro. Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per l'anno 2023, l'importo del trattamento di integrazione salariale di cui al primo periodo è maggiorato del quindici per cento.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »
1.0.9
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi)
1. È prorogato per gli anni 2023 e 2024 il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, così come prorogato dall'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ulteriori ventiquattro mesi e nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge »
1.0.10
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis.
(Innalzamento dei limiti per la non concorrenza delle indennità di trasferta alla determinazione del reddito di lavoro dipendente)
1. All'articolo 51, comma 5, primo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 60 al giorno, elevati ad euro 100»."
Conseguentemente il Fondo di cui al comma 874 è ridotto di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
1.0.11
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis.
(Assunzioni a tempo determinato per gli enti locali attuatori di opere PNRR)
1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissata al 50 per cento». "
1.0.12
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Assunzioni incarichi per gli enti locali in crisi finanziaria)
1. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, fino al 31 dicembre 2026 non si applicano il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e il divieto di assunzione dei collaboratori di cui all'articolo 90 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000. »
1.0.13
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Assunzioni di personale negli enti strutturalmente deficitari, in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto)
1. Anche al fine di garantire l'attuazione dei progetti del PNRR, le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed autorizzate per l'anno 2022, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno 2023 anche in condizione di esercizio provvisorio. »
1.0.14
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis.
(Interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche)
1. L'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituto dal seguente:
«Art. 119-ter.
(Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche)
1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.»."
1.0.15
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di personale)
1. All'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le unioni di Comuni per i Comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le unioni di comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni che ne fanno parte. Per i comuni e le città metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.».
2. All'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole: «inferiore a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 10.000 abitanti», e le parole: «30 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro annui»;
b) al comma 6, le parole: «30 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro annui».
3. All'articolo 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113» sono inserite le seguenti: «e ai sensi dell'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233».
4. Anche al fine di garantire l'attuazione dei progetti del PNRR, le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed autorizzate per l'anno 2022, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno 2023 anche in condizione di esercizio provvisorio.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
1.0.16
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis.
(Comandi e distacchi del personale degli enti locali)
1. All'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le unioni di comuni per i comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le unioni di comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni che ne fanno parte. Per i comuni e le città metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.»"
1.0.17
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis.
(Assunzioni a tempo determinato nei piccoli comuni)
1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole: «inferiore a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 10.000 abitanti» e le parole: «30 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro annui»;
b) al comma 6, le parole: «30 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro annui».
2. All'articolo 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113» sono inserite le seguenti: «e ai sensi dell'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
1.0.18
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis.
(Incremento Fondo caregiver)
1. Al comma 334 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «2022 e» sono aggiunte le seguenti: «di 60 milioni per l'anno»."
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.0.19
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure straordinarie di reclutamento per asili nido e scuole materne comunali)
1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.»
1.0.20
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Contributo agli oneri sostenuti dai piccoli comuni per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)
1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.
3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
Allegato B
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 442:
sulla votazione finale, i senatori Crisanti, Mazzella e Parrini avrebbero voluto esprimere un voto contrario.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Cattaneo, De Poli, Durigon, Durnwalder, Fazzolari, Floridia Aurora, Giacobbe, La Marca, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Rauti, Rossomando, Rubbia, Segre, Sisto e Unterberger.
.
Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, la senatrice Camusso.
Commissioni permanenti, approvazione di documenti
La 3a Commissione permanente (Affari esteri e difesa), nella seduta del 20 dicembre 2022, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame della proposta di risoluzione sul rispetto dei diritti delle donne in Iran e sulla repressione delle manifestazioni di protesta (Doc. XXIV, n. 1).
Il predetto documento è inviato al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori De Priamo Andrea, Sallemi Salvatore, Iannone Antonio, Petrenga Giovanna, Gelmetti Matteo, Castelli Guido, Marcheschi Paolo, Rastrelli Sergio, Rosa Gianni, Scurria Marco, Sigismondi Etelwardo
Istituzione della giornata nazionale dei figli d'Italia (447)
(presentato in data 28/12/2022);
senatori Gelmetti Matteo, Della Porta Costanzo, Marcheschi Paolo, Silvestroni Marco, Castelli Guido, Sigismondi Etelwardo
Disciplina del volo da diporto e sportivo (448)
(presentato in data 28/12/2022);
senatori Mennuni Lavinia, De Priamo Andrea, Scurria Marco
Disposizioni in materia di mobilità personale delle persone con disabilità (449)
(presentato in data 29/12/2022).
senatori Pucciarelli Stefania, Cantu' Maria Cristina, Murelli Elena, Minasi Tilde, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Borghesi Stefano, Borghi Claudio, Cantalamessa Gianluca, Centinaio Gian Marco, Dreosto Marco, Garavaglia Massimo, Germana' Antonino, Marti Roberto, Paganella Andrea, Pirovano Daisy, Potenti Manfredi, Spelgatti Nicoletta, Testor Elena, Tosato Paolo
Disciplina delle attività di tatuaggio, piercing e scarificazione (450)
(presentato in data 29/12/2022);
senatori Dreosto Marco, Minasi Tilde, Germana' Antonino, Potenti Manfredi, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Borghesi Stefano, Borghi Claudio, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Centinaio Gian Marco, Garavaglia Massimo, Marti Roberto, Murelli Elena, Paganella Andrea, Pirovano Daisy, Pucciarelli Stefania, Romeo Massimiliano, Spelgatti Nicoletta, Stefani Erika, Testor Elena, Tosato Paolo
Modificazione della Legge del 14 giugno 2011 n. 101 per la giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo (451)
(presentato in data 29/12/2022).
Indagini conoscitive, annunzio
In data 20 dicembre 2022 la 6ª Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta.
In data 21 dicembre 2022 la 2ª Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni.
In data 22 dicembre 2022 la 10ª Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di Welfare e di tutela della salute.
Risposte scritte ad interrogazioni
(Pervenute dal 22 al 28 dicembre 2022)
SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 3
MINASI: sulla concessione di finanziamenti per interventi di efficienza energetica anche ai Comuni in situazione di dissesto (4-00025) (risp. PICHETTO FRATIN, ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica)
Interrogazioni
RAPANI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
le infrastrutture dell'area jonica vivono una sostanziale fase di stallo non solo per la definizione del progetto Sibari-Corigliano Rossano ma anche e soprattutto per i lavori dell'elettrificazione della linea Sibari-Crotone-Catanzaro lido;
risale a maggio 2017 il protocollo d'intesa siglato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Rete ferroviaria italiana e Regione Calabria per l'"adeguamento e velocizzazione della linea jonica";
i lavori di elettrificazione della tratta lunga 172,48 chilometri hanno avuto inizio il 30 agosto 2018 nella stazione di Corigliano (Cosenza) con la posa dei primi pali di tipo LS, con la realizzazione dei plinti e la posa in opera dei tralicci per la trazione elettrica e dovevano originariamente concludersi entro il 2023;
per l'opera, RFI ha investito 150 milioni di euro, cui si aggiungono circa 350 milioni per il rinnovo dell'armamento, la soppressione di numerosi passaggi a livello presenti sul tracciato e l'ammodernamento delle stazioni;
per quanto concerne specificamente l'elettrificazione della linea jonica, questa si articola in due macro interventi: l'elettrificazione Sibari-Crotone-Catanzaro lido-Lamezia Terme (intervento già finanziato e avviato) e l'elettrificazione della Catanzaro lido-Melito di Porto Salvo (intervento recentemente finanziato e da avviare);
durante la realizzazione della palificazione, sulla tratta Sibari-Catanzaro lido, sono sorte da subito difficoltà quali problematiche strutturali all'interno della galleria di Cutro e lungaggini burocratiche nella progettazione delle sottostazioni elettriche;
nell'agosto 2021, è stato nominato dal Governo, quale commissario straordinario per l'opera, l'ingegnere Roberto Pagone, dirigente di RFI, con l'obiettivo di portare a termine l'elettrificazione della tratta Sibari-Catanzaro lido entro il 2023;
nonostante ciò, da oltre due anni i lavori hanno registrato fortissimi ritardi attuativi e lo slittamento dei cronoprogrammi, tanto da richiedere un riallineamento anche in considerazione dei recenti sviluppi normativi che consentono semplificazioni dell'iter autorizzativo dei lavori per i progetti finanziati con fondi PNRR, fondi europei e FSC;
considerato che:
le tempistiche previste per gli interventi di rinnovo e velocizzazione di questa tratta, già finanziati, non sono state rispettate causando gravi ripercussioni non solamente sull'economia del territorio, ma anche sulla mobilità dei cittadini;
la ferrovia jonica calabrese è una delle poche tratte ferroviarie italiane, con posizione strategica per lo sviluppo di un'intera regione, a non essere elettrificata,
si chiede di sapere:
quali siano i motivi dei gravi ritardi accumulati nei lavori di adeguamento e velocizzazione della linea ferroviaria jonica;
quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di garantire il completamento dell'opera.
(3-00113)
PAITA, FREGOLENT - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
i ritardi nei collegamenti ferroviari a lunga percorrenza e ad alta velocità non rappresentano solo un fastidioso incomodo personale dei viaggiatori, ma un costo economico e sociale collettivo e una misura dell'efficienza della rete infrastrutturale italiana;
hanno inoltre conseguenze sulla percezione del grado di sicurezza e affidabilità del sistema dei servizi di trasporto pubblico e costituiscono un paradossale disincentivo all'utilizzo del mezzo più compatibile con gli obiettivi di transizione energetica ed ecologica;
i dati diffusi degli operatori ufficiali, a partire da Trenitalia, e quelli del gestore dell'infrastruttura Rete ferroviaria italiana non collimano con quelli raccolti dagli utenti, dagli organi di informazione o dalle associazioni dei consumatori;
il report di RFI sulla puntualità degli arrivi a destinazione (consuntivo 2021) attesta che i ritardi superiori a 5 minuti sono pari al 29,6 per cento per il servizio universale (treni a lunga percorrenza coperti dal contratto di servizio con Trenitalia) e del 25,9 per cento per quelli del servizio di mercato (Frecce e Italo);
nell'ultima relazione nazionale al Parlamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti (settembre 2022) risulta che il 59 per cento dei reclami e delle segnalazioni pervenute riguardano treni a lunga percorrenza;
nel quality report 2021 di Italo si legge che la causa dei ritardi è nella maggioranza assoluta dei casi costituita da problemi addebitabili a RFI,
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per migliorare la situazione e per perseguire e raggiungere obiettivi di puntualità nel trasporto ferroviario a lunga percorrenza;
quali siano, sulla base dei risultati parziali del monitoraggio RFI, i ritardi medi dei treni a lunga percorrenza nell'anno 2022.
(3-00114)
PIRONDINI, FLORIDIA Barbara - Ai Ministri dell'istruzione e del merito e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. - Premesso che:
nella XVIII Legislatura, in data 17 marzo 2021, è stato presentato il disegno di legge AS 2142, recante "Istituzione della rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione", volto proprio ad assicurare il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e Ministero dell'istruzione, l'omogeneità nell'elaborazione e nella trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi. Il disegno di legge è stato assegnato alla 7ª Commissione permanente del Senato (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) in data 21 aprile 2021 e mai discusso;
sul tema dell'istituzione di una rete unica nazionale è stato svolto nel medesimo periodo anche un convegno a cui sono intervenuti l'allora Ministro per l'innovazione e la transizione digitale, l'allora sottosegretario per l'istruzione, un componente del collegio del Garante per la protezione dei dati personali, l'amministratore unico di PagoPA, docenti universitari di rilievo nel settore della digitalizzazione e dirigenti scolastici, che hanno mostrato molto interesse riguardo al tema;
successivamente, i rappresentanti dei dirigenti scolastici, facenti capo al sindacato UDIR, hanno chiesto di essere aditi in 5a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) del Senato in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, al fine di ribadire la necessità di istituire un'unica rete di interconnessione nazionale dell'istruzione;
considerato che:
l'articolo 2 del decreto-legge n. 59 del 2021 incrementa il fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di 15,5 miliardi di euro complessivi, secondo le annualità di seguito indicate: 850 milioni per il 2022, 1.000 milioni per il 2023, 1.250 milioni per il 2024, 2.850 milioni per il 2025, 3.600 per il 2026, 2.280 milioni per il 2027, 2.200 per il 2028, 600 milioni per il 2029, 500 per il 2030 e 370 milioni per il 2031;
con disposizione inserita dal Senato in prima lettura, è stato specificato che l'incremento è disposto al fine di accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del piano nazionale di ripresa e resilienza. Con ulteriori norme approvate dal Senato, una parte (700 milioni di euro) delle risorse del FSC è stata destinata a determinate finalizzazioni. L'assegnazione avviene con delibere del CIPESS, nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato e secondo le procedure previste per il FSC;
tra le finalizzazioni della disposizione, risultano destinati 35 milioni di euro per il 2022, 45 milioni per il 2023 e 55 milioni per il 2024 per un'unica rete di interconnessione nazionale dell'istruzione volta ad assicurare il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e Ministero, l'omogeneità nell'elaborazione e trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi;
considerato, infine, che la digitalizzazione e l'innovazione sono assi strategici del PNRR. È di tutta evidenza la necessità di sviluppare l'innovazione digitale per ridurre il divario del nostro Paese con gli altri Stati europei, anche dotando le scuole di tecnologie strutturali,
si chiede di sapere:
se, con riferimento alle risorse, con particolare riferimento ai 35 milioni di euro per il 2022, sia stata adottata la delibera del CIPESS di assegnazione ai fini della realizzazione di un'unica rete di interconnessione nazionale dell'istruzione, se sia stato definito un cronoprogramma degli interventi da porre in essere e, in tal caso, quali siano gli interventi previsti;
quali siano gli orientamenti dei Ministri in indirizzo rispetto all'istituzione della rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione e se gli eventuali interventi previsti siano in linea con i contenuti del citato disegno di legge AS 2142.
(3-00115)
FINA - Ai Ministri del turismo e per lo sport e i giovani. - Premesso che:
l'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG) costituisce una realtà di cruciale importanza per il settore turistico italiano, in quanto rappresenta a livello nazionale le attività di promozione del turismo giovanile, quali gli ostelli della gioventù, ed è parte, a livello internazionale, della Federazione internazionale degli ostelli per la gioventù (HI, Hostelling international), organizzazione riconosciuta dall'UNESCO;
il ruolo dell'AIG è stato riconosciuto a più riprese da parte delle istituzioni italiane, in particolare dall'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, (riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), che ne ha sottolineato i servizi di rilevante valore culturale, superato successivamente dalla legge 29 marzo 2001, n. 135 (riforma della legislazione nazionale del turismo), e, a sua volta, dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, che ha indicato il turismo giovanile nell'ambito dei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia;
attualmente, l'AIG versa in una situazione di crisi, aggravata dal rallentamento del turismo causato dal COVID-19 e dalle incertezze derivanti dalla crisi energetica che hanno colpito in particolare i più giovani e i più svantaggiati, che costituiscono la clientela principale degli ostelli della gioventù, e nel corso della XVIII Legislatura sono stati fatti numerosi tentativi di risoluzione di tale crisi, tramite la presentazione di numerosi emendamenti e ordini del giorno ai decreti-legge di contrasto alla pandemia;
il Governo, a più riprese, ha confermato di essere a conoscenza della situazione in cui versa l'AIG rispondendo alle numerose interrogazioni depositate in materia da parte di tutte le forze politiche, quali la 4-06684 Pittella al Senato e la 5-04511 Nardi alla Camera, dicendosi disponibile a valutare favorevolmente eventuali disposizioni normative finalizzate ad "affrontare e risolvere l'attuale situazione dell'Associazione italiana alberghi della gioventù e salvaguardare le attività e le funzioni che questa svolge",
si chiede di sapere quali misure si ritenga necessario adottare al fine di tutelare il marchio storico, il patrimonio mobiliare e immobiliare, i servizi di utilità sociali dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, nonché di garantire una prospettiva occupazionale al personale con rapporti di lavoro presso l'ente e le strutture associate.
(3-00116)
POTENTI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
con la denominazione "Autopalio" si indica una diramazione dell'autostrada A1, realizzata nel 1964 e gestita da ANAS, che collega, in Toscana, il territorio di Firenze con la città di Siena, con un percorso complessivo di 56 chilometri;
in data 1° dicembre 2022 all'altezza di Siena tra le uscite Badesse e Siena nord, un automobilista si è introdotto per disattenzione sul tratto stradale contromano nella corsia direzione nord, scontrandosi frontalmente con un mezzo che procedeva nella giusta direzione di marcia. L'incidente ha causato la morte del signor Enrico Ferri di 83 anni ed un ferito grave;
nella notte del 17 settembre 2022 un incidente simile ha coinvolto, sempre sulla carreggiata nord, nel comune di Monteriggioni tra Siena nord e Badesse, il giovane Stefano Sanna, che è deceduto dopo lo scontro con un'autovettura il cui autista, un rumeno di 30 anni successivamente risultato positivo all'alcool test, ha imboccato contromano la superstrada;
le dinamiche di questi due sinistri hanno richiamato l'attenzione sulla possibilità di introdurre dei sistemi sperimentali di allarme sulle immissioni delle vie maggiormente a rischio e, non ultimo, rimedi normativi per stimolare il rispetto di condotte rispettose della legge,
si chiede di sapere di quali informazioni sia in possesso il Ministro in indirizzo circa lo stato di manutenzione e della segnaletica agli svincoli sul tracciato stradale e quali idonee modifiche normative valuti di assumere al fine di aumentare la deterrenza rispetto a condotte di guida pericolose.
(3-00117)
POTENTI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
la strada statale 12 dell'Abetone e del Brennero, di 523 chilometri, istituita con legge n. 1094 del 1928, è la strada che, attraversando otto province in cinque regioni, collega Pisa al confine austriaco presso il passo del Brennero. Comprende un particolare tratto che si dirige verso l'appennino tosco-emiliano risalendo per alcuni chilometri il corso del fiume Serchio frequentemente sottoposto a smottamenti o caduta di alberi a causa dei pendii scoscesi e molto ripidi;
infatti, a causa di intense piogge cadute tra l'8 e il 9 dicembre 2022 alcuni massi di grosse dimensioni si sono staccati dal versante montuoso e sono finiti sulla strada statale, causando tra l'altro un incidente fortunatamente senza feriti. L'episodio ha causato la chiusura provvisoria al traffico tra il comune di Borgo a Mozzano e Lucca. Il traffico è stato deviato sulla strada provinciale 445 della Garfagnana e sono in corso approfondimenti da parte di ANAS, gestore della tratta;
la viabilità dell'arteria è sottoposta al particolare pendolarismo del turismo della neve diretto nella località sciistica dell'Abetone (Pistoia),
si chiede di sapere:
quali informazioni il Ministro in indirizzo sia in grado di riferire rispetto ai fatti;
se, oltre alla rimessa in pristino della viabilità, vi sia l'intenzione di assumere iniziative per garantire una più complessiva messa in sicurezza del tratto stradale.
(3-00118)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
BERRINO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
a seguito dell'accordo intergovernativo del 29 gennaio 1951 tra lo Stato italiano e quello francese, sono stati sottoscritti degli accordi per la gestione delle "stazioni comuni" di Modane in territorio francese e di Ventimiglia (Imperia);
in data 31 agosto 2020 è stata rubricata la nuova "Convenzione per il coordinamento transfrontaliero tra RFI e SNCF Reseaurelativa al punto di frontiera Ventimiglia", firmata il 31 luglio dello stesso anno, che prevede la preventiva condivisione tra i gestori dell'infrastruttura delle eventuali modifiche impiantistiche;
la stazione di Ventimiglia è alimentata alla tensione di rete francese di 1.500 volt sino al punto di cambio tensione, ubicato tra il segnale di protezione esterna e quello di protezione interna, dal lato di Bordighera; da quel punto, sul lato Italia, riprende la tensione di 3.000 volt;
tali caratteristiche infrastrutturali, come per l'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, sono riportate sull'applicativo web del prospetto informativo della rete (ePIR), in conformità con il quadro regolatorio vigente;
il sistema di bordo dei nuovi mezzi destinati al trasporto regionale (Jazz, Pop, Rock) è incompatibile con l'alimentazione a 1.500 volt, per cui la Regione Liguria, anche nell'ambito del tavolo tecnico di ascolto istituito da RFI, secondo quanto disposto dall'Autorità di regolazione dei trasporti, ha richiesto la modifica dello schema di alimentazione della stazione, prevedendo di alimentare una parte della stazione a 3.000 volt;
RFI ha presentato una proposta tecnica che prevede come costo di realizzazione circa 4 milioni di euro e oltre 4 anni di lavori, fatta salva la necessità di condurre approfondimenti per il superamento dei vincoli regolamentari e normativi;
considerato che:
occorre celermente procedere con due interventi, visto il bacino di utenza che coinvolge circa 200.000 abitanti, oltre ai treni che collegano il mare, il Piemonte e la Lombardia;
i lavori di adeguamento tecnico della stazione di Ventimiglia, che permetterebbero di far giungere l'intera flotta dei treni regionali sino a tale stazione ligure, presentano ad oggi la criticità di essere incompatibili con le tempistiche, ormai prossime, di conclusione del rinnovo del convoglio ferroviario;
l'adeguamento di almeno 10 convogli tipo Rock alla doppia alimentazione (1.500 e 3.000 volt) risulta essere l'intervento più rapido e che permetterebbe di condurre il servizio ferroviario regionale nelle more dell'adeguamento infrastrutturale, per la cui realizzazione occorre reperire circa 3 milioni di euro (secondo quanto stimato da Trenitalia);
valutato inoltre che:
la Regione Liguria ha richiesto ed ottenuto dalla presidenza italiana della Conferenza intergovernativa delle Alpi del Sud (CIG) l'inserimento nell'ordine del giorno delle riunioni del punto relativo all'"Adeguamento infrastrutturale stazione di Ventimiglia per ospitare treni di nuova generazione della flotta ligure e modifica del sistema di alimentazione della Stazione di Ventimiglia al fine di garantirne i servizi". Questo sia nelle riunioni bilaterali Italia-Francia sia nel gruppo di lavoro ferroviario della stessa CIG;
è stato istituito un tavolo tecnico con il Ministero competente per la stipula di un protocollo d'intesa concernente i lavori di adeguamento tecnico della stazione di Ventimiglia e ad oggi la bozza di protocollo non è stata ancora sottoscritta dalle parti per la mancanza di impegni certi richiesti a RFI;
è stato altresì condiviso con gli uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il testo di un articolo di legge per il finanziamento dell'adeguamento di 10 convogli tipo Rock, articolo più volte proposto in sede di conversione dei diversi decreti-legge approvati negli ultimi mesi,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se siano programmati o vi sia l'intenzione di programmare investimenti sulla rete al fine di adeguare l'alimentazione della stazione di Ventimiglia a quella della rete nazionale e, nel tempo necessario all'intervento, garantire la regolarità del servizio mediante la trasformazione di 10 treni "Rock" a doppia alimentazione.
(4-00123)
LISEI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
da notizie di stampa e dal susseguirsi di dichiarazioni dei rappresentanti istituzionali della Regione Emilia-Romagna si apprende che, a decorrere dal 12 dicembre 2022, hanno avuto inizio i lavori per l'interramento della ferrovia "ex Veneta", la linea ferroviaria che collega Bologna a Portomaggiore (Ferrara), lavori che dovrebbero riguardare la tratta compresa tra le stazioni di Rete ferroviaria italiana di Bologna centrale e quella delle Ferrovie Emilia-Romagna (FER) di Bologna Roveri;
i lavori sono stati preceduti da numerose dichiarazioni di esponenti politici che hanno enfatizzato la cantierizzazione delle infrastrutture, dichiarazioni che sembrerebbero annunci volti a favorire gli stessi che amministrano elogiando il loro operato;
la data stimata per la conclusione delle opere è il 2025, con un costo complessivo di 75.874.000 euro, di cui 51.890.000 finanziati con risorse statali, 18,5 milioni finanziati con risorse dalla Regione e 5,484 milioni di euro stanziati dal Comune di Bologna;
il progetto prevede interventi strutturali di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria e l'interramento delle due tratte urbane S. Vitale-Rimesse e Cellini-via Larga dove saranno realizzate anche opere di riqualificazione di superficie in corrispondenza delle gallerie. L'obiettivo del progetto è anche quello di eliminare definitivamente 5 passaggi a livello urbani a Bologna presenti in corrispondenza delle vie Paolo Fabbri, via Libia, via Rimesse, via Cellini e via Larga;
la ferrovia Bologna-Portomaggiore è di proprietà regionale ed è gestita dalla società FER, e rappresenta la seconda linea da questa gestita in termini di passeggeri trasportati. Attraversa 9 stazioni, di cui 2 di RFI, e si estende su alcune linee di competenza di quest'ultima. RFI è il gestore unico dell'infrastruttura ed ha il compito di garantire la sicurezza della circolazione sull'intera rete, sviluppando la tecnologia dei sistemi e dei materiali, ed assicurare il mantenimento in efficienza della rete;
RFI è un'azienda pubblica in forma di società per azioni controllata al 100 per cento dal gruppo Ferrovie dello Stato italiane, definisce ed attua gli investimenti sia per l'intera infrastruttura ferroviaria e sia per la manutenzione della rete;
nel territorio regionale sono numerose le stazioni ferroviarie gestite da RFI che necessitano di interventi strutturali di messa in sicurezza; tuttavia, le richieste per tali opere, sollecitate dai Comuni interessati, non hanno avuto seguito, spesso con la motivazione della mancanza di risorse finanziarie sufficienti;
il trasporto ferroviario costituisce una delle principali modalità di mobilità sostenibile, pertanto richiede costanti interventi di potenziamento, diffusione e riqualificazione delle linee,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda intervenire con azioni di competenza presso RFI allo scopo di far cessare le "politiche degli annunci" che, a giudizio dell'interrogante, rappresentano, a fronte invece della scarsità e dei ritardi negli interventi, una presa in giro nei confronti dei cittadini, e per ricondurre le attività dei soggetti operanti nel mercato del trasporto ferroviario e nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria del gruppo Ferrovie dello Stato, in particolare RFI, alle finalità cui sono preposti e non al sostegno del protagonismo politico delle amministrazioni locali;
se intenda intervenire presso Rete ferroviaria italiana per la ristrutturazione delle stazioni ferroviarie e delle linee di sua competenza nel territorio di riferimento.
(4-00124)
PIRRO, GUIDOLIN, DE ROSA, BEVILACQUA, NAVE, MAZZELLA - Al Ministro della salute. - Premesso che:
lo shock anafilattico, o anafilassi, è la reazione allergica sistemica più grave tra le reazioni allergiche generalizzate e rappresenta un rischio per la vita. Gli episodi si verificano generalmente in risposta all'esposizione a farmaci, punture di insetti imenotteri o cibo. Per tale motivo è importante riconoscerla e trattarla tempestivamente;
il 19 luglio 2022, nel bresciano, Alessandro Barni, di 53 anni, è deceduto a causa di anafilassi dovuta a molteplici punture di imenotteri. Quest'anno si sono verificati numerosi decessi dovuti a shock anafilattico, tra cui quello di Martina Quadrino, di 13 anni, che lo scorso 16 aprile 2022, in provincia di Latina, ha perso la vita per arresto cardiaco a seguito di una reazione allergica alimentare. Sono stati accertati un altro caso ad aprile, uno a maggio ed almeno tre a giugno del corrente anno;
considerato che:
l'unico modo per rispondere subito ad uno shock anafilattico è la somministrazione tempestiva, per via intramuscolare, dell'autoiniettore di adrenalina, un farmaco che è in grado di erogare una quantità unica e predosata di adrenalina. Le linee guida internazionali sottolineano l'importanza dell'adrenalina autoiniettabile come trattamento di prima linea per ottenere una risposta rapida ed efficace in caso di anafilassi;
secondo un documento redatto dall'Associazione allergologi ed immunologi italiani territoriali ed ospedalieri gli esiti negativi nella gestione di una crisi anafilattica sono dovuti principalmente alla somministrazione tardiva di adrenalina. Il personale sanitario, i pazienti e i loro familiari devono essere ben istruiti a riconoscere i sintomi dell'anafilassi, così da utilizzare il farmaco senza esitazione;
inoltre, in alcuni casi, la somministrazione di un solo autoiniettore di adrenalina può non rivelarsi sufficiente. Questi rischi, potenzialmente fatali, possono essere evitati provvedendo all'utilizzo di un secondo autoiniettore;
con una comunicazione pubblicata il 26 giugno 2015, l'Agenzia europea dei medicinali (EMA) ha raccomandato diverse misure al fine di garantire che i pazienti e gli operatori sanitari usino correttamente gli autoiniettori di adrenalina. In particolare, l'EMA ha raccomandato agli operatori sanitari di provvedere alla prescrizione di due autoiniettori che i pazienti devono portare con sé in ogni momento;
l'Italia ha recepito questa raccomandazione in modo incompleto e frammentario. Nel nostro Paese, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con determinazione del 5 agosto 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2005, ha riclassificato l'adrenalina autoiniettabile in fascia H, rendendo la sua distribuzione possibile solamente attraverso le farmacie ospedaliere e territoriali su prescrizione dello specialista allergologo operante in strutture pubbliche. Tuttavia, ad oggi, ad eccezione di pochissime Regioni, viene prescritto e fornito gratuitamente un solo autoiniettore di adrenalina;
la classificazione in fascia H non tiene conto delle necessità dei pazienti e contribuisce a creare incongruenze a livello territoriale, causando una disparità di trattamento dei cittadini;
l'erogazione delle due dosi degli autoiniettori di adrenalina è legata ai percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) e, di conseguenza, l'eterogeneità dei PDTA regionali contribuisce ad aumentare la disparità di accesso alla cura da parte dei pazienti;
ciò rende difficile l'accesso all'adrenalina e non risponde alla necessità di intervenire rapidamente per arrestare la possibile crisi anafilattica,
si chiede di sapere:
se sia possibile valutare, insieme alle autorità competenti, una riclassificazione dell'autoiniettore di adrenalina in regime di fascia A, al fine di rendere più facile l'accesso al farmaco ed omogenea la sua somministrazione a livello regionale;
se si intenda provvedere all'inserimento degli autoiniettori nei livelli essenziali di assistenza, al fine di facilitare la gestione dei pazienti e contribuire al raggiungimento dell'uniformità territoriale delle prestazioni sanitarie nonché dei servizi per le persone affette da anafilassi.
(4-00125)
PIRRO, DE ROSA, SIRONI, BEVILACQUA, PIRONDINI, LOREFICE - Al Ministro della salute. - Premesso che:
da tempo è in corso a Cuneo un serrato ed approfondito dibattito teso ad evidenziare la necessità di realizzare un nuovo presidio ospedaliero in grado di superare i problemi dell'attuale "Santa Croce e Carle", che ha una dotazione di 680 posti letto, 30 specializzazioni ed è articolato in due sedi che creano diseconomie e problemi al corretto svolgimento delle attività assistenziali;
l'assessore per la sanità del Piemonte, fin dal suo insediamento, avvenuto nella primavera del 2019, ha operato per una soluzione in grado di superare le criticità e rilanciare il "Santa Croce", che costituisce il più importante presidio ospedaliero della "Granda". I suoi sforzi sono stati coronati da successo, con il riconoscimento unanime del buon lavoro svolto quando, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2021, la realizzazione del nuovo ospedale è stata proposta e successivamente inserita nel piano di edilizia sociale dell'INAIL, con la previsione di un costo di realizzazione dell'opera di 310 milioni di euro;
il Consiglio regionale del Piemonte con la deliberazione 18 gennaio 2022, n. 193-974, avente ad oggetto "Prima programmazione di indirizzo di carattere strategico generale di investimenti in edilizia sanitaria per la realizzazione di nuovi presidi ospedalieri", ha approvato la proposta dell'assessore che prevedeva la realizzazione del nuovo ospedale di Cuneo nell'ambito del programma di edilizia sociale dell'INAIL;
tale previsione è particolarmente interessante per la semplicità della procedura e per il basso costo del finanziamento applicato dall'Istituto e gli altri vantaggi, in particolare: l'ente proponente deve presentare all'INAIL un progetto appaltabile, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici); a seguito della validazione del progetto nonché alla valutazione della compatibilità tecnica, economica e finanziaria dell'investimento approvata dall'INAIL, si potrà procedere all'acquisto dell'area oggetto dell'intervento di costruzione e al rimborso all'ente proponente delle spese tecniche sostenute per la predisposizione della progettazione da porre a base di gara;
inoltre, per quanto concerne l'utilizzo dell'opera realizzata, il contratto di locazione prevede, sinteticamente, le seguenti clausole: l'immobile viene concesso in locazione per la durata di 20 anni rinnovabile; l'importo del canone annuale sarà pari al 2,5 per cento del costo complessivo dell'investimento, maggiorato dell'indice medio mensile Euribor, e sarà rivalutato annualmente in misura pari al 75 per cento della variazione annuale dell'indice ISTAT FOI; saranno a carico del conduttore, oltre alla manutenzione ordinaria dell'immobile locato, anche gli oneri connessi alla manutenzione straordinaria ed agli adeguamenti a norma dell'immobile locato;
nell'ipotesi richiamata di finanziamento dell'opera da parte dell'INAIL, sulla base dei parametri appena detti e dei costi annuali sostenuti per la gestione delle attuali due sedi, in cui si articola l'ospedale, l'azienda spenderebbe per il nuovo Santa Croce 20.682.192,64 euro all'anno, di cui 11.383.192,64 per le spese di gestione e 9.300.000 euro per l'affitto INAIL, calcolato ad un tasso del 2,50 per cento annuo sul costo dell'opera, considerato pari a 372.000.000 euro, dopo la rivalutazione dei costi di costruzione dovuti all'inflazione;
nel successivo mese di giugno, esattamente 5 mesi dopo l'approvazione del programma di edilizia ospedaliera da parte del Consiglio regionale, che prevede di realizzare l'ospedale con risorse pubbliche, la società INC, del gruppo FININC, della famiglia Dogliani, originaria di Narzole (Cuneo), ha fatto pervenire all'azienda ospedaliera di Cuneo, che l'ha protocollata il 18 giugno 2022 con il numero 18105, una proposta di partenariato pubblico privato per la progettazione, realizzazione e gestione del nuovo ospedale, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tale proposta, sulla base di quanto riportato dall'articolo pubblicato da "La Guida" di Cuneo, il 15 dicembre 2022, prevedrebbe anche la realizzazione di una funicolare, con vista panoramica sulla Stura di Demonte, il fiume che bagna la città;
da allora, viste le innumerevoli dichiarazioni riportate dalle cronache dei quotidiani nazionali, oltre a quelle delle altre testate locali, mai smentite dall'interessato, si è appreso che l'assessore per la sanità Icardi ha cambiato repentinamente opinione, rispetto a quanto sostenuto fino a quel momento. La proposta di partenariato pubblico privato del gruppo Dogliani venne valutata positivamente, con l'auspicio che l'azienda ospedaliera accogliesse la proposta, definendola di interesse pubblico, anche in relazione alle procedure farraginose previste dall'INAIL, nonostante il costo di realizzazione dell'opera, previsto dalla proposta di partenariato, sia di 420 milioni di euro, con la previsione di un canone annuale della concessione di 50 milioni di euro all'anno;
l'assessore Icardi ha manifestato un interesse positivo per la proposta di partenariato pubblico privato, nonostante i costi di quest'ultima risultino incomparabili con quelli dalla realizzazione da parte dell'INAIL: 420 milioni di euro per il partenariato, con un incremento considerevole dei costi di gestione, contro 310 dell'Istituto, come previsto dai documenti programmatici della Regione Piemonte;
il canone annuale di 50 milioni annui previsto dalla proposta di partenariato pubblico privato avrebbe un impatto sui conti dell'azienda che, sulla base dei dati del conto patrimoniale, mostra un indebitamento che, al netto crediti, supera i 40 milioni di euro,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritenga di intervenire nelle sedi di competenza per scoraggiare la scelta antieconomica di affidarsi ad un più costoso partenariato pubblico privato anziché valutare quella più vantaggiosa per le casse regionali di ricorrere al finanziamento dell'INAIL;
se non ritenga, per quanto di propria competenza, che questa decisione non possa produrre un danno erariale.
(4-00126)
MENNUNI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
il fondo nazionale trasporti, per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, eroga alla Regione Lazio per l'anno 2023 una somma pari a circa 540 milioni di euro; di questi solo 190 sono attribuiti a Roma capitale;
le dimensioni del trasporto pubblico locale a Roma non sono paragonabili a quella di nessun'altra città italiana: nel 2021 l'offerta di servizi di trasporto è risultata pari a 94,7 milioni di vetture per chilometro effettive per i servizi di superficie ATAC; 24,3 milioni di vetture per chilometro per i servizi di superficie Roma TPL che gestisce la cosiddetta rete periferica; 51,1 milioni di vetture per chilometro per la metropolitana. La lunghezza della rete di superficie è di 2.367 chilometri, mentre quella della metropolitana è di 59,4 chilometri. I passeggeri trasportati vengono stimati attorno ai 2,7 milioni sui mezzi di superficie (circa un miliardo all'anno) e a 845.000 per la metropolitana (308 milioni all'anno);
rispetto ai costi di produzione, nel 2021, il costo medio operativo per vetture per chilometro è pari a 5,53 euro. Nel 2021 i ricavi tariffari per ATAC hanno coperto solo il 16 per cento della spesa, il cui quadro complessivo si è notevolmente aggravato a seguito della vorticosa crescita del prezzo dei prodotti energetici (gas, petrolio, energia elettrica). Si prospetta a partire dal 1° agosto 2023 un consistente aumento del prezzo del biglietto da 1,50 a 2 euro (il 33 per cento in più), dell'abbonamento mensile da 35 a 46 euro (il 30 per cento in più) e di quello annuale da 250 a 350 euro (il 40 per cento in più), con un ulteriore peggioramento delle condizioni di vita di molte famiglie;
l'amministrazione capitolina riceve dalla Regione Lazio, a seguito della ripartizione degli stanziamenti del fondo nazionale TPL a cui si aggiunge l'extragettito sanitario, una somma complessiva annua di 240 milioni di euro (190 più 50), meno di quanto riceva la città di Milano che dispone ogni anno di 320 milioni di euro (260 dal fondo nazionale e 60 dalla Regione) benché abbia una popolazione (1.300.000 abitanti) e un'estensione territoriale (182 chilometri quadrati di superficie) di gran lunga inferiori a quelle della città di Roma (2, 9 milioni di abitanti e 1.287 chilometri quadrati di territorio). In definitiva un cittadino romano riceve pro capite per il trasporto pubblico locale 85,71 euro all'anno e un cittadino milanese riceve pro capite 233,57 euro all'anno;
dai dati emerge la necessità di incrementare le risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale nella capitale,
si chiede di sapere se si intenda prevedere una maggiore dotazione del fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, tenendo presenti le particolari esigenze di Roma capitale, anche in relazione alla maggiore richiesta di mobilità che si avrà per la celebrazione del prossimo Giubileo.
(4-00127)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-00115 del senatore Pirondini e della senatrice Barbara Floridia, sull'istituzione della rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione;
8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):
3-00113 del senatore Rapani, sui lavori di adeguamento e velocizzazione della linea ferroviaria jonica;
3-00117 e 3-00118 del senatore Potenti, rispettivamente su due incidenti sulla diramazione Firenze-Siena della A1e su una frana sulla strada statale 12 dell'Abetone e del Brennero in provincia di Lucca;
9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):
3-00116 del senatore Fina, sull'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG).