Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 023 del 28/12/2022

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

23a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO (*)

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE 2022

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Presidenza del vice presidente CASTELLONE,

indi del vice presidente GASPARRI

e del vice presidente CENTINAIO

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(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 125 del 15 novembre 2023
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,11).

Si dia lettura del processo verbale.

VALENTE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione del disegno di legge:

(442) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 10,13)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 442, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 5a Commissione permanente, senatore Calandrini, per riferire sui lavori della Commissione.

CALANDRINI (FdI). Signor Presidente, per quanto riguarda lo svolgimento dei lavori in 5a Commissione, nella seduta notturna di ieri è stato incardinato il disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2023, con l'illustrazione del provvedimento da parte dei relatori, senatori Gelmetti e Lotito. Nella stessa seduta si è svolta anche la discussione generale ed è stato fissato il termine per gli emendamenti alle ore 22 di ieri.

Sono stati presentati in Commissione 812 emendamenti e 108 ordini del giorno, tuttavia nella seduta di questa mattina non è stato possibile concludere l'esame del provvedimento con il voto del mandato ai relatori. Si è cercato comunque di assicurare, in un confronto sereno e franco ma rispettoso tra i Gruppi parlamentari, un ordinato svolgimento dei lavori e la più ampia possibilità di discussione, in un quadro che chiaramente pone quale principale esigenza e priorità l'approvazione per tempo della manovra, evitando l'esercizio provvisorio, così come indicato da tutti i Gruppi parlamentari presenti in Commissione.

Chiaramente, signor Presidente, resta un impegno prioritario, a partire dai prossimi provvedimenti che ci saranno anche in vista della manovra del prossimo anno, di superare questa prassi, che è invalsa negli ultimi anni, e rendere possibile ad entrambi i rami del Parlamento l'esame effettivo dei disegni di legge più significativi e più qualificanti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Calandrini, il disegno di legge n. 442, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, neppure orale, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Monti. Ne ha facoltà.

MONTI (Misto). Signora Presidente,il disegno di legge di bilancio che oggi arriva al vaglio del Senato a mio giudizio è un atto politico di straordinaria importanza ed è caratterizzato dal chiaroscuro. Molto chiaro e nitido è l'intendimento, sorprendente fino a un paio di mesi fa a chi cercasse di prevedere l'atteggiamento di questo Governo, verso la prudenza finanziaria e la conformità con gli orientamenti europei. Molto scuro a mio giudizio è un altro aspetto di questo disegno di legge di bilancio, quello che attiene, sull'economia e sul sistema sociale interno al nostro Paese, a distribuzione, fiscalità, futuro dell'economia. Dirò una parola su ciascun aspetto, quello molto positivo e quello molto negativo a mio giudizio, e anticipo che il mio voto, quando verrà il momento, sarà di astensione.

Considero segno di grande maturità da parte di questo Governo la non sofferta - se così mi posso esprimere, vedendo dal di fuori come l'Esecutivo è arrivato a queste scelte - conformità con gli indirizzi europei. Ciò si inserisce in un atteggiamento di grande prudenza nei confronti delle grandezze finanziarie e di bilancio; del resto questo Governo ha preso il testimone da quello precedente con uno spread Italia su Germania di 240 punti, mentre questa mattina è di 212 punti. Molte sono le variabili che influenzano lo spread, ma certamente non si può dire che questo Governo abbia creato né allarme, né panico, né abbia dato segno di irresponsabilità finanziaria. Indipendentemente dalle parti politiche, credo che questo si possa considerare un elemento molto positivo per il Paese. Inoltre, a mio giudizio in questa particolare fase non avere fatto sfide velleitarie all'Europa, come solo tre anni e mezzo fa erano state fatte da un Governo italiano, che poi tornò sconfitto e umiliato da quella sfida persa, ha anche un significato strategico.

L'Italia, infatti, come tutti gli altri Paesi, sarà fra qualche mese nel pieno di un negoziato europeo che riguarderà la revisione delle regole sui bilanci pubblici nazionali dopo la temporanea parentesi di sospensione del patto di stabilità e di crescita. Pertanto, presentarsi al tavolo di Bruxelles - tanto più da parte di chi era sospettato di presentarsi con tutt'altro atteggiamento - con le carte abbastanza in regola dovrebbe aumentare le probabilità di un risultato negoziale conforme a quello che il Governo valuterà sia l'interesse dell'Italia. A questo proposito, mi permetto di rivolgere al Governo una richiesta: nel vostro interesse, non lasciate il Parlamento nell'incertezza fino all'ultimo momento su quale sarà la postura italiana in questo fondamentale negoziato. Parlatene per tempo al Parlamento, in modo che il Parlamento possa nutrire il Governo con posizioni che possono ben rafforzare e non indebolire la posizione negoziale del Governo. Il mio giudizio, quindi, è positivo da questo punto di vista.

Il mio giudizio è invece negativo sull'appiattimento che si prospetta nel sistema fiscale italiano. Non so se andremo addirittura verso la piattezza della Terra nella quale alcuni credono, ma certamente si nota un convinto desiderio di ridurre la progressività complessiva nel sistema fiscale a favore di tutto ciò che è piatto. Non si è però casuali nella distribuzione del piatto e del non piatto, perché questo naturalmente ha un notevole impatto differenziale a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di autonomi e altre categorie. Ecco perché dico che è di grandissima importanza politica questa scelta, sia quella buona - a mio giudizio, naturalmente - che ho appena citato, sia quella meno buona, sulla quale sono convinto che non si sia ancora riflettuto abbastanza. Bisogna stare attenti, perché questo è un Governo che ha il vanto e il dovere di poter guardare al lungo periodo e in prospettiva la piena appartenenza all'Europa - si veda il punto precedente, ovvero il giudizio a triplo segno positivo - e un sistema fiscale come il nostro, già appesantito da un'enorme evasione e che si piattizzasse, potrebbe presentare seri problemi, sia da un punto di vista di equità nella distribuzione del reddito all'interno del Paese, sia per quanto riguarda la materia sulla quale esercitare in futuro scelte di adeguamento della distribuzione del reddito.

Se in una legge di bilancio vediamo non rafforzati - mi pare di poter dire - ma semmai indeboliti e non considerati come un pilastro fondamentale del sistema gli strumenti anti-evasione e con un insieme di provvedimenti anche graziosamente maneggiati, con un balletto di entrata e uscita dalla scena, dove l'uscita dalla scena è un altro atto di devozione disciplinata all'Unione europea (ma intanto c'era l'intenzione di mettere sulla scena strumenti per un più disinvolto uso del contante e altre cose), questo può determinare a lungo andare una carenza nella materia imponibile e nell'imposta. La nostra è una collettività politica e sociale abbastanza matura da doversi chiedere, per esempio, se è pronta, come negli Stati Uniti, a eliminare sostanzialmente il Sistema sanitario nazionale.

Questa, infatti, potrebbe essere una conseguenza del gioco che con questa legge di bilancio si introduce. Non credo che la società italiana si senta pronta a questo.

Io stesso, che pure mi assumo la responsabilità di avere, in un momento straordinariamente difficile e con il consenso di quasi tutto il Parlamento, frenato determinate voci di spesa, sono il primo a dire che ora che abbiamo scoperto quali sono i danni sistemici, economici, sociali di una pandemia, per esempio, abbiamo il dovere di considerare la spesa sanitaria molto più come investimento e fare di tutto per non essere costretti poi, dalle corde strette della borsa, a ritirarla.

Ecco perché sento di dover dire di essere preoccupato dalla piega che viene data a questo che capisco sia un elemento politicamente qualificante, che sottolineo come significativo e non casuale, ma che mi preoccupa molto.

Signora Presidente e signor rappresentante del Governo, per queste due ragioni, che ho illustrato molto brevemente e semplicemente all'inizio di questa lunga giornata, io mi asterrò dal voto su questo provvedimento. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)). Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentante del Governo, il disegno di legge che ci è stato proposto non fornisce le risposte alla crisi congiunturale e internazionale i cui effetti hanno coinvolto anche la situazione economica del nostro Paese.

In un contesto caratterizzato da ingenti impulsi inflazionistici, che hanno registrato picchi superiori all'11 per cento, le retribuzioni stanno crescendo di poco più dell'uno per cento, mentre l'aumento del tasso di inflazione erode la redditività delle imprese e la capacità di acquisto delle famiglie, con impatti diretti nei confronti delle classi meno abbienti.

Per questo motivo ci saremmo aspettati misure diverse da questo Governo. La crescita tendenziale del tasso inflazionistico e la perdurante situazione di instabilità geopolitica, cui si uniscono le criticità strutturali del nostro sistema economico e produttivo, avrebbero richiesto l'adozione di interventi economici e strutturali di ampio respiro: interventi di sostegno alla domanda, l'adozione di misure in favore dell' occupazione stabile (e non di aumentare il ricorso ai voucher da 5.000 ai 10.000 euro), interventi per contrastare gli effetti recessivi della perdita del potere di acquisto e per l'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime.

In tal senso, il disegno di legge di bilancio presentato da questo Governo non solo non fornisce le risposte alla crisi economica e sociale che stiamo attraversando, ma introduce delle misure che rischiano di aggravare la situazione esistente, perché destinate a incidere sulle fasce più deboli della cittadinanza, mentre, al contempo, le risorse destinate alla crisi energetica risultano già al primo esame insufficienti a garantire la necessaria stabilità economica e a scongiurare chiusure e licenziamenti.

I 21 miliardi stanziati da questo Governo per il caro bollette basteranno, si stima, per il primo trimestre 2023, mentre non è stato neppure ipotizzato con quali risorse il Governo intenderà proseguire le misure di sostegno alle famiglie e alle imprese a partire già dal mese di aprile.

Questo disegno di legge di bilancio risulta dunque inadeguato, di corto respiro ed attendista, come se ci si aspettasse che le risposte alla crisi economica e sociale che stiamo vivendo le dovessero fornire altri soggetti e non chi governa. Ci sia consentito dire che questo disegno di legge risulta evidentemente condizionato dalla volontà di confermare e rafforzare le promesse elettorali. Avevate detto che avreste abolito il reddito di cittadinanza; ed ecco che, con questo disegno di legge, vi dichiarate pronti a farlo già dal 2024. Ma a che prezzo? Non lo sapete neppure voi.

Nel nostro Paese le persone in povertà assoluta sono cresciute oltre i cinque milioni. A fronte di tale dato, la scelta del Governo di introdurre le penalizzazioni alla percezione del reddito di cittadinanza già dal 2023, per arrivare alla sua totale abolizione nel 2024, senza rendere noti né i termini né le condizioni per il preannunciato fondo di sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, risulta non solo affrettata ma anche assolutamente indifferente alle reali condizioni di vita delle persone nei cui confronti questa scelta produrrà effetti a breve periodo.

L'Ufficio parlamentare di bilancio, basandosi sui dati INPS, ha riconosciuto che con le nuove regole introdotte nella manovra di bilancio, il 38,5 per cento dei nuclei che oggi ricevono il reddito di cittadinanza potrebbero perderlo entro agosto 2023, ed ignoriamo in quale modo questi nuclei riceveranno i mezzi per il loro sostentamento.

Rammento che, in occasione della discussione sul voto di fiducia al Governo, lo stesso Presidente del Consiglio affermò che tra le linee programmatiche del suo Governo erano state inserite le misure per favorire l'occupazione. Ma dall'esame di questo disegno di legge non si può dire che il Governo abbia dato prova di coerenza tra ciò che afferma di voler fare e ciò che effettivamente fa. Abolire il reddito di cittadinanza senza mettere in atto alcuna misura per promuovere l'occupazione significa solo una cosa, ossia che secondo il Governo il problema della crisi occupazionale è a carico di chi non ha lavoro e non di un sistema politico che ha compiuto negli anni delle scelte che hanno compresso e ristretto la capacità occupazionale delle imprese, limitando o addirittura bloccando la possibilità per le pubbliche amministrazioni di indire concorsi per assumere personale, così di fatto impedendo il necessario ricambio generazionale nel mondo del lavoro, bloccando l'accesso al lavoro dei giovani e obbligando lavoratori oggi ultrasessantacinquenni a permanere al lavoro, spesso svolgendo prestazioni lavorative incompatibili con la loro età. Lavoratori obbligati a lavorare in un'età in cui si avrebbe diritto a godere di un meritato riposo, con la terribile sensazione di stare usurpando posti di lavoro che spetterebbero ai giovani, magari ai loro stessi figli e nipoti, bloccando la crescita economica e anche demografica del Paese. Non è abolendo sic et simpliciter il reddito di cittadinanza che si risolverà il problema dell'occupazione e si rilancerà l'economia di questo Paese.

Rammento inoltre che lo stesso Presidente del Consiglio aveva dichiarato di voler affrontare la questione meridionale, indicando alcuni punti focali fra i quali l'occupazione, il divario infrastrutturale e il rilancio economico. Anche su questo punto programmatico ci sia consentito osservare che le misure previste nel disegno di legge in discussione non appaiono congrue né coerenti. In Sicilia, in particolar modo, le disposizioni di legge di bilancio avranno un impatto devastante: il cosiddetto accordo salva Sicilia, in forza del quale lo Stato partecipa alla spesa sanitaria della Regione erogando una tantum - lo sottolineo, una tantum - 200 milioni di euro e imponendo al tempo stesso alla Sicilia di rinunciare a tutti i precedenti crediti maturati in materia di finanziamenti (pari a 9 miliardi), non è un accordo che si può definire salva Sicilia. Mi riferisco alle disposizioni contenute nell'articolo 1 ai commi da 841 a 845.

Non è solo questa la censura e l'osservazione da svolgere. Difatti, a fronte di un'erogazione una tantum di 200 milioni per compartecipare alla spesa sanitaria, il Governo viene meno all'obbligo precedentemente assunto di compartecipare alla detta spesa con 650 milioni. Allora definirlo accordo salva Sicilia non è solo errato, ma costituisce quasi un'espressione beffarda: in questo modo di certo non state salvando la Sicilia, ma la state privando di fondi e di crediti che le spettavano per legge, costringendola ad un ulteriore abbassamento del livello dei servizi essenziali - primo fra tutti, la sanità - e della qualità della vita in generale. Detto così, questo salva Sicilia non è solo un accordo capestro, ma costituisce l'evidente espressione di una volontà di mantenere la Sicilia sotto il giogo di uno Stato padrone e - mi sia consentito - anche predone.

Le ulteriori misure previste nel disegno di legge di bilancio con le quali si autorizza la Regione Siciliana a ripianare il disavanzo di bilancio accertato nel 2018 nei successivi dieci anni in quote costanti, oltre a costituire una misura evidentemente volta a rimediare alla gestione fallimentare del precedente governo regionale, portano con sé ulteriori conseguenze che possono essere sintetizzate nella riduzione della spesa pubblica mediante anche il blocco delle assunzioni, che causerà nel giro di quattro anni la sostanziale paralisi della macchina amministrativa regionale, considerato che ben 420 dirigenti degli 807 in servizio andranno in pensione entro il 2026, senza possibilità di essere sostituiti, mentre tra i funzionari solo un quarto di quelli che andranno in pensione nei prossimi anni potrà essere sostituito. Questo accordo è stato chiamato salva Sicilia, ma non riteniamo che abbia salvato la Sicilia e quindi andrebbe ribattezzato diversamente, dicendo chiaramente chi è stato salvato da questo accordo; di certo non sono stati i siciliani.

Risulta inoltre inaccettabile la scelta del Governo di sottrarre alla competenza del Parlamento la legiferazione in tema di livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e di autonomia differenziata, demandando la sua attuazione ad una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Il ricorso ai decreti per l'attuazione dell'autonomia differenziata non può essere condiviso né compreso.

In una fase in cui ancora le Regioni, soprattutto quelle del Meridione, non sono state chiamate neppure a indicare i livelli dei LEP, non si può demandare una simile attività a una struttura denominata cabina di regia, presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, che si avvarrà di una struttura tecnica a sua volta, con la previsione che se entro i successivi dodici mesi non si saranno individuati i LEP e i relativi vari servizi, di cui all'articolo 115 della Costituzione, tutta l'attività verrà completata - dice così il decreto - dal Commissario governativo, nominato dallo stesso Presidente del Consiglio, il quale poi procederà a sua volta a emanare con propri decreti i relativi provvedimenti che costituiranno l'articolazione dell'autonomia differenziata.

Questa misura, così sapientemente inserita nelle pieghe della manovra di bilancio in appena tre commi dell'articolo 1 (i commi 795, 796 e 797) ha il sapore di uno spoglio di competenze e di poteri a discapito del Parlamento e a favore dell'Esecutivo, che si inserisce nel solco di una prassi che si è affermata nel periodo dell'emergenza Covid, durante il quale è stata giustificata con la necessità di legiferare con speditezza su temi specifici, ma che purtroppo ormai ha assunto i pericolosi contorni di una deriva alla quale non intendiamo assistere inerti, né indifferenti.

Intendiamo ribadirlo con forza e con chiarezza: il Sud non ha paura dell'autonomia differenziata, ma la sua attuazione non può prescindere dal rispetto del principio di eguaglianza sostanziale. Occorre prima colmare il divario strutturale esistente tra le Regioni del Nord e quelle del Sud, rimediando alle scelte compiute nei decenni precedenti, che hanno frenato, fino a bloccarle del tutto, le scelte e gli investimenti per il Sud Italia, condannandolo a un'arretratezza economica e strutturale, che, anche secondo il recente studio della Banca d'Italia sugli effetti del PNRR, pubblicato la scorsa estate, ha di fatto bloccato l'intero sistema Italia. L'autonomia differenziata inciderà sulla qualità della vita di tutti gli italiani e dei cittadini del Meridione in particolar modo; pensare che della stessa si possa decidere nelle stanze del Governo e non nelle Aule del Parlamento è inaccettabile.

Presidente, mi avvio a concludere. Non ultima, un'ulteriore osservazione tra le tante che si potrebbero muovere a questa manovra di bilancio è relativa alle misure di controllo della fauna selvatica, con le quali il Governo intende introdurre piani di abbattimento e cattura delle specie della fauna selvatica anche nelle aree protette e nelle aree urbane, prevedendo che i piani di abbattimento e cattura vengano attuati con il coordinamento della Polizia regionale e provinciale dai cacciatori, nonché dai proprietari e dai conduttori dei fondi nei quali si deve dare attuazione al piano. Introdurre una simile misura è un'evidente ammissione dell'incapacità degli organi preposti al controllo del territorio a dare corso agli strumenti a loro disposizione. Allora, si aumentino le risorse delle polizie provinciali e delle polizie locali, si dotino di strumenti di controllo e di gestione della fauna selvatica e si ampli il ricorso agli strumenti di cattura e ripopolamento delle zone abbandonate, prima di dare il via alla caccia nei centri abitati.

Per tutte queste ragioni e per la generale considerazione dell'inadeguatezza della manovra di bilancio, che si caratterizza per la spiccata scelta di dare conferma a promesse elettorali, rinviando ad altri momenti e ad altri strumenti, di cui temiamo che lo stesso Governo ignori il quando, il come e in che modo farvi ricorso, la risoluzione dei problemi strutturali del Paese e la gestione nel periodo medio-lungo della crisi energetica, nonché per la considerazione finale, confermata dalla lettura del disegno di legge di bilancio, che non vi sia ancora una visione per la soluzione della questione meridionale, si esprime un motivato dissenso alle misure proposte, anticipando fin d'ora un voto contrario al disegno di legge di bilancio. (Applausi).

Saluto ad una rappresentanza del Comune di Stradella

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea il sindaco e la delegazione del Comune di Stradella, in provincia di Pavia, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 442 (ore 10,39)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (Az-IV-RE). Signora Presidente, componenti del Governo, iniziare la legislatura con il disegno di legge di bilancio è, per una neopromossa, come iniziare il primo giorno di campionato incontrando una grande big; c'è l'emozione, l'attesa e l'aspettativa di fare bene. Per questo siamo andati, come Italia Viva-Azione, a parlare con il Governo, con la premier Meloni, dando la disponibilità delle nostre idee. Non credevamo ovviamente che venissero tutte prese in considerazione, ma ci aspettavamo un maggior dialogo. Anche a causa dell'andamento dei lavori e del fatto che non c'è una vera doppia lettura, questo dialogo è stato rimandato al mittente.

Allora, permettete di sottolineare la delusione per un disegno di legge di bilancio che non risolve i problemi degli italiani, che in questo momento si chiamano energia e inflazione. Per quanto riguarda l'energia, lo scorso anno con il Governo Draghi sono stati stanziati 54 miliardi. Voi avete fatto un decreto-legge aiuti-quater con 9 miliardi e stanziati con il disegno di legge di bilancio, 21 miliardi.

Come Fratelli d'Italia, inclusa la presidente Meloni, vi siete astenuti su tutti i provvedimenti del Governo Draghi, considerandoli insufficienti per risolvere i problemi degli italiani. Se non erano sufficienti 54 miliardi, come possono esserne sufficienti 21? Vorrà dire che si arriverà a marzo e poi gli italiani dovranno capire cosa succederà delle loro bollette. Le imprese come potranno continuare a produrre? Insomma, da marzo forse si capirà quale sarà la vera legge di bilancio. Come troverete le altre risorse? Con lo scostamento di bilancio? Andando in Europa a chiedere ulteriori dilazioni? Non è dato sapersi.

Però è dato sapersi almeno due cose, che non sono state risolte. La prima è l'articolo 3, la legge sugli extraprofitti. Vedete, forse è per questo che siamo antipatici. Nonostante il nostro affetto e la nostra stima per il premier Draghi, dai banchi dell'allora maggioranza non ci dichiarammo affatto soddisfatti della legge sugli extraprofitti, perché è vero che è molto facile dire che vogliamo far pagare alle aziende italiane i soldi che gli italiani hanno dovuto mettere in più per le bollette; peccato, però, che sia un po' complicato rendere efficace quello che si dice a parole. In primo luogo, perché le società che si vorrebbero tassare realizzano i loro profitti spesso all'estero; quindi si crea una norma per tassare delle società che invece non vengono minimamente scalfite. Ma nel frattempo abbiamo danneggiato Comuni e aziende agricole, che, oltre all'autoproduzione, immettevano in rete l'energia ulteriormente prodotta, chiedendo a loro milioni di euro che non avranno mai da restituire. Perché questo è grave? Perché, a differenza di quello che è successo durante il periodo del Governo Draghi, oggi ci sono le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato che danno ragione alle società che hanno fatto ricorso. Quell'articolo 3, così come è scritto, non va. Io mi aspettavo che almeno ci fosse una riscrittura; noi abbiamo fatto delle proposte (alla Camera ovviamente, perché qua non ne abbiamo avuto il tempo), ma non sono state minimamente accolte. Si è detto di aspettare il merito, perché oggi il Consiglio di Stato ha solamente deciso sulla sospensiva; ma, se si va a leggere la sentenza, si capisce che è entrato pienamente nel merito.

Il secondo è il superbonus, che è nato malissimo. Probabilmente, invece di avere così tanti bonus edilizi, basterebbe averne uno, ben fatto e ben scritto. (Applausi). Ma qual è il tema? Una volta fatta la cessione del credito male, prevista non soltanto dagli istituti di credito, ma un po' ovunque, si sono chiusi i cordoni e quindi si è creata una bolla incredibile: le banche non vogliono più la cessione del credito, perché hanno paura, a causa delle regole di Basilea 2, di essere corresponsabili in caso di truffa. E le truffe sono state accertate, perché non c'era l'accertamento preventivo e quindi le truffe si sono realizzate. In secondo luogo, occorre dare giustizia a quelle aziende che hanno i lavori in corso e non hanno più chi li paga. Visto che da opposizione continuavate a dirci che era tutto facile e che quelli che non sapevano trovare la soluzione eravamo noi, ci aspettavamo che almeno la soluzione fosse individuata.

Chiudo con un ultimo flash sull'agricoltura. Parlare di carne sintetica è come parlare del sesso degli angeli nel momento in cui tutto crolla. Il problema dell'agricoltura oggi non è per fortuna la carne sintetica (lo dico da piemontese, dove praticamente veniamo svezzati a carne cruda appena diciamo mamma), ma il nuovo tipo di agricoltura, un'agricoltura connessa e interconnessa, che ha bisogno di risorse; e queste risorse non si trovano qua oggi. (Applausi). La pandemia avrebbe dovuto dimostrare qual è la vera missione dell'agricoltura e quali sono le priorità, che - ripeto - non è la carne sintetica, che può riempire i convegni, ma che non è, per fortuna, una priorità di oggi. Per questi motivi - poi i miei colleghi diranno altre cose, molto più interessanti di quelle che ho detto io in cinque minuti - Italia Viva e Azione voteranno contro questa manovra di bilancio. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rosso. Ne ha facoltà.

ROSSO (FI-BP-PPE). Signora Presidente, quest'anno esaminiamo un bilancio redatto e preparato in tempi record; mai un Governo ci era riuscito in un tempo così ridotto. Vi ricordo che il giuramento del Governo Meloni è stato il 22 ottobre e l'approvazione del disegno di bilancio in Consiglio dei ministri è stata il 21 novembre, dopo soli trenta giorni di Governo. Anche l'iter parlamentare è stato veloce e spedito; arriveremo all'approvazione definitiva in anticipo rispetto all'abituale 30 dicembre.

L'urgenza che ci siamo dati per approvare il disegno di legge di bilancio è motivata dal momento particolarmente difficile che attraversa il nostro Paese. Abbiamo fatto in fretta perché gli italiani e le nostre imprese hanno fretta di avere risposte alla grave crisi energetica ed economica che ci ha colpiti. Ecco perché il primo Governo votato dagli italiani dopo undici anni ha corso così, come ha corso il Parlamento per dare risposte ai bisogni della nostra Italia.

Una manovra che stimola la crescita e guarda alle categorie fragili. Non è un caso quindi che circa il 60 per cento della manovra, pari a 21 miliardi, venga utilizzato per misure atte a coprire il caro energia, destinando le risorse a famiglie e imprese.

Una risposta concreta che si somma a quanto già previsto dal provvedimento aiuti-quater e che mira a risollevare dalle difficoltà il sistema produttivo e a dare sollievo alle famiglie assediate dall'aumento dei costi di gas ed energia elettrica. In particolare, quasi 10 miliardi come credito d'imposta alle aziende; 3,5 miliardi per la riduzione degli oneri generati dal gas per il primo trimestre del 2023; 2,4 miliardi per il bonus sociale elettrico e gas per utenti con ISEE fino a 15.000 euro e un miliardo per azzerare gli oneri di sistema elettrico per le utenze domestiche.

Questi aiuti inseriti in manovra ci fanno ben sperare per il prossimo futuro, soprattutto combinandone l'azione col grande risultato sul price cap che ha fatto crollare le quotazioni del gas (Applausi): risultato ottenuto dalla credibilità del nostro Governo in Europa, grazie al lavoro del ministro Pichetto Fratin e - bisogna dirlo - anche grazie all'autorevolezza europea del ministro Tajani e del presidente Berlusconi.

Molto altro è stato inserito in manovra, nonostante il pressante problema dell'energia.

Una vittoria di Forza Italia e del presidente Berlusconi è l'aumento delle pensioni minime a 600 euro per gli ultrasettantacinquenni (Applausi); misura che vogliamo incrementare nei prossimi anni di Governo, così come abbiamo promesso agli elettori.

Sul tema superbonus, grazie a Forza Italia si è fatto qualche passo avanti, ma i problemi che gravano sulle imprese, sui condomini e sui professionisti non sono ancora stati tutti risolti. Dobbiamo fare di più.

Bene, quindi, la proroga per la presentazione della CILAS riguardante il superbonus 110 per cento dal 25 novembre al 31 dicembre. Su questo tema è nota la battaglia condotta da Forza Italia per ottenere la proroga, stante il repentino passaggio dal 110 al 90, che ha lasciato in mezzo al guado imprese, professionisti, amministratori e condomini, stante il lungo percorso - circa un anno - che il condominio deve intraprendere dalla prima assemblea, con incarico al professionista, fino alla delibera finale di approvazione del progetto, dell'individuazione della ditta e della conseguente presentazione, da parte del professionista, della CILAS in Comune. Ecco che l'inserimento di questa proroga in bilancio consente a quei professionisti, che nel frattempo hanno perfezionato le pratiche CILAS, di presentarle e permettere di conservare il diritto al 110 per cento. È una proroga, quindi, assolutamente necessaria e utile, anche in considerazione del fatto che i professionisti avevano la prospettiva - garantita dalla legge in vigore - di avere ancora tutto il 2023 per non perdere il diritto al superbonus con aliquota 110.

Certo, meglio sarebbe stato inserire una proroga anche per l'ultima delibera assembleare. Attenzione! Sto dicendo l'ultima delibera, non la prima, che avrebbe permesso a chi non aveva ancora iniziato il percorso di iniziarlo, ma l'ultima, per consentire di terminare il percorso a chi da mesi lo sta percorrendo.

Rimane da risolvere l'altro grave problema legato al superbonus, rappresentato dai crediti incagliati che potrebbero aggirarsi tra i 5 e i 10 miliardi. Un passo è stato fatto, dando la possibilità di cedere i crediti per un periodo fino a dieci anni. Questo aiuterà il sistema bancario ad avere la capacità di assorbirne di più. Speriamo che sia sufficiente risolvere la ritrosia delle banche ad acquistare i crediti.

Forza Italia ha da tempo fatto una proposta - appoggiata anche dall'ABI e dall'ANCE - di compensare i crediti posseduti dalle banche con una parte dei debiti degli F24.

Il Governo per adesso ha preferito scegliere la strada del prestito garantito SACE per finanziare le aziende in crisi di liquidità dovuta alla mancata cessione dei crediti posseduti; una misura che può essere di aiuto solo per una parte delle imprese, ma è inutile per molte. La stragrande maggioranza delle aziende coinvolte non ha o non avrà nei prossimi anni la tax capacity per effettuare la compensazione tasse-crediti e si ritroverà con prestiti da restituire mentre brucia i crediti non compensati.

La soluzione non può essere far indebitare ulteriormente le imprese per risolvere il problema dei crediti legittimamente detenuti. È necessario varare nuove misure che risolvano completamente il problema. Certo, c'è da dire che il bonus 110, fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle, è stato scritto male, troppe volte modificato e pasticciato, di difficile interpretazione, senza garanzie pregresse per la cessione dei crediti, esagerato ed inusuale sulla gratuità dei lavori che garantiva, che ha prodotto grosse storture del mercato. I problemi del superbonus non li ha certo provocati il Governo Meloni, ma ciò non toglie che dovremo risolverli per evitare migliaia di fallimenti e decine di migliaia di lavoratori disoccupati. (Applausi).

Bene la stretta al reddito di cittadinanza, una promessa che avevamo fatto agli elettori e alle imprese; viene limitato a sette mensilità e decade dopo il primo no ad un'offerta di lavoro; finalmente imprese, artigiani e commercianti torneranno a trovare manodopera. Il reddito di cittadinanza ha fatto l'opposto di quello che prometteva: invece di aumentare il matching tra domanda e offerta, ha ridotto la propensione degli occupati a cercare e accettare lavoro.

A favore delle famiglie numerose, con quattro o più figli, l'assegno familiare è aumentato a 150 euro. Si è intervenuti altresì aumentando dal 30 all'80 per cento la retribuzione per i lavoratori subordinati in caso di congedo parentale. Viene aumentato anche l'assegno unico per i disabili. Per i giovani vengono stanziati 430 milioni per l'acquisto della prima casa under trentasei.

Altro importante risultato per aumentare il potere d'acquisto degli italiani è il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori, così come la flat tax per gli autonomi che sale fino a 85.000 euro. Vengono inoltre confermate le misure di decontribuzione per le assunzioni dei giovani under trentasei.

Altri interventi presenti nella manovra sono rivolti al sostegno e al finanziamento delle imprese, dell'agricoltura, della sanità, delle infrastrutture, dei trasporti, del lavoro, delle Regioni, degli enti locali, della sicurezza nazionale, del turismo, della cultura, dello sport, dell'ambiente e della sanità.

Purtroppo, nonostante i risultati che ho illustrato sento e leggo le critiche della minoranza; dovevate fare di più, dovevate fare meglio. È facile criticare quando non si è al timone. Mi chiedo però come mai questi interventi di cui parlate non li abbiate realizzati voi quando per anni avete avuto il timone del Paese in mano. Ritengo che gli italiani sapranno giudicare se abbiamo agito rapidamente per il bene delle famiglie e del tessuto produttivo. D'altro canto gli italiani hanno già dimostrato il 25 settembre di sapere chiaramente a chi volevano affidare il Paese.

Archiviato positivamente il bilancio in tempi record, ci affacciamo al nuovo anno, il 2023, in cui il centrodestra inizierà il percorso delle grandi riforme strutturali per il Paese, un terreno sul quale potremo continuare a dimostrare agli italiani che Forza Italia e il centrodestra sanno come trasformare le idee in realtà. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bevilacqua. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signor Presidente, Governo, colleghe e colleghi ci troviamo a discutere oggi di una manovra che è riuscita in un'impresa, come ha detto il collega che mi ha preceduto. Tale impresa però non è quella di essere stata realizzata da un Governo in carica da soli due mesi; perdonatemi, questo era il minimo che ci si potesse aspettare da chi ha dichiarato per tutta la campagna elettorale di essere pronto. No, l'impresa è essere riusciti in così poco tempo ad elaborare un testo capace di scontentare quasi tutte le categorie sociali, togliendo senza un attimo di esitazione, senza un minimo di pudore, a chi ha poco, molto poco o quasi niente, per dare a chi ha già moltissimo.

Avete colpito, con tagli alla spesa pubblica e con la demolizione di misure virtuose di protezione sociale famiglie, lavoratori, dipendenti, pensionati, piccole e medie imprese, poveri incolpevoli, giovani e donne.

Affossare con una sola manovra una così ampia platea di soggetti non era facile, ma voi ci siete riusciti brillantemente, con in più l'aggravante di dire che avete elaborato questa legge di bilancio come fosse il bilancio di una famiglia, che in un momento difficile sceglie di avere delle priorità su cui punta le poche risorse che ha.

Vi chiedo allora quale famiglia potrebbe mai decidere, in un momento di difficoltà, di togliere il poco che ha al figlio più sfortunato non per sua volontà, abbandonandolo al suo infelice destino, per dare al figlio che è già ricco di suo affinché consolidi ulteriormente la sua posizione? Questo infatti è quello che fate, accanendovi sui percettori del reddito di cittadinanza, facendo cassa per poco più di 730 milioni e dimenticando volutamente di tassare adeguatamente gli extraprofitti o elargendo quasi 900 milioni, con il cosiddetto salva calcio, principalmente alle società della serie A (Applausi), che beneficeranno per quasi il 60 per cento di questo stanziamento. «Eh, ma le società di calcio contribuiscono al PIL, fanno girare l'economia», è la vostra replica. Ebbene, vi porto l'esempio della mia città, Palermo, in cui i percettori di reddito sono circa 60.000, con una media di 600 euro di integrazione al mese. A Palermo mensilmente vengono erogati circa 36 milioni; le famiglie che li percepiscono con questi soldi fanno la spesa, comprano il pane e qualche vestito. Avete idea di che cosa succederà al tessuto produttivo di artigiani e imprese di Palermo, quando verranno meno questi 36 milioni, senza che a queste famiglie sia stata data la dignità di un lavoro?(Applausi). Questo infatti è quello che succederà a luglio, a meno che non siate realmente convinti di riuscire a risolvere in soli sette mesi il drammatico problema della disoccupazione, che dal dopoguerra ad oggi grava su tutto il Mezzogiorno per colpa - è appena il caso di ricordarlo - di scelte politiche che hanno messo il Sud in fondo all'agenda nazionale.

A tal proposito, della parola Sud nell'azione di questo Governo è rimasta traccia solo nella denominazione del Ministero di Musumeci, ministro senza portafoglio naturalmente. Nulla di significativo per il Sud, invece, in questa legge di bilancio.

Il presidente Meloni ha definito questa manovra coraggiosa e in parte mi vedo costretta a darle ragione; sì, perché ci vuole coraggio a stare dieci anni all'opposizione, con feroce invettiva nei confronti dell'Europa dei burocrati, a condurre tutta una campagna elettorale al grido di «la pacchia è finita per chi non vuole consentire all'Italia di difendere le proprie sacrosante ragioni patriote» per poi sfoderare la manovra di bilancio più asservita ai diktat dei falchi europei degli ultimi dieci anni (Applausi), ritirando o rivedendo sensibilmente, senza fare una piega, senza battere ciglio, i provvedimenti bandiera su POS, contanti, pensioni e condono fiscale.

Voglio tornare però alla metafora della famiglia, che si trova a scegliere le priorità da darsi e vi chiedo che lezioni abbia imparato questa famiglia dalla crisi legata alla pandemia. Il Governo Conte ha dimostrato come un Paese schiacciato economicamente possa reagire con misure espansive alla crisi, non solo contenendo i danni, ma, anzi, segnando significativi incrementi del PIL: il +6,7 per cento del 2021; l'ormai quasi definitivo trascinamento del 2022 con il 4 per cento; la creazione di 900.000 posti di lavoro con il solo superbonus 110 per cento, e per fortuna che è stato scritto male (Applausi); il taglio significato del cuneo fiscale con misure come quelle di decontribuzione Sud.

E il Governo Meloni? Naturalmente mette tra le sue priorità la crescita e con coraggio annuncia l'obiettivo - udite, udite - del +0,6 per cento (Applausi) e la sua previsione è quella più rosea, perché secondo l'Istat andrà bene se ci fermeremo al 4 per cento, mentre per il Fondo monetario internazionale siamo già in recessione. Colpa della crisi energetica e della guerra in Ucraina, replicate voi, ed è qui che la famiglia che ha partorito questa legge di bilancio dimostra di non aver fatto tesoro della lezione lasciata dalla pandemia perché, invece di avere il coraggio di andare in Europa e lottare per uno scostamento di bilancio che consenta al Paese di aggredire la crisi con politiche espansive, torna a parlare di avanzo primario, ovvero stacca un biglietto di sola andata sull'Austerity Express, per anticipare al 2024 lo 0,2 per cento previsto da Draghi e arrivare all'1,1 per cento nel 2025.

Questo porterà inevitabilmente tagli a pensioni, sanità, istruzione e pubblico impiego.

Non posso però non parlare delle sbandierate misure a sostegno del tessuto produttivo. Al riguardo su tutto spicca l'intervento di ben 21 miliardi citati poc'anzi, ma in realtà solo 11 miliardi sono di maggior deficit, perché il resto è stato lasciato in eredità da Draghi. Ben 21 miliardi sui 39 totali della manovra sono destinati a fronteggiare il caro bollette. Ebbene, per ammissione dello stesso ministro Giorgetti, questi stanziamenti saranno sufficienti solo per i primi tre mesi del 2023: se dovessimo metterla sul piano del merito, dovrei dire "rimandati ad aprile" altro che a settembre. L'insufficienza poi diventa gravissima, diventando una vera bocciatura se riflettiamo sul fatto che una legge di bilancio dovrebbe coprire la programmazione di un anno intero. Chi pensa di sdoganare questo aspetto come se fosse prassi comune anche ai Governi precedenti, ricordo che il governo Conte ha visto esplodere la pandemia in corso d'anno e ha dovuto far fronte a situazioni mai verificatesi prima, rispondendo con misure che hanno sostenuto la resilienza del tessuto produttivo, segnando il raggiungimento dei livelli record di PIL che ho poc'anzi ricordato. Il governo Meloni si è trovato invece a costruire una manovra nella consapevolezza delle difficoltà correnti legate all'esplosione di una crisi scoppiata ben otto mesi prima del suo insediamento.

Infine, il Presidente del Consiglio ha parlato di una manovra improntata alla giustizia sociale e vi chiedo dove è la giustizia sociale in una manovra che introduce la flat tax al 15 per cento per il reddito degli autonomi fino a 85.000 euro e lascia che sui redditi dello stesso importo dei dipendenti gravino aliquote fiscali per scaglione fino al 43 per cento. Dov'è la giustizia sociale nell'aumento di 10 euro al mese per gli stipendi grazie al misero taglio del cuneo fiscale o nell'aumento di solo 8 euro in più, al netto degli incrementi già previsti, per le pensioni più leggere, mentre l'inflazione galoppante è arrivata al 12 per cento? Dov'è la giustizia sociale quando viene rimossa la parola «congrua» con riferimento all'offerta di lavoro e contestualmente si introduce il precariato selvaggio con i voucher che innalzano il tetto della prestazione occasionale a 10.000 euro, svuotando di ogni dignità la parola «lavoro».

In conclusione, signora Presidente, leggendo tra le righe delle misure di questa manovra, il quadro complessivo che ne viene fuori non ha nulla di coraggioso, nulla di improntato alla crescita, nulla di socialmente giusto. Se, per tornare alla metafora iniziale, in questa famiglia si leggesse la storia della buonanotte ai propri figli, ci si troverebbe a raccontare le gesta di un novello Robin Hood che ruba ai poveri per dare ai ricchi, che nell'Italia capovolta è esattamente ciò che questa manovra andrà a realizzare. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dreosto. Ne ha facoltà.

DREOSTO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, signora sottosegretario Savino, onorevoli colleghi, nel mio intervento di oggi desidero affrontare un tema legato alla visione programmatica contenuta nel disegno di legge di bilancio sul posizionamento internazionale del nostro Paese e sulle iniziative intraprese e da intraprendere, da un lato, per difendere l'interesse nazionale e, dall'altro, per riportarci finalmente al centro dello scacchiere geopolitico.

Proprio il mutato scenario geopolitico in seguito all'invasione della Federazione Russa dell'Ucraina ha accelerato alcune dinamiche che impongono un rafforzamento della difesa e della sicurezza dell'Italia. La concorrenza strategica proveniente da attori ostili, statuali e non, è destinata a crescere nei prossimi anni e saremo chiamati ad affrontare delle sfide alle quali non possiamo e non dobbiamo farci trovare impreparati. Queste sfide stanno evolvendo e al contempo stanno divenendo sempre più complesse. Proprio la crisi ucraina ha dimostrato la pericolosità della guerra ibrida, poiché, accanto alle minacce cosiddette tradizionali e provenienti da domini classici come quello terrestre, aereo e navale, si sono aggiunte altre tipologie di azioni ostili ibride provenienti dal cyberspazio, dallo spazio o azioni di interferenza attraverso campagne di disinformazione e propaganda, nonché, come abbiamo visto, da ingerenze volte ad influenzare l'azione dei decisori politici.

Per questo, e considerando l'ampliamento del concetto di minaccia della sicurezza nazionale, è necessario rafforzare le difese sia tradizionali che ibride e armonizzare il sistema Paese proiettato verso l'estero proprio per rinnovarlo, rafforzarlo e, come detto, per accrescere il peso specifico italiano nei consessi internazionali. Considerando la ritrovata e rinnovata centralità del Mediterraneo allargato, quadrante di primario interesse per il nostro Paese, l'Italia si riscopre in una posizione strategica in cui, grazie alle missioni all'estero e alla rete diplomatica, ricopre un ruolo chiave per la ricerca della pace e della stabilità in un'area interessata da fenomeni crescenti di destabilizzazione e da conflitti di intensità variabile. Con una struttura organizzativa di esteri e difesa armonizzata e integrata in ambito nazionale anche con i centri di ricerca ed università internazionali con i nostri partner europei e dell'Alleanza atlantica, si pongono quindi le basi per inserirsi anche in nuove iniziative industriali che daranno vita ad una rivoluzione tecnologica nei domini classici e quelli cyber e spazio, nonché nell'ambito cognitivo, per rafforzare ed affrontare con competitività le nuove sfide provenienti da ambienti ostili e dalle nuove tecnologie.

In tale contesto, la decisione presa in questo provvedimento di competenza della Commissione affari esteri e difesa, per la quale sono stato relatore, anche se non esaustiva, va sicuramente nella giusta direzione. Vorrei, in particolare, soffermarmi su alcuni aspetti a cui tengo particolarmente, come ad esempio il potenziamento della nostra rete diplomatica all'estero, il finanziamento per l'organizzazione del G7 che, ricordo, sarà presieduto dal nostro Paese nel 2024. Bene anche la spesa per la partecipazione dell'Italia al fondo NATO Innovation Fund, strumento chiave per investimenti per tecnologie duali rilevanti per la sicurezza dell'Alleanza atlantica, un esempio che conferma ancora una volta gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale con i partner alleati, alla faccia, evidentemente, di qualcuno che anche durante la campagna elettorale continuava a lanciare allarmi sulle possibili derive fasciste o addirittura sull'isolamento internazionale.

Positivi anche i finanziamenti al Fondo per l'attuazione delle strategie nazionali per la cybersicurezza, per favorire investimenti per l'autonomia tecnologica. Come detto poc'anzi, la cybersicurezza deve essere una priorità per difenderci da attori ostili e da minacce ibride alle quali non possiamo farci trovare assolutamente impreparati e anche il rafforzamento, come abbiamo visto nel documento, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale va sicuramente in questa direzione.

Di particolare interesse è anche la nascita - ed è una novità - del polo della subacquea, necessità derivante dalla crescente domanda di protezione delle infrastrutture critiche nazionali sottomarine come i corridoi strategici legati anche all'approvvigionamento energetico, alla connettività, alla presenza di gasdotti e di dorsali sottomarine per la trasmissione, tra l'altro, anche del traffico dati che, come tali, devono essere assolutamente sorvegliati e protetti.

Sottolineo, infine, l'importanza dello stanziamento di un significativo fondo per l'invio di Carabinieri per la sicurezza degli uffici all'estero che sono evidentemente particolarmente esposti. Colgo qui l'occasione per fare un ringraziamento speciale ai militi dell'Arma dei Carabinieri per il loro costante lavoro all'estero, per il quale rischiano costantemente la vita. (Applausi). Non posso, in questo consesso, non ricordare anche il sacrificio, ad esempio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e di altri con lui che hanno perso la vita in servizio all'estero e per i quali chiedo un nuovo applauso. (Applausi). Queste persone hanno perso la vita per difendere l'interesse nazionale del nostro Paese all'estero.

Se noi possiamo fare il nostro lavoro, discutere di politica estera e di strategie di difesa, Presidente, lo possiamo fare anche grazie a questi uomini e a queste donne che rendono un servizio incommensurabile al nostro Paese e ai quali non dobbiamo mai smettere di dire grazie. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zampa. Ne ha facoltà.

ZAMPA (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, voglio affrontare alcuni passaggi di questa finanziaria dedicati al tema della salute e voglio farlo ricordando un impegno profuso da tutto il Parlamento, da chi oggi sta alla maggioranza e all'epoca era all'opposizione e da noi che eravamo maggioranza e oggi siamo all'opposizione.

Tutti insieme, con una sola voce, abbiamo pronunciato una promessa. Questa promessa era: «Mai più». Era l'impegno che noi prendevamo nei confronti del Paese ferito da una pandemia, la pandemia da Covid-19, che ha portato lutti enormi, difficoltà, tragedie, sospensione delle vite.

Mai più, questa la promessa fatta ai cittadini, ai medici, agli infermieri, agli operatori sociosanitari, che si prendevano cura dei nostri familiari, di noi, dei nostri anziani, nelle residenze sanitarie e altrove, e dei più fragili tra noi. Oggi quella promessa sembra già molto lontana, troppo lontana, secondo me. Abbiamo allontanato con troppa fretta il ricordo di quella sofferenza enorme, del sacrificio collettivo, del coraggio e della generosità di tanti. Chi vi parla ha avuto l'onore di accompagnare i medici e gli infermieri volontari a Bergamo, a Brescia, in tanta parte del Paese ancor più ferito del resto.

Quel mai più, quel ricordo, si è allontanato da noi. Il mai più, con questa finanziaria, entra a pieno titolo tra le promesse tradite, secondo il giudizio, non dello stile di lettura di chi è oggi all'opposizione, ma dei rappresentanti delle istituzioni, che più sono vicini al problema. Mi riferisco ai Presidenti delle Regioni italiane: e, anche qui, non mi pare che i Presidenti di Regione espressione politica di chi è oggi all'opposizione siano la maggioranza.

Questo lo dicono le categorie professionali, tutte, che hanno scioperato poco prima di Natale e che più sono toccate dal tema, perché lo sono nelle loro professioni, nei loro redditi e nella condizione, che vivono, di occupazione. Lo dice all'unisono il sistema dei media, chiamato a dar conto all'opinione pubblica delle scelte politiche di chi governa.

Nella manovra finanziaria per la sanità italiana, in buona sostanza, non c'è niente. La prima legge di bilancio di questo Governo lascia la sanità a bocca asciutta. (Applausi). È un po' come nel gioco delle tre carte: si mettono due miliardi su un piatto, ma si finge di non sapere che la gran parte di quelle risorse, pari a 1,4 miliardi di euro, sono già su un altro piatto, che va a coprire le spese per i rincari energetici, mentre il resto dei fondi, pari a 600 milioni (non è tanto difficile fare i conti), non coprirà nemmeno l'aumento dei costi dovuti all'inflazione.

Quanto poi all'unico segnale forte, su cui il ministro Schillaci si era impegnato e che aveva annunciato di volere dare al personale sanitario, alla fine quell'impegno ha assunto il sapore della farsa. Il Ministro della salute si era impegnato, in più sedi e anche qui in Senato, nella Commissione di cui io faccio parte, ad anticipare quei 200 milioni previsti per aumentare le indennità di chi lavora nel pronto soccorso, nella rianimazione, nella medicina dell'urgenza. Settore che oggi è nuovamente sotto una pressione davvero sconvolgente, anche a causa dell'influenza, che sta portando soprattutto bambini, ma non solo, anche anziani, ad affollare in modo impressionante i pronto soccorso.

Ebbene, quei 200 milioni relativi all'impegno che è stato preso e annunciato dal Ministro avrebbero dovuto essere erogati nel 2023, anticipando quindi la previsione del 2024. Invece - è veramente stato grottesco scoprirlo - questo emendamento non è mai nemmeno stato presentato; non si è trattato di un emendamento che si è tentato di presentare e che poi non ce la si è fatta: non è proprio mai stato presentato l'emendamento al testo del disegno di legge di bilancio. Alla fine, il commento più arguto è arrivato dalla Società italiana di anestesia, anelgesia, rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI), che ha parlato di "palle di Natale". Non è raffinatissimo, ma rende l'idea del giudizio che i professionisti si sono fatti ormai, e voglio leggere le dichiarazioni con le quali hanno anche annunciato di partecipare e aderire allo sciopero: «Le condizioni di lavoro dei dirigenti medici, veterinari, sanitari, divenute insopportabili, anche a causa di una pandemia non ancora superata, alimentano uno stato di crisi della sanità pubblica che ha ridotto il Servizio sanitario nazionale a malato terminale. Le fughe di massa dei professionisti, insieme con l'insoddisfazione e lo scontento di chi non fugge, suonano un allarme che non arriva alle orecchie del Ministro della salute e del Governo che non vedono organici drammaticamente ridotti al lumicino al punto di mettere a rischio l'accesso dei cittadini alla prevenzione e alle cure, insieme con la loro qualità e sicurezza».

Dopo di loro, ha parlato anche il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici Filippo Anelli, che ha denunciato il rischio di una emorragia di medici del Servizio sanitario nazionale: medici che se ne vanno in pensione, medici che, attratti anche da quel provvedimento che prevede una tassazione dei redditi fino a 85.000 euro, ovviamente se ne vanno e preferiscono scegliere la strada del privato.

Sono le parole dei Presidenti delle Regioni italiane, come vi ho detto - e anche qui davvero voglio ribadirlo, perché non mi pare che parlino dall'opposizione - a rappresentare le vere preoccupazioni per la vita nostra, dei nostri cittadini e dei nostri familiari. Ha parlato il presidente Fedriga, che ha scritto una lettera al ministro Schillaci e gli ha ricordato che tra caro energia, super inflazione e Covid, nella sanità si è aperto un buco superiore a 3 miliardi. Che la situazione diventa difficile ce lo dicono i Presidenti delle Regioni: diventa difficile assicurare le migliori cure a tutti. Tutti i nostri cittadini hanno diritto ad averle, quelle cure. (Applausi). Ne hanno ancora più diritto quelli che hanno meno e che non possono rivolgersi ad altro. Diventa difficile ridurre le liste di attesa e assumere i sanitari. Guardate, dobbiamo dare delle risposte a queste realtà e a questi bisogni.

In sostanza - e ho concluso, signor Presidente - siete tornati indietro e avete prodotto tagli alla sanità come se la pandemia fosse stata solo un piccolo breve incubo di cui poi al risveglio non ci si ricorda più, mentre io credo che quel mai più dovesse e debba trasformarsi davvero in una risposta a questo Paese. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Matera. Ne ha facoltà.

MATERA (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, intervengo oggi sulla prima legge di bilancio di un Governo finalmente eletto e finalmente legittimato dal voto democratico dei cittadini. Ci apprestiamo a votare una manovra finanziaria che detterà una svolta in questo Paese; una manovra che risponde alle esigenze della popolazione e che abbraccia le difficoltà delle famiglie.

Fratelli d'Italia e il centrodestra, nonostante la difficile situazione ereditata, nonostante il breve tempo e le limitate risorse a disposizione, approveranno la legge di bilancio nei tempi previsti, consegnando all'Italia importanti provvedimenti a favore delle famiglie, delle imprese e delle categorie più deboli, checché ne vogliano dire i dirimpettai (Applausi), impegnando oltre 21 miliardi di euro, ben due terzi dell'intera manovra, per fronteggiare la crisi dell'energia e il caro bollette.

Si poteva fare di più? Si poteva fare meglio? Certamente, ogni cosa è migliorabile e si può sempre fare meglio, ma per onestà intellettuale si deve dire che il Governo Meloni in soli due mesi ha fatto tanto, tanto più di chi adesso, dopo molti anni di governo in cui ha avuto la possibilità di fare le cose che dice e non ha fatto, adesso rifiuta il dialogo e si barrica dietro la sterile critica a priori e pretende, anzi presume, di dettare l'agenda e le linee delle cose da fare ad un Governo scelto dal popolo e con un suo preciso programma. (Applausi).

Sono tante le norme che aiuteranno la crescita, il lavoro e anche i più fragili: tagli agli oneri improduttivi sulle bollette, aiuti alle imprese, bonus sociale con ISEE fino a 15.000 euro, reintroduzione dei voucher, aumento del bonus psicologico, possibilità di rinegoziare i mutui passando dal tasso variabile a quello fisso, aumento della tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche e tanto altro ancora.

Vorrei iniziare, parlando delle disposizioni, da due previsioni che secondo me sono importantissime: la prima riguarda il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. La norma in questione proroga al 31 dicembre 2023 il credito di imposta, pari al 45 per cento, alle imprese del Mezzogiorno che acquistano beni strumentali. Trattasi, a mio avviso, di una delle disposizioni più importanti della manovra di bilancio, su cui chi vi parla ha acceso i riflettori già durante la preparazione del decreto aiuti-quater. La misura ha riscontrato in questi anni un indubbio successo ed è molto apprezzata dal mondo imprenditoriale; era quindi giusto prorogarla. La lungimiranza del Presidente del Consiglio, dei ministri Giorgetti, Fitto e dell'intero Esecutivo, ha consentito questo sforzo straordinario che, al di là degli evidenti costi, determina dei vantaggi economici ed anche sociali da non sottovalutare. Infatti, questa norma determinerà il rafforzamento delle imprese esistenti o la creazione di nuove imprese al Sud, ma anche il rafforzamento delle aziende costruttrici di beni che sono in tutta Italia, in particolare al Nord. Vi è la certezza che i fondi pubblici stanziati non verranno sprecati. Ci sarà un aumento dell'occupazione, un incremento del PIL e conseguentemente un aumento del gettito.

L'altra norma su cui mi piace porre l'attenzione è quella sulla stabilizzazione del personale sanitario e sociosanitario, anch'essa trattata, con il presidente Zaffini, durante l'esame del decreto aiuti-quater. La norma estende al 31 dicembre 2024, in luogo del dicembre 2023, il termine entro cui gli enti del Servizio sanitario nazionale possono assumere a tempo indeterminato personale di ruolo sanitario e sociosanitario, reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, a condizione che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 (prima il termine della norma era fissato al 30 giugno 2022) almeno diciotto mesi di servizio. Questo sarà fatto a costi invariati per la finanza dello Stato, perché le Regioni e le Aziende sanitarie locali assumeranno e recluteranno personale ove già programmato e previsto.

Mi interessa a questo punto fare solo qualche accenno a quelle disposizioni del disegno di legge di bilancio che, per motivazioni diverse, alcune delle quali anche ovvie (io sono un sindaco e anche un segretario comunale), hanno catturato la mia attenzione.

Mi piace quindi ricordare le disposizioni di particolare interesse per gli enti locali, come quella relativa ai contributi per le maggiori spese per energia e gas in favore degli enti locali (350 milioni di euro). (Applausi). È sicuramente un'iniezione significativa, che ci auguriamo basti; ma siamo comunque sicuri che, se dovesse servire, il Governo Meloni saprà dare risposte tempestive su questo fronte. Poi ci sono le norme che consentono l'applicazione dell'avanzo di amministrazione (l'avanzo libero) già direttamente in sede di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, che è stato prorogato al 30 aprile, e lo svincolo delle quote di avanzo vincolato in sede di rendiconto, che sono utilizzabili, ad esempio, per la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali. Queste misure di semplificazione sono state adottate in tempi eccezionali; a questo punto sarebbe necessario - e noi la auspichiamo - una rivisitazione a regime delle regole contabili, in funzione della semplificazione cui noi tanto teniamo, così da fornire una maggiore certezza agli operatori, specie quelli dei piccoli Comuni. Questo potremmo immaginarlo come un ordine del giorno.

Ci sono poi le disposizioni relative ai segretari comunali, riferite all'ultimo corso-concorso, che è in atto: è prevista la possibilità di assumere, oltre ai vincitori, e di iscrivere nell'elenco presso il Ministero dell'interno tutti gli idonei di questo concorso, perché i segretari comunali - come è risaputo - fanno un lavoro importante nei Comuni più piccoli e la loro azione è imprescindibile per un'azione amministrativa che si svolga secondo i canoni della legalità, dell'etica, dell'efficienza e dell'efficacia. Questo è ancora più importante di fronte alla sfida epocale che ci troviamo ad affrontare con il PNRR, che richiede competenze non ordinariamente presenti, almeno nelle piccole realtà locali. Sono confermate e aumentate le risorse per la progettazione e per l'assistenza specialistica dei Comuni e tante altre ancora, come quelle per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche, il cosiddetto fondo per le opere indifferibili, più semplificato rispetto a quello che c'era una volta. Ci sono poi misure per la sicurezza urbana (la videosorveglianza) e il fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori vittime di atti intimidatori.

Signor Presidente, mi consenta di concludere. Usciamo da una grave pandemia, che ha provato ognuno di noi e che ha lasciato dietro di sé tante lacrime e tanta paura. Ci sono famiglie messe allo stremo da questi anni difficili; abbiamo parlato della pandemia, della guerra, del caro materiali e del caro energia. Un coacervo di problematiche che hanno portato gravi disagi e messo a dura prova il comparto lavorativo e quello economico. Adesso è il momento della coesione nazionale, è il momento di lavorare tutti insieme per superare le difficoltà e dare insieme una speranza i nostri figli, ai giovani e alle future generazioni. Mi sento pertanto di esprimere sentimenti di condanna e delusione verso quelle forze politiche che, per mero calcolo sondaggistico-elettorale, dopo una cocente bocciatura alle urne, si affannano a organizzare manifestazioni di piazza tese esclusivamente a cavalcare e strumentalizzare l'onda del disagio e della difficoltà delle persone, tentando di utilizzarlo come strumento di pressione politica sul Governo. Mi viene da dire, parafrasando una nota canzone italiana, che oggi chi non può dare più il cattivo esempio pretende di dare buoni consigli. (Applausi).

Bene il confronto e il dialogo - le chiedo una cortesia, Presidente, perché è il primo intervento importante che faccio - va bene lo scontro, anche su posizioni diverse, ma siamo in Parlamento per lavorare a delle soluzioni finalizzate a ricucire il tessuto sociale ed economico di un Paese ferito, non per altro. Ringrazio il presidente Meloni e, per suo tramite, l'intera compagine di Governo, che in così poco tempo hanno messo su una legge di bilancio di ampio respiro in favore dell'equità, del sostegno ai più deboli e della semplificazione, nel rispetto degli impegni che il centrodestra ha assunto con gli italiani il 25 settembre scorso. Si poteva fare meglio e di più, l'abbiamo detto; ma, a queste condizioni, è stato il massimo che si è potuto fare. Gli italiani potranno stare tranquilli.

Questa è solo la prima di una lunga serie di leggi di bilancio che il centrodestra e il Governo Meloni adotteranno negli anni a venire, sempre a favore della nostra cara e amata Italia. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zambito. Ne ha facoltà.

ZAMBITO (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, ho il privilegio e l'onore di intervenire per la prima volta in quest'Aula, e lo faccio su un provvedimento - la legge di bilancio - che rappresenta indubbiamente uno degli atti più importanti che il Parlamento è chiamato ad approvare. Con essa, infatti, si comprende quale sia la visione del Governo e della maggioranza che lo sostiene; è come se fosse un manifesto politico di questa maggioranza.

Permettetemi di dire che, sebbene non ci fossero tanti dubbi su quale fosse la visione di Paese della destra che oggi ci governa, non mi sarei invece aspettata che fosse in grado di fare peggio di come immaginavamo. Lo dico anche con una punta di rammarico.

Speravo vivamente che in questa manovra si potesse scorgere qualche elemento positivo, dopo una campagna elettorale trascorsa ad elencare i tanti primi provvedimenti che sarebbero andati immediatamente in Consiglio dei ministri per risolvere tutti i problemi degli italiani. È anche per questo e su questo che avete chiesto la fiducia agli italiani: sulla vostra prontezza, sulla vostra visione di Paese, sulla capacità di dare risposte migliori ed efficaci.

Stando a questo testo, alle volte in cui questa maggioranza ha dovuto fare marcia indietro o cambiare posizione, alle modalità con cui si è arrivati a questa discussione generale, direi che poi così pronti non lo eravate. (Applausi).

Ridurre tutta questa confusione e questa approssimazione al poco tempo che avevate a disposizione non solo stonerebbe, ma celerebbe anche il vero problema con cui nelle prossime settimane saremo chiamati a fare i conti.

Non siete all'altezza della sfida di Governo. (Applausi). Questa legge di bilancio lo dimostra, e lo dimostra ancor più in modo evidente.

Per ragioni di tempo eviterò di entrare nel merito delle continue retromarce sul Pos, sulle pensioni, sul tetto al contante, sugli emendamenti approvati senza coperture, sugli annunci di condono per gli evasori. Abbiamo assistito a uno spettacolo indecoroso, come se per governare si debba annunciare un provvedimento, vedere l'effetto che fa, e semmai cancellarlo, facendo finta di aver scherzato. Avete avuto la dimostrazione che quando si governa il peso della realtà schiaccia il populismo e la propaganda spicciola.

Qualche parola in più, però, vorrei spenderla per entrare nel merito delle scelte prese. Lo sappiamo, siamo in una fase nella quale l'economia italiana si avvicina alla recessione, con un crollo del potere d'acquisto dei salari e degli stipendi che allarga drammaticamente le diseguaglianze e genera un'enorme distribuzione di reddito, a danno innanzitutto delle famiglie più povere e più fragili.

A fronte di questa situazione il Governo sceglie di penalizzare le fasce più deboli della cittadinanza, dicendo invece il contrario, come se gli italiani fossero tutti sciocchi che non sanno capire. Dunque il Governo sceglie di penalizzare le fasce più deboli della cittadinanza, e come lo fa? Ad esempio, a partire dal taglio delle misure di contrasto alla povertà, come la cancellazione del reddito di cittadinanza, il taglio dell'adeguamento all'inflazione di una larga fascia di pensioni e la conferma delle pesanti condizionalità per l'accesso alla cosiddetta Opzione donna. Nulla viene previsto per rilanciare la crescita; nessuna strategia viene messa in atto per dare forza a quel processo di transizione energetica che dovrebbe vederci maggiormente impegnati.

Se poi si dà un'occhiata alle scelte su scuola, sanità, trasporto pubblico, si può certamente affermare che non ci avete stupito perché quando c'è da tagliare, partite esattamente da qui. (Applausi). Due spiccioli sulla sanità, come se negli ultimi anni nulla fosse successo, come se non fosse servito il grande insegnamento che la pandemia ci ha dato; se non potenziamo la medicina territoriale, replichiamo il modello Lombardia - tanto caro a Salvini - che ha fallito su tutta la linea. (Applausi).

Servivano insomma più coraggio e più risorse. Investire nel Servizio sanitario nazionale significa infatti continuare a garantire universalità, uguaglianza ed equità anche nelle cure, in un Paese, l'Italia, dove purtroppo fa ancora tanta differenza la Regione nella quale ci si ammala e ci si cura. Come accennavo, la pandemia ha messo in evidenza la necessità di predisporre maggiori risorse per la sanità, mostrando alcune fragilità del nostro Servizio sanitario nazionale per quanto attiene alla sanità territoriale e ospedaliera. Nonostante ciò, le risorse aggiuntive, come diceva prima la collega Zampa, si limitano a 2 miliardi nel 2023, di cui 1,4 destinati a colmare i maggiori costi derivanti dal caro energia e, complessivamente, a 7,6 miliardi nel triennio 2023-2025. Si tratta di risorse assolutamente insufficienti, visto che lo stesso documento delle Regioni ricorda che per il solo 2021 i maggiori oneri dovuti alla pandemia sono stati pari a 4,6 miliardi e hanno trovato copertura parziale nei provvedimenti emergenziali fatti dal Governo.

Il ministro Schillaci in Commissione ci aveva fatto alcune promesse. Mi piace ricordarne due e chiedere quanto segue: che fine ha fatto l'anticipazione al primo gennaio 2023 dell'incremento delle indennità di pronto soccorso? (Applausi). Che fine ha fatto l'istituzione del fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2022-2027 con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024?

Purtroppo potrei andare avanti, ma il tempo mi impone invece di giungere a conclusione, Presidente. Concludo con un rimando alla mia vita da professoressa universitaria; se la legge di bilancio era il primo esame di questo Governo, mi permetta di suggerire al Governo che forse è meglio se si ripresenta al prossimo appello, per questo proprio non ci siamo. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tubetti. Ne ha facoltà.

TUBETTI (FdI). Signor Presidente, in questo intenso, primo, veloce e dinamico periodo di legislatura che ha visto l'approdo del Documento di programmazione economica e finanziaria, mi sento di dover ringraziare il Governo e i colleghi senatori e deputati per il lavoro indefesso e soprattutto responsabile, che consentirà di evitare al nostro Paese un inciampo istituzionale. Cari colleghi, sappiamo bene infatti che l'esercizio provvisorio potrebbe rappresentare un problema tecnico e contabile, ma soprattutto esso determinerebbe importanti scompensi sull'immagine dell'Italia. (Applausi). È triste notare che da scranni, altri rispetto ai miei vicini, ancora una volta si privilegiano sempre interessi distonici rispetto a quelli della nostra patria. Non comprendo, anzi dissento dalle scriteriate azioni della minoranza, dall'ostruzionismo, dalle sgrammaticate critiche sui ritardi dei lavori delle Commissioni, che avrebbero limitato l'analisi del documento da parte delle forze dell'opposizione. Mi rendo conto della necessità del clamore a tutti i costi, dei titoli o delle paginate sui giornali, ma ricordo sommessamente che il testo della legge di bilancio 2021 fu approvato il 30 dicembre, dopo il voto alla Camera del 27 dicembre. (Applausi). Il Governo dei migliori approvò la legge di bilancio per il 2022, il 24 dicembre 2021 e nell'identico testo alla Camera dei deputati il 30 dicembre 2021.

Non voglio scendere nell'agone della sterile diatriba, perché è un confronto che non appartiene a Fratelli d'Italia e comunque sarebbe un confronto impari rispetto ai professionisti della polemica e nessuno vuole togliere le medaglie agli altri. (Applausi). Voglio invece dare lustro a una manovra che finalmente, dopo anni, riporta il cittadino al centro - è il suo merito - e lo riporta al centro di un dibattito politico, signor Presidente.

In perfetta coerenza abbiamo iniziato ad attuare i programmi sui quali abbiamo raccolto il consenso e in forza dei quali gli elettori democraticamente ci hanno affidato il Governo del Paese. La democrazia, alla quale non eravamo più abituati da tanti anni (Applausi), consente anche questo.

Non mi affiderò ai facili stilemi per commentare i tanti buoni risultati di questa manovra; mi limiterò a segnalare il significativo cambio di rotta impresso dal Governo Meloni alle tematiche del lavoro, della famiglia, delle politiche giovanili, delle donne, dell'impresa, delle infrastrutture, dell'ambiente e, non ultima, della prevenzione sul territorio. (Applausi).

Abbiamo abbassato l'IVA sui prodotti della prima infanzia (Applausi), abbiamo esentato dal pagare l'IMU chi si trova il proprio immobile occupato perché, ricordiamolo, stiamo dalla parte del buon padre di famiglia e non del furbetto (Applausi), ma si vede che a qualcuno piace occupare dai titoli dei giornali. Abbiamo prorogato le agevolazioni per la prima casa degli under 35; abbiamo sostenuto gli enti locali nel caro energia e creato un fondo per i Comuni sotto i 5.000 abitanti con vocazione turistica; abbiamo gettato le basi per lo sviluppo della rete infrastrutturale dell'intero territorio nazionale. Vede, signor Presidente - mi rivolgo a lei - non siamo noi quelli del reddito di cittadinanza; noi vogliamo dare possibilità e obiettivi a chi verrà dopo di noi, non mangiarci il futuro delle nuove generazioni, dando l'elemosina. (Applausi).

Abbiamo sostenuto i servitori dello Stato - e mi dispiace che non ce ne sia qualcuno in Aula - perché noi delle divise non abbiamo paura; noi le divise le rispettiamo (Applausi), le sosteniamo, perché siamo onesti e non abbiamo nulla da nascondere. (Applausi).

Abbiamo iniziato il nostro percorso e con lo stesso impegno e determinazione continueremo a lavorare per cinque anni - vi piaccia o no - per migliorare questa manovra di bilancio e per superare con azioni concrete le difficoltà generate dalla pandemia, dalla guerra e dalla crisi energetica.

Con altrettanta risolutezza riteniamo di dover rimandare al mittente le lezioni che hanno legittimato l'acquisto dei banchi a rotelle, il reddito di cittadinanza, i finanziamenti scriteriati alle ONG, che hanno utilizzato i diritti umani (Applausi), le mamme, i padri, i bambini per i loro tornaconti personali.

Mi accingo a concludere. Sono davvero stupita nel leggere le ricette del buon governo dispensate dai rappresentanti della minoranza o ex maggioranza e chiedo per quale ragione in questi dieci anni non abbiano fatto quello che oggi pensano di far fare a noi. (Applausi). In un modo o nell'altro hanno governato loro e, come ha già detto prima il collega Matera, oggi dispensano buoni consigli, sentendosi come Gesù nel tempio. La storia però insegna o forse lo insegna loro qualche paesano del comico mentore: la gente dà buoni consigli, quando grazie al cielo non potrà più dare il cattivo esempio. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cottarelli. Ne ha facoltà.

COTTARELLI (PD-IDP). Signor Presidente, questa legge di bilancio ha tanti problemi; parlerò, però, di quelli che riguardano la politica di tassazione. Nel fare questo vorrei partire dal rapporto inviato, prima al Consiglio dei ministri e poi al Parlamento, dal Presidente del Consiglio e dal ministro Giorgetti più o meno all'inizio del mese di novembre.

Si tratta del rapporto sui risultati conseguiti in materia di contrasto all'evasione fiscale e ci dice delle cose molto interessanti. Ci dice per esempio che, nonostante il miglioramento nella riduzione dell'evasione fiscale negli ultimi anni, a partire dal 2017-2018, l'evasione fiscale rimane ancora molto ampia.

Si parla di 100 miliardi, 5 per cento del PIL. Pensate cosa si potrebbe fare, se l'evasione fiscale si dimezzasse, in termini di riduzione delle aliquote di tassazione per quelli che le tasse le pagano, che adesso le stanno pagando anche per gli altri. (Applausi). Questo rapporto non ci dice soltanto quant'è l'evasione, ma anche che l'evasione non è uguale per tutti. Il rapporto del Governo afferma che l'evasione fiscale per i lavoratori dipendenti è del 3 per cento, cioè quasi niente, mentre l'evasione fiscale per i lavoratori autonomi, per il reddito di impresa, è del 65 per cento, quindi non si tratta di una differenza piccola, ma abissale.

Mi chiedo questo. Se il Ministro dell'economia e delle finanze vede questi dati, la prima cosa che dovrebbe fare è convocare una riunione con i migliori esperti di lotta all'evasione fiscale per avere nella legge di bilancio una corposa parte su questo tema (Applausi), come peraltro era stato fatto in precedenti occasioni, per esempio quando sono stati introdotti la fatturazione elettronica e il Sistema pubblico di identità digitale (SPID): misure che hanno consentito di realizzare un po' di riduzione dell'evasione fiscale, che è stata utilizzata (come dovrebbe essere) per abbassare le tasse a quelli che le pagano. Noi, infatti, non pensiamo che la pressione fiscale vada aumentata ulteriormente, perché è già abbastanza alta, ma non equamente distribuita. Questo è il problema principale.

Ho esaminato il disegno di legge di bilancio e non ho trovato questa parte corposa su come ridurre l'evasione fiscale. Ho trovato un articolo sulle partite IVA che si aprono e si chiudono troppo rapidamente e poco altro. Ho trovato invece una parte molto corposa su come dare vantaggi a chi le tasse non le ha pagate. (Applausi). Mi riferisco ai condoni. Il Governo sostiene che non sono condoni, a parte una misura di cancellazione delle cartelle (che peraltro non è irrilevante), perché al contribuente che nel 2018 doveva 1.000 euro si dice che li deve pagare, con una dilazione di pagamento, ma li paga tutti. Non scherziamo coi termini: in un periodo di forte inflazione come quello in cui siamo, una dilazione di pagamento che può arrivare anche a quattro o cinque anni è un vero regalo che viene fatto a chi non ha pagato le tasse (Applausi). Tra quattro o cinque anni una rata di un debito fiscale incorso nel 2018 varrà il 35-40 per cento in meno e questo è un vero regalo. Del resto, se non fosse un regalo, andrebbe fatto per tutti: consentiamo anche ai lavoratori dipendenti pagare quattro o cinque anni dopo, se non costa niente allo Stato. Invece questa misura ha un costo per lo Stato ed è per questo che non si può fare. (Applausi). Il Governo afferma anche che questi soldi non sarebbero stati pagati, non si potevano recuperare. In questo caso, però, il Governo si deve mettere d'accordo con se stesso, o perlomeno con la Ragioneria generale dello Stato, che ha bollinato per questa operazione un costo superiore a un miliardo per il prossimo anno e questi soldi potevano andare nella sanità, che ha drammaticamente subìto tagli in termini di potere d'acquisto per il prossimo anno. (Applausi).

Ci sarebbero tante altre cose da dire, ma non c'è tempo, quindi mi limito a un'altra area molto importante. Non è stata molto notata, ma si introduce una detassazione molto forte per i guadagni in conto capitale, quindi per chi il capitale c'è lo ha, quindi ha una ricchezza. Ebbene, gliela scontiamo con una tassazione che, invece di essere del 26 per cento, diventa del 14 per cento o anche molto meno. Innanzitutto non lo trovo giusto, ma c'è anche un altro problema. Si incassano più soldi nel 2023, ma a scapito di perdite molto più forti nei prossimi dieci anni e anche questo è certificato della Ragioneria generale dello Stato. Si sta ipotecando il futuro delle entrate italiane, si sta mettendo a rischio il futuro delle entrate italiane. (Applausi). Guardate che questa non è neanche una cosa particolarmente originale; io l'ho visto fare da molti Paesi che, pur di avere qualcosa subito, si ipotecano il futuro. Vi assicuro, inoltre, che questo tipo di misure finirà nei manuali di finanza pubblica su come non fare una legge di bilancio. (Applausi).

Il Governo intende mandare al Parlamento - e questo giustamente - una legge di riforma del fisco, di cui abbiamo grande bisogno. La esamineremo molto da vicino, soprattutto rispetto agli interventi volti a ridurre l'evasione fiscale, ma non saremo i soli ad osservarla con grande interesse, perché lo faranno anche i tanti lavoratori autonomi - perché ce ne sono tanti - che pagano le tasse fino all'ultima e adesso le stanno pagando anche per gli altri. I 18 milioni di lavoratori dipendenti che pagano le tasse con la ritenuta alla fonte stanno pagando le tasse anche per gli altri. I 16 milioni di pensionati che pagano le tasse le stanno pagando per gli altri.

Spero davvero che in quell'occasione non deluderete tutti questi milioni di italiani come li avete delusi con questa legge di bilancio. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turco. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, il mio intervento verterà principalmente su come le misure della legge di bilancio abbiano violentato e profanato il principio di solidarietà, un principio sconosciuto a questo Governo e a questa maggioranza. Com'è noto, l'articolo 2 della Costituzione postula il principio costituzionale della solidarietà declinandolo sul piano politico, sociale ed economico, ponendolo alla base della convivenza sociale di uno Stato civile e democratico, nonché precondizione della stesura della manovra di bilancio di cui oggi si discute.

Nel corso dell'iter parlamentare innanzitutto è stato disatteso il principio della solidarietà politica, laddove sono stati violati tutti i termini previsti dai Regolamenti parlamentari. Avete quindi impedito al Parlamento di svolgere una discussione su una manovra così importante. Ci direte che avevate a disposizione un tempo ristretto, ma tutto questo non giustifica quanto accaduto nel corso dello svolgimento dei lavori parlamentari. Ingiustificabili sono, pertanto, i numerosi errori rilevati dalla Ragioneria, ben 44, un vero record, così come la formulazione maldestra di molti emendamenti. Cito quello sul reddito di cittadinanza in merito all'eliminazione dell'offerta congrua, con il risultato che oggi non si comprende se questa norma abbia efficacia o meno. Abbiamo assistito persino all'approvazione di emendamenti senza la copertura finanziaria, come quello riferito ai Comuni, prima approvato e poi ritirato.

Di fronte a questo progressivo degrado, è arrivato forse il tempo di intervenire sull'iter di approvazione della legge di bilancio, rafforzando e rendendo quindi più stringente il legame tra le linee programmatiche e le misure attuative, onde rendere più efficaci le misure ed evitare provvedimenti dal sapore puramente elettorale o propagandistico.

In merito, poi, all'esame complessivo della legge di bilancio, essa presenta aspetti che sono in evidente antitesi con il principio di solidarietà sociale ed economica. In particolare, l'abolizione del reddito di cittadinanza agli abili al lavoro rompe il patto di solidarietà sociale tra chi lavora, chi ha un reddito e chi ha la sfortuna di averlo perso o non averlo trovato per problematiche legate alla domanda di lavoro. Adesso il Governo, prima ancora di togliere questa misura paracadute, si è assunto una grande responsabilità, ovvero quella di trovare un lavoro agli abili al lavoro. In questo modo, inoltre, si introduce una nuova figura nel mercato del lavoro, ovvero quella degli abili al lavoro, persone che dovranno essere prive di dignità, aspirazione di vita e professionale, perché costrette a dover accettare, per sopravvivere, qualunque lavoro e a qualunque condizione economica, indipendentemente dalla qualifica, dalla formazione e dalle competenze maturate.

Allo stesso tempo togliete il fattore congruità dell'offerta, in modo tale da legittimare il lavoro sottopagato, non dignitoso e sfruttato. Chi vuole cassare il reddito è lontano dalla realtà o non vuole vederla e preferisce creare una forma di schiavitù 2.0.

Il patto di solidarietà sociale, poi, è messo in discussione anche forzando l'introduzione dell'autonomia differenziata, dove la definizione dei LEP, così come l'avete concepita, cristallizzerà per sempre le disuguaglianze tra Nord e Sud, in tema di sanità, trasporti, istruzione, servizi e altro.

Pensate che a Reggio Emilia, città di 170.000 abitanti, si spendono 28 milioni per l'istruzione; a Reggio Calabria, con 180.000 abitanti, si spendono solo nove milioni. Sempre a Reggio Calabria, per il turismo sanitario di persone costrette a curarsi fuori Regione, si spendono 77 milioni di euro, di cui 50 milioni affluiscono proprio alla Lombardia, che è una delle Regioni che chiede l'autonomia differenziata.

In questo modo si continuerebbe a far affluire risorse dal Sud al Nord, con l'aggravante di trattenere anche le imposte in queste Regioni. È evidente che, in questo modo, le Regioni più ricche faranno da asso pigliatutto e diventeranno sempre più ricche.

Questo Governo ha perso di vista il principio costituzionale cardine dell'unità e dell'indivisibilità della Nazione, della giustizia sociale e della riduzione delle diseguaglianze. Altro che patriottismo e sovranismo: il vostro è solo un patriottismo e un sovranismo di facciata. Avete svenduto il Sud al Nord! (Applausi).

State inoltre rischiando di rompere il patto di solidarietà sociale, non introducendo il salario minimo legale di 9 euro lorde l'ora e stabilizzando la precarietà del lavoro occasionale con i voucher a 10 euro l'ora. Spero che il Governo non abbia confuso il salario minimo con i voucher.

Inoltre, si rompe il patto di solidarietà sociale anche non contrastando i lavori poveri. Di fronte a salari fermi da oltre vent'anni e con una inflazione a due cifre, vi siete limitati solo a ridurre il cuneo fiscale dell'uno per cento reale, impoverendo sempre di più la capacità di spesa e di sopravvivenza dei cittadini. Si rompe, inoltre, il patto di solidarietà sociale con i giovani per l'assenza di investimenti e fate addirittura cassa sulle pensioni: oltre 2,5 miliardi nel 2023 e 4 miliardi di tagli l'anno a partire dal 2024. Questo sarà un danno soprattutto per le pensioni medie, mentre quelle sociali resteranno sui livelli di indigenza.

Si rompe persino il patto di solidarietà sociale, non sostenendo la sanità pubblica. Le risorse stanziate non saranno sufficienti neanche a pagare gli aumenti delle bollette elettriche: figuriamoci a ridurre le diseguaglianze tra Nord e Sud e a garantire un servizio dignitoso in tutto il Paese. Allo stato, la spesa sanitaria pro capite è notevolmente inferiore alla media UE e ben lontana da Francia e Germania.

Nel 2024, poi, questa legge di bilancio riduce la spesa sanitaria in rapporto al PIL al 6,2 per cento, dato addirittura inferiore a quello del livello pandemico del 2019. Assistiamo, inoltre, alla grande fuga di medici e infermieri dal Servizio sanitario nazionale. È evidente il vostro intento: svuotare la sanità pubblica e rafforzare la sanità privata.(Applausi).

Avete anche voltato le spalle al patto di solidarietà economica, favorendo l'iniquità fiscale tra chi paga regolarmente le tasse e chi continuerà ad evaderle. Questo grazie ai vostri condoni (nella legge di bilancio se ne contano ben 12), alla assurda norma sull'aumento del contante e sull'utilizzo del POS, al condono penale sui reati fiscali, che avete avuto il buon senso di ritirare, ma che siamo convinti ripresenterete alla prima occasione.

La scelta di non inserire norme antievasione è non una dimenticanza o un errore, ma una scelta ideologica e di classe. Altro che le dichiarazioni della presidente Meloni: "non disturbiamo le imprese che producono". Il vostro vero slogan è: "lasciamo in pace chi evade". (Applausi).

C'è poi il tema della flat tax, che consolida un regime di convenienza fiscale per alcuni lavori a discapito di altri. Il suo potenziamento rischia, però, di creare una iniquità anche sociale, favorendo forme di lavoro prive di tutela in termini di sicurezza e di solidarietà in cambio di vantaggi fiscali, e mascherando forme di lavoro dipendente.

In conclusione, il filo conduttore di questa legge di bilancio è costituito dalle diseguaglianze sociali ed economiche. È per questo che tale manovra economica non piace a nessuno: non piace alle parti sociali, sindacali, datoriali e ai cittadini. Leggere questa manovra di bilancio è come leggere al contrario la leggenda di Robin Hood: si toglie ai poveri per dare ai ricchi.

Rubando le parole a Schopenhauer, che ben si adattano a questa manovra, concludo dicendo che le leggi sono come le tele di ragno, i calabroni le attraversano senza intoppi, i moscerini vi restano impigliati. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Furlan. Ne ha facoltà.

FURLAN (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, in questi giorni abbiamo letto molte dichiarazioni sulla manovra finanziaria. La cosa che colpisce di più è la distanza abissala tra le promesse e le analisi fatte in campagna elettorale e il risultato di una legge di bilancio iniqua e deludente. Ci aspettavamo, davanti alle affermazioni del Governo stesso in un anno che si presenta difficile per la crisi economica - e inevitabilmente la crisi sociale - che deriva dalla crisi energetica, una legge di bilancio che rilanciasse con forza l'economia e, quindi, il lavoro. Ci troviamo davanti a una manovra che non si pone il tema della crescita; anzi, toglie anche quel poco di iniziative che si potevano realizzare, seppure in tempi complicati.

Alle volte, Presidente e soprattutto Governo, guardare cosa si è fatto nel passato e - uso un termine forte, ma dà l'idea - copiare le cose positive serve a evitare errori. (Applausi). Non abbiamo visto alcun investimento sulle leve principali della crescita di un Paese; alcun investimento degno di nota. Neppure Industria 4.0, un programma che qualche risultato positivo nel passato l'ha dato, ha trovato l'attenzione del Governo. E, soprattutto, non abbiamo visto investimento su quelle leve della crescita sociale, umana ed economica indispensabili in un Paese come il nostro: investimenti nella ricerca, nell'università, nella conoscenza. Anzi, continueremo a essere un Paese che non investe nella ricerca pubblica, che non stimola la ricerca privata e mantiene nel completo precariato le nostre ricercatrici e i nostri ricercatori.

Manderemo continuamente i cervelli, e cioè gli uomini e le donne che hanno studiato, anche col grande sacrificio delle famiglie, a fare i ricercatori e le ricercatrici all'estero. Vi ricordate quelle brave ricercatrici dello Spallanzani, le cui foto sono state diffuse in tutto il mondo, le prime ad aver individuato e focalizzato il virus che tante morti e tanto dolore continua a portare nel mondo? Erano allora precarie e, grazie a questa legge di bilancio, continueranno ad essere precarie. (Applausi).

Alcun investimento sulla transizione energetica, sull'accompagnamento nella transizione dei territori, dei lavoratori e delle lavoratrici. Dove sono le risorse stanziate per le comunità energetiche? Non ce n'è traccia. Così come non abbiamo trovato traccia di investimenti sulla scuola. L'unica cosa certa per la scuola nel disegno di legge di bilancio è che in questi anni avremo 700 istituti scolastici in meno (Applausi), per cui continueremo ad avere quelle classi pollaio, un termine disastroso perché parliamo di bambine e di bambini, che caratterizzano la scuola italiana.

Abbiamo discusso anche in quest'Aula della scuola del merito, confrontandoci sul significato della parola «merito», se fosse più selettivo o se fosse il merito così come lo intende la nostra Costituzione. Care colleghe e cari colleghi, il disegno di legge di bilancio toglie ogni ambiguità: il merito ha significato, con i numeri di questo provvedimento, che le scuole precarie, dove la stragrande maggioranza degli insegnanti è precaria, continueranno ad essere tali (Applausi) e le scuole nel Sud continueranno a non avere il tempo pieno da offrire ai bambini e alle bambine di quel territorio. Il Sud è completamente dimenticato nel disegno di legge di bilancio. Eppure ricordo le promesse che proprio in quella parte del Paese sono state sprecate in campagna elettorale. Il Sud è il grande assente e con il Sud gli uomini e le donne di quella parte del Paese, dove più alto è il tasso di giovani che vanno a emigrare in altri Paesi. (Applausi). Che vergogna non aver fatto nulla per il Sud.

Poi vi è la sanità, tema straordinario su cui già le mie colleghe si sono cimentate. Tocco solo un aspetto: come il Governo ben sa, i soldi del PNRR non possono essere utilizzati per le assunzioni. Allora vi do una notizia: mancheranno ancora 57.000 infermieri in questo Paese (Applausi) e nei prossimi cinque anni, oltre ai 16.000 medici mancanti, metà dei medici presenti andrà in pensione. Il PNRR serve per gli investimenti sugli strumenti, sull'edilizia, ma non serve per le assunzioni del personale sanitario che manca. Cosa aspettate a ratificare il MES in Europa? Blocchiamo anche gli altri, quelli che lo vogliono utilizzare: una cosa vergognosa da parte del nostro Paese.

E poi cosa ha significato per il disegno di legge di bilancio il riequilibrio fiscale nel nostro Paese? Ha significato che la differenza tra quanto paga di tasse, a parità di reddito, un lavoratore dipendente o un autonomo è quattro, cinque volte superiore. Cosa significa fare una riforma fiscale, se non premiare il lavoro, anche il lavoro dipendente? Continueremo a essere il Paese in Europa dove i nostri pensionati e le nostre pensionate sono più tartassati dal fisco.

E mi chiedo: dove sono andati a finire quegli oltre 100 milioni che avete tagliato attraverso la finanziaria per i lavoratori precoci in termini di previdenza? Dove sono andate le risorse per aver mostruosamente e scientemente penalizzato le donne italiane con Opzione donna? (Applausi). Ve lo dico io dove sono andate: sono andate a permettere a chi evadeva di evadere meglio (Applausi), perché non sono rimaste nel sistema pensionistico, come aveva detto il ministro Giorgetti. Da lì sono scomparse e sono andate nei 12 condoni e condonini, più o meno mascherati, che hanno caratterizzato questa finanziaria.

E poi, vi prego, il taglio al cuneo fiscale: i due punti esistevano già dal Governo Draghi (Applausi) e il punto in più, per i lavoratori fino a 25.000 euro lordi, sapete cosa significa nelle tasche di quelle famiglie? Significa meno di 12 euro lordi al mese: una vergogna. (Applausi). Noi abbiamo bisogno che i nostri lavoratori e i nostri pensionati abbiano in tasca buste paga più pesanti, e non solo per una questione di giustizia e di equità sociale, ma anche perché le nostre imprese, le imprese italiane, all'80 per cento producono per i bisogni e i consumi interni. Se continueremo ad avere lavoro povero e sottopagato, i consumi interni non ci saranno e le imprese entreranno in crisi.

A proposito di lavoro, Presidente, mi conceda un'ultima battuta. L'unica cosa che siete riusciti a fare è rispolverare i voucher, ormai superati in un Paese dove la precarietà del lavoro causa migliaia di morti; i voucher in agricoltura, dove il contratto prevede già la contrattazione, il lavoro anche giornaliero. E allora, di voucher in voucher e di condono in condono, senza nulla fare per la crescita e il lavoro, si profila un Paese più povero, più arrabbiato e meno equo, dove le distanze sociali aumentano. Fermatevi e rivedete questa linea (Applausi), perché determinerà più povertà e più distanza sociale, in un Paese già oggi così povero e iniquo. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rapani. Ne ha facoltà.

RAPANI (FdI). Signor Presidente, esponenti del Governo, colleghi senatori, generalmente la fine dell'anno coincide con il consuntivo di chi esercita un lavoro e di chi esercita una professione. Noi portiamo a consuntivo meno di cento giorni di attività, ma ritengo che di cose ne abbiamo fatte e che siano ben certificate, a partire dal 25 settembre, data delle elezioni. Il 26 settembre il popolo italiano ha deciso finalmente di dare un Governo eletto dal popolo all'Italia; il 13 ottobre c'è stato l'insediamento del Parlamento; il 21 ottobre è stato conferito l'incarico al Presidente del Consiglio e il 22 ottobre si è proceduto con il giuramento; il 26 ottobre è stata votata la fiducia. In meno di trenta giorni in Italia finalmente, dopo tanti anni, si è insediato un Governo eletto dal popolo. (Applausi). E questo lo dobbiamo principalmente a Giorgia Meloni, alla sua capacità, alla sua determinazione.

E lo dobbiamo anche alle forze di maggioranza, composta da Gruppi coesi, perché naturalmente responsabili verso l'Italia e gli italiani.

Cari colleghi, la campagna elettorale ormai è finita da più di tre mesi. Ve ne dovete fare una ragione. C'è da lavorare intensamente, perché dobbiamo dare risposte all'Italia e agli italiani.

Ci saremmo aspettati da parte vostra un passaggio di consegne. Ci saremmo aspettati idee, proposte e progettualità di tutto quello che avreste dovuto fare nei dieci anni trascorsi. E invece, purtroppo, sempre critiche e polemiche strumentali.

Ci avete accusato di aver fatto un colpo di mano per l'approvazione del decreto-legge Calabria. Ma di quale colpo di mano parlate? Forse parlate del rinnovo di un commissariamento per sei mesi al Presidente di una Regione e non a un amico di partito? (Applausi). Parlate di questo?

È vero: nel passato eravate abituati diversamente. In quattro anni - il primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è datato dicembre 2018 - in Calabria avete fatto un valzer di commissariamenti, per nominare chi? Colui che va in televisione e addirittura dichiara di non ricordarsi come si chiama, perché in quel momento era confuso (Applausi)? Naturalmente ha fatto passare la Calabria e la sanità calabrese come una barzelletta, e non solo in Italia ma, purtroppo, anche all'estero, perché grazie ai mass media ci vedono in tutto il mondo.

Parliamo della nomina di quel commissario nominato nel periodo della pandemia, che ha aperto un reparto Covid in un ospedale spoke, cosa che la legge vieta. Questo è ciò a cui eravate abituati, perché arrivavano a scadenza le cambiali di campagna elettorale che dovevate pagare.

E perché avete nominato quei commissari in sostituzione di un commissario che, sebbene non ci appartenesse - lo dico chiaramente - era colui che ha denunciato che nella sanità calabrese i medici erano imboscati perché tutelati dal politico di turno? Ancora: lo stesso commissario ha scoperchiato quel pentolone dicendo che c'erano debiti che in Calabria, purtroppo, venivano riconosciuti più di una volta perché ricorrevano ai pignoramenti; quei pignoramenti che noi in Aula, con un emendamento, abbiamo bloccato. Questo è stato il colpo di coda o di mano del quale ci accusate, perché siamo abituati a vedere la politica e a operare in modo un tantino diverso.

Io sono alla prima esperienza e mi sarei aspettato qualche insegnamento da chi invece ne ha tanta. Abbiamo impiegato intere giornate a polemizzare sui nomi dei Ministeri, sul perché il Ministero dell'agricoltura adesso si chiama della sovranità alimentare: sono questi i problemi dell'Italia e degli italiani?

Ci saremmo aspettati, al contrario, che ci aveste detto cosa avete fatto nel passato per dare la possibilità di incentivare la commercializzazione dei nostri prodotti. Faccio un esempio per tutti: gli agrumi. Lo sapete che sulle piante vengono pagati a 15, 20, al massimo 25 centesimi al chilo e poi li ritrovate nei mercati a 5 euro? Perché? Vi siete mai posti il problema? Avete fatto qualcosa? Non ci risulta. È un problema, purtroppo, atavico, sul quale con questo Ministro all'agricoltura sicuramente lavoreremo.

Un'altra polemica sterile ha riguardato il Ministero dell'istruzione perché si chiama «del merito». Ve lo spieghiamo noi: vogliamo inculcare al giovane il concetto del merito perché deve studiare, deve essere capace e, per partecipare a corsi e concorsi, non necessita della raccomandazione del politico di turno. (Applausi). Per questo parliamo di merito.

Ci saremmo aspettati una progettualità sui trasporti, magari un progetto intermodale che mettesse in connessione tutta l'Italia, quando in Cina, purtroppo, si parla di trasporti tridimensionali: che parolone!

Lo sceicco di Dubai ebbe a dichiarare che venticinque anni fa girava nel deserto con il cammello; a distanza di venticinque anni ci sono treni ad alta velocità che viaggiano a 500 chilometri all'ora, E da noi ci sono ancora tratte ferroviarie a un solo binario, dove viaggia il treno a gasolio denominato la littorina: solo il nome vi fa capire a quale periodo risale. (Applausi).

E poi mi ritrovo la critica fatta da esponenti del Governo che, se non fosse stato per i tre mesi passati - se si tocca la sedia dove erano seduti ancora brucerebbe - a sostenere quell'Esecutivo, chiedono di sapere che fine hanno fatto i 500 milioni per la 106; 500 milioni che nella manovra di bilancio non sono mai stati previsti. E - come si usa dire, purtroppo la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra - all'interno dello stesso Gruppo parlamentare, un altro parlamentare dice che 3 miliardi per la 106 sono pochi, proponendone 8 e addirittura pretendendone altri 5, stralciandoli dal capitolo della difesa. I finanziamenti della difesa andavano stralciati, ma poi pretendiamo sicurezza e tutela sui territori per i cittadini. Ci saremmo aspettati invece che ci dicessero di prendere tutti i progetti approvati, procedendo con l'appalto e iniziando i lavori; anche questo, però, non si è verificato. Avete fatto polemiche sterili sulla procedura, su ciò che è stato fatto, sul risultato ottenuto per calmierare il prezzo del gas e per abbattere i costi dell'energia; anche in questo caso ci saremmo aspettati che ci aveste sottoposto un progetto già approvato per le centrali dismesse che Enel oggi sta smantellando e che rimarranno poi cattedrali nel deserto che naturalmente nessuno potrà utilizzare.

Voi sapete che in Calabria, grazie al mare, al sole e al vento, si produce energia elettrica in quantità tre volte superiore rispetto al fabbisogno? Nel nostro programma elettorale è scritto in modo chiaro che il Sud dovrà essere un hub energetico per l'Europa e finalmente inizieremo a parlare di energia green. (Applausi). Non posso sentir dire che il Sud è stato venduto al Nord. Allora non avete letto le carte. Nella manovra di bilancio sono previsti 12 milioni di euro per la Regione Calabria da ripartire ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche; così come sono previsti 500 milioni da destinare al dissesto idrogeologico e tre miliardi da destinare alla tratta della 106. Vi sembra questo uno sventramento o una svendita?

E, poi, sempre il reddito di cittadinanza: doveva costituire per voi una politica attiva del lavoro. Quale attività? Quella della produzione di divani dove far poltrire i nostri giovani? (Applausi). O doveva essere una misura di contrasto alla disuguaglianza? Quale disuguaglianza? Quella del disabile che purtroppo non può lavorare e percepisce 300 euro al mese, mentre chi ha la forza di poter lavorare, il normodotato, ne prende 500 o 600? (Applausi). Questa è la disuguaglianza. Avevate previsto che doveva essere una misura che doveva durare diciotto mesi e poi cosa avete fatto negli ultimi mesi? Vi siete inventati una proroga di altri diciotto mesi e poi siete arrivati ai trentasei mesi che - guarda caso - coincidevano con la scadenza del mandato elettorale. Perché? Siete stati invidiosi di Achille Lauro che dava una scarpa prima del voto e, in caso di elezione dava la seconda. (Applausi). La differenza è che lui lo ha fatto con i soldi propri e voi invece lo avete fatto con i soldi dell'Italia e degli italiani.

Vorrei parlare ancora tanto, ma purtroppo non posso approfittare di tutto il tempo. Ci accusate di essere un Governo di incapaci. Vi stiamo dimostrando, invece, di essere degli ottimi marinai che prima stabiliscono la destinazione e, poi, intraprendono la rotta da perseguire a testa bassa fino a portare la nave in porto. (Applausi). Grazie per il bravo che mi state dicendo.

Ci avete invitato ad avere il coraggio di essere lungimiranti e di guardare avanti: lo abbiamo dimostrato. Quando ci siamo resi conto che ci volevate fare perdere tempo, abbiamo posto la fiducia sia sul decreto aiuti-quater... Ha parlato tre ore la vostra collega, consentitemi un attimo...

PRESIDENTE. Senatore Rapani, siamo a due minuti aggiuntivi. La prego di concludere.

RAPANI (FdI). Signor Presidente, abbiamo posto la fiducia sia sul decreto aiuti-quater che sulla manovra di bilancio. Cari signori, voi davate la fiducia anche al Presidente per poter sospendere l'Aula. Ci fate solo ed esclusivamente ridere.

Avremmo potuto fare di più: sì, è vero. Avremmo potuto fare meglio: sì, è vero. Abbiamo cinque anni di tempo per fare tutto ciò che abbiamo promesso agli elettori e fra cinque anni raccoglieremo il bonus che ci farà governare per altri cinque anni. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nicita. Ne ha facoltà.

NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, mi vengono in mente delle immagini, anche televisive, in cui durante la navigazione si sente la musica di un'orchestra malinconica che continua a suonare nonostante la nave vada giù. (Applausi). Noi non abbiamo nemmeno la colonna sonora.

Senatore Rapani e senatrice Tubetti, sull'idea che solo adesso vi sia un Governo eletto dal popolo o addirittura - come ha detto la senatrice, e me lo sono appuntato - che siamo adesso finalmente in una democrazia alla quale non eravamo più abituati, non so a quale concetto di democrazia siete abituati. Ma voglio ricordarvi che, quando nella storia una maggioranza ha ritenuto che esistesse la democrazia o che esistesse un Governo semplicemente perché ne faceva parte, questo ha portato dei cambiamenti che andavano contro la democrazia. (Applausi). Attenzione, dunque.

Suggerisco di leggere Dworkin, il quale sosteneva che la legittimazione di una democrazia sta non nella dimensione del consenso di chi governa, ma nella tolleranza del dissenso. (Applausi). Ricordiamoci questo quando utilizziamo certi equivoci o riteniamo che i Governi attuali siano eletti dal popolo, quando le nostre istituzioni non lo prevedono.

Veniamo alla legge di bilancio. Io mi concentrerò su un punto, e cioè sul fatto che una legge di bilancio - è qualcosa su cui penso siamo tutti d'accordo - ci dice che cosa il Governo che la propone ritiene sia sufficiente a governare l'anno di riferimento. Quindi, con questa legge di bilancio la maggioranza e il Governo ci stanno dicendo che sono sicuri che essa sia non solo efficace, ma anche sufficiente. Ricordatevi queste parole quando, fra tre mesi, torneremo qui con un altro provvedimento di aggiustamento. (Applausi). Ricordiamocelo, perché questa legge di bilancio non è sufficiente su due grandi pezzi, su quello energetico e su quello sociale, economico e di ripresa, su cui non solo è insufficiente, ma è anche dannosa.

Perché nel primo caso non è sufficiente? State partendo dall'idea che esista un'emergenza energetica di tipo soltanto speculativo e di breve periodo. Gli aspetti inflattivi - lo dicono tutte le istituzioni internazionali - sono in realtà partiti nel periodo post-pandemico, perché in tutto il mondo abbiamo avuto una difficoltà dal lato dell'offerta a far ripartire determinati settori. Ciò ha portato a una contrazione dell'offerta, che ha spinto in alto i prezzi. E su questo si sono installati meccanismi di tipo speculativo, poi accelerati dall'invasione russa in Ucraina.

Se non comprendiamo questo, non comprendiamo che la questione energetica e quella inflattiva sono due pezzi importanti di un momento storico particolare che richiede ben altre misure. E in questo momento non siamo semplicemente a commentare una legge di bilancio in un periodo dell'anno, potendo essere d'accordo o in disaccordo su alcune misure. Stiamo piuttosto ragionando su come interpretare la crisi attuale e quali strumenti mettere a disposizione.

Ciò che sta avvenendo è che gli strumenti sul lato energetico sono insufficienti: pensare di avere misure compensative per solo 20 miliardi - guardate che cosa sta succedendo nel resto dell'Europa - è assolutamente ottimistico; fra tre mesi saremo ancora qua.

Soprattutto, però, ci siamo dimenticati di prevedere un piano e un collegamento sul RePower EU, che è la vera grande debolezza di questa legge di bilancio sulla parte finanziaria. (Applausi). Che cosa dice il RePower EU? Mette a disposizione dei Paesi europei che hanno aderito in particolare al Next generation EU 250 miliardi non spesi. Allora noi avremmo potuto integrare le risorse spese sulla parte energetica per destinarle al sostegno agli investimenti e alla parte di sostegno sociale.

Questo non è stato fatto; come non è stato neanche dato un indirizzo sulla parte residua. Ricordo che sempre RePower-EU attribuisce alle Regioni italiane la possibilità di convertire la parte di fondi sociali europei non spesi nel periodo 2014-2020 esattamente come misura di sostegno all'energia. Non è stato dato un indirizzo; così come non è stato fatto sulla parte aggiuntiva dei fondi europei, quella del 2021-2027, che di nuovo ha nella transizione energetica una parte iniziale. Pertanto, in merito alla parte sull'energia, su cui siamo d'accordo perché reca misure di continuità e di sostegno, va detto che è insufficiente. Quindi il presente disegno di legge di bilancio parte già con un elemento insufficiente, peraltro con misure solo compensative, e cioè che servono a ridurre un danno e non a risolvere un problema.

Dopodiché, quando passiamo ai 10 miliardi che sono sparpagliati in interventi minori, ci accorgiamo che sono non solo inefficaci, ma anche dannosi e inefficaci, perché sostanzialmente non ci si è concentrati su un tema - come noi avevamo proposto - come la riduzione del costo del lavoro, che è un modo per difendere il potere d'acquisto in un contesto di inflazione. Quelle somme, invece, sono state sparpagliate in tanti micro interventi che poi si risolvono, in gran parte, sull'inganno della flat tax incrementale e sui tanti condoni. La flat tax incrementale è un inganno, intanto perché crea iniquità all'interno della stessa classe degli autonomi - è scritto nel documento dell'Ufficio parlamentare di bilancio - è in particolare fra soggetti diversi, ma anche e soprattutto perché genera una trasformazione, che misureremo da qui a sei mesi, nella composizione dell'offerta di lavoro. Vedremo infatti che grandi imprese saranno spezzettate in piccoli professionisti e non vedremo più persone assunte da piccoli professionisti, perché devono arrivare al tetto di 85.000 euro. Sostanzialmente vedremo una trasformazione che andrà nel senso contrario.

In conclusione, noi avremmo avuto bisogno di misure di sostegno della domanda, perché il problema dell'inflazione è non un eccesso di domanda, ma una contrazione dell'offerta che non è ripartita. Noi dobbiamo quindi sostenere le famiglie, le piccole imprese, gli investimenti. Se non riusciamo a sostenere la domanda e i consumi - come ha detto la collega Furlan il rischio è di avere non soltanto l'inflazione, ma anche la stagflazione. Stiamo cioè andando incontro a una stagflazione, navigando con una meravigliosa nave che, purtroppo, farà annegare per primi tutti quelli che non hanno potuto pagarsi il biglietto di prima classe. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Naturale. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Signor Presidente, membri del Governo, senatrici e senatori, con questo intervento sulla manovra vorrei rappresentare tutta la mia perplessità e l'angoscia per quanto si sta mettendo in campo per l'Italia.

La manovra è stata più volte definita come insufficiente. Si parla di merito per gli studenti, ma questo Governo già parte con un'insufficienza. Si parla di ambiguità dei provvedimenti, in quanto si toccano tanti punti, che sono soltanto sfiorati: si dà l'idea di voler affrontare il problema, ma poi nei fatti ci si rende conto che non ci sono le risorse necessarie e si rimanda tutto a decreti successivi, a cui non è prevista nemmeno una scadenza. Tutto è limitato all'oggi, non c'è visione di futuro, non c'è nemmeno una leggera lungimiranza, come si evince dall'aver voluto privare il reddito di cittadinanza della sua funzione vera, quella di coesione sociale, di aiuto verso i più deboli, verso quelli - come ha detto il senatore Turco in precedenza - che restano impigliati in una ragnatela che viene sfondata dai calabroni, come diceva Schopenhauer.

Mi è piaciuta tantissimo questa similitudine, perché è ciò che si vede: le lobby vanno avanti, chi ha più forza riesce ad essere più rappresentato in questa legge di bilancio che schiaccia gli ultimi, schiaccia la scuola, schiaccia la sanità, schiaccia i bisogni primari. Vogliamo parlare dei livelli essenziali di prestazione (LEP), quando qui non esiste niente? Si parla di autonomia differenziata senza calcolare minimamente cosa significa metterla in campo. E una tale approssimazione mi angoscia, perché è tutto limitato ancora una forma di campagna elettorale.

Si è parlato ripetutamente anche oggi dei giovani sdraiati sui divani, dei maledetti divani, e non si pensa invece al fatto che il reddito di cittadinanza è stato gestito anche in un periodo di pandemia, in cui il lavoro non c'era. (Applausi). Vogliamo dirlo questo? Bisogna sicuramente incentivare i controlli: tutti i farabutti che hanno inficiato questo ottimo mezzo di coesione sociale e di sviluppo dovrebbero ricevere una pena esemplare e invece si penalizzano tutti eliminando tale strumento e non dando quel giusto input ai controlli che andrebbero eseguiti. Faccio un plauso costantemente alle Forze dell'ordine e alla Guardia di finanza, che in questi giorni stanno davvero puntando il faro sul vero problema del reddito di cittadinanza. (Applausi). Il problema non sono i giovani che meritano il diritto di vedere realizzate le proprie ambizioni e i propri sogni. Un laureato non può essere trattato come uno schiavo in un ristorante o in un campo mentre raccogli i pomodori ricevendo due o tre euro all'ora. I nostri giovani meritano rispetto. (Applausi).

Questo Governo deve dimostrare di rappresentare veramente gli italiani. Nell'attuale fase di bisogno, in cui il PIL sta raggiungendo l'11 per cento, bisogna dare non solo un aiuto economico, ma anche un input allo sviluppo del territorio. E invece, con la scusa dei cinghiali, per risolvere un problema vero e concreto, si punta ad allargare le maglie di una legge, la n. 157 del 1992, che prevedeva che le Regioni dovessero farsi carico del piano di selezione e contenimento della fauna selvatica. Vogliamo ricordare che ben 15 Regioni (la maggior parte) sono governate dalla destra e che cosa hanno fatto fino ad oggi per la fauna selvatica? Viene sempre rigirata la frittata. Adesso si è dato il contentino alle lobby dei cacciatori e delle armi facendo credere che si possa sparare in ogni dove e in ogni tempo. Auspico che non sia possibile una cosa del genere. Non posso pensare che si possa sparare nelle aree protette e nei boschi in qualunque stagione dell'anno. Facendo ciò come possiamo parlare di turismo?

Vogliamo parlare di made in Italy: non solo la criminalità rende invivibili le nostre città e i nostri territori, ma aggiungiamo anche lo spauracchio dei piani di abbattimento in ogni periodo, in ogni stagione e in ogni dove. Non credo si possa andare in questa direzione, per cui credo si tratti solo di una marchetta per le lobby delle armi. E continuiamo in questo modo. (Applausi).

Giustamente si parla di made in Italy, di valorizzazione dei prodotti agricoli, di controllo sulle pratiche sleali. Ma poi vedo che sono stati stanziati solo due milioni per il 2023 per aumentare le indennità al personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF), e poi la stessa cifra viene data per aumentare il numero dei dirigenti nel neonato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (il nuovo MASAF).

Mi sembra che si stia facendo di tutto per questi calabroni, che sfondano il diritto a una legislatura e ad una legge che tuteli i cittadini, in un'Italia che dovrebbe essere caratterizzata dalla coesione sociale, in previsione anche del futuro approccio, utile a rappresentare la volontà di mettere in campo quanto serve a creare lavoro e sviluppo. Dopo il Covid-2019, tutti chiedono questo: le aziende, le filiere e i singoli lavoratori.

Non vedo assolutamente tutto questo nella manovra; anzi, si sta facendo tutto il contrario. Vi è uno stanziamento di 25 milioni per il fondo per la sovranità alimentare, tanto sbandierata, ma si tratta di uno spot, in quanto rimanda, per le modalità e i criteri di attuazione, come si legge nel comma 425 dell'articolo 1, a uno o più decreti, quindi senza indicare la tempistica precisa.

Altra goccia sono i 20 milioni per lo sviluppo in agricoltura dell'imprenditoria giovanile e femminile. Diciamo che vogliamo mandare gli italiani a lavorare nei campi, insieme agli immigrati, ma non è stato fatto nulla per implementare quello che dovrebbe essere un lavoro dignitoso.

Vogliamo parlare anche dell'immigrazione, da voi tanto sbandierata? Vogliamo dimenticare che il regolamento di Dublino l'avete voluto voi nel 2008? (Applausi). E adesso la soluzione qual è? Far finta di non volere gli immigrati in Italia? Puntiamo sui controlli, puntiamo sulla legalità. È questo che l'Italia chiede: legalità e promozione.

Voglio sperare, quindi, che si vada al di là di queste bandierine, al di là di tutto. La campagna elettorale è finita, anche da parte nostra. Io non voglio assolutamente questo, ma voglio risultati. Gli italiani ci hanno votato. Siamo qui per questo e quindi dobbiamo portare i risultati utili alle nostre famiglie, ai nostri ragazzi e per il nostro futuro. (Applausi).

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 12,48)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Priamo. Ne ha facoltà.

DE PRIAMO (FdI). Signor Presidente, è la prima volta, come molti colleghi di Fratelli d'Italia e della maggioranza hanno già ricordato, che una legge di bilancio deve essere approvata in tempi così brevi, in considerazione dell'avvio della legislatura, che risale a poco più di due mesi fa.

Eppure, in così poco tempo, il Governo di Giorgia Meloni e la maggioranza che lo sostiene sono riusciti a mettere in campo, nonostante la difficile situazione economica, tra pandemia e conflitto in Ucraina, una manovra che ha un'anima, una manovra che apre un varco e avvia un cammino su molti dei punti programmatici della maggioranza.

Questa è già una importante novità rispetto agli ultimi anni. Non ci sono, infatti, Governi più o meno istituzionali, in cui ognuno può rivendicare ciò che gli interessa e scaricare sulle altre forze politiche ciò che è meno popolare o che meno gli interessa. Noi rispondiamo ad un mandato e ad un programma e sui provvedimenti che votiamo ci mettiamo la faccia, rispondendo al giudizio degli italiani.

Questo disegno di legge di bilancio si pone l'obiettivo di mettere in sicurezza il sistema industriale e di avviare un lavoro finalizzato alla sua crescita e allo stesso tempo interviene, come farebbe un buon padre di famiglia, per aiutare chi ha più bisogno, mettendo in campo misure a difesa delle famiglie e dei pensionati.

Coerenza, chiarezza e lungimiranza sono i pilastri, dunque, di questa manovra: coerenza rispetto agli impegni presi e al mandato ricevuto; chiarezza nel delineare interventi concreti ed immediati e lungimiranza nel gestire con attenzione i conti pubblici, per non pregiudicare obiettivi di medio e lungo termine, che appunto nella manovra sono avviati.

Priorità viene data, come già fatto con il decreto aiuti-quater, agli interventi sulla crisi energetica per imprese energivore e non, con l'aumento delle percentuali del credito d'imposta rispettivamente al 45 e al 35 per cento; ma anche con l'importante aumento della fascia di reddito dai 12.000 ai 15.000 euro dei sostegni per calmierare le bollette.

Ancora, l'aumento delle pensioni minime e gli interventi di sostegno al nucleo familiare, con l'aumento dell'assegno unico e con le nuove norme sul congedo parentale.

Un pacchetto famiglia da un miliardo: così si combatte la crisi della natalità. (Applausi).

La sanità pubblica viene sostenuta con due miliardi: questa è la verità, non le menzogne che vengono ripetute su inesistenti tagli, spesso pronunciate da chi ha pesanti responsabilità per aver messo in ginocchio la sanità italiana. (Applausi).

Altri cardini sono gli interventi sulla tassa piatta per gli autonomi che hanno un fatturato da 65.000 a 85.000 euro. A tale proposito io, che nella mia attività sono sempre stato vicino ai dipendenti pubblici, mi chiedo però dove viva chi non si rende conto che gli autonomi sono stati massacrati dalla pandemia (Applausi) ed hanno bisogno di un sostegno immediato.

Ancora, il taglio del cuneo fiscale del 2 per cento per i redditi fino a 35.000 euro e del 3 per cento per i redditi fino a 20.000 euro è certamente un primo passo, ma importante, che presto incrementeremo ulteriormente.

Questa manovra porta con sé anche l'avvio del principio "più assumi, meno paghi", azzera i contributi per le nuove assunzioni e per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, e anche per l'assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza. A proposito di reddito cittadinanza, questo non viene toccato per chi non ha possibilità di lavorare e per i soggetti fragili. Ma questo, del resto, lo avevamo sempre detto. Però, per chi ha la possibilità di lavorare, per noi la soluzione è creare opportunità di lavoro e non parcheggiare queste persone sui divani. (Applausi). Colleghi 5 Stelle, è il caso che ve ne facciate una ragione.

Sono previsti importanti interventi per il territorio, come quelli per le Regioni e i Comuni colpiti da eventi sismici, finalmente oggetto di interventi organici e sistematici e non di inutili mance, come avveniva spesso in passato. Un altro evento importante sul quale abbiamo presentato un ordine del giorno, approvato in Commissione bilancio sul provvedimento aiuti-quater, riguarda la proroga delle cosiddette occupazioni di suolo pubblico emergenziali nel settore della ristorazione. Si tratta di un provvedimento contestato e contrastato da quello che potremmo definire il partito delle ZTL, un partito un po' radical chic che pensa che possa dare fastidio al cono visivo qualche tavolino e qualche dehors che in questi mesi ha dato ossigeno a un settore anch'esso colpito e massacrato profondamente dalla pandemia. (Applausi).

Fondamentali sono anche i progetti che vengono avviati sul tema infrastrutture a trecentosessanta gradi sul territorio nazionale, per creare collegamenti migliori e colmare quel gap che in molti casi è visibilmente presente, come diceva prima il senatore Rapani. Tra di essi, voglio citare i 2,2 miliardi, stanziati per gli anni dal 2023 al 2032, per finanziare la prosecuzione della metro C nella Capitale, che per inciso la giunta del MoVimento 5 Stelle dell'epoca voleva che si bloccasse al Colosseo. (Applausi). Ricordiamolo a chi parla sempre di lotta all'inquinamento. Questa metropolitana proseguirà invece fino a Roma Nord e collegherà finalmente la Capitale in tutti i suoi punti cardinali, per renderla più moderna e competitiva rispetto alle altre capitali europee.

Abbiamo dunque fatto tutto, colleghi? No, certo che c'è molto da fare, a cominciare dall'attuazione da parte del Governo di alcuni ordini del giorno presentati in particolar modo da noi di Fratelli d'Italia anche qui in Senato, come quello sui crediti incagliati del superbonus, a prima firma del collega Sigismondi, o quello per rivedere e bloccare la norma sul cosiddetto payback sanitario, che rischia di mandare in crisi molte aziende del settore.

Ma oggi abbiamo iniziato un percorso. Abbiamo mosso un passo importante, guardando al bene della nostra Patria, e tanti altri ne faremo, tenendo sempre a mente le parole di Marco Tullio Cicerone: «Salus populi suprema lex esto», legge suprema è il benessere del popolo. Dedicheremo a questo obiettivo il massimo impegno possibile, confrontandoci sempre con le opposizioni, se e quando vorranno contribuire realmente, e non sterilmente, in tal senso. Andremo avanti al fianco di Giorgia Meloni con forza e determinazione nel grande lavoro che sta facendo in nome e per conto del popolo italiano. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scalfarotto. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Signor Presidente, onorevole Sottosegretaria, colleghi, il collega Rapani prima ha detto che da queste opposizioni sono arrivate soltanto critiche sterili e non atteggiamenti costruttivi. Io devo smentirlo davanti a quest'Aula, perché questa opposizione è addirittura andata a incontrare la Presidente del Consiglio per offrire le proprie idee costruttive (Applausi). Erano idee molto costruttive e molto utili per il Paese, ma non sono state affatto prese in considerazione. Di questo prendiamo atto e di questo atteggiamento costruttivo speriamo di vedere di più in futuro.

Quello che dispiace soprattutto è vedere che questo disegno di legge di bilancio, proposto dalla presidente del Consiglio Meloni, è un provvedimento che - come denunciava la stessa Presidente del Consiglio qualche legge di bilancio fa - ha fatto strame della democrazia parlamentare. Noi abbiamo lasciato passare sotto silenzio che il Presidente della Commissione bilancio sia venuto in Aula questa mattina a dire che il provvedimento arrivava in Aula senza relatore. Trovo che sia gravissimo, perché vuol dire che sono state tagliate tutte le procedure (Applausi). Significa che la maggioranza non aveva un accordo politico, perché noi siamo arrivati al 28 dicembre perché in Commissione alla Camera non si sono votati emendamenti per giorni e giorni. Anche qui in Senato stiamo facendo le cose in modo secondo me indecoroso. Il bicameralismo paritario, che abbiamo provato a smontare con la riforma costituzionale un paio di legislature fa, è stato fatto a pezzi di fatto, perché questa Camera non sta esaminando il disegno di legge di bilancio.

È un provvedimento anche molto deludente sul piano strategico, perché da una manovra di bilancio si vede cosa vuole fare un Governo. Vi faccio soltanto due piccolissimi esempi, data l'esiguità del tempo: il primo di cui hanno parlato molto i colleghi è relativo alla sanità. Un collega prima di me ha detto che vi siete fatti carico della sanità stanziando due miliardi di euro. Cari signori, sono veramente bruscolini; quei soldi sono destinati per quasi tre quarti alle bollette e noi sappiamo che se c'è un'emergenza in questo Paese quella è la sanità. Basta leggere i giornali, come «La Stampa» di questa mattina: tre pagine nelle quali ci viene detto, ad esempio, che per avere una mammografia bisogna aspettare due anni. (Applausi). Vuol dire che una donna che toccandosi si accorga di avere qualcosa che non va, se non ha i soldi deve restare per due anni nell'attesa di sapere se ha un tumore, sapendo che dopo due anni quel tumore sarà di fatto non più gestibile. Questo è il disegno di legge di bilancio che ci state presentando e sapete che c'erano 37 miliardi di euro a Bruxelles nel MES (Applausi), dati a condizioni molto meno gravose di quelle del PNRR, che avrebbero risolto tutti i problemi della nostra sanità. Avete fatto ideologia sulla pelle di quella donna che si è toccata e ha trovato qualcosa di strano.

In secondo luogo, abbiamo un problema relativo ai giovani. Sempre leggendo i giornali, segnalo il bellissimo articolo del professor Rosina di oggi: due terzi dei nostri ragazzi tra i venticinque e i ventinove anni abitano con mamma e papà, mentre nel resto d'Europa, nell'Europa settentrionale, sono meno di uno su dieci. Dice Rosina, uno dei più importanti demografi economisti italiani, che la politica dovrebbe aiutare questi ragazzi a diventare adulti e invece che cosa avete fatto? Avete preso una cosa che davamo a tutti ragazzi a diciott'anni, la 18app (Applausi), con la quale finalmente venivano considerati degli adulti capaci di prendere decisioni per sé, decidendo che darete loro quei soldi solo se papà e mamma guadagnano meno di una certa cifra; da soggetti di nuovo a ragazzini che non vengono aiutati a crescere. (Applausi).

Dico un'ultima cosa: guardate che la sicurezza non è soltanto militarizzare le strade, cosa che poi nemmeno riesce. Sono molto vicino al giovane Salvini che è stato protagonista di un orribile caso di cronaca, ma mi sono chiesto se il Ministro dell'interno fosse stato Luciana Lamorgese che cosa sarebbe successo. La sicurezza è anche occuparsi di evitare le recidive e fare in modo che le nostre carceri siano luoghi dove si rieduca il condannato. Ma come si può fare quando voi tagliate 9,5 milioni al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Applausi) e tagliate per il prossimo anno anche 331.000 euro per la giustizia giovanile?

Presidente, sappiamo cosa è successo a Milano e sappiamo quanto bisogno ci sia di fare ciò che dice il ministro Nordio, che noi sosteniamo nella sua visione riformatrice, ma che vediamo avere un principale avversario, che è il Governo in cui è seduto. Come pensate che si possa fare tutto questo? Basta pensare a giovani, donne, sanità e sicurezza e vedrete che questo disegno di legge di bilancio è un disastro e uno sfacelo dal punto di vista strategico. (Applausi). Non eravate pronti - diciamoci la verità - e questo provvedimento lo dimostra. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Paroli. Ne ha facoltà.

PAROLI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghi, utilizzerò qualche minuto per commentare il disegno di legge di bilancio, visto che questo ramo del Parlamento, in verità come accade da più anni, non ha potuto mettere mano al testo del disegno di legge. Ma tant'è. Sappiamo bene che una legge di bilancio come questa, per i tempi e per le coperture in gioco, non poteva che essere così. È una legge di bilancio che si doveva fare e che si doveva fare in questo modo. Lo dicono le cifre: 35 miliardi, di cui 21 per le misure di contrasto al caro bollette.

Nonostante questo, l'opposizione si è persa in critiche che io ritengo totalmente evanescenti, che non aiutano e che rischiano di gettare alle ortiche un clima che in questa Aula, come in quella di Montecitorio, nella scorsa legislatura credo fosse positivo, pur nella diversità. Per quasi due anni e mezzo, infatti, molti provvedimenti, in quest'Aula come a Montecitorio, sono stati approvati dalla quasi totalità dei parlamentari. Ci siamo invece relegati a maggioranza e opposizione: io ti butto addosso questo, tu mi butti addosso quello, questa è la miglior manovra che si potesse fare, questa manovra fa schifo. Addirittura adesso il collega Scalfarotto rimproverava questa maggioranza di non aver utilizzato il MES, in due mesi, quando mi risulta, collega, che lei era proprio al Governo (non soltanto in maggioranza) nell'ultimo anno e mezzo. Forse lì avrebbe dovuto alzare il dito e chiedere di usare il MES; non lo deve dire a noi oggi, doveva dirlo allora. Però tant'è. (Applausi).

L'opposizione si è persa, anche in situazioni che faccio fatica a capire. Sempre dal movimento del collega Scalfarotto arrivavano critiche alla normativa che permette di dilazionare i pagamenti al mondo dello sport, quasi paragonando queste risorse alle risorse che venivano tolte altrove, ad esempio alla 18app. Ma non è così; il mondo dello sport ha avuto un'agevolazione, che chiamare agevolazione forse è anche troppo, perché è una rateizzazione o una dilazione, che io ritengo positiva, per due motivi. Innanzitutto il mondo dello sport può respirare, sia quello professionistico che quello dilettantistico; e capiamo che c'è anche un indotto importante in termini occupazionali. Il mondo dello sport può respirare e lo Stato potrà introitare, con gli interessi, quanto era in dubbio; questa è la verità. Dopodiché qualcuno dice che prima le dilazioni non sono state concesse ai professionisti e agli artigiani. Ebbene ha sbagliato chi precedentemente non le ha concesse; non è sbagliato questo provvedimento, ma ha sbagliato chi prima non ha pensato - e tante volte l'abbiamo detto, anche dalla maggioranza - che il Covid avrebbe avuto uno strascico, per cui tanti professionisti e tanti imprenditori non sarebbero stati in grado di ottemperare a scadenze così perentorie. Per lo Stato forse sarebbe stato meglio incassare dopo che non incassare più; ma queste cose non sono state capite, non sono state comprese.

C'era, però, un clima nella diversità che secondo me va recuperato. Personalmente non credo che tutti vogliamo buttare via la possibilità - su temi fondamentali per il Paese - di decidere e anche di votare insieme. Credo che non lo voglia il Governo e di certo neanche la maggioranza, però non possiamo impiccarci ad ogni cosa per cui cerchiamo il pelo nell'uovo per manifestare un'opposizione a un disegno di legge di bilancio che, sapete bene, colleghi di minoranza, non poteva essere fatta diversamente in questa situazione, ripeto, con le coperture a disposizione.

Noi, colleghi di maggioranza, abbiamo un dovere, perché, certo, per le ragioni che ho già detto, questo disegno di legge di bilancio non ha ancora una visione come quella che vogliamo dare al Governo del Paese, e non ha una strategia adeguata; è un provvedimento dovuto, che non si poteva che fare così. Ha però una direzione, che la maggioranza deve tenere, e guai se non dovesse essere seguita nei prossimi anni. Sì, perché abbiamo cinque anni a disposizione; abbiamo tempo per dare le risposte che ci siamo impegnati a dare al Paese. Abbiamo il dovere di portare questa visione al Governo del Paese perché alcuni temi vengano affrontati in modo trasparente, serio, comprensibile.

Ho sentito anche economisti parlare in quest'Aula precedentemente e sinceramente non si è capito nulla. La questione è molto semplice: il nostro tema è il rapporto debito-PIL. Il debito è altissimo, chi pensa che possiamo ridurre il debito nel breve periodo? Spero nessuno. Dobbiamo aumentare il PIL, e come? Con la crescita. E la crescita come la aumentiamo? Con la ricchezza.

Noi siamo disponibili e determinati a combattere la povertà, ma qualcuno forse ha scambiato la lotta alla povertà con la lotta alla ricchezza. Noi non dobbiamo combattere la ricchezza; dobbiamo aiutare a creare la ricchezza e fare in modo che la ricchezza possa riverberarsi in posti di lavoro, in occupazione, in PIL che sale, perché evidentemente in questo rapporto debito-PIL possiamo operare solamente sul PIL, sperando che si possa crescere, che possa maturare una crescita duratura in grado di cambiare le cifre del Paese. Dobbiamo combattere la povertà? Sì, e - lo ripeto - siamo determinati a farlo, ma non con i sussidi che non possono che essere temporanei, e dobbiamo invece aumentare gli investimenti. È una banale e basilare regola economica: quando gli investimenti privati languono, devono aumentare quelli pubblici, ed è quello che dobbiamo fare con il PNRR, con le opere pubbliche. Per questo abbiamo bisogno di creare lavoro. Lo dico anche alla collega dei 5 Stelle che è intervenuta prima. Io non l'ho capita, perché nella nostra natura la vera umiliazione non è quella di fare anche lavori umili, perché tutti i lavori hanno una dignità. (Applausi). La vera umiliazione è stare a casa a non fare nulla perché nessuno ti cerca e nessuno ti vuole.

Dobbiamo creare lavoro, non distruggere il lavoro, anche perché per tanti ragazzi oggi l'alternativa non è andare a lavorare alla NASA domani, ma crearsi un futuro creando quelle condizioni, fatte anche di esperienze di lavori umili, che portano anche lontano. L'abbiamo visto non solo negli Stati Uniti ma anche nel nostro Paese: partendo da posizioni anche umili si arriva ad avere un ritorno importante anche nella riuscita, ed è questo che dobbiamo creare.

Bene allora i voucher, perché non dobbiamo avere paura del lavoro flessibile: magari è provvisorio ma è lavoro e abbiamo bisogno di lavoro soprattutto in un Paese come il nostro dove il turismo e l'agricoltura possono fare la differenza. Certo, dobbiamo portare a una stabilizzazione, ma questo è un lavoro che dobbiamo creare nel tempo.

La sfida però - questo è il mio pensiero - è ridare respiro e dignità alla classe media; stiamo perdendo la classe media che era la ricchezza di questo Paese. Dobbiamo ricreare la classe media, che è quella che paga le tasse e spesso è esclusa dai servizi.

La sfida è diminuire i depositi bancari e ridare fiducia agli investimenti, immobiliari ed imprenditoriali perché, come sappiamo, anche durante il Covid, per assurdo, sono aumentati i depositi bancari. Questo non va bene. Devono aumentare gli investimenti, non i depositi bancari, perché non è quello che aiuta il Paese. La sfida è fare in modo che chi ha contribuito a costruire questo Paese ed ora è in pensione, non prenda meno di un percettore di reddito di cittadinanza perché non è semplicemente giusto. Oggi la povertà viene creata all'interno di una famiglia di anziani quando ad esempio il percettore di una pensione purtroppo viene a mancare; con la reversibilità se l'altra persona che rimane non ha la casa di proprietà, diventa automaticamente povera. Vogliamo cambiare queste regole e provare ad intervenire perché lo Stato non crei povertà anche dove non c'è? Questo è quello che dobbiamo fare.

Il Governo continui la sua azione con oculatezza e coraggio. Noi di Forza Italia non faremo mai mancare il nostro sostegno, compiutamente e puntualmente, con il desiderio di dare risposte ai nostri concittadini, non solo ai nostri elettori, ma a chiunque in questo momento si trovi in una situazione di bisogno o di volontà di creare qualcosa, affinché non trovi ostacoli, ma uno Stato amico che aiuti chi vuole creare qualche cosa a farlo secondo le regole, le modalità e gli elementi che è possibile dare e che noi possiamo dare. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Testor. Ne ha facoltà.

TESTOR (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, oggi siamo in Aula per discutere il primo disegno di legge di bilancio di questo Governo di centrodestra, che ricordo essere in carica da poco più di due mesi. Ricordo anche la situazione in cui questo Governo si trova a governare, che è di emergenza. Prima il senatore Nicita parlava di come ci siamo trovati in questa situazione ed è giusto ricordarlo. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza dell'anno scorso si discuteva proprio del fatto che le varie situazioni causate dalla pandemia, la questione del caro materie prime e le strozzature del Canale di Suez che si erano verificate avevano portato ad una riduzione del PIL nazionale. Tutto questo con un'inflazione allo 0,6 per cento e un PIL al 6 per cento, in un periodo in cui si stava riprendendo l'economia del Paese che, tutto a un tratto, a causa del caro energia, ha iniziato ad invertire la rotta. Ci troviamo quindi con un'inflazione galoppante all'11 per cento e un PIL che è allo 0,6 per cento e poi vedremo nei prossimi mesi.

La manovra quindi va contestualizzata nel periodo di emergenza che stiamo vivendo. Ricordo che la scelta del Governo è stata quella di utilizzare 21 miliardi, dei 35 complessivi della manovra, per il caro bollette che, sommati a quelli del provvedimento aiuti-quater, consentono di raggiungere i 30 miliardi di risorse che vengono utilizzate per supportare famiglie e imprese. Credo questa sia un'importante scelta politica; essa significa tutelare l'esistente, cercando anche di dare una visione futura e, con i restanti 14 miliardi, voler dare la linea di questo Governo.

Come diceva prima il senatore Nicita, le risorse non sono sufficienti. Certo, sono quelle che abbiamo trovato a disposizione e su queste noi dobbiamo orientare la manovra di bilancio. Questo però non significa non dare un segnale forte ai cittadini che ci hanno scelto ed eletto per governare il Paese e molto probabilmente hanno scelto noi perché le politiche che proponevate voi non piacevano. Ho ascoltato molte critiche da parte delle opposizioni, è stata definita quasi una manovra catastrofica. Dal mio punto di vista è un buon inizio che va incontro alle esigenze dei cittadini. Contiene le misure e le risposte alle lamentele che noi abbiamo raccolto sui territori. Noi siamo presenti infatti sui territori, non sulle piattaforme, non leggiamo su Internet quali sono i problemi dei cittadini, ma ci confrontiamo quotidianamente con loro.

Soprattutto da parte del MoVimento 5 Stelle c'è stata la critica verso la rimodulazione del reddito di cittadinanza. Noi abbiamo sempre detto che quella del reddito di cittadinanza nel periodo pandemico è stata una misura che è servita, perché non si poteva lavorare. Ma adesso il mercato deve riprendere e il Paese deve tornare a crescere, per cui deve rimanere per chi non può lavorare, mentre bisogna cercare di dare lavoro a chi può lavorare.

È proprio il caso di dire che è necessario affrontare il mismatch che si è formato tra offerta e domanda di lavoro e riporto alcuni dati. Secondo il rapporto di Excelsior-Unioncamere, il 60 per cento delle imprese in Italia ha previsto assunzioni, ma il 41 per cento ha riferito di non riuscire a reperire manodopera e parliamo di personale sanitario, professionisti informatici e del settore delle comunicazioni, lavoratori della ristorazione e del manufatturiero.

Un giornale ieri parlava di autotrasporto merci a rischio e di caccia a 17.000 camionisti. Nonostante alcune iniziative di aziende o dei territori che offrono corsi gratuiti per ottenere la patente, c'è carenza di autisti; si introduce così la manovra per incrementare e agevolare le assunzioni. Questo è ciò che vogliamo fare e quindi all'interno delle... (Commenti). Colleghi, sto parlando della manovra e delle agevolazioni che vogliamo introdurre, del lavoro che c'è in Italia (Applausi) e che le persone non trovano, perché non si è fatto niente nel periodo in cui il reddito di cittadinanza è stato mantenuto per cercare di avvicinare i lavoratori all'offerta di lavoro e questa è la situazione che abbiamo ereditato da voi. Questo è il punto. (Applausi).

PRESIDENTE. Senatrice Testor, si rivolga alla Presidenza.

TESTOR (LSP-PSd'Az). In questa manovra introduciamo quindi la decontribuzione per chi assume beneficiari del reddito di cittadinanza, portando da 6.000 a 8.000 euro annui l'esonero contributivo per il lavoro a tempo indeterminato per soggetti fino a trentacinque anni o per donne disoccupate o in difficoltà. In questo modo si vuole dare una base, soprattutto per i nostri giovani in cerca di un lavoro che dia certezze.

Sono state prorogate le misure per lo sgravio fiscale sulla prima casa fino al 31 dicembre. Si è previsto il rifinanziamento con 430 milioni del fondo di garanzia per la prima casa, che è stato prorogato, soprattutto per gli under 36. È stata ridotta l'IVA sui prodotti per l'igiene femminile a favore delle donne - era una misura tanto voluta dalla sinistra, che però non ha mai fatto - nonché su alcuni prodotti per l'infanzia. (Applausi).

Ho sentito critiche sulla sanità. Innanzitutto, come hanno già detto i miei colleghi, c'è stato un incremento di 2 miliardi per gli anni successivi per il Fondo sanitario nazionale. Sono state incrementate le borse di studio per la formazione dei medici di medicina generale, così come sono state incrementate le risorse per l'indennità degli operatori del pronto soccorso.

Voglio ricordare che la sanità era gestita da un Ministro della sinistra che ci ha lasciato in eredità tante problematiche. Una tra queste, forse l'ultima, che in questi giorni anche le Regioni stanno lamentando, è quella del payback, che prevede la restituzione dal 40 al 50 per cento del fatturato negli anni successivi, cui chiedo al Governo di porre rimedio, perché diversamente si arriverebbe alla chiusura delle aziende fornitrici di materiale sanitario, di consumo e salvavita. Questa è l'eredità che abbiamo. Se le aziende fornitrici di materiale sanitario chiudono, rischiamo che non ci siano i prodotti necessari alle nostre aziende sanitarie.

Per quanto riguarda i tagli, ricordo che la sinistra al Governo ha effettuato i tagli sui territori e per fortuna che è intervenuto il Piano nazionale di ripresa e resilienza per ridare dignità anche ai territori di montagna, dove gli ospedali periferici, per volontà dei Ministri che hanno preceduto quelli attuali, dovevano essere chiusi.

Noi continueremo a cercare di garantire i servizi anche ai territori periferici. Importante è anche la misura che prevede la riduzione dell'IVA sul pellet e sul teleriscaldamento, proprio per quei territori di montagna che si trovano ad affrontare spese per il riscaldamento molto alte. Sappiamo che abbiamo tanto da fare, perché abbiamo ereditato misure dei precedenti Governi che ci impongono di stare a testa bassa e di continuare a lavorare per il bene dei nostri cittadini. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lorenzin. Ne ha facoltà.

LORENZIN (PD-IDP). Signor Presidente, devo dire che oggi le parole più ascoltate durante questo dibattito non sono state quelle pronunciate dall'opposizione, cioè sanità, lavoro, tasse, ma l'espressione «a testa bassa», che è diventata l'imperativo del disegno di legge di bilancio all'esame del Senato in questi poche ore di dibattito. È stato detto: andremo avanti a testa bassa, a causa di quello che abbiamo ereditato. Io prendo un minuto, dei dieci in cui parlerò di sanità, per affrontare questa tematica, perché siamo tra di noi, per molti oggi è un giorno non lavorativo, molto meno felice per altri, ma vorrei dire di darci il senso della misura, perché negli ultimi anni, a parte Fratelli d'Italia, al Governo ci sono stati tutti (Applausi): in Governi di salvezza nazionale, in Governi di sicurezza nazionale. (Commenti). Fermi! Stiamo buoni!

PRESIDENTE. Senatore Romeo, lei che è un Capogruppo mantenga l'ordine in Aula. Poi avrà modo di fare il suo intervento.

LORENZIN (PD-IDP). Vorrei dire che non lo rinnego minimamente, perché è valsa la pena essere stati insieme al Governo per affrontare il Covid e il lockdown (Applausi), per andare in Europa e far cambiare il patto di stabilità, per far cambiare le regole di Maastricht e darci la possibilità di spendere più di 100 miliardi per dare risposte alle persone. È valsa la pena stare insieme anche se siamo così differenti e non starei a rinnegarlo ogni cinque minuti, perché vuol dire buttare via il bambinello con l'acqua sporca. Peraltro, l'acqua sporca c'è stata, gli errori sono stati fatti, perché si è dovuto lavorare in emergenza, dare risposte senza un manuale già scritto ma dovendole inventare, crearle, trasformando il Paese, andando in velocità. Sono queste le sfide a cui la classe politica italiana tutta, anche chi stava all'opposizione (e spesso lo ha fatto anche con equilibrio) è stata chiamata a rispondere in questi lunghissimi anni. Le ultime crisi, infatti, sono state quelle del Covid e ora quella della guerra, ma è almeno dal 2010 che questo Paese attraversa una crisi dopo l'altra. L'esempio di questo sono i nostri cittadini, che dopo tanti anni sono stanchi e provati anche psicologicamente.

Vorrei far notare che non siamo entrati in un'età dell'oro, altrimenti non saremmo qui con questo triste disegno di legge di bilancio, probabilmente chiamati tra tre mesi ad una nuova manovra. (Applausi). L'età dell'oro non c'è, prendetene tutti coscienza, perché dobbiamo andare fuori a parlare ai nostri cittadini, ai nostri amici, ai parenti, a quelli che ci hanno votato, a quelli che non ci hanno votato e anche a quelli che non ci voteranno mai per dir loro una cosa: siamo qui tutti per tenere insieme questo Paese, per ricucirlo e non per lasciarlo in una situazione di disperazione, legge di bilancio dopo legge di bilancio. Purtroppo le sfide non sono finite: la pandemia non è finita, non sappiamo cosa succederà in Cina, non è finita la crisi geopolitica, non sono finite le guerre e abbiamo degli anni complessi da affrontare.

Torno allora alla questione iniziale del mio intervento, all'espressione «a testa basta». È vero che 21 miliardi di questa manovra sono vincolati al caro bollette e nessuno ha niente da dire su questo; potremmo parlare degli extraprofitti, ma lo farà qualcun altro dopo di me. Parliamo invece degli altri 14 miliardi, il perimetro del quale il Governo ci ha illustrato il contenuto.

Lo ha detto ai cittadini che poi lo capiranno a breve. Ci ha detto quali sono le sue scelte politiche, qual è la sua visione politica e quello che abbiamo cercato di argomentare in questo mese di dibattito sulla legge di bilancio alla Camera, ma già prima sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza è che rispetto alle sfide e alle trasformazioni la vostra risposta è inadeguata. (Applausi). Non penso nemmeno alla malafede, trovo semplicemente che sia una risposta insussistente. Non si risponde alla prima questione, che è quella dell'inflazione. Potevamo rispondere con il cuneo fiscale, potevamo rispondere con il tema delle pensioni, si poteva rispondere con un sostegno diverso a proposito di incentivi alla crescita e alla produzione e non e si sta rispondendo sulla questione sociale, che in una fase di crisi economica è la prima questione, perché diventa una questione di tenuta del Paese. Quando parliamo di ricucire gli strappi e non di allargarli è perché quando gli strappi si allargano tanto, manca il lavoro, c'è incertezza del futuro e c'è una crisi economica alle porte, quegli strappi diventano delle voragini che non si ricuciono più. E in quelle voragini, in un Paese come questo, non si sa dove si va a finire, si creano incertezza e paura. Il primo elemento di diseguaglianza, quello più forte di tutti, è quello della salute, perché quando si sta male non si può fare proprio più niente, non si può lavorare, non si può accudire la propria famiglia, non si può pensare ai propri figli, alle persone anziane. Siamo tutti nudi davanti alla malattia, non siamo nessuno, ci scopriamo essere fragili, deboli e purtroppo soli.

Ho sentito l'intervista del ministro Schillaci di questi giorni. Ministro, non si fa aiutare, ma si faccia aiutare dall'opposizione. (Applausi). Stia a sentire quello che le dicono gli ordini professionali, le associazioni, le società scientifiche. Tutti le stanno dicendo che in questa legge di bilancio lei non ha combattuto per i miliardi necessari a garantire la stabilità di questo fondo sanitario nazionale, cioè della sanità pubblica e privata, tutta - io ce la metto tutta la sanità - quella che dà assistenza ai nostri cittadini. Non ci sono le risorse per fare quelle riforme di cui tutti quanti per due anni e mezzo di pandemia ci siamo riempiti la bocca. La riforma del personale, le assunzioni, la ricerca, l'investimento sul capitale umano, i livelli essenziali di assistenza, il nomenclatore tariffario: è tutto fermo al palo. In questa condizione - lo dico senza giacca politica, credetemi - il Sistema sanitario nazionale italiano rischia di fare la fine che ha fatto qualche anno fa quello inglese. Siamo in una situazione difficilissima, tra medici, infermieri, operatori sanitari che andranno in pensione nei prossimi due anni, quelli che se ne stanno andando via in altri Paesi, i giovani e quelli che hanno deciso di lasciare prima il posto di lavoro perché non ce la fanno più dopo due anni e mezzo di Covid. C'è una condizione che si chiama burnout: le persone che stanno in corsia da due anni e mezzo ventiquattro ore su ventiquattro senza ferie, con i morti, in situazioni difficili, non ce la fanno più, perché il Servizio sanitario nazionale sta sulle spalle degli uomini e delle donne che ci lavorano, che non sono macchine, non sono numeri della Ragioneria dello Stato, sono esseri umani, sono persone con aspirazioni, prospettive, paure, ansie. Sulle persone si costruisce il Servizio.

In questi anni abbiamo aumentato il fondo perché siamo riusciti a rompere il Patto di stabilità, perché siamo riusciti ad agire tutti insieme sulle questioni legate a Maastricht, altrimenti non avremmo avuto i 10 miliardi in più che abbiamo avuto in questi anni, ma nel 2025 il Fondo sanitario nazionale sarà al 6,1 per cento, il prossimo anno sarà tra il 6,3 e il 6,5. Sono numeri insussistenti. Tutti i Paesi europei hanno aumentato lo stanziamento, non i fondi straordinari, non le risorse del PNRR, non quelle del MES, ma i fondi ordinari di finanziamento del sistema.

È quello che manda avanti la macchina, con cui paghi gli stipendi, con cui garantisci i LEA, con cui fai assistenza nelle Regioni. A noi mancano, rispetto alla media dei Paesi europei, 12,7 miliardi. Rispetto a questi 12,7 miliardi che ci mancano, nessuno pensa che, oltre i 14 miliardi, il Governo doveva metterne 12,7. Bisogna avere, però, un piano pluriennale che ci porti stabilmente sopra il 7 per cento del PIL e che, in termini assoluti, ci dia quei 5 miliardi che ci permettano di fare queste cose in sicurezza. Non sono le cifre e le risorse per le bollette, per l'inflazione, che qui arrivano solo a quattro mesi, ma risorse che ci permettano di riorganizzare il sistema. Qui non ci sono! Non ci sono! E non lo dice Beatrice Lorenzin, ma lo dicono tutti gli osservatori di economia sanitaria: italiani, gente libera, gente che ha votato centrodestra, altra gente che stava sul palco insieme alla Meloni. Dicono tutti la stessa cosa.

Allora ascoltiamolo questo grido d'allarme; ascoltiamolo! Se non volete dare retta all'opposizione, non importa. Votiamo i vostri emendamenti. Li voto io i vostri emendamenti, se sono quelli giusti per mettere in sicurezza il Servizio sanitario nazionale. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Castellone.

Prima di dare la parola alla senatrice, comunico che, dopo questo intervento, che vi prego di ascoltare in Aula, faremo una sospensione di un'ora dei nostri lavori, per riprenderli orientativamente intorno alle ore 14,40.

Ha dunque facoltà di intervenire la senatrice Castellone.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, dopo la pandemia, con questa guerra e la crisi energetica, i divari sociali e le disuguaglianze nel nostro Paese sono certamente aumentati.

Quindi, viviamo in un Paese disuguale; un Paese disuguale perché abbiamo oltre cinque milioni di persone che vivono in povertà assoluta. Povertà assoluta vuol dire che a queste persone manca il necessario, non il superfluo. Sono persone che non possono mangiare un secondo piatto, che non possono pagare una visita specialistica o accedere alle cure dentistiche; sono persone che non hanno il riscaldamento o spesso non hanno un tetto sotto il quale vivere.

L'ultimo rapporto di Save the Children dice che sono 1,4 milioni i bambini e i ragazzi che vivono in povertà assoluta. Per un bambino, vivere in povertà assoluta significa andare a scuola con un grembiule rattoppato, non andare a una festa di compleanno perché non ha gli indumenti adatti o perché non può pagare la quota per il regalo. Per un bambino e per un ragazzo vivere in povertà assoluta significa partire da un gradino più basso rispetto ai suoi coetanei. Viviamo in un Paese disuguale perché sono oltre quattro milioni i lavoratori poveri, che guadagnano 2 o 3 euro l'ora. I lavoratori precari sono oltre tre milioni e l'ultimo rapporto del Ministero del lavoro dice che, dei nuovi contratti, il 13 per cento dura un solo giorno e solo lo 0,5 per cento supera un anno di durata. Spesso a pagare i costi di questo lavoro così precario e così sottopagato sono soprattutto i giovani, che infatti lasciano il nostro Paese per non farvi più ritorno. Sono oltre 120.000 i giovani che vanno via ogni anno, giovani che spesso sono altamente formati, anche dottori di ricerca. Noi spendiamo 400.000 per formare un dottore di ricerca e poi solo uno su tre continua a lavorare in questo Paese. Sono investimenti che regaliamo agli altri Paesi. (Applausi).

Viviamo in un Paese disuguale perché disuguale è l'accesso ai servizi e alle cure sanitarie. Ci sono Regioni in cui le liste d'attesa, come abbiamo detto spesso stamattina in Aula, sono lunghe mesi: le liste per gli interventi chirurgici e per le visite specialistiche. Ci sono Regioni o aree del Paese in cui non ci sono reparti di terapia intensiva infantile; così, la vita di un bambino che nasce in quella Regione vale di meno della vita di un bambino che nasce altrove.

Viviamo in un Paese disuguale perché ci sono Regioni in cui non ci sono trasporti locali; eppure la mobilità sostenibile è totalmente sparita dall'agenda di questo Governo, che continua a parlare solo di ponte sullo Stretto.

In un momento in cui il Paese è disuguale, cosa dovrebbe fare allora una politica giusta e oculata? Dovrebbe lavorare per unire. In un momento in cui il tessuto sociale è totalmente disgregato, la politica giusta dovrebbe lavorare per supportare intanto chi è più in difficoltà. E chi è più in difficoltà? I pensionati con le pensioni minime, i malati di malattie croniche e oncologiche, i giovani che non trovano lavoro, le madri e i padri di famiglia che non riescono a conciliare la vita lavorativa con la vita familiare. Invece, questo Governo e questa politica stanno facendo tutt'altro, perché in realtà è proprio nella legge di bilancio che si definisce la linea politica di un Governo. La legge di bilancio è il provvedimento in cui il Governo, tra l'altro, decide in che modo usare i soldi che provengono dalle tasse dei cittadini. Questa legge di bilancio fa il contrario di ciò che andrebbe fatto, perché toglie a chi è più debole, ai pensionati, ai disoccupati, ai giovani, alle imprese che sono sommerse dai costi dell'energia e dagli aumentati costi delle materie prime. E regala invece a chi già ha: regala agli evasori, che possono andare in giro con i malloppi da 5.000 euro; alle lobby, ai grandi colossi energetici, al settore farmaceutico che non è stato in alcun modo tassato.

In questa legge di bilancio che volete proporre come nuova, in realtà la ricetta è sempre la stessa: quella dei Governi di centrodestra che tagliano la spesa pubblica, tagliano alla scuola e alla sanità. I tagli alla cultura, all'istruzione, all'università, alla ricerca sono evidenti a tutti, ma per coprirli addirittura avete provato a dare la colpa ai giovani, che dovrebbero accontentarsi di fare un lavoro che non è quello dei propri sogni. Allora vi dico - mi rivolgo a chi ci ascolta e a chi è in quest'Aula - che dal primo giorno di questa legislatura mi batto invece perché tutti i giovani possano continuare ad ambire di fare il lavoro dei propri sogni (Applausi) e possano lavorare per realizzare il proprio sogno, per mettere a frutto il proprio talento. Tutti, prima di arrivare alla realizzazione professionale, abbiamo fatto dei lavori che non erano il lavoro dei nostri sogni. Mi sono laureata in medicina con le borse di studio, mio padre era un artigiano e quando sono andata negli Stati Uniti avevo una borsa di dottorato di ricerca che mi permetteva a stento di pagare l'affitto. Però i miei genitori mi hanno sempre spinta affinché continuassi a perseguire il mio sogno. Quello che la politica e il Governo dovrebbero fare per i giovani del nostro Paese è ciò che fanno i genitori per i propri figli, cioè spingerli a non mollare, ad andare avanti, a perseguire il sogno che hanno (Applausi), non ad accontentarsi.

In questa legge di bilancio tagliate alla sanità, l'hanno detto in tanti. Siamo tornati ad investire in sanità meno di quanto si investiva nel periodo prepandemico: 6,2 per cento del PIL rispetto al 6,4 per cento del 2019. Ma non abbiamo fatto tutti una campagna elettorale promettendo di incrementare la spesa sanitaria all'8 per cento del PIL come gli altri Paesi europei? Sì, l'abbiamo detto tutti in campagna elettorale, ma si sta facendo l'opposto. Non c'è nulla per il personale sanitario: li abbiamo chiamati eroi per tre anni, quindi si aspettavano delle risposte. Non c'è nemmeno quell'indennità per gli operatori del pronto soccorso che pure era stata annunciata dal Ministro della salute. Così come erano stati annunciati 10 milioni per il piano oncologico. I Ministri non conoscevano ciò che è scritto nel disegno di legge di bilancio: anche questo credo che sia successo per la prima volta quest'anno.

Noi, Presidente, avevamo provato a lavorare in maniera costruttiva e a fare delle proposte. Avevamo proposto un fondo per istituire il salario minimo, per aiutare le imprese a far partire il salario minimo; avevamo proposto il raddoppio della rivalutazione delle pensioni e il raddoppio del taglio del cuneo fiscale. Vi avevamo anche detto da dove prendere altre risorse, estendendo la tassazione degli extraprofitti al settore farmaceutico e assicurativo, andando a colpire quei sussidi ambientalmente dannosi che cubano ogni anno 21 miliardi. Non ci avete ascoltato.

Avete preferito l'austerity in un momento in cui è sospeso il Patto di stabilità e sicuramente si poteva essere più coraggiosi. Ci state accompagnando alla recessione, come previsto dal Fondo monetario internazionale e come ammesso dallo stesso ministro Giorgetti, che stima al massimo una crescita dello 0,6 per cento. Avete anche provato ad introdurre il condono per i reati fiscali, nonostante la grandissima questione morale aperta in questo momento anche per ciò che sta avvenendo al Parlamento europeo. (Applausi).

Ma noi, Presidente, faremo di tutto per continuare ad essere il baluardo dei cittadini in quest'Aula e per allontanare il Paese dal precipizio verso il quale ci state spingendo, mettendo innanzitutto in sicurezza la parte più debole e più fragile del Paese e lavorando per ridurre le disuguaglianze. (Applausi).

PRESIDENTE. Colleghi, facciamo una breve sospensione per riprendere i nostri lavori alle ore 14,30.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 13,37, è ripresa alle ore 14,30).

Riprendiamo i lavori.

È iscritto a parlare il senatore Castelli. Ne ha facoltà.

CASTELLI (FdI). Signor Presidente, nell'attendere qualche collega che magari potrà essere qui con noi per condividere alcune riflessioni, nell'ascoltare il dibattito di questa mattina, mi sono tornate alla mente le parole di Karl Popper, il grande filosofo austriaco che diceva che la fondatezza di una tesi dipende dalla sua capacità di superare i tentativi di confutazione. Mi sono messo allora ad ascoltare i colleghi, per capire cosa confutano di quello che il Governo Meloni in questi sessantatré giorni ha messo in piedi.

La prima critica, la prima ipotesi praticata era: scasseranno i conti dello Stato. Da questo punto di vista, mi pare che questo primo tentativo di confutazione non c'è, visto che l'Unione europea, come è noto, ha asseverato come perfettamente compatibile e corrispondente ai principi europei la nostra manovra. La seconda confutazione era: sono degli impresentabili e in Europa saranno trattati da paria. In realtà abbiamo visto, all'esito dell'ultimo Consiglio europeo, che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata determinante nello sblocco della non secondaria questione che risponde al nome di price cap, intervenendo e superando alcune delle osservazioni critiche che venivano da Paesi a guida conservatrice. Ma, ancor di più (se n'è parlato pochissimo), il Presidente del Consiglio, forte della legittimazione che le proviene dal fatto di essere una leader di un partito europeo, quello dei Conservatori e riformisti, è stata decisiva nel raggiungere l'accordo sulla minimum tax, di cui nessuno parla. Si tratta di quello strumento che evita i cosiddetti paradisi fiscali in quegli Stati europei che pure, dal punto di vista della fiscalità, hanno un grado di cedevolezza diverso (per così dire). Era abbastanza contraria la Polonia, ma siamo riusciti anche in questo.

L'ultimo tentativo di confutazione era quello di chi ci diceva: litigheranno su tutto. Come le streghe di Macbeth, che auspicano e profetizzato il futuro che loro vogliono che si crei, hanno cominciato a dire cose che in realtà, mi pare, nel corso di questa non facilissima sessione di bilancio, hanno portato anche a dei miglioramenti della manovra in sede di lettura presso la Camera dei deputati, di cui dirò a breve. Quindi, questo primo range di confutazioni, con buona pace di Karl Popper, penso che siano state brillantemente superate. (Applausi).

C'è poi un'altra cosa, più importante (lo dico alla senatrice Furlan). La seconda matrice di critiche è quella di chi ci rimprovera di non aver risolto, in sessantadue giorni, i problemi che si sono affastellati in Italia nei precedenti sessantadue anni. (Applausi). Da questo punto di vista, mi dispiace che non ci sia Beatrice Lorenzin, perché paradigmatica è la questione della sanità. Al di là delle facezie, tutti noi sappiamo - l'ha detto anche il senatore De Priamo - che salus publica suprema lex. Però dobbiamo anche ricordare ai nostri colleghi dell'opposizione che, secondo la fondazione GIMBE (che non è sospettabile di tentazioni sovraniste), il periodo in cui si è verificato il maggior definanziamento del Servizio sanitario nazionale, per una cifra, non secondaria, pari a 37 miliardi, è quello che corre tra il 2012 e il 2019. (Applausi).

C'è qualcosa che non quadra; lo dico alla senatrice Lorenzin, che non deve fare come chi magari predica bene e razzola male e omette di dire che, anche nel DEF di Draghi dell'aprile 2022, si teorizzava la necessità di ridimensionare la spesa sanitaria. Io leggo e prendo per buono, ovviamente, perché si trova negli annali di questo ramo del Parlamento, quello che la maggioranza di allora dichiarava: nel 2022 è previsto un ridimensionamento della spesa sanitaria che proseguirà anche nel triennio successivo, per effetto del progressivo esaurimento delle misure emergenziali dovute al contrasto della pandemia.

Colleghi senatori, con quale faccia ci venite a dire che abbiamo fatto qualcosa di diverso o di peggio nel momento in cui "carta canta e villan dorme"? (Applausi). Sono i dati di questa manovra: oltre ai due miliardi in più che ha inserito il precedente Governo (qualcosa hanno fatto in più e in meglio), noi inseriamo 2,1 miliardi in più per il 2023, 2,3 miliardi - se non vado errato - nel 2024 e 2,6 miliardi nel 2026. Bastano? No, sicuramente no, però da questo punto di vista, si contesta la nostra azione che è comunque limitata e perimetrata da quelle che sappiamo essere le contingenze di una guerra che non è alle porte, ma è in Italia, perché questo è il tema che forse a qualcuno sfugge.

Già sappiamo, dalle reazioni che l'Unione... la Russia - per me negli atteggiamenti rimane sempre quella di una volta! - sta producendo, che è un tipo di guerra che ha condizionato, certo, anche quello che facciamo, ma nella sanità questa è la realtà: 7,6 miliardi in più che abbiamo aggiunto a quello che, invece, era un programma, una traiettoria che la precedente avventura-vicenda governativa aveva teorizzato di ridimensionare.

Sono fatti importanti e significativi che devono portare anche la nostra discussione ad essere più razionale e anche più vicina ai princìpi di confronto dialettico che vedo essere spesso vulnerati e compromessi da chi disconosce il fatto che noi, come dice il Censis, abbiamo preso in eredità un'Italia malinconica - questo è stato l'aggettivo utilizzato - ma che oggi, anche se può non essere motivo di entusiasmo per qualcuno, fa registrare indici di fiducia delle imprese e della famiglia abbondantemente in ripresa, che sono molto superiori anche a quelli che si registravano nel periodo del cosiddetto Governo dei migliori. (Applausi).

Da questo punto di vista abbiamo fatto un ragionamento e abbiamo dato luogo - lo diciamo senza enfasi, senza gonfiare il petto, perché sappiamo tutti che si deve e si può fare di più e di meglio - a una manovra che sicuramente può essere definita realista e realistica proprio perché sappiamo che la cosa che morde le carni del tessuto produttivo e delle famiglie italiane è il caro bollette.

Colleghi, due giorni fa è stata registrata una situazione gravissima e senza precedenti in Italia: per la prima volta nel 2022 si sono ridotti di 50 miliardi i risparmi degli italiani perché si sono utilizzati i risparmi per il caro bollette.

Sappiamo cosa significhi il risparmio per l'Italia: era un'indicazione che non potevamo non considerare prioritaria e che si aggiunge a una manovra che noi riteniamo prospettica. Nella manovra, infatti, che piaccia o no, ci sono tutti i punti che rappresentano l'inizio dei cantieri che noi abbiamo reso oggetto di un patto con gli italiani che parla, sì, di un'azione - lo ridico pensando anche a chi ha avuto una precedente vita nel mondo sindacale - che, su 15 miliardi disponibili, a parte il caro bolletta, dedica più di 4 miliardi per il cuneo fiscale: non è pochissimo!

Il fatto che nel dibattito parlamentare alla Camera si sia portato dal 2 al 3 per cento il livello di cuneo fiscale che tagliamo per i redditi fino a 25.000 euro è costato 600 milioni; mi pare che non siamo rimasti sordi rispetto a una valutazione oggettiva che, però, si scontra contro quelli che una volta Claudio Cerasa chiamava le catene della sinistra, alcuni rituali ossessivi che sono più forti di loro, devono riemergere. Uno di questi rituali ossessivi, una delle catene della sinistra è l'ossessione contro le partite IVA. (Applausi).

Ancora siete ossessionati dalle partite IVA quando, anche volendo fare un discorso a spanne, che mi ripugna, perché non si dovrebbero valutare i diritti e le aspettative sulla base delle centinaia di milioni che si mettono in campo, il passaggio della flat tax da 65.000 a 85.000 euro, caro Licheri, cuba poco più di 200 milioni, e abbiamo visto che invece 4 miliardi giustamente e correttamente li abbiamo messi sul cuneo fiscale.

Non facciamo bilancini fra le disperazioni, perché abbiamo bisogno di ricordare e riportare la mente quello che diceva Menenio Agrippa, nel famoso apologo, ovvero che tutti gli arti, tutte le componenti, tutte le parti di un sistema sono utili e necessarie ad arrivare, anche a rischio dell'impopolarità.

Solo i falsi profeti vogliono piacere a tutti, e noi non abbiamo avuto alcun tipo di tentennamento nel dare corso a quella scelta politica di superare il reddito di cittadinanza.

Riteniamo il reddito di cittadinanza un cocktail di cianuro velenoso (Applausi), perché innanzi tutto mette sullo stesso piano chi può lavorare e chi non ha la possibilità di farlo. Innanzi tutto perché - dati alla mano della Caritas, e non di Fazzolari o del gruppo studi di Fratelli d'Italia - oltre metà dei poveri italiani non percepisce il reddito di cittadinanza e la metà dei percettori del reddito di cittadinanza non è povera.

Questa è una situazione che noi abbiamo voluto associare ad un piccolo particolare, che tutti coloro i quali ci richiamano alla legalità, alla necessità di superare l'evasione e quant'altro dimenticano di dire: in questi tre anni così radiosi e progressivi si sono registrate circa un milione di domande revocate e decadute perché anche questo è stato il reddito cittadinanza, uno strumento per molti fraudolento, per diseducare. Concludo soffermandomi su ciò che diceva Scalfarotto; ho seguito e leggo il professor Rosina molto attentamente, però su una cosa non siamo d'accordo. Io credo che ai ragazzi che dobbiamo in qualche modo stimolare, far nascere in loro la voglia di fare e di rendersi indipendenti dalle mamme un po' oppressive, non possiamo dare i bonus, non possiamo dare i regali. Noi dobbiamo fare in modo che essi possano avere quegli occhi di tigre che comportino la possibilità di fare più e meglio. (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Ha concluso. Ha detto che non hanno bisogno di bonus. Abbiamo sentito.

È iscritto a parlare il senatore Verini. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, la manovra, come già detto ampiamente dai colleghi del PD e anche da altri dell'opposizione, è molto deludente e per noi anche rischiosa per il Paese. Voglio affrontare brevemente la parte che riguarda la giustizia, a nostro giudizio anch'essa molto coerente con l'insieme della manovra perché contiene delle risposte sbagliate, inadeguate ed inefficaci a un settore che invece richiederebbe ben altri interventi.

Negli ultimi anni c'erano stati aumenti di risorse nel campo della giustizia: assunzioni, investimenti nel digitale, nella tecnologia, nelle sedi giudiziarie e nell'edilizia carceraria. Bene, queste cose le avevamo messe per oltre tre miliardi e mezzo nei Governi da noi sostenuti ed era l'investimento più significativo degli ultimi venti anni nel campo della giustizia. Erano e sono state inserite nel PNRR, ma, a parte le vostre risposte sbagliate che la manovra contiene in questo campo, anche i progetti inseriti nel PNRR sono a rischio perché anche da parte vostra le riforme rischiano lo stop perché anche da parte vostra, Dio non voglia, rischiamo di perdere i fondi del PNRR. Noi pensiamo invece, al contrario, che ci sia bisogno di più assunzioni e di più investimenti. Pensiamo, in generale, che sia giunto il momento di applicare le riforme che nella scorsa legislatura sono state approvate; quella del penale, quella del civile, quella ordinamentale e non quello di boicottarle o rinviarle. Pensiamo sia il momento di applicare i contenuti più innovativi, anche se certamente limitati, di quelle riforme e non quello di riaprire guerre sbagliate, anacronistiche e pericolose tra politica e magistratura. Questo vale in generale negli uffici giudiziari e nelle politiche per la giustizia.

Parliamo però anche della questione delle carceri; siamo davanti a situazioni veramente estreme. Abbiamo quasi 5.000 detenuti in più della capienza ordinaria, il 114 per cento di presenze rispetto alla capienza ordinaria. Eppure davanti a tutto questo, che cosa prevede la manovra? Tagli al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Ciò significa meno polizia penitenziaria, meno figure professionali di mediatori culturali, di psicologi che possono contribuire a rendere il trattamento più umano, più civile e teso al recupero, al reinserimento sociale. Nel 2023 sono 10 milioni in meno; 15 milioni calcolati dalla manovra nel 2024, 11 milioni nel 2025. È una retromarcia rispetto alle pur limitate - lo ammettiamo - iniziative prese negli anni scorsi, che comunque andavano nella direzione di considerare il carcere, da un lato, come extrema ratio, ma, dall'altro, come elemento di lavoro sociale, di recupero e reinserimento. Badate bene che quando un detenuto o comunque uno che ha scontato una pena, esce recuperato e riabilitato poi non torna a delinquere. Investire in umanità significa anche investire nella sicurezza di tutti. (Applausi). Eppure ci sono meno investimenti sugli spazi dedicati al trattamento e il freno ai programmi dell'esecuzione penale esterna, in collaborazione con le autonomie locali e tante associazioni.

Anche questa è una direzione sbagliata, è veramente una retromarcia, la più grave di tutte e ne abbiamo parlato anche ieri sera. Do atto al sottosegretario Delmastro Delle Vedove di aver manifestato ieri sera in Commissione un'apertura su questo, anche se in ogni caso l'apertura non basta.

Pensiamo che sia vergognoso e un vero scandalo il fatto che per alcune centinaia di detenuti, che ormai da due anni escono la mattina dal carcere e vanno a lavorare e che, a causa del Covid, giustamente non tornano a dormire in carcere, non si sia prevista una proroga a partire dal 1° gennaio. (Applausi). Questi detenuti stanno facendo lo sciopero della fame; i garanti dei detenuti e i direttori delle carceri si sono appellati al Ministro. Avete però rifiutato di prorogare questa possibilità dal prossimo 1° gennaio. Non è stata violata nessuna norma; sono detenuti in semilibertà, quindi già avviati e forse verso l'approdo di un percorso di recupero. Nonostante questo, con crudeltà e noncuranza - le due cose stanno insieme - è stata adottata questa grave misura.

Vengano dunque dimostrate con i fatti le aperture che ci sono state ieri sera da parte del Sottosegretario.

Infine, c'è poco e niente sul contrasto alle mafie: pochi finanziamenti all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e alla DIA.

Voglio chiudere il mio intervento impiegando il poco tempo che mi è rimasto per dire che una manovra è stata raramente così pasticciata. È vero, non avete battuto il record dell'approvazione all'ultimo miglio, perché qualche volta abbiamo approvato la legge di bilancio il 30 dicembre, ma avete battuto il record dei pasticci: 44 bocciature della Ragioneria generale dello Stato (Applausi), emendamenti approvati senza copertura e qualche tono verso l'opposizione veramente sgradevole.

Ve lo voglio ricordare: avete vinto le elezioni con 12 milioni di voti, legittimamente contro i 14 delle opposizioni e i 18 milioni di astensionisti, ma avete vinto le elezioni, siete al Governo, non avete preso il potere. Questo non dimenticatelo mai.

Ho sentito prima ricordare da Castelli Menenio Agrippa. Io voglio chiudere con Pericle e il discorso agli ateniesi, quando Pericle diceva che ad Atene il Governo favoriva i molti invece dei pochi e per questo veniva chiamato democrazia.

La manovra, però, va in direzione opposta. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lombardo. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (Az-IV-RE). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, gentile Sottosegretaria, siamo giunti qui in Aula il 28 dicembre per l'approvazione della legge di bilancio, la più importante legge economica dello Stato italiano. Si chiama manovra perché deve indicare una rotta, una destinazione, un orizzonte, che si determina con una serie di misure con le quali si mette in azione la macchina dello Stato.

Non voglio soffermarmi sul fatto che si sia arrivati solo adesso a votare su questa manovra; tutti gli interventi delle opposizioni che mi hanno preceduto hanno giustamente sottolineato questo. Voglio però segnalare che proprio ieri in quest'Aula il Presidente del Senato ha ricordato una data importante per tutti noi, il 27 dicembre: il 27 dicembre di settantacinque anni fa nasceva la nostra Costituzione (Applausi), la cornice giuridica e valoriale nella quale tutti ci riconosciamo come comunità.

Signor Presidente, ho una parola per descrivere la data di ieri, una parola che in questi giorni è stata utilizzata in maniera impropria. Questa parola è «radice», perché la nostra Costituzione è quella radice vera, autentica e profonda che non gelerà mai e lo dico oggi, 28 dicembre, data del ricordo dell'uccisione dei fratelli Cervi. (Applausi).

Quella radice ci chiede di rispettare la democrazia nella forma e nella sostanza, cosa che noi non facciamo più da tanto tempo, da quando tutti i Governi - non solo il Governo Meloni - hanno cominciato ad abusare della decretazione d'urgenza e del voto di fiducia, infischiandosene dei moniti della Corte costituzionale e trasformando il bicameralismo in un monocameralismo di fatto.

Quest'anno toccava a noi esaminare il disegno di legge di bilancio di sfuggita; non che i colleghi della Camera abbiamo avuto chissà quale tempo per vederla per bene, ma l'anno prossimo toccherà a noi e bisognerà esaminarla in maniera fugace. Allora, signor Presidente, delle due l'una: o rinunciamo a blindare la discussione dei testi di legge più importanti col voto di fiducia, oppure ci prendiamo il tempo necessario, la cura, la perizia di discuterli sul serio in Commissione, prendendoci il tempo che ci serve, altrimenti facciamo prima a prendere atto che il monocameralismo forzato è la realtà dell'Italia di oggi. (Applausi). Infatti, stare in mezzo significa non decidere e le cose che non si scelgono, in politica come nella vita, hanno un costo e quello che noi paghiamo per questa mancata scelta è alto: ridurre un parlamentare ad un notaio, ad un passacarte, a un burocrate. Non si tratta di difendere il nostro o il vostro emendamento, ma le prerogative del Parlamento e della funzione parlamentare. Nessuno di noi vuole portare il Paese all'esercizio provvisorio, ma nessuno qui è disposto ad accettare la provvisorietà della funzione parlamentare che si manifesta nel potere di indirizzo e di controllo del Parlamento nei confronti del Governo, non dimentichiamocelo mai. (Applausi).

Ciò premesso, andando nel merito, condividiamo alcune misure del presente disegno di legge di bilancio: sono talmente poche che posso citarle, anche per far capire che il Governo ha fatto cose positive e noi non abbiamo alcun imbarazzo a ricordarle e a sottolinearle. Penso alla proroga sul tema dei costi dell'energia, all'abbattimento dell'IVA al 5 per cento per i prodotti di igiene femminile o per l'infanzia; penso alle misure, ricordate prima, per aiutare i giovani under 36 a trovare casa; penso alla proroga per la detrazione dell'abbattimento delle barriere architettoniche, a quella sui dehors, alla proroga della misura sull'incremento dell'indicizzazione delle pensioni. Però mi fermo qui, perché le buone notizie terminano.

Al presente disegno di legge di bilancio manca l'orizzonte, manca la prospettiva, la visione. (Applausi). Questa non è una manovra finanziaria, ma una nota trimestrale di impegni di spesa pubblica. (Applausi). Tra tre mesi ci ritroveremo qui a parlare della necessità di misure aggiuntive e a quel punto non avremo più l'alibi dell'esercizio provvisorio, perché si dovrà discutere in merito.

La presidente del Consiglio Meloni nel suo discorso di insediamento ha citato molto enfaticamente l'immagine dell'Italia come di una bellissima nave, ma con questa manovra finanziaria la nave Italia non avrà una direzione che indica una rotta; con questo disegno di legge di bilancio la nave Italia tira il freno a mano, perché sceglie il galleggiamento. Non ci sono risorse per la sanità e per l'istruzione; non ci sono risorse, se non pochissime, per ridurre il cuneo fiscale; non ci sono risorse per i piccoli Comuni in difficoltà; non c'è una politica industriale, né investimenti sulla crescita. Vi avevamo detto di ripristinare il piano industria 4.0 e di estenderlo agli investimenti sulla transizione ecologica, ma lo avete rimesso solo sull'agricoltura. (Applausi). Vi avevamo detto di non prendere tempo sui crediti fiscali incagliati, di utilizzare la compensazione degli F24, di cancellare la politica del bonus ma di agganciare gli interventi di efficienza energetica e di consolidamento antisismico alle normative europee che richiedono di riqualificare il nostro patrimonio pubblico e privato entro il 2030. Niente. Vi abbiamo detto di introdurre un reddito minimo garantito sul modello del reddito di inclusione (REI) e vi abbiamo suggerito come realizzare un pezzo di politica attiva del lavoro, che è il tassello mancante della vostra revisione del reddito cittadinanza in senso punitivo per i percettori. Vi avevamo chiesto di trasformarlo in senso positivo, perché possano trovare un lavoro che significa dignità prima ancora che reddito. (Applausi). Vi avevamo chiesto di estendere l'erogazione del reddito minimo a quanti svolgevano un corso di formazione professionalizzante nel istituti tecnici superiori (ITS) e nell'Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). Significa dire a una persona che tra sette mesi rischia di perdere il reddito se non si dà da fare, se non si iscrive a un corso professionalizzante individuato dallo Stato sulla base delle richieste delle imprese che cercano lavoro e all'esito del quale le imprese si impegnano ad assumerlo.

Allora lo Stato è pronto ad erogarti il reddito, anche oltre i sette mesi, finché non prendi il titolo. Sarebbe stata una misura di buonsenso rivolta ai giovani under 35. In Italia ci sono 260.000 diplomati, ci sono 60.000 laureati che sono occupabili. (Applausi). Niente, non ci avete dato ascolto. Abbiamo provato ad offrirvi una leale collaborazione, pur dai banchi dell'opposizione, pensando ai tanti problemi da risolvere, ma dobbiamo prendere atto che voi il confronto nel merito non lo volete. Credo che questo sia l'errore strategico più grave che state compiendo. Avete vinto perché avete fatto credere agli italiani di essere diversi, di essere alternativi, di essere migliori di chi vi ha preceduto. Ebbene, sapete cosa vi dico? State dimostrando, in questi due mesi di Governo, che non siete affatto né diversi, né migliori di chi vi ha preceduto. (Applausi). Quando gli italiani apriranno la legge di bilancio e non troveranno quello che gli avete promesso e vedranno che vi siete comportati allo stesso modo, penso che prenderanno atto della realtà. Quel che è peggio, lo state facendo con l'arroganza di chi è al potere.

Spero che avremo modo di confrontarci nel merito in altre occasioni e che non ci sia l'alibi dei tempi stretti, ma non potete scappare ancora a lungo dal confronto sul merito, perché è lì che vi aspetteremo, è lì che vi batteremo, nel merito delle cose, nel merito delle idee, nel merito delle proposte, con umiltà, con determinazione, con ostinata passione, con disobbediente indipendenza e libertà, quella libertà che oggi vede il nostro Gruppo di Azione e Italia Viva esprimersi in maniera contraria a una legge di bilancio ridotta a una nota spese trimestrale dello Stato italiano. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Licheri Sabrina. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, se dovessi dare un titolo a questa manovra, il titolo sarebbe «Manovra di corto respiro, pochi soldi, poche idee». La prima manovra del Governo Meloni doveva essere il vostro biglietto da visita e direi che lo è stato: pochi soldi mal distribuiti, poche idee, orizzonte di programmazione a tre mesi. Due terzi della manovra vanno a contrastare il caro bollette, ma solo fino a marzo, ad aprile si vedrà. Ventuno miliardi di deficit ma in realtà sono 10, perché gli altri li avete ereditati dal Governo Draghi. Undici miliardi di minori spese, definanziamenti, smantellamento del reddito di cittadinanza, con accanimento verso gli occupabili, tagli vari a pensioni, sanità, scuola pubblico impiego, forniture di beni e servizi alla pubblica amministrazione. Come biglietto da visita non c'è male, non so se gli italiani lo considereranno esattamente il tributo alla Nazione che avevate promesso in campagna elettorale, ma che sia un chiaro biglietto da visita non c'è alcun dubbio. Avete seguito la logica del piccolo intervento. Certo, c'è la questione delle coperture, l'urgenza di evitare un deficit eccessivo e voi siete attenti. Vi siete addormentati sovranisti il 25 settembre e svegliati europeisti e frugali il 26. (Applausi).

Da ex sindaca sono abituata a fare i conti con coperte troppo corte, con i cittadini che pressano fuori dalla porta perché vogliono vedere soddisfatti in tempi brevi le loro richieste e i loro bisogni. Nei Comuni è così: le risposte devono essere trovate subito e i sindaci sanno che quando le risorse sono scarse, non potendo affrontare tutte le priorità, è cosa saggia concentrare le risorse su pochi interventi, aumentando le possibilità di produrre effetti piuttosto che disperderle. È un principio base della programmazione. Anche la programmazione comunitaria lo pone come principio per la definizione dei programmi operativi dei fondi strutturali, si chiama appunto principio di concentrazione. La vostra manovra, invece, a vedere il prospetto di previsione dei Ministeri, è una costellazione di piccoli e piccolissimi fondi, un arcipelago in cui le risorse, oltre ad essere poche, sono disperse, diluite in interventi che sembrano più orientati a mettere titoli che non a generare un impatto effettivo su imprese e famiglie.

Mi vengono in mente i prospetti previsionali del Ministero del turismo, delle imprese del made in Italy, sui quali proprio ieri sera ho avuto occasione di esprimere quello che pensavo. L'intera manovra è un elenco di piccoli impegni, capaci di produrre impatti irrisori. Quindi, a guardare bene, tra i tanti aspetti che non vanno di questa manovra la vera assente è la capacità di programmazione.

Dicevate di essere pronti, ma quando si è trattato di dimostrarlo, avete prodotto una manovra di mezzi interventi, tagli indiscriminati e sperequazioni. Ci sono tanti aspetti di questa sciagurata legge di bilancio su cui ci sarebbe tanto da dire e che sarebbe necessario correggere. Ci abbiamo provato; lo abbiamo fatto presentando emendamenti, puntuali e di merito, senza alcun tentativo ostruzionistico. Proposte concrete, costruttive, per migliorare il testo della manovra e mettere le pezze al disastro sociale che questo Governo sta presentando al Paese: ovviamente, senza esito.

Una misura su cui, per sensibilità personale e per manifesta illogicità, voglio spendere due parole è opzione donna. Con Opzione donna, la incapacità di programmazione, la scarsa visione, la necessità di piazzare bandierine ideologiche si sublimano. Il risultato è che la misura viene talmente circoscritta da risultare assolutamente peggiorata, quasi inaccessibile.

Mentre prima la possibilità di andare in pensione anticipata a cinquantotto anni di età (cinquantanove per le lavoratrici autonome) e trentacinque anni di contributi era riservata alla scelta di tutte le donne, adesso l'opzione è circoscritta alle donne che sono caregiver, cioè assistono un parente disabile da almeno sei mesi, o hanno una disabilità al 74 per cento o sono dipendenti di aziende in difficoltà. Non solo: in più si prevede che, in presenza di questi requisiti, una donna senza figli (poi chissà, in futuro anche se paesana, visto il commento della collega) possa andare in pensione solo con trentacinque anni di contributi e sessanta anni di età.

Il requisito anagrafico è aumentato. Devi scontare due anni di Purgatorio per espiare la mancata maternità. Vai in pensione a cinquantanove anni di età se hai un figlio: sei stata brava, ma non bravissima; vai a cinquantotto anni se hai due figli: la donna perfetta. Insomma, siamo alla cancellazione di fatto di opzione donna, che si trasforma in discriminazione donna. Stando ai numeri della vostra stessa relazione tecnica, si passa da una platea di 30.000 a una di 2.900 donne potenzialmente interessate, meno del 10 per cento.

Cosa avete fatto, dunque? Avete preso una misura di buon senso, nata per favorire la fuoriuscita anticipata su base volontaria delle donne dal mercato del lavoro, di tutte le donne, indiscriminatamente e l'avete trasformata in un elogio dell'angelo del focolare, un premio per la donna madre e per la donna badante.

L'approccio culturale discriminante che sta dietro a questa modifica è un approccio che richiama il mondo delle riviste femminili degli anni '50, che è più nelle vostre aspirazioni ideali che non nella realtà del Paese che governate. Tralasciamo anche i fondati dubbi di incostituzionalità della misura, sulla quale illustri giuristi si sono pronunciati, evidenziando come una disposizione di questo tipo sia completamente evasiva dei principi contenuti all'articolo 3 della Costituzione, perché in aperto contrasto con il principio di uguaglianza, secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sorta.

Al di là di queste considerazioni, che sarebbero comunque argomento sufficiente per abolire le vostre modifiche, ciò che io, da donna, trovo particolarmente offensiva è la vostra stessa idea più profonda di donna. Una donna il cui diritto alla pensione dipende: in primo luogo, dalla sua capacità di generare figli, indipendentemente dalla condizione personale, di chi non ha voluto o di chi non ha potuto, per motivi biologici, di salute ed economici; in secondo luogo, dalla sua attività di cura, perché l'attività di caregiver, nella visione di chi ha scritto questa norma, è prerogativa femminile.

La donna che, stanca della giornata in fabbrica, torna a casa a mettere la cena sul fuoco, mentre attende i figli affamati e segue il nonno malato: questa è un'idea di donne in cui forse si ritroverebbe Dickens.

Volendo trovare un senso, si potrebbe argomentare che la ratio della misura sia quella di riconoscere il lavoro di cura, la difficoltà di conciliazione dei tempi di lavoro e famiglia, rendendo più facile per le mamme e per le donne caregiver la via della pensione. In realtà no, perché voi non premiate le mamme e i caregiver. Per loro le cose rimangono esattamente come prima.

Voi punite chi mamma non è, dandole condizioni peggiorative rispetto alla norma attuale, rispetto alle colleghe che, a parità di condizioni, hanno avuto figli.

Allora si potrebbe ipotizzare che la ratio della misura sia di favorire la natalità? Nemmeno. In realtà, non può esserlo: l'età media in cui una donna ha il primo figlio si aggira intorno ai trentadue anni. Se l'obiettivo fosse stato quello di incentivare la maternità (magari lo fosse stato), la manovra avrebbe agito con politiche che davvero intervengono sulle cause della bassa fecondità: il reddito del nucleo familiare, il costo diretto e indiretto di avere dei figli, le politiche del lavoro, le politiche di conciliazione tra lavoro e famiglia. Queste sono le politiche su cui si sarebbe dovuto intervenire, e ovviamente di queste nella vostra manovra non vi è alcuna traccia; anzi, per i fragili avete provveduto a ridurre il reddito familiare con la revisione del reddito di cittadinanza.

Vorremmo trovare un senso a questa misura ma, come dice la canzone nota a tutti, un senso non ce l'ha. La realtà purtroppo è molto più semplice e disarmante: avevate bisogno di fare cassa e, come sul reddito di cittadinanza e sull'adeguamento delle pensioni all'inflazione, avete trovato comodo farlo tagliando dove vi è più facile farlo, ossia tra i soggetti fragili, le donne e i lavoratori dipendenti. Ma non veniteci a parlare di coperture, perché per i debiti delle società di calcio le coperture le avete trovate, eccome. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garavaglia. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi e colleghe, darò qualche veloce e rapida risposta a tre polemiche che sono emerse più volte, sui tempi e i modi della manovra, sul contrasto all'evasione e sulla flat tax alle partite IVA. Quanto ai tempi, semplicemente la legge prevede che la manovra debba essere presentata alle Camere il 20 settembre. Abbiamo votato il 25 settembre, quindi va da sé che è stato fatto un miracolo; anzi, colgo l'occasione per ringraziare il Governo, gli uffici della Ragioneria e del MEF (Applausi) per l'ottimo lavoro e per il miracolo fatto. Semmai, la domanda che dovreste farvi come opposizione è: come mai un Governo politico formato da Partito Democratico e 5 Stelle due anni fa non ha rispettato questo termine e ha fatto un solo passaggio? (Applausi). Perché? Eppure non si era votato a settembre.

Veniamo all'altra polemica, quella sul presunto condono. Do qualche dato sul carico dei ruoli non riscossi: 810 miliardi a fine 2018; 955 miliardi a fine 2019; 1.000 miliardi a fine 2020; 1.100 miliardi a fine 2021. Tra il 2019 e il 2021 governavano PD e 5 Stelle, e il carico è aumentato. Questo vuol dire semplicemente che il sistema non funziona, non è una questione di colore politico; non funziona il sistema. Cosa si può fare per mettere un po' d'ordine, allora? Per semplificare la questione dei crediti fiscali, uso un semplice esempio: sono come il latte, ossia scadono; dopo una certa durata, li butti via. Il costo è maggiore del recupero, quindi bisogna fare in modo di non arrivare a quel punto. Prendiamo l'esempio del Comune di Roma che è uscito oggi sul «Corriere della sera». Non vorrebbe aderire al condono o cancellazione delle multe vecchie perché il Comune perderebbe 240 milioni che ha a bilancio. Ma la domanda è: visto che mediamente recupera il 35 per cento (e queste sono multe vecchie), secondo voi recupererà il 35 per cento di queste, che sono vecchie? Ovviamente no. Quindi quei 240 milioni a bilancio sono scritti sul ghiaccio, cioè non ci sono; meglio pulire il bilancio. Bisogna quindi fare in modo che non si arrivi a questo punto, anche perché buona parte dei tributi vecchi che vengono cancellati sono frutto di multe, bagatelle, tasse locali non pagate e quant'altro. Quindi bisogna evitare di arrivare a quel punto.

Facciamoci una domanda semplice: come mai il contribuente non paga? Perché non paga le tasse? Ci sono tre semplici motivi. Il primo vale per la stragrande maggioranza dei contribuenti italiani che sono cittadini onesti: semplicemente si dimenticano. Il secondo motivo: non hanno i liquidi per pagare, avendo fatto la dichiarazione, e allora vanno aiutati (la rottamazione va esattamente in questa direzione). Il terzo motivo: fanno i furbi e allora vanno giustamente sanzionati.

Sembra difficile trovare una soluzione e una modalità diversa, però facciamo un esempio di una cosa che ha funzionato e conosciamo bene, perché l'aveva fatta in Lombardia l'allora Giunta Maroni, dell'amico compianto Maroni: la domiciliazione del bollo auto con lo sconto, il 10 per cento di sconto su un miliardo di introito, quindi neanche poco. Un 10 per cento di sconto che si è autoripagato, perché i cittadini più che altro si dimenticano di pagare il bollo, non è che non vogliono pagarlo. Con la domiciliazione tutto in ordine: viene pagato alla scadenza con lo sconto. Adesso lo sconto è passato al 15 per cento, che si ripaga semplicemente perché non si deve più rincorrere il contribuente per ricordargli di pagare il bollo, tant'è che molte Regioni hanno copiato la Lombardia.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 15,12)

(Segue GARAVAGLIA). Chiudo velocemente sull'ultima questione, la flat tax al 15 per cento. È un'enorme semplificazione: tra l'altro, abbiamo già visto come per i contribuenti fino a 65.000 euro faccia incassare di più l'erario. Inoltre, sappiamo che tutti pagheranno tutto, perché c'è la fatturazione elettronica, quindi è il 15 per cento del fatturato: fine delle trasmissioni. L'Agenzia delle entrate e riscossione si potrà quindi concentrare sulla vera evasione, sugli evasori totali, sulle triangolazioni con l'estero, lì dove bisogna metterci molto più impegno.

Chiudo facendo gli auguri di buon lavoro al Governo per i prossimi quattro anni, alla maggioranza e anche all'opposizione. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Misiani. Ne ha facoltà.

MISIANI (PD-IDP). Signor Presidente, l'Italia e l'Europa hanno di fronte un anno difficile: la crisi energetica, la guerra, l'inflazione a livelli che non vedevamo dai primi anni Ottanta, l'economia in netto rallentamento e le disuguaglianze in aumento. Era Luigi Einaudi che ci ricordava che l'inflazione è la più iniqua delle tasse. Serviva una legge di bilancio, una manovra per la crescita e contro le disuguaglianze, ma il disegno di legge di bilancio che ci apprestiamo a votare è del tutto inadeguato sul primo fronte ed è assolutamente controproducente sul secondo.

La presidente Meloni ha rivendicato la prudenza dell'impostazione complessiva della manovra. Credo sia importante - e va riconosciuto - che la manovra di bilancio abbia evitato le derive irresponsabili sui conti pubblici che abbiamo subito in altre stagioni del passato, ma non basta la prudenza. Non basterà ad affrontare né la questione della crescita, né il contenimento delle disuguaglianze.

La manovra è inadeguata a scongiurare la recessione che probabilmente è iniziata nell'ultimo trimestre del 2022. Ci sono tanti soldi per l'energia? Sì, peccato che si esauriscano a marzo del 2023 e nulla si sa per la rimanente parte dell'anno e sulla strategia di cui avrebbe bisogno il Paese per accelerare la transizione energetica, per accelerare l'installazione delle rinnovabili, delle comunità energetiche, per intensificare l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di questo Paese. Di tutto questo non c'è traccia nella manovra.

Questa è una manovra che non aiuterà la domanda interna, perché il taglio del cuneo fiscale è insufficiente rispetto alla perdita di potere d'acquisto dei salari e degli stipendi e dura per un solo anno. In compenso, questa è una manovra che fa cassa sui pensionati, perché riduce l'indicizzazione di milioni di trattamenti pensionistici, risparmiando - tra virgolette, perché sono soldi in meno che vanno a milioni di pensionati - 17 miliardi di euro in tre anni.

Questa è una manovra debolissima sul versante degli investimenti: transizione 4.0 si dimezza dal 2023; il superbonus che andava corretto viene smontato, senza risolvere la vera emergenza, che sono i 5 miliardi di crediti fiscali incagliati che mettono a rischio migliaia di imprese e migliaia di famiglie; il PNRR, la vera chiave per far ripartire il Paese, è gravato da una cappa di incertezza che non viene affrontata da questa legge di bilancio.

Presidente, è sul fronte delle disuguaglianze però che registriamo la distanza più grande tra i proclami del Governo e della maggioranza e la realtà dei fatti.

Questa è una manovra che fa cassa sui poveri. Noi abbiamo sostenuto per anni la necessità di riformare il reddito di cittadinanza, per renderlo più efficace nei confronti di milioni di persone che sono in condizioni di povertà. Ma in questa manovra non c'è una riforma del reddito: c'è la sua abolizione e soprattutto c'è un taglio permanente e strutturale del 20 per cento delle risorse che questo Paese destina alla lotta contro la povertà. Tagliate i soldi contro la povertà, mentre l'economia si ferma e mentre aumentano i poveri in questo Paese: questa è l'unica scelta che fa questa manovra. (Applausi).

Fa cassa sui pensionati - l'ho ricordato - e allarga le disuguaglianze sul fronte fiscale. Ho grande rispetto per tutti i lavoratori, autonomi e dipendenti; ma non abbiamo capito che necessità c'era di estendere la flat tax, un regime fiscale agevolato, a 60.000 contribuenti, con uno sconto medio di quasi 8.000 euro per ciascuno di essi. Si tagliano le risorse contro la povertà e si allarga in modo insostenibile il divario di tassazione tra i lavoratori, che dovrebbero avere tutti la stessa dignità, autonomi e dipendenti. (Applausi).

È una manovra che strizza l'occhio agli evasori, perché non si spiega altrimenti la scelta, in controtendenza, di aumentare il limite di uso del denaro contante e di prevedere 12 - ripeto 12 - norme di condono. Ho sentito il senatore Garavaglia parlare della necessità di rimettere ordine; ma voi non state rimettendo ordine, state facendo un colpo di spugna, state premiando tutti gli evasori di questo Paese (Applausi), a prescindere dalla condizione di chi è in difficoltà reale e di chi invece non aveva bisogno di alcun tipo di intervento.

Prevedete stanziamenti del tutto insufficienti sui servizi essenziali. Cito solo un terreno, delicatissimo: il Servizio sanitario nazionale. Avete rivendicato gli stanziamenti della manovra; peccato che il Fondo sanitario nazionale passerà da 134 miliardi nel 2022 a 134 miliardi e mezzo nel 2023, compresi i 650 milioni destinati ai vaccini anti-Covid. I fondi per la sanità rimangono fermi, ma l'inflazione corre. Numerose Regioni rischiano di andare in commissariamento e sono quelle che hanno difeso la sanità pubblica nella stagione più drammatica che il Paese ha dovuto affrontare dal punto di vista sanitario. (Applausi). Voi non solo non tenete conto di questo, ma definanziate un servizio essenziale per i cittadini.

Presidente, mi avvio alla conclusione. Noi non ci siamo limitati ad evidenziare (lo facciamo anche in questa sede) i punti critici e l'assenza di una strategia per rilanciare l'economia e per contrastare le disuguaglianze, ma abbiamo presentato le nostre controproposte sul cuneo fiscale, sul salario minimo, su una strategia energetica alternativa, sulla sanità e sullo sviluppo, a partire dal rilancio degli investimenti pubblici e privati. Abbiamo anche indicato come finanziare queste proposte, a partire dall'estensione della tassazione degli extraprofitti, a un contrasto vero dell'evasione fiscale e a una revisione della spesa più coraggiosa ed efficace rispetto a quella minimalista che ha messo in campo questo Governo. Non ci avete ascoltato. Ci avete rimbalzato e a tratti ci avete anche sbertucciato, salvo fare marcia indietro su alcuni punti, uno tra tutti la norma assurda sui POS. È un'occasione persa, Presidente; è un'occasione persa per noi, per le opposizioni, sì, ma è anche un'occasione persa per il Governo, per la maggioranza e soprattutto per l'Italia. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, utilizzo questo poco tempo a disposizione per tentare di dare qualche risposta alle osservazioni che ho ascoltato, perché noi o meglio io mi impongo di essere sempre presente in Aula quando mi prenoto per un intervento; credo infatti che sia corretto ascoltare il dibattito e quanto dicono i colleghi, per avere modo poi di rispondere. Diciamo che metto in guardia i colleghi tutti, compresi i miei colleghi di partito, sul fatto che in questa Aula esistono le telecamere ed esistono le registrazioni. Quindi, come dire, attenzione un attimo a fare a gara a chi la spara più grossa, perché poi esistono i filmati e lì vi trovate in difficoltà. (Applausi). Una volta che vi andate a guardare, scoprirete che purtroppo tante delle cose che avete detto vi metterebbero in seria difficoltà.

Cerco di rispondere, per il suo tramite, Presidente, ad alcune osservazioni che abbiamo ascoltato, per esempio, dalla collega Zampa, che ha ricoperto incarichi di Governo, in particolare nella sanità. Da Presidente della Commissione sanità tenterò di parlare soprattutto di quello.

Sul tema del personale cita un intervento del presidente dell'Ordine dei medici Anelli. Bene, credo che tutti dobbiamo riconoscere che sul problema del personale abbiamo fatto un grave errore di programmazione. Credo che i medici non si trovino in natura, si formano, si costruiscono con percorsi formativi specifici; se oggi ci troviamo in assenza di medici certamente non possiamo rimproverarlo a un Governo di sessantacinque giorni (Applausi), ma immagino che dovremmo tentare di spiegare che cosa è accaduto. Dovremmo provarci tutti: chi è stato al Governo, chi ha fatto il presidente dell'Ordine, chi ha avuto responsabilità all'università. Tutti - credo - tranne Fratelli d'Italia, hanno sbagliato i conti; conti neanche complicati, ma abbastanza facili, perché si sa quanti sono quelli che vanno in pensione, si sa quanti anni servono per avere un medico formato o uno specialista, basta fare una banale operazioncina. E invece c'è ancora chi parla di pletora medica, e mi rivolgo a chi sa di sanità; c'è ancora chi parla di pletora.

La collega Zampa fa riferimento al precariato. Bene, questo provvedimento contiene un poderoso rinvio del termine per la stabilizzazione dei precari assunti con il Covid fino a dicembre 2024. (Applausi). Si tratta di un poderoso rinvio.

Tra le altre cose è stato detto che le Regioni battono cassa: sì, è verissimo, le Regioni sono in grande difficoltà e rischiamo di avere fra qualche mese tutte le Regioni in dissesto. Colleghi, sapete perché? Lo sapete? A parte le Regioni che erano già in dissesto o commissariate, i conti delle Regioni sono saltati per due ordini di motivi: il mancato rimborso delle spese anticipate per il Covid - cosa che avrebbe dovuto fare il Governo di sessantacinque giorni fa, non questo, che comunque lo farà, sia chiaro - e la maggiore spesa per la bolletta energetica. Provate a immaginare quanto costa un ospedale di 1.000 posti letto.

Come si fa a citare un problema che sicuramente non attiene a questo Governo, ma a una storia che ha visto Fratelli d'Italia, questo Governo e l'attuale Ministro competente totalmente estranei.

È stato detto che la sanità è stata tagliata: per taglio immagino si intenda un segno meno. Di solito, quando le risorse vengono tagliate vicino allo stanziamento c'è un meno, e però ve lo spiego dopo.

La Furlan, come ricordiamo tutti, importante rappresentante di un importante sindacato nazionale, ripete che mancano medici e infermieri. Beh, chi meglio di un sindacato nazionale nei dieci anni passati avrebbe dovuto dire: attenzione, se parlate di professioni sanitarie, tra qualche anno ci troveremo in braghe di tela! (Applausi).

Poi la collega Furlan dice anche - sinceramente non capisco - che la tassazione del reddito dipendente è quattro-cinque volte superiore a quella del reddito autonomo. Temo che la collega abbia diciamo sbagliato a considerare il fatturato del lavoratore autonomo come reddito disponibile (Applausi), ma c'è una differenza banale e sostanziale: il reddito disponibile del lavoratore autonomo è dato dai ricavi sottratti i costi e le tasse. Quello è il reddito disponibile; se vogliamo calcolarlo includendo le tasse sarà quello imponibile.

Sempre la Furlan dice una cosa abbastanza grave. Se la buttiamo in comizio, al bar, Presidente, a me dispiace rispondere per suo tramite, ma come si fa a parlare del voucher come di un problema di precariato? Il voucher copre il lavoro nero. L'alternativa al voucher è il lavoro nero, e dico nero. (Applausi). Così è. Gli stagionali, collega Furlan, senza il voucher, vengono pagati cash e lei dovrebbe saperlo. Collega Scalfarotto, la ringrazio di essere presente al dibattito; lei denuncia il fatto che il provvedimento sia arrivato in Aula senza relatore. La informo, per chi è stato in quest'Aula nei cinque anni passati...

PRESIDENTE. Collega, la invito a rivolgersi alla Presidenza.

ZAFFINI (FdI). Certamente, Presidente. Sempre per il suo tramite, come ho detto in premessa. Lo citavo per complimentarmi che era presente e anche per passaggi importanti dell'intervento. Il provvedimento è arrivato senza relatore; ma qui abbiamo lavorato costantemente, sempre, direi, senza relatore. Questo è un difetto che purtroppo ci portiamo... (Commenti). Ma come? Collega, avevi il Presidente della 5a Commissione che arrivava e diceva sempre che non era possibile portare il relatore. Va bene.

L'intervento degli interventi, anche se purtroppo mi dispiace che non è presente, è quello della collega Lorenzin. A parte la mozione degli affetti che io condivido, nel senso che la senatrice Lorenzin giustamente ha detto di smetterla - voi, gli altri - di scagliarvi contro quello che hanno fatto i precedenti Governi perché, a parte Fratelli d'Italia, c'eravamo tutti. Come si fa a non dire che ha ragione? Una mozione degli affetti che sottoscrivo.

Attenzione, però, perché quando la senatrice Lorenzin parla con quella bella verve, quasi migliore di quella del nostro Presidente del Consiglio, che parrebbe dover dire che ha ragione, dei tagli alla sanità, arrivando al passaggio delle riforme, vorrei ricordare alla collega che lei è stata Ministro della salute dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014 nel Governo Letta, dal 22 febbraio 2014 all'11 dicembre 2016 nel Governo Renzi, dal 12 dicembre 2016 al 1° giugno 2018 nel Governo Gentiloni. Dal 2010 al 2019, cioè nel periodo in cui la collega ha ricoperto la carica di Ministro della salute, ci sono stati tagli alla sanità pari a 37 miliardi, netti e non in percentuale. Nel 2019 il Fondo sanitario nazionale era pari a 114 miliardi, poi purtroppo è arrivata la pandemia e si è intervenuti, grazie allo sforamento di bilancio di circa 150 miliardi, aumentando di 10 miliardi lo stanziamento di tale Fondo; 10 miliardi in pandemia su 150 di sforamento sono una mancetta, voi direste. Ciononostante siamo arrivati al 2022 con 124 miliardi; se non erro, il collega Misiani ha citato uno stanziamento del 2022 senza riscontro. Nel 2022 il Fondo era di 124 miliardi. Questo Governo porta oggi il Fondo sanitario a 126 miliardi e 150 milioni. (Applausi). Colleghi, in questa legge di bilancio non solo non è vero che vengono tagliate le risorse alla sanità, ma il Governo mette 7 miliardi complessivi in più in tre anni; stanzia infatti 2 miliardi e 150 milioni per il 2023, 2 miliardi e 300 milioni per il 2024, 2 miliardi e 600 milioni a decorrere dal 2025. Quindi, colleghi, a meno che non si voglia veramente rischiare il ridicolo (ricordo che c'è la registrazione delle telecamere e dei filmati), smettetela di dire che ci sono tagli alla sanità perché è vero l'esatto opposto. (Applausi). Questo Governo, più di ogni altro precedente, esclusi i 10 miliardi del Covid, ha messo risorse maggiori degli ultimi dieci anni.

In conclusione, Presidente, io non voglio dare lezioni a nessuno, ci mancherebbe, però diciamo che noi di Fratelli d'Italia una lezione su come si fa opposizione potremmo darla perché l'abbiamo fatta sempre. Se noi avessimo voluto occupare anche in 20 le Commissioni - lo dico ai colleghi che si sono fatti anche fotografare in quella situazione, che reputo veramente sconveniente - avremmo potuto farlo tutti i giorni, perché in 20, due per Commissione, avremmo potuto occuparne dieci per volta, ma non lo abbiamo mai fatto. È una questione di stile. Nelle istituzioni ci si sta con un certo stile anche dall'altra parte, anche dalla parte dell'opposizione; bisogna saperci stare. (Applausi).

E allora, colleghi del Partito Democratico - dico anche al collega Verini, che vedo che fa ginnastica - vi dico che posso adoperarmi per farvi un po' di dopolavoro e di lezioncine su come si fa l'opposizione. Il problema vero, però, è che voi non avete da insegnarci come si governa (Applausi) - questo è il dramma - perché non siete stati capaci, perché avete fatto pietà. Ci lasciate una situazione drammatica, che noi dovremmo correggere e non prendendo lezioni da voi, altrimenti il Paese sarà rovinato. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Salvitti. Ne ha facoltà.

SALVITTI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, oggi ci ritroviamo in Senato a votare convintamente a favore di una manovra politica importante, frutto di un lavoro straordinario rispetto al quale ringraziamo non solamente Giorgia Meloni e tutto il Consiglio dei ministri, ma anche i tecnici dei vari Ministeri e i colleghi della Camera dei deputati, soprattutto, che non hanno risparmiato energie per dare all'Italia e agli italiani una legge di bilancio giusta, di rottura rispetto al passato, incentrata sulle urgenze di chi ha bisogno.

Si tratta di una manovra basata sulla credibilità e sulla coerenza, in grado di dare risposte concrete alle istanze della Nazione. Abbiamo mantenuto gli impegni presi e in tempi record è stata messa a punto una finanziaria che segue due grandi priorità: da un lato, la crescita economica, quindi il sostegno alle imprese per mettere in sicurezza quel tessuto produttivo sofferente in questo momento e, dall'altro lato, la giustizia sociale, dal sostegno ai più deboli per sorreggere le famiglie e le categorie più fragili, combattendo il più possibile le diseguaglianze.

Siamo ben consapevoli del fatto che ci troviamo in un momento critico, ma abbiamo fatto del tutto per indirizzare la rotta delle manovre che verranno fatte negli anni a seguire.

Per meglio rispondere alle critiche che vengono dall'opposizione, che giustamente fa il suo dovere, voglio solo ricordare alcuni punti tracciati con questa finanziaria.

In linea con quanto promesso, il Governo ha stanziato la maggior parte dei fondi disponibili per il contrasto alla crisi energetica che colpisce, sia le famiglie, sia le imprese. Alle imprese è stato aumentato il credito di imposta per poter comunque venire incontro a queste difficoltà; sono stati confermati gli aiuti alle famiglie, anzi, sono stati aumentati fino ai 15.000 euro di ISEE; vi è poi il fondo da destinare gli enti territoriali, quindi per il sostegno ai Comuni, alle Città metropolitane, alle Province, come contributo straordinario per maggiori spese di energia e gas, al fine di poter mantenere inalterati i servizi erogati.

Vi sono poi le misure fiscali. A questo proposito, sempre coerentemente con gli impegni presi, il Governo ha dedicato molta attenzione al sostegno del tessuto produttivo, da sempre considerato strategico per la tenuta sociale ed economica della Nazione. Vorrei ricordare a tutti, infatti, che senza le partite IVA e senza il tessuto produttivo non esiste welfare che tenga. (Applausi).

Sono state previste la riduzione del cuneo fiscale a beneficio dei lavoratori nella misura di 2 punti percentuali per i redditi fino a 35.000 euro lordi e la flat tax per i lavoratori autonomi con regime forfettario, ampliata da 60.000 a 85.000 euro. Viene introdotta la flat tax incrementale per le partite IVA sull'aumento di fatturato registrato nel 2023 rispetto al massimo dichiarato nel triennio precedente; viene introdotta la riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività dei lavoratori dipendenti, eliminando l'assurdo che c'è stato fino ad ora. Viene abbassata l'IVA per i prodotti della prima infanzia (latte in polvere, preparazioni alimentari per bambini, pannolini, seggiolini per bambini) e per la protezione dell'igiene intima femminile.

Sono prorogate nel 2023 le agevolazioni per l'acquisto della prima casa e la garanzia per i mutui prima casa per i giovani under 36.

Al fine di rafforzare il presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA, viene previsto un piano di controlli mirato, quindi con analisi di rischio, per contrastare i fenomeni di evasione e frode fiscale in caso di apertura e chiusura delle partite IVA. Si evita così il meccanismo di apri e chiudi sistematico, che soprattutto molti negozi etnici praticano per evitare di pagare le tasse, cambiando ciclicamente ragione sociale e intestando l'attività a soggetti non rintracciabili.

Sono previste misure di sostegno in favore del contribuente, con una tregua fiscale per sanzioni e interessi a chi ha voglia di pagare le tasse e non ci riesce.

Quanto a lavoro, famiglia e politiche sociali, l'altra grande direttrice di questo Governo nel bilancio è quella del sostegno alle famiglie, alla natalità e alle categorie fragili. Si stabilisce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno sessantadue anni e quarantuno anni di contributi; sulla rivalutazione delle pensioni rispetto all'inflazione il Governo ha scelto di favorire gli assegni più bassi a scapito di quelli più alti, guardando anche al ceto medio, come concordato. Il reddito di cittadinanza è riconosciuto nel limite massimo di sette mensilità per il 2023; fanno eccezione naturalmente i nuclei familiari con persone disabili, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età. I soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza dovranno essere inseriti per un periodo di sei mesi in un corso di formazione o di riqualificazione professionale; in caso di mancata partecipazione, il soggetto decade da qualsiasi diritto alla prestazione. Inoltre, gli studi fatti vengono considerati. Per tutte le famiglie con tre o più figli, l'assegno unico viene aumentato per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni. È ora strutturale e non più transitoria la maggiorazione dell'assegno unico per i figli disabili.

Per quanto riguarda la crescita e gli investimenti, dal primo gennaio 2023 il tetto del pagamento in contatti passa da 1.000 a 5.000 euro, ben al di sotto del limite previsto dall'Unione europea. Quindi, non eravamo tanto pazzi. Al fine di sostenere il made in Italy, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy.

Un'attenzione particolare è stata dedicata al mondo agricolo: nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per l'innovazione in agricoltura che, insieme al fondo per la sovranità alimentare, rappresenta uno strumento importante per la filiera agroalimentare e la valorizzazione dei prodotti italiani.

Potremmo continuare a lungo, elencando misure altrettanto coraggiose anche in altre materie. Il filo che le unisce è sempre lo stesso: l'amore e l'interesse per la Nazione, perché la legge di bilancio messa in cantiere dal Governo Meloni, pur dovendo tener conto della gravissima crisi energetica scaturita dall'aggressione russa all'Ucraina, riesce a tenere fede agli impegni assunti di fronte agli italiani in campagna elettorale. (Applausi). A soli due mesi dall'insediamento, il Governo scelto dalla maggioranza degli italiani ha optato per una manovra con una visione e un orizzonte ben preciso, tracciando una rotta di legislatura, passando con estrema coerenza e linearità dalle parole ai primi fatti concreti.

Oggi, autorevoli colleghi - probabilmente ben più autorevoli di me - rimanevano sorpresi dalla nostra capacità di stare in Europa, come se fossimo dei beceri nazionalisti incapaci di poter stare nel cosiddetto salotto buono. Abbiamo dato dimostrazione di poterci stare bene e di poter dare il nostro contributo, perché noi viviamo insieme ai nostri figli e ai nostri nipoti, che hanno una visione diversa rispetto alla nostra: loro si sentono cittadini dell'Europa e del mondo, ma noi vogliamo che loro capiscano bene quali sono le nostre e le loro radici e quindi far sì che siano nel mondo orgogliosi di essere italiani. (Applausi).

Per questo ogni tipo di iniziativa, ogni tipo di manovra che noi faremo anche nei prossimi anni sarà guidata da un obiettivo: la crescita del made in Italy e la forza dell'Italia nel mondo. Per questo voteremo a favore della manovra economica in discussione. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, onorevoli senatori e senatrici, vorrei sottolineare una cosa che hanno già sottolineato altri senatori: siamo stati giorni interi impegnati con il decreto aiuti-quater e ieri siamo stati chiamati a svolgere una discussione che di fatto era impossibile. Credo sia un problema che dovremmo affrontare tutti insieme.

Essendo neosenatore, devo dire che sono stato un po' mortificato rispetto alla discussione che abbiamo potuto svolgere in Commissione, perché in effetti non si riesce a discutere, indipendentemente dalle posizioni che ognuno di noi ha. Certamente ognuno di noi - almeno io la penso così - vorrebbe contribuire a cercare di risolvere o dare un contributo rispetto ai problemi dei nostri concittadini. Avere di fronte una manovra in cui non si può cambiare nulla è davvero mortificante e quindi si fa una grande melina - chiamiamola così - ma non si produce niente. Questo è un problema che non è da ascriversi al Governo attuale, è un problema che riguarda tutti noi. Dovremmo ridare - lo dicevamo ieri in Commissione ed è un messaggio che rivolgo in particolare al Ministro per i rapporti con il Parlamento - un senso al lavoro parlamentare.

Voi continuate a rivendicare che dopo undici anni c'è un Governo politico. Prima il senatore Zaffini ci ha spiegato come si fa a fare l'opposizione. A me non dovete spiegarlo, anche se sono nuovo, perché sono oltre cinquant'anni che sono all'opposizione in questo Paese. Quindi, potete stare tranquilli che cerco di fare del mio meglio. Avete detto che il vostro è un Governo politico e non potete nascondervi dietro il tempo, perché un Governo politico certamente ha un problema di tempo, ma quello che rileva è l'indirizzo che dà. E voi l'avete dato, l'indirizzo politico, ed è molto chiaro: avete deciso, oltre ai 21 miliardi già previsti e di cui si discuteva già precedentemente nella NADEF, di aggiungere 10 miliardi andandoli a recuperare dai pensionati, dal reddito di cittadinanza, dall'unica iniziativa che ha dato lavoro, e cioè dal superbonus, dall'intervento sulla transizione ecologica. Avete quindi già fatto la scelta di colpire chi è più povero, di colpire il messaggio di cambiamento e, quindi, l'intervento sul terreno del futuro dal punto di vista dell'ambiente.

Come ha detto il senatore Misiani, il problema non è di chi lavora o meno. Francamente sono cresciuto pensando che il lavoro nobilita l'uomo, anche perché ho iniziato a lavorare quando ero un bambino e, quindi, per me il lavoro è fondamentale. Detto questo, però, bisogna creare il lavoro e non con i centri per l'impiego e con i navigator. Bisogna avere un'idea di che cosa si propone, prima di agire, e l'unico messaggio che in questi anni ha dato un impulso al lavoro è stato dell'intervento sulla riqualificazione del patrimonio pubblico. Certamente, bisognava correggere il superbonus. Qualcuno - secondo me - ha avuto una buona idea, ma nello stesso tempo doveva correggere quell'idea, perché bisogna intervenire sulla messa in sicurezza, sulla rigenerazione in particolare delle case popolari. Bisogna intervenire sul patrimonio pubblico, anche solo per evitare di continuare a consumare suolo. Questo è un altro modo di fare. Tutto questo genera lavoro, ma manca un'idea programmatica.

Dite che il vostro è un Governo politico, ma questa manovra non contiene nulla per il futuro. Qual è la proposta sulla politica industriale? Non esiste. Qual è la proposta sulla politica ambientale? Fare le trivelle e non andare sull'altro terreno. Quindi, come pensate si debba sviluppare la nostra industria? La politica non deve occupare i posti, ma deve dare indirizzi. Voi sapete benissimo - e io sono grande a sufficienza per saperlo - che questo Paese si è industrializzato perché è intervenuto lo Stato, e non i privati. Io non sono contro la proprietà privata, ma l'industrializzazione nel nostro Paese è avvenuta attraverso l'intervento pubblico nell'economia, con indirizzi economici e politici.

Quindi, se voi eliminate il reddito di cittadinanza, dove occupate le persone? Qual è la proposta per occupare le persone? Intanto, volete far finta di non vedere gli immigrati che svolgono i lavori in campagna? Pensate di occupare le persone a 3 euro l'ora o addirittura in nero? Ma davvero pensate che questo sia il futuro del nostro Paese? Pensate che bisogna lavorare con contratti a termine? Oppure si lavora un giorno in tutto?

In sostanza, non è colpa di questo Governo. Io ero all'opposizione anche prima, vorrei ricordarlo. La nostra critica è che questo Governo non ha affrontato il problema. Questa è la nostra critica. Il fatto è che, in sostanza, se bisogna ridurre la precarietà, bisogna creare il lavoro buono; bisogna creare lavoro sufficiente. Non basta lavorare. Voi dite che siete intervenuti nei confronti degli affitti. Ma - secondo voi - come possono progettare il futuro i giovani?

Forse sono anziano, ma penso che sul lavoro mio e della mia mia compagna noi abbiamo costruito il futuro. Oggi mia figlia non è in grado di farlo: è un problema suo o è nostro? Vorrei discutere di queste cose in Commissione, per confrontarci e capire come dare un contributo per risolvere detti problemi. Invece non c'è alcuna possibilità di fare una discussione al riguardo.

Questo è il dato fondamentale: il lavoro è centrale dal punto di vista della soddisfazione personale, dell'autonomia economica e della costruzione di una famiglia. Io sono non per l'assistenzialismo, ma per il lavoro; bisogna però crearlo e in questa manovra non è proprio previsto da tutti i punti di vista.

Uno dei settori importanti è la ricerca. Si aumentano le risorse per la ricerca? No, si diminuiscono. E quelle per la scolarità? Quando ero giovane, si andava in fabbrica. Se si era lombardo, si diceva di andare alla FAAC per stare a posto; oppure, nella mia città si diceva di andare a lavorare alla SAE per stare a posto tutta la vita. A chi era di Varese o di Legnano si diceva di lavorare alla Tosi.

Oggi non è più così, perché i lavori cambiano. Ma per cambiare bisogna mettere le persone in condizioni di affrontare il nuovo, senza avere paura. Le ristrutturazioni sono difficili per questo.

Ma voi dove risolvete questi problemi? Dove sta questa impostazione? Questo è il dato fondamentale. La scuola è fondamentale, perché mette nelle condizioni di affrontare anche il cambiamento. Da questo punto di vista, in questa manovra non c'è nulla al riguardo.

Questo è il dato fondamentale. Avete detto di avere un'idea politica e che siete un Governo politico. Ma io mi sarei aspettato, da una destra sociale, una proposta politica, che non c'è.

Ancora, urlate: padroni a casa nostra, ma poi, cosa fate? Non prendete i soldi là dove ci sono, e cioè sugli extraprofitti delle multinazionali, sia italiane che estere, dal punto di vista assicurativo, farmaceutico e energetico. In sostanza, avete fatto una scelta: di colpire i poveri per dare ai ricchi. Questa è l'inversione di tendenza.

Noi, come componente del Gruppo Misto Verdi e Sinistra, siamo dunque contrari a questa manovra, perché compie una scelta classista.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spagnolli. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, riconosco i meriti della maggioranza e del Governo per aver portato a casa la manovra in esame e la legge di bilancio. E lo dico non per piaggeria, ma perché sono assolutamente convinto che noi in quest'Aula rappresentiamo tutto il Paese. Faccio talvolta fatica ad accettare i termini della discussione come si evolve tra noi dell'opposizione e voi della maggioranza, perché qui non siamo noi e voi: siamo tutti rappresentanti del popolo italiano e ovviamente qualcuno ha ricevuto l'incarico di governare e qualcun altro non l'ha ricevuto. Ma, considerata anche la fluttuazione dell'elettorato nelle ultime elezioni - si è visto che molti elettori si sono spostati da un partito a un altro, da un campo all'altro, in funzione soprattutto della capacità di leadership di coloro che hanno guidato, nelle passate elezioni e anche in quest'ultima, i partiti vincenti - è evidente che oggi rappresentiamo persone che in passato ha rappresentato qualcun altro. Quindi siamo rappresentanti del popolo italiano. (Applausi).

Sono stato sindaco - sono un anziano - e ho vissuto anch'io la fase post elettorale in cui ti senti pieno di "spirito santo" e ti viene la sindrome dell'anno zero; non ti concentri su quello che è stato fatto prima ovviamente - pensi a quello che c'è da fare - e hai l'idea che si riparta dall'inizio. Ma noi non ripartiamo dall'inizio. L'esempio della nave, fatto da Giorgia Meloni, è perfettamente calzante. Siamo in mezzo alla corrente e bisogna portare avanti la nave nella direzione giusta. A volte vengono utilizzate espressioni quali "è cambiato il vento". Certo, è cambiato il vento. Ma, se poi non manovri bene le vele e il timone, è chiaro che la nave rischia di incagliarsi. (Applausi). Quindi si tratta di cogliere le situazioni, di saperlo fare, e a volte passa pochissimo tra il fare la manovra giusta e il fare la manovra sbagliata.

Sono il primo a dire che le partite IVA devono essere sostenute perché sono il tessuto connettivo dell'economia del Paese. Ma, se poi coloro che devono pagarle per i beni e i servizi che mettono sul piatto dello Stato non hanno le risorse per farlo è evidente che anche le partite IVA sono in difficoltà. Quindi compito nostro e dello Stato è far sì che ci sia una distribuzione delle ricchezze tale da consentire a tutti i gangli del Paese di evolvere in maniera adeguata.

Come ha detto il senatore Monti, è molto apprezzabile il fatto di aver rispettato gli indirizzi europei; ne abbiamo bisogno, non possiamo permetterci di essere considerati degli europei di serie B; vogliamo essere europei di serie A. Meno bene, anzi direi proprio male è il fatto che nella legge di bilancio non ci sia riferimento e neanche la possibilità di intravedere gli indirizzi sulla valorizzazione della montagna per prevenire i dissesti idrogeologici conseguenti alla crisi climatica. È una grande emergenza che in questa manovra non viene affrontata. Mi auguro ovviamente che la crisi climatica sia clemente con noi nei prossimi tempi e ci sia la possibilità di recuperare.

Altro non vorrei dire rispetto agli aspetti finanziari, perché nel Gruppo Per le Autonomie abbiamo professionalità migliori della mia per entrare nel merito di questo ambito. Siccome in un'altra delle mie vite precedenti mi sono occupato di fauna selvatica, mi permetto di entrare nel merito di un punto molto discusso di questa legge di bilancio, e cioè la questione della gestione faunistica. Sono assolutamente d'accordo e condivido perfettamente i presupposti per cui è stata proposta nella legge di bilancio una modifica dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 sulla tutela della fauna selvatica omeoterma. Lo dico anche se ritengo sia un male italiano usare la legge di bilancio come contenitore in cui mettere dentro modifiche di altre leggi che non c'entrano niente. (Applausi). Ovviamente non posso farvene una colpa visto che l'hanno fatto in tanti prima di voi e temo lo faranno anche dopo. Tuttavia, però resta un male del nostro Paese.

Vorrei ricordare che la fauna selvatica, secondo la normativa internazionale, la direttiva "Habitat" europea e le conseguenti leggi dello Stato, deve essere tutelata in modo che ogni specie raggiunga uno stato di conservazione soddisfacente nel suo habitat naturale. Gli animali selvatici che vengono in città e sbranano gli animali domestici allevati non vivono nel loro habitat, ma sono usciti dal loro habitat. Quindi è sacrosanto che si intervenga per far sì che non ci siano più cinghiali nelle nostre città e lupi che sbranano gli animali allevati. Ma non è con questa operazione che ci riusciremo, perché essa dimentica, pur avendo qualche passaggio interessante, un aspetto fondamentale e, cioè che gli animali contro cui si vuole intervenire sono i cosiddetti animali confidenti, quelli che si stanno abituando ad avvicinarsi all'uomo. Bisogna intervenire non in generale sui cinghiali o sui lupi, ma su quelli che si sono avvicinati e si sono abituati a stare con l'uomo.

Circa tredicimila anni fa il primo lupo si abituò a mangiare la carne avanzata sotto il tavolo degli esseri umani dell'epoca e nacque il cane. Adesso abbiamo tante varietà di cani: pensate a come sono diversi i Chihuahua dai San Bernardo, eppure entrambi vengono da quel lupo. Parliamo non di milioni di anni fa, ma di tredicimila o quindicimila anni fa. Pensate a com'è veloce la natura.

Un altro punto che manca è la considerazione fondamentale che la tutela della natura e dell'ambiente è in capo agli enti pubblici, allo Stato, alle Regioni e ai Comuni, ognuno con le rispettive competenze. Noi siamo troppo abituati in questo Paese all'idea che il compito di custodire la fauna selvatica lo hanno le associazioni: è nell'opinione comune di tante persone che le associazioni rappresentino meglio le istanze di molti abitanti delle città, che ritengono che salvare la natura sia la stessa cosa che salvare ogni singolo animale. Non è vero: ogni singolo animale non si salva, la natura è ferocissima e ci sono le catene alimentari con i predatori che mangiano gli animali dei livelli sottostanti. Questo è inevitabile e dobbiamo capire che noi abbiamo influenzato gli ecosistemi: siamo dappertutto con le nostre attività e si devono apportare dei correttivi quando alcune specie aumentano di numero a dismisura a discapito di altre che rischiano di estinguersi.

Ebbene, la legge n. 157 del 1992 offrirebbe anche un altro passaggio. È chiaro però che, se non si discute di questi fatti, se non se ne parla nell'ambito della legge di bilancio, non ci si può confrontare. Forse nessuno sa che George Orwell scrisse, nel libro «La fattoria degli animali», che ci sono degli animali più animali degli altri, riferendosi ai maiali e non ai cinghiali. Ebbene, il legislatore italiano, sempre fervido di idee straordinarie, ha inventato, viceversa, all'articolo 2, comma 2, gli animali "meno animali" degli altri. Noi quindi abbiamo in Italia, nella legge che tutela gli animali, delle specie come talpe, ratti e topi che non sono animali e, quindi, quando infestano qualcosa, possono essere eliminati a prescindere dalle norme di tutela degli animali. Credo che qui si poteva cogliere questo aspetto per risolvere in maniera più brillante la problematica dei cinghiali. Se le tematiche economico-finanziarie sono state affrontate con la stessa perizia con cui è stata affrontata questa parte del disegno di legge, mi sento di dire che non funziona tanto bene.

Quindi, noi come Gruppo dell'Autonomia siamo molto scettici e - come sapete - votiamo in maniera differenziata. Io personalmente voterò contro questa manovra, perché tra l'altro è stata posta la fiducia e contro la fiducia si vota per forza. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Paita. Ne ha facoltà.

PAITA (Az-IV-RE). Signor Presidente, colleghi, questa è la prima manovra di un Governo che ha una maggioranza ampia, uscito dalle urne con un forte mandato popolare. È la prima manovra dopo il Governo Draghi, che avete fatto cadere voi insieme ai 5 Stelle per tornare al primato della politica.

È la prima manovra di un Governo la cui leadership ha fatto una campagna elettorale e la sua fortuna politica con una critica all'Europa e con alleanze con Paesi che non rafforzano l'asse occidentale.

La verità è che voi avete ereditato un Paese con i conti in ordine e con più credibilità in Europa e nel mondo. Altro che problemi! (Applausi). Avete anche beneficiato di una transizione ordinata, grazie allo stile di Mario Draghi. Avete avuto il vantaggio istituzionale di una parte di opposizione, il terzo polo, che ha scelto non di andare in piazza - a proposito, erano pochini in piazza - ma un metodo diverso: il coraggio di non essere pregiudizialmente contro, di sfidare sul merito, di proporre contenuti, di rifiutare la demagogia. Il terzo polo ha un solo faro: stare dalla parte del Paese sempre e soprattutto in un momento così difficile. (Applausi).

Siamo andati a Palazzo Chigi e abbiamo avuto un incontro, lungo e approfondito, con il presidente Meloni. Abbiamo avanzato proposte, come ricordava il collega Lombardo: Industria 4.0, una riforma vera, radicale e coraggiosa del reddito di cittadinanza; borse di studio per i giovani, Italia Sicura - di grazia, citazione -ripristinata. Calenda, oltre a questo, ha anche mandato degli appunti, per aiutarvi a una piena comprensione delle nostre proposte. (Applausi). E voi che fate? Prima, un po' in stile "Asilo Mariuccia", dichiarate di non aver avuto le nostre proposte. Poi, quando Calenda vi ricorda che avete ricevuto anche le mail con gli schemini, allora cambiate discorso. E poi spiegherò per quali motivi avete deciso di cambiare discorso e per quali motivi avete grandi difficoltà.

Insomma, in due mesi avete di fatto creato le condizioni per un indebolimento del Paese in Europa, aprendo assurde contese con la Francia, dichiarando guerra all'uso del MES, mentre gli ospedali e i pronto soccorso sono al collasso (Applausi) e mentre le liste d'attesa sono la più grande ingiustizia che i nostri cittadini devono subire per potersi curare. Avete fatto un decreto sui rave - lo ha detto Ivan Scalfarotto - insensato, dannoso, pieno di messaggi contraddittori. Poi avete dato vita a una manovra senza nerbo, senza visione, senz'anima, piegata al tatticismo, il cui unico orizzonte temporale è ragionare con il proprio target di riferimento.

Perché tutto ciò è accaduto? Dove sta la debolezza che vi costringe a giocare al ribasso? La maggioranza, dopo soli due mesi, non è già più in luna di miele: è in luna di fiele nei rapporti interni. C'è un mix tra populismo e sovranismo, insieme al tentativo di un partito di ispirazione liberale, che però è ripiegato a un ruolo marginale, costretto a sgomitare per difendere la propria cultura politica. Lo dico con chiarezza: magari non ho condiviso i Governi Berlusconi, ma alcune delle questioni al centro dei principi ispiratori di quel partito le condivido anch'io e mi spiace vederlo così in difficoltà. Non vi fidate tra di voi e non siete stati in grado di condurre la legge di bilancio con una discussione ordinata, perché vi marcate a vista. Non avete rispettato le opposizioni, perché in realtà non siete stati in grado innanzitutto di risolvere i problemi che avevate al vostro interno.

Ora, siccome noi ci ricordiamo le parole di Giorgia Meloni in occasione della legge che contestava Conte, voglio dire che sostanzialmente hanno fatto gli stessi danni dal punto di vista del rapporto con le opposizioni (Applausi), anzi tendono a somigliarsi molto in alcune circostanze. Eppure, dico con grande rispetto nei confronti di quanto sta avvenendo nel nostro Paese che soprattutto in periodi come quelli attuali servirebbero coraggio, visione, interventi strutturali, interventi sul fisco veri, investimenti privati, riforma del welfare, sanità, giovani.

E allora quali grandi obiettivi abbiamo di fronte? Il MES e il PNRR.

Per quanto concerne il primo, scade tra due giorni la possibilità reale di poterlo utilizzare. Ma entrambe le questioni sono spie indicative, perché voi non volete usare il primo e volete cambiare il secondo, ma non si sa come, peraltro. Per far ciò, utilizzate accenti antieuropei, in una difesa astratta del principio di patriottismo. In realtà, avete paura di entrambi i temi, perché non sapete come spendere quelle risorse (Applausi) e non sapete come riformare il tema delle regole, della semplificazione, della burocrazia, anche se Salvini annuncia, un giorno sì e l'altro pure, lo sblocco di qualche opera.

Ho dato un'occhiata a quello che è uscito sul codice degli appalti: 230 articoli, e poi vi lamentavate dell'amico Delrio! Ripeto: 230 articoli. Ne parleremo. Parleremo anche di questo. (Applausi).

La paura in realtà vi rende immobili e vi rende sospettosi l'uno dell'altro. Aveva ragione Renzi a dire che il vero timore che abbiamo non è il ritorno del fascismo, ma l'inadeguatezza, l'incapacità di affrontare una fase complicata come quella che sta vivendo il Paese.

La legge di bilancio è fatta di due blocchi: un blocco è il tema delle bollette, e di fatto fate quello che avrebbe fatto Mario Draghi; il secondo elemento, invece, è costituito da interventi che non risolvono alcuno dei problemi strutturali del Paese. È una manovra "vuoto a perdere". "Eppure, questi sono i temi - fisco, riforme, efficienza - che dovrebbero riguardare anche la destra.

C'è la falsa cancellazione del reddito di cittadinanza: in realtà prorogate soltanto. È una manovra che rimarrà impressa per due scelte sbagliate, ma in qualche modo legate tra di loro: la prima è la cancellazione della 18app. Noi difendiamo il merito (Applausi), ma è un errore legare il provvedimento ai voti o al reddito. È uno strumento universale che permetteva di approfondire e anche di rafforzare la capacità critica, l'apertura al mondo dei nostri giovani, che ribadiva il principio della libertà e della fiducia nei nostri ragazzi. (Applausi).

L'altra scelta sbagliata è il vostro pezzo forte della manovra, quello per cui rimarrete in qualche modo ricordati. Mi riferisco all'emendamento in favore delle squadre di calcio di Serie A (un miliardo di euro). (Applausi). Non li avete dati agli artigiani, ai camionisti o a chi aveva bisogno. Li avete dati a chi aveva già. Sostanzialmente vi si potrebbe definire dei Robin Hood al contrario. (Applausi). Siete dei Robin Hood al contrario: togliete opportunità ai giovani per darle a chi le ha già. Questa è la filosofia del Governo che doveva ripristinare giustizia sociale.

Insomma, i manifesti patinati erano belli, ma in realtà non eravate così pronti e avete scelto la mediocrità per la paura di governare. Ed è tanta e tale la distanza tra la propaganda e i fatti, tra l'iniziativa di forza muscolare del Governo patriottico e l'amara realtà, da rendere la discussione di oggi una cosa davvero molto poco dignitosa per il Paese.

Ci tengo a dire che noi continueremo con il nostro stile di opposizione: è un messaggio rivolto a voi, ma anche alle altre opposizioni. Dopo la sbornia dell'uno vale uno, dopo il populismo assistenzialista, dopo il sovranismo legato alla propaganda, penso che verrà il tempo del merito. Verrà il tempo della serietà e del rigore, del riformismo, e sarà - credo - un tempo tutto sudato, una stagione ribelle, diceva un grande cantautore ligure che amo molto.

Noi stiamo costruendo questa stagione, differenti da tutti, senza mai perdere di vista il gusto di una politica che - per dirla alla Mario Draghi - fa più che raccontare, il contrario di quello che siete voi: raccontate ciò che non siete stati in grado di fare con questa legge di bilancio.

Annuncio il voto contrario a questa manovra. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Damiani. Ne ha facoltà.

DAMIANI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi senatori, la legge di bilancio è l'appuntamento più significativo e più importante della vita politica di un Paese e noi oggi in quest'Aula approviamo la prima legge di bilancio dopo soli tre mesi dal 25 settembre, dal voto degli italiani e dopo poche settimane dall'insediamento del primo Governo di centrodestra. Io ero preso e ragionavo sul mio intervento, però ascoltando chi mi ha preceduto, devo dire che mi dispiace che in questi giorni, qui a Roma, in un percorso purtroppo tortuoso, in una strada stretta, sapendo tutti che la manovra finanziaria sarebbe stata esaminata in prima lettura alla Camera, abbiamo incontrato le braccia incrociate e chiuse dell'opposizione (Applausi) che non ha voluto assolutamente ragionare non tanto su come migliorare il disegno di legge di bilancio, ma soprattutto non ha voluto scrivere qualche ordine del giorno che guardasse ai provvedimenti che nelle prossime settimane il Governo andrà a varare.

La manovra che noi discutiamo oggi risente molto della congiuntura economica del Paese, del momento che ha visto prima la pandemia e poi le successive crisi, quindi in buona parte è una manovra già scritta, purtroppo obbligata in alcune sue voci. Sono questioni che già poche settimane fa, quando si è chiusa la legislatura, molti di voi hanno già approvato. Invece voi oggi vi schierate contro queste misure che il Governo sta continuando a portare avanti, soprattutto contro il caro energia.

Per quanto riguarda invece il centrodestra è giusto chiedersi se abbiamo fatto il massimo con quelle che erano le risorse, le possibilità e il tempo che abbiamo avuto a disposizione. Io dico convintamente di sì; noi abbiamo fatto il massimo nonostante la strada fosse già segnata e molte delle risorse fossero già impegnate per le misure contro il caro energia. Finalmente però abbiamo cominciato a dare una direzione politica al Governo e al Paese; una direzione che va in favore delle famiglie, della crescita, dei lavoratori e delle imprese. Ecco perché ritengo che abbiamo lavorato bene in queste settimane. Le Cassandre della sinistra se ne facciano una ragione, profetesse di sventura durante la campagna elettorale. Ricordiamo tutti quanti come pochi giorni prima del voto il segretario del Partito Democratico andava in Europa a dire che il futuro dell'Italia era in pericolo, che l'Europa era in allarme per la vittoria del centrodestra. (Applausi). Oggi, a tre mesi dalle elezioni, l'Istat, che non è un partito di maggioranza, certifica invece la fiducia che le famiglie e le imprese hanno nei confronti di questo Governo. Ciò è testimoniato dai dati di crescita dei consumi che portano produzione, lavoro e fanno crescere le aziende e le imprese. Abbiamo messo in campo quindi un percorso virtuoso con questa manovra finanziaria. Siamo sulla strada giusta. Questi sono i dati forniti dall'Istat, la migliore risposta a chi ha profetizzato invece sventure, ma oramai sappiamo tutti che la sinistra non ha più una visione del Paese.

Veniamo però alla manovra finanziaria. Bisogna dire qualcosa di importante anche sulle misure che abbiamo messo in campo. La manovra finanziaria ha un valore di 35 miliardi netti, il 60 per cento dei quali sono misure di sostegno contro il caro energia. Abbiamo 10 miliardi di crediti di imposta per le imprese, 2,4 miliardi di bonus sociali per le famiglie. Voi voterete contro queste misure. La manovra interviene anche su altre questioni. Il superbonus che per noi era un tema importante che non chiudiamo con questa manovra, ma al quale cercheremo di dare risposte anche nell'immediato futuro con altri provvedimenti. Il reddito di cittadinanza, che manteniamo perché in bilancio continuiamo a mantenere, nel 2023 e nel 2024, 7,7 miliardi, lo miglioreremo con vari e veri strumenti di lotta alla povertà.

Anche su questo, sul reddito di cittadinanza, vi siete rifiutati di confrontarvi con la maggioranza.

Per quanto riguarda le pensioni, un tema molto caro a noi di Forza Italia, e a tutto il centrodestra, aumentiamo le minime a 600 euro per gli over 75, così come richiesto dal presidente Silvio Berlusconi, con l'obiettivo di portarle a 1.000 euro nell'arco dell'intera legislatura.

Abbiamo previsto poi risorse per le famiglie numerose, che troveranno 150 euro in più per l'assegno familiare; abbiamo previsto che per i congedi parentali l'indennità passi dal 30 all'80 per cento della retribuzione. Quanto alle politiche per le famiglie, sono stati stanziati 409 milioni in più per l'aumento degli assegni per i disabili. Per quanto riguarda l'acquisto della prima casa per i giovani under 36 sono stati stanziati altri 430 milioni.

Venendo al tema tanto caro del lavoro, si è prevista la flat tax a 85.000 euro, la decontribuzione per gli under 36 e le assunzioni. Con specifico riguardo al cuneo fiscale, ci siamo battuti nella scorsa legislatura e in questa abbiamo stanziato altri soldi per l'abbattimento del cuneo fiscale, aumentando anche in questo caso la platea, dando più risorse oggi anche ai dipendenti.

Si tratta quindi di una manovra con la quale, come dicevo, sfatiamo tutte le demonizzazioni che sono venute in questi mesi da parte della sinistra, che diceva che sarebbero crollate le borse europee. Tanti di voi hanno sperato nell'esercizio provvisorio: noi invece oggi porteremo il Paese fuori da questa situazione e da questo pericolo, approvando la manovra finanziaria.

L'Europa ci avrebbe messo in un angolo: invece, cari colleghi, non è accaduto nulla di tutto ciò, nulla di quanto avete profetizzato in campagna elettorale contro l'Italia. Anzi, abbiamo visto come l'Europa ha approvato a pieni voti la manovra finanziaria. Non solo, ci siamo mossi con autorevolezza anche in Europa, guidando la battaglia del price cap, che abbiamo vinto e di cui stiamo vedendo in questo momento soltanto gli effetti sul prezzo del gas, che scende. (Applausi). Adesso dobbiamo agire per fare in modo che a scendere siano le bollette delle famiglie degli italiani.

Oggi abbiamo dunque tracciato la rotta e sicuramente nei prossimi mesi e nei prossimi anni questa sarà la direzione, la direzione di tante battaglie storiche di Forza Italia e del centrodestra, quelle sulle tasse, sui giovani, sulle pensioni, sulle imprese e sul Sud Italia. Si tratta di temi importanti, di temi storici, che oggi iniziamo a buttare giù in questa manovra finanziaria, come ho già detto.

Tracciamo dunque oggi finalmente la rotta giusta - ripeto - quella rotta che ha visto finalmente il centrodestra vincere le elezioni, avere la stabilità, i numeri e la maggioranza per governare. È una grande opportunità per il Paese.

Come dicevo, quindi, tracciamo la rotta di un percorso per dare oggi all'Italia serenità e fiducia, come l'Istat stesso ha testimoniato in queste settimane. Lo facciamo sempre con grande coraggio e, soprattutto, con grande senso di responsabilità, perché teniamo al Paese. La nostra bussola è rappresentata infatti dallo sviluppo, dalla crescita dell'Italia, dei nostri figli e, soprattutto, del nostro futuro. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, prima di iniziare, consentitemi di rispondere al presidente Zaffini, anche se non è in Aula in questo momento. Quando dice che nella legislatura precedente la legge di bilancio in Senato è arrivata sempre in Aula senza relatore, gli consiglio di andare a guardare gli atti del Senato, perché nel 2019 furono relatori in Aula con mandato conferito dalla Commissione la senatrice Accoto e il senatore Stefano, mentre nel 2021 i senatori Errani, Pesco e la senatrice Rivolta, giusto per onore alla verità (Applausi), quella che sempre bisognerebbe pronunciare in quest'Aula.

Colleghi, colleghe, che il nostro giudizio su questa manovra sia fortemente negativo credo che ormai lo abbiate capito, ma ci tengo a spiegarvi bene anche altre ragioni, oltre a quelle già citate in precedenza.

Parto dalla sanità, quella sanità pubblica che da oltre quarant'anni tutela in maniera universale e gratuita la salute di tutti noi.

In questo disegno di legge di bilancio il finanziamento scende inesorabilmente sotto quel 7 per cento rispetto al PIL che avevamo faticosamente raggiunto negli anni passati e si allontana dalla media europea dell'8 per cento che dovrebbe essere obiettivo comune di tutti noi, ma evidentemente non lo è. Il fatto che in termini assoluti il valore del finanziamento del Fondo sanitario nazionale non scenda rispetto al PIL non vuol dire assolutamente niente: basta guardare ai numeri a due cifre dell'inflazione che abbiamo quest'anno, quindi la somma che c'è non è sufficiente a far fronte ai bisogni. La pandemia, i morti, i sanitari chiamati eroi non vi hanno insegnato niente e spietatamente fate cassa sulla loro pelle. È vero che aggiungete poco più di due miliardi, ma come dicevo sono insufficienti anche solo a bilanciare il caro energia e l'inflazione, figuriamoci tutto il resto.

Non c'è niente per contrastare l'allungamento delle liste d'attesa, quelle liste spropositate perché molte delle Regioni che governate anche voi hanno utilizzato i fondi stanziati dai Governi precedenti per tappare buchi, invece che per recuperare le prestazioni non erogate e le liste si allungano. (Applausi). Se qualcuno pensa che sia solo per incompetenza si sbaglia: purtroppo è un preciso piano di indebolimento della sanità pubblica, per poi proporci un modello privato basato su assicurazioni integrative. Prova ne sono le dichiarazioni del presidente Zaffini all'indomani dell'approvazione dell'indagine conoscitiva sulle polizze integrative, fatta sicuramente all'unanimità, ma con spirito diametralmente opposto, perché questo è un altro esempio del ritorno al passato che tanto ama questa maggioranza. (Applausi). Mi riferisco al ritorno a quegli enti mutualistici che sono tanto simili al sistema americano che ha mostrato negli anni tutte le sue falle; tuttavia, mentre gli Stati Uniti hanno capito l'errore e istituito una forma di assistenza pubblica, voi volete farci fare un salto indietro di decenni. (Applausi).

La nostra sanità ha bisogno di personale, quel personale che negli anni passati non è stato formato per la miopia di chi governava prima del 2018, anno in cui finalmente abbiamo iniziato a incrementare i contratti di formazione specialistica, per arrivare a colmare l'imbuto formativo di cui siete responsabili anche voi, perché l'allarme era stato lanciato dagli esperti già ben più di dieci anni fa. Abbiamo bisogno di personale, ma deve essere adeguatamente retribuito e lavorare in condizioni umane, non come ora con rapporti tra operatore e pazienti troppo sbilanciati, con carichi di lavoro eccessivi e conseguente fuga dal settore pubblico, ma anche dalle residenze sanitarie assistenziali (RSA) private.

Abbiamo bisogno di personale anche nella ricerca sanitaria, perché è il primo motore di sviluppo di un Paese, quello con il più alto moltiplicatore (non so se conoscete il termine). Voi però non stanziate risorse. C'è anche bisogno di investimenti in prevenzione, perché anche in questo caso ogni euro speso in prevenzione ne fa risparmiare molti in cure e assistenza e mi auguro prima o poi qualcuno lo capisca anche al Ministero dell'economia e delle finanze.

La nostra sanità ha bisogno di risorse dedicate alla cronicità, al piano oncologico, al piano demenze, all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ma nel presente disegno di legge di bilancio non c'è nulla, neanche quel poco che aveva promesso il Ministro della salute. Se chi ben comincia è a metà dell'opera, qui siamo alla retromarcia e state smontando tutto il buono fatto nella passata legislatura. (Applausi).

Continuate a sostenere che la maggioranza degli italiani vi ha votato, ma non è vero: governate per effetto di una legge elettorale che andava cambiata e lo sapete anche voi. Avete preso poco più di 12 milioni di voti, ma 17 milioni di cittadini hanno votato per altri e 16 milioni e mezzo non hanno proprio votato. Non rappresentate la maggioranza del Paese, fatevene una ragione. (Applausi).

Questo disegno di legge di bilancio dimostra anche quanto siete lontani dalle reali necessità del Paese. Smantellate lo Stato sociale, che è il baluardo della civiltà e del progresso, cancellate il reddito di cittadinanza senza rafforzare le tutele per i lavoratori, anzi via libera alla precarietà con la reintroduzione dei voucher, aumentandone anche la portata. Sapete che esiste la posta elettronica? Non avete letto le decine di e-mail di precari che chiedono la stabilizzazione? Avete prorogato solo i termini per i precari della sanità, almeno quelli, perché ancora una volta le Regioni hanno fatto i compiti a metà nel passato, ma per gli altri precari il nulla. Forse avrebbero dovuto mandarvi un fax invece di una e-mail. (Applausi). La narrazione dei fannulloni che stanno sul divano è comoda, ma la verità è che la maggior parte dei beneficiari del reddito è costituita da minori, anziani, disabili o lavoratori poveri, ma voi togliete il reddito anche a loro e niente salario minimo, nonostante lo chieda l'Europa, ma voi l'Europa la ascoltate solo quando vi fa comodo o quando vi bacchetta come per la norma sul POS. (Applausi).

Secondo una recente indagine di Unioncamere, il 41 per cento delle offerte di lavoro va deserta, perché non si trova personale adeguatamente formato. Chi è che deve fare la formazione professionale? Sempre le Regioni, le stesse Regioni che non hanno assunto il personale per rafforzare i centri per l'impiego, per dare forza a quell'altra gamba del reddito di cittadinanza che erano le politiche attive, quelle che non avete voluto ascoltare. Non una parola sul fatto da parte di Unioncamere che la formazione si possa fare anche in azienda e che se il lavoro non è accattivante, per trovare qualcuno disposto a farlo basterebbe pagare meglio. (Applausi).

Togliete il reddito di cittadinanza, come dicevo, anche ai cosiddetti working poor, ma non aggiungete nulla per loro, niente salario minimo, niente NASpI per esempio per i lavoratori a part time ciclico verticale. quei lavoratori che spesso lavorano nelle mense, quelle delle scuole dove mandate anche i vostri figli, che spesso sono donne e che quando le scuole sono chiuse non percepiscono niente. Anche in questo caso, siete deboli con i forti e forti con i deboli.

L'offerta congrua l'avete cancellata perché serve manodopera a basso costo, servono disperati da ricattare, servono schiavi moderni. (Applausi). Non vi piacciono i giovani che aspirano a migliorare la propria condizione e alla piena realizzazione di sé, come dicono l'articolo 3 e 4 della nostra Costituzione: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana» e poi «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società». (Applausi).

Voi li spingete a scappare all'estero per realizzarsi pienamente, ecco cosa fate con i nostri giovani. Ci sarebbe molto altro da dire sulla assenza di risorse per i rinnovi dei contratti pubblici, sul mancato rinnovo di Opzione donna per tutte e non solo per alcune, sulla perequazione ridotta delle pensioni, sul finto innalzamento delle pensioni minime a 600 euro, ma solo per un anno e solo per gli over settantacinque, sul taglio del cuneo fiscale che dà 10 euro in più al mese, ridicolo, ma molto è già stato detto. Ci si aspetterebbe che almeno questa manovra contenesse misure per favorire lo sviluppo industriale del Paese, ma non c'è niente neanche su quello. Persino Confindustria lamenta la vostra mancanza di visione e di misure espansive.

In conclusione, Presidente, ritorno alla nostra amata Costituzione e parto dal principio, quello pare che lo conosciate meglio che gli articoli 3 e 4. Vi siete fermati al primo comma dell'articolo 1: «L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro». Se aveste letto il resto, forse avreste capito che è fondata sul lavoro, ma non sullo sfruttamento dei lavoratori. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cantù. Ne ha facoltà.

*CANTU' (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, il fatto che l'Italia spenda meno di altri Paesi europei per la sanità non vuole assolutamente dire che siamo più oculati o più performanti di altri, del resto, gli ultimi dati segnalano un calo preoccupante sui target obiettivo di prevenzione primaria e secondaria.

Semmai, se questo è vero, vuol dire che il clima, la qualità del cibo, le abitudini, i prevalenti stili di vita e la cosiddetta dieta mediterranea potrebbero far sì che vi sia, in qualche modo, un minor fabbisogno complessivo, anche se vi è una spesa out of pocket fuori controllo, vale a dire che non sappiamo quanto sia effettivamente considerata nelle giuste proporzioni, stante la carenza di controlli e di valutazioni, in punto di appropriatezza, anche sul versante delle forme integrative di assistenza sanitaria e per mancata tracciabilità. Per esempio, non tutti danno la tessera sanitaria in farmacia. Vero è che siamo un paese di anziani e che il Fondo sanitario nazionale è vicino al suo obiettivo tendenziale di 130 miliardi, che, se sommati ai quasi 40 di consumi privati, fanno sì che siamo ben oltre i parametri europei, sfiorando il 10 per cento del Prodotto interno lordo.

Difatti, il Governo ha previsto l'incremento che stiamo votando in oltre due miliardi, portando l'ammontare delle risorse a 128,2 miliardi, anche in ragione dell'aumento dei cosiddetti costi energetici. È un aspetto, quest'ultimo, che va visto non tanto e non solo come necessità momentanea congiunturale, ma in prospettiva dobbiamo far sì che prevalentemente gli ospedali, ma anche tutte le altre aziende sanitarie territoriali, procedano ad uno strutturale efficientamento energetico, di cui si è sempre parlato ma poco si è fatto, impiegando al meglio le disponibilità a PNRR e di edilizia sanitaria.

Ritengo sia giunto il momento di provare ad inserire nel Servizio sanitario nazionale figure professionali tali da far sì che il costo energetico sia visto nella sua complessità e come tale gestito da professionisti che sappiano sfruttare tutte le nuove tecnologie, aggregare per consumi, razionalizzare gli impieghi, con un costo in linea con le altre attività produttive, in modo tale da liberare risorse da destinare a quei settori che, dopo il Covid-19, richiedono un incisivo rafforzamento: prevenzione, emergenza-urgenza e medicina territoriale.

Da qui un primo importante investimento nella legge in votazione per l'attuazione, nel triennio, del Piano nazionale per la prevenzione delle infezioni ospedaliere e il contrasto alla antimicrobico resistenza, problema globale, di sanità umana, animale ed ambientale.

In quanto all'emergenza-urgenza, nella manovra sono stati previsti incrementi indennitari per il personale dedicato, che non possono non far scattare il nostro plauso, anche se siamo ancora effettivamente lontani dai reali fabbisogni, nel contesto di un riordino complessivo del sistema, sia sul versante extraospedaliero che ospedaliero, su cui stiamo lavorando con due iniziative legislative di prossima pubblicazione strettamente correlate, in quanto l'una consentirà all'altra di andare a regime in modo più rapido e performante.

Un esempio per tutti: il contrasto degli accessi inappropriati ai pronto soccorso, agendo sul potenziamento della medicina territoriale in assistenza di base integrata con la continuità assistenziale: ebbene, l'implementazione della nuova rete territoriale One Health dei medici del ruolo unico di assistenza primaria ridurrà di un 25-30 per cento l'intasamento nei servizi di pronto soccorso. Il mantra deve essere investire per dare di più costando di meno, a cominciare dalla prevenzione in oncologia, posto che il 40 per cento dei casi e il 50 per cento delle morti oncologiche possono essere evitate intervenendo sui fattori di rischio prevenibili, stili di vita compresi.

Difatti, dagli ultimi dati in valore assoluto abbiamo un incremento di oltre 14.000 casi su base annua: da qui l'importanza di sviluppare evoluti programmi di prevenzione nella lotta al cancro. A tale proposito, è stato recentemente promosso un intergruppo con lo scopo di potenziare il piano oncologico nazionale e dare nuove idee, finalizzando risorse già disponibili a fabbisogno nazionale standard, ma anche con fondi programmatori aggiuntivi. In particolare, per quanto riguarda la diagnosi precoce e la medicina predittiva, maggiori risorse potranno essere orientate a test genomici che eviteranno fino all'80 per cento la chemioterapia, con l'innalzamento della qualità della vita dei pazienti e il contenimento dei costi indotti.

Amo ripetere che le soluzioni a problemi complessi vanno trovate percorrendo strade diverse da quelle che li hanno generati. Ci sembra che il Governo e, in questo caso, il ministro Schillaci stiano provando a percorrere sentieri finora inesplorati. Auspichiamo che il nostro contributo possa trovare accoglimento. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manca. Ne ha facoltà.

MANCA (PD-IDP). Signor Presidente, signor ministro Ciriani, signori Sottosegretari, colleghi, con l'inflazione all'11-12 per cento, ormai stabilmente a doppia cifra, crescono le disuguaglianze, si ampliano le povertà e si allarga la forbice tra chi rimane indietro e chi ce la fa. Basterebbe questo quadro, a mio avviso strutturale, delle dinamiche economiche e sociali del Paese, per valutare inadeguato e non solo iniquo il disegno di legge di bilancio che ci avete sottoposto. (Applausi). È per noi inadeguato ed iniquo perché non affronta le questioni strutturali e non introduce le misure anticicliche necessarie.

Parto da quelle che per il Partito Democratico erano e restano le priorità: mi riferisco a un intervento indispensabile per restituire potere d'acquisto ai salari; c'è un'enorme questione salariale alla quale non vengono date risposte adeguate. Se vogliamo sostenere i consumi, non ci si riesce semplicemente con piccole trasformazioni o riduzioni di aliquote IVA. Se non si affronta la questione salariale dentro dinamiche inflattive così pesanti, si spingono numerose famiglie verso forme di solitudine e di povertà inaudite, che spingeranno il Paese in recessione. Lo dico ai colleghi di Fratelli d'Italia e alla maggioranza di Governo: credo che dobbiate abbandonare in fretta la retorica della narrazione al passato. (Applausi). Non è compito di una maggioranza politica occuparsi degli atti al passato. Ci sono gli storici che scriveranno il passato. Il passato è già alle nostre spalle. Abbiamo affrontato a gennaio 2020 una pandemia ed abbiamo affrontato misure straordinarie, anche attraverso il ricorso all'indebitamento di oltre 200 miliardi di euro, per portare il Paese fuori dalle dinamiche pandemiche e proprio per evitare recensioni economiche e sociali che sarebbero costate tantissimo. Ci sentiamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto con quei Governi; tuttavia, oggi sappiamo perfettamente che ad una maggioranza politica è richiesta una visione su come affrontare il futuro di questo Paese. Noi crediamo che proprio su questi fondamentali siamo in presenza di un'assenza di visione e di prospettiva.

Avete chiesto a più riprese il confronto con le opposizioni. Collega Damiani, il Partito Democratico non ha mai rinunciato e mai rinuncerà ad un confronto. (Applausi). Non abbiamo mai pensato di fare ostruzionismo per spingere il Paese ad un danno, quale sarebbe stato l'esercizio provvisorio che voi stessi avete voluto evitare. Noi abbiamo semplicemente chiesto un confronto, ma se al posto della riforma fiscale ci avete proposto più evasione fiscale, lì il Partito Democratico non ci può essere. (Applausi). Se al posto di un intervento ormai indispensabile sui salari e sul lavoro ci avete proposto più precarietà, non c'è spazio per un confronto con il Partito Democratico (Applausi), perché sono evidenti le differenze valoriali e impostazioni culturali che non sono compatibili con la maggioranza di Governo.

Al posto di un rilancio degli investimenti pubblici e privati, che sarà determinante anche per raggiungere l'obiettivo di una crescita dello 0,3 per cento del PIL, voi avete messo in dubbio addirittura le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, poiché non volete affrontare le riforme indispensabili per poter attrarre le risorse europee che noi faticosamente abbiamo conquistato. Come si fa a determinare un confronto tra maggioranza e opposizione, se rinunciate ad indicarci la strada delle riforme oggi indispensabili per adottare provvedimenti urgenti in materia economica e sociale? (Applausi).

Colleghi, il vuoto di visione e di progetto era evidente fin dalla Nota di aggiornamento al DEF. Eravate pronti, chi dall'opposizione, chi dalla maggioranza del Governo Draghi, a chiedere le elezioni, ma non avevate un programma di governo condiviso, non avevate un'idea su come tenere lontana l'Italia dal rischio di una recessione costosa che limita diritti fondamentali di cittadinanza, a cominciare dai nostri giovani.

Cambiate narrazione, lo dico soprattutto con rispetto ai colleghi di Fratelli d'Italia, perché questa manovra per due terzi è copiata, non sempre bene, dalla manovra precedente del Governo Draghi, perché il pacchetto sull'energia è lo stesso e le misure adottate in parte sono coerenti, tuttavia tutte le proposte di politica economica e sociale che avete indicato vanno nella direzione opposta rispetto alla necessità di creare meno disuguaglianze, più lavoro e più futuro per il nostro Paese. (Applausi).

Manca completamente una visione dello sviluppo industriale di questa Nazione, mancano i fondamentali della politica economica, se vogliamo intraprendere una strada nella quale il lavoro riscopra la dignità della persona. Qui si evitano discussioni, perché a mio avviso c'è un tentativo permanente di campagna elettorale, ma le lune di miele hanno durate brevi. Prima o poi anche i cittadini italiani vi chiameranno alle vostre responsabilità. Basta opposizione al passato, cominciamo a costruire un confronto sul presente e sul futuro di questo Paese e vi accorgerete che molte delle cose che stiamo dicendo ora troveranno spazio enorme in un rapporto con il Paese, perché se aprirete la questione salariale lì troverete il PD.

Il Partito Democratico avanzerà proposte nel Paese in materia di riduzione del costo del lavoro e di incremento dei salari, introdurrà nel Paese proposte per uscire da una precarietà insostenibile che umilia i giovani in un accesso al lavoro sottopagato, mal costruito e sempre condannato ad una precarietà che sembra non avere fine. Lì incontrerete il Partito Democratico, se vorrete affrontare una delle questioni fondamentali che è quella salariale, senza la quale è difficile costruire maggiore equità e sviluppo economico positivo e proficuo per i nostri giovani.

Se vorrete affrontare il tema delle riforme con serietà e trasparenza - ve lo diciamo fin d'ora - non pensiate che sull'autonomia differenziata siano sufficienti i comitati tecnici, in sostituzione del ruolo del Parlamento. (Applausi). Di qui dobbiamo passare per definire i livelli essenziali delle prestazioni, se vogliamo restituire centralità e dignità al Parlamento. Non ne faccio una critica a questo Governo, perché è un tema che viene da molto lontano: un uso della decretazione eccessivo, un mix tra fiducia, testi A e maxiemendamenti hanno ridotto di troppo lo spazio di iniziativa parlamentare. Invece è il Parlamento che dovrà definire i criteri fondamentali dell'applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni, perché non c'è autonomia possibile se non si riducono le disuguaglianze tra i sistemi territoriali e se non si garantiscono più servizi dove i servizi non ci sono, consentendo a chi ha servizi positivi di continuare a crescere. È nella riduzione delle disuguaglianze territoriali che dobbiamo definire i livelli essenziali delle prestazioni. Lo dico fin d'ora alla maggioranza: si passi dal Parlamento, perché altrimenti sarà guerriglia durissima. (Applausi). In un ampliamento delle distanze tra il Nord e il Sud del Paese non c'è futuro di crescita economica per l'intera Nazione.

Ho fatto questi esempi e voglio concludere, Presidente, su una delle questioni più importanti. In questa manovra ho sentito valutazioni sulle tabelle e sui numeri, ma la questione della sanità va affrontata tenendo conto che abbiamo attraversato una pandemia e che oggi il Sistema sanitario ha mostrato limiti differenti rispetto ai sistemi territoriali. C'è bisogno di un sistema socio-sanitario che abiti maggiormente nella dimensione territoriale. Questa riflessione non la si fa con le tabelle numeriche al passato, ma la si deve fare decidendo se il sistema sanitario universale e pubblico è una delle caratteristiche più importanti di questo Paese per ridurre le disuguaglianze e garantire universalità d'accesso, ma soprattutto per garantire sviluppo economico. Su questo ancora il nulla, mentre il Paese ha bisogno di risposte immediate.

Questo vale per la salute, vale per l'istruzione, vale per la formazione delle risorse umane. Senza un investimento straordinario sulle risorse umane, non ci sarà transizione ambientale, digitale e sociale capace di includere il lavoro senza ampliare... (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Le chiedo di concludere, senatore Manca.

MANCA (PD-IDP). ...rappresentanti della maggioranza, e se lo farete su un piano di riforme serio, concreto e strutturale nel rapporto con il Paese, lì incontrerete i valori e i principi del Partito Democratico. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liris. Ne ha facoltà.

LIRIS (FdI). Signor Presidente, mi dispiace che proprio il collega Manca abbia parlato prima di me per quanto riguarda il PD, perché non accettiamo lezioni su come ci si confronta con la democrazia da chi da dieci anni perde le elezioni, ma sta al Governo. (Applausi).

E allora chiariamo qualcosina di quello che si è detto negli interventi, perché, per quanto possibile, ho cercato di ascoltare tutti coloro che sono intervenuti. Ormai abbiamo a che fare con un monocameralismo alternato, come diceva ieri il collega Lotito; lo dico guardando il senatore Lombardo e altre persone della minoranza che ieri hanno enfatizzato questo dato. È vero; e immaginate con quanta frustrazione lo dice una maggioranza che a Natale sapeva di dover tornare qui al lavoro per esaminare un testo che non avremmo potuto aprire e che non avremmo potuto esaminare così come avremmo voluto. Eppure, mentre per quanto ci riguarda c'è una spiegazione, ovvero che non sono neanche sessanta i giorni di governo che abbiamo alle nostre spalle, non si spiega per quale motivo sia avvenuto negli anni precedenti da parte del Governo dei migliori, (Applausi), quando la lettura era soltanto in una Camera e l'altra approvava a scatola chiusa.

La manovra di bilancio è pronta per essere la cartina di tornasole del nostro Governo. Gli italiani non si aspettano da noi miracoli; non vogliono da noi - per dirla in gergo calcistico - la sforbiciata sotto l'incrocio. Vogliono che portiamo a casa una legge di bilancio giusta, in un momento di grave difficoltà internazionale; una manovra che sia credibile, sobria e che sia anche lo specchio di una Nazione nuova, che ha rimesso al centro la politica, che si confronta con le minoranze esaltando le differenze tra maggioranza e opposizione, che porta avanti una ricetta e che poi si sottopone al giudizio degli elettori.

Questa manovra è stata addirittura giudicata giusta dall'Europa, da Gentiloni, da Draghi, quindi non vedo come non possa essere giudicata positivamente anche da voi. Da quanto ho sentito, per due terzi è gradita, quindi immagino che per due terzi la voterete. (Applausi). Dopodiché, questa è la migliore legge di bilancio possibile oggi, non in assoluto. La manovra è il massimo che si poteva fare seguendo due criteri: quello della tempistica e quello delle risorse.

Ricordo tre date: 25 settembre, giorno nelle elezioni, 22 ottobre, giorno della costituzione del Governo, 23 ottobre, primo Consiglio dei ministri.

Qualcuno ha detto che è la prima volta che si vede una manovra così discussa ed esaminata velocemente. Beh, non si votava in autunno dai tempi della monarchia! (Applausi). Ecco perché siamo stati costretti - non per nostro demerito o per nostra volontà - ad esaminare il provvedimento con questi tempi e questi modi.

Vi assicuro che tra gli addetti ai lavori serpeggiava scetticismo sul fatto che questa maggioranza riuscisse a portare a casa il risultato di votare entro l'anno e quindi di scongiurare l'esercizio provvisorio. Ve lo dice uno che il bilancio l'ha fatto da tempo - lo dico anche guardando il senatore Patuanelli - non perché vi siano problemi a governare in dodicesimi per quindici giorni, ci mancherebbe altro, ma sapete bene quanto sia importante, in termini di credibilità, presentarsi all'esterno, al di fuori dei confini nazionali, e dimostrare di essere capaci di aver portato a casa una legge di bilancio entro l'anno solare.

Entriamo nel merito della manovra. Ho sentito dire che questa manovra è contro gli ultimi. È esattamente il contrario: mette al centro gli ultimi.

Dopo che abbiamo messo da parte due terzi della spesa per i costi energetici - e stiamo parlando di 21 miliardi, che si sommano ai 9 del decreto aiuti-quater quindi 30 miliardi in totale - dovete sapere che gli spazi di manovra a disposizione si assottigliano incredibilmente e diventa impossibile avere margini di libertà per poter spalmare la nostra azione di Governo.

Ho detto e ripetuto anche in Commissione che avrete modo di giudicare nel tempo; chiaramente con i 21 miliardi stanziati nella manovra avreste potuto vedere fin da subito, ma i tempi e i modi di ciò che dobbiamo affrontare noi li abbiamo scelti noi, e non per questo ci sottraiamo alle responsabilità.

Per quanto riguarda le misure contro la povertà, bonus alimentari, previsti dall'articolo 78-bis, assegno per le famiglie numerose e per i nuovi nati nel primo anno di vita, decontribuzione per le assunzioni, pensioni minime, bonus bollette, prodotti, per l'infanzia, per il lavoro la riduzione di tre punti percentuali dei contributi, regime forfettario, l'incremento a 600 euro delle pensioni minime per gli over 75. Lasciatemi dire qualcosa poi sul reddito di cittadinanza perché non ne ho sentito parlare a sufficienza proprio dai colleghi del MoVimento 5 Stelle che tanto lo difendono. È da sfatare il fatto che questo Governo abbia tolto il reddito cittadinanza, in particolare che lo abbia tolto a chi non ce la fa a sbarcare il lunario. Vediamo bene come per le disabilità, per le fragilità, per gli over 60, per chi ha minori a carico, noi abbiamo conservato questa misura. Vorrei enfatizzare però un dato; per quanto riguarda la manovra è importante che ci sia un bilancio che abbia un equilibrio tra entrate e uscite, che non ci siano scompensi, che ci sia un equilibrio tra competenza e cassa. Se c'è un elemento che rivendichiamo con forza, per il quale è più importante il dato culturale che il saldo economico, è proprio il reddito di cittadinanza. Noi siamo il frutto di generazioni che hanno sognato ed anelato ad una crescita per se stessi e per i loro figli. Siamo figli di generazioni che dal dopoguerra in poi hanno costruito e sognato l'upgrade sociale e la propria realizzazione. Culturalmente questo strumento, così come è stato pensato, anche per quella fascia di giovani o comunque della popolazione che è in grado di lavorare, di poter andare a ricercare la propria realizzazione, è uno scompenso culturale diseducativo che noi abbiamo voluto eliminare sin da subito (Applausi), rispettando i più fragili, gli ultimi e coloro che realmente non ce la fanno.

Vorrei ringraziare questo Governo e mi perdonerete anche per una digressione localistica per l'attenzione avuta nei confronti dei crateri sismici del 2009 e del 2017, in particolar modo nei confronti della città dell'Aquila. Vi ringrazio perché tanto il Governo Berlusconi che nel 2009 ebbe la ventura di gestire questo tipo di tragedia quanto i Governi successivi comunque hanno dato delle risposte, farlo però a distanza di anni ha un valore ancora più grande. Ringrazio soprattutto perché vale tantissimo in un momento di coperta corta e di vacche magre.

Per quanto riguarda gli enti locali, si doveva fare di più? Certamente faremo di più... (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Senatore, la prego di concludere. Le ho già dato un minuto.

LIRIS (FdI). Mi scusi, Presidente, non l'avevo visto. Per quanto riguarda la sanità, come ha detto bene il senatore Zaffini, c'è un segno più pari a 2 miliardi, con attenzioni ulteriori. Se fra tre mesi il price cap e il contributo che abbiamo dato, pari a due terzi della manovra, avranno effetto, ne andranno anzitutto a beneficiare gli enti locali e la sanità. Siamo proprio su questa linea e quindi accogliamo la sfida.

Visto che amate fare citazioni, forse un po' per captatio benevolentiae, vorrei citare Paolo Coelho quando dice che «Un guerriero responsabile non è quello che si mette sulle spalle tutto il peso del mondo. È colui che ha imparato ad affrontare le sfide del momento». (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Non so come fare. Le posso far finire la citazione.

LIRIS (FdI). Bene, quel guerriero si chiama Giorgia Meloni, si chiama Governo Meloni, si chiama centrodestra ed è il Governo che porterà prospettive alla Nazione e ai nostri concittadini. (Applausi).

Per un'informativa urgente del Ministro della salute sul controllo della pandemia

LORENZIN (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZIN (PD-IDP). Signor Presidente, prendo la parola per chiedere, attraverso il suo tramite, che venga sentito con un'informativa urgentissima, anche nella giornata di domani, il ministro Schillaci alla luce dell'ordinanza che è stata emessa dal Ministero della salute per quanto riguarda il controllo negli aeroporti e il sequenziamento del genoma per i casi di Covid in Cina. Siamo molto preoccupati.

Tra l'altro, sarebbe anche opportuno capire come il Governo intende operare nei confronti della Commissione europea, e se si stanno prendendo misure simili nello stesso momento in tutto il territorio europeo, sapendo che in queste fasi, proprio in questi giorni, oltre ai normali movimenti e alla normale mobilità delle persone, ci sono ovviamente milioni di persone che si stanno muovendo tra Stato e Stato per le vacanze.

Sarebbe opportuno anche sapere se si è nuovamente riattivato o in che condizioni è il sistema di allerta e di emergenza per quanto riguarda il contenimento da Covid. Pe noi sarebbe molto importante, anche alla luce del fatto anche che siamo alle soglie di un'importante stagione di vacanza nella quale si muoveranno milioni di persone. (Applausi).

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, anche per il Gruppo MoVimento 5 Stelle è importante e urgente che il ministro Schillaci venga a informare l'Aula di quello che sta accadendo e di come il Governo intenda affrontare questo momento di nuova crisi pandemica e aumento dei casi, alla luce della situazione di oggi, che bisogna affrontare con rapidità e urgenza. È giusto, quindi, che il Parlamento possa ascoltare dalle parole del Ministro come il Governo intenda fronteggiare questa nuova emergenza.

PRESIDENTE. Ai colleghi che si lamentano e dicono che non è possibile intervenire, consiglio di imparare e studiare il Regolamento. Sono interventi sull'ordine dei lavori. (Applausi).

PAITA (Az-IV-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (Az-IV-RE). Signor Presidente, intanto la ringrazio della precisazione, più che mai opportuna, perché sentire dire che non si possa parlare sull'ordine dei lavori è davvero incredibile.

I colleghi hanno appena evidenziato la necessità di avere in Aula il ministro Schillaci per un'informativa su questa nuova emergenza. Senza premettere alcuna conclusione, perché naturalmente dobbiamo avere tutta una serie di dati che oggi non sono in nostro possesso, volevo farle presente che, per quanto riguarda il nostro Gruppo ogni momento - e intendo ogni momento, persino il 31 dicembre - è data utile per avere informazioni per gli italiani. (Applausi).

Assuma quindi le decisioni più opportune, ma sappia che da parte nostra c'è massima disponibilità a venire in Aula per avere le informazioni necessarie.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Paita.

Ricordo però ai senatori che, la prossima volta, sarebbe garbo istituzionale preavvisare la Presidenza per interventi di questo genere.

ZAFFINI (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, ricordo sempre che c'è la registrazione, quindi, se c'è disponibilità a venire in Aula il 31 dicembre, poi bisogna essere qui; lo dico a chi poco fa parlava del 31. Io posso esserci tranquillamente.

Compatibilmente con l'agenda del Ministro, ovviamente noi siamo favorevoli all'informativa e da qui mi sento di plaudire alla scelta del Ministro, che è assolutamente in controtendenza rispetto a quella che non è stata fatta, invece, nell'imminenza della prima ondata (Applausi), quando qualcuno come Fratelli d'Italia diceva di fare i tamponi a chi veniva dalla Cina e qualcun altro con i cinesi ci andava a cena e si faceva le foto che poi metteva su Facebook. (Applausi).

Colleghi, state tranquilli, che questa volta un Ministro della sanità c'è; questa volta un Ministro della sanità c'è. (Applausi).

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, non mi associo allo spettacolo di chi continua a rivendicare il passato. Noi guardiamo al futuro che è davanti a noi e non guardiamo indietro, quindi ci associamo a questa richiesta e, a differenza di quello che si diceva adesso, siamo disponibili anche il primo gennaio.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 442 (ore 17,05)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Ai sensi dell'articolo 129, commi 2 e 3 del Regolamento, l'esame degli articoli della seconda sezione ha la precedenza sull'esame della prima sezione. Dopo la votazione degli articoli della seconda sezione, si procederà alla discussione dell'articolo 1 del disegno di legge.

Con l'approvazione dei singoli articoli si intendono approvate anche le tabelle, i quadri generali, gli allegati e gli elenchi richiamati dagli articoli stessi e riportati negli stampati del disegno di legge.

Passiamo dunque all'esame della seconda sezione del disegno di legge (articoli dal 2 al 21).

Poiché non sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno riferiti agli articoli dal 2 al 21, si procederà direttamente alla votazione degli articoli.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, con l'annessa tabella.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, con l'annessa tabella.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4, con l'annessa tabella.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5, con l'annessa tabella.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6, con l'annessa tabella.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7, con l'annessa tabella.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8, con l'annessa tabella.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9, con l'annessa tabella.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10, con l'annessa tabella.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11, con l'annessa tabella.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12, con l'annessa tabella.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13, con l'annessa tabella.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14, con l'annessa tabella.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15, con l'annessa tabella.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16, con l'annessa tabella.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17, con l'annessa tabella.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di bilancio relativo alla prima sezione.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.

CIRIANI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo 1 del disegno di legge n. 442, già approvato dalla Camera dei deputati, dal titolo «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati. (Applausi).

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 442, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, avverto che le dichiarazioni di voto sulla fiducia si svolgeranno nella seduta di domani, a partire dalle ore 9.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

POTENTI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENTI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo per rappresentare l'episodio accaduto in data 23 dicembre presso il carcere Don Bosco di Pisa. Da informazioni di stampa e poi più precisamente dalle informazioni avute dai comunicati stampa delle varie forze di rappresentanza sindacale della Polizia penitenziaria, al rientro dall'ora d'aria dei detenuti avvenivano dei tumulti originati da un detenuto che è sottoposto attualmente a un intervento di trattamento sanitario obbligatorio (TSO) presso il servizio psichiatrico dell'ospedale Santa Chiara. Gli episodi tumultuosi consistevano in una rissa tra magrebini e albanesi detenuti presso il carcere Don Bosco. Venivano appiccati addirittura degli incendi a delle suppellettili e alcuni agenti di Polizia penitenziaria rimanevano contusi o feriti.

Non è la prima volta che al carcere Don Bosco di Pisa si sviluppano episodi violenti. Gli ultimi, addirittura, risalgono a pochi mesi fa e videro protagonisti degli stranieri e vittime i comandanti del personale carcerario.

Da parte del Gruppo Lega e credo di tutti i colleghi qui presenti, esprimo la massima solidarietà alla Polizia penitenziaria che nell'episodio del 23 dicembre ha dimostrato un'altissima professionalità nel saper intervenire in modo che questi episodi che avevano avuto origine nel primo pomeriggio a sera sono stati contenuti senza necessità di interventi esterni. Aggiungiamo, inoltre alla solidarietà, il nostro pieno appoggio politico a questo Governo affinché intervenga quanto prima rispetto alle gravi situazioni che si stanno verificando nelle carceri, a pieno supporto della legalità e del Corpo della polizia penitenziaria. (Applausi).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 29 dicembre 2022

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 29 dicembre, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 17,15).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (442)

ARTICOLI DA 2 A 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Parte II

SEZIONE II: APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Art. 2.

Approvato

(Stato di previsione dell'entrata)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2023, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 3.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 105.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 100.000 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.000 milioni di euro per l'anno 2025.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2023, rispettivamente, in 4.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 40.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2023, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l'anno finanziario 2023, in 150.000 milioni di euro.

6. Per l'anno 2023, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può assumere è fissato in 225.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2022 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2023, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 1.920 milioni di euro, 500 milioni di euro e 8.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2023, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2023, nell'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria », nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2023, ai capitoli del Titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

13. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonché nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

14. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

15. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2023, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, agli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

16. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2023, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

18. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo ».

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

20. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la « Sezione paralimpica Fiamme Gialle ».

21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di residui e di cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni « Competitività e sviluppo delle imprese » e « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », classificate nella categoria economica « Acquisizione di attività finanziarie - Azioni e altre partecipazioni ».

Art. 4.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci « Entrate da recuperi e rimborsi di spese », « Altre entrate extratributarie » e « Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato » dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

Art. 5.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Art. 6.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2023.

3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della giustizia delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi « Giustizia civile e penale » e « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria » nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2023.

Art. 7.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2023, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento e acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 8.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.

Art. 9.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2023, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2023, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2023, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte nel capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza », sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, comma 13, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2022.

10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Art. 10.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 11.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato, per l'anno 2023, in 136 unità.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2023, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 12.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 13.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 103;

2) Marina n. 152;

3) Aeronautica n. 48;

4) Carabinieri n. 0.

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 0;

2) Marina n. 40;

3) Aeronautica n. 49.

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 109;

2) Marina n. 54;

3) Aeronautica n. 40;

4) Carabinieri n. 200.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2023, come segue:

1) Esercito n. 292;

2) Marina n. 318;

3) Aeronautica n. 288;

4) Carabinieri n. 120.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2023, come segue:

1) Esercito n. 274;

2) Marina n. 300;

3) Aeronautica n. 309.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2023, come segue:

1) Esercito n. 540;

2) Marina n. 185;

3) Aeronautica n. 125.

6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », e dei programmi « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte per l'anno 2023 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

12. Il Ministro della difesa è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.

13. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.

Art. 14.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.

4. Per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale », istituito nel programma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e di altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 15.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo unico per lo spettacolo, ridenominato Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 631.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2023, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 16.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 17.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero del turismo)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Art. 18.

Approvato

(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.183.723.964.094, in euro 1.121.186.846.006 e in euro 1.124.538.264.703 in termini di competenza, nonché in euro 1.203.435.534.734, in euro 1.128.614.124.780 e in euro 1.126.122.513.987 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2023-2025.

Art. 19.

Approvato

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2023-2025, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 20.

Approvato

(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2023, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2023, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo n. 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi e iniziative finalizzati al benessere del personale.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2023, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2022, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

15. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2023-2025 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2022. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2022.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2022.

21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse e accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

23. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

24. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

25. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione agli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dai relativi decreti correttivi.

28. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2023, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi e organismi internazionali iscritte nel programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale », nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario », del medesimo stato di previsione.

30. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione agli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.

31. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali e in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2023, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

32. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2023, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma 3 del predetto articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 21.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2023.

________________

N.B. Per gli Allegati, le Tabelle e i Quadri generali riassuntivi si rinvia all'Atto Senato 442 (Pagg. 371-485).

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Parte I

SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1.

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2023, 2024 e 2025, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

2. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre dell'anno 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 4, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

6. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel quarto trimestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre dell'anno 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonché, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui commi da 2 a 5, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

10. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »;

b) al comma 16-ter è aggiunto il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute ».

11. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre dell'anno 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

12. Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 963 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023.

13. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023 sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.

14. Le disposizioni del comma 13 si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.

15. Al fine di contenere, per il primo trimestre dell'anno 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA fissa una componente negativa degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro. Per le finalità della presente disposizione è autorizzata la spesa di 3.543 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1.200 milioni di euro rispettivamente entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento di 1.143 milioni di euro entro il 31 maggio 2023.

16. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento. Qualora le forniture di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da emanare entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.

17. Per l'anno 2023, sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i nuclei famigliari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido nel corso dell'anno 2023 fino a 15.000 euro.

18. Per il primo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas, con delibera dell'ARERA. La suddetta delibera ridetermina le agevolazioni di cui al primo periodo, tenendo conto del valore dell'ISEE stabilito dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e, in particolare, della necessità di determinare risparmi più elevati per le famiglie con valori di ISEE di cui al primo periodo.

19. Per le finalità di cui ai commi 17 e 18, un importo pari a 2.515 milioni di euro è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2023.

20. In prima attuazione, in coerenza con l'obiettivo intermedio 7 della missione 1, componente 2, gli oneri nucleari coperti tramite il conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui all'articolo 42 dell'allegato A alla deliberazione dell'ARERA n. 231/2021/R/eel, del 1° giugno 2021, e il conto per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale, di cui all'articolo 51 della medesima deliberazione, non sono più soggetti all'obbligo di riscossione da parte dei fornitori. A decorrere dall'anno 2023 le relative misure sono adottate nel limite delle risorse di cui al comma 22. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'ARERA, nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze in relazione alla definizione dei criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività connesse al decomissioning delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'aggiornamento del piano delle attività, anche ai fini delle eventuali rimodulazioni finanziarie.

21. Il comma 298 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e il comma 493 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

22. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, di cui 15 milioni di euro annui destinati alle misure di compensazione di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio di ciascun anno.

23. Entro il 30 settembre 2023, l'ARERA formula proposte e relative stime per l'estensione di quanto previsto al comma 20 ad altre tipologie di oneri generali di sistema.

24. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione dell'effettivo fabbisogno da parte dell'ARERA. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

25. Con delibera dell'ARERA, i procedimenti di interruzione della fornitura del gas naturale per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale possono essere sospesi fino al 31 gennaio 2023, nel limite di 50 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2023, nel limite dell'effettivo fabbisogno.

26. Al fine della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio, di cui alla delibera dell'ARERA n. 274/2022/R/gas, del 24 giugno 2022, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione, da parte dell'ARERA, dell'effettivo fabbisogno derivante dalla vendita da parte del responsabile del bilanciamento, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

27. Al fine della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per l'esecuzione del premio giacenza e del contratto per differenze a due vie, di cui alle delibere dell'ARERA n. 165/2022/R/gas, dell'8 aprile 2022, e 189/2022/R/gas, del 27 aprile 2022, è autorizzata la spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione, da parte dell'ARERA, dell'effettivo fabbisogno degli importi netti da riconoscere agli utenti, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

28. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica procedono all'individuazione di uno o più intermediari finanziari abilitati perché, con apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina pertinente in tema di mercati finanziari, siano adottate pratiche volte a facilitare la liquidità e assicurare la fluidità dei mercati finanziari nei quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas, anche attraverso esposizione in maniera continuativa di proposte impegnative di acquisto e vendita su quantità minime di titoli rappresentativi di forniture, ovvero attraverso ogni altra pratica di mercato consentita volta a garantire maggiore liquidità del mercato, consentendo di stabilizzare il prezzo in un contesto di alta volatilità. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

29. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

30. In attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, a decorrere dal 1° dicembre 2022 fino al 30 giugno 2023, è applicato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell'energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a una via, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:

a) impianti a fonti rinnovabili non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

b) impianti alimentati da fonti non rinnovabili di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento (UE) 2022/1854.

31. Il tetto sui ricavi si applica a qualsiasi ricavo di mercato dei produttori di energia elettrica generata dagli impianti di cui al comma 30 e, ove presenti, degli intermediari che partecipano ai mercati all'ingrosso dell'energia elettrica per conto dei produttori medesimi, indipendentemente dall'orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l'operazione che genera il ricavo e dal fatto che l'energia elettrica sia negoziata bilateralmente o in un mercato centralizzato.

32. Per le finalità di cui al comma 30, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

a) un prezzo di riferimento pari a 180 euro per MWh ovvero, per le fonti con costi di generazione superiori al predetto prezzo, a un valore per tecnologia stabilito secondo criteri definiti dall'ARERA nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 35, tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio e di un'equa remunerazione degli investimenti. A tal fine, nel caso di impianti incentivati con meccanismi a una via diversi da quelli sostitutivi dei certificati verdi, il prezzo di riferimento è pari al valore massimo tra l'importo di 180 euro per MWh e la tariffa spettante;

b) un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato, calcolata quale media ponderata per gli impianti non programmabili, sulla base del profilo di produzione del singolo impianto, e quale media aritmetica per gli impianti programmabili, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che non rientrano nelle ipotesi di cui al comma 37, al prezzo indicato nei contratti medesimi.

33. Qualora la differenza di cui al comma 32 risulti negativa, il GSE conguaglia o richiede al produttore l'importo corrispondente.

34. I produttori interessati, previa richiesta da parte del GSE, trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla richiesta stessa, una dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui ai commi da 30 a 38, come individuate dall'ARERA con i provvedimenti di cui al comma 35.

35. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 30, 31, 32, 33 e 34, anche in continuità con le modalità operative definite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

36. I proventi derivanti dall'attuazione dei commi da 30 a 38 sono versati dal GSE ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 1.400 milioni di euro e degli eventuali maggiori oneri derivanti dai crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 9, come accertati a seguito di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate. Le maggiori somme eventualmente affluite all'entrata del bilancio dello Stato rispetto a quanto previsto al primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, volto al finanziamento delle misure aventi le finalità di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2022/1854, sulla base di modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

37. Le disposizioni dei commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 non si applicano:

a) agli impianti di potenza fino a 20 kW;

b) all'energia elettrica rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28;

c) all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 1° dicembre 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore al valore di cui al comma 32, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti;

d) all'energia elettrica oggetto di contratti di ritiro conclusi dal GSE ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore al valore di cui al comma 32, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti;

e) agli impianti a fonti rinnovabili con contratti di incentivazione attivi che risultino regolati con meccanismo a due vie, agli impianti a fonti rinnovabili con contratti che prevedono il ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva dell'energia elettrica da parte del GSE nonché all'energia elettrica condivisa nell'ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

38. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 si interpretano nel senso che, ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.

39. Il termine di entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, è prorogato al 31 dicembre 2023.

40. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 39 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

41. Per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco, previsti dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, è istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato dalla società Terna Spa su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. La procedura di cui al primo periodo è volta a selezionare i soggetti che assumono l'impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023, ai sensi del citato regolamento (UE) 2022/1854. Ai fini di cui al presente comma, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società Terna Spa trasmette una proposta di procedura al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede all'approvazione della stessa, sentita l'ARERA.

42. La proposta di procedura di cui al comma 41 individua le ore di picco che, nel rispetto dei parametri previsti dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/1854, rappresentano la base per il calcolo dell'obiettivo di riduzione dei consumi, e formula le previsioni sul consumo lordo di energia elettrica nelle ore di picco, anche considerando i dati storici, rispetto alle quali è definito l'obiettivo di riduzione dei consumi stessi.

43. Il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 41 è coordinato con la procedura prevista dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 464 del 21 ottobre 2022, finalizzata al contenimento indiretto dei consumi di gas da parte dei carichi industriali che offrono il servizio di interrompibilità elettrica, e tiene conto delle esigenze di adeguatezza del sistema elettrico nazionale. Il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 41 può essere esteso, su base annuale, per le esigenze di riduzione indiretta dei consumi di gas per l'anno 2023, nel limite delle risorse di cui al comma 44.

44. Per le finalità di cui ai commi da 41 a 43 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2023.

45. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

46. Il contributo di cui al comma 45 è altresì riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

47. Il credito d'imposta di cui ai commi 45 e 46 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

48. Il credito d'imposta di cui ai commi 45 e 46 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui ai commi da 45 a 50. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1988, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonché, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

49. Le disposizioni dei commi da 45 a 50 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

50. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 45 al presente comma, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

51. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al medesimo credito d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonché, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

52. In considerazione delle difficoltà causate dalla crisi energetica che interessano il settore del vetro di Murano, il fondo istituito dall'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano, è rifinanziato nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023. Gli interventi di sostegno finanziati a valere sulle risorse di cui al primo periodo sono concessi ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea concernente il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 131 del 24 marzo 2022.

53. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 52 tra domande nuove e domande già presentate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2022, non finanziate in tutto o in parte a causa della mancata applicazione del quadro temporaneo di cui al predetto comma 52. Con il medesimo decreto di cui al comma 52 sono stabilite le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate nonché l'individuazione del soggetto in house dello Stato a cui demandare l'attuazione degli interventi.

54. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54, lettera a), le parole: « euro 65.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 85.000 »;

b) al comma 71 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite ».

55. Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.

56. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 55.

57. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 55 e 56.

58. Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

59. Qualora le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 58.

60. L'imposta sostitutiva di cui al comma 58 è applicata dal sostituto d'imposta.

61. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

62. Le disposizioni dei commi da 58 a 61 si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000.

63. Per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.

64. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: « dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2024 »;

b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: « dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2024 ».

65. Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle imprese, operanti nei settori indicati al comma 66, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6 per cento. La disposizione del primo periodo si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attività svolta nei settori indicati al comma 66.

66. Ai fini del comma 65, le imprese devono svolgere una delle attività riferite ai codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

67. Le imprese di cui ai commi 65 e 66 il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi della disposizione del comma 65 in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori di cui al comma 66 del presente articolo e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

68. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi da 65 a 67.

69. Le disposizioni dei commi da 65 a 68 si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta.

70. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un fondo destinato all'attenuazione degli oneri fiscali connessi alla cessione gratuita, da parte di imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio, nell'ambito di manifestazioni a premi, di materiale informatico e didattico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati nonché da enti religiosi, nel rispetto delle previsioni in materia di regime « de minimis ». Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati termini e modalità di attuazione del presente comma. La dotazione finanziaria del fondo di cui al primo periodo è pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024.

71. All'articolo 1, comma 67, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023. Con il medesimo decreto possono essere previste le modalità di gestione unitaria delle somme depositate, anche mediante l'apertura di un apposito conto di tesoreria ».

72. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-bis, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento:

1) al numero 1-quinquies), dopo la parola: « prodotti » sono inserite le seguenti: « assorbenti e tamponi » e le parole: « compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili » sono soppresse;

2) dopo il numero 1-quinquies) è aggiunto il seguente:

« 1-sexies) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli »;

b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

1) al numero 65), dopo le parole: « per l'alimentazione dei fanciulli » sono inserite le seguenti: « , diversi dai prodotti per l'alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia indicati al numero 1-sexies) della parte II-bis della presente tabella »;

2) il numero 114-bis) è abrogato.

73. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento.

74. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente misure per l'acquisto della casa di abitazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 »;

c) al comma 9, le parole: « il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2023 ».

75. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 430 milioni di euro per l'anno 2023, derivanti dalla disposizione di cui al comma 74, lettera b), del presente articolo.

76. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

77. All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente il trattamento tributario delle prestazioni corrisposte dall'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) svizzera, ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 1-bis ».

78. Le disposizioni del comma 1-ter dell'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dal comma 77 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. Non si dà luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già versato a titolo definitivo.

79. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del Principato di Monaco, comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5 per cento.

80. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente l'esclusione dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le parole: « 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2021, 2022 e 2023 ».

81. All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ».

82. Per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione della lettera g-bis) del comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotta dal comma 81 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le modalità di accesso alle erogazioni del fondo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

83. All'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di potenziamento delle cure palliative al fine di raggiungere, entro l'anno 2028, il 90 per cento della popolazione interessata. Il monitoraggio dell'attuazione del piano è affidato all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo realizza a cadenza semestrale. La presentazione del piano e la relativa attuazione costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato ».

84. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme generali sulle valutazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:

« 9-bis. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.

9-ter. Le disposizioni del comma 9-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al primo periodo. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

9-quater. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate.

9-quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 9-bis ».

85. All'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni, le parole: « comma 11 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 9-ter ».

86. All'articolo 31-ter, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, le parole: « comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 9-bis ».

87. Ai fini di cui agli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l'opzione di cui al comma 88.

88. L'opzione è esercitabile solo dai contribuenti che detengono le partecipazioni nell'ambito dell'attività di impresa. I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle società possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87. I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 30 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87.

89. Le aliquote di cui al comma 88 sono ridotte di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al periodo precedente, entro i trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell'utile accantonato nell'apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 88 e l'imposta sostitutiva determinata ai sensi del presente comma.

90. L'imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate ai sensi dell'articolo 167, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

91. L'opzione di cui al comma 88, che può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile, si perfeziona con l'esercizio dell'opzione stessa mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'opzione è efficace a decorrere dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

92. Gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive nella misura di cui ai commi 88 e 89.

93. Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell'entità estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato è incrementato, fino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell'importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all'imposta sostitutiva e diminuito dell'importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.

94. L'opzione di cui al comma 88 può essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall'articolo 168-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

95. Le disposizioni di attuazione del comma 87, anche ai fini del suo coordinamento con le altre norme vigenti, sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

96. All'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di applicazione dell'imposta ai non residenti, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato. La disposizione del primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati ».

97. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Le disposizioni del comma 5 non si applicano ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel territorio dello Stato ».

98. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 96 e 97 non si considerano i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa nonché quelli utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa.

99. Le disposizioni di cui ai commi 96 e 97 non si applicano alle plusvalenze realizzate dagli organismi di investimento collettivo del risparmio individuati dall'articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

100. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 101 a 105 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.

101. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

102. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

103. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dei commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

104. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 100 a 102, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

105. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 100 a 104 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

106. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.

107. All'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ».

108. All'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2023 ».

109. Sui valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 108 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, commi 1-bis e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come da ultimo modificato dal comma 107 del presente articolo, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002 sono pari al 16 per cento.

110. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

« 4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali ».

111. Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

« Nei territori montani di cui al primo comma, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni ».

112. I redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

113. L'opzione di cui al comma 112 è resa entro il 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto. L'imposta sostitutiva è versata entro il 16 settembre 2023 dai soggetti di cui ai commi 1 e 6-bis dell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai commi 1, 2, 2-ter, 5 e 7 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, ai commi 1, 2-bis e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché ai commi 2 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, i quali ne ricevono provvista dal contribuente. In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione sui redditi. L'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione. L'opzione di cui al comma 112 non può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

114. Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I e V del comma 1 dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall'impresa di assicurazione a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento. L'imposta sostitutiva è versata dall'impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023. La provvista dell'imposta sostitutiva è fornita dal contraente. L'imposta sostitutiva non è compensabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265. I contratti per i quali è esercitata l'opzione di cui al primo periodo del presente comma non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente comma i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2024.

115. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 116, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 473000. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

116. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

117. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 116, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.

118. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

119. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

120. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2021 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 »;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1.

3-ter. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive, di cui al comma 3, le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell'IVA ».

121. Se per effetto delle modificazioni apportate all'articolo 37 del citato decreto-legge n. 21 del 2022 dal comma 120 del presente articolo:

a) l'ammontare del contributo risulta maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il versamento dell'importo residuo è effettuato entro il 31 marzo 2023 con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

b) l'ammontare del contributo risulta minore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il maggiore importo versato può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 31 marzo 2023.

122. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-octies:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato, per l'anno 2023, in 28 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette;

b) un importo risultante dall'applicazione dell'aliquota di base, di cui alla voce "Tabacchi lavorati", lettera c), dell'allegato I, al prezzo di vendita al pubblico »;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 5, lettera c), le parole: « euro 130 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 140 »;

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari, per l'anno 2023, al 98,10 per cento della somma dell'accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette"; la medesima percentuale è determinata al 98,50 per cento per l'anno 2024 e al 98,60 per cento a decorrere dall'anno 2025 »;

5) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2023, è determinata l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettera a), sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato con riferimento al "PMP-sigarette" rilevato in relazione all'anno precedente; qualora la predetta incidenza percentuale non risulti compresa nell'intervallo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, con il medesimo decreto è conseguentemente rideterminata, entro il 1° gennaio del secondo anno successivo, la predetta componente specifica in modo da garantire che dalla medesima rideterminazione non derivino minori entrate erariali, rispetto all'anno solare precedente, relativamente all'applicazione dell'accisa sulle sigarette »;

b) all'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole: « e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , al 36,5 per cento dal 1° gennaio 2023, al 38 per cento dal 1° gennaio 2024, al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2025 e al 41 per cento dal 1° gennaio 2026 »;

c) all'articolo 62-quater, comma 1-bis, le parole: « al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023 »;

d) all'articolo 62-quater.1:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera c), le parole: « da uno Stato dell'Unione europea » sono sostituite dalle seguenti: « da un altro Stato dell'Unione europea »;

1.2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) il soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-bis ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea »;

2) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: « dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli » sono aggiunte le seguenti: « all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono realizzati i prodotti di cui al comma 1 » e, al secondo periodo, dopo le parole: « Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, » sono inserite le seguenti: « l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1, »;

3) al comma 4, le parole: « da uno Stato dell'Unione europea » sono sostituite dalle seguenti: « da un altro Stato dell'Unione europea »;

4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla predetta Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, le generalità del rappresentante legale, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si intende ricevere i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4-ter. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di competenza e verificata l'idoneità della cauzione prestata ai sensi del comma 5, rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione richiesta ai sensi dei medesimi commi 3, 4 e 4-bis, attribuendo altresì un codice d'imposta »;

5) al comma 5, dopo le parole: « Per il fabbricante » sono inserite le seguenti: « e per il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis) »;

6) al comma 6, le parole: « ai commi 3 e 4 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 3, 4 e 4-bis »;

7) al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Allo stesso adempimento sono tenuti il rappresentante di cui al comma 2, lettera c), e il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Stati dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 e il soggetto di cui al medesimo comma 2, lettera c-bis), intendono immettere in consumo nel territorio nazionale »;

8) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

« 9-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), può solo ricevere i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati dell'Unione europea, dei quali effettua l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13 ai fini della successiva vendita ai consumatori finali. Anche per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale, l'immissione in consumo si verifica all'atto della cessione degli stessi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13, mentre per i prodotti di cui al comma 1 importati da Stati non appartenenti all'Unione europea la predetta immissione si verifica all'atto dell'importazione degli stessi.

9-ter. Per la circolazione dei prodotti di cui al comma 1, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis), il mittente è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'imposta di consumo gravante sui prodotti spediti in misura pari al 100 per cento di tale imposta »;

9) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per l'approvvigionamento dei predetti contrassegni di legittimazione »;

10) al comma 13, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche unitamente ai prodotti di cui all'articolo 62-quater »;

11) il comma 16 è sostituito dal seguente:

« 16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del comma 5 e sono stabilite la documentazione di accompagnamento e le modalità con le quali i prodotti di cui al comma 1 sono movimentati, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis) »;

e) all'allegato I, voce: « Tabacchi lavorati »:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) sigarette 49,50% »;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 60 per cento ».

123. Per il perseguimento della garanzia del gettito erariale, di un'effettiva e adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici, che assicuri altresì la tutela della salute pubblica, nonché dell'esigenza di evoluzione delle pertinenti concessioni alle innovazioni tecnologiche quanto agli strumenti e agli ambiti di raccolta, con particolare riferimento alle nuove forme di intrattenimento e sport, anche virtuali, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024 le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi dell'articoli 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e dell'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza al 31 dicembre 2022. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno.

124. Per le stesse finalità di cui al comma 123, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024:

a) le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni e sono versati da ciascun concessionario con le medesime modalità previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno;

b) le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza il 29 giugno 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono per la proroga sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del medesimo testo unico, maggiorato del 15 per cento e proporzionato alla durata della proroga, posseduti da ciascun concessionario al 31 ottobre 2022. Il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico è integralmente versato nel 2023 da ciascun concessionario in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno. L'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del medesimo testo unico, maggiorato del 15 cento, è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno;

c) le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente e sono versati da ciascun concessionario, maggiorati del 15 per cento, entro il 15 luglio 2024.

125. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali delle proroghe disposte dai commi 123 e 124.

126. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, in materia di redditi diversi, dopo la lettera c-quinquies) è inserita la seguente:

« c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Ai fini della presente lettera, per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni »;

b) all'articolo 68, in materia di plusvalenze, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione ».

127. Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l'articolo 68, comma 6, del predetto testo unico.

128. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, concernente l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

1) alla rubrica, la parola: « c-quinquies) » è sostituita dalla seguente: « c-sexies) »;

2) al comma 2, primo periodo, la parola: « c-quinquies) » è sostituita dalla seguente: « c-sexies) »;

b) all'articolo 6, in materia di opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma 1, » sono inserite le seguenti: « nonché per i rimborsi, le cessioni, le permute o la detenzione di cripto-attività di cui alla lettera c-sexies) del medesimo comma 1, »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Per le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'opzione di cui al comma 1 del presente articolo può essere resa agli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 »;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione sostitutiva di cui al secondo periodo del presente comma non è ammessa »;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività »;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché a un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti e i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti »;

6) al comma 7, le parole: « o rapporti » sono sostituite dalle seguenti « , rapporti o cripto-attività »;

7) al comma 9, primo e terzo periodo, le parole: « I soggetti di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis »;

8) al comma 10, le parole: « I soggetti di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti di cui ai comma 1 e 1-bis »;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, la parola: « c-quinquies) » è sostituita dalla seguente: « c-sexies) »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio e alla fine di ciascun periodo d'imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tuttavia, nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati in mercati regolamentati o delle cripto-attività, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti o cripto-attività. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione del presente comma »;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il conferimento di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso e il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 del presente articolo, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo »;

4) al comma 8, le parole: « e rapporti » sono sostituite dalle parole « , rapporti e cripto-attività »;

5) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto- attività prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato a imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività »;

d) all'articolo 10, comma 1, la parola: « c-quinquies) » è sostituita dalla seguente: « c-sexies) ».

129. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, in materia di trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori, le parole: « lettera i) » sono sostituite dalle seguenti « lettere i) e i-bis) » e dopo le parole: « valuta virtuale » sono inserite le seguenti: « ovvero in cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), in materia di trasferimenti attraverso non residenti, le parole: « lettera i) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere i) e i-bis) »;

c) all'articolo 4, comma 1, in materia di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività, al primo periodo, le parole: « ovvero attività estere di natura finanziaria » sono sostituite dalle seguenti: « , attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività » e, al secondo periodo, le parole: « e delle attività estere di natura finanziaria » sono sostituite dalle seguenti « , delle attività estere di natura finanziaria e delle cripto-attività ».

130. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 126 a 129 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, a un fondo denominato « Fondo per la riduzione della pressione fiscale », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

131. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme generali sulle valutazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico ».

132. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica il comma 3-bis dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 131 del presente articolo.

133. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 126, lettera a), del presente articolo, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento.

134. L'imposta sostitutiva di cui al comma 133 è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023.

135. L'imposta sostitutiva di cui al comma 133 può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

136. L'assunzione del valore di cui al comma 133 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 126, lettera b), del presente articolo.

137. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 133 a 136 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.

138. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 141.

139. I soggetti di cui al comma 138 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta e versando la sanzione per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate.

140. I soggetti di cui al comma 138 che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma e il pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5 per cento del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonché di un'ulteriore somma, pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

141. Il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 138 nonché le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 138 a 140 sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

142. Ferma restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi relativi alle attività di cui al comma 138 e alla non applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

143. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 138 a 142, versate ai sensi del comma 140, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.

144. Al comma 2-ter dell'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: « anche se rappresentati da certificati » sono sostituite dalle seguenti: « anche se rappresentati da certificati o relative a cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

145. Alla nota 3-ter dell'articolo 13 della parte prima della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: « anche non soggetti all'obbligo di deposito, » sono inserite le seguenti: « nonché quella relativa alle cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ».

146. Al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo ».

147. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 144 a 146, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.

148. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività, dopo il comma 15-bis sono inseriti i seguenti:

« 15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al comma 15-bis, l'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, a esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio, ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.

15-bis.2. Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse ».

149. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

« 7-quater. Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ».

150. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui al comma 148.

151. Il soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.

152. All'articolo 6, comma 9-bis.3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni degli obblighi relativi a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto applicata mediante inversione contabile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni dei periodi precedenti non si applicano e il cessionario o committente è punito con la sanzione di cui al comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti imponibili è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole ».

153. Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

154. Il pagamento delle somme di cui al comma 153 avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

155. Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

156. Il pagamento rateale delle somme di cui al comma 155 prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

157. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi dei commi da 153 a 159, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

158. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno.

159. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, le parole: « in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, » sono soppresse.

160. I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto già sospesi ai sensi dell'articolo 1, comma 923, lettere a) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dell'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dell'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo 13 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e con scadenza il 22 dicembre 2022 si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata.

161. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 160. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

162. In considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 16 dicembre 2022 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, è riconosciuto in favore della Regione siciliana l'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

163. Il Fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 222,25 milioni di euro per l'anno 2023, di 177,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 133,35 milioni di euro per l'anno 2027.

164. Agli oneri derivanti dai commi da 160 a 163 si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 2 alla presente legge nonché mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 160.

165. I commi da 160 a 164 e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

166. Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

167. Il pagamento della somma di cui al comma 166 è eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

168. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

169. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

170. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

171. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.

172. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 166 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

173. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi da 166 a 172.

174. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175 a 178 è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178 si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

176. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

177. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.

178. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione dei commi da 174 a 177.

179. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023.

180. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.

181. Le disposizioni di cui al comma 180 si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

182. Le somme dovute ai sensi dei commi 179, 180 e 181 possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non derogate.

183. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

184. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 179 a 183.

185. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 179 a 184, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.

186. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

187. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

188. In deroga a quanto previsto dal comma 186, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

189. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 188, per la parte di atto annullata.

190. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

191. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.

192. La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

193. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

195. Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

199. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2023.

200. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

201. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200.

202. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196.

203. Con uno o più provvedimenti del direttore della competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 186 a 202.

204. Resta ferma, in alternativa a quella prevista dai commi da 186 a 203, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.

205. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

206. In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

207. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48-ter, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, all'accordo conciliativo di cui al comma 206 del presente articolo si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

208. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

209. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 207 e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

210. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

211. Si applica, in quanto compatibile con la presente disposizione, l'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

212. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 206 a 211, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.

213. In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, nelle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 215, di tutte le pretese azionate in giudizio.

214. La definizione transattiva di cui al comma 213 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

215. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

216. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.

217. Alla rinuncia agevolata di cui al comma 213 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 390 del codice di procedura civile.

218. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

219. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento:

a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;

b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.

220. La regolarizzazione di cui al comma 219 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

221. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione di cui ai commi 219 e 220, non si producono gli effetti di cui ai medesimi commi e il competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

222. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi princìpi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

223. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data dell'annullamento di cui al comma 222 è sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 222.

224. Per il rimborso delle spese di notificazione della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e no, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e annullate ai sensi del comma 222, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato.

225. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

226. Le disposizioni dei commi da 222 a 225 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

227. Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.

228. Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

229. Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

230. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 del presente articolo e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

231. Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

233. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

234. L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

235. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232.

236. Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

237. Entro il 30 aprile 2023 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 235, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

238. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 231, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 231, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 235.

239. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

240. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

241. Entro il 30 giugno 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.

242. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241;

b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

243. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 235:

a) alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese ai sensi del comma 240, lettera b), sono automaticamente revocate;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

244. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

245. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 231 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

246. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 231 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

247. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni dei commi da 231 a 252 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

248. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 231, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

249. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 231 a 248, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

c) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

d) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

e) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

250. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 231, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2028, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

251. Le disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

252. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'eventuale maggiore disavanzo determinato dall'applicazione dei commi da 222 a 227 e dei commi da 231 a 251 può essere ripianato in non più di cinque annualità, in quote annuali costanti secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021.

253. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 684, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031 e, per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032 »;

b) dopo il comma 684 sono inseriti i seguenti:

« 684-bis. L'agente della riscossione può presentare in qualsiasi momento le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684 nei seguenti casi:

a) intervenuta chiusura del fallimento, in presenza di debitore fallito;

b) assenza di beni del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in qualunque momento effettuato dall'agente della riscossione;

c) intervenuta prescrizione del diritto di credito;

d) esaurimento delle attività di recupero cui all'articolo 19, comma 2, lettere d) e d-bis), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

e) mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio antecedente, le attività di cui alla lettera d) sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso;

f) rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell'accesso di cui alla lettera b) e l'importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento.

684-ter. Alle comunicazioni di inesigibilità di cui al comma 684-bis si applicano le disposizioni dei commi 684, secondo periodo, 685 e 688, fermo restando che, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 684-bis, lettere e) e f), il mancato svolgimento delle attività di recupero non costituisce causa di perdita del diritto al discarico. Relativamente a tali comunicazioni il controllo di cui al comma 687, secondo periodo, può essere avviato dal giorno successivo a quello di presentazione »;

c) al comma 686, dopo la parola: « legittimato » sono inserite le seguenti: « , anche nei casi di cui al comma 684-bis, lettere e) e f), del presente articolo, ».

254. Il comma 4 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

255. All'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « dal comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 7, 7-ter e 7-quater »;

b) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

« 7-ter. Ai fini del comma 7, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7-quater, si considera indipendente dal veicolo di investimento non residente il soggetto, residente o non residente anche operante tramite propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che, in nome o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto, di vendita o di negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto, alla vendita o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e comprese le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.

7-quater. Le disposizioni del comma 7-ter si applicano a condizione che:

a) il veicolo di investimento non residente e le relative controllate siano residenti o localizzati in uno Stato o territorio compreso nell'elenco di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

b) il veicolo di investimento non residente rispetti requisiti di indipendenza stabiliti dal decreto previsto dal comma 7-quinquies;

c) il soggetto residente o non residente, che svolge l'attività nel territorio dello Stato in nome o per conto del veicolo di investimento non residente di cui alla lettera a) non ricopra cariche negli organi di amministrazione e di controllo del veicolo di investimento e di sue controllate, dirette o indirette, e non detenga una partecipazione ai risultati economici del veicolo d'investimento non residente superiore al 25 per cento. A tal fine si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto. Il decreto previsto dal comma 7-quinquies stabilisce le modalità di computo della partecipazione agli utili;

d) il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo riceva, per l'attività svolta nel territorio dello Stato, una remunerazione supportata dalla documentazione idonea di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono definite le linee guida per l'applicazione a tale remunerazione dell'articolo 110, comma 7.

7-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina dei commi 7-ter e 7-quater »;

c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7-quater, la sede fissa d'affari a disposizione di un'impresa residente che vi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera, ai fini del comma 1, a disposizione del veicolo di investimento di cui alla lettera a) del comma 7-quater non residente per il solo fatto che l'attività dell'impresa residente reca un beneficio al predetto veicolo ».

256. L'Agenzia delle entrate, per gli anni 2023 e 2024, è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di personale pari a 3.900 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal vigente sistema di classificazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché alle disposizioni in materia di mobilità tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

257. Ai fini dell'attuazione del comma 256, è autorizzata la spesa di euro 48.165.000 per l'anno 2023 e di euro 191.840.220 annui a decorrere dall'anno 2024.

258. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, per ottimizzare i servizi informatici strumentali al servizio nazionale della riscossione, trasferisce, entro il 31 dicembre 2023, le attività relative all'esercizio dei sistemi ICT, demand and delivery riscossione enti e contribuenti e demand and delivery servizi corporate alla società SOGEI Spa, mediante cessione del ramo di azienda individuato con il decreto di cui al comma 263 e con gli effetti di cui all'articolo 2112 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni speciali di cui al presente comma e ai commi da 259 a 263. Il corrispettivo di cessione è pari al valore patrimoniale del ramo di azienda alla data della cessione.

259. A decorrere dalla data di cessione del ramo d'azienda, le attività di cui al comma 258 sono erogate all'Agenzia delle entrate-Riscossione dalla società SOGEI Spa sulla base di apposite convenzioni.

260. Il personale con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, assegnato alle specifiche unità che compongono il ramo di azienda alla data della cessione, è trasferito alla società SOGEI Spa senza soluzione di continuità, con applicazione della contrattazione collettiva di primo e di secondo livello applicata presso la SOGEI Spa e con salvezza di eventuali differenze retributive specificamente riscontrate con riferimento ai soli trattamenti minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati prima e dopo la cessione, da conglobare in un elemento distinto della retribuzione assorbibile.

261. Le operazioni di cui ai commi 258 e 259 sono esenti da imposizione fiscale.

262. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 258 a 263 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

263. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni dei commi 258 e 260.

264. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento ».

265. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 108, primo periodo, le parole: « 2020 e in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti « 2020, in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 1.467 milioni di euro per l'anno 2023 ».

266. Agli oneri derivanti dal comma 265, quantificati in 1.467 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

267. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 65,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

268. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185, le parole: « per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021, 2022 e 2023 »;

b) al comma 187, le parole: « di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « di 159,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 107,2 milioni di euro per l'anno 2025 ».

269. Agli oneri derivanti dal comma 268, valutati in 55,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

270. All'articolo 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « entro il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 » e le parole: « nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

271. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, in materia di termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, le parole: « entro il 31 ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre 2023 ».

272. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di rilascio della certificazione degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate con processo verbale di constatazione ».

273. All'articolo 83, comma 1, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di imputazione temporale di componenti negativi di reddito, ai fini della determinazione del reddito complessivo, a seguito della correzione di errori contabili, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti ».

274. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti ».

275. Le disposizioni di cui ai commi 273 e 274 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73.

276. All'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di contabilità semplificata per le imprese minori, le parole: « non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività » sono sostituite dalle seguenti: « non abbiano superato l'ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività ».

277. All'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di detrazioni fiscali collegate agli interventi di ristrutturazione edilizia, le parole: « e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 8.000 euro per l'anno 2023 e a 5.000 euro per l'anno 2024 ».

278. La dotazione del fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

279. All'articolo 77, comma 2-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda » sono sostituite dalle seguenti: « stabilita con sentenza definitiva di risarcimento dei danni di cui al comma 2-ter o con provvedimento di insinuazione del credito allo stato passivo della procedura concorsuale ».

280. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2022, recante le condizioni e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: « fisiche o giuridiche, » sono inserite le seguenti: « entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, »;

b) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;

c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Art. 10. - (Autocertificazione dei requisiti e controlli) - 1. I beneficiari sono tenuti ad allegare all'istanza di indennizzo di cui all'articolo 6, comma 2, un'autocertificazione che attesti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1.

2. Il Ministero, anche avvalendosi della commissione tecnica di cui all'articolo 9, comma 2, può verificare, successivamente all'erogazione del contributo, la sussistenza delle condizioni poste alla base della richiesta di indennizzo.

3. Qualora il Ministero accerti la falsità dell'autocertificazione di cui al comma 1, oltre alla revoca dell'indennizzo ai sensi dell'articolo 12, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 495 del codice penale ».

281. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

282. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, le risorse di cui al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025.

283. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« Art. 14.1. - (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile) - 1. In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita "pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7 del presente articolo.

3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023.

5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:

a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;

b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;

c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;

d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1, per il personale del comparto scuola e AFAM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il relativo personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.

8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), dell'articolo 27, comma 5, lettera f), e dell'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e del Corpo di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale del Corpo della Guardia di finanza ».

284. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1, le parole: « di cui all'articolo 14, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 14.1 »;

b) all'articolo 23, comma 1, le parole: « di cui all'articolo 14, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 14.1 ».

285. I commi 89 e 90 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono abrogati.

286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

287. Le modalità di attuazione del comma 286 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

288. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

289. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2023.

290. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2023.

291. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 64 milioni di euro per l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 235 milioni di euro per l'anno 2025, di 175 milioni di euro per l'anno 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 8 milioni di euro per l'anno 2028.

292. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli »;

b) al comma 2, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1 e 1-bis »;

c) al comma 3, le parole: « 28 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2023 ».

293. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 356, dopo le parole: « 15 per cento » sono inserite le seguenti: « , elevata al 17 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, »;

b) al comma 357, dopo le parole: « pari ad euro 10.000 » sono inserite le seguenti: « , elevato a euro 15.000 a decorrere dal 1° gennaio 2023, ».

294. Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

295. L'esonero di cui al comma 294 è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

296. L'esonero di cui ai commi 294 e 295 è alternativo all'esonero di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

297. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 10 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro.

298. Al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 16 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro.

299. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 294, 297 e 298 del presente articolo è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

300. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « e il 31 dicembre 2023 ».

301. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2023.

302. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 9,5 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di consentire l'avvio dell'operatività del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziarie.

303. Per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto dell'Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con la dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023.

304. Al fine di promuovere la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dalle missioni 4 e 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della medesima legge n. 145 del 2018 è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

305. All'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: « entro » sono aggiunte le seguenti: « e non oltre ».

306. Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

307. Per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, affetto dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui al comma 306, è autorizzata la spesa di 15.874.542 euro per l'anno 2023.

308. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è incrementata di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

309. Per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

310. Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui al presente comma è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

311. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

« 3. Entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui al primo periodo e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso, gli enti previdenziali adottano regolamenti interni sottoposti alla procedura di approvazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ».

312. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 116, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2023 »;

b) dopo il comma 116 è inserito il seguente:

« 116-bis. Decorso inutilmente il termine del 31 gennaio 2023 di cui al comma 116, i Ministeri vigilanti nominano un commissario ad acta. Il commissario, entro tre mesi, adotta le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottopone all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ».

313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità.

314. Le disposizioni di cui al comma 313 non si applicano in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età.

315. Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza.

316. Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti e, comunque, per l'efficace attuazione delle disposizioni del comma 315 e del presente comma. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

317. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La componente di cui alla presente lettera è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tale fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui alla presente lettera è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di attuazione delle norme dei periodi dal secondo al quarto della lettera b) del comma 1. Alle conseguenti attività le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

3) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all'INPS, con le modalità di cui al presente comma, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente »;

b) all'articolo 4, comma 15, secondo periodo, le parole: « almeno un terzo dei » sono sostituite dalle seguenti: « tutti i »;

c) all'articolo 7, comma 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) non accetta la prima offerta ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5) ».

318. A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.

319. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rideterminata da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotta di 958 milioni di euro per l'anno 2023.

320. Gli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementati di 11 milioni di euro per l'anno 2023, di 708,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 717,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 727,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 732,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 736,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 740,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

321. Ai fini dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva di cui al comma 313 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il « Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva », nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione, dall'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 319, rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al comma 320 e sulla base di quanto stabilito nella parte II della presente legge.

322. All'articolo 8, comma 6, lettera a), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: « 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e le parole: « - prima dell'entrata in vigore del presente decreto - » sono sostituite dalle seguenti: « , prima del 1° gennaio 2023, ».

323. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole: « Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2022 resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza »;

b) il comma 3 è abrogato.

324. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

325. Ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 del presente articolo, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell'anno 2023, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo del presente comma, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

326. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 si provvede, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2023, al finanziamento di un'indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.

327. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 si provvede, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2023, al finanziamento delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

328. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2023, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 del presente articolo.

329. È prorogato per l'anno 2023 il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 del presente articolo.

330. Per l'anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

331. L'importo di cui al comma 330, comprensivo degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorre a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

332. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui al comma 330, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base di quanto previsto al medesimo comma, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

333. Le somme di cui al comma 330 sono ripartite, nell'anno 2023, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023.

334. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale a essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali.

335. Per lo stesso personale e con la decorrenza di cui al comma 334, il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del contratto collettivo di cui al predetto comma 334 è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle Aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022.

336. Per le stesse finalità di cui al comma 334, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati di 56.670 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 901.770 euro per il personale dirigenziale di livello non generale e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro sono incrementati di 42.500 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 86.920 euro per il personale dirigenziale di livello non generale.

337. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 334, 335 e 336 sono autorizzate la spesa di 20.542.346 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

338. All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le parole: « annui a decorrere dall'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».

339. All'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 » sono aggiunte le seguenti: « , a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ».

340. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare alle finalità di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013.

341. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1.850.000 euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2022.

342. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: « 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano, entro i limiti stabiliti dal presente articolo, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1 »;

c) il comma 8-bis è abrogato;

d) al comma 14:

1) alla lettera a), le parole: « cinque lavoratori » sono sostituite dalle seguenti: « dieci lavoratori » e le parole: « , ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori » sono soppresse;

2) alla lettera b), le parole: « , salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli » sono soppresse.

343. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, si applicano per il biennio 2023-2024 le disposizioni dei commi da 344 a 354. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16, le parole: « , tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale » sono soppresse;

b) al comma 17, primo periodo, lettera d), le parole: « di imprenditore agricolo, » e le parole: « , fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma » sono soppresse;

c) al comma 20, le parole: « ; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16 » e le parole: « , salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8 » sono soppresse.

344. Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto ai sensi dei commi da 343 a 354, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali:

a) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o dell'indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;

b) pensionati di vecchiaia o di anzianità;

c) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università;

d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

345. Il datore di lavoro, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

346. Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione i quarantacinque giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi.

347. L'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

348. Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro, con le modalità previste dall'articolo 1, commi da 910 a 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

349. Per il lavoratore il compenso erogato nei termini di cui al comma 348 è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.

350. L'iscrizione dei lavoratori di cui ai commi da 343 a 354 del presente articolo nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile, con le modalità di cui al comma 348 del presente articolo.

351. L'informativa al lavoratore di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, si intende soddisfatta nei confronti dei lavoratori di cui ai commi da 343 a 354 del presente articolo con la consegna di copia della comunicazione di assunzione di cui al comma 346.

352. Il datore di lavoro effettua all'Istituto nazionale della previdenza sociale il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, secondo modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, d'intesa tra loro.

353. Al fine di verificare, mediante apposita banca di dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle prestazioni agricole di lavoro occasionale a tempo determinato di cui al presente articolo, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'Istituto nazionale della previdenza sociale stipula apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

354. In caso di superamento del limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al presente comma si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 346 ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

355. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

356. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, dei prodotti energetici e dei prodotti di consumo, nonché di sostenere le organizzazioni di volontariato impegnate nel servizio di trasporto sanitario, anche emergenziale, e nel mantenimento di presìdi di coesione sociale, di soccorso e di contrasto delle situazioni di svantaggio sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 e 118, quarto comma, della Costituzione nonché degli articoli 55, 56 e 57 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

357. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: « , limitatamente all'anno 2022 » sono soppresse e dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono incrementati del 50 per cento; tale incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro »;

2) al comma 4, le parole: « , limitatamente all'anno 2022, » sono soppresse;

3) i commi 5 e 6 sono abrogati;

4) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile di cui al primo periodo del presente comma è incrementata del 50 per cento »;

b) all'articolo 5, comma 9-bis, le parole: « per l'anno 2022 » sono soppresse.

358. Per effetto di quanto disposto dal comma 357 e tenuto conto delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio relativa all'anno 2022 e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 409,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 525,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 550,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 554,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 557,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 560,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

359. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione ». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2022.

360. Al fine di sostenere e promuovere progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori, realizzati dai fornitori di servizi di media e dai fornitori di piattaforme di condivisione video, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

361. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 360, con particolare riferimento alla predisposizione dei progetti e all'assegnazione delle risorse.

362. Al fine di favorire e promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità, contrastando, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città, in coerenza con gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato « Fondo per le periferie inclusive », con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del loro livello di autonomia possibile.

363. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i tempi e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti del Fondo di cui al comma 362, i relativi requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento, nonché le eventuali forme di co-finanziamento;

b) i criteri per la valutazione dei progetti di cui al comma 362 da parte del Comitato di cui al comma 364, individuati in coerenza con le finalità del Fondo, privilegiando in particolare l'attivazione di finanziamenti sia pubblici sia privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione previste dall'articolo 55 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;

c) le modalità di monitoraggio e le ipotesi di revoca del finanziamento.

364. Ai fini della valutazione dei progetti di cui al comma 362, con il decreto di cui al comma 363 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato per la valutazione dei progetti, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso di spese né ogni altro emolumento comunque denominato.

365. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 3l dicembre 2025 »;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1 è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio ».

366. Il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Il rifinanziamento di cui al primo periodo è finalizzato alla concessione di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021.

367. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto del limite di spesa previsto dal comma 366, i criteri, le modalità e i termini di presentazione delle richieste per l'accesso al contributo di cui al medesimo comma, i criteri di determinazione dell'importo del contributo stesso nonché le procedure di controllo.

368. Allo stanziamento di cui al comma 366 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

369. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, nell'apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 50 del 2022.

370. Per le medesime finalità di cui al comma 369 e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza è preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP). Tale elenco è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione statale finanziatrice entro i medesimi termini. Entro i successivi venti giorni gli enti locali accedono all'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione e l'ente locale può accedere alla procedura di cui ai commi 375 e seguenti. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare, rispettivamente, entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, è approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la conferma di accettazione della preassegnazione. Il decreto di cui all'ottavo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Con il decreto di cui al comma 377 sono definite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, anche tenendo conto di quanto previsto al comma 373, e le modalità di revoca, da parte dell'amministrazione titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

371. Per le finalità di cui al comma 369, i prezzari regionali adeguati con l'aggiornamento infrannuale previsto dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023. Per le medesime finalità, le regioni, entro il 31 marzo 2023, procedono all'aggiornamento dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.

372. Ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 369, i prezzari regionali aggiornati ai sensi del comma 371 si applicano alle procedure di affidamento per opere pubbliche e interventi per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito finalizzate all'affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale.

373. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari, ai sensi del comma 371, le stazioni appaltanti devono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge.

374. Fermo restando quanto previsto dal comma 373, l'accesso al Fondo di cui al comma 369 è consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall'applicazione dei prezzari aggiornati relativamente alla voce « lavori » del quadro economico dell'intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali. L'accesso alle risorse del Fondo è consentito, altresì, con riguardo all'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera.

375. Fermo restando quanto previsto ai commi da 369 a 374, all'esito della procedura semestrale di cui al comma 370 e sulla base delle risorse che si rendono disponibili possono accedere al Fondo di cui al comma 369 gli interventi finanziati con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine di priorità:

a) gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

b) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

c) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati:

1) dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 423, della citata legge n. 234 del 2021;

2) dall'Agenzia per la coesione territoriale, per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

3) dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, per la realizzazione degli interventi disciplinati nell'accordo di programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro, sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 169 del 24 novembre 2020;

d) gli interventi per i quali sia stata presentata, per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo di cui al comma 369 e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;

e) limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.

376. Ferme restando le priorità di cui al comma 375, la determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 369, costituenti limite di spesa, tiene conto del seguente ordine di priorità:

a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara ovvero dell'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori;

b) dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti e validate dalle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento.

377. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

a) le modalità e il termine semestrale di presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo di cui al comma 369 da parte delle stazioni appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse del medesimo Fondo da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, stabilendo un termine per la convalida delle medesime domande;

b) i contenuti delle domande e delle istanze di cui alla lettera a);

c) le informazioni del quadro economico di ciascun intervento da fornire ai fini dell'accesso al Fondo sulla base del livello progettuale definito al momento della presentazione della domanda;

d) le procedure di verifica delle domande da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento nonché di riscontro delle istanze circa la sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

e) la procedura di determinazione delle graduatorie semestrali e di assegnazione delle risorse del Fondo;

f) le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo di cui al comma 369 secondo le procedure stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation EU-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle amministrazioni aventi diritto, con le procedure del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza;

g) le modalità di utilizzo delle eventuali economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi.

378. L'assegnazione delle risorse di cui ai commi 370 e 377 costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

379. Le disposizioni di cui ai commi da 369 a 378 si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comprese le società del gruppo Ferrovie dello Stato, l'ANAS Spa e gli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al comma 371 del presente articolo, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi.

380. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

« Art. 35. - (Disciplina transitoria) - 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché dell'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.

3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.

4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.

5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.

6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.

9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.

10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020 »;

b) all'articolo 36, commi 1 e 2, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2023 »;

c) all'articolo 41:

1) al comma 1, dopo le parole: « di cui all'articolo 7 » sono inserite le seguenti « , comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), »;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023 »;

3) al comma 4, dopo le parole: « di cui all'articolo 9 » sono inserite le seguenti: « , comma 1, lettere e) e l), ».

381. In deroga a quanto previsto dal titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con i decreti ministeriali adottati in data 29 ottobre 2019 e in data 1° dicembre 2021 ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, anche non consecutive, una delle quali della durata di quattro mesi effettuata presso la Scuola superiore della magistratura e una della durata di otto mesi effettuata presso gli uffici giudiziari. I tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:

a) tre mesi, per il primo periodo;

b) un mese, per il secondo periodo;

c) quattro mesi, per il terzo periodo.

382. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 380 e 381 è autorizzata la spesa di 1.747.593 euro per l'anno 2024, di 4.180.843 euro per l'anno 2025, di 344.395 euro per l'anno 2026 e di 823.911 euro per l'anno 2027.

383. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; nel caso di società in house appositamente costituite e fino al momento dell'effettivo trasferimento della concessione, non si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, primo periodo, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ».

384. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;

b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole: « 1.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ».

385. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, tenuti agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento determinano in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, in maniera da garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall'utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell'ammontare della singola cessione di beni o prestazione di servizi, e da evitare l'imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni.

386. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro. Ai componenti del tavolo permanente di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

387. Ove il tavolo istituito ai sensi del comma 386 non giunga alla definizione di un livello dei costi equo e trasparente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero in caso di mancata applicazione delle condizioni e delle commissioni fissate ai sensi dell'accordo definito, è dovuto da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, per l'anno 2023, un contributo straordinario pari al 50 per cento degli utili, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni e da altri proventi per le transazioni inferiori al limite di valore di 30 euro ovvero al diverso limite di valore individuato in sede convenzionale ai sensi dei commi 385 e 386 sulla base di criteri di proporzionalità rispetto all'ammontare della transazione. Il contributo è riversato ad apposito fondo destinato, sulla base di criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, a misure dirette a contenere l'incidenza dei costi a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni, i cui ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro, per le transazioni di valore fino a 30 euro.

388. Ai fini dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso relativi al contributo di cui al comma 387 si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per l'accertamento del contributo dovuto, l'amministrazione finanziaria può procedere alla determinazione della base imponibile anche ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

389. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di:

a) 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

b) 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche;

c) 100.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, individuato ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

390. Il Ministero delle imprese e del made in Italy può impartire al soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 389, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.

391. Al fine di incrementare l'efficacia degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, assicurando la piena ed effettiva operatività degli strumenti di valutazione e monitoraggio delle misure attivate e di quelli concernenti la comunicazione delle iniziative, nonché per agevolare la messa a sistema degli strumenti medesimi, è autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dal 2023, destinati alla copertura dei costi di gestione e di manutenzione, anche evolutiva, del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenuto conto delle funzionalità previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, e della piattaforma telematica « Incentivi.gov.it » realizzata in attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e operante, ai sensi di quanto previsto dalla medesima norma istitutiva, secondo criteri di interoperabilità con il citato Registro.

392. Sono prorogati al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, previsto dall'articolo 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto degli effetti della crisi ucraina, di cui all'articolo 1, comma 55-bis, della citata legge n. 234 del 2021.

393. Per le finalità di cui al comma 392, la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 720 milioni di euro per l'anno 2023.

394. Per la concessione delle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2023. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle predette garanzie.

395. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: « nella misura di 200.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura di 500.000 euro » e le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 90, primo periodo, le parole: « di 5 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 ».

396. Nel caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, alle fondazioni bancarie incorporanti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del protocollo d'intesa del 22 aprile 2015 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI).

397. Ai fini della definizione recata dal comma 396, si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, aventi un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2017-2021, abbiano subìto, rispetto al quinquennio 2012-2016, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.

398. Il credito d'imposta di cui al comma 396 è assegnato fino a esaurimento delle risorse annue disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano all'ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo comma 396. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, comunica a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 400. Entro i sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria all'ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate, che provvede ad annullare il riconoscimento del credito d'imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo resosi disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.

399. Il credito d'imposta di cui al comma 396 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è avvenuto il riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, nei quali il credito è utilizzato. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni incorporanti a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 400. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 396 a 401, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.

400. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui ai commi da 396 a 401, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 398.

401. Le risorse stanziate ai sensi del comma 398 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio » aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

402. Al fine di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e le connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del made in Italy, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 95 milioni di euro per l'anno 2024.

403. Con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al comma 402, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo.

404. È istituita la fondazione denominata « Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore » al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore.

405. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'università e della ricerca. La vigilanza sulla fondazione è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy.

406. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono approvati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione, sono nominati gli organi sociali e ne sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa.

407. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 405 e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività della fondazione possono essere finanziate, oltre che tramite le risorse facenti parte del patrimonio di cui al primo periodo, anche da ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

408. Alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro della cultura, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.

409. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione, mediante convenzione, può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti di ricerca.

410. Per quanto non disposto dai commi da 404 a 409 e dal decreto di cui al comma 406, la fondazione è regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

411. Per la costituzione della fondazione è autorizzata la spesa in conto di capitale di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Per il funzionamento della fondazione è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

412. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.

413. Agli oneri di conto capitale derivanti dal comma 411 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

414. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

415. Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, previsto dai decreti attuativi adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.

416. Agli oneri derivanti dal comma 414 si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

417. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi » sono sostituite dalle seguenti: « in linea con le migliori pratiche di mercato »;

b) le parole: « approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « trasmessa, per informativa, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, unitamente al Piano strategico annuale e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari, ai sensi dell'articolo 17 ».

418. Per l'anno 2023, nelle more della definizione e approvazione della nuova metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, considerato l'attuale contesto di volatilità dei tassi di interesse, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, può implementare strategie flessibili di copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio che, in linea con le migliori pratiche di mercato e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assicurino la continuità operativa e la sostenibilità del fondo di cui all'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

419. Per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 124, è incrementata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

420. All'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli incarichi conferiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, il trattamento economico annuo non può in ogni caso superare quello determinato ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ».

421. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno 2023 le risorse disponibili sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate, nella misura di 565 milioni di euro, alla copertura delle garanzie di cui al citato articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, nel limite di impegno assumibile dalla SACE Spa pari a 3.000 milioni di euro.

422. Ai fini del completamento delle attività previste dai commi da 1026 a 1046 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della medesima legge, sono incrementate di 4,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Gli importi di cui al presente comma sono destinati anche all'attuazione del piano radio digitale DAB e per l'integrazione delle risorse destinate a garantire l'operatività della task force di cui all'articolo 1, comma 1043, della citata legge n. 205 del 2017.

423. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, le parole: « ovvero entro il 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero entro il 30 settembre 2023 ».

424. Al fine di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la sovranità alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.

425. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 424.

426. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo « Phoma tracheiphila », detto « mal secco degli agrumi », al fine di contrastarne la diffusione specificatamente alle cultivar IGP, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di accesso al fondo di cui alla presente disposizione.

427. Al fine di ristorare le aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi nel territorio nazionale, e in particolare nella regione Campania, nonché per fare fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per il ristoro delle aziende bufaline, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del Fondo sono destinate a incrementare, fino a un massimo del 10 per cento, i rimborsi per l'abbattimento degli animali effettuati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298, come modificato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 19 agosto 1996, n. 587. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministro della salute, sono definite le modalità di attribuzione degli incrementi di cui al secondo periodo, da calcolare sulla base dell'effettiva perdita di produzione delle aziende di cui al primo periodo nell'anno 2022 rispetto alla media degli anni 2020 e 2021.

428. Al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

429. Al fine di sostenere gli investimenti per i progetti di innovazione di cui al comma 428 il Fondo di cui al medesimo comma 428 può essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese, compresa la concessione di contributi a fondo perduto e di garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o di azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, istituiti dalla società che gestisce le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 428 del presente articolo possono essere altresì concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito ai sensi dell'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

430. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 428, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può sottoscrivere con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e con la società Cassa depositi e prestiti Spa una o più convenzioni per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo di cui al comma 428 e per le attività a queste connesse, strumentali o accessorie. Le medesime convenzioni definiscono la remunerazione per le attività svolte, a valere sulle risorse del Fondo, nel limite complessivo dell'1 per cento della quota di risorse per le quali l'ISMEA e la società Cassa depositi e prestiti Spa prestano le citate attività di assistenza e supporto tecnico-operativo.

431. Per la gestione degli interventi di cui ai commi da 428 a 430 è autorizzata l'apertura di un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, cui affluiscono le risorse di cui al comma 428.

432. Al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2023.

433. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite, finalizzato alla erogazione di contributi per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla medesima malattia epidemica. Il Fondo ha una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse del Fondo sono ripartite tra le regioni, che provvedono all'erogazione dei contributi.

434. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare, con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Il Fondo è destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del reddito alimentare, quale misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare, mediante l'erogazione, a soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso un centro di distribuzione ovvero ricevere presso il proprio domicilio nel caso di soggetti appartenenti a categorie fragili.

435. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 434, la platea dei beneficiari nonché le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore.

436. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare all'incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

437. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari livelli di funzionalità del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e delle relative strutture interne, anche connesse con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di incentivare, potenziare e incrementare le attività e i compiti a esso spettanti, a decorrere dall'anno 2023, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, l'indennità di amministrazione del personale non dirigente del predetto Ministero è incrementata per un importo complessivo di 1 milione di euro annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

438. Al fine di incentivare, di rafforzare e di incrementare le maggiori attività connesse all'elaborazione e al coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico, a livello nazionale, europeo e internazionale, e per fare fronte altresì alle funzioni di controllo e di ispezione per la tutela del made in Italy, a decorrere dall'anno 2023 il Fondo risorse decentrate di cui agli articoli 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali - triennio 2016-2018 e 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali - triennio 2019-2021 relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è incrementato di un importo complessivo di 1.830.000 euro annui, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. A decorrere dall'anno 2023, è altresì incrementato di 250.000 euro annui il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale generale contrattualizzato.

439. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, della cui pubblicazione è stato dato comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2023, sulla base delle necessità della programmazione.

440. Al fine di intervenire in aiuto delle imprese e delle famiglie colpite da calamità naturali, il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

441. Al fine di garantire la funzionalità degli impianti ippici attivi, nonché al fine di consentire l'utilizzo delle relative strutture da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le proprie finalità istituzionali, con conseguente ridefinizione degli obblighi in capo alle società di corse, è autorizzata la spesa di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

442. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 441 tra gli impianti ippici attivi, con conseguente ridefinizione dei rapporti mediante accordi sostitutivi.

443. Al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, è consentita agli imprenditori agricoli la raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene.

444. Per il finanziamento di progetti relativi alle attività di cui al comma 443, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

445. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 444.

446. Al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la dotazione organica del Ministero delle imprese e del made in Italy è incrementata di 15 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. Conseguentemente, il medesimo Ministero è autorizzato a reclutare, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un corrispondente contingente di personale, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o tramite l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. Per l'esecuzione delle predette procedure concorsuali pubbliche è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023. Il predetto Ministero è altresì autorizzato a conferire due incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, anche in deroga ai limiti percentuali previsti, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del presente comma, il predetto Ministero si avvale di un corrispondente contingente di unità di personale, in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

447. L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 19. - (Controllo della fauna selvatica) - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria.

3. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

4. Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare.

5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente ».

448. Dopo l'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

« Art. 19-ter. - (Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica) - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale.

2. Il piano di cui al comma 1 costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.

3. Le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano di cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.

4. Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente ».

449. Al fine di fronteggiare l'emergenza esistente nel territorio nazionale riferita ai danni causati dalla fauna selvatica, con particolare riguardo a quelli causati da ungulati, il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

450. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.

451. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e di trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

b) l'ammontare del beneficio unitario;

c) le modalità e i limiti di utilizzo del fondo di cui al comma 450 e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei comuni di residenza.

d) le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità.

452. Per le esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy svolte dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il medesimo Ministero è autorizzato ad assumere un contingente di 300 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con incremento di 263 posti corrispondenti della dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le assunzioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10.152.000 euro per l'anno 2023 e di 13.536.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al presente comma è inoltre autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di 1.954.000 euro, di cui 600.000 euro per la gestione delle procedure concorsuali e 1.354.000 euro per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma. È altresì autorizzata la spesa di 675.000 euro per l'anno 2023 e di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario e la spesa di 136.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le medesime spese di funzionamento.

453. Al fine di razionalizzare la spesa, semplificare gli adempimenti e incrementare l'efficienza nell'erogazione delle misure di sostegno finanziario da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e degli enti dallo stesso controllati o vigilati, il Ministro del medesimo Ministero provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il suddetto Ministero e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati, alla revisione della rispettiva composizione e delle modalità di funzionamento, controllo e rendicontazione, in ogni caso eliminando ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato per i componenti, con facoltà di modificarne altresì la composizione, di trasformarne le finalità e le funzioni, di istituire nuovi organismi con apposita missione, di accorpare ovvero sopprimere quelli reputati non utili o funzionali per il migliore perseguimento dell'azione amministrativa e la più efficiente gestione delle risorse finanziarie e, quanto agli organi degli enti, di revocare eventualmente gli incarichi conferiti. All'attuazione della presente disposizione il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

454. Con le stesse modalità di cui al comma 453 si provvede alla ricognizione, alla razionalizzazione e alla semplificazione degli adempimenti previsti per gli operatori del settore e all'incremento dell'efficienza delle connesse attività amministrative, anche attraverso il collegamento delle banche di dati, dei registri e degli elenchi esistenti, al fine di conseguire più efficienti modalità di controllo, di rendicontazione e di gestione delle erogazioni in agricoltura, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

455. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura continua a provvedere senza soluzione di continuità alle erogazioni delle risorse di cui all'articolo 226 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili fino alla data determinata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

456. Per le attività di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

457. La dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui al capitolo di parte corrente 2330, programma 01, è incrementata di 9 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per l'anno 2024 e di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati nei tempi previsti.

458. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

« 5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono, entro il 31 gennaio 2023, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del presente articolo rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento »;

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento.

6-quater. Per le finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa.

6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell'aggiornamento del prezzario.

6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 »;

c) al comma 8, le parole: « già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021 »;

d) al comma 12, secondo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;

e) al comma 13, le parole: « del biennio 2022-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « del triennio 2022-2024 ».

459. Le disposizioni dei commi da 460 a 470 disciplinano le procedure di pianificazione e programmazione secondo criteri di coerenza, di misurazione del rendimento atteso e di certezza dei tempi di realizzazione concernenti le infrastrutture che:

a) non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese ai sensi dell'articolo 200 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) non sono finanziate con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione o dei fondi strutturali europei;

c) non sono comprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

d) non sono comprese nei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete ferroviaria italiana Spa e con l'ANAS Spa.

460. La pianificazione e la programmazione delle infrastrutture di cui al comma 459 è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel quale sono stabiliti gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire tra le macro-aree territoriali del Nord, del Centro e del Sud. Con il medesimo decreto sono individuati gli indicatori finalizzati a misurare i seguenti requisiti ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 461:

a) il rendimento infrastrutturale in termini di potenziamento della viabilità, di sicurezza delle infrastrutture e degli spostamenti, di miglioramento della qualità della vita, di sostegno alla competitività delle imprese e di sostenibilità ambientale;

b) il rendimento rispetto ai criteri costi-efficacia e costi-benefìci, misurato secondo le tecniche valutative richieste per ciascuna tipologia di opera, tenuto conto degli standard internazionali riconosciuti, laddove rilevanti »;

c) i tempi di realizzazione dell'intervento, con riferimento alla minor durata degli stessi, anche tenuto conto dello stato di avanzamento dell'intervento medesimo, sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

461. Ai fini di cui al comma 460, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024. In sede di prima attuazione del presente articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2023, provvede alla revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture non aventi carattere prioritario al fine di perseguire la semplificazione delle fonti di finanziamento, nonché alla revoca delle risorse destinate a interventi che non rispondono ai requisiti di rendimento di cui al comma 460, lettere a) e b), per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione o sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti come definite ai sensi dell'articolo 44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Le risorse revocate, per le annualità e per gli importi già autorizzati, affluiscono al FIAR per la loro destinazione agli interventi con le modalità di cui al comma 462. Per le medesime finalità, entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dall'anno 2024, possono essere adottati ulteriori decreti di cui al presente comma.

462. Le risorse del FIAR sono destinate, mediante riparto, al finanziamento delle infrastrutture da realizzare per gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale di cui al comma 459 che soddisfano i requisiti di cui al comma 460, nonché delle infrastrutture per le quali sono registrati maggiori costi derivanti dagli adeguamenti progettuali necessari a seguito di specifiche prescrizioni da parte delle competenti autorità.

463. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione degli interventi da finanziare a valere sul FIAR, alla disciplina relativa all'erogazione delle risorse e alla revoca delle risorse stesse in caso di mancato utilizzo nei termini previsti dai cronoprogrammi, nonché alla previsione delle occorrenti variazioni contabili. La revoca non è disposta ove siano comunque intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi dell'articolo 44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai decreti di cui al primo periodo sono allegate le schede degli interventi recanti i cronoprogrammi procedurali e finanziari per la realizzazione degli interventi stessi. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, i decreti di cui al primo periodo sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

464. Ai fini dell'adozione dei decreti di cui al comma 463, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi della procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

465. Per la valutazione dei requisiti di rendimento di cui al comma 460, lettere a) e b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a destinare una quota non superiore allo 0,02 per cento delle risorse annualmente attribuite del FIAR ad attività di studio e di analisi ai fini dell'individuazione delle infrastrutture da finanziare con le risorse del FIAR medesimo.

466. Una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR è destinata alla realizzazione e alla messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti della rete viaria di province e città metropolitane.

467. Una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR è destinata a progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane o di miglioramento della qualità del decoro urbano di competenza degli enti locali. A tale fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un bando per stabilire:

a) la procedura per la presentazione dei progetti;

b) la documentazione da allegare ai progetti da parte dei comuni interessati;

c) i criteri di valutazione dei progetti, tra i quali:

1) il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive;

2) la tempestiva esecutività degli interventi sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

3) la capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati nonché di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati.

468. Per la selezione dei progetti presentati ai sensi del comma 467, ammissibili al finanziamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è costituita una commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun gettone di presenza, indennità, rimborso di spese e ogni altro emolumento comunque denominato.

469. La commissione istituita ai sensi del comma 468 seleziona i progetti, con indicazione delle priorità. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati i progetti ammissibili al finanziamento ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi comprese quelle a valere sul FIAR, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa o di mancata alimentazione dei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

470. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, ai sensi dei commi da 459 a 469, e a riassegnare al FIAR le somme eventualmente revocate e versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte dei soggetti beneficiari.

471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato « buono portuale », pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un « buono portuale » di importo massimo pari a 2.500 euro per una sola volta per ciascun dipendente;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un « buono portuale » di importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa;

c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e il mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un « buono portuale » di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa.

472. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 471, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 471, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 471. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 471.

473. Al fine di consentire la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale del Lazio, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione e affidamento degli interventi, da realizzare anche per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente. Con il medesimo decreto è stabilito l'eventuale compenso del Commissario straordinario, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare.

474. Il Commissario straordinario di cui al comma 473, entro il 30 giugno 2023, provvede alla rielaborazione, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, del progetto definitivo dell'intervento, definisce il cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative necessarie per l'affidamento, la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura, da sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività affidate, può avvalersi della società ANAS Spa e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

475. In relazione alle attività di cui al comma 474, il Commissario straordinario di cui al comma 473, in favore del quale è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale, assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

476. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 474, le risorse disponibili a legislazione vigente, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2023, affluiscono alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 475.

477. All'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è rifinanziato per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di contribuire alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui al comma 2, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 tenendo conto, per le compensazioni relative all'anno 2021, dei contributi assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti ».

478. Al fine di permettere il completamento della tratta T2, la realizzazione della tratta T1 e l'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della Linea C della metropolitana di Roma, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di 450 milioni di euro per l'anno 2032. Gli importi di cui al primo periodo costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al medesimo periodo. Agli eventuali maggiori costi per i materiali necessari per la realizzazione dell'opera provvedono Roma Capitale e la regione Lazio. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

479. Al fine di promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario, in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 2018, n. 2, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

480. Il Fondo di cui al comma 479 finanzia interventi per la realizzazione nel territorio urbano di nuove ciclovie, definite dall'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario, effettuati da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle unioni di comuni.

481. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 479 ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni.

482. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 479, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

483. Entro il 31 gennaio 2023, il comune di Milano presenta un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sul fabbisogno derivante dalla realizzazione delle tratte della linea M4, rappresentando con separata evidenza il fabbisogno emergente dall'incremento dei prezzi e quello derivante dalla realizzazione dell'intervento, specificando le tratte e i relativi costi, le fonti di copertura disponibili nonché il cronoprogramma degli interventi ancora da realizzare. In relazione al fabbisogno per gli investimenti indicati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo, sono assegnati contributi pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Gli importi di cui al secondo periodo costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al primo periodo. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei sistemi informativi di cui al primo periodo e al riscontro degli stessi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali risorse non assegnate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo di cui al comma 369.

484. Al fine di permettere l'estensione della rete di trasporto rapido di massa relativa al nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli, lotto 1, stralci 2 e 3, nonché la fornitura di treni per la linea metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Gli importi di cui al primo periodo costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al medesimo periodo. Agli eventuali maggiori costi per i materiali necessari per la realizzazione dell'opera provvedono il comune di Napoli e la regione Campania. Il comune di Napoli presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, degli interventi in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun intervento, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

485. Dopo il comma 14-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente:

« 14-quinquies. In parziale deroga a quanto previsto dal comma 14-quater, per l'anno 2023 il comune di Roma provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre 2023, la somma di 100 milioni di euro. Per gli anni dal 2024 al 2026 il comune di Roma provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del medesimo comma 14-quater, entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento, la somma di 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 240 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine, il comune di Roma rilascia apposita delegazione di pagamento, ai sensi dell'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

486. In considerazione di quanto previsto dal comma 14-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 485, la dotazione del fondo di cui al comma 15 del medesimo articolo 14 è rideterminata in 100 milioni di euro per l'anno 2023, in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e in 240 milioni di euro per l'anno 2026. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 40 milioni di euro l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

487. Al fine di rilanciare l'economia del Paese attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria e di contribuire agli obiettivi dell'Unione europea in materia di rete transeuropea dei trasporti di cui al regolamento (CE) n. 1315/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, il collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente ed opere connesse è opera prioritaria e di preminente interesse nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera sono reiterati, ad ogni effetto di legge, i vincoli imposti con l'approvazione del progetto preliminare dell'opera e successivamente prorogati.

488. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al termine di cui al comma 490 sono sospesi i giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera.

489. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società Stretto di Messina Spa sottoscrive l'integrale rinuncia alle azioni, alle domande e ai giudizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, a completa tacitazione di ogni diritto e pretesa.

490. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società di cui al comma 489 è altresì autorizzata a definire la rinuncia alle azioni, alle domande e ai giudizi da parte del contraente generale, degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, nonché delle ulteriori pretese in futuro azionabili in relazione ai contratti sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla definizione della rinuncia non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

491. Alla scadenza del termine di cui al comma 490, indipendentemente dall'esito delle procedure di cui al medesimo comma 490, è revocato lo stato di liquidazione della società di cui al comma 489 con effetto dalla medesima data in deroga all'articolo 2487-ter, secondo comma, del codice civile. Il commissario liquidatore resta in carica in qualità di Commissario straordinario del Governo per la gestione ordinaria della società nelle more della nomina degli organi sociali ai sensi del primo periodo del comma 492. A tal fine, il Commissario straordinario si avvale della dotazione di mezzi e di personale della società.

492. Entro trenta giorni dalla revoca di cui al comma 491, è convocata l'assemblea dei soci della società di cui al comma 489 per procedere, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, alla nomina degli organi sociali. Dalla nomina degli organi sociali decade il Commissario straordinario di cui al comma 491.

493. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società di cui al comma 489, le società Rete ferroviaria italiana Spa e ANAS Spa sono autorizzate, proporzionalmente alla quota di partecipazione, a sottoscrivere aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale, fino a un importo complessivo non superiore a 50 milioni di euro. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

494. In attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

495. Il fondo di cui al comma 494 è destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna.

496. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'utilizzo del fondo di cui al comma 494.

497. In considerazione dell'eccezionale situazione economica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2023 e 2024 è sospeso l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, prevista all'articolo 195, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

498. Al fine di garantire la realizzazione del piano complessivo delle opere da realizzare in funzione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, il primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è sostituito dai seguenti: « Lo scopo statutario è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

499. I rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disposti ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono destinati al finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022.

500. È autorizzata la spesa complessiva di 400 milioni di euro, di cui 120 milioni per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026, per il finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 e per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dal comma 498 del presente articolo.

501. Il comma 7-quater dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente:

« 7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al primo periodo rimangono nella disponibilità del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti ».

502. All'articolo 10, comma 3-septiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « Al fine di consentire lo svolgimento, per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Al fine di consentire lo svolgimento, per gli anni 2022, 2023 e 2024 » e le parole: « nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 ».

503. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata al riconoscimento di un contributo alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto previste all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995. n. 504, volto a mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati per l'esercizio delle predette attività. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

504. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 503.

505. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate l'indennizzo per la maggiore usura della strada ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è dovuto nella misura ridotta del 70 per cento, tenuto conto del limitato transito su strada degli stessi. Per compensare gli enti proprietari delle strade dei minori introiti derivanti dall'applicazione del presente comma è autorizzata la spesa 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposto il riparto delle risorse di cui al presente comma tra gli enti proprietari delle strade.

506. Entro il 31 marzo 2023, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), è autorizzato l'avvio della realizzazione del lotto costruttivo n. 3 dell'intervento « Nuova linea ferroviaria Torino-Lione - sezione internazionale - parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera » ai sensi dell'articolo 2, commi 232 e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'assegnazione delle risorse, presenta apposita relazione concernente i contributi versati dall'Unione europea alla società Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) Sas per l'intervento di cui al primo periodo. A decorrere dall'anno 2024, entro il 31 marzo di ogni anno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone al CIPESS la destinazione dei contributi di cui al secondo periodo versati alla predetta società al 31 dicembre dell'anno precedente, in via prioritaria alla copertura del fabbisogno residuo dei lotti costruttivi del medesimo intervento ovvero ad altri interventi ferroviari previsti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. In tale ultimo caso, le risorse confluiscono al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della società TELT Sas.

507. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 al fine di consentire l'accesso ai contributi da parte dell'Unione europea delle seguenti opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione:

a) « Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione. Opere prioritarie »;

b) « Adeguamento linea storica Torino-Modane. Tratta Bussoleno-Avigliana ».

508. Il contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa indica distintamente i finanziamenti per le opere di cui al comma 507. I contributi dell'Unione europea versati alla società Rete ferroviaria italiana Spa concernenti i medesimi interventi sono rifinalizzati nell'ambito del contratto di programma vigente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa.

509. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: « 4.000.000 di euro per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e di 300.000 euro per l'anno 2023 »;

b) al comma 7-bis, dopo le parole: « il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, » sono inserite le seguenti: « in qualità di Commissario straordinario, » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Commissario straordinario, ai fini dell'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, di servizi e di forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione e di acquisizione di servizi di supporto tecnico e project management, nonché per l'affidamento del servizio a un nuovo concessionario e per l'esecuzione dei relativi contratti, opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato »;

c) dopo il comma 7-quinquies sono inseriti i seguenti:

« 7-sexies. Al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica dell'impianto funiviario di Savona, di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 7-bis, nella quale confluiscono le risorse di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies. Tale contabilità cessa al termine del commissariamento di cui al comma 7-bis.

7-septies. Gli interventi di cui al comma 7-sexies sono sottoposti alle procedure di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il Commissario straordinario di cui al comma 7-bis, entro il 30 giugno 2023, effettua una ricognizione, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli interventi in corso di realizzazione e quelli da realizzare, con indicazione dei relativi costi e dei codici unici di progetto, e provvede all'aggiornamento di tali informazioni nonché delle altre informazioni procedurali e finanziarie nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ».

510. All'articolo 16, comma 3-sexies, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 280.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

511. Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica è autorizzata la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037.

512. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sono individuate le tratte, ossia i lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui al comma 511, nonché i criteri e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse medesime, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

513. È autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al fine di consentire il completamento delle operazioni necessarie all'acquisizione al patrimonio statale e alla successiva gestione, tramite la società ANAS Spa, delle infrastrutture viarie di collegamento autostradale di competenza della regione Abruzzo.

514. Per la realizzazione degli interventi sulle strade statali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, di cui all'ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 n. 1 del 16 dicembre 2021, ad integrazione degli investimenti previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2023, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per il 2027.

515. Al fine di garantire il collegamento verso i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 per interventi di potenziamento, di riqualificazione e di adeguamento della strada statale 4 Salaria.

516. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sono individuate le tratte, ossia i lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui al comma 515, nonché i criteri e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse medesime, previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

517. In attuazione della dichiarazione di intenti sottoscritta tra l'Italia e la Svizzera il 18 settembre 2014, è autorizzata la spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della società Rete ferroviaria italiana Spa per la progettazione della linea ferroviaria Chiasso-Monza nell'ambito del corridoio europeo Reno-Alpi.

518. L'importo destinato all'attuazione del « Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese » previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 81 del 22 dicembre 2017, nell'ambito del Progetto unico Terzo Valico dei Giovi - Nodo ferroviario di Genova, di cui all'articolo 4, comma 12-septies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è incrementato di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2023 per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dall'aumento del costo dei materiali e assicurare il completamento di tutti gli interventi previsti. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2023.

519. Per il miglioramento dell'approvvigionamento idrico della città metropolitana di Roma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, da destinare alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, di cui all'allegato IV, n. 8, annesso al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente il nuovo tronco superiore dalle sorgenti alla centrale di Salisano.

520. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sono individuati gli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 519, le modalità di erogazione e i casi di revoca delle stesse, previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei medesimi dati da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

521. È assegnato alla regione Calabria un contributo straordinario di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da ripartire per una quota di 5 milioni di euro tra i comuni della regione medesima, per la realizzazione di opere pubbliche.

522. Ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Autorità è autorizzata ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato, di cui 1 dirigente, 11 funzionari di II, 11 funzionari di III e 7 assistenti.

523. L'Autorità di regolazione dei trasporti provvede al reclutamento del personale di cui al comma 522 ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

524. All'onere di cui al comma 522 l'Autorità provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

525. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.403.818 per l'anno 2023, euro 1.444.633 per l'anno 2024, euro 1.483.106 per l'anno 2025, euro 1.561.448 per l'anno 2026, euro 1.610.455 per l'anno 2027, euro 1.660.279 per l'anno 2028, euro 1.720.409 per l'anno 2029, euro 1.772.078 per l'anno 2030, euro 1.827.599 per l'anno 2031 e euro 1.879.297 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

526. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità.

527. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 526, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

528. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 » e le parole: « che abbiano maturato al 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 ».

529. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel Piano di contrasto all'antimicrobico-resistenza 2022-2025, su cui è in corso di definizione l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Tale somma è ripartita sulla base dei criteri definiti con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

530. Per la realizzazione di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

531. Al fine di dare attuazione alla linea progettuale, prevista nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, « Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN », Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e alla terapia delle malattie tumorali e del diabete, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore degli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della rete oncologica del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T, nonché di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a favore agli IRCCS della rete cardiovascolare del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare.

532. Al fine di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, a decorrere dal 1° marzo 2023, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nel limite di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

533. Il decreto di cui al comma 532 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

534. Agli oneri derivanti dal comma 532, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Al finanziamento di cui al comma 532 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

535. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Per l'anno 2023, una quota dell'incremento di cui al primo periodo, pari a 1.400 milioni di euro, è destinata a contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Alla ripartizione delle risorse di cui al secondo periodo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

536. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 650 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19.

537. Le risorse per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 17, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, all'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 1, commi 355 e 356, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si intendono comprensive della quota da destinare, a decorrere dall'anno 2023, al trattamento economico accessorio del personale interessato, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

538. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ».

539. Lo stanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinati al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica del colangiocarcinoma. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al presente comma e per il monitoraggio dell'impiego delle risorse medesime.

540. In considerazione dei maggiori costi determinati dal proseguimento delle azioni di contrasto del COVID-19 e dal sensibile incremento dei costi dei prodotti energetici, le entrate di cui al payback relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore. Per il payback relativo all'anno 2021 le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore della presente legge.

541. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di applicazione di quanto disposto dal comma 281 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, esclusivamente in favore delle aziende farmaceutiche che hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di ripiano per l'anno 2021, senza riserva. A tale fine il decreto di cui all'articolo 1, comma 284, della citata legge n. 234 del 2021 è integrato, con le modalità previste dal medesimo comma, con l'introduzione delle opportune previsioni riferite all'anno 2021.

542. All'articolo 9-undecies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « in misura non superiore all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « in misura non superiore al 90 per cento »;

b) dopo le parole: « nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero del valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell'università e della ricerca con decreto direttoriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, ove necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi ».

543. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « al 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2027 ».

544. Per l'anno 2022, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è pari allo 0,40 per cento delle predette risorse. I criteri per il riparto della quota premiale di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

545. Al fine di provvedere ad interventi infrastrutturali per i presìdi ospedalieri e le strutture sanitarie pubbliche delle aziende ospedaliere delle province di Latina e di Frosinone, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

546. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento degli interventi edilizi di cui al comma 545 e per l'erogazione dei relativi contributi.

547. Agli oneri derivanti dal comma 545, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7.

548. Al fine di favorire nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni un primo approccio ai sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale, di potenziare nel sistema di istruzione e formazione l'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), e di favorire l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione terziaria in tali discipline, sostenendo l'eguaglianza tra i sessi, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le competenze nelle discipline STEM, digitali e di innovazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 549, 550, 551 e 552.

549. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Sono previste specifiche iniziative formative dedicate alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), nonché alle competenze digitali e alle metodologie didattiche innovative.

550. All'articolo 9, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « al fine di promuovere » sono inserite le seguenti: « , con particolare riferimento all'obiettivo di favorire l'equilibrio di genere »;

b) alla lettera a), le parole: « , favorendo l'equilibrio di genere nelle » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione alle ».

551. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) conoscere le aree disciplinari relative alle materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) ».

552. Il Ministero dell'istruzione e del merito, anche in coerenza con la risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla promozione della parità tra donne e uomini in materia di istruzione e occupazione nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM), promuove le seguenti misure:

a) entro il 30 giugno 2023, definizione di linee guida per l'introduzione nel piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia di azioni dedicate a rafforzare nei curricoli lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali legate agli specifici campi di esperienza e l'apprendimento delle discipline STEM, anche attraverso metodologie didattiche innovative;

b) azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche e educative della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio nelle discipline STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere;

c) creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM e delle competenze digitali, nonché per lo sviluppo di una didattica innovativa anche mediante la condivisione di buone pratiche;

d) iniziative, anche extrascolastiche, per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l'apprendimento delle discipline STEM e digitali, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440;

e) stipulazione di protocolli di intesa con le regioni per il riconoscimento di borse di studio per gli studenti che decidono di intraprendere percorsi di studio e formazione nelle discipline STEM e in campo del digitale;

f) iniziative volte a promuovere l'acquisizione di competenze STEM e digitali anche all'interno dei percorsi di istruzione per gli adulti, per agevolarne il reinserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso il ricorso a metodologie didattiche innovative, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

553. Le iniziative di cui al comma 552 sono attuate nell'ambito delle linee di investimento previste nella missione 4, componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e 3.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti delle risorse previste per i citati singoli investimenti, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.

554. Dall'attuazione dei commi da 548 a 553 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

555. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: « strutturalmente » sono inserite le seguenti: « nel primo biennio e », le parole: « nell'ultimo anno di corso » sono sostituite dalle seguenti: « nelle classi prime, seconde e terze » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89, nonché specifici strumenti di supporto all'orientamento, individuati dalle linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per potenziare le azioni nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A partire dall'anno scolastico 2023/2024, nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, le attività di orientamento consistono in moduli curricolari anche superiori a trenta ore, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, da inserire anche nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Nel primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, le attività di cui al secondo periodo consistono in moduli di trenta ore da svolgere in orario curricolare o extracurricolare, anche all'interno di progetti già in essere nell'istituzione scolastica »;

b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole: « nell'ultimo anno di corso » sono sostituite dalle seguenti: « nelle classi prime, seconde e terze », dopo le parole: « primo grado » sono inserite le seguenti: « e nel primo biennio » e la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « tre ».

556. All'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: « Ministro dell'istruzione » sono inserite le seguenti: « , da adottare entro il 1° marzo 2023 »;

b) al comma 6, dopo le parole: « è nominato, » sono inserite le seguenti: « entro il 1° marzo 2023, »;

c) al comma 7, dopo le parole: « Ministro dell'istruzione » sono inserite le seguenti: « , da adottare entro il 1° marzo 2023, ».

557. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

« 5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente ».

558. I risparmi conseguiti mediante l'applicazione della disciplina di cui al comma 557 confluiscono, previo accertamento degli stessi, in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e possono essere destinati ad incrementare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica, il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi, il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico. Nel fondo istituito ai sensi del primo periodo confluiscono le eventuali economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previo accertamento operato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse del fondo istituito ai sensi del primo periodo sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I risparmi accertati sono iscritti nel medesimo fondo con uno o più decreti di variazione compensativa adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

559. Le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'articolo 42, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'Area istruzione e ricerca, stipulato l'8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

560. Al fine di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente, è stanziata la somma di 1 milione di euro, per l'anno 2023, per avviare attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, presenti su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma.

561. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma.

562. Le attribuzioni previste dall'articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti. Una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziato dalla presente legge, pari a 4,2 milioni di euro, è destinata, a decorrere dall'anno 2023, all'incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

563. Ai fini dell'attuazione dei commi 561 e 562, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

564. Il comma 977 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

« 977. Nel caso in cui il comparto delle università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, i limiti di cui al comma 971, per gli enti che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato, il Ministero dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie di ciascun anno successivo a quello di riferimento, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità ».

565. All'articolo 64, comma 6-ter.1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità del primo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ».

566. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

567. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo le parole: « "ex Ospedale militare" » sono inserite le seguenti: « nonché per l'ulteriore sostegno degli interventi di cui al comma 2 ».

568. Al fine di dare ulteriore sostegno e impulso alla riorganizzazione, anche economico-finanziaria, e al rilancio delle attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ai sensi dell'articolo 1, comma 315, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al CNR è attribuito un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'anno 2023.

569. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 568 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

570. I compensi e i rimborsi di spese spettanti ai componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti tecnico-scientifici e amministrativo-contabili incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

571. A decorrere dall'anno 2023 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di 149.377 euro annui.

572. All'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: « non superiore al 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 30 per cento ».

573. All'articolo 1, comma 310, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca ».

574. Le risorse di cui al comma 573, non ancora assegnate, sono ripartite tra gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca con decreto dirigenziale in proporzione alle assegnazioni ordinarie dell'anno 2022 di cui al fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

575. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023, al personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essa applicabile può essere riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenente alle Aree corrispondenti, come rideterminate in base ai criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali.

576. Per lo stesso personale e con la stessa decorrenza di cui al comma 575 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali può essere rideterminato considerando nel calcolo l'indennità di amministrazione del personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenente alle aree, nelle misure previste alla data del 31 ottobre 2022.

577. Per le stesse finalità di cui al comma 575, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca possono essere incrementati di 16.683 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 19.777 euro per il personale dirigenziale di livello non generale.

578. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 575, 576 e 577, pari a 107.782 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 53.891 euro annui a decorrere dall'anno 2023, a carico del bilancio dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

579. A decorrere dal 1° gennaio 2023, gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione dell'assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi civili parziali, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, della pensione in favore degli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 118 del 1971, dell'assegno mensile di assistenza in favore dei sordi, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e della pensione in favore dei ciechi civili assoluti o parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, nonché dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

580. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per 4 milioni di euro per l'anno 2023 e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

581. All'Istituto universitario di studi superiori di Pavia, scuola superiore ad ordinamento speciale, è attribuito un contributo, ad incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario, in misura pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato a riequilibrare la distribuzione del finanziamento per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale, al fine di sostenerne lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti infrastrutturali.

582. La dotazione del Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale, di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

583. Il Fondo di cui al comma 582, per gli anni 2023, 2024 e 2025, è ripartito, per una quota del 50 per cento, in ragione del rapporto tra gli studenti iscritti all'ateneo e i posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo e, per una quota del 50 per cento, in ragione dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti. Non sono ammessi al riparto del Fondo di cui al primo periodo gli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale e le istituzioni della formazione superiore che ricevono ordinariamente contributi dallo Stato per il sostegno alla residenzialità.

584. Al fine di consentire alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di garantire i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle medesime istituzioni sono incrementati di 1.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.

585. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

586. Al fine di dare attuazione al rafforzamento delle scuole universitarie superiori previsto del Piano nazionale di ripresa e resilienza è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per il sostegno e il potenziamento delle seguenti scuole superiori d'ateneo:

a) Collegio superiore - Università di Bologna;

b) Scuola di studi superiori C. Urbani - Università di Camerino;

c) Scuola superiore dell'Ateneo di Catania;

d) Istituto universitario di formazione interdisciplinare (ISUFI) - Università del Salento;

e) Scuola di studi superiori « G. Leopardi » - Università di Macerata;

f) Scuola galileiana di studi superiori - Università di Padova;

g) Scuola superiore di studi avanzati - La Sapienza di Roma;

h) Scuola di studi superiore « F. Rossi » - Università di Torino;

i) Scuola superiore dell'Università degli studi di Udine;

l) Collegio internazionale Ca' Foscari - Università di Venezia.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite in misura uguale tra le istituzioni ivi elencate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

588. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

589. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da trasferire alla regione Piemonte quale contributo straordinario al fine di accelerare la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della regione Piemonte, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei necessari interventi. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti le funzioni del Commissario e il relativo compenso, determinato nella misura prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un importo non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

590. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'intervento, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di personale appartenente a strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di società da esse controllate direttamente o indirettamente nonché di altri enti pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti.

591. Il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

592. Al fine di promuovere l'attrattività turistica e di incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, garantendo la sicurezza degli impianti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alle imprese esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, al fine di realizzare interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione, volti a garantire adeguati livelli di sicurezza.

593. Le risorse di cui al comma 592 possono essere destinate anche alla dismissione degli impianti di risalita non più utilizzati od obsoleti e, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, allo sviluppo di progetti di snow-farming.

594. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dei commi 592 e 593, comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad esso collegati, il cronoprogramma procedurale, coerente con gli stanziamenti previsti dal comma 592, nonché le modalità di revoca dei contributi.

595. Le disposizioni dei commi da 596 a 602 si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalla sezione 3.1 - « Aiuti di importo limitato » della comunicazione C(2020)1863 della Commissione, del 19 marzo 2020, recante quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19:

a) articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

c) articolo 6-bis, commi 3 e 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

596. Gli aiuti di cui al comma 595, fruiti alle condizioni e nei limiti previsti nella sezione 3.1 della citata comunicazione C(2020)1863, possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima sezione.

597. In caso di superamento dei massimali previsti dalla citata comunicazione C(2020)1863 della Commissione, del 19 marzo 2020, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.

598. In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto ai sensi del comma 597, il corrispondente importo è detratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare devono essere sommati gli interessi di recupero maturati fino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare deve essere effettivamente riversato.

599. In caso di restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante con le modalità previste dai commi 597 e 598, non si applicano sanzioni.

600. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 595 a 599 ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 della citata comunicazione C(2020)1863.

601. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 595 a 599 si applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

602. Il presente comma e i commi da 595 a 601 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

603. Al fine di favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo nonché di agevolare l'inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire, denominato « Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo », con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

604. Le risorse del Fondo di cui al comma 603 sono destinate alle seguenti finalità:

a) riqualificazione del personale già occupato nel settore e formazione di nuove figure professionali anche attraverso percorsi formativi e scuole di eccellenza, corsi di alta formazione e specializzazione, volti a formare figure professionali dotate di una preparazione di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitivinicoli della tradizione e della cultura italiane;

b) iniziative per il rafforzamento delle competenze degli operatori del settore attraverso cicli di aggiornamento continuo;

c) iniziative a supporto dell'inserimento nel mercato del lavoro;

d) iniziative per favorire l'ampliamento dei bacini di offerta di lavoro.

605. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 603.

606. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

607. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, il Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

608. Il Fondo di cui al comma 607 è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.

609. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attuazione dei commi 607 e 608.

610. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

611. Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile, che mirino a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito il Fondo per il turismo sostenibile, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono destinate alle seguenti finalità:

a) rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l'attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo;

b) favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;

c) sostenere le strutture ricettive e le imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

612. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 611.

613. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di cui 1 milione di euro è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.

614. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.

615. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « 31 marzo 2022 » sono inserite le seguenti: « e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 10.000 euro »;

b) dopo le parole: « primo trimestre 2022 » sono inserite le seguenti: « e a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023 ».

616. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: « 60 milioni di euro per il 2022 » sono inserite le seguenti: « e di 25 milioni di euro per l'anno 2023 ».

617. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

618. Al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in ambito economico, sociale e ambientale, favorendo la crescita sostenibile e inclusiva e la transizione ecologica ed energetica del settore dello sport, la dotazione del fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le finalità di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

619. Al fine di assicurare la continuità della promozione e del sostegno delle attività di soggetti pubblici e privati nello sport e nella cultura, l'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, opera nel settore del credito e, all'esito della procedura di cui al comma 620, è trasformato in società per azioni di diritto singolare, denominata « Istituto per il credito sportivo e culturale Spa », che succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e negli obblighi dell'Istituto medesimo esistenti alla data di efficacia della trasformazione.

620. In deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni è realizzata sulla base di un progetto deliberato dal consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto di cui al comma 625, che definisce il programma e lo statuto della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa. La trasformazione si attua con atto pubblico, all'esito della procedura di autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente in materia creditizia e in conformità con la disciplina vigente.

621. La società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa persegue una missione di pubblico interesse esercitando l'attività bancaria finalizzata allo sviluppo e al sostegno dei settori dello sport e della cultura, mediante la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra forma, l'esercizio del credito e di ogni altra attività finanziaria nonché la promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello sviluppo di attività finanziarie e di investimento nei predetti settori, informando la propria attività alla responsabilità sociale e allo sviluppo sostenibile, in favore di soggetti pubblici o privati. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, la società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa può compiere, nei limiti della disciplina vigente, ogni operazione strumentale, connessa e accessoria, anche per il tramite di società controllate, comprese la promozione e la gestione di fondi mobiliari e immobiliari nonché le operazioni commerciali, industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive.

622. Le azioni della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e agli altri soggetti pubblici e privati che partecipano al capitale dell'Istituto per il credito sportivo, proporzionalmente alla partecipazione detenuta nel medesimo Istituto alla data di efficacia della trasformazione. Il controllo della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa è riservato al Ministero dell'economia e delle finanze e ai soggetti privati è consentito soltanto, in ogni caso, detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della medesima società.

623. Alla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa è assegnata la gestione a titolo gratuito dei fondi speciali previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dall'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con apposite convenzioni sono stabilite e disciplinate le specifiche attività comprese nella gestione a titolo gratuito dei citati fondi speciali.

624. Per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 623, la società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa istituisce gestioni separate ai fini di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi, ispirate a criteri di trasparenza. Al Ministero per lo sport e i giovani e al Ministero della cultura spetta il potere di indirizzo delle rispettive gestioni separate di cui al presente comma. Sino alla trasformazione, l'Istituto per il credito sportivo continua a gestire i fondi speciali di cui al comma 623 secondo le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

625. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero per lo sport e i giovani, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della cultura, sentita la Banca d'Italia, stabilisce:

a) i princìpi di governo della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa concernenti la composizione e la nomina degli organi di amministrazione e controllo in coerenza con le finalità istituzionali e l'assetto proprietario, la destinazione dell'utile di esercizio e le modalità per garantire la vigilanza sull'attività da parte delle Autorità competenti;

b) i criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 623;

c) lo schema dell'atto costitutivo e del nuovo statuto della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, comprese le procedure per le loro successive modifiche;

d) le modalità e i criteri di nomina e di insediamento degli organi sociali della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e degli organi di gestione e controllo dei fondi speciali di cui al comma 623. La nomina dei componenti degli organi sociali è deliberata a norma del codice civile e secondo le previsioni contenute nello statuto sociale;

e) gli strumenti di raccolta e le eventuali tipologie di operazioni di credito previste ai sensi del comma 621 con riferimento alle quali potranno essere disposti interventi di sostegno pubblico.

626. Alla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla medesima società non si applicano le disposizioni previste dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Resta ferma l'applicazione degli articoli 3, comma 7, e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il controllo della Corte dei conti sulla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa per le attività di cui ai commi 623 e 624 è esercitato secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

627. In favore della società Sport e salute Spa è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di finanziare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il progetto « Bici in Comune », attività promossa dalla medesima società, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, per favorire la promozione della mobilità ciclistica, quale strumento per uno stile di vita sano e attivo, nonché del cicloturismo.

628. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 627.

629. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 200.000 euro per l'anno 2023.

630. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 357 è sostituito dai seguenti:

« 357. Al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera, ai seguenti soggetti sono concesse, a decorrere dall'anno 2023:

a) una "Carta della cultura Giovani", a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età;

b) una "Carta del merito", ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la Carta di cui alla lettera a).

357-bis. Le Carte di cui al comma 357 sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le somme assegnate con le Carte di cui al comma 357 non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

357-ter. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357-bis, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e della Carta del merito.

357-quater. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento delle Carte di cui al comma 357 e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla loro disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati.

357-quinquies. Nei casi di violazione di cui al comma 357-quater, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresì la sospensione dell'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni »;

b) al comma 358, le parole: « al comma 357, secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 357-quater e 357-quinquies » e le parole: « della Carta elettronica » sono sostituite dalle seguenti: « delle Carte di cui al comma 357 ».

631. Il Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, assume la denominazione di Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

632. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al primo periodo.

633. Al fine di consentire la realizzazione del censimento e della valorizzazione delle espressioni del patrimonio culturale immateriale dei piccoli comuni, in attuazione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore dell'Unione nazionale delle pro loco d'Italia. Le azioni volte a conseguire le finalità di cui al primo periodo sono realizzate in accordo con l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale del Ministero della cultura e con l'Associazione nazionale comuni italiani.

634. Al fine di favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

635. È autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 per il finanziamento della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, con sede in Napoli.

636. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

637. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, dopo le parole: « nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri » sono aggiunte le seguenti: « , a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

638. Il Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 75.883.298 euro per l'anno 2023 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

639. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, nonché quelle dell'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 58-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si interpretano nel senso che l'Accademia nazionale dei Lincei è esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa.

640. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'Accademia nazionale dei Lincei si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 759, lettera g), e 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

641. Ai fini del ristoro delle minori entrate derivanti dal comma 639 ai comuni interessati, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 2,1 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire, entro il 28 febbraio 2023, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

642. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di Produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato fino all'anno 2023.

643. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa massima di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

644. Al fine di sostenere gli eventi connessi alle celebrazioni in occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia e valorizzare il profondo legame storico della comunità ebraica con la città di Roma, è concesso un contributo di 700.000 euro in favore del comune di Roma Capitale per l'anno 2023, da destinare alla realizzazione di iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di ricordo, con il coinvolgimento delle organizzazioni associative e culturali dell'ebraismo romano, volti a commemorare le vittime dell'odio razziale e la deportazione degli ebrei.

645. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, è concesso alla Fondazione Centro studi investimenti sociali - Censis un contributo di 2 milioni di euro per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività.

646. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

647. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, fino al 30 giugno 2023.

648. Ai fini dell'attuazione del comma 647 è autorizzata la spesa di 5.726.703 euro per l'anno 2023.

649. Per le esigenze di funzionalità delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, all'articolo 801 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 155 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 271 unità »;

b) al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) gli ufficiali generali e di gradi corrispondenti impiegati come capi o vicecapi ufficio degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b) e c), del regolamento »;

c) al comma 6, le parole: « 10 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 15 unità » e dopo la parola: « b), » è inserita la seguente: « b-bis), ».

650. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 649 è autorizzata la spesa di 11.481.675 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

651. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1913:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, le parole: « decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 » e le parole: « gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri » sono sostituite dalle seguenti: « gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati, i sovrintendenti, gli appuntati in servizio permanente e i carabinieri »;

1.2) alla lettera e), dopo le parole: « fondo di previdenza » è inserita la seguente: « sovrintendenti, »;

1.3) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« g-bis) fondo di previdenza graduati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. È iscritto d'ufficio ai pertinenti fondi di cui al comma 1 anche il personale militare richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 806. Il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di avvenuto richiamo in servizio »;

3) al comma 3, dopo le parole: « anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio » sono aggiunte le seguenti: « , salvo quanto previsto dal comma 1-bis »;

4) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:

« 3-bis. L'iscrizione d'ufficio non si attua nei confronti del personale che, in ragione degli anni residui di servizio effettivo, non ha la possibilità di maturare il diritto all'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, comma 1.

3-ter. Il personale militare impiegato a tempo indeterminato, ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, che rientra nel ruolo di provenienza è iscritto al relativo fondo di previdenza se, in ragione degli anni di servizio residui, può maturare il diritto all'indennità supplementare ai sensi dell'articolo 1914 del presente codice. Il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di reiscrizione nei ruoli di provenienza »;

b) all'articolo 1914:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al personale militare iscritto da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, che cessa dal servizio, è dovuta un'indennità supplementare »;

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Per i periodi di contribuzione antecedenti al 31 dicembre 2022, l'indennità di cui al comma 1 è liquidata in base all'aliquota del 2 per cento dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell'80 per cento, moltiplicato per gli anni di iscrizione al fondo maturati a tale data.

2-bis. Per i periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 2022, l'indennità di cui al comma 1 è liquidata in base alle aliquote percentuali di seguito riportate dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell'80 per cento, moltiplicate per gli anni di iscrizione al fondo maturati a decorrere dal 1° gennaio 2023:

a) 2 per cento per gli iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere a), c), g) e g-bis);

b) 2,5 per cento per gli iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere b), d) e f);

c) 3 per cento per gli iscritti al fondo previdenziale di cui all'articolo 1913, comma 1, lettera e).

2-ter. Ai fini di cui ai commi 2 e 2-bis, le frazioni di anno sono calcolate in mesi e le frazioni di mesi con numero di giorni non inferiore a quindici sono arrotondate per eccesso. Conseguentemente, le aliquote percentuali di cui ai commi 2 e 2-bis sono ridotte in dodicesimi »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'indennità di cui al comma 1 è ordinariamente corrisposta all'atto della cessazione dal servizio. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta motivata del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, il termine di corresponsione di cui al precedente periodo può essere differito fino a ventiquattro mesi »;

c) all'articolo 1915, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. L'assegno speciale non spetta agli ufficiali iscritti al relativo fondo previdenziale in data successiva al 1° gennaio 2023 »;

d) all'articolo 1916:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il personale di cui all'articolo 1913, comma 1, contribuisce obbligatoriamente ai fondi previdenziali ivi previsti in ragione delle percentuali di seguito stabilite, calcolate sull'80 per cento dello stipendio annuo lordo effettivamente percepito, comprensivo della tredicesima mensilità:

a) 3 per cento, per i fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) 2 per cento, per i fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere e) e g-bis) »;

2) il comma 2 è abrogato;

e) l'articolo 1917 è sostituito dal seguente:

« Art. 1917. - (Restituzione dei contributi obbligatori) - 1. Agli iscritti che cessano dal servizio senza avere maturato il diritto all'indennità supplementare sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, rivalutati in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, tra ciascun anno solare cui i contributi si riferiscono e l'anno precedente alla restituzione. Le somme liquidate secondo le modalità di cui al precedente periodo sono reversibili »;

f) l'articolo 1917-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 1917-bis. - (Trattamento previdenziale a seguito del passaggio tra ruoli) - 1. Il personale militare di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza.

2. Il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare è riconosciuto alla data di cessazione dal servizio computando il numero di anni complessivi di contribuzione al pertinente fondo nei diversi ruoli.

3. L'importo dell'indennità supplementare è a carico di ciascun fondo in quota proporzionale ai periodi di contribuzione »;

g) all'articolo 1918, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. I proventi di cui al comma 1 possono essere impiegati, nell'ambito della somma globale annua fissata al principio di ogni esercizio dal Ministro della difesa in relazione alle disponibilità e ai risultati dei bilanci, per concedere sussidi da erogare a favore dei militari iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913 al verificarsi di gravi e documentate esigenze »;

h) l'articolo 1919 è abrogato;

i) al libro settimo, titolo V, dopo l'articolo 1920 è aggiunto il seguente:

« Art. 1920-bis. - (Fondo per la sostenibilità della Cassa di previdenza delle Forze armate) - 1. Per garantire la sostenibilità finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo alimentato dalle risorse di cui all'articolo 619 del presente codice, in relazione alla riduzione dei contributi versati alla predetta Cassa in applicazione della legge 31 dicembre 2012, n. 244 »;

l) al libro nono, titolo II, capo II, sezione VI, dopo l'articolo 2262-quater è aggiunto il seguente:

« Art. 2262-quinquies. - (Disposizioni transitorie in materia di soppressione dell'assegno speciale per gli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri) - 1. Al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, è percettore dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915 è riconosciuto il diritto di optare, in sostituzione dello stesso, per una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata moltiplicando il 60 per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale in godimento per i coefficienti corrispondenti al sesso e all'età dell'avente diritto di cui alla tavola di mortalità elaborata dall'Istituto nazionale di statistica, riferita alla popolazione italiana residente per l'anno 2019, e calcolata al 1° dicembre dell'anno nel quale è esercitata l'opzione.

2. Al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, è cessato dal servizio con diritto a pensione, ma non è ancora percettore dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915, è riconosciuto il diritto di optare tra lo stesso assegno speciale e una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata moltiplicando il 50 per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale previsto per il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio alla data del 31 dicembre 2022, per i seguenti fattori:

a) il coefficiente di cui alla tavola di mortalità dell'Istituto nazionale di statistica, riferita alla popolazione italiana residente per l'anno 2019, corrispondente al sesso e all'età dell'avente diritto, indicato al 1° dicembre dell'anno in cui l'interessato compirà un'età pari a quella posseduta al congedo aumentata di otto anni e comunque non inferiore a sessantacinque;

b) l'anzianità contributiva al fondo previdenziale di cui all'articolo 1913, comma 1, lettera a), posseduta al 31 dicembre 2022, con un massimo di quaranta anni, rapportata a 40. L'eventuale anzianità maturata in altri fondi non è considerata utile al calcolo della maggiorazione.

3. Al personale in servizio al 31 dicembre 2022, in luogo dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915, è riconosciuta una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata ai sensi del comma 2.

4. Il diritto alle opzioni di cui ai commi 1 e 2 è esercitato entro il mese di settembre di ogni anno ed è irrevocabile. La maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914 è liquidata e corrisposta agli interessati entro il 31 dicembre dell'anno nel quale il diritto di opzione è esercitato. Le maggiorazioni dell'indennità supplementare, di cui ai commi 1, 2 e 3, sono reversibili ».

652. La costituzione del fondo previdenziale di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 1913 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotta dal comma 651 del presente articolo, decorre dal 1° gennaio 2023.

653. Il diritto alle prestazioni di cui agli articoli 1914, 1917 e 1917-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo codice.

654. Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o è stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato.

655. Nelle more dell'adeguamento del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, alle disposizioni di cui ai commi da 651 a 654, il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza, disciplinato dall'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, è integrato da un membro della categoria dei graduati per ciascuna Forza armata, con diritto di voto.

656. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.018.875 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

(importi in euro)

Polizia di Stato

1.449.575

Corpo della polizia penitenziaria

675.475

Arma dei carabinieri

1.735.950

Corpo della guardia di finanza

890.575

Esercito italiano

2.401.975

Marina militare

725.375

Aeronautica militare

1.000.200

Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera

265.400

Corpo nazionale dei vigili del fuoco

874.350

657. Le risorse di cui al comma 656 possono essere impiegate, per le finalità di cui al medesimo comma, secondo le modalità di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. Con riguardo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le relative risorse sono trasferite all'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo medesimo, che provvede, secondo i criteri di cui al comma 656 del presente articolo, alla stipulazione delle relative polizze assicurative.

658. All'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La Marina militare promuove le attività per la valorizzazione delle potenzialità e della competitività del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attività di ricerca e tecnico-scientifiche nonché per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprietà intellettuale. A tale fine, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'università e della ricerca, è istituito e disciplinato il Polo nazionale della subacquea ».

659. Per le finalità di cui al comma 658 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa, previsto all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

660. Al fine di assicurare adeguata copertura finanziaria agli interventi già finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato, in ragione dell'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali di costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché per fare fronte ai maggiori fabbisogni scaturiti dall'aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a soddisfare le specifiche esigenze sopra richiamate, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

661. Con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al comma 660 sono ripartite tra le finalità indicate dal medesimo comma.

662. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2023, di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 117.151.088 euro per l'anno 2026, di 117.206.959 euro per l'anno 2027, di 121.459.388 euro per l'anno 2028, di 122.284.002 euro per l'anno 2029, di 122.286.410 euro per l'anno 2030, di 122.836.497 euro per l'anno 2031, di 123.523.497 euro per l'anno 2032 e di 125.797.593 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche, di personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione, e al finanziamento delle correlate spese di funzionamento in misura non superiore al 5 per cento delle predette disponibilità annuali. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia.

663. Al fine di provvedere alle esigenze del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo per le esigenze del citato centro, con una dotazione pari a 2,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il fondo è annualmente ripartito in relazione alle attività da svolgere nell'anno di riferimento.

664. Al fine di disporre di specifiche professionalità da impiegare nella gestione quotidiana delle attività del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione, in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di unità di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi, anche discontinui, nel limite di spesa di 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

665. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 663 e 664, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

666. Per le esigenze di potenziamento del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per la tutela agroalimentare, all'articolo 828-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: « 50 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 170 unità »;

2) alla lettera g), le parole: « ispettori: 34 » sono sostituite dalle seguenti: « ispettori: 110 »;

3) alla lettera i), le parole: « appuntati e carabinieri: 16 » sono sostituite dalle seguenti: « appuntati e carabinieri: 60 »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Sono a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario ».

667. Per le finalità di cui al comma 666, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al citato decreto legislativo n. 66 del 2010, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 120 unità, a decorrere dal 1° settembre 2023, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, secondo la seguente ripartizione:

a) ruolo ispettori: 76 unità;

b) ruolo appuntati e carabinieri: 44 unità.

668. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, e l'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella LTE Public Safety, è autorizzata la spesa di 33.324.521 euro per l'anno 2023, di 46.655.957 euro per l'anno 2024, di 50.417.925 euro per l'anno 2025, di 64.946.499 euro per l'anno 2026 e di 16.173.315 euro per l'anno 2027.

669. Lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è prorogato al 3 marzo 2023, termine di vigenza degli effetti della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022. Eventuali ulteriori proroghe di tale termine, finalizzate ad assicurare l'allineamento temporale delle misure nazionali con le eventuali proroghe dei citati effetti che potrebbero essere adottate dall'Unione europea, possono essere adottate con le modalità previste dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

670. All'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: « con termine non oltre il 31 dicembre 2022 » sono soppresse.

671. Allo scopo di assicurare la prosecuzione delle attività e delle misure di cui ai commi 669 e 670 garantendo la continuità della gestione emergenziale, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per fronteggiare la situazione emergenziale di cui ai commi 669 e 670, fermi restando i termini temporali di applicazione delle attività e della misure medesime.

672. Al fine di sviluppare la capacità operativa delle squadre di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l'uso di nuove tecnologie, è autorizzata, nell'ambito del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 9 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21 milioni di euro per l'anno 2025.

673. In relazione alla necessità di rafforzare le capacità operative delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi mediante nuove dotazioni tecnologiche, è autorizzata, nell'ambito dell'azione « Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco » del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023, di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro per l'anno 2025.

674. Allo scopo di consentire l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera uuu), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il successivo trasferimento nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

675. Al fine di fare fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per la costruzione o per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare in uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, per le esigenze del medesimo Corpo.

676. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

677. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 676.

678. Al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei decreti di espulsione dello straniero, il Ministero dell'interno è autorizzato ad ampliare la rete dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'articolo 14, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

679. Ai fini di cui al comma 678, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 5.397.360 euro per l'anno 2023, di 14.392.960 euro per l'anno 2024 e di 16.192.080 euro per l'anno 2025. Per le ulteriori spese di gestione derivanti dall'applicazione del comma 678, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 260.544 euro per l'anno 2023, di 1.730.352 euro per l'anno 2024 e di 4.072.643 euro per l'anno 2025.

680. In considerazione delle eccezionali esigenze di accoglienza determinatesi per l'ingente afflusso di richiedenti asilo nel territorio nazionale durante l'anno 2022 e per il perdurare della crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina, al fine di assicurare la funzionalità delle questure, delle commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo, il Ministero dell'interno è autorizzato a prorogare, fino al 27 marzo 2023, anche in deroga all'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i contratti di prestazione di lavoro a termine stipulati in base all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 883 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022.

681. Agli oneri derivanti dal comma 680, pari a 2.272.418,14 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al medesimo comma 680.

682. Al fine di fronteggiare le esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai fini del potenziamento e dell'aggiornamento del sistema di risposta alle emergenze derivanti dalla presenza di agenti di tipo nucleare, biologico, chimico e radiologico, è autorizzata, nell'ambito dell'azione « Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva » del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 7 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025.

683. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e delle procedure di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare per l'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di 37.259.690 euro, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle menzionate procedure, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

684. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ministri può delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis »;

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. - (Disposizioni in materia di intercettazioni preventive dei servizi di informazione per la sicurezza) - 1. Le attività di cui al comma 1 dell'articolo 4 sono autorizzate con decreto motivato, quando risultano sussistenti le condizioni di cui al medesimo comma l, per la durata massima di quaranta giorni, prorogabile per periodi successivi di venti giorni. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data con decreto motivato nel quale sono indicate le ragioni che rendono necessaria la proroga.

2. Delle operazioni di ascolto svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti mobili eventualmente utilizzati o, comunque, ai contenuti intercettati, è depositato presso il procuratore generale presso la corte di appello di Roma entro trenta giorni dal termine delle stesse, anche con modalità informatiche da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il procuratore generale, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei verbali, dei contenuti intercettati, degli eventuali supporti mobili utilizzati e di ogni eventuale copia, anche informatica, totale o parziale, dei contenuti. Su richiesta motivata dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, comprovante particolari esigenze di natura tecnica e operativa, il procuratore generale può autorizzare il differimento del deposito dei verbali, dei contenuti intercettati e dei supporti afferenti alle attività svolte per un periodo non superiore a sei mesi.

3. A conclusione delle operazioni, decorso il termine per l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il procuratore generale presso la corte di appello di Roma dispone la distruzione della documentazione anche da esso stesso detenuta, con eccezione dei decreti emanati, relativa alle richieste di autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, recante contenuti, anche espressi in forma sintetica e discorsiva, delle intercettazioni.

4. Per l'espletamento delle attività demandate ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 4, il procuratore generale presso la corte di appello di Roma autorizza il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 57 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. I dati sono distrutti entro sei mesi dall'acquisizione e i relativi verbali sono trasmessi al procuratore generale. Il procuratore generale può comunque autorizzare la conservazione dei dati per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

5. Gli elementi acquisiti attraverso le attività di cui al presente articolo per lo sviluppo della ricerca informativa non possono essere utilizzati nel procedimento penale. In ogni caso, le attività di intercettazione di cui ai commi da 1 a 4 e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate.

6. Le spese relative alle attività di cui ai commi 1 e 4 sono imputate all'apposito programma di spesa iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono disciplinati il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento anche in forma di canone annuo forfetario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

685. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, per assicurare il soddisfacimento delle istanze presentate ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 14 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022.

686. Per le medesime finalità di cui al comma 685, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

687. Il credito d'imposta di cui al comma 686 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

688. Il credito d'imposta di cui al comma 686 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 686.

689. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 686, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio ».

690. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall'allegato E alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 686, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 687.

691. Al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori, il fondo denominato « Programma sperimentale Mangiaplastica », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dall'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro per l'anno 2024.

692. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dello Stato italiano in relazione al trattamento delle acque reflue urbane, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 a favore del Commissario unico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

693. Le risorse finanziarie iscritte anche in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica negli esercizi finanziari dal 2020 al 2023 destinate, a qualsiasi titolo, al completamento di adeguati sistemi di reti fognarie e al trattamento delle acque reflue, da destinare alle regioni Sicilia, Campania e Calabria oggetto delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dello Stato italiano in relazione al trattamento delle acque reflue urbane, sono trasferite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulla contabilità speciale n. 6056 intestata al Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Il Commissario unico, entro il 30 giugno 2023, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un documento relativo alla ricognizione degli interventi realizzati con indicazione dei costi, delle fonti finanziarie e dei codici unici di progetto, provvedendo all'allineamento delle informazioni contenute nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

694. Per gli interventi di progettazione ed esecuzione della campagna di sondaggi geognostici, volta ad individuare con precisione l'estensione e la profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie comprese tra i siti di interesse nazionale « ex SLOI ed ex Carbochimica » e interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento, inquinate da piombo, piombo tetraetile, idrocarburi policiclici aromatici e altri inquinanti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

695. Al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il contrasto del consumo di suolo, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

696. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 695 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse.

697. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico al fine del contenimento dei danni causati dai connessi fenomeni nonché per le finalità di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è disposta in favore della regione Calabria l'assegnazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tale assegnazione è considerata nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, ed è compresa nel Piano sviluppo e coesione della regione Calabria.

698. Al fine di consentire alle Autorità di bacino distrettuali delle Alpi orientali, del fiume Po, dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale, dell'Appennino meridionale, della Sardegna e della Sicilia di far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, commi 10 e 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche nel mutato quadro climatico e territoriale, provvedendo altresì all'implementazione e all'estensione all'intero distretto dei servizi informativi e applicativi per il monitoraggio e la previsione ambientale, per la gestione delle risorse idriche, ivi compresi gli eventi climatici estremi, e valutando gli impatti osservati, simulati e attesi anche in condizioni di cambiamento climatico e uso del suolo, nonché ad integrazione delle risorse economiche programmate per le spese correnti, è assegnato uno stanziamento di 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, così ripartito: 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia.

699. Alla copertura parziale degli oneri di cui al comma 698, pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 533 e 534, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

700. Dopo il comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è inserito il seguente:

« 607-bis. Al fine di rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, il 20 per cento delle somme di cui al comma 607 è riservato all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

701. Al fine di consentire l'espletamento delle attività strategiche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, comprese quelle connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata a favore del medesimo Istituto la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

702. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali, è assegnato al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

703. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 702 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e sono svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica, mediante la stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 702.

704. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 702 può essere destinata all'ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della Carta geologica d'Italia, all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta geologica d'Italia.

705. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della Carta geologica d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dal Progetto CARG allo scopo di programmare, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i lavori per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 702.

706. Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (CARG), quale infrastruttura di ricerca strategica per il raggiungimento degli obiettivi finalizzati a uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia, destinato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con una dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

707. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste maturate negli anni 2020 e 2021, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al netto di un importo pari a 15 milioni di euro assegnati al Ministero delle imprese e del made in Italy per ciascuna delle suddette annualità. Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo, la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, se eccedente il valore di 1.170 milioni di euro fino all'anno 2024 e di 1.150 milioni di euro annui a partire dall'anno 2025, è destinata, nel limite di 500 milioni di euro annui, a specifiche misure di politica industriale relative alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi individuate con deliberazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica, di cui al comma 4 del medesimo articolo 57-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 ».

708. Le risorse a titolo di aiuto per la compensazione dei costi indiretti delle emissioni sostenuti nell'anno 2021 dalle imprese esposte a rischio di rilocalizzazione delle emissioni ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono erogate, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021, entro novanta giorni dalla disponibilità di cassa, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dei proventi relativi all'annualità 2020, di cui all'articolo 23, comma 8-bis, primo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dal comma 707 del presente articolo.

709. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ».

710. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 143, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il personale in servizio nelle residenze di cui all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, fruisce, nell'arco di un anno, di almeno due periodi di ferie obbligatoriamente trascorsi in un Paese diverso da quello di servizio »;

b) all'articolo 144, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con le modalità di cui al primo periodo possono essere individuate residenze particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità »;

c) all'articolo 171, comma 5, dopo la parola: « esistono » sono inserite le seguenti: « comprovate difficoltà di copertura o » e le parole: « l'80 » sono sostituite dalle seguenti: « il 120 »;

d) all'articolo 179:

1) al comma 1, le parole da: « , e che sostiene » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « è accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche sostenute per l'iscrizione e la frequenza fino al completamento dell'anno scolastico »;

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell'ipotesi di cui al comma 1, il rimborso per un anno scolastico completo non eccede i tre mezzi della maggiorazione percepita ai sensi dell'articolo 173, comma 3, per ogni figlio a carico »;

e) all'articolo 181, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Nelle residenze di cui all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, i termini di cui al comma 1 del presente articolo sono dimezzati e il beneficio di cui al medesimo comma spetta due volte l'anno »;

f) l'articolo 193 è sostituito dal seguente:

« Art. 193. - (Viaggi aerei) - 1. Per i percorsi in aereo spetta a tutto il personale il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore all'economica nel caso di viaggi di durata superiore alle 5 ore, in classe economica negli altri casi.

2. Quando il dipendente rinuncia al contributo di cui all'articolo 199, per il viaggio aereo di trasferimento spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari a carico che viaggiano anche separatamente. Il rimborso spetta nel limite massimo di quattro colli a persona in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia. Nel caso di cui all'articolo 170, quinto comma, il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito spetta per un massimo di due colli per dipendente ».

711. Per l'attuazione del comma 710 è autorizzata la spesa di 22,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

712. All'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: « nel limite di » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di un contingente complessivo pari a 3.150 unità ». Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1.111.500 per l'anno 2023, di euro 2.289.700 per l'anno 2024, di euro 2.358.350 per l'anno 2025, di euro 2.429.100 per l'anno 2026, di euro 2.502.000 per l'anno 2027, di euro 2.577.050 per l'anno 2028, di euro 2.654.350 per l'anno 2029, di euro 2.734.000 per l'anno 2030, di euro 2.816.000 per l'anno 2031 e di euro 2.900.500 annui a decorrere dall'anno 2032.

713. Nei limiti della dotazione organica come rideterminata dal comma 714, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire uno o più concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti e ad assumere 100 unità di personale da inquadrare nell'Area degli assistenti per l'anno 2023 e 420 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari per l'anno 2024, in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali.

714. Nella quarta colonna della tabella 1 annessa al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dal 1° ottobre 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le cifre: « 1.811 », « 3.303 » e « 4.613 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1.911 », « 3.403 » e « 4.713 »;

b) con efficacia dal 1° ottobre 2024, le parole: « Dotazione organica dal 1° ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Dotazione organica dal 1° ottobre 2024 » e le cifre: « 1.473 », « 3.303 » e « 4.613 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1.893 », « 3.823 » e « 5.133 ».

715. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 714 è autorizzata la spesa di 937.655 euro per l'anno 2023, di 8.516.238 euro per l'anno 2024 e di 22.813.099 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

716. È autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

717. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Al fine di provvedere alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ».

718. Per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G7, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 40 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro per l'anno 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del G7, per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, da concludersi entro il 31 dicembre 2025. Per le finalità di cui al presente comma, la Delegazione per la presidenza italiana del G7 può stipulare, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile ovvero avvalersi del supporto specialistico della società Eutalia Srl.

719. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e vulnerabili e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, al fine di sostenere l'avvio dell'operatività del Resilience and Sustainability Trust, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere al Fondo monetario internazionale un prestito da erogare a tassi di mercato nei limiti di 1,89 miliardi di diritti speciali di prelievo, secondo modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

720. Nell'ambito dell'accordo di prestito di cui al comma 719, per consentire il puntuale ed efficace funzionamento del Resilience and Sustainability Trust, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere al Fondo monetario internazionale risorse a titolo di ulteriore prestito equivalenti a 31,5 milioni di diritti speciali di prelievo, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

721. Sul prestito autorizzato dal comma 719 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la loro successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

722. Per le attività di supporto all'elaborazione dei contenuti del programma della Presidenza italiana del G7 in ambito economico-finanziario e dei relativi dossier, nonché per le attività di comunicazione e per l'organizzazione di eventi correlati al circuito finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento del tesoro e Dipartimento delle finanze, possono avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia Srl. La società Eutalia Srl provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione in materia economico-finanziaria, statistico-matematica, giuridica, logistico-organizzativa e di comunicazione istituzionale, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Per le attività e gli adempimenti di cui al presente comma, per il Dipartimento del tesoro è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 2.000.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 per l'anno 2025 e per il Dipartimento delle finanze è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.

723. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, per una quota pari a 710.592.000 euro di capitale sottoscritto, di cui 200.671.463 euro di capitale versato. Il versamento è effettuato in quattro rate annuali di importo pari a 50.167.866 euro ciascuna. Il primo versamento è effettuato entro l'anno 2023. I versamenti successivi al primo sono effettuati entro il 31 luglio di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

724. Per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital denominato NATO Innovation Fund è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Le linee di indirizzo e le connesse modalità di gestione della partecipazione italiana al citato fondo sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.

725. Per gli adempimenti connessi alla preparazione e allo svolgimento delle riunioni annuali dell'anno 2025 della Banca asiatica di sviluppo in Italia è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 4,5 milioni per l'anno 2024 e di euro 10 milioni per l'anno 2025.

726. Al fine del rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche connesse con l'espletamento della funzione di presidio sull'attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul conseguimento dei relativi obiettivi, il Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, per il biennio 2023-2024, è autorizzato a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze del predetto Dipartimento, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unità, da inquadrare nell'Area dei funzionari e 50 unità nell'Area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubbliche o attraverso procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.577.000 per l'anno 2023 e di euro 7.154.000 a decorrere dall'anno 2024.

727. Per le finalità di cui al comma 726 è autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 900.000, di cui euro 500.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 726 ed euro 400.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. È altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 450.000 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.

728. Per le valutazioni inerenti a operazioni, iniziative o investimenti strategici sotto il profilo industriale, occupazionale o finanziario, anche relative a enti e a società partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi della consulenza e dell'assistenza di società, esperti e singoli professionisti di provata esperienza e capacità operativa, nel limite di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

729. All'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».

730. Ad integrazione delle risorse assegnate a legislazione vigente, finalizzate a far fronte agli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e di Pesaro e Urbino e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 della medesima ordinanza. Gli interventi sono approvati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate, con le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179.

731. In relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio del comune di Maratea nei mesi di ottobre e novembre del 2022, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e ristoro delle attività economiche, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

732. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziate per l'emergenza.

733. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2023; fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2023.

734. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2023. Per le attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro per l'anno 2023.

735. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di 4,9 milioni di euro, di cui:

a) 1,4 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) 1,8 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

c) 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

d) 700.000 euro per le finalità di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

736. Le misure previste dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come integrate dall'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano, fino al 31 dicembre 2023, anche nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. I relativi termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

737. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni di euro per l'anno 2024, di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 80 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per l'anno 2027 ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e per la ricostruzione pubblica, di cui all'articolo 26 del citato decreto-legge n. 109 del 2018.

738. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente:

« 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023 ».

739. Per le medesime finalità di cui al comma 738, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2022 ». A tale fine è autorizzata la spesa di euro 71.800.000 per l'anno 2023.

740. Per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023.

741. Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 470.000 per l'anno 2023.

742. Per far fronte alle esigenze legate ai compiti e alle funzioni istituzionali della Struttura di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023.

743. Al fine di garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Il Commissario straordinario attua quanto previsto dal primo periodo del presente comma con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

744. Al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come incrementata dall'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ulteriormente incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2047, di 400 milioni di euro per l'anno 2048 e di 500 milioni di euro per l'anno 2049.

745. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022 e 2023 » e le parole: « e al quinto anno » sono sostituite dalle seguenti: « , al quinto e al sesto anno ».

746. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « e per i cinque anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « e per i sei anni successivi » e le parole: « per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023 »;

b) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: « di 60 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 »;

2) al secondo periodo, le parole: « dal 2019 al 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2019 al 2023 ».

747. Agli oneri derivanti dal comma 746, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

748. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 746 e le eventuali economie dei bandi precedenti relativi all'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del citato decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa in esito ai bandi precedenti.

749. Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato l'utilizzo, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2023, delle risorse disponibili nella contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

750. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: « dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dicembre 2023 »;

b) al comma 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: « fino all'anno di imposta 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2022 »;

2) al secondo periodo, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 ».

751. Per l'anno 2023, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è incrementato, per l'anno 2023, di 4 milioni di euro.

752. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

753. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

754. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 752 e 753 nel limite di spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2023.

755. Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.

756. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».

757. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

758. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

759. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022 e 2023 ».

760. All'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024, ferme restando le scadenze previste per i contratti in essere » e le parole da: « onnicomprensivo » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito »;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: « e con » sono sostituite dalle seguenti: « anche utilizzando »;

c) al comma 1, terzo periodo, le parole: « per l'anno 2022 » sono soppresse;

d) al comma 2, le parole: « per l'anno 2022 » sono soppresse.

761. All'articolo 57, comma 3-bis, terzo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: « è effettuato » sono inserite le seguenti: « con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo » e dopo le parole: « del presente decreto » sono aggiunte le seguenti: « ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica ».

762. Per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzata ad operare per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti da apposito disciplinare stipulato con il medesimo Ministero. A tale fine è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla CONSAP Spa.

763. Per le attività connesse al disciplinare di cui al comma 762 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

764. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

765. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2023 nel limite di spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023.

766. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2023 » e le parole: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 200.000 euro per l'anno 2023 ».

767. Per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica, anche relativamente all'anno 2023, la sospensione prevista dall'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2023, compresi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al primo periodo sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

768. Per i comuni dei territori dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 8, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

769. È autorizzata la spesa di 14,2 milioni di euro per l'anno 2023 per spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, al contributo di autonoma sistemazione, all'assistenza alla popolazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012.

770. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « È assegnato un contributo straordinario dell'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 18 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025 »;

b) al comma 2, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « È assegnato un contributo straordinario dell'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 »;

c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contributo di 500.000 euro di cui al sesto periodo è riconosciuto per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ».

771. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è prorogata fino al 31 dicembre 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

772. I termini di cui all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2025 nel limite massimo di spesa di 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

773. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata fino all'anno 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025.

774. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 448, le parole: « in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 7.157.513.365 per l'anno 2023 »;

b) al comma 449, lettera d-quater), le parole: « 330 milioni di euro nel 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 380 milioni di euro nel 2023 ».

775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.

776. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volte all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, finalizzati alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

777. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri per il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 776, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;

b) indice di delittuosità del comune;

c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza.

778. Nell'ambito del riparto delle risorse di cui al comma 776, il 60 per cento è assegnato ai comuni appartenenti alle regioni dell'Obiettivo convergenza Italia.

779. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 51-bis è inserito il seguente:

« 51-ter. Le risorse assegnate agli enti locali ai sensi del comma 51 sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ».

780. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. A tale fine il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato emana entro il 31 gennaio 2023 apposite linee guida con le modalità e termini di comunicazione al medesimo Dipartimento da parte dei comuni interessati delle esigenze di assistenza tecnica strettamente necessarie all'attuazione dei predetti interventi, per tutto il periodo di riferimento. Qualora le risorse non siano sufficienti a soddisfare le richieste degli enti, si procederà al riparto delle risorse con criteri proporzionali. Con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono assegnate le risorse in favore dei comuni interessati per la realizzazione delle rispettive iniziative di assistenza tecnica. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato alla conclusione degli interventi.

781. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui agli articoli 243, comma 2, e 243-bis, comma 8, lettera b), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo testo unico, non si applica la sanzione di cui al comma 5 dello stesso articolo 243.

782. Al comma 555 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « dal 2020 al 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2020 al 2025 ».

783. I termini di cui all'alinea del comma 572 e di cui al quinto periodo del comma 577 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono prorogati, rispettivamente, al 31 gennaio 2023 e al 31 dicembre 2023.

784. Il presente comma e i commi da 781 a 783 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

785. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ».

786. All'articolo 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « Per gli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2020 ».

787. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento dell'imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019 ».

788. Al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la parola: « 2023 », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo » e le parole: « Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie »;

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: « Per gli anni dal 2011 al 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2011 al 2026 » e le parole: « A decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo »;

2) al comma 3, le parole: « A decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo » e le parole: « Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie »;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: « A decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo »;

2) al comma 2, le parole: « entro il 31 luglio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 » e le parole: « Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie »;

d) all'articolo 13, comma 4, le parole: « Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie »;

e) all'articolo 15:

1) al comma 1, la parola: « 2023 » è sostituita dalle seguenti: « 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo »;

2) al comma 2, le parole: « Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie »;

3) al comma 5, la parola: « 2023 » è sostituita dalle seguenti: « 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo » e le parole: « Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie ».

789. All'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « all'articolo 222 e dei residui » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui ».

790. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai comuni con popolazione fino a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023.

791. Ai fini della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, il presente comma e i commi da 792 a 798 disciplinano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali e quale condizione per l'attribuzione di ulteriori funzioni. L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili, ai sensi del comma 793, lettera c), del presente articolo, ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

792. Ai fini di cui al comma 791 è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'Unione province d'Italia e il presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani, o loro delegati.

793. La Cabina di regia, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

b) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l'insieme delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato;

c) individua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;

d) determina, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi dell'articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predisposte secondo il procedimento e le metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) e f), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni.

794. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base della ricognizione e a seguito delle attività della Cabina di regia poste in essere ai sensi del comma 793, trasmette alla Cabina di regia le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, secondo le modalità di cui al comma 793, lettera d), del presente articolo.

795. Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 793, la Cabina di regia predispone uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

796. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto è acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

797. Qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti dai commi 793 e 795, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nominano un Commissario entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di dodici mesi, per il completamento delle attività non perfezionate. Nel decreto di nomina sono definiti i compiti, i poteri del Commissario e la durata in carica. Sulla base dell'istruttoria e delle proposte del Commissario, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie propone l'adozione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura di cui al comma 795. Al Commissario non spettano, per l'attività svolta, compensi, indennità o rimborsi di spese.

798. Per le spese di funzionamento derivanti dalle attività di cui ai commi da 791 a 797, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

799. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una segreteria tecnica, della quale si avvalgono la Cabina di regia di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797.

800. La segreteria tecnica di cui al comma 799 è costituita da un contingente di dodici unità di personale, di cui un'unità con incarico dirigenziale di livello generale scelta tra soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in uffici aventi competenza in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo fiscale, un'unità con incarico dirigenziale di livello non generale e dieci unità di livello non dirigenziale. Le predette unità sono individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e sono collocate fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. La dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale e di un posto di funzione dirigenziale non generale. I predetti incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Al finanziamento delle spese di funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 799 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

801. All'attività della segreteria tecnica partecipano un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nonché un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno dell'Unione delle province d'Italia e uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai rappresentanti di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

802. Ai fini del supporto tecnico della Ragioneria generale dello Stato al perseguimento degli obiettivi di cui ai commi da 791 a 798 nonché per la realizzazione delle missioni M1C1-119 e M1C1-120 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a reclutare un contingente di 10 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 379.000 per l'anno 2023 e di euro 505.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

803. Per le finalità di cui al comma 802 è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 176.000, di cui euro 150.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 802 ed euro 26.000, nonché di euro 5.100 annui a decorrere dall'anno 2024, per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. È altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, la spesa di euro 30.000 per la corresponsione dei compensi dovuti al medesimo personale per le prestazioni di lavoro straordinario.

804. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 799 a 803, pari a euro 1.734.000 per l'anno 2023 e a euro 1.689.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a euro 585.000 per l'anno 2023 e a euro 540.100 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

805. Al comma 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « quattordici »;

b) le parole: « uno designato dalle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « e tre designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome ».

806. Al fine di assicurare la piena attuazione dei princìpi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, suddiviso in due sezioni denominate « Fondo per gli investimenti strategici » e « Fondo per la compensazione degli svantaggi ». Nella dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità possono confluire le risorse finanziarie stanziate dalla legislazione vigente nazionale ed europea, al fine di razionalizzare gli strumenti a sostegno delle isole e per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

807. Le risorse del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità sono utilizzate per:

a) compensare i maggiori costi derivanti dalla peculiarità della condizione di insularità;

b) garantire ai cittadini e alle imprese che vivono la realtà dell'insularità pari condizioni di accesso ai servizi del territorio, utilizzando le migliori esperienze sul territorio nazionale, allo scopo di favorire la residenzialità e di contrastare lo spopolamento nei territori insulari;

c) promuovere lo sviluppo e l'internazionalizzazione dell'economia del Mezzogiorno, anche valorizzando la sua vocazione portuale; sostenere le transizioni ecologica e digitale.

808. È istituita la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

809. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

810. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti per l'elezione dell'ufficio di presidenza.

811. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

812. La Commissione può acquisire informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti alle peculiarità e agli svantaggi derivanti dall'insularità. Nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti che si occupano di tali questioni.

813. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) effettua, con cadenza annuale, una ricognizione delle risorse finanziarie stanziate, a livello nazionale ed europeo, destinate alle isole;

b) individua i principali settori destinatari di interventi compensativi, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e all'università, ai trasporti e alla continuità territoriale nonché all'energia;

c) individua, entro sei mesi dalla sua costituzione, avvalendosi dell'Ufficio parlamentare di bilancio, gli indicatori economici necessari a stimare i costi degli svantaggi derivanti dall'insularità nei settori individuati;

d) propone misure e interventi idonei a compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità, anche valutando opzioni praticabili nell'ambito delle deroghe ammesse dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato;

e) esamina la normativa europea in materia di aiuti di Stato e segnala al Governo l'eventuale esigenza di modifiche e correttivi da proporre a livello europeo, al fine di compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità, senza alterazione del funzionamento del mercato unico europeo;

f) propone correttivi per gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità al sistema dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche allo scopo di contrastare lo spopolamento e di assicurare servizi sulla base delle specificità demografiche e geografiche dei territori.

814. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte volte a garantire la piena attuazione del sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione.

815. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».

816. Il terzo periodo dell'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è sostituito dai seguenti: « Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria è definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'annualità 2021. Per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità ».

817. Il terzo periodo del comma 64 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dai seguenti: « Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria è definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'anno 2021. Per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità ».

818. In caso di controversie, definite con sentenza passata in giudicato ovvero con transazione, relative all'accertamento del diritto di una regione al riversamento diretto del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a far fronte agli eventuali oneri da queste derivanti mediante utilizzo delle risorse allo scopo accantonate sul proprio bilancio.

819. L'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è incrementata di 7 milioni di euro per l'anno 2023 e di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

820. Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subìto episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

821. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2023.

822. In sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate sono utilizzate da ciascun ente per:

a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenute dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario regionale;

b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;

c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.

823. Le somme svincolate e utilizzate per le finalità di cui al comma 822 sono comunicate anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità applicative del comma 822 e del presente comma.

824. Il comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è sostituito dal seguente:

« 6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono utilizzare prioritariamente per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche prima del giudizio di parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provinciale ».

825. Al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, è autorizzato ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

826. L'iscrizione all'Albo dei borsisti aggiuntivi ai sensi del comma 825 avviene con le modalità previste dal comma 8 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

827. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 825 resta applicabile la disciplina prevista dall'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del corso-concorso di formazione e di tirocinio pratico.

828. Per le medesime finalità di cui al comma 825 e, in particolare, per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026, le risorse di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere destinate, con il decreto ivi previsto, anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle predette risorse non può eccedere la data del 31 dicembre 2026.

829. L'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l'anticipazione di liquidità in favore delle regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e non trova applicazione l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

830. Al fine di consentire l'istituzione di circoscrizioni di decentramento nei comuni capoluogo di città metropolitana con meno di 250.000 abitanti, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

831. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il limite di cui al primo periodo non si applica al comune capoluogo della città metropolitana ».

832. Per le compensazioni degli oneri di servizi pubblico, di cui all'articolo 1, commi 953 e 954, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,6 milioni di euro per l'anno 2025. La regione Friuli-Venezia Giulia concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2025.

833. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, al comune di Lampedusa e Linosa è concesso un contributo straordinario pari a 850.000 euro per l'anno 2022 e a ciascuno dei comuni di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani è concesso un contributo pari a 300.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 850.000 euro per l'anno 2022 e a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 850.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

834. All'articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente l'ambito di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, recante istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) ».

835. All'articolo 1, comma 772, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali, le parole: « e all'IMIS » sono sostituite dalle seguenti: « , all'IMIS » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e all'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, istituita dalla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 ».

836. La disposizione di cui al comma 835 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

837. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo »;

b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 ».

838. Al comma 818 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente l'ambito di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, le parole: « di comuni » sono soppresse.

839. La lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che la quota del Fondo di solidarietà comunale è ripartita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

840. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico, di cui all'articolo 1, commi 953 e 955, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stanziati 3,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. La regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

841. La Regione siciliana è autorizzata a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.

842. Nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi del comma 841 sono determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2018. A seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge della Regione siciliana di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022 ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032.

843. La Regione siciliana rimane impegnata al rispetto delle previsioni di cui ai punti 1, 2 e 5 dell'accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021, in attuazione dei princìpi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, garantendo il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente.

844. In caso di mancata attuazione degli obiettivi di riduzione strutturale complessivi previsti ai punti 1 e 2 dell'accordo di cui al comma 843, nonché in caso di mancata trasmissione della certificazione prevista dal medesimo accordo, viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 841.

845. In attuazione dell'accordo di cui al comma 843, le riduzioni strutturali degli impegni correnti sono realizzate attraverso provvedimenti amministrativi o normativi che determinano una riduzione permanente della spesa corrente. A decorrere dall'anno 2023, le riduzioni permanenti degli impegni di spesa corrente sono recepite nel bilancio di previsione mediante corrispondenti riduzioni pluriennali degli stanziamenti di bilancio e delle autorizzazioni di spesa.

846. Al fine di garantire la tutela della salute pubblica e della pietà dei defunti, in relazione alle criticità rilevate nella gestione dei servizi cimiteriali nel territorio della città di Palermo, il sindaco di Palermo è nominato a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2023, Commissario di Governo per il coordinamento e l'esecuzione degli interventi urgenti individuati dal comma 848.

847. Per le finalità di cui al comma 841, il Commissario di Governo di cui al comma 846 è autorizzato ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture del comune di Palermo e delle amministrazioni dello Stato territorialmente competenti, sulla base di apposita convenzione.

848. Il Commissario di Governo di cui al comma 846, con propri atti da adottare in deroga a ogni disposizione vigente, fermo restando il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, provvede a:

a) definire misure semplificate per la celere conclusione delle procedure autorizzative e per la tempestiva realizzazione degli interventi funzionali al consolidamento, alla messa in sicurezza e all'ampliamento degli insediamenti cimiteriali esistenti nel territorio del comune di Palermo;

b) acquisire, anche temporaneamente, e mettere a disposizione dei competenti uffici comunali strutture e apparecchiature mobili, finalizzate alla gestione dei servizi cimiteriali, con particolare riferimento alle funzioni crematorie e di conservazione provvisoria dei cadaveri in attesa di definitiva sepoltura;

c) promuovere accordi tra il comune di Palermo e i comuni della città metropolitana di Palermo, finalizzati ad assicurare la disponibilità di ulteriori posti per la conservazione temporanea o per la definitiva sepoltura dei cadaveri.

849. Il Commissario di Governo di cui al comma 846 opera in conformità ai criteri di cui alle lettere D ed E della circolare del Ministero della salute n. 818 dell'11 gennaio 2021, che costituisce, ai fini del presente articolo, misura speciale, integrativa delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

850. Il Commissario di Governo di cui al comma 846, per l'espletamento delle attività di cui ai commi da 846 a 849, è autorizzato a conferire incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato e a ricorrere ad altre forme di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in favore di soggetti di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura delle predette attività, anche inseriti in graduatorie concorsuali vigenti approvate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fino alla scadenza del termine di cui al comma 841, nel limite massimo di 5 unità ed entro il limite di spesa complessivo di 200.000 euro per l'anno 2023.

851. Alle attività di cui ai commi da 846 a 850 si provvede entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Per la gestione delle relative risorse è autorizzata l'apertura, fino alla scadenza del termine di cui al comma 841 di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario di Governo di cui al comma 846. Su tale contabilità speciale possono essere riversate eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo e rese disponibili da parte del comune di Palermo, della città metropolitana di Palermo e della Regione siciliana.

852. Al fine di accompagnare il processo di incremento dell'efficienza della riscossione delle entrate proprie, ai comuni sede di città metropolitane della Regione siciliana con un'incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione rispetto ai residui attivi del titolo I e del titolo III superiore all'80 per cento, come risultante dal rendiconto relativo all'esercizio 2021, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche alla data del 31 dicembre 2022, è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024.

853. Il contributo di cui al comma 852, destinato alla riduzione del disavanzo, è ripartito, entro il 31 gennaio 2023, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione al disavanzo risultante dai rendiconti relativi all'esercizio 2021 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

854. All'articolo 14 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dispone, per il proprio funzionamento e per l'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte a legislazione vigente nella missione "Giustizia", programma "Giustizia civile e penale", azione "Funzionamento uffici giudiziari" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, di una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 ».

855. Al fine di assicurare l'adeguamento strutturale e impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari, anche con riferimento alla normativa antincendio, e di finanziare gli interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica e all'analisi della vulnerabilità sismica dei predetti edifici, nonché per l'ampliamento e la realizzazione di nuove cittadelle giudiziarie e di poli archivistici nel territorio nazionale e per l'acquisizione di immobili dal patrimonio demaniale, da destinare ad uffici giudiziari, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 50 milioni di euro per l'anno 2027.

856. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato al finanziamento di progetti volti:

a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del Terzo settore;

b) all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;

c) alla cura e all'assistenza sanitaria e psichiatrica, in collaborazione con le regioni;

d) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;

e) all'integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria.

857. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e sono stabiliti i requisiti necessari per accedere ai finanziamenti di cui al comma 856.

858. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2023, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2023 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2024. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2023.

859. Il Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

860. All'articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole: « A decorrere dall'anno 2016, » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2016 al 2022 »;

2) dopo le parole: « 10 milioni di euro annui » sono inserite le seguenti: « e, a decorrere dall'anno 2023, entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui »;

3) dopo le parole: « non ancora saldati, » sono inserite le seguenti: « per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, »;

4) le parole: « per i dipendenti » sono soppresse;

b) il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

861. Ai maggiori oneri di cui al comma 860, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia, previste dal testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

862. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1016, le parole: « ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno » sono sostituite dalle seguenti: « liquidato in un'unica soluzione entro l'anno »;

b) al comma 1020, le parole: « euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 8 milioni per gli anni 2021 e 2022 ed euro 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2023 ».

863. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 3 annesso alla presente legge.

864. Al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 865 e per un numero massimo di:

a) 250 unità per l'anno 2023;

b) 250 unità per l'anno 2024;

c) 250 unità per l'anno 2025;

d) 250 unità per l'anno 2026.

865. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 864 è autorizzata la spesa di euro 1.033.625 per l'anno 2023, di euro 12.154.605 per l'anno 2024, di euro 23.275.585 per l'anno 2025, di euro 34.396.565 per l'anno 2026, di euro 44.483.920 per l'anno 2027, di euro 44.595.706 per l'anno 2028, di euro 45.042.851 per l'anno 2029, di euro 45.489.996 per l'anno 2030, di euro 45.937.141 per l'anno 2031, di euro 46.272.500 per l'anno 2032, di euro 46.382.969 per l'anno 2033, di euro 46.493.439 per l'anno 2034, di euro 46.603.908 per l'anno 2035 e di euro 46.714.378 annui a decorrere dall'anno 2036.

866. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi da 863 a 865 è autorizzata la spesa, di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 695.000 per l'anno 2024, di euro 890.000 per l'anno 2025, di euro 1.085.000 per l'anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere dall'anno 2027.

867. Al fine di fronteggiare la grave scopertura degli organici negli uffici giudiziari nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, nell'ambito dell'attuale dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria, un contingente di 800 unità di personale non dirigenziale, di cui 327 da inquadrare nell'Area dei funzionari e 473 da inquadrare nell'Area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali.

868. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 867 è autorizzata la spesa di euro 8.138.000 per l'anno 2024 e di euro 32.550.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2024.

869. Per le stesse finalità di cui al comma 867, il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, è autorizzato ad assumere, nel corso del triennio 2023-2025, unità di personale dirigenziale non generale per la copertura dei posti vacanti nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, nel limite delle vigenti facoltà assunzionali, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

870. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2023-2025, sono determinati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

871. Il Fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, è ridotto di 2.627,713 milioni di euro nell'anno 2023, di 453,10 milioni di euro nell'anno 2024, di 324,50 milioni di euro nell'anno 2025, di 353,60 milioni di euro nell'anno 2026, di 24,89 milioni di euro nell'anno 2027, di 85,40 milioni di euro nell'anno 2028, di 48,10 milioni di euro nell'anno 2029, di 65 milioni di euro nell'anno 2030, di 64,20 milioni di euro nell'anno 2031, di 66 milioni di euro nell'anno 2032 e di 72,30 milioni di euro nell'anno 2033.

872. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotto di 1.393 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

873. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 2.158.869 per l'anno 2023, di euro 22.036.158 per l'anno 2024, di euro 31.387.272 per l'anno 2025, di euro 151.463.733 per l'anno 2026, di euro 177.656.985 per l'anno 2027, di euro 180.075.961 per l'anno 2028, di euro 181.674.406 per l'anno 2029, di euro 183.274.756 per l'anno 2030, di euro 183.092.756 per l'anno 2031, di euro 183.008.256 per l'anno 2032, di euro 182.956.371 per l'anno 2033, di euro 215.356.371 per l'anno 2034, di euro 201.456.371 per l'anno 2035, e di euro 201.456.371 annui a decorrere dall'anno 2036.

874. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 26,67 milioni di euro per l'anno 2023, di 18,375 milioni di euro per l'anno 2024, di 32,445 milioni di euro per l'anno 2025, di 38,845 milioni di euro per l'anno 2026, di 44,445 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,945 milioni di euro per l'anno 2032, di 1,945 milioni di euro per l'anno 2033, di 4,545 milioni di euro per l'anno 2034, di 3,445 milioni di euro per l'anno 2035 e di 3,445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.

875. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai seguenti interventi di recupero e di restauro del patrimonio storico:

a) quanto a 2 milioni di euro, per la riqualificazione, il recupero e il restauro del patrimonio storico e paesaggistico del borgo di Pentidattilo, sito nel comune di Melito di Porto Salvo;

b) quanto a 3 milioni di euro, per la riqualificazione e il potenziamento del lido comunale Zerbi, bene di rilevanza storica, sito nel comune di Reggio Calabria;

c) quanto a 2 milioni di euro, per la valorizzazione, il potenziamento e l'efficienza energetica dello stabilimento termale Antonimina - Locri, in gestione al Consorzio termale Antiche acque sante, sito nel comune di Antonimina.

876. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 875 tra gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 875.

877. Le riduzioni di spesa di cui ai commi da 878 a 890, quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica, concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, per la definizione degli obiettivi di spesa 2023-2025 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

878. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria assicura, mediante la riorganizzazione e l'incremento dell'efficienza dei servizi degli istituti penitenziari presenti in tutto il territorio nazionale, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 9.577.000 euro per l'anno 2023, a 15.400.237 euro per l'anno 2024 e a 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

879. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità assicura, mediante l'incremento dell'efficienza dei processi di lavoro nell'ambito delle attività per l'attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'autorità giudiziaria e la razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 331.583 euro per l'anno 2023, a 588.987 euro per l'anno 2024 e a 688.987 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

880. Alla luce del completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni sono ridotte di 1.575.136 euro annui a decorrere dal 2023.

881. A decorrere dall'anno 2023, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, mediante l'incremento dell'efficienza delle strutture interne deputate a favorire gli investimenti pubblici, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 24 milioni di euro. A tal fine, sono abrogati i commi da 179 a 183 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

882. L'Agenzia delle entrate, con apposito provvedimento del direttore, previa verifica, per gli aspetti finanziari, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede alla riorganizzazione dei servizi, all'ottimizzazione e digitalizzazione dei processi, nonché alla razionalizzazione delle sedi territoriali. Dal provvedimento di cui al primo periodo sono conseguiti risparmi strutturali di spesa per un ammontare non inferiore a euro 25.241.000 per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024. L'Agenzia delle entrate rendiconta semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato di avanzamento del processo di attuazione del presente comma ed effettua annualmente un versamento all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a euro 25.241.000 per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

883. Al fine di potenziare l'efficienza e migliorare la gestione delle strutture operative dislocate nel territorio nazionale, tenuto conto delle misure da adottare ai sensi del comma 882, a decorrere dall'anno 2023, al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 882, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a incrementare di 12,7 milioni di euro le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia stessa, da destinare esclusivamente al finanziamento delle posizioni organizzative e professionali previste dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

884. All'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « e all'importo di 10.883.900 euro a decorrere dall'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , all'importo di 10.883.900 per l'anno 2022 e all'importo di 9.883.900 euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».

885. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « a decorrere da gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2024 », le parole: « nonché, a decorrere dal 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « nonché, a decorrere dal 2025, », le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 » e le parole: « a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 »;

b) al comma 4, le parole: « e comunque entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque entro il 31 dicembre 2024 ».

886. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2024 » e le parole: « per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 ».

887. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 80 milioni di euro per l'anno 2023, di 90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

888. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

889. All'articolo 5, comma 3, della legge 12 luglio 2011, n. 112, le parole da: « nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ».

890. Le competenze attribuite ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si interpretano come assoggettate al regime di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché escluse dalla disciplina di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

891. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, al fine di potenziare le competenze delle amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, su richiesta delle predette amministrazioni interessate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato:

a) a partire dall'anno 2024, almeno per l'80 per cento, al finanziamento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle vacanze di organico, nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; con i medesimi decreti di cui al primo periodo è autorizzata l'assunzione delle corrispondenti unità di personale;

b) per l'eventuale restante quota, al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione.

892. A valere sul fondo di cui al comma 891, è autorizzata la spesa di 1.250.000 per l'anno 2023, di euro 1.562.500 per l'anno 2024 e di euro 1.875.000 annui a decorrere dall'anno 2025 a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero.

893. Nelle more delle assunzioni di cui al comma 891, lettera a), per il solo anno 2023, i Ministeri possono utilizzare le risorse a disposizione anche solo per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma. Ai fini dell'attuazione del comma 891, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

894. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, non si applicano:

a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

c) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa Tra quella dell'entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

895. Gli oneri derivanti dal comma 894 sono pari a 600.000 euro per l'anno 2023, a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il comma 894 e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

896. Al fine di realizzare le complesse attività istituzionali connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, la Corte dei conti è autorizzata, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il seguente contingente di personale: 13 dirigenti di seconda fascia, 104 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari e 242 unità da inquadrare nell'Area degli assistenti, secondo il sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del predetto contingente di personale avviene, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della vigente dotazione organica della Corte dei conti, attraverso l'attivazione di procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche.

897. Agli oneri derivanti dal comma 896, pari a euro 13.796.000 per l'anno 2023, di cui euro 700.000 per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche ed euro 819.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma 896, e pari a euro 16.534.000 annui a decorrere dall'anno 2024, di cui euro 164.000 per oneri di funzionamento, si provvede con le risorse finanziarie disponibili, iscritte nel bilancio della Corte dei conti. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 896 e del presente comma si provvede, quanto a euro 7.842.000 per l'anno 2023 e a euro 8.595.000 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

898. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026 ».

899. Al fine di dare attuazione alla Strategia nazionale di cybersicurezza, adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2022, e di rendere effettivo il relativo piano di implementazione, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze i seguenti Fondi da ripartire:

a) Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, destinato a finanziare, anche ad integrazione delle risorse già assegnate a tale fine, gli investimenti volti al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, nonché l'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 90 milioni di euro per l'anno 2024, di 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui dal 2026 al 2037;

b) Fondo per la gestione della cybersicurezza, destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

900. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale indirizza, coordina e monitora l'attuazione del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza. A tal fine, sviluppa una rilevazione dei fabbisogni finanziari necessari alle amministrazioni individuate come attori responsabili nell'ambito del predetto piano.

901. I Fondi di cui al comma 899 sono assegnati alle amministrazioni individuate dal Piano di cui al comma 900, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. In relazione al monitoraggio di cui al comma 900, le risorse assegnate alle amministrazioni ai sensi del presente comma possono essere revocate mediante l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e riassegnate con le modalità previste dal predetto decreto.

902. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi da 899 a 901, le risorse di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

903. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Floridia Aurora, Giacobbe, La Marca, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Rauti, Rossomando, Rubbia, Segre, Sisto e Unterberger.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori Augello, Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

È considerata in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, la senatrice Camusso.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Rosa Gianni

Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale (444)

(presentato in data 27/12/2022);

senatore Trevisi Antonio Salvatore

Introduzione dell'insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie di primo e secondo grado (445)

(presentato in data 28/12/2022);

senatori Bevilacqua Dolores, Castellone Maria Domenica, Naturale Gisella, De Rosa Raffaele, Cataldi Roberto, Sironi Elena, Nave Luigi, Trevisi Antonio Salvatore, Pirondini Luca, Mazzella Orfeo, Croatti Marco

Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di sostegno alla genitorialità (446)

(presentato in data 28/12/2022).

Disegni di legge, nuova assegnazione

2ª Commissione permanente Giustizia

in sede referente

Sen. Bongiorno Giulia ed altri

Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (377)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

Già deferito in sede redigente, alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 20/12/2022).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione (COM(2022) 695 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 2a e alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia globale dell'UE in materia di salute - Una salute migliore per tutti in un mondo che cambia (COM(2022) 675 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 1° dicembre 2022, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottata a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che è inviata, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni:

Sentenza della Corte (Settima sezione) del 17 novembre 2022, causa C-304/21, VT contro Ministero dell'interno. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Politica sociale - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Direttiva 2000/78/CE - Articolo 2, paragrafo 2, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 6, paragrafo 1 - Divieto di discriminazioni basate sull'età - Normativa nazionale che fissa un limite di età massima a trenta anni per l'assunzione dei commissari di polizia - Giustificazioni (Doc. XIX, n. 4) alla 1a, alla 2a alla 4a e alla 10a Commissione.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 23 dicembre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa alle criticità concorrenziali nell'attuazione, da parte di alcune regioni italiane, della deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025". Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo minimi.

La predetta segnalazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 26).

Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, con lettera in data 23 dicembre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la relazione sullo stato di attuazione del piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 7a e alla 8a Commissione permanente (Doc. XXVII, n. 2).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 262 del 19 dicembre 2022, depositata il successivo 22 dicembre, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), nella parte in cui prevede che il limite di età «non superiore a trenta anni», si applica al concorso per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato (Doc. VII, n. 12) - alla 1a, alla 2a e alla 4a Commissione permanente;

sentenza n. 263 dell'8 novembre 2022, depositata il successivo 22 dicembre, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia» (Doc. VII, n. 13) - alla 1a, alla 2a, alla 4a e alla 6a Commissione permanente.

Corte dei Conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 22 e 23 dicembre 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

di Poste Italiane S.p.A. per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Doc. XV, n. 32);

del Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri (FASC) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XV, n. 33);

dell'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 34).

Corte dei Conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 22 dicembre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 52/2022/G riguardante "Il sostegno ai beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica".

La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 7a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 25).

Interrogazioni

DELRIO, NICITA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

l'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante l'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, stabilisce che nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro sia prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili, che tale importo spetti in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, che per livelli di ISEE superiori si riduca gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro e che per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetti;

la disposizione trova il suo fondamento nell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, secondo la quale l'ammontare dell'assegno deve essere modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare tenendo conto anche dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo stesso;

premesso inoltre che:

ciò nonostante, la maggiorazione è stata riconosciuta ed erogata dall'INPS anche a circa un milione di nuclei familiari monogenitoriali che ai sensi della normativa vigente non ne hanno diritto e che sarebbero stati indotti in errore nella compilazione della domanda da quanto riportato sul sito dell'INPS;

secondo quanto riportato da varie fonti giornalistiche, infatti, molti genitori hanno segnalato che la frase riportata nel modulo per la richiesta dell'assegnazione della maggiorazione, a gennaio, recitava: "Si richiede la maggiorazione perché il genitore è titolare di reddito da lavoro", senza alcun riferimento ad "entrambi" i genitori, facendo intendere, quindi, che anche in caso di genitore unico spettasse la maggiorazione;

l'INPS solo successivamente avrebbe corretto questa voce, in cui oggi si legge: "Selezionare questa opzione se entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro al momento della presentazione della domanda. Qualora questa condizione venga meno durante il periodo di fruizione dell'assegno, occorre darne tempestiva comunicazione modificando la domanda nella sezione Consulta e gestisci le domande presentate";

nel frattempo però moltissimi genitori soli hanno percepito la maggiorazione che l'INPS, dal mese di ottobre 2022, sta procedendo a compensare sulle rate successive al fine di recuperare gli importi non spettanti ai sensi della normativa vigente;

si tratta di un conguaglio che costerà molto caro alle famiglie che contano su questo sostegno mensile e che, per ripagare l'indebito, potrebbero non vederselo accreditato del tutto almeno per una mensilità;

a fronte della riduzione dell'assegno, l'associazione di volontariato "Una buona idea", che da anni tutela le famiglie di vedove e orfani, ha raccolto centinaia di segnalazioni;

considerato che:

in base agli ultimi dati ISTAT, riferiti al 2021, i nuclei familiari monogenitoriali sono in tutto 2,92 milioni (di cui circa 2 milioni con un solo figlio a carico);

i soggetti interessati dal conguaglio attualmente in corso sull'assegno unico sono 1.082.000 genitori superstiti (rimasti vedovi o vedove) e tutti i genitori soli;

le madri sole costituiscono l'86 per cento dei casi,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di fare chiarezza sulla situazione incresciosa a danno di migliaia di nuclei familiari monogenitoriali che saranno fortemente penalizzati.

(3-00109)

MARTELLA - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

su molti organi di stampa nazionali e locali è riportata la notizia di diversi richiedenti asilo che da settimane sostano permanentemente nei pressi della Questura di Treviso poiché non riescono ad essere inseriti nei centri predisposti;

si tratta di poco meno di una decina di persone provenienti dal Pakistan e dal Bangladesh, giunte in Italia attraverso la rotta balcanica;

queste persone hanno già espletato le procedure necessarie per la richiesta di asilo e per l'inserimento in un centro, ma né la Questura né la Prefettura sono riuscite a trovare loro un posto per sottrarle alla strada e al freddo;

al momento, nell'assenza delle istituzioni, l'unico aiuto che queste persone ricevono viene da volontari che portano loro alimenti e coperte;

si tratta di una criticità legata alla lentezza delle procedure, perché solo per ottenere il colloquio con l'apposita commissione possono trascorrere anche 12 mesi e, mediamente, ne sono necessari altri 6 per riceverne l'esito al fine di ottenere il permesso di soggiorno;

questo trattamento è lesivo e irrispettoso della dignità umana e rende evidente l'incapacità delle istituzioni preposte di svolgere il loro compito,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di risolvere l'emergenza descritta, individuando in tempi brevissimi una soluzione per ospitare i richiedenti asilo in maniera dignitosa, nonché per rafforzare le unità di personale al fine di velocizzare l'espletamento delle previste procedure.

(3-00110)

MARTELLA - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:

un immobile adibito a capannone industriale, sito a Fossalta di Piave (Venezia), di proprietà della società Milkor trading corporation, con sede legale nelle Isole Vergini britanniche, è stato posto sotto sequestro, con provvedimento dell'autorità giudiziaria del 16 novembre 2018, a seguito dell'accertamento dell'esistenza di un deposito abusivo di rifiuti al suo interno, in violazione dell'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

all'interno del capannone sono stati raccolti rifiuti indifferenziati confezionati in circa 10.000 balle da un metro cubo, aventi caratteristiche eterogenee tra cui plastiche, gomme, materiali polimerici anche espansi, tessuti, legno, carta e cartone, metalli, imballaggi. Tutti materiali comunque riconducibili a diversi processi produttivi;

i soggetti responsabili e a vario titolo coinvolti nel deposito abusivo sono stati tutti individuati e l'autorità giudiziaria ha comunicato gli obblighi di bonifica a loro carico, che comprendono la caratterizzazione dei rifiuti e la loro classificazione merceologica. I proprietari dell'immobile sono risultati estranei al reato contestato;

considerato che:

il Comune di Fossalta di Piave, per quanto di competenza, ha emesso varie ordinanze aventi per oggetto: la richiesta ai custodi giudiziari della derattizzazione del sito, dato l'abnorme proliferare di ratti all'interno del capannone e nelle aree esterne circostanti, proprio per la presenza di rifiuti; per l'intimazione a garantire una sorveglianza e messa in sicurezza igienico-ambientale del sito; la caratterizzazione, la redazione del piano di smaltimento, la rimozione e l'avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti depositati nel capannone, vista la delicatezza della situazione anche per i profili di salute pubblica che riguardano territorio e popolazione;

in riferimento a tutte le ordinanze i termini di adempimento sono ampiamente scaduti ma nessuno dei soggetti obbligati ha finora ottemperato a quanto richiesto. Per alcune delle misure, il Comune si è attivato autonomamente, sostenendo i relativi oneri, non irrilevanti;

per quanto riguarda l'ordinanza di caratterizzazione, rimozione e smaltimento dei rifiuti, il Comune non è nelle condizioni di potervi provvedere autonomamente in ragione di una valutazione economica dell'intervento che richiede un impegno non inferiore a 2 milioni di euro;

la prossimità dell'immobile al centro abitato impone la necessità di attivare con estrema urgenza le misure di messa in sicurezza e bonifica del sito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda attivarsi per consentire il ristoro delle spese finora sostenute dal Comune di Fossalta di Piave per la gestione della criticità igienico-ambientale determinata dal deposito abusivo di rifiuti in prossimità del centro abitato;

se non ritenga opportuno, fermi restando gli obblighi e gli oneri in capo ai soggetti responsabili, attivare rapidamente un tavolo istituzionale al fine di individuare le risorse necessarie al Comune per il completamento di tutti gli interventi ancora da effettuare per la messa in sicurezza e bonifica del capannone industriale.

(3-00111)

BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, DE ROSA, NATURALE, LICHERI Ettore Antonio, LOREFICE, LOPREIATO - Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. - Premesso che:

l'articolo 1, commi 980 e 981, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha vietato l'allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l'uccisione di visoni (Mustela viso o Neovison vison), volpi (Vulpes vulpes, Vulpes lagopus o Alopex lagopus), cani procione (Nyctereutes procyonoides), cincillà (Chinchilla laniger) e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia e ha previsto che, in deroga a tale divieto, gli allevamenti autorizzati hanno potuto continuare a detenere gli animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022, fermo restando il divieto di riproduzione ivi previsto;

il seguente comma 982 istituisce, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro per ciascun anno finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, dispongano ancora di un codice di attività anche se non detengono animali;

i successivi commi 983 e 984 demandano a un decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro della transizione ecologica, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione dei criteri e delle modalità di corresponsione dell'indennizzo, nonché la disciplina delle cessioni e della detenzione, con obbligo di sterilizzazione presso strutture autorizzate degli animali da pelliccia, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute;

l'allora Ministero delle politiche agricole, di concerto con il Ministero della salute e con l'allora Ministero della transizione ecologica, aveva provveduto alla redazione di uno schema di decreto interministeriale, recante detti criteri e modalità di corresponsione dell'indennizzo a favore dei titolari degli allevamenti di qualsiasi specie di animali che abbiano la finalità di ricavarne pelliccia;

a seguito delle necessarie riunioni tecniche, in data 12 ottobre 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso parere favorevole rispetto allo schema di decreto, condizionato all'accoglimento di una serie di emendamenti;

nonostante detti avanzamenti rispetto allo schema di decreto, esso non risulta ancora adottabile, anche a causa della mancata redazione delle specifiche regolamentazioni tecniche riguardanti la sterilizzazione, la cessione degli animali e i requisiti strutturali e gestionali per il loro accasamento;

nelle more dell'adozione del decreto, secondo quanto riportato dalla World organisation for animal health, presso l'allevamento di visoni sito a Galeata (Forlì-Cesena) è stato registrato, nella prima metà di novembre 2022, un nuovo focolaio di SARS-CoV-2, probabilmente determinato da contatto con fomiti (che siano mangimi, veicoli, esseri umani, ad esempio addetti, o altre tipologie di fomiti). Tale focolaio ha già determinato la morte di un visone e il conseguente abbattimento sanitario dei restanti 1.522 animali ancora presenti nell'allevamento;

appare dunque chiaro come la permanenza di visoni presso strutture affollate possa determinare un ulteriore rischio sanitario, tanto per gli stessi animali, quanto per gli esseri umani,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda predisporre con urgenza, di concerto con gli altri Ministeri richiamati e con la partecipazione attiva delle associazioni animaliste, le regolamentazioni tecniche riguardanti la sterilizzazione e la cessione degli animali tuttora detenuti presso gli allevamenti, al fine di consentire la definitiva e funzionale attuazione del decreto interministeriale e dare finalmente completa attuazione alle norme che dispongono il divieto di allevamento di animali per le loro pellicce e la conseguente dismissione delle strutture finora deputate a questa attività, permettendo il trasferimento di almeno una parte degli animali.

(3-00112)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PAITA, FREGOLENT - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

l'autostrada A14 si dipana per più di 700 chilometri da Bologna a Taranto ed è caratterizzata da un tracciato a 6 corsie solo nel suo primo tratto fino a Porto Sant'Elpidio (Fermo) e in pochi chilometri che precedono la barriera Taranto nord, mentre il resto del tracciato è a due corsie per senso di marcia;

il tratto tra Porto Sant'Elpidio e San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), in particolare, rappresenta ormai un vero e proprio imbuto del collegamento autostradale adriatico, con conseguenze anche drammatiche sul piano della sicurezza stradale e pesanti su quello della viabilità regionale e interregionale;

la situazione critica dei collegamenti costieri si aggiunge alle complessive lacune infrastrutturali regionali che soffrono della disattenzione verso questo territorio per il quale anche il piano nazionale di ripresa e resilienza non ha ricompreso alcun finanziamento di peso per l'alta velocità e per il trasporto su ferro in generale;

i collegamenti della costa adriatica marchigiana con Roma capitale, come quelli tra l'entroterra, la costa e le regioni limitrofe, sono altrettanto deficitari e impediscono il rilancio economico di cui le Marche hanno un urgente bisogno;

in particolare, è cruciale il raddoppio ferroviario della tratta Orte-Falconara, che anche secondo Rete ferroviaria italiana porterebbe numerosi vantaggi, tra i quali una riduzione dei tempi di percorrenza tra Roma e Ancona, un miglioramento dei livelli di regolarità e un potenziale incremento di capacità da 4 a 10 treni all'ora sull'intera linea;

anche il progetto della "superstrada dei Due Mari" Fano-Grosseto sarebbe arenato, nonostante le promesse elettorali della presidente Meloni sull'importanza di un collegamento tra la costa adriatica e quella tirrenica: il quotidiano "Il Resto del Carlino", in un articolo sul suo sito web, riporta una nota stampa della Lega secondo il quale il "costo originario della Fano-Grosseto era di 1,78 miliardi che sono lievitati a 3,3 e in cassa al momento ci sono 350 milioni. Non solo: per nove degli undici interventi non si è ancora conclusa la progettazione definitiva e si attendono alcune autorizzazioni",

si chiede di sapere a quali investimenti infrastrutturali che coinvolgono la regione Marche il Ministro in indirizzo intenda dare priorità, con quali finanziamenti e con quale previsione di tempi.

(4-00116)

ROJC, FINA, ROSSOMANDO, ASTORRE, RANDO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

presso il tribunale di Gorizia, su un organico di 38 unità (escluso il personale dirigente), attualmente sono in servizio solo 22 persone, di cui due assenti per maternità per ancora un anno e una assente da un anno per malattia grave. Sono quindi presenti e operative solo 19 persone, pari al 50 per cento dell'organico;

presso la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, la situazione è altrettanto precaria poiché, su un organico di 29 unità, sono in servizio solo 11 persone, di cui una da mesi in infortunio, e un'altra in malattia, e quindi si è a poco più di un terzo della pianta organica;

a seguito di questa situazione molto difficile, le organizzazioni sindacali di categoria hanno proclamato lo stato di agitazione;

nei giorni scorsi, l'assemblea dei lavoratori degli uffici giudiziari ha approvato le proposte formulate dai sindacati e preso atto dell'esito negativo dell'incontro con il prefetto di Gorizia Raffaele Ricciardi;

secondo Enrico Acanfora di Confsal Unsa, "questa è una vertenza anomala perché tutti sono d'accordo nel sostenere che la situazione degli organici va risolta in tempi brevi. È d'accordo il prefetto, sono d'accordo il presidente del Tribunale Riccardo Merluzzi e la procuratrice capo facente funzioni Lucia Baldovin";

i sindacati, secondo quanto riferito da "Il Piccolo" di Gorizia del 27 dicembre 2022, hanno rimarcato come gli uffici lavorino in condizioni molto difficili, non riuscendo a garantire i servizi, e hanno ribadito che quella del tribunale di Gorizia sia "una situazione già critica di suo, c'è poi la condizione ancor più complicata del Giudice di Pace, fiaccato dalle centinaia di pratiche per il Centro rimpatri e per il Cara di Gradisca";

l'assemblea dei lavoratori ha così approvato la richiesta di un incontro urgente con il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e la convocazione di un sit-in davanti al palazzo di giustizia;

sempre secondo le organizzazioni sindacali, "lo stato di agitazione è stato proclamato non per motivi economici ma perché gli uffici non funzionano";

peraltro, i sindacati hanno già inoltrato una richiesta di incontro al presidente del tribunale per affrontare, assieme, l'organizzazione del lavoro e il tema degli organici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione di oggettiva difficoltà in cui si trovano gli uffici giudiziari del tribunale di Gorizia e se non intenda intervenire rapidamente per superare le criticità, completando la pianta organica e dando al tribunale la piena operatività nell'interesse dell'intera comunità isontina;

se non ritenga opportuno rendere noto quante assunzioni siano previste con i prossimi bandi e, tra i vincitori, quante unità di personale si preveda di assegnare al tribunale di Gorizia.

(4-00117)

CRISANTI, D'ELIA, VERDUCCI, ZAMPA, CAMUSSO, GIACOBBE, GIORGIS, LOSACCO, PARRINI, ROJC, VERINI - Ai Ministri dell'università e della ricerca e della salute. - Premesso che:

la legge 29 dicembre 2000, n. 401, recante norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario, all'articolo 8 (Scuole di specializzazione), prevede che "Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste";

la previsione, con il richiamo all'articolo 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, riguardante la formazione dei medici specialisti, assicurava un sostanziale allineamento della condizione degli specializzandi non medici a quella dei medici, sia in relazione ai criteri di determinazione del numero di posti disponibili nelle scuole sulla base della rilevazione annuale del fabbisogno sia, soprattutto, prevedendo che tale rilevazione dispiegasse effetti anche in relazione alla ripartizione annuale delle borse di studio;

a fronte della mancata attuazione della disposizione, l'articolo 2-bis (Scuole di specializzazione non mediche) del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, disponeva che "Nelle more di una definizione organica della materia", le scuole di specializzazione "riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi" fossero attivate in deroga alle disposizioni di cui al richiamato articolo 8 della legge n. 401 del 2000, senza oneri per la finanza pubblica;

con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca n. 716 del 16 settembre 2016, adottato di concerto con il Ministro della salute, si è proceduto al riordino delle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non medici", ma, nonostante l'articolo 2, comma 4, del decreto preveda che almeno il 70 per cento delle attività formative sia riservato allo svolgimento di attività professionalizzanti di tipo pratico e di tirocinio (si tratta di almeno 34 ore di lavoro in ospedale ogni settimana, più di 1.500 in un anno), nulla è stato disposto in relazione alla corresponsione di borse di studio;

premesso inoltre che a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il possesso di un titolo di specializzazione è diventato requisito necessario per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale sia per i dirigenti di area medica sia per quelli di area non medica tra cui, ad esempio, i laureati in biologia;

considerato che:

la perdurante assenza di qualsivoglia forma di remunerazione per gli iscritti alle scuole di specializzazione di area non medica rappresenta una palese, ingiustificata e non più tollerabile disparità di trattamento degli specializzandi di area non medica rispetto agli specializzandi in possesso di laurea in medicina;

lo status economico e contrattuale degli specializzandi medici delle scuole di specializzazione di medicina è completamente diverso rispetto a quello degli specializzandi non medici;

in generale, il trattamento differenziato, nell'ambito del percorso di specializzazione, di medici e non medici non appare sorretto da alcuna ragionevole giustificazione, specie se si considera che, come gli specializzandi medici, anche gli specializzandi laureati in discipline di area sanitaria diverse dalla medicina sono sovente addetti, nell'ambito delle attività formative di tipo pratico, a mansioni di tipo operativo, ad esempio nei laboratori;

secondo quanto riportato in un articolo del "Corriere.it" del 15 giugno 2020 "Da anni i gruppi di rappresentanti stanno cercando di puntare i riflettori su una situazione che in pochissimi conoscono ma che è diventata ancora più insostenibile dopo l'emergenza sanitaria da Coronavirus. Mesi nei quali biologi e biotecnologi sono stati in laboratorio ad analizzare i tamponi, esponendosi in prima linea al rischio di contagio, i fisici medici hanno continuato a lavorare per assicurare il corretto funzionamento dei macchinari - tra i quali quelli usati per la diagnosi del Covid-19 - e i farmacisti ospedalieri hanno rifornito Dpi e medicine anche ai contagiati domiciliari. Il tutto senza ricevere uno stipendio";

secondo quanto riportato da un articolo del settimanale "L'Espresso" del 15 giugno 2022, gli specializzandi di area non medica hanno denunciato con forza una vera e propria situazione di sfruttamento cui i laureati, soprattutto in biologia, erano sottoposti nei laboratori degli ospedali, mentre lavoravano fianco a fianco dei loro colleghi medici titolari di un diverso trattamento economico e contrattuale;

considerato inoltre che, oltre all'articolo 3, viene in rilievo l'articolo 34 della Costituzione, che pone in capo alla Repubblica l'obbligo di assicurare, mediante specifiche provvidenze, l'accesso ai gradi più alti degli studi ai "capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi"; a tale obbligo la Repubblica continua a non adempiere considerato l'alto costo delle scuole di specializzazione che non tutte le famiglie possono sostenere,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di superare l'assurda disparità di trattamento tra gli specializzandi medici e gli specializzandi non medici, nel rispetto del principio di uguaglianza e della normativa vigente che ha previsto un'equiparazione che nei fatti non ha mai trovato attuazione, provvedendo altresì a individuare, nel primo provvedimento utile, le risorse finanziarie necessarie a tal fine.

(4-00118)

POTENTI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

nella giornata del 23 dicembre 2022 il carcere "Don Bosco" di Pisa è stato interessato da una protesta di detenuti, trascesa sino a violenze e ad un principio di incendio;

la denuncia è del Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria SAPPE che, per voce del segretario regionale della Toscana Francesco Oliviero, ha reso noti i dettagli dell'episodio alla stampa;

così come riportato in un articolo on line del quotidiano "Pisatoday" del 23 dicembre 2022 si rappresenta che i detenuti del secondo piano hanno dato luogo ad una protesta inizialmente per questioni sanitarie. Durante la protesta, sono state incendiate alcune suppellettili e la postazione di servizio dell'agente addetto alla vigilanza e osservazione della sezione per motivi ancora da accertare; la protesta si è poi trasformata in una rissa tra detenuti di etnia albanese contro i ristretti del Maghreb;

sul posto, vista la situazione, sono accorsi rinforzi dal nucleo traduzioni e piantonamenti della Polizia penitenziaria di Firenze. Grazie al dialogo e la professionalità degli uomini della Polizia penitenziaria, solo verso le ore 22.30 si è riusciti a mettere in sicurezza la sezione;

il carcere pisano, per la presenza di detenuti di difficile gestione, per le condizioni fatiscenti della struttura, nonché per la grave carenza di organico, specialmente del ruolo dei sottufficiali, è considerato ad alto rischio e merita la giusta attenzione da parte dei vertici dell'amministratore penitenziaria. Tra le cause dei frequenti disordini vi è il "regime custodiale aperto" che prevede il diritto dei detenuti di rimanere privi di contenimento all'interno dei vari settori del carcere,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali provvedimenti intenda assumere per prevenire i sempre più frequenti episodi di violenza all'interno del carcere di Pisa;

se non ritenga opportuno valutare il "regime custodiale aperto" come una condizione di rischio per le strutture carcerarie.

(4-00119)

ROMEO - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:

l'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, detto "milleproroghe", introduce in Italia le "comunità energetiche rinnovabili" (CER), previste dalla direttiva (UE) 2018/2001 detta "RED II", attuate con la delibera ARERA del 4 agosto 2020 318/2020/R/eel e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2020;

con la successiva adozione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si è data attuazione alla direttiva RED II sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, definendo strumenti, meccanismi, incentivi e quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari al raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione al 2030 e ampliando la platea dei soggetti che possono accedere a una comunità energetica;

misure di promozione delle energie rinnovabili per le comunità energetiche sono anche previste nel piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della missione "rivoluzione verde e transizione ecologica", che prevede a tal fine uno stanziamento di 2,2 miliardi di euro a pubbliche amministrazioni, famiglie e microimprese in comuni con meno di 5.000 abitanti;

una comunità energetica rinnovabile è un'associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole e medie imprese con l'obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia rinnovabile prodotta localmente e necessaria al proprio fabbisogno energetico, rappresentando un'opportunità strategica importante per la transizione energetica e per il risparmio sui costi dell'energia;

dall'ultimo studio "Elemens" di Legambiente risulta che le CER consentiranno di portare riduzioni dei costi in bolletta fino al 25 per cento per le utenze domestiche e condominiali e fino al 20 per cento della spesa energetica di piccole e medie imprese, scuole, distretti artigiani e altri settori;

molte sono le imprese e i cittadini interessati a partecipare a una CER, nell'ottica di risparmio sulle bollette, di contributo all'emergenza climatica, di incremento dell'indipendenza e della sicurezza energetica del Paese, tuttavia permane ancora un forte scetticismo a considerarle uno strumento concreto attuabile in tempi brevi;

considerato che:

per stimolare una maggiore diffusione delle comunità energetiche sul territorio italiano, è necessaria l'adozione dei decreti attuativi sugli incentivi volti a promuovere la realizzazione delle CER e la pubblicazione dei pertinenti bandi PNRR per la promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo;

il 12 dicembre 2022 si è conclusa la consultazione pubblica aperta lo scorso 28 novembre dal Ministro in indirizzo sullo schema di decreto che individua "criteri e modalità per la concessione di incentivi volti a promuovere la realizzazione di impianti inseriti in comunità energetiche, sistemi di autoconsumo collettivo e sistemi di autoconsumo individuale e a favorire dinamiche di realizzazione degli impianti con processi partecipativi dei territori e con logica bottom-up", con l'obiettivo di condivisione i contenuti e acquisire proposte concrete da parte degli attori interessati e degli stakeholder di riferimento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda fornire informazioni chiare sulle tempistiche per l'adozione dei decreti attuativi sulle comunità energetiche rinnovabili, al fine di dare garanzia ai soggetti interessati e consentire al più presto di rendere le CER uno strumento concreto per aiutare famiglie e imprese contro il caro energia e per guidare il Paese verso una transizione energetica reale e duratura;

se intenda fornire informazioni circa i tempi previsti per la pubblicazione dei bandi PNRR per incentivare le comunità energetiche rinnovabili, quale misura di rilievo per sostenere l'economia dei piccoli centri, ricostruire e rafforzare i territori e sostenere la coesione della comunità.

(4-00120)

MAZZELLA, CASTIELLO, ALOISIO, PIRONDINI, SIRONI, TURCO, DI GIROLAMO, CATALDI, BEVILACQUA, NATURALE, LOPREIATO, LICHERI Sabrina - Al Ministro per le disabilità. - Premesso che, in attuazione della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 38, e 31 marzo 2017, n. 10, è stata istituita l'Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania (ADISURC), che gestisce, in via esclusiva, il diritto allo studio universitario campano. Pertanto, contestualmente all'inserimento degli organi dell'ADISURC, le aziende per il diritto allo studio universitario della Regione sono state poste in liquidazione e, in data 31 dicembre 2017, è terminato il processo di scioglimento delle 7 ADISU della Campania;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

Romeo Gestioni S.p.A. è un'azienda presente a Napoli che opera nella filiera di attività che attengono alla gestione degli immobili e del territorio, con l'obiettivo di valorizzare i patrimoni immobiliari e urbani, lavorando per committenti pubblici e privati;

come riportato da un articolo pubblicato il 22 dicembre 2022 dalla testata "Il Riformista", nel corso dell'anno 2022, la Romeo Gestioni ha vinto l'appalto di una gara per la gestione delle residenze universitarie messe a disposizione per gli studenti di alcuni atenei, come ad esempio l'"Orientale" e la "Parthenope". Tuttavia, l'ADISURC, soggetto appaltante, ha sostenuto che "ci sarebbero delle anomalie che devono essere chiarite dalla società che ha vinto la gara", chiedendo alla Romeo Gestioni dettagli della sostenibilità aziendale e chiarimenti sulla pulizia degli spazi, sul servizio di fornitura a nolo e lavaggio della biancheria, sul servizio di ronda e videosorveglianza da remoto. A seguito del recepimento dell'informativa richiesta, ADISURC ha chiesto chiarimenti anche relativamente al "servizio di portierato", attività che, secondo quanto stabilito dalla Romeo Gestioni, avrebbe previsto anche l'assunzione di 10 lavoratori affetti da disabilità, ai sensi della normativa vigente in materia di assorbimento di forza lavoro portatrice di disabilità;

come si apprende dall'articolo, ADISURC avrebbe risposto che "il servizio di portierato, reception, accoglienza e custodia, prevede delle prestazioni per le quali è richiesta la piena idoneità fisica e psichica del personale addetto", aggiungendo che "si ritiene, pertanto, che l'inserimento del numero di disabili indicati da codesto Operatore economico nell'organizzazione del servizio portierato, vigilanza e custodia possa inficiare sensibilmente l'efficienza e l'efficacia del servizio (...). Si ritiene utile evidenziare che il ricorso a tali figure avrebbe dovuto essere riportato in modo opportuno e trasparente nel progetto tecnico ai fini della valutazione da parte della Commissione di valutazione";

successivamente l'appalto è stato assegnato ad un'altra società, a condizioni meno vantaggiose per l'ADISURC e per la Regione;

considerato inoltre che:

ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, che ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere, alle loro dipendenze, lavoratori appartenenti ad alcune categorie portatrici di disabilità;

le persone con disabilità in Italia rappresentano circa il 7 per cento della popolazione e risultano, secondo un articolo pubblicato in data 2 agosto 2022 sul sito web delle Nazioni Unite, "più povere degli altri cittadini dell'Unione Europea, trovano meno opportunità di lavoro ed hanno più limitate le loro possibilità di godere della propria autonomia, eguaglianza e inclusione sociale, nonché di beni e servizi quali l'istruzione, la sanità, i trasporti, gli alloggi e la tecnologia";

per contrastare la discriminazione ancora esistente nel nostro Paese, con legge 3 marzo 2009, n. 18, il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

in particolare, la Convenzione è un trattato internazionale che reca l'obiettivo di tutelare la promozione dei diritti della persona, contrastando le discriminazioni e le violazioni dei diritti umani. Ai sensi dell'articolo 2: "la 'discriminazione fondata sulla disabilità' indica qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se, relativamente al caso di specie, ritenga leso il diritto al lavoro dei soggetti portatori di disabilità, di cui all'articolo 4 della Costituzione, nonché il diritto all'uguaglianza innanzi alla legge, di cui all'articolo 3 del dettato costituzionale, e se intenda attivarsi nelle sedi di competenza al fine di approfondire i fatti descritti;

se ritenga che, secondo quanto richiesto da ADISURC, la società appaltante avrebbe dovuto specificare nel progetto tecnico l'inserimento in organico di persone affette da disabilità o se, viceversa, ritenga detta clausola di natura discriminatoria;

se reputi incompatibile la funzione istituzionale dell'ADISURC, ente preposto alla promozione dell'inclusività e alla tutela dei diritti di tutti, con l'atteggiamento tenuto in questo caso e se ritenga che il comportamento adottato dall'ADISURC contrasti coi valori ispiratori della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità.

(4-00121)

DE CRISTOFARO - Ai Ministri della difesa e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

la grave crisi economica e sociale che il nostro Paese sta attraversando si è ripercossa pesantemente sui livelli occupazionali, specie su quei lavoratori con contratti precari, atipici, stagionali, a chiamata, molti dei quali esclusi dal sistema di protezione degli ammortizzatori sociali;

tra questi vanno menzionate le migliaia di lavoratori precari, gran parte dei quali dipendenti di società cooperative, addetti da diversi anni ai servizi di manovalanza e facchinaggio presso gli enti, le basi e i reparti dell'amministrazione della difesa;

le loro prestazioni hanno garantito e continuano a garantire lo svolgimento di attività proprie del Ministero della difesa non più eseguite da personale interno e ritenute essenziali ai fini dell'operatività delle strutture militari presso le quali prestano la loro opera;

gran parte dei servizi ai quali sono addetti questi lavoratori precari è di carattere continuativo e permanente nel tempo e, nella stragrande maggioranza dei casi, tali tipologie di prestazioni si configurano per orari e modalità di organizzazione come lavoro subordinato tra l'amministrazione della difesa e questi lavoratori;

ciononostante, questo personale ha aperto una vertenza sindacale e si è dovuto avvalere anche dell'assistenza legale anche per l'ottenimento della maggiorazione del 25 per cento prevista quando si superano le 56 ore mensili, arrivando anche ad essere impiegato anche per 100 ore. Le cooperative hanno percepito l'aumento come da tabelle rilasciate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di quasi 2 euro, andando così ad intaccare il monte ore con un ulteriore aggravio in busta paga;

considerato che, a parere dell'interrogante, per il Ministero della difesa avere in forza effettiva organica del personale operaio nelle proprie basi sarebbe oltremodo vantaggioso sia a livello economico sia per la tempestività con la quale potrebbe portare a termine determinate tipologie di lavori,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo risultino a conoscenza della situazione e quali misure intendano assumere per prevedere opportune modalità di superamento delle condizioni di precarietà di questi lavoratori, in gran parte dipendenti di società cooperative fornitrici di servizi di manovalanza e facchinaggio presso gli enti, le basi e i reparti dell'amministrazione della difesa, anche mediante il loro possibile inquadramento nei ruoli civili del Ministero.

(4-00122)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione):

3-00110 del senatore Martella, sull'espletamento delle pratiche per una decina di persone richiedenti asilo a Treviso;

8ª Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00111 del senatore Martella, sulla bonifica della discarica abusiva presente in un capannone industriale a Fossalta di Piave (Venezia);

9ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00112 della senatrice Bevilacqua ed altri, sull'emanazione del decreto ministeriale per la dismissione degli allevamenti degli animali da pelliccia;

10ª Commissione permanente(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00109 del senatore Delrio ed altri, sulla restituzione della maggiorazione dell'assegno unico per i figli da parte delle famiglie monogenitoriali.