Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1138

G/1138/1/9

Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Non accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1138, recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" (A.S. 1138),

     premesso che:

          l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede, al comma 2, la possibilità per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che nell'anno 2023 hanno subito una riduzione del volume d'affari per almeno il 20 per cento rispetto all'anno precedente di avvalersi della sospensione, per dodici mesi, del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale stipulati con banche e altri intermediari finanziari;

          possono accedere alle predette misure le imprese che attestino con autocertificazione la riduzione del volume d'affari nella percentuale sopra indicata e le cui esposizioni debitorie non siano, al 16 maggio 2024, classificate come esposizioni creditizie deteriorate;

          si prevede inoltre che il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione sia modificato e i relativi termini siano prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità e nuovi o maggior oneri per le parti. A tal proposito si prevede inoltre che la scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia PMI e dall'ISMEA siano automaticamente differite del medesimo periodo di sospensione o proroga;

     considerato che:

          l'associazione bancaria italiana (ABI), in sede di audizione, ha sollevato criticità riguardo le conseguenze che potrebbero derivare, in termini di definizione della posizione debitoria, per le imprese che scelgono di avvalersi delle misure citate;

          la sospensione della sola quota capitale, rileva ABI, potrebbe non essere sufficiente a prevenire l'applicazione della disciplina prudenziale europea che imporrebbe alle banche di classificare l'esposizione oggetto della misura di concessione in "forborne" e, nel caso si determini per la banca una riduzione del valore attuale netto dei flussi di cassa derivanti dall'esposizione superiore all'1 per cento, di classificarla come deteriorata;

          l'introduzione di una misura agevolativa finalizzata a sostenere le imprese in difficoltà rischia, al contrario, di limitare l'accesso al credito o di renderlo più oneroso per le imprese mettendo a serio rischio la continuità produttiva delle stesse;

          è necessario garantire il sostegno alle imprese senza aggravarne la situazione finanziaria e assicurare che le misure di emergenza non abbiano conseguenze negative sull'accesso al credito, così come si ritiene fondamentale mantenere il giusto equilibrio tra le esigenze di liquidità delle imprese e la stabilità del sistema bancario,

     impegna il Governo:

          a monitorare l'efficacia delle misure previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame, valutando, di conseguenza, l'adozione di eventuali provvedimenti correttivi che assicurino il raggiungimento degli obiettivi di sostegno a favore delle imprese che vi accedono, anche sotto il profilo della continuità produttiva e della stabilità finanziaria.


G/1138/2/9 (testo 2)

Fazzone, Paroli, Rosso

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138),

     premesso che:

          il grano duro resta la coltivazione più diffusa in Italia, con circa 300.000 agricoltori impegnati in questa coltura. Il nostro Paese è primo in Europa e secondo nel mondo nella produzione di grano duro destinato alla pasta;

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adottare un marchio del grano duro italiano, sulla stregua del Desert Durum americano.


G/1138/2/9

Fazzone

Vedi testo 2

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138),

     premesso che:

          il grano duro resta la coltivazione più diffusa in Italia, con circa 300.000 agricoltori impegnati in questa coltura. Il nostro Paese è primo in Europa e secondo nel mondo nella produzione di grano duro destinato alla pasta;

          nel corso degli anni, in Italia, il prezzo del grano è calato sensibilmente, anche a causa di fenomeni speculativi non ancora sanzionati e, per questo, nell'ultimo decennio è scomparso un campo di grano su cinque, con la perdita di quasi mezzo milione di ettari coltivati e con effetti dirompenti sull'economia, sull'occupazione e sull'ambiente;

          in un periodo di guerra, come quello che si sta vivendo, con i supermercati che vengono assaliti per acquistare beni di prima necessità, come pane, pasta e farina, accade che tali prezzi aumentano sensibilmente, mentre il prezzo della materia prima, cioè il grano, non subisce nessun aumento;

          nonostante la domanda dei prodotti finiti (pasta e semola) si mantenga sempre elevata soprattutto sul mercato internazionale, la domanda d'acquisto della materia prima, ossia il grano duro nelle sue diverse varietà, pur mantenendosi sostenuta, presenta una dinamica che incide negativamente sui prezzi, i quali, senza adeguati aiuti comunitari, non riuscirebbero a garantire una corretta remunerazione agli agricoltori;

          infatti, la pasta 100 per cento grano italiano costa dai 3 euro in su, mentre il grano 100 per cento italiano è sceso in meno di 6 mesi da 0,58 a 0,36 euro al chilo; circa 10 volte in meno il prezzo della pasta 100 per cento italiana;

          già in passato le rilevazioni dell'ISMEA mostravano che i prezzi del "grano duro fino" nazionale erano estremamente variabili tra loro e non sembravano rispondere ad una logica precisa;

          dalle audizioni dell'Antitrust effettuate in Parlamento in data 4 febbraio 2020, si è preso atto che, dal 2015 ad oggi, c'è stata una distorsione del mercato del grano duro italiano. Ovvero i prezzi del grano duro del nostro Paese sono sempre più bassi dei prezzi del grano duro estero;

          nonostante il Governo abbia deciso di anticipare i tempi per riportare trasparenza sui mercati e fare chiarezza sui numeri della produzione nazionale, la strategia del Governo sinora non ha risolto le criticità che stanno mettendo in ginocchio il comparto e si limita ad adottare misure provvisorie e sperimentali;

          una delle misure dei precedenti Governi è stata la commissione prezzi unica nazionale (CUN), frutto di intese al tavolo di filiera e unico strumento in grado di garantire equità e trasparenza nella previsione dei prezzi del grano, ma la sua attività, sia pur sperimentale, è stata interrotta da ottobre 2022 senza motivazioni plausibili. È ripartita d alcuni mesi e non riesce a diventare ancora effettiva per le resistenze dei trasformatori;

          l'istituzione effettiva della CUN si rende necessaria perché le borse merci sono uno strumento ormai obsoleto, come riconosciuto anche da una sentenza del TAR di Foggia (n. 01200/2019) da cui è emerso che: "le rilevazioni dei prezzi non si basano su dati documentati da fatture o da altri riscontri certi e facilmente verificabili, ma su dati riportati solo oralmente dai presenti; e, pertanto, frutto di un'istruttoria deficitaria, in contrasto con le delibere di giunta nn. 52 del 2009 e 67 del 2016 a mente delle quali le quotazioni devono essere basate su elementi certi di valutazione". Vizi formali e sostanziali hanno portato il TAR ad annullare i listini settimanali dei prezzi del grano duro della camera di commercio di Foggia per gli anni 2016 e 2017;

          la legge sulla tracciabilità dei grani italiani è stata approvata nel 2020 se non altro per capire di che grano è fatta la nostra pasta, ma i continui rinvii non hanno agevolato né i produttori né i consumatori. Gli italiani vogliono sapere con certezza chi fa pasta al 100 per cento con grano italiano, senza l'aiuto di sostanze potenzialmente pericolose che spesso troviamo dentro i pacchi di pasta, anche se nei limiti di legge, quando si utilizzano miscele con materie prime estere scadenti e a basso prezzo;

          il programma Granaio Italia, sotto questo profilo, garantirebbe la tracciabilità dei volumi nazionali, grazie ai registri di carico e scarico, come avviene nell'olio, ma da anni non riesce a spiccare il volo perché ai trasformatori la legge non piace e vorrebbero addirittura modificarla;

          gli accordi di filiera, nonostante le risorse impegnate sinora, non sono riuscite a decollare (solo il 15 per cento degli agricoltori stipula i contratti) perché non vi è un quadro giuridico che tuteli la parte debole agricola dal punto di vista negoziale verso i trasformatori che imponendo condizioni restrittive abusano del loro potere economico;

          il fondo istituito con l'art 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, non ha sortito gli obiettivi prefissati;

          non è stato adottato alcun programma di differenziazione e valorizzazione del grano duro nazionale, notoriamente privo di contaminanti rispetto ai grani esteri importati, che attraverso un marchio di riconoscibilità avrebbe effetti positivi sull'economia, sulla salute dei consumatori e sul bilancio sanitario dello Stato,

     impegna il Governo:

          ad implementare con urgenza i pilastri della strategia per affrontare e risolvere l'ennesima crisi di mercato del grano duro, che vede oggi l'arrivo di ingenti quantità di grano da Turchia, Russia e Canada;

          ad avviare la fase effettiva della Commissione unica nazionale, cessando la fase sperimentale;

          ad istituire il registro telematico di carico e scarico della merce che entra ed esce dai mulini;

          ad adottare un marchio del grano duro italiano, sulla stregua del Desert Durum americano.


G/1138/3/9 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Sabrina Licheri, Naturale, Nave

Accolto

Il Senato,

           in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138),

      premesso che:

           emerge da diverse inchieste un sistema organizzato di caporalato che coinvolge le imprese di un settore strategico per l'economia qual è quello agricolo e che per qualificare e per rendere più efficace l'azione di contrasto a detto fenomeno sono necessarie misure atte ad estendere la responsabilità penale in solido lungo la filiera, rafforzare le attività ispettive mediante lo strumento degli indici di congruità, recuperare una parte almeno delle disposizioni messe a tutela della sicurezza dei lavoratori nei luoghi in cui si lavora, senza ipocrisie, buonismi e indulgenze;

      considerato che:

           vi è una totale sproporzione tra le parti che acquistano e vendono forza lavoro, e l'intermediazione privata di manodopera come condizione che rende digeribile ed elegante ciò che oggi chiamiamo caporalato;

      ritenuto che:

           è necessario porre mano alla catena che valorizza i prodotti agricoli e i rapporti perversi interni alla filiera agroalimentare che concentrano in alto i profitti, nelle industrie di trasformazione della grande distribuzione, e scaricano in basso le diseconomie, ai produttori piccoli e medi che sono al contempo vittima e carnefici, dentro un sistema di mercato che è compiutamente mondializzato e che ha persino dato forma a un potente meccanismo di condizionamento delle nostre quotidiane esistenze attraverso l'alimentazione, il cibo che consumiamo, il modo in cui vi accediamo;

           tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

      impegna il Governo:

          oltre a quanto già previsto nel presente provvedimento, a valutare l'opportunità di mettere a punto ulteriori specifici interventi normativi che possano aggredire il fenomeno del caporalato, con l'intento di ampliare le tutele lavorative nel settore agricolo.


G/1138/3/9

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Vedi testo 2

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto- legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138),

     premesso che:

          emerge da diverse inchieste un sistema organizzato di caporalato che coinvolge le imprese di un settore strategico per l'economia qual è quello agricolo e che per qualificare e per rendere più efficace l'azione di contrasto a detto fenomeno sono necessarie misure atte ad estendere la responsabilità penale in solido lungo la filiera, rafforzare le attività ispettive mediante lo strumento degli indici di congruità, recuperare una parte almeno delle disposizioni messe a tutela della sicurezza dei lavoratori nei luoghi in cui si lavora, senza ipocrisie, buonismi e indulgenze;

     considerato che:

          vi è una totale sproporzione tra le parti che acquistano e vendono forza lavoro, e l'intermediazione privata di manodopera come condizione che rende digeribile ed elegante ciò che oggi chiamiamo caporalato;

     ritenuto che:

          è necessario porre mano alla catena che valorizza i prodotti agricoli e i rapporti perversi interni alla filiera agroalimentare che concentrano in alto i profitti, nelle industrie di trasformazione della grande distribuzione, e scaricano in basso le diseconomie, ai produttori piccoli e medi che sono al contempo vittima e carnefici, dentro un sistema di mercato che è compiutamente mondializzato e che ha persino dato forma a un potente meccanismo di condizionamento delle nostre quotidiane esistenze attraverso l'alimentazione, il cibo che consumiamo, il modo in cui vi accediamo;

          tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

     si impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di mettere a punto specifici interventi normativi che possano aggredire il fenomeno del caporalato, con l'intento di ampliare le tutele lavorative nel settore agricolo.


G/1138/4/9

De Priamo

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138),

     premesso che:

          è necessaria una corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici,

     impegna il Governo:

          a) a valutare l'opportunità di coinvolgere la Società Gestore dei Servizi Energetici per l'attività di vigilanza e controllo sui sistemi collettivi di cui ai commi da 3 a 10 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

          b) al fine di massimizzare il numero dei soggetti responsabili che si rivolgono ai sistemi collettivi (consorzi senza fini di lucro costituiti dai produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche),  per prestare la garanzia finanziaria necessaria per la corretta gestione del fine vita dei moduli installati sugli impianti incentivati in Conto Energia, di valutare l'opportunità di estendere al 31 dicembre 2024 il termine ultimo entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione e istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2025, un meccanismo annuale di presentazione delle istanze nell'ambito di due finestre temporali, organizzato secondo regole definite dal GSE di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e pubblicate sul sito internet del GSE.


G/1138/5/9 (testo 2)

Rosso

Accolto

Il Senato,

           in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138),

      premesso che:

           le installazioni fotovoltaiche richiedono fondazioni invasive, scavi e movimento di terra, estirpazione di erbe e piante, strutture di appoggio, e pregiudicano la evapotraspirazione dei suoli con conseguenze anche idrogeologiche a lungo termine;

           la Cassazione, con sentenza 6840/2024 del 14 marzo 2024, ha pertanto equiparato il fotovoltaico a immobile a causa del non più reversibile consumo di suolo;

           il maggiore assorbimento di radiazione solare rispetto al suolo libero, la mancata evapotraspirazione e il conseguente surriscaldamento delle superfici fin oltre 65°C (effetto PVHI, PhotoVoltaic Heat Island) con emissione infrarossa a frequenze cui l'atmosfera è poco trasparente, incrementano l'effetto serra in corrispondenza del fotovoltaico a terra;

           i precedenti effetti da tempo accertati costituiscono un grave danno alla luce del principio DNSH (Do No Significant Harm), e sono pertanto necessari approfondimenti tecnico-scientifici per mettere a punto mitigazioni allo stato attuale inesistenti;

           l'Italia è la nazione europea a maggior consumo di suolo agricolo, per questo motivo dispone di aree già antropizzate in misura esuberante rispetto al resto d'Europa;

           all'interno del nostro Paese esistono almeno 86.000 ettari di coperture disponibili di capannoni industriali in gran parte inutilizzati, su cui sono installabili in pochi anni fino a 72 GWp fotovoltaici con: 1) permitting pervio e accelerato; 2) irrisori costi di connessione essendo questa già presente (la quale altrimenti costerebbe fino a 20 euro per km per ogni kWp); 3) autoconsumo spinto e quindi bassa esigenza di accumulo; 4) nessuna esigenza di espropri, né di potenziamento della rete in AT;

           in particolare, per garantire un futuro pervio agli investitori fotovoltaici appare inderogabile, prodromica e urgente una definizione delle priorità come segue:

           1) usare i capannoni industriali; si può rapidamente - e a costi minori - arrivare ad almeno nuovi 70 GWp;

           2) successivamente su aree dismesse, SIN, SIR (per le quali non esiste un censimento, ma saranno almeno altri 20 GWp);

           3) su parcheggi asfaltati, zone cementificate, caserme dismesse, aree ferroviarie, almeno altri 20 GWo;

           4) successivamente con agrivoltaico, dopo aver usato il tempo disponibile (durante le fasi 1+2+3) per monitoraggi ex-ante delle condizioni climatiche ambientali da parte di AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) anche per il tramite di ARPAV, JRC, ISPRA in particolare mediante monitoraggio satellitare, comunque necessarie per poterle confrontare con quelle ex-post (altrimenti fuorvianti);

           5) solo in caso di necessità, fotovoltaico a terra, in aree idonee sulle quali sia stato possibile (durante le fasi 1+2+3+4) fare valutazioni e approfondimenti di merito e di metodo, in particolare con monitoraggio satellitare delle temperature al suolo ex-ante che possa escludere il rischio di PVHI,

     
impegna il Governo:

           a valutare la possibilità di prevedere l'istituzione urgente di un tavolo tecnico interministeriale per l'individuazione delle priorità d'investimento.


G/1138/5/9

Rosso

Vedi testo 2

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138),

     premesso che:

          le installazioni fotovoltaiche richiedono fondazioni invasive, scavi e movimento di terra, estirpazione di erbe e piante, strutture di appoggio, e pregiudicano la evapotraspirazione dei suoli con conseguenze anche idrogeologiche a lungo termine;

          la Cassazione, con sentenza 6840/2024 del 14 marzo 2024, ha pertanto equiparato il fotovoltaico a immobile a causa del non più reversibile consumo di suolo;

          il maggiore assorbimento di radiazione solare rispetto al suolo libero, la mancata evapotraspirazione e il conseguente surriscaldamento delle superfici fin oltre 65°C (effetto PVHI, PhotoVoltaic Heat Island) con emissione infrarossa a frequenze cui l'atmosfera è poco trasparente, incrementano l'effetto serra in corrispondenza del fotovoltaico a terra;

          i precedenti effetti da tempo accertati costituiscono un grave danno alla luce del principio DNSH (Do No Significant Harm), e sono pertanto necessari approfondimenti tecnico-scientifici per mettere a punto mitigazioni allo stato attuale inesistenti;

          l'Italia è la nazione europea a maggior consumo di suolo agricolo, per questo motivo dispone di aree già antropizzate in misura esuberante rispetto al resto d'Europa;

          all'interno del nostro Paese esistono almeno 86.000 ettari di coperture disponibili di capannoni industriali in gran parte inutilizzati, su cui sono installabili in pochi anni fino a 72 GWp fotovoltaici con: 1) permitting pervio e accelerato; 2) irrisori costi di connessione essendo questa già presente (la quale altrimenti costerebbe fino a 20 euro per km per ogni kWp); 3) autoconsumo spinto e quindi bassa esigenza di accumulo; 4) nessuna esigenza di espropri, né di potenziamento della rete in AT;

          in particolare, per garantire un futuro pervio agli investitori fotovoltaici appare inderogabile, prodromica e urgente una definizione delle priorità come segue:

          1) usare i capannoni industriali; si può rapidamente - e a costi minori - arrivare ad almeno nuovi 70 GWp;

          2) successivamente su aree dismesse, SIN, SIR (per le quali non esiste un censimento, ma saranno almeno altri 20 GWp);

          3) su parcheggi asfaltati, zone cementificate, caserme dismesse, aree ferroviarie, almeno altri 20 GWo;

          4) successivamente con agrivoltaico, dopo aver usato il tempo disponibile (durante le fasi 1+2+3) per monitoraggi ex-ante delle condizioni climatiche ambientali da parte di AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) anche per il tramite di ARPAV, JRC, ISPRA in particolare mediante monitoraggio satellitare, comunque necessarie per poterle confrontare con quelle ex-post (altrimenti fuorvianti);

          5) solo in caso di necessità, fotovoltaico a terra, in aree idonee sulle quali sia stato possibile (durante le fasi 1+2+3+4) fare valutazioni e approfondimenti di merito e di metodo, in particolare con monitoraggio satellitare delle temperature al suolo ex-ante che possa escludere il rischio di PVHI,

     
impegna il Governo:

          a prevedere l'istituzione urgente di un tavolo tecnico interministeriale per l'individuazione delle priorità d'investimento.


G/1138/6/9 (testo 2)

Bizzotto, Dreosto, Cantalamessa

Accolto

Il Senato,

           in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138),

      premesso che:

           l'articolo 10 del decreto-legge n. 63 del 15 maggio 2024, recante «disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.» prevede che, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 157 del 1992, la vigilanza venatoria sia affidata alle guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni agricole rappresentate nel Cnel e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata;

           l'Unione nazionale cacciatori zona alpi (UNCZA) ha recentemente promosso un studio denominato «Progetto Stambecco» che raccoglie tutti gli studi promossi negli ultimi anni nel nostro Paese sulla specie stambecco;

           dalle pagine dello studio emerge come lo stambecco sia una specie ormai ampiamente diffusa sull'arco alpino dove sono stati censiti più di 50.000 capi dei quali ben 15.000 sul versante italiano. Numeri che giustificherebbero l'avvio di una gestione anche venatoria della specie;

           a livello europeo, secondo la «direttiva Habitat», lo stambecco, al pari del camoscio alpino, è una «specie di interesse comunitario il cui prelievo nella natura ed il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione» (Allegato V);

           il decreto del Presidente della Repubblica 357/97 che recepisce la suddetta direttiva, inserisce appunto lo stambecco tra le specie di interesse comunitario il cui sfruttamento potrebbe essere oggetto di misure di gestione, tuttavia la legge n.157 del 1992 non lo prevede fra le specie cacciabili e nemmeno fra quelle particolarmente protette;

           gli Stati membri possono adottare misure di sfruttamento purché sempre compatibili con un suo stato di conservazione soddisfacente, attraverso l'introduzione di piani di gestione;

           da tempo lo stambecco è oggetto di prelievo venatorio da parte di altri Stati dell'arco alpino: peraltro lo stesso è cacciato ormai da alcuni anni nella Regione Trentino-Alto Adige, in Provincia di Bolzano;

           l'ISPRA (allora INFS) ancora nel 2004, e poi anche in seguito, aveva prodotto, su richiesta di UNCZA, un parere circostanziato in cui riteneva assolutamente fattibile l'avvio della gestione venatoria di questo bovide;

           ai sensi dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992 il passaggio dello stambecco fra le specie cacciabili potrebbe essere attuato attraverso l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'ISPRA;

      impegna il Governo:

           a valutare la possibilità, in accordo e armonia con la normativa europea di settore, e tenendo conto dei vincoli di appartenenza dell'Italia alle organizzazioni internazionali di tutela della fauna e degli habitat naturali, in particolare di quelli montani, di inserire lo stambecco fra le specie cacciabili di cui all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, al fine di provvedere ad una sua corretta e utile gestione venatoria, anche attraverso l'introduzione di piani di gestione.


G/1138/6/9

Bizzotto, Dreosto, Cantalamessa

Vedi testo 2

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138),

     premesso che:

          l'articolo 10 del decreto-legge n. 63 del 15 maggio 2024, recante "disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale." prevede che, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 157 del 1992, la vigilanza venatoria sia affidata alle guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni agricole rappresentate nel Cnel e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata;

          l'Unione nazionale cacciatori zona alpi (UNCZA) ha recentemente promosso un studio denominato "Progetto Stambecco" che raccoglie tutti gli studi promossi negli ultimi anni nel nostro Paese sulla specie stambecco;

          dalle pagine dello studio emerge come lo stambecco sia una specie ormai ampiamente diffusa sull'arco alpino dove sono stati censiti più di 50.000 capi dei quali ben 15.000 sul versante italiano. Numeri che giustificherebbero l'avvio di una gestione anche venatoria della specie;

          a livello europeo, secondo la "direttiva Habitat", lo stambecco, al pari del camoscio alpino, è una "specie di interesse comunitario il cui prelievo nella natura ed il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione" (Allegato V);

          il decreto del Presidente della Repubblica 357/97 che recepisce la suddetta direttiva, inserisce appunto lo stambecco tra le specie di interesse comunitario il cui sfruttamento potrebbe essere oggetto di misure di gestione, tuttavia la legge n.157 del 1992 non lo prevede fra le specie cacciabili e nemmeno fra quelle particolarmente protette;

          gli Stati membri possono adottare misure di sfruttamento purché sempre compatibili con un suo stato di conservazione soddisfacente, attraverso l'introduzione di piani di gestione;

          da tempo lo stambecco è oggetto di prelievo venatorio da parte di altri Stati dell'arco alpino: peraltro lo stesso è cacciato ormai da alcuni anni nella Regione Trentino-Alto Adige, in Provincia di Bolzano;

          l'ISPRA (allora INFS) ancora nel 2004, e poi anche in seguito, aveva prodotto, su richiesta di UNCZA, un parere circostanziato in cui riteneva assolutamente fattibile l'avvio della gestione venatoria di questo bovide;

          ai sensi dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992 il passaggio dello stambecco fra le specie cacciabili potrebbe essere attuato attraverso l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'ISPRA;

     impegna il Governo:

          ad attuare provvedimenti affinché lo stambecco venga inserito fra le specie cacciabili di cui all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, al fine di provvedere ad una sua corretta e utile gestione venatoria, anche attraverso l'introduzione di piani di gestione.


G/1138/7/9 (testo 2)

Nocco, Fallucchi

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge 1138 di conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale,

     premesso che:

          è urgente un aggiornamento della regolamentazione amministrativa e fiscale riguardante i Concessionari delle Aziende Faunistiche-Venatorie, le quali non potendo avere finalità di lucro e non potendo adottare in modo diretto assetti organizzativi e statutari idonei per operare non possono scegliere l'assetto giuridico necessario ad acquisire le risorse utili alla gestione aziendale e gli investimenti funzionali alle azioni obbligatorie di miglioramento ambientale previste dai disciplinari di concessioni rilasciati dagli Enti competenti (le Regioni/Province);

     impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

          a) autorizzare le Regioni a istituire aziende faunistico venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, corredando le concessioni con programmi di valore naturalistico e faunistico;

          b) consentire la caccia nelle aziende faunistiche-venatorie nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento ove applicabili;

          c) prevedere che su richiesta dei concessionari interessati le Regioni autorizzino la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di aziende in cui è consentita la caccia;

          d) prevedere che le attività esercitate dall'imprenditore agricolo nelle aziende faunistico-venatorie in cui è consentita anche la caccia sono da considerarsi connesse alla attività di impresa agricola;

          e) prevedere misure sanzionatorie efficaci, proporzionate e dissuasive in grado di evitare le conseguenze che possano derivare dalla intenzionale interruzione abusiva dell'attività venatoria.


G/1138/7/9 [già em. 10.9 (testo 2)]

Nocco, Fallucchi

Vedi testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1138 di conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale,

premesso che:

è urgente un aggiornamento della regolamentazione amministrativa e fiscale riguardante i Concessionari delle Aziende Faunistiche-Venatorie, le quali non potendo avere finalità di lucro e non potendo adottare in modo diretto assetti organizzativi e statutari idonei per operare non possono scegliere l'assetto giuridico necessario ad acquisire le risorse utili alla gestione aziendale e gli investimenti funzionali alle azioni obbligatorie di miglioramento ambientale previste dai disciplinari di concessioni rilasciati dagli Enti competenti (le Regioni/Province);

impegna il Governo a valutare l'opportunità di: 

a) superare, attraverso eventuali deroghe previste dal piano gestionale della concessione, sentito l'ISPRA, il divieto per le aziende faunistico-venatorie di immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare le Regioni a istituire aziende faunistico venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, corredando le concessioni con programmi di valore naturalistico e faunistico;

c) consentire la caccia nelle aziende faunistiche-venatorie nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento ove applicabili;

d) prevedere che le Regioni possono autorizzare le aziende agri-turistico-venatorie alla immissione e all'abbattimento per tutto l'anno di fauna selvatica di allevamento, sulla base di valutazione di incidenza ambientale favorevole;

e) prevedere che su richiesta dei concessionari interessati le Regioni autorizzino la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di aziende in cui è consentita la caccia;

f) prevedere che le attività esercitate dall'imprenditore agricolo nelle aziende faunistico-venatorie in cui è consentita anche la caccia, sono da considerarsi connesse alla attività di impresa agricola;

g) prevedere misure sanzionatorie efficaci, proporzionate e dissuasive in grado di evitare le conseguenze che possano derivare dalla intenzionale interruzione abusiva dell'attività venatoria.


G/1138/8/9 (testo 2)

Pogliese, Silvestroni

Accolto

Il Senato,

           in sede di esame del disegno di legge 1138 di conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale,

      premesso che:

           il provvedimento detta disposizioni in ambito di alimentazione, somministrazione di prodotti alimentari, nonché di rapporti commerciali che regolano la distribuzione dei prodotti alimentari;

           il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, cosiddetto Codice dei contratti pubblici, all'articolo 131, recante disposizioni sui servizi sostitutivi di mensa, ha reso strutturale il tetto, fissato in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale, alle commissioni sui buoni pasto a carico degli esercenti, relativi ai buoni pasto erogati tramite gare CONSIP;

           se da un lato tale disposizione ha fornito maggiori certezze per quanto riguarda gli utilizzatori di buoni pasto erogati tramite gare CONSIP, dall'altro non fornisce un'armonizzazione trasversale per le transazioni di questo tipo, in quanto le commissioni per i buoni pasto al di fuori del perimetro delle gare CONSIP è ben superiore al 5 per cento, rendendo svantaggiosa la diffusione del buono pasto come strumento di welfare aziendale;

           poiché il buono pasto rappresenta un benefit aziendale vantaggioso per azienda e dipendenti, sia in virtù della loro flessibilità sia da un punto di vista economico, in quanto contribuiscono all'abbattimento del cuneo fiscale aumentando il potere d'acquisto dei lavoratori, la loro diffusione è un fenomeno da incentivare, abbattendo ove possibile ogni barriera di mercato che ostacoli tale diffusione,

      impegna il Governo:

           a valutare l'opportunità di applicare, nel primo ambito normativo utile, lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto, che remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti, anche in riferimento ad accordi stipulati tra le imprese che emettono i buoni pasto, cartacei o elettronici e gli esercenti al di fuori del perimetro tracciato dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, afferenti ai servizi sostitutivi di mensa.


G/1138/8/9 (già em. 12.0.3)

Pogliese, Silvestroni

Vedi testo 2

Il Senato,

     in sede di esame del disegno di legge 1138 di conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale,

     premesso che:

          il provvedimento detta disposizioni in ambito di alimentazione, somministrazione di prodotti alimentari, nonché di rapporti commerciali che regolano la distribuzione dei prodotti alimentari;

 il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, cd. Codice dei contratti pubblici, all'articolo 131, recante disposizioni sui servizi sostitutivi di mensa, ha reso strutturale il tetto, fissato in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale, alle commissioni sui buoni pasto a carico degli esercenti, relativi ai buoni pasto erogati tramite gare CONSIP;

 se da un lato tale disposizione ha fornito maggiori certezze per quanto riguarda gli utilizzatori di buoni pasto erogati tramite gare CONSIP, dall'altro non fornisce un'armonizzazione trasversale per le transazioni di questo tipo, in quanto le commissioni per i buoni pasto al di fuori del perimetro delle gare CONSIP è ben superiore al 5 per cento, rendendo svantaggiosa la diffusione del buono pasto come strumento di welfare aziendale;

 poiché il buono pasto rappresenta un benefit aziendale vantaggioso per azienda e dipendenti, sia in virtù della loro flessibilità sia da un punto di vista economico, in quanto contribuiscono all'abbattimento del cuneo fiscale aumentando il potere d'acquisto dei lavoratori, la loro diffusione è un fenomeno da incentivare, abbattendo ove possibile ogni barriera di mercato che ostacoli tale diffusione,

 impegna il Governo:

          ad applicare, nel primo ambito normativo utile, lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto, che remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti, anche in riferimento ad accordi stipulati tra le imprese che emettono i buoni pasto, cartacei o elettronici e gli esercenti al di fuori del perimetro tracciato dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 afferenti ai servizi sostitutivi di mensa.


G/1138/9/9 (già em. 5.0.33)

Bizzotto, Cantalamessa

Ritirato

Il Senato,

     in sede di esame del disegno di legge 1138 di conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale,

     premesso che:

 il Capo I, del decreto-legge in esame, reca interventi volti a tutelare le imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati;

 parte degli interventi sono indirizzati alle imprese del comparto primario che si trovano a fronteggiare una crisi economica importante, derivante dal perdurare del conflitto russo-ucraino che ha generato conseguenze negative, anche in termini di approvvigionamento delle materie prime;

 il comparto ricopre un ruolo fondamentale nella filiera alimentare e svolge importanti funzioni per la collettività; anche grazie al lavoro degli agricoltori che sono i veri custodi del territorio e dell'ambiente;

 in ragione dell'importanza strategica di presidio e tutela ambientale che l'attività agricola svolge sul territorio, con particolare riferimento alle aree di montagna, sarebbero auspicabili interventi per favorire in tale zone nuovi insediamenti agricoli;

 impegna il Governo:

 a valutare l'opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile, iniziative volte a semplificare l'acquisto di fondi rustici di limitate estensioni, ubicati in zone di montagna, prevedendo l'attribuzione al segretario comunale o al segretario della comunità montana della competenza a rogare i contratti e gli atti aventi ad oggetto i terreni agricoli, al fine di favorire in tali zone la presenza di nuovi insediamenti.


G/1138/10/9 (testo 2)

Cantalamessa, Bizzotto, Paroli

Accolto

Il Senato,

     in sede di esame del disegno di legge n. 1138, recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" (A.S. 1138),

     impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare misure di accesso al credito per le imprese del settore agroalimentare anche mediante il sistema dei confidi.


G/1138/10/9 (già em. 1.37)

Cantalamessa, Bizzotto, Paroli

Vedi testo 2

Il Senato,

     in sede di esame del disegno di legge n. 1138, recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" (A.S. 1138),

     impegna il Governo a valutare l'opportunità di dar seguito ai contenuti dell'emendamento 1.37.


G/1138/11/9 (testo 2)

Centinaio, Bizzotto, Cantalamessa

Accolto

Il Senato,

     in sede di esame del disegno di legge n. 1138, recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" (A.S. 1138),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, di incrementare le risorse dirette a garantire il reddito di imposta per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito delle zone ZES.


G/1138/11/9 (già em. 1.92)

Centinaio, Bizzotto, Cantalamessa

Vedi testo 2

Il Senato,

     in sede di esame del disegno di legge n. 1138, recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" (A.S. 1138),

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dar seguito ai contenuti dell'emendamento 1.92.


G/1138/12/9 (testo 2)

Centinaio, Bizzotto, Cantalamessa

Accolto

Il Senato,

     in sede di esame del disegno di legge n. 1138, recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" (A.S. 1138),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, di prevedere misure finalizzate a sostenere gli imprenditori agricoli mediante forme di esonero contributivo.


G/1138/12/9 (già em. 2.39)

Centinaio, Bizzotto, Cantalamessa

Vedi testo 2

Il Senato,

     in sede di esame del disegno di legge n. 1138, recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" (A.S. 1138),

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dar seguito ai contenuti dell'emendamento 2.39.


G/1138/13/9 (testo 2)

Tosato, Bizzotto, Cantalamessa

Accolto

Il Senato,

     in sede di esame del disegno di legge n. 1138, recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" (A.S. 1138),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel primo veicolo normativo utile, di definire in maniera maggiormente puntuale le aree in cui è possibile inserire nel fascicolo aziendale particelle prive di titolo di conduzione.


G/1138/13/9 (già em. 3.35)

Tosato, Bizzotto, Cantalamessa

Vedi testo 2

Il Senato,

     in sede di esame del disegno di legge n. 1138, recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" (A.S. 1138),

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dar seguito ai contenuti dell'emendamento 3.35.


G/1138/14/9 (testo 2)

Rosso

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1138, recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" (A.S. 1138),

          premesso che:

          l'articolo 5 del decreto-legge reca misure finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo per impianti fotovoltaici con moduli a terra;

          impegna il Governo:

          a valutare se, alla luce degli emendamenti approvati, si rendano necessari chiarimenti relativi all'applicazione delle disposizioni citate in premessa.


G/1138/14/9 (già em. 5.9)

Rosso

Vedi testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1138, recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" (A.S. 1138),

         premesso che:

          l'articolo 5 del decreto-legge reca finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo per impianti fotovoltaici con moduli a terra;

          sarebbe opportuno un chiarimento circa la portata applicativa del citato articolo, rispetto alle cui disposizioni era incerto se la nozione di "fotovoltaico" ricomprendesse anche il cd. "agrivoltaico";

          il riferimento, al comma 1, all'articolo 6-bis, lettera b), del d. lgs 3 marzo 2011 n. 28 sembra sottintendere l'applicabilità del decreto anche a quest'ultimo tipo di impianto, in contrapposizione agli "impianti fotovoltaici con moduli su edifici" disciplinati alla successiva lettera c);

          considerate le diverse letture date a questa disposizione, un riferimento esplicito pare necessario;

          sarebbe opportuna una modifica della lettera b) considerato che molte aziende hanno presentato istanza per la realizzazione di impianti ai sensi del più datato, e più liberale, art. 12 del d.lgs. 387/2003 inviando, in pendenza dell'adozione del decreto, istanze incomplete ma tali da poter ricadere ancora sotto la precedente disciplina;

          se, da un lato, è importante salvaguardare le aspettative di chi, alla data di entrata in vigore del decreto, avesse già ottenuto il necessario provvedimento autorizzativo, dall'altro si ritiene che le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del decreto, proprio in quanto finalizzate alla circonvenzione del regime più restrittivo da esso introdotto, non siano da considerarsi meritevoli di tutela,

         impegna il Governo:

          ad adottare misure volte a fornire chiarimenti relativi all'applicazione delle disposizioni citate in premessa.


G/1138/15/9 (testo 2)

Bizzotto, Cantalamessa

Accolto

Il Senato,       

            in sede di esame del disegno di legge n. 1138, di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale;

             premesso che:

            il Capo I, del decreto-legge in esame, reca interventi volti a tutelare le imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati;

            nel testo del decreto-legge in esame sono previste, in particolare, misure di sostegno di specifici comparti agroalimentari;

            nell'ambito di tali interventi, e a completamento dell'azione intrapresa dal Governo a favore di sistemi di tracciabilità degli alimenti, sarebbe auspicabile un intervento per una corretta informazione ai consumatori circa l'origine e la tracciabilità della filiera delle carni bovine di razza autoctona,

            impegna il Governo

           a valutare la possibilità di adottare specifici atti normativi volti ad introdurre sistemi di tracciabilità della filiera delle carni bovine di razza autoctona, fornendo al consumatore informazioni chiare e trasparenti circa l'origine delle suddette carni, che sono rese disponibili in tutti i supporti informativi adottati dal canale della ristorazione.


G/1138/15/9 (già em. 5.0.31)

Bizzotto, Cantalamessa

Vedi testo 2

Il Senato,       

            in sede di esame del disegno di legge n. 1138, di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale;

            premesso che:

            il Capo I, del decreto-legge in esame, reca interventi volti a tutelare le imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati;

            nel testo del decreto legge in esame sono previste, in particolare, misure di sostegno di specifici comparti agroalimentari;

            nell'ambito di tali interventi, e a completamento dell'azione intrapresa dal Governo a favore di sistemi di tracciabilità degli alimenti, sarebbe auspicabile un intervento per una corretta informazione ai consumatori circa l'origine e la tracciabilità della filiera delle carni bovine di razza autoctona,

            impegna il Governo

            ad adottare specifici atti normativi volti ad introdurre sistemi di tracciabilità della filiera delle carni bovine di razza autoctona, fornendo al consumatore informazioni chiare e trasparenti circa l'origine delle suddette carni, che sono poi rese disponibili in tutti i supporti informativi adottati dal canale della ristorazione.


G/1138/16/9 (già em. 11.3)

Garavaglia, Romeo, Cantalamessa, Bizzotto

Ritirato

Il Senato,

     in sede di esame del disegno di legge n. 1138, di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale;

     premesso che:

          l'articolo 11 modifica l'articolo 1 del decreto legge 14 aprile 2023, n. 39, in particolare sostituisce il comma 5 prevedendo che le risorse derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (invasi e risparmio acqua per usi agricoli) e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 complessivamente pari a 102,030 milioni di euro, siano destinate al finanziamento degli interventi di urgente realizzazione degli allegati A-bis e A-ter, parte integrante del presente decreto,

          con la finalità di rendere pienamente operativi i suddetti interventi,

     impegna il Governo:

          a riconsiderare fra le risorse di cui si prevede la ricognizione e rimodulazione anche quelle rinvenienti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.


1.1

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di contenere le congiunture avverse, derivanti dal conflitto russo- ucraino» inserire le seguenti: «e dall'incremento dei prezzi dei carburanti».


1.2

Franceschelli, Martella, Giacobbe

In parte assorbito e in parte precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «settore cerealicolo» inserire le seguenti: «e al settore vitivinicolo»;

          b) dopo le parole: «granchio blu (Callinectes sapidusinserire le seguenti: «ed agli attacchi di peronospora della vite (Plasmapora viticola),».


1.3

Centinaio, Bizzotto, Cantalamessa

In parte assorbito e in parte precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a. dopo le parole: «settore cerealicolo» inserire le seguenti: «e al settore vitivinicolo»;

          b. dopo le parole: «granchio blu (Callinectes sapidusinserire le seguenti: «ed agli attacchi di peronospora della vite (Plasmapora viticola),».


1.4

Fregolent, Musolino

In parte assorbito e in parte precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole:  «settore cerealicolo» inserire le seguenti:  «, al settore vitivinicolo»;

          b) dopo le parole: «granchio blu (Callinectes sapidus)» inserire le seguenti:  «ed agli attacchi di peronospora della vite (Plasmapora viticola),».


1.5 (testo 2)

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Approvato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole: «nonché di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo» inserire le seguenti: «, al settore vitivinicolo, al settore florovivaistico»;

        b) al comma 1, sopprimere le parole da: «, anche contenendo gli effetti» fino a: «granchio blu (Callinectes sapidus),»;

        c) al comma 2, dopo le parole: «almeno al 20 per cento» inserire le seguenti: «o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione pari almeno al 20 per cento delle quantità conferite o della produzione primaria,».


1.5

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Vedi testo 2

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole «settore cerealicolo» inserire le seguenti: «, al settore florovivaistico»;

          b) al comma 3:

          1) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) le parole "e agroalimentare" sono sostituite dalle seguenti: ", agroalimentare, della pesca, dell'acquacoltura e del florovivaismo";»

          2) alla lettera b) sostituire le parole «agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con le seguenti: «agricole, della pesca, dell'acquacoltura e del florovivaismo»;

     Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola «agricole,» inserire la seguente: «florovivaistiche,».


1.6

Rosa, Fallucchi

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al comma 4, dell'articolo 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: "otto componenti" sono sostituite dalle seguenti: "dieci componenti";

          b) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis) due, su designazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria.".»


1.7

Fregolent, Musolino

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno precedente, » con le seguenti: «Le imprese agricole, singole e associate, anche in forma cooperativa, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023 o in un periodo consecutivo di dodici mesi che decorre dal primo giorno di uno dei mesi del 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari e/o una riduzione delle quantità prodotte e/o abbiano registrato un incremento dei costi delle materie prime e di quelli energetici, pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno o ai dodici mesi precedenti.».


1.8

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno precedente, » con le seguenti: «Le imprese agricole, singole e associate, anche in forma cooperativa, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023 o in un periodo consecutivo di dodici mesi che decorre dal primo giorno di uno dei mesi del 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari e/o una riduzione delle quantità prodotte e/o abbiano registrato un incremento dei costi delle materie prime e di quelli energetici, pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno o ai dodici mesi precedenti.».


1.9

Bizzotto, Cantalamessa

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole «Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con le seguenti: «Per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura»;

          b) sostituire le parole «possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento» con le seguenti: «è sospeso, per dodici mesi il pagamento».


1.10

Paroli

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

          a)         sostituire le parole «Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con le seguenti: «Per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura»

          b)         sostituire le parole «possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento» con le seguenti: «è sospeso, per dodici mesi il pagamento»


1.11

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con le seguenti: «Per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» e le parole: «possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento» con le seguenti: «è sospeso, per dodici mesi il pagamento».


1.12

Fregolent, Musolino

Respinto

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: «Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con le seguenti: «Per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura»

          b) sostituire le parole: «possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento» con le seguenti: «è sospeso, per dodici mesi il pagamento»


1.13

Fallucchi

Ritirato

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «Le imprese agricole», aggiungere le seguenti: «ivi comprese le cooperative agricole di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228»;

          b) sostituire le parole: «che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume di affari, pari ad almeno il 20 per cento, rispetto all'anno precedente» con le seguenti: «che, nell'anno solare 2023, hanno subito una riduzione del volume di affari, in termini di fatturato, pari almeno il 10 per cento, rispetto all'anno precedente.».


1.14

Paroli

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «Le imprese agricole» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le cooperative agricole di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume di affari, pari ad almeno il 20 per cento, rispetto all'anno precedente» con le seguenti: «che, nell'anno solare 2023, hanno subito una riduzione del volume di affari, in termini di fatturato, pari almeno il 10 per cento, rispetto all'anno precedente».


1.15

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole «Le imprese agricole» inserire le seguenti: «singole e associate, anche in forma cooperativa,».


1.16

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: "dell'acquacoltura," inserire le seguenti: "nonché le cooperative agricole di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,".


1.17

Paroli

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2023» inserire le seguenti: «e nell'anno 2024» e sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».


1.18

Fallucchi

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «nell'anno 2023» inserire le seguenti: «e nell'anno 2024» e sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».


1.19

Cantalamessa, Bizzotto

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2023» aggiungere le seguenti: «e nell'anno 2024» e sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».


1.20

Nave, Naturale, Sabrina Licheri

Respinto

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «nell'anno 2023» inserire le seguenti: «e nell'anno 2024»;

          b) sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».


1.21

Fregolent, Musolino

Respinto

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «nell'anno 2023» inserire le seguenti: «e nell'anno 2024»

          b) sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».


1.22

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole «del volume d'affari» inserire le seguenti: «ovvero della produzione lorda vendibile».


1.23

Nave, Naturale, Sabrina Licheri

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, sostituire le parole «pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno precedente» con le seguenti: «pari almeno al 10 per cento, ovvero pari almeno al 20 per cento della media dei tre anni precedenti»;

          b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui le imprese agricole, della pesca e dell'acquacultura abbiano la propria sede operativa in una delle aree interessate da una dichiarazione di stato di crisi ovvero di emergenza per epizoozie o calamità naturali negli ultimi 5 anni a partire dalla data entrata in vigore del presente decreto, la soglia per beneficiare delle misure di cui al primo periodo deve intendersi pari ad almeno al 5 per cento del calo di fatturato rispetto all'anno precedente ovvero al 10 per cento rispetto ai cinque anni precedenti.».


1.24

Rapani

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «pari almeno al 20 per cento» con le seguenti: «pari almeno al 15 per cento».


1.25

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «pari almeno al 20 per cento» con le seguenti: «pari almeno al 10 per cento».


1.26

Fregolent, Musolino

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «pari almeno al 20 per cento» aggiungere le seguenti: «ovvero che abbiano registrato un incremento dei costi delle materie prime».


1.27

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «pari almeno al 20 per cento» inserire le seguenti: «ovvero che abbiano registrato un incremento dei costi delle materie prime».


1.28/1

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Giacobbe

Vedi 1.200 (testo 2)/1

All'emendamento 1.28, sostituire le parole: «o che hanno subito una riduzione della produzione pari almeno al 30 per cento», con le seguenti: «o che hanno subito una riduzione della produzione pari almeno al 40 per cento.».


1.28

I Relatori

Ritirato

Al comma 2 dopo le parole: «pari almeno al 20 per cento,» inserire le seguenti: «o che hanno subito una riduzione della produzione pari almeno al 30 per cento».


1.29

Paroli, Rosso

Assorbito

Al comma 2, dopo le parole: «al 20 per cento» aggiungere le seguenti: «, o della produzione lorda vendibile pari almeno al 30 per cento».


1.30

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Assorbito

Al comma 2, dopo le parole: «al 20 per cento» aggiungere le seguenti: «, o della produzione lorda vendibile pari almeno al 30 per cento».


1.31

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «della parte capitale».


1.32

Fazzone, Paroli

Ritirato

Al comma 2, le parole: «della rata dei mutui, e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie,» sono sostituite con le seguenti: «della rata dei mutui, di altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, ivi comprese tutte le altre scadenze (fidi di cassa continuativi o transitori, fidi autoliquidanti)».


1.33

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nel caso in cui il mutuo oggetto della sospensione sia nella fase iniziale del periodo di ammortamento e la quota interessi risulti prevalente nell'importo della rata medesima, la sospensione per la durata di 12 mesi del pagamento della rata del mutuo si applica sia alla quota capitale sia alla quota interessi.» e al secondo periodo, dopo le parole: «delle misure di cui al primo» inserire le seguenti: «e al secondo».


1.34

Pogliese

Improponibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo;

b) dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Le imprese delle filiere produttive del tessile, abbigliamento, pelle, cuoio e calzature (codici ATECO 13, 14 e 15, anche se secondari) che, nel primo trimestre 2024, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, rispetto al medesimo trimestre dell'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per tre mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali, in scadenza nei mesi di aprile maggio e giugno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. La sospensione si rinnova di ulteriori tre mesi qualora per ogni trimestre successivo del 2024, si registri la medesima riduzione del 20 per cento del volume di affari rispetto al corrispondente trimestre dell'anno precedente. Possono beneficiare della misura, le imprese le cui esposizioni debitorie non sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti.».


1.35

Paroli

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

          «2-bis. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al terzo periodo, dopo le parole "nonché per le operazioni finanziarie riferite a" sono aggiunte le seguenti: "imprese agricole,".

          2-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 2-bis è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.».


1.36

Pogliese, Fallucchi, Nocco

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al terzo periodo, dopo le parole: "nonché per le operazioni finanziarie riferite a" sono aggiunte le seguenti: "imprese agricole,". L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.»


1.37

Cantalamessa, Bizzotto, Paroli

Ritirato. Vedi G/1138/10/9

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito alle imprese del settore agroalimentare, anche attraverso il sistema dei confidi, all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 11-quater è sostituito dal seguente: "11-quater. Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024.".».


1.38

Fregolent, Musolino

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito alle imprese del settore agroalimentare, anche attraverso il sistema dei confidi, all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il comma 11-quater è sostituito dal seguente: "11-quater. Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024".»


1.39

Maffoni

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito alle imprese del settore agroalimentare, anche attraverso il sistema dei confidi, all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e successive modificazioni, il comma 11-quater è sostituito dal seguente: "11-quater. Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024.».


1.40 (testo 2)

Balboni, Pogliese

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, al comma 2, dopo le parole: "e della pesca", sono inserite le seguenti: "nonché alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, disciplinate dalla legge 20 novembre 2017, n. 168.".».


1.40

Balboni, Pogliese

Vedi testo 2

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma: «2-bis.  All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, dopo il comma 4-bis inserire il seguente comma: "4-ter. Il presente articolo si applica ai domini collettivi, alle aziende ed imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, oggi disciplinate dalla legge 20 novembre 2017, n. 168.".».


1.41

Fregolent, Musolino

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

          «b) dopo le parole: "degli approvvigionamenti alimentari," sono inserite le seguenti: "nonché attraverso interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", relative agli aiuti di importo limitato."»;

     b)  al comma 4, dopo le parole: «anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)», sono inserite le seguenti: «I decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono altresì modificati al fine di sostituire i riferimenti ai regimi di aiuti "de minimis" con quelli al "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", relative agli aiuti di importo limitato.».


1.42

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

          a) al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) dopo le parole: "degli approvvigionamenti alimentari," sono inserite le seguenti: "nonché attraverso interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», relative agli aiuti di importo limitato"»;

          b) al comma 4, dopo le parole: «anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)», inserire le seguenti: «I decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono altresì modificati al fine di sostituire i riferimenti ai regimi di aiuti "de minimis" con quelli al "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", relative agli aiuti di importo limitato.».


1.43 (testo 2)

Nocco, Fallucchi, Fregolent, Biancofiore, Cantalamessa, Bizzotto, Amidei, Ancorotti, Pogliese, Maffoni

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3 lettera b), dopo le parole: «regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013» aggiungere le seguenti: «, dal regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023»;

          b) sopprimere le seguenti parole: «nel settore agricolo e in quello della pesca e dell'acquacoltura»;

          c) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

          «4-bis. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo - oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e di rilancio della produttività e della competitività, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per ciascuno dei settori indicati, per contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio - lungo termine contratti dalle relative Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi degli articoli 152 e 156 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e dai relativi Consorzi di organizzazioni di produttori. I contributi di cui al presente comma sono concessi tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA.

          4-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 4-bis.

          4-quater.   Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, complessivamente pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

          a) quanto all'importo di 5 milioni di euro per il settore olivicolo-oleario, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 che restano acquisite all'erario;

          b) quanto all'importo di 5 milioni di euro per il settore agrumicolo, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51,convertito con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 che restano acquisite all'erario;

          c) quanto all'importo di 5 milioni di euro per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario».


1.43

Nocco, Fallucchi

Vedi testo 2

Apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «attive al 31 dicembre 2021»;

          b) al comma 3 lettera b), dopo le parole: «regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013» aggiungere le seguenti: «, dal regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023»;

          c) sopprimere le seguenti parole: «nel settore agricolo e in quello della pesca e dell'acquacoltura»;

          d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2024, per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riservata alle Organizzazioni di produttori olivicoli riconosciute ai sensi degli artt. 152 e 156 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ai Consorzi di organizzazioni di produttori olivicoli finalizzate alla valorizzazione ed alla commercializzazione.»;

          e) al comma 4, dopo le parole: «modifiche previste dal comma 3» aggiungere le seguenti: «e dal comma 3-bis»;

          f) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, si provvede ricorrendo ai residui di stanziamento a valere sugli appositi capitoli dello stato previsionale per l'anno 2024 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste destinati agli interventi di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.».


1.44

Fazzone, Paroli

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

          «3-bis. All'articolo 1, comma 426, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto infine il seguente periodo: "Al fine di ristorare le aziende della filiera del grano duro, delle leguminose (favino, cece, lenticchia e pisello), delle foraggere, delle ciliegie, degli ulivi e delle carni equine (linea fattrice-puledro) e ovicaprine (linea capra-capretto, pecora-agnello).»


1.45

Paroli

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

          «3-bis. All'articolo 4, comma 9-quater, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 le parole "e dei prodotti lattiero-caseari" sono sostituite dalle seguenti: ", dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura"».


1.46

Pirovano, Giorgis

Approvato

Al comma 4, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».


1.47

Aurora Floridia, Giacobbe

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «stipulazione di una polizza assicurativa contro i», con le seguenti: «certificazione dei».


1.48

Potenti, Cantalamessa, Bizzotto

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «calamità naturali o eventi eccezionali o» con le seguenti: «episodi meteorologici estremi, eventi atmosferici o climatici eccezionali nonché,».


1.49

Pogliese

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «assimilabili a calamità naturali» inserire le seguenti: «quali la cenere vulcanica».


1.50

Potenti, Cantalamessa, Bizzotto

Ritirato

Al comma 4 dopo la parola: «protetti» aggiungere le seguenti: «o selvatici».


1.51

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni».


1.52/1

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

All'emendamento 1.52, lettera a), sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «5 milioni».

     Conseguentemente, alla lettera b) sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «5 milioni».


1.52 (testo 2)

I Relatori

Approvato

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

          a) al secondo periodo, dopo le parole: «è incrementata di» inserire le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2024 e»;

          b) al terzo periodo, sostituire le parole: «pari a 10 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro»;

          c) al terzo periodo, sostituire le parole: «delle proiezioni» con le seguenti: «dello stanziamento».


1.52

I Relatori

Vedi testo 2

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

          a) al secondo periodo, dopo le parole: «è incrementata di» inserire le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2024 e»;

          b) al terzo periodo, dopo le parole: «pari a» inserire le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

          c) al terzo periodo, sostituire le parole: «delle proiezioni» con le seguenti: «dello stanziamento».


1.53

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: «Con decreto» con le seguenti: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti»;

          b) sostituire le parole: «possono essere destinate» con le seguenti: «sono destinate, per l'anno 2024,»;

          c) dopo la parola: «nonché» aggiungere le seguenti: «nel limite complessivo di 32 milioni per l'anno 2024»;

          d) dopo il comma 7, aggiungere le seguenti: «quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


1.54

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «Con decreto» con le seguenti: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti» e le parole: «possono essere destinate» con le seguenti: «sono destinate, per l'anno 2024,».


1.55

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «30 dicembre 2020, n. 178,» inserire le seguenti: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».


1.56

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 5, dopo la parola: «nonché» aggiungere le seguenti: «nel limite complessivo di 32 milioni per l'anno 2024».

     Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere le seguenti: «quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


1.57

Turco, Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole «ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura» con le seguenti: «ad imprese, cooperative e consorzi della pesca, dell'acquacoltura e della mitilicoltura».


1.58

Paroli

Ritirato

Al comma 5 dopo le parole: «imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura» aggiungere le seguenti: «, nella misura di almeno 12 milioni di euro,».


1.59

Fregolent, Musolino

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura» aggiungere le seguenti: «, nella misura di almeno 12 milioni di euro,».


1.60

Turco, Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota del limite complessivo di cui al precedente periodo, pari a 2 milioni di euro, è destinata al sostegno delle imprese, delle cooperative e dei consorzi di mitilicoltura.».


1.61/1

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

All'emendamento 1.61, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «4 milioni» con le seguenti: «7 milioni».


1.61/2

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Giacobbe

Respinto

All'emendamento 1.61, lettera 5-ter, sostituire le parole: «delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» con le seguenti: «corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».


1.61

I Relatori

Approvato

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

          «5-bis. Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativi al settore agricolo, sono concessi contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione anche al fine di consentire interventi per la tutela della biodiversità zootecnica, nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al precedente periodo, nonché il limite del contributo per singolo intervento.

          5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».


1.62

Naturale, Nave, Sabrina Licheri, Lorefice

Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

          «5-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


1.63

Cantalamessa, Bizzotto

Ritirato

Dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis. - Al fine di fronteggiare i danni conseguenti alla diffusione e proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus), ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che operano nei territori per i quali è stata adottata, alla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione della citata specie, gli aiuti di cui al medesimo articolo 5, commi 2 e 3, sono concessi, limitatamente all'anno 2024, qualora la produzione registrata nei primi sei mesi dell'anno 2024 sia inferiore di almeno il 30 per cento di quella registrata nello stesso periodo dei tre anni precedenti il verificarsi della calamità, ovvero di una media triennale basata sugli stessi periodo dei cinque anni precedenti il verificarsi della calamità, con esclusione del valore più basso e di quello più elevato. Restano validi i criteri di determinazione dell'aiuto di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e agli Orientamenti e Regolamenti unionali in materia di aiuti di Stato. Ai fini e per gli effetti di cui al presente comma, il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi è rinviato al 15 settembre 2024.».


1.64

Paroli, Rosso

Ritirato

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

          «5-bis. Al fine di fronteggiare i danni conseguenti alla diffusione e proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus), ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che operano nei territori per i quali è stata adottata, alla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione della citata specie, gli aiuti di cui al medesimo articolo 5, commi 2 e 3, sono concessi, limitatamente all'anno 2024, qualora la produzione registrata nei primi sei mesi dell'anno 2024 sia inferiore di almeno il 30 per cento di quella registrata nello stesso periodo dei tre anni precedenti il verificarsi della calamità, ovvero di una media triennale basata sugli stessi periodo dei cinque anni precedenti il verificarsi della calamità, con esclusione del valore più basso e di quello più elevato. Restano validi i criteri di determinazione dell'aiuto di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e agli Orientamenti e Regolamenti unionali in materia di aiuti di Stato. Ai fini e per gli effetti di cui al presente comma, il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi è rinviato al 15 settembre 2024.».


1.65

Fallucchi

Ritirato

Dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis. - Al fine di fronteggiare i danni conseguenti alla diffusione e proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus), ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che operano nei territori per i quali è stata adottata, alla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione della citata specie, gli aiuti di cui al medesimo articolo 5, commi 2 e 3, sono concessi, limitatamente all'anno 2024, qualora la produzione registrata nei primi sei mesi dell'anno 2024 sia inferiore di almeno il 30 per cento di quella registrata nello stesso periodo dei tre anni precedenti il verificarsi della calamità, ovvero di una media triennale basata sugli stessi periodo dei cinque anni precedenti il verificarsi della calamità, con esclusione del valore più basso e di quello più elevato. Restano validi i criteri di determinazione dell'aiuto di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e agli Orientamenti e Regolamenti unionali in materia di aiuti di Stato. Ai fini e per gli effetti di cui al presente comma, il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi è rinviato al 15 settembre 2024.».


1.66

Fazzone, Paroli

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

          «5-bis. All'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: "e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali," sono soppresse.».


1.67

Bizzotto, Cantalamessa

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura possono essere destinate nel limite complessivo di 5 milioni di euro ai produttori di soia.».


1.68

Fregolent, Musolino

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          «5-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura possono essere destinate nel limite complessivo di 5 milioni di euro ai produttori di soia.».


1.69

Paroli, Rosso

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

          «5-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura possono essere destinate nel limite complessivo di 5 milioni di euro ai produttori di soia.».


1.70

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          «5-bis. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "per l'anno 2023" sono aggiunte le seguenti: "e di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024". Ai maggiori oneri di cui al presente comma pari a 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


1.71

Potenti, Cantalamessa, Bizzotto

Improponibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

          "1-bis. La previsione di cui al comma 1 non si applica al caso di interventi relativi a serre agricole fisse e temporanee necessarie allo svolgimento dell'attività agricola e delle attività connesse, per i quali si fa riferimento esclusivamente alla conformità della disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.».


1.72

Cantalamessa, Bizzotto

Improponibile

Dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "30 dicembre 2020" sono inserite le seguenti: "e per le concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate all'acquacoltura e alla mitilicoltura fino al 31 dicembre 2033".».


1.73

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole «per l'anno 2024» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

          b) sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Agli oneri di cui al comma 7, lettera b), pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


1.74

Bizzotto, Cantalamessa

Ritirato

Al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, dopo le parole «per l'anno 2024, alle» inserire le seguenti: «PMI e alle grandi».


1.75

Zedda, Fallucchi

Ritirato

Al comma 7, lettera b), capoverso Art.16-bis, dopo le parole: «per l'anno 2024, alle» inserire le seguenti: «PMI e alle grandi».


1.76

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole «prodotti agricoli» inserire le seguenti: «e florovivaistici»;

          b) alla rubrica, dopo le parole «prodotti agricoli» inserire la seguente: «, florovivaistici,».


1.77

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 1, sostituire le parole «40 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;

          b) al comma 9, sostituire le parole «40 milioni» con le seguenti: «100 milioni».


1.78

Fallucchi

Ritirato

Al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis., al comma 2, primo periodo, dopo la parola «effettuati» inserire le seguenti: «dal 1° gennaio 2023».


1.79

Paroli

Ritirato

Al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 2, sostituire le parole: «fino al 15 novembre 2024» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2023 fino al 15 novembre 2024».


1.80

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 2, sostituire le parole: «15 novembre 2024» con le seguenti: «10 dicembre 2024».


1.81

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo quelli riguardanti il solo acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature effettuati dai coltivatori diretti per importi complessivi non inferiori a 15.000 euro.».

     Conseguentemente al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

          b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, per un ammontare pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


1.82

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo quelli riguardanti il solo acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature effettuati dai piccoli imprenditori della pesca per importi complessivi non inferiori a 10.000 euro.».

     Conseguentemente al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

          b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, per un ammontare pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


1.83

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 3, dopo le parole: «e delle finanze,» inserire le seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,».


1.84

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

          «7-bis. Al fine di garantire l'erogazione dell'aiuto sui premi assicurativi nella percentuale massima prevista dal Piano di gestione del rischio in Agricoltura per l'anno 2024, per l'anno 2024 è stanziata la somma di ulteriori 100 milioni di euro nel Fondo di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.

          7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

     a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

     b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

     c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.».


1.85

Paroli, Rosso

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

          «7-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, dopo le parole: "articolo 2" sono inserite le seguenti: ", comma 5,".

          7-ter. All'articolo 5, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "articolo 2" sono inserite le seguenti: ", comma 5,".».


1.86

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

          «7-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "la successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete".».


1.87

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

          «7-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale".».


1.88

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto- legge 30 dicembre 2023 n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024 n. 18, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".».


1.89

Pirovano, Giorgis, Bizzotto

Approvato

Al comma 8, dopo le parole: «e della pesca» sono inserite le seguenti: «e dell'acquacoltura».


1.90

Durnwalder, Patton

Decaduto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

          «9-bis. Agli allevamenti che producono latte bovino, ubicati nelle zone di montagna, è concesso, per l'anno 2024, un aiuto straordinario nei limiti di spesa di 30 milioni di euro.

          9-ter. Al maggior onere derivante dal comma 9-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

          9-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 19-bis.».


1.91

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

          «9-bis. All'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite con le seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2024".

          9-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 9-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

              a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

              b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


1.92

Centinaio, Bizzotto, Cantalamessa

Ritirato. Vedi G/1138/11/9

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

          «9-bis. All'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2024".

          9-ter. Agli oneri previsti dal comma 9-bis, quantificati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».


1.93

Durnwalder, Patton

Decaduto

 Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

          «9-bis. All'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2024".».

     Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, valutato in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


1.94

Fregolent, Musolino

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

          «9-bis. All'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2024".».


1.95

Damiani, Paroli

Ritirato

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

          «9-bis. Per la promozione di attività di ricerca e studio delle problematiche del lavoro nel settore dell'agricoltura, è incrementato di 200.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 500.000 euro per il 2026 lo stanziamento di cui alla tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro missione: 1 «Politiche per il lavoro» - Programma: 1.5 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione, in favore dell'Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura - ENBLIA -.

          9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a euro 1200.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 500.000 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


1.96

I Relatori

Assorbito

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

          «9-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: "di produzioni vegetali" sono inserite le seguenti: "con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonché di produzioni vegetali";

          b) le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».


1.97 (testo 2)

I Relatori

Approvato

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

          «9-bis. Al fine di garantire ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, l'accesso a tutte le funzionalità del sistema "Carta dell'uso dei suoli" i termini di cui al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 6 dell'articolo 6 del medesimo decreto sono stabiliti, limitatamente all'anno 2024, al 31 agosto. Sono fatte salve, ad ogni effetto di legge, le richieste e le dichiarazioni pervenute dopo il 30 giugno 2024 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».


1.97

I Relatori

Vedi testo 2

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

          «9-bis. Al fine di garantire ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, l'accesso a tutte le funzionalità della Carta dell'uso dei suoli, i termini di cui al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 6 dell'articolo 6 del medesimo regolamento sono stabiliti, limitatamente all'anno 2024, al 31 agosto. Sono fatte salve, ad ogni effetto di legge, le richieste e le dichiarazioni pervenute dopo il 30 giugno 2024».


1.98

Fallucchi

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. Il contributo di cui all'articolo 23, comma 4, del Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e successive modificazioni, non è dovuto dalle imprese agricole che esercitano le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e conservazione ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile. Agli oneri di cui alla presente disposizione valutati in un milione e trecentomila euro a decorrere dal 2024 si provvede  mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.».


1.99

Paroli, Rosso

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

          «9-bis. Il contributo di cui all'articolo 23, comma 4, del Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e successive modificazioni, non è dovuto dalle imprese agricole che esercitano le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e conservazione ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del Codice civile. Agli oneri di cui alla presente disposizione valutati in un milione e trecentomila euro a decorrere dal 2024 si provvede  mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.».


1.100

Pogliese

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. L'articolo 21, comma 6, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024 di cui al decreto ministeriale del 22 marzo 2024 è sostituito con il seguente: "La verifica dell'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i e la determinazione della relativa quantificazione è svolta tramite periti incaricati dal Fondo Mutualistico Nazionale Agri-CAT, istituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni che procederanno alla determinazione dei danni di natura qualitativa e quantitativa delle produzioni danneggiate dalle calamità gelo/brina/siccità/alluvione. In alternativa le aziende colpite potranno avvalersi di perizie asseverate redatte da professionisti abilitati iscritti all'albo.».


1.101

Nocco, Pogliese

Ritirato

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

          «9-bis. Al fine di sostenere la filiera equina, alla parte II-bis della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-septies), aggiungere i seguenti:

          "1-octies) cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita;

          1-nonies) prestazioni di servizi inerenti alla gestione di cavalli".».

     Conseguentemente al minor gettito derivante dalla presente disposizione, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


1.102

Fregolent, Musolino

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

          «9-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete.».


1.103

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

          «9-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete".».


1.104

Durnwalder, Patton

Improponibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

          «9-bis. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., le imprese forestali e i proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione non sono tenuti ad iscriversi al registro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021 a condizione che sia garantita la loro tracciabilità.».


1.105

Durnwalder, Patton

Decaduto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

          «9-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete".».


1.106

Lotito, Paroli

Ritirato

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

          «9-bis.  Al fine di contenere gli effetti del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, il credito d'imposta previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, in favore delle imprese esercenti l'attività della pesca è prorogato per il secondo semestre 2024, con le modalità ivi previste. I termini per la comunicazione sull'importo del credito maturato e per la utilizzabilità dello stesso sono fissati rispettivamente al 31 marzo e al 30 giugno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


1.107

Paroli

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

          «9-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024".»

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 9 milioni di euro per il 2024, 27,9 milioni per il 2025 e 15,7 milioni per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


1.108

Occhiuto, Paroli, Rosso

Ritirato

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

          «9-bis. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 4 milioni di euro per il 2026";

          b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

          "4-bis. È concesso, a valere sulle risorse di cui al comma 1, un contributo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 4 milioni per il 2026, per il sostegno della coltivazione della DOP "Bergamotto di Calabria olio essenziale" nelle aree colpite da perdite di produzione superiori al 70 per cento. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 4 milioni per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».


1.109

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

          «9-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,".».


1.110

Centinaio, Bizzotto, Cantalamessa

Ritirato

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

          «9-bis. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"».


1.111

Fregolent, Musolino

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

          «9-bis. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ",compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"».


1.112

Fallucchi

Approvato

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

          «9-bis. L'articolo 11-bis del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 è abrogato.».


1.113

Nocco, Fallucchi

Ritirato

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

          «9-bis. L'articolo 44 della legge 21 novembre 2000, n. 342 è abrogato.»


1.200 (testo 3)

I Relatori

Approvato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole: «nonché di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo» inserire le seguenti: «, al settore vitivinicolo, al settore florovivaistico»;

        b) al comma 1, sopprimere le parole da: «, anche contenendo gli effetti» fino a: «granchio blu (Callinectes sapidus),»;

        c) al comma 2, dopo le parole: «almeno al 20 per cento» inserire le seguenti: «o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione pari almeno al 20 per cento delle quantità conferite o della produzione primaria,».


1.200 (testo 2)/1 (già 1.28/1)

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Giacobbe

Respinto

All'emendamento 1.200 (testo 2), lettera c), sostituire le parole: «o che hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento», con le seguenti: «o che hanno subito una riduzione della produzione pari almeno al 40 per cento.».


1.200 (testo 2)

I Relatori

Vedi testo 3

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «nonché di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo» inserire le seguenti: «, al settore vitivinicolo, al settore florovivaistico»;

          b) al comma 1, sopprimere le parole da: «, anche contenendo gli effetti» fino a: «granchio blu (Callinectes sapidus),»;

          c) al comma 2, dopo le parole: «almeno al 20 per cento» inserire le seguenti: «o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione del 20 per cento delle quantità conferite o della produzione primaria,».


1.200

I Relatori

Vedi testo 2

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: "nonché di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo" inserire le seguenti: ", al settore vitivinicolo, al settore florovivaistico";

          b) al comma 1, sopprimere le parole da: ", anche contenendo gli effetti" fino a: "granchio blu (Callinectes sapidus),";

          c) al comma 2, dopo le parole: "almeno al 20 per cento" inserire le seguenti: "e nel caso delle cooperative agricole una riduzione del 20 per cento delle quantità conferite o della produzione primaria,".


1.300

I Relatori

Approvato

Al comma 6, capoverso « 6», dopo le parole: «sono prorogati di due anni» inserire le seguenti: «, senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attività di controllo previste dalle specifiche disposizioni di legge,».


1.0.1

Paroli, Rosso

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti operanti nei territori colpiti dall'emergenza granchio blu)

          1. Nei confronti delle imprese e dei consorzi di acquacoltura e della pesca, ivi compresi i pescatori lavoratori autonomi, che dalla data del 20 febbraio 2024 hanno la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori individuati con uno o più decreti ministeriali adottati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 15 luglio 2024 al 30 novembre 2024. Per il medesimo periodo, sono sospesi tutti i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

          2. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

          3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non si procede al rimborso di quanto già versato.

          4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2024.

          5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro un limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


1.0.2

Cantalamessa, Bizzotto

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti operanti nei territori colpiti dall'emergenza granchio blu)

1. Nei confronti delle imprese e dei consorzi di acquacoltura e della pesca, ivi compresi i pescatori lavoratori autonomi, che dalla data del 20 febbraio 2024 hanno la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori individuati con uno o più decreti ministeriali adottati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 15 luglio 2024 al 30 novembre 2024. Per il medesimo periodo, sono sospesi tutti i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non si procede al rimborso di quanto già versato.

4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2024.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro un limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


1.0.3

Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti operanti nei territori colpiti dall'emergenza granchio blu)

          1. Nei confronti delle imprese e dei consorzi di acquacoltura e della pesca, ivi compresi i pescatori lavoratori autonomi, che dalla data del 20 febbraio 2024 hanno la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori individuati con uno o più decreti ministeriali adottati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 15 luglio 2024 al 30 novembre 2024. Per il medesimo periodo, sono sospesi tutti i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

          2. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

          3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non si procede al rimborso di quanto già versato.

          4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2024.

          5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro un limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


1.0.4

Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di tributi comunali)

          1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le parole: "locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti" di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano nel senso che l'utilizzo di locali per lo svolgimento delle attività agricole principali, o connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile, non costituisce presupposto per l'applicazione della TARI, ferma restando l'assoggettabilità ad imposizione delle sole porzioni dei locali destinate ad uso abitativo.».


1.0.5

Paroli, Rosso

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di tributi comunali)

          1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le parole: "locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti" di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano nel senso che l'utilizzo di locali per lo svolgimento delle attività agricole principali o connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile non costituisce presupposto per l'applicazione della TA.RI., ferma restando l'assoggettabilità ad imposizione delle sole porzioni dei locali destinate ad uso abitativo.»   


1.0.6

Bizzotto, Cantalamessa

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di tributi comunali)

          1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le parole "locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti" di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano nel senso che l'utilizzo di locali per lo svolgimento delle attività agricole principali o connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile non costituisce presupposto per l'applicazione della TA.RI., ferma restando l'assoggettabilità ad imposizione delle sole porzioni dei locali destinate ad uso abitativo.».


1.0.7

Satta, Zedda, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Differimento termine per investimenti, ristrutturazione e riconversione vigneti)

          1. In considerazione degli eventi calamitosi determinati da forti piogge e grandine del periodo maggio giugno 2023 in diverse aree del territorio della Regione Sardegna e della difficoltà di rinvenire le materie prime necessarie all'esecuzione degli interventi, i termini relativi agli obblighi per beneficiare di misure di sostegno per investimenti, ristrutturazione e riconversione di vigneti sono stabiliti al 31 dicembre 2024. Negli obblighi di rendicontazione sono ammissibili i costi sostenuti per il personale impiegato in azienda.».


1.0.8

Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della professione di perito agrario)

1. Alla legge 28 marzo 1968 n. 434, sono apportate le seguenti modificazioni:

       a) all'articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera a) le parole: "limitatamente alle piccole e medie aziende" sono soppresse;

          2) alla lettera b) le parole: "limitatamente alle medie aziende" sono soppresse;

          3) alla lettera d) le parole: "inerenti le piccole e medie aziende" sono soppresse;

          4) alla lettera o) le parole "limitatamente alle medie aziende" sono soppresse;

  b) all'articolo 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'iscrizione all'albo non è consentita ai periti agrari impiegati nella pubblica amministrazione. Essi su richiesta possono essere iscritti nell'elenco speciale".».


1.0.9

Cantalamessa, Bizzotto

Improponibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi urgenti per sostenere il commercio internazionale delle specie animali e vegetali)

          1. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

          "5-bis.1. Con provvedimento della Direzione generale per la protezione della natura e del mare, previo parere della Commissione scientifica CITES, sentito il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, sono individuate annualmente le specie animali e vegetali, tra quelle incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, per le quali, grazie anche a politiche di allevamento o coltivazione, non vige più l'obbligo di detenzione del registro di cui al comma 5-bis.".

          2. All'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, le parole "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quindici giorni".».


1.0.10

Nicita

Respinto

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Compensazioni per arresto definitivo dell'attività di pesca)

          1. In merito alle procedure di compensazione inerenti le demolizioni derivanti dall'arresto definitivo dell'attività di pesca, di cui all'articolo 20 del Reg. (UE) 1139/2021, esaurite le graduatorie di merito per ciascuna GSA, le eventuali risorse residue previste nei rispettivi GSA ed inerenti i sistemi di pesca ivi indicati sono ripartite nella medesima GSA sulla scorta di sistemi di pesca individuati a prescindere dalla LFT, senza alcun trasferimento ad altre GSA.».


1.0.11 (testo 2)

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Giacobbe

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)  

1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 3, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti: 

i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane, ai sensi dell'articolo 12, comma 4; 

i-ter) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, non ricompresi negli interventi di cui al Capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.; 

b) dopo il comma 3-quater è inserito il seguente: 

3-quinquies. Ai fini di cui al comma 3, lettera i-ter), il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmette alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le denunce di danno ricevute, ai sensi dell'articolo 12, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ripartite, tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere i-bis) e i-ter). Agli oneri di cui al presente articolo nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.».


1.0.11

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Giacobbe

Vedi testo 2

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61)

          1. Al comma 3 dell'articolo 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

          "i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane o che hanno avuto indennizzi parziali di cui all'articolo 12.".».


1.0.12

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Credito di imposta gasolio utilizzato in agricoltura e pesca)

          1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto,  a  parziale  compensazione  dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto,  al  netto dell'imposta sul valore aggiunto.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2024. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di  banche  e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  società appartenenti a un gruppo bancario iscritto  all'albo  di  cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai  responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2024.

          4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

          5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

          6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 140,1 milioni di euro per l'anno 2024.».


1.0.13

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

 (Fondo per gli allevamenti sostenibili)

          1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi volti a garantire il benessere animale, anche mediante l'ausilio di personale qualificato destinato all'attuazione specifici sistemi di controllo e monitoraggio per l'attenuazione delle sofferenze animali e che, al contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del Made in Italy, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per gli allevamenti sostenibili", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

          2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

          3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

          4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.».


1.0.14

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Moratoria per imprese agricole, acquacoltura e pesca)

          1. Le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e della pesca e dell'acquacoltura che alla data del 1° luglio 2022 risultino essere contraenti di mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, a tasso di interesse variabile, nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono chiedere che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2024 sia sospeso sino al 31 dicembre 2024. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

          2. La richiesta prevista al comma 1 è inviata da debitore al soggetto finanziatore il quale con richiesta telematica, con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera A), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 31 dicembre 2024 e che siano state sospese ai sensi del comma 1.

          3. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui al comma 2, ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 1. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 per cento dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.

          4. L'escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 1, le procedure esecutive in relazione all'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 1. In tal caso, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 1, corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. La garanzia è attivabile nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 giugno 2024. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

          5. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore del soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50 per cento del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 2 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo.

          6. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

          7. La sezione speciale di cui al comma 2 viene finanziata con risorse pari a 200 milioni per l'anno 2024.

          8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2024, si provvede:

          a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.».


1.0.15

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

 (Fondo per il raccolto di prodotti agricoli deperibili)

          1. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto di prodotti agricoli deperibili derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative alle straordinarie precipitazioni piovose nonché alle ondate di calore, e di arginare le difficoltà economiche subite dalle imprese agricole operanti nel settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per il raccolto di prodotti agricoli deperibili», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

          2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


1.0.16

Marton, Nave, Sabrina Licheri

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

 (Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate)

          1. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 maggio 2024 che hanno colpito i territori delle regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

          2. Le regioni di cui al comma 1, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

          3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


1.0.17

Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rifinanziamento del fondo filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio)

          1. Al fine di sostenere la filiera della canapa industriale, promuoverne lo sviluppo competitivo, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle relative tecniche di coltivazione, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

          2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, in accordo con le finalità di cui al medesimo comma.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


1.0.18

Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure a favore delle imprese per la promozione della filiera della canapa industriale)

          1. Con la finalità di incentivare le attività di lavorazione e di semi-lavorazione a scopo industriale della canapa, nonché di favorire l'economia circolare e la transizione ecologica sul territorio nazionale, è concesso, per l'anno 2024, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro, a favore delle imprese che investono in nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e nella meccanizzazione dei relativi processi produttivi.

          2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

          3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


1.0.19

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Promozione delle pratiche di gestione agricole sostenibili)

          1. Per sostenere il rafforzamento e la diffusione, nell'intero territorio nazionale, di pratiche di gestione agricole sostenibili in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2024, dalle imprese agricole e agroalimentari che impiegano servizi di consulenza agronomica e di tecnologie innovative, anche tramite certificazioni volontarie. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 7 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

          2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».


1.0.20

Paroli

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Promozione delle pratiche di gestione agricole sostenibili)

          1. Per sostenere il rafforzamento e la diffusione, nell'intero territorio nazionale, di pratiche di gestione agricole sostenibili in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, è riconosciuto in via sperimentale un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese, sostenute dalle aziende agricole e agroalimentari che impiegano servizi di consulenza agronomica e di tecnologie innovative, anche tramite certificazioni volontarie, sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

          2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»


1.0.21

Trevisi, Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione della Zona agricola speciale - ZAS)

          1. Al fine di contribuire al risanamento del tessuto economico delle aree interessate, nonché di rilanciare la produttività agricola e la competitività territoriale, è istituita la Zona agricola speciale (ZAS) nelle aree colpite da Xylella fastidiosa (Well et al.), in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

          2. Le imprese olivicole situate nella Zona agricola speciale (ZAS) di cui al comma 1 godono di uno o più dei seguenti benefici:

          a) l'accesso, in deroga alla legislazione vigente, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi del comma 5;

          b) la concessione di un contributo a fondo perduto commisurato al valore di produzione registrato nell'anno precedente;

          c) la concessione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali da destinare a progetti di ammodernamento tecnologico;

          d) la concessione di un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2024 sui mutui bancari contratti entro la data del 31 dicembre 2023;

          e) la sospensione, per 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo riconoscimento del debito, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

          3. I benefici di cui al comma 2 sono determinati nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

          4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione della Zona agricola speciale (ZAS) e per l'erogazione dei benefici di cui al comma 2.

          5. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 20 milioni di euro a partire dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

          6. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettere b), c), d) ed e), pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


1.0.22

Trevisi, Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

 (Contributo a fondo perduto per il settore olivicolo)

          1. Per l'anno 2024 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da Xylella fastidiosa (Well et al.) alle produzioni olivicole, in misura pari a 1 euro, rispettivamente, per ciascun litro di olio prodotto e per ciascun chilo di olive da tavola raccolte. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

          2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

          3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


1.0.23

Trevisi, Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Piano per il rilancio dei territori colpiti da Xylella fastidiosa)

          1. Al fine di prevenire, contenere e contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) e di organismi nocivi per le piante e, nel contempo, contribuire alla ripresa economica delle aree interessate, è adottato un piano per il rilancio dei territori colpiti da Xylella fastidiosa, di seguito denominato piano.

          2. Il piano ha per oggetto:

          a) la promozione delle buone pratiche agricole, con potatura a cadenza biennale delle piante interessate e taglio ripetuto delle piccole branche che producono sintomi da disseccamento;

          b) l'universalizzazione dell'utilizzo, anche mediante incentivi all'acquisto e aiuti di natura economica a favore degli operatori del comparto agricolo, di trattamenti con prodotti fitosanitari sostenibili, aventi principi attivi compatibili con l'ambiente, la salute umana e il benessere animale;

          c) l'efficientamento, l'estensione e il rafforzamento dei monitoraggi, ad opera degli enti competenti, presso le aree interessate dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, con approfondimenti sulle condizioni geostatiche e geomorfologiche dei terreni nonché sulle direttrici di propagazione degli agenti patogeni, mediante una costante e trasparente attività di informazione rivolta agli operatori del comparto agricolo e ai cittadini;

          d) la rigenerazione del paesaggio ove insistono piante di olivo e la ricostruzione paesaggistica delle aree maggiormente colpite dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, mediante la tutela dei caratteri identitari delle aree interessate e il contemperamento delle esigenze di carattere socio-economico degli operatori del comparto agricolo;

          e) l'esecuzione, ad opera delle Autorità competenti, di accertamenti tempestivi ed efficaci riguardanti l'adempimento delle azioni di controllo della diffusione di organismi nocivi per le piante;

          f) il rafforzamento di misure di profilassi sulle aree non interessate dall'infezione da organismi nocivi per le piante, attraverso il ricorso a pratiche colturali e strategie agronomiche migliorative.

          3. Il piano è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari regionali e delle autonomie.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


1.0.24

Trevisi, Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

 (Fondo per la ricerca su Xylella fastidiosa)

          1.  Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti l'eziologia, la sintomatologia e la diffusione degli organismi nocivi per le piante, i metodi volti a contenere la diffusione dei patogeni vegetali, aumentando il livello di tolleranza alle infezioni nonché l'individuazione di semenzali locali aventi resistenza al fenomeno del disseccamento vegetale riconducibile a Xylella fastidiosa (Well et al.), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato "Fondo per la ricerca su Xylella fastidiosa", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

          2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


1.0.25

Turco, Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

 (Disposizioni in materia di consorzi di bonifica)

          1. Al fine di tutelare il corretto bilanciamento tra i servizi di intervento, cura, manutenzione e bonifica dei beni rientranti nelle aree di competenza e l'effettiva entità dei servizi erogati nonché di sostenere la redditività delle imprese agricole, dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è sospeso il pagamento dei contributi di bonifica richiesti all'utenza dal Consorzio Unico subentrato senza soluzione di continuità nell'esercizio delle funzioni consortili dei soppressi Consorzi di Bonifica Commissariati della Regione Puglia, secondo la ripartizione della quota di spesa tra i proprietari di cui all'articolo 11 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, calcolati secondo il vigente Piano di classifica per il riparto degli oneri. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo non possono essere notificati avvisi di pagamento ovvero cartelle di pagamento, né possono essere attivate procedure cautelari o esecutive.

          2. Per le finalità di cui al comma 1 non sono dovuti gli importi relativi alle annualità dal 2018 al 2023 avanzate all'utenza dai consorzi di bonifica commissariati della Regione Puglia di cui al medesimo comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


1.0.26

Lorefice, Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

 (Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura)

          1.  Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato «Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del fondo sono erogate a favore degli impianti di depurazione per l'effettuazione dell'affinamento terziario delle acque reflue al fine del loro utilizzo in agricoltura, con priorità nell'assegnazione alle Regioni che si trovano in emergenza idrica.

          2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


1.0.27

Trevisi, Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva a seguito degli attacchi di Xylella fastiodiosa)

          1. A favore delle imprese agricole che hanno subito danni derivanti dalla diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) alle produzioni olivicole è assegnato un contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno precedente.

          2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 e la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste.

          3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


1.0.28/1

Delrio, Franceschelli

Inammissibile

All'emendamento 1.0.28 apportare le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, sostituire le parole: "il seguente" con le parole: "i seguenti";

          b) dopo il capoverso "Art. 1-bis" inserire il seguente:

«Art. 1-ter

(Disposizioni urgenti in materia di servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo di buoni pasto)

          1. Tenuto conto del contesto socio-economico, al fine di assicurare una regolamentazione omogenea e di garantire condizioni che implementino anche lo sviluppo concorrenziale del mercato ed il rispetto dei principi di parità di trattamento, ragionevolezza, equità ed utilità sociale, nelle more di una riforma organica e complessiva della materia, il disposto di cui all'articolo 131, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, trova applicazione anche agli accordi, comunque denominati, che non rientrano nell'ambito di applicazione del suddetto articolo 131 del decreto legislativo n. 36 del 2023, stipulati tra le imprese che emettono i buoni pasto, cartacei o elettronici, e gli esercenti. Conseguentemente, tali accordi prevedono, quale corrispettivo richiesto agli esercenti da parte delle imprese emittenti i buoni pasto, un importo non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale importo remunera anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti.

          2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli accordi conclusi, ivi incluse le forme di rinnovo o proroga comunque denominati, dall'entrata in vigore del presente articolo. È nulla ogni pattuizione relativa agli importi eccedenti la percentuale di cui al predetto comma 1.».


1.0.28

I Relatori

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni urgenti in materia di ippica)

          1. Al fine di sostenere la filiera ippica e l'indotto del comparto agricolo e di migliorare la qualità delle razze equine, a decorrere dal 1°gennaio 2025, il prelievo sui prodotti di cui al comma 3 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e al comma 1053 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotto, rispettivamente, per la rete fisica al 30 per cento e per il gioco a distanza al 34 per cento.

          2. A far data dagli esercizi successivi, nel caso in cui nel corso di un anno solare la raccolta, rilevata il 1° gennaio dell'anno successivo, raggiunga 800 milioni di euro, il prelievo sui prodotti di cui al comma 1 è fissato, rispettivamente, per la rete fisica al 20 per cento e per il gioco a distanza al 24 per cento.

          3. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l'allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi».


1.0.29/1

Nave, Naturale, Sabrina Licheri

Decaduto

All'emendamento 1.0.29, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano, ad ogni modo, le misure di contrasto dei fenomeni di impoverimento nonché le misure volte a prevenire l'insorgenza del disturbo da gioco d'azzardo (DGA).».


1.0.29

I Relatori

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Applicazione del PREU a favore del settore ippico)

          1. Per le esigenze del settore ippico la quota prevista dall'articolo 30-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è calcolata anche sulle maggiori entrate derivanti dal prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, realizzate nell'anno rispetto all'anno 2010. Per determinare le risorse da attribuire al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno 2024 si fa riferimento al maggior gettito realizzato nell'anno 2023 rispetto al 2010. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'Autorità politica delegata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefinite le aliquote di prelievo del PREU al fine di assicurare l'invarianza di gettito.

          2. All'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 5 è sostituito dal seguente:

          "5. A decorrere dall'anno 2024, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, una quota complessivamente pari al 2 per cento del prelievo erariale unico è assegnata alle attività istituzionali del CONI nella misura dello 0,7 per cento e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il settore dell'ippica in misura pari allo 1,3 per cento e in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di euro per ciascun ente"».


1.0.30/1

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

All'emendamento 1.0.30, capoverso "2-bis" sostituire le parole: «4 milioni» con le seguenti: «6 milioni».


1.0.30 (testo 2)

I Relatori

Approvato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni urgenti relative alla carta di pagamento "Dedicata a te")

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di rimborsare ai Comuni le spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari dell'assegnazione della misura di sostegno di cui al comma 2, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a valere sulle risorse del medesimo fondo, è autorizzato a trasferire, previa stipulazione di apposita convenzione a titolo non oneroso, la somma di euro 4 milioni all'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) che provvede alla successiva erogazione ai Comuni sulla base delle documentate richieste da questi pervenute. L'ANCI fornisce al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la rendicontazione delle somme erogate."».


1.0.30

I Relatori

Vedi testo 2

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni urgenti relative alla carta di pagamento "Dedicata a te")

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

              "2-bis. Al fine di rimborsare ai comuni le spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari dell'assegnazione della misura di sostegno erogata a valere sul fondo di cui al comma 2, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a valere sulle risorse del medesimo fondo, è autorizzato a trasferire la somma di euro 4 milioni all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) che provvede alla successiva erogazione ai comuni sulla base delle documentate richieste da questi pervenute. L'ANCI fornisce al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste rendicontazione delle somme erogate"».


1.0.31 [già 2.0.19 (testo 2)]

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca, Nave, Naturale, Sabrina Licheri

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)  

1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 3, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti: 

i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane, ai sensi dell'articolo 12, comma 4; 

i-ter) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, non ricompresi negli interventi di cui al Capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.; 

b) dopo il comma 3-quater è inserito il seguente: 

3-quinquies. Ai fini di cui al comma 3, lettera i-ter), il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmette alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le denunce di danno ricevute, ai sensi dell'articolo 12, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ripartite, tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere i-bis) e i-ter). Agli oneri di cui al presente articolo nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.».


1.0.32 [già 2.0.20 (testo 2)]

Fregolent, Musolino

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)  

1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 3, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti: 

i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane, ai sensi dell'articolo 12, comma 4; 

i-ter) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, non ricompresi negli interventi di cui al Capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.; 

b) dopo il comma 3-quater è inserito il seguente: 

3-quinquies. Ai fini di cui al comma 3, lettera i-ter), il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmette alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le denunce di danno ricevute, ai sensi dell'articolo 12, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ripartite, tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere i-bis) e i-ter). Agli oneri di cui al presente articolo nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.».


1.0.33 [già 2.0.21 (testo 2)]

Paroli, Rosso, Bizzotto, Cantalamessa, Amidei, Ancorotti, Fallucchi, Maffoni, Pogliese

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)  

1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 3, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti: 

i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane, ai sensi dell'articolo 12, comma 4; 

i-ter) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, non ricompresi negli interventi di cui al Capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.; 

b) dopo il comma 3-quater è inserito il seguente: 

3-quinquies. Ai fini di cui al comma 3, lettera i-ter), il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmette alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le denunce di danno ricevute, ai sensi dell'articolo 12, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ripartite, tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere i-bis) e i-ter). Agli oneri di cui al presente articolo nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.».


2.1

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter , della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera a), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81".


2.2

Fregolent, Musolino

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter , della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera a), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.».


2.3

Nocco, Russo, Satta, Mancini, Leonardi, Zullo

Improponibile

Al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:"3-bis. La condizione dei cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, prevista dal comma 2 e dall'articolo 35, comma 5, deve intendersi assolta in qualsiasi gestione Inps, anche mediante il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'istituto nazionale di previdenza sociale, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.".

     Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: " nonché in materia di trattamento previdenziale per le lavoratrici madri".


2.4

Fallucchi

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alle parole: «Per i periodi di contribuzione» premettere le seguenti: «Fermo restando norme di miglior favore,»;

          b) sostituire le parole: «operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1» con le seguenti: «operanti nei territori di cui all'allegato 1».


2.5

Paroli, Rosso

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a)         alle parole «Per i periodi di contribuzione» premettere le seguenti: «Fermo restando norme di miglior favore,»;

          b)         sostituire le parole: «operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1» con le seguenti: «operanti nei territori di cui all'allegato 1».


2.6

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Decaduto

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatte salve le disposizioni di maggior favore,».


2.7

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Decaduto

Al comma 1, dopo le parole: «contributi dovuti dai», aggiungere le seguenti: «coltivatori diretti e dai».


2.8

Paroli, Rosso

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100», con le seguenti:

          «nelle zone agricole ricadenti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, della delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena.»


2.9

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: "nelle zone agricole" con la seguente: "nei territori".


2.10

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 31 luglio 2023, n. 100," aggiungere le seguenti: "nonché nelle zone agricole dei comuni indicati dalle ordinanze del Commissario delegato per la della Regione Toscana n. 98 del 15 novembre 2023, n. 108 del 1° dicembre 2023 e n. 128 del 22 dicembre 2023 ricadenti nell'ambito territoriale delle Province individuate con le delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023,".


2.11

Rapani

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 31 lu­glio 2023, n. 100,» inserire le seguenti: «e in quelle colpite da siccità prolungata, per le quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale,».

     Conseguentemente al comma 2, alinea, sostituire le parole «83,7 milioni di euro» con le seguenti: «90 milioni di euro».


2.12

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: « trovano applicazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «trovano applicazione nella misura del 100 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;»

     Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: « 83,7 milioni di euro» con le seguenti: « 104,7 milioni di euro».


2.13

Fregolent, Musolino

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve eventuali agevolazioni contributive di miglior favore spettanti ai datori di lavoro agricolo interessati.».


2.14

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: "Sono fatte salve eventuali agevolazioni contributive di miglior favore spettanti ai datori di lavoro agricolo interessati.".


2.15

Marton, Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle zone agricole delle regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 15 maggio 2024.»;

          b) al comma 2, all'alinea, sostituire le parole «83,7 milioni» con le seguenti: «150 milioni».


2.16

Marton, Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle zone agricole della Regione Lombardia colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 15 maggio 2024.»;

          b) al comma 2, all'alinea, sostituire le parole «83,7 milioni» con le seguenti: «120 milioni».


2.17

Trevisi, Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle zone agricole colpite dalla diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.).»;

          b) al comma 2, all'alinea, sostituire le parole «83,7 milioni» con le seguenti: «120 milioni».


2.18

Mazzella, Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

          «a) per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190,».


2.19 (testo 2)

Pirovano, Giorgis, Fregolent, Bizzotto

Approvato

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


2.19

Pirovano, Giorgis

Vedi testo 2

Al comma 2, lettera a), premettere le seguenti parole: «quanto a 83,7 milioni di euro» e sostituire la lettera b) con la seguente:

          «b) quanto a 83,7 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


2.20

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, nel limite di spesa complessiva di 50 milioni per l'anno 2024 e di 100 milioni per l'anno 2025, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

          2-ter. L'esonero di cui al comma 2-bis si applica anche in caso assunzione con contratto a tempo determinato di durata almeno triennale e con garanzia occupazionale minima di 102 giornate per ciascuno anno.

          2-quater. L'esonero contributivo di cui al presente articolo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

          2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 50 milioni per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

          a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2024 e a 50 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.".


2.21

Fallucchi

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

          «2-bis. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

          «l-bis) i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella per un ammontare superiore a 15.000 euro, limitatamente alla parte eccedente tale importo.».

          2-ter. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 26, aggiungere infine il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono tenuti all'iscrizione degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella.»;

          b) dopo il comma 29, è aggiunto il seguente: «29-bis. Per addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, il contributo alla Gestione separata è dovuto nella misura del 25 per cento ed è applicato sulla parte di reddito eccedente l'ammontare di 5000 euro, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e degli accertamenti definitivi. Il versamento del contributo è posto a carico dell'iscritto per un terzo e a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per i due terzi. Fino al 31 dicembre 2027, il contributo è fissato nella misura del 50 per cento.».

          2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».


2.22

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

          «2-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarantuno anni compiuti, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

          2-ter. L'esonero di cui al comma 2-bis non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del comma 2-bis e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

          2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024 e 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


2.23

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

          «2-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024".

          2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


2.24

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

          «2-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e il 31 dicembre 2024".

          2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 27,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 15,7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


2.25

Fallucchi

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. In considerazione delle peculiarità della gestione previdenziale afferente ai rapporti di lavoro in agricoltura e al fine di assicurare ai lavoratori agricoli il diritto alla ripetizione dei contributi previdenziali indebitamente versati, all'articolo 12, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, le parole: "sono restituiti" si interpretano nel senso che il diritto alla restituzione non è soggetto a prescrizione.»


2.26

Fallucchi

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. In considerazione delle peculiarità della gestione previdenziale afferente ai rapporti di lavoro in agricoltura, e al fine di assicurare ai lavoratori agricoli il diritto alla ripetizione dei contributi previdenziali indebitamente versati, all'articolo 12, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, aggiungere, infine il seguente periodo: «L'azione di restituzione di cui al precedente periodo non è soggetta a prescrizione.»


2.27

Patuanelli, Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

     Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel settore della pesca».


2.28

Cantalamessa, Bizzotto

Improponibile

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente comma: «7-quater. Ai fini del pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi nella misura prevista dall'articolo 9, comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come interpretato dal comma precedente, il comma 5-bis del medesimo articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 si interpreta nel senso che le agevolazioni non spettano solo se le cooperative e i consorzi beneficiari non sono in regola con le norme sul collocamento, non rilevando la regolarità dei loro soci rispetto alle norme sul collocamento a detti soci applicabili."

     Conseguentemente, dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


2.29

Fregolent, Musolino

Assorbito

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: «i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane o che hanno avuto gli indennizzi parziali di cui all'articolo 12.».


2.30

Bizzotto, Cantalamessa

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          "3-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aggiunta la seguente lettera: "b-bis): risoluzione di diritto del contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore della pesca, per malattia o per infortunio, a seguito dei quali il lavoratore deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo."

     Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e nel settore della pesca".


2.31

Paroli, Rosso

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.»

     Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel settore della pesca».


2.32

Fallucchi

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.

     Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel settore della pesca».


2.33

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima."

     Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e nel settore della pesca".


2.34

Bizzotto, Cantalamessa

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          "3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima."

     Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e nel settore della pesca".


2.35

Pirovano, Giorgis, Bizzotto

Approvato

Al comma 4, sostituire le parole: «All'attuazione del presente articolo» con le seguenti: «All'attuazione del comma 3».


2.36 (testo 2)

Verducci, Franceschelli, Martella

Respinto

          Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: «4-bis. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, si avvale dei funzionari di gara addetti al controllo e disciplina delle corse e manifestazioni ippiche.

          4-ter. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, e della delibera commissariale n. 98 del 20 novembre 2001 approvata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali il 19 marzo 2002, i funzionari di gara partecipano allo svolgimento delle corse e manifestazioni ippiche e provvedono al controllo sulla regolarità tecnica e sportiva delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella e all'adozione dei provvedimenti disciplinari loro riservati in base alle rispettive competenze come definite dalla vigente normativa regolamentare. Le finalità di controllo e disciplina vengono perseguite dai funzionari di gara nelle diverse qualifiche loro attribuite dai Regolamenti delle corse e manifestazioni sella.

          4-quater. Il reclutamento. la formazione e la nomina dei funzionari di gara spetta al Dipartimento della sovranità alimentare e dell'Ippica - Direzione generale per l'Ippica, secondo le norme disciplinate dal "Regolamento per l'istituzione e la tenuta del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 e adottato con decreto ministeriale del 23 febbraio 2015, n. 11930.

          4-quinquies. I funzionari di gara esercitano la loro attività verso un corrispettivo definito dalla "Disciplina dei compensi spettanti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella italiano" approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 2017, n. 82001. I funzionari di gara sono "funzionari onorari", in quanto l'attività lavorativa prestata costituisce oggetto di servizio volontariamente prestato su incarico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

          I lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ricoprire l'incarico di funzionario di gara, prestando la propria collaborazione fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione e autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

          4-sexies. I compensi ai funzionari di gara di cui al comma 4-quinquies, sono soggetti all'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi fino a 15.000 euro non costituiscono base imponibile ai fini fiscali, né ai fini del calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente. Qualora l'ammontare complessivo dei compensi superi il limite di 15.000 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo, su cui si applicheranno gli scaglioni secondo le norme del Testo unico delle imposte sui redditi.

          4-septies. I compensi dei funzionari di gara sono assoggettati alla tutela previdenziale INPS Gestione separata cui il funzionario di gara dovrà iscriversi. Le trattenute INPS si applicano sulla parte di compenso che eccede i 5.000 euro, di cui due terzi a carico del committente e un terzo a carico del funzionario di gara. Il funzionario di gara provvede a stipulare una autonoma assicurazione per la copertura dei rischi inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa.

          4-octies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 4-bis a 4-septies, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


2.36

Verducci, Franceschelli, Martella

Vedi testo 2

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: « 4-bis. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, si avvale dei funzionari di gara addetti al controllo e disciplina delle corse e manifestazioni ippiche.

          4-ter. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, e della delibera commissariale n. 98 del 20 novembre 2001 approvata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali il 19 marzo 2002, i funzionari di gara partecipano allo svolgimento delle corse e manifestazioni ippiche e provvedono al controllo sulla regolarità tecnica e sportiva delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella e all'adozione dei provvedimenti disciplinari loro riservati in base alle rispettive competenze come definite dalla vigente normativa regolamentare. Le finalità di controllo e disciplina vengono perseguite dai funzionari di gara nelle diverse qualifiche loro attribuite dai Regolamenti delle corse e manifestazioni sella.

          4-quater. Il reclutamento. la formazione e la nomina dei funzionari di gara spetta al Dipartimento della sovranità alimentare e dell'Ippica - Direzione generale per l'Ippica, secondo le norme disciplinate dal "Regolamento per l'istituzione e la tenuta del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 e adottato con decreto ministeriale del 23 febbraio 2015, n. 11930.

          4-quinquies. I funzionari di gara esercitano la loro attività verso un corrispettivo definito dalla "Disciplina dei compensi spettanti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella italiano" approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 2017, n. 82001. I funzionari di gara sono "funzionari onorari", in quanto l'attività lavorativa prestata costituisce oggetto di servizio volontariamente prestato su incarico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

          I lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ricoprire l'incarico di funzionario di gara, prestando la propria collaborazione fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione e autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

          4-sexies. I compensi ai funzionari di gara di cui al comma 4-quinquies, sono soggetti all'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi fino a 5.000 euro non costituiscono base imponibile ai fini fiscali, né ai fini del calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente. Qualora l'ammontare complessivo dei compensi superi il limite di 5.000 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo, su cui si applicheranno gli scaglioni secondo le norme del Testo unico delle imposte sui redditi.

          4-septies. I compensi dei funzionari di gara sono assoggettati alla tutela previdenziale INPS Gestione separata cui il funzionario di gara dovrà iscriversi. Le trattenute INPS si applicano sulla parte di compenso che eccede i 5.000 euro, di cui due terzi a carico del committente e un terzo a carico del funzionario di gara. Il funzionario di gara provvede a stipulare una autonoma assicurazione per la copertura dei rischi inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa.

          4-octies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 4-bis a 4-septies, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»".


2.37

Verducci, Franceschelli, Martella

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: « 4-bis. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella italiano spetta, per ciascuna giornata di corse ovvero per ciascun incarico ricevuto, un'indennità di funzione e il rimborso delle spese nonché, in casi specifici, un'indennità aggiuntiva. L'ammontare delle indennità, le condizioni e le modalità per la loro erogazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto.

          4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»".


2.38

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

          "4-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

          4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".


2.39

Centinaio, Bizzotto, Cantalamessa

Ritirato. Vedi G/1138/12/9

All'articolo 2, dopo il comma 4, inserire il seguente:

          «4-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».».


2.40

Fregolent, Musolino

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          «4-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".».


2.41

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          "4-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore".


2.42

Fregolent, Musolino

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          «4-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.».


2.43

Durnwalder, Patton

Decaduto

Dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente:

          «4-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.».


2.44

Paroli

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          «4-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono procedere alla raccolta del prodotto presso le aziende dei soci come attività accessoria al conferimento oppure nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, utilizzando propri lavoratori dipendenti.»


2.45

Fregolent, Musolino

Respinto

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

          «4-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono procedere alla raccolta del prodotto presso le aziende dei soci come attività accessoria al conferimento oppure nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, utilizzando propri lavoratori dipendenti.»


2.46

Paroli

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          «4-bis. Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021 non si applica per lavori inerenti ad attività forestali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 effettuate da imprese forestali iscritte in apposito albo regionale che applicano il contratto collettivo nazionale del settore agricolo o forestale stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.»


2.47

Fregolent, Musolino

Respinto

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

          «4-bis. Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021 non si applica per lavori inerenti ad attività forestali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 effettuate da imprese forestali iscritte in apposito albo regionale che applicano il contratto collettivo nazionale del settore agricolo o forestale stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.»


2.48

Fregolent, Musolino

Improponibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          «4-bis. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari per tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi del settore agricolo, compresi quelli appartenenti alla categoria degli operai, dei coltivatori diretti e loro coadiuvanti e degli imprenditori agricoli.».


2.49

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Improponibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          "4-bis. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari per tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi del settore agricolo, compresi quelli appartenenti alla categoria degli operai, dei coltivatori diretti e loro coadiuvanti e degli imprenditori agricoli professionali.".


2.50

Durnwalder, Patton, Paroli

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

          «4-bis. All'articolo 1, comma 343 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "per il biennio 2023-2024" sono sostituite dalle seguenti: "per il triennio 2023-2025".».

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


2.100

I Relatori

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «valutati in 83,7» con le seguenti: «valutati in 67,45».


2.0.1

Rapani, Maffoni

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 2-bis

(Disposizioni a sostegno della multifunzionalità delle aziende agricole)

          1. Al fine di sostenere la multifunzionalità delle imprese agricole, alle stesse è riconosciuto un finanziamento, sotto forma di contributo a fondo perduto, alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 2 e 3, se effettuano investimenti in beni materiali e immateriali per la diversificazione e lo sviluppo di attività collegate e complementari all'attività agricola.

          2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo della spesa ammessa a finanziamento, che non può superare il limite di 100 mila euro. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti termini, condizioni e modalità di concessione del contributo di cui al comma 1.

          4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».


2.0.2

Cantalamessa, Bizzotto

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti per il sostegno al comparto agricolo)

          1. Al fine di sostenere la filiera ippica, l'indotto del comparto agricolo, e di migliorare la qualità delle razze dei cavalli da corsa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prelievo dei prodotti di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1998, n. 169, e di cui al comma 1053 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel caso in cui nei precedenti dodici mesi solari la raccolta, rilevata semestralmente, al 1° gennaio o al 1° luglio di ciascun anno, raggiunga i 750 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 30 per cento e per quella a "distanza" al 34 per cento.

          2. Nel caso in cui, a far data dagli esercizi successivi, la raccolta rilevata semestralmente al 1° gennaio o al 1° luglio, raggiunga 1.100 milioni di euro, il prelievo dei prodotti di cui al comma 1 è fissato, rispettivamente, per la rete "fisica" al 20 per cento e per quella a "distanza" al 24 per cento.

          3. Il prelievo conseguito ai sensi del presente articolo rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica, e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l'allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi.»


2.0.3

Bizzotto, Cantalamessa

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro agricolo)

          1. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e i lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla presentazione della denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 30 giugno 2025 senza l'applicazione delle sanzioni per il ritardo e senza recupero degli importi degli eventuali contributi previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti alla predetta data.

          2. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al precedente comma sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è predisposta la relativa modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.

          3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, valutati in 50.000 euro per l'anno 2024 e 50.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


2.0.4

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro agricolo)

          1. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e i lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla presentazione della denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 30 giugno 2025 senza l'applicazione delle sanzioni per il ritardo e senza recupero degli importi degli eventuali contributi previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti alla predetta data.

          2. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al precedente comma sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è predisposta la relativa modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.

          3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, valutati in 50.000 euro per l'anno 2024 e 50.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


2.0.5

Paroli, Rosso

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro agricolo)

          1. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e i lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla presentazione della denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 30 giugno 2025 senza l'applicazione delle sanzioni per il ritardo e senza recupero degli importi degli eventuali contributi previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti alla predetta data.

          2. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al precedente comma sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è predisposta la relativa modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.

          3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, valutati in 50.000 euro per l'anno 2024 e 50.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»


2.0.6

Patuanelli, Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro agricolo)

          1. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e i lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla presentazione della denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 30 giugno 2025 senza l'applicazione delle sanzioni per il ritardo e senza recupero degli importi degli eventuali contributi previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti alla predetta data.

          2. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al comma 1 sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è predisposta la relativa modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.

          3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, valutati in 50.000 euro per l'anno 2024 e 50.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».


2.0.7

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure urgenti in sostegno della produzione di birra artigianale)

          1. La birra artigianale di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354 prodotta in Italia, costituisce patrimonio gastronomico e culturale nazionale.

          2. I piccoli birrifici indipendenti italiani la cui produzione annua di birra non superi i 10.000 ettolitri, denominati microbirrifici, beneficiano di una riduzione minima d'accisa del 50 per cento dell'aliquota base.

          3. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3-bis, le parole: "del 40 per cento e, per gli anni 2022 e 2023, del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 50 per cento";

          b) al comma 3-quater, le parole: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023," sono soppresse.

          4. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificati dal comma 3 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

          5. In relazione alla birra ad accisa assolta realizzata dai microbirrifici, non trova applicazione l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 e la birra stessa può circolare sul territorio nazionale con fattura accompagnatoria ovvero documento di accompagnamento dei beni viaggianti ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

          6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2024, sentite le associazioni di categorie interessate, sono stabilite ulteriori semplificazioni all'assetto del deposito fiscale ed alle modalità di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti dei microbirrifici, rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022, nel rispetto dei seguenti principi:

          a) la fabbricazione della birra nei microbirrifici avviene in regime di deposito fiscale secondo un assetto del deposito fiscale semplificato e attraverso modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione, tenuto conto del valore modesto del carico di imposta per accise annualmente generato e dei principi di collaborazione e buona fede cui all'articolo 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000 n. 212 e di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

          b) i microbirrifici non possono ricevere birra ad accisa sospesa realizzata da altri;

          c) l'accertamento e contabilizzazione delle quantità per determinare la base imponibile d'accisa è lasciato alla cura ed alla responsabilità del depositario autorizzato e, quindi, solo in via eventuale e successiva, per quanto di competenza, all'Amministrazione finanziaria;

          d) non è prevista alcuna capacità nominale obbligatoria prestabilita per i contenitori utilizzati per il condizionamento della birra da parte dei microbirrifici;

          e) la capacità dei contenitori utilizzati è attestata dal produttore del contenitore stesso, da ente verificatore terzo o, in mancanza, dall'esercente il microbirrificio, sotto la propria responsabilità; sono previste adeguate tolleranze; in caso parziale riempimento si assume condizionata la quantità massima utile del contenitore utilizzato.

          7. Il turismo brassicolo, quale forma di valorizzazione del patrimonio gastronomico nazionale, è incentivato anche attraverso:

          a) la formazione degli operatori che svolgono attività di vendita e somministrazione;

          b) a promozione della valorizzazione di ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza;

          c) la promozione di materiale informativo e strumenti di comunicazione relativi a produzioni tipiche e locali;

          d) la promozione delle attività formative ed informative rivolte alle produzioni brassicole del territorio e relative alla conoscenza.

          8. Per i microbirrifici agricoli l'attività di vendita e consumo immediato sul posto dei prodotti di propria produzione è considerata attività agricola connessa, ai sensi dell'articolo 2135, comma terzo, del codice civile.

          9. Allo svolgimento dell'attività di turismo brassicolo si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

          10. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni brassicole del territorio, per l'esercizio dell'attività di turismo brassicolo.

          11. L'attività turistica brassicola è esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma precedente.

          12. La legge valorizza i territori a vocazione brassicola, anche attraverso la realizzazione delle «strade della birra».

          13. Le «strade della birra» sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, e aziende agricole di produzione birra singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.

          14. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle «strade della birra», possono essere ricondotte alle attività agrituristiche secondo le disposizioni emanate dalle regioni.

          15. La somministrazione di birra di produzione propria può essere esercitata dalle aziende agricole che insistono lungo le "strade della birra" di cui al presente articolo, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali.

          16. Le regioni, nel definire la gestione e la fruizione delle «strade della birra», possono prevedere i seguenti strumenti:

          a) il disciplinare della «strada della birra» sottoscritto dai vari soggetti aderenti;

          b) il comitato promotore;

          c) il comitato di gestione;

          d) il sistema della segnaletica;

          e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.

          17. Le regioni, anche di intesa con gli enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle «strade della birra».

          18. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

          19. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi di qualità. Le caratteristiche della cartellonistica sono definite, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

          20. All'attuazione delle iniziative previste dal presente articolo in materia di "Strade della Birra" possono concorrere con apposite finalizzazioni finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari. Lo Stato può cofinanziare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie proprie e di interventi comunitari, leggi di spesa regionali per interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli standard di cui al comma precedente, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi del presente articolo.

          21. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle «strade della birra» può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Agenzia nazionale per il turismo e dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

          22. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


2.0.8

Sabrina Licheri, Naturale, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

          1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3-bis, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2024";

          b) al comma 3-quater, le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2024".

          2. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato.".

          3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per gli anni successivi al 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

          4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

          5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


2.0.9

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure urgenti in sostegno della produzione dei microbirrifici)

          1. I piccoli birrifici indipendenti italiani la cui produzione annua di birra non superi i 10.000 ettolitri, denominati microbirrifici, beneficiano di una riduzione minima d'accisa del 50 per cento dell'aliquota base.

          2. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, le parole: "del 40 per cento e, per gli anni 2022 e 2023, del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 50 per cento"; b) al comma 3-quater, le parole: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023," sono soppresse.

          3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificati dal comma 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

          4. In relazione alla birra ad accisa assolta realizzata dai microbirrifici, non trova applicazione l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 agosto 1996, n. 472 e la birra stessa può circolare sul territorio nazionale con fattura accompagnatoria ovvero documento di accompagnamento dei beni viaggianti ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

          5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2024, sentite le associazioni di categorie interessate, sono stabilite ulteriori semplificazioni all'assetto del deposito fiscale ed alle modalità di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti dei microbirrifici, rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022, nel rispetto dei seguenti principi:

          a) la fabbricazione della birra nei microbirrifici avviene in regime di deposito fiscale secondo un assetto del deposito fiscale semplificato e attraverso modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione, tenuto conto del valore modesto del carico di imposta per accise annualmente generato e dei principi di collaborazione e buona fede cui all'articolo 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000 n. 212 e di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241;

          b) i microbirrifici non possono ricevere birra ad accisa sospesa realizzata da altri;

          c) l'accertamento e contabilizzazione delle quantità per determinare la base imponibile d'accisa è lasciato alla cura ed alla responsabilità del depositario autorizzato e, quindi, solo in via eventuale e successiva, per quanto di competenza, all'Amministrazione finanziaria;

          d) non è prevista alcuna capacità nominale obbligatoria prestabilita per i contenitori utilizzati per il condizionamento della birra da parte dei microbirrifici;

          e) la capacità dei contenitori utilizzati è attestata dal produttore del contenitore stesso, da ente verificatore terzo o, in mancanza, dall'esercente il microbirrificio, sotto la propria responsabilità; sono previste adeguate tolleranze; in caso parziale riempimento si assume condizionata la quantità massima utile del contenitore utilizzato.

          6. Per i microbirrifici agricoli l'attività di vendita e consumo immediato sul posto dei prodotti di propria produzione è considerata attività agricola connessa, ai sensi dell'articolo 2135, comma terzo, del codice civile.

          7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


2.0.10

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure sul rischio derivante da stress termico nel settore agricolo e della pesca)

          1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento delle predette attività dalle ore 12:30 alle ore 15:30 in condizioni di esposizione prolungata al sole, conformemente alle indicazioni diramate ai sensi del comma 2.

          2. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), di concerto con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INAIL), diramano giornalmente sui propri siti web le informazioni riguardanti i territori interessati dal divieto di cui al comma 1 maggiormente esposti ai rischi derivanti da stress termico in ragione delle elevate temperature registrate, in ossequio ai sistemi di allerta meteo-climatica, alle metodologie di misurazione e di controllo del microclima individuati dalla nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 5056 del 13 luglio 2023 nonché ai criteri e alle modalità ivi contenuti.».


2.0.11

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero)

          1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del comparto agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, è prevista una deroga ai contratti collettivi di settore per quanto concerne la distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero, mediante una anticipazione, prima delle ore 6:00, e una posticipazione, dopo le ore 22:00, rispettivamente dell'inizio e del termine della prestazione lavorativa.

          2. La deroga è stabilita mediante accordo fra istituzioni centrali e territoriali e organizzazioni sindacali datoriali e sindacali maggiormente rappresentative del settore.».


2.0.12 (testo 2)

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi in materia di ammortizzatori sociali)

          1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2024, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. I periodi di trattamento di cui al presente comma non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni per l'anno 2024. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui al presente comma è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

          2. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente comma non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 11 milioni per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

          3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

          4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

          5. Il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere concesso, per l'anno 2024, nel limite di 7,5 milioni di euro, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con i decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy del 17 aprile 2023 e dell'11 settembre 2023 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse relative al limite di spesa di cui al primo periodo possono essere destinate, inoltre, a finanziare il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».


2.0.12

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Vedi testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure sul rischio derivante da stress termico nel settore agricolo e della pesca)

          1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, è vietato lo svolgimento delle predette attività nel caso di superamento della temperatura dei 32 gradi centigradi, in condizioni di esposizione prolungata al sole.».


2.0.13

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Franceschelli

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca)

          1. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il quarto comma è sostituito dal seguente: "4. A decorrere dal 1° luglio 2024, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione corrisposta sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.  Al Fondo affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dal successivo articolo 20, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di applicazione del presente comma, ivi comprese le causali che consentono l'attivazione della Cassa. Il comitato di cui all'articolo 11 della presente legge è opportunamente integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni di cui al primo periodo del presente comma."

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

          a) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


2.0.14

Fallucchi

Improponibile

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34)

          1. Al decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera s-bis), è inserito il seguente: "s-ter) cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva: qualsiasi luogo in cui si effettuano lavori di taglio, esbosco, allestimento a cura di un'impresa forestale come definita al precedente articolo 3, comma 2, lettera q), compresi trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilità forestale a servizio del medesimo, purché svolte funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle lavorazioni predette. Sono esclusi dalla definizione interventi di cura del verde urbano e residenziale, e di potatura, cura e manutenzione di frutteti.";

          b) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente: "Art 10-bis (Disposizioni per i cantieri temporanei forestali) 1. Nei cantieri forestali temporanei, definiti come dall'articolo 3, comma 2, lettera s-ter), le imprese forestali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera q), eseguono le attività di gestione forestale sostenibile come definite dall'articolo 3, comma 2, lettera b). A questa attività segue un certificato di regolare esecuzione dei lavori, prodotto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e pianificazione forestali.

          2. Le regioni adeguano le loro disposizioni normative a quanto previsto al comma 1, definendo i lavori di modesta entità esentati dal certificato di regolare esecuzione, secondo quanto previsto da apposite linee guida nazionali definite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con le regioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

          3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'iniziativa del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e del politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è redatto un apposito decreto recante disposizioni specifiche per i cantieri forestali temporanei in merito al rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Titolo IV.

          4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'iniziativa del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e d'intesa con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è redatto apposito decreto recante disposizioni specifiche per i cantieri di cui sopra in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adatte alla temporaneità dei cantieri e allo specifico contesto in cui si attuano le attività.».


2.0.15

Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di rendita vitalizia)

          1. In considerazione delle peculiarità dello svolgimento delle prestazioni lavorative nel settore agricolo ed al fine di consentire ai prestatori di lavoro operanti nel predetto settore di rettificare eventuali carenze contributive, all'articolo 13, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, aggiungere, in fine, il seguente comma: «Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma».

          2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,1 milioni di euro per l'anno 2025.

          3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 13 milioni di euro per l'anno 2028, in 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 13,9 milioni di euro per l'anno 2030, in 15,4 milioni di euro per l'anno 2031, in 14,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 12,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

          a) quanto a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 11,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 4,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2032 e a 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo;

          b) quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle minori spese derivanti dalla presente disposizione;

          c) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 9,3 milioni di euro per l'anno 2030, a 10,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

          4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».


2.0.16 (testo 2)

Nocco, Pogliese

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di inquadramento dei medici veterinari specialisti al fine di contrastare la diffusione della peste suina africana)

          1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto alla diffusione della peste suina africana (PSA) e delle altre epizoozie sul territorio nazionale e sopperire alla mancanza di personale qualificato nella pubblica amministrazione, all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:

"8-ter. I medici veterinari specialisti convenzionati, cui si applica l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del presente articolo, che alla data del 1° settembre 2023 svolgevano, e continuano a svolgere all'entrata in vigore del presente decreto-legge, attività specialistica con un incarico a tempo indeterminato da 29 (ventinove) a 38 (trentotto) ore settimanali presso le aziende sanitarie locali, comunque denominate, o presso enti del Servizio sanitario nazionale e sono in possesso del titolo di specializzazione, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 giugno 2024 sono inquadrati a domanda nel primo livello Dirigenziale Veterinario, anche in soprannumero, con il trattamento giuridico ed economico della Dirigenza (CCNL dell'Area della Sanità), previo giudizio di idoneità, da espletarsi con le procedure del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365. Le ore già coperte dal personale inquadrato ai sensi del presente comma sono rese indisponibili. Ai veterinari destinatari della presente disposizione e ai Veterinari ex specialisti ambulatoriali che negli ultimi 5 anni hanno instaurato rapporto di impiego con contratto della dirigenza sanitaria, si applica quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, in materia di criteri per la valutazione, ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali. Ai veterinari destinatari della presente disposizione è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV). Tale opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo."».


2.0.16

Nocco, Pogliese

Vedi testo 2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di inquadramento dei medici veterinari specialisti)

          1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:

          «8-ter. I medici veterinari specialisti convenzionati, cui si applica l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del presente articolo, che alla data del 1° settembre 2023 svolgevano, e continuano a svolgere all'entrata in vigore del presente decreto-legge, attività specialistica con un incarico a tempo indeterminato da 29 (ventinove) a 38 (trentotto) ore settimanali presso le aziende sanitarie locali, comunque denominate, o presso enti del Servizio sanitario nazionale e sono in possesso del titolo di specializzazione, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 giugno 2024 sono inquadrati a domanda nel primo livello Dirigenziale Veterinario, anche in soprannumero, con il trattamento giuridico ed economico della Dirigenza (CCNL dell'Area della Sanità), previo giudizio di idoneità, da espletarsi con le procedure del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365. Le ore già coperte dal personale inquadrato ai sensi del presente comma sono rese indisponibili. Ai veterinari destinatari della presente disposizione e ai Veterinari ex specialisti ambulatoriali che negli ultimi 5 anni hanno instaurato rapporto di impiego con contratto della dirigenza sanitaria, si applica quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, in materia di criteri per la valutazione, ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali. Ai veterinari destinatari della presente disposizione è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV). Tale opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo.»


2.0.17

Nocco, Fallucchi

Improponibile

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2023, n. 10)

          1. L'articolo 7 della legge 14 gennaio 2023, n. 10, è sostituito dal:

"Art. 7

(Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali d'Italia)

          1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

          a) l'albero isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

          b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; c) gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

          2. Ai fini della tutela degli alberi di cui al comma precedente, intorno a ciascun esemplare riconosciuto come monumentale, per proteggere l'apparato radicale e un intorno utile alla capacità vitale della pianta o del filare, è istituita una zona di protezione dell'albero, denominata ZPA, i cui requisiti sono stabiliti da apposite Linee guida approvate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste d'intesa con le regioni.

          3. Sono considerati «boschi monumentali» le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione.

          4. Ai fini della tutela dei boschi di cui al comma precedente è istituita una zona di protezione del bosco, denominata ZPB, avente un'estensione pari alla superficie complessiva del bosco riconosciuto come monumentale più un'area di bordo utile a proteggere gli apparati radicali, i cui requisiti sono stabiliti da apposite Linee guida approvate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste d'intesa con le regioni. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, è istituito l'Elenco dei boschi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e sono stabilite le modalità e le procedure per il censimento ed il riconoscimento dei boschi monumentali ad opera delle Regioni,

          5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni, per la redazione e il periodico aggiornamento da parte delle regioni degli elenchi di cui al comma 8, nonché per le misure di cura e di tutela e relative procedure autorizzative, ed è istituito l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

          6. Dell'avvenuto inserimento di un albero o di un bosco nei rispettivi elenchi, istituiti ai sensi dei commi precedenti, è data pubblicità mediante affissione per trenta giorni all'albo pretorio del Comune nel cui territorio essi sono radicati e sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, con la specificazione della località nella quale sono ubicati, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere alla regione avverso l'inserimento nei modi e nei tempi previsti per legge. Gli elenchi degli alberi monumentali e dei boschi monumentali d'Italia sono aggiornati periodicamente e messi a disposizione, tramite sito internet istituzionale, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.

          7 Il Comune, di propria iniziativa o su segnalazione, effettua il censimento degli alberi monumentali presenti sul proprio territorio, ne dà comunicazione al proprietario e propone l'attribuzione di monumentalità alla regione e, per conoscenza, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

          8. Le regioni raccolgono le proposte pervenute dai Comuni, salvo quanto previsto dal comma 9, e, qualora sussistano le condizioni previste dal comma 1, riconoscono la monumentalità dell'albero. L'albero riconosciuto come monumentale è inserito all'interno degli elenchi redatti dalle regioni e trasmessi al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

          9. A decorrere dalla data di trasmissione alla regione, e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della proposta di attribuzione di monumentalità dell'albero censito o del gruppo omogeneo di alberi, si applicano, in via transitoria, i commi 2, 9, 10 e 11 del presente articolo, sino alla data dell'avvenuto riconoscimento da parte delle Regioni, di cui al comma precedente.

          10. In caso di inottemperanza da parte del comune a procedere alle attività di propria competenza, protratta oltre centottanta giorni dalla data di pervenuta segnalazione della monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi, la regione competente invia al comune una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, l'ente regionale provvede in via sostitutiva. In caso di inottemperanza da parte della regione a procedere alle attività di propria competenza, protratta oltre un anno dalla data di trasmissione della proposta di monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi da parte del comune, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste invia una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in via sostitutiva.

          11. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle aree demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di alberi, per la redazione degli elenchi di cui ai commi 1-ter e 2. In tal caso le schede di segnalazione o di identificazione vengono trasmesse direttamente al settore regionale competente per gli alberi monumentali. Dalla data di trasmissione, opera la tutela transitoria di cui al precedente comma 2-quinquies. Dell'avvenuto censimento ai sensi del presente comma viene data notifica da parte della regione al comune del luogo in cui è radicato l'albero riconosciuto monumentale.

          12. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di alberi o gruppi di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. La sanzione amministrativa è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità e in caso di potatura o altro intervento incisivo non autorizzato oppure realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale nell'ambito della zona di protezione dell'albero effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che si può avvalere del supporto tecnico e operativo dei Servizi forestali regionali.

          13.  Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di un bosco monumentale oppure ancora l'intervento incisivo sul bosco medesimo non autorizzato si applica la sanzione amministrativa di cui al comma precedente aumentata di un terzo. La sanzione amministrativa di cui al presente comma è ridotta della metà in caso danneggiamento di lieve entità o in caso intervento realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli interventi gestionali sul bosco medesimo autorizzati dall'autorità regionale competente, previo parere obbligatorio e vincolante della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

          14.  L'autorità amministrativa competente a ricevere il verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie è la Regione. La sanzione pecuniaria irrogata è da considerarsi vincolata alla cura, alla salvaguardia e alla promozione degli alberi, dei gruppi di alberi e dei boschi monumentali.»


2.0.18

Rapani

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di impollinatori)

          1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti», il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 maggio.».


2.0.19 (testo 2)

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca

Vedi 1.0.31

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)  

1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 3, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti: 

i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane, ai sensi dell'articolo 12, comma 4; 

i-ter) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, non ricompresi negli interventi di cui al Capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.; 

b) dopo il comma 3-quater è inserito il seguente: 

3-quinquies. Ai fini di cui al comma 3, lettera i-ter), il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmette alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le denunce di danno ricevute, ai sensi dell'articolo 12, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ripartite, tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere i-bis) e i-ter). Agli oneri di cui al presente articolo nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.».


2.0.19

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca

Vedi testo 2

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis

 (Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61)

          1. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "i-bis). Interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane o che hanno avuto indennizzi parziali di cui all'articolo 12.".


2.0.20 (testo 2)

Fregolent, Musolino

Vedi 1.0.32

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)  

1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 3, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti: 

i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane, ai sensi dell'articolo 12, comma 4; 

i-ter) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, non ricompresi negli interventi di cui al Capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.; 

b) dopo il comma 3-quater è inserito il seguente: 

3-quinquies. Ai fini di cui al comma 3, lettera i-ter), il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmette alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le denunce di danno ricevute, ai sensi dell'articolo 12, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ripartite, tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere i-bis) e i-ter). Agli oneri di cui al presente articolo nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.».


2.0.20

Fregolent, Musolino

Vedi testo 2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)

          1. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: «i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane o che hanno avuto gli indennizzi parziali di cui all'articolo 12.»


2.0.21 (testo 2)

Paroli, Rosso

Vedi 1.0.33

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)  

1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 3, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti: 

i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane, ai sensi dell'articolo 12, comma 4; 

i-ter) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, non ricompresi negli interventi di cui al Capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.; 

b) dopo il comma 3-quater è inserito il seguente: 

3-quinquies. Ai fini di cui al comma 3, lettera i-ter), il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmette alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le denunce di danno ricevute, ai sensi dell'articolo 12, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ripartite, tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere i-bis) e i-ter). Agli oneri di cui al presente articolo nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.».


2.0.21

Paroli, Rosso

Vedi testo 2

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61)

  1. Al comma 3 dell'articolo 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

          i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane o che hanno avuto indennizzi parziali di cui all'articolo 12.»


2.0.22

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo di assicurazione per mezzi agricoli)

          1. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: "Fino al 30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2025".»


2.0.100 (testo corretto)/1

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

All'emendamento 2.0.100, capoverso «Articolo 2-bis», al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «straordinarie ondate di calore,» inserire le seguenti: «ciascuna Regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, con apposita ordinanza urgente di sanità pubblica e igiene, ad efficacia immediata, definisce i presupposti e le condizioni,»;

          b) sostituire la parola: «effettuate» con le seguenti: «da effettuare»;

          c) dopo le parole: «31 dicembre 2024» inserire le seguenti: «conseguentemente alla quale»;


2.0.100 (testo corretto)/2

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

All'emendamento 2.0.100, capoverso «Articolo 2-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «straordinarie ondate di calore,» inserire le seguenti: «ciascuna Regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, con apposita ordinanza urgente di sanità pubblica e igiene, ad efficacia immediata, definisce i presupposti e le condizioni,»;

          b) sostituire la parola: «effettuate» con le seguenti: «da effettuare»;

          c) dopo le parole: «31 dicembre 2024» inserire le seguenti: «e conseguentemente»;


2.0.100 (testo corretto)/3

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

All'emendamento 2.0.100, capoverso «Articolo 2-bis», al comma 1, dopo le parole: «agli operai agricoli a tempo» inserire la seguente: «determinato»

     Conseguentemente:

          1) al medesimo comma 1, sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «15 milioni di euro»

          2) al comma 3, sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «15 milioni»


2.0.100 (testo corretto)/4

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Decaduto

All'emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «20 milioni»;

al comma 2, sostituire le parole: «11 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

sostituire il comma 3, con il seguente:

       «3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

sostituire il comma 4, con il seguente:

       «4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»


2.0.100 (testo corretto)/5

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

All'emendamento 2.0.100, capoverso «Articolo 2-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. All'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6-bis, le parole da "e che abbiano" a "n. 102," sono soppresse;

          b) dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti commi:

          "6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore e altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

          6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.".»


2.0.100 (testo corretto)/6

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

All'emendamento 2.0.100, capoverso «Articolo 2-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto a sospendere l'attività lavorativa secondo le modalità, le condizioni e i presupposti definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, con apposita ordinanza urgente di sanità pubblica e igiene, ad efficacia immediata, salvaguardando gli accordi anche su base provinciale di miglior favore.».


2.0.100 (testo corretto)/7

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

All'emendamento 2.0.100, capoverso «Articolo 2-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il datore di lavoro deve procedere alla redazione e all'aggiornamento del Documento di valutazione del rischio prevedendo i rischi derivanti dall'esposizione ad alte temperature e individuando le misure di sicurezza da adottare per prevenire infortuni e malattie professionali correlate.».


2.0.100 (testo corretto)/8

Fregolent, Musolino

Respinto

All'emendamento 2.0.100, capoverso «Articolo 2-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per gli eventi atmosferici alluvionali, siccitosi, e alle grandinate, frane e inondazioni occorsi nei mesi di maggio e giugno 2024».


2.0.100 (testo corretto)/9

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

All'emendamento 2.0.100, capoverso «Articolo 2-bis», al comma 2, dopo le parole: «lettere m), n) e o)» inserire le seguenti: «, nonché alle imprese che svolgono attività lavorative all'aperto caratterizzate da un intenso lavoro fisico, quali la movimentazione di merci, la manutenzione di parchi e giardini, la cantieristica stradale con riferimento a lavori di idraulica e di manutenzione della rete elettrica e del gas, l'allestimento di ponteggi e impalcature.».

     Conseguentemente:

          1) al medesimo comma 2, sostituire le parole: «11 milioni» con le seguenti: «20 milioni di euro»

          2) al comma 4, sostituire le parole: «11 milioni» con le seguenti: «20 milioni»


2.0.100 (testo corretto)/10

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

All'emendamento 2.0.100, capoverso «Articolo 2-bis», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. Ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, è riconosciuta una indennità integrativa, ai sensi dell'articolo 47-quater, comma 3, del decreto legislativo 81 del 2015, pari al 90 per cento della retribuzione minima prevista dal contratto.

          2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».


2.0.100 (testo corretto)/11

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

All'emendamento 2.0.100, capoverso «Articolo 2-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. I lavoratori di cui al comma 2 hanno diritto a sospendere l'attività lavorativa secondo le modalità, le condizioni e i presupposti definiti da ciascuna Regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, con apposita ordinanza urgente di sanità pubblica e igiene, ad efficacia immediata, salvaguardando gli accordi anche su base provinciale di miglior favore.».


2.0.100 (testo corretto)/12

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

All'emendamento 2.0.100, capoverso «Articolo 2-bis», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. Il datore di lavoro deve procedere alla redazione e all'aggiornamento del Documento di valutazione del rischio prevedendo i rischi derivanti dall'esposizione ad alte temperature e individuando le misure di sicurezza da adottare per prevenire infortuni e malattie professionali correlate.».


2.0.100 (testo corretto)/13

Durnwalder

Ritirato

All'emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 4, inserire il seguente:

          «4-bis. All'articolo 11, comma 1, alla lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e dall'eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere.».


2.0.100 (testo corretto)/14

Fregolent, Musolino

Respinto

All'emendamento 2.0.100, capoverso «Articolo 2-bis», comma 5, sostituire le parole: «7,5 milioni di euro» con le seguenti «10 milioni di euro».

     Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente emendamento pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


2.0.100 (testo corretto)/15

Damante, Lorefice, Sabrina Licheri

Respinto

All'emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-bis», al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse relative al limite di spesa di cui al primo periodo, possono essere destinate, altresì, ai lavoratori di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, che abbiano presentato la richiesta di concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entro il 31 dicembre 2022.»


2.0.100 (testo corretto)/16

Fregolent, Musolino

Respinto

All'emendamento 2.0.100, capoverso «Articolo 2-bis», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          «5-bis. Il medesimo trattamento è riconosciuto agli operai agricoli a tempo determinato che risultino in forza alla data del 1° giugno 2024 e siano stati assunti per un numero di giornate non inferiore a cinquanta.».


2.0.100 (testo corretto)

I Relatori

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi in materia di ammortizzatori sociali)

          1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2024, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. I periodi di trattamento di cui al presente comma non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni per l'anno 2024. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui al presente comma è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

          2. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente comma non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 11 milioni per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

          3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

          4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

          5. Il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere concesso, per l'anno 2024, nel limite di 7,5 milioni di euro, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con i decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy del 17 aprile 2023 e dell'11 settembre 2023 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse relative al limite di spesa di cui al primo periodo possono essere destinate, inoltre, a finanziare il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».


2.0.100

I Relatori

Vedi testo corretto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi in materia di ammortizzatori sociali)

          1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2024, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. I periodi di trattamento di cui al presente comma non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni per l'anno 2024. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui al presente comma è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

          2. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente articolo non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 11 milioni per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

          3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

          4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

          5. Il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere concesso, per l'anno 2024, nel limite di 7,5 milioni di euro, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con i decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy del 17 aprile 2023 e dell'11 settembre 2023 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse relative al limite di spesa di cui al primo periodo possono essere destinate, inoltre, a finanziare il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».


2.0.200/1

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

All'emendamento 2.0.200, capoverso «Articolo 2-bis», al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il personale ispettivo del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l'INL,» inserire le seguenti: «ai fini della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dalle imprese agricole ai fini della prevenzione e del contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare,».


2.0.200/2

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

All'emendamento 2.0.200, capoverso «Articolo 2-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di rafforzare i controlli di prevenzione e contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire, su base regionale, ulteriori procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della dotazione organica, un contingente di 500 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore ordinario, di 800 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, di 500 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari e di 500 unità di personale amministrativo, a decorrere dall'anno 2024. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità assunte e la relativa spesa annua. Ai relativi oneri, pari a euro 13.900.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».


2.0.200/3

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Decaduto

All'emendamento 2.0.200, capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, sostituire le parole da: «, nei limiti delle economie utilizzabili» fino alla fine del comma, con le seguenti: «. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, valutati nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»;

al comma 3 sostituire le parole da: «, nei limiti delle economie utilizzabili» fino alla fine del comma, con le seguenti: «. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, valutati nel limite massimo di spesa pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»


2.0.200/4

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Decaduto

All'emendamento 2.0.200, capoverso «Art. 2-bis», comma 2, sostituire le parole da: «, nei limiti delle economie utilizzabili» fino alla fine del comma, con le seguenti: «. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, valutati nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»


2.0.200/5

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

All'emendamento 2.0.200, capoverso «Articolo 2-bis», al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché ad assumere a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, ulteriori 1.200 unità di personale, da inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnico, ai cui oneri, pari a euro 7.300.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»


2.0.200/6

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

All'emendamento 2.0.200, capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

          «2-bis. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento delle predette attività dalle ore 12:30 alle ore 15:30 in condizioni di esposizione prolungata al sole, conformemente alle indicazioni diramate ai sensi del comma 2-ter.

          2-ter. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), di concerto con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INAIL), diramano giornalmente sui propri siti web le informazioni riguardanti i territori interessati dal divieto di cui al comma 2-bis maggiormente esposti ai rischi derivanti da stress termico in ragione delle elevate temperature registrate, in ossequio ai sistemi di allerta meteo-climatica, alle metodologie di misurazione e di controllo del microclima individuati dalla nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 5056 del 13 luglio 2023 nonché ai criteri e alle modalità ivi contenuti.».


2.0.200/7

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

All'emendamento 2.0.200, capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del comparto agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, è prevista una deroga ai contratti collettivi di settore per quanto concerne la distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero, mediante una anticipazione, prima delle ore 6:00, e una posticipazione, dopo le ore 22:00, rispettivamente dell'inizio e del termine della prestazione lavorativa. La deroga di cui al precedente periodo è stabilita mediante accordo fra istituzioni centrali e territoriali e organizzazioni sindacali datoriali e sindacali maggiormente rappresentative del settore.».


2.0.200/8

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

All'emendamento 2.0.200, capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, è vietato lo svolgimento delle predette attività nel caso di superamento della temperatura dei 32 gradi centigradi, in condizioni di esposizione prolungata al sole.».


2.0.200/9

Patuanelli, Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

All'emendamento 2.0.200, capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


2.0.200/10

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Decaduto

All'emendamento 2.0.200, capoverso «Art. 2-bis», comma 3, sostituire le parole da: «, nei limiti delle economie utilizzabili» fino alla fine del comma, con le seguenti: «. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, valutati nel limite massimo di spesa pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»


2.0.200/11

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

All'emendamento 2.0.200, capoverso «Articolo 2-bis», al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché ad assumere a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, ulteriori 250 unità di personale, da inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnico, ai cui oneri, pari a euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».


2.0.200/12

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Decaduto

All'emendamento 2.0.200, capoverso «Art. 2-bis», comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando.»


2.0.200/13

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Decaduto

All'emendamento 2.0.200, capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          «4-bis. Tutte le risorse derivanti dalla inflizione delle sanzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, di cui agli articoli 8 e 9 decreto legislativo del 23 maggio 2016, n. 103, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297 e di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 15 dicembre 2017, n. 231, confluiscono in un fondo denominato "Fondo per le vittime del reato di caporalato", istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinato per i due terzi al risarcimento dei danneggiati, siano essi vittime o loro superstiti e per un terzo a campagne informative di contrasto al fenomeno del caporalato. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono stabiliti criteri e modalità di assegnazione.»


2.0.200/14

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Decaduto

All'emendamento 2.0.200, capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          «4-bis. Con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, è istituito un marchio che certifichi l'adozione di princìpi etici nella gestione dei rapporti di lavoro e nei sistemi produttivi, denominato "Caporalatofree", da rilasciare a quelle aziende che intraprendono un percorso di legalità, impegnandosi, con la sottoscrizione di un apposito protocollo con le prefetture, a contrastare le pratiche di sfruttamento della manodopera sull'intera filiera produttiva.»


2.0.200

I Relatori

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

 (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di lavoro)

          1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole "la decadenza dal beneficio" inserire le seguenti: "e di rafforzare i controlli di prevenzione e contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare";

          b) dopo le parole "il personale ispettivo dell'INL" inserire le seguenti: "compreso il personale ispettivo del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l'INL, ai sensi dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149".

          2. L'INPS è autorizzato, per l'anno 2024, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a 403 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza, nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 previste dall'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individuate con decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

          3. L'INAIL è autorizzato, per l'anno 2024, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a 111 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza, nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 previste dall'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individuate con decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

          4. Ai fini dei commi 2 e 3, l'INPS e l'INAIL sono autorizzati per l'anno 2024 a bandire una procedura concorsuale pubblica congiunta per titoli ed esami, su base regionale, anche svolta mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, le amministrazioni possono coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.».


2.0.300/1

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

All'emendamento 2.0.300, capoverso «Articolo 2-bis.», comma 1, dopo le parole: «anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale» inserire le seguenti: «, nonché della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dalle imprese agricole e del relativo DURC ai fini della prevenzione e del contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare.» e dopo le parole: «l'ispettorato nazionale del lavoro (INL)» inserire le seguenti: «la Guardia di finanza, l'Arma dei Carabinieri» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Alla formazione e all'aggiornamento del Sistema informativo concorrono, altresì, i verbali ispettivi della Guardia di finanza e dell'Arma dei Carabinieri nonché ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza nei confronti delle aziende agricole, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.»

     Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri di congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dall'impresa agricola, nonché i criteri e le modalità per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il possesso del documento unico di regolarità contributiva costituisce lo strumento necessario all'impresa agricola, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, per l'accesso a qualsiasi agevolazione, contributo o finanziamento previsto per il settore agricolo dalla normativa nazionale e comunitaria.»


2.0.300/2

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Respinto

All'emendamento 2.0.300, capoverso «Articolo 2-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n.150, la Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sul fenomeno del cosiddetto caporalato e sugli strumenti di denuncia e contrasto dello stesso. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai social network. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»


2.0.300

I Relatori

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di Sistema informativo per la lotta al caporalato)

          1.  All'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
          "5-bis. Al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di cui al comma 1, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole e i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, concernenti il mercato del lavoro agricolo; il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e i dati sulla loro situazione economica nonché il calendario delle colture; il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole; l'INL mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo".

          2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».


2.0.400/1

Durnwalder

Respinto

All'emendamento 2.0.400, capoverso «Articolo 2-bis.», sopprimere il comma 1.


2.0.400/2

Durnwalder

Respinto

All'emendamento 2.0.400, capoverso «Articolo 2-bis.», sopprimere il comma 2.


2.0.400/3/5ª Commissione

I Relatori

Approvato

Sopprimere il subemendamento.


2.0.400/3

Fregolent, Musolino, Amidei, Maffoni, Ancorotti, Fallucchi, Pogliese, Paroli, Rosso, Cantalamessa, Bizzotto

Approvato

All'emendamento 2.0.400, capoverso «Articolo 2-bis», comma 2, dopo le parole: «della legge 31 marzo 1979, n. 92» inserire le seguenti: «ad eccezione delle imprese agromeccaniche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e delle imprese forestali iscritte negli albi regionali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34».


2.0.400/4

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

All'emendamento 2.0.400, capoverso «Articolo 2-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. Per la partecipazione agli appalti di cui al comma 2, le imprese di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d) e e) devono possedere il documento unico di regolarità contributiva, nonché la congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dall'impresa medesima.

          2-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri di congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dall'impresa agricola, nonché i criteri e le modalità per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il possesso del documento unico di regolarità contributiva costituisce, altresì, lo strumento necessario alle imprese di cui al comma 2-bis per l'accesso a qualsiasi agevolazione, contributo o finanziamento previsto per il settore agricolo dalla normativa nazionale e comunitaria.»


2.0.400/5

Durnwalder

Respinto

All'emendamento 2.0.400, capoverso «Articolo 2-bis.», sopprimere il comma 3.


2.0.400/6

Fregolent, Musolino

Respinto

All'emendamento 2.0.400, capoverso «Articolo 2-bis», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'attestazione di conformità deve essere rilasciata dall'INPS entro trenta giorni dalla richiesta. In assenza di risposta entro il predetto termine, la richiesta si intende accolta».


2.0.400/7

Durnwalder

Respinto

All'emendamento 2.0.400, capoverso «Articolo 2-bis.», sopprimere il comma 4.


2.0.400/8

Durnwalder

Respinto

All'emendamento 2.0.400, capoverso «Articolo 2-bis.», sopprimere il comma 5.


2.0.400/9

Fregolent, Musolino

Respinto

All'emendamento 2.0.400, capoverso «Articolo 2-bis», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          «5-bis. Le norme contenute nel presente articolo entrano in vigore dopo tre mesi dall'emanazione del provvedimento dell'INPS di cui al comma 3».


2.0.400/10

Durnwalder

Respinto

All'emendamento 2.0.400, capoverso «Articolo 2-bis.», sopprimere il comma 6.


2.0.400/11

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Respinto

All'emendamento 2.0.400, capoverso «Articolo 2-bis», dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

          «6-bis. L'erogazione di contributi, finanziamenti e aiuti derivanti da risorse nazionali, regionali e dell'Unione europea rivolti agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, è subordinata al possesso, alla data di presentazione della domanda di accesso ai relativi benefici, dei seguenti requisiti:

          a) rispetto dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

          b) rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza, sui luoghi di lavoro;

          c) rispetto delle disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

          6-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici erogatori a qualsiasi titolo dei benefici di cui al comma 1 provvedono, qualora necessario, ad adeguare le disposizioni che regola mentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al presente comma. In caso di reiterazione dell'inosservanza, oltre alla revoca e al recupero forzoso, ad adeguare le disposizioni che regola mentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al presente comma.»


2.0.400/12

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Respinto

All'emendamento 2.0.400, capoverso «Articolo 2-bis», dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

          «6-bis. All'articolo 22, comma 12-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al denunciante è riconosciuta inoltre una misura premiale che prevede il diritto al collocamento lavorativo"».


2.0.400 (testo 2)

I Relatori

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di banca dati degli appalti in agricoltura)

          1. Al fine di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la Banca dati degli appalti in agricoltura ai cui contenuti, sia in forma analitica che aggregata, accede il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell'INAIL.

          2. Alla Banca dati di cui al comma 1 si iscrivono le imprese, in forma singola o associata, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d) e e), della legge 31 marzo 1979, n. 92, che intendono partecipare ad appalti in cui l'impresa committente sia un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.

          3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti l'INPS, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INAIL e le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro del settore agricolo firmatarie dei contratti collettivi di cui all'articolo 51, del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, sono individuati i requisiti di qualificazione dell'appaltatore, in relazione alla struttura imprenditoriale, all'organizzazione di mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio della prestazione oggetto di appalto, la documentazione per la verifica del loro possesso, le informazioni relative alle imprese di cui al comma 2 già disponibili presso altre amministrazioni pubbliche o altri enti pubblici, le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione della documentazione, anche avvalendosi delle competenze tecnico-specialistiche e dell'apparato organizzativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché i requisiti della polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto e delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti dell'impresa stessa impiegati nell'appalto. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, l'INPS rilascia all'impresa richiedente una attestazione di conformità.

          4. Alla stipula del contratto di appalto le imprese di cui al citato articolo 6, comma 1, lettere d) e e), rilasciano al committente la polizza fideiussoria assicurativa di cui al comma 3.

          5. La stipula o l'esecuzione del contratto di appalto avvenuta in violazione di quanto disposto dai commi 3 e 4, comporta l'applicazione, a carico del committente e dell'appaltatore, della sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000, senza applicazione della procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. L'irrogazione della sanzione impedisce, per un periodo di un anno a decorrere dalla notifica dell'illecito, l'iscrizione o la permanenza nella rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

          6. Alle attività di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

          7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».


2.0.400

I Relatori

Vedi testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di Banca dati degli appalti in agricoltura)

          1. Al fine di rafforzare i controlli sugli appalti in agricoltura è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la Banca dati degli appalti in agricoltura.

          2. Alla Banca dati di cui al comma 1 si iscrivono le imprese di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d) e e), della legge 31 marzo 1979, n. 92, che intendano partecipare ad appalti in cui l'impresa committente sia un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata.

          3. L'INPS individua con proprio provvedimento, previo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentite le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi di cui all'articolo 51, del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, le informazioni già disponibili presso altre amministrazioni pubbliche, la documentazione per la verifica del possesso dei requisiti di qualificazione dell'appaltatore, in relazione alla struttura imprenditoriale, all'organizzazione di mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio della prestazione oggetto di appalto, nonché le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione della documentazione, anche avvalendosi delle competenze tecnico-specialistiche e dell'apparato organizzativo del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, l'INPS rilascia all'impresa richiedente una attestazione di conformità.

          4. Alla stipula del contratto di appalto le imprese di cui al citato articolo 6, comma 1, lettere d) e e), rilasciano al committente polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dei contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto e delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti dell'impresa stessa impiegati nell'appalto.

          5. Il contratto di appalto stipulato in violazione di quanto disposto dai commi 3 e 4, si considera, salvo prova contraria dell'appaltatore, in violazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

          6. Alle attività di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».


3.1

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) è elevato al 100 per cento del danno accertato.».

     Conseguentemente, al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, sostituire le parole: « è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2024, dei quali 2 milioni» con le seguenti: « è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2024, dei quali 5 milioni»;

          b) al secondo periodo, sostituire le parole: « 12 milioni» con le seguenti: « 15 milioni»

          c) al secondo periodo, dopo le parole: « si provvede,» inserire le seguenti: « per un ammontare pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,».


3.2

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « del presente decreto» con le seguenti: « della legge di conversione del presente decreto».


3.3

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-bis. Le imprese agricole che nel corso della campagna 2023 hanno subito perdite produttive a causa delle gelate tardive e di altri eventi climatici avversi e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4. Per le medesime cause, si dispone l'innalzamento della percentuale di copertura dello strumento Agricat, prevedendo parametri risarcitori più alti per gli indennizzi dei danni alle produzioni frutticole per l'annata 2023, in modo da poter garantire almeno la produzione dell'annata stessa.».


3.4

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Decaduto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Al fine di fronteggiare le perdite produttive di raccolto, registrate nell'annata 2023, derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, le imprese agricole che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere alle misure previste per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4.».


3.5

Rapani, Maffoni

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Possono altresì accedere agli interventi previsti dal comma 1 le imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno su­bito danni alle produzioni fruttifere e agli agrumeti a causa del ragnetto rosso comune (Tetranychus urticae).».

     Conseguentemente:
1) al comma 2, sostituire le parole «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;
2) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del ragnetto rosso comune (Tetranychus urticae)»;
3) nella rubrica, dopo le parole «flavescenza dorata» aggiungere: «e del ragnetto rosso comune (Tetranychus urticae)».


3.6

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 3, dopo le parole «e delle foreste,» inserire le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».


3.7

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: « è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2024, dei quali 2 milioni» con le seguenti: « è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2024, dei quali 5 milioni»;

     Conseguentemente, al medesimo comma 4:

          a) al secondo periodo, sostituire le parole: « 12 milioni» con le seguenti: « 15 milioni»

          b) al secondo periodo, dopo le parole: « si provvede,» inserire le seguenti: « per un ammontare pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,»


3.8

I Relatori

Approvato

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «44 milioni di euro»;

          b) sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «4 milioni»;

          c) al primo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «40 milioni»;

          d) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto all'importo di 2 milioni di euro, mediante corrispondente ridu­zione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Mini­stero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) quanto all'importo di 32 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite all'erario;

c) quanto all'importo di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213».


3.9

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Assorbito

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "
12 milioni" con le seguenti: "24 milioni", le parole: "2 milioni" con le seguenti: "4 milioni" e le parole: "10 milioni" con le seguenti: "20 milioni";
b) al comma 5, sostituire le parole: "
un ulteriore milione" con le seguenti: "ulteriori due milioni".


3.10

Fregolent, Musolino

Assorbito

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4:

          1) sostituire ovunque ricorrano le parole: «12 milioni»  con le  seguenti: «24 milioni»;

          2) sostituire ovunque ricorrano le parole: «2 milioni» con le seguenti: «4 milioni»;

          3)sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

          b) al comma 5, sostituire le parole: «un ulteriore milione» con le seguenti: «ulteriori due milioni».


3.11

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Assorbito

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole «12 milioni» con le seguenti: «22 milioni di euro»;

          b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni».


3.12

Pirovano, Giorgis

Assorbito

Al comma 4, sostituire le parole: «complessivamente quantificati in» con le seguenti: «pari a», le parole: «nel limite di» con le seguenti: «quanto a» e le parole: «per i restanti» con le seguenti: «quanto a».


3.13

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo il comma 4, inserire i seguenti: «4-bis. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere appartenenti al settore viticolo e contenere gli effetti negativi derivanti dagli attacchi di peronospora (plasmopara viticola), alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e uva da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da maggio 2024 ad agosto 2024. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

          4-ter. L'esonero di cui al comma 4-bis è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore viticolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da maggio 2024 ad agosto 2024.

          4-quater. Per l'esonero di cui ai commi 4-bis e 4-ter, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

          4-quinquies. L'esonero di cui ai commi 4-bis e 4-ter è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

          4-sexies. L'esonero di cui ai commi 4-bis e 4-ter è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal comma 4-quinquies, nel limite di minori entrate contributive pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

          4-septies. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


3.14

Gasparri, Paroli, Rosso

Ritirato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

          «4-bis. In ragione dello stato di emergenza riconosciuto a seguito degli eventi metereologici straordinari che, tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2023, hanno determinato la proliferazione della peronospora con gravi conseguenze per il settore vinicolo, stante la causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile, i soggetti titolari di mutui relativi ad attività agricole, commerciali ed economiche, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti bancari e di credito una sospensione delle rate per un periodo di due anni, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato, sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di rimborso, e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'Abi e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine - non inferiore a 30 giorni - per l'esercizio della facoltà di sospensione. In mancanza di tali informazioni nei termini e contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2025 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.».


3.15

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti la peronospora (plasmopara viticola) e il rapporto tra i cambiamenti climatici e la capacità produttiva delle aziende agricole nonché di introdurre opportune tecniche terapeutiche attualizzate all'emergente mutato contesto ambientale, volte a contenere la diffusione del patogeno nelle piante aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato "Fondo per la ricerca sulla peronospora", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al precedente periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


3.16

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Al fine di sostenere la rigenerazione della viticoltura e di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione viticola, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato il Piano straordinario di cui al precedente periodo e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».


3.17

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. A favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola è assegnato un contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno precedente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al precedente periodo e la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


3.18

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Al fine di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che operano nel settore della produzione biologica, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) in misura pari o superiore al 50 per cento alle produzioni viticole e vitivinicole biologiche di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il sostegno delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del fondo di cui al precedente periodo sono assegnate prioritariamente alle micro aziende viticole e vitivinicole a filiera corta. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».


3.19

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Per l'anno 2024 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo. I contributi di cui al presente comma non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


3.20

Bizzotto, Cantalamessa

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole «di un ulteriore milione di euro» con le seguenti: «di 10 milioni di euro».

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.


3.21

Fregolent, Musolino

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «di un ulteriore milione di euro» con le seguenti: «di 10 milioni di euro».


3.22

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «di un ulteriore milione di euro» con le seguenti: «di 10 milioni di euro».


3.23

Rosso, Paroli

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole «di un ulteriore milione di euro» con le seguenti: «di 10 milioni di euro».


3.24

Sabrina Licheri, Naturale, Nave

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole «un ulteriore milione» con le seguenti: «10 milioni».


3.25

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 5, primo periodo sostituire le parole: « un ulteriore milione» con le seguenti: « ulteriori 5 milioni» e al secondo periodo dopo le parole: « si provvede» inserire le seguenti: « per un ammontare pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per un ammontare pari ad 1 milione di euro».


3.26 (testo 2)

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Approvato

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, sostituire le parole: «un ulteriore milione» con le seguenti: «ulteriori 2 milioni»;

          b) al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «quanto a 1 milione di euro, e mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite all'erario, quanto al restante milione di euro».


3.26

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Vedi testo 2

Al comma 5 sostituire le parole «un ulteriore milione» con le seguenti: «5 milioni».


3.27/1

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

All'emendamento 3.27, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «5 milioni»;

          b) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al secondo periodo dopo le parole: "si provvede" inserire le seguenti: "per un ammontare pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per un ammontare pari ad 1 milione di euro".


3.27

I Relatori

Approvato

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, sostituire le parole: «un ulteriore milione» con le seguenti: «ulteriori 2 milioni»;

          b) al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «quanto a 1 milione di euro, e mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite all'erario, quanto al restante milione di euro».


3.28/1

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

All'emendamento 3.28, capoverso "5-ter", sostituire le parole: «3 milioni» con le seguenti: «5 milioni».


3.28 (testo 2)

I Relatori

Approvato

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

          «5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 855 è inserito il seguente: "855-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 855, può essere altresì utilizzato dalle regioni per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione, nonché di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus.".

5-ter. La dotazione del Fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rideterminata in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.».


3.28

I Relatori

Vedi testo 2

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

          «5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 855 è inserito il seguente:

"855-bis. Il Fondo di cui al comma 855 può essere altresì utilizzato dalle regioni e province autonome per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione, nonché di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus".

          5-ter. La dotazione del Fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rideterminata in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213».


3.29

Fazzone, Paroli

Ritirato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

          «7-bis. All'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n.  91, sono apportate le seguenti modificazioni:                                               

          a) al comma 2, la parola: "partecipano" è sostituita dalle seguenti: "possono partecipare";      

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          "2-bis. Al fine di garantire l'istituzione delle commissioni uniche nazionali e il buon funzionamento delle stesse per la previsione del prezzo del prodotto e la trasparenza nelle relazioni contrattuali nel-le filiere agricole, la sola parte agricola può, in subordine, procedere all' istituzione delle commissioni uniche nazionali qualora i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione non fossero concordi.»


3.30

Fazzone, Paroli

Ritirato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

          «7-bis. All'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 5 maggio 2015, n 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n.  91, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

          "3-bis. La commissione unica nazionale, in particolare quella del grano duro, predispone nel proprio regolamento una griglia di valutazione volta a definire classi di qualità, quale strumento in grado di differenziare le caratteristiche della granella, non solo sulla base dei parametri merceologici come il peso ettolitrico, l'umidità e il contenuto proteico, e reologici, quali le peculiarità del glutine, ma anche sulla base delle caratteristiche chimiche e microbiologiche intese come contenuto di: micotossine (Don), residui di erbicidi quali il glifosato, pesticidi (molto utilizzati nella conservazione post-raccolta), metalli pesanti, radioattività e altri contaminanti dannosi per la salute pubblica.".».


3.31

Fazzone, Paroli

Ritirato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

          «7-bis. In caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali, ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 5, del decreto-legge 5 maggio 2025, n.51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n.  91, la fase sperimentale non può avere una durata superiore ad un anno.»


3.32 (testo 2)

Malan, Pogliese, Russo, Sallemi, Bucalo, Bizzotto, Cantalamessa, Amidei, Ancorotti, Fallucchi, Maffoni, Fregolent, Salvitti, Minasi, Germanà

Approvato

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

          «8-bis. Le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio del 2023 e fino al mese di maggio del 2024, e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, previa verifica del nesso di causalità tra l'evento siccitoso e i danni riportati, possono accedere, nel limite di 15 milioni di euro, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Per la relativa procedura, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, e ai commi 2 e 3. 

          8-ter. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare esclusivamente agli interventi di cui al comma 8-bis. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.».


3.32

Malan, Pogliese, Russo, Sallemi, Bucalo

Vedi testo 2

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

          «8-bis. Le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio del 2023 e fino al mese di maggio del 2024, e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Per la relativa procedura, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, e ai commi 2 e 3.

          8-ter. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare esclusivamente agli interventi di cui al comma 8-bis. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.».


3.33

Musolino, Fregolent

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

          «8-bis. Ai pagamenti effettuati alle imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che accedono agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo non si applica la verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e la verifica del documento unico di regolarità contributiva di cui alla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»


3.34

Musolino, Fregolent

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

          «8-bis. Ai pagamenti effettuati alle imprese agricole con sede operativa in Sicilia, colpite dall'emergenza siccità per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva non si applica la verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e la verifica del documento unico di regolarità contributiva di cui alla legge 28 gennaio 2009 n. 2.»


3.35

Tosato, Bizzotto, Cantalamessa

Ritirato. Vedi G/1138/13/9

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

          "8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 703, le parole: "delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti: "dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";

          b) al comma 703, la parola: "adottano" è sostituita dalla seguente: "adotta";

          c) al comma 703, le parole: "alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria" sono sostituite dalle seguenti: "alla media nazionale, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione, la concomitanza di aree protette, nonché la carenza di infrastrutture essenziali per l'agricoltura";

          d) al comma 703, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.";

          e) dopo il comma 703, è aggiunto il seguente: "703-bis. La deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, non è applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi o che si tratti di particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti."".


3.36

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

          "8-bis. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari in seguito alla comparsa di danni da attacchi di peronospora (Plasmopara viticola), possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo, le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché' assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo periodo è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga. Le disposizioni di cui al presente comma saranno concessi ai sensi dell'articolo 26 del regolamento UE 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022.".


3.37

Fregolent, Musolino

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

          «8-bis. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari in seguito alla comparsa di danni da attacchi di peronospora (Plasmopara viticola), possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di  cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo, le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo periodo è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga. Le disposizioni di cui al presente comma saranno concessi ai sensi dell'art 26 del regolamento UE 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022.».


3.38 (testo 2)

Nocco, Fallucchi, Cantalamessa, Bizzotto

Approvato

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

          «8-bis. Al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 per l'attuazione di misure di investimento per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità di attuazione della misura di cui al periodo precedente. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.».


3.38

Nocco, Fallucchi

Vedi testo 2

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

          «8-bis. All'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole "di cui al comma 4" sono inserite le seguenti: "nonché, nel limite di 30 milioni per l'anno 2024, al fine di sostenere le imprese agricole, che danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, attuino misure di investimento per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture,»


3.39

Fregolent, Musolino

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

           «8-bis. All'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «finalizzato alla erogazione di contributi per la» sono aggiunte le seguenti: «estirpazione e».


3.40

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere infine il seguente: "8-bis. All'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "finalizzato alla erogazione di contributi per la" sono aggiunte le seguenti: "estirpazione e".


3.100

I Relatori

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «Le imprese agricole, che nel corso della campagna 2023, hanno subito» inserire le seguenti: «e segnalato».


3.200 (testo 2)

I Relatori

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «Le regioni territorialmente competenti, previa verifica del nesso di causalità tra gli eventi climatici e fitopatologici avversi e "la moria del kiwi", possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.» con le seguenti: «Le regioni territorialmente competenti, verificata la presenza della "moria del kiwi" sul proprio territorio, così come definita dal servizio fitosanitario nazionale, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».


3.200

I Relatori

Vedi testo 2

Al comma 1, sostituire le parole: «Le regioni territorialmente competenti, previa verifica del nesso di causalità tra gli eventi climatici e fitopatologici avversi e "la moria del kiwi", possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.» con le seguenti: «Le regioni territorialmente competenti, verificata la presenza della "moria del kiwi" sul proprio territorio, così come definita  dal servizio fitosanitario nazionale, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».


3.300

I Relatori

Assorbito

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «quantificati in» con le seguenti: «pari a».


3.0.1

Lorefice, Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti per le imprese agricole della regione Sicilia colpite dalla siccità)

          1. Le imprese agricole con sede operativa nella regione Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa dei fenomeni siccitosi, verificatisi a partire dal mese di luglio del 2023 e fino al mese di maggio del 2024, e che non hanno beneficiato dei risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo. La regione Sicilia può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi climatici avversi di cui al precedente periodo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La ripartizione dell'importo da assegnare avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al presente comma.

          2. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare esclusivamente agli interventi di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.».


3.0.2

Nicita, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente

«Art. 3-bis

(Misure urgenti per contrastare i danni derivanti dal fenomeno della 'vendemmia verde' in Sicilia)

          1. Al fine di contrastare l'incremento dei costi e le limitazioni della produzione determinati dal fenomeno della "Vendemmia Verde" in Sicilia, è riconosciuto un contributo alle cantine sociali che hanno subito l'aumento dei costi di gestione conseguente al minore ammasso delle uve.

          2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 5 milioni di euro per gli anni 2024-2026, si provvede mediante riduzione dello stanziamento  del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».


3.0.3

Nicita, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Ristoro danni climatici al comparto vinicolo in Sicilia)

          1. Al fine di sostenere il comparto vitivinicolo e ristorare i produttori del settore danneggiati dalle condizioni climatiche avverse dell'estate 2023 in Sicilia, viene determinato un contributo per la perdita di ricavi calcolato sulla base del calo di produzione provinciale, desunto dalle dichiarazioni della raccolta delle uve ai sensi del DM n. 5811 del 26 ottobre 2015, e compreso tra un minimo di 2 mila di euro e un massimo di 25 mila di euro per azienda.

          2. Ai fini di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026.

          3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce termini e modalità di erogazione delle misure di cui al presente articolo.

          4. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 2024-2026, mediante riduzione dello stanziamento  del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»


3.0.4

Pogliese

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Sostegno alle imprese agricole siciliane danneggiate dalla siccità)

          1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatesi a partire dal mese di Ottobre 2023 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze  assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4.

          2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, la Regione Sicilia attuerà, anche avvalendosi di strumenti geospaziali, la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dall'evento siccità. Il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta della regione, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili.

          3. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nella delimitazione grafica di cui al comma 2 possono avvalersi della sospensione per dodici mesi  del pagamento della parte capitale  della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari  finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato ed i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le parti.»


3.0.5

Trevisi, Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

 (Rifinanziamento del fondo per la rigenerazione olivicola)

          1. Il fondo di cui all'articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

          2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse, attualizzati alle condizioni dei territori colpiti da Xylella Fastidiosa (Well et al.).

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


3.0.6

Bizzotto, Cantalamessa

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

(Norme in materia di associazioni di produttori e organizzazioni di produttori)

          1. All'articolo 3 della legge n. 91 del 2 luglio 2015, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

          "1 bis. Per ottenere il riconoscimento le organizzazioni interprofessionali devono rappresentare gli interessi delle attività economiche connesse alla produzione ed almeno una delle altre fasi della catena di approvvigionamento. Per attività economiche connesse alla produzione s'intendono la produzione, la coltivazione, la raccolta o l'allevamento di un prodotto agricolo di cui all'articolo 157, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., rappresentate dalle associazioni di produttori agricoli, consorzi di produttori agricoli e/o dalle organizzazioni di produttori, indipendentemente dal fatto che siano riconosciute o meno a norma dell'articolo 152 del regolamento sopra richiamato.""


3.0.7

Nocco, Pogliese

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di "Gelato Agricolo" e "Agri Gelaterie")

          1. Ai fini del presente articolo, per "gelato agricolo" si intende il gelato prodotto dalle imprese agricole che utilizzano prevalentemente prodotti di propria produzione. Per "agri gelaterie" si intendono i punti vendita al dettaglio che possono essere aperti esclusivamente da imprese agricole che producono gelato agricolo o da soggetti che acquistano gelato agricolo dalle imprese agricole.

          2. Le imprese agricole che intendono produrre gelato agricolo devono essere iscritte nel Registro delle Imprese Agricole. Gli ingredienti utilizzati nella produzione del gelato devono provenire prevalentemente dall'azienda agricola produttrice, inclusi latte, panna, uova, miele e altri prodotti agricoli. Gli ingredienti non prodotti direttamente dall'azienda agricola devono essere acquistati da fornitori che rispettano le normative vigenti in materia di sicurezza alimentare.

          3. Le imprese agricole produttrici di gelato agricolo devono rispettare tutte le normative igienico-sanitarie previste per la produzione di alimenti, con particolare riferimento al Regolamento CE 852/2004 e al Regolamento CE 853/2004. Gli stabilimenti di produzione devono essere dotati di idonee strutture e attrezzature per garantire la sicurezza e la qualità del prodotto.

          4. Le agri gelaterie possono essere aperte esclusivamente da imprese agricole che producono gelato agricolo o da soggetti che acquistano gelato agricolo dalle imprese agricole. Le agri gelaterie possono essere aperte in qualsiasi luogo, senza vincoli di ubicazione all'interno dell'azienda agricola o in prossimità della stessa. Le agri gelaterie devono rispettare le normative vigenti in materia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, inclusi i requisiti igienico-sanitari e di etichettatura previsti dal Regolamento UE 1169/2011.

          5. Il gelato agricolo deve essere etichettato in modo chiaro e trasparente, indicando in etichetta la dicitura "Gelato Agricolo" o "AgriGelato". Le agri gelaterie devono esporre al pubblico informazioni chiare sulla provenienza degli ingredienti e sulle caratteristiche del gelato agricolo offerto.

          6. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali promuove iniziative volte a sostenere e valorizzare la produzione di gelato agricolo e l'apertura di agri gelaterie. Le Regioni possono attivare programmi di sostegno economico per le imprese agricole che intendono avviare la produzione di gelato agricolo e aprire agri gelaterie.

          7. Le imprese agricole e le agri gelaterie che non rispettano le disposizioni del presente articolo sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 euro, a seconda della gravità della violazione. In caso di violazioni reiterate, l'autorizzazione alla produzione di gelato agricolo e all'apertura di agri gelaterie può essere revocata.»


3.0.8

Centinaio, Cantalamessa, Bizzotto

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli)

          1. I registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono collegati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, attraverso la digitalizzazione degli adempimenti. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro sessanta giorni, con proprio provvedimento definisce le modalità attuative, sentite le Organizzazioni di rappresentanza della filiera vitivinicola.».


3.0.9

Fregolent, Musolino

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Misure urgenti per contrastare i danni da gelate tardive)

          1. Le imprese agricole che nel corso della campagna 2023 abbiano subito perdite produttive a causa delle gelate tardive e di altri eventi climatici avversi e che non abbiano beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4. Per le medesime cause, si dispone l'innalzamento della percentuale di copertura dello strumento Agricat, prevedendo parametri risarcitori più alti per gli indennizzi dei danni alle produzioni frutticole per l'annata 2023, in modo da poter garantire almeno la produzione dell'annata stessa.»


3.0.10

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Misure urgenti per la produzione di pere)

          1.  Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici, naturali e consequenziali alla crisi geopolitica, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di euro 10 milioni per l'anno 2024.

          2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione delle risorse di cui al precedente comma.  

          3. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.».


3.0.11

Sabrina Licheri, Naturale, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti per il sostegno della filiera frutticola della pera)

          1. Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera (Pyrus communis L.) e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici e naturali di tipo avverso, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

          2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.».


3.0.12

Paroli, Rosso

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Misure urgenti per la produzione di pere)

          1.         Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici, naturali e consequenziali alla crisi geopolitica, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di euro 10 milioni per l'anno 2024.

          2.         Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione delle risorse di cui al precedente comma.  

          3.         Agli oneri del presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»


3.0.13

Fregolent, Musolino

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Misure urgenti per la produzione di pere)

          1. Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici, naturali e consequenziali alla crisi geopolitica, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di euro 10 milioni per l'anno 2024.

          2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione delle risorse di cui al precedente comma.  

          3. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»


4.1 (testo 2)

Cantalamessa, Bizzotto

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguente: «d-bis) all'articolo 8, comma 2, lettera b), dopo le parole: "tutte le informazioni necessarie" sono inserite le seguenti: ", in particolare con l'acquisizione dei documenti contabili relativi alle attività di vendita e dei relativi servizi,"».


4.1

Cantalamessa, Bizzotto

Vedi testo 2

All'articolo 4 apportare le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

          i) alla lettera a) premettere la seguente: "0a) all'articolo 2, comma 1, lettera b) dopo le parole: «persone fisiche e giuridiche» aggiungere le seguenti: «nonché le cooperative e le organizzazioni di produttori, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che ricevono conferimenti da imprenditori agricoli e ittici loro soci;»;

          ii) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) all'articolo 3, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I prezzi stabiliti nel contratto di cessione tra il fornitore e l'acquirente devono tenere conto dei costi di produzione»;

          iii) dopo la lettera d) aggiungere le seguente: «d-bis) all'articolo 8, comma 2, lettera b), dopo le parole: «tutte le informazioni necessarie» sono inserite le seguenti: «, in particolare con l'acquisizione dei documenti contabili relativi alle attività di vendita e dei relativi servizi,».

          b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, promuove, nell'anno 2024, tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione del consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi compresi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

          1-ter. Per l'attuazione del comma 1-bis è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».


4.2

Fregolent, Musolino

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c).


4.3

Gelmini

Decaduto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «o-bis».

     Conseguentemente, alla medesima lettera a), sostituire le parole: «sono aggiunte, in fine, le seguenti» con le seguenti: «è aggiunta, in fine, la seguente», e le parole: «o-ter» con le seguenti: «o-bis».


4.4

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «o-bis.


4.5

Paroli

Ritirato

Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso «o-bis.


4.6

Giacobbe

Respinto

Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso «o-bis.


4.7

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso o-bis.), aggiungere in fine le seguenti parole: «L'ISMEA, nell'elaborazione della metodologia di calcolo dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli e alimentari, tiene conto almeno del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie, della campagna agricola di riferimento, delle differenti dimensioni aziendali, del rispetto dei disciplinari di produzione e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'elaborazione dei costi medi di produzione tiene altresì conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione, alle quote di ammortamento degli impianti di produzione dei prodotti agricoli e alimentari.».


4.8

Nicita, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso o-bis), aggiungere in fine le seguenti parole: «L'ISMEA, nell'elaborazione della metodologia di calcolo dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli e alimentari, tiene conto delle specifiche condizioni strutturali in cui versano le regioni insulari, con particolare riferimento alla dimensione delle piccole imprese, dei costi di trasporto, delle condizioni metereologiche sulla piovosità media, dell'accesso effettivo e continuato alle risorse idriche e ai relativi costi, all'impatto esercitato dalle variazioni climatiche, al costo del reperimento, mantenimento e soggiorno di manodopera stagionale».


4.9

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Decaduto

Al comma 1, lettera a), capoverso o-bis), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il prezzo minimo, corrisposto alle aziende agricole non è inferiore al costo medio di produzione identificato dall'ISMEA;».


4.10

Paroli, Rosso

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

          a)         al comma 1, lettera a), sostituire la lettera o-ter) con la seguente: "o-ter) "costo di produzione": il costo sopportato dal cedente relativo all'utilizzo delle materie prime, tenendo in considerazione gli scopi mutualistici nel caso di imprese cooperative, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo.";

          b)         dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. I contratti stipulati e che risultano validi ed efficaci tra le parti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2025".


4.11

Fallucchi

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso "o-ter)" con il seguente: "o-ter) costo di produzione": il costo sopportato dal cedente relativo all'utilizzo delle materie prime, tenendo in considerazione gli scopi mutualistici nel caso di imprese cooperative, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo.";

          b) dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. I contratti stipulati e che risultano validi ed efficaci tra le parti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2025".


4.12

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso o-ter) apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole «che variabili,» inserire le seguenti: «quali la collocazione geografica delle colture, le caratteristiche territoriali, le tecniche di produzione medie ordinarie, il differente costo della manodopera negli areali produttivi,»;

          b) sostituire le parole «e dei servizi» con le seguenti: «e degli ulteriori servizi».


4.13

Paroli

Ritirato

Al comma 1 lettera a), dopo la lettera o-ter) aggiungere le seguenti:

          "o-quater) «dati digitali»: qualsivoglia dato digitale che viene prodotto, anche mediante apparecchiature di terzi, nel corso dello svolgimento dell'attività del produttore agricolo, del fornitore di prodotti agricoli e alimentari e della persona fisica o giuridica che svolge qualsiasi attività produttiva in una delle fasi della produzione alimentare;

          o-quinquies) «apparecchiatura digitale»: qualsivoglia apparecchiatura che produca, raccolga o trasmetta dati digitali;",

     Conseguentemente nello stesso comma dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

          "d-bis) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

          «h-bis) l'acquisizione, la riserva di titolarità esclusiva, l'utilizzo o la divulgazione in qualsiasi forma, da parte dell'acquirente o da parte di soggetti facenti parte della medesima centrale o del medesimo gruppo dell'acquirente, o da parte del fornitore di attrezzature o servizi digitali, di qualsivoglia dato digitale che viene prodotto, anche mediante apparecchiature di terzi, nel corso dello svolgimento dell'attività del produttore agricolo, del fornitore di prodotti agricoli e alimentari e della persona fisica o giuridica che svolge qualsiasi attività produttiva in una delle fasi della produzione alimentare;

          h-ter) l'adozione di clausole contrattuali e di tecniche di produzione, raccolta e comunicazione dei dati digitali, che non consentono l'interoperatività di tali dati con quelli prodotti, raccolti o comunicati con attrezzature digitali diverse da quelle utilizzate nel corso dello svolgimento dell'attività del produttore agricolo, del fornitore di prodotti agricoli e alimentari e della persona fisica o giuridica che svolge qualsiasi attività produttiva in una delle fasi della produzione alimentare;".


4.14

Sabrina Licheri, Naturale, Nave

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto, infine, il seguente: "I prezzi dei beni forniti tengono conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter), e devono essere superiori agli stessi costi di produzione".»;

          b) dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Nei contratti di cessione il prezzo di cui al comma 2 deve essere superiore al costo di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter)"»;

          c) sostituire la lettera c) con la seguente: "c) all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: «comprese quelle relative ai prezzi» sono inserite le seguenti: «stabiliti nel rispetto dei costi di produzione sostenuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter) e in misura superiore agli stessi costi di produzione»;

          d) dopo la lettera d), inserire la seguente: "d-bis) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis.»".


4.15

Nave, Naturale, Sabrina Licheri

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

          «b) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto, infine, il seguente: «I prezzi dei beni forniti tengono conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter) nonché di tutti gli ammortamenti degli investimenti e degli altri costi, comprensivi quelli dei servizi intermedi, che l'impresa sostiene durante l'annata agraria.».


4.16

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «, e devono essere superiori agli stessi costi di produzione»

b) alla lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole: «e in misura superiore agli stessi costi di produzione»

c) alla lettera d) dopo le parole: «all'articolo 3,» inserire le seguenti: «dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nei contratti di cessione il prezzo di cui al precedente comma deve essere superiore ai costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1 lettera o-ter).»

d) dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) all'articolo 6, comma 2 sono aggiunte infine le seguenti parole: «rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 comma 2-bis.».


4.17

Paroli, Rosso

Ritirato

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «, e devono essere superiori agli stessi costi di produzione»;

          b) alla lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole: «e in misura superiore agli stessi costi di produzione»;

          c) alla lettera d) dopo le parole «all'articolo 3,» inserire le seguenti: «dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Nei contratti di cessione il prezzo di cui al precedente comma deve essere superiore ai costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1 lettera o-ter)" e»;

          d) dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) all'articolo 6, comma 2 sono aggiunte infine le seguenti parole: «rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 comma 2-bis.».


4.18

Bizzotto, Cantalamessa

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

          a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o in alternativa sono determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni Uniche Nazionali di riferimento per il prodotto scambiato, con riferimento ai settori in cui esse operano.»;

          b) alla lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: «o determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni Uniche Nazionali di riferimento per il prodotto scambiato, con riferimento ai settori in cui esse operano.»


4.19

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b) sono aggiunte infine le seguenti parole: "o in alternativa sono determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni Uniche Nazionali di riferimento per il prodotto scambiato."

          b) alla lettera c) sono aggiunte infine le seguenti parole: "o determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni Uniche Nazionali di riferimento per il prodotto scambiato.".


4.20

Gelmini

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o in alternativa sono determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni Uniche Nazionali di riferimento per il prodotto scambiato.»

          b) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni Uniche Nazionali di riferimento per il prodotto scambiato.»


4.21

Paroli

Ritirato

Al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti parole:

          «o in alternativa sono determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni Uniche Nazionali di riferimento per il prodotto scambiato.»

     Conseguentemente alla lettera c) del medesimo comma sono aggiunte infine le seguenti parole:

          «o determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni Uniche Nazionali di riferimento per il prodotto scambiato.»


4.22

Nicita, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «, e devono essere superiori agli stessi costi di produzione e, nelle regioni insulari, dei costi di trasporto»

          b) alla lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole: «e in misura superiore agli stessi costi di produzione e, nelle regioni insulari, dei costi di trasporto».


4.23

Centinaio, Cantalamessa, Bizzotto

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b, aggiungere la seguente:

          "b-bis.) all'articolo 3, comma 3, dopo l'ultimo periodo aggiungere: "Per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari ove la parte acquirente esercita prevalentemente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio, l'obbligo della forma scritta può essere assolto con le seguenti forme equipollenti: documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti".


4.24

Gelmini

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Il contratto quadro di cui al precedente comma non è richiesto e si può assolvere l'obbligo della forma scritta direttamente con la forma equipollente nei confronti di realtà commerciali al dettaglio iscritte alla sezione artigianato o di loro intermediari. Il suddetto contratto quadro non è altresì richiesto per transazioni unitarie al di sotto dei 10.000 euro."»


4.25

Paroli

Ritirato

Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Il contratto quadro di cui al precedente comma non è richiesto e si può assolvere l'obbligo della forma scritta direttamente con la forma equipollente nei confronti di realtà commerciali al dettaglio iscritte alla sezione artigianato o di loro intermediari. Il suddetto contratto quadro non è altresì richiesto per transazioni unitarie al di sotto dei 10.000 euro.»


4.26

Centinaio, Cantalamessa, Bizzotto

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

          "b-bis) all'articolo 3 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

          "3-bis. Il contratto quadro di cui al precedente comma non è richiesto e si può assolvere l'obbligo della forma scritta direttamente con la forma equipollente nei confronti di realtà commerciali al dettaglio iscritte alla sezione artigianato o di loro intermediari. Il suddetto contratto quadro non è altresì richiesto per transazioni unitarie al di sotto dei 10.000 euro.""


4.27

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Il contratto quadro di cui al precedente comma non è richiesto e si può assolvere l'obbligo della forma scritta direttamente con la forma equipollente nei confronti di realtà commerciali al dettaglio iscritte alla sezione artigianato o di loro intermediari. Il suddetto contratto quadro non è altresì richiesto per transazioni unitarie al di sotto dei 10.000 euro.".».


4.28

Fazzone, Paroli

Ritirato

Al comma 1, lettera d), capoverso "6-bis", sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: "dei mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari", sono inserite le seguenti: "e di tutti gli altri mercati dei prodotti agricoli, ivi compreso grano duro e tenero, altri cereali e leguminose da granella";

          b) dopo le parole: "imprese della filiera agricola e alimentare.", sono inserite le seguenti: "Nei regolamenti che disciplinano il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali (CUN), è inserito l'obbligo di osservare la normativa in materia di pratiche sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare."


4.29

Pirovano, Giorgis, Bizzotto

Approvato

Al comma 1, lettera d), capoversi 6-bis e 6-quater, sostituire le parole: «rapporti tra imprese della filiera» con le seguenti: «rapporti tra imprese nella filiera».


4.30

Bizzotto, Cantalamessa

Ritirato

Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso 6-bis inserire il seguente:

          "6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione di prodotti agroalimentari con contratto di commissione ai sensi dell'articolo 1731 c.c., il fornitore e il titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso definiscono le condizioni generali della fornitura dei prodotti in conto commissione mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti stessi, in cui sono indicati la durata, le quantità e le caratteristiche dei prodotti, le modalità di consegna e di pagamento. I prezzi dei beni forniti vengono determinati dal commissionario tenendo conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter)."


4.31

Lisei, Pogliese

Ritirato

Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso 6-bis, inserire il seguente: «6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione di prodotti agroalimentari con contratto di commissione ai sensi dell'articolo 1731 cc, il fornitore e il titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso definiscono le condizioni generali della fornitura dei prodotti in conto commissione mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti stessi, in cui sono indicati la durata, le quantità e le caratteristiche dei prodotti, le modalità di consegna e di pagamento. I prezzi dei beni forniti vengono determinati dal commissionario tenendo conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter).».


4.32

Paroli, Rosso

Ritirato

Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso 6-bis inserire il seguente:

          «6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione di prodotti agroalimentari con contratto di commissione ai sensi dell'articolo 1731 c.c., il fornitore e il titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso definiscono le condizioni generali della fornitura dei prodotti in conto commissione mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti stessi, in cui sono indicati la durata, le quantità e le caratteristiche dei prodotti, le modalità di consegna e di pagamento. I prezzi dei beni forniti vengono determinati dal commissionario tenendo conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter).»


4.33

Giacobbe

Respinto

Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso 6-bis inserire il seguente: "6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione di prodotti agroalimentari con contratto di commissione ai sensi dell'articolo 1731 c.c., il fornitore e il titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso definiscono le condizioni generali della fornitura dei prodotti in conto commissione mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti stessi, in cui sono indicati la durata, le quantità e le caratteristiche dei prodotti, le modalità di consegna e di pagamento. I prezzi dei beni forniti vengono determinati dal commissionario tenendo conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter).".


4.34

Fregolent, Musolino

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso «6-bis», aggiungere il seguente:

          «6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione di prodotti agroalimentari con contratto di commissione ai sensi dell'articolo 1731 del codice civile, il fornitore e il titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso definiscono le condizioni generali della fornitura dei prodotti in conto commissione mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti stessi, in cui sono indicati la durata, le quantità e le caratteristiche dei prodotti, le modalità di consegna e di pagamento. I prezzi dei beni forniti vengono determinati dal commissionario tenendo conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter).»


4.35

Fregolent, Musolino

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso «6-bis», aggiungere il seguente:

          «6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione con contestuale consegna e pagamento differito del prezzo pattuito, l'obbligo della forma scritta può essere assolto con le forme equipollenti di cui al comma 3 del presente articolo.»


4.36

Paroli, Rosso

Ritirato

Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso 6-bis inserire il seguente:

          «6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione con contestuale consegna e pagamento differito del prezzo pattuito, l'obbligo della forma scritta può essere assolto con le forme equipollenti di cui al comma 3 del presente articolo.»


4.37

Bizzotto, Cantalamessa

Ritirato

Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso 6-bis inserire il seguente:

          "6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione con contestuale consegna e pagamento differito del prezzo pattuito, l'obbligo della forma scritta può essere assolto con le forme equipollenti di cui al comma 3 del presente articolo."


4.38

Lisei, Pogliese

Ritirato

Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso 6-bis, inserire il seguente: «6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione con contestuale consegna e pagamento differito del prezzo pattuito, l'obbligo della forma scritta può essere assolto con le forme equipollenti di cui al comma 3 del presente articolo.».


4.39

Giacobbe

Respinto

Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso 6-bis inserire il seguente: "6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione con contestuale consegna e pagamento differito del prezzo pattuito, l'obbligo della forma scritta può essere assolto con le forme equipollenti di cui al comma 3 del presente articolo.".


4.40

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, alla lettera d), dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente: «6-quater. Alle denunce sulla mancata osservazione della normativa in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare nell'ambito dei mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari presentate da singoli operatori, da singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agro-alimentare, è garantita la tutela dell'anonimato.».


4.41

Nave, Naturale, Sabrina Licheri

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 6-quater, aggiungere il seguente:

          «6-quinquies. Le segnalazioni delle violazioni di cui ai commi precedenti possono essere inoltrate anche in forma anonima, attraverso modalità stabilite e divulgate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».


4.42

Fregolent, Musolino

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso 12-bis, sostituire le parole: «entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del 50 per cento» con le seguenti: «l'annullamento della sanzione erogata.»


4.43

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Decaduto

Al comma 1, lettera e), capoverso 12-bis) sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «30 per cento».


4.44

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso 12-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non è, in ogni caso, consentito il pagamento in misura ridotta in relazione all'illecito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).».


4.0.1

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

          1. Al fine di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del Made in Italy, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola e dei prezzi medi all'origine, di seguito denominata Cabina di regia.

          2. La Cabina di regia esamina le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dagli enti e dalle autorità interessati nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, elabora gli indirizzi e le linee guida per il contrasto agli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi agricoli all'origine, promuove le attività di informazione e comunicazione coerenti con le finalità di cui al comma 1 ed esercita poteri di impulso per il miglioramento delle strategie di intervento ai fini della piena attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

          3. Per lo svolgimento delle attività di competenza, la Cabina di regia si avvale dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

          4. La Cabina di regia trasmette alle Camere, con cadenza trimestrale, una relazione sullo svolgimento delle attività di competenza contenente proposte e strumenti di soluzione rispetto alle problematiche rilevate.

          5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

          6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».


4.0.2

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

 (Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

          1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di intesa con il Mini­stero delle imprese e del made in Italy, promuove campagne divulgative e programmi di comu­nicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione per il consumatore sulla composizione e sulla formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

          2. Per finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


4.0.3

Sabrina Licheri, Naturale, Nave

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Decorrenza della tassazione dei diritti di superficie)

          1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano ai contratti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 i cui contratti preliminari risultino stipulati entro il 31 dicembre 2023.».


4.0.4

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

(Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola)

          1. Dopo l'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

"Art. 6-ter.

(Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola)

          1. Al fine di superare le criticità produttive, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola aventi i seguenti obiettivi:

          a) assicurare ai produttori di cereali un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di costi di produzione;

          b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO);

          c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;

          d) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera cerealicola;

          e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo cerealicolo;

          f) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione di cereali, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera;

          g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

          2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea vigente, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.".»


4.0.5

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la sostenibilità in campo agricolo)

          1. Al fine garantire la tutela della salute, di salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente e delle risorse naturali, a partire dal 1° gennaio 2025, è fatto divieto di:

          a) utilizzare prodotti fitosanitari, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nei seguenti luoghi: 1) nei parchi e nelle riserve naturali; 2) nei siti della rete «Natura 2000» di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992; 3) lungo i bordi delle strade pubbliche.

          b) utilizzare, a seguito della emersione di criticità di tipo ambientale e sanitario rilevate e documentate mediante analisi del suolo, delle acque sotterranee e superficiali, prodotti e sostanze non consentiti nella produzione biologica nella manutenzione, nel governo e nel contenimento della vegetazione spontanea, naturale, semi-naturale e forestale.

          2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione di quanto disposto dal presente articolo.».


4.0.6 (testo 2)

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 139 è sostituito dal seguente: "Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri sono tenute a comunicare obbligatoriamente, attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate, se la quantità del singolo cereale è superiore a:

a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;

b) 40 tonnellate annue per frumento tenero;

c) 80 tonnellate annue per il mais;

d) 40 tonnellate annue per l'orzo;

e) 60 tonnellate annue per il sorgo;

f) 30 tonnellate per l'avena;

g) 30 tonnellate per anno per farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola.

Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonché le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.";

b) il comma 140 è sostituito dal seguente: "Le operazioni di cui al comma 139, di provenienza nazionale e unionale, ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 139, entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.";

c) il comma 141 è sostituito dal seguente: "Le modalità di applicazione dei commi 139 a 142, sono stabilite con uno o più decreti del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma.";

d) il comma 142 è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, a decorrere dal 1º marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno provveduto a comunicare, nelle modalità e nei tempi previsti dal comma 139, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. A chiunque non rispetta le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma, previa adozione dei decreti attuativi nei termini stabiliti nel comma 141.".

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori onri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono  all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».


4.0.6

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Vedi testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

(Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 139 è sostituito dal seguente: «139. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono, a qualsiasi titolo, cereali sono tenute a comunicare, attraverso un apposito registro telematico istituito, nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in forma cumulativa, le operazioni di carico e scarico trimestralmente effettuate, se la quantità del singolo cereale è superiore a:

          a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;

          b) 40 tonnellate annue per il frumento tenero;

          c) 80 tonnellate annue per il mais;

          d) 40 tonnellate annue per l'orzo;

          e) 60 tonnellate annue per il sorgo;

          f) 30 tonnellate per l'avena;

          g) 30 tonnellate per anno per farro, segale, sorgo, miglio, frumento, segalato e scagliola.

          Per le imprese di prima trasformazione, l'obbligo di cui al periodo precedente si applica limitatamente alle operazioni di carico e scarico dei cereali. Sono escluse le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.»;

          b) il comma 140 è sostituito dal seguente: «140. Le operazioni di carico e di scarico per la vendita e la trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere comunicate nel supporto telematico di cui al comma 139, entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento»;

          c) il comma 142 è sostituito dal seguente: «142. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno comunicato, nelle modalità e nei tempi previsti dal comma 139, i dati relativi al carico dei cereali nazionali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000; a chiunque non rispetti le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma.».

          2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 139 a 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono modificati al fine di renderli coerenti con le modifiche previste dal comma 1.».


4.0.7 (testo 2)

Nocco, Fallucchi, Cantalamessa, Bizzotto, Biancofiore, Amidei, Ancorotti, Maffoni, Pogliese, Rosso, Paroli

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 139 è sostituito dal seguente: "Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri sono tenute a comunicare obbligatoriamente, attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate, se la quantità del singolo cereale è superiore a:

a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;

b) 40 tonnellate annue per frumento tenero;

c) 80 tonnellate annue per il mais;

d) 40 tonnellate annue per l'orzo;

e) 60 tonnellate annue per il sorgo;

f) 30 tonnellate per l'avena;

g) 30 tonnellate per anno per farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola.

Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonché le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.";

b) il comma 140 è sostituito dal seguente: "Le operazioni di cui al comma 139, di provenienza nazionale e unionale, ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 139, entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.";

c) il comma 141 è sostituito dal seguente: "Le modalità di applicazione dei commi 139 a 142, sono stabilite con uno o più decreti del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma.";

d) il comma 142 è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, a decorrere dal 1º marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno provveduto a comunicare, nelle modalità e nei tempi previsti dal comma 139, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. A chiunque non rispetta le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma, previa adozione dei decreti attuativi nei termini stabiliti nel comma 141.".

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori onri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono  all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».


4.0.7

Nocco, Fallucchi

Vedi testo 2

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 139 è sostituito dal seguente: « Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri sono tenute a comunicare obbligatoriamente, attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate, se la quantità del singolo cereale è superiore a:

          a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;

          b) 40 tonnellate annue per frumento tenero;

          c) 80 tonnellate annue per il mais;

          d) 40 tonnellate annue per l'orzo;

          e) 60 tonnellate annue per il sorgo;

          f) 30 tonnellate per l'avena;

          g) 30 tonnellate per anno per farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola.

          Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonché le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.».

          b) il comma 140 è sostituito dal seguente: «Le operazioni di cui al comma 139, di provenienza nazionale e unionale, ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 139, entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.».

          c) il comma 141 è sostituito dal seguente: «Le modalità di applicazione dei commi 139 a 142, sono stabilite con uno o più decreti del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma.».

          d) il comma 142 è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 c. 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, a decorrere dal 1º marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno provveduto a comunicare, nelle modalità e nei tempi previsti dal comma 139, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. A chiunque non rispetta le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma, previa adozione dei decreti attuativi nei termini stabiliti nel comma 141.».


4.0.8

Paroli, Rosso

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Osservatorio per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

          1.         Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare  l'andamento  anomalo  dei  prezzi nelle  filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della  leale concorrenza tra gli operatori e  della  difesa  del  made in Italy, è istituito, presso Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi medi di produzione agricola ed i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli.

          2.         I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al precedente comma, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.198.

          3.         Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui ai al primo comma si avvale delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

          4.         L'Osservatorio provvede a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.  

          5.         Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.

          6.         All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»


4.0.9

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Osservatorio per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

          1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare  l'andamento  anomalo  dei  prezzi nelle  filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della  leale concorrenza tra gli operatori e  della  difesa  del  made in Italy, è istituito, presso Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi medi di produzione agricola ed i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli.

          2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al precedente comma, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.198.

          3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui ai al primo comma si dovrà avvalere delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

          4. L'Osservatorio provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.  

          5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.

          6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie di­sponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»


4.0.10

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

 (Notifica al consorzio di tutela e alla parte lesa per i casi di pirateria e le pratiche di italian sounding)

          1. All'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi contro la pirateria e l'italian sounding»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, qualora ne abbia notizia, il Ministero delle imprese e del Made in Italy segnala, mediante notifica, al consorzio di tutela interessato e riconosciuto ai sensi della disciplina vigente, se costituito, unitamente alla parte potenzialmente lesa, i casi di pirateria relativi alla contraffazione o all'alterazione di marchi di prodotti agricoli o di prodotti alimentari e alle pratiche di italian sounding.»".


4.0.11

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

(Contrasto alle pratiche di Italian Sounding)

          1. Dopo l'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

«Art. 144.1

(Contrasto alle pratiche di Italian Sounding)

          1. Ai fini del contrasto delle pratiche di cui all'articolo 144, comma 1-bis, l'operatore che importa, esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette altrimenti in circolazione prodotti agricoli o alimentari provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, deve riportare l'indicazione precisa e a caratteri ben chiari del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine dei prodotti. Ai fini del presente articolo, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale.»".


4.0.12

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti per il potenziamento della ricerca in agricoltura)

          1. Al fine di assicurare continuità all'attuazione della Politica agricola comune per il periodo 2021-2027 e di rafforzare le strutture preposte alla gestione del Piano strategico della politica agricola comune, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è autorizzato, per l'anno 2024, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 100 unità di personale da inquadrare nel profilo di operatore tecnico livello VIII degli Enti pubblici di ricerca di cui alla classificazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 per la conduzione delle attività agricole e zootecniche sperimentali.

          2. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) procede all'assunzione degli operatori tecnici livello VIII a tempo indeterminato di cui al comma 2, con il rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto Istruzione e Ricerca, secondo una procedura concorsuale ad evidenza pubblica, anche in forma semplificata, che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale operaio già assunto dal CREA a tempo determinato o con altri rapporti flessibili di lavoro comunque denominati.

          3. Fino al termine della procedura di cui al comma 2 è fatto divieto di instaurare ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato o flessibile comunque denominati.

          3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


4.0.13 [già 5.0.44 (testo 2)]

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 139 è sostituito dal seguente: "Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri sono tenute a comunicare obbligatoriamente, attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate, se la quantità del singolo cereale è superiore a:

a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;

b) 40 tonnellate annue per frumento tenero;

c) 80 tonnellate annue per il mais;

d) 40 tonnellate annue per l'orzo;

e) 60 tonnellate annue per il sorgo;

f) 30 tonnellate per l'avena;

g) 30 tonnellate per anno per farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola.

Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonché le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.";

b) il comma 140 è sostituito dal seguente: "Le operazioni di cui al comma 139, di provenienza nazionale e unionale, ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 139, entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.";

c) il comma 141 è sostituito dal seguente: "Le modalità di applicazione dei commi 139 a 142, sono stabilite con uno o più decreti del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma.";

d) il comma 142 è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, a decorrere dal 1º marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno provveduto a comunicare, nelle modalità e nei tempi previsti dal comma 139, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. A chiunque non rispetta le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma, previa adozione dei decreti attuativi nei termini stabiliti nel comma 141.".

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori onri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono  all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».


4.0.100 (testo 2)

I Relatori

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Interventi per il rafforzamento delle sanzioni nel settore alimentare)

          1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese.".

          2. Al decreto legislativo del 23 maggio 2016, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese".

          b) all'articolo 9, comma 1, alla lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il beneficio di cui alla presente lettera non si applica se le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003".

          3. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al primo periodo sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese.".

          4. All'articolo 3 del decreto legislativo del 15 dicembre 2017, n. 231, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese".».


4.0.100

I Relatori

Vedi testo 2

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Interventi per il rafforzamento delle sanzioni nel settore alimentare)

          1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative indicate sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese.».

          2. Al decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative indicate sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese.».;

          b) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis) Il beneficio di cui alla lettera a) non si applica se le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003».

          3. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso in cui le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative indicate nel periodo che precede sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese.».

          4. All'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative indicate sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese».


5.1

Fregolent, Musolino, Giacobbe

Respinto

Sopprimere l'articolo.


5.2

Di Girolamo, Trevisi

Respinto

Sopprimere l'articolo.


5.3

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Decaduto

Sopprimere l'articolo.


5.4

Trevisi, Nave, Naturale

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)

          1. All'articolo 20, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, b), c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 1), n. 2) e n. 3) del comma 8. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.";

          b) al comma 4, le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre centottanta giorni";

          c) al comma 8, lettera c-ter), n. 1), dopo le parole: "interesse nazionale" sono aggiunte le seguenti: "i Siti di interesse regionale, le Aree di sviluppo industriale e i Piani di insediamento produttivi,".

          2. Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente.».


5.5

Giacobbe

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

          b) al comma 8, le lettere c-ter) e c-quater) sono soppresse.».


5.6

Paroli

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata e nel rispetto dell'articolo 6-bis, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, c), c-bis), c-bis.1), c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8 e c-ter) n. 1) del medesimo comma limitatamente ai terreni agricoli ove non siano presenti produzioni agricole certificate o, in alternativa, ove siano trascorsi almeno 3 anni dal momento in cui sia dismessa la coltivazione certificata. Rientrano tra le coltivazioni certificate di cui al periodo precedente, le produzioni a qualità regolamentata ed in particolare le produzioni biologiche ai sensi del Regolamento (UE) 848/2018, il sistema di qualità nazionale produzione integrata di cui all'articolo 2, legge n. 4 del 2011, le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1143, del Regolamento (UE) 1308/2013, nonché le superfici con coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione.»


5.7

Giacobbe

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti»;

          b) sostituire il capoverso 1-bis. con i seguenti: «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8. Il primo periodo si applica anche alle imprese agricole e cooperative agricole che realizzano impianti fotovoltaici a terra nell'ambito di comunità energetiche, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

          1-ter. Il primo periodo del comma 1 non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati rivolti in modo esclusivo ad imprese agricole e/o cooperative agricole, nel rispetto di limiti dimensionali parametrati ad una produzione non eccedente il doppio del fabbisogno aziendale, per le quali non siano disponibili adeguate o sufficienti superfici per l'installazione a tetto. Il suddetto fabbisogno è determinato in base al picco di consumo annuale rilevabile nell'ultimo triennio di esercizio normale dell'attività, al netto degli eventi calamitosi accertati o documentati.

          1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano alle Associazioni temporanee di imprese (Ati) ed alle altre forme aggregative in cui ci sia separazione tra il gestore della produzione energetica ed il conduttore della produzione agricola.».


5.8

Fregolent, Musolino, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-bis». sostituire il primo periodo con il seguente: «L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8, fermo restando la possibilità di  richiedere una variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.».


5.9

Rosso

Ritirato. Vedi G/1138/14/9

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, capoverso "1-bis", al primo periodo, dopo le parole: «L'installazione degli impianti», inserire le seguenti: «agrivoltaici o»;

          b) sostituire il comma 2, con il seguente: «2. Le presenti disposizioni si applicano anche alle procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già presentate, fatte salve quelle concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto.».


5.10

Cantalamessa, Bizzotto

Ritirato

Al comma 1, capoverso "1-bis.", sostituire le parole: «con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» con le seguenti: «aventi caratteristiche differenti da quelle indicate all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.».


5.11

Fregolent, Musolino, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, capoverso "1-bis.", dopo le parole: «dai piani urbanistici vigenti,» inserire le seguenti «se interessa oltre il cinquanta per cento dell'area agricola».


5.12

Trevisi, Di Girolamo

Respinto

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere la parola «esclusivamente».


5.13

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Decaduto

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8», con le seguenti: «nelle seguenti aree:

          a) aree utilizzate per la produzione di prodotti agricoli non certificati ai sensi del regolamento UE 848/2018 ovvero del regolamento UE 1143/2024, nei limiti del 30 per cento della SAU e ad esclusione delle colture arboree permanenti;

          b) aree considerate incolte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 1978, n. 440, ad esclusione delle aree naturali protette di cui alla legge 394/1991, dei siti natura 2000 di cui alla "direttiva uccelli" (direttiva 2009/147/CE s.m.i.) e alla "direttiva habitat" (direttiva 92/43/CEE s.m.i.) e delle superfici occupate da infrastrutture verdi ed elementi naturali del paesaggio agricolo storico;

          c) aree individuate come idonee ai sensi del comma 1 e del comma 8. I comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, effettuano il censimento dei terreni agricoli di cui alle lettere a) e b) del primo periodo e lo trasmettono alla Piattaforma digitale per le aree idonee di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, affinché sia presente una mappatura di tutte le aree (idonee, non idonee, ordinarie).

          Decorso inutilmente tale termine le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, entro i successivi centoventi giorni, provvedono direttamente a tale censimento.».


5.14

Cantalamessa, Bizzotto

Ritirato

Al comma 1, capoverso "1-bis", apportare le seguenti modificazioni:

          1) al primo periodo, sostituire le parole: «a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8» con le seguenti: «a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, b), c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 1), n. 2) e n. 3) del comma 8»;

          2) al secondo periodo, sostituire le parole: «finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31» con le seguenti: «finalizzati alla costituzione di configurazioni di autoconsumo di energia rinnovabile e di Comunità energetiche rinnovabili ai sensi degli articoli 30 e 31»;

          3) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il primo periodo non si applica, altresì, all'installazione di impianti agrivoltaici, purché sia salvaguardato l'obiettivo di continuità dell'attività agricola».


5.15 (testo 2)

Cantalamessa, Bizzotto

Approvato

Al comma 1, capoverso "1-bis", primo periodo, dopo le parole : «a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c)inserire le seguenti: «incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati,».


5.15

Cantalamessa, Bizzotto

Vedi testo 2

Al comma 1, capoverso "1-bis", primo periodo, sostituire le parole: «a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8» con le seguenti: «a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, b), c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 1), n. 2) e n. 3) del comma 8».


5.16

Di Girolamo, Trevisi, Naturale

Respinto

Al comma 1, capoverso 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole «incremento dell'area occupata» aggiungere la seguente: «b)»;

          b) dopo le parole «e c-ter)», aggiungere la seguente: «n. 1),».


5.17 (testo 2)

Paroli

Approvato

Al comma 1, capoverso "1-bis", primo periodo, dopo le parole : «a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c)inserire le seguenti: «incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati,».


5.17

Paroli

Vedi testo 2

Al comma 1, capoverso "1-bis" apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «dell'area occupata» aggiungere la seguente: «b),»;

          b) sostituire le parole: «finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» con le seguenti: «finalizzati all'autoconsumo ovvero alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi degli articoli 30 e 31».


5.18

Fregolent, Musolino, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «a condizione che non comportino incremento dell'area occupata,» inserire la seguente: «b)».


5.19

Fregolent, Musolino, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo sostituire le parole:  «c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8» con le seguenti: «b), c), c-bis), c-bis.1), c-ter) n.1), n. 2), n. 3) e c-quater) del comma 8»;

          b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti agrivoltaici di cui alle lettere d) ed e) delle definizioni delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici", pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 27 Giugno 2022, ovvero nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.».


5.20

Patuanelli, Nave

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al capoverso «1-bis.», primo periodo, sostituire le parole «c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8» con le seguenti: «b), c), c-bis), c-bis.1), c-ter) n. 1), n. 2), n. 3) e c-quater) del comma 8»;

          b) al capoverso «1-bis.», secondo periodo, dopo le parole «nel caso di» inserire le seguenti: «progetti che prevedano impianti agrivoltaici come definiti nella Parte I, paragrafo 1.1., lettere d) ed e), del Documento "Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaici - giugno 2022", del Ministero della transizione ecologica, pubblicato in data 27 giugno 2022,».


5.21

Paroli

Ritirato

Al comma 1, capoverso "1-bis", apportare le seguenti modifiche:

          a) al primo periodo, sostituire le parole: «c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8» con le seguenti: «c), c-bis), c-bis.1), c-ter) n. 1), n. 2) e n. 3) del comma 8»;

          b) al secondo periodo, dopo le parole: «nel caso di» aggiungere le seguenti: «progetti che prevedano impianti agrivoltaici di cui alle lettere d) ed e) delle definizioni delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici", pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 27 Giugno 2022.».


5.22

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8», con le seguenti: «b), c), c-bis), c-bis.1), c-ter) n. 1), n. 2), n. 3) e c-quater) del comma 8».


5.23

Paroli

Ritirato

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole "c-bis.1)," inserire le seguenti:

          «c-ter) n. 1), limitatamente ai progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), realizzati anche a distanza o da soggetti terzi con cui le imprese medesime sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile,».


5.24

Cantalamessa, Bizzotto

Ritirato

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole «c-bis.1),» inserire le seguenti «c-ter) n. 1),».


5.25

Paroli

Ritirato

Al comma 1, capoverso "1-bis", apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo sostituire le parole: «e c-ter) n. 2) e n. 3)» con le seguenti: «, c-ter), n. 1), n. 2), n. 3) e c-quater)»;

          b) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di progetti agrivoltaici conformi alle linee guida del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di impianti agrivoltaici pubblicate il 27 giugno 2022.».


5.26

Paroli

Ritirato

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «e c-ter) n. 2) e n. 3)» con le seguenti: «c-ter) n. 1), n. 2) e n. 3), nonché c-quater


5.27

Di Girolamo, Trevisi, Nave

Respinto

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole «e c-ter) n. 2 e n. 3» con le seguenti: «e c-ter n. 1), n. 2), n. 3) e c-quater)».


5.28

Giacobbe

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-terinserire le seguenti: «n. 1,» e dopo le parole: «dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» inserire le seguenti: «agli impianti agrivoltaici ai sensi dell'articolo 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1».


5.29

Paroli

Ritirato

Al comma 1, capoverso "1-bis", apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «c-ter)» sono aggiunte le seguenti: «n. 1),»;

          b) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di progetti agrivoltaici conformi alle linee guida del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di impianti agrivoltaici pubblicate il 27 giugno 2022.».


5.30

Fregolent, Musolino, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «n. 2) e n. 3)»


5.31

Cantalamessa, Bizzotto

Ritirato

Al comma 1, capoverso «1-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e nelle aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione artigianale e commerciale, nonché le cave e le miniere».


5.32

Cantalamessa, Bizzotto

Ritirato

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici oggetto di configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili, le quali mantengano, su base annuale, una quota di autoconsumo istantaneo non inferiore al 50 per cento.».


5.33

Trevisi

Decaduto

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «Il primo periodo non si applica nel caso di» aggiungere le seguenti: «progetti che prevedano impianti fotovoltaici volti a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, di».


5.34

Minasi, Cantalamessa, Bizzotto

Ritirato

Al comma 1, capoverso «1-bis», secondo periodo, dopo le parole: «Il primo periodo non si applica nel caso di» inserire le seguenti: «progetti che prevedano impianti agrivoltaici che adottano soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, nonchè di».


5.35

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Decaduto

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: «Il primo periodo non si applica», inserire le seguenti: «agli impianti di cui all'articolo 65, comma 1-quater del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e».


5.36

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Decaduto

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: «nel caso di», inserire le seguenti: «progetti che prevedano impianti agrivoltaici, di cui alle lettere d) ed e) delle definizioni delle "linee guida in materia di impianti agrivoltaici", adottate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 27 giugno 2022, e di».


5.37

Trevisi

Decaduto

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» inserire le seguenti: «, ai progetti di partenariato pubblico-privato che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una configurazione di autoconsumo individuale e/o collettivo a distanza ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023,».


5.38

Paroli, Rosso

Ritirato

Al comma 1, capoverso "1-bis", al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.».


5.39

Paroli, Rosso

Ritirato

Al comma 1, capoverso "1-bis", secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR».


5.40

Di Girolamo, Trevisi

Decaduto

Al comma 1, capoverso "1-bis." sostituire le parole: «per il conseguimento degli obiettivi del PNRR» con le seguenti: «per il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNRR».


5.41

Fregolent, Musolino, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: «obiettivi PNRR», aggiungere le seguenti: «nonché per quelli agrivoltaici che adottano soluzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, volte a preservare le attività di coltivazione agricola e/o pastorale sul sito di installazione».


5.42

Misiani, Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: «obiettivi PNRR» inserire le seguenti: «nonché per quelli agrivoltaici che adottano soluzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e/o pastorale sul sito di installazione.».


5.43

Cantalamessa, Bizzotto

Ritirato

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole «obiettivi PNRR» aggiungere, in fine, le seguenti: «nonchè per quelli agrivoltaici che adottano soluzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e/o pastorale sul sito di installazione.».


5.44

Paroli

Ritirato

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole «obiettivi del PNRR» aggiungere le seguenti: «nonché per quelli agrivoltaici che adottano soluzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e/o pastorale sul sito di installazione.».


5.45

Fregolent, Musolino, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «obiettivi del PNRR» aggiungere le seguenti: «ovvero di progetti agrivoltaici conformi alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sezione 1.1 lettera d)».


5.46

Fregolent, Musolino, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «obiettivi del PNRR» aggiungere le seguenti: «ovvero di progetti agrivoltaici conformi alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sezione 1.1 lettera e)».


5.47

Fregolent, Musolino, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «obiettivi del PNRR» aggiungere le seguenti: «ovvero di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra realizzati sulle aree di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».


5.48

Cantalamessa, Bizzotto

Ritirato

Al comma 1, capoverso "1-bis", dopo le parole «obiettivi PNRR» aggiungere le seguenti: «nonché agli impianti agrivoltaici.».


5.49

Paroli

Ritirato

Al comma 1, capoverso "1-bis", dopo le parole: «obiettivi del PNRR» aggiungere le seguenti: «nonché agli impianti agrivoltaici.».


5.50

Fregolent, Musolino, Giacobbe

Respinto

All'articolo 5, comma 1, capoverso "1-bis", dopo le parole: «obiettivi PNRR» aggiungere le seguenti: «nonché agli impianti agrivoltaici.»


5.51

Fregolent, Musolino, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, capoverso "1-bis.", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica, inoltre, ai progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra che rientrino nelle seguenti casistiche:

     a) impianti di potenza fino ad 1 MW realizzati da aziende agricole;

     b) impianti di qualsiasi potenza realizzati dalle imprese, la cui produzione è finalizzata all'autoconsumo;

     c) impianti realizzati su aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

     d) impianti realizzati su aree non coltivate da almeno 5 anni;

     e) impianti realizzati su siti oggetto di bonifica alla data del presente provvedimento.».


5.52

Cantalamessa, Bizzotto

Ritirato

Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica, altresì, in caso di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile. Le aree di cui alla lettera b) del comma 8 di proprietà di soggetti pubblici sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.».


5.53

Paroli

Ritirato

Al comma 1, al capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica, altresì, in caso di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile. Le aree di cui alla lettera b) del comma 8 di proprietà di soggetti pubblici sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.».


5.54

Giacobbe

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica, altresì, in caso di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile. Le aree di cui alla lettera b) del comma 8 di proprietà di soggetti pubblici sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.».


5.55

Fregolent, Musolino, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica, altresì, in caso di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile. Le aree di cui alla lettera b) del comma 8 di proprietà di soggetti pubblici sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11».


5.56

Trevisi

Decaduto

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica altresì nel caso di progetti che prevedano la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati su bacini, canali e comunque caratterizzati da tecnologie tese all'installazione su superfici d'acqua, purché non ricadano in aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».


5.57

Giacobbe

Decaduto

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è consentita in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti qualora le aree non siano state adibite ad attività agricole nell'ultimo decennio».


5.58

Paroli

Ritirato

Al comma 1, capoverso "1-bis" aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono inoltre esclusi dall'applicazione del primo periodo i progetti di impianti agrivoltaici con moduli collocati a terra nelle aree di cui alle lettere b) ovvero c-ter) n. 1) dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, senza vincoli di altezza, che implementano soluzioni volte a non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale.».


5.59

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca

Decaduto

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei siti Unesco e nelle zone tampone e coni visivi degli stessi, nonché nelle aree appartenenti a Rete Natura 2000, l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è consentita solamente ove prevista dai piani urbanistici comunali.».


5.60

Paroli

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni: 

          a)  al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis e le disposizioni relative alle aree idonee di cui al comma 8 restano in vigore fino all'individuazione delle aree idonee da parte delle singole Regioni sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1.»;

          b) sostituire il comma 2 con il seguente:

          «2. Sono conclusi ai sensi della normativa previgente tutti i progetti per i quali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stato pagato il corrispettivo del preventivo di connessione.».

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente», con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».


5.61

Paroli

Ritirato

Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente: «1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis e le aree idonee così come previsto dal comma 8 si applicano fino all'individuazione delle aree idonee da parte delle singole Regioni sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1.».

     Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente», con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».


5.62

Fregolent, Musolino, Giacobbe

Decaduto

Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente: «1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis e le aree idonee così come previsto dal comma 8 si applicano fino all'individuazione delle aree idonee da parte delle singole Regioni sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1».

     Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente», con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».


5.63

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Decaduto

Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente: «1-ter. Le disposizioni, di cui al comma 1-bis, e la disciplina per l'individuazione di superfici idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, di cui all'articolo 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si applicano fino all'individuazione delle aree idonee da parte delle singole Regioni sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1.».

     Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente», con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».


5.64

Paroli

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, dopo le parole: "sul territorio" sono aggiunte le seguenti: ", sul potenziale produttivo agroalimentare";   

   b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. In relazione alla tecnologia fotovoltaica, le aree agricole classificate come DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni biologiche, produzioni tradizionali (PAT), nonché le aree agricole ad alto valore naturalistico ai sensi della normativa dell'Unione europea e le aree definite agricole di pregio ai sensi delle norme regionali, possono essere considerate idonee solo ai fini dell'installazione di impianti agrivoltaici, realizzati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27."».


5.65

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Decaduto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici vigenti è comunque consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui alla parte prima, paragrafo 1.1, lettere d) ed e) delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici - Giugno 2022", prodotto nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica - Dipartimento Energia, e composto da: CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria; GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.A.; ENEA - Agenzia nazionale per le 9 nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e RSE - Ricerca sul sistema energetico S.p.A.».


5.66

Fregolent, Musolino, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. In ogni caso dall'installazione degli impianti fotovoltaici nelle zone di cui al comma 1 da parte del proprietario che abbia affidato, a qualsiasi titolo, ad altri l'attività agricola non può pregiudicare la continuità dell'attività degli stessi e, se da tale installazione deriva una diminuzione dell'area disponibile, a questi è riconosciuto un giusto indennizzo, a titolo di compensazione».


5.67

Cantalamessa, Bizzotto

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 10, comma 1, quinto periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo le parole: "ad insediamenti civili ed attività produttive," sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione di impianti agrivoltaici realizzati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, su aree già percorse dal fuoco in data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono"».


5.68

Paroli

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Al comma 1, quarto periodo, dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025"».


5.69

Paroli, Rosso

Improponibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al comma 1, lettera b), dopo le parole: "e di protezione ambientale", sono inserite le seguenti: ", gli enti ex IACP comunque denominati"».


5.70

Fregolent, Musolino

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025"».


5.71

Trevisi, Di Girolamo

Decaduto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra è consentita sui terreni abbandonati e sui terreni silenti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2018, n. 34.».


5.72 (testo 2)

Cantalamessa, Bizzotto

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

          «2. L'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».


5.72

Cantalamessa, Bizzotto

Vedi testo 2

Sostituire il comma 2 con il seguente:

          «2. I progetti, le cui procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione è stata presentata l'istanza di attivazione, nonché quelle successive finalizzate al completamento del procedimento per il conseguimento del titolo abilitativo e/o autorizzativo, sono regolate dalla normativa previgente. Sono altresì conclusi ai sensi della normativa previgente i progetti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il preventivo di connessione da parte del gestore di rete competente. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, non si applicano con riferimento all'installazione di impianti ivi indicati la cui realizzazione rientri tra le pattuizioni di contratti di affitto di terreni agricoli registrati in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto nonché di contratti di costituzione di diritto di superficie antecedenti alla predetta data.».


5.73

Misiani

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

          «2. Per i progetti di impianti fotovoltaici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti avviato un procedimento ambientale di cui alla Parte Seconda, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero autorizzativo, ivi inclusa la presentazione di dichiarazioni e comunicazioni di cui agli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, laddove applicabile, i regimi di autorizzazione di cui all'articolo 4 comma 2 del medesimo decreto legislativo nonché i relativi procedimenti ambientali, laddove previsti, sono conclusi ai sensi della normativa previgente. Ai fini dell'applicazione del presente comma si considerano avviati i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano decorsi i termini previsti dalle relative norme di settore senza che l'amministrazione ne abbia comunicato la non procedibilità».


5.74

Fregolent, Musolino, Giacobbe

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

          «2. Per i progetti di impianti fotovoltaici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti avviato un procedimento ambientale di cui alla Parte Seconda, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ovvero autorizzativo, ivi inclusa la presentazione di dichiarazioni e comunicazioni di cui agli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, laddove applicabile, i regimi di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo nonché i relativi procedimenti ambientali, laddove previsti, sono conclusi ai sensi della normativa previgente. Ai fini dell'applicazione del presente comma si considerano avviati i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano decorsi i termini previsti dalle relative norme di settore senza che l'amministrazione ne abbia comunicato la non procedibilità.».


5.75 (testo 2)

Paroli

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

          «2. L'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».


5.75

Paroli

Vedi testo 2

Sostituire il comma 2 con il seguente:

          «2. Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale per le quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione è stata presentata la relativa istanza di attivazione, nonché quelle successive, finalizzate al conseguimento dei titoli necessari alla costruzione e all'esercizio degli impianti, ivi incluse le opere connesse, sono regolate dalla normativa previgente.».


5.76

Fregolent, Musolino, Giacobbe

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole «procedure abilitative,» inserire le seguenti: «di connessione alla rete,»;

          b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presentazione di una domanda per almeno una delle procedure abilitative di cui al periodo precedente abilita anche al prosieguo del procedimento autorizzativo, in tutte le fasi connesse, preordinate o consequenziali».


5.77

Patuanelli

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole «procedure abilitative,» inserire le seguenti: «di connessione alla rete,»;

          b) dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «La presentazione di una domanda per almeno una delle procedure di cui al precedente periodo abilita anche al prosieguo del procedimento autorizzativo, in tutte le fasi connesse, preordinate o consequenziali.».


5.78

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole «procedure abilitative» inserire le seguenti: «di connessione alla rete,»;

          b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presentazione di una domanda per almeno una delle procedure abilitative di cui al periodo precedente abilita anche al prosieguo del procedimento autorizzativo, in tutte le fasi connesse, preordinate o consequenziali.».


5.79

Pirovano, Giorgis

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale» inserire le seguenti: «relative all'installazione degli impianti di cui al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, introdotto dal comma 1 del presente articolo,».


5.80

Fregolent, Musolino, Giacobbe

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: «già avviate all'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione è stata presentata l'istanza di attivazione, nonché le relative procedure da avviarsi successivamente per l'ottenimento dei titoli necessari alla costruzione e all'esercizio degli impianti»;

          b) sostituire le parole: «sono concluse ai sensi della» con le seguenti: «sono regolate dalla».


5.81

Cantalamessa, Bizzotto

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: «già avviate all'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione è stata presentata l'istanza di attivazione, nonché quelle successive finalizzate al completamento del procedimento per il conseguimento del titolo abilitativo e/o autorizzativo»;

          b) sostituire le parole: «sono concluse ai sensi della» con le seguenti: «sono regolate dalla».


5.82

Giacobbe

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate» inserire le seguenti: «ovvero i progetti per i quali sia stato già rilasciato dal competente Gestore della Rete Elettrica il preventivo per la connessione degli impianti alla rete elettrica nazionale.».


5.83

Paroli

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «presente decreto» inserire le seguenti: «e quelle successive finalizzate al completamento dell'iter per il conseguimento del titolo abilitativo e/o autorizzativo»;

          b) sostituire le parole: «sono concluse ai sensi della» con le seguenti: «sono regolate dalla».


5.84

Fregolent, Musolino, Giacobbe

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «presente decreto» inserire le seguenti: «e quelle successive finalizzate al completamento dell'iter per il conseguimento del titolo abilitativo e/o autorizzativo»;

          b) sostituire le parole: «sono concluse ai sensi della» con le seguenti: «sono regolate dalla».


5.85

Paroli

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Sono altresì fatti salvi i progetti presentati dai soggetti che, entro centoventi giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, abbiano accettato il preventivo di connessione elaborato dal gestore di rete. La presentazione di una domanda per almeno una delle procedure abilitative di cui al presente comma abilita anche al prosieguo del procedimento autorizzativo, in tutte le fasi connesse, preordinate o consequenziali.».


5.86

Cantalamessa, Bizzotto

Ritirato

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Ai fini di cui al presente comma, si intendono avviate anche le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale per le quali sia stato richiesto alle autorità competenti almeno uno degli atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono altresì conclusi ai sensi della normativa previgente i progetti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il preventivo di connessione da parte del gestore di rete competente.».


5.87

Fregolent, Musolino, Giacobbe

Respinto

Al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini di cui al presente comma, si intendono avviate anche le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale per le quali sia stato richiesto alle autorità competenti almeno uno degli atti di assenso nelle materie di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»


5.88

Paroli

Ritirato

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

          «Ai fini di cui al presente comma, si intendono avviate anche le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale per le quali sia stato richiesto alle autorità competenti almeno uno degli atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»


5.89 (testo 2)

I Relatori

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

                    «2-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

                    2-ter. All'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

                    "1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree portuali ed aeroportuali. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali."».


5.89

I Relatori

Vedi testo 2

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

          «2-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

          2-ter. All'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

          "1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), il cui utilizzo su strade pubbliche non è autorizzato conformemente al codice della strada o per quelli utilizzati nelle aree il cui accesso è soggetto a restrizioni che sono soggetti a obblighi assicurativi per la responsabilità civile verso terzi diversi dall'assicurazione prevista ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile. Nei casi di cui al presente comma, in caso di sinistro causato dai predetti veicoli non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283"».


5.90

Rosso, Paroli

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

          «2-bis. Le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, che non siano classificate come terreni abbandonati ai sensi dell'articolo 3 comma 2, lettera g) del Testo Unico Filiere Forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34, non possono essere oggetto di vincoli preordinati all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 per l'installazione di impianti di generazione elettrica da fonte eolica e di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui di cui all'articolo 6-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e relative opere accessorie.

          2-ter. Al comma 1 dell'articolo 2, della legge 4 agosto 1978, n.440 le parole: "che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno due annate agrarie" sono sostituite dalle parole: "che ricadano nella definizione dell'articolo 3 comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34".»


5.91 (testo 2)

I Relatori

Approvato

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

          «2-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 423 è aggiunto il seguente: "423-bis. Le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarieta' previsto dal comma 423, primo periodo, determinano il reddito d'impresa nei modi ordinari". 

          2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.». 


5.91

I Relatori

Vedi testo 2

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

          «2-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 423 è inserito il seguente:

"423-bis. Le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra non sono ricomprese fra quelle destinatarie delle disposizioni di cui al comma 423".

          2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025 a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.».


5.92

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Improponibile

 Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. All'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente comma: "2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera h), si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.".».


5.93

Durnwalder, Patton

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

          "2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera h), si può applicare l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.".».


5.94

Fregolent, Musolino

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente: "2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera h), si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge n. 266 del 2005.".».


5.95

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Al fine di calmierare gli effetti della crisi energetica e l'incremento dei prezzi dell'energia sulle imprese agricole, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.  266 e sue modificazioni e integrazioni, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe onnicomprensive, per il biennio 2024-2025, il prezzo dell'energia da assumere, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è pari al prezzo di riferimento fissato nell'allegato I-bis, di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, differenziato per zona di mercato.».


5.96

Fregolent, Musolino, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. Al fine di calmierare gli effetti della crisi energetica e l'incremento dei prezzi dell'energia sulle imprese agricole, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e s.m.i. relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe onnicomprensive, per il biennio 2024-2025, il prezzo dell'energia da assumere, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è pari al prezzo di riferimento individuato dall'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 differenziato per zona di mercato.».


5.97 (testo 2)

Paroli, Rosso

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione ed esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo la durata si intende convenuta per sei anni. La presente disposizione si applica anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi con le modalità previste dal secondo periodo nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».


5.97

Paroli

Vedi testo 2

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione ed esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo la durata si intende convenuta per sei anni. La presente disposizione si applica anche ai contratti non ancora scaduti all'entrata in vigore della presente legge.».


5.98

Rosso, Paroli

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è sostituito dal seguente:

          "4-bis. Per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.".».


5.99

Fregolent, Musolino, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 24, comma 8, del decreto-legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole "per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono aggiunte le seguenti parole: "non più incentivati o";

          b) alla lettera c) dopo le parole "gli impianti" sono aggiunte le parole ", fatta eccezione per gli impianti a biogas di potenza fino ad 1 MW elettrico,"».


5.100

Durnwalder, Patton

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. Al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: "per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono aggiunte le seguenti: "non più incentivati o";

          b) alla lettera c), dopo le parole "gli impianti" sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per gli impianti a biogas di potenza fino ad 1 MW elettrico,».


5.101

Fregolent, Musolino, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. I valori delle tariffe incentivanti determinate in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW, alimentati a biogas o a biomasse, sono aggiornati annualmente, a decorrere dalla prima procedura di iscrizione a registro, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del provvedimento.».


5.102

Durnwalder, Patton

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. I valori delle tariffe incentivanti determinate in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW, alimentati a  biogas o a biomasse, sono aggiornati annualmente, a  decorrere dalla prima procedura di iscrizione a registro,  facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del provvedimento.».


5.103

Fregolent, Musolino, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure per l'accesso agli incentivi per gli impianti agrivoltaici di natura sperimentale ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 436 del 22 dicembre 2023, da parte delle aziende agricole, singole o associate, in deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lettera b) del medesimo decreto, per gli impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica, accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di iscrizione al Registro o alle Aste.»


5.104

Centinaio, Bizzotto, Cantalamessa

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure per l'accesso agli incentivi (Aste e Registri) per gli impianti agrivoltaici di natura sperimentale ai sensi del decreto ministeriale n. 436 del 22 dicembre 2023, da parte delle aziende agricole, singole o associate, Bandi), in deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lettera b) del medesimo decreto, per gli impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica, accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di iscrizione al Registro o alle Aste.».


5.105

Durnwalder, Patton

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure per l'accesso agli incentivi (Aste e Registri) per gli impianti agrivoltaici di natura sperimentale ai sensi del decreto ministeriale n. 436 del 22 dicembre 2023, da parte delle aziende agricole, singole o associate, Bandi), in deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lettera b) del medesimo decreto, per gli impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica, accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di iscrizione al Registro o alle Aste.».


5.106

Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.».


5.107

Fregolent, Musolino, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al decreto del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.»


5.108

Centinaio, Bizzotto, Cantalamessa

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.».


5.109

Durnwalder, Patton

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.».


5.110

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative ad impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare, Sviluppo Agrivoltaico ed Autoconsumo diffuso del PNRR, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.».


5.111

Fregolent, Musolino, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative ad impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare di cui la Missione-C 2-I 2.2, Sviluppo Agrivoltaico di cui la Missione 2-C2 I.1.1 ed Autoconsumo diffuso di cui la Missione 2-C2-I 1.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.»


5.112

Durnwalder, Patton

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative ad impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare, Sviluppo Agrivoltaico ed Autoconsumo diffuso del PNRR, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.».


5.113

Cantalamessa, Bizzotto

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di conseguire un più efficace raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, all'articolo 2, comma 1, della legge 28 marzo 1968, n. 434, come modificata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 54, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, relativi sia al catasto terreni sia al catasto fabbricati".».


5.114

Paroli

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. In ogni caso, tutti gli impianti realizzati in aree agricole sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili alle condizioni previste dall'articolo 11, comma 1-bis del decreto-legge 1°marzo 2022, n. 17 convertito con legge 27 aprile 2022, n. 34».


5.200

I Relatori

Approvato

Al comma 1, sopprimere le parole: "di cui all'articolo 6-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28".


5.0.1

Nocco, Pogliese

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici ed idroelettrici)

          1. All'articolo 12, comma 4-bis, primo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 dopo le parole «impianti fotovoltaici» sono inserite le seguenti «eolici ed idroelettrici».».


5.0.2

Cantalamessa, Bizzotto

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Sostegno alle imprese della filiera legno-energia)

          1. Al fine di promuovere l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in linea con i principi di economia circolare e di sostenibilità, all'articolo 38, comma 5, lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole "a eccezione delle biomasse", sono inserite le seguenti: "che non rispettano i criteri stabiliti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e che comportano un aumento delle emissioni inquinanti rispetto agli impianti precedenti".».


5.0.3

Paroli

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Sostegno alle imprese della filiera legno-energia)

          1. All'articolo 38, comma 5, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole "a eccezione delle biomasse", sono inserite le seguenti: "che non rispettano i criteri stabiliti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e che comportano un aumento delle emissioni inquinanti rispetto agli impianti precedenti."».


5.0.4

Spagnolli, Unterberger, Patton

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Sostegno alle imprese della filiera legno-energia)

          1. All'articolo 38, comma 5, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: "a eccezione delle biomasse", sono inserite le seguenti: «che non rispettano i criteri stabiliti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e che comportano un aumento delle emissioni inquinanti rispetto agli impianti precedenti».


5.0.5

Biancofiore

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto al tabagismo e tutela dei consumatori)

          1. I prodotti di cui all'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per sacchetto non supera il limite massimo di 20 mg.

          2. In conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero della Salute con decreto direttoriale del 31 ottobre 2023, la vendita dei prodotti di cui al comma che precede è subordinata alle caratteristiche minime di sicurezza concernenti l'etichettatura, ovvero:

          a) informazioni sugli ingredienti;

          b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;

          c) avvertenze d'uso sul prodotto;

          d) avvertenze sanitarie, quali: "Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità"; "uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari"; "tenere fuori dalla portata dei bambini".

          3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.».


5.0.6

Cantalamessa, Bizzotto

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto al tabagismo e tutela dei consumatori)

          1. I prodotti di cui all'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per sacchetto non supera il limite massimo di 20 mg.

          2. In conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero della Salute con decreto direttoriale del 31 ottobre 2023, la vendita dei prodotti di cui al comma che precede è subordinata alle caratteristiche minime di sicurezza concernenti l'etichettatura, ovvero:

          a) informazioni sugli ingredienti;

          b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;

          c) avvertenze d'uso sul prodotto;

          d) avvertenze sanitarie, quali: "Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità"; "uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari"; "tenere fuori dalla portata dei bambini".

          3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.».


5.0.7

Rosso, Paroli

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto al tabagismo e tutela dei consumatori)

          1.         I prodotti di cui all'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per sacchetto non supera il limite massimo di 20 mg.

          2.         In conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero della Salute con decreto direttoriale del 31 ottobre 2023, la vendita dei prodotti di cui al comma che precede è subordinata alle caratteristiche minime di sicurezza concernenti l'etichettatura, ovvero:

          a) informazioni sugli ingredienti;

          b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;

          c) avvertenze d'uso sul prodotto;

          d) avvertenze sanitarie, quali: "Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità"; "uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari"; "tenere fuori dalla portata dei bambini".

          3.         Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.»


5.0.8

Fregolent, Musolino

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto al tabagismo e tutela dei consumatori)

          1. I prodotti di cui all'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per sacchetto non supera il limite massimo di 20 mg.

          2. In conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero della Salute con decreto direttoriale del 31 ottobre 2023, la vendita dei prodotti di cui al comma precedente è subordinata alle seguenti caratteristiche minime di sicurezza concernenti l'etichettatura:

          a) informazioni sugli ingredienti;

          b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;

          c) avvertenze d'uso sul prodotto;

          d) avvertenze sanitarie, quali: "Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità"; "uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari"; "tenere fuori dalla portata dei bambini".


5.0.9

Pogliese, Amidei

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto al tabagismo e tutela dei consumatori)

          1. I prodotti di cui all'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per sacchetto non supera il limite massimo di 20 mg.

          2. In conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero della Salute con decreto direttoriale del 31 ottobre 2023, la vendita dei prodotti di cui al comma precedente è subordinata alle caratteristiche minime di sicurezza concernenti l'etichettatura, ovvero:

          a) informazioni sugli ingredienti;

          b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;

          c) avvertenze d'uso sul prodotto;

          d) avvertenze sanitarie, quali: "Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità"; "uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari"; "tenere fuori dalla portata dei bambini".

          3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.».


5.0.10

Centinaio, Bizzotto, Cantalamessa

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Tassazione agroenergia)

          1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive nonché relativamente al riconoscimento dei prezzi minimi garantiti, di cui al decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazione, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, la componente soggetta a tassazione è quella riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, e deve essere intesa come il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete dei prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA) in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012. La componente riconducibile al valore dell'energia ceduta, determinata secondo i criteri del presente comma, non può comunque essere maggiore del valore complessivo della tariffa o del prezzo minimo di riferimento. Tale disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».


5.0.11

Fregolent, Musolino, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Tassazione agroenergia)

          1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive nonché relativamente al riconoscimento dei prezzi minimi garantiti, di cui al decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazione, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, la componente soggetta a tassazione è quella riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, e deve essere intesa come il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete dei prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA) in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012. La componente riconducibile al valore dell'energia ceduta, determinata secondo i criteri del presente comma, non può comunque essere maggiore del valore complessivo della tariffa o del prezzo minimo di riferimento. Tale disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».


5.0.12

Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Tassazione agroenergia)

          1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive nonché relativamente al riconoscimento dei prezzi minimi garantiti, di cui al decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazione, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, la componente soggetta a tASsazione è quella riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, e deve essere intesa come il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete dei prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA) in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012. La componente riconducibile al valore dell'energia ceduta, determinata secondo i criteri del presente comma, non può comunque essere maggiore del valore complessivo della tariffa o del prezzo minimo di riferimento. Tale disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».


5.0.13

Durnwalder, Patton

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Tassazione agroenergia)

          1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive nonché relativamente al riconoscimento dei prezzi minimi garantiti, di cui al decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazione, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, la componente soggetta a tassazione è quella riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, e deve essere intesa come il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete dei prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA) in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012. La componente riconducibile al valore dell'energia ceduta, determinata secondo i criteri del presente comma, non può comunque essere maggiore del valore complessivo della tariffa o del prezzo minimo di riferimento. Tale disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».


5.0.14

Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Tassazione agroenergia)

           1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato  resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità  di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

          2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.».


5.0.15

Fregolent, Musolino, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          «Art. 5-bis.

          (Tassazione agroenergia)

          1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale del 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato  resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale del 6 luglio 2012.

          2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212».


5.0.16

Cantalamessa, Bizzotto

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)

          1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), deve essere garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.

          2. Per la finalità di cui al comma 1, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare i Piani di investimento relativi alle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

          3. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata."».


5.0.17

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)

          1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), deve essere garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.

          2. Per la finalità di cui al comma 1, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare i Piani di investimento relativi alle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

          3. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.".

          4. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.".

          5. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

          le parole "fino a 200 kW" sono sostituite con le parole "fino ad 1 MW";

          dopo le parole "di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".».


5.0.18

Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)

          1. Al fine di conseguire i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), deve essere garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.

          2. Per la finalità di cui al comma 1, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare i Piani di investimento relativi alle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

          3. All'articolo 33, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente: "2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.".

          4. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.".

          5. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: "fino a 200 kW" sono sostituite con le seguenti: "fino ad 1 MW";

          b) dopo le parole: "di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" aggiungere le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".».


5.0.19

Trevisi

Decaduto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)

          1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), deve essere garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.

          2. Per la finalità di cui al comma 1, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare i Piani di investimento relativi alle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

          3. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-bis.1 L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.".

          4. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.".

          5. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole "fino a 200 kW" sono sostituite con le parole "fino ad 1 MW";

          b) dopo le parole "di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".».


5.0.20

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)

          1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), deve essere garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.

          2. Per la finalità di cui al comma 1, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare i Piani di investimento relativi alle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

          3. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.".

          4. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.".

          5. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole "fino a 200 kW" sono sostituite con le parole "fino ad 1 MW";

          b) dopo le parole "di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".».


5.0.21

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

          1. All'articolo 2135 codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo."

          b) al terzo comma le parole: "nonché le attività dirette" sono soppresse.».


5.0.22

Fregolent, Musolino, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

          1. All'articolo 2135 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo."

          b) al comma 3 le parole: "nonché le attività dirette" sono soppresse».


5.0.23

Durnwalder, Patton

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

          1. Al comma 3 dell'articolo 2135 codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: "nonché le attività dirette" sono soppresse;

          b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.".».


5.0.24

Paroli, Rosso

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Decorrenza tassazione diritti di superficie)

          1.         L'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n.213, si interpreta nel senso che la disposizione in esso recata si applica con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024».


5.0.25

Fregolent, Musolino

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Decorrenza tassazione diritti di superficie)

          1. L'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n. 213, si interpreta nel senso che la disposizione in esso recata si applica con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024».


5.0.26

Cantalamessa, Bizzotto

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Decorrenza tassazione diritti di superficie)

          1. L'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n. 213, si interpreta nel senso che la disposizione in esso recata si applica con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024».


5.0.27

Durnwalder, Patton

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Decorrenza tassazione diritti di superficie)

          1. L'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n.213, si interpreta nel senso che la disposizione in esso recata si applica con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024».


5.0.28

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Decorrenza tassazione diritti di superficie)

          1. L'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n.213, si interpreta nel senso che la disposizione in esso recata si applica con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024».


5.0.29

Pogliese

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera s-bis) è aggiunta la seguente: «s-ter) cantieri forestali temporanei o di utilizzazione boschiva: qualsiasi luogo in cui si effettuano lavori di taglio, esbosco, allestimento a cura di un' impresa forestale come definita dalla lettera q), compresi trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilità forestale a servizio del medesimo, purché svolte funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle lavorazioni predette. Sono esclusi dalla definizione interventi di cura del verde urbano, residenziale e di potatura, cura e manutenzione di frutteti»;

          b) dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

"Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di cantieri forestali temporanei)

  1. Nei cantieri forestali temporanei, così come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera s-ter), le imprese forestali di cui alla lettera q) del medesimo comma, eseguono le attività di gestione forestale sostenibile come definite dalla lettera b) dello stesso comma. A tali attività segue la predisposizione di un certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e alla pianificazione forestale.
  2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano le disposizioni regionali e provinciali a quanto previsto dal comma 1, definendo i lavori di modesta entità esentati dal possesso del certificato di regolare esecuzione, secondo quanto previsto da apposite Linee guida nazionali adottate, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, adotta un apposito decreto recante specifiche disposizioni per i cantieri forestali temporanei, così come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera s-ter), in merito al rispetto della salute, della sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, in coerenza con quanto previsto al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e smi.
  4. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, adotta un apposito decreto recante specifiche disposizioni per i cantieri forestali temporanei, così come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera s-ter), in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi, adatte alla temporaneità dei cantieri ed allo specifico contesto in cui si sostanziano le attività.
  5. All'attuazione del presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."».

5.0.30

Bizzotto, Cantalamessa

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure urgenti per la tutela del settore lattiero-caseario)

          1. All'articolo 10-bis, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 10 agosto 2023, n.103, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: "dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare", sono sostituite dalle seguenti: "di tutti i produttori destinatari di una imputazione di prelievo supplementare che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 2024";

          b) al comma 3, le parole: "dalla data del 27 giugno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di comunicazione dell'avvenuto ricalcolo";

          c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

          "5-bis. Sino al completamento delle operazioni di ricalcolo e alla relativa comunicazione ai produttori dell'intimazione di versamento, nonché sino alla scadenza dei termini e del compimento delle procedure di rateizzazione di cui al comma 5, sono interrotte le attività di recupero coattivo da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e sospese le attività in corso;

          d) i commi da 6 a 11 sono soppressi;

          e) il comma 13 è soppresso».


5.0.31

Bizzotto, Cantalamessa

Vedi G/1138/15/9

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme per favorire la tracciabilità della filiera delle carni bovine, impiegate negli alimenti oggetto di somministrazione ai consumatori)

          1. Per la somministrazione, o la vendita da asporto, di alimenti a base di carni bovine e di preparati contenenti carni bovine, al consumatore sono fornite le seguenti informazioni:

          a) Paese di nascita;

          b) Paese di allevamento;

          c) Paese di macellazione;

          d) Razza

          2. Le informazioni di cui al comma 1, sono esposte sul menù e su tutti gli altri supporti, anche digitali, e rese disponibili al consumatore in modo chiaro, esplicito e leggibile.

          3. Qualora le carni bovine siano etichettate attraverso sistemi di etichettatura volontaria autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale, del 15 gennaio 2015, n. 876, o attraverso i disciplinari dei Sistemi di Qualità Zootecnia riconosciuti ai sensi del decreto del ministeriale del 16 dicembre 2022, n.646632, possono essere fornite al consumatore le ulteriori informazioni inerenti l'origine delle carni e la tracciabilità.

          4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da dottare entro novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo e le relative disposizioni transitorie.».


5.0.32

Centinaio, Cantalamessa, Bizzotto

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di sperimentazione su campo delle piante ottenute tramite le Tecniche di Evoluzione Assistita)

          1. Il termine del 31 dicembre 2024 previsto dall'articolo 9 bis, comma 1, della legge 13 giugno 2023 n.68 per la ricerca sperimentale in pieno campo sulle piante ottenute con tecniche di editing genomico, mediante mutagenesi-sito diretta e di cisgenesi, per resistenza a stress ambientali e stress biotici e abiotici o per miglioramento nutrizionale, è prorogato al 31 dicembre 2026».


5.0.33

Bizzotto, Cantalamessa

Ritirato. Vedi G/1138/9/9

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Diposizioni in materia di terreni agricoli)

          1. I contratti e gli atti aventi ad oggetto terreni agricoli di superficie complessiva non superiore ad un ettaro e ricadenti prevalentemente in comuni qualificati montani, possono essere rogati dal segretario comunale o dal segretario della comunità montana qualora almeno una delle parti sia un imprenditore agricolo. I predetti contratti ed atti sono assoggettati al pagamento dei diritti di rogito previsti per l'intervento del segretario rogante, oltre che alle imposte di legge.

          2. Le istanze per il rilascio di certificazioni di destinazione urbanistica necessarie per i contratti e gli atti di cui al comma 1 sono esenti da imposta di bollo e dai diritti di segreteria comunali.». 


5.0.34

Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

 (Disposizioni urgenti in materia di abbandono e deposito di rifiuti su suoli agricoli)

          1 All'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Nel caso in cui l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti di cui al comma 1 avvengano su fondi qualificati agricoli dai vigenti strumenti urbanistici, l'imprenditore agricolo proprietario o conduttore di tali fondi, che non vi abbia dolosamente concorso, non è responsabile a titolo di colpa dell'abbandono o del deposito dei rifiuti qualora gli stessi siano rifiuti diversi da quelli di cui all'articolo 184, comma 3, lett. a), prodotti nell'esercizio della propria attività svolta ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente non si procede all'esecuzione in danno, ai sensi del comma 3, a carico dell'imprenditore agricolo.».


5.0.35

Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

          1. All'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. I marchi storici di cui sono titolari o licenziatari esclusivi imprese operanti nel settore agroalimentare confluiscono in una sezione speciale del registro di cui al comma 1, al fine di contribuire alla valorizzazione della cultura agroalimentare italiana e promuovere la conoscenza delle eccellenze storiche agroalimentari quale patrimonio identitario del Paese.».


5.0.36

Paroli, Rosso

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Qualità e tracciabilità dei fertilizzanti in agricoltura derivanti dall'uso di fanghi di depurazione)

          1.  Al fine di migliorare la sicurezza e la tracciabilità dell'attività di spandimento dei fertilizzanti in agricoltura derivanti dall'uso di fanghi di depurazione, all'allegato 3, tabella 2.1 "Correttivi calcici e magnesiaci", colonna 3 "Modo di preparazione e componenti essenziali", del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

                      a)         al numero 22)"Carbonato di calcio di defecazione", dopo le parole: "anidride carbonica" è soppressa la parola: "Non"

                      b)         al numero 23) "Gessi di defecazione da fanghi", dopo le parole: "solfato di calcio" sono aggiunte le seguenti. "Sono utilizzabili esclusivamente fanghi di depurazione derivanti dalle industrie alimentari o agroalimentari."».


5.0.37

Paroli

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Modifiche alla legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di domini collettivi)

          1. Alla legge 20 novembre 2017, n. 168, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, articolo 1, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale fatte salve le competenze esclusive dello Stato in materia di sottosuolo e delle disposizioni del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte III;»;

          b) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e delle Regioni»;

          c) all'articolo 2, sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. La tutela viene esercitata dallo Stato e dalle Regioni nell'ambito delle rispettive competenze stabilite dalla Costituzione. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.»;

          d) all'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:

          1) al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente: «f) i corpi idrici superficiali sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici strettamente funzionali ai medesimi. Sono espressamente esclusi i corpi idrici del sottosuolo che appartengano al patrimonio indisponibile delle Regioni fatta eccezione per le sorgenti destinate all'esercizio dell'uso civico.»;

          2) al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico.»;

          3) il comma 5, è sostituito dal seguente: «5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo e non può estendersi al sottosuolo e al patrimonio indisponibile delle Regioni. Fatte salve le ipotesi di espropriabilità di cui al comma 3, l'utilizzabilità del demanio civico può essere limitata temporaneamente per la realizzazione di opere di pubblica utilità necessarie alla ricerca, la captazione, la canalizzazione, la tutela e la salvaguardia dei giacimenti minerari, di acque minerali e termali.».


5.0.38

Rapani, Maffoni

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 5-bis

 (Disposizioni a sostegno della produzione biologica)

          1. Al fine di incrementare lo sviluppo rurale e l'agricoltura biologica, in deroga al Piano Strategico Politica Agricola Comune 2023-27, il titolo di conduzione della superficie deve essere registrato sul fascicolo aziendale entro e non oltre la data del 31 gennaio dell'anno di riferimento.».


5.0.39

Rapani, Maffoni

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disciplina del regime di condizionabilità)

          1. In deroga agli impegni della norma Bcaa6, la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, può essere mantenuta per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 febbraio dell'anno successivo.».


5.0.40

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di circolazione stradale)

          1. Le macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, impiegate per l'esercizio delle attività agricole e forestali su fondi rustici sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
2. L'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è abrogato.».


5.0.41

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti per la circolazione delle macchine agricole)

          1. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».


5.0.42

Paroli, Rosso

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti per la circolazione delle macchine agricole)

          1. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».


5.0.43

Bizzotto, Cantalamessa

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali)

          1. Ai Comuni colpiti da eventi alluvionali che hanno interessato le Regioni Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Regione Piemonte nel maggio 2024, sono assegnati 100 milioni di euro per l'anno 2025 in proporzione alla quantificazione dei danni subiti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per la protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di riparto delle somme di cui al primo periodo, tenendo conto della quantificazione dei danni subiti e sulla base dei fabbisogni individuati dal Commissario delegato e comunicati al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della valutazione di congruità. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per la protezione civile, sono stabilite le somme assegnate ai singoli comuni.

          2. Al fine di garantire tempestività agli interventi di cui al comma 1, le regioni, sulla base degli importi assegnati con il decreto di cui all'ultimo periodo del comma 1, possono anticipare le somme di cui al predetto decreto. In tal caso i comuni provvedono alla restituzione di quanto anticipato, a valere sulle somme assegnate con il citato decreto di cui all'ultimo periodo del comma 1.

          3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

          4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


5.0.44 (testo 2)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Vedi 4.0.13

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 139 è sostituito dal seguente: "Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri sono tenute a comunicare obbligatoriamente, attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate, se la quantità del singolo cereale è superiore a:

a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;

b) 40 tonnellate annue per frumento tenero;

c) 80 tonnellate annue per il mais;

d) 40 tonnellate annue per l'orzo;

e) 60 tonnellate annue per il sorgo;

f) 30 tonnellate per l'avena;

g) 30 tonnellate per anno per farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola.

Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonché le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.";

b) il comma 140 è sostituito dal seguente: "Le operazioni di cui al comma 139, di provenienza nazionale e unionale, ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 139, entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.";

c) il comma 141 è sostituito dal seguente: "Le modalità di applicazione dei commi 139 a 142, sono stabilite con uno o più decreti del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma.";

d) il comma 142 è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, a decorrere dal 1º marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno provveduto a comunicare, nelle modalità e nei tempi previsti dal comma 139, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. A chiunque non rispetta le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma, previa adozione dei decreti attuativi nei termini stabiliti nel comma 141.".

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori onri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono  all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».


5.0.44

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Vedi testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 139 è sostituito dal seguente: «Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono, a qualsiasi titolo, cereali sono tenute a comunicare, attraverso un apposito registro telematico istituito, nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in forma cumulativa, le operazioni di carico e scarico trimestralmente effettuate, se la quantità del singolo cereale è superiore a:

          a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;

          b) 40 tonnellate annue per il frumento tenero;

          c) 80 tonnellate annue per il mais;

          d) 40 tonnellate annue per l'orzo;

          e) 60 tonnellate annue per il sorgo;

          f) 30 tonnellate per l'avena;

          g) 30 tonnellate per anno per farro, segale, sorgo, miglio, frumento, segalato e scagliola.

          Per le imprese di prima trasformazione, l'obbligo di cui al periodo precedente si applica limitatamente alle operazioni di carico, con esclusione della registrazione delle operazioni relative ai cereali trasformati. Sono escluse le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.»;

          b) il comma 140 è sostituito dal seguente: «Le operazioni di carico e di scarico per la vendita e la trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere comunicate nel supporto telematico di cui al comma 139, entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento»;

          c) il comma 142 è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno comunicato, nelle modalità e nei tempi previsti dal comma 139, i dati relativi al carico dei cereali nazionali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000; a chiunque non rispetti le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma.».

          2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, i decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 139 a 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono modificati al fine di renderli coerenti con le modifiche previste dal comma 1.».


5.0.45 (testo 2)

Cantalamessa, Bizzotto

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure urgenti per garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole)

         1. Al fine di garantire la continuità di produzione di energia da biogas funzionale all'esercizio delle attività di produzione primaria, nonché a garantire il sostegno alle filiere produttive agricole, all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: "che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine,  rinuncino agli incentivi" sono sostituite dalle seguenti: "i cui regimi incentivanti siano terminati entro la predetta data, ovvero che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027".

        2. Per favorire la produzione di biometano da biomasse agricole e incrementarne l'utilizzo nelle diverse filiere produttive difficili da decarbonizzare, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettera a), del medesimo decreto per biometano autoconsumato è da intendersi il consumo diretto di biometano effettuato nell'ambito del medesimo sito di produzione da parte di un cliente finale anche per il tramite di un produttore terzo ovvero, per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, in altro sito purché il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente medesimo sulla base di un accordo di compravendita del biometano prodotto che preveda un prezzo medio mensile nullo delle garanzie d'origine e che consenta un beneficio analogo a quello che deriverebbe dall'applicazione delle predette disposizioni relative al regime di autoconsumo in sito.».


5.0.45

Cantalamessa, Bizzotto

Vedi testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure urgenti per garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole)

          1. Al fine di garantire la continuità di produzione di energia da biogas funzionale all'esercizio delle attività di produzione primaria, nonché a garantire il sostegno alle filiere produttive agricole, all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027» sono sostituite con le seguenti: «i cui regimi incentivanti siano terminati entro il 31 dicembre 2027».

          2. Per favorire la produzione di biometano da biomasse agricole e incrementarne l'utilizzo nelle diverse filiere produttive difficili da decarbonizzare e ai fini dell'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, per biometano autoconsumato è da intendersi il consumo diretto di biometano effettuato nell'ambito del medesimo sito di produzione da parte di un cliente finale ovvero, per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, in altro sito purché il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente medesimo sulla base di un accordo di compravendita del biometano prodotto.».


5.0.46

Rosso, Paroli

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 5-bis

(Impianti a biomasse 6 stelle)

          1. Al fine di consentire, anche nelle aree in cui non è ammessa la generazione termica da biomasse l'utilizzo delle caldaie automatiche alimentate a pellet e cippato, dotate di sistema secondario di abbattimento, con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla modifica del  decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186, inserendo una classe di qualità per la certificazione dei generatori di calore a biomassa denominata "6 stelle" con i limiti emissivi di seguito specificati: PP :2,5 mg/Nm3; COT:  3 mg/Nm3: NOX: 100mg/Nm3: CO :5mg/Nm3 Rendimento:  93%. Tali caldaie devono esser altresì rispondenti agli allegati tecnici di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.».


5.0.47

Durnwalder, Patton

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di diritto di prelazione agraria)

          1. Ai piani regolatori di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 sono equiparate tutte le fattispecie edificatorie a scopo residenziale, turistico ed industriale, previste dalla legislazione regionale e provinciale.».


5.0.48

Rapani, Maffoni

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 5-bis.

          1. Le installazioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 prevalgono sulle norme in materia di permessi di esplorazione mineraria di cui al Regio Decreto 29 Luglio 1927, n. 1443 e s.m.i..».

     Conseguentemente,

          all'articolo 10 del Regio Decreto 29 Luglio 1927, n. 1443, dopo il primo comma, aggiungere il seguente comma:

          «1-bis. In deroga a quanto disposto al primo comma, i lavori di ricerca sono effettuati previo accordo scritto con il possessore o avente titolo dei fondi qualora abbia avviato le procedure autorizzative di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.».


5.0.49

Spagnolli, Unterberger, Patton

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

          1. All'articolo 5, comma 14-quinquies, lettera b), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al primo periodo, dopo le parole: "gas naturale", sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ad esclusione dell'attività di produzione di energia elettrica e di idrocarburi».


6.1

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza e di incrementare gli indennizzi a favore degli allevatori colpiti dalle restrizioni sanitarie, il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e  funzionali in materia di biosicurezza ed il Fondo di parte corrente, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono rifinanziati rispettivamente di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse aggiuntive del "Fondo di parte corrente" sono destinate esclusivamente agli allevatori che operano nelle aree in restrizione delimitate a seguito di decisioni sino a tutto maggio 2024 e sono utilizzate per compensare i danni indiretti subiti a causa di tali restrizioni, che includono i cali di quotazione di mercato rispetto alle quotazioni ordinarie. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 15 milioni di euro per il 2024 e 35 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».


6.2

Cantalamessa, Bizzotto

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

          «2-bis. Al fine di contenere gli effetti della crisi economica conseguente alla diffusione della peste suina africana agli operatori della filiera suinicola che nel corso dell'anno 2024 hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo, le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo periodo è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga. La disposizione di cui al presente comma è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

          2-ter. Al fine di indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal virus responsabile della peste suina africana nonché dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, la dotazione del fondo «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola», istituito dall'articolo 26, comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022,, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni per l'anno 2025.

          2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, pari a 10 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».


6.3

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un Fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla concessione di un contributo a fondo perduto in favore delle imprese del settore agricolo e zootecnico che hanno subito comprovati danni diretti dalla diffusione della PSA a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo è concesso, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo. I contributi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


6.4

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Al fine di incrementare gli indennizzi a favore degli allevatori colpiti dalle restrizioni sanitarie, il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 10 milioni di euro per il 2024 e 20 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le risorse aggiuntive del fondo di cui al presente comma sono destinate esclusivamente agli allevatori che operano nelle aree in restrizione delimitate a seguito di decisioni adottate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono utilizzate per compensare i danni indiretti subiti a causa delle predette restrizioni, che includono i cali di quotazione di mercato rispetto alle quotazioni ordinarie.».


6.5 (testo 2)

Fallucchi, Fregolent, Cantalamessa, Bizzotto, Amidei, Ancorotti, Maffoni, Pogliese

Approvato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. Al fine di contenere la diffusione della peste suina africana e dare attuazione al "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA)" sino al 31 dicembre 2028 è consentita la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3), lettera b) del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 13 giugno 2023, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo.».


6.5

Fallucchi

Vedi testo 2

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. Al fine di contenere la diffusione della peste suina africana e dare attuazione al "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA)" sino al 31 dicembre 2028 è consentita la caccia di selezione degli ungulati fino a tre ore dopo il tramonto, anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3), lettera b) del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 13 giugno 2023, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo.».


6.6

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 3, alla lettera a), premettere le seguenti: «0a) all'articolo 2, comma 1,  dopo le parole: "è nominato un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa) e di concorso alla relativa attuazione", sono inserite le seguenti: ", che opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

          01a) all'articolo 2 comma 2-bis, dopo le parole: "Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II," sono inserite le seguenti: "o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche.».


6.7

Fregolent, Musolino

Respinto

Al comma 3, lettera a), premettere le seguenti:

          «0a) all'articolo 2, comma 1, sono agigunte, in fine, le seguenti: «, che opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;».

          01a) all'articolo 2, comma 2-bis, dopo le parole: «zona soggetta a restrizione II,» inserire le seguenti: «o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche.».


6.8

Paroli, Rosso

Ritirato

Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

          «0a) all'articolo 2, comma 2-bis, dopo le parole: "Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II," sono inserite le seguenti: "o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche.».


6.9

Fregolent, Musolino

Respinto

Al comma 3, lettera a) premettere la seguente:

          «0a) all'articolo 2, comma 2-bis, dopo le parole: "Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II,» sono inserite le seguenti: «o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche".».


6.10 (testo 2)

Bizzotto, Cantalamessa, Amidei, Ancorotti, Fallucchi, Maffoni, Pogliese

Approvato

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della relativa normativa nazionale di attuazione.";

2) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-bis anche nelle zone indenni adiacenti alla zona infetta ritenute strategiche per il contenimento dei cinghiali ai fini di contrastare la diffusione dell'epidemia.";

3) dopo il comma 9-ter, è inserito il seguente: "9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6."».


6.10

Bizzotto, Cantalamessa

Vedi testo 2

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

          «a) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze, adottate previa intesa con le regioni e le provincie autonome interessate dalla misura o dall'intervento oggetto di attuazione. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.";

          2) al comma 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: "nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II," sono inserite le seguenti: "o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche al fine di garantire il contenimento e l'eradicazione della pesta suina africana,";

          3) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-bis.";

          4) dopo il comma 9-ter, è inserito il seguente: "9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6."».


6.11 (testo 2)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Approvato

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della relativa normativa nazionale di attuazione.";

2) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-bis anche nelle zone indenni adiacenti alla zona infetta ritenute strategiche per il contenimento dei cinghiali ai fini di contrastare la diffusione dell'epidemia.";

3) dopo il comma 9-ter, è inserito il seguente: "9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6."».


6.11

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Vedi testo 2

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

          «a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze, adottate previa intesa con le regioni e le provincie autonome interessate dalla misura o dall'intervento oggetto di attuazione. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.";

          2) al comma 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: "nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II," sono inserite le seguenti: "o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche al fine di garantire il contenimento e l'eradicazione della pesta suina africana,";

          3) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-bis.";

          4) dopo il comma 9-ter, è inserito il seguente: "9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6."».


6.12 (testo 2)

Fregolent, Musolino

Approvato

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della relativa normativa nazionale di attuazione.";

2) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-bis anche nelle zone indenni adiacenti alla zona infetta ritenute strategiche per il contenimento dei cinghiali ai fini di contrastare la diffusione dell'epidemia.";

3) dopo il comma 9-ter, è inserito il seguente: "9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6."».


6.12

Fregolent, Musolino

Vedi testo 2

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

          «a) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze, adottate previa intesa con le regioni e le province autonome interessate dalla misura o dall'intervento oggetto di attuazione. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.»;

          2) al comma 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: «nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II,» sono inserite le seguenti: «o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche al fine di garantire il contenimento e l'eradicazione della pesta suina africana,»;

          3) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-bis.»;

          4) dopo il comma 9-ter, è inserito il seguente: «9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6.».


6.13 (testo 2)

Paroli

Approvato

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della relativa normativa nazionale di attuazione.";

2) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-bis anche nelle zone indenni adiacenti alla zona infetta ritenute strategiche per il contenimento dei cinghiali ai fini di contrastare la diffusione dell'epidemia.";

3) dopo il comma 9-ter, è inserito il seguente: "9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6."».


6.13

Paroli

Vedi testo 2

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

          «a) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze, adottate previa intesa con le regioni e le provincie autonome interessate dalla misura o dall'intervento oggetto di attuazione. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.";

          2) al comma 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: "nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II," sono inserite le seguenti: "o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche al fine di garantire il contenimento e l'eradicazione della pesta suina africana,";

          3)  al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-bis.";

          4) dopo il comma 9-ter, è inserito il seguente: "9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6."».


6.14

Dreosto, Bizzotto

Ritirato

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2-bis dopo le parole: «idonee al contenimento dei cinghiali selvatici» sono inserite le seguenti: «, ovvero la rimozione e l'eventuale ricollocazione di quelle già esistenti» e dopo le parole: «Per la messa in opera» sono inserite le seguenti: «, ovvero per la rimozione e per l'eventuale ricollocazione,»;

          b) al comma 2-quater, dopo le parole: «sono realizzate» sono inserite le seguenti: «, ovvero rimosse ed eventualmente ricollocate,»;

          c) dopo il comma 9-ter è inserito il seguente: «9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6.».


6.15

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 3, lettera b), capoverso Art. 2-bis, sopprimere i commi da 1 a 5.


6.16

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 3, lettera b), capoverso Art. 2-bis, comma 1, sopprimere le parole: «agli articoli 19 e 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e»


6.17 (testo 2)

Pirovano, Giorgis, Bizzotto

Approvato

Al comma 3, lettera b) capoverso Art. 2-bis:

          al comma 1, sopprimere le parole: «per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana» e le parole «della medesima legge n. 157 del 1992»;

          al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana» con le seguenti: «Commissario straordinario di cui all'articolo 2» e, al terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «del presente articolo»;

         al comma 5, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «del presente articolo» e sostituire le parole: «Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana» con le seguenti: «Commissario straordinario di cui all'articolo 2.».


6.17

Pirovano, Giorgis

Vedi testo 2

Al comma 3, lettera b) capoverso Art. 2-bis:

          al comma 1, sopprimere le parole: «per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana»;

          al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana» con le seguenti: «Commissario straordinario di cui all'articolo 2» e, al terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «del presente articolo»;

          al comma 5, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «del presente articolo» e sostituire le parole: «Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana» con le seguenti: «Commissario straordinario di cui all'articolo 2».


6.18 (testo 2)

Pirovano, Giorgis, Bizzotto

Approvato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 3, lettera b), capoverso Art. 2-bis, comma 2, sostituire le parole: «il servizio di cui al comma 1» con le seguenti: «le attività di cui al comma 1»;

c) al comma 3, lettera b), capoverso Art. 2-bis, sopprimere i commi 6 e 7.


6.18

Pirovano, Giorgis

Vedi testo 2

Al comma 3, lettera b) capoverso Art. 2-bis, comma 2, sostituire le parole: «il servizio di cui al comma 1» con le seguenti: «le attività di cui al comma 1».


6.19

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Decaduto

Al comma 3, lettera b), capoverso Art. 2-bis, sopprimere i commi 3 e 4.


6.20

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 3, lettera b), capoverso Art. 2-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6-bis. Il Commissario straordinario redige e trasmette, con cadenza trimestrale, ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate. La relazione è tempestivamente trasmessa dai Ministri alle competenti commissioni parlamentari.».


6.21

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 3, lettera b), capoverso Art. 2-bis, comma 8, dopo le parole «e delle foreste,» inserire le seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,».


6.100/1

Nave, Naturale, Sabrina Licheri

Respinto

All'emendamento 6.100, sostituire le parole: «dopo il comma 2-bis» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: "due cartucce", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "una cartuccia";

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

          "2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.";

          c) al comma 4, le parole: "salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo" sono soppresse.».


6.100/2

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Decaduto

All'emendamento 6.100, apportare le seguenti modificazioni:

          al comma 3-bis, dopo le parole: «cinghiale (Sus scrofa),» aggiungere la seguente: «non»;

          al comma 3-bis, sostituire le parole: «a eccezione» con le seguenti: «né quelle».


6.100 (testo 2)

I Relatori

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

          «3-bis. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: "2-ter. Per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa), nelle forme previste dalla legge, è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185".».


6.100

I Relatori

Vedi testo 2

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

          «3-bis. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: "2-ter. Per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa), è consentito l'impiego di dispositivi per la visione notturna a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185"».


6.0.1

Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per il sostegno delle produzioni di qualità della filiera zootecnica nazionale)

          1. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che investono nella produzione di prodotti a base di carne con qualità certificata dai riconoscimenti dell'Unione europea DOP e IGP è concesso un contributo al costo di verifica del rispetto del disciplinare, nella misura pari a complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina.

          2. Il contributo è riconosciuto, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in proporzione alla media dei costi sostenuti nel triennio precedente per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne da parte di ogni operatore, come risultanti dai dati contabili degli Organi di Controllo incaricati dall'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e la Repressione delle Frodi (ICQRF). Dal computo sono esclusi i costi sostenuti dagli operatori per more, sanzioni, procedure di controllo e altri costi straordinari connessi o conseguenti l'accertamento di irregolarità.

          3. Ai fini di cui al presente articolo, gli Organi di Controllo di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della sovranità alimentare, agricoltura e foreste - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati.

          4. Con successivo decreto della direzione generale del Ministero della sovranità alimentare, agricoltura e foreste di cui al comma 3 sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 1 e 2.

          5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


6.0.2

Fregolent, Musolino

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Contributo sui maggiori costi sostenuti per la raccolta latte nelle zone di montagna)

          1. Alle imprese cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 ubicate in comuni classificati montani o parzialmente montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, ed esercenti  attività di raccolta, manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del latte dei soci allevatori, è riconosciuto,   a   parziale   compensazione   degli  oneri effettivamente sostenuti per  la raccolta del latte presso i soci, un contributo pari a 2 centesimi di euro per ogni litro di latte conferito dai soci. Il contributo è comprovato mediante le dichiarazioni mensili effettuate dalle suddette cooperative, in qualità di primi acquirenti ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche ed integrazioni nonché delle relative disposizioni applicative nazionali, relative alle quantità di latte crudo e di latte crudo biologico consegnati da produttori italiani che risultino soci della cooperativa. La cooperativa, ai fini della riscossione del contributo, invia il 31 dicembre di ogni anno, per il tramite del Sistema Agricolo Nazionale, apposita domanda alla Agenzia per le Erogazione in Agricoltura, allegando:

          a) copia del libro soci di cui agli articoli 2421, 2528, comma 1, 2530, comma 4, e 2521, comma 1, del Codice civile ed indicando, per ciascuno dei soci iscritti nel libro, il Codice Unico di Identificazione Aziende Agricole (CUUA) di cui al D.P.R. n. 503/1999.

          b) copia visura camerale in cui risulti l'ubicazione in zona montana della sede legale della richiedente;

          c) l'ammontare del contributo richiesto;

          d) indicazioni delle coordinate bancarie presso cui la cooperativa intende accreditare il contributo.

          2. L'Ente destinatario della domanda procederà all'istruttoria della relativa istanza avvalendosi anche delle Regioni e delle Provincie autonome presso le quali la cooperativa ha ottenuto il riconoscimento come primo acquirente e provvede alla erogazione del contributo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.»

          3. L'Agenzia per le Erogazione in Agricoltura emanerà, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, procedure operative al fine di implementare il Sistema Agricolo Nazionale per l'invio della domanda di contributo.

          4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Agenzia per le Erogazione in Agricoltura, cui affluiscono, a partire dall'anno 2024, risorse pari a 25 milioni di euro per anno. 

          5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell' articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».


6.0.3

Paroli, Rosso

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Contributo sui maggiori costi sostenuti per la raccolta latte nelle zone di montagna)

          1. Alle imprese cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 ubicate in comuni classificati montani o parzialmente montani ai sensi della legge 25 luglio 1952 n. 991 ed esercenti  attività di raccolta, manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del latte dei soci allevatori,   è riconosciuto,   a   parziale   compensazione   degli  oneri effettivamente sostenuti per  la raccolta del latte presso i soci, un contributo pari a  2 centesimi di euro per ogni litro di latte conferito dai soci. Il contributo è comprovato mediante le dichiarazioni mensili effettuate dalle suddette cooperative, in qualità di primi acquirenti ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche ed integrazioni nonché delle relative disposizioni applicative nazionali, relative alle quantità di latte crudo e di latte crudo biologico consegnati da produttori italiani che risultino soci della cooperativa. La cooperativa, ai fini della riscossione del contributo, invia il 31 dicembre di ogni anno, per il tramite del Sistema Agricolo Nazionale, apposita domanda alla Agenzia per le Erogazione in Agricoltura, allegando:

          a)  copia del libro soci di cui agli articoli 2421, 2528, comma 1, 2530, comma 4, e 2521, comma 1, del Codice civile ed indicando, per ciascuno dei soci iscritti nel libro, il Codice Unico di Identificazione Aziende Agricole (CUUA) di cui al D.P.R. n. 503/1999.

          b) Copia visura camerale in cui risulti l'ubicazione in zona montana della sede legale della richiedente;

          c) L'ammontare del contributo richiesto;

          d) Indicazioni delle coordinate bancarie presso cui la cooperativa intende accreditare il contributo.

         2. L'Ente destinatario della domanda procederà all'istruttoria della relativa istanza avvalendosi anche delle Regioni e delle Provincie autonome presso le quali la cooperativa ha ottenuto il riconoscimento come primo acquirente e provvede alla erogazione del contributo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

         3. L'Agenzia per le Erogazione in Agricoltura emana, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, procedure operative al fine di implementare il Sistema Agricolo Nazionale per l'invio della domanda di contributo.

         4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Agenzia per le Erogazione in Agricoltura, cui affluiscono, a partire dall'anno 2024, risorse pari a 25 milioni di euro per anno.  

        5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata   all'autorizzazione   della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».


6.0.4

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

          «Art 6-bis

          (Fondo per la prevenzione e per gli indennizzi dei danni diretti ed indiretti causati

dalla fauna carnivora, dai lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti)

          1. Al fine  di  prevenire i danni alle produzioni zootecniche arrecati  dalla fauna carnivora, da lupi e canidi e per assicurare indennizzi rapidi ed adeguati alle produzioni zootecniche a seguito dei danni causati dalla fauna carnivora, da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il "Fondo per la prevenzione  e per gli  indennizzi dei danni diretti ed indiretti causati dalla fauna carnivora, dai lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti" sia diretti che indiretti, da destinare alle Regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

          2. Con apposito decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.».


6.0.5

Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Protocolli per la gestione sanitaria, la biosicurezza e le emergenze per i rifugi che accolgono animali diversi da cani, gatti e furetti)

          1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, con decreto del Ministero della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i protocolli per la gestione sanitaria, la biosicurezza e le emergenze, anche epidemiche, per i rifugi e santuari così come definiti dalle norme in vigore che detengono animali non a scopo di lucro né di produzione.

          2. Anche nei casi di focolaio accertato nelle strutture di cui al comma 1, sono sempre applicate, in via prioritaria rispetto all'abbattimento degli animali, le misure di biosicurezza non cruente, isolamento e monitoraggio sanitario, previste ai sensi del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. L'eventuale abbattimento, da effettuare unicamente tramite eutanasia ad opera di un medico veterinario, è valutato esclusivamente sulla base delle condizioni dei soggetti contagiati e disposto in accordo tra l'autorità veterinaria competente e il medico veterinario di riferimento della struttura al solo scopo di evitare sofferenze all'animale.».


6.0.6

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la ricerca e lo sviluppo di approcci alternativi in campo scientifico)

          1. L'importo di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 è incrementato, per l'anno 2024, ai fini dell'attuazione dell'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per un importo pari a 10 milioni di euro da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».


6.0.7

Sabrina Licheri, Naturale, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Potenziamento della sperimentazione del vaccino immuno contraccettivo GonaCon)

          1.Al fine di dare seguito alla sperimentazione, già autorizzata dal Ministro della Salute, del vaccino immuno contraccettivo GonaCon, finalizzato al contenimento della popolazione del cinghiale (Sus scrofa) e di altri ungulati, è autorizzata una spesa di 700 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


6.0.8

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica)

          1. Al fine di contrastare la proliferazione incontrollata della fauna selvatica e di attenuare i connessi rischi riguardanti la sicurezza stradale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituto un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024 per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica attraverso l'utilizzo di farmaci vaccinali immuno-contraccettivi, ivi incluso il vaccino immuno-contraccettivo "GonaCon".

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


7.1

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, premettere i seguenti: «01. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico a far data dal 1° gennaio 2024, è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati le aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, i beneficiari del sostegno previsto dal comma 1, le modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 01.

          01-bis. Al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 da assegnare alle suddette imprese per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette somme ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal primo periodo.

          01-ter. Ai maggiori oneri di cui ai commi 01 e 01-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


7.2

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente: «01. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla concessione di un contributo a fondo perduto in favore delle imprese del settore ittico che hanno subito comprovati danni diretti dalla diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo è concesso, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto dei regolamenti (UE) in materia di aiuti de minimis. I contributi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


7.3

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente: «01. Per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati a studiare il comportamento della specie granchio blu (Callinectes sapidus) in funzione della rete trofica e ad individuare adeguate misure di prevenzione della diffusione è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2024. Con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


7.4

Pirovano, Giorgis

Approvato

Al comma 1, sostituire la parola: «prolificazione», ovunque ricorre, con la seguente: «proliferazione»;

          al comma 5, alinea, sostituire la parola: «prolificazione» con la seguente: «proliferazione».

     Conseguentemente, all'articolo 1, comma 5, sostituire la parola: «prolificazione» con la seguente: «proliferazione».


7.5

Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» con le seguenti: «su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

          b) al comma 2, sostituire le parole: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» con le seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

          c) al comma 5, sostituire le parole: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» con le seguenti: «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

          d) al comma 10, sostituire le parole: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» con le seguenti: «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».


7.6

Cantalamessa, Bizzotto

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» con le seguenti: «su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

          Al comma 2 sostituire le parole: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» con le seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».


7.7

Sabrina Licheri, Naturale, Nave

Respinto

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con comprovata esperienza nelle discipline di biologia marina e conservazione degli organismi marini»;

          b) dopo la lettera g) aggiungere, in fine, la seguente:

          «g-bis) n. 1 unità dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)».


7.8

Sabrina Licheri, Naturale, Nave

Respinto

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la drastica riduzione dello sforzo di pesca delle imprese che operano in questi ecosistemi prevenendo lo sfruttamento delle risorse e riducendo al minimo i rigetti in mare;»;

          b) sostituire la lettera b) con la seguente:

          «b) misure di prelievo della specie granchio blu, incentivando la progettazione e la realizzazione di nuovi attrezzi per la cattura che tengano conto di studi su taglia, ecologia, genetica, interazioni con altre specie, densità, abbondanza, biomassa, reclutamento, crescita, riproduzione, fisiologia, parametri ambientali, habitat, alimentazione delle specie alloctone e indagini sulle catture accessorie.»;

          c) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso adeguate informazioni sull'impatto degli strumenti da pesca sull'ambiente marino.».


7.9

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) misure di prevenzione relative all'introduzione accidentale di specie acquatiche aliene non incluse nell'elenco di cui all'articol0 4 del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, anche attraverso l'ausilio di sistemi di rilevamento precoce e di analisi sistematica dei fattori di rischio.».


7.10

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 5, lettera b), dopo le parole «per la cattura» inserire, in fine, le seguenti: «non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre gli effetti dannosi a livello ambientale e sanitario».


7.11

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) misure di potenziamento dei controlli ambientali e igienico-sanitari nelle aree interessate dalla diffusione e proliferazione della suddetta specie, di concerto con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale e l'Azienda sanitaria territorialmente coinvolte.».


7.12

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 5, lettera e), dopo le parole «e acquacoltura» inserire, in fine, le seguenti: «nonché dalle imprese di lavorazione e trasformazione circolare dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca».


7.13

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 6, dopo le parole «con decreto interministeriale» inserire, in fine, le seguenti: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».


7.14

Pirovano, Giorgis

Approvato

Al comma 9, alinea, sostituire le parole: «complessivamente quantificati in 10 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026».


7.15

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 10, aggiungere in fine le seguenti parole: «La relazione è tempestivamente trasmessa dai Ministri alle competenti Commissioni parlamentari.».


7.0.1

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Fondo per la tutela della biodiversità e delle imprese e programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024)

          1. Al fine di contrastare il diffondersi di specie viventi che rappresentano una minaccia per la biodiversità degli ecosistemi acquatici, ivi comprese le acque interne, con particolare riferimento al granchio blu (callinectes sapidus) ed alle altre specie invasive classificate come IAS (Invasive Alien Species), in grado di compromettere la sopravvivenza di specie di interesse commerciale, con inevitabili ricadute economiche e sociali sui territori e sulle imprese di pesca e di acquacoltura ivi operanti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la tutela della biodiversità e delle imprese, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2024 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

          2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1. Tra le misure finanziate dal fondo rientrano le spese per prelievo, le spese per la manutenzione delle reti, le spese per la progettazione e realizzazione di attrezzi necessari alla cattura delle specie infestanti, le spese sostenute per il corretto smaltimento delle specie infestanti prelevate, compresi l'eventuale stoccaggio e refrigerazione, nonché il trasporto presso il sito di smaltimento, opportunamente documentate. Sono altresì spese per consulenza tecnica e finanziaria, se direttamente connesse all'operazione, nonché le spese inerenti ad iniziative per favorire il ripopolamento attivo delle aree colpite dalle specie infestanti.

          3. In coerenza con il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, in particolare l'articolo 41, paragrafo 2, nonché con le altre pertinenti disposizioni unionali, per i soggetti che operano in forma collettiva, quali cooperative di pescatori e loro consorzi, il contributo per gli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 1 viene riconosciuto nella misura del 100% della spesa riconosciuta ammissibile, rispondendo ai criteri previsti:

          a) beneficiario collettivo;

          b) interesse collettivo per la ricaduta positiva per l'ecosistema oggetto dell'intervento, volto a limitare la presenza di specie infestanti e per la salvaguardia dell'esercizio dell'attività di pesca professionale o di acquacoltura che rappresenta una componente fondamentale per il mantenimento delle condizioni economiche e sociali dell'area;

          c) elementi innovativi, rappresentati dal coinvolgimento coordinato dei pescatori o degli acquacoltori associati in cooperativa, che assicura migliori strategie di azione e di gestione delle varie fasi di prelievo, stoccaggio e avvio allo smaltimento delle specie prelevate.

          4. Tra i criteri di assegnazione delle risorse disponibili si tiene conto altresì del numero di pescatori od acquacoltori associati, operanti nell'area oggetto di ogni singolo intervento.

          5. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n° 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n° 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n° 10, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2024, sulla base delle necessità della programmazione.

          6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


8.1

Nave, Naturale, Sabrina Licheri

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. Al fine di completare il processo di eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina e di valutare l'efficacia delle misure di profilassi adottate dagli enti territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario nazionale. Il Commissario straordinario nazionale è nominato per un periodo di ventiquattro mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro mesi. Il Commissario straordinario è individuato tra i soggetti dotati di professionalità specifica e di competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, spetta un compenso nella misura massima di 132.700 euro comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, nel limite di 77.409 euro per l'anno 2024 e di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»;

          b) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il Commissario straordinario nazionale promuove il coinvolgimento e la responsabilizzazione attiva degli istituiti, delle associazioni e organizzazioni, nonché degli enti differentemente interessati per gli ambiti di competenza, anche attraverso l'istituzione di appositi tavoli di lavoro e confronto concernenti la strategia di prevenzione e il processo di eradicazione di cui al comma 1.».

          c) sopprimere il comma 5.


8.2

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 1, dopo le parole «e le autonomie» inserire, in fine, le seguenti: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».


8.3

Paroli, Rosso

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "e le autonomie,", inserire le seguenti:

          «acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»


8.4

Cantalamessa, Bizzotto

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire il penultimo periodo con i seguenti:

          "Il Commissario straordinario è individuato tra i soggetti dotati di professionalità specifica e di competenza gestionale per l'incarico da svolgere e resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, spetta un compenso nella misura massima di 132.700 euro comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, nel limite di 77.409 euro per l'anno 2024 e di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";

          b) sostituire il comma 5, con il seguente:

          "Il Commissario nazionale, con l'obiettivo di ottenere il miglior risultato possibile, promuove il coinvolgimento e la responsabilizzazione attiva di tutti gli altri soggetti interessati a diverso titolo dagli effetti della BRC e della TBC nelle aree ancora non indenni, anche istituendo spazi e tavoli di confronto, monitoraggio, formazione e coinvolgimento nella strategia di eradicazione e prevenzione".


8.5

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Il Commissario straordinario nazionale svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni da brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, Allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4 e parte II capitolo 2, e indica alle Regioni eventuali provvedimenti contingibili e urgenti da adottare, anche a integrazione o modifica dei Piani regionali di eradicazione delle zoonosi in vigore, già approvati dal Ministero della Salute, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute umana, animale e dell'ecosistema o per far fronte a situazioni eccezionali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate finalità perseguite.".


8.6

Fregolent, Musolino

Respinto

Sostituire il  comma 2 con il seguente:

          «2. Il Commissario straordinario nazionale svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni da brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, Allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4 e parte II capitolo 2, e adotta provvedimenti contingibili e urgenti nonché, per i territori dove già sono previste disposizioni per la eradicazione delle zoonosi, suggerisce alle Regioni eventuali provvedimenti contingibili e urgenti che queste possono adottare, anche a integrazione o modifica dei Piani regionali in vigore, già approvati dal Ministero della Salute, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute umana, animale e dell'ecosistema o per far fronte a situazioni eccezionali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate finalità perseguite. Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in volta interessate dal provvedimento.»


8.7

Camusso, Franceschelli

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. il Commissario straordinario definisce piano di intervento per contenere e contra­ stare il fenomeno della diffusione della prolificazione della brucellosi. il piano di intervento dovrà essere condiviso con le parti interessate attraverso le loro rappresentanze nei territori colpiti da brucellosi.".


8.8

Liris

Ritirato

Sopprimere il comma 5.


8.9

Cantalamessa, Bizzotto

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

          "6-bis. Tenuto conto del contesto socio-economico, al fine di assicurare una regolamentazione omogenea e di  garantire condizioni che implementino anche lo sviluppo concorrenziale del mercato ed il rispetto dei principi di parità di trattamento, ragionevolezza, equità ed utilità sociale, nelle more di una riforma organica e complessiva della materia, il disposto di cui all'articolo 131, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, trova applicazione anche agli accordi, comunque denominati, che non rientrano nell'ambito di applicazione del suddetto articolo 131 del decreto legislativo n. 36 del 2023, stipulati tra le imprese che emettono i buoni pasto, cartacei o elettronici, e gli esercenti. Conseguentemente, tali accordi prevedono, quale corrispettivo richiesto agli esercenti da parte delle imprese emittenti i buoni pasto, un importo non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale importo remunera anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti.

          6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano agli accordi conclusi, ivi incluse le forme di rinnovo o proroga comunque denominati, dall'entrata in vigore del presente articolo. È nulla ogni pattuizione relativa agli importi eccedenti la percentuale di cui al predetto comma 6-bis.".


8.10

Fregolent, Musolino

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

          «6-bis. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza e di incrementare gli indennizzi a favore degli allevatori colpiti dalle restrizioni sanitarie, il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza ed il Fondo di parte corrente, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono rifinanziati rispettivamente di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse aggiuntive del "Fondo di parte corrente" sono destinate esclusivamente agli allevatori che operano nelle aree in restrizione delimitate a seguito di decisioni sino a tutto maggio 2024 e sono utilizzate per compensare i danni indiretti subiti a causa di tali restrizioni, che includono i cali di quotazione di mercato rispetto alle quotazioni ordinarie. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 15 milioni di euro per il 2024 e 35 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»


8.11 (testo 2)

Occhiuto, Paroli, Rosso

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «finalità perseguite», sono aggiunte le seguenti: «, anche promuovendo e sovraintendendo i processi afferenti alla attuazione dei piani di autocontrollo aziendale e all'applicazione di programmi vaccinali in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea.».


8.11

Occhiuto, Paroli, Rosso

Vedi testo 2

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

          «6-bis. Al fine di ristorare le aziende agricole interessate da provvedimenti di abbattimenti a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi bovina e da predazioni di fauna selvatica, in particolare nella regione Calabria, nonché per fare fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo per il ristoro delle aziende, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del Fondo sono destinate ad interventi compensativi, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, da calcolare sulla base dell'effettiva perdita di produzione delle aziende negli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti criteri e modalità di attuazione del presente comma. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


8.0.1

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure urgenti per il contrasto sul territorio nazionale della diffusione di Xylella fastidiosa)

          1. Al fine di prevenire, contenere e contrastare sul territorio nazionale la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie, acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato il Commissario straordinario nazionale per il contrasto sul territorio nazionale della diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.), di seguito denominato Commissario straordinario.

          2. Il Commissario straordinario svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori colpiti da Xylella fastidiosa (Well et al.) e adotta provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire la diffusione della fitopatia, eradicarne la presenza sul territorio nazionale e contenere i connessi i rischi sul sistema economico, ambientale e territoriale.

          3. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è pari a ventiquattro mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di ulteriori ventiquattro mesi. L'incarico del Commissario nazionale straordinario e di soggetti che con lo stesso collaborano, è compatibile con altri incarichi pubblici.

          4. Al commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.»


8.0.2

Fregolent, Musolino

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della Xyella fastidiosa)

          1. Al fine di fronteggiare ed eradicare dal territorio italiano l'emergenza fitosanitaria connessa alla diffusione della Xylella fastidiosa, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è nominato, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su indicazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie, un Commissario straordinario nazionale.

          2. Il Commissario straordinario nazionale svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni dalla Xylella fastidiosa e adotta provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire la diffusione della fitopatia e i suoi rischi sul sistema economico e ambientale territoriale, e per eradicare l'emergenza su tutto il territorio dove essa è presente.

          3. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di ventiquattro mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro mesi. L'incarico del Commissario nazionale straordinario e di soggetti che con lo stesso collaborano, è compatibile con altri incarichi pubblici.»


8.0.3

Durnwalder, Patton, Paroli

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure urgenti per il contrasto alla diffusione epidemica dell'insetto Ips typographus)

          1. Al fine di ridurre gli effetti derivanti dall'aumento degli attacchi dell'insetto Ips typographus (bostrico tipografo), favoriti dallo stress idrico delle piante determinato dai lunghi periodi di siccità, preservare i boschi dalla diffusione dell'organismo e prevenire il dissesto idrogeologico delle aree colpite, nonché tutelare la tenuta della filiera del legno, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato con ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.".

            2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


9.1

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Decaduto

Sopprimere l'articolo.


9.2

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).


9.0.1/1

Franceschelli

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 1.


9.0.1/2

Franceschelli

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 2.


9.0.1/3

Franceschelli

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 3.


9.0.1/4

Franceschelli

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 4.


9.0.1/5

Franceschelli

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 5.


9.0.1/6

Franceschelli

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 6.


9.0.1/7

Franceschelli

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 7.


9.0.1/8

Franceschelli

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 8.


9.0.1/9

Franceschelli

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 9.


9.0.1/10

Franceschelli

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 10.


9.0.1/11

Franceschelli

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 11.


9.0.1/12

Franceschelli

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 12.


9.0.1/13

Franceschelli

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 13.


9.0.1/14

Franceschelli

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 14.


9.0.1/15

Franceschelli

Decaduto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 15.


9.0.1/16

Franceschelli

Respinto

All'emendamento 9.0.1, sopprimere le parole da: «Conseguentemente» a: «settore agroalimentare».


9.0.1 (testo 2)

I Relatori

Approvato

Nel Capo III, dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA) 

1. Al fine di razionalizzare e di aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, implementando la gestione e lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), nonché al fine di razionalizzare e di contenere la spesa pubblica, la società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. è incorporata di diritto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata Agenzia.

2. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di SIN S.p.A., ivi inclusi i compiti e le funzioni a essa attribuiti dalle disposizioni vigenti.

3. Il Registro delle imprese provvede alla cancellazione di SIN S.p.A. su richiesta dell'Agenzia, da presentare successivamente al completamento delle attività di cui al comma 4.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il bilancio di chiusura di SIN S.p.A. e la situazione patrimoniale della società sono deliberati dagli organi in carica alla data dell'incorporazione e trasmessi all'Agenzia, che informa il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Ai componenti degli organi di SIN S.p.A. sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati, fino alla data dell'incorporazione di cui al comma 1. Per gli adempimenti di cui al comma 4, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute entro il termine di cui al medesimo periodo.

6. Le risorse finanziarie e i beni strumentali materiali e immateriali di SIN S.p.A., come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui al comma 4, sono trasferiti al Fondo di dotazione dell'Agenzia di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, per trasferire sul capitolo 1525 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a decorrere dall'anno 2024, le risorse stanziate sul capitolo 1982 del medesimo stato di previsione della spesa.

8. Il personale a tempo indeterminato di SIN S.p.A., in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per effetto dell'incorporazione di cui al comma 1, è trasferito alle dipendenze dell'Agenzia, previo espletamento di una procedura di selezione pubblica finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere anche sulla base dell'esperienza maturata presso la società di provenienza. La procedura di selezione pubblica, da svolgere secondo le modalità indicate con atto del direttore dell'Agenzia, è completata entro due mesi dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione della tabella di comparazione di cui al comma 9.

9. Il direttore dell'Agenzia provvede all'inquadramento del personale di SIN S.p.A. nei corrispondenti ruoli dell'Agenzia, sulla base di una tabella di comparazione definita con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assicurando che la spesa massima sostenuta dall'Agenzia per il personale proveniente da SIN S.p.A. non ecceda quella prevista nel bilancio di previsione di SIN S.p.A. per l'anno 2024 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. All'esito dell'inquadramento di cui ai commi 8 e 9, la dotazione organica dell'Agenzia è modificata in misura corrispondente al numero dei dipendenti presenti in servizio e di un numero di posti equivalente sul piano finanziario alle facoltà assunzionali dell'Agenzia maturate e disponibili a legislazione vigente, incrementato del numero dei dipendenti a tempo indeterminato di SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia.

11. Il direttore dell'Agenzia provvede, altresì, all'adozione delle modifiche necessarie ad adeguare lo statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento del personale in conseguenza dell'incorporazione di cui al comma 1.

12. Dalla data dell'inquadramento di cui al comma 9, al personale proveniente da SIN S.p.A. si applica mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 7:

a) il trattamento economico fondamentale in godimento al restante personale dipendente dell'Agenzia;

b) un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, in caso di trattamento economico fondamentale percepito in SIN S.p.A. alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto maggiore rispetto al trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente dell'Agenzia, fatti salvi gli elementi del trattamento economico qualificati non riassorbibili da disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva;

c) un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza della eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parità di inquadramento, al personale dell'Agenzia e il valore complessivo dei trattamenti economici di cui alle lettere a) e b) con corrispondente incremento del Fondo risorse decentrate e del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione di risultato dei dirigenti;

d) il regime previdenziale in godimento.

13. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il direttore dell'Agenzia predispone un piano triennale, che trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, contenente le azioni necessarie ad assumere in proprio le attività di gestione unitaria del SIAN e finalizzato alla razionalizzazione e all'efficientamento dell'intervento pubblico in materia di controlli nel settore agroalimentare e di digitalizzazione, al fine di conseguire il maggior risparmio di spesa possibile.

14. Per l'attuazione degli obiettivi previsti dal piano di cui al comma 14, all'articolo 01 del decreto legislativo del 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «il Ministero» sono sostituite dalla seguente: «AGEA»;

b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) indirizzo coordinamento e monitoraggio del SIAN di cui all'articolo 15. Ad AGEA sono attribuiti i compiti di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN, fatti salvi gli ambiti di competenza del Ministero, come individuati in un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;"».

Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: «Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa, per l'efficientamento del Sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) e per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare».


9.0.1

I Relatori

Vedi testo 2

Nel Capo III, dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

 (Incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA)

          1. Al fine di razionalizzare e di aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, implementando la gestione e lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), nonché al fine di razionalizzare e di contenere la spesa pubblica, la società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. è incorporata di diritto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata Agenzia.

          2. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di SIN S.p.A., ivi inclusi i compiti e le funzioni a essa attribuiti dalle disposizioni vigenti.

          3. Il Registro delle imprese provvede alla cancellazione di SIN S.p.A. su richiesta dell'Agenzia, da presentare successivamente al completamento delle attività di cui al comma 4.

          4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il bilancio di chiusura di SIN S.p.A. e la situazione patrimoniale della società sono deliberati dagli organi in carica alla data dell'incorporazione e trasmessi all'Agenzia, che informa il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

          5. Ai componenti degli organi di SIN S.p.A. sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti, comunque denominati, fino alla data dell'incorporazione di cui al comma 1. Per gli adempimenti di cui al comma 4, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute entro il termine di cui al medesimo periodo.

          6. Le risorse finanziarie e i beni strumentali materiali e immateriali di SIN S.p.A., come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui al comma 4, sono trasferiti al fondo di dotazione dell'Agenzia di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

          7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, per trasferire sul capitolo 1525 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a decorrere dall'anno 2024, le risorse stanziate sul capitolo 1982 del medesimo stato di previsione della spesa.

          8. Il personale a tempo indeterminato di SIN S.p.A., in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per effetto dell'incorporazione di cui al comma 1 è trasferito alle dipendenze dell'Agenzia, previo espletamento di una procedura di selezione pubblica finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere anche sulla base dell'esperienza maturata presso la società di provenienza. La procedura di selezione pubblica, da svolgere secondo le modalità indicate con atto del direttore dell'Agenzia, è completata entro due mesi dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione della tabella di comparazione di cui al comma 9.

          9. Il direttore dell'Agenzia provvede all'inquadramento del personale di SIN S.p.A. nei corrispondenti ruoli dell'Agenzia, sulla base di una tabella di comparazione definita con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assicurando che la spesa massima sostenuta dall'Agenzia per il personale proveniente da SIN S.p.A. non ecceda quella prevista nel bilancio di previsione di SIN S.p.A. per l'anno 2024 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

          10. All'esito dell'inquadramento di cui ai commi 8 e 9, la dotazione organica dell'Agenzia è modificata in misura corrispondente al numero dei dipendenti presenti in servizio e di un numero di posti equivalente sul piano finanziario alle facoltà assunzionali dell'Agenzia maturate e disponibili a legislazione vigente, incrementato del numero dei dipendenti a tempo indeterminato di SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia.

          11. Il direttore dell'Agenzia provvede altresì all'adozione delle modifiche necessarie ad adeguare lo statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento del personale in conseguenza dell'incorporazione di cui al comma 1.

          12. Dalla data dell'inquadramento di cui al comma 9, al personale proveniente da SIN S.p.A. si applica:

          a) il trattamento economico fondamentale in godimento al restante personale dipendente dell'Agenzia;

          b) un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, in caso di trattamento economico fondamentale percepito in SIN S.p.A. alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto maggiore rispetto al trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente dell'Agenzia, fatti salvi gli elementi del trattamento economico qualificati non riassorbibili da disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva;

          c) un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza della eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parità di inquadramento, al personale dell'Agenzia e il valore complessivo dei trattamenti economici di cui alle lettere a) e b);

          d) il regime previdenziale in godimento.

          13. In considerazione dell'aumento dell'organico determinato dall'incorporazione di SIN S.p.A., il direttore dell'Agenzia è autorizzato ad utilizzare le risorse trasferite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per incrementare il Fondo risorse decentrate e il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione di risultato dei dirigenti. Tale incremento deroga al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

          14. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il direttore dell'Agenzia predispone un piano triennale, che trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, contenente le azioni necessarie ad assumere in proprio le attività di gestione unitaria del SIAN e finalizzato alla razionalizzazione e all'efficientamento dell'intervento pubblico in materia di controlli nel settore agroalimentare e di digitalizzazione, al fine di conseguire il maggior risparmio di spesa possibile.

          15. Per l'attuazione degli obiettivi previsti dal piano di cui al comma 14, all'articolo 01 del decreto legislativo del 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «l'AGEA»;

          b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) indirizzo coordinamento e monitoraggio del SIAN di cui all'articolo 15. All'AGEA sono attribuiti i compiti di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN, fatti salvi gli ambiti di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, come individuati in un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;».

     Conseguentemente sostituire la rubrica del capo III con la seguente: «Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa, per l'efficientamento del Sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) e per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare».


9.0.2 (testo 2)

Cantalamessa, Bizzotto

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di attività di controllo sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche)

          1.  All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:

         il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, entro 30 giorni non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore."

          2.  All'articolo 9 della legge 9 marzo 2022 n. 23, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

         "6-bis. Gli incaricati della revisione legale dei soggetti di cui all'articolo 59, comma 1-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, certificano che il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della suddetta legge sia stato calcolato sulla pertinente quota di fatturato e che sia stato versato all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei tempi e con le modalità previste dal comma 6. Le certificazioni   devono essere inserite sul portale informatico del SIAN (sistema informativo agricolo nazionale) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

          3. Le disposizioni cui al comma 2 si applicano anche ai contributi dovuti a partire dall'anno 2020.

          4. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».


9.0.2

Cantalamessa, Bizzotto

Vedi testo 2

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di attività di controllo sulle denominazioni protette)

          1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività` di controllo per le produzioni DOCG, DOC e IGT rivendicate dal soggetto stesso, entro 30 giorni a richiesta scritta dell'organismo di certificazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.»

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «3. Per gli illeciti previsti ai commi 3 e 5, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica il divieto di utilizzare la DOCG, DOC e IGT a far tempo da comunicazione in tal senso inviata dall'organismo di controllo al soggetto inadempiente e per conoscenza all'ICQRF. Tale divieto viene revocato dall'organismo di controllo entro 10 giorni dalla verifica della cessazione dell'illecito».

          c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attività di controllo ovvero ad intralciare o a ostacolare l'attività di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dall'Organismo di controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa pari a 1000 euro».

          2. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, limitatamente allo svolgimento dell'attività della struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), per le produzioni DOP e IGP rivendicate dal soggetto stesso, entro 30 giorni dalla richiesta scritta dell'organismo di certificazione è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato.».

          b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Per tutti gli illeciti previsti ai commi 1, 3 e 4, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la DOP e IGP a far tempo da comunicazione in tal senso inviata dall'organismo di controllo al soggetto inadempiente e per conoscenza all'ICQRF. Tale divieto viene revocato dall'organismo di controllo entro 10 giorni dalla verifica della cessazione dell'illecito, con comunicazione in tal senso inviata dall'organismo di controllo al soggetto inadempiente e per conoscenza all'ICQRF.».

          3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».


9.0.3

Bizzotto, Cantalamessa

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Protezione delle denominazioni delle produzioni afferenti al Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ))

          1. Per salvaguardare le denominazioni delle produzioni ottenute nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (di seguito SQNZ), riconosciuto in base all'articolo 47 "Regimi di  Qualità" del Regolamento Delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 e al decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022, e al fine di garantire la corretta fornitura di informazioni ai consumatori, le denominazioni dei Disciplinari approvati ai sensi dell'articolo 3 del decreto sopra menzionato sono tutelate.

          2. Tali denominazioni, complete o parte di esse, potranno essere utilizzate in etichetta o nel materiale informativo e promozionale, esclusivamente per le produzioni certificate in base al decreto di cui al precedente comma.

          3. La vigilanza per il rispetto di quanto stabilito dal presente articolo è affidata agli Organi preposti dello Stato.

          4. In caso di mancato rispetto di quanto previsto, nelle more della definizione di una specifica disciplina sanzionatoria, si applicano ove possibile, per analogia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, le sanzioni previste dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 oltre, se del caso, a quelle previste all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.

          5. Le attività di tutela e difesa delle denominazioni riconosciute nell'ambito del SQNZ spettano anche al Consorzio di cui all'articolo 13 "Consorzio di promozione e valorizzazione dei prodotti SQNZ" del decreto ministeriale 16 dicembre 2022.


9.0.4

Speranzon

Improponibile

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'agricoltura,

          della sovranità alimentare e delle foreste)

          1. Le risorse destinate alle provvidenze in favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie sono incrementate di 202.867,00 euro, a decorrere dall'anno 2024.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 202,867,00 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le occorrenti variazioni di bilancio.»


9.0.5

Maffoni

Ritirato

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 9-bis

(Vigilanza sui Centri di assistenza agricola - CAA)

          1. All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, la parola «istituiti» è sostituita dalla seguente: «costituiti»;

          b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I soggetti di cui al periodo precedente che abbiano partecipato alla compagine sociale di un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) cui sia stata revocata l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente, non possono procedere alla costituzione di un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) per una durata definita con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste adottato con la procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, secondo un criterio di progressività temporale dipendente dalla gravità della revoca e dalla reiterazione delle condotte illecite.».


9.0.6

Cantalamessa, Bizzotto

Ritirato

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli)

          1. All'articolo 31 della Legge 12 dicembre 2026, n. 238, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. Il Ministero presenta domanda di protezione europea della menzione Gran Selezione nei limiti e con le modalità indicate dalle disposizioni comunitarie, in via esclusiva per le denominazioni i cui disciplinari ne hanno previsto e regolato l'utilizzo precedentemente all'entrata in vigore della presente legge."

          2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


9.0.7

Nocco, Pogliese

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis
(Disposizioni in materia di trasparenza delle relazioni commerciali)

          1. Al fine di promuovere la trasparenza delle relazioni commerciali di filiera nonché di garantire lo sviluppo del patrimonio informativo necessario al funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge n. 51 del 2015, le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle suddette commissioni prevedono un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione.

          2. La presente disposizione si applica per un periodo di sperimentazione di 24 mesi a partire dall'adozione del Provvedimento di cui al comma 4.

          3. I dati relativi alle transazioni di cui al comma 1 vengono trasmessi, in forma anonima e in modalità aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione al fine della predisposizione dei report informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 31 marzo 2017, n. 72.

          4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.»


9.0.8

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Inserimento nei ruoli civili del Ministero della difesa del personale operaio forestale)

          1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9 della Costituzione, il personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in forza all'Arma dei Carabinieri, a decorrere dall'anno 2025, è inserito nei ruoli civili del Ministero della difesa, fino all'ammontare complessivo di 1.246 unità, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


9.0.9

Lotito, Paroli

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Trattamento fiscale della vendita dei tartufi da parte dei cavatori occasionali)

          1. All'articolo 34-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

          "2. Il soggetto passivo IVA, che acquista i tartufi presso i soggetti di cui al comma 1, deve emettere auto-fattura e versare la relativa imposta, con diritto alla detrazione nei modi e nelle forme di cui all'articolo 19 del presente decreto del Presidente della Repubblica. Nell'autofattura, dovranno essere indicati la quantità e la qualità del prodotto, il prezzo della cessione, la data di raccolta e la provenienza.»


9.0.10

Sabrina Licheri, Naturale, Nave

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni per la tutela culturale e paesaggistica degli alberi vetusti e monumentali)

          1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 10, comma 4, dopo la lettera f) è inserita la seguente: "f-bis) i beni tutelati ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10;"

          b) all'articolo 136, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché gli altri beni tutelati ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10";

          c) all'articolo 142, comma 1, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i beni tutelati ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10".».


9.0.100/1

Durnwalder, Patton, Paroli

Ritirato

All'emendamento 9.0.100 apportare la seguente modificazione:

          al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 1.000 e un massimo pari a euro 6.000» con le seguenti: «euro 500 e un massimo pari a euro 3.000».


9.0.100

I Relatori

Approvato

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

«Articolo 9-bis

(Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi)

          1. Al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 3, comma 4, primo periodo, è sostituito dal seguente: "Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1, 2 e 4-bis entro i termini previsti, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria con un minimo pari a euro 1.000 e un massimo pari a euro 6.000.";

          b) all'articolo 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Nel caso di un piccolo produttore che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 2, le sanzioni di cui al comma 4 si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024"».


10.1

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Sopprimere l'articolo.


10.2

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Decaduto

Sopprimere l'articolo.


10.3

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Decaduto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Nuove disposizioni in materia di Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157)

          1. All'articolo 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, dopo la parola: "nonché" sono aggiunte le seguenti: "il Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e).

          2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 453, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157".

          3. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

          1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), composto da un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), da tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

          2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato.

          3. Al Comitato è attribuita la funzione di organo tecnico-consultivo e svolge attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione in merito all'applicazione della presente legge.

          4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.".

          4. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta e dal quale le regioni non possono discostarsi. Decorsi i termini di cui al precedente periodo il parere si intende negativo.".

          5. In sede di prima applicazione dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n.157, così come modificato dal comma 3 del presente articolo, il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n.157, è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


10.4

Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Disposizioni per la composizione del Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157)

          1. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: "il Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n. 157".

          2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 453, è aggiunto il seguente 453-bis. "Le disposizioni di cui al comma 453 non si applicano al Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.".

          3. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

          1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), da tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

          2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato.

          3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.

          4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è rinnovato ogni cinque anni."

          4. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.157, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta e dal quale le regioni non possono discostarsi. Decorsi i termini di cui al precedente periodo il parere si intende negativo.".

          5. In sede di prima applicazione dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, così come modificato dal comma 3 del presente articolo, il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».


10.5

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Decaduto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Modifiche agli articoli 19 e 19-ter della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

          1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

          "2. Ai fini di tutelare e garantire una migliore gestione del patrimonio zootecnico, la difesa del suolo, la selezione biologica e la sanità pubblica, il patrimonio storico-artistico, le produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, è demandato alle regioni il compito di provvedere al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale attività di controllo, esercitata selettivamente, viene praticata di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, dietro parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia o l'inadeguatezza dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono indicare espressamente il numero di capi abbattibili in totale per ciascuna specie di cui all'articolo 18, che siano oggetto di controllo, il periodo entro il quale si deve attuare il controllo numerico, e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani di abbattimento devono altresì indicare i tempi e i modi della verifica del rispetto degli stessi piani, nonché indicare l'ente preposto alla raccolta dei dati sugli abbattimenti in tempi utili per sospendere tempestivamente il piano dei prelievi nel caso siano raggiunti gli obiettivi prefissati. Detti piani sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, le quali potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi cui sono destinati i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

          3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

          4. L'articolo 19-ter della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è soppresso".».


10.6

Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Modifica all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

          1. All'articolo 8, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta" sono sostituite dalle seguenti: "da tre rappresentanti indicati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute."».


10.7

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Decaduto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Modifica all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta" sono sostituite dalle seguenti: "da tre rappresentanti indicati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute".».


10.8

Fazzone, Paroli

Ritirato

Al comma 1, capoverso "b)", aggiungere in fine le seguenti parole:

          «, nonché le Organizzazioni professionali agricole riconosciute ai sensi dell'articolo 1 del decreto 19 luglio 2016, n.19229 con decreto del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.»


10.9 (testo 2)

Nocco, Fallucchi

Ritirato. Vedi G/1138/7/9

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16:

          1) al comma 1, lettera a), dopo le parole «posteriormente alla data del 31 agosto» sono aggiunte le seguenti: «fatte salve eventuali deroghe stabilite previste dal piano gestionale della concessione sentito l'ISPRA»;                                                                                         

          2) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

          «a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando, migliorando e creando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento ove applicabili.»;

          3) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per tutta la stagione venatoria» sono aggiunte le seguenti: «con eventuale estensione a tutto l'anno sulla base di Valutazione di incidenza ambientale favorevole».

          4) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico - venatorie in uno dei tipi di cui al comma 1, lettere a) e a-bis).»;

          5) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le attività delle aziende faunistico - venatorie di cui al comma 1, lettera a-bis), ivi compresa la ricezione e l'ospitalità a fini faunistici e/o venatori, esercitate dall'imprenditore agricolo, si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.».

          b) all'articolo 30, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

          1-bis. Chiunque, intenzionalmente, impedisca, ostacoli o rallenti operazioni di controllo faunistico da effettuarsi mediante cattura, abbattimento o altre modalità previste dalla legge, adottate con atti della Pubblica Amministrazione, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.

          1-ter. Chiunque, intenzionalmente, impedisca, ostacoli o rallenti l'esercizio dell'attività venatoria nelle forme di cui all'articolo 12, commi 2 e 3 è punito con l'ammenda da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.

          1-quater. La pena è raddoppiata:

          a) se il fatto è commesso con violenza o minacce su persone o cose ovvero con l'utilizzo di armi o strumenti atti ad offendere;

          b) se il fatto è commesso all'interno di un'area protetta ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

          c) se l'attività di controllo abbia a oggetto specie aliene o specie da rimuovere per motivi igienico-sanitari.".


10.9

Nocco, Fallucchi

Vedi testo 2

All'articolo 10, dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modifiche:

          1) al comma 1, lettera a), dopo le parole "posteriormente alla data del 31 agosto" sono aggiunte le seguenti: "fatte salve eventuali deroghe stabilite previste dal piano gestionale della concessione sentito l'ISPRA".

          2) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

          «a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando, migliorando e creando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento ove applicabili.»;

          3) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "per tutta la stagione venatoria" sono aggiunte le seguenti: "con eventuale estensione a tutto l'anno sulla base di Valutazione di incidenza ambientale favorevole".

          4) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico - venatorie in uno dei tipi di cui al comma 1, lettere a) e a-bis).»;

          5) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le attività delle aziende faunistico - venatorie di cui al comma 1, lettera a-bis), ivi compresa la ricezione e l'ospitalità a fini faunistici e/o venatori, esercitate dall'imprenditore agricolo, si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.».


10.10

Nocco, Fallucchi

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

          1-bis) Le concessioni relative alle aziende di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si intendono rinnovate automaticamente se il concessionario non ne comunica, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la rinuncia. Sono fatte salve, comunque, le eccezioni individuate dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano».

     Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Norme in materia di guardie venatorie e aziende faunistico-venatorie»


10.11 (testo 3)

I Relatori

Approvato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. Al fine di potenziare l'azione di contrasto alla diffusione della peste suina africana (PSA), all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).».


10.11 (testo 2)/1

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Inammissibile

All'emendamento 10.11, (testo 2), sostituire il comma 1-bis con i seguenti:

          «1-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 le parole ", la vendita e la detenzione" e le parole ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono abrogate".

          1-ter. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è così modificato:

          "2. I possessori di uccelli appartenenti alla fauna selvatica ed utilizzati come richiamo fino all'entrata in vigore della presente legge devono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunicare alla Regione di residenza o alle Province autonome di Trento e di Bolzano di residenza il numero degli esemplari detenuti, suddivisi per specie, indicando per ogni esemplare il numero identificativo dell'anello. Eventuali cessioni, fughe, decessi sono comunicati alla Regione o alla Provincia autonoma entro ventiquattro ore."

          1-quater. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, le parole "con l'uso dei richiami vivi" sono cancellate.

          1-quinquies. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 sono soppressi.».


10.11 (testo 2)/2

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Inammissibile

All'emendamento 10.11, (testo 2), sostituire il comma 1-bis con il seguente:

          «1-bis. L'articolo 10 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Piani faunistico-venatori)

          1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico -venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Per la determinazione del territorio agro-silvo-pastorale si applica il metodo Corine Land Cover, anche ai fini del computo delle quote percentuali di cui ai successivi commi 3, 5 e 6. Da tale determinazione, le fasce di rispetto di strade e ferrovie sono di escluse.

          2. Le regioni e le province autonome, con le modalità previste al comma 8, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

          3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 50 al 60 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 40 al 50 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Ai fini di una maggiore tutela della fauna selvatica, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono, attraverso la propria legislazione, modificare la quota di cui al precedente comma solo nel senso di aumentare quella minima del 50 per cento o quella massima del 60 per cento.

          4. Del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica fanno parte ai fini del raggiungimento della quota dal 50 al 60 per cento, i parchi nazionali, i parchi naturali regionali, le riserve naturali statali, le riserve naturali regionali e provinciali, i monumenti naturali, le oasi di protezione faunistica di cui al comma 8, lettera f), le zone di ripopolamento e cattura di cui al comma 8, lettera g), i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui al comma 8, lettera h), le zone militari e le foreste demaniali, ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

          5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

          6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le Regioni e le Province autonome promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. Del rimanente territorio agro-silvo-pastorale, fanno parte anche le zone addestramento cani.

          7. I piani faunistico -venatori di cui al comma 7 comprendono:

          a) i parchi nazionali;

          b) i parchi naturali regionali;

          c) le riserve naturali statali;

          d) le riserve naturali regionali e provinciali;

          e) i monumenti naturali;

          f) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

          g) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

          h) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

          i) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

          j) le zone militari;

          k) i demani forestali;

          l) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

          m) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere f), g) e h);

          n) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere f) e g);

          o) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;

          p) le zone boscate percorse dal fuoco, da destinare a protezione della fauna selvatica per dieci anni ai sensi della legge 353/2000.

          8. I Piani faunistici sono rinnovati ogni cinque anni. Eventuali proroghe sono concesse per la durata massima di un anno, in tal caso il Piano prorogato è sottoposto a valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

          9. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste e al Ministro dell'ambiente e e della sicurezza energetica, il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico -venatoria. I ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

          10. Il piano faunistico -venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico -venatorie, di aziende agri-turistico -venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, la cui superficie complessiva non può superare la percentuale massima del 15 per cento di cui al precedente comma 5.

          11. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere f), g) e h), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

          12. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

          13. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

          14. Le regioni e le province autonome, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, anche al fine di assicurare la quota minima del 40 per cento a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

          15. Qualora le regioni e le province autonome non assicurino nella pianificazione faunistico venatoria la quota minima da destinare a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, lo Stato dispone la costituzione coattiva di aree naturali protette o di istituti di protezione della fauna selvatica.

          16. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico -venatoria."».


10.11 (testo 2)/3

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Inammissibile

All'emendamento 10.11, (testo 2), sostituire il comma 1-bis con il seguente:

          «1-bis. L'articolo 17 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è così modificato:

          "1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare e di ripopolamento."

          2. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è soppresso.

          3. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è così modificato:

          "4. La detenzione e l'allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale, fermo restando quanto stabilito dalla legge 150 del 1992 e dalla Convenzione internazionale sul commercio internazionale di specie in pericolo (CITES), è vietato nei confronti di tutte le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Coloro che possiedono al momento dell'entrata in vigore della presente legge esemplari di specie appartenenti alla fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale devono, entra trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunicare alla Regione di residenza o alle Province autonome di Trento e di Bolzano di residenza il numero degli esemplari detenuti, suddivisi per specie, indicando per ogni esemplare il numero identificativo dell'anello. Eventuali cessioni, fughe, decessi sono comunicati alla Regione o alla Provincia autonoma entro ventiquattro ore"».


10.11 (testo 2)/4

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Inammissibile

All'emendamento 10.11, (testo 2), sostituire il comma 1-bis con il seguente:

          «1-bis. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è così sostituita: "e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di trecento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, da terreni ove vi è presenza di persone al lavoro, da campi sportivi, da parchi pubblici e privati, dai confini di aree protette individuate ai sensi della legge 394/91 e oasi di protezione e a distanza inferiore a centocinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;"

          2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è così sostituita:

          "f) sparare da distanza inferiore a trecento metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di tre volte la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di terreni ove vi è presenza di persone al lavoro, di campi sportivi, di parchi pubblici e privati, dei confini di aree protette individuate ai sensi della legge 394/91 e oasi di protezione; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;"

          3. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, sono aggiunte infine: "esercitare la caccia in caso di nebbia, foschia o comunque scarsa visibilità;"

          4. Alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, le parole "al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5" sono cancellate.

          5. La lettera q) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è soppressa.

          6. Alla lettera u) sono aggiunte infine: "usare munizioni contenenti piombo"

          7. Alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, le parole "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e)" sono cancellate

          8. La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è così sostituita:

          "cc) il commercio di esemplari vivi di fauna selvatica non provenienti da allevamenti di cui all'articolo 17 comma 1 della presente legge."

          9. Alla lettera ee) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, le parole da "dei capi utilizzati" fino a "dalla presente legge e" sono cancellate.».


10.11 (testo 2)/5

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Inammissibile

All'emendamento 10.11, (testo 2), sostituire il comma 1-bis con il seguente:

          «1-bis. Dopo l'articolo 30 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è inserito il seguente:

"Art. 30-bis.

(Istituzione del DAVE, Divieto di Attività Venatoria temporaneo in seguito ad atti di caccia illegale.)

          1. Qualora, sulla base di elementi di fatto, emerga il ferimento o l'uccisione in un ambito territoriale di caccia, in un comprensorio alpino, in un'azienda faunistica venatoria, in un'azienda agri-turistico-venatoria di una delle specie particolarmente protette, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n.157 e successive modificazioni, è immediatamente sospesa nei suddetti istituti ogni attività venatoria per un periodo che va da 2 a 10 mesi, da scontarsi anche in differenti stagioni venatorie. Qualora il momento dell'accertamento del ferimento o dell'uccisione non cada nel corso della stagione venatoria, la sospensione decorrerà a far data dalla successiva apertura dell'attività venatoria. Ai fini della presente norma è considerato ferimento la menomazione dell'animale da chiunque cagionata, anche colposamente, con qualunque mezzo finalizzato all'abbattimento o alla cattura di fauna ancorché non consentito ai sensi all'articolo 13 della Legge 11 febbraio 1992 n.157 e successive modificazioni o vietato ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge, e uccisione la morte dell'animale da chiunque cagionata, anche colposamente, con qualunque mezzo finalizzato all'abbattimento o alla cattura di fauna ancorché non consentito ai sensi dell'articolo 13 della Legge 11 febbraio 1992 n.157 e successive modificazioni o vietato ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge.

          2. Qualora nel medesimo ambito territoriale di caccia, comprensorio alpino, azienda faunistica venatoria, azienda agri-turistico-venatoria emerga il ferimento o l'uccisione di più animali, il periodo di sospensione è aumentato di un terzo. Qualora il ferimento o l'uccisione si verifichi durante un periodo di sospensione dell'attività disposto ai sensi dei precedenti commi, o comunque entro due anni dal termine della sospensione, il periodo di sospensione da irrogarsi in ragione del ferimento o dell'uccisone è aumentato della metà. Qualora per effetto della fattiva collaborazione di un soggetto dotato di tesserino per l'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 12, comma 12, della Legge 11 febbraio 1992 n.157, venga individuato il soggetto autore del ferimento o dell'uccisione il periodo di sospensione da irrogarsi, o in corso di esecuzione, può essere ridotto fino a due terzi.

          3. I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono emessi dal prefetto territorialmente competente. La tutela giurisdizionale è disciplinata dal codice del processo amministrativo."».


10.11 (testo 2)/6

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Inammissibile

All'emendamento 10.11, (testo 2), sostituire il comma 1-bis con il seguente:

          «1-bis. Articolo 10 (Modifiche all'articolo 32 della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

          1. Le lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo 32 della legge 157/92 sono sostituite dalle seguenti:

          "a) la revoca e l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi di condanna, decreto penale di condanna, patteggiamento o oblazione per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) e) e l);

          b) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo di cinque anni, nei casi di condanna, decreto penale di condanna, patteggiamento o oblazione per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere f), g), h) e i) e l'esclusione definitiva per i medesimi casi, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;"

          2. Il comma 4 dell'articolo 32 della legge 157/92 è così modificato:

          "4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per due anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), b), c), d), e) e g). Se la violazione di cui alle citate lettere a), b), c), d), e) e g) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di quattro anni."»


10.11 (testo 2)/7

Sabrina Licheri, Naturale, Nave

Respinto

All'emendamento 10.11 (testo 2), capoverso «1-bis.», dopo l'alinea, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire la lettera a) con la seguente:

          «a) al comma 1:

          1) alla lettera a), le parole: "dalla terza domenica di settembre" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° ottobre";

          2) alla lettera b), le parole: "dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° ottobre al 31 dicembre";

          3) alla lettera c), le parole: "dal 1° ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "dal 15 ottobre"»;

          b) sostituire la lettera b) con la seguente:

          «b) al comma 2:

          1) al primo periodo, le parole: "e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione" sono soppresse;

          2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante.";

          3) i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: "Al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni; sono tuttavia consentite limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero dei capi che possono essere abbattuti, qualora si rendano necessarie per ragioni di salvaguardia degli habitat o delle singole specie."»;

          c) sostituire la lettera c) con la seguente:

          «c) al comma 3, le parole: "sentito l'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere vincolante dell'Istituto"»;

          d) sostituire la lettera d) con la seguente:

          «d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, è disposta la sospensione dell'esecutività del calendario venatorio con effetto immediato fino all'esito del processo amministrativo." »;

          e) dopo la lettera d) inserire le seguenti:

          «d-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.";

          d-ter) il comma 6 è abrogato;

          d-quater) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. La caccia è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto"».


10.11 (testo 2)/8

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Decaduto

All'emendamento 10.11 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera a) sostituire le parole «al 31 gennaio», con le seguenti: «al 30 novembre»;

          2) sopprimere la lettera c);

          3) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) il comma 4 è soppresso».


10.11 (testo 2)/9

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Decaduto

All'emendamento 10.11 (testo 2), comma 1-bis, sopprimere le lettere b), c), d), e), f).       


10.11 (testo 2)/10

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

All'emendamento 10.11 (testo 2), capoverso «1-bis.», sopprimere la lettera b).


10.11 (testo 2)/11

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

All'emendamento 10.11 (testo 2), capoverso «1-bis.», sostituire la lettera c), con la seguente: «c) al comma 3 la parola: "sentito" è sostituita dalle seguenti: "previo parere vincolante dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, parere consultivo del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e sentito"».


10.11 (testo 2)/12

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Decaduto

All'emendamento 10.11 (testo 2), comma 1-bis, sopprimere le lettere d), e).


10.11 (testo 2)/13

Nave, Naturale, Sabrina Licheri

Respinto

All'emendamento 10.11 (testo 2), capoverso «1-bis.», sopprimere la lettera d).


10.11 (testo 2)

I Relatori

Vedi testo 3

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa)

          b) al comma 2, le parole: "e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del" sono sostituite dalle seguenti: ", al fine di indicare, per ciascuna specie cacciabile, il" e dopo le parole: "di cui è consentito il prelievo e" sono aggiunte le seguenti: "l'orario giornaliero dell'attività venatoria,";

          c) al comma 3, la parola: "sentito" è sostituita dalle seguenti: "sentiti l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e";

          d) al comma 4, dopo le parole: "impugnazione del calendario venatorio," sono inserite le seguenti: "le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio e" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora la domanda cautelare sia accolta e fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui al comma 1 e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con il precedente calendario venatorio"».


10.11

I Relatori

Vedi testo 2

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 2, le parole: "e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del" sono sostituite dalle seguenti: ", al fine di indicare, per ciascuna specie cacciabile, il";

          b) al comma 2, dopo le parole: "di cui è consentito il prelievo e" sono aggiunte le seguenti: "l'orario giornaliero dell'attività venatoria,";

          c) al comma 3, dopo le parole: "d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentiti" sono aggiunte le seguenti: "l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale";

          d) al comma 4, dopo le parole: "impugnazione del calendario venatorio," sono aggiunte le seguenti: "le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio e";

          e) al comma 4, infine è aggiunto il seguente periodo: "Qualora la domanda cautelare sia accolta e fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui al comma 1 e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con il precedente calendario venatorio"».


10.12/1

Sabrina Licheri, Naturale, Nave

Decaduto

All'emendamento 10.12, sostituire il capoverso «1-bis.» con il seguente:

          «1-bis. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera b), le parole da: "conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali" fino alla fine della lettera sono soppresse;

          b) al comma 1, lettera c), le parole: "ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica" sono soppresse;

          c) al comma 1, lettera d), le parole: ", purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto" sono soppresse;

          d) al comma 1, lettera e), le parole: "cento metri" sono sostituite dalle seguenti: "duecento metri" e le parole: "cinquanta metri" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta metri";

          e) al comma 1, lettera f), le parole: "centocinquanta metri" sono sostituite dalle seguenti: "trecento metri", le parole: "una volta e mezza" sono sostituite dalle seguenti: "due volte" e le parole: ", eccettuate quelle poderali ed interpoderali" sono soppresse;

          f) al comma 1, lettera h), le parole: "tre persone" sono sostituite dalle seguenti: "due persone";

          g) al comma 1, lettera l), le parole: "cento metri" sono sostituite dalle seguenti: "duecento metri";

          h) al comma 1, lettera m), le parole: "nella zona faunistica delle Alpi e" sono soppresse;

          i) al comma 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

          "p) usare richiami vivi";

          l) al comma 1, le lettere q) e r) sono soppresse;

          m) al comma 1, lettera t), le parole: "non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico" sono soppresse;

          n) al comma 1, lettera aa), le parole: "a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e)" sono soppresse;

          o) al comma 1, lettera bb), le parole: ", ad eccezione delle seguenti: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus)" sono soppresse;

          p) al comma 1, lettera cc), le parole: ", non provenienti da allevamenti," sono soppresse;

          q) al comma 1, lettera ee), le parole: ", ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia" sono soppresse;

          r) al comma 2, le parole: "cinquecento metri" sono sostituite dalle seguenti: "mille metri";

          s) al comma 3, le parole: "mille metri" sono sostituite dalle seguenti: "duemila metri"».


10.12/2

Sabrina Licheri, Naturale, Nave

Decaduto

All'emendamento 10.12, sostituire il capoverso «1-bis.» con il seguente:

          «1-bis. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

          "e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di trecento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, da terreni ove vi è presenza di persone al lavoro, da campi sportivi, da parchi pubblici e privati, dai confini di aree protette individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e oasi di protezione e a distanza inferiore a centocinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;";

          b) la lettera f), è sostituita dalla seguente:

          "f) sparare da distanza inferiore a trecento metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di tre volte la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di terreni ove vi è presenza di persone al lavoro, di campi sportivi, di parchi pubblici e privati, dei confini di aree protette individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e oasi di protezione; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;";

          c) alla lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", esercitare la caccia in caso di nebbia, foschia o comunque scarsa visibilità;";

          d) alla lettera p), le parole: "al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5" sono soppresse;

          e) la lettera q) è soppressa;

          f) alla lettera u) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", usare munizioni contenenti piombo;";

          g) alla lettera aa), le parole "a partire a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e)" sono soppresse;

          h) la lettera cc), è sostituita dalla seguente:

          "cc) il commercio di esemplari vivi di fauna selvatica non provenienti da allevamenti di cui all'articolo 17, comma 1, della presente legge;";

          i) alla lettera ee), le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse.».


10.12/3

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Decaduto

All'emendamento 10.12, comma 1-bis, sostituire il numero 3) con il seguente:

          «3) la caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di tremila metri dagli stessi».


10.12/4

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Decaduto

All'emendamento 10.12, comma 1-bis, sostituire il numero 3) con il seguente:

          «3) la caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di duemilacinquecento metri dagli stessi.» 


10.12/5

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Decaduto

All'emendamento 10.12, comma 1-bis, sostituire il numero 3) con il seguente:

          «3) la caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di duemila metri dagli stessi».


10.12/6

Sabrina Licheri, Naturale, Nave

Decaduto

All'emendamento 10.12, capoverso «1-bis.», sostituire il comma 3 con il seguente: «3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille e cinquecento metri dagli stessi.»


10.12/7

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Decaduto

All'emendamento 10.12, sostituire le parole: «e vi istituiscono zone di protezione speciale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della presente legge», con le seguenti: «dove resta vietata l'attività venatoria».


10.12

I Relatori

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

          "3. Le regioni individuano i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna e vi istituiscono zone di protezione speciale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della presente legge"».


10.13

Durnwalder, Patton, Paroli

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Gli strumenti di difesa di cui al comma 2 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono essere portati anche dagli agenti venatori durante l'esercizio delle loro funzioni.».


10.0.1

Dreosto, Bizzotto

Ritirato

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifica all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di fauna omeoterma a fenotipo ancestrale)

          1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 3 è premesso il seguente:

          «03. Le disposizioni della presente legge non si applicano altresì alla fauna omeoterma a fenotipo ancestrale, custodita in regime di detenzione e allevata in cattività da più di una generazione, agli esemplari mutati e alle specie di origine domestica».».


10.0.2

Dreosto, Bizzotto

Ritirato

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifica all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

          1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: "che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990" sono soppresse.».


10.0.3

Dreosto, Bizzotto

Ritirato

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifica all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di forme di esercizio dell'attività venatoria)

          1. Al comma 5 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «in via esclusiva in una delle» sono sostituite dalla seguente: «nelle».».


10.0.4

Dreosto, Bizzotto

Ritirato

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifica all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di forme di esercizio dell'attività venatoria)

          1. Al comma 12-bis dell'articolo 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «subito dopo l'abbattimento» sono sostituite dalle seguenti: «subito dopo l'avvenuto recupero».».


10.0.5

Dreosto, Bizzotto

Ritirato

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Nella caccia di selezione agli ungulati è consentito l'uso di dispositivi elettronici da puntamento.».

          .


10.0.6

Dreosto, Bizzotto

Ritirato

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. Al comma 1, dell'articolo 14, della legge 11 febbraio del 1992, n. 157, le parole: "di dimensioni subprovinciali" sono soppresse.».


10.0.7

Dreosto, Bizzotto

Ritirato

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 sono apportate le seguenti modifiche:

          a)            la parola: "selvatica" è sostituita dalla seguente: "omeoterma"

          b)           dopo le parole: "ornamentale ed amatoriale" sono aggiunte le seguenti: "e di richiamo".».


10.0.8

Dreosto, Bizzotto

Ritirato

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

   1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 57 sostituire l'articolo 18 con il seguente:

"Art. 18
(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

          1. L'esercizio venatorio è disciplinato dalla presente legge. In caso di annullamento o sospensione del calendario venatorio regionale o parti di esso si attua quanto stabilito dal comma 1-ter. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

          a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); allodola (Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus);

          b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus acquaticus); fischione (Anas penepole); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); taccola (Corvus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);

          c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);

          d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa);

          e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italica (Lepus corsicanus).

          1-bis. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

          a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

          b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

          1-ter. Nei casi di annullamento o sospensione dei calendari venatori regionali o parti di esso in attesa dell'emanazione di nuovi provvedimenti amministrativi da parte della Regioni, l'esercizio venatorio si svolge in base al comma 1, lett. a) b) c) d) e), nel rispetto di un limite di carniere giornaliero prudenziale della fauna selvatica stanziale pari a un capo e un limite di carniere giornaliero prudenziale relativo alla fauna selvatica migratoria ridotto del 20 per cento rispetto a quanto stabilito per ogni singola specie nell'annata venatoria precedente. In attuazione di quanto previsto al comma 5 e al comma 7 l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia è quello previsto nell'annata venatoria precedente.

          2. Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3, al solo fine di indicare per ciascuna specie cacciabile il numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Il calendario venatorio, di durata quinquennale in correlazione alla durata del Piano Faunistico Venatorio, consente alle regioni di modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la seconda decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo acquisiscono il parere consultivo espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

          3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale e il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

          4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

          5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore.

          6. Le regioni tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre, prevedendo non oltre due giornate aggiuntive per la caccia da appostamento.

          7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. La caccia agli anatidi e ai turdidi è consentita fino a mezz'ora dopo il tramonto nella sola forma da appostamento.

          8. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.».


10.0.9

Dreosto, Bizzotto

Ritirato

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di validità delle abilitazioni)

          1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

          "7-bis. Le abilitazioni rilasciate dagli enti competenti per le specifiche forme di prelievo degli ungulati appartenenti a specie cacciabili hanno validità in tutto il territorio nazionale".».


10.0.10

Dreosto, Bizzotto

Ritirato

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 21, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla lettera i) dopo le parole "o da natanti" aggiungere le seguenti "a motore"».


10.0.11

Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«10-bis

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n.157)

          1. All'articolo 21 comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.157 apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera t) dopo la parola: " selvatica" la parola: "morta" è soppressa;

          b) alla lettera bb) dopo la parola: "vivi" le parole: "e morti nonché le loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili" sono soppresse;

          c) alla lettera cc) dopo la parola: "europea", le parole: "anche se importati dall'estero" sono soppresse.».


10.0.12

Dreosto, Bizzotto

Ritirato

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è soppresso.».


10.0.13

Paroli

Ritirato

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Raccolta dei tartufi)

          1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 16 dicembre 1985, n.752, è aggiunto infine il seguente periodo: "Lo stesso diritto è riconosciuto ai concessionari di aziende faunistico venatorie e agri-turistico venatorie".»


10.0.14

Pogliese, Amidei, Ancorotti, Maffoni, Fallucchi, Cantalamessa, Bizzotto, Paroli, Rosso

Approvato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Riserva idonei graduatoria della procedura speciale di reclutamento personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

          1. Nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2023 per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni avviene, limitatamente all'anno 2024, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.»


11.1

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

          «0a) all'articolo 1 premettere il seguente:

"Art. 01

(Fondo per gli interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica)

          1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi finalizzati a contrastare la scarsità idrica e favorire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche cui al presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo, con dotazione pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate agli interventi di urgente realizzazione individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, quale contributo aggiuntivo alle risorse individuate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1.

          3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede:

          a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."»


11.2

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 4-ter inserire il seguente:

          «4-quater. L'elenco di cui al comma 4-ter è redatto in modo da garantire una distribuzione omogenea delle risorse tra le regioni maggiormente colpite dalla scarsità idrica.».


11.3

Garavaglia, Romeo, Cantalamessa, Bizzotto

Ritirato. Vedi G/1138/16/9

Al comma 1, lettera a), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5, sostituire le parole "102,030 milioni di euro", con le seguenti "107,930 milioni di euro", e dopo le parole "di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205" inserire le seguenti ", ivi comprese quelle rinvenienti dall'articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2023, n. 213";

          b) al comma 6, sostituire le parole "22,877 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti "28,777 milioni di euro per l'anno 2027".


11.4

Nocco, Pogliese

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), numero 3), al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

          1) al secondo periodo, dopo le parole «A-ter» aggiungere infine le seguenti «anche avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché di soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

          2) all'ultimo periodo dopo le parole «Per gli interventi di cui» inserire le seguenti «all'Allegato A-bis

          b) al comma 1, lettera b), dopo il numero 6) aggiungere i seguenti:

          6.bis) al comma 6 dopo il settimo periodo sono aggiunti i seguenti: Per le finalità di cui al presente comma, il Commissario straordinario può sottoscrivere, anche a titolo oneroso, purchè nei limiti dello stanziamento assegnato alla Struttura di supporto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con le autorità di bacino distrettuali, anche in aggiunta agli accordi di collaborazione di cui al comma 5. In considerazione delle alte professionalità necessarie per garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi indicati nelle convenzioni, le autorità di bacino distrettuali sono autorizzate a reclutare personale dedicato alla crisi idrica anche in deroga all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel limite massimo di 1 unità per Autorità a valere sulle risorse di cui al presente comma. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi altresì degli enti meteo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2020, n. 186, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che operano sulla base di specifiche direttive definite con decreto del Presidente del consiglio dei ministri.

          6. ter) dopo il comma 7 bis è aggiunto il seguente:

          7 ter I provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare tali provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.»


11.5

Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente:

          «3-bis) al comma 8, lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in coerenza con il Piano Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici di cui al del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2024, n. 42.».


11.6

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il numero 1) inserire il seguente: "1-bis) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa con i presidenti di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti di province e comuni e degli altri soggetti attuatori partecipanti alla Cabina di regia»;

          b) al numero 2), dopo le parole: "al comma 2" inserire le seguenti: "primo periodo, la parola: «provvede» è sostituita dalle seguenti: «acquisisce, dalle regioni territorialmente competenti, tenuto conto degli atti adottati dalle autorità competenti, i dati relativi» e al".


11.7

Potenti, Cantalamessa, Bizzotto

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

          «c-bis) all'articolo 6, comma 1-bis, le parole: "Limitatamente alla durata della gestione commissariale di cui all'art. 3 del presente decreto," sono soppresse.»


11.8

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

          "c-bis) dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Piano straordinario per la realizzazione di invasi multifunzionali)

          1. Per incrementare la capacità di resilienza dei territori rispetto alle crisi idriche, aumentando la capacità di trattenere l'acqua piovana, e calmierarne l'insufficienza o l'eccesso, agli Enti gestori dell'irrigazione collettiva è demandata la realizzazione di invasi multifunzionali secondo un Piano straordinario 2025 - 2030.

          2. Per la realizzazione del Piano straordinario è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

          3. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione trasmettono alla segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica i progetti, le informazioni e i documenti necessari.

          4. Entro trenta giorni dalle comunicazioni di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si provvede all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia, d'intesa con la Conferenza unificata, sentite le Autorità di bacino distrettuali. Il decreto approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto della capacità di soddisfare +i seguenti obiettivi: diffusività della rete, basso impatto paesaggistico, equilibrio territoriali, realizzazione con l'impiego di materiali naturali locali, pluralità degli usi (civile, irriguo, di accumulo idroelettrico mediante pompaggio, ambientale, industriale, di laminazione delle piene, ricreativo, ecc.).

          5. Il decreto di cui al comma 4 ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma 2.

          6. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi del Piano straordinario di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui al precedente articolo 4.

          7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


11.9

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

          «c-bis) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Piano straordinario per la realizzazione di invasi multifunzionali)

          1. Al fine di incrementare la capacità di resilienza dei territori rispetto alle crisi idriche, aumentando la capacità di trattenere l'acqua piovana, e calmierarne l'insufficienza o l'eccesso, agli Enti gestori dell'irrigazione collettiva è demandata la realizzazione di invasi multifunzionali secondo un Piano straordinario quinquennale, dal 2025 al 2030.

          2. Per la realizzazione del Piano straordinario di cui al comma 1 è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

          3. Per le finalità di cui al comma 1, i consorzi di bonifica e d'irrigazione trasmettono alla segreteria tecnica della Cabina di regia i progetti, le informazioni e i documenti necessari.

          4. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si provvede all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Autorità di bacino distrettuali. Il decreto approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto della capacità di soddisfare i seguenti obiettivi: diffusività della rete, basso impatto paesaggistico, equilibrio territoriali, realizzazione con l'impiego di materiali naturali locali, pluralità degli usi.

          5. Il decreto di cui al comma 4 ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma 2.

          6. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi del Piano straordinario di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 4.

          7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


11.10

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Decaduto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          «c-bis) Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

          "6-bis.
(Piano straordinario per la realizzazione di invasi multifunzionali)

          1. Al fine di contribuire all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, alla realizzazione e al completamento di piccoli e medi invasi sostenibili e multifunzionali a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, è adottato un Piano straordinario, predisposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui attuazione è demandata agli Enti gestori dell'irrigazione collettiva per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

          2. Gli invasi, previsti dal Piano straordinario, sono realizzati senza uso di cemento e con materiali naturali locali. Gli invasi sono destinati ad un uso plurimo, in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e alla creazione di nuovi siti di potenziale valenza ecologica, sono utilizzati esclusivamente alla raccolta di acque piovane, non possono essere alimentati tramite sollevamento meccanico e non possono intercettare corsi d'acqua naturali o prevedere come opere accessorie nuovi sbarramenti lungo corsi d'acqua naturali.

          3. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva, d'intesa con la Conferenza unificata, sentite le Autorità di bacino distrettuali e la Cabina di regia per la crisi idrica, approva, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per gli interventi in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

          a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;

          b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati con materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

          c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio.

          4. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario, di cui al comma 1, definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati con materiali naturali locali.

          5. Per la realizzazione del Piano straordinario, di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

          6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni.".».


11.11

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) all'articolo 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. In considerazione della situazione di scarsità idrica in atto, al fine di accelerare le operazioni di manutenzione straordinaria degli invasi e di incrementare i volumi di accumulo di risorse a scopo potabile e irriguo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, sono definite le procedure semplificate, da attuare da parte dei soggetti gestori o concessionari, in relazione alle attività di rimozione ed estrazione dei sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento che riducono la capacità di accumulo degli invasi e di gestione del materiale estratto a seguito dei predetti interventi di manutenzione straordinaria."». 


11.12

Patuanelli, Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

          "c-bis) all'articolo 9-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole «e biotici di particolare intensità» sono sostituite dalle seguenti: «, biotici di particolare intensità o con accresciuto contenuto nutrizionale»;

          b) le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»."


11.13

Pirovano, Giorgis, Bizzotto

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «sono aggiunti gli Allegati A-bis e A-ter» con le seguenti: «all'Allegato A sono premessi gli Allegati 1 e 2».

     Conseguentemente:

          all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 5, sostituire le parole: «di cui all'Allegato A-bis e all'Allegato A-ter», ovunque ricorrono, con le seguenti: «di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2»;

          all'Allegato I, sostituire le parole: «ALLEGATO A-bis» con le seguenti: «Allegato 1»;

          all'Allegato II, sostituire le parole: «ALLEGATO A-ter» con le seguenti: «Allegato 2».


11.14

Pirovano, Giorgis

Approvato

Al comma 2, all'Allegato I, sopprimere la terza riga.


11.15

Parrini, Franceschelli, Zambito

Respinto

Al comma 2, Allegato I, aggiungere in fine le seguenti righe:

REGIONE

INTERVENTO

TOSCANA

Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel comune di Manciano (Provincia di Grosseto).

TOSCANA

Mitigazione del pericolo idraulico sul torrente Marinella di Travalle tra gli attraversamenti ferroviario e autostradale nel comune di Calenzano (Provincia di Firenze).

TOSCANA

Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

TOSCANA

Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel Comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

TOSCANA

Realizzazione di cassa di espansione sul Torrente Stella a valle della confluenza con il Torrente Falchereto nel comune di Quarrata (provincia di Pistoia).

TOSCANA

Sistemazione idraulica del rio San Bartolomeo, nel comune di San Miniato (provincia di Pisa) con adeguamento strutturale degli argini nel tratto di valle.


11.16

Parrini, Franceschelli, Zambito

Respinto

Al comma 2, Allegato I, aggiungere in fine la seguente riga:

REGIONE

INTERVENTO

TOSCANA

Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel Comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).


11.17

Parrini, Franceschelli, Zambito

Respinto

Al comma 2, Allegato I, aggiungere in fine la seguente riga:

REGIONE

INTERVENTO

TOSCANA

Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel Comune di Manciano (provincia di Grosseto).


11.18

Parrini, Franceschelli, Zambito

Respinto

Al comma 2, Allegato I, aggiungere in fine la seguente riga:

REGIONE

INTERVENTO

TOSCANA

Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).


11.19

Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

          «2-bis. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027.

          2-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 2-bis sono destinate ai Consorzi di bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:

          a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali;

          b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali di riserva idrica per la raccolta delle acque piovane, a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;

          c) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;

          d) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

          2-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis.

          2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025, 2026 e 2027, si provvede:

          a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 2-sexies;

          2-sexies. Il comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è abrogato.».


11.20

Silvestroni, Fallucchi

Improponibile

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

          «2-bis. All'articolo 12-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, dopo le parole: «ivi compresi» sono inserite le seguenti: «gli interventi di rigenerazione urbana, riqualificazione del patrimonio edilizio ed opere infrastrutturali a rete, nonché».

          2-ter. Per la realizzazione da parte di Sogesid spa degli interventi di propria competenza, come ridefiniti dal comma 2-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a versare alla medesima società i residui 4/10 del capitale sottoscritto per un importo totale di euro 20.658.275.96.»


11.21

Durnwalder, Patton

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2007», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».».


11.22

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Improponibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

           "2-bis. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".


11.23

Fregolent, Musolino

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

           «2-bis. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti:  «31 dicembre 2024».


11.24

Centinaio, Bizzotto, Cantalamessa

Improponibile

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

          «2-bis. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".».


11.25

Rosso, Paroli

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. Il termine di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023 n. 68 è prorogato al 31 dicembre 2027.».


11.26

Rosso, Paroli

Assorbito

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          "3. All'articolo 9-bis del decreto-legge 14 aprile 2023 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023 n. 68, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".


11.27

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Assorbito

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023 n. 68, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».


11.28 (testo 2)

Cantalamessa, Bizzotto, Ancorotti, Amidei, Fallucchi, Maffoni, Pogliese, Paroli, Rosso

Approvato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione, entro il 31 dicembre 2026, in tutte le derivazioni sono predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici definiti a seguito delle sperimentazioni o almeno della componente idrologica modulata, fatto salvo il rispetto dei valori di deflusso ecologico già fissati."».


11.28

Cantalamessa, Bizzotto

Vedi testo 2

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

          1-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione, entro il 31 dicembre 2026, in tutte le derivazioni sono predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici definiti a seguito delle sperimentazioni o almeno della componente idrologica modulata, fatti salvi i valori di deflusso ecologico già fissati sulla base di indagini sito-specifiche conformi alle indicazioni nazionali vigenti.»


11.29

Occhiuto, Paroli, Rosso

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

          "2-bis. Al fine di sostenere le imprese agricole della regione Calabria esposte agli effetti della scarsità idrica, con particolare riferimento ai fenomeni siccitosi verificatisi dal mese di luglio 2023 e fino al mese di maggio del 2024, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2024. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che subiscono danni dalla siccità e che non beneficiano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 e ai termini di cui al comma 5 del medesimo articolo 5.  Agli oneri di cui al presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."


11.0.1

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola)

          1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, anche in sinergia con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Autorità competenti in materia di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario, è definito un piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola volto ad incentivare la diffusione e l'utilizzo del sistema della micro-irrigazione sotterranea a goccia nonché di ulteriori sistemi di irrigazione innovativi, la diffusione di colture e di tecniche agroalimentari a basso tenore di idroesigenza e a promuovere una revisione del sistema di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario basato su criteri di premialità ovvero di penalità, tesi alla valorizzazione delle esperienze virtuose.

          2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


11.0.2

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

 (Misure per contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee)

          1. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali.

          2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


11.0.3

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Piano per la riduzione dei consumi idrici domestici)

          1. Con la finalità di limitare il valore medio dei consumi civili di acqua, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano per la riduzione dei consumi idrici domestici volto a favorire il ricorso sostenibile alle acque non potabili per gli usi compatibili, anche mediante la promozione di avanzate tecnologie di trattamento e di riuso.».


11.0.4

Marton, Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure urgenti a favore delle infrastrutture viarie danneggiate)

          1. In favore dei comuni della Regione Lombardia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 maggio 2024 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per lavori di ripristino, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, delle infrastrutture viarie danneggiate di propria competenza. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede alla relativa ripartizione sulla base dell'ammontare dei danni segnalati dai comuni.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


11.0.5

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo straordinario per la manutenzione degli invasi fino a 15 metri di altezza)

          1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati al pieno recupero di efficienza e capacità volumetrica degli invasi di altezza fino a 15 metri, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, con precedenza per gli invasi compromessi dall'accumulo di sedimenti o da problemi statici, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

          3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede:
          a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
          b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
          c) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»


11.0.6

Rosso, Paroli

Ritirato

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Misure per favorire percorsi di economia circolare mediate riutilizzo dei materiali provenienti da operazioni di disinterramento e pulizia di invasi e bacini artificiali al fine di aumentarne la capienza)

          1. All'articolo 8 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Per le finalità del comma 1, allo scopo di sviluppare politiche di sostenibilità ed economia circolare, attivando operazioni di recupero e di riutilizzo dei materiali di risulta, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 184, comma 3 alla lettera b) dopo le parole: "i rifiuti che derivano dalle attività di scavo" aggiungere le seguenti: "ivi compresi i sedimenti e i materiali lapidei minerali, derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento degli invasi e bacini artificiali e rientranti nelle definizioni di cui all'art.2 del Decreto del Ministero della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152" e dopo le parole: "quanto disposto dall'articolo 184-bis, aggiungere le seguenti: " e dall'art 184 ter";
          b) all'articolo 184-quater al comma 1 alinea dopo le parole: "I materiali dragati" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi i sedimenti e i materiali lapidei minerali, derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento degli invasi e bacini artificiali e rientranti nelle definizioni di cui all'art.2 del Decreto Ministeriale 27 settembre 2022, n. 152";
          c) all'articolo 184-quater al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-bis) per i materiali derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento degli invasi e bacini artificiali, la conformità del codice EER, delle concentrazioni e dei limiti previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 del Decreto del Ministero della transizione ecologica 27 settembre 2022 n. 152.".».


11.0.7

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sospensione dei mutui, finanziamenti e canoni per concessionari di piccole derivazioni idroelettriche)

          1. Al fine di mitigare le ricadute negative sulle attività di produzione di energia elettrica derivanti dai persistenti periodi di crisi idrica, i concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1° giugno 2024 e il 31 ottobre 2024 e senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività di concessionario di piccole derivazioni a scopo idroelettrico.

          2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari comunicano ai concessionari di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempia ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 ottobre 2024, senza oneri aggiuntivi.

          3. Al fine di garantire la continuità produttiva dei concessionari di cui al comma 1 è sospeso, per il periodo che intercorre fra il 1° giugno 2024 e il 31 ottobre 2024, il pagamento dei canoni concessori dovuti. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 dicembre 2024, si provvede secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente.».


11.0.8

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Accumulo di risorse idriche nei piccoli e medi invasi)

          1. Al fine di contribuire all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, al recupero, alla realizzazione e al completamento di reticoli di raccolta delle acque piovane sul territorio e alla realizzazione e al completamento di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, anche nelle aree collinari e montane è adottato, un apposito Piano straordinario, realizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con la collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

          2. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

          a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;

          b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

          c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio.

          3. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di  potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma 1 definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali;

          4. Il piano straordinario di cui al comma 1 è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome.

          5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede:

          a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.».


11.0.9

Verini

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

          1. All'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: "ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore" sono sostituite dalle seguenti "derivanti da finanziamenti in qualunque forma concessi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore";

          b) al comma 2, le parole: "del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter." Sono sostituite dalle seguenti: "dei debitori ceduti, sia persone fisiche sia imprese, nel rispetto delle condizioni previste alle lett. a), b) e c) dell'articolo 1, comma 1-ter, ovvero, solo nei casi di rifinanziamento dei predetti crediti, della condizione che tali finanziamenti vengano concessi per il tramite del soggetto di cui al comma 7.";

          c) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: "8-ter. Tutte le agevolazioni di cui al comma 8-bis trovano applicazione anche laddove la società veicolo di appoggio acquisisca la proprietà dell'immobile a garanzia del credito ceduto direttamente dal debitore e provveda contestualmente a cederlo in locazione a quest'ultimo, con la partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, anche qualora ciò avvenga al di fuori di operazioni di cui al comma 1 aventi una valenza sociale.".


12.1

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Sopprimere l'articolo.


12.2 (testo 2)

Pogliese

Vedi 12.0.4

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Articolo 12-bis.

(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi)

1. All'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, dopo le parole: "di vertice" sono aggiunte le seguenti: ", e a quelli dei relativi vice impegnati nella cura delle attività di Vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico intero comparto di materia,".

2. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che proseguono la loro attività professionale. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».


12.2

Pogliese

Vedi testo 2

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

          «7-bis All'articolo 12 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

          6-bis. All'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, dopo le parole: «di vertice» sono aggiunte le seguenti: «, e a quelli dei relativi vice impegnati nella cura delle attività di Vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico intero comparto di materia,».

     Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

          «Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare e disposizioni in materia di conferimento di incarichi di diretta collaborazione»


12.100/5ª Commissione

I Relatori

Approvato

All'emendamento, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

          «d) sostituire il comma 7 con il seguente: "7. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 1.747.236 euro per l'anno 2024 e a 2.995.261 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

                    a) quanto a 1.010.744 euro per l'anno 2024 e a 1.732.704 euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

                    b) quanto a 736.492 euro per l'anno 2024 e a 1.262.557 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»


12.100

I Relatori

Approvato

Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: «un ulteriore contingente di cinque unità di personale non dirigenziale, equiparate alla categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «un ulteriore contingente di sette unità di personale non dirigenziale equiparate alla categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e di quattro unità di personale non dirigenziale equiparate alla categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale»;

          b) sostituire le parole: «proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri» con le seguenti: «proveniente da Ministeri»;

          c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «A tale fine è autorizzata la spesa massima di 612.278 euro per l'anno 2024 e di 1.049.619 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo».

     Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «venti unità complessive» con le seguenti: «ventisei unità complessive».


12.0.1

Nocco, Pogliese

Improponibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni urgenti in materia di canoni enfiteutici)

          1.Alla legge 22 luglio 1966, n. 607 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1

          1.I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiarie perpetue non possono superare l'ammontare corrispondente alla quindicesima parte del capitale di affrancazione. I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura superiore sono ridotti al limite di cui al precedente periodo. I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non possono essere aumentati. L'ammontare del capitale di affrancazione è pari alla rendita catastale rivalutata ai fini della determinazione della base imponibile per il pagamento dell'imposta unica comunale.

          b) all'articolo 3 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La loro legittimazione deve essere comprovata previo deposito della documentazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui al comma 3 dell'articolo 967 del codice civile»

          c) all'articolo 4:

          1) al secondo periodo sono soppresse le parole «inteso se del caso un consulente tecnico» e

          dopo le parole «determina la somma» sono aggiunte le seguenti «secondo il calcolo di cui all'articolo 1»

          2) dopo il quarto periodo è aggiunto infine il seguente: «Qualora dalle risultanze dei Registri Immobiliari non risultino iscrizioni, trascrizioni, quietanze di pagamenti di canone, richieste di ricognizioni o devoluzione riferentisi all'ultimo ventennio a favore di colui che sia ritenuto titolare della prestazione, il Giudice riconosce la mancata sussistenza del diritto e dispone con proprio decreto la cancellazione di ogni intestazione riguardante i diritti in oggetto»

          d) all'articolo 16 è aggiunto infine il seguente periodo: «I giudizi di affrancazione possono essere parimenti riassunti ogni qualvolta subentrino condizioni di maggior favore per l'enfiteuta»

          2.Alla legge 18 dicembre 1970, n. 1138 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2 le parole «del primo e dell'ultimo comma» sono soppresse e le parole «costituite successivamente al 28 ottobre 1941» sono sostituite dalle seguenti «e urbane»

          b) all'articolo 9 le parole «a 15 volte l'ammontare del canone» sono sostituite dalle seguenti «al capitale di affrancazione»

          c) gli articoli 5 e 6 sono soppressi.

          3.Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 747 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: d) per i terreni agricoli, aree urbane ed edificatorie gravati da vincoli enfiteutici.».


12.0.2

Pucciarelli, Cantalamessa, Bizzotto

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure per favorire la fruizione degli ambienti marittimi)

          1. Al fine di favorire la fruizione degli ambienti marittimi legati, anche in chiave turistica e diportistica, l'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si interpreta nel senso che alle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 109 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in tema di comunicazioni alle questure territorialmente competenti delle generalità delle persone alloggiate.».


12.0.3

Pogliese

Ritirato. Vedi G/1138/8/9

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni urgenti in materia di servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo di buoni pasto)

          1. Tenuto conto del contesto socio-economico, al fine di assicurare una regolamentazione omogenea e di garantire condizioni che implementino anche lo sviluppo concorrenziale del mercato e il rispetto dei principi di parità di trattamento, ragionevolezza, equità e utilità sociale, nelle more di una riforma organica e complessiva della materia, il disposto di cui all'articolo 131, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, trova applicazione anche agli accordi, comunque denominati, che non rientrano nell'ambito di applicazione del suddetto articolo 131, stipulati tra le imprese che emettono i buoni pasto, cartacei o elettronici, e gli esercenti. Conseguentemente, tali accordi prevedono, quale corrispettivo richiesto agli esercenti da parte delle imprese emittenti i buoni pasto, un importo non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale importo remunera anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti.

          2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli accordi conclusi, ivi incluse le forme di rinnovo o proroga comunque denominati, dalla data di entrata in vigore del presente articolo. È nulla ogni pattuizione relativa agli importi eccedenti la percentuale di cui al comma 1.».


12.0.4 [già 12.2 (testo 2)]

Pogliese

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 12-bis.

(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi)

1. All'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, dopo le parole: "di vertice" sono aggiunte le seguenti: ", e a quelli dei relativi vice impegnati nella cura delle attività di Vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico intero comparto di materia,".

2. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che proseguono la loro attività professionale. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».


013.1

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

All'articolo 13, premettere il seguente:

«Art. 013

(Tavolo istituzionale)

          1. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative agli stabilimenti siderurgici ex Ilva, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy,  entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese, ivi comprese quelle dell'indotto, finalizzato all'individuazione e alla valutazione dei soggetti presenti sul mercato intenzionati ad acquisire il controllo e ad investire negli stabilimenti siderurgici Ex Ilva sulla base di un apposito Piano industriale compatibile con gli obiettivi di rilancio occupazionale ed industriale, di sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, di attuazione degli interventi di  risanamento e tutela ambientale, di tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, e che risponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede degli stabilimenti.».


13.1

Aurora Floridia

Respinto

Sopprimere l'articolo.


13.2

Turco, Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Sopprimere l'articolo.


13.3

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Misure finanziarie urgenti per assicurare la salute dei lavoratori degli impianti ex ILVA)

          1. Al fine di garantire la salute delle lavoratrici e dei lavoratori diretti e indiretti dell'ex ILVA e degli abitanti del quartiere Tamburi di Bari, sono destinati 150 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione, nella misura del dieci per cento, dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».


13.4

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Struttura tecnico-scientifica per le bonifiche degli impianti ex ILVA)

          1. Al fine di garantire la creazione e il funzionamento di una struttura tecnico-scientifica di supporto al Commissario straordinario per accelerare la realizzazione degli interventi urgenti di bonifica, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito con modificazioni dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono destinati 150 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione, nella misura del dieci per cento, dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».


13.5

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: « al comma 1» fino alla fine del comma con le seguenti: «il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, sono assegnati 150.000.000 di euro, a valere sulle risorse di cui Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».


13.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Respinto

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: «Le risorse di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.» con le seguenti: «Le risorse di cui al primo periodo sono incrementate di 470 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».


13.7

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: « possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 » con le seguenti: « sono essere incrementate di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2024»

     Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

          a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024.».


13.8

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


13.9

Turco, Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

          «2-bis. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 7 e 8 sono abrogati.

          2-ter. Al decreto-legge 13 giungo 2023, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, articolo 9-bis, il comma 5 è abrogato.».


13.10 (testo 2)

Pogliese, Ancorotti, Amidei, Fallucchi, Maffoni, Liris, Biancofiore, Cantalamessa, Bizzotto

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 39 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi sostenuti".

2-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, al comma 1, al decimo periodo, dopo le parole: "salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente" sono inserite le seguenti: ". Ove le bonifiche ambientali siano completate, le ulteriori disponibilità che eventualmente residuano possono essere utilizzate" ed è soppressa la parola: ", nonché".».


13.10

Pogliese

Vedi testo 2

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole " , nonché per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 39 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi sostenuti".».


13.11

Turco, Nave, Naturale, Sabrina Licheri

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

          «2-bis. Al fine di assicurare la verifica periodica dell'impiego delle risorse destinate alla realizzazione del piano di tutela ambientale e sanitaria e di bonifica del territorio, i commissari straordinari inviano alle Camere una relazione annuale contenente l'utilizzo nel dettaglio delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.».


13.12

Turco, Sabrina Licheri, Naturale, Nave

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

          «2-bis. Ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità della partecipazione statale in Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia- presenta annualmente al Ministero delle imprese e del made in Italy una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa, evidenziando in particolare i dati riferiti all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attività finanziarie, nonché al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del piano industriale finalizzato alla chiusura delle fonti inquinanti e alla completa decarbonizzazione e diversificazione industriale dello stabilimento di Taranto e ne riferisce alle Camere.».


13.0.1

Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

 (Tavolo tecnico per la definizione di un progetto operativo di riconversione dell'area interessata dagli stabilimenti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s.)

          1. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per la risoluzione della gravità della crisi aziendale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Tavolo tecnico per la definizione di un progetto operativo di riconversione dell'area interessata dagli stabilimenti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s. e di reimpiego del personale qualificato idoneo alla transizione ecologica ed energetica. Al tavolo tecnico partecipano il Ministro delle imprese e del Made in Italy, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della Salute e dell'Economia e delle Finanze. Partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie e tematiche poste all'ordine del giorno. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.».


13.0.2

Turco, Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto delle patologie oncologiche nei territori interessati dagli impianti ex ILVA)

          1. La regione Puglia, al fine di assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica e una più efficace azione di prevenzione delle patologie oncologiche, è autorizzata ad effettuare interventi per il potenziamento delle attività di prevenzione e diagnosi precoce e per il potenziamento dell'assistenza nel settore della onco-ematologia, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».


13.0.3

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Valutazione di impatto sanitario per le imprese strategiche)

          1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «per i progetti riguardanti» sono aggiunte le seguenti parole: «gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché quelli».».


13.0.4

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Valutazione di impatto sanitario per lo stabilimento siderurgico di Taranto)

          1. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l'effettuazione da parte del Ministero della salute di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida VIS predisposte dall'Istituto superiore di sanità (ISS), entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.».


13.0.5

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Incremento dei trattamenti di integrazione salariale in favore dei dipendenti di stabilimenti di interesse strategico nazionale)

          1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata del 10 per cento. Il medesimo incremento è applicato ai trattamenti di integrazione salariale eventualmente corrisposti in favore dei dipendenti di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data del 3 febbraio 2024.

          2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


13.0.6

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

          1. Al fine di evitare la formazione di ulteriori oneri per lo Stato, scongiurare ulteriori ripercussioni a danno dei creditori della società Ilva in amministrazione straordinaria, salvaguardare i livelli occupazionali e retributivi dei dipendenti dei relativi stabilimenti e mantenere la destinazione d'uso dell'intero ammontare delle risorse attualmente disponibili per l'effettuazione delle opere di bonifica di Taranto, l'articolo 1 del decreto legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, è abrogato.»

     Conseguentemente, sopprimere gli articoli 13 e 15.


13.0.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis.

(Ulteriori misure indifferibili per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA)

          1.  Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale, indispensabile a preservare la continuità produttiva degli impianti siderurgici della Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, l'approvvigionamento di risorse, beni e servizi, la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza dei luoghi di lavoro, sono stanziati 150 milioni di euro in favore delle imprese che risultino creditrici per mancati pagamenti di forniture di beni o servizi entro i termini contrattuali prescritti nei confronti delle imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

          2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle predette risorse.

          3. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».


13.0.8

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          «Art. 13-bis
(Risorse aggiuntive per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione

          del SIN di Taranto)

          1. Al fine di sostenere la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di interventi urgenti finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4 atte a garantire la tutela della salute e l'innalzamento del livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse ai fini dell'attuazione dei predetti interventi.

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

          a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.».


13.0.9

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per il riconoscimento delle imprese dell'indotto degli stabilimenti siderurgici Ex ilva come imprese strategiche nell'ambito del settore siderurgico italiano)

          1. Le imprese dell'indotto che concorrono in modo essenziale al sostentamento degli stabilimenti siderurgici Ex Ilva, sono riconosciute imprese strategiche nell'ambito del settore siderurgico italiano e inserite nel Piano nazionale per la siderurgia.

          2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro delle imprese e del made in Italy predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito elenco delle imprese che contribuiscono in modo essenziale alla continuità produttiva e al funzionamento degli stabilimenti siderurgici Ex Ilva.

          3. Al fine di garantire la continuità operativa delle imprese inserite nell'elenco di cui al comma 2, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un apposito Fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 in favore delle imprese di cui al medesimo comma 1.

          4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

          a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a 50 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024.».


13.0.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni a garanzia della continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della ILVA S.p.A in Amministrazione Straordinaria)

          1. All'articolo 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

                    a) alla lettera a), le parole: "secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima" sono sostituite dalle seguenti: "secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono, entro il 31 luglio 2024, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima";

                    b) alla lettera b), le parole: "da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima" sono sostituite dalle seguenti: "da convertire, entro il 31 luglio 2024, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima.".

          2. A decorrere dal 1° agosto 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle imprese con stabilimenti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nelle more dell'individuazione del nuovo socio privato, uno o più finanziamenti, nel limite massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2024, di cui 1750 milioni di euro al fine di assicurare la continuità produttiva aziendale e la funzionalità produttiva dei predetti stabilimenti di interesse strategico nazionale, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali, la bonifica dei luoghi, la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e 250 milioni di euro per il pagamento delle imprese fornitrici di beni e servizi e di quelle in subappalto che risultino creditrici per mancati pagamenti entro i termini contrattuali. Tali finanziamenti prevedono l'applicazione di un tasso d'interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria, a seguito dell'acquisizione da parte del nuovo soggetto investitore delle quote di maggioranza del capitale delle suddette imprese.

          3. Agli oneri del presente articolo si fa fronte attraverso le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».


13.0.11

Turco, Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

 (Accordo di programma)

          1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della Difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, finalizzato:

          a) all'adozione di interventi straordinari per la salvaguardia e la tutela ambientale e sanitaria;

          b) alla gestione e attuazione degli interventi di bonifica;

          c) alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla relativa formazione, riqualificazione professionale e reinserimento lavorativo;

          d) alla diversificazione industriale ecosostenibile dell'intera area territoriale;

          e) a favorire nuovi insediamenti economico-produttivi;

          f) ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto;

          g) alla riconversione economica, sociale e culturale dell'intera provincia di Taranto;

          h) alla definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana della città di Taranto;

          i) a migliorare e rafforzare le infrastrutture materiali e istituire centri di ricerca, università e incubatori d'impresa.».


13.0.12

Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Fondo per la riqualificazione e la bonifica del SIN di Taranto)

          1. In considerazione dell'elevato rischio di crisi ambientale e sanitaria del sito di interesse nazionale di Taranto, anche al fine di sostenere gli interventi del Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto di cui all'articolo 6 del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024.

          2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di interventi finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione nonché a definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio idonee a garantire il più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.

          3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del fondo di cui al presente articolo.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


13.0.13

Turco, Sabrina Licheri, Nave, Naturale

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

 (Misure finanziarie per assicurare la sicurezza e la tutela ambientale nelle attività di dismissione e smantellamento degli impianti in disuso della Società ILVA S.p.A. in a.s.)

          1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato a garantire il più elevato livello di sicurezza e di tutela dell'ambiente nelle attività di dismissione e smantellamento degli impianti in disuso, anche con riferimento allo smaltimento di sostanze pericolose e materiali speciali.

          2. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»


13.0.14

Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni urgenti per la riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto)

          1. Al fine di sostenere il processo di riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto, anche attraverso la bonifica e la riconversione industriale delle aree dismesse, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'Autorità di Sistema Portuale del mare Ionio per il completamento del progetto "Riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto. Progetto per la messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli".

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


13.0.15

Turco, Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A in A.S.)

          1. Al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale gravanti sul territorio di Taranto e promuovere interventi di riqualificazione produttiva e diversificazione industriale, mediante la progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è istituito un Fondo, denominato "Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in a.s.", con una dotazione finanziaria pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2024, finalizzato alla realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A in a.s. siti a Taranto.

          2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero del made in Italy e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del Fondo. 3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,2 miliardi per l'anno 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».


13.0.16

Turco, Sabrina Licheri, Naturale, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Fondo per la tutela dei lavoratori delle imprese dell'indotto ILVA)

          1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale dei territori presso i quali sono insediati gli impianti di cui all'articolo 13, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo, denominato "Fondo a tutela dei lavoratori dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

          2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad assicurare un trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di 12 mesi nel corso del 2024, per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. e che non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero abbiano esaurito i limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

          3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero del Made in Italy, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, con particolare riferimento alla individuazione delle aziende interessate, del numero di lavoratori coinvolti nonché delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.

          4. Agli oneri del presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»


13.0.17

Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Istituzione del "Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della Societa ILVA s.pa. in A.S.")

          1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto della Società ILVA s.p.a. in a.s., è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, un Fondo, denominato "Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

          2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in a.s.

          3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime de minimis, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a. in a.s. e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.

          4. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle imprese e del Made in Italy definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

          5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


13.0.18

Turco, Nave, Naturale, Sabrina Licheri

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Incentivi all'esodo nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex Ilva s.p.a. in a.s. e della società Acciaierie d'Italia in a.s.)

          1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, destinato a finanziare la concessione di incentivi all'esodo nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex Ilva s.p.a. in a.s. e della società Acciaierie d'Italia in a.s.,

          2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

          3. Le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


13.0.19

Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Zona Franca Urbana SIN di Taranto)

          1. A decorrere dal 1° settembre 2024, è istituita, nei territori del sito di interesse nazionale di Taranto, di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 10 gennaio 2000, la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

          2. Le micro, piccole e medie imprese attive nel settore manifatturiero che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca di cui al comma 1, possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

          a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

          b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta

          c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

          d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

          3. Le esenzioni di cui al comma 2, sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i sei anni successivi.

          4. Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese attive nel settore manifatturiero che intraprendono una nuova iniziativa economica e stabiliscono la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1.

          5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

          6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


14.1

Turco, Sabrina Licheri, Nave, Naturale

Respinto

Sopprimere il comma 1.


14.2

Aurora Floridia

Respinto

Sopprimere il comma 1.


14.3

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente: «01. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'attuazione di interventi volti a garantire la prevenzione degli incidenti e la messa in sicurezza degli altoforni presso gli stabilimenti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s., nonché per assicurare l'attuazione dei necessari interventi di risanamento ambientale e tutela della salute. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Ai relativi oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

          a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 50 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 50 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.".


14.4

Aurora Floridia

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

          «1. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

          "Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali deriva un rischio grave e imminente, il Comitato tecnico regionale (CTR) dispone in via cautelativa la limitazione o la sospensione provvisoria delle attività, con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o all'infrastruttura cui è specificatamente riferibile la carenza rilevata. Il CTR dispone le misure da adottare per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti e assegna un termine non superiore ai sei mesi per la trasmissione del rapporto di sicurezza opportunamente adeguato. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti risultino insufficienti, è disposto il divieto di esercizio delle attività.".».


14.5

Turco, Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e imminente».


14.6

Turco, Nave, Naturale, Sabrina Licheri

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "non superiore a quarantotto mesi" con le seguenti: "non superiore a sei mesi per rimuovere le cause delle carenze individuate e".


14.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «quarantotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».


14.8

Camusso, Martella

Respinto

Al comma 1, le parole:" quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".


14.9

Furlan, Martella

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: "quarantotto mesi" con le seguenti: "trentasei mesi".


14.10

Camusso, Martella

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: "nettamente".


14.11

Turco, Sabrina Licheri, Naturale, Nave

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al secondo periodo sostituire le parole: «è disposta la limitazione o» con le seguenti: «è disposto»;

          b) al terzo periodo sostituire le parole: «La limitazione di esercizio è disposta» con le seguenti: «il divieto di esercizio è disposto».


14.12

Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il sopralluogo di verifica degli adempimenti prescritti in materia di prevenzione incendi di cui all'Allegato L dia esito negativo è disposto il divieto di esercizio dell'impianto.»


14.13

Turco, Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, delle imprese e del made in Italy e delle infrastrutture e dei trasporti, sono rivisti i limiti previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", al fine di migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e di allineare gli standard nazionali alle linee guida sulla qualità dell'aria "WHO global air quality guidelines" dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 22 settembre 2021.»

     Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di qualità dell'aria»


14.14

Turco, Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Al fine di assicurare i più elevati standard di sicurezza, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 17 aprile 2024, provvedono al riesame e all'aggiornamento del piano di emergenza interna di cui all'articolo 20, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, degli impianti della società ex ILVA s.p.a. in a.s.. Entro il medesimo termine il piano è trasmesso all'autorità competente per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna di cui all'articolo 21 del predetto decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.»


14.15

Turco, Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «a cinque settimane» con le seguenti: «a otto settimane».


14.0.1

Turco, Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni urgenti in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario)

          1. Il Piano Ambientale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2-ter, lettera a), del presente decreto.

          2-ter. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

          "a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:

          «b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).»;

          b) all'articolo 29-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).»;

          c) all'articolo 29-duodecies, comma 1, dopo le parole: «domande ricevute,» sono inserite le seguenti: «integrate dalla VIIAS,».".»


14.0.2

Turco, Nave, Naturale, Sabrina Licheri

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni urgenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute nei territori interessati dagli impianti ex ILVA)

          1. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute, sono adottati gli opportuni provvedimenti affinché la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non superi la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria. In caso in cui si riscontrino tre superamenti della soglia nello stesso anno, l'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpa) di concerto con la Asl locale, verificano se i superamenti dipendano da incrementi di emissioni di benzene derivanti dalle attività produttive dello stabilimento. In tal caso l'Arpa comunica le verifiche effettuate ad ISPRA, al ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze che provvede alla sospensione dei prestiti per danni causati alla salute delle persone e all'ambiente.».


14.0.3

Nicita

Improponibile

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Coordinamento delle attività portuali di imprese d'interesse strategico nazionale)

          1. Al fine di promuovere le politiche d'investimento sulle attività portuali inerenti le attività di asset dichiarati di interesse strategico nazionale che insistono nel territorio incluso nell'Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale, all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1-bis, dopo la parola "partecipa", sono aggiunte le seguenti parole ", ad eccezione del caso contemplato dal comma 3-bis del presente articolo,";

          b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. In ragione della rilevanza delle attività portuali connesse a imprese e impianti riconosciuti di interesse strategico nazionale e incluse nel territorio dell'Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale, ai componenti di cui al comma 1, sono aggiunti, nel Comitato di gestione della suddetta Autorità, un componente ciascuno designato, d'intesa con i sindaci dei comuni sede di porti afferenti diversi da quelli richiamati al comma 1, lettera d), del presente articolo, dal sindaco di ciascuna delle città capoluogo di provincia il cui territorio ospiti impianti d'interesse strategico nazionale ovvero sia incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale, escluse quelle capoluogo delle città metropolitane."»


15.1

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

Sopprimere il comma 2.


15.2

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Respinto

Sopprimere il comma 2.


15.3

Turco, Nave, Naturale, Sabrina Licheri

Respinto

Sopprimere il comma 2.


15.0.1

Pogliese, Liris

Approvato

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis

(Tutela degli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico)

          1. Nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria di imprese di interesse strategico nazionale, nel caso in cui la vendita dei compendi aziendali, effettuata all'esito di una procedura di evidenza pubblica, sia dichiarata nulla o sia annullata in conseguenza di vizi di atti della procedura di amministrazione straordinaria o del procedimento di vendita, gli effetti della vendita restano fermi nei confronti degli acquirenti e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.» 


15.0.2

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 01

(Misure per il sostegno delle imprese fornitrici degli stabilimenti siderurgici Ex Ilva)

          1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, già fornitrici e creditrici nei confronti degli stabilimenti siderurgici Ex Ilva in As, allo scopo di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un apposito Fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024.

          2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 in favore delle piccole e medie imprese di cui al medesimo comma 1.

          3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

          a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          b) quanto a 100 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.».


15.0.3

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Misure per favorire il pagamento delle piccole e medie imprese delle forniture di beni e servizi alle agli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale in As)

          1. Per l'anno 2024, è stanziata la somma iniziale di euro 150 milioni da destinare al pagamento, entro i termini contrattuali concordati, delle piccole e medie imprese fornitrici di beni e servizi per la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria.

          2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:

          a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024.».


15.0.4

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Misure per l'accesso al credito per le imprese fornitrici degli stabilimenti siderurgici ADI in As)

          1. Per l'anno 2024, una ulteriore quota fino ad un importo massimo di 150 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese fornitrici beni e servizi nei confronti degli impianti di interesse strategico nazionale in As, con priorità per quelle che non abbiano già avuto accesso alle medesime garanzie di cui al decreto legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.

          2. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse, a titolo gratuito e senza valutazione, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al medesimo comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla misura:

          a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;

          b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

          3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità semplificate per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».


15.0.5

Patuanelli, Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 15-bis.

(Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la continuità della misura Nuova Sabatini)

          1. Al fine di garantire la continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2024.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

          a) quanto a 120 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 80 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.».


15.0.6

Turco, Croatti, Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di cartolarizzazione)

          1. All'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 le parole: "ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore" sono sostituite dalle seguenti: "derivanti da finanziamenti in qualunque forma concessi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore";

          b) al comma 2, le parole: "del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter." sono sostituite dalle seguenti: "dei debitori ceduti, sia persone fisiche che giuridiche, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1-ter ovvero, solo nei casi di rifinanziamento dei predetti crediti, della condizione che tali finanziamenti vengano concessi per il tramite del soggetto di cui al comma 7.";

          c) dopo il comma 8-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

          "8-ter. Tutte le agevolazioni di cui al comma 8-bis trovano applicazione anche laddove la società veicolo di appoggio acquisisca la proprietà dell'immobile a garanzia del credito ceduto direttamente dal debitore e provveda contestualmente a cederlo in locazione a quest'ultimo, con la partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, che assista il conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, anche qualora ciò avvenga al di fuori di operazioni di cui al comma 1 aventi una valenza sociale."».


15.0.7

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

          1. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, delle Regioni Puglia, Liguria e Piemonte,  della provincia e dei Comuni di Taranto, Genova e Novi Ligure, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese, ivi comprese quelle dell'indotto, finalizzato all'individuazione delle condizioni e delle risorse necessarie ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo, l'incremento sostenibile della produzione degli impianti delle imprese con stabilimenti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e la conservazione dell'attrattività di mercato degli stabilimenti, come soluzione per individuare sul mercato nuovi soci che siano intenzionati ad acquisire il controllo azionario e ad investire nei medesimi, da giudicare sulla base di un apposito Piano industriale compatibile con gli obiettivi di rilancio occupazionale ed industriale, di decarbonizzazione e di tutela dell'ambiente e della salute e che risponda all'interesse strategico del Paese.».


15.0.8

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

          1. All'articolo 1, comma 278, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 12,5 milioni per l'anno 2024 e di 4,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2025".

          2- Agli oneri di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


15.0.9

Romeo, Bizzotto, Borghesi, Claudio Borghi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Dreosto, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Pirovano, Potenti, Pucciarelli, Spelgatti, Stefani, Testor, Tosato

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 12-bis

(Norme per favorire lo sviluppo, gli investimenti e l'attrattività delle imprese che operano nel settore strategico turistico-ricreativo e sportivo sul demanio marittimo, lacuale e fluviale)

          1. Ai fini dello sviluppo e dell'attrattività delle imprese che operano nel settore strategico turistico-ricreativo e sportivo che insiste sul demanio marittimo, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto -legge, il tavolo tecnico, istituito ai sensi dell'art. 10-quater, comma 1, del decreto legge 22 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, trasmette la relazione con i dati acquisiti relativi alla mappatura dei servizi turistico-ricreativi che insistono sul demanio marittimo, fluviale e lacuale, alla Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 281 del 1997, per acquisire un parere consultivo da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

          2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ricevuto il parere di cui al comma 1, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta la mappatura delle aree disponibili per lo sviluppo di servizi turistici-ricreativi e sportivi e di quelle in cui attualmente già insistono servizi in concessione, indicando il dato nazionale e quello disaggregato a livello regionale, nonché le tipologie di mercato interessate, secondo criteri quantitativi e qualitativi che tengano conto della collocazione geografica, delle caratteristiche morfologiche, del valore commerciale e del pregio ambientale e paesaggistico in rapporto al bene pubblico oggetto di concessione.

          3. Per le finalità di cui al comma 1, al regio decreto 30 marzo 1942, n.327, approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 37, è aggiunto il seguente:

          "Art 37-bis (Indennizzo del concessionario uscente per le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo)

          1. Al fine di garantire il rispetto delle norme e dei principi eurounitari e costituzionali di certezza del diritto, di legittimo affidamento, di tutela dell'investimento e di contrasto a forme dirette ed indirette di indebito arricchimento ai sensi dell'articolo 2041 c.c., laddove le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive siano riassegnate tramite procedure selettive, è riconosciuto al concessionario uscente, sia che operi in forma di ditta individuale che societaria, un indennizzo a carico del concessionario subentrante in misura corrispondente al valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione calcolato secondo i principi, le metodologie e le procedure di stima di cui alla norma UNI 11729:2018 "Linee guida per la stima del valore delle imprese concessionarie demaniali marittime, lacuali e fluviali a uso turistico ricreativo".

          2. L'indennizzo di cui al comma 1, il cui importo è asseverato da una perizia redatta da un professionista abilitato nominato dal concessionario uscente, è reso pubblico in occasione della indizione della procedura comparativa di selezione. I costi della perizia di cui al periodo precedente sono posti a carico del concessionario uscente.

          3. E' condizione necessaria per il perfezionamento della procedura la corresponsione dell'indennizzo

          4. L'indennizzo al comma 1 non è riconosciuto nei casi di mancato deposito della perizia nei termini di cui al comma 2, di revoca, rinunzia, sospensione e decadenza della concessione e/o mancata partecipazione alla procedura di affidamento della stessa.

          5. Le procedure di affidamento in corso all'entrata in vigore della presente legge sono adeguate alle disposizioni di cui al presente articolo."

          b) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

"Art. 49

(Devoluzione delle opere non amovibili e diritto di prelazione)

          1. Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato.

          2. Il titolare della concessione, prima della sua scadenza, può manifestare all'autorità competente un interesse alla prosecuzione dell'uso della medesima. L'Autorità competente provvede a dare evidenza pubblica al rinnovo della concessione. Qualora, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'evidenza, non siano pervenute domande concorrenti da parte di terzi, al titolare è riconosciuto l'affidamento della concessione. Nel caso di più domande concorrenti, il titolare ha diritto di prelazione a condizione che comunichi, entro 10 giorni dalla data di notifica della scelta dell'offerta, di essere soggetto alle condizioni dell'offerta più alta, al netto del riconoscimento del valore aziendale. A seguito della procedura di selezione, qualora la concessione sia assegnata a soggetto diverso dal precedente concessionario, al concessionario uscente è riconosciuto l'indennizzo di cui all'articolo 37-bis."

          4. Nelle more delle procedure selettive è consentito al concessionario che intenda concorrere per il rinnovo della concessione rivalutare i beni di impresa, inclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti nell'ultimo bilancio d'esercizio applicando le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, in quanto compatibili, ad esclusione del comma 5. Una quota pari al 50% dell'imposta sostitutiva derivante dalle rivalutazioni di cui al presente comma è destinata alle Regioni per attività di riqualificazione e valorizzazione ambientale del demanio marittimo, lacuale e fluviale libero da concessioni o inconcedibile.

          5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".


15.0.10

Testor, Spelgatti, Cantalamessa, Bizzotto

Approvato

Dopo l'articolo è inserite il seguente:

"Art. 15-bis

(Clausola di salvaguardia)

          1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.".


15.0.11

Durnwalder, Patton

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Clausola di salvaguardia)

          1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».


X1.1

Rapani, Maffoni

Ritirato

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti

          «1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) definire le tipologie di substrato e di soluzioni nutritive, dei metodi irrigui e delle specie ittiche che meglio si adattano alla coltivazione acquaponica;

          b) prevedere che, nel rispetto della normativa vigente in materia di produzione agricola con metodo biologico, le specie ittiche allevate nella coltivazione acquaponica siano equiparate a quelle allevate con metodo biologico;

          c) prevedere azioni finalizzate alla valorizzazione e all'incentivazione delle coltivazioni idroponica e acquaponica anche attraverso il sostegno a progetti sperimentali promossi o patrocinati dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con aziende e con operatori del settore, anche utilizzando parte delle risorse a valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale relativo alla programmazione 2021-2027;

          d) valorizzare e promuovere le produzioni ortofrutticole e ittiche ottenute dalle coltivazioni idroponica e acquaponica anche mediante la predisposizione di specifiche indicazioni in etichetta recanti informazioni sui metodi di coltivazione innovativi impiegati e sui benefìci derivanti dal mancato utilizzo di fitofarmaci e di insetticidi;

          e) disciplinare l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo o nei decreti legislativi;

          f) prevedere specifiche norme finalizzate alla conservazione in buono stato dei terreni dove insistono le coltivazioni idroponica e acquaponica.

          1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis. sono adottati su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

          1-quater. Dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».


Coord. 2

I Relatori

Approvato

Alla rubrica dell'articolo 1, come modificato dall'emendamento 1.200 (testo 3), dopo le parole: «imprese agricole,» inserire le seguenti: «florovivaistiche»;

          Alla rubrica dell'articolo 3, come modificato dall'emendamento 3.32 (testo 2), sostituire le parole: «e dalla flavescenza dorata» con le seguenti: «, dalla flavescenza dorata e dalla xylella fastidiosa»;

          All'emendamento 3.32, capoverso 8-ter, sopprimere le parole: «, ultimo periodo,»;  

          All'emendamento 3.0.8, dopo le parole: «entro sessanta giorni» inserire le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e sostituire le parole: «con proprio provvedimento» con le seguenti «con proprio decreto»;

          Agli identici emendamenti 4.0.6 testo 2, 4.0.7 testo 2, 4.0.13 (già 5.0.44 testo 2), comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «obbligatoriamente»;

          All'emendamento 5.72 (testo 2), dopo le parole: «n. 199,» inserire le seguenti: «introdotto dal comma 1 del presente articolo» e sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

          All'emendamento 12.0.4 (già 12.2 testo 2), comma 1, sostituire le parole da: «dopo le parole» fino alla fine del comma con le seguenti: «, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché agli incarichi dei relativi vice impegnati nella cura delle attività di vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico intero comparto di materia"».

          All'emendamento 13.10 testo 2, capoverso comma 2-ter, sostituire la parola «utilizzate» con la seguente «destinate».


Coord.1

I Relatori

Approvato

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, le seguenti modificazioni.

          All'articolo 1:

                      al comma 1, dopo le parole: «congiunture avverse» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

                      al comma 2:

                                  al primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 106 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al»;

                                  al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al primo periodo» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

                                  al terzo periodo, le parole: «nuovi o maggior oneri» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri»;

                                  al quarto periodo, dopo le parole: «rilasciate dal Fondo» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «alimentare (ISMEA)» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

                                  al quinto periodo, la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «previsti» e la parola: «relative» è sostituita dalla seguente: «relativi»;

                      al comma 3, lettera b), dopo le parole: «dell'articolo 43 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

                      al comma 4, dopo le parole: «10 milioni di euro», ovunque ricorrono, il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «proiezioni del Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «proiezioni dello stanziamento del fondo»;

                      al comma 5, le parole: «nel limite complessivo di 32 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite complessivo di 32 milioni di euro,» e le parole: «e di contrasto» sono sostituite dalle seguenti: «e al contrasto»;

                      al comma 6, capoverso 6, le parole: «n. 234 e dell'articolo 38-bis» sono sostituite dalle seguenti: «n. 234, e di cui all'articolo 38-bis» e le parole: «del 29 settembre», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «29 settembre»;

                      al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 1, le parole: «di prodotti agricoli, nel settore» sono sostituite dalle seguenti: «di prodotti agricoli e nel settore»;

                      al comma 8:

          al primo periodo, le parole: «oneri di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024, come modificato dal comma 6 del presente articolo»;

          al secondo periodo, le parole: «cui al precedente periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente periodo», dopo le parole: «all'articolo 16-bis» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «n. 162,» sono inserite le seguenti: «introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo»;

                      al comma 9, le parole: «oneri di cui al comma 7, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «oneri di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo».

          All'articolo 2:

                      al comma 1, le parole: «dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti» sono sostituite dalle seguenti: «per il proprio personale dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti»;

                      al comma 2:

                                  all'alinea, le parole: «derivanti dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dall'attuazione del comma 1» e dopo le parole: «2024 e 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

                                  alla lettera a), le parole: «n. 85,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 85;»;

                      al comma 4, le parole: «senza oneri nuovi o aggiunti» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri».

          All'articolo 3:

                      al comma 1, dopo la parola: «actinidia» il segno di interpunzione «,» è soppresso, dopo le parole: «agenti patogeni» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», dopo le parole: «fondi mutualistici» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «del comma 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo;

                      al comma 2, la parola: «avviene» è sostituita dalle seguenti: «è effettuata»;

                      al comma 4:

                                  al primo periodo, dopo le parole: «12 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

                                  al secondo periodo, dopo le parole: «e delle foreste, e» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «10 milioni di euro» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

                      al comma 6, le parole: «per un importo» sono soppresse;

                      al comma 7, dopo la parola: «nazionali» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo la parola: «annui» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

                      al comma 8, dopo la parola: «annui» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

                      alla rubrica, le parole: «di AGRI-CAT s.r.l.» sono sostituite dalle seguenti: «della società AGRI-CAT s.r.l.».

          All'articolo 4:

                      al comma 1:

                                  alla lettera b), le parole: «dopo il primo periodo, è aggiunto, infine, il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo»;

                                  alla lettera d):

                                              al capoverso 6-bis, dopo la parola: «regolamenti» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo la parola: «agroalimentari» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

                                              al capoverso 6-ter, le parole da: «del decreto legislativo» fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «all'ICQRF»;

                                              al capoverso 6-quater, dopo la parola: «fornitore» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

                      al comma 2, dopo le parole: «corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti: «dello stanziamento»;

                      al comma 3, le parole: «dal 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2024» e dopo le parole: «corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti: «dello stanziamento».

          All'articolo 5:

                      al comma 1:

                                  al capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 6-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1» e le parole: «, e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo»;

                                  al capoverso 1-bis, secondo periodo, le parole: «Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,» sono sostituite dalle seguenti: «comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto» e le parole: «dal Piano nazionale degli investimenti complementari» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano nazionale per gli investimenti complementari».

          All'articolo 6:

                      al comma 1, le parole: «All'articolo 16 del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 16, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al», le parole: «al comma 2,» sono soppresse, alle parole: «ivi incluse» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «nonché» è soppressa;

                      al comma 2, al primo periodo, le parole: «il Fondo di conto capitale» sono sostituite dalle seguenti: «il Fondo di parte capitale» e, al secondo periodo, le parole: «di euro per il», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di euro per l'anno» e le parole: «l'accantonamento del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «l'accantonamento relativo al Ministero»;

                      al comma 3:

                                  alla lettera a), capoverso 9-quater, le parole: «di cui al comma 6.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 6 del presente articolo»;

                                  alla lettera b), capoverso Art. 2-bis:

                                              al comma 1, le parole: «della medesima legge n. 157 del 1992» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

                                              al comma 2, primo periodo, le parole: «un contingente di massimo 177 unità» sono sostituite dalle seguenti: «un contingente composto di un massimo di 177 unità» e dopo le parole: «terzo periodo» sono aggiunte le seguenti: «del presente comma»;

                                              al comma 3, primo periodo, le parole: «ordinanza del Ministero della salute 24 agosto 2023, n. 5» sono sostituite dalle seguenti: «ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5/2023 del 24 agosto 2023» e le parole: «e può procedere» sono sostituite dalle seguenti: «e lo stesso personale può procedere»;

                                              al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 7» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e, al secondo periodo, dopo le parole: «agli articoli 39 e 40 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

                                              al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «intestata al Commissario straordinario» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29» sono soppresse e, al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 8» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

          All'articolo 7:

                      al comma 2, dopo le parole: «del funzionamento» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

                      al comma 3, alinea, dopo la parola: «personale» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

                      al comma 4, al primo periodo, le parole: «personale, non dirigenziale,» sono sostituite dalle seguenti: «personale non dirigenziale», al secondo periodo, dopo le parole: «comma 2» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «la struttura» il segno di interpunzione «,» è soppresso, al terzo periodo, dopo le parole: «è reso indisponibile» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, al quarto periodo, dopo le parole: «2025 e 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

                      al comma 6, dopo le parole: «del piano di intervento» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 5», le parole: «Consiglio nazionale della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio nazionale delle ricerche» e le parole: «approvano il piano di intervento di cui al primo periodo, con decreto interministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «approvano con proprio decreto il piano di intervento di cui al primo periodo»;

                      al comma 7, dopo le parole: «a mezzo di ordinanze» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

                      al comma 9:

                                  all'alinea, dopo le parole: «al comma 5» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «derivanti dal» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

                                  alla lettera a), dopo le parole: «per l'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «l'accantonamento del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «l'accantonamento relativo al Ministero»;

                                  alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «l'accantonamento del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «l'accantonamento relativo al Ministero»;

                      al comma 10, le parole: «della sicurezza energetica,» sono sostituite dalle seguenti: «della sicurezza energetica e».

          All'articolo 8:

                      al comma 2, le parole: «dal regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, Allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4 e parte II capitolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4, e parte II, capitolo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019»;

                      al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «è reso indisponibile» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

                      al comma 6, secondo periodo, le parole: «quanto a euro 76.720 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, quanto a euro 76.720 per l'anno 2024,» e le parole: «quanto a euro 125.160,00 per l'anno 2025 ed euro 54.800,00 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, quanto a euro 125.160 per l'anno 2025 e a euro 54.800 per l'anno 2026,»;

                      alla rubrica, le parole: «di brucellosi» sono sostituite dalle seguenti: «della brucellosi».

          All'articolo 9:

                      al comma 1:

                                  alla lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente: «nel libro primo, titolo IV, capo V, sezione I, dopo l'articolo 161-bis è aggiunto il seguente:»;

                                  alla lettera b), capoverso a), le parole: «tramite il comandante generale» sono sostituite dalle seguenti: «tramite il Comandante generale»;

                                  alla lettera c), capoverso 2-quater, le parole: «della agricoltura», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dell'agricoltura».

          All'articolo 10:

                      al comma 1, capoverso b), dopo le parole: «del lavoro e» sono inserite le seguenti: «delle associazioni» e le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al».

          All'articolo 11:

                      al comma 1:

                                  alla lettera a):

                                              al numero 1), capoverso 3-bis, le parole: «cabina di regia» sono sostituite dalle seguenti: «Cabina di regia»;

                                              al numero 2):

                                                         al capoverso 4-bis, al primo periodo, dopo le parole: «Commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3» e, al quarto periodo, le parole: «si intende» sono sostituite dalle seguenti: «si intendono», le parole: «di cui al comma 516, articolo 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui al comma 516 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e dopo le parole: «delle infrastrutture e» è inserita la seguente: «dei»;

                                                         al capoverso 4-ter, dopo le parole: «Commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3»;

                                              al numero 3), capoverso 5, le parole: «di interventi nel settore idrico» sono soppresse;

                                  alla lettera b):

                                              al numero 2), alla parola: «anche» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo la parola: «pubblica» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

                                              al numero 3), le parole: «il secondo periodo è soppresso» sono sostituite dalle seguenti: «le parole da: "; provvede" fino alla fine della lettera sono soppresse»;

                                              al numero 5), all'alinea, le parole: «, sono inserite, in fine,» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte» e, al capoverso h-bis), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

                                              al numero 6), le parole: «al settimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «all'ottavo periodo»;

                      al comma 2, dopo le parole: «dalla legge» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

          All'articolo 12:

          al comma 1, la parola: «disciplinato» è sostituita dalla seguente: «da disciplinare» e dopo le parole: «30 luglio 1999, n. 303» sono inserite le seguenti: «, con il quale sono apportate modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012»;

          al comma 2, primo periodo, le parole: «che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare ai sensi del comma 1»;

          al comma 2, secondo periodo, le parole: "di cui al primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare ai sensi del comma 1";

          al comma 3, al terzo periodo, le parole: «, e l'incarico di Capo del Dipartimento,» sono sostituite dalle seguenti: «e l'incarico di Capo del Dipartimento» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «A tale fine» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

          al comma 5, dopo le parole: «comma 11,» è inserita la seguente: «del»

          al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "alla data di cui al medesimo comma 2," sono inserite le seguenti: "secondo periodo," e dopo le parole: "predetta data di cui al comma 2," sono inserite le seguenti: "secondo periodo,";

          al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: "data di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: ", secondo periodo,".

          All'articolo 13:

                      al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 39» sono inserite le seguenti: «, comma 1,», le parole: «al comma 1, dopo il primo periodo,» sono soppresse e dopo le parole: «il seguente» è inserita la seguente: «periodo»;

                      al comma 2, la parola: «infine» è sostituita dalle seguenti: «in fine» e dopo le parole: «del presente comma» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

          All'articolo 14:

                      al comma 1, le parole: «assegna termine» sono sostituite dalle seguenti: «assegna un termine» e le parole: «sono nettamente» sono sostituite dalle seguenti: «siano nettamente»;

                      al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2024» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

                      al comma 3, le parole: «, all'articolo 17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, all'articolo 17-bis, comma 5, alinea, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97» e dopo le parole: «funzioni specialistiche» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

          All'articolo 15:

                      al comma 1, dopo le parole: «n. 191,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13,».