Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1086

G/1086/1/8

Murelli, Germanà, Potenti

Accolto

Il Senato,

          nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

     premesso che:

          il disegno di legge in discussione introduce nuove disposizioni volte a rafforzare la sicurezza stradale;

          l'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, aggiungendo l'articolo  2-bis, e consente agli organi di polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, la possibilità di sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Salute;

     considerato che:

          secondo gli ultimi dati forniti dall' Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nel 2023 sono stati denunciati 585.356 infortuni e, ad oggi, il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro rappresenta una tematica prioritaria per il nostro Paese;

          al riguardo, nel 2019 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano avrebbe dovuto sancire l'intesa sul documento recante "Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcoldipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza". Tale mancata intesa prevedeva che su richiesta del datore, di un Dirigente, di un Preposto o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si potesse procedere con test rapidi di screening salivari comunemente in commercio con marchio CE medicale, per determinate tipologie di lavoratori soggetti a mansioni pericolose, tra cui le attività di trasporto, al fine di verificare l'assenza di assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti;

          a livello europeo, già le Linee Guida della European Workplace Drug Testing Society per la somministrazione dei test antidroga tramite l'utilizzo di campioni orali forniscono informazione dettagliate per l'utilizzo della saliva per finalità di testing, risultando più efficaci e meno onerose;

          appare opportuno introdurre specifici controlli antidroga per alcuni settori lavorativi considerati mansioni pericolose, come ad esempio le attività di trasporto su strada, al fine di prevenire incidenti e garantire la sicurezza stradale,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di introdurre specifici controlli antidroga per alcuni settori lavorativi critici, come ad esempio il trasporto su strada, mediante l'utilizzo di test salivari,  in grado di accertare con elevata precisione se i soggetti che esercitano un'attività lavorativa che incide sull'incolumità altrui agiscano sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in modo da prevenire gli incidenti, grazie ad un uso costante di tali strumenti che riduce  al minimo il rischio di alterazione dei risultati


G/1086/2/8

Cucchi, Aurora Floridia, De Cristofaro, Magni

Non accolto

Il Senato,

     premesso che:

          il provvedimento in esame reca modifiche al codice della strada innovando, tra l'altro, la disciplina sanzionatoria per la guida successiva all'assunzione di stupefacenti;

          in questo ambito, ricordiamo che la cannabis ad uso medico è prodotta in Italia in conformità alle direttive europee in materia di medicinali sulla base di un processo produttivo autorizzato dall'AIFA. La distribuzione è autorizzata dall'Organismo statale per la cannabis, attivo presso il Ministero della salute;

          come evidenziato in audizione dall'Associazione pazienti cannabis medica, la cannabis medica ovviamente nulla a che vedere con la cannabis a scopo ludico, in quanto è certificata sulla scorta di rigorosi standard botanici e farmacologici, ed è regolamentata esclusivamente da prescrizioni mediche rilasciate sulla base di precisi piani terapeutici;

          nonostante ciò, i pazienti subiscono spesso il pregiudizio legato alla cannabis usata a scopo ludico-ricreazionale;

          la nuova disciplina non solo non garantisce la sicurezza sulle nostre strade, ma non tutela neanche chi utilizza cannabis a fini terapeutici, che di fatto non potrà praticamente più guidare,

     impegna il Governo:

          ad adottare le opportune iniziative normative al fine di uniformare il trattamento dei conducenti/pazienti in cura con cannabis medica che risulterebbero sempre positivi con quei pazienti che si curano con altre tipologie di farmaci psicoattivi (benzodiazepine, antidepressivi maggiori, eccetera) per i quali non sussiste il giudizio di non idoneità alla guida, né sono previsti drug-test ad opera delle Forze dell'Ordine nei controlli sulla strada;

          ad apportare le opportune modifiche al fine di garantire che almeno in assenza di una evidente alterazione psicofisica, le disposizioni previste in materia di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, non si applicano al conducente che dimostri di essere in cura con cannabis medica prescritta sulla base di uno specifico piano terapeutico.


G/1086/3/8

Sigismondi

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     impegna il Governo:

          ad accertare, in sede di applicazione delle norme riguardanti il cosiddetto alcolock, che tale dispositivo non impedisca il funzionamento del veicolo se persone a bordo di esso diverse dal conducente hanno un tasso alcolemico sopra la norma o nei casi in cui il blocco avvenga in situazioni tali da rendersi pericolose;

          a prevedere modalità specifiche di funzionamento del dispositivo di alcolock in caso di reale emergenza.


G/1086/4/8 (testo 2)

Pellegrino, Sigismondi

Accolto

Il Senato,

     premesso che

          le autoscuole sono preposte e qualificate alla formazione cognitiva, tecnica, giuridica e morale dei conducenti di veicoli;

          nei corsi vengono trattati argomenti quali il primo soccorso, la percezione del pericolo nella circolazione stradale, le cause più frequenti di incidenti stradali, comportamenti per la prevenzione e la sicurezza del conducente, le conseguenze di una alterazione dello stato psicofisico del conducente in particolare per ebbrezza o sotto effetto di droghe;

          data la peculiarità della materia, impartire le lezioni in presenza anziché a distanza, tramite piattaforme digitali, è molto più efficace;

          l'interazione diretta con l'istruttore e tra discenti mediante una partecipazione attiva durante le lezioni e l'opportunità di chiarire dubbi in tempo reale permette di apprendere la materia in maniera più approfondita e completa,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di regolamentare i contenuti e le modalità dei corsi di teoria svolti in presenza, presso le autoscuole al fine di individuare delle agevolazioni premianti per i discenti partecipanti, a supporto delle prove di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile, n. 285, in linea con la direttiva europea in fase di adozione.


G/1086/4/8

Pellegrino, Sigismondi

V.testo 2

Il Senato,

     premesso che

          le autoscuole sono preposte e qualificate alla formazione cognitiva, tecnica, giuridica e morale dei conducenti di veicoli;

          nei corsi vengono trattati argomenti quali il primo soccorso, la percezione del pericolo nella circolazione stradale, le cause più frequenti di incidenti stradali, comportamenti per la prevenzione e la sicurezza del conducente, le conseguenze di una alterazione dello stato psicofisico del conducente in particolare per ebbrezza o sotto effetto di droghe;

          data la peculiarità della materia, impartire le lezioni in presenza anziché a distanza, tramite piattaforme digitali, è molto più efficace;

          l'interazione diretta con l'istruttore e tra discenti mediante una partecipazione attiva durante le lezioni e l'opportunità di chiarire dubbi in tempo reale permette di apprendere la materia in maniera più approfondita e completa,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di regolamentare i contenuti e le modalità dei corsi di teoria svolti in presenza, presso le autoscuole al fine di individuare delle agevolazioni premianti per i discenti partecipanti, a supporto delle prove di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile, n. 285.


G/1086/5/8 (testo 2)

Fregolent

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

     premesso che:

          quello dei bus turistici in Italia rappresenta un settore economico significativo, che dà lavoro a oltre 20mila persone, con altrettanti bus che viaggiano sulle strade italiane, creando ricchezza per circa 2,5 miliardi di euro l'anno e permettendo di valorizzare al meglio la vocazione turistica dell'Italia accompagnando i turisti alla scoperta dell'arte di cui le nostre città sono imperniate;

          i bus turistici del nostro Paese percorrono annualmente oltre 1,7 miliardi di chilometri, generando un indotto diretto di consumi e servizi (si pensi a titolo esemplificativo alle guide turistiche e alle aziende di manutenzione delle flotte) e un notevole ritorno per i conti pubblici, se si considerano i 270 milioni di euro di accise derivanti dall'acquisto dei carburanti ed i 100 milioni di euro incassati direttamente dai comuni attraverso l'emissione dei ticket per l'accesso alle ZTL;

          ad oggi, il settore sta affrontando delle difficoltà derivanti dalla mancanza di autisti, che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative stimano a circa 7mila unità. Detto numero di lavoratori appare difficilmente reperibile nel breve periodo, in particolare tra i neo-maggiorenni;

          avvicinare i più giovani al settore risulta difficile, e nei prossimi 5 anni si prevede una perdita di lavoratori ed expertise del settore dovuta al limite di età per l'idoneità della patente D, che attualmente è fissato a 68 anni;

          se si prendono in considerazione i Paesi europei a noi più vicini sia culturalmente che territorialmente, il limite anagrafico per il conseguimento della patente D è presente solo in Italia;

          tale limite pone le aziende italiane operanti nel settore in forte svantaggio rispetto a quelle competitor operanti nei principali mercati europei;

          l'approdo dei lavoratori alla categoria di autisti di bus turistici è generalmente molto elevata, e l'età pensionabile che nel nostro Paese cresce costantemente;

          l'eliminazione del limite anagrafico per la guida con patente D potrebbe rappresentare un intervento risolutivo anche sotto l'aspetto sociale e occupazionale, al fine di permettere il passaggio di conoscenza tra le generazioni più esperte di autisti e quelle ancora acerbe,

     impegna il  Governo:

          nel rispetto della normativa unionale vigente a  eliminare ogni limite anagrafico previsto per l'ottenimento della patente D, permettendo ai lavoratori del settore di proseguire nel servizio su base volontaria anche oltre i 68 anni, senza trascurare aspetti quali la sicurezza e l'idoneità degli stessi.


G/1086/5/8

Fregolent

V.testo 2

Il Senato,

     premesso che:

          quello dei bus turistici in Italia rappresenta un settore economico significativo, che dà lavoro a oltre 20mila persone, con altrettanti bus che viaggiano sulle strade italiane, creando ricchezza per circa 2,5 miliardi di euro l'anno e permettendo di valorizzare al meglio la vocazione turistica dell'Italia accompagnando i turisti alla scoperta dell'arte di cui le nostre città sono imperniate;

          i bus turistici del nostro Paese percorrono annualmente oltre 1,7 miliardi di chilometri, generando un indotto diretto di consumi e servizi (si pensi a titolo esemplificativo alle guide turistiche e alle aziende di manutenzione delle flotte) e un notevole ritorno per i conti pubblici, se si considerano i 270 milioni di euro di accise derivanti dall'acquisto dei carburanti ed i 100 milioni di euro incassati direttamente dai comuni attraverso l'emissione dei ticket per l'accesso alle ZTL;

          ad oggi, il settore sta affrontando delle difficoltà derivanti dalla mancanza di autisti, che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative stimano a circa 7mila unità. Detto numero di lavoratori appare difficilmente reperibile nel breve periodo, in particolare tra i neo-maggiorenni;

          avvicinare i più giovani al settore risulta difficile, e nei prossimi 5 anni si prevede una perdita di lavoratori ed expertise del settore dovuta al limite di età per l'idoneità della patente D, che attualmente è fissato a 68 anni;

          se si prendono in considerazione i Paesi europei a noi più vicini sia culturalmente che territorialmente, il limite anagrafico per il conseguimento della patente D è presente solo in Italia;

          tale limite pone le aziende italiane operanti nel settore in forte svantaggio rispetto a quelle competitor operanti nei principali mercati europei;

          l'approdo dei lavoratori alla categoria di autisti di bus turistici è generalmente molto elevata, e l'età pensionabile che nel nostro Paese cresce costantemente;

          l'eliminazione del limite anagrafico per la guida con patente D potrebbe rappresentare un intervento risolutivo anche sotto l'aspetto sociale e occupazionale, al fine di permettere il passaggio di conoscenza tra le generazioni più esperte di autisti e quelle ancora acerbe,

     impegna il  Governo:

          a  eliminare ogni limite anagrafico previsto per l'ottenimento della patente D, permettendo ai lavoratori del settore di proseguire nel servizio su base volontaria anche oltre i 68 anni, senza trascurare aspetti quali la sicurezza e l'idoneità degli stessi.


G/1086/6/8

Marcheschi, Sigismondi

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          in fase di esame del procedimento di revisione del codice della strada, è stato portato in evidenza da AIRCAM (Associazione Italiana per lo studio e la ricerca delle CARdioMiopatie), il problema relativo alla mancanza di linee guida nazionali in merito al rilascio e/o rinnovo delle patenti di guida in presenza di pazienti portatori di cardiomiopatie ai quali è stato impiantato un pace maker e/ o un defibrillatore impiantabile (ICD);

          la problematica sopra evidenziata è riscontrata anche da altre importanti associazioni di medici e professionisti, quali: Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri), AIAC (Associazione italiana aritmologia e cardiostimolazione), SIC (Società Italiana cardiologia), ARCA (Associazione regionale cardiologi);

          le linee guida a cui oggi molte commissioni di valutazioni regionali fanno riferimento, nonostante redatte da società scientifiche, non risultano essere state inserite nel registro nazionale tenuto dall'Istituto Superiore di Sanità ai sensi della legge 8 marzo 2017, n. 24, quindi non solo non hanno nessun valore giuridico formale, ma non garantiscono a pazienti e a professionisti sanitari le necessarie garanzie di trasparenza e di imparzialità che l'azione della pubblica amministrazione deve avere;

     preso atto che:

          la legge 8 marzo 2017, n. 24 (cosiddetta Gelli/ Bianco), "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita" dispone che le linee guida, alle quali tutte le categorie sanitarie sono tenute ad attenersi, devono essere prima verificate dall' Istituto Superiore di Sanità e pubblicate nel Registro Nazionale delle Linee Guida tenuto dallo stesso ISS;

          l'Istituto Superiore di Sanità, interpellato dall' Associazione Italiana per lo studio e la ricerca delle CARdioMiopatie, per conoscere se tale registro contenesse linee guida applicabili alla fattispecie qui in questione, ha fornito risposta negativa e ad oggi non risulta che lo stesso Ministero della Salute, competente in materia, abbia mai provveduto ad adottare provvedimenti sulla questione;

     considerato che:

          periodicamente, i pazienti portatori di questi dispositivi per farsi rilasciare e/o rinnovare la loro patente di guida sono tenuti per legge a sottoporsi all' esame di controllo ed alla valutazione degli Uffici Patenti Speciali delle singole Aziende Unità Sanitarie Locali della propria regione e al di là dei passaggi burocratici e delle spese molto elevate che questi devono sostenere, mancando linee guida nazionali con un valore giuridico formale, è evidente l' assoluta mancanza di chiarezza e trasparenza in merito ai criteri medico scientifici che ispirano le decisioni delle commissioni medico legali incaricate di esaminare sia le domande di rinnovo della patente sia  il periodo del rinnovo, qualora concesso;

          sono stati molti i casi di cronaca in cui si è portato all'attenzione pubblica il c.d. fenomeno del "turismo delle patenti" indotto spesso dalla mancanza di criteri chiari, trasparenti, ma soprattutto uniformi, nel trattamento di questi pazienti;

          evidenziato che:

          il fenomeno dei defibrillatori e degli stimolatori cardiaci interessa, in Italia, circa 20000 persone all' anno e le fattispecie sono molto diversificate, a detta di massimi esperti del settore medico, con differenze significative; quali ad esempio quella fra la cardiopatia ischemica e le cardiomiopatie;

           le cardiomiopatie sono tutte diverse ed hanno indice di rischio differente, a titolo esemplificativo ad esempio l'indice di rischio nel caso di un defibrillatore impiantato per prevenzione secondaria, cioè dopo reiterati episodi di aritmie pericolose che hanno anche portato ad un arresto cardiaco, è molto diverso rispetto ed un ICD impiantato in prevenzione primaria, cioè solo per protezione, ma senza che queste aritmie si siano ancora manifestate;

          tutto ciò premesso,

         impegna il Governo:

a istituire un Tavolo di confronto tra i Ministeri competenti e le associazioni di medici, professionisti e pazienti maggiormente rappresentative, come quelle elencate in premessa, con l'incarico, non oltre 120 giorni dalla prima convocazione  del tavolo, di acquisire tutte le informazioni necessarie alla redazione di linee guida nazionali in merito al rilascio e/o rinnovo delle patenti di guida in presenza di pazienti portatori di cardiomiopatie ai quali è stato impiantato un pace maker e/ o un defibrillatore impiantabile (ICD).


G/1086/7/8 (testo 2)

Germanà, Potenti

Accolto

Il Senato,

          nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

     premesso che:

          L'articolo 19, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca alcune disposizioni volte a potenziare le misure per garantire la sicurezza nelle gallerie ferroviarie;

          in particolare, l'articolo in questione prevede che, in caso di incidente, i gestori assicurano, con oneri a proprio carico, l'accessibilità in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco alle gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri, mediante la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche e idonee;

          sulla base dell'analisi e della ricognizione delle specifiche situazioni territoriali, i gestori predispongono, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione e la manutenzione della rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma annuale recante le modalità operative di accesso in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco,

     impegna il Governo:

          a valutare compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica l'opportunità di estendere le misure di sicurezza di cui all'articolo 19 del disegno di legge in esame, oltre che alle gallerie ferroviarie, anche alle gallerie stradali e autostradali.


G/1086/7/8

Germanà, Potenti

V.testo 2

Il Senato,

          nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

     premesso che:

          L'articolo 19, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca alcune disposizioni volte a potenziare le misure per garantire la sicurezza nelle gallerie ferroviarie;

          in particolare, l'articolo in questione prevede che, in caso di incidente, i gestori assicurano, con oneri a proprio carico, l'accessibilità in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco alle gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri, mediante la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche e idonee;

          sulla base dell'analisi e della ricognizione delle specifiche situazioni territoriali, i gestori predispongono, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione e la manutenzione della rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma annuale recante le modalità operative di accesso in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di estendere le misure di sicurezza di cui all'articolo 19 del disegno di legge in esame, oltre che alle gallerie ferroviarie, anche alle gallerie stradali e autostradali.


G/1086/8/8 (testo 2)

Bergesio, Germanà, Potenti

Accolto

Il Senato,

          nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

     premesso che:

          Il decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 recante modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, ha introdotto, all'articolo 122, il comma 1-bis, l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per tutti veicoli, a prescindere dalle caratteristiche degli stessi, dal terreno su cui sono utilizzati e dalla loro effettiva circolazione su strada pubblica o area ad essa equiparata;

          tale disposizione appare del tutto illogica per quanto riguarda i mezzi agricoli, non ravvedendosi l'opportunità né l'utilità di assicurare tali mezzi il cui fine esclusivo è il lavoro sui fondi rustici;

          si tratta di un ulteriore adempimento gravante sugli imprenditori agricoli e coltivatori diretti utile unicamente a minare la redditività del settore primario;

          tutto il mondo agricolo è infatti coinvolto dall'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione. Una buona parte di agricoltori e contoterzisti è in possesso di mezzi che operano in terreni privati o, addirittura, solo all'interno di aree aziendali e pertanto fino ad oggi, non percorrendo tratte stradali, erano esentati da tale obbligo;

          l'introduzione dell'obbligo assicurativo danneggerebbe inoltre i rivenditori di macchine agricole, nuove e usate, ubicate all'interno di spazi adibiti per uso delle concessionarie, i quali sarebbero costretti ad affrontare oneri pesantissimi per poter proseguire nella loro attività;

          la stessa direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento e del Consiglio prevede la possibilità per gli Stati membri di individuare categorie di soggetti esonerati da tale obbligo,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, di prevedere una deroga che esenti i mezzi agricoli dall'obbligo, introdotto dal comma 1-bis dell'articolo 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di assicurare tutti i veicoli per la responsabilità civile verso terzi, dal momento che per le loro caratteristiche non sono mezzi impiegati per la circolazione stradale.


G/1086/8/8

Bergesio, Germanà, Potenti

V.testo 2

Il Senato,

          nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

     premesso che:

          Il decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 recante modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, ha introdotto, all'articolo 122, il comma 1-bis, l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per tutti veicoli, a prescindere dalle caratteristiche degli stessi, dal terreno su cui sono utilizzati e dalla loro effettiva circolazione su strada pubblica o area ad essa equiparata;

          tale disposizione appare del tutto illogica per quanto riguarda i mezzi agricoli, non ravvedendosi l'opportunità né l'utilità di assicurare tali mezzi il cui fine esclusivo è il lavoro sui fondi rustici;

          si tratta di un ulteriore adempimento gravante sugli imprenditori agricoli e coltivatori diretti utile unicamente a minare la redditività del settore primario;

          tutto il mondo agricolo è infatti coinvolto dall'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione. Una buona parte di agricoltori e contoterzisti è in possesso di mezzi che operano in terreni privati o, addirittura, solo all'interno di aree aziendali e pertanto fino ad oggi, non percorrendo tratte stradali, erano esentati da tale obbligo;

          l'introduzione dell'obbligo assicurativo danneggerebbe inoltre i rivenditori di macchine agricole, nuove e usate, ubicate all'interno di spazi adibiti per uso delle concessionarie, i quali sarebbero costretti ad affrontare oneri pesantissimi per poter proseguire nella loro attività;

          la stessa direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento e del Consiglio prevede la possibilità per gli Stati membri di individuare categorie di soggetti esonerati da tale obbligo,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere una deroga che esenti i mezzi agricoli dall'obbligo, introdotto dal comma 1-bis dell'articolo 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di assicurare tutti i veicoli per la responsabilità civile verso terzi, dal momento che per le loro caratteristiche non sono mezzi impiegati per la circolazione stradale.


G/1086/9/8 (testo 2)

Germanà, Potenti

Accolto

Il Senato,

          nel corso dell'esame del disegno di legge n.1086 recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

     premesso che:

          il decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 recante modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005 ha introdotto nel codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi a tutti i veicoli, a prescindere dalla loro effettiva circolazione su strada pubblica o area ad essa equiparata;

          si tratta di un decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

          un'interpretazione estensiva dell'obbligo assicurativo non risulta opportuna quanto riguarda i veicoli non autorizzati a circolare su strade pubbliche e per i veicoli utilizzati nelle aree il cui accesso è soggetto a restrizioni e nelle quali i rischi per la responsabilità civile verso terzi sono assicurati con strumenti assicurativi diversi dall'assicurazione prevista dall'articolo 2054 del codice civile;

          si tratta di veicoli quali muletti o carrelli elevatori, la cui funzione abituale è la movimentazione, e non il trasporto, di merci, e veicoli fermi nelle autorimesse e destinati al noleggio o alla vendita, nonché veicoli non autorizzati alla circolazione su strada pubblica e quindi non targati;

          l'interpretazione estensiva dell'obbligo non risulta compatibile neppure con la normativa europea e nazionale in materia, che distingue tra veicoli destinati al trasporto e veicoli destinati alla movimentazione, con conseguente esclusione dalla RC Auto dei veicoli non destinati alla circolazione stradale come mezzo di trasporto,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere, nel rispetto della normativa europea, deroghe all'obbligo di assicurare tutti i veicoli per la responsabilità civile verso terzi, introdotto dal comma 1-bis dell'articolo 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per i veicoli il cui utilizzo su strade pubbliche non sia autorizzato ai sensi del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e per i veicoli utilizzati esclusivamente nelle aree il cui accesso è soggetto a restrizioni e nelle quali i rischi per la responsabilità civile verso terzi siano assicurati con strumenti assicurativi diversi da quanto previsto dall'articolo 2054 del codice civile.


G/1086/9/8

Germanà, Potenti

V.testo 2

Il Senato,

          nel corso dell'esame del disegno di legge n.1086 recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

     premesso che:

          il decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 recante modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005 ha introdotto nel codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi a tutti i veicoli, a prescindere dalla loro effettiva circolazione su strada pubblica o area ad essa equiparata;

          si tratta di un decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

          un'interpretazione estensiva dell'obbligo assicurativo non risulta opportuna quanto riguarda i veicoli non autorizzati a circolare su strade pubbliche e per i veicoli utilizzati nelle aree il cui accesso è soggetto a restrizioni e nelle quali i rischi per la responsabilità civile verso terzi sono assicurati con strumenti assicurativi diversi dall'assicurazione prevista dall'articolo 2054 del codice civile;

          si tratta di veicoli quali muletti o carrelli elevatori, la cui funzione abituale è la movimentazione, e non il trasporto, di merci, e veicoli fermi nelle autorimesse e destinati al noleggio o alla vendita, nonché veicoli non autorizzati alla circolazione su strada pubblica e quindi non targati;

          l'interpretazione estensiva dell'obbligo non risulta compatibile neppure con la normativa europea e nazionale in materia, che distingue tra veicoli destinati al trasporto e veicoli destinati alla movimentazione, con conseguente esclusione dalla RC Auto dei veicoli non destinati alla circolazione stradale come mezzo di trasporto,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere, nel rispetto della normativa europea, deroghe all'obbligo di assicurare tutti i veicoli per la responsabilità civile verso terzi, introdotto dal comma 1-bis dell'articolo 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per i veicoli il cui utilizzo su strade pubbliche non sia autorizzato ai sensi del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e per i veicoli utilizzati nelle aree il cui accesso è soggetto a restrizioni e nelle quali i rischi per la responsabilità civile verso terzi siano assicurati con strumenti assicurativi diversi da quanto previsto dall'articolo 2054 del codice civile.


G/1086/10/8

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Il Senato,

     premesso che:

          ancora oggi nel nostro Paese centinaia di cavalli vengono ancora utilizzati quotidianamente per il trasporto delle carrozze turistiche;

          come ricorda la LAV, il dibattito sulla sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, oltre ai maltrattamenti subiti dagli animali va avanti da anni anche a colpi di ordinanze, regolamenti, ricorsi e annullamenti. Ai contenziosi giudiziari si aggiungono le manifestazioni delle Associazioni per la tutela degli animali e la crescente sensibilità dell'opinione pubblica che ritiene le cosiddette «carrozzelle» o «botticelle» un retaggio del passato che costa sofferenza agli animali;

          i cavalli che trainano le carrozze, infatti, sono costretti a lavorare per molte ore al giorno, con carichi fino a 900 kg, esposti a condizioni climatiche sempre più estreme, sottoposti a un elevatissimo livello di stress per muoversi nel traffico e forzati a eseguire un compito in cui non hanno modo di interagire positivamente con quello che li circonda;

          a ciò si aggiunga che ogni anno i cavalli sono vittime di incidenti. In particolare, durante la stagione estiva, si verificano malori ed episodi mortali dovuti alle proibitive condizioni in cui gli animali sono costretti a lavorare per via delle alte temperature e del tasso di umidità relativa;

          è necessario seguire modelli già adottati in altre città estere, come Berlino o Vienna o New York, dove in sostituzione dei cavalli si utilizzano mezzi elettrici ed eco-carrozze,

     impegna il Governo:

          ad adottare tutte le iniziative normative volte a garantire il definitivo superamento dei servizi di piazza con veicoli a trazione animale, e conseguentemente ad avviare tutte le iniziative di competenza e di concerto con gli enti locali al fine di:

          a) consentire la riconversione delle licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma, in licenza NCC, ecc.;

          b) a garantire agli animali dismessi dai suddetti servizi di cui al comma 1 il pensionamento e mantenimento da parte dei proprietari, al fine di assicurare loro condizioni di vita nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienico-sanitarie.


G/1086/11/8

Potenti, Germanà

Accolto

Il Senato,

          nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

     premesso che:

          il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474 recante "Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli", introdotto con il recente decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, n. 229, disciplina il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate e lo commisura al numero di dipendenti occupati nonché al numero di collaboratori che partecipano stabilmente all'attività di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a dodici mesi. Questo rapporto è calibrato in una autorizzazione ogni cinque dipendenti e collaboratori, considerati nell'insieme, e per un totale complessivo non superiore a cento autorizzazioni. Si prevede che se il numero di dipendenti e collaboratori è inferiore a cinque, è comunque rilasciata una sola autorizzazione;

          l'applicazione effettiva delle nuove norme del decreto citato avrà effetti estremamente negativi sulle attività dei terminal portuali e degli operatori logistici che svolgono nel porto di Livorno attività connesse non solo con lo sbarco e l'imbarco di vetture nuove da immatricolare, ma soprattutto con lo stesso afflusso/deflusso dalle aree portuali;

          ll porto di Livorno rappresenta il principale porto italiano per il traffico automobilistico di vetture nuove;

          annualmente, attraverso le banchine livornesi, vengono movimentati non meno di 500.000 autoveicoli e questi vengono poi trasferiti presso terminal retroportuali per la loro sosta in attesa di distribuzione ai concessionari nazionali ed internazionali;

          l'attività plurigiornaliera operata dai terminalisti e dagli operatori logistici è da anni dedicata allo spostamento di vetture da aree portuali a quelle retroportuali, così da decongestionare le banchine e rendere spazi in porto sempre liberi e disponibili per nuovi sbarchi;

          tali attività sono per la maggior parte svolte tramite cooperative e società create all'uopo che si incaricano di movimentare con l'utilizzo di targhe prova le vetture fra le diverse aree, assicurando così un costante e consistente flusso di trasferimenti che non potrebbero essere, allo stato dei fatti e per lunga esperienza operativa maturata, movimentate con pari efficacia ed efficienza dai camion specializzati nel trasporto di vetture;

          nel caso di Livorno, le società di "navettamento" tramite targhe prova sono circa quattro e utilizzano un numero targhe prova pari a quasi 140;

          parimenti, il numero complessivo dei dipendenti delle stesse è poco superiore alle 100 unità, pressoché dedicate solo a questa attività;

          l'eventuale crisi o congestione del settore di movimentazione delle auto in porto può coinvolgere, a cascata, altre imprese operanti in regime di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 o autorizzate ai sensi dell'articolo 68 del Codice della navigazione, con gravi ricadute occupazionali su oltre 150 dipendenti diretti di settore;

          appare evidente il danno operativo, economico ed occupazionale che deriverebbe da queste disposizioni,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di individuare gli indispensabili correttivi normativi utili a salvaguardare la prosecuzione delle specifiche attività di sbarco/imbarco di auto da movimentare con targhe prova in area portuale.


G/1086/12/8 (testo 2)

Germanà, Potenti

Accolto

Il Senato,

          nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

     premesso che:

          il settore dell'autotrasporto è strategico per lo sviluppo del Paese. Si tratta di un'attività imprenditoriale di primaria importanza per il nostro sistema economico, sia per l'incidenza sul PIL nazionale, sia per le implicazioni che un efficace servizio di movimentazione delle merci comporta nei confronti del sistema Paese e dell'intera collettività;

          per tali ragioni  la tematica dei costi di esercizio dell'attività di autotrasporto ha, nel corso degli anni, assunto una forte rilevanza ed in particolare gli elementi che maggiormente incidono sui costi operativi sono costituiti dal costo del lavoro, delle patenti e del carburante;

          occorre evidenziare altresì, il momento storico che sta attraversando il Paese, a causa della necessità di reperire più di 20 mila autisti di mezzi pesanti ed inoltre, non essendoci un ricambio generazionale, vi sono di conseguenza sempre meno giovani che vogliono intraprendere tale professione come del resto in tutta Europa, (i cui recenti dati statistici evidenziano la mancanza di circa 400 mila autisti di camion);

          a parere degli interroganti, è necessario intervenire con misure volte a sostenere la categoria e a renderla attrattiva anche per le giovani generazioni con alcune misure, tra cui ad esempio l'innalzamento dei limiti giornalieri legislativamente disposti per la non concorrenza della indennità di trasferta (o missione) alla determinazione del reddito da lavoro dipendente; la ridefinizione della disciplina dell'agevolazione fiscale riconosciuta in favore degli esercenti le attività di trasporto merci allo scopo di ridurre il gravame delle accise sul gasolio per autotrazione e con un intervento di adeguamento dei contratti di trasporto alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi,

     impegna il Governo:

          a valutare, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e nel rispetto della normativa europea, l'opportunità di adottare le necessarie iniziative volte a sostenere la categoria dell'autotrasporto, in particolare affrontando le questioni del costo del lavoro, delle patenti, del carburante nonché, tra le altre,  le  variazioni dei corrispettivi dei contratti di trasporto per l'effettuazione dei noli marittimi, a tal fine modificando la speciale disciplina di settore di cui al decreto legislativo n. 286 del 2005.


G/1086/12/8

Germanà, Potenti

V.testo 2

Il Senato,

          nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

     premesso che:

          il settore dell'autotrasporto è strategico per lo sviluppo del Paese. Si tratta di un'attività imprenditoriale di primaria importanza per il nostro sistema economico, sia per l'incidenza sul PIL nazionale, sia per le implicazioni che un efficace servizio di movimentazione delle merci comporta nei confronti del sistema Paese e dell'intera collettività;

          per tali ragioni  la tematica dei costi di esercizio dell'attività di autotrasporto ha, nel corso degli anni, assunto una forte rilevanza ed in particolare gli elementi che maggiormente incidono sui costi operativi sono costituiti dal costo del lavoro, delle patenti e del carburante;

          occorre evidenziare altresì, il momento storico che sta attraversando il Paese, a causa della necessità di reperire più di 20 mila autisti di mezzi pesanti ed inoltre, non essendoci un ricambio generazionale, vi sono di conseguenza sempre meno giovani che vogliono intraprendere tale professione come del resto in tutta Europa, (i cui recenti dati statistici evidenziano la mancanza di circa 400 mila autisti di camion);

          a parere degli interroganti, è necessario intervenire con misure volte a sostenere la categoria e a renderla attrattiva anche per le giovani generazioni con alcune misure, tra cui ad esempio l'innalzamento dei limiti giornalieri legislativamente disposti per la non concorrenza della indennità di trasferta (o missione) alla determinazione del reddito da lavoro dipendente; la ridefinizione della disciplina dell'agevolazione fiscale riconosciuta in favore degli esercenti le attività di trasporto merci allo scopo di ridurre il gravame delle accise sul gasolio per autotrazione e con un intervento di adeguamento dei contratti di trasporto alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi,

     impegna il Governo:

          a valutare, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e nel rispetto della normativa europea, l'opportunità di adottare le necessarie iniziative volte a sostenere la categoria dell'autotrasporto, in particolare affrontando le questioni del costo del lavoro, delle patenti, del carburante nonché, tra le altre,  le  variazioni dei corrispettivi dei contratti di trasporto per l'effettuazione dei noli marittimi.


G/1086/13/8 (testo 2)

Marti, Germanà, Potenti

Accolto

Il Senato,

          nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

     premesso che:

          lo scooter Vespa della Piaggio è un oggetto iconico del design e dell'industria italiana, noto e amato in tutto il mondo, che riveste un particolare interesse storico e collezionistico in ragione del suo rilievo industriale, sportivo, estetico e di costume;

          sono oltre 20 milioni i modelli venduti e circolanti nel mondo e si contano 615 Vespa club sul solo territorio nazionale con migliaia di tesserati;

          in considerazione delle politiche europee del green deal e delle possibili limitazioni al traffico previste per i veicoli non in linea con le ultime normative sulle emissioni, è importante intervenire con azioni che tutelino questo iconico scooter da eventuali provvedimenti sanzionatori provenienti dalla legislazione locale, nazionale ed europea affinchè non si disperda un patrimonio culturale simbolo della tecnologia e dello stile italiano,

     impegna il Governo:

          alla luce del particolare rilievo storico, culturale ed artistico, a valutare la possibilità di inserire, nella fase attuativa dell'emanando codice della strada, il modello scooter Vespa della Piaggio fra i veicoli di interesse nazionale, anche prevedendo la sua esclusione dalle eventuali limitazioni alla circolazione per emissioni di inquinanti atmosferici sulle strade urbane ove previsto dalla legislazione locale, nazionale ed europea.


G/1086/13/8

Marti, Germanà, Potenti

V.testo 2

Il Senato,

          nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

     premesso che:

          lo scooter Vespa della Piaggio è un oggetto iconico del design e dell'industria italiana, noto e amato in tutto il mondo, che riveste un particolare interesse storico e collezionistico in ragione del suo rilievo industriale, sportivo, estetico e di costume;

          sono oltre 20 milioni i modelli venduti e circolanti nel mondo e si contano 615 Vespa club sul solo territorio nazionale con migliaia di tesserati;

          in considerazione delle politiche europee del green deal e delle possibili limitazioni al traffico previste per i veicoli non in linea con le ultime normative sulle emissioni, è importante intervenire con azioni che tutelino questo iconico scooter da eventuali provvedimenti sanzionatori provenienti dalla legislazione locale, nazionale ed europea affinchè non si disperda un patrimonio culturale simbolo della tecnologia e dello stile italiano,

     impegna il Governo:

          alla luce del particolare rilievo storico, culturale ed artistico, a valutare la possibilità di inserire il modello scooter Vespa della Piaggio fra i veicoli di interesse nazionale, anche prevedendo la sua esclusione dalle eventuali limitazioni alla circolazione per emissioni di inquinanti atmosferici sulle strade urbane ove previsto dalla legislazione locale, nazionale ed europea.


G/1086/14/8 (già em 10.10)

De Priamo, relatore

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          l'articolo 10 del disegno di legge in discussione apporta modifiche alla regolamentazione dell'accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico;

          mediante modifiche all'articolo 198 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sia in tema di violazioni su un unico tratto stradale, sia per le violazioni commesse nelle zone a traffico limitato sono introdotti principi di cumulo giuridico delle sanzioni,

     impegna il Governo:

          in sede di revisione del codice, a disciplinare in modo organico la disciplina del cosiddetto "cumulo giuridico" in caso di violazioni reiterate nella stessa giornata, al fine di escludere l'applicazione del medesimo istituto nell'ipotesi di violazioni concernenti l'accesso nelle aree pedonali, previa valutazione da parte degli enti competenti in merito al tasso di incidentalità e alle specifiche caratteristiche dell'area interessata.


G/1086/15/8 (già em 7.1)

Rosso

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          il criterio di delega di cui all'articolo 35, comma 3, lettera aa) del disegno di legge in esame impone la ".razionalizzazione della disciplina dei titoli abilitativi alla guida dei veicoli ..., garantendo la tutela degli interessi coinvolti e in particolare della sicurezza individuale e collettiva, anche assicurando un'adeguata attività formativa, anche con l'ausilio di simulatori di guida...",

     impegna il Governo:

          a rivedere, in sede di revisione del codice e, nello specifico, in attuazione del criterio di delega di cui al comma 3, lettera aa), la disciplina speciale relativa ai neopatentati, intervenendo sulle ipotesi di limitazioni alla guida in rapporto ad un determinato periodo di tempo e in relazione ai limiti di potenza.


G/1086/16/8 (già em 5.1)

Rosso

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          l'articolo 5 del disegno di legge reca disposizioni in materia di promozione dell'attività nelle scuole,

     impegna il Governo:

          a fornire indicazioni precise, sia con appositi decreti che con circolari esplicative, in merito alla necessità di assicurare concreta attuazione a quanto previsto in relazione ai contenuti della prova teorica riferiti alle fattispecie che generano maggiore incidentalità. Ciò peraltro in perfetta aderenza a quanto già previsto dalla vigente disciplina dell'allegato II del decreto legislativo n. 53 del 2011 (cfr. punti 2.1.2 per alcol e droga; 2.1.5 e 4.1.4 per primo soccorso; punto 2.1.3 per "fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte"; punto 2.1.4 per "fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta;  rischi legati alla manovra e alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente").


G/1086/17/8 (testo 2)

Rosso

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          l'articolo 22 del disegno di legge in esame reca misure per contrastare il rischio della circolazione contromano;

          l'articolo 12 del decreto legislativo 285 del 1992 - Nuovo codice della strada - reca misure per l'espletamento dei servizi di polizia stradale, prevedendo che quest'ultimo spetta in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia dello Stato; alla Polizia di Stato; all'Arma dei carabinieri; al Corpo della guardia di finanza; ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale e al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto,

     impegna il Governo:

          a rivedere e definire, ferme restando le vigenti attribuzioni degli organi di polizia nell'espletamento dei servizi di polizia stradale, compresi i servizi di specialità, e le diverse competenze degli enti istituzionali, il novero degli ulteriori soggetti abilitati all'espletamento delle funzioni di polizia stradale e i relativi ambiti di competenza, in attuazione dello specifico criterio di delega di cui al comma 3, lettera n).


G/1086/17/8 (già em 22.1 e 23.0.1)

Rosso

V.testo 2

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          l'articolo 22 del disegno di legge in esame reca misure per contrastare il rischio della circolazione contromano;

          l'articolo 12 del decreto legislativo 285 del 1992 - Nuovo codice della strada - reca misure per l'espletamento dei servizi di polizia stradale, prevedendo che quest'ultimo spetta in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia dello Stato; alla Polizia di Stato; all'Arma dei carabinieri; al Corpo della guardia di finanza; ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale e al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto,

     impegna il Governo:

          a rivedere e chiarire, in sede di riscrittura del codice, sia il novero dei soggetti abilitati all' l'espletamento delle funzioni di polizia stradale sia i relativi ambiti di competenza. Ciò in attuazione dello specifico criterio di delega di cui al comma 3, lettera n), che impone il riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni.


G/1086/18/8 (testo 2)

Rosso

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          la normativa vigente prevede l'obbligo per gli enti locali di comunicare al Governo i proventi delle sanzioni stradali e la rendicontazione degli stessi, per le finalità previste,

     impegna il Governo:

          a rivedere la materia della destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni irrogate per le violazioni al codice della strada, chiarendo, in particolare, da quali soggetti (Stato, Comuni, Regioni o Provincie) saranno "incassate" le medesime sanzioni e quale dovrà essere la destinazione dei relativi proventi, precisando, al riguardo - senza ridurre le destinazioni di cui all'articolo 40, comma 2, lettere b), c) ed e), della legge n. 120 del 2010 - la necessità di assicurarne la destinazione prioritaria ad interventi di riduzione dei pericoli derivanti dalla circolazione stradale oltre che alla manutenzione delle strade e al costante aggiornamento della segnaletica;

          ai fini del punto che precede, monitorare le rendicontazioni effettuate dagli enti locali, intervenendo in caso di inadempienza con apposite sanzioni in capo ai soggetti responsabili;

          a prevedere adeguati strumenti anche per assicurare che alle rendicontazioni degli enti locali sia data pubblicità sui pertinenti siti istituzionali.


G/1086/18/8 (già em 35.16 e 35.27)

Rosso

V.testo 2

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          la normativa vigente prevede l'obbligo per gli enti locali di comunicare al Governo i proventi delle sanzioni stradali e la rendicontazione degli stessi, per le finalità previste,

     impegna il Governo:

          a rivedere la materia della destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni irrogate per le violazioni al codice della strada, chiarendo, in particolare, da quali soggetti (Stato, Comuni, Regioni o Provincie) saranno "incassate" le medesime sanzioni e quale dovrà essere la destinazione dei relativi proventi, precisando, al riguardo, la necessità di assicurarne la destinazione prioritaria ad interventi di riduzione dei pericoli derivanti dalla circolazione stradale oltre che alla manutenzione delle strade e al costante aggiornamento della segnaletica;

          ai fini del punto che precede, monitorare le rendicontazioni effettuate dagli enti locali, intervenendo in caso di inadempienza con apposite sanzioni in capo ai soggetti responsabili;

          a prevedere adeguati strumenti anche per assicurare che alle rendicontazioni degli enti locali sia data pubblicità sui pertinenti siti istituzionali.


G/1086/19/8 (già em 10.32)

Rosso

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          l'articolo 10 del disegno di legge in esame reca disposizioni relative all'accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico,

     impegna il Governo:

          a monitorare ed assicurare, anche con apposite circolari agli enti competenti, che l'utilizzo delle telecamere avvenga nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza e che il relativo uso sia debitamente segnalato agli automobilisti.


G/1086/20/8 (già em 14.14)

Rosso

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          l'articolo 14 del disegno di legge in esame reca modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di monopattini e altri dispositivi, inserendo l'obbligo dell'assicurazione per i monopattini,

     impegna il Governo:

          a dare tempestivamente attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera rrr) del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (CAP) come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 3) del decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 che rimanda ad apposito decreto MIT-MIMIT la disciplina in deroga dell'obbligo assicurativo per i veicoli elettrici leggeri, ivi compresi i monopattini;

           a tener conto, in fase di adozione del predetto decreto, delle diverse esigenze che ricorrono in materia di assicurazione dei monopattini al fine di assicurare che la stessa risulti proporzionata, in termini di onerosità, ai potenziali effetti lesivi del dispositivo che sono inferiori rispetto a quelli conseguenti da veicoli di potenza e cilindrata superiore.


G/1086/21/8 (già em 15.66 e 15.22)

Rosso

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          l'articolo 15 del disegno di legge in esame reca modifiche alla disciplina della ciclabilità;

          l'articolo 35 del disegno di legge, al comma 3, lettera i) prevede tra i principi della delega la revisione della disciplina della circolazione dei velocipedi,

     impegna il Governo:

          in sede di attuazione della delega e, specificamente, al criterio di cui al comma 3, lettera i), ad introdurre disposizioni uniformi per perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, con particolare riguardo all'uso di sistemi di protezione personale, da valutare in relazione alle caratteristiche tecniche e all'utilizzo dei velocipedi, nell'ottica di una disciplina organica che possa confluire nel codice con regole certe e proporzionate; ciò in perfetta aderenza al citato criterio di delega che espressamente prevede che la categoria di velocipede debba ricomprendere anche tutti i  dispositivi di micromobilità individuale, ora disciplinati extra codice;

          ad adottare regole chiare in merito alle modalità di circolazione dei velocipedi, nonché misure per la tutela dei ciclisti e dei conducenti di velocipedi, tenuto conto delle relative caratteristiche tecniche.


G/1086/22/8 (testo 2)

Rosso

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          l'articolo 23 del Nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 285 del 1992 reca misure in materia di pubblicità sulle strade e sui veicoli,

     impegna il Governo:

           a prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, adeguati stanziamenti nella legge di bilancio per il 2025, finalizzati al potenziamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e di prevedere la collocazione di impianti pubblicitari digitali, a messaggio variabili e con tecnologie tridimensionali, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.


G/1086/22/8 (già em 21.0.1)

Rosso

V.testo 2

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          l'articolo 23 del Nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 285 del 1992 reca misure in materia di pubblicità sulle strade e sui veicoli,

     impegna il Governo:

          a prevedere adeguati stanziamenti nella legge di bilancio per il 2025, finalizzati al potenziamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e di prevedere la collocazione di impianti pubblicitari digitali, a messaggio variabili e con tecnologie tridimensionali, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.


G/1086/23/8 (già em 35.88)

Rosso

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          l'articolo 35 del disegno di legge in esame, al comma 3, lettera u) reca un criterio che impone, nell'ottica della semplificazione e di snellimento degli adempimenti richiesti all'utente, l'installazione di dispositivi atti a migliorare la visibilità diretta degli utenti vulnerabili della strada dal posto di guida riducendo gli angoli morti,

     impegna il Governo:

          ad adottare misure per la installazione di dispositivi di segnalazione della sagoma anche in capo ai veicoli di vecchia immatricolazione e, in particolare, ai mezzi pesanti adibiti al trasporto collettivo di persone, di categoria M2 e M3, nei casi di percorrenza di strade extraurbane ed autostrade, tenuto conto dei requisiti tecnici di settore, compatibilmente con la tipologia del veicolo e la relativa data di immatricolazione.


G/1086/24/8 (già em 4.19)

Rosso

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          l'articolo 4 del disegno di legge in esame, al comma 3, lettera a), modifica l'articolo 142, comma 8, del CDS che punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 173 a 694 euro chiunque superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità, aggiungendo, in fine, un nuovo periodo ai sensi del quale, se la violazione è compiuta all'interno di un centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, la sanzione amministrativa pecuniaria è innalzata ad euro fra 220 e 880 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni,

     impegna il Governo:

          a rivedere in modo organico la disciplina sui limiti di velocità, rivalutando, eventualmente, l'inasprimento delle sanzioni introdotte dal disegno di legge alla luce di una attività di monitoraggio posta in essere dal competente Ministero, che tenga conto dell'entità delle infrazioni rilevate e dell'impatto delle stesse sotto il profilo dell'effettiva riduzione dell'incidentalità.


G/1086/25/8 (già em 4.20)

Rosso

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          l'articolo 142 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 285 del 1992, nel disciplinare i limiti di velocità prevede le sanzioni in misura proporzionale al superamento dei predetti limiti,

     impegna il Governo:

          a rivedere il complessivo apparato sanzionatorio del Codice anche in aderenza al criterio di delega che riconduce la dissuasività delle sanzioni anche alla potenza e al tipo di veicolo guidato, riparametrando la disciplina dei limiti di velocità in considerazione della potenziale pericolosità del veicolo condotto.


G/1086/26/8 (testo 2)

Rosso

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          l'articolo 35 del disegno di legge al comma 3, lettera f), punto 3), collega la dissuasività della sanzione anche alla situazione reddituale del soggetto,

     impegna il Governo:

          a dare attuazione compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica al criterio di delega citato, da interpretare, nei limiti di finanza pubblica, come criterio finalizzato a prevedere per le fasce di reddito più basse eventuali riduzioni della sanzione o forme di pagamento agevolate.


G/1086/26/8 (già em 35.25)

Rosso

V.testo 2

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          l'articolo 35 del disegno di legge al comma 3, lettera f), punto 3), collega la dissuasività della sanzione anche alla situazione reddituale del soggetto,

     impegna il Governo:

          a dare attuazione al criterio di delega citato, da interpretare, nei limiti di finanza pubblica, come criterio finalizzato a prevedere per le fasce di reddito più basse eventuali riduzioni della sanzione o forme di pagamento agevolate.


G/1086/27/8 (già em 35.87)

Rosso

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          l'articolo 35 del disegno di legge in esame reca la delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale,

     impegna il Governo:

          a promuovere, in via amministrativa, a seguito del completamento della sperimentazione in atto del progetto IT_WALLET e della patente digitale, previsti dall'articolo 64-quater del CAD, inserito dall'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 19 del 2024, meccanismi di avviso digitale finalizzati a segnalare la scadenza della patente di guida con modalità semplificate per l'utente.


G/1086/28/8 (già em 23.17)

Paroli, Rosso

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          l'articolo 7 del Nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 reca la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, prevedendo la delimitazione delle aree pedonali e delle ZTL da parte dei comuni,

     impegna il Governo:

          ad adottare tempestivamente apposito decreto che, in ossequio ai principi di uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale e dell'esigenza di assicurare un quadro di regole certe e armonizzate a livello nazionale, preveda un importo massimo da corrispondere, determinato in misura proporzionale sulla base della categoria del veicolo, del tipo di emissione e della classe.


G/1086/29/8 (già em 15.0.1)

Rosso

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche nei limiti e alle condizioni previste dalla legge - adesso in vigore "Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione,

     impegna il Governo:

          a considerare favorevolmente la proposta.


G/1086/30/8 (già em 14.6)

Rosso

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          l'articolo 14, comma 1, lettera e), del disegno di legge in esame, che modifica l'articolo 1, comma 75-novies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), estende l'obbligo del casco protettivo per la guida dei monopattini già previsto per i minorenni a tutti conducenti;

     impegna il Governo:

          alla luce dei primi dati sull'applicazione della normativa, a valutare l'impatto della misura sui posti di lavoro dei dipendenti delle aziende di sharing, immaginando soluzioni volte a conciliare la tutela della sicurezza stradale e l'uso del casco con le specifiche caratteristiche ed esigenze del comparto sharing.


G/1086/31/8 (testo 2)

Rosso

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          l'articolo 204-bis del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede la possibilità per il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, di proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, mediante il pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,

     impegna il Governo:

          ad adottare compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica disposizioni volte ad individuare una soglia della sanzione pecuniaria al di sotto della quale non è dovuto il versamento del contributo di cui in premessa e la restituzione dello stesso in caso di accoglimento dell'opposizione.


G/1086/31/8 (già em 34.0.9)

Rosso

V.testo 2

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          l'articolo 204-bis del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede la possibilità per il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, di proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, mediante il pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,

     impegna il Governo:

          ad adottare disposizioni volte ad individuare una soglia della sanzione pecuniaria al di sotto della quale non è dovuto il versamento del contributo di cui in premessa e la restituzione dello stesso in caso di accoglimento dell'opposizione.


G/1086/32/8 (testo 2)

Rosso

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          l'articolo 35 del disegno di legge in esame reca la delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale,

     impegna il Governo:

          ad individuare compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica meccanismi effettivamente premiali che incentivino il trasgressore al pagamento della sanzione in tempi estremamente ridotti decorrenti dalla ricezione della notifica del verbale, anche prevedendo una riduzione più alta, rispetto all'attuale, dell'importo della sanzione prevista.


G/1086/32/8 (già em 35.23)

Rosso

V.testo 2

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          l'articolo 35 del disegno di legge in esame reca la delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale,

     impegna il Governo:

          ad individuare meccanismi effettivamente premiali che incentivino il trasgressore al pagamento della sanzione in tempi estremamente ridotti decorrenti dalla ricezione della notifica del verbale, anche prevedendo una riduzione più alta, rispetto all'attuale, dell'importo della sanzione prevista.


G/1086/33/8 (testo 2)

Rosso

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285",

     premesso che:

          l'articolo 2, comma 2, del disegno di legge in titolo, modifica gli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale che disciplinano, rispettivamente, le fattispecie dell'omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime;

          in particolare, la novella all'articolo 589-bis prevede un'estensione dell'applicabilità del reato nei confronti di chi abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando da tale fatto derivi un incidente stradale che cagiona la morte,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di specificare che la morte cagionata sia riferita all'uomo e non all'animale.


G/1086/33/8 (già em 2.2)

Rosso

V.testo 2

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285",

     premesso che:

          l'articolo 2, comma 2, del disegno di legge in titolo, modifica gli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale che disciplinano, rispettivamente, le fattispecie dell'omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime;

          in particolare, la novella all'articolo 589-bis prevede un'estensione dell'applicabilità del reato nei confronti di chi abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando da tale fatto derivi un incidente stradale che cagiona la morte,

     impegna il Governo:

          a specificare che la morte cagionata sia riferita all'uomo e non all'animale.


G/1086/34/8 (già em 11.0.1)

Iannone, Sigismondi, Rosa, Farolfi, Tubetti, Petrucci

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          la finalità del codice della strada è quella di tutelare la sicurezza e la vita delle persone nella circolazione stradale;

          l'articolo 23 del codice della strada disciplina la pubblicità sulle strade e sui veicoli vietando la collocazione di insegne, cartelli, manifesti che per la loro ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ridurne la visibilità compromettendo, pertanto, la sicurezza degli utenti durante la circolazione,

     impegna il Governo:

          a rivedere in modo organico la disciplina in materia di pubblicità con particolare riferimento:

          - al contenuto dei messaggi pubblicitari, alle caratteristiche dei mezzi utilizzati e alle modalità di collocazione della relativa cartellonistica, previo contemperamento delle esigenze degli operatori e della sicurezza della circolazione stradale;

          - alle relative autorizzazioni, chiarendo i soggetti competenti al rilascio delle medesime, semplificandone le modalità di rilascio, la riduzione dei relativi termini procedimentali, nell'ottica dello snellimento degli adempimenti a carico degli operatori, precisando che devono prevedersi congrui tempi di durata delle medesime;

          - a una disciplina chiara in ordine all'ambito della collocazione dei messaggi pubblicitari, precisando che la stessa deve avere ad oggetto anche l'individuazione delle ipotesi nelle quali è possibile installare i predetti mezzi pubblicitari sui marciapiedi, nel rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione e di transito dei pedoni, anche a mobilità ridotta;

          - alla possibilità di prevedere deroghe in capo agli enti proprietari, aventi ad oggetto condizioni più favorevoli per il loro posizionamento, che possono riguardare anche gli impianti pubblicitari digitali.


G/1086/35/8 (già em 35.40)

Sigismondi, Rosa, Farolfi, Petrucci, Tubetti

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          la percentuale di incidenti, in alcuni casi mortali, che coinvolgono conducenti di velocipedi o di monopattini elettrici è in costante crescita.  La visibilità, di quest'ultimi, è essenziale nella prevenzione degli incidenti stradali;

          nel disegno di legge in discussione si delega al governo la revisione della disciplina della circolazione dei velocipedi e degli altri dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perse­guire l'obiettivo della sicurezza della circo­lazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale, tra cui l'obbligo di utilizzo del giubbotto riflet­tente salvavita;

          al fine di adottare misure per la tutela dell'utenza debole della strada, con particolare riguardo ai ciclisti e ai conducenti di velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica,

     impegna il Governo:

          a prevedere l'obbligo di indossare il giubbotto riflettente salvavita solo nel caso in cui il conducente di velocipedi o di dispositivi di micromobilità individuale guidi durante le ore notturne su strade extraurbane o su strade urbane non illuminate.


G/1086/36/8 (già em 35.9)

Sigismondi, Rosa, Farolfi, Tubetti, Petrucci

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          al fine di disciplinare gli accertamenti in materia di corresponsabilità della filiera del trasporto e della logistica nel suo intero percorso, nel caso delle violazioni gravi al Codice della Strada ed evitare la proliferazione di provvedimenti che possano comportare l'adozione di soluzioni differenziate,

     impegna il Governo:

          a definire una regolamentazione attraverso la quale indirizzare e uniformare le iniziative territoriali concernenti la sicurezza nelle interferenze tra utenti della strada.


G/1086/37/8 (già em 4.5)

Sigismondi, Rosa, Farolfi, Petrucci, Tubetti

Accolto

Il Senato

          in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          gli autisti professionisti dispongono di un punteggio sulla patente di guida e di uno specifico sulla Carta di Qualificazione del Conducente (CQC);

          la CQC funge da documento abilitativo, in aggiunta alla patente di guida, ed è obbligatoria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli

          ai fini dell'applicazione della sospensione breve della patente correlata al punteggio, per la categoria degli autotrasportatori il punteggio della patente si cumula a quello della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC),

     impegna il Governo:

          a dare chiara indicazione, in fase attuativa delle nuove disposizioni in materia di sospensione breve della patente di guida, in merito al fatto che - ai fini dei controlli su strada e dell'applicazione della nuova sanzione della sospensione breve - la decurtazione dei punti in caso di violazioni commesse alla guida di un veicolo che richieda anche il possesso della CQC avvenga su uno solo dei titoli abilitati.


G/1086/38/8 (testo 2)

Basso, Irto, Fina

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che,

          il provvedimento in commento reca modifiche del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada). Un intervento normativo senz'altro necessario in ragione della persistenza nel nostro Paese di livelli troppo elevati di scontri stradali. I numeri sono quelli di una strage quotidiana: 3159 morti e 223.475 feriti nel 2022, di cui il 73,4 per cento in ambito urbano. Vite e famiglie distrutte ma anche un costo sociale assolutamente inaccettabile: circa 18 miliardi l'anno, l'1 per cento circa del Pil italiano, a causa degli scontri stradali;

          l'Italia è uno tra i pochi Paesi europei in cui gli scontri stradali in ambito urbano continuano a crescere: 28,9 morti per milione di abitanti, il doppio rispetto alla Germania (15,7 morti per milione di abitanti) il triplo rispetto alla Gran Bretagna (10,9 morti per milione di abitanti);

          tutto ciò si traduce nella paura di muoversi a piedi e in bicicletta nelle nostre città, nel disincentivo alla mobilità attiva. In audizione sul provvedimento alcuni esperti hanno messo in luce che uno studio promosso dal Policy Studies Institute di Londra, che riguarda 15 Paesi del mondo, evidenzia come i genitori italiani accompagnano i propri figli a scuola molto più rispetto agli altri Paesi Europei. L'autonomia di spostamento dei bambini italiani nell'andare a scuola è passata dall'11 per cento nel 2002 al 7 per cento nel 2010. Per fornire un metro di paragone, l'autonomia dei bambini inglesi è al 41 per cento e quella dei tedeschi al 40 per cento;

          le città sono il palcoscenico su cui saranno maggiori gli impatti derivanti dai cambiamenti climatici e dalle grandi migrazioni economiche e sociali. Evidentemente la mobilità urbana assume un rilievo centrale in tale scenario e diventa uno dei driver principali per una transizione ecologica che tenga insieme le esigenze sociali ed economiche dei cittadini;

          la maggior parte delle vittime di scontro stradale si registra in ambito urbano, che si configura quindi come un elemento imprescindibile di analisi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza;

          l'articolo 35, al comma 3, lettera t) attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di predisporre linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a 2 ruote, che rischia, da un lato, di risultare parziale in relazione ad una pianificazione urbana orientata alla mobilità sostenibile e, dall'altro lato, di non tener conto del lavoro fatto dalle amministrazioni con i PUMS,

impegna il Governo:

          ad elaborare le linee guida, d'intesa con la Conferenza Unificata, secondo il principio della leale collaborazione, perseguendo l'obiettivo di realizzare una pianificazione urbana orientata alla mobilità con l'obiettivo di:

          a) ridurre la dipendenza dall'auto privata, promuovendo la riqualificazione dei quartieri a misura d'uomo, con servizi e attività accessibili a piedi o in bicicletta, e la promozione di modelli di sviluppo urbano secondo l'approccio delle «Città a 15 minuti»;

          b) tener conto, ai fini della definizione degli strumenti di pianificazione urbanistica e della mobilità, quali ad esempio i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), i relativi piani di settore (della logistica, della sosta, della ciclabilità, e altro), dei Piani Spostamento Casa-Lavoro delle aziende per guidare in modo coordinato lo sviluppo urbano e la gestione della mobilità.


G/1086/38/8 (già em 35.32)

Basso, Irto, Fina

V.testo 2

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che,

          il provvedimento in commento reca modifiche del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada). Un intervento normativo senz'altro necessario in ragione della persistenza nel nostro Paese di livelli troppo elevati di scontri stradali. I numeri sono quelli di una strage quotidiana: 3159 morti e 223.475 feriti nel 2022, di cui il 73,4 per cento in ambito urbano. Vite e famiglie distrutte ma anche un costo sociale assolutamente inaccettabile: circa 18 miliardi l'anno, l'1 per cento circa del Pil italiano, a causa degli scontri stradali;

          l'Italia è uno tra i pochi Paesi europei in cui gli scontri stradali in ambito urbano continuano a crescere: 28,9 morti per milione di abitanti, il doppio rispetto alla Germania (15,7 morti per milione di abitanti) il triplo rispetto alla Gran Bretagna (10,9 morti per milione di abitanti);

          tutto ciò si traduce nella paura di muoversi a piedi e in bicicletta nelle nostre città, nel disincentivo alla mobilità attiva. In audizione sul provvedimento alcuni esperti hanno messo in luce che uno studio promosso dal Policy Studies Institute di Londra, che riguarda 15 Paesi del mondo, evidenzia come i genitori italiani accompagnano i propri figli a scuola molto più rispetto agli altri Paesi Europei. L'autonomia di spostamento dei bambini italiani nell'andare a scuola è passata dall'11 per cento nel 2002 al 7 per cento nel 2010. Per fornire un metro di paragone, l'autonomia dei bambini inglesi è al 41 per cento e quella dei tedeschi al 40 per cento;

          le città sono il palcoscenico su cui saranno maggiori gli impatti derivanti dai cambiamenti climatici e dalle grandi migrazioni economiche e sociali. Evidentemente la mobilità urbana assume un rilievo centrale in tale scenario e diventa uno dei driver principali per una transizione ecologica che tenga insieme le esigenze sociali ed economiche dei cittadini;

          per questo il provvedimento risulta deludente laddove non coglie l'opportunità di accompagnare e governare i cambiamenti culturali e sociali in atto e invece continua a proporre una visione centrata sull'uso dell'automobile laddove inasprisce le pene per comportamenti nocivi ma riduce i controlli e le sanzioni per eccesso di velocità;

          inoltre il provvedimento va ad incidere sull'autonomia dei Comuni nell'accertamento delle violazioni mediante dispositivi di controllo elettronico e nella istituzione e regolamentazione delle ZTL, strumento fondamentale per la sostenibilità nella mobilità urbana;

          non sono, quindi, affrontate le criticità connesse ad una visione in cui la macchina è l'unico mezzo al centro della pianificazione della mobilità ma, al contrario, si rischia di rafforzare le sperequazioni esistenti nell'uso della strada come spazio pubblico. Soprattutto non centra l'obiettivo di poter mettere le basi di una mobilità urbana che possa rispondere alle esigenze attuali, con visioni a lungo termine e strategia che tengano conto anche delle best practices a livello internazionale, poiché si introducono restrizioni e limitazioni per la micromobilità elettrica mentre sulla ciclabilità si determina una potenziale riduzione della capacità tecnica e amministrativa dei Comuni in materia di progetti e appalti di infrastrutture ciclabili;

          la maggior parte delle vittime di scontro stradale si registra in ambito urbano, che si configura quindi come un elemento imprescindibile di analisi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza;

          l'articolo 35, al comma 3, lettera t) attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di predisporre linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a 2 ruote, che rischia, da un lato, di risultare parziale in relazione ad una pianificazione urbana orientata alla mobilità sostenibile e, dall'altro lato, di non tener conto del lavoro fatto dalle amministrazioni con i PUMS,

impegna il Governo:

          ad elaborare le linee guida, d'intesa con la Conferenza Unificata, secondo il principio della leale collaborazione, perseguendo l'obiettivo di realizzare una pianificazione urbana orientata alla mobilità con l'obiettivo di:

          a) ridurre la dipendenza dall'auto privata, promuovendo la riqualificazione dei quartieri a misura d'uomo, con servizi e attività accessibili a piedi o in bicicletta, e la promozione di modelli di sviluppo urbano secondo l'approccio delle «Città a 15 minuti»;

          b) integrare gli strumenti di pianificazione urbanistica e della mobilità, quali ad esempio i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), i relativi piani di settore (della logistica, della sosta, della ciclabilità, e altro), i Piani Spostamento Casa-Lavoro delle aziende per guidare in modo coordinato lo sviluppo urbano e la gestione della mobilità.


G/1086/39/8 (già em 14.0.1)

Basso, Irto, Fina

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che,

          l'articolo 35 reca un'ampia delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi, per l'emanazione di decreti legislativi di riordino della legislazione in materia di motorizzazione e di circolazione di cui al codice della strada;

          in particolare, il comma 3 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, tra i quali la semplificazione delle procedure e la garanzia del raggiungimento degli obiettivi di tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità individuale e dell'utenza vulnerabile,

impegna il Governo:

          ad introdurre tra i principi e criteri direttivi specifici relativi all'articolo 35, comma 3, la previsione che tutti gli utenti della strada siano tenuti alla conoscenza e all'osservanza del codice della strada, a prestare attenzione e rispetto verso gli altri utenti e a essere consapevoli della propria responsabilità per la sicurezza altrui. I conducenti dei veicoli che per massa e velocità possono causare i danni maggiori in caso di collisione hanno la massima responsabilità di prendersi cura e ridurre il pericolo per gli altri utenti della strada. Quest'ultimo principio si applica in particolare ai conducenti dei veicoli a motore, ivi inclusi i dispositivi di micromobilità, tra loro in proporzione alle caratteristiche del veicolo condotto e in ogni caso verso tutti gli utenti non motorizzati, nonché per i conducenti dei velocipedi nei confronti dei pedoni. Resta ferma in ogni caso la responsabilità di tutti gli utenti della strada di rispettare le norme di comportamento stabilite e di avere riguardo per la sicurezza propria e degli altri utenti.


G/1086/40/8 (testo 2)

Durnwalder, Patton

Accolto

Il Senato,

          nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

     premesso che:

          tra i criteri direttivi specifici di delega di cui all'articolo 35 del disegno di legge in itinere, il comma 3, lettera e), impone la revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio,

     impegna il Governo:

          in sede di revisione del codice della strada e, in particolare, in attuazione del criterio di delega di cui al comma 3, lettera e), a rivedere l'apparato sanzionatorio relativo alle violazioni del divieto di sosta anche nei confronti dei proprietari dei veicoli non adibiti al servizio di car sharing che sostano negli stalli riservati al car sharing.


G/1086/40/8 (già em 24.8)

Durnwalder, Patton

V.testo 2

Il Senato,

          nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

     premesso che:

          tra i criteri direttivi specifici di delega di cui all'articolo 35 del disegno di legge in itinere, il comma 3, lettera e), impone la revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio,

     impegna il Governo:

          in sede di revisione del codice della strada e, in particolare, in attuazione del criterio di delega di cui al comma 3, lettera e), a prevedere un inasprimento delle sanzioni a carico dei proprietari dei veicoli non adibiti al servizio di car sharing che sostano negli stalli riservati al car sharing.


G/1086/41/8 (testo 2)

Durnwalder, Patton

Accolto

Il Senato,

          nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

     premesso che:

          l'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 definisce, in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, la classificazione delle strade;

          in tale classificazione non rientrano le strade extraurbane ciclabili;

     considerato che

                   tra i criteri di delega di cui all'articolo 35 del disegno di legge in itinere, il comma 4, lettera m), prevede il riassetto della disciplina tecnica concernente la classificazione delle strade,

     impegna il Governo:

           ad introdurre, in sede di revisione del codice della strada e, nello specifico, in attuazione del criterio di delega di cui sopra, la definizione di strada extraurbana tenendo conto non soltanto delle caratteristiche costruttive e del volume di traffico della stessa, ma anche dell'esigenza di prevedere limiti di velocità, appositamente segnalati, nell'ottica di assicurare la circolazione in sicurezza dei velocipedi.


G/1086/41/8 (già em 15.10)

Durnwalder, Patton

V.testo 2

Il Senato,

          nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

     premesso che:

          l'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 definisce, in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, la classificazione delle strade;

          in tale classificazione non rientrano le strade extraurbane ciclabili;

     considerato che

                   tra i criteri di delega di cui all'articolo 35 del disegno di legge in itinere, il comma 4, lettera m), prevede il riassetto della disciplina tecnica concernente la classificazione delle strade,

     impegna il Governo:

           ad introdurre, in sede di revisione del codice della strada e, nello specifico, in attuazione del criterio di delega di cui sopra, la definizione di strada extraurbana ciclabile come strada extraurbana ovvero tratti di strada extraurbana caratterizzati da volume di traffico ridotto e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definiti da apposita segnaletica verticale, con priorità per i velocipedi.


G/1086/42/8 (già em 25.1)

Durnwalder, Patton

Ritirato

Il Senato,

          nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086);

      premesso che

          l'articolo 25 del disegno di legge in itinere, nel novellare l'articolo 6 del codice della strada prevede, in particolare, al comma 1, lettera b), che le autorità che hanno disposto la sospensione o la limitazione della circolazione per straordinarie e motivate esigenze connesse alla tutela  di particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall'UNESCO, istituendo zone a traffico limitato territoriale, possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele per l'accesso alle zone di cui sopra, fermo restando che tale accesso non può essere a titolo oneroso;

     considerato che

          un eventuale contributo d'accesso alle categorie autorizzate rappresenta uno strumento efficace per la gestione intelligente del traffico, oltre ad incentivare comportamenti responsabili e a contribuire al finanziamento delle misure di controllo e tutela, assicura una regolamentazione più flessibile e adeguata alle diverse esigenze territoriali,

         impegna il Governo:

      a rivedere tale disposizione attribuendo alle autorità che dispongono la sospensione o la limitazione della circolazione attraverso l'istituzione delle zone a traffico limitato territoriale la possibilità di richiedere un contributo economico alle categorie autorizzate all'accesso.


G/1086/43/8 (testo 2)

Durnwalder, Patton

Accolto

Il Senato,

          nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

     premesso che:

          il comma 4, dell'articolo 35 del disegno di legge in itinere conferisce al Governo l'autorizzazione ad emanare uno o più regolamenti governativi di delegificazione per la modifica del Codice della strada e del suo regolamento attuativo e delle norme di settore in diverse materie;

     impegna il Governo:

          in attuazione del criterio di delega di cui sopra a valutare l'impedimento, ove ne ricorrano i presupposti, tra i veicoli atipici di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche degli autoveicoli stradali da competizione immatricolati.


G/1086/43/8 (già em 28.0.1)

Durnwalder, Patton

V.testo 2

Il Senato,

          nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

     premesso che:

          il comma 4, dell'articolo 35 del disegno di legge in itinere conferisce al Governo l'autorizzazione ad emanare uno o più regolamenti governativi di delegificazione per la modifica del Codice della strada e del suo regolamento attuativo e delle norme di settore in diverse materie;

     impegna il Governo:

          in attuazione del criterio di delega di cui sopra a considerare tra i veicoli atipici di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, gli autoveicoli stradali da competizione immatricolati.


G/1086/44/8 (testo 2)

Durnwalder, Patton

Accolto

Il Senato,

          nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

     premesso che:

          il comma 4, dell'articolo 35 del disegno di legge in itinere conferisce al Governo l'autorizzazione ad emanare uno o più regolamenti governativi di delegificazione per la modifica del Codice della strada e del suo regolamento attuativo e delle norme di settore in diverse materie;

     impegna il Governo:

          in attuazione del criterio di delega di cui sopra a considerare i motoveicoli in conformità all'articolo 4 del Regolamento UE 168/2013 tra i veicoli destinati ad effettuare il servizio di noleggio con conducente.


G/1086/44/8 (già em 30.0.2)

Durnwalder, Patton

V.testo 2

Il Senato,

          nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

     premesso che:

          il comma 4, dell'articolo 35 del disegno di legge in itinere conferisce al Governo l'autorizzazione ad emanare uno o più regolamenti governativi di delegificazione per la modifica del Codice della strada e del suo regolamento attuativo e delle norme di settore in diverse materie;

     impegna il Governo:

          in attuazione del criterio di delega di cui sopra a considerare i motoveicoli tra i veicoli destinati ad effettuare il servizio di noleggio con conducente per trasporto promiscuo di cui all'articolo 85, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.


G/1086/45/8 (testo 2)

Durnwalder, Patton

Accolto

Il Senato,

          nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

     premesso che:

          l'articolo 35 del disegno di legge in itinere delega al Governo la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale;

          il Regolamento (CE) n.561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, ha disposto la standardizzazione dei periodi di riposo e dei tempi di guida a livello europeo;

          tale Regolamento, all'articolo 13 ha concesso agli Stati membri la possibilità di derogare alle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 9, ai trasporti effettuati impiegando, tra l'altro, veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a cento Km (Art. 13, paragrafo 1, lettera p))

     considerato che

          con decreto del Ministero dei trasporti del 20 giugno 2007 recante: "Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento ( CEE) 3821/85 e successive modificazioni" sono state previste deroghe ai soli trasporti effettuati impiegando veicoli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere d), primo trattino, h) j) ed l);

          nelle zone montane, il trasporto di animali vivi dalle fattorie isolate ai mercati locali o ai macelli o viceversa, può portare i trasportatori a superare, anche per poco, gli orari massimi consentiti e a rischiare, quindi, multe e sanzioni pesanti,

     impegna il Governo:

nel rispetto della disciplina comunitaria vigente, a prevedere, nella fase di revisione ed armonizzazione della disciplina di cui sopra, la deroga dall'applicazione degli articoli da 5 a 9 del Regolamento citato anche per i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a cento Km (Art. 13, paragrafo 1, lettera p)).


G/1086/45/8 (già em 34.2)

Durnwalder, Patton

V.testo 2

Il Senato,

          nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

     premesso che:

          l'articolo 35 del disegno di legge in itinere delega al Governo la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale;

          il Regolamento (CE) n.561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, ha disposto la standardizzazione dei periodi di riposo e dei tempi di guida a livello europeo;

          tale Regolamento, all'articolo 13 ha concesso agli Stati membri la possibilità di derogare alle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 9, ai trasporti effettuati impiegando, tra l'altro, veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a cento Km (Art. 13, paragrafo 1, lettera p))

     considerato che

          con decreto del Ministero dei trasporti del 20 giugno 2007 recante: "Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento ( CEE) 3821/85 e successive modificazioni" sono state previste deroghe ai soli trasporti effettuati impiegando veicoli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere d), primo trattino, h) j) ed l);

          nelle zone montane, il trasporto di animali vivi dalle fattorie isolate ai mercati locali o ai macelli o viceversa, può portare i trasportatori a superare, anche per poco, gli orari massimi consentiti e a rischiare, quindi, multe e sanzioni pesanti,

     impegna il Governo:

a prevedere, nella fase di revisione ed armonizzazione della disciplina di cui sopra, la deroga dall'applicazione degli articoli da 5 a 9 del Regolamento citato anche per i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a cento Km (Art. 13, paragrafo 1, lettera p)).


G/1086/46/8 (già em 35.39)

Spagnolli, Unterberger, Patton, Durnwalder, Fina, Basso

Accolto

L'8a Commissione,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

     premesso che:

          l'articolo 35 del disegno di legge all'esame reca, nei commi da 1 a 3, un'ampia delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi, per l'emanazione di decreti legislativi di riordino della legislazione in materia di motorizzazione e di circolazione di cui al codice della strada, secondo principi e criteri direttivi specifici indicati al comma 3;

          in particolare, il principio/criterio direttivo di cui alla lettera i) del comma 3, prevede la revisione della disciplina della circolazione dei velocipedi e la ridefinizione organica della disciplina dei veicoli, includendo i velocipedi e gli altri dispositivi di micromobilità individuale, al fine della sicurezza della circolazione, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale, tra cui l'obbligo di utilizzo del giubbotto riflettente salvavita,

     impegna il Governo:

          in sede di adozione dei decreti attuativi della delega contenuta all'articolo 35 del disegno di legge all'esame, con riferimento al principio/criterio di cui al comma 3, lettera i), a circoscrivere a determinate circostanze l'obbligo di utilizzo del giubbotto riflettente salvavita.


G/1086/47/8 (già em 10.0.2)

Di Girolamo

Accolto

Il Senato,

     nell'ambito del provvedimento "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della Strada" (A.S. 1086),

     premesso che:          

          l'articolo 10 apporta modifiche alla regolamentazione dell'accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico;

     considerato che:

          le sedute di revisione dei veicoli pesanti commerciali, da sempre, vengono gestite da officine, agenzie di pratiche auto ed ispettori dipendenti della Motorizzazione senza discriminanti;

          la quasi totalità della revisione ministeriale verte su elementi indipendenti dalla sovrastruttura, che è ciò che determina la classificazione del veicolo. Il motore, l'impianto frenante, come il sistema di sospensioni, elettrico o di illuminazione non presentano alcuna differenza fra i veicoli sopra citati ed il controllo degli stessi rientra fra le competenze certificate degli ispettori autorizzati, acquisite con il corso "Modulo C" di cui all'accordo Stato regioni n. 65 C.s.R. del 19/4/2019;

          considerato, altresì, che:

          gli elementi particolari della sovrastruttura quali la cella coibentata, per i veicoli isotermici (atp), oppure gru ed altre attrezzature da lavoro, vengono verificata ad intervalli di tempo prefissati da altri enti. Di conseguenza, l'attività dell'ispettore, sia pubblico che privato, è limitata all'acquisizione di una certificazione attestante il corretto funzionamento dell'unità;

          al fine di rimuovere gli ostacoli al processo di esternalizzazione delle revisioni dei veicoli pesanti;

          l'attività dell'ispettore, sia pubblico che privato, è limitata all'acquisizione di una certificazione attestante il corretto funzionamento dell'unità,

     impegna il Governo:

          per i motivi di cui in premessa, a dare attuazione al criterio di delega che prevede la ricognizione delle attività pubbliche e private contemplate nel codice della strada e nel relativo regolamento nell'ottica di assicurare lo snellimento degli adempimenti a carico dell'utenza.


G/1086/48/8 (testo 2)

Sironi, Di Girolamo

Accolto

Il Senato,

     premesso che:

          nell'ambito del provvedimento "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della Strada" (A.S. 1086);

     considerato che:

           l'articolo 15 introduce una serie di disposizioni inerenti la circolazione delle biciclette, ivi compreso il rispetto della distanza laterale di 1.5 metri in caso di sorpasso da parte di un autoveicolo, mantenendo l'impostazione originale della disposizione di maggiore garanzia per la sicurezza del ciclista,

     impegna il Governo a:

          introdurre per il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta oltre all'obbligo di usare particolari cautele al fine di assicurare ove possibile la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri, anche quello di adottare, in ogni caso, tutte le  precauzioni possibili al fine di garantire che la manovra di sorpasso della bicicletta avvenga mantenendo la maggiore distanza di sicurezza possibile e una velocità adeguata alle caratteristiche della strada.


G/1086/48/8 (già em 15.55)

Sironi, Di Girolamo

V.testo 2

Il Senato,

     premesso che:

          nell'ambito del provvedimento "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della Strada" (A.S. 1086);

     considerato che:

           l'articolo 15 introduce una serie di disposizioni inerenti la circolazione delle biciclette, ivi compreso il rispetto della distanza laterale di 1.5 metri in caso di sorpasso da parte di un autoveicolo, mantenendo l'impostazione originale della disposizione di maggiore garanzia per la sicurezza del ciclista,

     impegna il Governo a:

          introdurre per il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta oltre all'obbligo di usare particolari cautele al fine di assicurare la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri, anche quello di adottare, in ogni caso, tutte le  precauzioni possibili al fine di garantire che la manovra di sorpasso della bicicletta avvenga mantenendo la maggiore distanza di sicurezza possibile e una velocità adeguata alle caratteristiche della strada.


G/1086/49/8 (già em 16.0.2)

Di Girolamo

Accolto

Il Senato,

     premesso che:

          nell'ambito del provvedimento "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della Strada" (A.S. 1086);

          l'articolo 16 reca modifiche all'articolo 175 secondo comma del codice della strada introducendo una deroga al divieto di circolazione sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali per alcune tipologie di motocicli se condotti da un soggetto di maggiore età;

     considerato che:

          il tasso di circolazione stradale presente in Italia è elevato,

     impegna il Governo a:

          adottare specifiche misure per l'installazione di dispositivi di segnalazione della sagoma anche in capo ai veicoli di vecchia immatricolazione e, in particolare, ai mezzi pesanti adibiti al trasporto di persone e di merci di categoria M3, M3, N2 e N3, nei casi di percorrenza in strada.


1.1

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso 9-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Gli aumenti previsti dal presente comma si applicano sia alle sanzioni pecuniarie che a quelle detentive previste dal comma 2, lettere b) e c).».


1.2

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera b).


1.3

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera b , sopprimere i numeri 1), 2) e 3).


1.4

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 8), sostituire il capoverso 6 con il seguente:

          «6. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, disciplina il procedimento di sospensione della patente a seguito delle certificazioni rilasciate dalle strutture sanitarie di cui ai commi 3, 4 e 5.».


1.5

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni, Di Girolamo

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 9), dopo il capoverso 6-quater, aggiungere il seguente:

          «6-quinquies. In assenza di una evidente alterazione psicofisica, le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano al conducente che dimostra di essere in cura con cannabis medica prescritta e rilasciata sulla base di uno specifico piano terapeutico.».

     Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 285 del 1992, articolo 187, comma 6-quinquies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi di concerto con il Ministero della salute, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per autorizzare ogni Commissione Medica Locale a rilasciare uno specifico codice identificativo al fine di essere riportato sulla patente di guida, con il quale si certifica che il conducente è in cura con cannabis medica prescritta e rilasciata sulla base di precisi piani terapeutici.».


2.1

Di Girolamo, Nave

Respinto

Sopprimere i commi 2 e 3.


2.2

Rosso

Ritirato e trasformato nell'odg n. 33

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di una persona».


2.3

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

          «3-bis.  Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 9, comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) le parole: "o con animali" sono soppresse;

          2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Se si tratta di competizioni con animali si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro, nonché le aggravanti di cui all'articolo 544-quinquies del Codice penale.".

          b) dopo l'articolo 222 è aggiunto il seguente:

          "Articolo 222-bis (Circostanze aggravanti per reati in danno agli animali che costituiscono anche pericolo alla sicurezza stradale) -

          1. L'utente della strada che cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche servendosi di qualsiasi mezzo destinato alla circolazione soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-ter, comma 1, del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.

          2. L'utente della strada che cagiona la morte di un animale soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-bis del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo."».


2.4

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

          «3-bis. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 222, è aggiunto il seguente:

          "Articolo 222-bis (Circostanze aggravanti per reati in danno agli animali che costituiscono anche pericolo alla sicurezza stradale) - 1. L'utente della strada che cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche servendosi di qualsiasi mezzo destinato alla circolazione soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-ter, comma 1, del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.

          2. L'utente della strada che cagiona la morte di un animale soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-bis del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.";

          b) all'articolo 9, comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) le parole: "o con animali" sono soppresse;

          2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Se si tratta di competizioni con animali si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro, nonché le aggravanti di cui all'articolo 544-quinquies del codice penale."».


2.0.1

Basso

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

          1. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: "o con animali" sono soppresse;

          b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Se si tratta di competizioni con animali si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro, nonché le aggravanti di cui all'articolo 544-quinquies del codice penale."».


2.0.2

Maiorino, Di Girolamo, Sironi, Nave, Aurora Floridia

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Divieto di circolazione di veicoli a trazione animale e salvaguardia dell'occupazione)

          1. Anche al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nell'intero territorio nazionale è vietato utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci. Rientrano nel divieto:

          a) i servizi di piazza a trazione animale;

          b) i servizi di noleggio con conducente con veicolo a trazione animale;

          c) veicoli destinati al trasporto di cose.

          2. I Comuni su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma, in licenza NCC, in autorizzazione per noleggio di auto d'epoca oppure in autorizzazione per l'esercizio con carrozze a trazione elettrica.

          
3. Gli animali dismessi dai servizi di cui all'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere classificati come «non destinati alla produzione di alimenti» e devono mantenuti dai rispettivi proprietari, che devono assicurare condizioni di vita nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienico-sanitarie.

          
4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), le parole: ", natante e veicoli a trazione animale" sono sostituite dalle seguenti: "e natante";

          b) alla lettera b), le parole: ", natante e veicoli a trazione animale", sono sostituite dalle seguenti: "e natante".

          5. In concorso con il reato di cui all'articolo 544-ter del codice penale, l'utilizzo di veicoli a trazione animale è punito con il sequestro del veicolo e dell'animale e con una sanzione amministrativa da euro 25.000 a euro 100.000 ed è sempre disposta la confisca dell'animale e del veicolo. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

          
6. Alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni altra disposizione nazionale o locale in contrasto con il divieto di cui all'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono abrogate.».


3.1

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

          «0a) all'articolo 72, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

          "3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione devono essere dotati di un dispositivo di tipo alcolock. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecnico costruttive e funzionali del dispositivo di cui al presente comma".».


3.2

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

          «0a) all'articolo 72, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

          "3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce un cronogramma volto all'installazione del dispositivo di tipo alcolock, per tutti i mezzi del trasporto pubblico su gomma, dei veicoli adibiti al trasporto collettivo di persone e degli scuolabus".».


3.3

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

          «3-ter. L'uso del dispositivo di tipo alcolock, conformemente alla disciplina EN 50436 di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, è disciplinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per stabilire le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione, le officine autorizzate al montaggio dello stesso, nonché ogni altra disposizione necessaria in conformità a quanto disposto all'articolo 186, commi 9-ter e 9-quater.».


3.4

Rosso

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso "3-ter", sostituire le parole: «i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO-Codice 68. Niente alcool" e», con le seguenti: «il codice unionale».


3.5

Sigismondi, Petrucci

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-ter, dopo le parole: «l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione.» aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli di tipo N utilizzati da più guidatori in modo promiscuo».


3.6

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione.» aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli di tipo N utilizzati da più guidatori in modo promiscuo».


3.0.1

Durnwalder, Patton, Unterberger

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

          1. All'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 24 è soppresso.»


3.0.2

Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche ai limiti di velocità)

          1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 142, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

          "1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie. Per le strade urbane di scorrimento (tipo D) il limite di velocità è di 50 km/h, in ogni caso con la possibilità di elevare tali limiti massimi, esclusivamente in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, mentre per le strade di quartiere (tipo E) e locali (tipo F) tale limite è di 20 o 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade.

          1-bis. Per la viabilità nelle aree classificate come zona scolastica o zona residenziale e nelle zone limitrofe ai luoghi di culto e ai presìdi ospedalieri e sanitari, il limite di velocità è articolato come segue: 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede; 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione; 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. A tal fine non sono calcolate le corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici. Le velocità massime previste nel presente comma possono essere diminuite con deliberazione dell'amministrazione comunale e apposizione di specifica segnaletica;"».


4.1

Di Girolamo, Nave

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, premettere il seguente:

          «01. All'articolo 195, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate oltre il limite massimo fissato dalla singola norma tenendo conto della situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché alla potenza e al tipo di veicolo guidato. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.»;

          b) alla rubrica, dopo le parole: «sicurezza stradale» aggiungere le seguenti: «e per le condizioni economiche del trasgressore».


4.2

Durnwalder, Patton

Respinto

Alla lettera a) premettere le seguenti:

          "0a) All'articolo 142, comma 3, alla e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel caso di treni, di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 54, costituiti da un autoveicolo di categoria M1 o N1 trainante un rimorchio di categoria O1 o O2, come definiti dal comma 2 dell'articolo 47: 70 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade»;

          0bis.a) All'articolo 142, comma 6-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo una distanza di almeno trecento metri tra l'avviso di segnaletica indicante l'obbligo di riduzione della velocità e la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità».".


4.3

Rosso

Ritirato

Sopprimere il comma 2.


4.4

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 218-tersostituire le parole: «Nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali è richiesta la patente di guida, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, nella misura determinata dai commi 2 e 3, quando al momento dell'accertamento delle seguenti violazioni dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 risulta che il punteggio attributo alla patente posseduta è inferiore a venti punti per effetto delle decurtazioni subite:» con le seguenti: «Nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali è richiesta la patente di guida, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, nella misura determinata dai commi 2 e 3, in caso di accertamento delle seguenti violazioni:».


4.5

Sigismondi, Farolfi

Ritirato e trasformato nell'odg n. 37

Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter.», dopo le parole: «degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 risulta che il punteggio attribuito alla patente posseduta è inferiore a venti punti» inserire le seguenti: «e inferiore a dieci punti per i conducenti professionali».


4.6

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 risulta che il punteggio attribuito alla patente posseduta è inferiore a venti punti» inserire le seguenti: «e inferiore a dieci punti per i conducenti professionali».


4.7

Sigismondi, Rosa

Ritirato

Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», sopprimere la lettera n).


4.8

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», comma 1, sopprimere la lettera n).


4.9

Fregolent

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», comma 1, sopprimere la lettera n).


4.10

Rosso

Ritirato

Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», comma 2, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

         « a) per un periodo di 5 giorni nei casi in cui al momento dell'accertamento risulti nei confronti del conducente un possesso inferiore a 5 punti.».

     Conseguentemente, al capoverso articolo 218-ter, comma 3, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera a)».


4.11

Rosso

Ritirato

Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», dopo il comma 2 inserire il seguente:

          «2-bis. Per i titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose o di quella per il trasporto di persone, di cui all'articolo 116, comma 11, del codice della strada, la sospensione breve si applica sul punteggio risultante dalla somma dei punti della patente di guida e di una delle carte di qualificazione del conducente.».


4.12

Rosso

Ritirato

Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», dopo il comma 2 inserire il seguente:

          «2-bis. Ai fini dei commi 1 e 2, per i conducenti titolari della carta di qualificazione del conducente, il punteggio da prendere a riferimento è quello attribuito alla carta di qualificazione del conducente posseduta al momento dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, commesse nell'esercizio dell'attività professionale.».


4.13

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», dopo il comma 4, inserire il seguente:

          «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli autisti professionali considerando, come presupposto ai fini dell'applicazione delle medesime disposizioni, il punteggio risultante nella CQC, se posseduta, anziché quello risultante dalla patente di guida.».


4.14

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», dopo il comma 4, inserire il seguente:

          «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli autisti professionali in base alla somma dei punteggi presenti nella patente e nella Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).».


4.15

Rosso

Ritirato

Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», sostituire il comma 6 con il seguente:

          «6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti dei conducenti comunque identificati.».


4.16

Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. In deroga al comma 2, per i conducenti titolari carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose o di quella per il trasporto di persone, di cui all'articolo 116, comma 11, del codice della strada, nonché per i conducenti muniti di un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB di cui al comma 8 dello stesso articolo 116, la sospensione breve è disposta per un periodo di sette giorni nei casi in cui, al momento dell'accertamento, il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a dieci punti sulla predetta carta di qualificazione o, per i titolari di certificazione KA o KB, sulla predetta certificazione.».


4.17

Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

          «2-bis. Per i titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose o di quella per il trasporto di persone, di cui all'articolo 116, comma 11, del codice della strada, la sospensione breve si applica sul punteggio risultante dalla somma dei punti della patente di guida e di una delle carte di qualificazione del conducente.».


4.18

Sironi, Nave

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 8 dell'articolo 9 le parole: "o con animali" sono soppresse;

          b) al medesimo comma dopo le parole: "a motore." sono aggiunte le seguenti: "Se si tratta di competizioni con animali si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro, nonché le aggravanti di cui all'articolo 544-quinquies del codice penale."».


4.19

Rosso

Ritirato e trasformato nell'odg n. 24

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni» con le seguenti: «e, nel caso di superamento del limite massimo di velocità di oltre 20 km/h e di non oltre 40 km/h, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni».


4.20

Rosso

Ritirato e trasformato nell'odg n. 25

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

          «a-bis) all'articolo 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al comma 9 è aggiunto il seguente periodo: "In caso di conducenti alla guida dei veicoli adibiti al trasporto delle merci di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate, si applica la sospensione da 4 a 6 mesi. In caso di recidiva in un biennio, si applica la revoca della patente di guida.";

          2) al comma 9-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per conducenti alla guida in ambito urbano dei veicoli adibiti al trasporto delle merci di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate, in caso di recidiva in un biennio, si applica la revoca della patente di guida."».


4.21

Fregolent

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          «a-bis) all'articolo 173, comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i conducenti degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o al noleggio con conducente"».


4.22

Spagnolli, Unterberger, Patton

Respinto

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

          «1) al primo periodo, le parole: "da euro 165 a euro 660" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 1000"».


4.0.1

Paita, Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Osservatori regionali sulla sicurezza stradale)

          1. Le regioni istituiscono osservatori regionali sulla sicurezza stradale.

          2. Al fine di finanziare gli osservatori regionali sulla sicurezza stradale è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al periodo precedente.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


4.0.2

Paroli, Rosso

Ritirato

Dopo il Capo II del Titolo I, inserire il seguente:

          «Capo II-bis

          DELLA DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI

Art. 4-bis.

(Modifiche al codice della strada in materia di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

  1. All'articolo 208 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente:

          "I proventi stessi sono devoluti: alle province quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dei Comuni; alle Regioni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti delle Province; allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti delle Regioni.";

          b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

          "Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1, nel finanziare opere stradali con i proventi loro spettanti, tengono conto delle esigenze dei territori da cui provengono le risorse."».


5.1

Rosso

Ritirato e trasformato nell'odg n. 16

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 premettere il seguente:

          «01. All'articolo 121 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

          "1-bis. La prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 è effettuata previa formazione teorica presso un'autoscuola di cui all'articolo 123, incentrata in particolare su alcool e droghe, percezione del rischio, responsabilità civile e penale, primissimo soccorso in caso di incidente e cause più frequenti di incidenti stradali nonché comportamenti per la prevenzione, secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."»;

          b) al comma 1, capoverso 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto disposto dal presente comma si applica ad analoghi corsi effettuati dalle autoscuole di cui all'articolo 123 del codice della strada nelle menzionate istituzioni scolastiche e presso le autoscuole stesse».

     Conseguentemente alla rubrica del Capo III, dopo le parole: «RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO» aggiungere le seguenti: «E ATTIVITA' FORMATIVA NELLE AUTOSCUOLE E NELLE SCUOLE».


5.2

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

          «01. All'articolo 121 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

          "1-bis. La prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 è effettuata previa formazione teorica presso un'autoscuola di cui all'articolo 123, incentrata in particolare su alcool e droghe, percezione del rischio, responsabilità civile e penale, primissimo soccorso in caso di incidente e cause più frequenti di incidenti stradali nonché comportamenti per la prevenzione, secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

     Conseguentemente alla rubrica del Capo III, dopo le parole: «RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO» aggiungere le seguenti: «ATTIVITA' FORMATIVA NELLE AUTOSCUOLE E NELLE SCUOLE».


5.3

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente:

          «2-ter). La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale unitamente a corsi extracurricolari di mobilità sostenibile e mobility management scolastico di cui alla legge n. 108 del 5 agosto 2022 organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie determina l'attribuzione, all'atto del rilascio della patente, del credito di due punti ai sensi dell'articolo 126-bis sulle tipologie di patenti di cui all'articolo 115, comma 1, lettere b) e c). Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, sono individuati i soggetti formatori tra gli enti e le istituzioni pubbliche competenti in materia di sicurezza stradale, mobilità sostenibile e mobility management scolastico e sono definite le modalità per lo svolgimento dei corsi extracurricolari di cui al primo periodo e per la relativa certificazione».


5.4

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, capoverso «2-ter» apportare le seguenti modificazioni:

          1) dopo le parole: «La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale» inserire le seguenti: «unitamente a corsi extracurricolari di mobilità sostenibile e mobility management scolastico di cui alla legge n. 108 del 5 agosto 2022»;

          2) dopo le parole: «sono individuati i soggetti erogatori dei corsi di cui al primo periodo tra gli enti pubblici e privati competenti in materia di sicurezza stradale», inserire le seguenti: «, mobilità sostenibile e mobility management scolastico,».


5.5

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, capoverso «2-ter», sostituire le parole: «due punti» con le seguenti: «tre punti».


5.6

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, capoverso «2-ter», sopprimere le parole da: «sono individuati» fino a: «di cui all'articolo 123, e».


5.7

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, capoverso «2-ter», dopo le parole: «di cui all'articolo 123,» inserire le seguenti: «i professionisti specializzati in mobility manager».


5.8

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso 2-ter aggiungere il seguente:

          «2-quater. Nella settimana precedente e in quella successiva alla terza domenica del mese di novembre le scuole di ogni ordine e grado celebrano la Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada. Nella medesima occasione gli edifici pubblici espongono la bandiera nazionale insieme allo stendardo dell'International Road Victims Partnership, riconosciuta dalle Nazioni Unite e dall'Organizzazione mondiale della sanità come rappresentanza delle vittime della strada.».


5.9

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. Al fine di assumere l'educazione stradale tra le tematiche che sono specificamente oggetto di insegnamento dell'educazione civica nelle istituzioni scolastiche e, nel contempo, di estenderla all'educazione alla mobilità sostenibile, anche individuando specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis) educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile";

          b) al comma 2, le parole: "l'educazione stradale" sono soppresse.».


5.10

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e-bis) educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile";

          b) al comma 2, primo periodo, le parole: "l'educazione stradale," sono soppresse.».


5.0.1

Basso, Irto, Fina

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di esame di idoneità per il rilascio della patente di guida e di aggiornamento delle cognizioni)

          1. Al fine di accrescere la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada nel contesto della transizione verso una mobilità urbana più sostenibile, all'articolo 121, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In ogni caso, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti include una valutazione sull'adeguatezza dello stile di guida e delle distanze tenute verso gli altri utenti della strada, in particolare quelli vulnerabili, e la prova di controllo delle cognizioni comprende domande sui fattori di rischio specifici per gli utenti vulnerabili della strada.".

          2. Al fine di introdurre, in aggiunta alla verifica di permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida, anche un obbligo di aggiornamento delle cognizioni da parte dei titolari di patente di guida in occasione della procedura periodica di conferma della validità della stessa, all'articolo 126, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'ultimo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché alla frequenza di corsi di aggiornamento in materia di sicurezza della circolazione stradale, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per la mobilità sostenibile".

          3. Al fine di assumere l'educazione stradale tra le tematiche che sono specificamente oggetto di insegnamento dell'educazione civica nelle istituzioni scolastiche e, nel contempo, di estenderla all'educazione alla mobilità sostenibile, anche individuando specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1. al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis) educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile";

          2. al comma 2, le parole: "l'educazione stradale" sono soppresse.».


5.0.2

Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di formazione dei consulenti automobilistici)

          1. È istituito, presso la Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il registro delle agenzie telematiche che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

          2. L'iscrizione delle imprese al registro delle agenzie telematiche è soggetta a conferma di validità biennale e costituisce condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.

          3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti la modalità ed i termini per l'iscrizione al registro delle agenzie telematiche, nonché i programmi dei corsi di formazione e aggiornamento che è necessario che il titolare dell'impresa dimostri di aver frequentato in sede di richiesta di conferma di validità dell'iscrizione. Con lo stesso decreto sono determinati i casi in cui si provvede alla revoca o alla cancellazione dell'iscrizione.

          4. I corsi di formazione e di aggiornamento sono organizzati dalle associazioni di categoria accreditate come maggiormente rappresentative delle imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica ovvero dai soggetti accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.».


5.0.3

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Formazione personale professionale)

          1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità per lo svolgimento di corsi formazione, per i soggetti già in possesso di una patente di guida di categoria superiore che svolgono attività di carattere professionale nel settore dell'autotrasporto, finalizzati al riconoscimento del credito di due punti da assegnare alla Carta di qualificazione del Conducente (CQC).».


6.0.1

Paroli, Rosso

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di requisiti per la guida dei veicoli e validità della patente di guida)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 115:

    1) alla lettera c), n. 4), dopo le parole: "categorie C1 e C1E" sono aggiunte le seguenti: "e D1 e D1E";

    2) alla lettera e), n. 3), le parole: "D1 e D1E" sono sostituite dalle seguenti: "D e D1";

    3) alla lettera f), il punto 2) è soppresso;

b) al comma 2 dell'articolo 115:

   1) alla lettera a), la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "settanta" e conseguentemente le seguenti parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse;

    2) lettera b), la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "settanta" e conseguentemente le seguenti parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse;

          c) all'articolo 126 i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

          "3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie C1, C1E, C e CE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente C1, C1E, C e CE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

          4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie D1, D1E, D e DE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.".».

     Conseguentemente dopo il Titolo I, inserire il seguente:

«Titolo I-bis

DELLA GUIDA DEI VEICOLI E DELLA VALIDITA' DELLA PATENTE DI GUIDA»


6.0.2

Paroli, Rosso

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modificazioni all'articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in tema di età di pensionamento per autisti di mezzi pesanti)

          1. All'articolo 115, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "sessantotto anni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "settanta anni"».


7.1

Rosso

Ritirato e trasformato nell'odg n. 15

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. All'articolo 117, comma 2-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "il primo anno" sono sostituite dalle seguenti: "i primi tre anni";

b) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Le limitazioni di cui ai periodi precedenti, si innalzano ad una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t e nel caso di veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, ad potenza massima pari a 105 kW, nei confronti del titolare di patente di guida di categoria B che hanno frequentato un corso di guida sicura presso centri ed impianti specializzati costruiti appositamente per tali fini che replicano condizioni di guida critiche mediante tecnologie fisse che siano in grado di riprodurre in modo casuale ed imprevedibile fondi stradali con diversi coefficienti di attrito, ostacoli improvvisi, sbandate impreviste e condizioni di scarsa visibilità o di guida notturna e che in parte includano anche percorsi simili a sedi stradali come tratti in salite e discese, rotatorie, carreggiate urbane e segnaletica stradale"».


7.2

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. All'articolo 117, comma 2-bis, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "per il primo anno" sono sostituite dalle seguenti: "per i primi tre anni"».


7.3

Di Girolamo, Nave

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. All'articolo 117, comma 2-bis, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "per il primo anno" sono sostituite dalle seguenti: "per i primi tre anni"».


7.4

Spagnolli, Patton

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «per i primi tre anni dal rilascio» con le seguenti: «per il primo anno dal rilascio».


7.5

Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

         «2-bis. Le limitazioni del comma 2-bis dell'articolo 117, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applicano ai neotitolari di patente di guida di categoria B che l'abbiano conseguita attraverso il percorso previsto nell'articolo 115, comma 1-ter, e che abbiano effettuato la preparazione alle prove dell'articolo 121, comma 1, presso la medesima autoscuola di cui all'articolo 115, comma 1-ter.».


7.0.1

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:  

«Art. 7-bis.

(Accertamento dei requisiti fisici e psichici)

          1. All'articolo 119, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida può, limitatamente alla sola categoria AM, essere eseguito anche dal medico di medicina generale."».


7.0.2

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure di semplificazione e innovazione in materia di conseguimento della patente di guida)

          1. All'articolo 122, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Tali ore di esercitazione possono essere effettuate per non più della loro metà attraverso l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 agosto 2017".

          2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente progetto di legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le principali associazioni di categoria del settore, provvede ad aggiornare l'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 agosto 2017, aggiornando le caratteristiche dei simulatori di guida di alta qualità.».


7.0.3

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Titolari di patente B ultrasettantenni)

          1. All'articolo 126 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

          "6-bis. Al compimento del settantesimo anno d'età, la patente di categoria B, su richiesta del titolare, può abilitare alla guida esclusiva dei veicoli a tre o quattro ruote della categoria AM. Tale limitazione viene annotata sulla patente di guida. In questi casi la patente è valida per cinque anni. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente B in patente AM. È riconosciuta la stessa facoltà al titolare di patente B al compimento dell'ottantesimo anno d'età e, in questo caso, la patente è valida per tre anni."».


7.0.4

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

          1. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di attività di formazione permanente, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».


7.0.5

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose)

          1. Al comma 13 dell'articolo 174 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

          "Per violazioni che attengono al rispetto degli orari di guida e di riposo, la sanzione è interamente e unicamente a carico dell'impresa."».


8.1

Paroli, Rosso

Ritirato

Al comma 1 premettere il seguente:

          «01. All'articolo 115, comma 1, lettera a), numero 2), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: ", purché non trasportino altre persone oltre al conducente" sono sostituite dalle seguenti: "purché al suo fianco si trovi persona munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore".»


8.2

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

          «01. All'articolo 121 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

          «1-bis. La prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 è effettuata previa formazione teorica presso un'autoscuola di cui all'articolo 123, incentrata in particolare su alcool e droghe, percezione del rischio, responsabilità civile e penale, primissimo soccorso in caso di incidente e cause più frequenti di incidenti stradali nonché comportamenti per la prevenzione, secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;

          b) alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: "e attività formativa"».


8.3

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

         «1-bis. All'articolo 121 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

          "1-bis. La prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 è effettuata previa formazione teorica presso un'autoscuola di cui all'articolo 123, incentrata in particolare su alcool e droghe, percezione del rischio, responsabilità civile e penale, primissimo soccorso in caso di incidente e cause più frequenti di incidenti stradali nonché comportamenti per la prevenzione, secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti."».

     Conseguentemente:

          dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di attività di formazione permanente, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti."».

          Alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e attività formativa».


8.4

Paroli, Rosso

Ritirato

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "persona di età non superiore a sessantacinque anni," sono soppresse».


8.5

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «trasportare passeggeri» aggiungere le seguenti: «. I trasgressori di quanto previsto al periodo precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. La stessa sanzione si applica al passeggero.».


8.6

Spagnolli, Patton

Respinto

Al comma 2 sopprimere la lettera c).


8.7

Sigismondi, Petrucci

Ritirato

Al comma 2, lettera c), sopprimere il capoverso «5-bis».


8.8

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 2, lettera c), capoverso «5-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «anche con l'ausilio di simulatori di guida.».


8.9

Basso, Irto, Fina

Ritirato

Al comma 2, lettera c) ,capoverso «5-bis», dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Le esercitazioni di guida di cui al comma 2 e di cui al presente comma possono essere svolte anche con l'ausilio di simulatori di guida.».

     Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, le caratteristiche e le specifiche tecniche che devono possedere i simulatori di guida utilizzabili.».


8.0.1

Durnwalder, Patton

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Documenti di circolazione o di guida)

          1. All'articolo 180 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1, dopo le parole: " veicolo condotto" sono inserite le seguenti: ", e quando sono in corso di definizione i mutamenti di cui all'articolo 94, commi 2 o 4-bis, l'estratto di cui al comma 1 dell'articolo 92 o la ricevuta di cui al comma 2 del medesimo articolo o, in subordine a quest'ultimi, è ammessa la carta di circolazione accompagnata da copia semplice dell'atto scritto, formato secondo le disposizioni vigenti, ricognitivo dei menzionati mutamenti".».


9.0.1

Basso, Irto, Fina

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di requisiti per la guida dei veicoli e di validità della patente di guida)

          1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 115:

          1) al comma 2, lettera a), la parola: "sessantacinque", è sostituita dalla seguente: "settanta" e le parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse;

          2) al comma 2, lettera b), la parola: "sessanta", è sostituita dalla seguente: "settanta" e le parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse;

          b) all'articolo 126 i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

          "3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie C1, C1E, C e CE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente C1, C1E, C e CE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

          4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie D1, D1E, D e DE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE."».


9.0.2

Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

       (Modifiche alla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose)

          1. All'articolo 174 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il conducente che non supera di oltre il 10 per cento la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 165. Si applica la sanzione da euro 218 ad euro 868 al conducente e al vettore che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).";

          b) al comma 5 dopo le parole: ", si applica" sono aggiunte le seguenti: "al vettore e al trasportatore";

          c) al comma 8 dopo le parole: "di cui al regolamento (CE) 561/2006", sono aggiunte le seguenti: "per oltre il 10 per cento";

          d) al comma 9 dopo le parole: "di cui al regolamento (CE) 561/2006 è soggetto", sono aggiunte le seguenti: "al fermo del mezzo sino a regolarizzazione, nonchè"».


10.1

Sironi, Nave

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).


10.2

Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo la lettera a) inserire la seguente:

          «a-bis) all'articolo 142, comma 6, dopo le parole: "debitamente omologate" sono inserite le seguenti: "o approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle more dell'emanazione di un regolamento specifico,"».


10.3

Durnwalder, Patton

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          «a-bis) all'articolo 142, al comma 6-bis, dopo le parole: "del presente codice", sono inserite le seguenti: "prevedendo una distanza di almeno trecento metri tra l'avviso di segnaletica indicante l'obbligo di riduzione della velocità e la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità"».


10.4

Sironi, Nave

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).


10.5

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «articolo 142» inserire le seguenti «sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al comma 1, dopo le parole: "apparecchiature debitamente omologate" sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, o approvate ai sensi dell'articolo 192, comma 3, del medesimo decreto";

          2) al comma 6, dopo le parole: "apparecchiature debitamente omologate" sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, o approvate ai sensi dell'articolo 192, comma 3, del medesimo decreto";

          3) "».


10.6

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-ter, primo periodo, sostituire le parole: «dei commi 7, 8, 9, o 9-bis» con le seguenti: «del comma 7».


10.7

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso 2-bis.


10.8

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso 2-bis.


10.9

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso 2-bis).


10.10

De Priamo, relatore

Ritirato e trasformato nell'odg n. 14

Al comma 1, lettera e), capoverso 2-bis), sopprimere le parole: «nella stessa area pedonale urbana».


10.11

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «2-bis)», le parole: «una sola sanzione per ciascun giorno di calendario,» sono sostituite dalle seguenti: «una sola sanzione per ogni periodo inferiore ad un'ora,».


10.12

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso 2-bis), sostituire le parole: «ciascun giorno di calendario» con le seguenti: «ogni periodo inferiore ad un'ora,».


10.13

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso 2-bis), sostituire le parole: «ciascun giorno di calendario» con le seguenti: «ciascuna ora».


10.14

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso 2-bis), dopo le parole: «ciascun giorno di calendario» inserire le seguenti: «limitatamente alle violazioni successive alla prima nell'arco del medesimo mese,».


10.15

Paroli, Rosso

Ritirato

Al comma 1, lettera e), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

          «Per le sole violazioni del divieto di circolazione nelle zone a traffico limitato accertate, senza contestazione immediata, nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada soggetto a una stessa limitazione o a uno stesso divieto, attraverso dispositivi di controllo da remoto delle violazioni, di cui all'articolo 201, commesse in un arco temporale massimo di tre mesi, si applica una sola sanzione per il primo giorno di violazione, anche nel caso in cui siano previste limitazioni del traffico solo in determinate fasce orarie nella medesima giornata nonché nel caso in cui una fascia oraria di vigenza termini il giorno successivo. Per le successive violazioni accertate nell'arco temporale di cui al periodo precedente le sanzioni si applicano nella misura complessiva del 10 per cento.».


10.16

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso 2-ter.


10.17

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso 2-ter, sopprimere l'ultimo periodo.


10.18

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

          «e-bis) all'articolo 200, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

          "4-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, quando il verbale è redatto con sistemi informatici che producono documenti digitali conformi alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido, è consegnato un documento riepilogativo sintetico che gli consente di acquisire, con le modalità di cui al comma 5-bis, copia digitale del verbale, per stamparne una copia in formato analogico ovvero per provvedere al pagamento ai sensi dell'articolo 202. In tale caso, il verbale sottoscritto digitalmente costituisce originale che deve esse conservato agli atti dell'Ufficio o Comando da cui dipende chi ha accertato la violazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La consegna del documento riepilogativo costituisce contestazione della violazione. Nel caso in cui il trasgressore non è presente al momento dell'accertamento della violazione, il documento riepilogativo può essere lasciato sul veicolo.

          4-ter. Il trasgressore, il proprietario del veicolo o altro obbligato in solido di cui all'articolo 196, previa identificazione con strumenti di identità digitale, può ottenere copia digitale del verbale accedendo in modo riservato e sicuro al portale gestito dall'amministrazione da cui dipende chi ha accertato la violazione.

          4-quater. Nei casi indicati ai commi 4-bis e 4-ter, in alternativa al deposito nel portale gestito dall'amministrazione da cui dipende chi ha accertato la violazione, il verbale digitale può essere consegnato al trasgressore o all'obbligato in solido mediante notifica al loro domicilio digitale, conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel caso in cui il documento di cui al comma 4-bis viene lasciato sul veicolo, l'acquisizione del verbale digitale, che deve avvenire senza oneri per l'interessato, costituisce notifica ai sensi dell'articolo 201."».


10.19

Rosso

Ritirato

Al comma 1, lettera f), al numero 1), premettere il seguente:

          «01) al comma 1-bis, la lettera e) è soppressa;».


10.20

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 2).


10.21

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 2).


10.22

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire il capoverso g-bis), con il seguente:

          «g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 145, 146, comma 3,147, commi 2-bis e 3, 148, 149, 158 commi 1 e 2, 167, 170, 171, 173, comma 3-bis, 191, comma 4, 193, 213, 214, 216 e 217 per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Con i medesimi regolamenti sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le condizioni per l'accesso alle banche dati necessarie per il loro funzionamento; nelle more continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando ovvero era in fermata o sosta sulla strada;».


10.23

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire il capoverso g-bis), con il seguente:

          «g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 145, 146, 147, commi 2-bis e 3, 148, 149, 158, commi 1 e 2, 167, 170, 171, 173, comma 3-bis, 191, comma 4, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando oppure era in fermata o in sosta sulla strada».


10.24

Rosso

Ritirato

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso g-bis) sostituire le parole: «61, 62, 72, 78, 79» con la seguente: «78» e sopprimere le seguenti parole: «216 e 217».


10.25

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso g-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «146, comma 3,» fino a: «e 217,» con le seguenti: «145, 146, 147, commi 2-bis e 3, 148, 149, 158, comma 2, 167, 170, 171, 173, comma 3-bis, 191, comma 4, 193, 213, 214, 216 e 217, nonché delle violazioni in materia di fermata di cui all'articolo 158, comma 1,».


10.26

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso g-bis, primo periodo, dopo le parole: «nei soli casi previsti» inserire le seguenti: «dal comma 2, lettera d), nonché».


10.27

Fregolent

Respinto

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso «g-bis)», primo periodo, dopo le parole: «nei soli casi previsti» inserire le seguenti: «dal comma 2, lettera d), nonché».


10.28

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso g-bis), dopo la parola: «171» inserire le seguenti: «173, comma 2,».


10.29

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1) inserire il seguente:

          «1-bis) al comma 1-bis, dopo la lettera g-ter) è inserita la seguente: "g-quater) accertamento della violazione di cui all'articolo 173, comma 3-bis, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento e limitatamente alla sperimentazione, almeno triennale, avviata con specifiche linee guida di indirizzo adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno sentito il Garante della protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali."».


10.30

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1) inserire il seguente:

          «1-bis) all'articolo 173, comma 3-bis, accertamento della violazione per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento e limitatamente alla sperimentazione, almeno triennale, avviata con specifiche linee guida di indirizzo adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno sentito il Garante della protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali».


10.31

Rosso

Ritirato

Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso comma 1-quinquies, sopprimere il secondo periodo.


10.32

Rosso

Ritirato e trasformato nell'odg n. 19

Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli accertamenti di cui al presente comma possono essere effettuati esclusivamente a condizione che l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza per tale finalità sia segnalato in maniera visibile sulle strade dove gli impianti sono operativi.».


10.33

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1 lettera f), numero 2), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I dispositivi o le apparecchiature per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono prevedere il blocco automatico della velocità una volta che si sia raggiunto il limite previsto dalla legge.».


10.34

Rosso

Ritirato

Al comma 1, lettera f), numero 3), capoverso 5-ter, secondo periodo, sopprimere le parole da: «oppure deve risultare» fino alla fine del periodo.


10.35

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. Al decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, articolo 4, comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero, nel caso di strade poste all'interno del centro abitato, tenendo conto delle preminenti esigenze, anche preventive, di tutela della vita umana degli utenti vulnerabili della strada in ambito urbano"».


10.0.1

Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

          1. All'articolo 80, comma 8, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero classificati ad uso speciale"».


10.0.2

Di Girolamo, Nave

Ritirato e trasformato nell'odg n. 47

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

          1. All'articolo 80, comma 8, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)" sono sostituite dalle seguenti: "anche di massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5T"».


10.0.3

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di requisiti per la guida dei veicoli e di validità della patente di guida)

          1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 115:

          1) al comma 1, lettera c), numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e D1 e D1E";

          2) al comma 1, lettera e), numero 3), le parole: "D1 e D1E", sono sostituite dalle seguenti: "D e DE";

          3) al comma 1, lettera f), il numero 2) è soppresso;

          4) al comma 2, lettera a), la parola: "sessantacinque", è sostituita dalla seguente: "settanta" e le parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse;

          5) al comma 2, lettera b), la parola: "sessanta", è sostituita dalla seguente: "settanta" e le parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse;

          b) all'articolo 126 i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

          "3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie C1, C1E, C e CE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente C1, C1E, C e CE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

          4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie D1, D1E, D e DE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE".».

     Conseguentemente dopo il Titolo I inserire il seguente:

          «TITOLO I-bis

          DELLA GUIDA DEI VEICOLI E DELLA VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA».


10.0.4

Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di requisiti per la guida dei veicoli e di validità della patente di guida)

          1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 115:

          1) al comma 1, lettera c), numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e D1 e D1E";

          2) al comma 1, lettera e), numero 3), le parole: "D1 e D1E", sono sostituite dalle seguenti: "D e DE";

          3) al comma 1, lettera f), il numero 2) è soppresso;

          4) al comma 2, lettera a), la parola: "sessantacinque", è sostituita dalla seguente: "settanta" e le parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse;

          5) al comma 2, lettera b), la parola: "sessanta", è sostituita dalla seguente: "settanta" e le parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse;

          b) all'articolo 126, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

          "3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie C1, C1E, C e CE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente C1, C1E, C e CE rispettivamente in patente di categoria B o BE.
4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie D1, D1E, D e DE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE".»


10.0.5

Durnwalder, Patton

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

          1. Dopo l'articolo 132 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

          "Art. 132-bis. - (Controlli e adempimenti relativi ai veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo). - 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 132, chiunque, essendo residente anagraficamente in Italia, vi circola alla guida di veicoli immatricolati, in via provvisoria o definitiva, in altro Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo deve essere in grado di documentarne la regolare detenzione e circolazione, affinché esse non integrino l'elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane, in particolare in caso di veicolo proveniente da una precedente immatricolazione in Italia.

          2. Qualora manchi una documentazione idonea ai fini del comma 1, si applica al conducente la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Alla violazione consegue il ritiro della carta di circolazione del veicolo per trenta giorni. Dell'avvenuto ritiro viene data informazione allo Stato di emissione e la carta di circolazione è restituita solo all'esito favorevole delle opportune verifiche, oppure decorso tale periodo senza che siano stati adottati ulteriori provvedimenti sanzionatori, cautelari o inibitori, compreso, ove possibile, l'obbligo di reimmatricolazione in Italia. Durante il periodo in cui la carta di circolazione è ritirata, la circolazione è consentita attraverso un'apposita annotazione da apporre sul verbale di contestazione.

          3. Nel caso di veicoli di proprietà di imprese estere di locazione finanziaria (leasing) o di locazione senza conducente nella disponibilità di persona fisica residente anagraficamente in Italia o di persona giuridica, anche di diritto estero, avente una sede legale o secondaria o di altro genere in Italia, per un periodo superiore a trenta giorni, circolanti nel territorio nazionale, è prescritta la reimmatricolazione con targa italiana, attraverso la domiciliazione di cui all'articolo 134, entro sessanta giorni dall'acquisizione in disponibilità. In mancanza si applica al conducente e all'utilizzatore, separatamente e in solido tra di loro, la sanzione di cui al comma 2 e la carta di circolazione è ritirata e inviata all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale competente per il luogo del ritiro, per l'esecuzione dell'adempimento omesso. Anche in tale caso è data informazione del ritiro, nonché della reimmatricolazione, allo Stato di emissione della carta stessa.

          4. I veicoli cancellati dalla circolazione per esportazione, per essere riammessi in Italia devono essere sottoposti a visita e prova previa verifica della regolarità fiscale, riportando poi gli eventuali vincoli o gravami presenti al momento della cancellazione e non estinti.

          5. Con il regolamento possono essere stabilite, ove necessario, disposizioni di dettaglio nonché modalità di controllo identificativo dei veicoli con targa estera da reimmatricolare in Italia."».


10.0.6

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

          1. All'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

          "1-bis. I limiti di velocità di cui al comma 1 devono essere indicati con cartelli chiaramente visibili anche in caso di condizioni atmosferiche avverse e posizionati ogni chilometro"».


10.0.7

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

          1. Al fine di rafforzare i poteri di controllo degli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), del codice della strada, mediante l'impiego di dispositivi elettronici, per la prevenzione e il contrasto delle violazioni alle norme di comportamento in materia di velocità all'interno dei centri abitati, all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

          1) le parole: "Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,", sono sostituite dalle seguenti: "Su tutte le tipologie di strade di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,";

          2) l'ultimo periodo è soppresso;

          b) al comma 2:

          1) al primo periodo, le parole: "Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti proprietari individuano le strade ovvero singoli tratti di esse sui quali utilizzare o installare prioritariamente i predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero, nel caso di strade poste all'interno del centro abitato, tenendo conto delle preminenti esigenze, anche preventive, di tutela della vita umana degli utenti vulnerabili della strada in ambito urbano";

          2) l'ultimo periodo è soppresso.».


10.0.8

Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ampliamento dei controlli automatici della velocità)

          1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero, nel caso di strade poste all'interno del centro abitato, tenendo conto delle preminenti esigenze, anche preventive, di tutela della vita umana degli utenti vulnerabili della strada in ambito urbano"».


11.0.1

Sigismondi, Tubetti

Ritirato e trasformato nell'odg n. 34

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Pubblicità stradale e sui veicoli)

          1. All'articolo 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater sono abrogati.».


12.1

Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. Gli operatori economici che non hanno effettuato nell'arco temporale previsto dal comma 2 il richiamo della casa madre nelle modalità previste, non è concessa la possibilità di svolgere la revisione degli stessi.».


12.0.1

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dal seguente:

          "4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera dell'organo esecutivo, alle finalità connesse:

          - al miglioramento della sicurezza stradale,

          - alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,

          - all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente,

          - alla redazione dei piani di cui all'articolo 36,

          - a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,

          - allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,

          - a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,

          - alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo,

          - a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica,

          - alla rimozione dei rifiuti stradali,

          - alla cura e prevenzione del randagismo,

          - all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

          La quota di cui al periodo precedente è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all'accertamento e alla riscossione dei proventi in questione."

          2. Al comma 5-bis, le parole: "di cui alla lettera c)" sono soppresse.».


13.1

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

          «3-bis. All'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 12 è sostituito dal seguente:

          "Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10. La tariffa prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 161, è annualmente rivalutata sulla base della variazione positiva dei prezzi al consumo calcolata dall'ISTAT rispetto all'anno precedente"».


14.1

Di Girolamo, Nave

Respinto

Sopprimere l'articolo.


14.2

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

     Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera m).


14.3

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sopprimere la lettera c).

          b) al medesimo comma, sopprimere la lettera m).


14.4

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).


14.5

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1) sopprimere la lettera e).


14.6

Rosso

Ritirato e trasformato nell'odg n. 30

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

          «e) al comma 75-novies, le parole: "I conducenti di età inferiore a diciotto anni" sono sostituite dalle seguenti: "I conducenti dei monopattini con potenza nominale superiore a 0,40 kW e con velocità massima superiore a 20 km/h";».


14.7

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1), lettera e), dopo le parole: «i conducenti dei monopattini» aggiungere le seguenti: «che non siano messi a disposizione dagli operatori di noleggio di monopattini elettrici».


14.8

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).


14.9

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).


14.10

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera h).


14.11

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera i).


14.12

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera m).


14.13

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1), lettera m), sopprimere il capoverso 75-vicies-quinquies.


14.14

Rosso

Ritirato e trasformato nell'odg n. 20

Al comma 1, lettera m), capoverso comma 75-vicies quinquies, sostituire le parole da: «prevista dall'articolo 2054» fino a: «209.» con le seguenti: «. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero delle imprese del made in Italy sono definite le modalità di attuazione del presente comma.».


14.15

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1), lettera m), capoverso 75-vicies-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, sostituire le parole: «2054 del codice civile» con le seguenti: «2043 del codice civile»;

          b) sopprimere il secondo periodo.


14.16

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera m), capoverso comma 75-vicies quinquies, sostituire le parole: «l'articolo 2054» con le seguenti: «l'articolo 2043»; al medesimo capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.


14.17

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Sopprimere il comma 2.


14.0.1

Basso, Irto, Fina

Ritirato e trasformato nell'odg n. 39

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Principio informatore della gerarchia delle responsabilità degli utenti della strada)

          1. Al fine di rafforzare la responsabilità individuale di tutti gli utenti della strada al rispetto delle norme di comportamento stabilite dal Titolo V del codice della strada e, altresì, di graduarla secondo il principio di proporzionalità dei potenziali effetti dannosi in caso di loro violazione, all'articolo 140 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

          "1-bis. Tutti gli utenti della strada sono tenuti alla conoscenza e all'osservanza del presente codice, a prestare attenzione e rispetto verso gli altri utenti e a essere consapevoli della propria responsabilità per la sicurezza altrui. I conducenti dei veicoli che per massa e velocità possono causare i danni maggiori in caso di collisione hanno la massima responsabilità di prendersi cura e ridurre il pericolo per gli altri utenti della strada. Quest'ultimo principio si applica in particolare ai conducenti dei veicoli a motore, ivi inclusi i dispositivi di micromobilità, tra loro in proporzione alle caratteristiche del veicolo condotto e in ogni caso verso tutti gli utenti non motorizzati, nonché per i conducenti dei velocipedi nei confronti dei pedoni. Resta ferma in ogni caso la responsabilità di tutti gli utenti della strada di rispettare le norme di comportamento stabilite e di avere riguardo per la sicurezza propria e degli altri utenti."».


15.1

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Sopprimere l'articolo.


15.2

Basso, Irto, Fina

Respinto

Sopprimere l'articolo.


15.3

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          1) sopprimere la lettera a);

          2) alla lettera g), sopprimere il numero 1).


15.4

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

     Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).


15.5

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a); al medesimo comma, lettera g), sopprimere il numero 1).


15.6

Rosso

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).


15.7

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera E-bis, dopo le parole: «segnaletica verticale» aggiungere le seguenti: «ed eventualmente orizzontale».

     Conseguentemente, al medesimo comma 1:

          alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

          2) il numero 12-bis) è sostituito dal seguente:

          «12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva o prioritaria, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di una pista ciclabile"»;

          alla lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

          «3) il numero 12-ter) è sostituito dal seguente:

          "12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane destinata alla circolazione dei soli velocipedi in direzione opposta all'unica direzione consentita a tutti i veicoli, contraddistinta dal simbolo del velocipede ed eventualmente da striscia bianca, continua o discontinua;"»;

          alla lettera b), numero 5), capoverso 54-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed eventualmente da segnaletica orizzontale.»,

          alla lettera b), numero 6), sostituire il capoverso 55-bis) con il seguente:

          «55-bis) Zona di attestamento ciclabile: tratto di carreggiata compreso tra due linee di arresto, destinato all'accumulo e alla manovra dei velocipedi in attesa di via libera e alla successiva ripresa in sicurezza della circolazione dei velocipedi per compiere le manovre consentite all'intersezione»;

          alla lettera c), numero 1), sostituire il punto 1.2) con il seguente:

          «1.2) la lettera i-bis) è sostituita dalla seguente:

         "i-bis) consentire su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, anche indipendentemente dalla larghezza della carreggiata soltanto all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di piste ciclabili"»;

          alla lettera c), numero 1), sostituire il punto 1.3) con il seguente:

          «1.3) la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:

          "i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso con segregazione fisica della sede tranviaria dal resto della carreggiata ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 metri."»;

          alla lettera c), numero 1), sostituire il punto 1.4) con il seguente:

         «1.4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          "i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia, ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra, con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali, anche al fine di consentire l'accesso dei velocipedi alla predetta zona, è presente, di norma a destra, una pista ciclabile laterale o una corsia ciclabile"»;

          alla lettera c), numero 2) sostituire il capoverso 11-ter con il seguente:

          «11-ter. I comuni provvedono a delimitare e disciplinare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-ter) e all'articolo 7, comma 1, lettere i-bis), i-ter) e i-quater) senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure, e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h;»,

          alla lettera f), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la possibilità di occupare la parte centrale o più interna della corsia stessa per motivi di sicurezza in corrispondenza delle intersezioni e della sosta laterale;»

          alla lettera g), numero 1), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non possono sorpassarli qualora occupino una posizione della carreggiata diversa dal margine destro;»

          alla lettera h), capoverso 9-bis sopprimere le parole: ", ove le condizioni della strada lo consentano;"

          sostituire la lettera i) con la seguente:

          «i) all'articolo 150, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

          "2-bis. Lungo le strade a senso unico di marcia, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti dei velocipedi sono tenuti a rallentare e i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile."».

     Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

          «2. Le caratteristiche di dettaglio della «Corsia ciclabile» di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.».


15.8

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera E-bis, dopo le parole: «segnaletica verticale» inserire le seguenti: «ed eventualmente orizzontale».


15.9

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «E-bis» dopo le parole: «segnaletica verticale,» inserire le seguenti: «ed eventualmente orizzontale,».


15.10

Durnwalder, Patton

Ritirato e trasformato nell'odg n. 41

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          «a-bis) all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera F-bis, è aggiunta la seguente:

          "F-ter - Strada extraurbana ciclabile: strada extraurbana o tratti di strada extraurbana, caratterizzati da volume di traffico ridotto e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definiti da apposita segnaletica verticale, con priorità per i velocipedi."».


15.11

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          «a-bis) all'articolo 2, comma 7, le parole: "centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "centri abitati di comuni con popolazione complessiva non superiore a diecimila abitanti"».


15.12

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).


15.13

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).


15.14

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso 12-bis) con il seguente:

          «12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva o prioritaria, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di una pista ciclabile.».

     Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

         «2. Le caratteristiche di dettaglio della "Corsia ciclabile" di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.».


15.15

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso «12-bis» con il seguente:

          «12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile nel breve periodo l'inserimento di una pista ciclabile, oppure laddove la corsia ciclabile garantisce immediata realizzabilità dell'intervento riducendo l'impatto sulle geometrie e funzioni della strada oggetto dell'intervento;».


15.16

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso 12-bis) con il seguente:

          «12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile nel breve periodo l'inserimento di una pista ciclabile, oppure laddove la corsia ciclabile garantisce immediata realizzabilità dell'intervento riducendo l'impatto sulle geometrie e funzioni della strada oggetto dell'intervento;».


15.17

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso numero 12-bis, sostituire le parole: «, idonea a favorire la circolazione» con le seguenti: «salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva o prioritaria,».

     Conseguentemente:

          - al medesimo comma, medesimo capoverso, dopo le parole: «casi in cui non sia possibile» aggiungere le seguenti: «o adeguato al caso concreto»;

          - sostituire il comma 2 con il seguente:

          «2. Le caratteristiche di dettaglio della «Corsia ciclabile» di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.».


15.18

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

     Conseguentemente, al medesimo comma 1:

          a) alla lettera c), sopprimere il numero 1.2);

          b) sopprimere la lettera i).


15.19

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b) sopprimere il numero 3);

          b) alla lettera c), numero 1), sopprimere il punto 1.2;

          c) sopprimere la lettera i).


15.20

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

     Conseguentemente, sopprimere il comma 2.


15.21

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3);

          b) sopprimere il comma 2.


15.22

Rosso

Ritirato e trasformato nell'odg n. 21

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso «12-ter», con il seguente:

          «12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane a doppio senso di marcia idonea alla circolazione dei soli velocipedi in direzione corrispondente all'unica direzione consentita a tutti i veicoli».


15.23

Basso, Irto, Fina

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la parola: «idonea» con la seguente: «destinata»;

          b) al comma 1, lettera b), numero 3), alla fine del periodo, dopo la parola: «velocipedi,» inserire le seguenti: «contraddistinta dal simbolo del velocipede ed eventualmente da striscia bianca, continua o discontinua»;

          c) al comma 1, lettera c), numero 1), punto 1.2), le parole: «nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla larghezza della carreggiata all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato».


15.24

Di Girolamo, Nave

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «12-ter» sostituire la parola: «idonea» con la seguente: «destinata»; al medesimo comma, numero e capoverso, dopo la parola: «velocipedi» inserire le seguenti: «contraddistinta dal simbolo del velocipede ed eventualmente da striscia bianca, continua o discontinua»;

          b) al comma 1, lettera c), numero 1), numero 1.2), capoverso i-bis), sostituire le parole: «nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di piste ciclabili» con le seguenti: «indipendentemente dalla larghezza della carreggiata all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato».


15.25

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 12-ter), sostituire la parola: «idonea» con la seguente: «destinata».


15.26

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: «e di motocicli.».


15.27

Di Girolamo, Nave

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera b), numero 5), sostituire il capoverso "54-bis)," con il seguente: "54-bis)," alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole "ed eventualmente da segnaletica orizzontale";

          b) al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire il capoverso: «11-ter» con il seguente: «11-ter. I comuni provvedono a delimitare e disciplinare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-ter) e all'articolo 7, comma 1, lettere i-bis), i-ter) e i-quater) senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure, e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h».


15.28

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 5), capoverso 54-bis, aggiungere, in fine, le parole: «ed eventualmente da segnaletica orizzontale.».

     Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 2), sostituire il capoverso comma 11-ter con il seguente:

          «11-ter. I comuni provvedono a delimitare e disciplinare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, numero 12-ter) e all'articolo 7, comma 1, lettere i-bis), i-ter) e i-quater) senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure, e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h.».


15.29

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso 55-bis), dopo la parola: «ciclabile» inserire le seguenti: «per ciclomotori e motocicli» e dopo le parole: «dei velocipedi» inserire le seguenti: «, dei ciclomotori e dei motocicli».

     Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le parole: «e delle due ruote a motore».


15.30

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso 55-bis), aggiungere, in fine, le parole: «e alla successiva ripresa in sicurezza della circolazione dei velocipedi per compiere le manovre consentite all'intersezione».


15.31

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso «55-bis),» alla fine del periodo aggiungere le parole: «e alla successiva ripresa in sicurezza della circolazione dei velocipedi per compiere le manovre consentite all'intersezione».


15.32

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere il numero 1.2).


15.33

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1.2), capoverso i-bis), sostituire le parole: «nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili» con le seguenti: «, anche indipendentemente dalla larghezza della carreggiata soltanto all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di piste ciclabili».


15.34

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1.2), capoverso i-bis), sostituire le parole: «nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili» con le seguenti: «indipendentemente dalla larghezza della carreggiata all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato.».


15.35

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.3).


15.36

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere il numero 1.3).


15.37

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il punto 1.3).


15.38

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1.3) con il seguente:

          «1.3) la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente: "i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso con segregazione fisica della sede tranviaria dal resto della carreggiata ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 metri."».


15.39

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1.3) con il seguente:

          «1.3) la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente: "i-ter) vietare la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i) solo se realizzano con oneri finanziari a proprio carico interventi infrastrutturali compensativi come la realizzazione di piste ciclabili nelle stesse sedi stradali o in strade limitrofe che si collochino nel raggio di 500 metri"».


15.40

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire il numero 1.3) con il seguente:

          «1.3) la lettera i-ter, è sostituita dalla seguente:

          "i-ter) vietare la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i) solo se realizzano con oneri finanziari a proprio carico interventi infrastrutturali compensativi come la realizzazione di piste ciclabili nelle stesse sedi stradali o in strade limitrofe che si collochino nel raggio di 500 metri"».


15.41

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1.4), sostituire il capoverso i-quater) con il seguente:

          «i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia, ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra, con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali, anche al fine di consentire l'accesso dei velocipedi alla predetta zona, è presente, una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile».


15.42

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1.4, sostituire il capoverso «i-quater)» con il seguente: «i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia, ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra, con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali, anche al fine di consentire l'accesso dei velocipedi alla predetta zona, è presente, una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile».


15.43

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1.4), capoverso i-quater), dopo le parole: «con una corsia per senso di marcia» aggiungere le seguenti: «ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra».


15.44

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 11-ter, dopo le parole: «misure di moderazione del traffico» inserire le seguenti: «, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-ter), e all'articolo 7, comma 1, lettere i-bis), i-ter) e i-quater), senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure».


15.45

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

          «d-bis) all'articolo 50:

          1) al comma 1, le parole: "o di 0,5 chilowatt se adibiti al trasporto di merci," sono soppresse;

          2) al comma 2:

          2.1) dopo le parole: "trasporto di merci" sono inserite le seguenti: "o persone";

          2.2 ) le parole: "lunghezza del piano di carico x larghezza del piano di carico > 0,3 x lunghezza del veicolo x larghezza massima del veicolo.» sono sostituite con le seguenti:

          «a) se a due ruote: lunghezza del piano di carico x larghezza del piano di carico > 0,1 x lunghezza del veicolo x larghezza massima del veicolo;

          b) se a tre ruote: lunghezza del piano di carico x larghezza del piano di carico 0,2 x lunghezza del veicolo x larghezza massima del veicolo;

          c) in entrambi i casi la scheda tecnica del veicolo deve riportare l'indicazione di un carico trasportabile di almeno 35 Kg."».


15.46

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera f), capoverso «2-bisaggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta salva la possibilità di occupare la parte centrale o più interna della corsia stessa per motivi di sicurezza in corrispondenza delle intersezioni e della sosta laterale».


15.47

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera f), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: «, fatta salva la possibilità di occupare la parte centrale o più interna della corsia stessa per motivi di sicurezza in corrispondenza delle intersezioni e della sosta laterale.».


15.48

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).


15.49

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).


15.50

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non possono sorpassarli qualora occupino una posizione della carreggiata diversa dal margine destro».


15.51

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non possono sorpassarli qualora occupino una posizione della carreggiata diversa dal margine destro».


15.52

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le parole: «e non possono sorpassarli qualora occupino una posizione della carreggiata diversa dal margine destro.».


15.53

Rosso

Ritirato

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).


15.54

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).


15.55

Sironi, Di Girolamo, Nave

Ritirato e trasformato nell'odg n. 48

Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso 9-bis con il seguente:

          «9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri e, in ogni caso, la maggiore distanza laterale possibile di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte della bicicletta stessa. Prima di effettuare il sorpasso di una bicicletta, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.».


15.56

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera h), capoverso comma 9-bis, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ove le condizioni della strada lo consentano».


15.57

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera h), capoverso comma «9-bis», sopprimere le parole «, ove le condizioni della strada lo consentano,».


15.58

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera h), capoverso 9-bis, sopprimere le parole: «, ove le condizioni della strada lo consentano,».


15.59

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera h), capoverso comma «9-bis,» sostituire le parole: «, ove le condizioni della strada lo consentano, con le seguenti: nelle strade urbane, la distanza di sicurezza di un metro e nelle strade extra urbane,».


15.60

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1 sostituire la lettera i) con la seguente:

         «i) all'articolo 150, il comma 2-bis, è sostituito dal seguente:

          "2-bis. Lungo le strade a senso unico di marcia, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti dei velocipedi sono tenuti a rallentare e i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile."».


15.61

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

          «i) all'articolo 150, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Lungo le strade a senso unico di marcia, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti dei velocipedi sono tenuti a rallentare e i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.».


15.62

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera l).


15.63

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera n), al numero 1) premettere il seguente:

          «01) al comma 1, le parole da: "quando circolano fuori dai centri abitati" fino alla fine del comma, sono soppresse.».


15.64

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 1), inserire il seguente:

          «1-bis) al comma 9, dopo le parole: "quando esistono" sono inserite le seguenti: "e sono percorribili in sicurezza".».


15.65

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 1), inserire il seguente:

          «1-bis) al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esenti dall'obbligo di circolazione sulle corsie e piste ciclabili i velocipedi adibiti al trasporto professionale di merci o persone".».


15.66

Rosso

Ritirato e trasformato nell'odg n. 21

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 1), inserire il seguente:

          «1-bis) al comma 9-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

          "Durante la circolazione in strada ai conducenti di velocipede di età non superiore ad anni diciotto, è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alla normativa tecnica europea in materia."».


15.67

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera n), inserire la seguente:

          «n-bis) dopo l'articolo 182, è inserito il seguente:

"Art. 182-bis.

(Circolazione di velocipedi, ciclomotori e motocicli nelle corsie riservate)

          1. Sulle corsie di cui all'articolo 7, comma 1), lettera i), del presente codice è sempre consentita la circolazione delle biciclette, dei ciclomotori e dei motocicli, salvo diversa disposizione, motivata da considerazioni sulla sicurezza della circolazione, da adottarsi con ordinanza del sindaco"».


15.68

Basso, Irto, Fina

Respinto

Sopprimere il comma 2.


15.69

Di Girolamo, Nave

Respinto

Sopprimere il comma 2.


15.70

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Sopprimere il comma 2.


15.71

Basso, Irto, Fina

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

          «2. Le caratteristiche di dettaglio della "Corsia ciclabile" di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.».


15.72

Di Girolamo, Nave

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

          «2. Le caratteristiche di dettaglio della «Corsia ciclabile» di cui all'articolo 3, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».


15.0.1

Rosso

Ritirato e trasformato nell'odg n. 29

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Competizioni sportive su strada)

          1 All'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

          "1. Sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.

          2. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, il buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico, nonché del traffico ordinario, le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche devono essere autorizzate. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. Quando, per i diversi interessi pubblici che coinvolgono più enti, sia necessario acquisire le previste autorizzazioni, si può procedere con una Conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle sue successive modificazioni.

          2-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 2 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre.";

          b) al comma 7-bis le parole: "ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1." sono sostituite dalle seguenti: ". La sospensione temporanea è disposta con provvedimento del prefetto, salvo la competenza del sindaco, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per le competizioni che si svolgono interamente soltanto nel territorio di un medesimo comune.";

          c) al comma 9 aggiungere infine il seguente periodo: "In caso di violazione dell'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione ai sensi del comma 7-bis, si applicano le sanzioni amministrative previste dell'articolo 6, comma 12."».


16.1

Rosso

Ritirato

Al comma 1, capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo:

          «La circolazione è comunque consentita solo a soggetti maggiorenni, muniti di patente di categoria A2, A, B o di categoria superiore o muniti da almeno due anni di patente di categoria A1.».


16.0.1

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche in materia di equipaggiamento dei veicoli per la sicurezza della circolazione)

          1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          "1-bis. I veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote di cui lettere b) e c) dell'articolo 47 categorie M2, M3, N2, N3, devono essere equipaggiati con segnaletica adesiva, visibile sia lateralmente che sul lato posteriore del veicolo, per consentire agli utenti vulnerabili di cui all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), di individuare gli angoli ciechi. I veicoli delle suddette categorie devono altresì essere dotati di dispositivi di rilevazione degli utenti vulnerabili, da collocare in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede, in grado di emettere un segnale acustico di allerta.

          1-ter. Chiunque circoli con uno dei veicoli di cui al comma 1-bis privo dei dispositivi ivi prescritti o con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dai decreti che definiscono le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II.".

          2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui all'articolo 72, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

          3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

          4. Al fine di promuovere la sicurezza stradale degli utenti vulnerabili è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi di sicurezza di cui al comma 1, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025.

          5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1.

          6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

     Conseguentemente, dopo il Titolo II, aggiungere il seguente:

         «TITOLO II-bis

          DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE E AL TRASPORTO DI MERCI

          Capo I

          EQUIPAGGIAMENTO: DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO E DI SEGNALAZIONE DEGLI ANGOLI CIECHI»

     Conseguentemente, all'articolo 35, comma 3, lettera u), sopprimere le seguenti parole: «riducendo gli angoli morti».


16.0.2

Di Girolamo, Nave

Ritirato e trasformato nell'odg n. 49

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche in materia di equipaggiamento dei veicoli per la sicurezza della circolazione)

          1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

          "1-bis. I veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote di cui lettere b) e c) dell'articolo 47 categorie M2, M3, N2, N3, devono essere equipaggiati con segnaletica adesiva, visibile sia lateralmente che sul lato posteriore del veicolo, per consentire agli utenti vulnerabili di cui all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), di individuare gli angoli ciechi. I veicoli delle suddette categorie

          devono altresì essere dotati di dispositivi di rilevazione degli utenti vulnerabili, da collocare in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede, in grado di emettere un segnale acustico di allerta.

          1-ter. Chiunque circoli con uno dei veicoli di cui al comma 1-bis privo dei dispositivi ivi prescritti o con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dai decreti che definiscono le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II.

          1-quater. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui all'articolo 72, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

          1-quinquies Al fine di promuovere la sicurezza stradale degli utenti vulnerabili è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi di sicurezza di cui all'articolo 1, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025.

          1-sexies Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1.

          1-septies Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».


17.1

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «in caso di visibilità insufficiente».


17.2

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

          10) dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente: «6-ter. Nelle more dell'eliminazione dei passaggi a livello, il gestore dell'infrastruttura nazionale provvede all'installazione del sistema Protezione Automatica Integrativa - Passaggi a Livello (PAI-PL).».


17.3

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

          «2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, gli enti gestori provvedono ai suddetti adempimenti nell'ambito delle risorse finalizzate alla manutenzione. Per le medesime finalità del presente articolo, nonché per contribuire ai necessari interventi di ammodernamento tecnologico e messa in sicurezza dei passaggi a livello, e realizzazione di sottopassi ferroviari carrabili, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono stabiliti criteri e modalità di riparto delle suddette risorse.

          2-bis. A copertura delle disposizioni di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».


19.0.1

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

          1. All'articolo 14 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

          "c-bis) alla installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica;";

          b) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

          "2-ter: Al fine di individuare le tratte stradali dove eseguire le opere di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), gli enti proprietari delle strade provvedono, con cadenza biennale, alla valutazione del rischio connesso all'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica, anche in relazione agli incidenti avvenuti negli anni precedenti. Per le opere stradali di nuova costruzione la valutazione del rischio è effettuata in sede di progettazione."».


19.0.2

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'attraversamento della fauna)

          1. All'articolo 14, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

          "c-bis) alla installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica.".

          b) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

          "2-ter. Al fine di individuare le tratte stradali dove eseguire le opere di cui al comma 1, lettera c-bis), gli enti proprietari delle strade provvedono, con cadenza biennale, alla valutazione del rischio connesso all'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica, anche in relazione agli incidenti avvenuti negli anni precedenti. Per le opere stradali di nuova costruzione la valutazione del rischio è effettuata in sede di progettazione."».


19.0.3

Paita, Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di mobilità delle persone con disabilità)

          1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole "1,2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "5 milioni di euro annui".

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


20.1

Fazzone, Rosso

Ritirato

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

          «0a) all'articolo 12, comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

          "nonché dai Provveditorati alle Opere Pubbliche competenti per territorio, che per esigenze di servizio, potranno impiegare ulteriore personale per le medesime funzioni, altresì autorizzati all'espletamento dei corsi di aggiornamento ed esami di qualificazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";».


20.2

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1) , dopo le parole: «operatori stradali» aggiungere la seguente: «e autostradali».


21.1

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e i tempi».


21.0.1

Rosso

Ritirato e trasformato nell'odg n. 22

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche al codice della strada in materia di pubblicità sulle strade)

          1. All'articolo 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 6 sono sostituiti con i seguenti:

          "4.  La collocazione anche su suolo privato di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme ed è sempre rinnovabile. Nell'interno dei centri abitati, la competenza al rilascio dell'autorizzazione è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico di cui all'art. 26 da parte dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale ed è sempre rinnovabile. Il Regolamento stabilisce la durata minima dell'autorizzazione per ogni tipologia di cartello e mezzo pubblicitario. La durata delle autorizzazioni relative ai cartelli e mezzi pubblicitari di natura permanente viene determinata dall'ente procedente in un minimo di sei anni. La durata delle autorizzazioni relative ai cartelli e mezzi pubblicitari di natura temporanea viene determinata dall'ente procedente in un massimo di 12 mesi.

          6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza, le fasce di rispetto nonché nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe, con disposizioni più favorevoli per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e di prevedere la collocazione di impianti pubblicitari digitali, a messaggio variabile e con tecnologie tridimensionali, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale."».


22.1

Rosso

Ritirato e trasformato nell'odg n. 17

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

          «3-bis. All'articolo 12, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

          a) alla lettera d-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e limitatamente alle violazioni del codice della strada ivi commesse»;

          b) alla lettera e), sono aggiunte infine le seguenti parole: «e limitatamente alle violazioni del codice della strada ivi commesse».


22.2

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          «4-bis. Al comma 2, dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «e nelle more dell'adeguamento del regolamento, è consentita la circolazione per gli autoarticolati in cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 13,50 m. e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m.».


22.3

Trevisi

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          «4-bis. Al comma 2, dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole «ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento» con le seguenti «e nelle more dell'adeguamento del regolamento, è consentita la circolazione per gli autoarticolati in cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 13,50 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m.».


22.4

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          "4. bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3:

          1) al primo periodo, le parole: «18 t» sono sostituite dalle seguenti: «22 t»;

          2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di veicoli a zero emissioni, il peso massimo autorizzato di 22 t è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 4 t.»;

          b) al comma 4, le parole: «40 t» sono sostituite dalle seguenti: «44 t»."


22.5

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          4-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «19,5 t.» sono aggiunte le seguenti: «Nel caso di veicoli a zero emissioni, il peso massimo autorizzato di 22t è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 4 t.».


22.0.1

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di pubblicità di autoveicoli e di campagne pubblicitarie per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile)

          1. La pubblicità di autoveicoli, con qualsiasi mezzo effettuata, deve essere accompagnata da un messaggio promozionale che tenuto conto dei comportamenti statisticamente più pericolosi incoraggi la guida sicura, ovvero l'uso della mobilità attiva o della mobilità condivisa o del trasporto pubblico, a rotazione tra i seguenti:

          1. «Per i tragitti quotidiani, usa i mezzi pubblici»;

          2. «Per gli spostamenti brevi in città, scegli di camminare o andare in bicicletta»;

          3. «Prendi in considerazione l'uso condiviso dell'auto»;

          4. «Quando guidi, rispetta i limiti di velocità, non distrarti e da sempre la precedenza».

          2. La competenza amministrativa a vigilare sul rispetto e a sanzionare le violazioni della disposizione di cui al primo comma è attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che agisce con i medesimi poteri previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.

          3. Una quota pari al 5 per cento delle spese sostenute dagli operatori pubblicitari, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, per pubblicità di autoveicoli effettuata con qualsiasi mezzo in Italia, è devoluta ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa corrente del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere destinata alla progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie di promozione della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale, sentiti il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e il Ministero dell'interno.

          4. La Fondazione Pubblicità Progresso, nell'ambito dell'attività istituzionale di comunicazione sociale volta a sensibilizzare l'opinione pubblica su temi civili, culturali ed educativi della comunità e a favorire la nascita di comportamenti virtuosi orientati alla crescita del bene comune, promuove annualmente almeno una campagna pubblicitaria dedicata alla promozione della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale.

          5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.».


23.1

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), punto 1), sopprimere il numero 1.3).

     Conseguentemente, sopprimere il punto 4).


23.2

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

          a) al numero 1), sopprimere il punto 1.3);

          b) sopprimere il numero 4).


23.3

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), punto 1), sopprimere il numero 1.3).


23.4

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 1.3).


23.5

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), punto 1), sostituire il numero 1.3) con il seguente:

          "1.3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

          «f) stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma nel rispetto delle linee guida di indirizzo per l'attuazione da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed Autonomie locali»;".


23.6

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire il punto 1.3) con il seguente:

          1.3) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma nel rispetto delle linee guida di indirizzo per l'attuazione da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali»;


23.7

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.3), capoverso lettera f), sopprimere dalle parole: «con decreto del Ministro» fino alla fine della lettera.


23.8

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), punto 1), numero 1.3), capoverso f), sopprimere le parole da: "con decreto del Ministro" fino alla fine della lettera.


23.9

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), punto 1), numero 1.3), capoverso f), sopprimere le parole da: "le categorie dei veicoli esentati" fino alla fine della lettera.


23.10

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), punto 1), numero 1.3), capoverso f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.".


23.11

Rosso

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) inserire il seguente:

     "3.1) al comma 7, dopo le parole: ", sono destinati" sono aggiunte le seguenti: "nella misura del 50%"".


23.12

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).


23.13

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).


23.14

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 4) con il seguente:

          4) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il comune individua con motivata determinazione la soglia di aree destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto tanto dell'esigenza di garantire adeguati stalli non assoggettati al pagamento, anche a limitazione temporale di durata, quanto delle finalità di gestione efficiente della mobilità urbana e degli usi del suolo pubblico.».


23.15

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

          «4) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

          "Il comune individua con motivata determinazione la soglia di aree destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto tanto dell'esigenza di garantire adeguati stalli non assoggettati al pagamento, anche a limitazione temporale di durata, quanto delle finalità di gestione efficiente della mobilità urbana e degli usi del suolo pubblico."».


23.16

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), punto 4), dopo la parola: "durata" inserire le seguenti: "Il Comune prevede inoltre la destinazione di una quota di spazi di sosta gratuita dedicati ai ciclomotori e ai motocicli in misura adeguata al numero di tali mezzi circolanti sul territorio.".


23.17

Paroli, Rosso

Ritirato e trasformato nell'odg n. 28

Al comma 1, lettera a), dopo il n. 4) aggiungere il seguente:

          "5) al comma 9, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "non superiore, in ogni caso, a 500 euro annui".».


23.18

Paroli, Rosso

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

          5) al comma 9, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "unica per tutte le zone a traffico limitato delimitate dai comuni. L'autorizzazione per il transito nelle predette zone garantisce l'accesso a tutte le tipologie di delimitazioni.


23.19

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

          b) all'articolo 42 sono apportate le seguenti modificazioni:

          1. il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sono altresì segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull'infrastruttura stradale che comunque contengono un elemento di segnalamento, destinati a impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocità dei veicoli»;

          2. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde.».


23.20

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

          b-bis) all'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde.».

     Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

          3. Ferma restando l'immediata efficacia e diretta applicabilità dell'articolo 42, comma 2-bis del codice della strada, introdotto dal comma 1, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono approvate apposite linee guida per la progettazione e l'attuazione degli interventi e dispositivi di moderazione del traffico e della velocità in ambito urbano. Le predette linee guida sono redatte in conformità alle migliori tecniche disponibili e sperimentate a livello internazionale, tendendo all'armonizzazione con le normative tecniche degli altri Stati appartenenti all'Unione europea e, in ogni caso, secondo finalità primarie di tutela della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla tutela dell'incolumità degli utenti vulnerabili della strada.


23.21

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

          «b-bis) all'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          "2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può installare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera larghezza della carreggiata o della corsia o anche solo per una parte di esse, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, secondo quanto indicato nel primo periodo, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi nonché elementi di arredo funzionale o urbano, anche vegetali"».

     Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. Ferma restando l'immediata efficacia e diretta applicabilità delle disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 42 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1, lettera b-bis) del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate linee guida per la progettazione e l'attuazione degli interventi e dei dispositivi di moderazione del traffico e della velocità in ambito urbano. Le suddette linee guida sono redatte in conformità alle migliori tecniche disponibili e sperimentate a livello internazionale, tendendo all'armonizzazione con le normative tecniche degli altri Stati appartenenti all'Unione europea e, in ogni caso, secondo finalità primarie di tutela della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla tutela dell'incolumità degli utenti vulnerabili della strada.».


23.22

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

          b-bis) all'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nei centri abitati, gli enti proprietari possono adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti particolari. È consentita, in particolare, la realizzazione o l'installazione di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colori, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, aiuole con piantumazione di verde.».


23.23

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

          b-bis) All'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          «2-bis. Nei centri abitati, gli enti proprietari possono adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti particolari. È consentita, in particolare, la realizzazione o l'installazione di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colori, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, aiuole con piantumazione di verde.».


23.24

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

          «b-bis) all'articolo 42, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

          "2-bis. All'articolo 42 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. E' consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde.»"».


23.25

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, dopo la c) aggiungere la seguente:

          "c-bis) all'articolo 188, comma 4, sostituire le parole: "da euro 168 ad euro 672" con le seguenti: "da euro 336 euro ad euro 1344".


23.0.1

Rosso

Ritirato e trasformato nell'odg n. 17

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata)

          1. L'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è soppresso.»


24.1

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).


24.2

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere i capoversi «14-ter» e «14-quater».


24.3

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il capoverso 14-ter.


24.4

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera a), punto 2) sopprimere il capoverso 14-ter.


24.5

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).


24.6

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 3).


24.7

Rosso

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

          "a-bis) all'articolo 85 sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al comma 4:

          a) dopo la parola: «Chiunque» inserire le seguenti: «senza avere ottenuto la autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21»;

          b) le parole da: «ovvero» fino a: «all'autorizzazione» sono soppresse;

          c) le parole da: «euro 173» fino a: «euro 1.731» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.812 a euro 7.249».

          d) è aggiunto, infine, il seguente periodo «nonché la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la autorizzazione».

          2) al comma 4-bis l'ultimo periodo è soppresso;

          3) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

          «4-ter) Salvo che il fatto non costituisca una più grave violazione, chiunque acquisisca o procacci clientela in un luogo pubblico, con mezzi diversi dalla prenotazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 al fine di offrire servizi di noleggio con conducente, di cui all'articolo 8 della medesima legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.812 a euro 7.249 e il ritiro della carta di circolazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».


24.8

Durnwalder, Patton

Ritirato e trasformato nell'odg n. 40

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

          «b-bis) all'articolo 159, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

          "d-bis) non adibiti al servizio di car sharing che sostano negli stalli riservati al car sharing."».


24.0.1

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche e adeguamento del regime sanzionatorio del servizio di noleggio con conducente)

          1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dai seguenti:

          «4. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249 e, se si tratta di autobus, da euro 1.998 ad euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

          4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 338».


24.0.2

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche al codice della strada in materia di sanzioni degli operatori di trasporto pubblico non di linea)

          1. All'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4:

          1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694 e, se si tratta di autobus, da euro 1.812 ad euro 7.249»;

          2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la autorizzazione»;

          b) al comma 4-bis, il secondo periodo è soppresso;

          c) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «4-ter. Chiunque, essendo munito di autorizzazione, rivolge la propria attività all'utenza indifferenziata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ? 1.812 a ? 7.249. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. La disposizione non si applica ai casi di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 15 gennaio 1992, n. 21».


24.0.3

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

          1. All'articolo 85 sono apportate le seguenti modificazioni:

          1. al comma 4:

          a) al primo periodo, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «senza avere ottenuto la autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21»;

          b) al primo periodo, le parole da: «ovvero, pur essendo munito» fino a: «all'autorizzazione» sono soppresse;

          c) al primo periodo, le parole da «euro 173» fino a «euro 1.731» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.812 a euro 7.249»;

          d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la autorizzazione.»;

          2. al comma 4-bis l'ultimo periodo è soppresso;

          3. dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «4-ter. Salvo che il fatto non costituisca un più grave violazione, l'adescamento di clienti in luogo pubblico da parte sia di soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 che da parte di soggetti sprovvisti di tale autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.812 a euro 7.249 e il ritiro della carta di circolazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».


25.1

Durnwalder, Patton

Ritirato e trasformato nell'odg n. 42

Al comma 1, lettera b), capoverso «8. , secondo periodo, sostituire le parole: «non può in ogni caso», con le seguenti: «può».


26.0.1

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche e adeguamento del regime sanzionatorio del servizio di noleggio con conducente)

          1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dai seguenti:

          "4. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249 e, se si tratta di autobus, da euro 1.998 ad euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

          4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 338"».


27.1

Durnwalder, Patton

Ritirato

Al comma 1 premettere il seguente:

          «01. All'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Per le strade ed autostrade in concessione, il concessionario della strada può, per motivi attinenti al particolare congestionamento complessivo della rete stradale, con l'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 3, d'accordo con il prefetto, nonché, per le province autonome di Trento e di Bolzano, con il presidente della provincia autonoma competente, sospendere, limitare o interdire temporaneamente l'abbandono del proprio sedime autostradale da parte di tutte o di alcune categorie di utenti. Il provvedimento è successivamente comunicato al concedente che può esercitare per giusta causa il potere di revoca."».

     Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «in ambito urbano» inserire le seguenti: «ed extraurbano».


27.2

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Sopprimere il comma 1.


27.3

Di Girolamo, Nave

Respinto

Sopprimere il comma 1.


27.4

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Sopprimere il comma 1.


27.5

Basso, Irto, Fina

Respinto

Sopprimere il comma 1.


27.6

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).


27.7

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera a).


27.8

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso b) con il seguente:

          «b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente codice. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni in quanto aventi zero impatto ambientale e ingombro ridotto, i parametri di qualità dell'aria, in coerenza con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione, nonché i livelli minimi di servizio pubblico ovvero di accessibilità pedonale e ciclabile da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti».


27.9

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso b) con il seguente:

          «b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente codice. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della facoltà di cui alla presente lettera, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni i parametri di qualità dell'aria, in coerenza con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione nonché i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti».


27.10

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso b) con il seguente:

          «b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale nel rispetto delle linee guida di indirizzo adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».


27.11

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

          a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale nel rispetto delle linee guida di indirizzo adottate con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».


27.12

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso b) con il seguente:

          «b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice.».


27.13

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole da: ", congiuntamente" fino alla fine del capoverso, con le seguenti: "nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della facoltà di cui alla presente lettera, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni i parametri di qualità dell'aria, in coerenza con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione nonché i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti."


27.14

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole da: ", congiuntamente" fino alla fine del capoverso, con le seguenti: "nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni in quanto aventi zero impatto ambientale e ingombro ridotto, i parametri di qualità dell'aria, in coerenza con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione, nonché i livelli minimi di servizio pubblico ovvero di accessibilità pedonale e ciclabile da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.".


27.15

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole: ", congiuntamente" fino alla fine del capoverso, con le seguenti: "ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale nel rispetto delle linee guida di indirizzo adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".


27.16

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole: ", congiuntamente" fino alla fine del capoverso, con le seguenti: "nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice.".


27.17

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, sopprimere la parola: "congiuntamente".


27.18

Rosso

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, dopo le parole: "esigenze di mobilità", inserire le seguenti: "delle persone e delle merci".


27.19

Rosso

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, aggiungere, in fine le parole: "e dei servizi ad esse connessi."

     Conseguentemente, al medesimo capoverso b), secondo periodo, sostituire le parole: "i livelli minimi" con le seguenti: "gli standard".


27.20

Rosso

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso b), secondo periodo, dopo le parole: "predette limitazioni" inserire le seguenti: "tra le quali i veicoli adibiti alla consegna urbana delle merci di categoria euro 6 e superiori, o alimentati con carburanti a trazione alternativa".


27.21

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          a-bis) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione e riduzione della probabilità e della gravità degli incidenti stradali in particolare a tutela degli utenti vulnerabili della strada, anche subordinandola all'obbligo di installazione e attivazione di sistemi e dispositivi di sicurezza, con particolare riferimento a quelli per l'adattamento intelligente ai limiti di velocità e a quelli di allerta per la presenza di pedoni e ciclisti, previsti dal Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla relativa legislazione attuativa».


27.22

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

          b-bis) al comma 9-bis le parole: «ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida» sono sostituite dalle seguenti: «ai veicoli a propulsione elettrica o ad idrogeno, e in generale a zero emissioni inquinanti».


27.23

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

          «b-bis) al comma 9-bis le parole: «ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida» sono sostituite dalle seguenti: «ai veicoli a propulsione elettrica o ad idrogeno, e in generale a zero emissioni inquinanti».


27.24

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          1-bis. Dopo l'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Itinerari abilitati al trasporto eccezionale)

          1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, di seguito "Commissione".

          2. La Commissione si compone di: tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti; un rappresentante designato dal Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori; un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico; un rappresentante dell'ANAS; un rappresentante dell'AISCAT; un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome; un rappresentante dell'Unione delle province italiane; un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani; un rappresentante designato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di cui all'articolo 12, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; un rappresentante designato dalle Confederazioni nazionali presenti nel CNEL; un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria più rappresentative della logistica e dei trasporti e dei settori merceologici interessati.

          3. La Commissione individua prioritariamente, in collaborazione con gli enti proprietario gestori delle infrastrutture interessate, anche ai fini della necessaria connessione con le reti locali, i seguenti itinerari di interesse nazionale abilitati al trasporto eccezionale nelle seguenti direttrici:

          a) Direttrice Padana;

          b) Direttrice Tirrenica;

          c) Direttrice Adriatica;

          d) Direttrici Tirreno-Adriatico;

          e) eventuali altri itinerari ritenuti di particolare importanza sulla rete viaria nazionale e autostradale che collegano i bacini produttivi ai principali terminali marittimi.

          4. Su proposta dei rappresentanti degli enti territoriali e delle rappresentanze imprenditoriali presenti nella Commissione, al fine di predisporre itinerari di interesse territoriale rilevanti per la produzione industriale, sono individuate le tratte di collegamento abilitate al trasporto eccezionale ai livelli comunale, provinciale, regionale e interregionale e tra questi e gli itinerari di interesse nazionale.

          5. Per ciascun itinerario identificato, la Commissione definisce le condizioni tecniche e le modalità operative più idonee all'esercizio dei trasporti eccezionali, funzionali alle esigenze di carico e di ingombro dei veicoli utilizzati e compatibili con le esigenze della mobilità ordinaria, compresi la definizione di orari particolari di transito, impiego di scorte e chiusure temporanee della circolazione. Nel caso di utilizzo di perizie tecniche, la Commissione stabilisce anche i termini di validità e di successiva rielaborazione delle stesse, con riferimento all'intensità di utilizzo delle infrastrutture interessate. Le istanze di autorizzazione ad un trasporto eccezionale, di cui al precedente articolo 10, comma 6, se presentate nel pieno rispetto delle condizioni tecniche e delle modalità operative definite dalla Commissione per lo specifico itinerario utilizzato, sono rilasciate senza ulteriori approfondimenti tecnici preventivi.

          6. Gli itinerari abilitati di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati, in un apposito elenco e in formato cartografico, su una sezione del sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale sono altresì evidenziate la classificazione dei percorsi e le relative procedure autorizzative necessarie per il passaggio dei trasporti eccezionali.

          7. Sulla rete complessiva degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, la Commissione individua i necessari interventi di adeguamento o ristrutturazione delle reti esistenti, compresa la realizzazione, se necessaria, di nuove infrastrutture. La Commissione elabora altresì opportuni criteri tecnici e operativi per il monitoraggio dell'ANSFISA degli itinerari abilitati. Per le attività di monitoraggio, l'ANSFISA si avvale dei dati e delle informazioni elaborate dall'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 13, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

          8. Gli interventi necessari alla definizione degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali e al loro mantenimento in efficienza sono finanziati con le risorse ordinarie e straordinarie destinate dal bilancio dello Stato agli investimenti e alla manutenzione delle reti stradali e con una quota dei proventi, non inferiore al cinquanta per cento, percepiti dagli enti proprietari e gestori di strade per il rilascio delle relative autorizzazioni, con evidenza specifica di tale riserva nei prospetti di entrata e di uscita dei rispettivi bilanci.».

          1-ter. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

          1-quater. Gli itinerari di interesse nazionale di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono individuati dalla Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, entro novanta giorni dalla sua costituzione.

     Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche al codice della strada in materia di costituzione di itinerari abilitati al trasporto eccezionale, circolazione in ambito urbano e fasce di rispetto per particolari categorie di strade).


27.25

Di Girolamo, Nave

Respinto

Sopprimere il comma 2.


27.26

Sironi, Nave

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          2-bis. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 14, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis)  

          alla installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica;

          b) all'articolo 14, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

          2-ter: "Al fine di individuare le tratte stradali dove eseguire le opere di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d) gli enti proprietari delle strade provvedono, con cadenza biennale, alla valutazione del rischio connesso all'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica, anche in relazione agli incidenti avvenuti negli anni precedenti. Per le opere stradali di nuova costruzione la valutazione del rischio è effettuata in sede di progettazione.".


27.27

Di Girolamo, Nave

Respinto

 Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. Al fine di aumentare il livello di sicurezza stradale all'interno dei centri abitati e di rafforzare le misure a tutela della vita umana prevenendo e mitigando gli effetti dannosi di incidenti che coinvolgono, in particolare, gli utenti vulnerabili, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Unione europea e del Piano nazionale della sicurezza stradale e secondo le migliori tecniche di sicurezza stradale disponibili, all'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane», sono sostituite dalle seguenti: «e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E e le strade urbane locali di tipo F, i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, con la possibilità di elevare tali limiti massimi, in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E,».


27.28

Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo al comma 2-bis, dopo il capoverso «1-bis» aggiungere il seguente:

          «1-ter. All'articolo 42 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. E' consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde.»".


27.0.1

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

          1. All'articolo 3, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il numero 58) è sostituito dal seguente: "58) ZONA O STRADA RESIDENZIALE: zona o strada urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione degli utenti vulnerabili della strada e dell'ambiente, che devono in ogni caso includere un limite massimo di velocità non superiore a 20 km/h, l'inibizione del traffico di mero attraversamento, la limitazione della sosta veicolare e il diritto di circolazione, sosta e precedenza dei pedoni e dei velocipedi sull'intera sede stradale, tutelata da appositi interventi infrastrutturali di moderazione della velocità e di miglioramento della qualità dello spazio pubblico, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.";

          b) il numero 58-bis) è sostituito dal seguente: "58-bis) ZONA O STRADA SCOLASTICA: zona o strada urbana nella quale si trovano uno o più edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione delle bambine e dei bambini e dell'ambiente, che in ogni caso devono includere almeno un limite massimo di velocità non superiore a 20 km/h e le limitazioni previste dal comma 11-bis dell'articolo 7 almeno in corrispondenza degli accessi negli orari di entrata e uscita degli alunni, delimitata all'accesso o lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.".

          2. All'articolo 7, comma 11-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) nel primo periodo, dopo le parole: "zone", sono aggiunte le seguenti: "o strade";

          b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nelle suddette zone o strade, inoltre, sono attuate preferibilmente le seguenti misure: gli attraversamenti pedonali e ciclabili sono realizzati con rialzo della pavimentazione stradale, i marciapiedi sono ampliati in corrispondenza delle intersezioni, i percorsi preferenziali da casa a scuola sono oggetto di specifici interventi di messa in sicurezza, gli spazi stradali in prossimità degli accessi agli edifici scolastici sono riorganizzati per favorire la socialità, il gioco e l'attività motoria e sportiva.".»


27.0.2

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche del codice della strada in materia di trasporto a trazione animale)

          1. L'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

          "Art. 70. (Divieto di circolazione di veicoli a trazione animale). - 1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nell'intero territorio nazionale è vietato utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci. Rientrano nel divieto:

          a. I servizi di piazza a trazione animale;

          b. I servizi di noleggio con conducente con veicolo a trazione animale;

          c. Veicoli destinati al trasporto di cose;

          d. Carri agricoli;

          e. Veicoli a trazione animale muniti di pattini.".

          2. I Comuni su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma, in licenza NCC, in autorizzazione per noleggio di auto d'epoca oppure in autorizzazione per l'esercizio con carrozze a trazione elettrica.

          3. Gli animali dismessi dai servizi di cui al comma 1 devono essere classificati come "non destinati alla produzione di alimenti" e devono essere pensionati e mantenuti dai rispettivi proprietari, che devono assicurare condizioni di vita nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienico-sanitarie.

          4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), le parole: ", natante e veicoli a trazione animale" sono sostituite dalle seguenti: "e natante";

          b) alla lettera b), le parole: ", natante e veicoli a trazione animale", sono sostituite dalle seguenti: "e natante".

          5. In concorso con il reato di cui all'articolo 544-ter del Codice penale, l'utilizzo di veicoli a trazione animale è punito con il sequestro del veicolo e dell'animale e con una sanzione amministrativa da euro 25.000 a euro 100.000 ed è sempre disposta la confisca dell'animale e del veicolo. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

          6. All'entrata in vigore della presente legge, ogni altra disposizione nazionale o locale in contrasto con il divieto di cui al comma 1 sono soppresse.»


27.0.3

Sironi, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Modifiche del Codice della strada in materia di trasporto a trazione animale)

          1. L'articolo 70 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

"Art. 70

(Divieto di circolazione di veicoli a trazione animale).

          1.Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nell'intero territorio nazionale è vietato utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci.

          Rientrano nel divieto:

          a. I servizi di piazza a trazione animale

          b. I servizi di noleggio con conducente con veicolo a trazione animale

          c. Veicoli destinati al trasporto di cose

          d. Carri agricoli

          e. Veicoli a trazione animale muniti di pattini

          2. I Comuni su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma, in licenza NCC, in autorizzazione per noleggio di auto d'epoca oppure in autorizzazione per l'esercizio con carrozze a trazione elettrica.

          3. Gli animali dismessi dai servizi di cui al comma 1 devono essere classificati come "non destinati alla produzione di alimenti" e devono essere pensionati e mantenuti dai rispettivi proprietari, che devono assicurare condizioni di vita nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienico-sanitarie.

          4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), le parole: «, natante e veicoli a trazione animale» sono sostituite dalle seguenti: « e natante»;

          b) alla lettera b), le parole: «, natante e veicoli a trazione animale» sono sostituite dalle seguenti: « e natante».

          5. In concorso con il reato di cui all'articolo 544 - ter del Codice penale l'utilizzo di veicoli a trazione animale è punito con il sequestro del veicolo e dell'animale e con una sanzione amministrativa da euro 25.000 a euro 100.000 ed è sempre disposta la confisca dell'animale e del veicolo. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

          6. All'entrata in vigore della presente legge, ogni altra disposizione nazionale o locale in contrasto con il divieto di cui al comma 1 sono soppresse".».


27.0.4

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

          1. Al fine di aumentare il livello di sicurezza della circolazione stradale e di rafforzare la tutela della vita umana specificamente all'interno dei centri abitati, prevenendo e riducendo gli effetti dannosi di scontri e investimenti stradali, in particolare per gli utenti vulnerabili, dovuti o aggravati dalla velocità veicolare, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Unione europea e del Piano nazionale della sicurezza stradale e secondo le migliori tecniche di sicurezza stradale note e disponibili, all'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane», sono sostituite dalle seguenti: «e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per le strade urbane, salvo i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, in ogni caso con la possibilità di elevare tali limiti massimi, in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E,».

          2. I nuovi limiti generali di velocità all'interno dei centri abitati stabiliti dal comma precedente trovano applicazione una volta decorso il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Anche in armonia con le strategie generali individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale, della mobilità sostenibile e del traffico urbano, i Comuni provvedono:

          a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla classificazione delle strade che si trovano all'interno dei centri abitati, ovvero alla sua conferma o al suo aggiornamento;

          b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adozione dei provvedimenti amministrativi eventualmente ritenuti opportuni per l'applicazione differenziata dei limiti di velocità per alcune tipologie di strade urbane.

          3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b) del precedente comma, i nuovi limiti generali di velocità all'interno dei centri abitati sono da intendersi comunque vigenti, secondo la classificazione delle strade esistente oppure, in mancanza, in ogni caso secondo le caratteristiche previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

          4. La copertura finanziaria degli eventuali oneri discendenti dall'applicazione del comma 2 è assicurata, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, a valere sulle somme di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e sulla quota di proventi di cui all'articolo 208, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".»


27.0.5

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

          1. All'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane», sono sostituite dalle seguenti: «e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E e le strade urbane locali di tipo F, i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, con la possibilità di elevare tali limiti massimi, in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E.».


28.0.1

Durnwalder, Patton

Ritirato e trasformato nell'odg n. 43

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifiche in materia di competizioni sportive su strada).

          1. All'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

          "4-ter. Gli autoveicoli stradali da competizione immatricolati rientrano tra i veicoli atipici di cui all'articolo 59"».


28.0.2

Sigismondi, Tubetti

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

          (Modifica al codice delle assicurazioni private in materia di veicoli non autorizzati alla circolazione su strade pubbliche e di veicoli utilizzati in aree soggette a restrizioni)

          All'articolo 122-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova, altresì, applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), il cui utilizzo su strade pubbliche non è autorizzato ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e per i veicoli utilizzati nelle aree il cui accesso è soggetto a restrizioni e nelle quali i rischi per la responsabilità civile verso terzi sono assicurati con strumenti assicurativi diversi dall'assicurazione prevista dall'articolo 2054 del codice civile. Nei casi di cui al presente comma, in caso di sinistro causato dai veicoli di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283.".


29.1

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Le macchine agricole di cui al comma 1 impiegate per l'esercizio delle attività agricole e forestali su fondi rustici sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.".


29.2

Fregolent

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "Fino al 30 giugno 2024" sono soppresse».


29.3

Fregolent

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025».


29.4

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Fina

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".


29.5

Nocco, Sigismondi

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».


29.6

Fregolent

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 4, secondo periodo, le parole: "Da tale violazione discende" sono sostituite con le seguenti: "Con modalità stabilite dal decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore, da tale violazione può discendere"».


29.7

Fregolent

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "limitato transito su strada degli stessi", sono inserite le seguenti: "Per i medesimi convogli citati, la misura dell'indennizzo dovuto agli enti proprietari, si calcola con le modalità stabilite da decreto del Ministro dei trasporti, fatte salve le competenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."».


30.1

Unterberger, Spagnolli, Patton, Durnwalder

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

          «1-bis. All'articolo 196, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al secondo periodo, le parole: "il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione" sono sostituite dalle seguenti: "il proprietario risponde solidalmente con il locatario e con l'autore della violazione."».


30.0.1

Durnwalder, Patton

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Veicoli adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone).

          1. All'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 2, le parole: "possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m" sono sostituite dalle seguenti: "possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m".».


30.0.2

Durnwalder, Patton

Ritirato e trasformato nell'odg n. 44

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Noleggio con conducente)

          1. All'articolo 85 del codice, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, lettera f), prima delle parole: "gli autoveicoli" sono anteposte le seguenti: "i motoveicoli e";

          b) al comma 4, le parole: un'autovettura adibita" sono sostituite dalle seguenti: "un veicolo adibito".».


30.0.3

Durnwalder, Patton

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Noleggio con conducente)

          1. Al comma 4 dell'articolo 11, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 la lettera e) è soppressa.».


32.0.1

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

          1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 9, comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero l'Automobile Club d'Italia (ACI) per le manifestazioni automobilistiche e la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), per le manifestazioni motociclistiche»;

          b) all'articolo 60, comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «, Ferrari Classiche, ACI-Storico, Storico Nazionale AAVS»;

          c) all'articolo 93, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

             1) al terzo periodo, dopo le parole: «titolo di proprietà e» sono aggiunte le seguenti: «, per quelli di un'età compresa tra i venti e i ventinove anni di anzianità di costruzione»;

            2) al quinto periodo, dopo le parole: «concessa anche retroattivamente» sono aggiunte le seguenti: «con la sola presentazione dell'istanza di immatricolazione e senza ulteriori documenti o certificazioni».

          2. L'articolo 215, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente: «Sono classificati di interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Ferrari Classiche, ACI-Storico, Storico Nazionale AAVS e da questo dotati, per quelli di età compresa tra i venti e ventinove anni della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009. Per i motoveicoli e gli autoveicoli con una età di almeno trent'anni, per la classificazione di interesse storico o collezionistico è sufficiente l'iscrizione in uno dei suddetti registri».


32.0.2

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Sicurezza stradale e motorismo storico)

          1. All'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) sono aggiunte, in fine, le parole: «, Ferrari Classiche, ACI-Storico, Storico Nazionale AAVS»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è predisposta, sentiti gli enti certificatori di cui al precedente periodo, la lista di storicità degli autoveicoli e dei motoveicoli in possesso dei requisiti per il rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, nonché sono disciplinati i requisiti e le modalità per l'individuazione di ulteriori enti certificatori.».»


32.0.3

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Sicurezza stradale e motorismo storico)

          1. All'articolo 60, comma 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è predisposta, sentiti gli enti certificatori di cui al precedente periodo, la lista di storicità degli autoveicoli e dei motoveicoli in possesso dei requisiti per il rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, nonché sono disciplinati i requisiti e le modalità per l'individuazione di ulteriori enti certificatori.».


33.0.1

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Destinazione specifica di quota parte delle risorse stanziate per l'attuazione del PNSS)

          1. Una quota parte non inferiore al 15 per cento degli importi stanziati negli stati di previsione della spesa in conto capitale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale, è destinata annualmente al concorso finanziario dello Stato alla progettazione e realizzazione di programmi di intervento dei comuni tesi in specifico:

          a) all'applicazione e al rispetto del limite massimo di velocità non superiore a 30 km/h sulle strade urbane;

          b) all'adeguamento dell'infrastruttura stradale per la moderazione del traffico e della velocità stessa all'interno dei centri abitati;

          c) alla riallocazione dello spazio pubblico stradale fra i diversi usi e utenti in modo più equo e democratico, ai fini della piena ed effettiva attuazione della definizione di «strada» stabilita dall'articolo 2, comma 1, del vigente codice della strada.».


33.0.2

Basso, Irto, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Finalità dei piani, programmi e atti normativi e amministrativi in materia di circolazione stradale, mobilità e trasporti)

          1. All'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, le città metropolitane, le province e i comuni, secondo le rispettive competenze e in applicazione delle disposizioni stabilite dal presente codice, orientano i propri piani, programmi e atti normativi e amministrativi comunque denominati in materia di circolazione stradale, mobilità e trasporti, al fine di innalzare il livello di tutela della vita umana e la protezione dell'incolumità delle persone e aumentare la sicurezza stradale, in particolare all'interno dei centri abitati; migliorare la convivenza tra tutti gli utenti della strada; promuovere la mobilità sostenibile, in particolare quella attiva, e la diversione modale dal mezzo privato motorizzato; proteggere l'ambiente urbano e il clima; di migliorare l'accessibilità e la qualità dello spazio pubblico; riequilibrare in modo più equo e democratico la distribuzione della strada tra i diversi usi e utenti; sviluppare la dimensione di prossimità delle città, favorendo la coesione sociale e l'economia locale; assicurare una più elevata qualità della vita per gli abitanti delle città, indipendentemente da età, limitazioni alla mobilità e mezzo di trasporto utilizzato, e una maggiore attrattività e competitività per le imprese insediate.».


34.1

Durnwalder, Patton

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

          "4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e ai sensi dell'Accordo sancito a tal proposito in data 20 marzo 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il trasporto di animali vivi."».


34.2

Durnwalder, Patton

Ritirato e trasformato nell'odg n. 45

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. Ai trasporti effettuati impiegando veicoli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera p), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, non si applicano, sul territorio nazionale, le disposizioni degli articoli da 5 a 9 dello stesso regolamento.».


34.0.1

Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Adeguamento automatico della tariffa per le operazioni di revisione eseguite dai centri di controllo autorizzati)

          1. All'articolo 80, comma 12, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «stabilisce le tariffe» sono inserite le seguenti: «, provvedendo al relativo aggiornamento triennale sulla base della variazione positiva dei prezzi al consumo calcolata dall'ISTAT rispetto al periodo precedente,».


34.0.2

Fina, Irto, Basso

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

          «Art. 34-bis.

          (Adeguamento automatico della tariffa per le operazioni di revisione eseguite dai centri di controllo autorizzati)

          1. All'articolo 80, comma 12, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «stabilisce le tariffe» sono inserite le seguenti: «, provvedendo al relativo aggiornamento triennale sulla base della variazione positiva dei prezzi al consumo calcolata dall'ISTAT rispetto al periodo precedente,».


34.0.3

Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Clausola di adeguamento dei contratti di trasporto alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi)

          1. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo».


34.0.4

Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche e adeguamento del regime sanzionatorio del servizio di noleggio con conducente)

          1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dai seguenti:

          «4. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249 e, se si tratta di autobus, da euro 1.998 ad euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

          4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 338».


34.0.5

Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Innalzamento limiti per la non concorrenza della indennità di trasferta alla determinazione del reddito da lavoro dipendente degli autotrasportatori)

          1. Allo scopo di stimolare la concorrenza e fare fronte alla carenza di conducenti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, i limiti di importo delle indennità per trasferte o missioni previsti dall'articolo 51, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono incrementati in misura pari al 30 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei prestatori di lavoro addetti alla guida delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.

          2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


34.0.6

Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure di sostegno per il settore del trasporto pubblico locale)

          1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, dopo le parole «cooperative o consorzi di autotrasportatori» sono inserite le seguenti: «ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati».


34.0.7

Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Rimodulazione degli effetti temporali del credito d'imposta gasolio per autotrazione)

          1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

          2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, a fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.

          3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.

          4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».


34.0.8

Paita, Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 34-bis.

(Programmi di intervento strategico)

          1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, prevede, quali strumenti di promozione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale, i programmi di intervento strategico (PIS) che individuano le soluzioni idonee a garantire la sostenibilità degli interventi, a risolvere le problematiche delle comunità e dei territori coinvolti dalla realizzazione o dal ripristino delle stesse opere.

          2. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove, su richiesta dei competenti enti locali, la definizione dei PIS negli ambiti territoriali interessati dalla realizzazione o dal ripristino delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale e delle altre opere infrastrutturali di interesse statale, anche in caso di interventi di demolizione o ricostruzione delle medesime infrastrutture o di loro parti.

          3. I PIS, quali strumenti operativi di programmazione strategica integrata, d'intesa con gli enti interessati e con i soggetti attuatori delle opere, garantiscono la riqualificazione dei contesti territoriali interessati e la sostenibilità degli interventi, attraverso la concertazione con le comunità coinvolte al fine di risolvere i problemi derivanti dalla realizzazione delle stesse opere.

          4. I PIS possono, altresì, essere attivati, d'intesa con i competenti enti locali e in conformità con gli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale e paesistica, per assicurare la coesione territoriale, lo sviluppo economico e sociale, nonché il riequilibrio e la riqualificazione del territorio, mediante finanziamenti pubblici e privati.

          5. La Presidenza del Consiglio dei ministri presenta annualmente alle Camere una relazione sui PIS attivati e sul loro stato di attuazione, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 34-ter.

(Strumenti di comunicazione e di partecipazione)

          1. Ai fini della redazione dei PIS la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento dei Ministeri e degli enti pubblici interessati, attiva specifici percorsi di comunicazione e di coinvolgimento delle comunità locali interessate, garantendo la loro partecipazione nelle scelte.

          2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni, con gli enti locali, con le istituzioni e gli enti pubblici interessati promuove e garantisce la conoscenza e la piena diffusione dei PIS attivati.

Art. 34-quater.

(Modalità di attuazione dei PIS)

          1. Ai fini di cui alla presente legge, il soggetto attuatore dell'opera infrastrutturale propone un PIS recante i seguenti elementi costitutivi:

          a) individuazione dell'ambito o degli ambiti territoriali, anche non contigui, su cui sviluppare il programma;

          b) analisi dei fabbisogni territoriali economici e sociali nonché ambientali e della salute pubblica, relativi agli ambiti di cui alla lettera a);

          c) definizione degli obiettivi strategici da perseguire e delle indicazioni progettuali relative ai conseguenti interventi;

          d) individuazione dei soggetti, anche privati, partecipanti e dei relativi ruoli;

          e) elaborazione delle azioni necessarie a risolvere le problematiche territoriali, economiche e sociali comprensive delle misure e delle opere compensative;

          f) previsione delle misure di attuazione e di gestione, compresi gli schemi tipo di accordi tra i soggetti attuatori e i soggetti interferiti dalla realizzazione degli interventi infrastrutturali volti alla corresponsione delle indennità speciali previste dalla presente legge;

          g) valutazione dei costi;

          h) analisi delle previsioni di fattibilità finanziaria di parte pubblica e privata;

          i) individuazione dei percorsi informativi e partecipativi di cui all'articolo 2.

Art. 34-quinquies.

(Accordi di programma)

          1. Per la definizione dei PIS, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove e approva specifici accordi di programma fra la stessa Presidenza, le regioni, gli enti locali, i soggetti attuatori ed altri eventuali soggetti interessati, sulla base della proposta formulata ai sensi dell'articolo 3 e delle eventuali rimodulazioni e integrazioni apportate dalle regioni e dagli enti interessati.

          2. Per le finalità di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato tecnico che svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e consultive sull'attuazione della presente legge, con particolare riferimento all'accordo di programma di cui al medesimo comma 1.

           3. I PIS sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 34-sexies.

(Indennità speciale)

          1. I PIS prevedono interventi per la tutela dei soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili con la realizzazione delle opere infrastrutturali di cui ai medesimi programmi. I requisiti della residenza e della dimora devono sussistere in epoca anteriore all'approvazione del relativo PIS.

          2. Per le finalità di cui al comma 1 è posto a carico dei soggetti attuatori delle opere infrastrutturali l'obbligo di corresponsione di un'indennità speciale in favore dei soggetti di cui al comma 1 destinata a compensare la loro ricollocazione in immobili adibiti a prima abitazione nonché ogni altra spesa definita accessoria alla ricollocazione. L'importo dell'indennità speciale è determinato in base a parametri stabiliti dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto da emanare d'intesa con la regione interessata ed è aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

          3. L'indennità speciale di cui al comma 2 spetta ai seguenti soggetti: a) locatari, titolari di diritti reali o proprietari residenti e dimoranti per la ricollocazione autonoma; b) locatari, titolari di diritti reali o proprietari residenti e dimoranti per la ricollocazione in una nuova abitazione.

          4 Ai locatari, ai residenti e ai dimoranti negli immobili di cui al comma 1, che richiedano la ricollocazione in alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) non assegnabili in quanto in carente stato di manutenzione, non spetta l'indennità speciale di cui al comma 2; ai medesimi soggetti è corrisposta una somma pari a euro 10.000, aggiornata annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, per la copertura delle spese di trasloco e di attivazione delle utenze domestiche.

          5. Il comune procede all'assegnazione degli alloggi ristrutturati secondo procedure adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

          6. Nel caso di ricollocazione abitativa dei soggetti di cui al comma 3, lettera b), i relativi oneri finanziari sono posti a carico dei soggetti di cui al comma 2.

          7. I locatari, i residenti e i dimoranti negli immobili di cui al comma 1 possono richiedere l'assegnazione degli alloggi di ERP qualora possiedano i requisiti prescritti dalla normativa vigente. In tale caso la perdita dell'immobile è equiparata allo sfratto esecutivo.

Art. 34-septies.

(Tutela delle attività economiche)

          1. I PIS individuano gli interventi per la tutela delle attività economiche incompatibili con la realizzazione dell'opera infrastrutturale, al fine di garantirne la continuità.

          2. Il titolare dell'attività economica interferita che riceve dal soggetto attuatore dell'opera infrastrutturale l'indennità di cui all'articolo 7 assume l'obbligo di garantire la continuità occupazionale e produttiva per il periodo di tre anni a decorrere dall'erogazione del saldo dell'indennità.

          3. Il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti a carico dei soggetti interferiti dalla realizzazione di opere infrastrutturali al fine dell'ottenimento delle indennità, comporta la restituzione dell'indennità corrisposta, comprensiva degli interessi legali nel frattempo maturati.

          4. Qualora si verifichi un caso fortuito o di forza maggiore ovvero sopravvengano altri gravi motivi, il soggetto beneficiario dell'indennità di cui al comma 2, su autorizzazione del soggetto attuatore dell'opera infrastrutturale, ha diritto al mantenimento della stessa indennità e all'esenzione dall'obbligo di cui al citato comma 2.

          5. Alle regioni è affidato il controllo dell'attuazione del presente articolo.

Art. 34-octies.

(Ulteriori tutele)

          1. Le tutele previste dalla presente legge possono essere estese, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche a soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili o compromessi dalla realizzazione di opere infrastrutturali, individuate dai PIS di cui all'articolo 3, anche per interventi in corso di realizzazione e su richiesta dei competenti enti locali.

          2. Qualora la situazione abitativa e i requisiti dei soggetti collocati in immobili incompatibili con la realizzazione delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1 non rientrino nelle disposizioni della presente legge ma richiedano comunque un intervento di tutela, la Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante le misure di attuazione e di gestione stabilite nell'accordo di programma di cui all'articolo 4, individua le necessarie soluzioni, ferma restando la possibilità di concedere, in tutto o in parte, le indennità previste dalla presente legge.

          3. Nei casi di micro, piccole e medie imprese, definite in conformità a quanto stabilito nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, la cui attività sia incompatibile con la realizzazione delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1, le misure di attuazione e di gestione dei PIS prevedono la corresponsione da parte del soggetto attuatore di un'indennità compensativa delle spese di trasloco e del fermo produttivo.

          4. L'erogazione dell'indennità di cui al comma 3 non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per lo stesso periodo di fermo produttivo e per le stesse tipologie di spesa.

          5. Ai fini di agevolare la delocalizzazione degli edifici e delle attività economiche, nonché la ricollocazione dei soggetti residenti interferiti dalla realizzazione delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1, i comuni hanno la facoltà di adottare specifiche misure di carattere urbanistico, funzionali alla liberazione delle aree e alla tutela dei residenti e delle attività insediate, ricorrendo alle procedure acceleratorie vigenti. 6. Qualora la realizzazione delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1 comporti il trasferimento dei soggetti insediati nel territorio, siano essi persone fisiche o attività economiche, gli stessi possono essere ricollocati in comuni diversi a cura del soggetto attuatore delle opere, previo consenso dei comuni e a condizione che la nuova collocazione risulti conforme sotto il profilo della sicurezza e della compatibilità ambientale e paesaggistica.

Art. 34-novies.

(PIS per rischio idrogeologico)

          1. I PIS possono essere utilizzati anche per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, necessarie a prevenire eventi calamitosi o a fare fronte alle conseguenze prodotte da tali eventi.

          2. I PIS possono altresì essere utilizzati per fare fronte alle conseguenze di calamità, catastrofi o altri eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza.

          3. Le opere di cui al comma 1 comprendono anche la realizzazione di edifici sostitutivi utili alla ricollocazione, al di fuori delle aree a rischio, di persone fisiche e di attività economiche.

          Art. 34-decies.

          (Copertura finanziaria)

          1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 34-bis a 34-novies, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


34.0.9

Rosso

Ritirato e trasformato nell'odg n. 31

Dopo il Titolo IV, inserire il seguente:

          «Titolo IV-bis

          DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Art. 34-bis.

(Ricorso in sede giudiziale)

          1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

          1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, non è dovuto se la sanzione pecuniaria comminata a seguito della contestazione della violazione oggetto dell'opposizione è inferiore a 78 euro. In caso di accoglimento dell'opposizione, il contributo unificato dovuto è sempre restituito al ricorrente.».


35.1

Di Girolamo, Nave

Respinto

Sopprimere l'articolo.


35.2

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, sesto periodo, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «trenta».


35.3

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante l'analisi di incidentalità stradale e l'utilizzo del costo sociale come parametro per la valutazione del rischio stradale;»

     Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

          «b-bis) miglioramento delle procedure di registrazione, indagine e analisi degli scontri stradali, con l'obiettivo di identificarne le cause e sviluppare le strategie più efficaci per prevenirli;».


35.4

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo le parole «in materia di viabilità» aggiungere le seguenti: «, mobilità e trasporti, nonché pianificazione, programmazione e gestione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano,».


35.5

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «in materia di viabilità» inserire le seguenti: «e di polizia stradale»  .


35.6

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          «c-bis) mantenimento e conferma dei principi generali e degli obiettivi, ai quali le norme e i provvedimenti attuativi sono finalizzati, previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del vigente codice della strada;».


35.7

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «e nei giorni immediatamente precedenti o successivi a tale ricorrenza.».


35.8

Basso, Irto, Fina

Respinto

All'articolo 35, comma 2, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

          «d-bis) disciplina degli accertamenti in materia di corresponsabilità della filiera del trasporto e della logistica al fine di coinvolgere tutta la filiera focalizzando l'attenzione sulla sicurezza stradale;

          d-ter) disciplina delle modalità dei controlli su strada dei veicoli pesanti per tutti gli aspetti che possono influire negativamente sulla concorrenza tra le imprese, tenuto conto del sempre maggiore impatto nella circolazione di veicoli e autisti di altri Paesi Europei ed Extra Europei;

          d-quater) definizione di una regolamentazione attraverso la quale indirizzare e uniformare le iniziative locali/territoriali concernenti la sicurezza nelle "interferenze" tra utenti della strada, al fine di evitare la proliferazione di provvedimenti che possano comportare l'adozione di soluzioni differenziate.».


35.9

Sigismondi, Rosa

Ritirato e trasformato nell'odg n. 36

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) definizione di una regolamentazione attraverso la quale indirizzare e uniformare le iniziative territoriali concernenti la sicurezza nelle interferenze tra utenti della strada, al fine di evitare la proliferazione di provvedimenti che possano comportare l'adozione di soluzioni differenziate.».


35.10

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          «d-bis) previsione che nella settimana precedente e in quella successiva alla terza domenica del mese di novembre le scuole di ogni ordine e grado celebrino la Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada e che nella medesima occasione gli edifici pubblici espongano la bandiera nazionale insieme allo stendardo dell'International Road Victims Partnership, riconosciuta dalle Nazioni Unite e dall'Organizzazione mondiale della sanità come rappresentanza delle vittime della strada.».


35.11

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          «d-bis) previsione, anche in vista della nuova normativa europea denominata «direttiva patente 4», di corsi di formazione alla guida obbligatori, tenuti da istruttori delle scuole guida, per chi debba sostenere l'esame per il conseguimento della patente e per chi l'abbia conseguita da almeno tre anni.».


35.12

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          «d-bis) previsione di attività formativa attraverso corsi di guida sicura avanzata per il recupero dei punti patente, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.».


35.13

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «accordi internazionali» aggiungere le seguenti: «, con le previsioni del Piano globale per la sicurezza stradale adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,».

     Conseguentemente, alla medesima lettera a), dopo le parole: «nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade» aggiungere le seguenti: «in ogni caso nel rispetto delle vigenti competenze in materia di viabilità, mobilità e trasporti, nonché pianificazione, programmazione e gestione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano,».


35.14

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «accordi internazionali» aggiungere le seguenti: «, con le previsioni del Piano globale per la sicurezza stradale adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,».


35.15

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade» aggiungere le seguenti: «in ogni caso nel rispetto delle vigenti competenze in materia di viabilità, mobilità e trasporti, nonché pianificazione, programmazione e gestione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano,».


35.16

Rosso

Ritirato e trasformato nell'odg n. 18

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          «a-bis) definire il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 142, comma 12-quater, al fine di garantirne la concreta attuazione, anche in ordine ai poteri di intervento diretto da parte del governo nell'applicazione delle sanzioni previste;».


35.17

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

          «a-bis) per ragioni di chiarezza della legislazione, previsione di norme interpretative volte a chiarire il senso dei termini "omologazione ed approvazione" previsti dall'articolo 192 del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;».


35.18

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «opportuni adeguamenti terminologici» inserire le seguenti: «tesi a superare il termine "incidente" con "scontro",».


35.19

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          «d-bis) adozione di tutte le iniziative volte a dare soluzione alle croniche criticità organizzative e di carenze di personale che interessano da anni le diverse attività di competenza degli Uffici della Motorizzazione Civile, al fine di: a) riaffermare la centralità del ruolo pubblico in materia di revisione dei veicoli pesanti garantendo l'uniformità dei controlli e rivedendo le politiche finora volte a esternalizzare i servizi; b) potenziare la motorizzazione civile anche attraverso un piano di assunzioni; c) dare soluzione alle disparità di condizioni lavorative e di trattamento economico a svantaggio del personale del settore pubblico che svolge controlli di sicurezza (collaudi e revisioni di veicoli, esami di patenti di guida, nautiche, professionali, e altro), rispetto agli ispettori privati autorizzati a parità di attività svolta;».


35.20

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) revisione della disciplina della circolazione dei dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale»; al medesimo comma sostituire la lettera i) con la seguente: «i) revisione della disciplina della circolazione dei dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale».


35.21

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

          «e) incremento del livello di sicurezza stradale con un incisivo intervento per la responsabilizzazione individuale di tutti gli utenti della strada mediante revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, secondo principi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità rispetto al potenziale lesivo di ciascun utente della strada, dissuasività e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea;».


35.22

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole da: «revisione della disciplina» fino a: «proporzionalità» con la seguente: «incremento del livello di sicurezza stradale con un incisivo intervento per la responsabilizzazione individuale di tutti gli utenti della strada mediante revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, secondo principi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità rispetto al potenziale lesivo di ciascun utente della strada.».


35.23

Rosso

Ritirato e trasformato nell'odg n. 32

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «ai nuovi strumenti di controllo a distanza», inserire le seguenti: «individuazione di meccanismi effettivamente premiali che incentivino il trasgressore al pagamento della sanzione in tempi estremamente ridotti decorrenti dalla ricezione della notifica del verbale, anche prevedendo una riduzione fino al cinquanta per cento dell'importo della sanzione prevista».


35.24

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, lettera f), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «, anche disponendo che le condotte di cui all'articolo 173, comma 2 del codice della strada siano contemplate tra le circostanze aggravanti dei reati delineati agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale.».


35.25

Rosso

Ritirato e trasformato nell'odg n. 26

Al comma 3, lettera f), sopprimere il numero 3).


35.26

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 3, lettera f), numero 3), sostituire le parole da: «la dissuasività delle sanzioni» fino a: «tipo di veicolo guidato» con le seguenti: «la graduazione delle sanzioni, commisurate secondo i principi e criteri previsti dal numero 1) e successivamente aumentate tenendo conto della situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché della potenza e del.».


35.27

Rosso

Ritirato e trasformato nell'odg n. 18

Al comma 3, lettera f), numero 5), in fine, aggiungere il seguente periodo: «La revisione di cui al presente numero dev'essere effettuata lasciando impregiudicate le quote minime vigenti da destinarsi agli interventi per la sicurezza stradale ai sensi del comma 4, lettera a), dell'articolo 208 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».


35.28

Fregolent

Respinto

Al comma 3, lettera f), numero 5), in fine, inserire il seguente periodo: «La revisione di cui al presente numero dev'essere effettuata lasciando impregiudicate le quote minime vigenti da destinarsi agli interventi per la sicurezza stradale ai sensi del comma 4, lettera a), dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».


35.29

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, lettera g) aggiungere, in fine, le parole: «comunicando in maniera istantanea attraverso strumenti già esistenti, la sanzione prevista e le modalità di pagamento per una violazione del codice della strada appena questa sia stata commessa.».


35.30

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, sopprimere le lettere i), l), t) e z).


35.31

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 3, sopprimere le lettere i), l), t) e z).


35.32

Basso, Irto, Fina

Ritirato e trasformato nell'odg n. 38

Al comma 3, sopprimere le lettere i) e l).

     Conseguentemente,

          al medesimo comma, lettera t), aggiungere in fine le seguenti parole: «Le linee guida, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono redatte, secondo il principio della leale collaborazione, perseguendo i seguenti obiettivi:

          1) realizzazione di una pianificazione urbana orientata alla mobilità, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dall'auto privata, promuovendo la riqualificazione dei quartieri a misura d'uomo, con servizi e attività accessibili a piedi o in bicicletta, e la promozione di modelli di sviluppo urbano secondo l'approccio delle "Città a 15 minuti";

          2) integrazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e della mobilità, quali ad esempio i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), i relativi piani di settore (della logistica, della sosta, della ciclabilità, ecc.), i Piani Spostamento Casa-Lavoro delle aziende per guidare in modo coordinato lo sviluppo urbano e la gestione della mobilità;

          3) promozione delle «Zone 30», aree in cui il limite di velocità è ridotto a 30 km/h, con ridisegno delle infrastrutture stradali e rafforzamento dei controlli sul rispetto delle regole di comportamento in strada, al fine di moderare la velocità del traffico e rendere le strade più sicure e accessibili per tutti gli utenti;

          4) promozione della mobilità inclusiva, attraverso l'implementazione di politiche di trasporto che tengano conto delle esigenze di tutti gli utenti della strada, compresi i cosiddetti utenti vulnerabili;

          5) implementazione di tecnologie avanzate per migliorare l'accessibilità e la mobilità, come le applicazioni per smartphone che forniscono informazioni in tempo reale sul trasporto pubblico e le soluzioni di mobilità condivisa;

          6) regolamentazione avanzata degli incroci semaforici, per conseguire il miglioramento della gestione del traffico, con possibilità di adattare i cicli semaforici in tempo reale per evitare fenomeni di congestione, dare priorità a correnti di traffico specifiche, con riferimento alla micromobilità;

          7) regolamentazione dell'uso dei monopattini elettrici, con riferimento a limiti di velocità, requisiti di età per i conducenti, obblighi in tema di casco e indumenti ad alta visibilità e rafforzamento dei controlli sul rispetto delle regole;

          8) miglioramento della progettazione degli attraversamenti pedonali, ad esempio con riferimento all'eliminazione di ostacoli alla visuale reciproca tra pedoni e conducenti, realizzazione di marciapiedi «avanzati» rispetto agli spazi di sosta;».


35.33

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

     Conseguentemente, al medesimo comma, lettera l), sopprimere il numero 1).


35.34

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera i).


35.35

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera i).


35.36

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

          «i) revisione della disciplina della circolazione dei dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale;».


35.37

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

          «i) ridefinizione organica della disciplina dei veicoli, comprendendo anche, in modo distinto tra loro, i velocipedi e i dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali;».


35.38

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole da: «individuando» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «mettendo al centro del sistema urbano la mobilità dolce e sostenibile, sensibilizzando gli altri utenti della strada al rispetto di questa.».


35.39

Spagnolli, Unterberger, Patton

Ritirato e trasformato nell'odg n. 46

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: «e rendendo obbligatorio» inserire le seguenti: «, in determinate circostanze,».


35.40

Sigismondi, Petrucci

Ritirato e trasformato nell'odg n. 35

Al comma 3, lettera i) dopo le parole «tra cui l'obbligo di utilizzo del giubbotto riflettente salvavita», aggiungere, in fine, le seguenti: «nella circolazione su strade ordinarie durante le ore notturne».


35.41

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

          «i-bis) previsione espressa, a tutela della sicurezza della circolazione e delle persone, del divieto per gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A di portare passeggeri sui motoveicoli utilizzati per le esercitazioni, con l'esclusione per quel che riguarda gli istruttori autorizzati delle scuole guida;».


35.42

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

         «i-bis) previsione espressa, a tutela della sicurezza della circolazione e delle persone, del divieto per gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A di portare passeggeri sui motoveicoli utilizzati per le esercitazioni;».


35.43

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, sopprimere le lettere l) e t).


35.44

Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 3, la lettera l) e la lettera t) sono soppresse.


35.45

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera l).


35.46

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera l).


35.47

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:

          «l) adozione di misure per la tutela dell'utenza vulnerabile della strada, come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai pedoni, ai ciclisti e ai conducenti di dispositivi di micromobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica, privilegiando le misure di sicurezza attiva, da attuare anche attraverso:

          1) la definizione di nuovi principi informatori della circolazione e regole di comportamento dei conducenti dei veicoli a motore tesi ad una maggiore cautela, responsabilità e protezione nei confronti degli utenti vulnerabili della strada;

          2) l'introduzione di obblighi di dotazioni tecnologiche per i veicoli a motore, a partire da quelli pesanti, circolanti all'interno dei centri abitati, finalizzate alla sicurezza degli utenti vulnerabili;

          3) la revisione delle regole che disciplinano le caratteristiche tecniche e la modalità di circolazione dei velocipedi, delle biciclette a pedalata assistita, dei cicli a propulsione e dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, in ogni caso differenziando i velocipedi e le biciclette, a propulsione muscolare o assistita, dai veicoli e dispositivi di micromobilità individuale, azionati esclusivamente da motore;

          4) la definizione di criteri orientativi e non vincolanti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla moderazione del traffico e della velocità, secondo le migliori tecniche disponibili a livello internazionale, e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t);».


35.48

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:

          «l) adozione di misure per la tutela dell'utenza debole della strada, come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai ciclisti e ai conducenti di velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica, da attuare anche attraverso:

          1) la revisione delle regole che disciplinano le caratteristiche tecniche e la modalità di circolazione dei velocipedi, delle biciclette a pedalata assistita, dei cicli a propulsione e dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

          2) la definizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di linee guida di indirizzo per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla sicurezza degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t);».


35.49

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, lettera l), alinea, sostituire le parole da: «con particolare riguardo» fino a: «prevalentemente elettrica» con le seguenti: «come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai pedoni, ai ciclisti e ai conducenti di dispositivi di micromobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica, privilegiando le misure di sicurezza attiva.».

     Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera:

          al numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «, in ogni caso differenziando i velocipedi e le biciclette, a propulsione muscolare o assistita, dai veicoli e dispositivi di micromobilità individuale, azionati esclusivamente da motore;»

          al numero 2), sostituire le parole da: «per la progettazione fino alla fine del numero: alla sicurezza con le seguenti: orientativi e non vincolanti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla moderazione del traffico e della velocità, secondo le migliori tecniche disponibili a livello internazionale, e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t);»

          sostituire il numero 3) con i seguenti:

          «3) la definizione di nuovi principi informatori della circolazione e regole di comportamento dei conducenti dei veicoli a motore tesi ad una maggiore cautela, responsabilità e protezione nei confronti degli utenti vulnerabili della strada;

            4) l'introduzione di obblighi di dotazioni tecnologiche per i veicoli a motore, a partire da quelli pesanti, circolanti all'interno dei centri abitati, finalizzate alla sicurezza degli utenti vulnerabili.».


35.50

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 3, lettera l), alinea, sostituire le parole da: «con particolare riguardo» fino alle parole: «prevalentemente elettrica» con le seguenti: «come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai pedoni, ai ciclisti e ai conducenti di dispositivi di micromobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica, privilegiando le misure di sicurezza attiva.».

     Conseguentemente:

          1) al medesimo comma, medesima lettera:

          a) al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in ogni caso differenziando i velocipedi e le biciclette, a propulsione muscolare o assistita, dai veicoli e dispositivi di micromobilità individuale, azionati esclusivamente da motore;»;

          b) al numero 2), sostituire le parole da: «per la progettazione» fino alla fine del numero con le seguenti: «orientativi e non vincolanti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla moderazione del traffico e della velocità, secondo le migliori tecniche disponibili a livello internazionale, e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t);»;

          2) sostituire il numero 3) con i seguenti:

          «3) la definizione di nuovi principi informatori della circolazione e regole di comportamento dei conducenti dei veicoli a motore tesi ad una maggiore cautela, responsabilità e protezione nei confronti degli utenti vulnerabili della strada;

          3-bis) l'introduzione di obblighi di dotazioni tecnologiche per i veicoli a motore, a partire da quelli pesanti, circolanti all'interno dei centri abitati, finalizzate alla sicurezza degli utenti.».


35.51

Rosso

Ritirato

Al comma 3, lettera l), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo l'obbligo del conseguimento di un Certificato di idoneità alla guida per la circolazione in strada con gli stessi».


35.52

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

          «r-bis) introduzione, anche per i veicoli di categoria M e M1, dell'utilizzo di dispositivi e apparecchiature, come il tachigrafo, per il rilevamento della velocità con blocco automatico; ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, sulla sicurezza dei veicoli, introduzione dell'obbligo dell'utilizzo di dispositivi di limitazione automatica della velocità su tutti gli autoveicoli circolanti;».


35.53

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

          «r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, a prevedere l'installazione negli autoveicoli di strumenti che consentano l'utilizzo degli apparecchi elettronici durante la guida esclusivamente attraverso messaggi vocali.».


35.54

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

          «r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, a prevedere l'introduzione di dispositivi automatici che rendano impossibile la guida quando si utilizzano apparecchi elettronici tramite le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;».


35.55

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

          «r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, a prevedere l'introduzione di dispositivi automatici che rendano possibile impostare automaticamente il non superamento dei limiti di velocità dei veicoli, tramite le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;».


35.56

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

         «r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, prevedere l'introduzione di dispositivi automatici di controllo della velocità all'interno degli autoveicoli, anche utilizzando incentivi volti a favorire l'installazione di detti meccanismi nei veicoli già circolanti;».


35.57

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

          «r-bis) implementazione di tecnologie avanzate per il monitoraggio e la gestione della sicurezza stradale, come i sistemi di controllo del traffico in tempo reale e le soluzioni di mobilità intelligente;».


35.58

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

          «r-bis) pianificazione proattiva delle emergenze, al fine di garantire una risposta rapida ed efficace in caso di incidenti o altre situazioni critiche sulla rete stradale e autostradale;».


35.59

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

          «r-bis) previsione dell'obbligo di dotazione di apposito dispositivo in grado di rilevare l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope del conducente nei veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione.».


35.60

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, lettera s), premettere le seguenti parole: «previsione di una formazione specifica per gli addetti degli enti proprietari e gestori delle infrastrutture, al fine di migliorare la loro capacità di gestire le emergenze e di garantire la continuità del servizio e».


35.61

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

         «s-bis) con riferimento alla manutenzione delle infrastrutture, attribuzione precisa di compiti e responsabilità agli enti gestori e concessionari di reti stradali e autostradali realizzando una maggiore collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte nella gestione delle infrastrutture, comprese AINOP e ANSFISA, al fine di facilitare la condivisione delle informazioni e l'efficienza nella gestione delle infrastrutture;».


35.62

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

         «s-bis) adozione, al fine di aumentare la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti e a protezione della fauna selvatica, di tutte le iniziative necessarie volte alla progettazione e realizzazione di passaggi faunistici e per il recupero di corridoi faunistici, che consentano l'attraversamento degli animali senza dover interferire con le carreggiate;».


35.63

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

          «s-bis) miglioramento della collaborazione tra enti, con una maggiore collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte nella gestione delle infrastrutture critiche stradali, al fine di facilitare la condivisione delle informazioni e l'efficienza sia in condizioni ordinarie che in emergenza;».


35.64

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera t).


35.65

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera t) con la seguente:

         «t) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote;».


35.66

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 3 sostituire la lettera t) con la seguente:

         «t) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo, di natura orientativa e non vincolante, destinate e di supporto alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla moderazione del traffico e della velocità e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori di veicoli a due ruote».


35.67

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, lettera t), sostituire le parole da: «destinate» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «, di natura orientativa e non vincolante, destinate e di supporto alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla moderazione del traffico e della velocità e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori di veicoli a due ruote;».


35.68

Fregolent

Respinto

Al comma 3, lettera t), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

          «e distinguendo tra corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva dei soli mezzi propri del trasporto pubblico locale e degli autoservizi pubblici non di linea e corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva di velocipedi, motocicli e utilizzatori di veicoli a due ruote in genere;».


35.69

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 3, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: «prevedendo un adeguato aumento dei fondi per gli enti gestori delle infrastrutture coinvolte.».


35.70

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 3, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: «; le linee guida e di indirizzo di cui alla presente lettera sono redatte in modo che venga garantita la continuità con gli interventi realizzati dagli enti locali in attuazione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.».


35.71

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

          «t-bis) implementazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza Stradale, in conformità alle linee guida ANSFISA e allo standard ISO 39001;».


35.72

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, lettera u), dopo le parole: «delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione» aggiungere la seguente: «prevedendo».

     Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo le parole: «l'installazione di dispositivi» aggiungere le seguenti: «di sicurezza denominati "Angoli ciechi su tutti i veicoli in circolazione".».


35.73

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera z).


35.74

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera z).


35.75

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera z) con la seguente:

          «z) miglioramento della sicurezza della circolazione, anche mediante la revisione della disciplina relativa ai limiti di velocità nell'ottica della loro riduzione in particolare nelle strade di quartiere e locali situate all'interno dei centri abitati;».


35.76

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, lettera z), sostituire la parola: «fluidità» con la seguente: «sicurezza».

     Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: «, in coerenza con quanto previsto in materia di gestione della velocità, in particolare nelle aree urbane, dal Piano globale per la sicurezza stradale adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.».


35.77

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 3, lettera z), sostituire la parola: «fluidità» con la seguente: «sicurezza».

     Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nell'ottica della loro riduzione in particolare nelle strade di quartiere e locali situate all'interno dei centri abitati;».


35.78

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, lettera z), sostituire le parole: «della circolazione,» con le seguenti: «della circolazione extra urbana,».


35.79

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, lettera aa), dopo le parole: «semplificazione delle procedure» aggiungere le seguenti: «e dei testi validi ai fini dell'esame per il conseguimento del titolo abilitativo».


35.80

Rosso

Ritirato

Al comma 3, alla lettera aa) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

          «e riscrittura delle modalità dell'esame teorico per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, prevedendo domande a risposta secca, utilizzando solo quesiti precisi e non ingannevoli, che verifichino rigorosamente la consapevolezza di quale sia una guida prudente e responsabile».


35.81

Rosso

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera aa) aggiungere la seguente:

          «aa-bis) revisione dei requisiti anagrafici dei titoli abilitativi alla guida dei veicoli secondo criteri di coordinamento e armonizzazione con le normative europee.».


35.82

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera aa), aggiungere la seguente:

          «aa-bis) prevedere modalità secondo le quali la conferma della validità della patente sia subordinata anche all'esito positivo di attività di formazione permanente, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;».


35.83

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera aa), aggiungere la seguente:

          «aa-bis) prevedere misure per contrastare la carenza di autisti nel settore del trasporto pubblico con autobus, in particolare abbassando l'età minima dei conducenti professionisti a 18 anni per la guida di veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, D1 e D1E si rende opportuna in conformità alle disposizioni contenute nella Direttiva UE 2022/2561 del 14 dicembre 2022, sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti;».


35.84

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera aa), aggiungere la seguente:

          «aa-bis) prevedere modalità atte a far sì che la conferma della validità della patente di guida sia subordinata anche all'esito positivo di una formazione periodica erogata da autoscuole o centri di istruzione automobilistica. Tale formazione consente ai titolari di patente di guida di aggiornare e perfezionare le conoscenze essenziali per la loro capacità di guida, con particolare riguardo alla sicurezza stradale, alla salute, alla riduzione dell'impatto ambientale della guida e alla conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi innovativi di sicurezza ed assistenza alla guida, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;».


35.85

Rosso

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera cc), inserire la seguente:

          «cc-bis) potenziamento del numero di esaminatori di guida su tutto il territorio nazionale».


35.86

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera dd) aggiungere la seguente:

          «dd-bis) previsione dell'obbligo di dotazione di apposito dispositivo in grado di misurare il tasso alcolemico del conducente nei veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione.».


35.87

Rosso

Ritirato e trasformato nell'odg n. 27

Al comma 3, dopo la lettera ee) aggiungere la seguente:

          «ff) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di prevedere le modalità per introdurre un termine di avviso congruo al fine di consentire il rinnovo della patente prima della scadenza;».


35.88

Rosso

Ritirato e trasformato nell'odg n. 23

Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente: «ee-bis) introduzione dell'obbligo di installazione di segnali e dispositivi retroriflettenti per la segnalazione della sagoma dei mezzi pesanti, adibiti al trasporto collettivo di persone, di categoria M2 e M3, nei casi di percorrenza di strade extraurbane ed autostrade.».


35.89

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

          «ee-bis) introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi retroriflettenti per la segnalazione della sagoma dei mezzi pesanti, adibiti al trasporto collettivo di persone, di categoria M2 e M3.».


35.90

Fregolent

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

          «ee-bis) introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi retroriflettenti per la segnalazione della sagoma dei mezzi pesanti, adibiti al trasporto collettivo di persone, di categoria M2 e M3».


35.91

Rosso

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

          «ee-bis) realizzazione di un Catasto digitale della segnaletica stradale, gestito a livello centrale dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'interno del quale debbono confluire i dati inseriti dagli enti gestori delle strade sulle condizioni della segnaletica di propria competenza, destinando parte delle entrate derivanti dalle sanzioni per la violazione del codice della strada ai suddetti enti gestori, ai fini dell'implementazione di propri sistemi di registrazione interconnessi con il Catasto di cui alla presente lettera.».


35.92

Fregolent

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

          «ee-bis) realizzazione di un Catasto digitale della segnaletica stradale, gestito a livello centrale dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'interno del quale debbono confluire i dati inseriti dagli enti gestori delle strade sulle condizioni della segnaletica di propria competenza, destinando parte delle entrate derivanti dalle sanzioni per la violazione del codice della strada ai suddetti enti gestori, ai fini dell'implementazione di propri sistemi di registrazione interconnessi con il Catasto di cui alla presente lettera».


35.93

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

          «ff) previsione, anche in vista della nuova normativa europea in materia di patenti di guida denominata «Direttiva patente 4», di corsi di formazione alla guida obbligatori, tenuti da istruttori delle scuole guida, per chi debba sostenere l'esame per il conseguimento della patente e per chi l'abbia conseguita da almeno tre anni.».


35.94

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

          «ff) previsione di attività formativa attraverso corsi di guida sicura avanzata per il recupero dei punti patente, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.».


35.95

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 4, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «prevedendo l'installazione ogni chilometro di cartelli, chiaramente visibili anche in caso di condizioni atmosferiche avverse, indicanti il limite di velocità vigente».


35.96

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          «c-bis) previsione che nei segnali a messaggio variabile siano indicati in alternanza con i messaggi informativi della circolazione stradale, anche messaggi indicanti il numero di vittime causate nell'anno in corso dall'eccesso di velocità;».


35.97

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 4, lettera l), dopo le parole: «, di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli soggetti a fermo amministrativo» aggiungere le seguenti: «prevedendo, tra l'altro, che la richiesta al P.R.A. di radiazione per demolizione di veicoli fuori uso di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ovvero nel caso di suo rinvenimento ai sensi del comma 3 del citato decreto legislativo, sia accolta anche il presenza di fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, disponendo comunque l'esclusione del proprietario del veicolo iscritto al fermo amministrativo dalle forme di agevolazione, di contributo o d'incentivo pubblici previste per l'acquisto di un nuovo veicolo,».


35.98

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 4, lettera l), dopo le parole: «targhe automobilistiche» aggiungere le seguenti: «consentendo, per il prioritario interesse della tutela ambientale, anche il perfezionamento delle procedure di trattamento di un veicolo a fine vita anche qualora questo si trovi in condizione di fermo amministrativo disciplinato dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, quando non vi sia concomitanza tra acquisto di un nuovo veicolo e rottamazione del vecchio e quindi non operando eventuali ecoincentivi;».


35.99

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

          «l-bis) prevedere che chi procede ad iscriversi al P.R.A possa fornire, oltre all'indirizzo fisico anche un indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per fornire le informazioni necessarie. Qualora la posta certificata non venga successivamente rinnovata il soggetto che rilascia la posta PEC è obbligato a comunicare al PRA il nuovo indirizzo PEC o l'annullamento dell'abbonamento in sostituzione dell'indirizzo di residenza;».


35.100

Rosso

Ritirato

Al comma 4, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

          «r-bis. disciplina della sperimentazione di sistemi modulari europei di combinazione di veicoli, affinché tali combinazioni di veicoli possano circolare su tratte stradali preventivamente definite.».


35.101

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

          «r-bis) adeguamento alla normativa europea, recante introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi di sicurezza denominati «angoli ciechi» sui veicoli pesanti consistenti nella evidenziazione degli angoli ciechi attraverso appositi adesivi e nell'installazione di un dispositivo sonoro di avvertimento per il conducente, sia per i veicoli di nuova immatricolazione sia per i veicoli già circolanti, allo scopo prevedendo anche iniziative di sostegno finanziario per l'acquisto dei dispositivi da parte degli operatori del settore;».


35.102

Basso, Irto, Fina

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

          «t) introduzione di modalità atte a far sì che, al compimento dei 90 anni, la conferma della validità della patente di guida sia subordinata all'esito positivo di un esame pratico;».


35.103 (testo 2)

Basso, Irto, Fina, Giacobbe

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera s), aggiungere le seguenti:

 «s-bis) introduzione modalità atte a far sì che, al compimento degli 85 anni, la conferma della validità della patente di guida sia subordinata all'esito positivo di un esame pratico;

 s-ter) introduzione di modalità semplificate e procedimenti atti a permettere ai cittadini italiani iscritti all'AIRE la possibilità di espletare operazioni di conseguimento o di duplicato per conferma di validità di titoli abilitativi alla guida presso le istituzioni consolari o le sedi istituzionali all'estero, opportunamente individuate, del luogo di residenza naturale».


35.103

Basso, Irto, Fina

V.testo 2

Al comma 4, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

          «t) introduzione modalità atte a far sì che, al compimento degli 85 anni, la conferma della validità della patente di guida sia subordinata all'esito positivo di un esame pratico;».


35.0.1

Iannone, Sigismondi

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche alla disciplina della cartellonistica)

          1. All'articolo 23, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono ap­portate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, primo periodo, le parole da "La collocazione" sino a "o in vista di esse" sono sostituite dalle seguenti: "La collocazione anche su suolo privato di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati", e dopo le parole "nel rispetto delle seguenti norme", sono aggiunte le seguenti: "ed è sempre rinnovabile "; al secondo periodo, dopo le parole "nulla osta tecnico", sono aggiunte le parole "di cui all'articolo 26", e, in fine, le parole "ed è sempre rinnovabile "; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Regolamento stabilisce la durata minima dell'autorizzazione per ogni tipologia di cartello e mezzo pubblicitario. La durata delle autorizzazioni relative ai cartelli e mezzi pubblicitari di natura permanente viene determinata dall'ente procedente in un minimo di sei anni.";

          b) al comma 5, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "di cui all'articolo 26" e al secondo periodo, dopo le parole "previo nulla osta" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 26";

          c) al comma 6, primo periodo, le parole da "le fasce di pertinenza e" sono sostituite dalle seguenti: "le fasce di pertinenza, le fasce di rispetto nonché"; al secondo periodo, le parole "alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari" sono sostituite dalle seguenti: "con disposizioni più favorevoli per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e di prevedere la collocazione di impianti pubblicitari digitali ed a messaggio variabile"».


35.0.2

Iannone, Sigismondi

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Autorizzazioni)

          All'articolo 26, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono ap­portate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole "sono rilasciate" è inserita la seguente: "esclusivamente", e dopo le parole "relative convenzioni" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto nei successivi commi";

          b) è abrogato il comma 3-bis.

          c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.";

          d) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

          "4-bis. Il nulla osta pubblicitario è l'atto amministrativo endoprocedimentale di competenza dell'ente procedente con il quale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte di altro ente competente, valuta la leggibilità del messaggio pubblicitario secondo i parametri definiti dal regolamento di esecuzione e suoi allegati."

          4-ter. Il nulla osta tecnico pubblicitario è l'atto amministrativo endoprocedimentale di competenza dell'ente procedente con il quale attesta l'inesistenza di impedimenti al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'altro ente competente verificando esclusivamente che venga garantita la tutela del patrimonio stradale."

          4-quater. Le autorizzazioni, concessioni e nulla osta comunque denominati vengono rilasciati nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo."».