Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1425
Azioni disponibili
1.1
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Le consultazioni referendarie si svolgono in concomitanza con il primo turno delle elezioni amministrative.".
1.2
Dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Le consultazioni referendarie, relative all'anno 2025, si svolgono contemporaneamente con il primo turno di votazione delle elezioni amministrative.".
1.3
Al comma 2 sostituire il primo capoverso con il seguente:
"In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2025, di consultazioni referendarie di cui all'articolo 75 della Costituzione e di elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, le consultazioni referendarie si svolgono in concomitanza con il primo turno delle elezioni amministrative e per gli adempimenti comuni e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum."
1.4
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "norme regionali," inserire le seguenti: "le consultazioni referendarie si svolgono in concomitanza con il primo turno delle elezioni amministrative e".
1.5
Approvato
Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, all'articolo 38, primo comma, alla lettera a) sostituire la parola: "settantesimo" con la seguente: "settantacinquesimo".»
1.6 (testo 2)
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Giorgis, Parrini, Matera, Della Porta, Tosato, Ternullo, Pirovano, Spelgatti, Valente
Approvato
Al comma 3, sostituire le parole: "aumentati del 15 per cento" con le seguenti: "aumentati del 25 per cento".
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "euro 2.596.046" con le seguenti: "euro 5.000.000".
Agli oneri aggiuntivi di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.6
Al comma 3, sostituire le parole: "aumentati del 15 per cento" con le seguenti: "aumentati del 50 per cento".
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "euro 2.596.046" con le seguenti: "euro 5.000.000".
Agli oneri aggiuntivi di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.7 (testo 2)
Gaudiano, Maiorino, Cataldi, Giorgis, Parrini, Matera, Della Porta, Tosato, Ternullo, Pirovano, Spelgatti, Valente
Approvato
Al comma 3, sostituire le parole: "aumentati del 15 per cento" con le seguenti: "aumentati del 25 per cento".
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "euro 2.596.046" con le seguenti: "euro 5.000.000".
Agli oneri aggiuntivi di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.7
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sostituire le parole "15 per cento" con le seguenti: "20 per cento";
b) al comma 4 sostituire le parole "euro 2.596.046" con le seguenti: "euro 3.461.395".
1.8
Ritirato
Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Limitatamente alle province aventi città capoluogo commissariate che, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, nell'anno 2025, per effetto dell'articolo 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali, anche se già indette alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è differito ad una data compresa tra il ventesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data stabilita per lo svolgimento del secondo turno delle elezioni comunali di cui al comma 1, anche in deroga ai termini previsti dall'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma, è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti.».
1.9
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
"4-bis. "In via sperimentale per le operazioni di votazione di cui al comma 1, i rappresentanti di lista che intendano votare nella sezione in cui esercitano le loro funzioni ne danno comunicazione al presidente di sezione, sottoscrivendo apposita dichiarazione, che viene trasmessa all'Ufficio elettorale centrale del comune in cui il rappresentante di lista risulta iscritto nelle liste elettorali, al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali e l'unicità dell'esercizio del voto.".
1.0.1 (testo 2)
Lisei, Pirovano, Spelgatti, Ternullo, Matera, Tosato, Della Porta
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni per la validità delle elezioni amministrative del 2025 nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista)
1. Limitatamente all'anno 2025, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.»
1.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-bis
(Disposizioni per la validità delle elezioni nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista)
- All'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente: «Ove sia stata ammessa e votata una solo lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.".
1.0.2 (testo 2)
D'Elia, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Matera, Tosato, Lisei, Ternullo, Pirovano, Spelgatti
Approvato
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifica alla disciplina in materia di indicazioni di genere nelle liste elettorali)
1. Al Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, primo comma:
1) all'alinea, le parole: ", distinte per uomini e donne," sono soppresse;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il cognome e il nome;";
b) all'articolo 8, primo comma, ovunque ricorrono, le parole: ", distinto per uomini e donne," sono soppresse;
c) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono formati in duplice copia"».
1.0.2
D'Elia, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di distinzione per sesso nella compilazione delle liste elettorali)
1. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, alinea, le parole «, distinte per uomini e donne,» sono soppresse;
b) all'articolo 8, le parole «, distinto per uomini e donne,» ovunque ricorrano, sono soppresse;
c) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono formati in duplice copia.».
2. Entro la data prevista per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1, l'Ufficio elettorale di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, provvede a una revisione straordinaria delle liste elettorali, al fine di adeguarle alle disposizioni di cui al presente articolo».
1.0.3
D'Elia, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di indicazione del cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove)
1. All'articolo 5, comma 1, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il cognome e il nome;».
2. Entro la data prevista per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1, l'Ufficio elettorale di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, provvede a una revisione straordinaria delle liste elettorali, al fine di adeguarle alle disposizioni di cui al presente articolo».
1.0.4
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Disposizioni urgenti in materia di composizione degli uffici elettorali)
1. Al comma 1 dell'articolo 38 del D.P.R 30 marzo 1957 n. 361 e al comma 1 dell'articolo 23 del D.P.R 16 maggio 1960 n. 570 è aggiunta la seguente lettera:
g) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui al D.lgs. n. 422/97.».
2.1
Al comma 1, sostituire le parole: "tre mesi" con le seguenti: "due mesi"
2.2
Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo e secondo periodo, sopprimere la parola: "preferibilmente";
b) sopprimere il terzo periodo.
2.3
Approvato
Dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. Entro centottanta giorni dallo svolgimento delle consultazioni referendarie relative all'anno 2025, il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione sui dati rilevati in applicazione della disciplina sperimentale disposta dal presente articolo, con l'indicazione analitica e sintetica dei dati di affluenza alle sezioni elettorali speciali di cui al comma 6 e la valutazione dell'impatto delle misure in termini di maggiore partecipazione elettorale, anche in relazione al connesso impegno organizzativo e finanziario».
2.4
Naturale, Maiorino, Cataldi, Gaudiano
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
"8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai referendum previsti dall'articolo 138 della Costituzione, indetti a decorrere dall'anno 2025".
2.0.1 (testo 2)
De Cristofaro, Cucchi, Magni, Ternullo, Pirovano, Spelgatti, Tosato, Lisei, Matera
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifica alla disciplina in materia di indicazioni di genere nelle liste elettorali)
1. Al Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, primo comma:
1) all'alinea, le parole: ", distinte per uomini e donne," sono soppresse;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il cognome e il nome;";
b) all'articolo 8, primo comma, ovunque ricorrono, le parole: ", distinto per uomini e donne," sono soppresse;
c) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono formati in duplice copia"».
2.0.1
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis
(Modifica alla disciplina in materia di indicazioni di genere nelle elettorali)
1.Al Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, primo comma:
1) all'alinea, le parole «, distinte per uomini e donne,» sono soppresse;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il cognome e il nome;»;
b) all'articolo 8, primo comma, lettera a), e ovunque ricorrono, le parole: «, distinto per uomini e donne,» sono soppresse;
c) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono formati in duplice copia».
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Ufficio elettorale di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, provvede a una revisione straordinaria delle liste elettorali, al fine di adeguarle alle disposizioni di cui al 1.
3.1
Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
"3. Allo scopo di introdurre, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la sperimentazione di modalità di espressione del voto per il tramite di un certificato elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo, con una dotazione pari ad un milione di euro per l'anno 2025. La sperimentazione è realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con il Ministero dell'interno, d'intesa con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'accesso alle persone con disabilità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Interno e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al presente comma e della relativa sperimentazione secondo modalità che garantiscano la personalità, la libertà e la segretezza del voto.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."
3.2
Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
"3. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie e di ridurre i disagi causati dalle interruzioni didattiche ad esse connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo per il voto anticipato e presidiato, con una dotazione pari ad un milione di euro per l'anno 2025, allo scopo di introdurre in via sperimentale, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, modalità di espressione del voto che ne consentano l'anticipo e il presidio presso sedi, diverse dagli istituti scolastici, appositamente abilitate o autorizzate per il tramite di un certificato elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di una apposita applicazione informatica.
4. L'applicazione informatica di cui al comma 1 è realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, d'intesa con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'accesso alle persone con disabilità,
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 e della relativa sperimentazione secondo modalità che garantiscano la personalità, la libertà e la segretezza del voto.".
3.3
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Il Fondo per il voto elettronico di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è finanziato di 1 milione di euro per l'anno 2025. Il termine di cui all'articolo 1, comma 628, primo periodo, della predetta legge, è differito al 30 giugno 2025.";
b) al comma 4, sostituire le parole: "pari a euro 44.942 per l'anno 2025 ed euro 179.768 annui a decorrere dall'anno 2026," con le seguenti, "pari a 1 milione di euro per l'anno 2025,".
3.0.1
Decaduto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis
(Disposizioni in materia di voto per le persone con disabilità visiva o con un residuo visivo corretto non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi)
1. Alle persone con disabilità visiva o con un residuo visivo corretto non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi è consentito votare con l'ausilio di supporti tecnologici pienamente accessibili che garantiscano la segretezza e l'esercizio personale del voto e la cui attivazione può essere richiesta a domanda dell'interessato. La domanda di cui al precedente periodo è formulata attraverso apposita piattaforma digitale, con accesso tramite Spid personale, attivata presso il Ministero dell'Interno, entro i 30 giorni antecedenti il giorno della consultazione elettorale.
2. Il supporto di cui al comma 1, da porre a disposizione degli aventi diritto per l'espressione del voto, è fornito dai Presidenti del seggio elettorale.
3. L'informazione agli aventi diritto dell'esercizio del voto mediante i supporti tecnologici di cui al comma 1, è garantita sia attraverso i canali del Servizio pubblico radiotelevisivo, sia attraverso le forme di comunicazione relative all'indizione delle consultazioni elettorali ai sensi della normativa vigente.».
4.0.1
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
- All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979 n.18, al primo comma, la lettera b) è soppressa.
4.0.2
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
- All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979 n.18, al primo comma, alla lettera b), dopo la parola" regionale" sono aggiunte le seguenti: "qualora compatibile con la carica di consigliere".».
4.0.3 (testo 2)
Damiani, Ternullo, Spelgatti, Matera, Tosato, Della Porta
Approvato
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni per la validità delle elezioni amministrative del 2025 nei comuni
con popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista)
1. Limitatamente all'anno 2025, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.»
4.0.3
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 71 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Ai fini del presente comma non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non hanno votato".»
4.0.4
Malan, Romeo, Gasparri, Biancofiore, Pirovano, Lisei, Ternullo
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis
(Modifica agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione al primo turno del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)
1.Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 72:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al 40 per cento dei voti validi, è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi.";
2) al comma 5, le parole "Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4" sono sostituite con le seguenti: "
"Qualora nessun candidato ottenga l'elezione ai sensi del comma 4,";
b) all'articolo 73, al comma 10, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi.".»
4.0.5
Malan, Romeo, Gasparri, Biancofiore, Damiani, Pirovano, Lisei, Ternullo
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
- All'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo:
"Il numero dei consiglieri regionali precedentemente previsto è mantenuto qualora la popolazione si riduca o aumenti entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie indicate nel primo periodo;";
b) alla lettera b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
"Il numero massimo degli assessori regionali può essere aumentato di due unità nelle Regioni con popolazione fino a un milione di abitanti e nelle Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti. Ai fini del calcolo del numero massimo degli assessori regionali, il Presidente della Giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei componenti del Consiglio regionale;".
- Le Regioni possono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai al comma 1, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.»
4.0.6
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis
(Ulteriori disposizioni in materia elettorale)
1. All'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, le parole "in pendenza di appello" sono sostituite dalle seguenti "sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio".»
4.0.7
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(disposizioni in materia di decadenza dalla carica di presidente della provincia e scioglimento del consiglio provinciale)
1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 65 inserire, in fine, le seguenti parole: « , in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, ai sensi del comma 65-bis, nonché in caso di scioglimento del consiglio provinciale, ai sensi del comma 65-ter »;
b) dopo il comma 65 inserire i seguenti:
«65-bis. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente della provincia, è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la immediata decadenza del presidente, lo scioglimento del consiglio ai sensi del comma 65-ter e la indizione di nuove elezioni.
65-ter. I consigli provinciali sono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni irrevocabili decorsi venti giorni dalla presentazione al consiglio, o decesso del presidente della provincia;
2) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
c) in caso di approvazione della mozione di sfiducia di cui al comma 65-bis.
65-quater. In caso di scioglimento del consiglio provinciale ai sensi del comma 65-ter, l'organo rimane in carica sino alle elezioni del nuovo consiglio, che si svolgono entro novanta giorni dallo scioglimento anticipato. In tal caso, sino alle elezioni, le funzioni del presidente della provincia sono svolte dal vicepresidente.
65-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 65-ter, lettera b), numero 2), trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato dal consiglio in seguito al parere dell'assemblea dei sindaci, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio disposto con decreto del Ministro dell'interno».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno validità per i consigli provinciali eletti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento locale, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52 apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sopprimere le parole «o del consiglio provinciale» e le parole «del presidente della provincia» e sostituire le parole: «o delle rispettive giunte» con le seguenti: «o della relativa giunta»;
2) al comma 2, le parole: «, il presidente della provincia e le rispettive giunta» sono sostituite dalle seguenti: «e la relativa giunta» e le parole: «e il presidente della provincia» sono soppresse;
b) all'articolo 141, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, sopprimere le parole: «e provinciali»;
2) alla lettera b), numeri 1) e 2), sopprimere le parole: «o del presidente della provincia» e, al numero 3), sopprimere le parole: «o il presidente della provincia».».
Coord.1
Il Relatore
Approvato
All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «55, secondo comma, del» inserire le seguenti: «testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al».
1.6 (testo 2) e 1.7 (testo 2)/5ª Commissione
Il Relatore
Approvato
Sopprimere gli emendamenti.