Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1318

G/1318/1/8 e 9

Franceschelli, Irto, Martella, Giacobbe, Basso, Fina, Parrini, Zambito

Non accolto

Il Senato,

     premesso che:

          il capo I del provvedimento in esame è dedicato alle disposizioni in tema di riordino delle concessioni autostradali;

          nello specifico la sezione V del Capo I interviene sulle tariffe autostradali (all'articolo 12) e la sezione VI introduce disposizioni transitorie relative alle concessioni autostradali in essere (all'articolo 15);

          la messa in sicurezza della cosiddetta superstrada Tirrenica (adeguamento stradale tratto viario Tarquinia San Pietro in Palazzi) è stata oggetto di specifici interventi normativi finalizzati, tra gli altri, all'acquisto da parte della società Anas spa dei progetti elaborati dalla società autostrada Tirrenica spa relativi al predetto intervento viario;

          il completamento dell'opera, stimato almeno in circa 1,5 miliardi di euro, non è stato ancora finanziato;

          nelle more della definizione di tempi e modalità in merito alla realizzazione o meno del corridoio, continua a esistere, in una strada non completata, che non può essere definita autostrada, gestita da una società cui è stata revocata la concessione, il casello di Vada;

          occorre rilevare, infatti, come il tratto autostradale Aurelia che va da Rosignano a San Pietro Palazzi, non possa definirsi autostrada in alcun modo, a norma del codice della strada, articoli 1 e 2, ma strada extraurbana di ampia circolazione e quindi non sottoponibile, in base alle normative vigenti, a pedaggi;

          occorre anche ricordare come all'origine la creazione di un casello in quel punto fosse propedeutico al successivo investimento infrastrutturale;

          nel 2014 e nel 2021 la regione Toscana ha approvato due mozioni per richiedere la soppressione del pedaggio;

          numerosi enti locali territoriali hanno approvato atti per sopprimere il pedaggio;

          ancora oggi, tale casello, illegittimo a fronte delle ragioni su menzionate, costringe gli automobilisti al pagamento di un pedaggio, il cui costo continua ad aumentare;

          dopo gli incrementi tra il 2016 e il 2018, pari all'11,30 per cento, infatti, di recente sono stati riscontrati ulteriori aumenti;

          bisogna evidenziare come tale balzello non contribuisca in alcun modo allo sviluppo ed alla crescita del territorio e crea solo un danno a chi è costretto a transitarvi e non può usufruire dell'esenzione, riconosciuta solamente agli abitanti di 10 comuni della Val di Cecina;

          la soppressione del pedaggio e lo smantellamento del casello è stato richiesto da esponenti politici di maggioranza ed opposizione,

     impegna il Governo:

          ad adottare le iniziative di competenza affinché il pagamento del pedaggio per la tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi, citato in premessa, sia sospeso fino alla completa realizzazione della strada Tirrenica.


G/1318/2/8 e 9

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Accolto

Il Senato,

     premesso che:

          l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

          in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

          l'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 convertito, con modificazioni, della legge n. 91 del 2022 è finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;

          la legge di bilancio per il 2023 e successivamente la legge di bilancio per il 2024 hanno prorogato solo fino al 31 dicembre 2024 «il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto»,

     impegna il Governo:

          a promuovere nei limiti dei vincoli di finanza pubblica ogni iniziativa finalizzata ad assicurare le risorse necessarie per completare tutte le opere pubbliche con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 garantendo altresì la possibilità di affrontare gli aumenti dei costi anche per il 2025.


G/1318/3/8 e 9 (testo 2)

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Accolto

Il Senato,

     premesso che:

          l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

          in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

          l'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 convertito, con modificazioni, della legge n. 91 del 2022 è finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;

          la legge di bilancio per il 2023 e successivamente la legge di bilancio per il 2024 hanno prorogato solo fino al 31 dicembre 2024 «il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto»,

     impegna il Governo:

          a promuovere nei limiti dei vincoli di finanza pubblica ogni iniziativa finalizzata ad assicurare le risorse necessarie per completare tutte le opere pubbliche con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 garantendo altresì la possibilità di affrontare gli aumenti dei costi anche per il 2025.


G/1318/3/8 e 9

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

v. testo 2

Il Senato,

     premesso che:

          l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

          in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

          l'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 convertito, con modificazioni, della legge n. 91 del 2022 è finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;

          la legge di bilancio per il 2023 e successivamente la legge di bilancio per il 2024 hanno prorogato solo fino al 31 dicembre 2024 «il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto»,

     impegna il Governo:

          ad assicurare le risorse necessarie per completare tutte le opere pubbliche con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 garantendo altresì la possibilità di affrontare gli aumenti dei costi anche per il 2025.


G/1318/4/8 e 9

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Non accolto

Il Senato,

     premesso che:

          l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

          in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

          per il secondo anno di seguito ci troviamo in presenza di un disegno di legge che è debole riguardo la rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori, è insufficiente per le aspettative di famiglie e imprese ed è chiaramente poco incisivo;

          pur prendendo atto delle norme concernenti le disposizioni che regolamentano la messa a gara delle concessioni autostradali, si ritiene che poco si sia fatto per garantire tariffe sostenibili per gli utenti, investimenti innovativi e sostenibili ed efficaci meccanismi concorrenziali;

          risulta inoltre di fondamentale importanza garantire, anche nell'ambito delle concessioni autostradali, il rispetto da parte del concessionario di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

          le modifiche proposte dal Governo nello schema di decreto correttivo del Codice appalti vanno esattamente nella direzione opposta, rischiando di indebolire fortemente la corretta applicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) firmati dalle organizzazioni realmente rappresentative, a danno di lavoratori e imprese serie,

     impegna il Governo:

          ad adottare iniziative volte a garantire la qualità e la difesa dei salari, dei diritti dei lavoratori, della salute e sicurezza, nell'ambito degli appalti pubblici, impedendo che vengano applicati criteri di equivalenza automatica tra CCNL, che hanno però tutele economiche e normative diverse e in molti casi inferiori, a fronte anche dello svolgimento dello stesso lavoro, che siano legittimati CCNL firmati da organizzazioni non realmente rappresentative, sottoscritti esclusivamente per garantire un risparmio di spesa e fare dumping contrattuale, nonché ad adottare le opportune iniziative per rafforzare le clausole sociali e garantire l'obbligo di applicare lo stesso CCNL tra lavoratori in appalto e lavoratori in subappalto.


G/1318/5/8 e 9

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Non accolto

Il Senato,

     premesso che:

          l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

          in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

          per il secondo anno di seguito ci troviamo in presenza di un disegno di legge che è debole riguardo la rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori, e insufficiente per le aspettative di famiglie e imprese, nonché chiaramente poco incisivo;

          pur prendendo atto delle norme concernenti le disposizioni che regolamentano la messa a gara delle concessioni autostradali, si ritiene che poco si sia fatto per garantire tariffe sostenibili per gli utenti, investimenti innovativi e sostenibili ed efficaci meccanismi concorrenziali,

     impegna il Governo:

          ad adottare iniziative normative volte a prevedere, con riferimento alle concessioni autostradali, tra i criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'obbligo di attribuire premialità in relazione alle offerte che contemplino progetti che prevedano la realizzazione di impianti per la produzione e vendita di energia rinnovabile lungo le tratte autostradali, i cui proventi possano essere in parte destinati alla riduzione delle tariffe autostradali per gli utenti a basso reddito e ad alta frequentazione dell'infrastruttura e per il finanziamento dell'adeguamento tecnologico e digitale della rete autostradale.


G/1318/6/8 e 9

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

     premesso che:

          l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

          in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

          l'articolo 13 del provvedimento in esame prevede, al fine di individuare i lavori e le opere di manutenzione straordinaria da inserire nei bandi di gara delle concessioni autostradali, l'adozione del Piano nazionale degli investimenti autostradali di durata decennale,

     impegna il Governo:

          a garantire il pieno coinvolgimento delle regioni in sede di definizione del Piano di cui in premessa, per consentire alle stesse di potersi esprimere sugli interventi previsti, con riferimento specifico ai lavori e alle opere ricadenti sul proprio territorio.


G/1318/7/8 e 9

Bergesio

Accolto

Il Senato,

     premesso che:

          nell'ambito del disegno di legge AC 2022 è stato approvato l'articolo 18 recante "Aggiornamento del regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di portabilità dei numeri telefonici mobili";

          detto articolo modifica l'articolo 98-duodecies del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, stabilendo che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), entro 120 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, aggiorni il Regolamento recante revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile e preveda modalità di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un utilizzo del database coerente con le disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo, ovvero che le informazioni acquisite tramite il database non siano impiegate per formulare offerte commerciali agli utenti finali che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza;

        il medesimo articolo 18 prevede, altresì, che l'Autorità rediga annualmente una relazione sugli esiti di tali attività di monitoraggio e vigilanza;

     considerato che:

          l'impiego delle informazioni acquisite tramite il database per la portabilità dei numeri mobili per formulare offerte commerciali è una pratica sanzionata dall'AGCOM;

          che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nella sua relazione annuale del giugno 2023 contenente proposte di riforma per favorire la concorrenza nel settore delle dei servizi di comunicazione elettronica, ha segnalato che le offerte cd. "operator attack" possono avere un effetto estremamente negativo sullo sviluppo della concorrenza nella telefonia mobile, e ha indicato altresì che l'introduzione di una specifica norma che vieti tali condotte sia lo strumento "più efficace e rapido" per impedire tali condotte commerciali;

          che con Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (n. 214 del 2023), nell'ambito dell'esame parlamentare del provvedimento, è stato altresì esplicitato il divieto di formulare offerte riservate tramite il database per la portabilità dei numeri mobili;

          che si ritengono necessari ulteriori interventi per garantire piena attuazione di quanto previsto dalla legge n. 214 del 2023 e di quanto disposto dall'articolo 18 del provvedimento in oggetto;

         tutto ciò premesso,

         impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adottare gli atti necessari affinché l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni possa prontamente procedere alle attività di cui all'articolo 18 del presente provvedimento;

          a valutare ulteriori iniziative legislative, qualora le disposizioni di cui all'articolo 98-duodecies del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 non si dimostrino efficaci, per contrastare le cosiddette offerte "operator attack".


G/1318/8/8 e 9 (testo 2)

Bergesio

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1318, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023,

     premesso che:

          la norma contenuta nell'articolo 23 del Ddl Concorrenza si riferisce al fenomeno del cd. shrinkflation, ossia la pratica volta a ridurre la quantità di prodotto all'interno delle confezioni, mantenendo però il prezzo sostanzialmente invariato, se non aumentandolo;

          rilevato che:

          l'articolo 23 del disegno di legge in esame introduce importanti disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati, volte a garantire una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore e a tutelarne il diritto a un'informazione chiara e completa;

          l'obiettivo perseguito dalla norma è condivisibile e in linea con i principi del Codice del Consumo; tuttavia, alcune criticità di ordine tecnico e operativo ne potrebbero compromettere l'effettiva applicabilità;

          la formulazione attuale della norma non chiarisce se per "mantenimento inalterato del precedente confezionamento" si intenda esclusivamente una modifica nelle dimensioni o se possano essere incluse anche variazioni del packaging, quali colore o forma, rendendo complessa la sua interpretazione da parte degli operatori;

          l'obbligo di riportare la dicitura prevista dalla norma ("Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità") potrebbe risultare difficilmente applicabile in termini di spazio e visibilità, specialmente su confezioni di piccole dimensioni, anche in considerazione di etichette multilingue per prodotti destinati all'export;

          non viene considerato il caso di prodotti riformulati nella loro composizione, per cui una quantità inferiore potrebbe essere compensata da una maggiore efficacia o durata, rendendo la comunicazione obbligatoria non adatta al prodotto;

          l'applicazione di etichette adesive risulta spesso onerosa e tecnicamente complessa. Alternativa come l'uso di QR code sarebbe più sostenibile e altrettanto efficace;

          la decorrenza delle disposizioni prevista per il 1° aprile 2025 appare troppo ravvicinata per consentire alle imprese di adeguarsi senza difficoltà operative ed economiche,

     impegna il Governo:

          a valutare di adottare gli opportuni atti affinché si definiscano in modo puntuale e operativo le modalità di applicazione dell'articolo 23, al fine di chiarire le criticità esposte in premessa.


G/1318/8/8 e 9

Bergesio

v. testo 2

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1318, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023,

     premesso che:

          la norma contenuta nell'articolo 23 del Ddl Concorrenza si riferisce al fenomeno del cd. shrinkflation, ossia la pratica volta a ridurre la quantità di prodotto all'interno delle confezioni, mantenendo però il prezzo sostanzialmente invariato, se non aumentandolo;

          rilevato che:

          l'articolo 23 del disegno di legge in esame introduce importanti disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati, volte a garantire una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore e a tutelarne il diritto a un'informazione chiara e completa;

          l'obiettivo perseguito dalla norma è condivisibile e in linea con i principi del Codice del Consumo; tuttavia, alcune criticità di ordine tecnico e operativo ne potrebbero compromettere l'effettiva applicabilità;

          la formulazione attuale della norma non chiarisce se per "mantenimento inalterato del precedente confezionamento" si intenda esclusivamente una modifica nelle dimensioni o se possano essere incluse anche variazioni del packaging, quali colore o forma, rendendo complessa la sua interpretazione da parte degli operatori;

          l'obbligo di riportare la dicitura prevista dalla norma ("Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità") potrebbe risultare difficilmente applicabile in termini di spazio e visibilità, specialmente su confezioni di piccole dimensioni, anche in considerazione di etichette multilingue per prodotti destinati all'export;

          non viene considerato il caso di prodotti riformulati nella loro composizione, per cui una quantità inferiore potrebbe essere compensata da una maggiore efficacia o durata, rendendo la comunicazione obbligatoria non adatta al prodotto;

          l'applicazione di etichette adesive risulta spesso onerosa e tecnicamente complessa. Alternativa come l'uso di QR code sarebbe più sostenibile e altrettanto efficace;

          la decorrenza delle disposizioni prevista per il 1° aprile 2025 appare troppo ravvicinata per consentire alle imprese di adeguarsi senza difficoltà operative ed economiche,

     impegna il Governo:

          a valutare di adottare gli opportuni atti affinché si definiscano in modo puntuale e operativo le modalità di applicazione dell'articolo 23, al fine di chiarire le criticità esposte in premessa;

          a prevedere un periodo transitorio più ampio per l'entrata in vigore delle disposizioni, in modo da consentire un adeguamento progressivo e sostenibile da parte degli operatori economici.


G/1318/9/8 e 9

Naturale, Sabrina Licheri

Non accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (A.S. 1318),

     premesso che:

          il provvedimento reca disposizioni urgenti per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

          in particolare, l'articolo 23 introduce nel Codice di consumo una misura di contrasto al fenomeno del c.d. shrinkflation - ovvero il ridimensionamento della quantità di un prodotto all'interno della propria confezione con contestuale incremento o invarianza del prezzo- prevedendo l'imposizione di un obbligo informativo, attraverso specifica etichetta, circa la riduzione di quantità, per un periodo di sei mesi dall'immissione in commercio del prodotto in questione a decorrere dal 1° aprile 2025;

     considerato che:

          attraverso la succitata pratica, i produttori riescono efficacemente ad aumentare i prezzi in maniera poco trasparente e talvolta finanche ingannevole per il consumatore;

          il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo) considera pratiche commerciali scorrette, e per questo vietate, le pratiche commerciali ingannevoli e le pratiche commerciali aggressive;

          con particolare riferimento a quelle ingannevoli, l'articolo 21 del summenzionato codice del consumo definisce tali le pratiche commerciali che contengono informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corrette, in qualsiasi modo, anche nella loro presentazione complessiva, inducono o sono idonee ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più elementi (ad esempio l'esistenza o la natura del prodotto; le caratteristiche principali del prodotto; il prezzo o il modo in cui questo è calcolato; la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione) e, in ogni caso, lo inducono o sono idonee a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

          rilevato altresì che:

          sebbene condivisibile nella sua ratio, la disposizione di cui all'articolo 23 del provvedimento in esame non risulta sufficiente ad arginare il fenomeno della shrinkflation considerato che non impedisce ai produttori di continuare a mettere in commercio prodotti imballati in modo tale da suggerire una quantità di prodotto superiore rispetto a quella realmente contenuta e che si limita ad obbligarli solo a menzionare sul prodotto, tramite apposizione nel campo visivo principale della confezione di vendita o di un'etichetta adesiva, una quantità (espressa in unità di misura) inferiore rispetto alla precedente;

          l'inserimento del summenzionato fenomeno tra le pratiche commerciali ingannevoli contemplate dal codice del consumo non solo contribuirebbe ad arginare il fenomeno ma risolverebbe anche alcune questioni correlate al medesimo quali ad esempio il notevole impatto ambientale degli imballaggi inutilmente grandi che richiedono un maggiore consumo di risorse (carta, petrolio grezzo come materia prima per la plastica, metalli, vetro) e generano più rifiuti del necessario,

     impegna il Governo:

          ad adottare le opportune modifiche normative volte ad annoverare tra le pratiche commerciali ingannevoli di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso.


G/1318/10/8 e 9 (testo 2)

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Accolto

Il Senato,

     premesso che:

          dal 1° luglio 2024 i clienti domestici ancora serviti in maggior tutela che non hanno scelto un fornitore di energia sul mercato libero sono passati automaticamente nel servizio a tutele graduali e i clienti domestici vulnerabili continuano ad essere serviti in maggior tutela anche dopo tale scadenza. Il servizio di maggior tutela è stato quindi sostituito, temporaneamente, dal servizio a tutele graduali che ha una durata di poco meno di 3 anni (fino al 31 marzo 2027); in mancanza di una scelta espressa, al termine di questo periodo il cliente sarà rifornito sempre dallo stesso venditore sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole. È da sottolineare che ARERA ha indicato che stiamo andando incontro al paradosso per cui chi era nel mercato tutelato e non essendo vulnerabile, senza fare nulla e rimanendo fermo avrà un vantaggio sulla bolletta rispetto ai clienti vulnerabili che invece ne hanno più bisogno e questo perché gli operatori si sono aggiudicati i clienti con aste al ribasso con un risparmio che può arrivare a 110 euro all'anno;

          nel testo all'esame dell'Aula è stato approvato dalle Commissioni un articolo aggiuntivo che prevede una tutela rafforzata per i clienti vulnerabili del mercato dell'energia elettrica, consentendo a questi di passare al servizio a tutele graduali. Si tratta di una misura auspicabile, ma non risolutiva, stante il fatto che il servizio a tutele graduali è a tempo e che sicuramente per il momento è conveniente, visti gli esiti delle gare svolte;

          sarebbe invece opportuno intervenire in maniera organica e strutturale per assicurare la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici vulnerabili, rispettando principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione, permettendo a questi consumatori, di godere di termini contrattuali chiari e affidabili e di opportunità di prezzo comparabili a quelli disponibili per i consumatori di dimensioni più grandi, come del resto accaduto in passato,

     impegna il Governo:

          a prevedere un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela alla platea dei clienti vulnerabili e il contenimento dei costi, anche mediante contratti a lungo termine e da fonti rinnovabili.


G/1318/10/8 e 9

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

v. testo 2

Il Senato,

     premesso che:

          dal 1° luglio 2024 i clienti domestici ancora serviti in maggior tutela che non hanno scelto un fornitore di energia sul mercato libero sono passati automaticamente nel servizio a tutele graduali e i clienti domestici vulnerabili continuano ad essere serviti in maggior tutela anche dopo tale scadenza. Il servizio di maggior tutela è stato quindi sostituito, temporaneamente, dal servizio a tutele graduali che ha una durata di poco meno di 3 anni (fino al 31 marzo 2027); in mancanza di una scelta espressa, al termine di questo periodo il cliente sarà rifornito sempre dallo stesso venditore sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole. È da sottolineare che ARERA ha indicato che stiamo andando incontro al paradosso per cui chi era nel mercato tutelato e non essendo vulnerabile, senza fare nulla e rimanendo fermo avrà un vantaggio sulla bolletta rispetto ai clienti vulnerabili che invece ne hanno più bisogno e questo perché gli operatori si sono aggiudicati i clienti con aste al ribasso con un risparmio che può arrivare a 110 euro all'anno;

          nel testo all'esame dell'Aula è stato approvato dalle Commissioni un articolo aggiuntivo che prevede una tutela rafforzata per i clienti vulnerabili del mercato dell'energia elettrica, consentendo a questi di passare al servizio a tutele graduali. Si tratta di una misura auspicabile, ma non risolutiva, stante il fatto che il servizio a tutele graduali è a tempo e che sicuramente per il momento è conveniente, visti gli esiti delle gare svolte; però riteniamo rischioso consentire a coloro che sono nel servizio di maggior tutela di passare al servizio a tutele graduali, senza stabilire esattamente che possono tornarvi in ogni momento;

          sarebbe invece opportuno intervenire in maniera organica e strutturale per assicurare la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici vulnerabili, rispettando principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione, permettendo a questi consumatori, di godere di termini contrattuali chiari e affidabili e di opportunità di prezzo comparabili a quelli disponibili per i consumatori di dimensioni più grandi, come del resto accaduto in passato,

     impegna il Governo:

          a prevedere, con il primo provvedimento utile, un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela alla platea dei clienti vulnerabili e il contenimento dei costi, privilegiando contratti a lungo termine e da fonti rinnovabili.


G/1318/11/8 e 9

Nave, Sironi, Di Girolamo

Non accolto

Il Senato,

     premesso che:

          l'articolo 25 del provvedimento in esame reca "disposizioni in materia di trasporto pubblico introducendo disposizioni urgenti per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

          con il decreto ministeriale n. 203 del 02 luglio 2024 è stato istituito il Registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (NCC) effettuati con autovettura, motocarrozzetta e natante a motore, con lo scopo di realizzare un quadro complessivo delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC sull'intero territorio, dopo anni dalla sua approvazione attraverso il decreto-legge n. 135 del 2018, fortemente voluta per avere una base dati su cui fare proposte nell'ambito della programmazione dei trasporti pubblici non di linea;

          il provvedimento in esame all'articolo 25 apporta modifiche al decreto-legge n. 135 del 2018, al fine di sanzionare la mancata iscrizione al registro informatico delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea da parte di chi svolge il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC), nonché in caso di mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati ivi inseriti, e di conferire ai Comuni competenze in materia di accesso al registro e di verifica delle eventuali incongruenze dei dati contenuti nello stesso. La disposizione riforma, altresì, l'apparato sanzionatorio definito agli articoli 85 e 86 del Codice della strada che disciplinano il servizio di taxi e NCC;

          durante i lavori delle commissioni referenti è stato specificato che l'accesso al registro, al fine di consultare i dati in esso contenuti, è altresì consentito alle regioni, alle province e alle città metropolitane, tuttavia è stata persa l'occasione di rendere fruibile la piattaforma - in forma aggregata - anche per associazioni, università, mondo della ricerca nonché ai cittadini tutti;

          questa occasione mancata, preclude dunque studi e ricerche di settore, in quanto i dati avrebbero potuto essere utilizzati per condurre analisi mirate alla programmazione territoriale del trasporto pubblico non di linea,

     impegna il Governo a:

          a) estendere, al fine di favorire lo sviluppo di studi e ricerche di settore e al fine di favorire la conoscibilità dei dati sul trasporti pubblico locale non di linea, l'accesso ai dati del RENT in forma aggregata e anonima a tutti i cittadini;

          b) prevedere che i comuni utilizzino i dati del RENT per la creazione di whitelist, con particolare riguardo al monitoraggio degli accessi alle ZTL.


G/1318/12/8 e 9

Fregolent, Paita

Non accolto

Il Senato,

     premesso che:

          la Legge annuale per il mercato e la concorrenza ha lo scopo di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

          il provvedimento in commento risulta caratterizzato da misure poco incisive per quel che riguarda il trasporto pubblico locale non di linea, non prevedendo alcuna misura utile a rendere più efficace per i cittadini un servizio importante quale è quello di noleggio con conducente (NCC);

          nello specifico non si interviene sull'obbligo di attesa di 20 minuti, per gli NCC, tra una corsa e l'altra là dove la partenza avvenga da un luogo diverso dalla rimessa, così come previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto interministeriale n. 226 del 2024, che va in controtendenza con quanto accade in Europa e che ha ripristinato di fatto un obbligo di rientro in rimessa, nonostante la Corte costituzionale si sia espressa in senso sfavorevole a tale obbligo dal 2020;

          il mantenimento di una tale previsione determina un grave danno non solo agli operatori ma anche nei confronti degli utenti che hanno diritto ad ottenere un servizio che risponda efficacemente alle esigenze di mobilità;

          sin dal 2009 a tutt'oggi molteplici sono stati gli interventi, sempre inascoltati, sia dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) che dell'AGCM volti a segnalare le ingiustificate distorsioni connesse alla regolamentazione dell'attività degli esercenti il servizio di NCC che hanno l'effetto di ridurre l'offerta dei servizi di trasporto pubblico non di linea, a danno degli utenti,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità, in vista dell'anno giubilare e dell'incremento esponenziale di turisti e pellegrini, di sospendere per un anno l'efficacia giuridica del decreto interministeriale n. 226 del 26 ottobre 2024, per sopperire alle criticità citate in premessa.


G/1318/13/8 e 9

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Non accolto

Il Senato,

     premesso che:

          l'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (cosiddetto «decreto Ristori»), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha stabilito che «Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;

          l'articolo 26, comma 3, provvedimento in esame delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili (cosiddetti dehors) funzionali all'attività esercitata, previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), con specifico riferimento agli interventi soggetti ad autorizzazione, controllo e gestione dei beni soggetti a tutela e all'uso dei beni culturali interessati del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere;

          in particolare, nei criteri di delega, ferma restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'acquisizione del relativo titolo autorizzatorio - inciso inserito in sede referente - si prevede la liberalizzazione della procedura - escludendo l'applicazione delle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali - per l'apposizione di dehors su spazi parti urbani di interesse artistico e storico, l'applicazione del cosiddetto silenzio-assenso per l'autorizzazione all'installazione di dehors in aree vicine a siti archeologici o ai suddetti beni culturali di interesse eccezionale e si interviene per definire i criteri per valutare la compatibilità con la tutela culturale e paesaggistica di quegli interventi di installazione dei dehors che rimangono sottoposti ad autorizzazione (quelli cioè che insistono su aree vicine a siti archeologici o ai suddetti beni culturali di interesse eccezionale);

          inoltre si interviene per la semplificazione delle procedure amministrative per aree vicine a siti archeologici o beni culturali di interesse eccezionale, anche prescindendo da regimi autorizzatori disciplinati da accordi, regolamenti o intese in materia di occupazione del suolo pubblico applicabili a livello territoriale e si prevede l'adozione di procedure edilizie omogenee e semplificate su tutto il territorio nazionale e, secondo quanto inserito in sede referente, riduzione degli adempimenti;

          ai sensi del comma 3, la delega deve essere esercitata su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema delle deroghe e consentire ai comuni una corretta programmazione che sia in grado di considerare anche ogni singola realtà sulla base delle caratteristiche storiche urbanistiche e sociali di ogni territorio;

          vista la particolare ampiezza dei principi e dei criteri direttivi e il fatto che le disposizioni in esame impattano decisamente sul decoro e sul tessuto commerciale delle nostre città e sulla qualità della vita e della mobilità dei cittadini, sarebbe opportuno rafforzare sensibilmente la partecipazione del sistema delle autonomie locali e delle associazioni di categoria, alla definizione degli stessi,

     impegna il Governo:

          a prevedere, per agevolare il percorso di esercizio della delega, l'istituzione di un tavolo permanente al Ministero dell'impresa e del made in Italy che, insieme agli altri soggetti previsti dalla norma in esame preveda un forte coinvolgimento delle autonomie locali e delle associazioni di categoria più rappresentative.
 


G/1318/14/8 e 9

Sabrina Licheri, Naturale

Non accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (A.S. 1318),

     premesso che:

          il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza introduce, all'articolo 28, modifiche significative alla definizione e al quadro normativo delle startup innovative, con l'obiettivo di agevolarne la crescita e l'impatto economico, sociale e tecnologico;

          l'attuale normativa limita la definizione di startup innovativa alla produzione di prodotti e servizi ad alto valore tecnologico, escludendo così numerose imprese di nuova costituzione che introducono innovazioni significative in settori tradizionali;

          le startup innovative, secondo le modifiche introdotte dal disegno di legge, possono essere anche micro imprese, e i relativi vincoli normativi devono essere resi più coerenti con questa definizione, in modo da ampliare l'accesso alle agevolazioni e agli strumenti di sostegno;

          la forma giuridica delle società di persone è attualmente esclusa dalle tipologie societarie previste per le startup innovative, penalizzando molte realtà imprenditoriali emergenti;

     considerato che:

          gli strumenti di incentivazione e le definizioni normative delle startup innovative devono essere calibrati per rispondere alle esigenze specifiche dei territori e delle imprese di dimensioni minori;

          alcune associazioni di settore hanno sottolineato l'importanza di modifiche normative che amplino l'ambito di applicazione delle agevolazioni alle startup, tenendo conto delle peculiarità delle micro imprese e dei settori tradizionali,

     impegna il Governo:

          ad adottare iniziative normative volte ad ampliare la definizione di startup innovativa, includendo imprese che introducano innovazioni rilevanti in settori tradizionali, indipendentemente dal livello di valore tecnologico dei prodotti o servizi offerti;

          a consentire alle startup innovative di costituirsi anche sotto forma di società di persone, più adatta alle caratteristiche organizzative e produttive delle micro imprese.


G/1318/15/8 e 9

Sabrina Licheri, Naturale

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (A.S. 1318),

     premesso che:

          il provvedimento reca disposizioni urgenti per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

          nell'ambito dei diversi mercati di beni e servizi, in particolare per quello della comunicazione e dell'energia, nel corso degli ultimi anni, si è rilevato da parte degli operatori un ricorso sempre più diffuso - non di rado al limite della legalità e delle zone grigie della normativa vigente - a metodi aggressivi, invasivi e scorretti attraverso telefonate con operatore;

          queste modalità piuttosto aggressive hanno suscitato preoccupazioni riguardo alla tutela e alla protezione dei consumatori, bersaglio di telefonate reiterate e moleste;

     considerato che:

          da tempo la stessa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha rappresentato la necessità di un intervento del legislatore al fine di contrastare efficacemente il fenomeno, ritenendo i risultati della riforma del Registro pubblico delle opposizioni, che avrebbe dovuto limitare l'invasivo modus operandi degli operatori di telemarketing, del tutto insoddisfacenti;

          nella memoria del 23 maggio del 2023 alla Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati, l'Autorità ha invitato il Parlamento ad intraprendere un intervento normativo più incisivo in merito, che valga ad arginare il fenomeno e a salvaguardare la scelta dei consumatori di non essere bersaglio di sollecitazioni indesiderate;

          rilevato altresì che:

          l'articolo 26 del codice del consumo prevede quella che si potrebbe definire una "black list" delle pratiche commerciali considerate sempre vietate poiché valutate ex lege aggressive di per sé ovvero tali a prescindere da qualsiasi dimostrazione in ordine alla diligenza professionale o in ordine alla loro idoneità a falsare le scelte del consumatore;

          per arginare il telemarketing e il teleselling aggressivo e garantire la piena, reale e concreta tutela dei consumatori risulta cruciale attribuire a queste ultime il carattere anticoncorrenziale di grave entità e di disvalore sociale in quanto configurabili come lesive della libertà del consumatore mediante l'esercizio di indebite pressioni, fisiche o psicologiche;

          in particolare, sarebbe auspicabile inserire nell'elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive le sollecitazioni commerciali, effettuate per telefono o posta cartacea, volte all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale al consumatore che non abbia espresso il proprio consenso successivamente all'iscrizione della numerazione, della quale è intestatario, al Registro pubblico dei contraenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26,

     impegna il Governo:

          ad adottare opportune iniziative normative, nell'ambito delle proprie competenze, volte ad interrompere le sollecitazioni commerciali indesiderate di cui in premessa valutando l'inserimento delle medesime nel novero delle c.d. pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di accordare una più efficace tutela ai consumatori contro tali condotte.


G/1318/16/8 e 9 (testo 2)

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Accolto

Il Senato,

     premesso che:

          come è noto dal 2022 è stata completata la riforma del registro pubblico delle opposizioni - ora esteso a tutti i numeri telefonici nazionali, fissi e cellulari - che consente al cittadino di opporsi alle chiamate di telemarketing indesiderate;

          tuttavia, sono milioni gli utenti che lamentano chiamate indesiderate sul proprio numero di cellulare nonostante l'avvenuta iscrizione presso il registro pubblico delle opposizioni e ancora troppi sono numeri telefonici carpiti in maniera illegittima: il RPO funziona bene verso le imprese iscritte al servizio ma ha limiti di intervento verso il cosiddetto telemarketing illegale. In particolare per le tecniche di mascheramento della numerazione (spoofing) e l'utilizzo di numerazioni virtuali attive solo per chiamate in uscita. Infatti, queste tecniche illegali riescono ad aggirare il sistema di controllo e sanzionatorio posto in essere;

          il registro pubblico delle opposizioni ha rappresentato, indubbiamente, un grosso passo in avanti, ma richiede necessariamente una messa al punto sotto il profilo dell'efficacia, anche prevedendo una modalità diversa di gestione dei consensi attraverso la realizzazione di un portale unico delle opposizioni, ossia di un unico luogo virtuale nel quale i cittadini in tempo reale possano inserire i numeri dai quali sono stati impropriamente o illegittimamente chiamati o nel quale ciascun operatore potrebbe conoscere in tempo reale l'eventuale segnalazione di un numero di telefono che si appresta a chiamare;

          il registro delle opposizioni dunque, anche con le modifiche introdotte recentemente, continua ad essere aggirabile mentre è necessario tutelare concretamente i consumatori,

          impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere, con il primo provvedimento utile, un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela dal cosiddetto «Telemarketing aggressivo» attraverso azioni di contrasto ai fenomeni di «Spoofing».


G/1318/16/8 e 9

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

v. testo 2

Il Senato,

     premesso che:

          come è noto dal 2022 è stata completata la riforma del registro pubblico delle opposizioni - ora esteso a tutti i numeri telefonici nazionali, fissi e cellulari - che consente al cittadino di opporsi alle chiamate di telemarketing indesiderate;

          tuttavia, sono milioni gli utenti che lamentano chiamate indesiderate sul proprio numero di cellulare nonostante l'avvenuta iscrizione presso il registro pubblico delle opposizioni e ancora troppi sono numeri telefonici carpiti in maniera illegittima: il RPO funziona bene verso le imprese iscritte al servizio ma ha limiti di intervento verso il cosiddetto telemarketing illegale. In particolare per le tecniche di mascheramento della numerazione (spoofing) e l'utilizzo di numerazioni virtuali attive solo per chiamate in uscita. Infatti, queste tecniche illegali riescono ad aggirare il sistema di controllo e sanzionatorio posto in essere;

          il registro pubblico delle opposizioni ha rappresentato, indubbiamente, un grosso passo in avanti, ma richiede necessariamente una messa al punto sotto il profilo dell'efficacia, anche prevedendo una modalità diversa di gestione dei consensi attraverso la realizzazione di un portale unico delle opposizioni, ossia di un unico luogo virtuale nel quale i cittadini in tempo reale possano inserire i numeri dai quali sono stati impropriamente o illegittimamente chiamati o nel quale ciascun operatore potrebbe conoscere in tempo reale l'eventuale segnalazione di un numero di telefono che si appresta a chiamare;

          il registro delle opposizioni dunque, anche con le modifiche introdotte recentemente, continua ad essere aggirabile mentre è necessario tutelare concretamente i consumatori;

          nel provvedimento in esame, che peraltro è insufficiente sul tema generale della tutela dei consumatori, abbiamo chiesto di costringere gli operatori e le imprese ad evidenziare nel display del telefono che l'utente sta per ricevere una chiamata di natura commerciale e che tutte le tipologie di telemarketing debbano essere associate ad un prefisso unico immediatamente riconoscibile, due strumenti innovativi, oggi facilmente applicabili, che metterebbero finalmente ordine nella giungla di chiamate fastidiose, spesso aggressive e non trasparenti, che colpiscono ogni giorno milioni di cittadini,

     impegna il Governo:

          a prevedere, con il primo provvedimento utile, un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela dal cosiddetto «Telemarketing aggressivo» attraverso azioni di contrasto ai fenomeni di «Spoofing».


G/1318/17/8 e 9 (testo 2)

Minasi, Germanà

Accolto

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (A.S. 1318),

     premesso che:

          in numerose realtà portuali nazionali, soprattutto in quelle in cui si registra un consolidato traffico marittimo, operano da decenni gli avvisatori marittimi che svolgono il servizio di tracciamento imparziale delle unità navali, registrandone gli orari di arrivo, partenza, ormeggio, disormeggio, ancoraggio e movimento, nonché ulteriori dati necessari per l'operatività portuale, ad esempio, in tema di stallie;

          l'avvisatore marittimo è tenuto a mettere a disposizione all'Autorità Marittima e all'Autorità di Sistema portuale, nonchè agli altri organismi che, nell'ambito del porto, svolgono attività in ragione dei fini istituzionali pubblici, ogni dato in possesso e registrato utilizzabile per le finalità proprie dell'Ente richiedente;

          in più l'avvisatore marittimo assicura la piena collaborazione all'Autorità Marittima e alle altre istituzioni pubbliche anche attraverso la comunicazione di notizie utili ai fini della sicurezza in generale e di altre attività svolte da dette Autorità nell'esercizio dei compiti di istituto;

          agli avvisatori marittimi e' riconosciuta dall' Amministrazione rilevanza ai fini di tutela della sicurezza della navigazione e il conseguente utilizzo di sistemi radioelettrici per la sicurezza della vita umana in mare;

          in virtù delle funzioni svolte,  il legislatore ha inserito all'articolo 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,  gli avvisatori marittimi tra i soggetti che si scambiano le informazioni commerciali attraverso il sistema PMIS, al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilità delle movimentazioni delle unità navali nei porti, con particolare riguardo alle attività dell' Agenzia delle dogane",

          impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di dare effettività all'articolo 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, consentendo la piena partecipazione degli avvisatori marittimi all'implementazione e all'utilizzo del sistema PMIS.


G/1318/17/8 e 9

Minasi, Germanà

v. testo 2

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (A.S. 1318),

     premesso che:

          in numerose realtà portuali nazionali, soprattutto in quelle in cui si registra un consolidato traffico marittimo, operano da decenni gli avvisatori marittimi che svolgono il servizio di tracciamento imparziale delle unità navali, registrandone gli orari di arrivo, partenza, ormeggio, disormeggio, ancoraggio e movimento, nonché ulteriori dati necessari per l'operatività portuale, ad esempio, in tema di stallie;

          l'avvisatore marittimo è tenuto a mettere a disposizione all'Autorità Marittima e all'Autorità di Sistema portuale, nonchè agli altri organismi che, nell'ambito del porto, svolgono attività in ragione dei fini istituzionali pubblici, ogni dato in possesso e registrato utilizzabile per le finalità proprie dell'Ente richiedente;

          in più l'avvisatore marittimo assicura la piena collaborazione all'Autorità Marittima e alle altre istituzioni pubbliche anche attraverso la comunicazione di notizie utili ai fini della sicurezza in generale e di altre attività svolte da dette Autorità nell'esercizio dei compiti di istituto;

          agli avvisatori marittimi e' riconosciuta dall' Amministrazione rilevanza ai fini di tutela della sicurezza della navigazione e il conseguente utilizzo di sistemi radioelettrici per la sicurezza della vita umana in mare;

          in virtù delle funzioni svolte,  il legislatore ha inserito all'articolo 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,  gli avvisatori marittimi tra i soggetti che si scambiano le informazioni commerciali attraverso il sistema PMIS, al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilità delle movimentazioni delle unità navali nei porti, con particolare riguardo alle attività dell' Agenzia delle dogane";

          ad oggi la norma è rimasta non attuata e sono stati coinvolti soggetti non previsti dal sistema PMIS a svolgere le finalità che la legge attribuisce agli avvisatori marittimi,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di dare effettività all'articolo 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, consentendo la piena partecipazione degli avvisatori marittimi all'implementazione e all'utilizzo del sistema PMIS, in virtù della rilevanza pubblica delle attività svolte, connesse al funzionamento del sistema stesso.


1.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Decaduto

Al comma 1, dopo le parole: "di affidamento delle concessioni autostradali" inserire le seguenti: "relative a tratte autostradali di interesse nazionale."

     Conseguentemente,

          al medesimo comma, dopo le parole: "contendibilità delle concessioni autostradali" inserire le seguenti: "relative a tratte autostradali di interesse nazionale";

          al comma 3:

          alla lettera e), dopo la parola: "concedente" inserire le seguenti: "di interesse nazionale";

          alla lettera t), dopo la parola: "autostradali" aggiungere le seguenti: "di interesse nazionale".


1.2

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli altri enti pubblici concedenti nel settore autostradale».


3.1

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Decaduto

Al comma 1, sostituire le parole: "dell'articolo 182" con le seguenti: "del libro IV, parte II, titolo II,".


3.2

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 182» con le seguenti: «del libro IV, parte II, titolo II».


3.3

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per tutta la durata della concessione».


3.4

Nave, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 186, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici;».


3.5

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

          «2-bis. Per l'esercizio dell'attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti in house resta esclusa la partecipazione di capitali privati per tutta la durata della concessione».


3.6

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Qualora l'ente concedente proceda agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, non si applica il diritto di prelazione.».


4.1

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Decaduto

Al comma 1, alinea, premettere le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'annesso allegato IV.1,».


4.2

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) la previsione di specifiche clausole sociali ai sensi dell'articolo 57 del codice dei contratti pubblici.».


4.3

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «; resta fermo quanto previsto dall'articolo 185 del medesimo codice dei contratti pubblici.».

     Conseguentemente, al comma 1, lettera d), secondo periodo:

          - sostituire le parole: «possono comprendere» con la seguente: «comprendono»;

          - aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo ai progetti che prevedono la realizzazione di impianti lungo le tratte autostradali per la produzione e vendita di energia rinnovabile i cui proventi, al netto degli ammortamenti, sono destinati alla riduzione delle tariffe autostradali per gli utenti a basso reddito e ad alta frequentazione dell'infrastruttura e per il finanziamento dell'adeguamento tecnologico e digitale della rete autostradale.».


4.4

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Decaduto

Al comma 1, lettera d) secondo periodo sostituire le parole: «possono comprendere» con le seguenti: «comprendono» e aggiungere in fine le parole: «secondo metodologie che favoriscano lo sviluppo e il miglioramento degli standard a supporto della mobilità sostenibile e garantiscano il contenimento dei costi per gli utenti;».


4.5

Nave, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «degli elementi forniti dal concessionario uscente e».
 


4.6

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Decaduto

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «degli elementi forniti dal concessionario uscente e».


5.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e adotta la deliberazione di affidamento sulla base di una motivazione qualificata e rafforzata che dia espressamente conto, anche con il supporto di adeguata documentazione, delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione delle attività affidate, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti e alla qualità del servizio e dimostrando la maggiore convenienza dell'affidamento in house rispetto allo svolgimento della gara secondo procedure di evidenza pubblica. Il provvedimento motivato di cui al precedente periodo viene tempestivamente pubblicato dall'ente concedente, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale, sulla Piattaforma unica della trasparenza amministrativa istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici.».

     Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ente concedente che non intenda conformarsi al parere dell'ANAC comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all'ANAC, che può proporre ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 120, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».


5.2

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Decaduto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e adotta la deliberazione di affidamento sulla base di una motivazione qualificata e rafforzata che dia espressamente conto, anche con il supporto di adeguata documentazione, delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione delle attività affidate, illustrando i benefìci per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti e alla qualità del servizio e dimostrando la maggiore convenienza dell'affidamento in house rispetto allo svolgimento della gara secondo procedure di evidenza pubblica».


5.3

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Decaduto

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

          «9-bis. Al soggetto affidatario resta preclusa, per l'intera durata della convenzione, la partecipazione diretta di operatori economici privati al capitale della società.».


6.1

Sironi, Di Girolamo, Nave

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «trasporto di merci,» inserire le seguenti: «, nonché all'installazione di tettoie o pensiline ombreggiate, di altezza non inferiore a tre metri, dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia da fonte solare almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alle aree di parcheggio e di sosta,».


6.2

Nave, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché gli interventi di rimboschimento delle aree in gestione al fine di compensare l'emissione di CO2».


6.3

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «è autorizzato a» inserire le seguenti: «occupare ed».

     Conseguentemente:

          - al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trasferite gratuitamente» con le seguenti: «acquisite a titolo originario»;

          - al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «Il trasferimento» con le seguenti: «L'acquisizione»;

          - al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «voltura» con la seguente: «registrazione»;

          - dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle concessioni in essere, con le modalità e le tempistiche da concordare con l'ente concedente. In caso di avvenuta consegna delle opere e degli immobili con devoluzione gratuita e automatica acquisizione in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per esso al demanio dello Stato, ramo stradale, il relativo verbale costituisce titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale delle opere.».


7.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai lavori oggetto di affidamento da parte del concessionario, per i quali l'articolo 60 del codice dei contratti pubblici trova applicazione.».


8.1

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ricarica elettrica,» inserire le seguenti: «nonché di barriere acustiche artificiali integrate con pannelli fotovoltaici posti nei tratti della rete autostradale limitrofi a centri o aree abitate o adibite a sosta di veicoli, funzionali ad alimentare o manutenere i punti di ricarica elettrica,».


8.2

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «le penali applicabili al concessionario in caso di» inserire le seguenti: «ritardi nell'esecuzione dei lavori e».


9.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «L'ente concedente, concluso il procedimento relativo all'affidamento della concessione, provvede ad elaborare, una proposta di convenzione e di relativo Piano economico finanziario, in coerenza con lo schema di convenzione accluso alla documentazione di gara e posto a base dell'affidamento ai sensi dell'articolo 8. Tale schema, ricevute eventuali osservazioni da parte dell'affidatario, è trasmesso all'ART, che esprime il parere di competenza entro i successivi trenta giorni. Ottenuto il parere favorevole dell'ART, i suddetti documenti sono sottoposti all'affidatario che procede alla sottoscrizione entro i successivi trenta giorni.».


9.2

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: all'ART aggiungere le seguenti: e all'ANAC.

     Conseguentemente:

          - al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che esprime il parere con le seguenti: che esprimono i pareri;

          - al comma 4, sostituire le parole: graduatoria o con le seguenti: graduatoria. Ove non siano presenti concorrenti collocati in posizione utile, si procede;

          - al medesimo comma 4, sostituire le parole: , senza riconoscimento di con le seguenti: . In ogni caso non è riconosciuto.


9.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Decaduto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «all'ART» inserire le seguenti: «e all'ANAC».

     Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «che esprime il parere» con le seguenti: «che esprimono i pareri».


9.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Decaduto

Al comma 4, sostituire le parole: «graduatoria o» con le seguenti: «graduatoria. Ove non siano presenti concorrenti collocati in posizione utile, si procede».

     Conseguentemente, al medesimo comma 4, sostituire le parole: «, senza riconoscimento di» con le seguenti: «. In ogni caso non è riconosciuto».


9.5

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «graduatoria o» con le seguenti: «graduatoria. Ove non siano presenti concorrenti collocati in posizione utile, si procede.« e le parole: «, senza riconoscimento di» con le seguenti: «. In ogni caso non è riconosciuto».


10.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Eventuali proroghe del termine di durata della concessione di cui al comma 1 sono subordinate alla preventiva valutazione di ART e ANAC, che esprimono i pareri di rispettiva competenza entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente concedente, corredata di adeguata documentazione a supporto. Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo può essere differito, su richiesta dell'autorità competente, di ulteriori quindici giorni per eventuali motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali.».

     Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e a tal fine avvia con congruo anticipo le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione del nuovo concessionario.».


10.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Decaduto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. In nessun caso ritardi nell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria imputabili al concessionario possono dare luogo ad una proroga del termine di durata della concessione di cui al comma 1.».


10.3

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Decaduto

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avviando con congruo anticipo le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione del nuovo concessionario».


11.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 3 sostituire le parole: «si applica» con le seguenti: «si applicano».

     Conseguentemente:

          - al medesimo comma, dopo le parole: «del codice dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «e le clausole elaborate dall'ANAC di cui al comma 3-bis del presente articolo»;

          - dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. L'ANAC elabora apposite clausole-tipo da inserire nello schema di convenzione a base dell'affidamento di cui all'articolo 8 e, successivamente, nella proposta di convenzione di cui all'articolo 9, comma 2, recanti anche indicazioni in merito alle modalità di calcolo degli oneri derivanti dalla risoluzione del contratto da porre a carico del concessionario inadempiente»;

          - dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario, con il decreto di cui al comma 6, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone la sospensione del concessionario risultato inadempiente dalla partecipazione alle procedure indette per l'affidamento di concessioni autostradali per un periodo da sei a ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto medesimo.».


11.2

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) gravi inadempienze contrattuali nei confronti dei lavoratori o carenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro».


11.3

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Decaduto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

          «6-bis. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario, con il decreto di cui al comma 6, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone la sospensione del concessionario risultato inadempiente dalla partecipazione alle procedure indette per l'affidamento di concessioni autostradali per un periodo da sei a ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto medesimo.».


12.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, a tal fine, una riduzione delle tariffe per i veicoli con minori emissioni di anidride carbonica.».


12.2

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1,aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I piani economico-finanziari inerenti alle concessioni autostradali prevedono sempre che l'adeguamento tariffario, conseguente agli investimenti effettivamente realizzati dalle società concessionarie, sia commisurato alla durata media di vita dell'opera oggetto dell'investimento.».


12.0.1

Basso

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

          1. In considerazione dello stato di grave disagio delle tratte autostradali della regione Liguria, con particolare riguardo al nodo genovese, e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza a causa dei numerosi cantieri aperti per lavori di messa in sicurezza, i transiti effettuati su tali tratte autostradali sono esonerati dal pagamento delle tariffe di pedaggio, i cui oneri restano a carico del concessionario, fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.».


13.1

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Decaduto

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «CIPESS» inserire le seguenti: «e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».


13.2

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «CIPESS» inserire le seguenti: «e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».


13.3

Nave, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Al comma 2, alla lettera c), dopo la parola: «alternativi,» inserire le seguenti: «anche in considerazione dei chilometri aggiuntivi di percorrenza;».


14.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Nell'ambito delle concessioni in essere, il concedente verifica il rispetto dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Se, all'esito della verifica, il concessionario dovesse risultare inadempiente, il concedente indica un termine per provvedere all'applicazione dei suddetti contratti trascorso il quale, ove l'inadempienza dovesse protrarsi, si configura l'ipotesi di estinzione del contratto di concessione per motivi di pubblico interesse.».


15.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Decaduto

Sopprimere l'articolo.


15.0.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Conformazione alla regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore autostradale)

          1. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: "m-bis) se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo 37, comma 2, lettera g) e lettera g-bis), nonché della regolazione adottata in attuazione delle stesse, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità entro i successivi trenta giorni, può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte tramite l'Avvocatura dello Stato. Ai giudizi instaurati ai sensi della presente disposizione si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».


15.0.2

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Decaduto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Conformazione alla regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore autostradale)

          1. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

          "m-bis) se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo 37, comma 2, lettera g) e lettera g-bis), nonché della regolazione adottata in attuazione delle stesse, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità entro i successivi trenta giorni, può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte tramite l'Avvocatura dello Stato. Ai giudizi instaurati ai sensi della presente disposizione si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».


15.0.3

Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Conformazione alla regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore autostradale)

          1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

          "m-bis) Se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo 37, comma 2, lettera g) e lettera g-bis), nonché della regolazione adottata in attuazione delle stesse, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità entro i successivi trenta giorni, può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte tramite l'Avvocatura dello Stato. Ai giudizi instaurati ai sensi della presente disposizione si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».


16.1

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Decaduto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

         «3. All'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

          1) le parole: «sentita l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità»;

          2) le parole: «, sentito il NARS,» sono soppresse;

          3) dopo le parole: «si pronuncia» sono aggiunte le seguenti: «sui profili di finanza pubblica»;

          b) al comma 2-bis, le parole: «sentita l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità»;

          c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

          «3-bis. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali di cui ai precedenti commi devono essere perfezionati almeno 30 giorni prima dell'inizio del relativo periodo regolatorio.».

     Conseguentemente, al comma 7, lettera a), le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 3 e 3-bis».


16.2

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. All'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

          1) le parole: «sentita l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità»;

          2) le parole: «, sentito il NARS,» sono soppresse;

          3) dopo le parole: «si pronuncia» sono aggiunte le seguenti: «sui profili di finanza pubblica»;

          b) al comma 2-bis, le parole: «sentita l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità»;

          c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

          «3-bis. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali di cui ai precedenti commi devono essere perfezionati almeno 30 giorni prima dell'inizio del relativo periodo regolatorio.».

     Conseguentemente, al comma 7, lettera a), sostituire le parole: e 3 con le seguenti: , 3 e 3-bis.


16.3

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 3, lettera b), capoverso «lettera g-bis)», dopo le parole: «a definire, d'intesa con» aggiungere le seguenti: «l'ANAC, per quanto di competenza, con.» e sostituire le parole: «a definire gli schemi» con le seguenti: «a definire, d'intesa con l'ANAC, per quanto di competenza, gli schemi».


16.4

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Decaduto

Al comma 3, lettera b), capoverso «lettera g-bis, dopo le parole: «a definire, d'intesa con» aggiungere le seguenti: «l'ANAC, per quanto di competenza, con».

     Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, sostituire le parole: «a definire gli schemi» con le seguenti: «a definire, d'intesa con l'ANAC, per quanto di competenza, gli schemi».


17.0.1

Naturale, Sabrina Licheri

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra costi medi di produzione e prezzi all'origine nel settore agricolo)

          1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere o-bis) e o-ter), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, ed i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di seguito denominato Osservatorio.

          2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, sono propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti sleali sotto il profilo commerciale, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del settore, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

          3. Per lo svolgimento delle attività di riferimento, l'Osservatorio si avvale delle organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

          4. L'Osservatorio relaziona, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio nonché su eventuali profili critici emersi.

          5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al presente articolo.

          6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».


17.0.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Decaduto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra costi medi di produzione e prezzi all'origine nel settore agricolo)

          1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere o-bis) e o-ter) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, e i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

          2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

          3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui al comma 1 si dovrà avvalere delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

          4. L'Osservatorio provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.

          5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.

          6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».


17.0.3

Franceschelli, Irto, Martella, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra costi medi di produzione e prezzi all'origine nel settore agricolo)

                1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere o-bis) e o-ter) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, e i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

          2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

          3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui al comma 1 si dovrà avvalere delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

          4. L'Osservatorio provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.

          5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.

          6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».


18.0.1

Nicita, Basso

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Collegio Autorità garante della concorrenza e del mercato)

          1. Al fine di ripristinare il disegno istituzionale originario dell'organo decisionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, consentendone l'operatività in caso di cessazione da parte di uno o più componenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in ragione dei meccanismi di finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato introdotti dall'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il numero dei componenti effettivi dell'organo collegiale è costituito dal presidente e da quattro membri, secondo quanto già previsto dalla legge istitutiva 10 ottobre 1990, n. 287.

          2. All'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera d) è abrogata.».


18.0.2

Nicita, Meloni

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis

          1. All'articolo 1 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "4. Nell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata tenendo conto dell'eccezione del principio di insularità di cui all'articolo 119, comma 6 della Costituzione."».


18.0.3

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Contrasto alle azioni di spoofing telefonico)

          1. Al fine di contrastare il fenomeno del cosiddetto spoofing telefonico, all'articolo 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il provider di servizi telefonici è tenuto ad assegnare a tutti gli operatori che svolgono attività di call center di cui al comma 1, per chiamate con o senza operatore, attraverso i propri canali, specifiche numerazioni precedute da prefissi telefonici, individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, atte a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate effettuate da numerazioni non abilitate alla ricezione e finalizzate ad attività statistiche, al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale. Le numerazioni assegnate di cui al precedente periodo devono riportare nel display del dispositivo telefonico dell'utente selezionato la finalità della chiamata qualora si tratti di divulgazione pubblicitaria o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.».


18.0.4

Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di pratiche commerciali aggressive)

          1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) effettuare per telefono o posta cartacea sollecitazioni commerciali volte all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale al consumatore che non abbia espresso il proprio consenso successivamente all'iscrizione della numerazione, della quale è intestatario, al Registro pubblico dei contraenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26."».


18.0.5

Nicita, Basso

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136)

          1. L'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 è limitato esclusivamente al settore del trasporto aereo dei passeggeri. Non trova dunque applicazione il parere del 29 gennaio 2024, n. 61, il Consiglio di Stato, sezione I consultiva e ogni atto ad esso conseguente deliberato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.».


18.0.6 (testo 2)

Nicita, Basso

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Divieto di reimpiego dei fondi PNRR per il finanziamento di tecnologie satellitari)

          1. I soggetti che, a qualunque titolo, esercitino il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 c.c, di una o più imprese qualificate come prestatori di servizi intermediari online e oggetto di regolazione specifica in quanto very large online platform (VLOP) o very large online Search engine (VLOSE) ai sensi del Digital Services Act, ovvero che, pur non detenendo una partecipazione maggioritaria sia in grado di esercitare un'influenza determinante su tali imprese, non possono offrire servizi di connettività all'ingrosso e al dettaglio sul territorio italiano.».


18.0.6

Nicita, Basso

v. testo 2

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Divieto di reimpiego dei fondi PNRR per il finanziamento di tecnologie satellitari)

          1. I soggetti che, a qualunque titolo, esercitino il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 c.c, di una o più imprese qualificate come prestatori di servizi intermediari online e oggetto di regolazione ai sensi del Digital Services Act, ovvero che, pur non detenendo una partecipazione maggioritaria sia in grado di esercitare un'influenza determinante su tali imprese, non possono offrire servizi di connettività all'ingrosso e al dettaglio sul territorio italiano.».


18.0.7

Nicita, Basso

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Divieto di reimpiego dei fondi PNRR per il finanziamento di tecnologie satellitari)

          1. Le risorse pubbliche previste dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, oggetto della missione 1.2, e in particolare destinate alle gare per la connettività a banda ultra larga delle aree grigie non possono essere riallocate per il finanziamento di servizi di connettività da tecnologie satellitari di operatori terzi.».


18.0.8

Nicita, Basso

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Legge annuale per il digitale)

          1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale per il digitale al fine di coordinare le risorse finanziarie e i centri di spesa in materia digitale, monitorare lo stato di avanzamento e la programmazione della spesa relativa al settore digitale nelle amministrazioni pubbliche, anche al fine di razionalizzarne gli ambiti di intervento, evitare sovrapposizioni ed ottimizzare i tempi di realizzazione degli interventi.

          2. Le legge annuale per il digitale è finalizzata, altresì, a:

          a) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, allo sviluppo della transizione digitale;

          b) promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali;

          c) garantire l'accesso e la tutela di consumatori e imprese alle reti e ai servizi digitali;

          d) accrescere l'innovazione, la partecipazione e l'accesso ai servizi digitali essenziali o comunque rilevanti per i cittadini;

          e) garantire uno sviluppo equo e sostenibile nell'adozione di tecnologie e servizi digitali e nell'applicazione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale;

          f) mantenere dinamiche concorrenziali sui mercati digitali;

          g) promuovere il commercio elettronico equo;

          h) tutelare il pluralismo e garantire i diritti fondamentali dei cittadini nel web nonché la sovranità dei dati personali dei titolari degli stessi e i diritti dei lavoratori nelle transazioni mediate da piattaforme digitali.

          3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Governo presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il digitale, tenendo conto delle segnalazioni contenute nella relazione di cui all'articolo 3, comma 1, nonché degli obiettivi del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle raccomandazioni della Commissione europea e di ogni altra iniziativa europea connessa all'innovazione digitale e alle politiche per la transizione digitale, nonché delle previsioni dei conti di spesa del settore digitale per il triennio successivo incluse nel Documento di economia e finanza (DEF) di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, delle relative fonti di finanziamento nazionali ed europee e dello stato di attuazione e impegno delle stesse.

          4. Il disegno di legge di cui al comma 3 reca, in distinte sezioni:

          a) norme di immediata applicazione al fine di rimuovere gli ostacoli all'innovazione digitale e di promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni delle diverse autorità indipendenti e agenzie governative e alle indicazioni contenute nelle rispettive relazioni annuali;

          b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, ai fini di cui alla lettera a), da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge adottata ai sensi del comma 3;

          c) l'autorizzazione ad adottare atti di natura regolamentare nelle materie di cui ai commi 1 e 2;

          d) disposizioni recanti i principi fondamentali che le regioni e le province autonome sono tenute a rispettare nell'esercizio delle proprie competenze nelle materie di cui ai commi 1 e 2;

          e) norme integrative o correttive di disposizioni legislative vigenti inerenti alle materie di cui ai commi 1 e 2, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare;

          f) le previsioni dei conti di spesa del settore digitale per il triennio successivo incluse nel DEF, le relative fonti di finanziamento nazionali o europee e lo stato di attuazione e impegno delle stesse.

          5. Il disegno di legge di cui al comma 3 è accompagnato da una relazione che evidenzi:

          a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai princìpi del diritto europeo in materia di politiche digitali, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza e di regolazione settoriale delle industrie a rete;

          b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle leggi nazionali vigenti, nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, i lavoratori, le imprese e la pubblica amministrazione;

          c) le previsioni dei conti di spesa del settore digitale per il triennio successivo incluse nel DEF, le relative fonti di finanziamento nazionali o europee e lo stato di attuazione;

          d) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri delle autorità amministrative indipendenti, presentati nel corso dell'anno, ai quali, in tutto o in parte, il Governo non intenda dare attuazione, indicando gli ambiti in cui non ha ritenuto opportuno intervenire.».


19.0.1

Nave, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private)

          1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 148, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:

          «11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

          a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

          b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

          c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

          11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.
11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

          a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

          b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

          c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.».

          b) all'articolo 149-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          "1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

          1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».


20.0.1

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private)

          1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 148, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:

          "11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

          a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

          b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

          c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

          11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

          11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

          a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

          b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

          c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.";

          b) all'articolo 149-bis, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

          "1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.
1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».
 


20.0.2

Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private)

          1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

          1) all'articolo 148 dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:

          11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

          a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

          c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

          11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

          11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

          a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

          b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

          c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.

          2) all'articolo 149-bis dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

          1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

          1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.».


20.0.3

Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Inapplicabilità delle clausole limitative della scelta del riparatore di fiducia)

          1. All'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-bis, è aggiunto il seguente: "11-ter. Sono nulle, non applicabili e vietate tutte le pattuizioni contrattuali nel campo della responsabilità civile auto che limitino il diritto alla libera scelta del riparatore di fiducia da parte dei soggetti danneggiati e assicurati ed aventi per oggetto l'introduzione di limitazioni o decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti o penali e rivalse di qualsiasi natura. La violazione di tali disposizioni implica una sanzione d'ufficio da parte dell'IVASS da un minimo di 10.000 euro fino, in caso di comportamenti reiterati, al ritiro della autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, e la trasmissione automatica del fascicolo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato."».


20.0.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Decaduto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Inapplicabilità delle clausole limitative della scelta del riparatore di fiducia)

          1. Dopo il comma 11-bis dell'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente:

          "11-ter. Sono nulle, non applicabili e vietate tutte le pattuizioni contrattuali nel campo della responsabilità civile auto che limitino il diritto alla libera scelta del riparatore di fiducia da parte dei soggetti danneggiati e assicurati ed aventi per oggetto l'introduzione di limitazioni o decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti o penali e rivalse di qualsiasi natura. La violazione di tali disposizioni implica una sanzione d'ufficio da parte dell'IVASS da un minimo di 10.000 euro fino, in caso di comportamenti reiterati, al ritiro della autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, e la trasmissione automatica del fascicolo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato."».


20.0.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Decaduto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Adeguamento del sistema di risarcimento diretto alla Sentenza 180/2009 della Corte costituzionale)

          1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

          "1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia."».


21.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Decaduto

Sopprimere l'articolo.


21.0.1

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Transazioni commerciali elettroniche)

          1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 385, è aggiunto il seguente: "385-bis. Al fine di agevolare la comprensibilità e la confrontabilità di costi delle transazioni economiche di cui al precedente comma 385, il Ministero dell'economia e delle finanze individua un soggetto pubblico incaricato di istituire e gestire un portale unico che consente di comparare in modo trasparente le iniziative commerciali promosse dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e schemi di pagamento destinate alle imprese che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare pari ad almeno un milione di euro. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di circuiti e schemi di pagamento possono esprimere le iniziative commerciali in funzione dei livelli di transato, liberamente individuate da ciascun soggetto, raggiungendo almeno la soglia di un milione di euro. Ciascun soggetto di cui al periodo precedente immette sul portale almeno una iniziativa commerciale, non corredata da alcun elemento accessorio, indicando le condizioni generali, le tipologie di prodotti e servizi ricompresi e le eventuali esclusioni e limitazioni, gli specifici indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati. Il soggetto pubblico incaricato dal Ministero dell'economia e delle finanze verifica che le iniziative commerciali siano coerenti con le disposizioni di cui ai commi 385 e 386 del presente articolo."».


21.0.2

Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

          1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 385 è aggiunto il seguente: "385-bis. Al fine di agevolare la comprensibilità e la confrontabilità di costi delle transazioni economiche di cui al precedente comma 385, il Ministero dell'Economia e delle Finanze individua un soggetto pubblico incaricato di istituire e gestire un portale unico che consente di comparare in modo trasparente le iniziative commerciali promosse dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e schemi di pagamento destinate alle imprese che presentino ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente di ammontare pari ad almeno un milione di euro. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di circuiti e schemi di pagamento possono esprimere le iniziative commerciali in funzione dei livelli di transato, liberamente individuate da ciascun soggetto, raggiungendo almeno la soglia di un milione di euro. Ciascun soggetto di cui al periodo precedente immette sul portale almeno una iniziativa commerciale, non corredata da alcun elemento accessorio, indicando le condizioni generali, le tipologie di prodotti e servizi ricompresi e le eventuali esclusioni e limitazioni, gli specifici indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati. Il soggetto pubblico incaricato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze verifica che le iniziative commerciali siano coerenti con le disposizioni di cui ai commi 385 e 386 del presente articolo."».


22.0.1

Fregolent

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

          1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "entro il 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025"».


23.1

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, dopo la parola: «confezionamento» aggiungere le seguenti: «e la precedente formulazione.».

     Conseguentemente,

          al medesimo comma, medesimo capoverso:

          - dopo la parola: «consumatore» inserire le seguenti: «indicando il nuovo peso del prodotto, il nuovo volume e l'eventuale variazione dell'unità di prodotto»;

          - sopprimere le parole: «dell'avvenuta riduzione della quantità»;

          - sostituire le parole da: «, nel campo visivo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nella confezione di vendita di una specifica etichetta con apposita evidenziazione grafica.»;

          dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della specifica etichetta di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità della sua apposizione.»;

          dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis Al fine di ridurre i rifiuti da imballaggi e il consumo di risorse, all'articolo 21, comma 2, del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "a-bis) una qualsivoglia attività di commercializzazione o immissione nel mercato del prodotto mediante l'utilizzo di confezioni o tecniche di riempimento delle stesse tali da far apparire la presenza di una quantità di prodotto maggiore di quella effettivamente in esse contenuta"».


23.2

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Decaduto

Al comma 1, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I rivenditori e distributori espongono chiaramente a scaffale anche il prezzo unitario e al chilo/litro dei prodotti in vendita, per permettere al consumatore di paragonare i prezzi rispetto all'unità di misura e non alla confezione.».


23.3

Naturale, Sabrina Licheri

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1-bis. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente: "b-ter) una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso.".

          1-ter. Al fine di conseguire la più ampia trasparenza dei prezzi praticati per la commercializzazione di prodotti di largo consumo in rapporto al peso, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le unità di misura consolidate per la commercializzazione dei prodotti di largo consumo.».


23.4

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi anche in merito ai processi di produzione di beni che generano una riduzione dell'impronta idrica e contribuiscono all'abbattimento delle emissioni di CO2 derivanti dagli imballaggi, i produttori che mettono in vendita, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto destinato al consumo che ha subito una riduzione del precedente confezionamento a seguito di un processo di concentrazione o disidratazione, informano il consumatore tramite apposizione nella confezione di vendita di una specifica etichetta recante l'indicazione, con apposita evidenziazione grafica, della variazione di peso e di volume del prodotto e dell'eventuale variazione dell'unità di prodotto, nonché della variazione del prezzo per unità di misura.».


23.0.1

Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Liberalizzazione delle vendite promozionali)

          1. Alla lettera f) dell'articolo 3 comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) sono soppresse le parole "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti"».


24.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Misure per l'attribuzione ad Acquirente unico di funzioni a tutela dei clienti domestici vulnerabili)

          1. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico e per proseguire l'attuazione delle politiche di contrasto alla privazione economico-sociale, la società Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può svolgere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attività di vendita di energia elettrica al dettaglio al fine di poter servire direttamente i clienti domestici vulnerabili definiti al comma 2, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione, utilizzando tutte le modalità di approvvigionamento disponibili sul mercato, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente.
2. Ai fini del presente articolo, sono considerati clienti domestici vulnerabili i clienti:

          a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

          b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

          c) che rientrano sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92;

          d) hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

          e) hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa;

          f) hanno un'età superiore ai 75 anni.

          3. I soggetti di cui al comma 2, hanno diritto di essere serviti direttamente da Acquirente Unico SpA; i soggetti di cui al comma 2, qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero, transitano automaticamente al servizio svolto da Acquirente Unico.

                4. L'Arera, secondo le modalità e i termini definiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informa periodicamente i soggetti di cui al comma 2, del diritto di poter scegliere Acquirente Unico come fornitore di energia elettrica senza applicazione di penalità contrattuali a proprio carico nonché i soggetti di cui al 3 del transito automatico al servizio svolto da parte di Acquirente Unico SpA.

          5. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: «agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla società Acquirente unico Spa ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo.» sono soppresse.

          6. Ai fini di cui al comma 1, nonché di conseguire una migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi, Acquirente Unico Spa può determinare in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per propri i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei costi efficienti, nonché di scegliere le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- Power Purchase Agreement), e di offrire ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato o da fonti esclusivamente rinnovabili. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'ARERA definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.
7. Ai fini di cui al presente articolo, la società Acquirente Unico Spa, per le attività di cui al presente articolo, è sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché agli indirizzi dell'ARERA.
8. La società Acquirente Unico Spa, è tenuta a raggiungere progressivamente, entro il 2030, l'acquisto di almeno il 65 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in linea con quanto previsto nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, privilegiando i contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- Power Purchase Agreement).
9. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n. 181, i commi 3, 4 e 4-bis sono abrogati.
10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


24.2

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Decaduto

Al comma 1, dopo le parole: «facoltà di chiedere,» inserire le seguenti: «con oneri a carico del soggetto che eroga il servizio,».

     Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «È comunque sempre possibile tornare al servizio di maggior tutela.».


24.0.1

Lorefice, Nave

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

          1. Al decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, si apportano le seguenti modificazioni:

          a) Al comma 59, sostituire le parole "a decorrere dal 10 gennaio 2024" con le seguenti "a decorrere dal 10 gennaio 2026";

          b) b) al comma 60, sostituire le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2023" con le seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2026"».


24.0.2

Lorefice

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Tutela tariffaria per le utenze della Regione Siciliana a seguito della siccità)

          1. Al fine di fronteggiare le conseguenze provocate dalla situazione di grave deficit idrico della Regione Siciliana, di cui alla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), con riferimento al settore idrico integrato, introduce norme per la sospensione temporanea, a decorrere dal 1 gennaio 2025 e per un periodo non inferiore a 18 mesi, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo per le utenze situate nel territorio della Regione Siciliana.

          2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), disciplina le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi e introduce altresì agevolazioni di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei territori di cui al primo comma, individuando le modalità per la copertura delle sospensioni dei pagamenti e delle agevolazioni di cui al presente articolo attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso a strumenti di tipo perequativo.».


25.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «al primo periodo si applica» inserire le seguenti: «, previo perfezionamento dell'iscrizione delle imprese che in sede di prima operatività del registro abbiano trasmesso istanza di registrazione entro il 15 marzo 2025,».


25.2

Fregolent, Paita

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «si applica» aggiungere le seguenti «, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,».


25.3

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, inserire, in fine, le parole: «, anche al fine di procedere al rilascio dei necessari permessi ZTL verificando l'avvenuta iscrizione dell'operatore richiedente al registro medesimo.».


25.4

Fregolent, Paita

Respinto

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente.».

     Conseguentemente:

          al comma 2, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) il comma 4-bis è sostituito dai seguenti:

           4-bis. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672.

          4-ter. Quando lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma:

          a) per almeno due volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

          b) per almeno tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

          c) per oltre tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.

          4-quater. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4, 4-bis e 4-ter, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338.».


25.5

Nave, Sironi, Di Girolamo

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente.»;

          b) al comma 2, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) il comma 4-bis è sostituito dai seguenti: «4-bis. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672. 4-ter. Quando lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma: a) per almeno due volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

          b) per almeno tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

          c) per oltre tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. 4-quater. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4, 4-bis e 4-ter, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338.»;

          c) sostituire il comma 3 con il seguente: «All'articolo 5, comma 1, della legge n. 21 del 1992, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) Le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo».


25.6

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative, le università e gli istituti di ricerca hanno accesso completo ai dati contenuti nel registro, al fine di poter condurre studi e ricerche mirati alla programmazione territoriale del trasporto pubblico non di linea e per promuovere azioni volte a riequilibrare l'offerta di servizi in relazione alla domanda.».


25.7

Nave, Sironi, Di Girolamo

Respinto

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti garantisce l'accesso ai dati, forniti in modalità aggregata, per condurre analisi e approfondimenti statistici».


25.8

Nave, Sironi, Di Girolamo

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente.».


25.9

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato per il servizio di noleggio con conducente.».


25.10

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Decaduto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          1-bis. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-quater, è aggiunto il seguente:

          «5-quinquies. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni».


25.11

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-quater, è aggiunto il seguente: "5-quinquies. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni."».


25.12

Nave, Sironi, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

         «1-bis. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-quater, è aggiunto il seguente:

          "5-quinquies. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni."».


25.13

Nave, Sironi, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. Il comparto Noleggio con Conducente (NCC) viene incluso tra le competenze dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), istituita dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'attività di pianificazione del trasporto pubblico locale non di linea e il rilascio di nuove autorizzazioni a seguito di bando pubblico dei Comuni è sottoposto al parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, da parte dell'ART. L'ART è incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del decreto del Ministero dei Trasporti del 20 aprile 1993, che regola la determinazione delle tariffe minime e massime per i servizi NCC.».


25.14

Fregolent, Paita

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. Il comparto Noleggio con Conducente (NCC) viene incluso tra le competenze dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), istituita dall'art. 37 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'attività di pianificazione del trasporto pubblico locale non di linea e il rilascio di nuove autorizzazioni a seguito di bando pubblico dei Comuni è sottoposto al parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, da parte dell'ART. L'ART è incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del decreto del Ministero dei Trasporti del 20 aprile 1993, che regola la determinazione delle tariffe minime e massime per i servizi NCC.».


25.15

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Il comparto Noleggio con Conducente (NCC) viene incluso tra le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), istituita dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'attività di pianificazione del trasporto pubblico locale non di linea e il rilascio di nuove autorizzazioni a seguito di bando pubblico dei comuni è sottoposto al parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, da parte dell'ART. L'ART è incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20 aprile 1993, che regola la determinazione delle tariffe minime e massime per i servizi NCC.».


25.16

Nave, Sironi, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis: Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante la disciplina del Registro informatico pubblico nazionale di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.».


25.17

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante la disciplina del Registro informatico pubblico nazionale di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.».


25.18

Fregolent, Paita

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. I Comuni sono obbligati a utilizzare i dati contenuti nel Registro Informatico Nazionale dei Titolari di Licenza per il Servizio Taxi e Noleggio con Conducente (RENT) per la creazione delle whitelist relative agli accessi nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL). Prima di elevare una sanzione per violazione di accesso alla ZTL a un'impresa taxi o NCC, i Comuni sono tenuti a verificare la targa dell'autoveicolo nel RENT per accertarsi della regolarità dell'autorizzazione ovvero della licenza. I Comuni possono altresì utilizzare i dati del RENT per monitorare gli accessi alle proprie ZTL e contrastare fenomeni di uso improprio dei titoli autorizzativi.».


25.19

Nave, Sironi, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, le regioni e le città metropolitane hanno accesso completo ai dati contenuti nel Registro informatico nazionale dei titolari di licenza per il servizio taxi e noleggio con conducente (RENT), al fine di poter condurre studi e ricerche mirati alla programmazione territoriale del trasporto pubblico non di linea e per promuovere azioni volte a riequilibrare l'offerta di servizi in relazione alla domanda.».


25.20

Nave, Sironi, Di Girolamo

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma 4-bis, alinea, sostituire le parole da: «da alcuna delle disposizioni» fino alla fine del capoverso 4-bis, con le seguenti: «dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672»; alla medesima lettera, medesimo numero, dopo il capoverso comma 4-bis, aggiungere il seguente: «4-bis.1. Quando lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma:

          a) per almeno due volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

          b) per almeno tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

          c) per oltre tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.».

          d) al capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: «4-bis» con le seguenti: «4-bis e 4-bis.1».


25.21

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma 4-bis, alinea, dopo le parole: «e 11» inserire le seguenti: «limitatamente agli obblighi previsti per le azioni direttamente compiute dal titolare dell'autorizzazione.».


25.22

Fregolent, Paita

Respinto

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

          a)  alla lettera a), numero 2), capoverso "4-bis" apportare le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera a), sopprimere le parole da «, nonché la sanzione» alle «capo I, sezione II»;

          2) alla lettera b), sopprimere le parole da «, nonché la sanzione» alle «capo I, sezione II»;

          b)  alla lettera b), capoverso comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera a), sopprimere le parole da «, nonché la sanzione» alle «capo I, sezione II»;

          2) alla lettera b), sopprimere le parole da «, nonché la sanzione» alle «capo I, sezione II».


25.23

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma «4-bis», alla lettera a), sopprimere le parole da: «, nonché la sanzione» fino a: «sezione II».

     Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), capoverso comma «3», alla lettera a), sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «sezione II».


25.24

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge del 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), dopo la parola: "motocarrozzetta", è aggiunta la seguente: ", motociclo";

          b) alla, lettera b), dopo la parola: "motocarrozzetta", sono aggiunte le seguenti: ", motociclo con o senza sidecar, triciclo, quadriciclo"».


25.25

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo"».


25.26

Sironi, Nave, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

          «3-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: "d-bis) le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo"».


25.27

Sironi, Maiorino, Nave, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

          «3-bis. Al fine di potenziare il servizio di trasporto e di tutelare il benessere degli equidi, i comuni, su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma di cui alla legge del 15 gennaio 1992, n. 21.».


25.28

Nave, Sironi, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

          «4-bis.Al fine di garantire un supporto efficace ai comuni in tema di trasporto pubblico non di linea, all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera m) aggiungere la seguente: "m-bis) con particolare riferimento al servizio noleggio con conducente a monitorare e verificare l'offerta del servizio, delle tariffe e della qualità delle prestazioni allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti"».


25.29

Nave, Sironi, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

          «4-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, l'ultimo periodo è soppresso.».
 


25.0.1

Sironi, Nave, Di Girolamo

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di licenze taxi)

          1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, al primo periodo, le parole da: "in misura" fino a: "rilasciate" sono soppresse.».


25.0.2

Sironi, Nave, Di Girolamo

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

          1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, l'ultimo periodo è soppresso.».
 


25.0.3

Nave, Sironi, Di Girolamo

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

          1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80 per cento a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».


25.0.4

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina del trasporto pubblico non di linea)

          1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per una riforma complessiva della disciplina del trasporto pubblico non di linea sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) definizione di una disciplina che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini previsto dalla Costituzione;

          b) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea;

          c) introduzione di misure idonee a prevenire, contrastare e sanzionare il fenomeno dell'esercizio abusivo del servizio;

          d) adeguamento della normativa alla giurisprudenza della Corte costituzionale;

          e) tutela dell'utenza e promozione della concorrenza, nonché individuazione di processi idonei a garantire incrementi tempestivi delle licenze e delle autorizzazioni qualora ritenuto necessario dalle amministrazioni competenti;

          f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;

          g) conferimento, all'Autorità di regolazione dei trasporti, di competenze in materia di noleggio con conducente e individuazione di misure idonee a garantire l'effettivo recepimento delle pronunce dell'Autorità;

          h) revisione della disciplina relativa all'operatività territoriale del servizio di noleggio con conducente, prevedendo delle limitazioni solamente nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, terzo periodo della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dall'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

          i) salvaguardia della libertà di impresa degli esercenti il servizio di noleggio con conducente attraverso la sottoscrizione di contratti a tempo e di durata ovvero la partecipazione a bandi di gara o licitazioni private per l'affidamento di servizi di noleggio con conducente, indipendentemente dalla localizzazione del soggetto appaltante.».


25.0.5

Fregolent, Paita

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina del trasporto pubblico non di linea)

          1.      Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per una riforma complessiva della disciplina del trasporto pubblico non di linea sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

          a)      definizione di una disciplina che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini previsto dalla Costituzione;

          b)      riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea;

          c)      introduzione di misure idonee a prevenire, contrastare e sanzionare il fenomeno dell'esercizio abusivo del servizio;

          d)      adeguamento della normativa alla giurisprudenza della Corte costituzionale;

          e)      tutela dell'utenza e promozione della concorrenza, nonché individuazione di processi idonei a garantire incrementi tempestivi delle licenze e delle autorizzazioni qualora ritenuto necessario dalle Amministrazioni competenti;

          f)       armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;

          g)      conferimento, all'Autorità di Regolazione dei Trasporti, di competenze in materia di noleggio con conducente e individuazione di misure idonee a garantire l'effettivo recepimento delle pronunce dell'Autorità;

          h)      revisione della disciplina relativa all'operatività territoriale del servizio di noleggio con conducente, prevedendo delle limitazioni solamente nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, terzo periodo della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dall'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

          i)   salvaguardare la libertà di impresa degli esercenti il servizio di noleggio con conducente attraverso la sottoscrizione di contratti a tempo e di durata ovvero la partecipazione a bandi di gara o licitazioni private per l'affidamento di servizi di noleggio con conducente, indipendentemente dalla localizzazione del soggetto appaltante.».


25.0.6

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure di sostegno per il settore del trasporto pubblico locale)

          1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, dopo le parole: «cooperative o consorzi di autotrasportatori» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati».


25.0.7

Fregolent, Paita

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure di sostegno per il settore del trasporto pubblico locale)

          1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, dopo le parole "cooperative o consorzi di autotrasportatori" sono inserite le seguenti: "ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati"».


26.1

Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «pubblico esercizio» inserire le seguenti: «e alle imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita»;

          b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dei trasporti,» inserire le seguenti: «acquisito il parere delle associazioni comparativamente più rappresentative delle imprese di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e».


26.2

Fregolent

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a)  al comma 1, dopo le parole «di pubblico esercizio» inserire le seguenti «e alle imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita»;

          b)   al comma 3, dopo le parole «delle infrastrutture e dei trasporti,» inserire le seguenti «acquisito il parere delle associazioni comparativamente più rappresentative delle imprese di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443,».


26.3

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Decaduto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

          «a) ferma restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'obbligo di acquisizione del relativo titolo autorizzatorio, concessione degli spazi per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata, nel rispetto della tutela dei beni culturali e in coerenza con il tessuto urbano e le aree a maggior rilievo storico-architettonico, nonché con l'interesse paesaggistico e il governo del territorio degli enti locali;».


26.4

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Decaduto

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «eccezionale».

     Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettere b), c) ed f), sopprimere la parola: «eccezionale».


26.5

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Decaduto

Al comma 2 sopprimere la lettera c).


26.6

Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Al comma 2 sopprimere la lettera c).


26.7

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Decaduto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «a valutare» con le seguenti: «a garantire"»


26.8

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Decaduto

Al comma 2 sopprimere la lettera e).


26.9

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Decaduto

Al comma 2 sostituire la lettera g) con la seguente: «g) previsione di procedure omogenee nell'intero territorio nazionale;».


26.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Decaduto

Al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

          «l-bis) previsione di adeguati livelli di trasparenza amministrativa in relazione ai provvedimenti adottati, alle motivazioni ad essi sottese e agli ulteriori elementi informativi e documentali sui quali si fonda la decisione assunta, attraverso l'introduzione di specifici obblighi di pubblicità da assolvere mediante utilizzo della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La piattaforma di cui al precedente periodo raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui alla presente lettera.».


26.11

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Decaduto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «previa acquisizione del parere» con le seguenti: «previo parere favorevole».


26.12

Franceschelli, Irto, Martella, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Sopprimere il comma 4.


26.0.1

Nicita, Basso

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Delega al Governo in materia di rimozione delle asimmetrie regolatorie nel settore digitale)

          1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti il settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi digitali, al fine di rimuovere le asimmetrie regolatorie esistenti, in medesimi mercati rilevanti, tra operatori di servizi di comunicazione elettronica e prestatori di servizi intermediari online, ripristinando condizioni concorrenziali paritarie nell'fferta di servizi considerati sostituibili dagli utenti finali.

          2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi direttivi:

          a) entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, inviano al Governo una dettagliata proposta di riforma della disciplina in materia di comunicazioni elettroniche e tutela dei dati personali finalizzata a  rimuovere le asimmetrie regolatorie esistenti, in medesimi mercati rilevanti, tra operatori di servizi di comunicazione elettronica e prestatori di servizi intermediari online, ripristinando condizioni concorrenziali paritarie nell'offerta di servizi considerati sostituibili dagli utenti finali, anche in attuazione delle prerogative derivanti dai regolamenti Digital Markets Act, Digital Services Act e Regolamento generale per la protezione dei dati personali;

          b) la rimozione delle asimmetrie regolatorie individuate di cui al comma 1 possono riguardare sia l'eliminazione di oneri esistenti in capo agli operatori di comunicazione elettroniche, sia l'introduzione di nuovi oneri per i prestatori di servizi intermediari online che offrano servizi sostituibili in diretta concorrenza con quelli offerti dai suddetti operatori.

          3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per le imprese e il made in Italy. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e profili finanziari, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.».


26.0.2

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Autorità garante della concorrenza e del mercato)

          1. Al fine di ripristinare il disegno istituzionale originario dell'organo decisionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, consentendone l'operatività in caso di cessazione da parte di uno o più componenti, il numero dei componenti effettivi dell'organo collegiale è costituito dal presidente e da quattro membri, secondo quanto già previsto dalla legge istitutiva 10 ottobre 1990, n. 287.
          2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogata.

          3. La disposizione di cui al comma 1, in ragione dei meccanismi di finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato introdotti dall'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».


28.1

Fregolent

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

          «0a) dopo le parole: "«start-up innovativa», è" sono inserite le seguenti: "la società di persone, nonché"».


28.2

Naturale, Sabrina Licheri

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

          «0a) all'alinea, dopo le parole: "start-up innovativa è" sono inserite le seguenti: "la società di persone, nonché"».


28.3

Fregolent

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a)  dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) alla lettera f) le parole: "ad alto valore tecnologico" sono soppresse»;

          b)  dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) alla lettera h), numero 2), le parole da: "ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi" a: "laurea magistrale" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero, in percentuale uguale o superiore alla metà della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea triennale"».


28.4

Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          «a-bis) dopo la lettera c), è inserita la seguente:

          "c-bis) anche operando in settori tradizionali, sviluppa, produce e commercializza prodotti o servizi innovativi in completa discontinuità con riguardo ai processi produttivi e le attività originarie"».


28.5

Naturale, Sabrina Licheri

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          «a-bis) alla lettera f), le parole: "ad alto valore tecnologico" sono soppresse.»


28.6

Biancofiore

Decaduto

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «prevalente» con la seguente: «esclusiva».


28.7

Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

          «b-bis) alla lettera h), numero 2), le parole: "a due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "alla metà" e le parole: "laurea magistrale" sono sostituite dalle seguenti: "laurea triennale"».


28.8

Naturale, Sabrina Licheri

Respinto

Al comma 2, capoverso «2-bis», lettera d) ,sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro».


28.9

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del made in Italy, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per l'acquisto della qualifica di «start-up innovativa» ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ovvero di «piccola e media impresa innovativa» ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte di un'impresa sociale costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.».


30.1

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Sopprimere il comma 3.


30.2

Basso, Nicita

Respinto

Al comma 3 sostituire le parole: «Gli incubatori certificati» con le seguenti: «Agli incubatori certificati» e le parole: «sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni agevolative previste» con le seguenti: «si applicano le disposizioni agevolative previste».


30.3

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Al comma 3 sostituire le parole: «Gli incubatori certificati» con le seguenti: «Agli incubatori certificati».

     Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni agevolative previste» con le seguenti: «si applicano le disposizioni agevolative previste».


31.1

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          - al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole da «, o se il contribuente"»fino alla fine del periodo;

          - al comma 2, lettera a), sopprimere il secondo periodo.


31.2

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole da: «, o se il contribuente» fino alla fine del periodo con le seguenti: «. Se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente, ovvero anche attraverso società controllata o collegata, l'investimento agevolabile non potrà superare il valore di euro 100.000 in ragione di anno»;

          b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento portato a beneficio» con le seguenti: «l'investimento agevolabile non potrà superare il valore di euro 50.000 in ragione di anno».


31.3

Basso, Nicita

Respinto

Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole da: «, o se il contribuente» fino alla fine del periodo con le seguenti: «o se il contribuente è stato fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento agevolabile».


31.4

Biancofiore

Decaduto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Per l'anno 2025, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, il 65 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative"».

     Conseguentemente, ai maggiori oneri derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


31.5

Biancofiore

Decaduto

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

          «b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. la percentuale di cui al comma 1 è incrementata al 65 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025. È altresì prevista, alle medesime condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, una detrazione del 65 per cento sull'IRES per le persone giuridiche che investono in start-up innovative"».

     Conseguentemente, ai maggiori oneri derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


31.0.1

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure per favorire la promozione e la concorrenza nel settore della moda)

          1. Sono ammissibili al credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, anche le attività di design e ideazione estetica per le aziende del settore tessile e moda, finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, così come richiamate dalla circolare Mise n. 46586/2009 e dalla circolare Agenzia entrate n. 5/E/2016.
          2. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 9, le parole: «entro il 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2025»;

          b) al comma 10:

          1) le parole: «entro il 16 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025»;

          2) le parole: «entro il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2026»;

          3) le parole: «entro il 16 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2027»;

          4) le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2025»;

          c) il comma 12 è soppresso.».


31.0.2

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure per favorire la competitività e la concorrenza nel settore della moda)

          1. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda, conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, alle imprese operanti nei settori di cui alle Divisioni 13 e 14 dei codici ATECO 2007 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 20 per cento nel periodo intercorrente tra il 1 Gennaio 2024 ed il 30 settembre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023 ovvero del 2022, sono sospesi sino al 31 dicembre 2025 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

          a) alle imposte dirette, addizionali comprese;

          b) all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

          c) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

          d) all'imposta sul valore aggiunto.

          2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2026 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate trimestrali di pari importo, senza interessi, a decorrere dal 30 giugno 2026. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».


31.0.3

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure sui finanziamenti per favorire la concorrenza nel settore della moda)

          1. Alle imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007, è consentita la possibilità di beneficiare della sospensione sui finanziamenti in essere. In particolare, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza alla data del 30 dicembre 2024 è sospeso sino alla data del 30 dicembre 2025; inoltre il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Tale concessione esclude l'attivazione del meccanismo del Forborne da parte degli istituti di credito. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.».


31.0.4

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure sugli ammortizzatori sociali per favorire la concorrenza nel settore della moda)

          1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

          "c-bis) le imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007 che ricorrano alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per calo di lavoro e commesse nell'anno 2025 sono esonerate dalla sopracitata contribuzione";

          b) all'articolo 12, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, per l'anno 2025, alle imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007 per la causale calo di lavoro e commesse"».
 


32.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Decaduto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. Al fine di garantire una maggior tutela della sicurezza delle risorse accantonate dalle lavoratrici e dai lavoratori a fini previdenziali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tutele e i maggiori strumenti di controllo volti a garantire gli investimenti effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria e dalle forme di previdenza complementare, alla luce dei potenziali maggiori rischi connessi alle previsioni di cui al precedente comma 1. Per le medesime finalità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua un monitoraggio sull'effettiva destinazione delle scelte d'investimento degli enti di previdenza, con riguardo all'entità delle risorse investite in quote o azioni di Fondi di Venture Capital nonché destinate agli altri investimenti qualificati.».


33.1

Basso, Nicita

Respinto

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento» e, ovunque ricorrano, le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;

     Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Le spese relative agli investimenti in start-up e scale-up sono escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di detrazione dall'imposta lorda.».


33.2

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

           1) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;

          2) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;

          b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Le spese relative agli investimenti in start-up e scale-up sono escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di detrazione dall'imposta lorda.».


33.3

Basso, Nicita

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

          «3-bis. La società SACE S.p.A. è abilitata, sino al 31 dicembre 2030, a rilasciare garanzie a condizioni di mercato, a favore di "Investitori Istituzionali" come definiti dall'articolo 2, numero 12) del regolamento UE 2017/2042 e per gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 89, lettera b-ter) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La garanzia non copre oltre il 50 per cento delle perdite. Il regime opera nel limite di impegno assumibile pari a complessivi 2 miliardi di euro.

          3-ter. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 3-bis, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile.

          3-quater. Per le finalità di cui ai commi 3-bis e 3-ter è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, nei limiti di un ammontare di 2 miliardi di euro. Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del comma 3, determinate in misura pari al 20 per cento. Tali commissioni non potranno comunque essere inferiori ai costi sostenuti da SACE S.p.A. in relazione alle garanzie, come risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.».


33.0.1

Fregolent

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Rimodulazione degli effetti temporali del credito d'imposta gasolio per autotrazione)

          1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

          2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, ai fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.

          3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.

          4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».


33.0.2

Fregolent

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Clausola di adeguamento dei contratti di trasporto alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi)

          1. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo"».


34.0.1

Sironi, Nave, Di Girolamo

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Rimodulazione degli effetti temporali del credito d'imposta gasolio per autotrazione)

          1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

          2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, a fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.

          3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.

          4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».


34.0.2

Nave

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente :

«Art. 34-bis.

          (Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)

          1. In considerazione delle trasformazioni delle esigenze economiche e sociali, le pubbliche amministrazioni, su istanza specifica dei soggetti attuatori, possono ridefinire gli adempimenti, i tempi di esecuzione e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

          2. In conformità ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedono alla rimodulazione di cui al comma 1 verificando che gli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori siano coerenti con la funzione economico-sociale e la redditività complessiva dell'operazione val fine di assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato, che della pubblica amministrazione.

          3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su specifica richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.».


34.0.3

Sironi, Nave, Di Girolamo

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)

          1. Al fine di intervenire a favore dell'utenza autostradale qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla cantierizzazione al regolare fluire della circolazione, avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.

          2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento, determinati il metodo e i parametri di calcolo, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, ai fini dell'attivazione di una procedura standardizzata per il riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio.».
 


34.0.4

Sironi, Nave, Di Girolamo

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Clausola di adeguamento dei contratti di trasporto alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi)

          1. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo"».


35.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Decaduto

Sopprimere l'articolo.


35.2

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1-bis. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato «Registro». Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del concept di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle start-up e alle piccole e medie imprese (PMI) innovative.
          1-ter. Con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.

          1-quater. Dall'attuazione del Registro di cui al comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».


35.3

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito internet del Ministero.

          1-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo.

          1-quater. Dall'attuazione dell'Albo di cui al comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente..


35.4

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Al fine di supportare le imprese start-up con sede in Italia e attività operativa incentrata nel settore della transizione ecologica, una quota delle risorse M2C2 investimento 5.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza può essere destinata per la sottoscrizione di finanziamenti vincolanti nelle suddette start-up.

          1-ter. Le risorse destinate alle finalità di cui al comma 2, sono ripartite nel rispetto della clausola del 40 per cento in favore delle aree del Mezzogiorno, assegnando priorità ai territori nei quali è possibile sviluppare filiere industriali con altri investimenti PNRR.

          1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dei commi 2 e 3.».


35.5

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1-bis. All'articolo 26, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "sono esonerati" sono inserite, in fine, le seguenti: "e dal pagamento della tassa di concessione governativa sui libri sociali e dal versamento dell'imposta di bollo per i libri e registri sociali".
         1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


35.6

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

         «1-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7-bis, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".

          1-ter. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea, secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».


35.7

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di Venture Capital - FVC, in fondi promossi da investitori Business Angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.
          1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.».


35.8

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1-bis. La detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, relativa agli investimenti effettuati in start-up innovative e in piccole e medie imprese (PMI) innovative, qualora vengano effettuati tramite sottoscrizione di accordi di quasi-equity in forma di investimento in convertendo, con conferimento nello stato patrimoniale della start-up innovativa o PMI innovativa, può essere riconosciuta al contribuente nell'anno fiscale in cui è effettuato il versamento.

          1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita l'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 2.».


35.9

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. Al fine di agevolare gli investimenti in start-up, non concorrono alla formazione del reddito imponibile:

          a) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in start-up;

          b) nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in start-up, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione;

          c) nella misura dell'80 per cento, gli investimenti effettuati per l'acquisizione di start-up costituite sul territorio nazionale nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi;

          d) nella misura del 90 per cento, gli investimenti effettuati, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, per l'acquisizione di start-up sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita.».


35.10

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 29, comma 1, le parole: "pari al 19 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento";

          b) all'articolo 29-bis, comma 3, le parole: "di euro 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 250.000".».


35.11

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: "che investano prevalentemente in start-up innovative" sono inserite le seguenti: "o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio.";

          b) al comma 4, dopo le parole: "o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio"».


35.12

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Dopo il comma 1,aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

          "7-ter. A decorrere dall'anno 2025, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una start-up o di una piccola o media impresa innovativa, o in Fondi per il Venture Capital (FVC), fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in start-up innovative, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.

          7-quater. Ai fini di cui al comma 7-ter, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 5 milioni di euro per le persone fisiche e di 25 milioni di euro per le società, purché l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo."».


35.0.1

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 35-bis.

(Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative)

          1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle start-up innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca iscritti nell'albo di cui all'articolo 34-ter al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.
3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative.
4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata al potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università, che possono a tal fine sottoscrivere accordi di partnership con le imprese attive nei settori strategici di interesse.
5. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

          a) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;

          b) scouting, mentoring e coaching di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;

          c) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;

          d) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.

          6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3, e 4, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.
7. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio nazionale di trasferimento tecnologico di cui al comma 5, nonché le macroaree settoriali in cui si articola il medesimo ufficio.
8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 35-ter.

(Istituzione dell'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi)

          1. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito internet del Ministero.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo.».


35.0.2

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 35-bis.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up e PMI innovative)

          1. Al fine di promuovere lo sviluppo degli investimenti nelle start-up innovative, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 225 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
2. Una quota pari a 125 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il Venture Capital (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori Business Angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono, ovvero hanno investito nei tre anni precedenti, con prevalenza del 70 per cento, in start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative con sede in Italia.
3. Una quota pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti residenti e non residenti che intendono costituire una start-up innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 500.000 euro per ogni progetto, a condizione che l'attività prevalente dell'impresa si svolga sul territorio nazionale per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.
4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle start-up e PMI innovative, alla concessione di contributi fino al 70 per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 34-ter.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 35-ter.

(Istituzione del Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa)

          1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato «Registro».
2. Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy.
3. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del concept di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle start-up e PMI innovative.
4. Con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.
5. Dall'attuazione del Registro di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».


35.0.3

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative ed esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)

          1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative, di Fondi di Venture Capital - FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o Business Angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2025 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

          2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

          3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.

          4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.

          5. Al fine di incentivare l'avvio di start-up e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di start-up innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
6. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.
7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


35.0.4

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fondo per il sostegno all'accesso ai mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero)

          1. Al fine di sostenere le start-up e le piccole e medie imprese (PMI) innovative nelle operazioni di accesso nei mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
2. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese che acquisiscono start-up o PMI innovative costituite oltre i confini del territorio nazionale, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione, e comunque fino all'importo massimo di 1 milione di euro per ciascun beneficiario, a condizione che l'impresa acquirente garantisca il trasferimento e il mantenimento della sede fiscale e produttiva della società acquisita sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          3. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle start-up e PMI innovative per le attività funzionali all'ammissione e alla quotazione nei mercati regolamentati anche esteri, e comunque fino all'importo massimo di 500 mila euro per ciascun beneficiario, a condizione che tali imprese garantiscano l'insediamento o il mantenimento della sede fiscale e produttiva sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2 e al comma 3.

          5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


35.0.5

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Incentivi all'aggregazione)

          1. Per i soggetti indicati dall'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, che coinvolgano start-up o piccole e medie imprese (PMI) innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2025, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.
2. Nel caso di operazioni di conferimento di start-up o di PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora le imprese che partecipano alle operazioni ivi previste facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.
5. La società risultante dall'aggregazione di cui al comma 1 che, nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie previste dal Titolo III, Capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatto salvo il diritto di interpello di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed è tenuta a versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle imposte di cui al periodo precedente non sono dovuti sanzioni e interessi.».


35.0.6

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative)

          1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative, di Fondi di Venture Capital - FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o Business Angel, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2025 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

          2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

          3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.

          4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.».


35.0.7

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

          1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare una somma minima dello 0,1 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di Venture Capital - FVC, in fondi promossi da investitori Business Angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.
2. Le somme destinate dagli enti di previdenza obbligatoria e dai fondi di previdenza complementare agli investimenti di cui al comma 1 possono essere dedotte fiscalmente per il 30 per cento del totale.
3. Per gli enti di previdenza obbligatoria e i fondi di previdenza complementare, le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori Business Angel o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 50 per cento in start-up o PMI innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
4. Per soggetti di cui al presente articolo, le minusvalenze realizzate derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori Business Angel o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione, sono maggiorate, a fini fiscali, del 150 per cento.».


35.0.8

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Credito d'imposta per i costi di costituzione di start-up innovative)

          1. Al fine di incentivare l'avvio di start-up innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dal 2025, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.
4. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


35.0.9

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

          1. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali tra i giovani di età fino a 29 anni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle start-up innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite dai giovani di età non superiore a 29 anni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
         2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione delle medesime. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

          3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


35.0.10

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

          1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle start-up innovative, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
          2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono destinate all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

          a) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;

          b) scouting, mentoring e coaching di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;

          c) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;

          d) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.

          3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


35.0.11

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)

          1. Al fine di incentivare l'avvio di start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di start-up innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

          2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


35.0.12

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Semplificazioni)

          1. Alle società aventi caratteristiche di spin-off o di start-up universitarie e agli enti di ricerca non si applica l'articolo 17, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

          2. Al fine di sostenere e di qualificare le società aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitarie, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 agosto 2011, n. 168, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca provvede a modificare il medesimo regolamento al fine di inserire, tra i criteri che devono essere valutati dalle università ai fini dell'approvazione delle proposte di costituzione delle società: lo sviluppo di prodotti, di soluzioni tecnologiche e di software, anche distribuiti come servizi; il collegamento a un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati di ricerca dell'ateneo; l'appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale all'ateneo, che ne assegna i diritti di sfruttamento alla società sulla base di un'apposita licenza; il ruolo attribuito agli uffici di trasferimento tecnologico e agli incubatori nell'ambito delle attività della società.

          3. Gli esiti dei bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A. rivolti alle imprese sono comunicati, salvo in situazioni di comprovata difficoltà, entro centoventi giorni.».


35.0.13

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Banca dati unica e portale web)

          1. Al fine di incentivare l'avvio di nuove imprese e la partecipazione ai bandi pubblici, nonché di aumentare la trasparenza e la conoscenza delle norme, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le tempistiche per la realizzazione di:

          a) una banca dati unica contenente le informazioni relative ai bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché dell'Unione europea rivolti alle imprese;

          b) un portale web unico, di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale, mediante cui i soggetti interessati possano trasmettere le domande di partecipazione ai bandi di cui alla lettera a), indipendentemente dall'ente che ha pubblicato il bando. Nel portale web sono, altresì, pubblicati i bandi in lingua originale delle istituzioni dell'Unione europea e delle istituzioni pubbliche degli altri Stati membri dell'Unione europea corredati di apposita traduzione in lingua italiana.

          2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».


35.0.14

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Incentivi fiscali per le imprese che investono in Fondi di Venture Capital - FVC o che costituiscono Corporate Venture Capital - CVC per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative)

          1. Le imprese che investono in Fondi di Venture Capital - FVC - o in iniziative di Corporate Venture Capital - CVC - per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative possono dedurre l'85 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei periodi d'imposta successivi.
          2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni il costo di acquisizione è maggiorato del 70 per cento, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati:

          a) in beni materiali nuovi e in beni immateriali prodotti da start-up o da PMI innovative;

          b) in beni immateriali acquisiti da start-up o da PMI innovative;

          c) in progetti di innovazione aperta sviluppati in collaborazione con incubatori certificati, uffici di trasferimento tecnologico, enti pubblici di ricerca e università.».


35.0.15

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Piani d'investimento dell'Inail per le start-up)

          1. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica dei processi produttivi, accelerare gli investimenti mirati in sostenibilità del lavoro, promuovere ecosistemi della ricerca, innovazione e trasferimento nel settore della salute e sicurezza del lavoro, INAIL aggiorna i propri Piani di investimento entro il 1° maggio 2025, prevedendo, tra gli altri, i seguenti interventi:

          a) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento operanti per il rafforzamento o il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese start-up con sede in Italia che, adottando piani di sviluppo mirati alla realizzazione di beni e servizi destinati ad accrescere sicurezza e produttività, favoriscono processi di consolidamento industriale e occupazionale;

          b) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento dedicati all'attivazione di start-up innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

          c) costituzione e partecipazione diretta a start-up di tipo societario finalizzate al trasferimento tecnologico e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca in tema di dispositivi di protezione, soluzioni digitali e tecnologie della sicurezza.».


35.0.16

Fregolent

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)

          1. Al fine di intervenire a favore dell'utenza autostradale qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla cantierizzazione al regolare fluire della circolazione avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.

          2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento, determinati il metodo e i parametri di calcolo, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, ai fini dell'attivazione di una procedura standardizzata per il riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio».


35.0.17

Fregolent

Inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni per la reciprocità nel sistema dei plasmaderivati)

          1. All'articolo 15, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al primo periodo, dopo le parole: "donatori volontari non remunerati" aggiungere le seguenti: "e in cui il plasma sia lavorato in regime di libero mercato"».


35.0.18

Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118)

          1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)  la lettera a) è soppressa;

          b)  il numero 1) della lettera b) è soppresso;

          c) alla lettera b), numero 2), le parole: « dopo le parole: "dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e con le modalità di cui al comma 1-bis" e » sono soppresse.


36.1

Pirro, Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Sopprimere l'articolo.


36.2

Irto, Franceschelli, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Sopprimere l'articolo.


36.3

Pirro, Naturale

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36

          1. Per una migliore efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

          2. Il decreto in particolare definisce:

          a) i criteri, le modalità, i tempi e gli ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, relativamente a:

          1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

          2) l'elenco dei soggetti autorizzati;

          3) gli esiti delle attività ispettive;

          b) un piano di controlli ove siano indicati:

          1) il numero minimo dei controlli, a campione e senza preavviso, che si intendono effettuare;

          2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

          3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, alla previsione di commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

          4) i requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, la rotazione degli ispettori, le procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

          c) le modalità di controllo e di vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e la rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

          d) le linee guida recanti gli elementi essenziali da comprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo all'ente competente alla stipula e alla gestione dei contratti, alla composizione del budget e all'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extra-regionali e della mobilità passiva;

          e) i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente nell'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.».


36.4

Pirro, Naturale

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36

          1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'efficacia dell'accreditamento istituzionale e della stipula degli accordi contrattuali, definisce criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:

          a) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

          b) l'elenco dei soggetti autorizzati;

          c) gli esiti delle attività ispettive.».


36.5

Pirro, Naturale

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36

          1. L'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale è condizionata all'applicazione, da parte delle strutture sanitarie private, ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e al rinnovo entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.».


36.6

Pirro, Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Dopo il comma 1,aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale e per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

          1-ter. L'intesa di cui al comma 2, in particolare, dovrà definire:

          a) criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:

          1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

          2) l'elenco dei soggetti autorizzati;

          3) gli esiti delle attività ispettive;

          b) un piano di controlli ove siano indicati:

          1) il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare;

          2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

          3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, a prevedere commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

          4) requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

          c) modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

          d) linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva.».


36.7

Pirro, Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce le linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva.».


36.8

Pirro, Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce le modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali e l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni.».


36.0.1

Pirro, Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

          1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

          2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

          3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».


36.0.2

Fregolent

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

          1. All'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: "previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione" sono soppresse;

          b) al secondo periodo, la parola: "selezione" è sostituita dalla seguente: "contrattualizzazione"».


36.0.3

Lorefice, Naturale

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizione per l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria)

          1. All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria."».


36.0.4

Nave, Pirro, Naturale, Sabrina Licheri

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

          1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, di cui al decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, di cui all'articolo 1, comma 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui all'articolo 20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.».


38.0.1

Gasparri, Paroli, Rosso, Basso, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

 (Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche)

  1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza, i gatekeepers, come definiti dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale cosiddetto Digital Market Act, comunicano entro il mese di settembre di ogni anno a ciascun operatore di comunicazioni elettroniche dotato di licenza a livello nazionale, ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, approvato con decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, le previsioni di traffico, sia su rete mobile sia su rete fissa, che intendono sviluppare nell'anno successivo espresse in Terabyte inviati e ricevuti da e verso la rete dell'operatore di comunicazioni elettroniche. I Gatekeepers potranno rivedere ogni semestre, con un trimestre di anticipo, le previsioni di traffico qualora quelle fornite dovessero risultare sottostimate anche a causa dell'evoluzione dei servizi e della tecnologia.
  2. I medesimi obblighi previsti per i gatekeepers si applicano ai soggetti che scambino con gli operatori traffico pari almeno a quello prodotto (generato e ricevuto) dal gatekeeper che sviluppi il livello più basso di traffico, ad esclusione dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e concessionari radiofonici stabiliti in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, degli editori di testate giornalistiche online registrate presso il Tribunale di competenza, nonché di tutto il traffico ascrivibile a tali soggetti.
  3. Le previsioni indicate al comma precedente costituiscono la base per la fatturazione provvisoria mensile da parte degli Operatori ai Gatekeepers.
  4. In caso di previsioni sottostimate rispetto al livello di traffico effettivamente raggiunto, i Gatekeepers provvedono al pronto ristoro dei costi sostenuti dagli operatori fermo restando il maggior onere per il traffico ulteriore che è corrisposto secondo quanto previsto al successivo comma 6.
  5. Gli operatori di comunicazioni elettroniche e i Gatekeepers concordano le condizioni tecniche ed economiche di remunerazione degli operatori nel rispetto del principio di non discriminazione.
  6. I Gatekeepers forniscono ed installano a proprie spese gli apparati (Cache o CDN - Content Delivery Network) necessari alla miglior distribuzione del traffico sulle reti degli operatori di comunicazioni elettronica. Il posizionamento di tali apparati è deciso congiuntamente tra il singolo operatore di comunicazione elettronica ed il singolo gatekeeper. I gatekeepers remunerano gli operatori di comunicazione elettronica per gli spazi, i servizi di alimentazione e i servizi accessori necessari per il funzionamento delle cache installate. I Gatekeepers hanno l'obbligo di gestire e manutenere i propri apparati CDN.
  7. Le condizioni di cui al precedente comma, sono formalizzate attraverso contratti sottoscritti e comunicate con tutti i dettagli all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) che avrà la facoltà di applicare specifiche sanzioni che dovranno essere efficaci per evitare la violazione delle disposizioni e per scoraggiare comportamenti scorretti.
  8. Nel mese di marzo di ciascun anno, gli operatori e i Gatekeepers provvedono rispettivamente alla fatturazione e al pagamento dei conguagli rispetto al traffico effettivamente sviluppato nell'anno precedente, al fine di garantire una corretta remunerazione in base ai dati reali di utilizzo sia su rete mobile sia su rete fissa degli operatori di comunicazione elettronica. Il pagamento delle fatture da parte dei gatekeepers nonché lo scambio delle informazioni necessarie a definire gli importi esatti da fatturare, dovranno avvenire entro tempi certi e definiti contrattualmente tra le parti.
  9. Alle previsioni della presente norma si applica l'obbligo di cui all'articolo 71, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Restano in ogni caso applicabili tutte le disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, in relazione alla risoluzione delle controversie e ai poteri di controllo di AGCOM anche su tali materie.».

38.0.2

Gasparri, Paroli, Rosso

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche)

          1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza e supportare la condivisione degli investimenti nell'implementazione delle reti di comunicazione elettronica, agli operatori di rete muniti di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è riconosciuto il diritto a ricevere una contribuzione per l'utilizzo delle reti da parte dei seguenti soggetti utilizzatori: piattaforme online e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di cui all'articolo 33 del "Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali; Gatekeepers di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1925 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale.

          2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione , l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia un procedimento per l'individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'ammontare della contribuzione per l'utilizzo delle reti, tenendo conto, tra l'altro, delle previsioni di traffico, dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe le parti e dei benefici economici derivanti, ad entrambe le parti, dalla fornitura dei servizi dei soggetti utilizzatori.

          3. La contribuzione è destinata agli investimenti necessari per l'adeguamento delle reti di telecomunicazioni alla crescita del traffico dati e per l'implementazione di infrastrutture di nuova generazione anche in coerenza con gli obiettivi indicati nella Comunicazione della Commissione europea COM(2021) 118 final del 9 marzo 2021, nonché agli investimenti nella sicurezza delle reti e delle infrastrutture di comunicazione elettronica a tutela delle attività economiche nazionali di rilevanza strategica. Il Ministero per le imprese ed il made in Italy con proprio regolamento stabilisce le regole di rendicontazione e vigilanza sulla realizzazione della destinazione.

          4. Sono esclusi dalla contribuzione prevista dal presente articolo i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e concessionari radiofonici stabiliti in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, gli editori di testate giornalistiche online registrate presso il Tribunale di competenza, nonché tutto il traffico ascrivibile a tali soggetti.

          5. Gli operatori di rete e i soggetti utilizzatori negoziano e stipulano le condizioni tecniche e di contribuzione per l'utilizzo delle reti nel rispetto del principio di leale collaborazione, non discriminazione e buona fede anche tenendo conto dei criteri del regolamento di cui al comma 2. Al fine di agevolare la negoziazione, entro il mese di settembre di ogni anno i soggetti utilizzatori comunicano a ciascun operatore di rete le previsioni di traffico, sia su rete mobile sia su rete fissa, che intendono sviluppare nell'anno successivo espresse in Terabyte inviati e ricevuti da e verso la rete dell'operatore di comunicazioni elettroniche. I soggetti utilizzatori potranno rivedere ogni semestre, con un trimestre di anticipo, le previsioni di traffico qualora quelle fornite dovessero risultare sottostimate anche a causa dell'evoluzione dei servizi e della tecnologia.

          6. Fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, se entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato di una delle parti interessate non è raggiunto un accordo sull'ammontare della contribuzione, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la sua determinazione, esplicitando nella richiesta la propria proposta economica. Entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, anche quando una parte, pur regolarmente convocata non si è presentata, l'Autorità indica, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, ne indica d'ufficio l'ammontare.

          7. Nel corso del procedimento dei cui al comma 5, le parti sono obbligate a mettere a disposizione all'Autorità i dati necessari a determinare la misura della contribuzione. In caso di mancata comunicazione di tali dati entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del primo periodo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Per le sanzioni amministrative di cui al quarto periodo è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

          8. Quando, a seguito della determinazione della contribuzione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le parti non addivengono alla stipula del contratto, ciascuna parte può adire la sezione del giudice ordinario specializzata in materia di impresa, competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

          9. Fermo restando l'obbligo di finanziamento per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato da parte dei soggetti obbligati dalla normativa vigente, l'Autorità, con proprio regolamento, stabilisce le spese di istruttoria per l'espletamento del procedimento di cui al comma 4 le relative modalità di versamento.».


38.0.3

Paita, Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Procedure a evidenza pubblica per l'aggiudicazione delle concessioni demaniali marittime)

          1. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, per le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive si procede all'avvio delle procedure a evidenza pubblica per il rilascio dei titoli concessori entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora a tale data siano in corso procedimenti di riqualificazione del territorio comunale sotto il profilo urbanistico, edilizio o ambientale, che siano idonee a incidere sulle aree oggetto di concessione ovvero sulle opere realizzate o da realizzare sulle predette aree, i comuni provvedono senza indugio a definire i citati procedimenti e in tal caso il termine per l'avvio delle procedure di assegnazione delle concessioni decorre dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici o pianificatori di cui sopra. Nelle more e al fine di preservare l'attività svolta sui beni pubblici interessati dalle procedure di assegnazione, il comune può valutare un differimento della scadenza delle concessioni in essere per il periodo strettamente necessario a completare i procedimenti di riqualificazione e le procedure di assegnazione. Le procedure di cui al precedente periodo si concludono con i relativi affidamenti entro quaranta giorni dal termine ultimo previsto dal bando per la presentazione delle domande. Qualora esse siano state avviate con istanza di parte, l'affidamento deve avvenire entro quaranta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti.

          2. In caso di inerzia e di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, si procede ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Nell'ipotesi di cui al primo periodo le concessioni in essere cessano in ogni caso di avere effetti, salvo che il comune disponga la proroga delle stesse per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento e, in ogni caso, per un periodo massimo di trenta giorni.

          3. I comuni procedono all'assegnazione delle concessioni e all'avvicendamento dei titolari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonché dei seguenti:

          a) possibilità di prevedere, al fine di scongiurare le concentrazioni e favorire la concorrenza:

          1) limiti al numero delle offerte o delle istanze presentabili dal medesimo aspi rante concessionario;

          2) meccanismi volti a garantire la contemporaneità delle procedure di assegnazione almeno a livello regionale e, in caso di regioni confinanti, a livello del medesimo ambito territoriale;

          b) prevedere forme di incentivazione per i consorzi di ripascimento e introdurre criteri premiali nell'aggiudicazione nel caso in cui i soggetti si impegnino a eseguire, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, interventi volti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico sulla costa e i fenomeni di erosione;

          c) prevedere che, in ragione delle migliorie e degli investimenti realizzati sul bene demaniale, il concessionario subentrante corrisponda un indennizzo in favore del concessionario subentrato parametrato al valore delle opere realizzate e riutilizzabili dal subentrante;

          d) introdurre forme di incentivazione e criteri premiali per le associazioni di promozione sociale e le associazioni culturali che abbiano come finalità prevalente l'assistenza alle persone con disabilità, agli anziani, alle vittime di reati violenti e di genere e alle persone in condizioni di povertà, nonché alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche.

          4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato « Fondo di compensazione per i concessionari uscenti », con una dotazione iniziale pari a 300 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate al riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore dei titolari di concessioni di cui al comma 1, il cui rapporto concessorio cessa di avere effetti nell'anno 2025 e che non risultano assegnatari, ad alcun titolo, di altra analoga concessione.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di accesso al Fondo di cui al presente comma.

          5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2025, sono adottati disposizioni regolamentari e provvedimenti amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.».


38.0.4

Stefani, Bergesio

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di decisione del reclamo)

          1. All'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, al primo periodo, la parola: "nove" è sostituita dalla seguente: "diciotto", la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "sei" e al secondo periodo, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro".».


38.0.5

Gasparri, Paroli, Rosso

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

          1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

          b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».


38.0.6

Stefani, Bergesio

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

            1. All'articolo 7, comma 1, della legge 21 aprile 2023 n. 49, sono premesse le seguenti parole: "Anche al di fuori dell'ambito di applicazione della presente legge"».