Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1264
Azioni disponibili
G/1264/1/10
Accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1264, recante Disposizioni in materia di lavoro,
premesso che:
l'articolo 1 del disegno di legge apporta modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
in particolare, il comma 1, lettera e), apporta modificazioni all'articolo 65 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in tema di lavoro all'interno di locali chiusi sotterranei o semisotterranei,
impegna il Governo:
a) ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a chiarire che l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei deve essere consentito, nella misura in cui le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi e siano rispettati i requisiti dei luoghi di lavoro, di cui all'Allegato IV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché le idonee condizioni di areazione, di illuminazione e di microclima, solamente qualora le attività siano continuative e non temporanee;
b) ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a prevedere che il datore di lavoro debba comunicare alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali sotterranei o semisotterranei, allegando adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti previsti per legge.
G/1264/2/10
Murelli, Minasi, Cantù, Camusso
Accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1264, recante Disposizioni in materia di lavoro,
premesso che:
l'articolo 1 del disegno di legge apporta modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
il più delle volte una buona informazione e conoscenza dei rischi e pericoli cui si va incontro riesce ad abbattere notevolmente la percentuale di infortuni, malattie e tumori professionali registrati negli ambienti lavorativi;
considerato che:
nell'ambito dell'anatomia patologica la fissazione dei campioni istologici è una fase fondamentale e imprescindibile, poiché prepara i campioni alle successive analisi necessarie per la diagnosi;
ad oggi il fissativo istologico maggiormente utilizzato per la conservazione dei tessuti in istopatologia è la formalina, una soluzione acquosa a base di formaldeide riconosciuta come cancerogena, tossica e allergenica (si veda, in particolare, il Regolamento CE n. 1272/2008, così come modificato dal Regolamento UE n° 605/2014, che la riconosce come sostanza cancerogena di categoria 1B e mutagenica di categoria 2);
considerato, altresì, che sono quasi un milione gli operatori sanitari sul territorio europeo esposti quotidianamente alla formaldeide, con un rischio di cancro cinque volte maggiore. Infatti, sul punto, numerosi studi evidenziano come l'esposizione ai vapori di formaldeide produca una maggiore mortalità per cancro nasofaringeo e decessi per leucemia;
evidenziato che:
in questo contesto, la normativa europea sta limitando sempre di più l'uso della formaldeide, richiedendo alternative più sicure per proteggere i consumatori e i lavoratori, imponendo - di fatto - l'abbandono della formaldeide in favore di alternative valide e sicure;
relativamente all'impiego di formaldeide nell'ambito sanitario, la Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, riconosce che la formaldeide viene ampiamente utilizzata come fissativo istologico, in assenza di un valido sostituto;
inoltre, tale Direttiva ha introdotto un periodo di transizione di cinque anni, durante il quale è stato concesso, in quel determinato settore, di superare il valore limite nell'ottica di una diminuzione progressiva dell'utilizzo della sostanza. Nello specifico, la Direttiva recita: "I fissativi a base di formaldeide sono comunemente usati nel settore sanitario in tutta l'Unione grazie alla facilità di manipolazione, l'elevato grado di precisione e l'estrema adattabilità. In alcuni Stati membri è prevedibile che il settore sanitario avrà difficoltà a rispettare, a breve termine, il valore limite di 0,37 mg/m3 o 0,3 ppm. Per tale settore è pertanto opportuno introdurre un periodo di transizione di cinque anni, durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm. Il settore sanitario dovrebbe in ogni caso ridurre al minimo l'esposizione alla formaldeide; tale settore è incoraggiato a rispettare il valore limite di 0,37 mg/m3 o 0,3 ppm durante il periodo di transizione ove possibile";
il periodo di transizione è terminato nel mese di luglio 2024;
sottolineato che:
la normativa italiana ha recepito con Decreto Interministeriale 11 febbraio 2021 la direttiva (UE) 130/2019 e la direttiva (UE) 2019/983 che autorizza l'uso professionale della formaldeide solo qualora non esistano alternative valide;
il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede in generale l'obbligo di sostituzione o riduzione dell'uso di agenti cancerogeni sui luoghi di lavoro, qualora tecnicamente possibile, correlandolo a sanzioni di carattere penale;
esiste al momento in commercio un'alternativa validata da studi multicentrici che ne hanno dimostrato la non inferiorità alla formaldeide e l'assenza di cancerogenicità;
impegna il Governo:
a sostenere l'adozione dei fissativi istopatologici innovativi ad oggi disponibili caratterizzati dall'assenza di cancerogenicità o mutagenicità, monitorando l'effettiva applicazione della normativa in vigore;
a intervenire con misure che sollecitino le strutture a sostituire l'utilizzo della formaldeide con i fissativi istopatologici innovativi in grado di eliminare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dalla presenza di sostanze cancerogene negli ambienti di lavoro;
a rendere obbligatorio nelle procedure di affidamento per la fornitura dei laboratori ospedalieri o, in ogni caso, di diagnostica inserire nel disciplinare di gara l'utilizzo di fissativi istopatologici innovativi ad oggi disponibili caratterizzati dall'assenza di cancerogenicità o mutagenicità.
G/1264/3/10
Accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di lavoro",
premesso che:
i dati dell'INAIL relativi al numero degli infortuni sul lavoro, le denunce di infortunio nei primi otto mesi del 2024 sono state 386.554 (+0,9 per cento rispetto al 2023), mentre quelle con esito mortale sono stati 680 (+3,5 per cento rispetto al 2023);
la materia della sicurezza sul lavoro è sempre stata una priorità per l'attuale Governo che ha adottato provvedimenti in tal senso, come ad esempio l'introduzione, con decorrenza dal 1° ottobre 2024, dell'obbligo di possesso di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili del settore edile (obbligo che può essere esteso ad altri settori), rilasciata alle condizioni stabilite con una dotazione iniziale di 30 crediti e con la previsione di sanzioni amministrative (sanzione pecuniaria e sanzione accessoria di esclusione temporanea dalla partecipazione ai lavori pubblici) relative alla violazione del divieto di svolgimento delle attività in mancanza dei requisiti e condizioni stabiliti;
alla luce dei dati sugli infortuni di cui sopra occorre, però, adottare ulteriori misure volte a ridurre ovvero ad azzerare il numero degli infortuni sul lavoro, concentrandosi prevalentemente nella prevenzione attraverso una adeguata formazione - di fondamentale importanza per la riduzione degli incidenti e la salvaguardia della salute dei lavoratori - anche mediante l'introduzione di misure tecnologiche avanzate per la tutela dei lavoratori;
ad esempio, i sistemi ottici basati sull' intelligenza artificiale (AI) e interconnessi con piattaforme gestionali rappresenta una soluzione efficace per la riduzione del rischio di collisioni uomo/macchina e macchina/macchina. Tali sistemi includono dispositivi ottici AI capaci di rilevare ostacoli, persone e altre macchine mobili in tempo reale, riducendo le velocità operative delle macchine e generando allarmi visivi e acustici per prevenire incidenti anche in condizioni di scarsa visibilità. L'adozione di tali tecnologie, oltre a ridurre significativamente il numero di incidenti, incentiverebbe l'innovazione in linea con gli obiettivi dell'Industria 4.0, migliorando l'efficienza operativa e garantendo maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro,
impegna il Governo, a valutare la possibilità di:
adottare disposizioni volte ad incentivare ulteriormente la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
adottare disposizioni volte ad introdurre incentivi fiscali per l'impiego dei sistemi ottici di cui in premessa da parte delle aziende che operano con macchine mobili nei settori industriali, prevedendo in quelli esposti a rischi più elevati l'obbligo di utilizzo dei sistemi stessi.
G/1264/4/10
Zullo, Berrino, Leonardi, Mancini, Russo, Satta
Accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di lavoro",
premesso che,
il disegno di legge reca diversi interventi in materia di rapporti di lavoro, tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro e ammortizzatori sociali, tra cui l'articolo 6, secondo cui il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate;
in proposito, preme evidenziare che la complessiva disciplina trattata dall'articolo 6 del disegno di legge deve essere integrata con la previsione dell'obbligo di contestuale comunicazione, da parte del lavoratore e/o dell'Inps, al datore di lavoro che ha attivato l'intervento di integrazione salariale, della circostanza che il lavoratore stesso svolga altra attività lavorativa, con il conseguente venir meno del diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate;
stante la vigente disciplina, qualora il lavoratore non avvertisse il proprio datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa, quest'ultimo dovrebbe poi recuperare dal lavoratore stesso il trattamento di integrazione salariale anticipato, con le difficoltà che ciò potrebbe comportare in concreto;
peraltro, durante la sospensione in cassa integrazione continua, comunque, a maturare il TFR, che il singolo lavoratore potrebbe aver conferito alla previdenza complementare, con conseguente versamento dello stesso al Fondo pensione da parte del datore di lavoro (o che comunque, anche in assenza di tale conferimento, il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti deve versare mensilmente al Fondo di tesoreria presso l'Inps),
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di introdurre, in capo all'Inps, l'obbligo di informare immediatamente il datore di lavoro, che ha attivato l'intervento di integrazione salariale, della comunicazione di svolgimento di altra attività lavorativa da parte del proprio dipendente ricevuta dall'Istituto.
G/1264/5/10
Accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1264, recante Disposizioni in materia di lavoro,
premesso che:
l'articolo 6 del disegno di legge apporta modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di sospensione dell'erogazione delle prestazioni di integrazione salariale per il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
in particolare, la novella disposta dall'articolo 6 del disegno di legge prevede che il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non abbia diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate e che decada dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento delle predette attività lavorative;
la novella non prevede alcun obbligo in capo all'INPS di informare, a sua volta, il datore di lavoro della comunicazione ricevuta da parte del lavoratore, nonostante il datore di lavoro sia tenuto, salvo il caso di difficoltà finanziarie, ad anticipare ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale,
impegna il Governo:
ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a prevedere che l'Istituto nazionale della previdenza sociale debba informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto l'intervento di integrazione salariale, della comunicazione di svolgimento di attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo da parte del lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.
G/1264/6/10
Accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1264, recante Disposizioni in materia di lavoro,
premesso che:
tra le caratteristiche distintive dell'attività turistica vi è l'andamento stagionale, che alterna periodi di più intensa attività lavorativa, spesso diversamente collocati nel corso dell'anno, anche in considerazione del crescente condizionamento della domanda di ospitalità e/o servizi proveniente da Paesi esteri che spesso sono caratterizzati da un diverso andamento stagionale e da differenziati calendari feriali;
in base a quanto stabilito dall'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la contrattazione collettiva può individuare ulteriori ipotesi di stagionalità rispetto a quanto indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525. Sulla base di tale previsione, è stata inserita tra le ulteriori ipotesi di stagionalità l'intensificazione dell'attività lavorativa in alcuni periodi dell'anno determinata ad esempio da eventi o situazioni di mercato. In questo contesto, l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 9243/2023, operando una distinzione tra "attività stagionale" e "punte di stagionalità", ha rischiato di compromettere l'impostazione storica relativa al concetto di stagionalità, come anche integrata dalla contrattazione collettiva;
nel corso dell'esame alla Camera dei Deputati del disegno di legge in oggetto, è stato inserito l'articolo 11, che ha previsto una norma di interpretazione autentica del già citato articolo 21, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che ha salvaguardato le definizioni di attività stagionale adottate dalla contrattazione collettiva. La formulazione della norma presenta tuttavia alcuni profili di criticità che potrebbero limitare la definizione di attività stagionale a un'attività che si ripete sempre negli stessi periodi dell'anno, nonché di precludere la possibilità per le imprese di siglare contratti integrativi aggiuntivi che rispondano alle proprie necessità organizzative;
impegna il Governo:
a prevedere, nel primo provvedimento utile, che siano ricomprese tra le attività stagionali quelle attività organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive o di servizio ricorrenti in delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, anche ulteriori rispetto a quelle individuate dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria.
G/1264/7/10 (testo 2)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1264, recante Disposizioni in materia di lavoro,
premesso che:
negli anni immediatamente precedenti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore ha previsto che, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, nonché per quelli in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, la prestazione lavorativa venisse svolta di norma in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
l'efficacia della disposizione è stata varie volte prorogata, circoscrivendola da ultimo ai soli soggetti affetti da particolari condizioni di fragilità definiti con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione;
con decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, adottato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della pubblica amministrazione, sono state individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile;
l'efficacia delle disposizioni richiamate è stata prorogata sino al 31 dicembre 2023;
pur essendo ormai cessata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, la condizione di fragilità di alcuni lavoratori dipendenti pubblici e privati richiede disposizioni di legge specifiche, finalizzate ad operarne una particolare tutela, garantendo in ogni caso livelli minimi di produttività, da valutare tenendo in debita considerazione la patologia del lavoratore e la terapia somministrata;
impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a:
a) prevedere che, in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, il datore di lavoro possa assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, compatibilmente con l'attività lavorativa svolta e ferma restando la garanzia di livelli minimi di produttività, valutati tenendo in debita considerazione la patologia del lavoratore e la terapia somministrata, eventualmente anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento;
b) prevedere che il personale tecnico ed amministrativo che opera presso le istituzioni scolastiche, affetto dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, possa svolgere, laddove possibile, la prestazione lavorativa in modalità agile, compatibilmente con l'attività lavorativa svolta e ferma restando la garanzia di livelli minimi di produttività, valutati tenendo in debita considerazione la patologia del lavoratore e la terapia somministrata, eventualmente anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento;
c) promuovere le iniziative di competenza al fine di sottoporre in sede di contrattazione collettiva la possibilità di adibire il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile ad attività di supporto all'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa.
G/1264/7/10
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1264, recante Disposizioni in materia di lavoro,
premesso che:
negli anni immediatamente precedenti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore ha previsto che, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, nonché per quelli in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, la prestazione lavorativa venisse svolta di norma in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
l'efficacia della disposizione è stata varie volte prorogata, circoscrivendola da ultimo ai soli soggetti affetti da particolari condizioni di fragilità definiti con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione;
con decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, adottato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della pubblica amministrazione, sono state individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile;
l'efficacia delle disposizioni richiamate è stata prorogata sino al 31 dicembre 2023;
pur essendo ormai cessata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, la condizione di fragilità di alcuni lavoratori dipendenti pubblici e privati richiede disposizioni di legge specifiche, finalizzate ad operarne una particolare tutela, garantendo in ogni caso livelli minimi di produttività, da valutare tenendo in debita considerazione la patologia del lavoratore e la terapia somministrata;
impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a:
a) prevedere che, in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, il datore di lavoro possa assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, compatibilmente con l'attività lavorativa svolta e ferma restando la garanzia di livelli minimi di produttività, valutati tenendo in debita considerazione la patologia del lavoratore e la terapia somministrata, eventualmente anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento;
b) prevedere che i lavoratori che operano presso le istituzioni scolastiche, affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, possano svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, compatibilmente con l'attività lavorativa svolta e ferma restando la garanzia di livelli minimi di produttività, valutati tenendo in debita considerazione la patologia del lavoratore e la terapia somministrata, eventualmente anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento;
c) prevedere che il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile possa essere adibito ad attività di supporto all'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa.
G/1264/8/10 (testo 2)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1264, recante Disposizioni in materia di lavoro,
premesso che:
l'articolo 19 del disegno di legge apporta modificazioni al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, al fine di prevedere che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il rapporto di lavoro debba intendersi risolto per volontà del lavoratore, salvo nel caso questi dimostri l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che abbiano giustificato la sua assenza;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare iniziative finalizzate a precisare che per contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro deve intendersi quello sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché a ridurre il termine relativo all'assenza ingiustificata del lavoratore oltre il quale si determina la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni.
G/1264/8/10
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1264, recante Disposizioni in materia di lavoro,
premesso che:
l'articolo 19 del disegno di legge apporta modificazioni al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, al fine di prevedere che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il rapporto di lavoro debba intendersi risolto per volontà del lavoratore, salvo nel caso questi dimostri l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che abbiano giustificato la sua assenza;
impegna il Governo:
ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a precisare che il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro deve intendersi quello sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché a ridurre da quindici a cinque giorni il termine relativo all'assenza ingiustificata del lavoratore oltre il quale si determina la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni.
G/1264/9/10
Zullo, Berrino, Leonardi, Mancini, Russo, Satta
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di lavoro";
considerato che:
al fine di agevolare la transizione dall'istruzione e formazione al lavoro, appare necessario consentire alle istituzioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 abilitate all'erogazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionali regionali (IeFP), secondo i sistemi regionali di accreditamento, la realizzazione della cosidetta "impresa formativa", permettendo di utilizzare gli spazi e le attrezzature didattiche per l'esercizio di ordinarie attività economiche coerenti con l'attività formativa;
si ravvisa la necessità di disciplinare una procedura finalizzata a prevedere che le predette istituzioni possono predisporre uno specifico progetto nel piano dell'offerta formativa per l'espletamento delle predette finalità;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile al fine di consentire alle istituzioni formative di cui in premessa di utilizzare spazi e attrezzature impiegati a fini didattici per l'esercizio di attività economiche in coerenza con l'offerta formativa, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e prevedendo, altresì, che gli eventuali utili provenienti dall'alienazione di beni e servizi prodotti nello svolgimento dell'attività didattica vengano registrati in contabilità separata e destinati all'incremento delle strutture e della qualità dei servizi di formazione.
G/1264/10/10
Bergesio, Murelli, Cantù, Minasi
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di lavoro ( AS 1264),
premesso che:
le aziende agricole condotte da giovani under 40 rappresentano una grande risorsa per l'attuazione di un modello di agricoltura multifunzionale, digitale ed innovativa, che guardi al futuro con resilienza e sostenibilità;
con riguardo all'apertura di nuove imprese, se pure il quadro appare molto dinamico per quanto concerne la componente giovanile, questa fatica a rimanere sul mercato per via di diversi fattori, non da ultimo il conflitto russo ucraino che ha contribuito ad un generalizzato aumento dei costi produttivi;
diverse sono le agevolazioni messe in campo dal Governo per favorire l'ingresso dei giovani nel lavoro agricolo;
l'articolo 1, comma 503 della legge n. 160 del 2019 ha riconosciuto a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli, di età inferiore a quarant'anni, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'INPS, per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare le necessarie misure, anche di carattere finanziario, affinché i benefici come da ultimo disciplinati all'articolo 1, comma 503 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano resi strutturali per consentire una continuità nell'ingresso dei giovani nel lavoro agricolo.
1.1
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Sopprimere l'articolo.
1.2
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1.3
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso "2" con il seguente:
«2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da due rappresentanti del Ministero della salute, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.».
1.4
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 14-bis", sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 marzo».
1.5
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
«b-bis) all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), dopo la parola: "individuare", sono aggiunte le seguenti: ", ove previsto in base all'organizzazione del lavoro," e dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "In assenza di tale figura, la vigilanza viene attuata direttamente da datore di lavoro o dal dirigente nell'ambito degli obblighi già previsti all'interno del presente articolo.";
b-ter) all'articolo 26, comma 8-bis, dopo le parole: "che svolge la funzione di preposto", sono aggiunte le seguenti: ", ove previsto in base all'organizzazione del lavoro".».
1.6
Manca, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
«b-bis) all'articolo 18, comma 1, lettera p), dopo le parole: "rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza", sono aggiunte le seguenti: ", ove eletti o designati";
b-ter) all'articolo 35, comma 1, lettera d), dopo le parole: "lavoratori per la sicurezza", sono aggiunte le seguenti: ", ove eletto o designato".».
1.7
Lorenzin, Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 37, comma 7-ter, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Fino all'emanazione dell'Accordo di cui al comma 2 secondo periodo, trova applicazione quanto previsto all'interno degli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e 07 luglio 2016."».
1.8
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1.9
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Respinto
Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere il numero 1.3).
1.10
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Respinto
Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 5).
1.11
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 5).
1.12
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1.13
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1.14
Sensi, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1.15
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) all'articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l'uso continuativo dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, e le idonee condizioni di areazione, di illuminazione e di microclima.
3. Il datore di lavoro comunica alla competente sede territoriale dell'INL l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2."».
1.16
Franceschelli, Manca, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «2», inserire il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano alle attività temporanee, quali quelle edili, che si svolgono in locali sotterranei o semisotterranei. Tali attività sono comunque soggette alle prescrizioni di salute e sicurezza previste dall'allegato XIII del TUSL, richiamato nel Titolo IV in relazione ai cantieri temporanei o mobili.».
1.17
Giorgis, Sensi, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «2», inserire il seguente:
«2-bis. Per le attività temporanee, quali quelle tipiche di un cantiere edile, svolte in locali sotterranei o semisotterranei che comportino l'emissione di agenti nocivi, possono essere svolte in un locale chiuso o semisotteraneo solo a seguito, da parte del datore di lavoro dell'adozione di misure specifiche basate sulla valutazione dei rischi, in conformità a quanto previsto dal Titolo IV del presente decreto».
1.18
D'Elia, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «3», aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire certezza applicativa, la procedura amministrativa introdotta dai commi 2 e 3 si applica esclusivamente alle lavorazioni avviate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione.».
1.19
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) all'articolo 115, il comma 1 è sostituito con il seguente:
"1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva, parapetti e reti di sicurezza, come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico quali i seguenti:
a) sistemi di trattenuta;
b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi:
d) sistemi di arresto caduta."».
1.20
Nicita, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1.21
Malpezzi, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Gli obblighi riguardanti le tessere personali di riconoscimento si applicano anche nei casi in cui l'attività nei cantieri edili sia svolta fuori da regimi di appalto o subappalto.».
1.22
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il comma 3 è abrogato».
1.23
Decaduto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 13-bis, è inserito il seguente: "13-bis.1. Il decreto di cui al comma precedente è emanato entro il 30 giugno 2025."».
1.0.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni per l'istituzione del salario minimo)
1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.
4. Per "retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato" si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.
5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei princìpi e delle finalità della medesima legge.
6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.
7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.
8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.
9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.
10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.
11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati".
12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.
13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata "Commissione". Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.
14. La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
15. La Commissione di cui al comma 13:
a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;
b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;
c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.
16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
21. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato "Fondo per il salario minimo", con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 22, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4.
23. Agli oneri di cui al comma 21, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.2
Patuanelli, Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni per l'istituzione del salario minimo)
1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.
4. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.
5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei princìpi e delle finalità della medesima legge.
6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.
7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.
8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.
9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.
10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.
11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati».
12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.
13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.
14. La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
15. La Commissione di cui al comma 13:
a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;
b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;
c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.
16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.».
1.0.3
Martella, Camusso, Furlan, Zampa, Zambito
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Istituzione del documento di regolarità lavorativa)
1. Al fine di favorire le buone pratiche organizzative nei luoghi di lavoro, la regolarità dei rapporti di lavoro e la sicurezza dei lavoratori, nonché per facilitare le attività di verifica e controllo degli adempimenti relativi alle suddette finalità, è istituito il documento di regolarità lavorativa.
2. Il possesso del documento di regolarità lavorativa da parte del lavoratore è condizione per l'accesso e lo svolgimento delle attività lavorative all'interno dei cantieri edili, dei cantieri navali, degli impianti e delle aree dedicate alle attività del settore della logistica e in tutte le strutture dove, in regime di appalto e subappalto, operano lavoratori dipendenti di imprese tra loro non controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative di cui al comma 9, ai cantieri, agli impianti e agli altri luoghi di lavoro ove operano complessivamente più di cinquanta lavoratori, compresi i lavoratori di ditte esterne in appalto o subappalto. Decorsi ventiquattro mesi dal termine di cui al primo periodo il documento di regolarità lavorativa è obbligatorio nei cantieri, negli impianti e negli altri luoghi di lavoro ove operano complessivamente più di quindici dipendenti, compresi i lavoratori di ditte esterne in appalto o subappalto. Decorsi trentasei mesi dal termine di cui al primo periodo, il documento di regolarità lavorativa è obbligatorio nei cantieri, negli impianti e negli altri luoghi di lavoro ove operano complessivamente più di cinque dipendenti, compresi i lavoratori di ditte esterne in appalto o subappalto.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, sentito il CNEL, sono individuati gli ulteriori settori produttivi nei quali si applicano le disposizioni della presente legge.
5. Il documento di regolarità lavorativa contiene:
a) i dati anagrafici e biometrici del lavoratore;
b) la residenza e l'eventuale domicilio;
c) i titoli di studio;
d) gli eventuali titoli abilitativi o professionali conseguiti;
e) i dati professionali, quali la data di inizio del rapporto di lavoro e il livello professionale;
f) i dati del datore di lavoro;
g) la tipologia e la durata, anche giornaliera, della prestazione lavorativa, nonché il contratto collettivo di riferimento applicato;
h) la qualifica riconosciuta nel rapporto di lavoro;
i) l'attestazione della regolarità contributiva e l'anzianità lavorativa;
l) l'attestazione della regolarità del soggiorno, in caso di lavoratore cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea.
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in collaborazione con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro, le prefetture, le questure, gli uffici anagrafici comunali, i Centri per l'impiego, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le istituzioni scolastiche e formative, raccoglie i dati relativi al documento di regolarità lavorativa in un'apposita banca di dati cui possono accedere gli enti sopra citati, ai fini dell'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, il lavoratore interessato e, previa autorizzazione rilasciata dall'INPS, il datore di lavoro diretto, il datore di lavoro committente e l'impresa appaltatrice.
7. L'INPS provvede a inviare al lavoratore interessato una carta elettronica contenente gli elementi essenziali del documento di regolarità lavorativa nonché le credenziali per accedere alla banca di dati di cui al comma 6.
8. La carta elettronica di cui al comma 7 è esibita all'inizio e al termine della prestazione lavorativa quotidiana ed è controllata elettronicamente, con apposita apparecchiatura, dal datore di lavoro responsabile dei cantieri, degli impianti e degli altri luoghi di lavoro afferenti ai settori di cui al comma 2, anche ai fini della verifica e dell'acquisizione dei dati contenuti nel documento di regolarità lavorativa di ciascun lavoratore utilizzato direttamente o indirettamente. I dati acquisiti quotidianamente dal datore di lavoro attraverso la lettura della carta elettronica di cui al comma 3 sono trasmessi quotidianamente in via telematica alla banca di dati di cui al comma 6.
9. Le caratteristiche e le modalità di costituzione della banca di dati di cui al comma 6, le modalità di accesso ad essa da parte dei soggetti abilitati, il contenuto specifico e le modalità di rilascio della carta elettronica di cui al comma 7 nonché le caratteristiche della strumentazione necessaria alla lettura automatica delle carte elettroniche dei soggetti responsabili, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
10. Ai fini della costituzione e della gestione della banca di dati, nonché del rilascio delle carte elettroniche, è concesso all'INPS un contributo di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.4
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)
1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, di 2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Le prestazioni a carico del Fondo, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono erogate dall'INAIL d'ufficio.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
1.0.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Formazione e riqualificazione professionale delle persone con disabilità da lavoro)
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 166, è aggiunto il seguente:
"166-bis. Anche al di fuori degli interventi di cui al comma precedente, l'INAIL garantisce alle persone con disabilità da lavoro l'accompagnamento per la formazione e riqualificazione professionale, destinando alla persona, per il tramite degli operatori competenti, risorse spendibili per la fruizione di servizi di formazione professionale e di accompagnamento al lavoro, nonché per l'accesso a tirocini formativi. L'attuazione del presente comma è a carico del Bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."».
1.0.6
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura)
1. All'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di cui al comma 1, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole; il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e i dati sulla loro situazione economica nonché il calendario delle colture; il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole; l'INL mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'ANPAL mette a disposizione i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, concernenti il mercato del lavoro agricolo; l'ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. All'istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura farà seguito l'estensione dello stesso a tutti gli altri settori in condizione di forte esposizione al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo, ai sensi della legge 29 ottobre del 2016, n. 199.
4. Il Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso, costituito ai sensi del decreto ministeriale n. 57 del 2023, avrà accesso al Sistema informativo di cui al comma 1.».
1.0.7
Guidolin, Mazzella, Castellone, Pirro
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro usurante).
1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) lavoratori occupati nella vigilanza privata e nei servizi fiduciari.";
c) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d) e d-bis)";
d) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";
e) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 900 mila euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
2.0.1
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 2-bis.
(Direzione distrettuale del Lavoro)
1. Dopo l'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e` inserito il seguente:
"Art. 70-bis - (Direzione distrettuale del lavoro) - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività` lavorativa e ai reati connessi, ancorché di maggiore gravita`, nonché al reato previsto dall'art. 603-bis del codice penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.
2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato e` preposto all'attività` della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività` della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.
3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedi- menti riguardanti i reati di cui al comma 1, i magistrati addetti alla direzione.
4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro.";
Art. 2-ter.
(Procuratore nazionale del lavoro)
Dopo l'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiungere il seguente:
"Art. 76-bis. - (Procuratore nazionale del lavoro) - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e` istituita la Direzione nazionale del lavoro.
2. Alla Direzione e` preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalita`, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacita` organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.
3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e puo` essere rinnovato una sola volta.
4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguita la quarta valutazione di professionalita`, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura.
5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianita` nel ruolo puo` essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-ter del codice di procedura penale.";
Art. 2-quater.
(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)
Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale e` inserito il seguente:
"Art. 371-ter. - (Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro) - 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonche? per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attivita` lavorativa e per i reati connessi, ancorche? di maggiore gravita`. A tale fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonche? degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale puo` inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e degli organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche? del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del la- voro, in relazione alle competenze in ma- teria di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente, e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.
2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali del lavoro al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attivita` di indagine, di garantire la funzionalita` dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestivita` delle investigazioni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:
a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magi- strati della Direzione nazionale del lavoro;
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilita` e mobilita` che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;
c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contra- sto dello sfruttamento del lavoro;
d) impartisce ai procuratori distrettuali del lavoro specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalita` secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attivita` di indagine;
e) riunisce i procuratori distrettuali del lavoro interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati di cui al comma 1 quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non e` stato possibile a causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attivita` di indagine;
2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 del codice di procedura penale ai fini del coordinamento delle indagini.
4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione di cui alla lettera f) del comma 3 dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non puo` delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.";
Art. 2-quinquies.
(Avocazione del procuratore generale presso la Corte d'appello)
1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale e` aggiunto il seguente:
"1-ter. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attivita` lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.";
Art. 2-sexies.
(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di Cassazione)
1. Dopo l'articolo 76-quater dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, e` inserito il seguente:
"Art. 76-quinquies. - (Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività` di coordinamento investigativo per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) - 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.
2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attivita` svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.";
Art. 2-septies.
(Procedimento per l'avocazione)
1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e` sostituito dal seguente:
"6. Quando il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.";
Art. 2-octies.
(Dotazioni organiche)
1. Il ruolo organico del personale della magistratura e` aumentato complessivamente di cento unita`. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro e` determinata con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura. Con uno o piu` decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.
2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e` istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.
3. Per fare fronte alle straordinarie e urgenti necessita` di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia e` autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei con- corsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'Ispettorato nazionale del lavoro e` autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a 300 unita` per l'anno 2024;
Art. 2-novies.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 17.550.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Art. 2-decies.
(Norme transitorie)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 2-ter. 2-quater, 2-quinques, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-novies si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro;
Art. 2-undecies.
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 2-ter. 2-quater, 2-quinques, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-novies, 2-decies entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».
2.0.2
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Credito di imposta per salute e sicurezza sul lavoro)
1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno degli infortuni e morti sui luoghi di lavoro, nonché di tutela della salute e sicurezza, per gli anni 2024, 2025 e 2026, entro il tetto massimo di spesa per la finanza pubblica pari a 150 milioni di euro, alle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di cui al comma 2, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute, nel limite massimo di 40.000 euro, per ciascuna impresa beneficiaria.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le spese sostenute:
a) per la piena applicazione della legge vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ai lavoratori che, in qualsiasi forma contrattuale, svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, attraverso piattaforme anche digitali;
b) per attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, nonché specificatamente dei rischi connessi all'utilizzo di tali tecnologie;
c) per la piena attuazione delle misure di cui al capo IV, Cantieri temporanei o mobili, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ivi inclusi:
1) l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature di lavoro, ponteggi, opere provvisionali, dispositivi di protezione individuale, parapetti, ponti a sbalzo, sottoponti e altro materiale che risponda con tempestività ed efficacia all'evoluzione dei fattori di rischio;
2) la definizione di criteri di progettazione e realizzazione degli interventi, al fine di eliminare o ridurre al minimo il rischio di caduta dall'alto nei lavori in quota o in sospensione, con particolare riferimento alle misure preventive e protettive finalizzate a mettere in sicurezza il percorso di accesso e transito, nonché la costante esecuzione dei lavori, e a garantire sistemi di protezione, distinguendo in temporanei o permanenti, sistemi personali o collettivi;
3) l'attività di formazione di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati agli specifici rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, connessi ai lavori in quota o in sospensione, anche sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 4, comprese quelle finalizzate a verificare il rispetto del tetto massimo di spesa di cui al comma 1, e l'eventuale individuazione di ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre a quelli indicati ai commi 1 e 2.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
2.0.3
Guidolin, Mazzella, Castellone
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Lavoro usurante)
1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e non inferiore a 36 giorni lavorativi all'anno per personale medico, personale sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43 e socio sanitario che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2020".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 13 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
2.0.4
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro usurante)
1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), dopo la parola "collettivo" sono aggiunte le seguenti: "e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";
b) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente".»
c) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d) e d-bis)";
d) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";
e) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 900 mila euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
2.0.5
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Semplificazione accertamenti per invalidi del lavoro)
1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3, della presente legge, sono effettuati dall'INAIL, mediante commissioni mediche composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di Presidente, e da due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 170 mila euro per l'anno 2024 e 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
2.0.6
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Esclusione della rendita ai superstiti INAIL dal reddito rilevante ai fini ISEE)
1. All'articolo 4, comma 2, del Decreto del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 900 mila euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
2.0.7
Lopreiato, Mazzella, Guidolin, Castellone
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Fondo mobbing)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato a finanziare l'anticipo delle spese di perizie mediche di parte funzionali alla produzione documentale nell'ambito di cause aventi ad oggetto l'accertamento di condotte vessatorie e mobbizzanti in ambito lavorativo per coloro che abbiano redditi non superiori a 25.000 euro l'anno.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di euro 10 milioni per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34, comma 5-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
6.1
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 8», dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale informa immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto l'intervento di integrazione salariale, della comunicazione di svolgimento di attività lavorativa ricevuta dall'Istituto medesimo ai sensi del comma 2.».
6.2
Manca, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Nel caso di svolgimento di attività lavorativa part-time, autonoma o parasubordinata, con compensi inferiori all'indennità di cassa integrazione o altro ammortizzatore sociale, la compatibilità parziale o totale dell'indennità è determinata proporzionalmente in base agli introiti effettivi.».
6.0.1
Zambito, Furlan, Zampa, Camusso
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)
1. Con riferimento alle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, di cui alla lettera m) dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i lavoratori delle predette imprese in distacco presso altra impresa del medesimo settore possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti da quest'ultima per eventi oggettivamente non evitabili.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel caso di distacco di personale tra imprese di cui al comma 1, per tutta la durata dello stesso la contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco sarà versata dall'impresa distaccataria.
3. In considerazione del versamento della contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco da parte dell'impresa distaccante, previsto dalla normativa vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il comma 1 si applica anche ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti, dall'impresa distaccante o dall'impresa distaccataria, per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi entro la predetta data.».
6.0.2
Giorgis, Zampa, Furlan, Camusso, Zambito
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)
1. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, al primo periodo le parole "nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2024" e al terzo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di 22 milioni di euro annui a decorrere dal 2025".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 22 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
6.0.3
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)
1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole "intemperie stagionali" sono aggiunte le seguenti: "a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e dall'eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere"».
6.0.4
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Modifiche in tema di cassa integrazione guadagni ordinaria)
All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, dopo le parole: "intemperie stagionali", sono aggiunte le seguenti: "a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e dall'eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere".».
6.0.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Ammortizzatori in deroga in caso di calamità naturali)
1. A seguito di ogni delibera di stato di emergenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
2. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».
6.0.6
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa - ISCRO)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 144, lettera f), le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";
b) al comma 147, le parole: "pari al 25 per cento" sono sostituite dalle parole: "pari al 40 per cento";
c) il comma 150 è soppresso;
2. Ai maggiori oneri derivanti dalla misura di cui al precedente comma, si provvede mediante le risorse residue già stanziate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 137, commi 386-400, nonché mediante l'aumento delle aliquote contributive, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 213 del 2024 e nei limiti di spesa previsti dall'articolo 1, comma 153.».
6.0.7
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Fondo speciale transizioni)
1. È istituito il "Fondo speciale transizioni", interno al Fondo sociale per occupazione e formazione istituito dall'art.18, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 185 del 2009, con una dotazione annualmente finanziata di 200 milioni di euro, destinata a finanziare i processi di transizione di grandi imprese e loro indotto e/o filiera.
2. Con decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al "Fondo speciale transizioni".
3. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».
6.0.8
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS)
Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'art. 1 comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
7.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Alla legge 22 maggio 2017, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del Codice civile, inclusi i rapporti di lavoro autonomo regolati dall'articolo 2222 del Codice civile e gli esercenti professioni per le quali è prevista l'iscrizione a un ordine professionale. Per tali professioni, le disposizioni si applicano nel rispetto delle normative e dei regolamenti specifici degli ordini professionali, senza pregiudicare le tutele legali e professionali esistenti.";
b) all'articolo 14, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Ai rapporti di lavoro autonomo di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 2087 c.c., estendendo ai committenti l'obbligo di garantire la salute, anche psicologica, la sicurezza e la dignità del lavoratore. Questi obblighi si applicano nel rispetto delle norme e dei regolamenti degli ordini professionali cui il lavoratore appartiene. In caso di sovrapposizione o conflitto, prevalgono le disposizioni più favorevoli per il lavoratore.
3-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai rapporti di lavoro già conclusi nei 5 anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, a condizione che il ricorso sia presentato entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge."».
7.2
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 comma 933, della legge 30 dicembre 2021 n.234, dopo le parole: "albi professionali" inserire le seguenti: "e il professionista disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4».
7.3
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Alla legge 22 maggio 2017, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del Codice civile, inclusi i rapporti di lavoro autonomo regolati dall'articolo 2222 del Codice civile e gli esercenti professioni per le quali è prevista l'iscrizione a un ordine professionale. Per tali professioni, le disposizioni si applicano nel rispetto delle normative e dei regolamenti specifici degli ordini professionali, senza pregiudicare le tutele legali e professionali esistenti."
b) all'articolo 14, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Ai rapporti di lavoro autonomo di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 2087 del Codice Civile, estendendo ai committenti l'obbligo di garantire la salute, anche psicologica, la sicurezza e la dignità del lavoratore. Questi obblighi si applicano nel rispetto delle norme e dei regolamenti degli ordini professionali cui il lavoratore appartiene. In caso di sovrapposizione o conflitto, prevalgono le disposizioni più favorevoli per il lavoratore.
3-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai rapporti di lavoro già conclusi nei 5 anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, a condizione che il ricorso sia presentato entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge."».
7.4
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Alla legge 22 maggio 2017, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del Codice civile, inclusi i rapporti di lavoro autonomo regolati dall'articolo 2222 del Codice civile e gli esercenti professioni per le quali è prevista l'iscrizione a un ordine professionale. Per tali professioni, le disposizioni si applicano nel rispetto delle normative e dei regolamenti specifici degli ordini professionali, senza pregiudicare le tutele legali e professionali esistenti".
b) all'articolo 14, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Ai rapporti di lavoro autonomo di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 2087 c.c., estendendo ai committenti l'obbligo di garantire la salute, anche psicologica, la sicurezza e la dignità del lavoratore. Questi obblighi si applicano nel rispetto delle norme e dei regolamenti degli ordini professionali cui il lavoratore appartiene. In caso di sovrapposizione o conflitto, prevalgono le disposizioni più favorevoli per il lavoratore.
3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3-bis si applicano anche ai rapporti di lavoro già conclusi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, a condizione che il ricorso sia presentato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge."».
7.0.1
Lopreiato, Mazzella, Guidolin, Castellone
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Equo compenso)
1. Alla legge 21 aprile 2023, n. 49 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai domiciliatari di cui si avvale il professionista o comunque utilizzati dalle imprese di cui al comma 1.";
b) all'articolo 2, al comma 3, il secondo e terzo periodo sono abrogati;
c) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito con il seguente:
"1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge, limitatamente agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge."».
7.0.2
Lopreiato, Mazzella, Guidolin, Castellone
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
All'articolo 2 della legge 21 aprile 2023, n. 49, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai domiciliatari di cui si avvale il professionista o comunque utilizzati dalle imprese di cui al comma 1".».
7.0.3
Lopreiato, Mazzella, Guidolin, Castellone
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. All'articolo 2, comma 3 della legge 21 aprile 2023, n. 49, il secondo e terzo periodo sono soppressi.»
7.0.4
Lopreiato, Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
1. All'articolo 11 della legge 21 aprile 2023, n. 49 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, il comma 1 è sostituito con il seguente:
"1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge, limitatamente agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".»
7.0.5
Lopreiato, Mazzella, Guidolin, Castellone
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Monocommittenza)
1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:
"Art. 23-bis. - (Avvocato monocommittente) - 1. È avvocato monocommittente l'avvocato iscritto ad un Albo del territorio italiano, il quale presta la propria collaborazione, in via continuativa ed esclusiva, a favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una società tra avvocati o di una società tra professionisti, a fronte della corresponsione, da parte di questi soggetti, con cadenza periodica, di un compenso fisso o variabile.
2. Il contratto di collaborazione professionale tra committente ed avvocato monocommittente deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità e deve contenere, quale contenuto minimo essenziale, i seguenti elementi:
a) la durata del rapporto di collaborazione professionale;
b) il compenso dovuto all'avvocato monocommittente per l'attività professionale svolta o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento;
c) la disciplina del rimborso, integrale o parziale, delle spese sostenute dall'avvocato monocommittente per la formazione propedeutica al conseguimento del titolo di specialista ai sensi dell'articolo 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 147, quando tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concordata;
d) la disciplina del rimborso delle eventuali spese sostenute dall'avvocato monocommittente nell'espletamento del rapporto di collaborazione;
e) il diritto di recesso per entrambe le parti dal rapporto di collaborazione professionale;
f) la pattuizione di un congruo preavviso per l'esercizio del diritto di recesso, commisurato alla durata del rapporto di collaborazione, nonché la previsione del pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso;
g) il divieto di recesso da parte del committente in caso di gravidanza, di adozione, di malattia e di infortunio dell'avvocato monocommittente;
h) il patto di non concorrenza;
i) il patto di esclusività;
l) l'obbligo di riservatezza.
3. Il compenso corrisposto, con cadenza periodica, al collaboratore monocommittente deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione professionale eseguita e comunque conforme ai criteri di determinazione e non inferiore ai parametri minimi stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, sentiti gli ordini forensi circondariali, e previo parere obbligatorio del Consiglio di Stato, da emanare entro il 31 dicembre 2024.
4. L'avvocato monocommittente può avvalersi delle prestazioni svolte a favore del committente ai fini dell'ammissione del corso di iscrizione all'Albo Speciale per le giurisdizioni superiori e per il raggiungimento dei requisiti per il titolo di specializzazione.
5. La disciplina dei diritti, delle facoltà e degli obblighi derivanti dal rapporto di collaborazione professionale di cui ai precedenti commi è stabilita con regolamento adottato, entro il 31 dicembre 2024, dal Consiglio Nazionale Forense, sentito il Ministero della Giustizia, nel rispetto dei principi di libertà, autonomia e indipendenza, nonché incompatibilità, sanciti rispettivamente dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della presente legge.
6. Il regolamento di cui al comma 5, deve prevedere l'attribuzione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, territorialmente competenti, poteri di verifica e di certificazione di conformità del contenuto del contratto di collaborazione professionale stipulato tra l'avvocato in regime di monocommittenza e il committente.
7. Con regolamento adottato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, sentiti il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stabilita la ripartizione tra le parti del rapporto di collaborazione professionale degli oneri contributivi e dei relativi adempimenti.
8. Le parti dei rapporti di collaborazione professionale, come definiti dal presente articolo, sorti in epoca antecedente alla data di entrata in vigore dello stesso, devono adeguare il contratto di collaborazione professionale alle relative disposizioni entro il 31 dicembre 2024."».
7.0.6
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Opzione per il mantenimento o meno dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti che esercitano la libera professione senza carattere di continuità, ed iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta)
1. I professionisti tenuti all'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale di propria appartenenza, che esercitano la libera professione senza carattere di continuità, ed iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, possono optare per la cancellazione ed al passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa su richiesta o d'ufficio, all''ente previdenziale di diritto privato di appartenenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
2. I professionisti di cui al comma 1, in caso di opzione per il non mantenimento dell'iscrizione all'ente previdenziale di diritto privato, il medesimo ente sospenderà l'iscrizione del professionista dai propri ruoli e la relativa posizione assicurativa in essere non sarà ulteriormente alimentata fino al mantenimento della contribuzione obbligatoria attiva presso altro ente previdenziale, e per tutta la durata non è tenuto a versare all'ente previdenziale di diritto privato alcun contributo a carattere soggettivo o integrativo a fini previdenziali o assistenziali, ed il professionista non usufruirà delle prestazioni associate all'iscrizione all'ente privato.
3. I professionisti di cui al comma 2, alla cancellazione ed al passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa su richiesta o d'ufficio, all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, sono tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per i redditi rivenienti dalla libera professione senza carattere di continuità. Fatto salvo, quanto previsto, dall'articolo 44, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a decorrere dal 1° gennaio 2025 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività aventi carattere occasionale sia superiore ad euro 5.000,00.
4. I professionisti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di diritto privato il contributo di solidarietà ove previsto dalla normativa vigente o dallo statuto e regolamento del relativo ordine di appartenenza, per il mero mantenimento dell'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e per le prestazioni associate ad esso.
5. È fatto obbligo alle casse previdenziali di cui ai decreti legislativi ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 di aggiornare i propri statuti alla presente norma.».
8.1
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Respinto
Sopprimere l'articolo.
8.2
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il monitoraggio della sostenibilità del FIS e dei fondi di settore è obbligatorio. La creazione di nuovi fondi settoriali può avvenire esclusivamente previo accordo con i sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.».
8.3
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la sostenibilità del sistema di ammortizzatori sociali basato su fondi di solidarietà bilaterali, la costituzione di quest'ultimi è determinata esclusivamente dalle organizzazioni sindacali compararativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.».
8.0.1
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«8-bis.
(Disposizioni in materia di contributo addizionale per i contratti a tempo determinato).
1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi, nella misura del 4,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese e nella misura del 7,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a una settimana."».
8.0.2
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«8-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di contratto di lavoro a termine)
1. All'articolo 24, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere a) e b) sono soppresse;
b) il comma 1-quater è soppresso».
9.1
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Respinto
Sopprimere l'articolo.
9.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Sopprimere l'articolo.
9.3
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Sopprimere l'articolo.
9.4
Zambito, Furlan, Zampa, Camusso
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«1. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. In considerazione dei rapidi cambiamenti del mercato del lavoro che richiedono il tempestivo adeguamento delle competenze dei candidati e dei lavoratori assunti sia a tempo determinato che indeterminato e della necessità di reperire e formare le professionalità necessarie sia per soddisfare i fabbisogni delle imprese che per favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è consentito l'utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 3, ovvero nelle modalità stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale".».
9.5
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 1, capoverso «3-bis», dopo la parola: «resilienza» inserire le seguenti: «, previo consenso delle parti,».
9.6
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Respinto
Al comma 1, capoverso 3-bis, sopprimere le parole: «in deroga alle previsioni del comma 3».
9.0.1
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)
1. All'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere a), b) e b-bis) sono sostituite dalle seguenti:
"a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;
c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51.";
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1.1 Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1.";
c) il comma 5-bis è abrogato.
2. All'articolo 21, comma 0.1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.";
b) al terzo periodo, dopo le parole: "di quanto disposto dal primo", sono aggiunte le seguenti: "e dal secondo".
3. All'articolo 24, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 1-ter è abrogato.».
9.0.2
Manca, Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di contratto di lavoro a termine)
1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) al comma 1, le lettere a), b), b-bis) sono sostituite dalle seguenti:
"a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;
b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51";
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022";
b) all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato," sono soppresse;
2) il terzo periodo è soppresso».
10.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Sopprimere l'articolo.
10.2
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Respinto
Sopprimere l'articolo.
10.3
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Respinto
Sopprimere l'articolo.
10.4
D'Elia, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dichiarato inammissibile
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. - (Diritto di precedenza nelle assunzioni in favore dei lavoratori che hanno prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato o in regime di somministrazione di lavoro) - 1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:
"1. Salva diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa azienda con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate";
b) al comma 2 dell'articolo 34, le parole: "di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 21, comma 2, e 23".
2. Il quinto periodo del comma 9 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è soppresso.».
10.5
Giorgis, Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. - (Modifiche alla disciplina in materia di somministrazione di lavoro) - 1. All'articolo 31, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore," sono aggiunte le seguenti: "il contratto di somministrazione è ammesso esclusivamente per profili professionali altamente qualificati non disponibili nell'impresa utilizzatrice e, comunque".»
10.6
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. - (Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro) - 1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sopprimere le parole: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,";
b) sopprimere il terzo periodo.».
10.7
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dichiarato inammissibile
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato," sono soppresse;
b) il terzo periodo è soppresso.».
10.8
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
10.9
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) al comma 1, il sesto periodo e` soppresso».
10.10
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, sopprimere la lettera a), numero 2), e la lettera b).
10.11
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sopprimere il numero 2);
b) sopprimere la lettera b).
10.12
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) il comma 2 è abrogato».
10.13
Furlan, Camusso, Zampa, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera a), al numero 2), dopo le parole: «al comma 2», inserire le seguenti: «le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento" e al».
10.14
Franceschelli, Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «e dopo le parole: "di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223," sono inserite le seguenti: "di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato,"».
10.15
Manca, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:
«2-bis) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", fermo restanda la salvaguardia della contrattazione."».
10.16
Nicita, Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
10.17
Zambito, Camusso, Zampa, Furlan
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal presente comma, al termine del dodicesimo mese di somministrazione, i lavoratori hanno diritto alla trasformazione del contratto determinato in contratto a tempo indeterminato.».
10.0.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)
1. All'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere a), b) e b-bis) sono sostituite dalle seguenti:
"a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;
c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51.";
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1.1 Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1.";
c) il comma 5-bis è soppresso.
2. All'articolo 21, comma 0.1, del decreto legislativo 15 giugno 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.";
b) al terzo periodo, dopo le parole: "di quanto disposto dal primo", sono aggiunte le seguenti: "e dal secondo".
3. All'articolo 24, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 1-ter è soppresso.».
10.0.2
Verducci, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. All'articolo 24 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 1-quater è soppresso.»
10.0.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine)
1. All'articolo 24, comma 1-quater, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con legge 3 luglio 2023, n. 85, le lettere a) e b) sono soppresse.».
11.1
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Sopprimere l'articolo.
11.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Sopprimere l'articolo.
11.3
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Respinto
Sopprimere l'articolo.
11.4
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole da: «le attività organizzate per fare fronte» fino alla fine del comma con le seguenti: «le attività organizzate per fare fronte a esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015».
11.5
Manca, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché a esigenze tecnico produttive o».
11.6
Zambito, Camusso, Zampa, Furlan
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole da: «nonché a esigenze tecnico-produttive» fino alla fine del comma con le seguenti: «, collegati a settori produttivi o mercati serviti dall'impresa; fatto salvo norme di miglior favore previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative.».
11.7
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole da: «secondo quanto previsto» fino alla fine del comma.
11.8
Sensi, Furlan, Camusso, Zampa, Zambito
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge,».
11.9
Decaduto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. "L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252".
11.0.1
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
(Esonero contributivo giovani agricoltori)
1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".».
11.0.2
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
(Esonero contributivo per la stabilizzazione dei lavoratori agricoli)
1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorre dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.».
12.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Sopprimere l'articolo.
12.2
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Respinto
Sopprimere l'articolo.
12.0.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Rivalutazione degli importi esenti da imposizione fiscale e contributiva delle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto e delle indennità di trasferta)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente previsti rispettivamente per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili e alle altre strutture e unità produttive di cui all'articolo 51, comma 2, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e per le indennità di trasferta, di cui al comma 5 del medesimo articolo 51, sono rivalutati in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa dal 1998 al 2024.
2. Per gli anni successivi al 2025, agli importi rivalutati in attuazione del comma 1 si applica, ai fini dell'eventuale ulteriore rivalutazione, quanto previsto dall'articolo 51 comma 9 del citato D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».
13.1
Decaduto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole "il periodo di prova è stabilito" sono inserite le seguenti: "dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81";
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Fatte salve le disposizioni della contrattazione collettiva, nei rapporti di lavoro a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi può essere pattuito un periodo di prova di durata non superiore a quello previsto, per i contratti a tempo indeterminato, dai contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi può essere pattuito un periodo di prova di durata non superiore a quello previsto, per i contratti a tempo indeterminato, dai contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, riproporzionato in dodicesimi sulla scorta della durata effettiva del rapporto di lavoro."».
13.2
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva» con le seguenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative,».
13.3
Decaduto
Al comma 1, sopprimere le parole: «più favorevoli».
13.4
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «più favorevoli della contrattazione collettiva» con le seguenti: «più favorevoli per il lavoratore previste dalla contrattazione collettiva».
13.5
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole da: «In ogni caso» fino a: «dodici mesi».
13.6
Zambito, Camusso, Zampa, Furlan
Respinto
Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
13.7
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
13.8
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Respinto
Sopprimere il secondo periodo.
14.1
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Mazzella
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, al comma 2, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "tutela estesa anche nei giorni di cui alla modifica al comma 1".».
14.0.1
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro, Camusso, Zambito
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Stabilizzazione del lavoro agile per i lavoratori fragili di cui al decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022)
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 306, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono soppresse;
b) al comma 307, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2023".
2. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporto.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
14.0.2
Mazzella, Guidolin, Castellone, Camusso, Zambito
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Lavoratori fragili)
1. Fino al 31 dicembre 2025 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporto.».
14.0.3
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro, Camusso, Zambito
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili di cui al decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022)
1. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono soppresse;
b) al comma 307, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2025".
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34, comma 5-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».
14.0.4
Mazzella, Pirro, Guidolin, Castellone, Camusso, Zambito
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Promozione del lavoro agile)
1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile, si applica la riduzione pari al 1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
14.0.5
Pirro, Mazzella, Guidolin, Castellone, Camusso, Zambito
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Lavoro agile per genitori con figli minori di 14 anni)
1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 agosto 2024.».
15.1
Durnwalder, Unterberger, Patton
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.».
15.2
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
1-ter.Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2025, 11,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
16.1
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Sopprimere l'articolo.
17.1
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Respinto
Sopprimere l'articolo.
17.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Sopprimere l'articolo.
17.3
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Respinto
Sopprimere l'articolo.
18.1
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Respinto
Sopprimere l'articolo.
18.2
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Respinto
Sopprimere l'articolo.
18.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Sopprimere l'articolo.
18.4
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera b), alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «e nel rispetto di quanto definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
18.0.1
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante).
1. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il limite di età di 29 anni di cui al comma 1 non trova applicazione ed è elevato a 36 anni per i soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale nonché per le scuole sci.
1-ter. I soggetti di età superiore ai 40 anni possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante nei settori di cui al comma 1-bis, a condizione che siano disoccupati, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150."
b) al comma 5, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonché nei settori di cui al comma 1-bis.". ».
19.1
Patuanelli, Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Respinto
Sopprimere l'articolo.
19.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Sopprimere l'articolo.
19.3
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Respinto
Sopprimere l'articolo.
19.4
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 19. - (Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151) - 1. All'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo le parole: "La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro", sono inserite le seguenti: "degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ovvero di un professionista iscritto ad uno degli albi di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12".».
19.5
Ritirato
Al comma 1, capoverso «7-bis», primo periodo:
a) dopo le parole: «contratto collettivo nazionale di lavoro» inserire le seguenti: «, sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,»;
b) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «cinque giorni».
19.6
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Respinto
Al comma 1, capoverso «7-bis», primo periodo, dopo le parole: «contratto collettivo nazionale di lavoro» inserire le seguenti: «, sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».
19.7
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, capoverso «7-bis», primo periodo, dopo le parole: «contratto collettivo nazionale di lavoro» inserire le seguenti: «, sottoscritto dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».
19.8
Patuanelli, Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Respinto
Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «novanta giorni».
19.9
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».
19.10
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, capoverso «7-bis», primo periodo, sostituire le parole: «che può verificare la veridicità della comunicazione» con le seguenti: «che deve verificare la veridicità della comunicazione entro trenta giorni».
19.11
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, capoverso «7-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «presso la sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del Lavoro o tramite ricorso d'urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile».
19.0.1
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Opzione donna)
1. All'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";
b) il comma 1-bis è soppresso;
c) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti "comma 1";
d) al comma 3, le parole "28 febbraio 2023" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2024"."
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:
a) quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) mediante l'individuazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027.».
19.0.2
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Opzione donna)
1. All'articolo 16, comma 1, lettera c), del decreto-legge del 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: "per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono inserite le seguenti: "ovvero tavoli di crisi comunque convocati e censiti in sede ministeriale, quali i tavoli di crisi in monitoraggio presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy".
2. Agli oneri del presente articolo, pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
19.0.3
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Assegno di inclusione per figli maggiori di 26 anni non conviventi con i genitori)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dall'Assegno di inclusione, ai fini della definizione del nucleo familiare, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli."
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede:
a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) mediante l'individuazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».
19.0.4
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Supporto per la formazione e il lavoro)
1. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole "rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o la relativa esenzione" sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede:
a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) mediante l'individuazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».
19.0.5
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)
1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:
"d-bis) operai dell'agricoltura, della zootecnica e della pesca".
b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d), d-bis)";
c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d), d-bis)";
d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d), d-bis)".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione per l'anno 2024 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
19.0.6
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Trattamento di fine servizio)
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi".
2. All'articolo 12, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "50.000 euro" e "100.000 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "63.600 euro" e "127.200 euro".
3. Il Ministro dell''economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei commi 1 e 2 in assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
19.0.7
Maiorino, Mazzella, Guidolin, Castellone
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Congedi per le vittime di violenza)
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ovunque ricorrano le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".
2. Al comma 241, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
19.0.8
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Dimissioni per giusta causa per le donne vittime di violenza di genere)
1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 dopo l'articolo 24, inserire il seguente:
"Art. 24-bis. - (Dimissioni per giusta causa per le donne vittime di violenza di genere) -
E' considerata giusta causa di dimissioni, ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile e ai fini dell'aricolo. 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, l'inserimento della dipendente di datore di lavoro pubblico o privato nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.".».
19.0.9
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Incentivo alle assunzioni delle vittime di violenza di genere)
Al comma 191 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), inserire dopo le parole: "beneficiarie della misura" le seguenti: "o comunque in possesso dei requisiti ma non beneficiarie solo per esaurimento delle risorse disponibili".».
19.0.10
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Misure in materia di licenziamento e dimissioni per lavoro domestico)
1. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo le parole: "trattamento economico e normativo" sono inserite le seguenti: "unitamente all'articolo 54, comma 1, e all'articolo 55, comma 1".
2. Agli oneri del presente articolo, si provvede nel limite di 83,6 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
19.0.11
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Adeguamento dei limiti di età per l'Assegno di Incollocabilità erogato dall'INAIL)
1. All'articolo 10, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 248, il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all'età pensionabile;".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 804.100 euro per l'anno 2024, a 826.400 euro per l'anno 2025 e a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
19.0.12
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure in materia di contratto di espansione)
1. All'articolo 41, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2022,2023,2024 e 2025";
b) al comma 1-ter, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025".
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
19.0.13
Pirro, Mazzella, Guidolin, Castellone
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Fondo educatori professionali)
1. A decorrere dall'anno 2024, è istituito un fondo di 10 milioni di euro per integrare le differenze retributive spettanti agli educatori professionali che negli ultimi 10 anni, benché titolati in modo da avere diritto all'inquadramento D2 del CCNL delle Cooperative sociali, sono stati inquadrati ad un livello inferiore.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 850 mila euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.0.14
Pirro, Mazzella, Guidolin, Castellone
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Indennità per i lavoratori a tempo parziale con sospensione ciclica)
1. All'articolo 1, comma 971, della legge del 30 dicembre 2021 n. 234, le parole "e 2023" sono sostituite dalle seguenti ", 2023, 2024 e 2025".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34, comma 5-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».
20.1
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Respinto
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Al numero 3), comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del Codice civile e collaborazioni di cui all'art. 2222 c.c."».
20.2
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al primo comma, numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile, dopo le parole: "autonomamente l'attività lavorativa" sono inserite le seguenti: ". Rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del Codice civile e collaborazioni di cui all'articolo 2222 del codice civile."».
20.3
Furlan, Camusso, Zampa, Zambito
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «Ministro della giustizia», aggiungere le seguenti: «, sentite le parti sociali,».
20.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dichiarato inammissibile
Al comma 3, sopprimere il primo periodo.
20.0.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Competenza tribunale del lavoro per il lavoro autonomo)
All'articolo 409 c.p.c., comma 1, al numero 3), dopo le parole "autonomamente l'attività lavorativa", la parola: ";" è sostituita dalle seguenti: ". Rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del Codice civile e collaborazioni di cui all'art. 2222 c.c.".».
21.0.1
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Stabilizzazione lavoratori precari in servizio presso gli enti locali della Regione Siciliana)
1. Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio presso gli Enti Locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo.
2. Gli enti di cui al comma precedente sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.
3. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, comma 8, della legge regionale n. 8 del 8 maggio 2018.
4. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".».
21.0.2
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle isole minori della Sicilia)
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata alle isole minori della Sicilia, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.
2. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate alle isole minori per le attività di cui al comma 1 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
21.0.3
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle isole minori - Procedura di infrazione n. 2014/4231)
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata alle isole minori della Sicilia, là dove ancora non siano stati istituiti presìdi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.».
22.0.1
Mazzella, Guidolin, Castellone
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Decontribuzione del lavoro domestico)
1. Al fine di promuovere l'occupazione e la parità di genere, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, e di contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2024, 2025, 2026, è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui e fermo il limite massimo di spesa complessivo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026,.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
23.1
Manca, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Sopprimere l'articolo.
23.2
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 1, capoverso «11-bis», sostituire le parole: «sessanta rate mensili» con le seguenti: «trentasei rate mensili».
23.3
Respinto
Al comma 1, capoverso «11-bis», dopo le parole: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «e previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale».
23.4
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.».
23.0.1
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Aliquota agevolata dell'imposta sui redditi delle società)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2025, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, le grandi imprese che stabiliscono un rapporto di uno a dieci tra remunerazione complessiva dei top manager, così come determinata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, e la retribuzione media dei dipendenti della società di appartenenza, è riconosciuta un'aliquota d'imposta sui redditi delle società pari al 19 per cento.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34, comma 5-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».
25.0.1
Bilotti, Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Esonero contributivo per la stabilizzazione dei lavoratori agricoli)
1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
28.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Sopprimere l'articolo.
28.2
Furlan, Zambito, Camusso, Zampa
Respinto
Sopprimere l'articolo.
28.3
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: "collettivo" sono aggiunte le seguenti: "e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";
b) al comma 1 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente";
c) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d) e d-bis)";
d) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";
e) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
28.4
Zambito, Furlan, Camusso, Zampa
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o occasionale superiori a 5.000 euro lordi annui. In caso di superamento del suddetto limite, il trattamento pensionistico è corrispondentemente ridotto di pari importo.";
b) all'articolo 14.1, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o occasionale superiori a 5.000 euro lordi annui. In caso di superamento del suddetto limite, il trattamento pensionistico è corrispondentemente ridotto di pari importo."».
30.1
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 31, comma 1, della legge 24 maggio 1952, n. 610, le parole: "esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti," sono soppresse.».
30.2
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. L'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, si interpreta nel senso che lo speciale regime ivi previsto si applica anche ai lavoratori iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici Statali.».
30.3
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. All'articolo 31, primo comma, della legge 24 maggio 1952, n. 610, le parole: "esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti," sono soppresse.
4-ter. L'articolo 31 della legge 25 maggio 1952, n. 610 in combinato disposto con l'articolo 8 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 e con l'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n.335, si interpreta nel senso che lo speciale regime ivi previsto, si applica anche ai lavoratori iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici Statali.
4-quater. I commi 2 e 3 dell'articolo 31 della legge 25 maggio 1952 n. 610 si interpretano nel senso che lo speciale regime ivi previsto, si applica ai lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche dipendenti da datori di lavoro privati o da Enti presso i quali i periodi di servizio non assistiti da contribuzione sono stati prestati.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 4-bis a 4-quater, valutati in 25 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
30.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. All'articolo 31, comma 1, della legge 24 maggio 1952, n. 610, sono soppresse le parole: "esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti".
4-ter. L'articolo 31 della legge 25 maggio 1952, n. 610, in combinato disposto con l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e con l'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che lo speciale regime ivi previsto, si applica anche ai lavoratori iscritti alla Cassa trattamenti pensionistici statali.
4-quater. I commi 2 e 3 dell'articolo 31 della legge 25 maggio 1952 n. 610 si interpretano nel senso che lo speciale regime ivi previsto, si applica ai lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche dipendenti da datori di lavoro privati o da Enti presso i quali i periodi di servizio non assistiti da contribuzione sono stati prestati.».
30.5
Guidolin, Mazzella, Castellone, Pirro
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:
«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, le parole: "esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti," sono soppresse.
4-ter. L'articolo 31 della legge 25 maggio 1952, n. 610, in combinato disposto con l'articolo 8 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 e con l'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n.335, si interpreta nel senso che lo speciale regime ivi previsto, si applica anche ai lavoratori iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici Statali.
4-quater. I commi 2 e 3 dell'articolo 31 della legge 25 maggio 1952 n. 610 si interpretano nel senso che lo speciale regime ivi previsto, si applica ai lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche dipendenti da datori di lavoro privati o da Enti presso i quali i periodi di servizio non assistiti da contribuzione sono stati prestati.».
30.6
Zambito, Camusso, Zampa, Furlan
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, si interpretano nel senso che lo speciale regime ivi previsto si applica ai lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche dipendenti da datori di lavoro privati o da Enti presso i quali i periodi di servizio non assistiti da contribuzione sono stati prestati.».
30.0.1
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-bis.
(Cumulabilità dei redditi da lavoro e trattamenti pensionistici anticipati)
1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 3, le parole: "con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui" sono sostituite dalle seguenti: "con i redditi da lavoro superiori a 5.000 euro lordi annui";
b) all'articolo 14.1, comma 3, le parole: "con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui" sono sostituite dalle seguenti: "con i redditi da lavoro superiori a 5.000 euro lordi annui";
c) all'articolo 1, comma 204, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "con redditi da lavoro, subordinato o autonomo," sono inserite le seguenti: "superiori a 5.000 euro lordi annui".
Conseguentemente ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
31.1
D'Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Furlan, Rando, Verducci, Zambito
Respinto limitatamente al comma 1-bis, dichiarato inammissibile limitatamente al comma 1-ter
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplenze breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno.
1-ter. Sono prorogate dall'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.».
31.2
Malpezzi, D'Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Furlan, Rando, Verducci, Zambito
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplenze breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno.».
31.3
Verducci, D'Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Furlan, Rando, Zambito
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Sono prorogate dall'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.».
31.0.1
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di Fondi Interprofessionali per la formazione continua)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 242 è inserito il seguente: "242-bis. A decorrere dal 2024 ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che finanziano percorsi formativi di incremento delle professionalità di lavoratori disoccupati o destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b), c) e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, o che finanziano gli interventi formativi di cui all'articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati ai sensi del presente comma.».
31.0.2
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di Fondi Interprofessionali per la formazione continua)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 242 è inserito il seguente:
"242-bis. A decorrere dal 2024 ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che finanziano percorsi formativi di incremento delle professionalità di lavoratori disoccupati o destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b), c) e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, o che finanziano gli interventi formativi di cui all'articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati ai sensi del presente comma.".».
31.0.3
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di Fondi Interprofessionali per la formazione continua)
1. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, il comma 722 è abrogato.».
31.0.4
Giorgis, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Contratto di espansione)
1. All'articolo 41, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: "per gli anni 2022 e 2023" con le seguenti: "per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";
b) al comma 1-ter, sostituire le parole: "per gli anni 2022 e 2023" con le parole "per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025".
2. Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2024 i benefìci di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 80,4 milioni di euro per l'anno 2024, 219,6 milioni di euro per l'anno 2025, 264,2 milioni di euro per l'anno 2026, 173,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 48,4 milioni di euro per l'anno 2028.
3. Agli oneri del presente articolo, pari a 80,4 milioni di euro per l'anno 2024, 219,6 milioni di euro per l'anno 2025, 264,2 milioni di euro per l'anno 2026, 173,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 48,4 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
31.0.5
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Indennità di malattia della gente di mare)
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 156 è soppresso.
2. Agli oneri del presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
31.0.6
Nicita, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Lavoro domestico)
1. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 del 2001, dopo le parole "trattamento economico e normativo" aggiungere le seguenti: "unitamente all'articolo 54, comma 1 e all'articolo 55, comma 1.
2. Agli oneri del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
31.0.7
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)
1. All'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, dopo il comma 13, è inserito il seguente:
"13-bis. Il lavoro intramurario è lavoro subordinato anche a fini previdenziali ed assistenziali. La cessazione del rapporto di lavoro dovuta a scarcerazione, trasferimento ad altro istituto, avvicendamento sul posto di lavoro o altra causa estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore, produce uno stato di disoccupazione utile ai fini della concessione degli ammortizzatori per la disoccupazione involontaria.".».
31.0.8
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Opzione donna)
1. All'articolo 16, del decreto-legge del 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1-bis, lettera c) dopo le parole: "per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono aggiunte le seguenti: "ovvero tavoli di crisi comunque convocati e censiti in sede ministeriale, quali i tavoli di crisi in monitoraggio presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy".».
2. Agli oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."
31.0.9
Valente, D'Elia, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Abrogazione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)
1. Il comma 7 dell'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è abrogato.».
31.0.10
Sensi, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è inserito il seguente:
"Art. 24-bis. - (Dimissioni per giusta causa per le donne vittime di violenza di genere) -
1. È considerata giusta causa di dimissioni, ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile e ai fini dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, l'inserimento della dipendente di datore di lavoro pubblico o privato nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119".».
31.0.11
Giorgis, Zambito, Camusso, Zampa, Furlan
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
1. Alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 143, è aggiunto infine il seguente periodo: "Ai soli fini dell'accesso all'indennità, il requisito dell'iscrizione alla Gestione Separata si ritiene assolto in presenza di versamenti contributivi nel triennio precedente alla richiesta";
b) al comma 144, lettera d), le parole: "non superiore a 12.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 15.000 euro";
c) al comma 145, le parole: "entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre";
d) al comma 147, le parole: "non comporta" sono sostituite dalle seguenti; "dà diritto all'".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
31.0.12
Lorenzin, Zambito, Camusso, Zampa, Furlan
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge del 30 dicembre 2021 n. 234 è incrementato di 30 milioni per ciascuno degli anni e 2025 e 2026.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 18 commi 2 e 3 del decreto legge 145 del 2023 si applicano per gli anni 2025 e 2026 in relazione ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico negli anni 2024 e 2025, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
31.0.13
Manca, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 227, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "duecentoquaranta giorni";
b) al comma 228, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la possibilità di intervento del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134";
c) al comma 235, le parole: "aumentato del 500 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "aumentato del 700 per cento".».
31.0.14
Furlan, Camusso, Zampa, Zambito
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
1. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono considerati tutti i tavoli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'articolo 1 comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
31.0.15
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
1. A seguito di ogni delibera di stato di emergenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.».
31.0.16
D'Elia, Manca, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
1. Al comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: "beneficiarie della misura" sono inserite le seguenti: "o comunque in possesso dei requisiti, ma non beneficiarie per esaurimento delle risorse disponibili".».
31.0.17
Bazoli, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro).
1. All'articolo 26, comma 2, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, la lettera b) è soppressa.».
32.1
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Respinto
Sopprimere l'articolo.
32.2
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, dopo il capoverso: «784-septies», aggiungere, in fine, il seguente:
«784-octies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.».
32.0.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 32-bis.
(Contratto di espansione)
1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";
b) al comma 1-ter, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025".
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
32.0.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 32-bis.
(Indennità per i lavoratori a tempo parziale con sospensione ciclica)
1. All'articolo 1, comma 971, della legge del 30 dicembre 2021 n. 234, dopo le parole: "2022 e 2023" sono aggiunte le seguenti: "2024 e 2025".
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 30 milioni di euro annuali per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
32.0.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 32-bis.
(Lavoro intramurario)
All'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 13, dopo il numero 13) aggiungere il seguente: "13.1) Il lavoro intramurario è lavoro subordinato anche a fini previdenziali ed assistenziali. La cessazione del rapporto di lavoro dovuta a scarcerazione, trasferimento ad altro istituto, avvicendamento sul posto di lavoro o altra causa estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore, produce uno stato di disoccupazione utile ai fini della concessione degli ammortizzatori per la disoccupazione involontaria".».
32.0.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 32-bis.
(Opzione donna)
1. All'articolo 16 del decreto-legge del 28 gennaio 2019, n. 4, al comma 1-bis, lettera c), dopo le parole: "per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono aggiunte le seguenti: "ovvero tavoli di crisi comunque convocati e censiti in sede ministeriale, quali i tavoli di crisi in monitoraggio presso il MIMIT".».
32.0.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 32-bis.
(Lavoro domestico)
1. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, dopo le parole: "trattamento economico e normativo" aggiungere le seguenti: "unitamente all'articolo 54, comma 1 e all'articolo 55, comma 1.".».
33.1
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Respinto
Sopprimere l'articolo.
33.2
Respinto
Sopprimere l'articolo.
33.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «svolte dai centri per la famiglia» fino alla fine del comma, con le seguenti:
«anche con riferimento alle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la lettera e), del comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla seguente:
"e) interventi volti a valorizzare e potenziare il ruolo dei consultori familiari uniformemente sul territorio nazionale; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, unitamente al Ministro della salute, in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto i criteri e le modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie".».
33.4
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) alla lettera e), dopo le parole: "a valorizzare" sono aggiunte le seguenti: "e potenziare" e le parole: "e dei centri per la famiglia" sono soppresse»;
2) alla lettera b), capoverso lettera e-bis), sostituire la parola: «potenziare» con la seguente: «valorizzare».
33.0.1
Bilotti, Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di pensioni in favore di soggetti disagiati)
1. All'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, al comma 1-bis, dopo le parole: "casa di abitazione", sono inserite le seguenti: "i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),".
2. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 6, dopo la parola: "abitazione", aggiungere in fine le seguenti: ", nonché dei i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)".
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, e nel 2024, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire per l'anno 2024 un incremento di 34 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2025 un incremento di almeno 400 milioni di euro annui delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.».
34.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Sopprimere l'articolo.
34.2
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «legge 17 aprile 1956, n. 561» inserire le seguenti: «nonché delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3,».
34.0.1
Pirro, Mazzella, Guidolin, Castellone
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Potenziamento lavoro agile sul territorio della città metropolitana di Roma Capitale)
1. In considerazione dell'eccezionale presenza di visitatori nel territorio della città metropolitana di Roma Capitale, prevista in occasione dello svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, al fine di moderare la pressione antropica nonché di ridurre drasticamente i flussi di traffico veicolare, in via straordinaria e temporanea, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, per le imprese con sede all'interno del territorio della città metropolitana che promuovono il lavoro agile a decorrere dal 1° gennaio 2025 è riconosciuta una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione ai fini della determinazione del reddito. Ai fini del presente comma, la maggiorazione del costo, nella misura del 5 per cento, è calcolata in relazione al costo effettivo delle ore di lavoro svolto in modalità agile. La maggiorazione del costo è ammessa a condizione che le ore effettive di lavoro agile sia pari o superiore al 20 per cento delle ore di lavoro contrattualmente previste. La maggiorazione di cui al presente comma è cumulabile con la maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione per le nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, ivi comprese le modalità di accesso e riconoscimento dell'agevolazione e di monitoraggio degli effetti. Nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, con effetto per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'applicazione del lavoro agile, è stabilita una ulteriore riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, aggiuntiva rispetto alla riduzione già prevista a normativa vigente, per le imprese di cui al precedente comma, commisurata alle ore effettive di lavoro agile. La riduzione di cui al presente comma è riconosciuta nel limite complessivo di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025. Ulteriori risorse possono essere individuate su proposta dell'INAIL a valere sui residui attivi disponibili nel bilancio annuale dell'ente, compatibili con le finalità di cui al presente comma.
3. Agli stessi fini e per il medesimo anno di cui comma 1, primo periodo, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in deroga al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza, adottano le misure organizzative che si rendono necessarie al fine di garantire, senza pregiudizio in ordine alla continuità dell'azione amministrativa, alla conclusione dei procedimenti nei rispettivi termini previsti dalla disciplina vigente nonché all'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile ai lavoratori che ne facciano richiesta. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Agli oneri, stimati nel limite massimo di 500 mila euro per l'anno 2024, 3 milioni per l'anno 2025 e 40 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
34.0.2
Pirro, Mazzella, Guidolin, Castellone
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Staffetta generazionale)
1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove professionalità, contemperando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.
2. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
3. Qualora il giovane di cui al comma 1 sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.
4. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei precedenti commi, è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del part time del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai lavoratori delle pubbliche Amministrazioni e delle Società a partecipazione pubblica.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014;
b) mediante l'individuazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».
34.0.3
Maiorino, Pirro, Mazzella, Guidolin, Castellone
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Congedo di paternità obbligatorio)
1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa" sono sostituite dalle seguenti: "ventidue giorni di cui almeno dieci giorni lavorativi da fruire in modo consecutivo anche congiuntamente con la madre.";
b) al comma 2, le parole: "20 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trentadue giorni";
c) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. Qualora non fosse possibile fornire comunicazione anticipata, il padre potrà trasmettere una certificazione giustificativa entro 48 ore dalla fruizione del congedo. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.".
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati nel limite di 184 milioni di euro annui, si provvede mediante l'incremento, nel limite massimo di 184 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».
34.0.4
Maiorino, Pirro, Mazzella, Guidolin, Castellone
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Congedi parentali)
1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "12 giorni";
b) al comma 2, le parole: "20 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "22 giorni".
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2024.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».