Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1049

G/1049/001/6

Paganella

La 6a Commissione Finanze e tesoro,

          in sede di esame del disegno di legge recante la "Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio", Atto Senato 1049,

     premesso che:

          la proposta di legge oggetto di esame è finalizzata ad incentivare iniziative non solo pubbliche, ma anche private, che, attraverso interventi di manutenzione e recupero di beni pubblici, anche immobili, e attraverso la realizzazione di iniziative funzionali al benessere collettivo e individuale, abbiano un riconoscibile impatto sociale sui territori nei quali vengano realizzati;

          in particolare, l'articolo 3 del disegno di legge istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una commissione tecnica con il compito di verificare l'ammissibilità degli interventi al contributo previsto;

     considerato che:

          durante le audizioni nella fase istruttoria sono stati diversi gli esperti auditi, che hanno portato un contributo qualificato al dibattito parlamentare sulla proposta oggetto di esame;

          la valutazione dell'impatto sociale degli interventi, benché centralizzata dalla commissione tecnica istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, non può prescindere da un ancoraggio territoriale per una più precisa e aderente analisi degli impatti,

     impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di integrare la composizione della commissione di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge con esperti qualificati che possano contribuire a definire una metodologia adeguata a valutare l'impatto delle progettualità, in termini socio-economici e di sostenibilità, nonché a valutare l'opportunità di affiancare alla commissione centrale organi istituiti su base territoriale, che siano d'ausilio nella valutazione degli impatti sociali sulle realtà locali coinvolte dagli interventi


1.1

Paganella

Al comma 1, sostituire le parole da "nonché alla" fino alla fine del comma, con le seguenti "nonché alla progettazione e realizzazione di iniziative senza scopo di lucro funzionali alla promozione del benessere individuale e collettivo, anche attraverso l'utilizzo del partenariato pubblico-privato, per sostenere la competitività e lo sviluppo socio-economico dei territori coinvolti, nel rispetto del principio di sostenibilità sociale.".

     Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato all'erogazione di un contributo a sostegno di interventi di manutenzione e recupero di beni pubblici, anche immobili, appartenenti al patrimonio o al demanio pubblico, nonché alla progettazione e realizzazione di iniziative senza scopo di lucro funzionali alla promozione del benessere individuale e collettivo, anche attraverso l'utilizzo del partenariato pubblico-privato, per sostenere la competitività e lo sviluppo socio-economico dei territori coinvolti."


1.2

La Relatrice

Al comma 1, dopo le parole «nonché alla realizzazione" inserire le seguenti «di attività culturali e».

     Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole «nonché alla realizzazione" inserire le seguenti «di attività culturali e».


1.3

Tajani, Boccia, Losacco

Al comma 1, dopo le parole: « alla realizzazione di iniziative» inserire le seguenti: « di utilità sociale e di iniziative innovative»


1.4

Barbara Floridia, Croatti, Turco

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da parte degli enti pubblici e degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.»


2.1

Barbara Floridia, Croatti, Turco

Apportare le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, sostituire le parole: «, a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»;

          b) sostituire il comma 2 con i seguenti:

          «2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità delegata in materia di trasformazione digitale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'associazione nazionale comuni italiani, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

          2-bis. Il decreto di cui al comma 2 individua:

          a) una definizione puntuale di impatto sociale, quale elemento chiave per l'efficace selezione degli interventi finanziabili;

          b) l'ambito di applicazione, la tipologia e i requisiti minimi degli interventi;

          c) i soggetti beneficiari del contributo tra gli enti pubblici e gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

          d) i tempi e le modalità di valutazione degli interventi da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 3, sulla base delle priorità individuate ai sensi del comma 2-ter del presente articolo, nonché le modalità di ripartizione del contributo;

          e) le condizioni di revoca parziale o totale del contributo;

          f) il sistema di monitoraggio degli interventi finanziati.

          2-ter. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce, altresì, specifici criteri di valutazione per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, assegnando carattere prioritario agli interventi che garantiscano:

          a) la riqualificazione e l'efficienza energetica,

          b) la sostenibilità e la riduzione dell'impatto ambientale;

          c) il recupero di spazi in condizioni di degrado e in disuso;

          d) la promozione della riduzione delle disuguaglianze economico e sociali e del divario di genere;

          e) la promozione della transizione digitale, anche mediante un'offerta integrata di servizi e il potenziamento delle competenze al fine di ridurre il rischio di esclusione digitale;

          f) il potenziamento dell'offerta di attività culturali, artistiche, sportive e di formazione extra-scolastica, finalizzate al contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica;

          g) il rafforzamento dei servizi sociali territoriali, con particolare riferimento alle categorie vulnerabili, quali, ad esempio anziani, persone non autosufficienti e giovani in contesti familiari di disagio;

          h) il rafforzamento di servizi finalizzati alla promozione di politiche attive del lavoro, per la formazione e l'inserimento lavorativo;

          i) la tutela del paesaggio e del territorio;

          l) la valorizzazione del patrimonio artistico, dei luoghi storici e culturali migliorandone sicurezza e accessibilità, con particolare riguardo per le aree interne e periferiche.»

     Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»


2.2

Tajani, Boccia, Losacco

Al comma 1, dopo le parole: « finalizzato all'erogazione» inserire le seguenti: « in favore dei Comuni» e aggiungere in fine le seguenti: « anche in collaborazione con ETS, imprese start-up innovative a vocazione sociale, reti ad impatto economico sociale, Università e Centri di ricerca pubblica, Regioni, ITS e ASL»


2.3

Barbara Floridia, Croatti, Turco

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da parte degli enti pubblici e degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.»


2.4

Tajani, Boccia, Losacco

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. I contributi di cui al comma 1, sono destinati ad opere ed interventi dei Comuni in materia di:

          a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

          b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

          c) interventi o servizi innovativi in grado di fornire soluzioni a bisogni di carattere sociale o per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

          d) promozione di progetti innovativi ad impatto sociale sul territorio, funzionali al benessere individuale e collettivo, anche attraverso la costituzione di reti e laboratori di innovazione sociale per mezzo dei quali accrescere il livello dei servizi pubblici offerti alla cittadinanza.

     Conseguentemente:

          - sostituire il comma 2, con il seguente: « 2. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti ai Comuni, sulla base della popolazione residente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'interno. Entro il 10 febbraio di ciascun anno, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione di opere ed interventi di cui al comma 1-bis e per il restante 50 per cento previa trasmissione attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGIS della documentazione attestante la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui al comma 1.»

          - sopprimere l'articolo 3


2.5

Barbara Floridia, Croatti, Turco

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

          «2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità delegata in materia di trasformazione digitale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'associazione nazionale comuni italiani, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

          2-bis. Il decreto di cui al comma 2 individua:

          a) una definizione puntuale di impatto sociale, quale elemento chiave per l'efficace selezione degli interventi finanziabili;

          b) l'ambito di applicazione, la tipologia e i requisiti minimi degli interventi;

          c) i soggetti beneficiari del contributo tra gli enti pubblici e gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

          d) i tempi e le modalità di valutazione degli interventi da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 3, sulla base delle priorità individuate ai sensi del comma 2-ter del presente articolo, nonché le modalità di ripartizione del contributo;

          e) le condizioni di revoca parziale o totale del contributo;

          f) il sistema di monitoraggio degli interventi finanziati.

          2-ter. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce, altresì, specifici criteri di valutazione per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, assegnando carattere prioritario agli interventi che garantiscano:

          a) la riqualificazione e l'efficienza energetica,

          b) la sostenibilità e la riduzione dell'impatto ambientale;

          c) il recupero di spazi in condizioni di degrado e in disuso;

          d) la promozione della riduzione delle disuguaglianze economico e sociali e del divario di genere;

          e) la promozione della transizione digitale, anche mediante un'offerta integrata di servizi e il potenziamento delle competenze al fine di ridurre il rischio di esclusione digitale;

          f) il potenziamento dell'offerta di attività culturali, artistiche, sportive e di formazione extra-scolastica, finalizzate al contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica;

          g) il rafforzamento dei servizi sociali territoriali, con particolare riferimento alle categorie vulnerabili, quali ad esempio anziani, persone non autosufficienti e giovani in contesti familiari di disagio;

          h) il rafforzamento di servizi finalizzati alla promozione di politiche attive del lavoro, per la formazione e l'inserimento lavorativo;

          i) la tutela del paesaggio e del territorio;

          l) la valorizzazione del patrimonio artistico, dei luoghi storici e culturali migliorandone sicurezza e accessibilità, con particolare riguardo per le aree interne e periferiche.»


2.6

Barbara Floridia, Croatti, Turco

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

          «2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità delegata in materia di trasformazione digitale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'associazione nazionale comuni italiani, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

          2-bis. Il decreto di cui al comma 2 individua:

          a) una definizione puntuale di impatto sociale, quale elemento chiave per l'efficace selezione degli interventi finanziabili;

          b) l'ambito di applicazione, la tipologia e i requisiti minimi degli interventi;

          c) i soggetti beneficiari del contributo tra gli enti pubblici e gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

          d) i tempi e le modalità di valutazione degli interventi da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 3, nonché le modalità di ripartizione del contributo;

          e) le condizioni di revoca parziale o totale del contributo;

          f) il sistema di monitoraggio degli interventi finanziati.»


2.7

Barbara Floridia, Croatti, Turco

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

          «2-bis. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.»


3.1

Barbara Floridia, Croatti, Turco

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

          «2. La Commissione tecnica è composta da:

          a) un rappresentate del Ministero dell'economia e delle finanze;

          b) un rappresentate del Ministero delle imprese e del made in Italy;

          c) un rappresentate del Ministero della cultura;

          d) un rappresentate del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

          e) un rappresentate del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

          f) un rappresentate dell'Autorità delegata in materia di trasformazione digitale;

          g) un rappresentate della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

          h) un rappresentate dell'associazione nazionale comuni italiani.

          2-bis. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»


3.2

Barbara Floridia, Croatti, Turco

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»


3.3

Barbara Floridia, Croatti, Turco

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

          «2-bis. La Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sugli interventi realizzati nonché sull'impiego e l'assegnazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 2.»


3.0.1

Barbara Floridia, Croatti, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di erogazioni liberali per la manutenzione e il restauro di impianti sportivi pubblici)

          1. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui, e secondo le modalità di cui al comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.

          2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»