Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 932
Azioni disponibili
1.1
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Sopprimere l'articolo.
1.2
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 103 del codice di procedura penale, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo delle comunicazioni intercorrenti tra l'indagato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta."».
1.3
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1.4
Cucchi, Magni, De Cristofaro, Aurora Floridia
Al comma 1, lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di utilizzo delle comunicazioni comunque riconoscibili come intercorrenti tra l'indagato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di reato. La comunicazione si presume intercorrente tra indagato e difensore in tutti i casi in cui sia operata su utenze telefoniche a costoro riconducibili?»;
1.5
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Al comma 1, lettera a), capoverso "6", apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta e non riguardi fatti conosciuti per ragione della professione esercitata»;
b) sopprimere il secondo periodo.
1.6
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Al comma 1, lettera a), capoverso "6", apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta»;
b) sopprimere il secondo periodo.
1.7
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Al comma 1, lettera a), capoverso "6", sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando gli atti investigativi di cui ai commi 4, 5 e 6 sono compiuti nei confronti di un difensore indagato o imputato.».
1.8
Cucchi, Magni, De Cristofaro, Aurora Floridia
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1.9
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1.10
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 6-bis con il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando gli atti investigativi di cui ai commi 4, 5 e 6 sono compiuti nei confronti di un difensore indagato o imputato.».
1.11
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1.12
Cucchi, Magni, De Cristofaro, Aurora Floridia
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Se l'intercettazione della comunicazione tra difensore e indagato non rispetta i requisiti di legge, è fatto divieto di qualunque utilizzazione o trascrizione. Ogni documento che ne faccia riferimento è immediatamente distrutto e nel relativo verbale delle operazioni sono indicati la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta, nonché la data, l'ora e le modalità di avvenuta distruzione. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce illecito disciplinare».
1.13
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.
1.0.1
La Relatrice
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Albo delle utenze telefoniche dei difensori)
1. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito l'albo delle utenze telefoniche dei difensori di cui al comma 6 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, con rigorosi e sanzionati oneri dichiarativi di aggiornamento da parte degli stessi per garantirne la genuinità e sono definiti i criteri per la individuazione delle utenze di cui ai commi 6 e 6-bis dell'articolo 103 del medesimo codice
2.1
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Sopprimere l'articolo.
2.2
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Al comma 1, sostituire dalle parole: «Le proroghe successive alla prima» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal periodo precedente, le proroghe successive alla prima possono essere concesse anche nei casi in cui il giudice consideri plausibili le ragioni della richiesta del pubblico ministero.».
2.3
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni."
2.100/13
Cucchi, Magni, De Cristofaro, Aurora Floridia
All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata» con le seguenti «salvo quando si proceda per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»
2.100/14
Cucchi, Magni, De Cristofaro, Aurora Floridia
All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata» con le seguenti:
«salvo quando si proceda per un delitto non colposo consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.»
2.100/15
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «nei procedimenti in materia di criminalità organizzata» con le seguenti: «si proceda per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-bis, comma 4-bis,».
2.100/16
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «nei procedimenti in materia di criminalità organizzata» con le seguenti: «si proceda per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4,».
2.100/17
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
All'emendamento 2.100, capoverso sostituire le parole da «oppure» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.»
2.100/1
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
All'emendamento 2.100, sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Fatta salva la permanenza dei presupposti di cui al periodo precedente, le proroghe successive alla prima possono essere concesse anche nei casi in cui il giudice consideri fondate le specifiche motivazioni addotte nella richiesta del pubblico ministero.».
2.100/2
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
All'emendamento 2.100, sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-bis, comma 4-bis e di minaccia col mezzo del telefono, oppure qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.».
2.100/3
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
All'emendamento 2.100, sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-bis, comma 4-bis, oppure qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.».
2.100/4
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
All'emendamento 2.100, sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, oppure qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.».
2.100/5
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a centottanta giorni, ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.».
2.100/6
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a centoventi giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata e nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.»
2.100/7
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a centoventi giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure quando una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»
2.100/8
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a novanta giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure quando una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»
2.100/9
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a novanta giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata e nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.»
2.100/10
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».
2.100/11
Cucchi, Magni, De Cristofaro, Aurora Floridia
All'emendamento 2.100, sostituire le parole «quarantacinque» con le parole «novanta».
2.100/12
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
All'emendamento 2.100, capoverso sostituire le parole da «salvo che» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché nei i casi in cui emergano elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»
2.100/18
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «quando l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti» con le seguenti: «qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1».
2.100/19
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
All'emendamento 2.100, capoverso, sostituire le parole da «quando l'assoluta» fino alla fine del periodo con le seguenti: «quando una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»
2.100/20
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
All'emendamento 2.100, capoverso sopprimere le parole: «l'assoluta indispensabilità delle operazioni per» e sostituire le parole «dall'emergere di» con la seguente: «da».
2.100/21
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
All'emendamento 2.100, dopo le parole: «sia giustificata dall'emergere» inserire le seguenti: «, nel corso delle indagini,».
2.100/22
Cucchi, Magni, De Cristofaro, Aurora Floridia
All'emendamento 2.100, sopprimere le parole seguenti: «specifici e concreti».
2.100 (testo 2)/100
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni di comunicazioni tra presenti non possono avere durata complessiva superiore a quarantacinque giorni mentre le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione non possono avere durata complessiva superiore a novanta giorni. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».
2.100 (testo 2)/101
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, per i delitti indicati all'articolo 362, comma 1-ter, nonché qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.».
2.100 (testo 2)/102
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».
2.100 (testo 2)/103
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
All'emendamento 2.100, testo 2, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a centottanta giorni, ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.»".
2.100 (testo 2)/104
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per i delitti indicati all'articolo 362, comma 1-ter, nonché qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.».
2.100 (testo 2)/105
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
All'emendamento 2.100, (testo 2), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a centoventi giorni, salvo che nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.»".
2.100 (testo 2)/106
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
All'emendamento 2.100, (testo 2), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a centoventi giorni, salvo che una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»".
2.100 (testo 2)/107
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
All'emendamento 2.100, (testo 2), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a novanta giorni, salvo che nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.»
2.100 (testo 2)/108
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
All'emendamento 2.100, (testo 2), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a novanta giorni, salvo che una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»".
2.100 (testo 2)/109
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a sessantacinque giorni salvo che si proceda per i delitti indicati all'articolo 362, comma 1-ter, nonché qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.».
2.100 (testo 2)/110
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a quarantacinque giorni salvo che si proceda per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo codice, nonché nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».
2.100 (testo 2)/111
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a quarantacinque giorni salvo che si proceda per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».
2.100 (testo 2)/112
Lopreiato, Scarpinato, Bilotti
All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a quarantacinque giorni salvo che si proceda per i delitti indicati all'articolo 362, comma 1-ter nonché nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».
2.100 (testo 2)/113
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), dopo le parole: «Le intercettazioni» inserire le seguenti: «di comunicazioni tra presenti».
2.100 (testo 2)/114
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».
2.100 (testo 2)/115
Cucchi, Magni, De Cristofaro, Aurora Floridia
All'emendamento 2.100 (testo 2), sostituire le parole "quarantacinque" con le parole "centottanta".
2.100 (testo 2)/116
Cucchi, Magni, De Cristofaro, Aurora Floridia
All'emendamento 2.100 (testo 2), sostituire le parole "quarantacinque" con le parole "centocinquanta".
2.100 (testo 2)/117
Cucchi, Magni, De Cristofaro, Aurora Floridia
All'emendamento 2.100 (testo 2), sostituire le parole "quarantacinque" con le parole "centoventi".
2.100 (testo 2)/118
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
All'emendamento 2.100, (testo 2), lettera a), al capoverso sostituire le parole da «salvo che» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché nei casi in cui emergano elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»".
2.100 (testo 2)/119
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
All'emendamento 2.100, (testo 2), lettera a), al capoverso sostituire le parole da «salvo che» fino alla fine del periodo con le seguenti: «salvo che nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.»
2.100 (testo 2)/120
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
All'emendamento 2.100, (testo 2), lettera a) al capoverso, sostituire le parole da «salvo che» fino alla fine del periodo con le seguenti: «salvo che una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»
2.100 (testo 2)/121
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire le parole: «salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti» con le seguenti: «qualora permangano i presupposti indicati dal comma 1».
2.100 (testo 2)/122
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
All'emendamento 2.100, (testo 2), lettera a), al capoverso sostituire le parole: «l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di» con le parole «una durata superiore sia giustificata da».
2.100 (testo 2)/123
Cucchi, Magni, De Cristofaro, Aurora Floridia
All'emendamento 2.100 (testo 2), sostituire le parole: "l'assoluta indispensabilità" con le seguenti: "la prosecuzione".
2.100 (testo 2)/124
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), dopo le parole: «sia giustificata dall'emergere» inserire le seguenti: «, nel corso delle indagini,».
2.100 (testo 2)
La Relatrice
Approvato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire dalle parole: «Le proroghe successive alla prima» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione»;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "articolo 267" sono inserite le seguenti: ", comma 1"; b) al comma 2, dopo le parole: "di cui al comma 1," sono inserite le seguenti: "in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale".
2.100
La Relatrice
Al comma 1, sostituire dalle parole: "Le proroghe successive alla prima" fino alla fine del periodo, con le seguenti:
"Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure quando l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione".
3.1
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Sopprimere l'articolo.
Coord. 1
La Relatrice
Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione».