Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 788
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G/788/1/7
Respinto
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali»,
premesso che l'articolo 11 reca disposizioni transitorie in materia di iscrizione agli albi professionali, con riferimento sia all'albo dei pedagogisti, sia all'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, indicando i soggetti che possono ottenere tale iscrizione in sede di prima applicazione della proposta di legge in esame;
considerato che:
com'è ampiamente noto, insistite anomalie e vuoti legislativi hanno fatto dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM) una sorta di ircocervo giuridico, non riuscendo, in primis, a conseguire piena armonizzazione con il mondo universitario: dall'auspicata equiparazione delle istituzioni AFAM con le Università alla considerevole differenza fra le retribuzioni dei docenti universitari e quelle «sottodimensionate» dei docenti di Accademie e Conservatori;
più nello specifico, le istituzioni AFAM, parimenti alle istituzioni universitarie, formano alle professioni pedagogiche ed educative in ambito artistico (musica, arte figurativa, danza, teatro), ovvero alla professione di pedagogista e di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia;
valutato altresì che:
i corsi di studio AFAM in ambito didattico di secondo livello sono in perfetta coerenza con quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 1, per cui la formazione del pedagogista è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita;
ne consegue che, fra i requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogista e di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia, potrebbe - in conformità al dettato normativo e senza generare disarmonia o forzature - essere contemplato il diploma accademico di secondo livello dell'AFAM nelle discipline di riferimento, anche al fine di esercitare attività di promozione artistica e musicale oltreché culturale e di consulenza, quali, con riferimento, in particolare a: didattica della Musica e dello Strumento, Conservatori di Musica (DCSL21); didattica dell'Arte, Accademia di Belle Arti (DASL10); didattica delle discipline coreutiche, Accademia Nazionale di Danza (DDSL01 e 02),
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, anche con provvedimenti di carattere normativo, di includere i titoli di studio dell'AFAM, di riconosciuto e pari valore legale di quelli universitari indicati dalla proposta di legge in esame, ai fini dell'iscrizione all'Albo dei pedagogisti e all'Albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell'ordine delle professioni pedagogiche e educative, ovvero al fine di ottenere i requisiti richiesti per l'esercizio della professione.
G/788/2/7 (già em.to 1.1)
Accolto
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali»,
tenuto conto degli articoli 1 e 3, recanti definizione, rispettivamente, della professione di pedagogista e di quella dell'educatore professionale socio-sanitario;
ritenuto che essi, nel prevedere che l'attività di tali figure professionali si esercita anche nel comparto socio-sanitario, potrebbero ingenerare possibili dubbi interpretativi in ordine a inopportune sovrapposizioni rispetto ad attività riservate ad altre professioni;
preso atto dell'orientamento della Commissione di non modificare il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati al fine di non procrastinare ulteriormente l'approvazione di un provvedimento atteso da lungo tempo dal settore,
impegna il Governo:
ad interpretare, in sede di attuazione del provvedimento in esame, le disposizioni richiamate in premessa nel senso di evitare che l'attività dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici sia esercitata negli ambiti sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e delle politiche del lavoro riservati ad altre professioni.
1.1
Ritirato e trasformato nell'ordine del giono n. 2
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: "penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi," con le seguenti: "e penitenziario".
1.2
Ritirato
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: "orientamento scolastico e professionale," inserire le seguenti: "nel rispetto dell'autonomia scolastica,".
3.1
Ritirato
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "nei servizi socio-sanitari" con le seguenti: "nei servizi e nei presidi dei servizi socio-sanitari e della salute, ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126".
3.2
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al secondo periodo, sopprimere le parole: "per questi ultimi" e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e con l'esclusione di funzioni o attività tipiche o riservate alle figure sanitarie e sociosanitarie previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3";
2) al terzo periodo, sopprimere le parole: "per quest'ultimo", "rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio", "e dell'inserimento o del reinserimento sociale", nonché le parole: "assistenziali e sociali";
b) al comma 2, sopprimere le parole: "per quest'ultimo" e dopo le parole: "aspetti educativi" inserire le seguenti: "e con l'esclusione di funzioni o attività tipiche o riservate alle figure sanitarie e sociosanitarie previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3".
4.1
Ritirato
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché" con le seguenti: "di cui".
Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: "e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65".
11.1
Ritirato
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).