Proposta di modifica n. 1.500 al DDL n. 1432

1.500

Il Governo

Approvato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          «1-bis. All'articolo 9-ter, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: "prorogabili fino al massimo di trentasei mesi" sono soppresse.

          1-ter. Ai procedimenti di concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1-bis, continua ad applicarsi la disciplina previgente.».