Proposta di modifica n. 1.75 al DDL n. 1432
Azioni disponibili
1.75
Approvato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita."».