Proposta di modifica n. 3.1 (testo 2) al DDL n. 1315
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3.1 (testo 2)
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis . Fermo quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio Superiore della Magistratura in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che scade in data antecedente al 30 giugno 2026, è prorogato fino a tale data.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
«Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia e sul termine di permanenza dei magistrati giudicanti presso gli uffici giudiziari»