Proposta di modifica n. 1.501 al DDL n. 1274
Azioni disponibili
1.501
I Relatori
All'articolo 1, dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
"7-bis. Il Commissario straordinario, sentite le regioni interessate, approva il piano di riparto delle risorse destinate, nel limite di 3,7 milioni di euro per l'anno 2024, a indennizzare le imprese della pesca e dell'acquacoltura, stabilite nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni alla produzione e alle strutture aziendali a causa del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) e che, avendo presentato la domanda di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono state ammesse alla concessione dei relativi aiuti. Le risorse sono ripartite proporzionalmente all'importo complessivo delle richieste di indennizzo contenute nelle domande acquisite da ciascuna delle suddette regioni.
7-ter. Il Commissario straordinario trasferisce, con ordinanza, le risorse, come ripartite ai sensi del comma 7-bis, alle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che provvedono all'erogazione delle medesime ai richiedenti.
7-quater. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari complessivamente a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.".».