Proposta di modifica n. 1.0.1000 al DDL n. 1274

1.0.1000

Il Governo

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze)

        1. Le risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, possono essere utilizzate, nel limite di 44 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalità di cui agli articoli 23,24 e 29 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

          b) dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale)

        1. I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'esercizio della facoltà di cui al primo periodo non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.

        2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, ai fini dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

Art. 7-ter.

(Benefici per i lavoratori dipendenti)

        1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          "b) il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;";

          b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        "2-bis. L'indennità di cui al comma 1 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.";

          c) al comma 4, primo periodo, le parole: "indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli" sono sostituite dalle seguenti: "indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli";

          d) al comma 5, primo periodo, le parole: "dal contribuente" sono sostituite dalle seguenti: "dal lavoratore beneficiario".

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 224,7 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte, nelle more dell'accertamento delle maggiori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, accertate con le modalità di cui al comma 3 del suddetto articolo, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 167 del 2024.».