Ordine del Giorno n. G/1264/7/10 (testo 2) al DDL n. 1264
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G/1264/7/10 (testo 2)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1264, recante Disposizioni in materia di lavoro,
premesso che:
negli anni immediatamente precedenti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore ha previsto che, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, nonché per quelli in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, la prestazione lavorativa venisse svolta di norma in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
l'efficacia della disposizione è stata varie volte prorogata, circoscrivendola da ultimo ai soli soggetti affetti da particolari condizioni di fragilità definiti con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione;
con decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, adottato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della pubblica amministrazione, sono state individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile;
l'efficacia delle disposizioni richiamate è stata prorogata sino al 31 dicembre 2023;
pur essendo ormai cessata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, la condizione di fragilità di alcuni lavoratori dipendenti pubblici e privati richiede disposizioni di legge specifiche, finalizzate ad operarne una particolare tutela, garantendo in ogni caso livelli minimi di produttività, da valutare tenendo in debita considerazione la patologia del lavoratore e la terapia somministrata;
impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a:
a) prevedere che, in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, il datore di lavoro possa assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, compatibilmente con l'attività lavorativa svolta e ferma restando la garanzia di livelli minimi di produttività, valutati tenendo in debita considerazione la patologia del lavoratore e la terapia somministrata, eventualmente anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento;
b) prevedere che il personale tecnico ed amministrativo che opera presso le istituzioni scolastiche, affetto dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, possa svolgere, laddove possibile, la prestazione lavorativa in modalità agile, compatibilmente con l'attività lavorativa svolta e ferma restando la garanzia di livelli minimi di produttività, valutati tenendo in debita considerazione la patologia del lavoratore e la terapia somministrata, eventualmente anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento;
c) promuovere le iniziative di competenza al fine di sottoporre in sede di contrattazione collettiva la possibilità di adibire il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile ad attività di supporto all'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa.