Proposta di modifica n. 2.0.500 al DDL n. 1261
Azioni disponibili
2.0.500
Il Relatore
Approvato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».