Proposta di modifica n. 2.100/5a Commissione al DDL n. 1261

2.100/5a Commissione

Il Relatore

Approvato

All'emendamento 2.100, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-bis) prevedere che, nel caso in cui l'indagato sia l'unico titolare della facoltà di disporre della destinazione della salma e qualora nessuno faccia richiesta di restituzione della salma medesima, il Pubblico Ministero ne disponga in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.".».