Proposta di modifica n. 2.5 (testo 2) al DDL n. 1261

2.5 (testo 2)

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Approvato

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)         dopo le parole: «dell'altra parte dell'unione civile» sono inserite le seguenti: «, del convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 20 maggio 2016, se designato quale rappresentante con specifici poteri in caso di morte, ai sensi del comma 40, lettera b), del medesimo articolo e nelle forme di cui al successivo comma 41, del convivente di fatto che non ha reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 1, comma 37, della legge medesima, laddove lo stesso sia stato autorizzato a disporre delle spoglie mortali della vittima in virtù di una espressa manifestazione di volontà della medesima, di ogni persona legata da relazione affettiva alla vittima, autorizzata nelle medesime forme a disporre delle spoglie mortali della vittima stessa»;

          b)         dopo la parola: «diritto» sono inserite le seguenti: «e facoltà».