Proposta di modifica n. 2.100 al DDL n. 1261

2.100

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

  1. alla lettera a), sostituire le parole: «575, 579, 580, primo comma, primo periodo, e 584» con le seguenti: «575, 578, primo comma, 579, 580, primo comma, primo periodo, 584 e 591, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte,»;
  2. alla lettera b), sostituire le parole: «della sentenza che abbia definito il suddetto procedimento» con le seguenti: «della sentenza di condanna che abbia definito il suddetto procedimento ovvero sino alla pronuncia della sentenza di proscioglimento. In caso di archiviazione del procedimento, prevedere che la cremazione sia vietata sino a che non siano decorsi tre anni dal provvedimento, salvo che il giudice per le indagini preliminari disponga motivatamente altrimenti»;
  3. dopo la lettera b) aggiungere le seguenti: «b-bis) prevedere che, nel caso in cui l'indagato sia l'unico titolare della facoltà di disporre della destinazione della salma e qualora nessuno faccia richiesta di restituzione della salma medesima, il pubblico ministero ne disponga la consegna ai servizi cimiteriali del Comune ove essa si trova, eventualmente impartendo le disposizioni per la tumulazione e inumazione della stessa; b-ter) prevedere, nei casi di cui alla lettera precedente, che sia fatto salvo il diritto di rivalsa dei servizi cimiteriali del Comune per le spese e gli oneri sostenuti per la inumazione o tumulazione.»