Ordine del Giorno n. G/1258/4/4 (Testo 2) al DDL n. 1258

G/1258/4/4 (Testo 2)

Matera, Satta, Murelli, Pellegrino, Lombardo, Rojc

Approvato

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1258, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024,

     premesso che:

          l'articolo 1 del disegno di legge delega il Governo all'attuazione anche delle direttive elencate nell'Allegato A, tra le quali, al punto 15, figura la direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2010/63/UE per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali;

          la direttiva delegata (UE) 2024/1262 modifica gli allegati III e IV della direttiva 2010/63/UE al fine di rendere i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali più sopportabili e meno coercitivi, per quanto questo possa migliorare il benessere degli animali;

          la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26;

          in 10 anni la ricerca scientifica nel campo dei metodi alternativi ha apportato nuovi ed importanti passi avanti nell'utilizzo di metodi che non prevedono l'uso di animali vivi a fini sperimentali;

          sempre di più vengono validati metodi alternativi che possono sostituire la sperimentazione sugli animali, ma nonostante i forti limiti della ricerca con gli animali e le comprovate evidenze scientifiche di metodi che li possono sostituire, ancora oggi vengono utilizzati gli animali in particolare nella ricerca di nuove sostanze;

          dai dati della Farmaceutical Research and Manufacturers of America, riportati anche dalla FDA (Food and Drug Administration), che solo 5 su 5.000 composti che entrano nei test preclinici vengono poi avviati a quelli clinici sull'uomo (quindi il 99,9 per cento delle sostanze, che entrano nella fase preclinica, non arrivano alla fase clinica) e solo 1 su 5 può essere abbastanza sicuro ed efficace da arrivare sui banchi delle farmacie (cioè dello 0,1 per cento rimante, solo il 20 per cento viene immesso in commercio) e anche dopo che i farmaci rimasti vengono immessi in commercio, il 51 per cento di questi viene ritirato per gravi reazioni avverse che non si erano verificati prima;

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di introdurre modifiche migliorative al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, per rendere obbligatorio l'uso dei metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali quando questi possono sostituire gli studi in vivo e al contempo stabilire controlli regolari annuali negli stabilimenti che detengono e utilizzano animali a fini sperimentali e sanzioni severe per chi non rispetta la direttiva;

          a migliorare la didattica universitaria, non solo per aumentare la conoscenza dei nuovi approcci metodologici senza animali, ma anche per la valutazione critica dei risultati ottenuti dagli esperimenti fatti con animali per verificare se davvero sono stati utili al progresso scientifico, al di là della pubblicazione su rivista scientifica, in attuazione della direttiva 2010/63/UE.