Ordine del Giorno n. G/1258/1/4 (Testo 2) al DDL n. 1258

G/1258/1/4 (Testo 2)

Borghesi, Murelli, Centinaio, Claudio Borghi, Potenti

Approvato

Il Senato,

         in sede di esame del disegno di legge n. 1258 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024,

    premesso che:

         la direttiva europea 2020/2184, entrata in vigore il 12 gennaio 2021 e recepita in Italia con il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, stabilisce norme armonizzate per la qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di garantire standard uniformi di sicurezza e protezione della salute pubblica su scala europea. La normativa impone un approccio basato sul rischio per la gestione delle forniture idriche e richiede l'adozione di misure specifiche per il controllo di materiali e prodotti che entrano in contatto con l'acqua potabile;

         la direttiva (UE) 2020/2184 aggiorna e sostituisce la precedente direttiva 98/83/CE, ponendo maggiore enfasi sulla qualità dei materiali utilizzati nella produzione di componenti per il settore idrico e sulle misure di tutela della salute pubblica;

         tra gli strumenti introdotti dalla direttiva si evidenzia l'istituzione di "Liste Positive Europee" che stabiliscono quali materiali possono essere utilizzati in conformità ai nuovi requisiti normativi, con particolare riferimento a metalli, leghe e altre sostanze chimiche;

         a partire dal 2027, entreranno in vigore restrizioni più severe sull'utilizzo di leghe metalliche contenenti piombo, con un abbassamento del limite di concentrazione ammissibile a 5 μg/l al rubinetto, rispetto all'attuale valore di 10 μg/l, che rimane valido fino al 2036;

     considerato che:

         il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, attua la direttiva (UE) 2020/2184 nel contesto italiano, stabilendo un quadro di regole per il controllo della qualità delle acque potabili, la conformità dei materiali e la sicurezza delle forniture idriche;

         tuttavia, il recepimento normativo deve essere completato attraverso la definizione di un periodo transitorio adeguato, che consenta alle imprese italiane del settore idrico e sanitario di adattarsi progressivamente ai nuovi standard senza compromettere la competitività o causare discontinuità produttive; 

         in Italia, il settore delle valvole e della rubinetteria rappresenta un'eccellenza industriale con una forte incidenza economica e occupazionale. La produzione di leghe di rame e ottone è particolarmente diffusa, con un significativo impatto nei distretti industriali di Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna;

         l'introduzione delle nuove restrizioni impone alle imprese di individuare alternative tecnologiche alle leghe di rame contenenti piombo. Tuttavia, le soluzioni attualmente disponibili non garantiscono le stesse prestazioni tecniche e potrebbero incrementare l'impatto ambientale e i costi produttivi, compromettendo la sostenibilità dell'intera filiera;

     considerato che:

         la Commissione europea ha previsto la possibilità di adottare periodi transitori fino al 31 dicembre 2032 per i prodotti conformi ai requisiti nazionali in vigore fino al 31 dicembre 2026;

         è indispensabile che anche l'Italia stabilisca un periodo transitorio che tenga conto delle peculiarità del contesto industriale nazionale, 

      impegna il Governo:

         ad agire in conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo gli elenchi positivi europei delle sostanze di partenza, delle composizioni e dei costituenti, anche tramite modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 1.