Proposta di modifica n. 6.0.500 al DDL n. 1258
Azioni disponibili
6.0.500
Il Governo
Accolto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 6-bis
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento n. 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni contenute nel regolamento n. 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) del 24 giugno 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare nel Ministero dell'Ambiente e della sicurezza Energetica l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione degli articoli 4, 5, 8, 9, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991, e nel Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione degli articoli 5, 10, 11, 12 e 13 del medesimo regolamento, definendo le rispettive competenze per gli articoli condivisi;
b) individuare le amministrazioni competenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripristino previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 2024/1991.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»