Proposta di modifica n. 3.0.100 al DDL n. 1258

3.0.100

Il Relatore

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673)

     1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) prevedere per le persone fisiche sanzioni penali, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1226, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

          b) prevedere per le persone giuridiche sanzioni o misure penali o non penali, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1226, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

          c) individuare, tra le autorità competenti, un'unità o un organo per garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1226;

          d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1226, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili.

     2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

     Conseguentemente, all'allegato A, sopprimere il punto 10).