Proposta di modifica n. 6.0.200 al DDL n. 1258
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6.0.200
Il Relatore
Accolto
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«Art. 6-bis
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali,e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) assicurare, in attuazione degli obblighi recati dal regolamento (UE) 2024/1244, l'operatività di strumenti telematici per mettere a disposizione del pubblico i dati nazionali raccolti in attuazione del medesimo regolamento, in modo continuo, gratuito e senza necessità di registrazione, destinando a tal fine adeguate risorse;
b) riordinare, anche alla luce degli sviluppi della reportistica eurounitaria e assicurando la continuità della raccolta di dati emissivi storici, i rapporti tra le diverse comunicazioni relative agli impianti industriali previste in attuazione della disciplina sulle emissioni industriali di cui alla direttiva 2010/75/UE e sul portale delle emissioni di cui al regolamento (UE) 2024/1244, nonché da altre normative, come la disciplina in materia di combustibile solido secondario, razionalizzando tali comunicazioni, anche attraverso l'eliminazione degli oneri informativi non necessari, tenendo conto delle informazioni già disponibili nel fascicolo di impresa, e promuovendo l'integrazione e la complementarietà dei sistemi informativi;
c) prevedere, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1244, la facoltà per le autorità regionali competenti di effettuare le dichiarazioni annuali relative alle emissioni inquinanti per conto dei gestori degli impianti di allevamento e di acquacultura;
d) prevedere che, con successivi decreti attuativi, possano essere stabiliti i criteri e i formati per effettuare la valutazione sulla qualità dei dati forniti con le dichiarazioni annuali;
e) prevedere disposizioni transitorie per garantire che, nelle more della piena interoperabilità dei sistemi informativi pubblici, i dati necessari a predisporre i rapporti richiesti dal regolamento possano comunque essere raccolti presso i gestori, mantenendo in ogni caso la responsabilità dei gestori medesimi in merito alla qualità dei dati forniti;
f) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità delle violazioni degli obblighi stabiliti dal regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresì strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;
g) assegnare alle autorità competenti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1, destinando gli stessi al miglioramento delle validazioni e dei controlli sull'attuazione del regolamento;
h) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera a), quantificati in euro 500.000 per l'anno 2026, in euro 500.000 per l'anno 2027 e in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) per un importo pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nonché 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
b) per un importo pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
5. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e h) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»