Proposta di modifica n. 6.0.100 al DDL n. 1258

6.0.100

Il Relatore

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche dei rifiuti)

     1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) attribuire alla competenza regionale la definizione delle modalità con le quali condurre i procedimenti di autorizzazione o di registrazione degli impianti di allevamento, nonché la definizione delle connesse tariffe istruttorie e dei controlli, nel rispetto della disciplina eurounitaria e fermi restando gli obblighi di informazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, assicurando nelle more un regime transitorio che garantisca il rispetto dei requisiti minimi richiesti dall'articolo 3, comma 5, della direttiva (UE) 2024/1785;

          b) introdurre, sia per gli allevamenti, sia per altre categorie di installazioni, la possibilità, prevista dall'articolo 6 della direttiva 2010/75/UE, di emanare requisiti generali vincolanti, in modo da sostituire i procedimenti di rilascio, modifica e rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale con una presa d'atto di conformità, modificando e integrando a tal fine le vigenti disposizioni in materia, ferma restando la disciplina riguardante le procedure di riesame e di controllo;

          c) assicurare l'efficace partecipazione dell'Italia alle attività di scambio di informazioni tecniche previste dalla direttiva (UE) 2024/1785 e, in particolare, alle attività del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE), previsto dal nuovo articolo 27-bis della direttiva 2010/75/UE;

          d) assicurare che la singola autorizzazione contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel loro complesso a scala comunitaria, anche nel caso in cui non possa da sola garantire il suo conseguimento a scala locale, individuando a tal fine le procedure e gli strumenti, per quanto possibile valorizzando quelli già esistenti, nonché le eventuali risorse finanziarie occorrenti, da porre a carico dei gestori attraverso le previste tariffe, attraverso le quali le autorità sanitarie possono contribuire efficacemente alla individuazione delle migliori tecniche disponibili  e, sia in fase previsionale, sia in fase di controllo, delle eventuali criticità sanitarie che rendono necessario, in particolari contesti, condizionare l'esercizio al raggiungimento di prestazioni ambientali particolarmente ambiziose;

          e) riordinare le procedure autorizzative per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali alla luce degli sviluppi della disciplina in materia di procedimento amministrativo, in particolare garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti aventi titolo a esprimere atti di assenso necessari, evitando la duplicazione di oneri informativi e rinviando alle sedi opportune, senza effetti sul procedimento, la definizione o l'aggiornamento del quadro prescrittivo non sostituito dall'autorizzazione;

           f)  chiarire come le disposizioni vigenti in materia di risarcimento e indennizzo siano applicabili in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative che determina un danno sanitario, ove necessario integrando tali disposizioni al fine di renderle coerenti con la pertinente disciplina eurounitaria, chiarendo altresì quale sia il soggetto pubblico titolato ad accertare la violazione e introducendo specifiche disposizioni volte ad evitare plurimi indennizzi a fronte del medesimo evento dannoso;

          g) riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, i criteri di presentazione delle relazioni di riferimento di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le procedure autorizzative riguardanti interventi che comportano una significativa modifica delle migliori tecniche disponibili di riferimento, nonché le competenze del tavolo di coordinamento previsto dall'articolo 29-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla luce della disciplina in materia di interpello ambientale;

          h) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n.  689, introducendo altresì strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

          i) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili.

     2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera c), quantificati in euro 300.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

     4. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), h) e i) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»