Ordine del Giorno n. G/1258/7/4 al DDL n. 1258

G/1258/7/4

Matera, Satta

Approvato

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1258, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024,

     premesso che:

          l'articolo 13 detta criteri specifici, per l'adeguamento della normativa nazionale, entro 6 mesi, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 (European Deforestation-free products Regulation - EUDR), che mira a frenare la deforestazione e il degrado forestale, proteggendo così la biodiversità e mitigando i cambiamenti climatici;

          la normativa si applica ai "prodotti interessati", derivanti dalle materie prime indicate nell'allegato: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno, che per poter essere immessi sul mercato dell'Unione devono essere a deforestazione zero, ovvero che non contengono materie prime prodotte su terreni oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020;

          l'articolo 29 del Regolamento EUDR prevede l'istituzione, entro il 30 dicembre 2024, di un sistema a tre livelli per la valutazione dei Paesi o parti di essi, sia europei, sia Paesi terzi, come rientranti in una delle tre categorie di rischio alto, basso o standard, di produrre materie prime interessate non a deforestazione zero;

          da tale classificazione discendono obblighi di due diligence per le imprese, che potrebbero mettere a rischio la competitività dei settori agroalimentare e forestale dell'Unione, rischiando di aumentare oneri amministrativi e costi per gli operatori;

          molti Paesi, fra cui numerosi Stati membri dell'Unione dispongono di superfici forestali stabili o in crescita, nonché, di leggi severe in materia di deforestazione, che vengono fatte rispettare rigorosamente, al fine di ridurre al minimo gli obblighi di due diligence previsti.

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adoperarsi in sede europea affinché sia valutata l'introduzione, nella classificazione dei Paesi produttori di materie prime, di una quarta categoria di Paesi "a rischio zero"-