Proposta di modifica n. 3.8 al DDL n. 1258
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3.8
Accolto
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) prevedere, in conformità con l'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva, che l'articolo 8, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), l'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva non si applicano ai seguenti contratti di credito:
a) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro;
b) contratti di credito in cui il credito è senza interessi e senza altre spese;
c) contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile».