Proposta di modifica n. 6.0.36 al DDL n. 1222

6.0.36

Damiani, Liris, Zedda

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

          1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l'articolo 174-quinquies, è aggiunto il seguente:

"Art. 174-sexies

          1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di vpn (virtual private network) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito, e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-ter o dell'articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare, senza ritardo, all'autorità giudiziaria o alla Guardia di finanza tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.

          2. I soggetti di cui al comma 1 non aventi sede legale o amministrativa in Italia e che offrono servizi a utenti stabiliti sul territorio nazionale devono comunicare, senza ritardo, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il proprio rappresentante legale in Italia.

          3. Fuori dai casi di concorso nel reato, l'omissione o il ritardo della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono puniti con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.".».