Ordine del Giorno n. G/1192/1/1 (testo 2) al DDL n. 1192

G/1192/1/1 (testo 2)

Stefani, Pirovano, Spelgatti

Accolto

Premesso che:

          l'articolo 9 del provvedimento in esame reca una disciplina di delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di disabilita`, ivi compresi gli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno;

          detti istituti sono previsti all'interno dell'ordinamento italiano al fine di fornire tutela a persone fragili e con forme di diminuzione della capacità di autodeterminarsi o di attendere alle cure quotidiane tanto da indurre a nominare un soggetto che le rappresenti o le assista;

          la Convenzione dell'Aja del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti incapaci, che prevede forme di rafforzamento delle tutele dei soggetti fragili adulti, è entrata in vigore sul piano internazionale il 1° gennaio 2009, ma non è ancora stata ratificata dallo Stato Italiano;

          essa si propone di rafforzare, nelle situazioni di carattere internazionale, la protezione degli adulti incapaci, al fine di evitare conflitti tra i sistemi giuridici degli Stati contraenti in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione degli adulti: le misure di protezione previste possono vertere sulla determinazione dell'incapacità e sull'istituzione di un regime di protezione, sulla tutela, sulla curatela o su istituti analoghi, sul collocamento dell'adulto in istituto o in altro luogo in cui possa esserne garantita la protezione, sulla conservazione dei beni, nonché sull'autorizzazione a compiere singoli atti;

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di mettere in atto ogni azione necessaria per avviare l'iter di ratifica della Convenzione internazionale sugli adulti incapaci.