Proposta di modifica n. 9.1000 al DDL n. 1192
Azioni disponibili
9.1000
Il Governo
Accolto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «ad adottare entro,» sostituire le parole: «il 31 marzo 2025» con le seguenti: «dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge»;
b) dopo le parole: «il riassetto» inserire le seguenti: «, anche tramite la redazione di un codice,»;
c) dopo le parole: «in materia di disabilità», inserire le seguenti: «negli ambiti definiti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, recepita con legge 3 marzo 2009 n. 18,»;
d) dopo la lettera a) inserire le seguenti:
«a-bis) aggiornamento e semplificazione, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti delle persone con disabilità, dei procedimenti amministrativi rientranti nell'ambito disciplinato, con particolare riguardo a quelli in materia di assistenza protesica e riabilitativa, nonché per la previsione dell'esonero dalla presentazione della documentazione già presente nelle piattaforme o nel fascicolo sanitario di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
a-ter) semplificazione dei procedimenti di rilascio e utilizzo, anche attraverso delega, della firma digitale e dell'identità digitale, garantendo piena accessibilità dei relativi servizi da parte delle persone con disabilità fisica o sensoriale, anche se prive di figure di protezione giuridica, nonché da parte delle persone con disabilità intellettiva assistite da figure di protezione giuridica, fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente per il rilascio della delega e dell'identità digitale e per l'apposizione della firma;
a-quater) semplificazione delle modalità di ricezione della manifestazione di volontà espressa dalle persone con disabilità nel procedimento di formazione di atti pubblici, in modo che siano comunque garantite la provenienza e la genuinità della manifestazione di volontà e fermi restando i requisiti di capacità e di forma degli atti pubblici previsti dalla normativa vigente;
a-quinquies) riordino, adeguamento e aggiornamento delle sanzioni, anche penali, nelle materie oggetto di delega, secondo criteri di adeguatezza, proporzionalità e dissuasività al fine di garantire una efficace tutela della persona con disabilità, nonché riordino, adeguamento, semplificazione e aggiornamento, dei procedimenti finalizzati all'adozione delle sanzioni amministrative, riconducendoli, ove possibile, al modello generale di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.»;
e) sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) semplificazione degli oneri di rendicontazione gravanti sui caregiver familiari, come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al contempo rappresentano persone con disabilità beneficiarie di misure di protezione giuridica».
Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Delega al governo in materia di misure di protezione giuridica di cui al Libro I, titolo XII del Regio decreto 16 marzo 1942, n.262)
1. Il Governo è delegato a adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e la semplificazione degli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione, dell'amministrazione di sostegno e dei relativi procedimenti nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) revisione dell'interdizione e dell'inabilitazione, per il graduale superamento dei predetti istituti, con conseguente rimodulazione dell'amministrazione di sostegno in favore di misure di protezione giuridica che assicurino al beneficiario adeguata tutela nei casi di assenza o di limitata capacità di autodeterminarsi, di attendere alle ordinarie occupazioni e di provvedere ai propri interessi, con attribuzione all'amministratore di sostegno di poteri graduati e proporzionati alla condizione del beneficiario;
b) sulla base dei criteri di graduazione fissati ai sensi della lettera a), semplificazione degli adempimenti conseguenti alle misure di protezione giuridica;
c) modifica, in coerenza con le misure adottate in attuazione della lettera a), degli istituti che dettano una disciplina specifica in presenza di una dichiarazione di inabilitazione o di interdizione;
d) previsione di una disciplina transitoria che assicuri la gradualità attuativa della delega di cui alla lettera a) rispetto alle misure di protezione adottate alla data di entrata in vigore della nuova disciplina;
e) riordino, adeguamento e rafforzamento delle sanzioni, anche penali, per le condotte contrarie al mandato o all'interesse del beneficiario tenute dai soggetti nominati nell'ambito delle misure di protezione giuridica per la sua tutela e protezione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, su proposta altresì del Ministro della giustizia e del Ministro per le disabilità e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive».