Proposta di modifica n. 11.0.1000 al DDL n. 1192

11.0.1000

Il Governo

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Delega al Governo per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

          1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento della disciplina relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il Governo è, altresì, delegato ad adottare, entro il termine di cui al primo periodo, uno o più decreti legislativi per il coordinamento della disciplina di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 191, recante disposizioni in materia di "Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato", e ai relativi decreti di attuazione, nonché della disciplina vigente in materia di trasporto ferroviario, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

          2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il piano nazionale di ripresa e resilienza e per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

          3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

          4. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e al decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e ai relativi decreti di attuazione, restano in vigore fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 1».