Proposta di modifica n. 4.0.5 (testo 3) al DDL n. 1192
Azioni disponibili
4.0.5 (testo 3)
Accolto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Osservatorio per l'impatto generazionale delle leggi)
1. Al fine di monitorare la reale promozione dell'equità intergenerazionale tra generazioni future nella produzione normativa, ai sensi dell'articolo 4 è costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale per l'impatto generazionale delle leggi (di seguito «Osservatorio»).
2. L'Osservatorio ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per la definizione e l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 4.
3. L'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio sono disposte tramite decreto del Presidente del Consiglio da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».