Proposta di modifica n. 3.1 al DDL n. 1192

3.1

Matera, Giorgis

Accolto

Sopprimere il comma 3.

     Conseguentemente, nel Capo IV premettere il seguente articolo:

«Art. 11-bis.

(Clausola di salvaguardia) 

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Sono fatte salve, altresì, le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione».