Proposta di modifica n. 3.1 al DDL n. 1192
Azioni disponibili
3.1
Accolto
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, nel Capo IV premettere il seguente articolo:
«Art. 11-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Sono fatte salve, altresì, le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione».