Proposta di modifica n. 1.5 al DDL n. 1192

1.5

Matera, Giorgis

Accolto

Sopprimere i commi 3 e 4.

     Conseguentemente,

          all'articolo 2 aggiungere i seguenti commi:

          «1-bis. I decreti legislativi in attuazione delle deleghe conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa, di cui al comma 1, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e dei Ministri competenti per materia individuati dalle disposizioni di delega. La legge annuale di semplificazione normativa indica gli schemi di decreto legislativo per i quali è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza unificata ovvero, ove necessario, in luogo del parere, è acquisita l'intesa ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Su gli schemi di decreto legislativo recanti codici o testi unici è acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di sessanta giorni.

          1-ter. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi in attuazione delle deleghe conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 del presente articolo e dei principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2»

          e sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni generali per l'esercizio delle deleghe legislative conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa».