Proposta di modifica n. 5.7 (testo 2) al DDL n. 1183
Azioni disponibili
5.7 (testo 2)
Approvato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare per il condannato di età pari o superiore ai settanta anni e la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis compresa tra i due e i quattro anni di reclusione, fino alla decisione del magistrato di sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne per i delitti di cui delitti di cui all'articolo 51 comma 3-bis e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.»;
«9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del magistrato di sorveglianza di cui al comma 6.»;dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione.».