Proposta di modifica n. 10.0.3 al DDL n. 1183
Azioni disponibili
10.0.3
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis
(Modifica all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.354)
1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.354 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno diverse dal lavoro, autonomo o dipendente, può essere ammesso, in sostituzione, ad un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, in quanto compatibili, nell'ambito di piani di attività predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati, le direzioni penitenziarie e degli uffici per l'esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del tribunale di sorveglianza territorialmente competente." ».