Proposta di modifica n. 1.14 al DDL n. 1162
Azioni disponibili
1.14
Approvato
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole "di beni mobili, e";
b) è soppresso l'ultimo periodo.».