Proposta di modifica n. 01.1 al DDL n. 1161
Azioni disponibili
01.1
Boccia, Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito, Lorenzin, Misiani, Nicita
Improponibile
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01
(Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale)
1. Al fine di raggiungere progressivamente una percentuale di finanziamento annuale pari al 7,5 per cento del prodotto interno lordo nominale, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato, definito dall'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come integrato dall'articolo 1, comma 535, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 12,1 miliardi di euro per l'anno 2025, 17,5 miliardi di euro per l'anno 2026, 25,6 miliardi di euro per l'anno 2027 e 31,6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028. Nell'ambito dell'incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard sono altresì comprese le maggiori risorse destinate alla copertura dei fabbisogni correlati all'erogazione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,1 miliardi di euro per l'anno 2025, 17,5 miliardi di euro per l'anno 2026, 25,6 miliardi di euro per l'anno 2027 e 31,6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede ai sensi dei commi da 3 a 6.
3. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, con esclusione nell'ambito delle medesime delle spese destinate ai nuclei familiari e al sociale, alle pensioni, all'occupazione, all'istruzione e alla previdenza, sono ridotte in misura lineare per un ammontare di 1 miliardo di euro per l'anno 2025, di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2026, di 2 miliardi per l'anno 2027 e di 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
4. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024 sono individuati gli obiettivi di finanza pubblica finalizzati a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscale e all'economia sommersa da destinare al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, per un ammontare non inferiore a 1 miliardo di euro per l'anno 2025, a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2026, a 2 miliardi per l'anno 2027 e a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028. A tal fine, su iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, nella legge di bilancio per l'anno 2025 sono individuate le misure atte a garantire le maggiori entrate dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscale e all'economia sommersa, con particolare riguardo all'estensione della tracciabilità dei pagamenti e alla riduzione dell'uso del contante, della fatturazione elettronica e dell'incrocio e dell'interoperabilità delle banche dati, per un ammontare non inferiore a 1 miliardo di euro per l'anno 2025, a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2026, a 2 miliardi per l'anno 2027 e a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028.
5. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024 sono individuati gli obiettivi di finanza pubblica finalizzati a garantire, attraverso l'aggiornamento del PNIEC, risparmi di spesa derivanti dalla rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a partire dai sussidi eliminabili relativi al settore energia, da destinare al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, per un ammontare non inferiore a 2 miliardi di euro per l'anno 2025, a 3 miliardi di euro per l'anno 2026, a 4 miliardi per l'anno 2027 e a 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028. A tal fine, su iniziativa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, nella legge di bilancio sono individuate, in attuazione del PNIEC, le misure atte a garantire maggiori risparmi di spesa dalla rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, per un ammontare non inferiore a 2 miliardi di euro per l'anno 2025, a 3 miliardi di euro per l'anno 2026, a 4 miliardi per l'anno 2027 e a 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028.
6. Con la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza sono annualmente quantificate le restanti risorse necessarie ad assicurare il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, fino a concorrenza della copertura degli oneri di cui al comma 1. Al fine di assicurare il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, come individuato ai sensi del comma 1, la legge di bilancio provvede annualmente a ridurre in maniera lineare le spese fiscali, elencate nel Rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione di quelle relative alla composizione del nucleo familiare, ai costi sostenuti per la crescita dei figli, alla tutela del bene casa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ad eccezione di quelle riconducibili miglioramento dell'efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio, e della salute, dell'istruzione e della previdenza complementare.»