Ordine del Giorno n. G/1155/4/2 al DDL n. 1155
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G/1155/4/2
Il Relatore
Accolto
La Commissione giustizia
premesso che:
il presente disegno di legge ("Ddl 1155") mira a modificare l'articolo 2407 del codice civile al fine di introdurre, per i soli componenti degli organi di controllo interno, un regime di responsabilità limitata sulla base di multipli del compenso annuo percepito, prevedendo altresì l'estensione di tale limitazione della responsabilità all'ipotesi in cui il collegio sindacale svolga, oltre alle funzioni tipiche dell'organo di controllo, anche il differente ruolo di revisore legale;
la nuova disciplina non troverebbe applicazione in tutti quei casi in cui il revisore sia un soggetto esterno alla società e non il collegio sindacale, provocando una evidente discrepanza di disciplina sotto il profilo del regime di responsabilità tra diversi soggetti che svolgono la medesima attività;
il regime di responsabilità applicabile a tutti i revisori è ad oggi disciplinato dall'articolo 15, comma 1, decreto legislativo n. 39 del 2010, il quale sancisce la responsabilità solidale del revisore con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri, senza prevedere alcuna forma di limitazione alla responsabilità;
sulla scorta delle indicazioni del legislatore europeo, numerosi Stati membri, quali Germania, Austria, Belgio, Polonia, Grecia, Slovacchia, Estonia e Olanda, hanno già introdotto limiti quantitativi alla responsabilità dei revisori, anche facendo riferimento a valori parametrati al corrispettivo spettante ai soggetti incaricati dell'attività di revisione legale e includendo cap parametrati alla tipologia di audit client;
appare certamente opportuno estendere il regime di limitazione della responsabilità, che il disegno di legge n. 1155 propone di inserire nell'articolo 2407 del codice civile per i soli componenti del collegio sindacale anche quando svolgono attività di revisione, a tutti i revisori esterni alla società (persone fisiche o società di revisione), introducendo cap parametrati al compenso percepito da questi ultimi;
in particolare, i multipli dei compensi potrebbero essere individuati in maniera differenziata per i revisori persone fisiche e per le società di revisione e a seconda che vengano in considerazione incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico (società quotate, banche e assicurazioni) o su società diverse da questi ultimi, individuando altresì un importo massimo complessivo di responsabilità applicabile alle società di revisione;
impegna il Governo
a valutare l'estensione ai revisori persone fisiche e alle società di revisione delle limitazioni alla responsabilità analoghe a quelle che si ipotizza di inserire nell'art. 2407 cod. civ. per i componenti del collegio sindacale (applicabili anche alla loro attività di revisione legale), attraverso l'inserimento nell'art. 15 del D.Lgs. 39/2010 di opportune forme di limitazione della responsabilità differenziate per i revisori persone fisiche e per le società di revisione e a seconda delle tipologie di incarico.