Proposta di modifica n. 8.0.1 (testo 3 corretto) al DDL n. 1146
Azioni disponibili
8.0.1 (testo 3 corretto)
Lorenzin, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Basso, Irto, Fina, Nicita
Accolto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis
1. Il trattamento dei dati personali anche particolari così come definiti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE con il massimo delle modalità semplificate consentite dal predetto regolamento per finalità di ricerca e sperimentazione anche tramite sistemi di intelligenza artificiale e machine learning, inclusi la costituzione e l'utilizzo di spazi speciali di sperimentazione a fini di ricerca, anche mediante l'uso secondario dei dati personali, è disciplinato con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, gli enti di ricerca, i presidi sanitari, le autorità e gli operatori del settore.