Proposta di modifica n. 14.0.5 (testo 2) al DDL n. 1146

14.0.5 (testo 2)

Gelmetti, Sigismondi, Mancini

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Delega al Governo in materia di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale)

          1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire una disciplina organica relativa dell'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale.

          2.  Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia e sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi sessanta giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

          3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

          a)         individuare ipotesi per le quali appare necessario dettare il regime giuridico dell'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, nonché i diritti e gli obblighi gravanti sulla parte che intenda procedere al suddetto utilizzo;

          b)         prevedere strumenti di tutela, di carattere risarcitorio o inibitorio, nonché individuare un apparato sanzionatorio, per il caso di violazione delle disposizioni introdotte nell'esercizio della delega prevista alla lettera a);

          c)         attribuire alle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative alla disciplina introdotta in virtù dei principi di delega di cui alle lettere a) e b).».