Proposta di modifica n. 12.4 al DDL n. 1143

12.4

Murelli, Pirovano, Spelgatti, Stefani, Potenti

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

          a) sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti»;

          b) dopo il capoverso «8-ter», aggiungere il seguente:

          «8-quater. Con apposito regolamento, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e, per i profili di competenza, del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, entro 120 giorni dalla data in vigore delle presenti norme, sono adottate disposizioni che disciplinano lo stato giuridico, la progressione di carriera e l'avanzamento del personale, proveniente dalle forze armate e dalle forze di polizia ad ordinamento militare e civile di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 12, in servizio presso l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale a sensi del D.P.C.M. 224/2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia, nel rispetto del quadro ordinamentale di riferimento, nei limiti delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».