Proposta di modifica n. 14.0.2 al DDL n. 1143

14.0.2

Murelli, Pirovano, Spelgatti, Stefani, Potenti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93)

          1. All'articolo 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

          "7-bis: I blocchi effettuati tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 2 cessano di avere efficacia decorsi tre mesi dalla loro implementazione."

          2. All'articolo 5, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

          "1-bis. La sanzione di cui al comma 1 è applicata altresì ai prestatori di servizi che, a seguito di diffida da parte dell'Autorità, non si accreditano alla piattaforma di cui all'articolo 6, comma 2.

          1-ter. I proventi derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura pari al cinquanta per cento, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per essere assegnati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'implementazione della piattaforma tecnologica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

          3. All'articolo 7, comma 2, le parole: "nel limite di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono soppresse"».