Ordine del Giorno n. G/1086/48/8 (testo 2) al DDL n. 1086

G/1086/48/8 (testo 2)

Sironi, Di Girolamo

Accolto

Il Senato,

     premesso che:

          nell'ambito del provvedimento "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della Strada" (A.S. 1086);

     considerato che:

           l'articolo 15 introduce una serie di disposizioni inerenti la circolazione delle biciclette, ivi compreso il rispetto della distanza laterale di 1.5 metri in caso di sorpasso da parte di un autoveicolo, mantenendo l'impostazione originale della disposizione di maggiore garanzia per la sicurezza del ciclista,

     impegna il Governo a:

          introdurre per il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta oltre all'obbligo di usare particolari cautele al fine di assicurare ove possibile la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri, anche quello di adottare, in ogni caso, tutte le  precauzioni possibili al fine di garantire che la manovra di sorpasso della bicicletta avvenga mantenendo la maggiore distanza di sicurezza possibile e una velocità adeguata alle caratteristiche della strada.