Ordine del Giorno n. G/1086/21/8 al DDL n. 1086
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G/1086/21/8 (già em 15.66 e 15.22)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",
premesso che:
l'articolo 15 del disegno di legge in esame reca modifiche alla disciplina della ciclabilità;
l'articolo 35 del disegno di legge, al comma 3, lettera i) prevede tra i principi della delega la revisione della disciplina della circolazione dei velocipedi,
impegna il Governo:
in sede di attuazione della delega e, specificamente, al criterio di cui al comma 3, lettera i), ad introdurre disposizioni uniformi per perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, con particolare riguardo all'uso di sistemi di protezione personale, da valutare in relazione alle caratteristiche tecniche e all'utilizzo dei velocipedi, nell'ottica di una disciplina organica che possa confluire nel codice con regole certe e proporzionate; ciò in perfetta aderenza al citato criterio di delega che espressamente prevede che la categoria di velocipede debba ricomprendere anche tutti i dispositivi di micromobilità individuale, ora disciplinati extra codice;
ad adottare regole chiare in merito alle modalità di circolazione dei velocipedi, nonché misure per la tutela dei ciclisti e dei conducenti di velocipedi, tenuto conto delle relative caratteristiche tecniche.