Proposta di modifica n. 4.200 al DDL n. 1054
Azioni disponibili
4.200
Il Governo
Approvato
All'articolo 4, comma 1, sostituire la parola: «2024», con la seguente: «2025».
Conseguentemente:
all'articolo 6, sostituire la parola: «2024», ovunque ricorra, con la seguente: «2025»;
all'articolo 7, sostituire la parola: «2024», ovunque ricorra, con la seguente: «2025»;
all'articolo 13, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026», con le seguenti: «dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027»;
all'articolo 17, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2024», con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2025»;
all'articolo 18:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per i primi due esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «per gli anni 2026 e 2027»;
b) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per gli anni successivi a quelli di cui al primo periodo l'esonero è limitato, per il 2028 e il 2029, al 50 per cento nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e per il 2030 al 20 per cento nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.»
c) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite massimo di 18,5 milioni di euro nell'anno 2026, di 21,8 milioni di euro nell'anno 2027, di 12,5 milioni di euro nell'anno 2028, di 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, di 5,4 milioni di euro nell'anno 2030 e di 0,7 milioni di euro nell'anno 2031 e non è cumulabile con le agevolazioni contributive richiamate dall'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 18,5 milioni di euro nell'anno 2026, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2027, a 12,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, a 5,4 milioni di euro nell'anno 2030 e a 0,7 milioni di euro nell'anno 2031, e alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,6 milioni di euro per l'anno 2032 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede, quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 1,4 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 14,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 7,0 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 0,6 milioni di euro per l'anno 2032 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2033, ai sensi dell'articolo 23.»;
all'articolo 19, sostituire la parola: «2024», ovunque ricorra, con la seguente: «2025»;
all'articolo 23, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 8 e 12, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 13, 17, 18 e 19, pari a 100 milioni di euro nell'anno 2025, a 118,5 milioni di euro nell'anno 2026, a 114,6 milioni di euro nell'anno 2027, a 103 milioni di euro nell'anno 2028, a 105,5 milioni di euro nell'anno 2029, a 99,2 milioni di euro nell'anno 2030, a 96,3 milioni di euro nell'anno 2031, a 96,6 milioni di euro nell'anno 2032, a 96,1 milioni di euro nell'anno 2033 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno in 107 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2028, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 7;
b) quanto a 100 milioni di euro nell'anno 2025, a 118,5 milioni di euro nell'anno 2026, a 114,60 milioni di euro nell'anno 2027, a 103 milioni di euro nell'anno 2028, a 105,5 milioni di euro nell'anno 2029, a 99,2 milioni di euro nell'anno 2030, a 96,3 milioni di euro nell'anno 2031, a 96,6 milioni di euro nell'anno 2032, a 96,1 milioni di euro nell'anno 2033 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».