Proposta di modifica n. 21.0.2 al DDL n. 1054

21.0.2

Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe, Valente

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Sostegno finanziario locale)

          1. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte di loro competenza nelle aree territoriali oggetto della presente legge».