Proposta di modifica n. 1.0.1 (testo 2) al DDL n. 954

1.0.1 (testo 2)

Potenti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

          1. All'articolo 490 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "È fatto divieto di pubblicare l'avviso e pubblicizzare in qualsiasi forma la vendita in mancanza di autorizzazione del giudice."».